ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 16

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
19 gennaio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 41/2008 del Consiglio, del 14 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 42/2008 della Commissione, del 18 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento (CE) n. 43/2008 della Commissione, del 18 gennaio 2008, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate il 15 gennaio 2008 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2402/96 per la fecola di manioca

6

 

 

Regolamento (CE) n. 44/2008 della Commissione, del 18 gennaio 2008, recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni di gennaio 2008 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182

7

 

 

Regolamento (CE) n. 45/2008 della Commissione, del 18 gennaio 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

9

 

*

Regolamento (CE) n. 46/2008 della Commissione, del 18 gennaio 2008, recante novantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

11

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/62/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2007, relativa agli articoli 111 e 172 del progetto di legge polacco sugli organismi geneticamente modificati, notificati dalla Repubblica di Polonia a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE in deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2007) 4697]  ( 1 )

17

 

 

2008/63/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante modifica delle decisioni 2002/231/CE, 2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE e 2003/287/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti [notificata con il numero C(2007) 6800]  ( 1 )

26

 

 

2008/64/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007, che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2007) 6654]

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/1


REGOLAMENTO (CE) N. 41/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1371/2005 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati (lamiere al silicio a grani orientati o «GOES») originari degli Stati Uniti e della Russia (di seguito «il regolamento definitivo»).

(2)

Con la decisione 2005/622/CE (3) la Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da due produttori esportatori che hanno collaborato e per i quali era stato istituito un dazio specifico pari rispettivamente al 31,5 % (AK Steel Corporation, USA) e all'11,5 % [Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Russia]. I dazi antidumping nazionali applicabili a tutte le altre società, ad eccezione della Viz Stal (Russia), soggetta a un dazio dello 0 %, sono pari al 37,8 % per gli Stati Uniti e all'11,5 % per la Russia.

B.   INCHIESTA ATTUALE

(3)

Le informazioni di cui disponeva la Commissione indicavano che alcune lamiere al silicio a grani orientati, il cui spessore è generalmente inferiore o uguale a 0,1 mm, presentano, grazie tra l'altro all'efficienza elettromagnetica elevata, al basso peso e al ridotto sviluppo di calore connesso al loro uso, proprietà assenti in altri tipi di GOES. A causa di tali caratteristiche, anche gli impieghi di tali prodotti sono ritenuti diversi e riguardano generalmente i settori dell'aeronautica e dell'ingegneria medica. Si è quindi ritenuto opportuno riesaminare il caso per quanto riguarda la definizione del prodotto.

(4)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ha avviato un riesame intermedio parziale in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (4). L'inchiesta era limitata alla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore al fine di valutare la necessità di una sua modifica.

C.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(5)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati classificati ai codici NC 7225 11 00 (di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e 7226 11 00 (di larghezza inferiore a 600 mm). I codici sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

(6)

Le lamiere al silicio a grani orientati sono prodotte da rotoli laminati a caldo di acciaio al silicio di diversi spessori, in cui i grani sono orientati in modo uniforme per migliorare la conduttività magnetica. I difetti a livello di conduttività magnetica sono chiamati perdite; la presenza di basse perdite indica che il prodotto è di qualità.

(7)

Dal punto di vista del mercato, i prodotti si suddividono tipicamente in prodotti ad alta permeabilità, o ad alta conduttività, e prodotti standard. A parità di spessore della lamiera, i prodotti ad alta permeabilità sono caratterizzati da perdite minori. Tali caratteristiche risultano particolarmente importanti per i produttori industriali di trasformatori elettrici.

D.   INCHIESTA

(8)

La Commissione ha notificato l'apertura del riesame ai produttori comunitari di lamiere al silicio a grani orientati, a tutti gli importatori e utilizzatori comunitari noti e a tutti i produttori esportatori noti negli Stati Uniti e in Russia.

(9)

La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti sopra indicate e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(10)

Le società elencate nel seguito hanno collaborato all'inchiesta e hanno fornito alla Commissione informazioni pertinenti:

Produttori comunitari

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Germania

Orb Electrical Steels Limited — Cogent Power Limited, Newport, Regno Unito

Produttori statunitensi di GOES

AK Steel Corporation, Butler, Pennsylvania

Allegheny Technologies Incorporated, Pittsburgh, Pennsylvania

Produttori russi di GOES

Novolipetski Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk

VIZ Stal, Ekaterinburg

Produttori statunitensi di GOES sottili

Arnold Magnetic Technologies, Marengo, Illinois

Importatori nella Comunità di GOES sottili

Gebruder Waasner GmbH, Forchheim, Germania

Utilizzatori comunitari di GOES sottili

Gebruder Waasner GmbH, Forchheim, Germania

Sangl GmbH, Erlangen, Germania

Vacuumschmelze GmbH, Hanau, Germania

E.   ESITO DELL'INCHIESTA

1.   Differenza fra produttori di GOES «normali» e produttori di GOES «sottili»

(11)

Nessuno dei produttori di lamiere al silicio a grani orientati oggetto dell'inchiesta condotta nel quadro del procedimento che ha portato all'istituzione delle misure in vigore produce GOES dello spessore considerato nella presente inchiesta sulla definizione del prodotto.

(12)

Né la ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, né la Orb Electrical Steels Limited (Cogent) producono lamiere al silicio a grani orientati di spessore ridotto e lo stesso dicasi per i produttori statunitensi, ovvero AK Steel Corporation e Allegheny Technologies Incorporated, e per quelli russi, VIZ Stal e NLMK. Nessuno di tali produttori aveva quindi un interesse diretto e nessuno di loro ha espresso obiezioni riguardo alla possibile esclusione dei GOES sottili dal campo di applicazione delle misure.

(13)

La produzione di GOES sottili implica un processo di rilaminazione che viene eseguito da società specializzate, di cui solamente due sono note alla Commissione nei paesi interessati: il produttore statunitense Arnold Magnetic Technologies e il produttore russo Ileko (Asha), solo il primo dei quali ha collaborato all'inchiesta. Come indicato sopra nei considerando 10 e 11, questo tipo di produzione non risulta essere presente nella Comunità.

2.   Differenziazione dei prodotti

(14)

La AK Steel Corporation ha prodotto GOES sottili, cosiddetti di qualità T (T-grades) fino al 1971. Il processo di produzione cominciava con lamiere al silicio a grani orientati finite (standard e ad alta permeabilità), cui veniva ritirato il rivestimento applicato dal laminatoio; le lamiere erano poi rilaminate, ricotte e dotate di un nuovo rivestimento. Impieghi finali specifici erano presenti in aeronautica, nella fabbricazione di trasformatori e in un'ampia gamma di applicazioni elettrotecniche, per cui le dimensioni e il peso dei materiali sono di fondamentale importanza. È stato riscontrato che questi GOES sottili non sono intercambiabili con gli altri GOES.

(15)

Si è inoltre esaminato se tali GOES di qualità T costituissero un prodotto in grado di essere distinto dai GOES «normali» in base alle caratteristiche tecniche. È risultato che il processo di rilaminazione (che consiste in un processo di stiramento meccanico a freddo e di spianatura), la ricottura e l'applicazione di un nuovo rivestimento modificano sostanzialmente le specifiche tecniche del prodotto, il che è confermato dalla scomparsa della garanzia del fabbricante iniziale.

(16)

Si è riscontrato inoltre che la caratteristica fisica relativa allo spessore non è limitata a 0,10 mm, che era lo spessore massimo menzionato nell'avviso di apertura. Gli spessori più frequenti in commercio sono 0,1016 mm e 0,1524 mm, che negli Stati Uniti vengono generalmente indicati come 4 «mil» e 6 «mil». Un «mil» equivale a un millesimo di pollice, ovvero 0,0254 mm.

(17)

La definizione di prodotto relativa ai GOES sottili deve quindi precisare che si tratta di GOES che sono stati rilaminati fino ad uno spessore massimo di 0,16 mm, ricotti e nuovamente rivestiti.

F.   APPLICAZIONE RETROATTIVA

(18)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra, in base alle quali i GOES sottili presentano caratteristiche fisiche e tecniche di base e impieghi finali diversi dagli altri GOES, è opportuno escludere le importazioni di GOES di uno spessore massimo di 0,16 mm dalle misure antidumping in vigore.

(19)

Ne consegue che, per i prodotti non contemplati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2005 quale modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2005 nella versione iniziale vanno rimborsati o sgravati.

(20)

Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali.

(21)

Dato che la presente inchiesta di riesame è limitata a precisare il prodotto e che tale tipo di prodotto non avrebbe dovuto essere oggetto delle misure iniziali, per evitare che gli importatori di quest'ultimo subiscano eventuali pregiudizi, si ritiene opportuno che le conclusioni siano applicate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento definitivo. Inoltre, tenuto conto in particolare dell'entrata in vigore relativamente recente del regolamento iniziale e del numero di domande di rimborso, che si prevede limitato, non vi sono ragioni imperative contrarie a tale applicazione retroattiva.

(22)

Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1371/2005 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1371/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati di spessore superiore a 0,16 mm, originari degli Stati Uniti e della Russia, classificati ai codici NC ex 7225 11 00 (prodotti di larghezza uguale o superiore a 600 mm) (codice TARIC 7225110010) ed ex 7226 11 00 (prodotti di larghezza inferiore a 600 mm) (codici TARIC 7226110011 e 7226110091).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 223 del 27.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 223 del 27.8.2005, pag. 42.

(4)  GU C 254 del 20.10.2006, pag. 10.


19.1.2008   

IT

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L 16/4


REGOLAMENTO (CE) N. 42/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

206,7

MA

56,8

TN

129,8

TR

102,4

ZZ

123,9

0707 00 05

JO

184,6

MA

48,4

TR

109,8

ZZ

114,3

0709 90 70

MA

97,6

TR

149,8

ZZ

123,7

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

49,0

IL

51,9

MA

74,4

TN

56,4

TR

74,0

ZA

52,9

ZZ

59,8

0805 20 10

MA

103,8

TR

101,8

ZZ

102,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,3

IL

58,0

JM

120,0

TR

82,5

ZZ

80,7

0805 50 10

BR

76,4

EG

102,1

IL

123,3

TR

127,9

ZA

54,7

ZZ

96,9

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,6

MK

36,0

US

120,2

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

64,1

TR

126,4

US

100,7

ZZ

97,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.1.2008   

IT

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L 16/6


REGOLAMENTO (CE) N. 43/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2008

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate il 15 gennaio 2008 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2402/96 per la fecola di manioca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 10 000 tonnellate e un contingente tariffario autonomo addizionale di 500 tonnellate di fecola di manioca (numero d’ordine 09.4064).

(2)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2402/96, risulta che le domande presentate entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 15 gennaio 2008, secondo il disposto dell’articolo 9 dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2402/96 per il periodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d’importazione per la fecola di manioca nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2402/96, presentata entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 15 gennaio 2008, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 5,133291 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 15 gennaio 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CEE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44).


19.1.2008   

IT

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L 16/7


REGOLAMENTO (CE) N. 44/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2008

recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni di gennaio 2008 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l’articolo 35 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 10 gennaio 2008 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 e notificate alla Commissione entro il 15 gennaio 2008 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto fissare coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 dal 1o al 10 gennaio 2008 e notificate alla Commissione entro il 15 gennaio 2008 sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1565/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 37).


ALLEGATO

Numero del contingente

Coefficiente di assegnazione

09.4195

12,685836 %

09.4182

100 %


19.1.2008   

IT

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L 16/9


REGOLAMENTO (CE) N. 45/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 37/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 20.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 19 gennaio 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,38

4,61

1701 11 90 (1)

23,38

9,84

1701 12 10 (1)

23,38

4,42

1701 12 90 (1)

23,38

9,41

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/11


REGOLAMENTO (CE) N. 46/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2008

recante novantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 21 dicembre 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2007 (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 6).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce «Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Altre informazioni: (a) opererebbe in Somalia e in Etiopia, (b) fra i leader figurano Hassan Abdullah Hersi Al-Turki e Hassan Dahir Aweys».

(2)

La voce «Moustafa Abbes. Indirizzo: Via Padova, 82 — Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Moustafa Abbes. Indirizzo: Via Padova 82, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria. Altre informazioni: condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Rilasciato il 30.1.2006 a seguito di un’ordinanza di sospensione della sentenza».

(3)

La voce «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U. (b) il nome della madre è Charaabi Hedia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia, (c) scarcerato in Italia il 28.5.2004. L’autorità giudiziaria di Milano ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti il 18.5.2005. Latitante dall’ottobre 2007».

(4)

La voce «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Menzel Temine, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l’8.9.2001, che scade il 7.9.2006)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l’8.9.2001, che scade il 7.9.2006). Altre informazioni: condannato dal Tribunale di primo grado di Milano a quattro anni e sei mesi di reclusione il 9.5.2005 e a sei anni di reclusione il 5.10.2006. In carcere in Italia dal settembre 2007».

(5)

La voce «Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l’8.9.2003)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l’8.9.2003). Altre informazioni: condannato a sette anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di primo grado di Cremona il 15.7.2006. Essendo stato presentato appello contro la sentenza, si terrà un nuovo processo dinanzi alla Corte d’appello di Brescia. In carcere in Italia dal settembre 2007».

(6)

La voce «Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Indirizzo: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Data di nascita: 28.6.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L183017 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1996, scaduto il 13.2.2001). Altre informazioni: codice fiscale italiano: HDDFTH63H28Z352V» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Indirizzo: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia(domicilio). Data di nascita: 28.6.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L183017 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1996, scaduto il 13.2.2001). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: HDDFTH63H28Z352V, (b) condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Rilasciato il 22.3.2007 a seguito di un’ordinanza di sospensione della sentenza».

(7)

La voce «Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Indirizzo: Via Lungotevere Dante — Roma, Italia. Data di nascita: 7.9.1967. Luogo di nascita: Algeri, Algeria» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Indirizzo: Via Lungotevere Dante, Roma, Italia (domicilio). Data di nascita: 7.9.1967. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni: condannato in contumacia a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Latitante dal settembre 2007».

(8)

La voce «Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Indirizzo: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia Data di nascita: 21.10.1977. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l’1.11.2002, che scade il 31.10.2007)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Indirizzo: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia Data di nascita: 21.10.1977. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l’1.11.2002, che scade il 31.10.2007). Altre informazioni: condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione a Brescia il 13.7.2005. Soggetto a decreto di espulsione, sospeso il 17.4.2007 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. In libertà dal settembre 2007».

(9)

La voce «Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir); nato nel 1935, cittadinanza somala» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Hassan Dahir Aweys (alias (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir). Titolo: (a) Sceicco, (b) Colonnello. Data di nascita: 1935. Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) si troverebbe in Eritrea dal 12 novembre 2007; (b) contesto familiare: appartiene al clan Hawiya, Habergdir, Ayr; (c) alto dirigente di Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)».

(10)

La voce «Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, che scade il 27.9.2006)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias (a) Saadi Nassim, (b) Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, che scade il 27.9.2006). Altre informazioni: condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione, e all’espulsione, dal Tribunale di primo grado di Milano il 9.5.2005. Rilasciato il 6.8.2006. Appello del procuratore di Milano, pendente dal settembre 2007».

(11)

La voce «Faraj Faraj Hussein Al-Sàidi (alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza «il libico»Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data di nascita: 28.11.1980. Luogo di nascita: (a) Libia, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Giordania (Mohamed Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nazionalità: libica» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Faraj Faraj Hussein Al-Sàidi (alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data di nascita: 28.11.1980. Luogo di nascita: (a) Jamahiriya araba libica, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Giordania (Muhamad Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nazionalità: libica. Altre informazioni: condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di primo grado di Milano il 18.12.2006».

(12)

La voce «Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Regione V (Ogaden), Etiopia. Altre informazioni: membro del sottoclan Reer-Abdille, che fa parte del clan Ogaden» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Titolo: Sceicco. Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: regione V, Etiopia (regione di Ogaden nell’Etiopia orientale). Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) sarebbe attivo nella Somalia meridionale, basso Giuba vicino a Kismayo, per lo più a Jilibe e Burgabo, dal novembre 2007; (b) contesto familiare: del clan Ogaden, sottoclan Reer-Abdille; (c) fa parte dei dirigenti di Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti di Nairobi e Dar es Salaam nell’agosto 1998».

(13)

La voce «L’Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Indirizzo: (a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia (Domicilio). Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni: l’indirizzo di cui alla lettera a) è stato usato dal 17.12.2001» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«L’Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Indirizzo: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio). Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni: (a) l’indirizzo di cui alla lettera a) è stato usato dal 17.12.2001, (b) condannato a otto anni di reclusione dalla Corte d’appello di Napoli il 16.3.2004. In carcere in Italia dal settembre 2007».

(14)

La voce «Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Data di nascita: 7 giugno 1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Residenza: Via Milanese, 5 - Sesto San Giovanni, Italia. Domicilio: Piazza Trieste, 11 - Mortara, Italia. Codice fiscale: DRMTMN54H07Z301T» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Indirizzo: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (domicilio dall’ottobre 2002). Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Altre informazioni: (a) codice fiscale: DRMTMN54H07Z301T, (b) condannato a otto anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. In carcere in Italia dal settembre 2007».

(15)

La voce «Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERÀI), Via Cilea 40, Milano, Italia. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Data di nascita: 2 gennaio 1972» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Meràl). Indirizzo: Via Cilea 40, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 2.1.1972. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Altre informazioni: condannato a dieci anni di reclusione dal Tribunale di primo grado di Milano il 21.9.2006. In custodia cautelare in Italia dal settembre 2007».

(16)

La voce «Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Indirizzo: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Italia. Data di nascita: 31.5.1963. Luogo di nascita: Sidi Kacem, Marocco. Nazionalità: marocchina. Altre informazioni: codice fiscale italiano LBHHMD63E31Z330M» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Indirizzo: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italia. Data di nascita: 31.5.1963. Luogo di nascita: Sidi Kacem, Marocco. Nazionalità: marocchina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano LBHHMD63E31Z330M, (b) rilasciato dalla Corte d’assise di Cremona il 15.7.2006».

(17)

La voce «Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma). Indirizzo: a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, b) Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouiba, Algeria» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma). Indirizzo: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Luogo di nascita: Rouiba, Algeria. Altre informazioni: condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Rilasciato il 5.10.2006. Arrestato nuovamente l’11.8.2006 per reati terroristici. In carcere in Italia dal settembre 2007».

(18)

La voce «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547, attribuito l’8.12.1994. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya Al-Saidani, (c) condannato a 5 anni di reclusione, attualmente in carcere in Italia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l’8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya Al-Saidani, (c) condannato a cinque anni di reclusione, ridotti a un anno e otto mesi dalla Corte d’appello di Milano il 14.12.2006. L’autorità giudiziaria di Milano ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti il 2.6.2007. In carcere in Italia dall’ottobre 2007».

(19)

La voce «Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italia. Luogo di nascita: Poshok (Iraq). Data di nascita: 1o novembre 1975. Titolo: imam» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mohammad Tahir Hammid (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titolo: Imam. Indirizzo: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data di nascita: 1.11.1975. Luogo di nascita: Poshok, Iraq. Altre informazioni: condannato a un anno e 11 mesi di reclusione dall’autorità giudiziaria italiana il 19.4.2004. Rilasciato il 15.10.2004. Il 18.10.2004 è stato emesso un decreto di espulsione nei suoi confronti. Latitante dal settembre 2007».

(20)

La voce «Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Indirizzo: PO Box 3312, Dubai, EAU. Nazionalità: somala. Altre informazioni: professione: contabile, Mogadiscio, Somalia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Indirizzo: P.O. Box 3312, Dubai, Emirati arabi uniti. Data di nascita 1954. Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) professione: contabile, Mogadiscio, Somalia; (b) associato a Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)».

(21)

La voce «Abderrahmane Kifane. Indirizzo: via S. Biagio 32 o 35 — Sant’Anastasia (NA), Italia. Data di nascita: 7.3.1963. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Altre informazioni: condannato a 20 mesi di reclusione in Italia il 22 luglio 1995 per aver sostenuto il gruppo islamico armato (GIA)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abderrahmane Kifane. Indirizzo: via S. Biagio 32 o 35, Sant’Anastasia (NA), Italia. Data di nascita: 7.3.1963. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Altre informazioni: condannato a 20 mesi di reclusione in Italia il 22.7.1995 per aver sostenuto il gruppo islamico armato (GIA). Condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dalla Corte d’appello di Napoli il 16.3.2004. Per decisione della Corte suprema si terrà un nuovo processo».

(22)

La voce «Abdelkader Laagoub. Indirizzo: via Europa, 4 — Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data di nascita: 23.4.1966. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Altre informazioni: codice fiscale italiano LGBBLK66D23Z330U» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abdelkader Laagoub. Indirizzo: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data di nascita: 23.4.1966. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano LGBBLK66D23Z330U, (b) assolto dalla Corte d’assise di Cremona il 15.7.2006 e rilasciato lo stesso giorno».

(23)

La voce «Fazul Abdullah Mohammed (alias (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Aisha, Abu, (y) Al Sudani, Abu Seif, (z) Haroon, (aa) Harun, (bb) Luqman, Abu (cc) Haroun). Data di nascita (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) febbraio 1971. Luogo di nascita: Moroni, Isole Comore. Nazionalità: (a) delle Isole Comore, (b) kenyota» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Fazul Abdullah Mohammed (alias (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Abdulah Mohamed Fadl, (y) Fadil Abdallah Muhammad, (z) Abdallah Muhammad Fadhul, (aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, (ab) Fadl Allah Abd Allah, (ac) Haroon Fadl Abd Allah, (ad) Mohamed Fadl, (ae) Abu Aisha, (af) Abu Seif Al Sudani, (ag) Haroon, (ah) Harun, (ai) Abu Luqman, (aj) Haroun, (ak) Harun Al-Qamry, (al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, (am) Haji Kassim Fumu, (an) Yacub). Data di nascita (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) febbraio 1971. Luogo di nascita: Moroni, Isole Comore. Nazionalità: (a) delle Isole Comore, (b) kenyota. Altre informazioni: (a) opererebbe nella Somalia meridionale dal novembre 2007; (b) sarebbe in possesso di passaporti del Kenya e delle Comore; (c) si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti di Nairobi e Dar es Salaam nell’agosto 1998 e ad altri attacchi in Kenya nel 2002; (d) avrebbe subito diversi interventi di chirurgia plastica».

(24)

La voce «Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Data di nascita: 2.12.1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Indirizzo: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa, 16 — Napoli, Italia, (c) via Genova, 121 — Napoli, Italia (domicilio)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Data di nascita: 2.12.1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Indirizzo: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italia, (c) via Genova 121, Napoli, Italia (domicilio). Altre informazioni: condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Arrestato in Francia il 5.7.2005 e estradato in Italia il 27.8.2005. In carcere dal settembre 2007».

(25)

La voce «Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, che scade il 12.9.2007)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domicilio). Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, che scade il 12.9.2007). Altre informazioni: condannato a due anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di primo grado di Milano il 9.5.2005. Appello pendente presso la Corte d’appello di Milano dal settembre 2007. In libertà dal settembre 2007».

(26)

La voce «Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias (a) Ally, Ahmed (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Ahmed The Tall, (j) Bahamad, (k) Bahamad, Sheik, (l) Bahamadi, Sheikh, (m) Sheikh Bahamad). Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. N. passaporto: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta d’identità kenyota rilasciata il 14.11.1996)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias (a) Ally, Ahmed, (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Bahamad, Sheik, (m) Bahamadi, Sheikh, (n) Sheikh Bahamad). Titolo: Sceicco. Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta d’identità kenyota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti di Nairobi e Dar es Salaam nell’agosto 1998».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2007

relativa agli articoli 111 e 172 del progetto di legge polacco sugli organismi geneticamente modificati, notificati dalla Repubblica di Polonia a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE in deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2007) 4697]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/62/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

L’articolo 95, paragrafo 5 e paragrafo 6, primo comma, dispone quanto segue:

«5.   […] allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse.

6.   La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi […] e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.»

(2)

Con lettera del 13 aprile 2007, la rappresentanza permanente della Polonia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, gli articoli 111 e 172 del progetto di legge polacco sugli organismi geneticamente modificati, che rappresentano una deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (di seguito «direttiva 2001/18/CE»).

(3)

Con lettera del 9 luglio 2007, la Commissione ha informato le autorità polacche di aver ricevuto la notifica a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, e che il periodo di sei mesi prescritto dall’articolo 95, paragrafo 6, per il suo esame era iniziato dopo il ricevimento della notifica.

(4)

La Commissione ha inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) una notifica relativa alla richiesta, al fine di portare a conoscenza delle altre parti interessate le disposizioni nazionali che la Polonia intende adottare (3).

2.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA PERTINENTE

2.1.   Direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati

(5)

La direttiva 2001/18/CE si basa sull’articolo 95 del trattato CE ed è finalizzata al ravvicinamento della legislazione e delle procedure vigenti negli Stati membri per l’autorizzazione degli OGM destinati all’emissione deliberata nell’ambiente. A norma dell’articolo 34, gli Stati membri erano tenuti a recepirla nell’ordinamento nazionale entro il 17 ottobre 2002.

(6)

La direttiva 2001/18/CE stabilisce una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, basata su una valutazione caso per caso dei rischi per la salute umana e l’ambiente, che deve necessariamente precedere l’emissione nell’ambiente o l’immissione in commercio di qualsiasi OGM o prodotto contenente o costituito da OGM o da microrganismi geneticamente modificati (MGM). La direttiva prevede due diverse procedure, una per le emissioni sperimentali («emissioni della parte B») e l’altra per l’immissione in commercio («emissioni della parte C»). Per le emissioni della parte B è necessaria un’autorizzazione a livello nazionale, mentre le emissioni della parte C sono soggette a una procedura comunitaria e la decisione finale è valida in tutta l’Unione europea. La direttiva 2001/18/CE disciplina l’immissione in commercio e l’emissione sperimentale nell’ambiente di animali transgenici sul presupposto che siano classificati come OGM. Anche se finora non sono state concesse autorizzazioni a tali fini relative ad animali o pesci transgenici, la direttiva prevede comunque questa possibilità. Oltre alle citate disposizioni relative alle procedure di autorizzazione, la direttiva 2001/18/CE contiene, all’articolo 23, una «clausola di salvaguardia». In particolare questo articolo stabilisce principalmente che «qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l’ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l’uso o la vendita sul proprio territorio». Inoltre, in caso di grave rischio, gli Stati membri possono adottare misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell’immissione in commercio di un OGM, e devono comunicare alla Commissione la decisione adottata in virtù dell’articolo 23 nonché i motivi che la giustificano. Su questa base viene adottata a livello comunitario una decisione sulla clausola di salvaguardia invocata, secondo la procedura di comitato di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE.

2.2.   Regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

(7)

Come stabilito nell’articolo 1, il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (4) [di seguito «regolamento (CE) n. 1829/2003»] è finalizzato a: a) fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno; b) istituire procedure comunitarie per l’autorizzazione e vigilanza degli alimenti e mangimi geneticamente modificati; e c) stabilire norme per l’etichettatura degli alimenti e mangimi geneticamente modificati. Alla luce di questa varietà di obiettivi, il regolamento ha come base giuridica gli articoli 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE. Il regolamento è applicabile agli OGM destinati all’uso negli alimenti e nei mangimi, agli alimenti e ai mangimi che contengono o sono costituiti da OGM e agli alimenti e ai mangimi che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM. Come stabilito nel considerando 11 del regolamento medesimo, può essere rilasciata un’autorizzazione anche a un OGM da impiegare come materiale di base per la produzione di alimenti o di mangimi.

(8)

Il suddetto regolamento istituisce un sistema centralizzato per l’autorizzazione degli OGM (articoli da 3 a 7 per gli alimenti geneticamente modificati e articoli da 15 a 19 per i mangimi geneticamente modificati). Ogni domanda deve essere corredata di un incartamento contenente le informazioni richieste negli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE e le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE [articolo 5, paragrafo 5, lettera a) e articolo 17, paragrafo 5, lettera a)]. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) prepara un parere su ciascuna autorizzazione (articoli 6 e 18). Nel caso di organismi geneticamente modificati da impiegare come sementi o altri materiali di moltiplicazione vegetale che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento, l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e articolo 18, paragrafo 3, lettera c), stabiliscono che l’EFSA chieda all’autorità nazionale competente di effettuare la valutazione del rischio ambientale. L’articolo 8 del regolamento istituisce le norme applicabili ai «prodotti esistenti», ovvero i prodotti alimentari immessi sul mercato ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (5) prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 258/97 o altri prodotti legalmente immessi sul mercato comunitario prima dell’applicazione del regolamento e per i quali gli operatori responsabili della loro immissione in commercio abbiano notificato alla Commissione che i prodotti sono stati immessi sul mercato comunitario prima della data d’applicazione del regolamento, entro sei mesi dalla data di applicazione dello stesso. L’articolo 8 stabilisce anche che tali prodotti possono rimanere sul mercato e continuare ad essere utilizzati e lavorati purché siano soddisfatte determinate condizioni. L’articolo 20 del regolamento istituisce la medesima procedura per i mangimi autorizzati in virtù delle direttive 90/220/CEE o della direttiva 2001/18/CE, compreso l’uso quali mangimi, in virtù della direttiva 82/471/CEE del Consiglio (7), se sono prodotti a partire da OGM, o in virtù della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (8), se contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM. Entro un anno dalla data di applicazione del regolamento e previa verifica che siano state presentate ed esaminate tutte le informazioni richieste, i prodotti interessati sono iscritti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati (di seguito il «registro»).

3.   DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE

3.1.   Ambito delle disposizioni nazionali notificate

(9)

La Polonia ha corredato la notifica di tutte le disposizioni del progetto di legge. Tuttavia, in base alla nota esplicativa presentata dalla Polonia, la deroga alla direttiva 2001/18/CE dovrebbe riguardare solo l’articolo 111, paragrafo 2, punti 5 e 6, della parte IV del progetto di legge, che interessa l’emissione deliberata di OGM a fini sperimentali, e l’articolo 172. La valutazione contenuta nella presente decisione riguarda pertanto solo tali disposizioni, fatte salve eventuali altre procedure ufficiali finalizzate alla valutazione della conformità del resto della legge — comprese le altre disposizioni dell’articolo 111 — al diritto comunitario.

3.1.1.   Articolo 111 (emissione deliberata a fini sperimentali)

(10)

L’articolo 111 definisce il contenuto della domanda in vista dell’adozione di una decisione riguardante l’emissione deliberata di un OGM.

In base all’articolo 111, paragrafo 1: «Una domanda presentata ai fini dell’adozione di una decisione riguardante l’emissione deliberata deve contenere:».

In base all’articolo 111, paragrafo 2: «Una domanda presentata ai fini dell’adozione di una decisione riguardante l’emissione deliberata deve essere corredata dei seguenti documenti:»

1)

una valutazione del rischio relativa agli organismi geneticamente modificati di cui è prevista l’emissione […];

2)

la documentazione sulla preparazione della valutazione del rischio […];

3)

la documentazione tecnica sull’emissione deliberata;

4)

un programma d’azione se sussiste un rischio per la salute delle persone o degli animali o per la sicurezza dell’ambiente in relazione all’emissione deliberata;

5)

un certificato rilasciato dal sindaco della città o dall’amministrazione del distretto che attesti che il piano locale di sviluppo territoriale prevede la possibilità di introdurre deliberatamente OGM nell’ambiente, tenuto conto della necessità di tutelare l’ambiente naturale locale e il paesaggio culturale dell’area interessata;

6)

dichiarazioni scritte dei titolari delle imprese agricole limitrofe al luogo in cui dovrebbe avvenire l’emissione deliberata, attestanti che essi non si oppongono a tale emissione;

7)

una copia autenticata del contratto per lo svolgimento dell’emissione deliberata […];

8)

una sintesi della domanda.

3.1.2.   Articolo 172 (istituzione di zone speciali per la coltivazione di OGM)

(11)

L’articolo 172 recita:

«1.   È vietato coltivare piante geneticamente modificate, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2.   A seguito della presentazione di una domanda ai fini dell’adozione di una decisione riguardante l’istituzione di una zona adibita alla coltivazione di piante geneticamente modificate da parte del richiedente di cui all’articolo 4, paragrafo 21, lettera f), il ministro dell’Agricoltura, previa consultazione del ministro dell’Ambiente e del consiglio dell’autorità distrettuale (gimna) responsabile del territorio interessato dalla coltivazione di piante geneticamente modificate, adotta una decisione riguardante l’istituzione di una zona adibita alla coltivazione di piante geneticamente modificate in una determinata area situata all’interno del territorio del distretto (zona destinata alla coltivazione di piante geneticamente modificate).

3.   La domanda di decisione riguardante l’istituzione di una zona adibita alla coltivazione di piante geneticamente modificate deve contenere:

1)

nome e cognome o ragione sociale, sede legale e indirizzo del richiedente di cui all’articolo 4, paragrafo 21, lettera f);

2)

specie e varietà della pianta geneticamente modificata, caratteristiche ottenute dalla manipolazione genetica e identificatore unico;

3)

numero della particella catastale contenente il terreno agricolo ai sensi delle norme sul sistema nazionale di registrazione dei dati dei produttori, delle imprese agricole e delle domande per la concessione di pagamenti, la superficie del terreno agricolo in ettari, l’ubicazione del terreno agricolo all’interno della particella catastale, il numero del foglio della mappa catastale relativo alla particella catastale in questione, il nome della regione catastale e il nome del distretto e della circoscrizione regionale (voivod).

4.   La domanda deve essere presentata in formato cartaceo ed elettronico.

5.   La domanda di cui al paragrafo 3 è corredata delle dichiarazioni scritte dei proprietari dei terreni situati all’interno dell’area di isolamento dal terreno in cui dovrebbero essere coltivate le piante transgeniche, attestanti che essi non si oppongono alla designazione di una zona adibita alla coltivazione di piante geneticamente modificate.

6.   Entro cinque giorni dalla data alla quale è stata presentata la domanda ai fini dell’adozione di una decisione riguardante la designazione di una zona adibita alla coltivazione di piante geneticamente modificate, il ministro responsabile dell’agricoltura deve inviarne una copia su carta e in formato elettrico:

1)

al ministro dell’Ambiente;

2)

al consiglio dell’autorità distrettuale in cui è prevista la coltivazione delle piante geneticamente modificate.

Questi ultimi, entro 45 giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui al paragrafo 3, espongono la propria posizione in materia al ministro dell’Agricoltura, motivando la propria decisione.

7.   Il ministro dell’Ambiente trasmette al ministro dell’Agricoltura la posizione di cui al paragrafo 6, punto 1, dopo aver consultato il gruppo citato all’articolo 26, paragrafo 4, e aver sentito il parere del comitato di cui all’articolo 25.

8.   Il consiglio dell’autorità distrettuale di cui al paragrafo 6, punto 2, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda rende pubbliche le informazioni in essa contenuta nella città o nel paese in cui è prevista la creazione della zona, secondo le modalità abitualmente in uso nell’area interessata.»

(12)

La Polonia ha notificato alla Commissione tutte le disposizioni dell’articolo 172. Fatte salve altre procedure ufficiali tese a verificare la conformità del resto dell’atto alla legislazione comunitaria, la Commissione ritiene che tutte le disposizioni contenute nell’articolo 172 costituiscano una deroga alla direttiva 2001/18/CE.

3.2.   Incidenza delle disposizioni nazionali notificate sulla legislazione comunitaria

3.2.1.   Incidenza dell’articolo 111, paragrafo 2, punti 5 e 6

(13)

Dall’ambito di applicazione di queste ultime disposizioni e dalla nota esplicativa si evince che esse incideranno principalmente sull’emissione degli OGM destinati a scopi diversi dall’immissione in commercio (in particolare le sperimentazioni sul campo) di cui alla parte B (articoli da 5 a 11) della direttiva 2001/18/CE.

3.2.2.   Incidenza dell’articolo 172

(14)

L’articolo 172, paragrafo 1, del progetto di legge avrà un impatto in particolare sui seguenti aspetti:

la coltivazione di varietà di sementi geneticamente modificate autorizzate nell’ambito della parte C (articoli da 12 a 24) della direttiva 2001/18/CE,

la coltivazione di varietà di sementi geneticamente modificate già approvate a norma della direttiva 90/220/CEE e ora notificate come prodotti esistenti ai sensi degli articoli 8 e 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003,

la coltivazione di varietà di sementi geneticamente modificate autorizzate a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

4.   MOTIVAZIONI FORNITE DALLA POLONIA

(15)

Le informazioni sul progetto di legge, contenenti un’interpretazione dell’incidenza dell’atto sulla legislazione comunitaria e della conformità ad essa, sono presentate nella nota esplicativa del progetto di legge (pagine 12 e da 16 a17) e nel testo della notifica (pagine da 3 a 5).

4.1.   Motivazioni alla base dell’articolo 111, paragrafo 2, punti 5 e 6

(16)

Secondo la notifica della Polonia (pagine 3 e 4) e la nota esplicativa (pagina 12), le motivazioni illustrate di seguito suffragano l’esistenza di «elementi legati a condizioni specifiche» nel significato di cui all’articolo 95, paragrafo 5, del trattato.

(17)

Nel redigere le norme che disciplinano l’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell’ambiente a fini di sperimentazione, è stato adottato il principio secondo il quale è necessario istituire una serie di modalità il più possibile rigorose per valutare la sicurezza di un determinato esperimento sul campo ai fini della sicurezza per l’ambiente. Si tratta di un principio particolarmente importante perché l’emissione è la prima fase della ricerca, nella quale il nuovo organismo geneticamente modificato entra in contatto con l’ambiente e l’esperimento viene effettuato senza quelle efficaci misure di protezione che sono invece adottate in un sistema chiuso.

(18)

L’impatto di un organismo di questo tipo sull’ambiente non è noto e può essere potenzialmente pericoloso (in particolare nel caso di organismi diversi dalle piante superiori geneticamente modificate). Per questo un intervento di questo tipo impone il mantenimento di condizioni particolari di sicurezza, in conformità al principio di precauzione applicabile negli Stati membri dell’UE. Considerato il patrimonio di biodiversità esistente in Polonia, l’introduzione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati può deteriorarne gravemente il funzionamento.

(19)

È stato pertanto applicato il principio generale di una valutazione il più possibile rigida di tutti gli elementi che costituiscono un determinato esperimento sul campo. In particolare si è posta l’attenzione sulle condizioni ambientali (composizione del suolo, flora, fauna, presenza di specie protette, condizioni climatiche ecc.).

(20)

Le proposte (cioè la necessità di subordinare l’emissione al consenso dei proprietari dei terreni agricoli limitrofi e le disposizioni dei piani territoriali locali) impongono ai richiedenti ulteriori obblighi, ma non escludono lo svolgimento delle attività che comportano l’emissione deliberata di OGM nell’ambiente. L’approccio restrittivo alla problematica dell’emissione è connesso anche alla struttura dell’agricoltura polacca, che è tra le più frammentate della Comunità. Tale frammentazione rappresenta un grave problema non solo per la coltivazione commerciale di piante geneticamente modificate, ma anche per la sicurezza dei luoghi ove svolgere gli esperimenti sul campo.

(21)

Le autorità polacche non fanno riferimento ad alcuna nuova prova scientifica emersa dall’adozione della direttiva e attinente alla tutela dell’ambiente.

4.2.   Motivazioni alla base dell’articolo 172

(22)

Secondo quanto emerge dalla notifica della Polonia (pagine 4 e 5) e dalla nota esplicativa (pagine 16 e 17), le norme sulla coltivazione a scopo commerciale contenute nelle disposizioni nazionali si fondano in massima parte sulla raccomandazione 2003/556/CE della Commissione, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (9).

(23)

L’idea di creare zone destinate alla coltivazione di piante geneticamente modificate si configura come uno sviluppo del paragrafo 3.3 dell’allegato della suddetta raccomandazione, che riguarda la cooperazione tra aziende limitrofe. Si è inoltre tenuto conto del paragrafo 2 e del paragrafo 3.3.2 (coordinamento delle misure di gestione) che riguarda il raggruppamento volontario di appezzamenti appartenenti ad aziende diverse per coltivare varietà simili (GM, convenzionali o biologiche) all’interno di una data zona di produzione e del paragrafo 3.3.3 sugli accordi volontari tra agricoltori operanti in zone specializzate in una data filiera di produzione.

(24)

In base al progetto di legge, la coltivazione di piante geneticamente modificate dovrebbe limitarsi alle zone che non presentano elementi di valore sotto il profilo della conservazione della natura e la cui struttura agraria permette la coltivazione in sicurezza di piante transgeniche, senza danni per le attività degli altri agricoltori.

(25)

Le norme previste nel progetto di legge consentono di ridurre al minimo il rischio associato alla mescolanza di materiale riproduttivo o all’incrocio di piante geneticamente modificate con piante non modificate, e permettono lo svolgimento di ispezioni delle colture transgeniche.

(26)

Un motivo per introdurre deroghe nelle disposizioni nazionali al fine di limitare la coltivazione di piante transgeniche è la necessità di venire incontro alle aspettative della società polacca. Le disposizioni intese a limitare la coltivazione di piante geneticamente modificate hanno l’obiettivo di evitare i danni che potrebbero derivare qualora i transgeni dovessero trasferirsi nelle colture tradizionali. I timori connessi alla coltivazione di piante geneticamente modificate sono principalmente connessi all’impossibilità di eliminare il rischio di contaminazione delle colture a seguito di incroci. Ciò è dovuto al fatto che l’agricoltura polacca è estremamente frammentata: la Polonia ha infatti quasi due milioni di aziende agricole e la superficie media di un’azienda non supera gli 8 ettari. L’agricoltura polacca è caratterizzata da un sistema di produzione convenzionale e aumenta l’interesse per la produzione biologica. Tale frammentazione elevata non consente di isolare le colture geneticamente modificate dalle colture tradizionali o biologiche e ciò può rappresentare una seria minaccia per la possibilità di sviluppo dell’agricoltura biologica in Polonia. In una situazione di questo tipo, l’introduzione incontrollata di piante transgeniche nella coltivazione può causare perdite per gli agricoltori.

(27)

La riluttanza degli agricoltori polacchi è inoltre accentuata dall’assenza di disposizioni per la compensazione delle perdite agricole derivanti dall’incrocio incontrollato di varietà. Per il momento non esistono disposizioni nazionali in materia di coesistenza tra le tre forme di agricoltura — agricoltura convenzionale, biologica e impiego delle piante transgeniche — e il progetto di legge è il primo tentativo di disciplinare la materia.

(28)

Le autorità polacche non fanno riferimento ad alcuna nuova prova scientifica emersa dall’adozione della direttiva attinente alla tutela dell’ambiente.

5.   VALUTAZIONE GIURIDICA

(29)

L’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE si applica alle nuove misure nazionali che introducono, ai fini della protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, disposizioni incompatibili con quelle di una misura comunitaria di armonizzazione, motivate da un problema specifico allo Stato membro interessato insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione e giustificate da nuove prove scientifiche.

(30)

Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione deve approvare o respingere le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(31)

La notifica presentata dalle autorità polacche il 13 aprile 2007 è finalizzata ad ottenere l’approvazione in merito all’introduzione dell’articolo 111, paragrafo 2, punti 5 e 6, e dell’articolo 172 della legge, che la Polonia ritiene rappresentino una deroga alla direttiva 2001/18/CE.

(32)

La Polonia ha presentato la notifica esclusivamente come deroga alla direttiva 2001/18/CE; la valutazione giuridica contenuta nella presente decisione s’incentra pertanto solo sulla direttiva in questione.

(33)

La direttiva 2001/18/CE armonizza a livello comunitario le norme riguardanti l’emissione deliberata di OGM, a fini sperimentali o di immissione in commercio. Questa normativa orizzontale può essere considerata la pietra miliare per ogni emissione deliberata di OGM nell’ambiente dell’Unione europea, soprattutto perché anche le autorizzazioni a norma della legislazione in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati [cioè il regolamento (CE) n. 1829/2003] vengono concesse sulla base di questi principi di base.

(34)

Se si comparano le disposizioni della direttiva 2001/18/CE con le misure nazionali notificate emerge che queste ultime sono più restrittive di quelle previste dalla direttiva, in particolare per i seguenti aspetti:

secondo le disposizioni della parte B della direttiva 2001/18/CE, l’emissione di OGM a fini sperimentali non è subordinata al consenso di terzi (ad esempio gli agricoltori confinanti come stabilito dal progetto di legge polacco) e all’autorizzazione di autorità diverse dalle autorità competenti designate a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (ad esempio le autorità distrettuali locali, come indicato nel progetto di legge polacco),

la direttiva 2001/18/CE consente la libera circolazione delle sementi geneticamente modificate approvate a livello comunitario; gli articoli da 13 a 18 della direttiva istituiscono una procedura di autorizzazione comprendente la valutazione di ciascuna notifica riguardante gli OGM da parte delle autorità competenti e, a determinate condizioni, l’autorizzazione mediante la procedura di comitato di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CEE del Consiglio (10). A norma dell’articolo 19 della direttiva («Autorizzazione»«[…] un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l’autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche.» Inoltre, l’articolo 22 della direttiva («Libera circolazione») stabilisce che «fatto salvo l’articolo 23, gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva.»

(35)

Alla luce degli elementi summenzionati, se un OGM ottiene l’autorizzazione per la coltivazione nell’UE nell’ambito della procedura prevista dalla direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri non possono introdurre ulteriori restrizioni alla sua coltivazione. La legge polacca ne vieta invece la coltivazione, se non in zone specifiche, anche se l’autorizzazione scritta concessa a norma della direttiva non prevede tale restrizione.

(36)

Il progetto di legge incide sulla direttiva 2001/18/CE, perché limita la coltivazione di tutti gli OGM in Polonia, mentre la direttiva (articoli da 13 a 18) istituisce, prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM, una procedura che prevede un’analisi dei rischi a livello comunitario per ciascun singolo caso.

(37)

Il proposto divieto di coltivazione di sementi geneticamente modificate in Polonia crea inoltre un ostacolo all’immissione in commercio di sementi geneticamente modificate per le quali sia già stata rilasciata un’autorizzazione a tal fine ai sensi della direttiva 2001/18/CE. Pertanto il progetto di legge rischia di avere implicazioni sia per le sementi geneticamente modificate la cui immissione in commercio è già stata autorizzata in base alla normativa comunitaria vigente, sia per le future autorizzazioni.

(38)

L’articolo 111, paragrafo 2, punti 5 e 6, del progetto di legge polacco intende limitare la coltivazione delle sementi geneticamente modificate per le emissioni a fini sperimentali. Le emissioni sperimentali di sementi geneticamente modificate sono disciplinate dalla direttiva 2001/18/CE, ma gestite a livello nazionale più che a livello comunitario. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva («Procedura normale di autorizzazione»), la notifica per ogni emissione di OGM a fini sperimentali deve essere presentata all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avverrà l’emissione. In base all’articolo 6, paragrafo 8, il notificante può procedere all’emissione solamente dopo l’autorizzazione scritta dell’autorità competente e rispettando tutte le condizioni in essa precisate. Pertanto, le disposizioni del progetto di legge notificato che impongono ulteriori obblighi amministrativi in merito all’autorizzazione di tali emissioni, come i certificati dei sindaci e le dichiarazioni scritte degli agricoltori limitrofi attestanti che essi non si oppongono a tale emissione, a prescindere dal rischio potenziale che questa comporta, devono essere considerate in contrasto con la direttiva.

(39)

L’articolo 172, paragrafo 1, del progetto di legge vieta la coltivazione di piante geneticamente modificate, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ovvero la designazione di zone specifiche da parte del ministero dell’Agricoltura. Questo divieto generale rappresenta una violazione dell’articolo 19 della direttiva 2001/18/CE, in base al quale un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità se è stata rilasciata l’autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche. Il divieto generale previsto dal progetto di legge polacco si configura inoltre come una violazione dell’articolo 22 della direttiva medesima, in base al quale gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva.

(40)

Infine, a norma dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, lo Stato membro che, sulla base di nuove informazioni riguardanti la valutazione di rischi ambientali divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in conformità della direttiva 2001/18/CE rappresenti un rischio per la salute umana o l’ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l’uso o la vendita sul proprio territorio. Questa disposizione chiarisce che è possibile vietare la coltivazione di un OGM solo in maniera puntuale e a determinate condizioni (disponibilità di nuove informazioni successivamente alla data di rilascio dell’autorizzazione), ma non offre agli Stati membri alcuna base per adottare un divieto generale alla coltivazione o ad altri usi degli OGM.

(41)

Da quanto sopra si deduce pertanto che, come le autorità polacche hanno illustrato nella loro notifica, l’articolo 111, paragrafo 2, punti 5 e 6, e l’articolo 172 non sono compatibili con la direttiva 2001/18/CE. Alla luce di questa situazione, ai fini della presente decisione non è necessario esaminare ulteriormente le suddette disposizioni alla luce di altre normative comunitarie, ed in particolare del regolamento (CE) n. 1829/2003. Tuttavia, la valutazione del progetto di legge notificato a norma della direttiva 2001/18/CE non preclude la possibilità di esaminarne la conformità ad altri atti del diritto comunitario, in particolare al regolamento (CE) n. 1829/2003, nell’ambito di altre procedure comunitarie.

(42)

L’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE prevede una deroga ai principi dell’applicazione uniforme del diritto comunitario e dell’unità del mercato interno. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualsiasi eccezione a questi due principi deve essere interpretata in maniera restrittiva. Pertanto l’eccezione di cui all’articolo 95, paragrafo 5, del trattato deve essere interpretata in modo tale che il suo ambito di applicazione non vada al di là dei casi da esso espressamente previsti.

(43)

Tenuto conto dei termini stabiliti dall’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, nel verificare se le misure nazionali proposte notificate ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, sono giustificate, la Commissione deve basarsi sui «motivi» addotti dallo Stato membro. Ciò significa che, secondo il trattato, la responsabilità di provare che le misure sono giustificate spetta allo Stato membro che presenta la domanda. Dato il quadro procedurale stabilito dall’articolo 95 del trattato CE, ivi compreso in particolare un termine ben preciso per l’adozione di una decisione, normalmente la Commissione deve limitarsi a esaminare la pertinenza degli elementi presentati dallo Stato membro richiedente, senza dover cercare essa stessa eventuali giustificazioni.

(44)

Inoltre, data l’eccezionalità della misura nazionale interessata, l’onere di dimostrare l’esistenza dei requisiti necessari a giustificare l’adozione di tale misura ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato spetta allo Stato membro che notifica la misura.

(45)

L’articolo 95, paragrafo 5, stabilisce che, allorché uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali in deroga ad una misura di armonizzazione, l’adozione di tali disposizioni deve basarsi su una serie di condizioni cumulative (11):

esistenza di nuove prove scientifiche,

attinenza con la protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro,

giustificazione in base ad un problema specifico dello Stato membro,

insorgenza del problema dopo l’adozione della misura di armonizzazione.

(46)

Pertanto, in base all’articolo summenzionato, l’introduzione di misure nazionali incompatibili con una misura comunitaria di armonizzazione deve essere giustificata innanzitutto da nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro.

(47)

Come si può dedurre dal paragrafo 45 della presente decisione, spetta allo Stato membro che invoca la necessità di una deroga fornire nuove prove scientifiche a sostegno delle misure notificate.

(48)

Le motivazioni proposte dalla Polonia (testo della notifica, pagine da 3 a 5) sono le seguenti:

incertezza riguardante la prima fase della ricerca, quando il nuovo organismo geneticamente modificato entra in contatto con l’ambiente e l’effetto di tale organismo sull’ambiente è sconosciuto e potenzialmente pericoloso,

necessità di limitare la coltivazione di piante geneticamente modificate alle zone dove non sono presenti elementi di valore ai fini della conservazione della natura e la cui struttura agraria permette di coltivare in sicurezza le piante transgeniche, senza danneggiare le attività di altri agricoltori,

necessità di venire incontro alle aspettative della società polacca in un contesto in cui i timori associati alla coltivazione di piante geneticamente modificate riguardano principalmente l’impossibilità di eliminare il rischio di contaminazione delle colture a seguito di possibili incroci,

elevata frammentazione dell’agricoltura polacca, che non consente di isolare le colture transgeniche dalle colture tradizionali o biologiche; l’introduzione incontrollata di piante transgeniche nella coltivazione potrebbe pertanto provocare perdite agli agricoltori,

riluttanza degli agricoltori polacchi nei confronti della coltivazione di OGM, accentuata dall’assenza di disposizioni per la compensazione delle perdite agricole derivanti dall’incrocio incontrollato di varietà; al momento non esistono infatti disposizioni nazionali in materia di coesistenza tra le tre forme di agricoltura (convenzionale, biologica e transgenica).

(49)

Dalle motivazioni addotte dalla Polonia nella notifica o nella nota esplicativa di accompagnamento non emerge alcun riferimento a nuove informazioni inerenti la protezione dell’ambiente. Le motivazioni riguardano invece aspetti più generali come l’incertezza che contraddistingue la prima fase della ricerca, la conservazione della natura e l’aspetto della responsabilità. Non vi è alcun riferimento a nuovi studi, ricerche o letteratura scientifica né ad altri eventuali risultati emersi successivamente all’adozione della direttiva 2001/18/CE dai quali risultino nuove prove attinenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro.

(50)

In questa situazione e in assenza di nuovi elementi scientifici la Commissione non aveva alcun motivo per sottoporre la notifica all’attenzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e chiedere un parere come previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE.

(51)

Poiché la presentazione di nuove prove scientifiche rappresenta una della condizioni cumulative da rispettare ai fini dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, la loro assenza comporta che la notifica venga respinta senza dover essere ulteriormente esaminata per verificare il rispetto di altre condizioni.

6.   CONCLUSIONI

(52)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, l’introduzione da parte di uno Stato membro di disposizioni nazionali in deroga a misure comunitarie di armonizzazione è subordinata a tre condizioni: le disposizioni devono essere fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, deve esistere un problema specifico allo Stato membro che presenta la richiesta e tale problema deve essere insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione.

(53)

La notifica polacca non presenta alcuna nuova prova scientifica attinente alla tutela dell’ambiente e dell’ambiente di lavoro emersa successivamente all’adozione della direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che renda necessarie le misure nazionali proposte.

(54)

Ne consegue pertanto che la richiesta della Polonia di introdurre l’articolo 111, paragrafo 2, punti 5 e 6, e l’articolo 172, che rappresentano una deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE in merito all’emissione a fini sperimentali e alla coltivazione di OGM in Polonia, non risponde alle condizioni stabilite dall’articolo 95, paragrafo 5, del trattato.

(55)

Alla luce degli elementi a sua disposizione al fine di valutare la fondatezza delle motivazioni che giustificano le misure nazionali notificate e in base alle considerazioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta della Polonia di introdurre disposizioni nazionali in deroga alla direttiva 2001/18/CE, presentata il 13 aprile 2007, non soddisfa le condizioni stabilite dall’articolo 95, paragrafo 5, del trattato perché la Polonia non ha presentato nuove prove scientifiche attinenti alla tutela dell’ambiente e dell’ambiente di lavoro giustificate da un problema specifico alla Polonia.

(56)

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni nazionali notificate non possano essere approvate in conformità all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono respinti l’articolo 111, paragrafo 2, punti 5 e 6, e l’articolo 172 del progetto di legge sugli organismi geneticamente modificati, notificati dalla Polonia a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(2)  GU C 173 del 26.7.2007, pag. 8.

(3)  Sono pervenute osservazioni dalla Lettonia, da EuropaBio, dalla European Seed Association e da Greenpeace. Inoltre, anche numerosi cittadini, associazioni professionali e istituti polacchi hanno inviato commenti.

(4)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

(5)  GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/18/CE.

(6)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).

(8)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(9)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 36.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(11)  Corte di giustizia della Comunità europee, cause riunite C-439/05 P e C-454/05 P, paragrafi 56-58.


19.1.2008   

IT

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L 16/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante modifica delle decisioni 2002/231/CE, 2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE e 2003/287/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2007) 6800]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/63/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE (2) si applica fino al 31 marzo 2008.

(2)

La decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (3) si applica fino al 31 marzo 2008.

(3)

La decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti (4) si applica fino al 31 marzo 2008.

(4)

La decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE (5) si applica fino al 31 maggio 2008.

(5)

La decisione 2003/200/CE della Commissione, del 14 febbraio 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE (6) si applica fino al 29 febbraio 2008.

(6)

La decisione 2003/287/CE della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (7) si applica fino al 30 aprile 2008.

(7)

In conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.

(8)

Considerate le diverse fasi del processo di riesame delle suddette decisioni, è opportuno prolungare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti delle decisioni 2002/255/CE e 2002/371/CE di 12 mesi, della decisione 2003/287/CE di 18 mesi e delle decisioni 2002/231/CE, 2002/272/CE e 2003/200/CE di 24 mesi.

(9)

Poiché l’obbligo di riesame in conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/231/CE, 2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE e 2003/287/CE restino in vigore.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/231/CE, 2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE e 2003/287/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5 della decisione 2002/231/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2010.»

Articolo 2

L’articolo 4 della decisione 2002/255/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2009.»

Articolo 3

L’articolo 4 della decisione 2002/272/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture dure per pavimenti” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2010.»

Articolo 4

L’articolo 5 della decisione 2002/371/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo “prodotti tessili” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2009.»

Articolo 5

L’articolo 5 della decisione 2003/200/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 febbraio 2010.»

Articolo 6

L’articolo 5 della decisione 2003/287/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo “servizio di ricettività turistica” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 ottobre 2009.»

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/783/CE (GU L 295 dell’11.11.2005, pag. 51).

(3)  GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/207/CE (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 16).

(4)  GU L 94 dell’11.4.2002, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/783/CE .

(5)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/207/CE.

(6)  GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25.

(7)  GU L 102 del 24.4.2003, pag. 82.


19.1.2008   

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L 16/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2007) 6654]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2008/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, quali, come nel caso presente, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato di assorbimento di azoto.

(2)

Il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CE in relazione alla regione delle Fiandre.

(3)

La deroga richiesta riguarda l’intenzione del Belgio di consentire l’applicazione nelle Fiandre, e in aziende specifiche, di un massimo di 250 kg di azoto per ettaro all’anno proveniente da effluente di allevamento in superfici prative e in superfici coltivate a granturco e intercalate da praticoltura e di un massimo di 200 kg di azoto per ettaro all’anno proveniente da effluente di allevamento in particelle coltivate a frumento autunnale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.

(4)

L’atto legislativo di attuazione della direttiva 91/676/CEE nella regione delle Fiandre, il «Decreto relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (Decreto effluenti di allevamento), è stato adottato il 22 dicembre 2006 (2) e si applica anche alla deroga richiesta.

(5)

Il Decreto effluenti di allevamento si applica in tutto il territorio delle Fiandre.

(6)

La normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE comprende altresì limiti di applicazione per l’azoto e il fosforo. L’applicazione di fosforo con i fertilizzanti chimici è di norma vietata a meno che non venga effettuata un’analisi del suolo e sia rilasciato un permesso dalle autorità competenti.

(7)

I dati relativi alla qualità delle acque trasmessi indicano un tendenza alla riduzione delle concentrazioni medie di nitrati nelle acque sotterranee e di nutrienti (incluso il fosforo) nelle acque superficiali.

(8)

L’applicazione di azoto proveniente da effluente di allevamento è diminuita, nel periodo 1997-2005 da 162 milioni di kg a 122 milioni di kg e l’applicazione di fosforo (P2O5) da effluente di allevamento è diminuita, nello stesso periodo, da 72 milioni di kg a 50 milioni di kg, per effetto della diminuzione dei capi di bestiame, del basso tenore di nutrienti nei mangimi e del trattamento dell’effluente di allevamento. L’uso di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici è diminuito rispettivamente del 44 % e dell’82 % dal 1991 e corrisponde attualmente a 57 kg per ettaro di azoto e 6 kg per ettaro di fosfato.

(9)

Dai documenti giustificativi trasmessi con la notifica, risulta che il quantitativo annuale proposto di, rispettivamente, 250 e 200 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e colture a elevato assorbimento di azoto.

(10)

Dopo aver esaminato la domanda in parola, la Commissione ritiene che il quantitativo proposto di, rispettivamente, 250 e 200 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all’anno non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

(11)

Per evitare che l’applicazione della deroga richiesta porti a un’intensificazione dell’allevamento, le autorità competenti dovrebbero fare in modo di limitare il numero di capi che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del Decreto effluenti di allevamento del 22 dicembre 2006.

(12)

La presente decisione dovrebbe applicarsi parallelamente al secondo programma di azione in vigore nelle Fiandre per il periodo 2007-2010 (Decreto effluenti di allevamento del 22 dicembre 2006).

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato nitrati, istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dal Belgio, con lettera del 5 ottobre 2007, relativamente alla regione delle Fiandre, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«azienda agricola», un’azienda agricola che pratica o meno l’allevamento;

b)

«particella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

c)

«praticoltura», una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni);

d)

«colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto», zone coltivate a prato, intercalate da coltivazioni di granturco, prima o dopo il raccolto, nelle quali l’erba, che ha una funzione miglioratrice, viene tagliata e rimossa dai terreni e nei quali il frumento autunnale è seguito da colture miglioratrici e da barbabietole da zucchero o da foraggio;

e)

«bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini e equini;

f)

«trattamento dell’effluente», il processo di separazione fisico-meccanica degli escrementi dei suini in due frazioni, una solida e l’altra chiarificata, realizzato per migliorarne l’applicazione sui terreni e migliorare il recupero dell’azoto e del fosforo;

g)

«profilo del suolo», lo strato del suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che non sia inferiore il livello medio più elevato delle acque sotterranee; in questo caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica, su base individuale a specifiche particelle di un’azienda agricola coltivata a colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Le autorità competenti informano il richiedente, e la domanda è da considerarsi respinta, quando dal controllo delle domande di cui al paragrafo 1 risulta che non sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 5

Trattamento dell’effluente

1.   Il trattamento dell’effluente deve permettere di eliminare i solidi in sospensione e l’azoto e il fosforo totali nella frazione solida con un efficienza pari, rispettivamente, ad almeno l’80 %, il 35 % e il 70 %. L’efficienza di eliminazione nella frazione solida sarà valutata mediante il bilancio di massa.

2.   La frazione solida risultante dal trattamento dell’effluente deve essere consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata allo scopo di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e migliorare il recupero dell’azoto e del fosfato. Il prodotto riciclato non può essere applicato su terreni agricoli situati nella regione delle Fiandre, fatta eccezione per parchi, zone verdi e giardini privati.

3.   La parte chiarificata risultante dal trattamento dell’effluente deve essere portata all’ammasso. Per essere considerato come effluente trattato, esso deve avere un rapporto minimo azoto/fosfato (N/P2O5) di 3,3 e una concentrazione minima di azoto di 3 g per litro.

4.   Gli agricoltori che effettuano il trattamento dell’effluente devono presentare ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento, ai quantitativi e alla destinazione della frazione solida e dell’effluente trattato e il relativo tenore di azoto e fosforo.

5.   Le autorità competenti definiscono e comunicano alla Commissione le metodologie per verificare la composizione dell’effluente trattato, le variazioni di composizione e l’efficienza di trattamento per ogni agricoltore che beneficia di una deroga individuale.

6.   L’ammoniaca e altre emissioni derivanti dal trattamento dell’effluente devono essere raccolte e trattate in modo da ridurre l’impatto ambientale e altri inconvenienti.

Articolo 6

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente di allevamento e di effluente trattato proveniente da bestiame erbivoro applicato sul terreno ogni anno, compreso quello degli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente di cui al paragrafo 2, subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 11.

2.   Il quantitativo di effluente di allevamento e di effluente trattato proveniente bestiame erbivoro non deve essere superiore a 250 kg di azoto per ettaro per anno in superfici prative e in superfici coltivate a granturco e intercalate da praticoltura e a 200 kg di azoto per ettaro in particelle coltivate a frumento autunnale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.

3.   L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo e della maggiore disponibilità di azoto da effluente grazie al trattamento. Tale apporto non deve in alcun caso superare 350 kg per ettaro per anno sulle superfici prative, 220 kg per ettaro per anno sulle particelle coltivate con barbabietole da zucchero, 275 kg per ettaro per anno sulle particelle coltivate a frumento autunnale seguito da colture miglioratrici, barbabietole da foraggio e granturco intercalato da praticoltura, fatta eccezione, in quest’ultimo caso, delle particelle situate su suoli sabbiosi, per le quali l’applicazione di azoto non può essere superiore a 260 kg per ettaro per anno.

4.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie, specificando l’avvicendamento colturale nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 15 febbraio.

Il piano di fertilizzazione deve contenere i seguenti dati:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda;

c)

descrizione del trattamento dell’effluente e caratteristiche attese dell’effluente trattato;

d)

quantità, tipo e caratteristiche di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

e)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente da applicare nell’azienda;

f)

avvicendamento colturale e dimensioni delle particelle coltivate a colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto e delle particelle coltivate a altre colture, nonché una mappa schematica dell’ubicazione delle singole particelle;

g)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per particella individuale;

h)

applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna particella;

i)

applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna particella.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

5.   Ciascuna azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti da presentare annualmente alle competenti autorità.

6.   Ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione e il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

7.   Per ciascuna azienda agricola deve essere effettuata un’analisi dell’azoto e del fosforo nel suolo una volta ogni quattro anni su ciascuna particella. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

8.   La concentrazione di nitrati nel profilo del suolo deve essere misurata ogni anno in autunno in almeno il 25 % delle aziende agricole che beneficiano della deroga. Il campionamento e l’analisi del suolo deve riguardare almeno il 5 % delle particelle coltivate a colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto e almeno l’1 % delle altre parcelle. Per ogni due ettari di terreno agricolo di un’azienda sono necessari almeno tre campioni rappresentativi di tre differenti strati del suolo.

9.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

10.   Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente, fatta eccezione per l’effluente prodotto da bestiame erbivoro, sono applicati entro il 15 maggio di ogni anno.

11.   I fattori di escrezione di azoto e fosforo per il bestiame di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del Decreto effluenti di allevamento delle Fiandre del 22 dicembre 2006 si applicano a decorrere dal primo anno di validità della presente decisione.

Articolo 7

Gestione dei terreni

Gli allevatori che beneficiano di una deroga sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

a)

le superfici prative sono arate in primavera;

b)

sulle superfici prative non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissano l’azoto atmosferico;

c)

l’aratura della superficie prativa deve essere seguita immediatamente da una coltura a elevato assorbimento di azoto e i fertilizzanti non possono essere applicati nell’anno di aratura delle superfici prative permanenti;

d)

le colture di avvicendamento devono essere seminate immediatamente dopo il raccolto di grano autunnale e, comunque, non oltre il 10 settembre;

e)

le colture di avvicendamento non devono essere arate anteriormente al 15 febbraio in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali.

Articolo 8

Altre misure

1.   L’applicazione della presente deroga non pregiudica l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare a altre disposizioni normative comunitarie in materia ambientale.

2.   Le autorità competenti garantiscono che le deroghe concesse per l’applicazione dell’effluente trattato siano compatibili con la capacità degli impianti autorizzati al trattamento della frazione solida.

Articolo 9

Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente

1.   Le autorità competenti garantiscono il rispetto del limite di numero di capi che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del Decreto effluenti di allevamento del 22 dicembre 2006.

2.   Le autorità competenti verificano che il trasporto dell’effluente da parte di trasportatori autorizzati delle categorie A 2ob, A 5o, A 6o, B e C, conformemente agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale delle Fiandre del 19 luglio 2007 , sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico. (3), sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico.

3.   Le autorità competenti si accertano che la composizione dell’effluente, in relazione alle concentrazioni di azoto e fosforo, sia verificata prima di ciascun trasporto. Campioni di effluente devono essere analizzati da laboratori riconosciuti e i risultati delle analisi devono essere comunicati alle autorità competenti e agli agricoltori destinatari.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano mappe che riportano la percentuale di aziende agricole, il numero di particelle, la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga in ciascun comune e le aggiornano a scadenza annuale. Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione, la prima volta entro il febbraio 2008.

2.   È istituita una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque.

3.   Dalle indagini e dalle analisi dei nutrienti sono ricavati dati sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole delle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e le perdite di fosforo dai terreni a cui sono applicati ogni anno fino a 200 kg di azoto per ettaro e 250 kg di azoto per ettaro da effluente di allevamento e effluente trattato, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

4.   Sono istituiti siti di monitoraggio, corrispondenti a almeno 150 aziende agricole, per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque sotterranee, di azoto minerale nel profilo del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo dalla zona radicale alle acque sotterranee per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale. I siti di monitoraggio devono essere rappresentativi di ciascuna tipologia di suolo (argilloso, sabbioso e sabbioso-loess). La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

5.   Un sistema di monitoraggio più rigoroso viene effettuato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi.

Articolo 11

Controlli

1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale al fine di accertare il rispetto del limite annuale massimo di azoto da effluente di bestiame e dei limiti massimi di applicazione di azoto e fosforo, nonché delle restrizioni sull’utilizzo dei terreni e del trattamento e trasporto dell’effluente.

2.   Le autorità competenti assicurano il controllo dei risultati delle analisi per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati nel profilo del suolo in autunno. Se dai controlli emerge che in una data particella è stata superata la soglia di 90 kg di azoto, o i valori inferiori fissati dal governo delle Fiandre conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del Decreto effluenti di allevamento delle Fiandre del 22 dicembre 2006, l’agricoltore ne viene informato e l’anno successivo la particella è esclusa dalla deroga.

3.   Le autorità competenti sia assicurano che siano effettuati controlli in loco su almeno l’1 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1. I controlli devono contemplare quantomeno la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, controllo dei documenti di accompagnamento, verifica dell’origine e destinazione dell’effluente e campionamento dell’effluente trasportato. Il campionamento dell’effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico utilizzando strumenti automatici di campionamento dell’effluente montati sul veicolo. I campioni di effluente devono essere analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi devono essere comunicati agli agricoltori che inviano l’effluente e agli agricoltori destinatari.

4.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali previsti dalla normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 riguardano almeno il 5 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale.

Articolo 12

Relazioni

1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sull’evoluzione della qualità delle acque, sulla valutazione dei residui di nitrati nel profilo del suolo in autunno per le differenti colture nelle aziende agricole che beneficiano di una deroga e sulla prassi di valutazione. La relazione deve illustrare le modalità di valutazione dell’attuazione delle condizioni della deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole e delle singole particelle, e fornire informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco.

2.   La relazione deve inoltre fornire informazioni sul trattamento dell’effluente, incluso un ulteriore trattamento e utilizzo delle frazioni solide, e trasmettere dati dettagliati sulle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell’effluente trattato.

3.   Oltre alle informazioni di cui a paragrafi 1 e 2, la relazione deve comprendere dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, all’evoluzione della produzione di effluente nella regione delle Fiandre, per quanto riguarda l’azoto e il fosforo, ai risultati dei controlli amministrativi e in loco sul trasporto di effluente e ai risultati dei controlli sul bilancio dei nutrienti a livello delle aziende ai fini del calcolo dei coefficienti di escrezione per suini e pollame.

4.   La prima relazione è trasmessa entro il mese di dicembre 2008 e successivamente a cadenza annuale entro il mese di giugno.

5.   I risultati così ottenuti sono presi in esame dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.

Articolo 13

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto del programma di azione in vigore nelle Fiandre per il periodo 2007-2010 (Decreto effluenti di allevamento del 22 dicembre 2006) e ha effetto fino al 31.12.2010.

Articolo 14

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  Belgisch Staatsblad del 29.12.2006, pag. 76368.

(3)  Belgisch Staatsblad del 31.8.2007, pag. 45564.