ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 15

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
18 gennaio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio, del 15 novembre 2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

1

 

 

Regolamento (CE) n. 32/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I ( 1 )

5

 

 

Regolamento (CE) n. 34/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

13

 

 

Regolamento (CE) n. 35/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante decisione di non concedere restituzioni all’esportazione per il burro nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

15

 

 

Regolamento (CE) n. 36/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

16

 

 

Regolamento (CE) n. 37/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

20

 

 

Regolamento (CE) n. 38/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1529/2007 per il sottoperiodo di gennaio 2008

22

 

 

Regolamento (CE) n. 39/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

25

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/58/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2007, che autorizza l'acidificazione di mosti e vini prodotti nella zona viticola B dell'Austria per la campagna 2007/2008 [notificata con il numero C(2007) 5615]

28

 

 

2008/59/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2007, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 2006, 1o settembre 2006, 1o ottobre 2006, 1o novembre 2006, 1o dicembre 2006 e 1o gennaio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione dei due nuovi Stati membri

29

 

 

2008/60/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modifica della decisione 2003/548/CE relativamente all’esclusione di taluni tipi di linee affittate dall’insieme minimo di linee affittate [notificata con il numero C(2007) 6635]  ( 1 )

32

 

 

2008/61/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2008, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile [notificata con il numero C(2008) 28]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/1


REGOLAMENTO (CE) N. 31/2008 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2007

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Madagascar.

(2)

È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

(3)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar.

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento (1).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca

Tipo di peschereccio

Stato membro

Licenze o contingente

Pesca del tonno

Tonniere congelatrici con reti a circuizione

Spagna

23

Francia

19

Italia

1

Pesca del tonno

Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

Spagna

25

Francia

13

Portogallo

7

Regno Unito

5

Pesca del tonno

Pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT

Francia

26

Pesca demersale

Pesca sperimentale con lenza o con palangaro di profondità

Francia

5

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (2).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. L. RODRIGUES


(1)  Per il testo dell'accordo cfr. GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.

(2)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


18.1.2008   

IT

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L 15/3


REGOLAMENTO (CE) N. 32/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.1.2008   

IT

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L 15/5


REGOLAMENTO (CE) N. 33/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che la Commissione avvii un programma di lavoro ai fini dell'esame progressivo delle sostanze attive che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica di questa direttiva. Tale programma è stato diviso in quattro fasi, l'ultima delle quali deve concludersi il 31 dicembre 2008 conformemente alla decisione 2003/565/CE della Commissione, del 25 luglio 2003, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2).

(2)

La prima fase di questo programma è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3). La seconda e la terza fase di questo programma sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) e dal regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (5). La quarta fase del programma è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6).

(3)

Ai fini dell'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive previste nella prima, seconda, terza e quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, è necessario stabilire modalità precise per la presentazione di nuove domande di iscrizione che consentano di evitare inutili ripetizioni, mantenere un livello elevato di sicurezza e garantire la rapida adozione di una decisione. Occorre inoltre definire la natura dei rapporti tra i richiedenti, gli Stati membri, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e la Commissione, nonché gli obblighi di ciascuna delle parti per quanto riguarda l'applicazione della procedura.

(4)

I fascicoli concernenti le sostanze previste nella prima fase del programma sono stati presentati nel 1995 e nel 1996. L'Autorità non ha effettuato alcuna revisione paritetica. Considerando l'anzianità dei fascicoli iniziali e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche, riflessa nei documenti di orientamento dei servizi della Commissione, un fascicolo completo e aggiornato dev'essere stabilito per queste sostanze e l'Autorità deve in linea di principio sottoporlo a una revisione paritetica. Le stesse misure devono essere applicate, in linea di principio, alle sostanze delle fasi 2, 3 e 4 del programma di revisione, ma si può ricorrere a una procedura accelerata nei casi in cui sia stato preparato un progetto di relazione di valutazione e sia stata presentata una domanda di iscrizione entro un termine ragionevole dopo l'adozione della decisione in base alla quale la sostanza non doveva essere inserita nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(5)

Le sostanze della seconda fase sono oggetto di termini rigorosi ed era quindi necessario adottare una decisione sulla base delle conclusioni della revisione paritetica, da parte dell'Autorità. In alcuni casi, sono stati identificati problemi che hanno impedito di iscrivere una sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli originari di tali sostanze sono stati presentati al più tardi nell'aprile 2002. Tra il 2003 e il 2006 sono state effettuate revisioni paritetiche sotto il controllo dell'Autorità e pertanto i fascicoli sono aggiornati. In alcuni di questi casi, un numero limitato di studi basta a costituire un fascicolo completo che può accompagnare una nuova domanda di eventuale iscrizione nell'allegato I, sulla base delle stesse utilizzazioni o di modalità di utilizzazione più limitate. Quando un fascicolo recente è già stato discusso, è opportuno applicare una procedura accelerata per la nuova presentazione di una domanda e la revisione paritetica. Lo stesso vale per le sostanze della fasi 3 e 4 del programma di revisione per le quali le procedure sono state modificate da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007.

(6)

Eventuali dati aggiuntivi devono essere presi in considerazione solo se sono stati presentati entro il termine stabilito.

(7)

Dev'essere possibile presentare una domanda di iscrizione di una stessa sostanza in qualunque momento.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive che sono state valutate dalla Commissione nel quadro del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma che non erano state iscritte nell'allegato I di tale direttiva alle date stabilite alle lettere a), b) e c):

a)

per le sostanze della prima fase, alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nel caso del metalaxil, al 30 giugno 2010;

b)

per le sostanze della seconda fase, alla data del 30 settembre 2007;

c)

per le sostanze della terza e quarta fase, al 31 dicembre 2008.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«richiedente»: la persona che fabbrica essa stessa la sostanza attiva o che ne affida la fabbricazione a un terzo o a una persona designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini del rispetto del presente regolamento;

b)

«comitato»: il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE;

c)

«sostanze della prima fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92;

d)

«sostanze della seconda fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 451/2000;

e)

«sostanze della terza fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1490/2002;

f)

«sostanze della quarta fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2229/2004.

CAPO II

PROCEDURA REGOLARE

Articolo 3

Domanda

1.   Un richiedente che intende garantire l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di una sostanza attiva di cui all'articolo 1 presenta a uno Stato membro (di seguito «lo Stato membro relatore») una domanda relativa a tale sostanza attiva accompagnata da un fascicolo completo, compreso un fascicolo ricapitolativo, conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, dal quale risulta che la sostanza attiva soddisfa i requisiti posti dall'articolo 5 di tale direttiva. Spetta al richiedente dimostrare il soddisfacimento di tali requisiti.

2.   Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può chiedere, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, che alcune parti dei fascicoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano confidenziali. Il richiedente è tenuto a chiarire, per ciascun documento o parte di documento, i motivi di tale richiesta di confidenzialità.

Il richiedente deve presentare contestualmente eventuali richieste di protezione dei dati in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Il richiedente presenta separatamente le informazioni che devono rimanere confidenziali.

Articolo 4

Fascicoli

1.   Il fascicolo ricapitolativo comprende:

a)

dati relativi a un numero limitato di utilizzazioni rappresentative di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in grado di dimostrare che i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE sono soddisfatti;

b)

per ciascun punto dei requisiti in materia di dati applicabili alla sostanza attiva indicati nell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, i riassunti e i risultati di prove e studi, il nome del loro proprietario e della persona o dell'istituto che ha effettuato le prove e gli studi;

c)

per ciascun punto dei requisiti in materia di dati applicabili al prodotto fitofarmaceutico di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, le conclusioni e i risultati delle prove e degli studi, il nome del loro proprietario e della persona o dell'istituto che ha effettuato le prove e gli studi in rapporto con la valutazione dei requisiti definiti nell'articolo 5 di tale direttiva, tenuto conto del fatto che dati lacunosi nel fascicolo relativo alle sostanze degli allegati II o III, a causa della limitazione della gamma delle utilizzazioni rappresentative proposte, possono ostacolare l'iscrizione delle sostanze nell'allegato I;

d)

un elenco di controllo da cui risulti che il fascicolo di cui al paragrafo 2 è completo;

e)

i motivi per i quali le relazioni sulle prove e sugli studi presentate sono necessarie per la prima iscrizione della sostanza attiva;

f)

una valutazione di tutte le informazioni presentate.

2.   Un fascicolo completo contiene il testo integrale delle varie relazioni di prove e di studi concernenti l'insieme delle informazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1.

Articolo 5

Controllo della completezza dei fascicoli

1.   Entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, lo Stato membro relatore verifica se i fascicoli allegati alla domanda contengono tutti gli elementi previsti nell'articolo 4 mediante un elenco di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

2.   Se uno o più elementi indicati all'articolo 4 sono mancanti, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente e stabilisce il termine entro il quale essi devono essere comunicati. Questo termine non deve superare i sei mesi.

3.   Se, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il richiedente non ha comunicato gli elementi mancanti, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente, la Commissione e gli altri Stati membri. Se, dopo aver dato al richiedente la possibilità di presentare commenti, la Commissione conclude che il richiedente è venuto meno all'obbligo di presentare gli elementi mancanti, essa adotta una decisione secondo la quale la sostanza attiva in questione non dev'essere iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Mediante tale decisione, si pone fine alla procedura di valutazione di tale sostanza attiva a norma del presente regolamento.

4.   Una nuova domanda di iscrizione della stessa sostanza può essere presentata in qualunque momento.

5.   Se i fascicoli allegati alla domanda contengono tutti gli elementi previsti nell'articolo 3, lo Stato membro relatore notifica al richiedente, alla Commissione, agli altri Stati membri e all'Autorità che la domanda è completa.

Articolo 6

Pubblicazione delle informazioni

Per le domande di cui è stata verificata la completezza la Commissione rende pubbliche le seguenti informazioni:

a)

il nome della sostanza attiva;

b)

la data della domanda;

c)

il nome e l'indirizzo dei richiedenti;

d)

il nome dello Stato membro relatore.

Articolo 7

Presentazione di informazioni da parte di terzi

1.   Qualunque persona o qualunque Stato membro che intenda presentare allo Stato membro relatore informazioni che possono contribuire alla valutazione, in particolare per quanto riguarda gli effetti potenzialmente pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e animale e sull'ambiente, deve farlo, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, entro un termine non superiore a novanta giorni a decorrere dalla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 6.

2.   Lo Stato membro relatore invia senza indugio all'Autorità e al richiedente le informazioni ricevute.

3.   Il richiedente può inviare allo Stato membro relatore e all'Autorità le sue osservazioni sulle informazioni presentate entro sessanta giorni dopo il ricevimento di tali informazioni.

Articolo 8

Valutazione da parte dello Stato membro relatore

1.   Entro dodici mesi a decorrere dalla domanda prevista nell'articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro relatore elabora e presenta alla Commissione, con copia all'Autorità, una relazione (di seguito «progetto di relazione di valutazione») che valuta in quale misura la sostanza attiva è in grado di soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. Allo stesso tempo, informa il richiedente che il progetto di relazione di valutazione è stato presentato e gli chiede di inviare quanto prima il fascicolo aggiornato all'Autorità, agli Stati membri e alla Commissione.

2.   Lo Stato membro relatore può consultare l'Autorità.

3.   Se lo Stato membro relatore ha bisogno di ulteriori informazioni, fissa un termine per l'invio da parte del richiedente. In questo caso, il periodo di dodici mesi è prorogato per il periodo supplementare concesso dallo Stato membro relatore. La proroga del termine non supererà i sei mesi e si concluderà nel momento in cui le informazioni ulteriori richieste saranno ricevute dallo Stato membro relatore. Quest'ultimo ne informa la Commissione e l'Autorità. Nella sua valutazione, lo Stato membro relatore tiene conto unicamente delle informazioni ricevute nel corso della proroga concessa.

4.   Se, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, il richiedente non ha comunicato gli elementi mancanti, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente, la Commissione e gli altri Stati membri. Se, dopo aver dato al richiedente la possibilità di presentare commenti, la Commissione ritiene che il richiedente non abbia presentato gli elementi mancanti necessari per valutare se la domanda soddisfa ai requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE, essa adotta una decisione in base alla quale la sostanza attiva in questione non dev'essere iscritta nell'allegato I di tale direttiva e che pone fine alla procedura di valutazione di tale sostanza attiva a norma del presente regolamento.

5.   Una nuova domanda di iscrizione della stessa sostanza può essere presentata in qualunque momento.

Articolo 9

Ricevimento e consultazione del progetto di relazione di valutazione

L'Autorità comunica il progetto di relazione di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione dopo aver ricevuto il fascicolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Lo mette a disposizione del pubblico dopo aver dato al richiedente due settimane di tempo per consentirgli di chiedere che alcune parti del progetto di relazione di valutazione rimangano confidenziali.

L'Autorità autorizza la presentazione di osservazioni scritte da parte degli Stati membri e del richiedente per un periodo di novanta giorni.

Se opportuno, l'Autorità organizza una revisione paritaria, con la partecipazione di esperti degli Stati membri.

Articolo 10

Conclusioni dell'Autorità

1.   L'Autorità adotta una conclusione con la quale determina se la sostanza attiva è suscettibile di soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo previsto al paragrafo 3 dell'articolo 9 del presente regolamento e ne informa il richiedente, gli Stati membri e la Commissione.

Ove opportuno, l'Autorità inserisce nelle sue conclusioni le misure di attenuazione dei rischi proposte nel progetto di relazione di valutazione in rapporto alle utilizzazioni previste.

2.   Quando l'Autorità ha bisogno di informazioni ulteriori, essa, in consultazione con lo Stato membro relatore, stabilisce per il richiedente un termine massimo di novanta giorni per fornire tali informazioni all'Autorità e allo Stato membro relatore. In questo caso, il periodo di novanta giorni previsto al paragrafo 1 è prorogato per un periodo supplementare concesso dall'Autorità. Quest'ultima ne informa la Commissione e gli Stati membri. Nella sua conclusione, l'Autorità tiene conto unicamente delle informazioni ricevute nel corso del periodo di tempo concesso.

3.   Lo Stato membro relatore valuta le informazioni complementari e le trasmette immediatamente all'Autorità, entro sessanta giorni a decorrere dal ricevimento delle informazioni complementari.

4.   La Commissione e l'Autorità concordano un calendario per la presentazione delle conclusioni, al fine di agevolare la pianificazione dei lavori. La Commissione e l'Autorità concordano inoltre il formato di presentazione delle conclusioni dell'Autorità.

Articolo 11

Presentazione di un progetto di direttiva o di un progetto di decisione

1.   Fatta salva l'eventuale proposta che potrebbe presentare al fine di modificare l'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio (7), la Commissione presenta al comitato, entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell'Autorità o dalla notifica della mancata comunicazione da parte del richiedente degli elementi mancanti, un progetto di relazione di riesame che dev'essere completato durante la sua riunione.

Viene data al richiedente la possibilità di presentare osservazioni concernenti la relazione di riesame entro un termine stabilito dalla Commissione.

2.   Sulla base della relazione di riesame di cui al paragrafo 1, e tenuto conto dei commenti presentati dal richiedente entro il termine stabilito dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, viene adottata una direttiva o una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, in cui si stabilisce che:

a)

una sostanza attiva è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e si indicano eventualmente le condizioni e le restrizioni che si applicano;

b)

una sostanza attiva non è iscritta nell'allegato I di tale direttiva.

3.   Mediante tale decisione adottata conformemente al paragrafo 2, lettera b), si pone fine alla procedura di valutazione di tale sostanza attiva a norma del presente regolamento.

Articolo 12

Accesso alla relazione di riesame

La relazione di riesame completata, ad eccezione delle parti riguardanti informazioni confidenziali contenute nei fascicoli e qualificate come tali conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, è messa a disposizione del pubblico per consultazione.

CAPO III

PROCEDURA ACCELERATA

Articolo 13

Condizioni d'applicazione della procedura accelerata

Quando una sostanza della seconda, terza o quarta fase è stata oggetto di una decisione di rifiuto di iscrizione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e quando è stato redatto un progetto di relazione di valutazione, chiunque abbia partecipato in qualità di notificante alla procedura che sfocia in tale decisione o chiunque, in accordo col notificante iniziale, ha sostituito quest'ultimo ai fini del presente regolamento, può presentare una domanda secondo la procedura accelerata prevista negli articoli da 14 a 19 del presente regolamento. Tale domanda dev'essere presentata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di rifiuto di iscrizione, per le sostanze della terza e quarta fase, o entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento per le sostanze della seconda fase.

Articolo 14

Domanda

1.   La domanda di cui all'articolo 13 è presentata allo Stato membro che ha agito in qualità di relatore nel corso della procedura di valutazione che si è conclusa con l'adozione della decisione di rifiuto di iscrizione, a meno che un altro Stato membro informi la Commissione che intende effettuare la valutazione in accordo con lo Stato membro relatore iniziale.

2.   Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può chiedere, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, che alcune parti dei dati aggiuntivi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 15 rimangano confidenziali. È tenuto a chiarire, per ciascun documento o parte di documento, i motivi di tale richiesta di confidenzialità.

Il richiedente presenta separatamente le informazioni che devono rimanere confidenziali.

Deve presentare allo stesso tempo qualunque domanda di protezione dei dati in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 15

Requisiti di sostanza e di procedura

1.   Si applicano i seguenti requisiti sostanziali:

a)

la specifica della sostanza attiva è identica a quella che è stata oggetto della decisione di rifiuto di iscrizione. Nella misura in cui ciò risulti necessario, la specifica può essere modificata, tenuto conto dei motivi alla base della decisione di rifiuto di iscrizione, unicamente per consentire l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

b)

le utilizzazioni indicate sono quelle che hanno motivato la decisione di rifiuto di iscrizione. Nella misura in cui ciò risulti necessario, le utilizzazioni possono essere modificate, tenuto conto dei motivi alla base della decisione di rifiuto di iscrizione, unicamente per consentire l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

c)

spetta al richiedente dimostrare che i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE sono soddisfatti.

2.   Il richiedente allega alla sua domanda:

a)

i dati aggiuntivi necessari per rispondere alle domande specifiche che hanno portato all'adozione della decisione di rifiuto di iscrizione di cui si tratta;

b)

qualunque dato aggiuntivo che rifletta le attuali conoscenze scientifiche e tecniche e, in particolare, le evoluzioni delle conoscenze scientifiche e tecniche verificate dopo la presentazione dei dati che hanno portato alla decisione di rifiuto di iscrizione;

c)

eventualmente, un supplemento al fascicolo iniziale;

d)

un elenco di controllo da cui risultino la completezza del fascicolo e quali sono i nuovi dati.

Articolo 16

Pubblicazione delle informazioni

Per le domande di cui è stata verificata la completezza la Commissione rende pubbliche le seguenti informazioni:

a)

il nome della sostanza attiva;

b)

la data della domanda;

c)

il nome e l'indirizzo dei richiedenti;

d)

il nome dello Stato membro relatore.

Articolo 17

Presentazione di informazioni da parte di terzi

1.   Qualunque persona o qualunque Stato membro che intenda presentare allo Stato membro relatore informazioni che possono contribuire alla valutazione, in particolare per quanto riguarda gli effetti potenzialmente pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e animale e sull'ambiente, deve farlo, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, entro un termine non superiore a novanta giorni a decorrere dalla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 16.

2.   Lo Stato membro relatore invia senza indugio all'Autorità e al richiedente le informazioni ricevute.

3.   Il richiedente può inviare le sue osservazioni sulle informazioni presentate allo Stato membro relatore e all'Autorità entro sessanta giorni dopo il ricevimento di tali informazioni.

Articolo 18

Valutazione da parte dello Stato membro relatore

1.   I dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, sono valutate dallo Stato membro relatore di cui all'articolo 14, paragrafo 1, a meno che lo Stato membro concordi con un altro Stato membro che quest'ultimo funga da relatore. Il richiedente, la Commissione, l'Autorità e gli altri Stati membri sono informati di tale accordo.

2.   Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda, lo Stato membro relatore invia all'Autorità e alla Commissione una valutazione dei dati aggiuntivi sotto forma di una relazione (di seguito la «relazione supplementare») che riflette lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali e contiene, se necessario, informazioni tratte dal fascicolo iniziale che prendono in considerazione le informazioni disponibili sugli effetti potenzialmente pericolosi comunicati da terzi e qualunque commento ricevuto dal richiedente conformemente all'articolo 17, paragrafo 3. La relazione supplementare determina in quale misura la sostanza attiva è suscettibile di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. Nello stesso tempo, lo Stato membro relatore informa il richiedente in merito alla presentazione della relazione supplementare e ha l'obbligo di inviare immediatamente il fascicolo aggiornato all'Autorità, agli Stati membri e alla Commissione.

Lo Stato membro relatore può consultare l'Autorità.

3.   Se lo Stato membro relatore ha bisogno di ulteriori informazioni, non riguardanti la comunicazione di nuovi studi, stabilisce un termine di presentazione per il richiedente. In questo caso, il periodo di sei mesi previsto nel paragrafo 2 è prorogato per il periodo supplementare concesso dallo Stato membro relatore. La proroga del termine non supererà i tre mesi e si concluderà al momento in cui le informazioni ulteriori saranno ricevute dallo Stato membro relatore. Quest'ultimo informa la Commissione e l'Autorità. Nella sua valutazione, lo Stato membro relatore tiene conto unicamente delle informazioni ricevute nel corso del periodo di tempo concesso.

Articolo 19

Accesso alla relazione supplementare

1.   Dopo aver ricevuto la relazione supplementare, l'Autorità la invia immediatamente agli altri Stati membri e al richiedente per consentire l'invio di commenti. Tali commenti sono inviati all'Autorità entro i 30 giorni successivi al ricevimento della relazione supplementare. L'Autorità li riunisce e li invia alla Commissione.

2.   L'Autorità dà accesso alla relazione supplementare su richiesta o la tiene a disposizione per concertazione da parte di chiunque, ad eccezione degli elementi della relazione riconosciuti come confidenziali conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 20

Valutazione

1.   La Commissione valuta la relazione supplementare ed eventualmente il progetto di relazione di valutazione, di cui all'articolo 13, e la raccomandazione formulata dallo Stato membro relatore, nonché i commenti ricevuti entro i 30 giorni successivi al ricevimento dei commenti riuniti dall'Autorità.

La Commissione può consultare l'Autorità. Tale consultazione può eventualmente comportare una richiesta di organizzare una revisione paritaria, con la partecipazione di esperti degli Stati membri.

2.   Nel caso in cui la Commissione consulti l'Autorità per le sostanze della seconda fase, quest'ultima emette le sue conclusioni entro novanta giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta da parte della Commissione. Per le sostanze della terza e della quarta fase, l'Autorità emette le sue conclusioni sotto forma di relazione entro sei mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Per le sostanze della terza e della quarta fase, quando l'Autorità ha bisogno di informazioni ulteriori che non riguardano la presentazione di nuovi studi, l'Autorità fissa un termine massimo di novanta giorni al richiedente per l'invio di tali informazioni all'Autorità stessa e allo Stato membro relatore. In questo caso, il periodo di sei mesi previsto nel sottoparagrafo precedente è prorogato per il periodo supplementare concesso dall'Autorità.

Lo Stato membro relatore valuta le informazioni ulteriori e le invia immediatamente all'Autorità, entro sessanta giorni a decorrere dal ricevimento delle informazioni ulteriori.

3.   La Commissione e l'Autorità concordano un calendario per la presentazione delle conclusioni, al fine di facilitare la pianificazione dei lavori. La Commissione e l'Autorità concordano il formato di presentazione delle conclusioni dell'Autorità.

Articolo 21

Presentazione di un progetto di direttiva o di un progetto di decisione

1.   Fatta salva la possibilità di presentare una proposta al fine di modificare l'allegato della direttiva 79/117/CEE, la Commissione presenta al comitato, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, o delle conclusioni dell'Autorità o della notifica della mancata comunicazione da parte del richiedente degli elementi mancanti nel fascicolo, un progetto di relazione di riesame da approvare nel corso della sua riunione.

Viene data al richiedente la possibilità di presentare osservazioni concernenti la relazione di riesame entro un termine stabilito dalla Commissione.

2.   Sulla base della relazione di riesame di cui al paragrafo 1, e tenuto conto dei commenti espressi dal richiedente entro il termine stabilito dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, viene adottata una direttiva o una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con la quale si stabilisce:

a)

che una sostanza attiva è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e si indicano eventualmente le condizioni e le restrizioni che si applicano;

b)

che una sostanza attiva non è iscritta nell'allegato I di tale direttiva.

Articolo 22

Accesso alla relazione di riesame

La relazione di riesame completata, ad eccezione delle parti riguardanti informazioni confidenziali contenute nei fascicoli e qualificate come tali conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, è messa a disposizione del pubblico per consultazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Tasse

1.   Gli Stati membri istituiscono un regime che impone ai richiedenti il pagamento di una tassa o diritto per il trattamento amministrativo e la valutazione dei dati aggiuntivi o dei fascicoli relativi.

2.   Gli Stati membri possono stabilire una tassa o diritto specifici per la valutazione.

3.   A tal fine, gli Stati membri:

a)

richiedono il pagamento di una tassa o diritto corrispondenti per quanto possibile ai loro costi di applicazione delle varie procedure collegate alla valutazione per ciascuna presentazione di dati o fascicoli supplementari;

b)

garantiscono che l'importo della tassa o del diritto sia stabilito in modo trasparente, affinché corrisponda al costo reale della valutazione e del trattamento amministrativo di dati o fascicoli complementari; gli Stati membri possono stabilire tuttavia una serie di oneri fissi basata sui costi medi per il calcolo dell'importo totale della tassa;

c)

procurano che la tassa o il diritto siano riscossi conformemente alle istruzioni impartite dall'Autorità in ciascuno Stato membro e che il gettito della tassa venga utilizzato ad esclusiva copertura delle spese realmente sostenute dallo Stato membro relatore per la valutazione e il trattamento amministrativo dei fascicoli di cui lo Stato membro è relatore oppure per finanziare azioni generali volte all'assolvimento degli obblighi che loro incombono come Stati membri ai sensi del presente regolamento.

Articolo 24

Altri diritti, prelievi o tasse

L'articolo 23 non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre, conformemente al trattato, diritti, prelievi o tasse per quanto riguarda l'autorizzazione, la commercializzazione, l'utilizzazione e il controllo di sostanze attive e di prodotti fitosanitari diversi dalla tassa prevista da tale articolo.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/50/CE della Commissione (GU L 202 del 3.8.2007, pag. 15).

(2)  GU L 192 del 31.7.2003, pag. 40.

(3)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.7.2000, pag. 27).

(4)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007 (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19).

(6)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007.

(7)  GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.


18.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/13


REGOLAMENTO (CE) N. 34/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1468/2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 gennaio 2008 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

110,8

10

01

0207 14 70

Altre parti di pollo, congelate

211,9

22

01

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

151,3

3

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Tuorli essiccati

318,9

0

02

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

374,2

0

02

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

475,4

0

02


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile

04

Tailandia.»


18.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/15


REGOLAMENTO (CE) N. 35/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

recante decisione di non concedere restituzioni all’esportazione per il burro nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all’invito, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che ha termine il 15 gennaio 2008.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 15 gennaio 2008, non viene concessa alcuna restituzione all’esportazione per i prodotti e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 della Commissione (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CEE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 62).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).


18.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/16


REGOLAMENTO (CE) N. 36/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione, nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Detti prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3), e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (5), se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1218/2007 della Commissione (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1218/2007 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(6)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 18 gennaio 2008

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

61,0

B03

EUR/100 kg peso netto

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

84,7

B03

EUR/100 kg peso netto

49,8

EG

EUR/100 kg peso netto

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

50,8

B03

EUR/100 kg peso netto

29,9

EG

EUR/100 kg peso netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(2)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(3)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18).

(5)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(6)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7)  In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999, non sono concesse restituzioni per l'esportazione di prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


18.1.2008   

IT

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L 15/20


REGOLAMENTO (CE) N. 37/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2007 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 333 del 19.12.2007, pag. 70.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 18 gennaio 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


18.1.2008   

IT

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L 15/22


REGOLAMENTO (CE) N. 38/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1529/2007 per il sottoperiodo di gennaio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1529/2007 ha aperto per il 2008 un contingente tariffario annuo d'importazione di 187 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario degli Stati che fanno parte della regione CARIFORUM (numero d'ordine 09.4219), un contingente tariffario d'importazione di 25 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario delle Antille olandesi e di Aruba (numero d'ordine 09.4189) e un contingente tariffario d'importazione di 10 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei PTOM meno sviluppati (numero d'ordine 09.4190).

(2)

Per detti contingenti, contemplati dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1529/2007, il primo sottoperiodo è il mese di gennaio.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1529/2007 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4219, le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2008, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4)

Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per il contingente recante i numeri d'ordine 09.4189 — 09.4190, le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2008, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007 riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio inferiore a quello disponibile.

(5)

È inoltre opportuno fissare i quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione di riso compreso nei contingenti recanti il numero d'ordine 09.4219, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4219 — 09.4189 — 09.4190, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o settembre 2008.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 1529/2007

Origine/Prodotto

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2008

Quantitativi disponibili per il sottoperiodo del mese di maggio 2008

(in kg)

Stati che fanno parte della regione CARIFORUM [articoli 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1529/2007]

09.4219

80,286290 %

62 334 003

codici NC da 1006 escluso il codice NC 1006 10 10

 

 

 

PTOM [articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1529/2007]

 

 

 

codice NC 1006

 

 

 

a)

Antille olandesi e Aruba:

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

PTOM meno sviluppati:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accolte.


18.1.2008   

IT

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L 15/25


REGOLAMENTO (CE) N. 39/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2007 (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 3).

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 68).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 18 gennaio 2008 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

0,00

0,00

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

18.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

che autorizza l'acidificazione di mosti e vini prodotti nella zona viticola B dell'Austria per la campagna 2007/2008

[notificata con il numero C(2007) 5615]

(il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2008/58/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le eccezionali condizioni climatiche riscontrate nel periodo di maturazione dell'uva nella zona viticola B dell'Austria hanno causato una diminuzione significativa e irreversibile dell'acidità delle uve e dei mosti. Le particolari condizioni climatiche osservate durante l'estate 2007 sul territorio austriaco sono simili a quelle che si riscontrano normalmente in zone viticole molto più meridionali.

(2)

Il livello di acidità totale delle uve raccolte a maturazione nelle regioni interessate è anormalmente basso ed incompatibile con una buona vinificazione e conservazione dei vini.

(3)

È quindi opportuno permettere all'Austria di autorizzare l'acidificazione dei mosti e dei vini della vendemmia 2007 prodotti nella zona B secondo le condizioni previste nell'allegato V, sezione E, punti 2, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato V, sezione E, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'Austria può autorizzare l'acidificazione dei mosti e vini della vendemmia 2007 prodotti nella zona viticola B secondo le condizioni previste nella sezione E, punti 2, 3 e 7 del summenzionato allegato.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


18.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 2006, 1o settembre 2006, 1o ottobre 2006, 1o novembre 2006, 1o dicembre 2006 e 1o gennaio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione dei due nuovi Stati membri

(2008/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

visto il trattato di adesione dei due nuovi Stati membri, in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE, Euratom) n. 453/2007 del Consiglio (2), sono stati stabiliti, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio a funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l’adesione.

(2)

In applicazione dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1o agosto 2006, 1o settembre 2006, 1o ottobre 2006, 1o novembre 2006, 1o dicembre 2006 e 1o gennaio 2007, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con effetto dal 1o agosto 2006, 1o settembre 2006, 1o ottobre 2006, 1o novembre 2006, 1o dicembre 2006 e 1o gennaio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l’adesione, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

(2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Sedi di servizio

Coefficienti correttori agosto 2006

Lesotho

68,3

Madagascar

76,9

Mozambico

76,4

Zimbabwe

60,1


Sedi di servizio

Coefficienti correttori settembre 2006

Senegal

85,5

Yemen

71,9

Zimbabwe

71,4


Sedi di servizio

Coefficienti correttori ottobre 2006

Brasile

79,3

Guinea

55,8

Nepal

72,4

Repubblica democratica del Congo

122,8

Zimbabwe

82,6


Sedi di servizio

Coefficienti correttori novembre 2006

Algeria

91,4

Armenia

122,5

Indonesia

89,8

Moldova

55,8

Repubblica democratica del Congo

125,6

Sudan

57,6

Zimbabwe

95,1


Sedi di servizio

Coefficienti correttori dicembre 2006

Argentina

50,7

Cile

72,4

Isole Salomone

89,1

Repubblica democratica del Congo

127,1

Ruanda

89,6

Ucraina

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Sedi di servizio

Coefficienti correttori gennaio 2007

Bangladesh

47,1

Botswana

63,3

Brasile

83,9

Burkina Faso

94,9

Gibuti

96,8

Eritrea

49,5

Etiopia

88,1

Gambia

58,6

Georgia

99,8

Guinea

52,3

Giamaica

90,2

Malawi

70,8

Marocco

91,1

Maurizio

65,7

Messico

73,7

Mozambico

76,1

Pakistan

53,5

Swaziland

56,8

Tanzania

59,5

Yemen

74,5

Zimbabwe

114,9


18.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

recante modifica della decisione 2003/548/CE relativamente all’esclusione di taluni tipi di linee affittate dall’insieme minimo di linee affittate

[notificata con il numero C(2007) 6635]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica («direttiva quadro») (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato per le comunicazioni,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 luglio 2003, la Commissione ha adottato la decisione 2003/548/CE del 24 luglio 2003 relativa all’insieme minimo di linee affittate e relative caratteristiche armonizzate nonché alle norme correlate di cui all’articolo 18 della direttiva «servizio universale» (3). L’insieme minimo comprendeva due tipi di linee affittate analogiche e tre tipi di linee affittate digitali con velocità fino a 2 048 kbit/s.

(2)

A causa del passaggio sempre più massiccio a nuove architetture di rete, le linee affittate di tipo analogico hanno perso importanza dal punto di vista tecnico. La domanda di linee affittate digitali, che riguarda sempre più connessioni di velocità superiore a 2 048 kbit/s, è soddisfatta dal mercato. Dalla consultazione pubblica è emerso che gli Stati membri, le associazioni del settore e le parti interessate sono decisamente favorevoli all’esclusione di questi cinque tipi di linee affittate dall’attuale insieme minimo.

(3)

L’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva servizio universale conferisce alla Commissione la facoltà di escludere taluni tipi di linee affittate dall’insieme minimo.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione 2003/548/CE è soppresso l’elenco intitolato «Definizione dell’insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate».

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(3)  GU L 186 del 25.7.2003, pag. 43.


18.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile

[notificata con il numero C(2008) 28]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/61/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, punti 1 e 4, e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2) stabilisce che le importazioni degli animali e delle carni in questione devono soddisfare le prescrizioni di cui al pertinente certificato redatto conformemente al modello stabilito dalla suddetta decisione.

(2)

Dal 2003 le missioni della Commissione in Brasile hanno permesso di riscontrare carenze per quanto riguarda le prescrizioni in materia di importazioni. Ad alcune di tali carenze il Brasile ha posto rimedio, ma recenti missioni della Commissione hanno constatato gravi casi di non-conformità per quanto riguarda la registrazione delle aziende, l’identificazione degli animali e i controlli degli spostamenti, nonché il mancato rispetto dei precedenti impegni relativi alle appropriate misure correttive.

(3)

Affinché le importazioni possano continuare in condizioni di sicurezza è necessario che siano rafforzati i controlli sulle aziende da cui provengono gli animali che possono essere esportati nella Comunità e che le autorità brasiliane stabiliscano un elenco provvisorio delle aziende autorizzate, per le quali è garantito il pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di importazioni nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate e che sono oggetto di verifiche e ispezioni, di cui sono trasmessi alla Commissione i rapporti dettagliati.

(4)

Nel quadro delle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario i servizi della Commissione effettuano ispezioni nei paesi terzi per verificare che le prescrizioni in materia di importazioni siano rispettate nelle aziende elencate.

(5)

L’elenco provvisorio delle aziende può essere riveduto alla luce dei risultati delle ispezioni dopo aver informato la Commissione. L’elenco delle aziende autorizzate va reso pubblico a scopo informativo mediante il sistema informatico veterinario integrato della Commissione (TRACES).

(6)

Nell’elenco dei paesi terzi che sono autorizzati a esportare carni fresche nella Comunità di cui alla parte 1, dell’allegato II, della decisione 79/542/CEE è necessario indicare che solo le carni bovine fresche disossate e frollate provenienti da animali macellati dopo la data di entrata in vigore della presente decisione possono essere importate nella Comunità, in quanto i nuovi requisiti relativi alle aziende autorizzate possono essere unicamente garantiti per tali carni. Nello stesso tempo è opportuno correggere un errore nella tabella.

(7)

L’elenco dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell’allegato II e il modello di certificato «BOV» di cui alla parte 2, dell’allegato II, della decisione 79/542/CEE vanno modificati di conseguenza.

(8)

Onde evitare perturbazioni negli scambi commerciali è opportuno permettere per un periodo specificato l’importazione nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate certificate e spedite prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’elenco dei paesi terzi di cui alla parte I, dell’allegato II, della decisione 79/542/CEE, la parte della tabella che figura in corrispondenza della voce «BR-Brasile» è sostituita dalla seguente:

BR — Brasile

«BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BR-1

Parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

stato di Espíritu Santo;

stato di Goias;

parte dello stato di Mato Grosso comprendente le circoscrizioni regionali di:

Cuiaba (esclusi i comuni di Santo Antonio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barão de Melgaço),

Caceres (escluso il comune di Caceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (escluso il comune di Itiquiora),

Barra do Garça

Barra do Burgres.

Stato del Rio Grande do Sul

BOV

A e H

1

 

31 gennaio 2008

BR-2

Stato di Santa Catarina

BOV

A e H

1

 

31 gennaio 2008»

Articolo 2

Nel certificato veterinario «BOV» di cui alla parte 2, dell’allegato II, della decisione 79/542/CEE:

1.

il punto 10.3 è sostituito dal seguente:

«10.3

sono state ottenute da animali provenienti da aziende:

a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l’afta epizootica oppure] (12) la peste bovina e

(5) [b) in cui negli ultimi 30 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell’azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km,]

(5) (13) oppure [b) in cui non sono in vigore restrizione ufficiali per motivi sanitari e dove negli ultimi 60 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell’azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 25 km e

c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]

(5) (18) [d) in cui da almeno tre mesi non sono stati introdotti animali provenienti da zone non riconosciute dall’UE;

e) in cui gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine per i bovini;

f) che sono incluse, sulla base di un’ispezione favorevole e di una relazione ufficiale, nell’elenco delle aziende autorizzate figurante in TRACES (19) e sono oggetto di ispezioni che le autorità competenti effettuano periodicamente per accertarsi che siano rispettate le prescrizioni stabilite dalla presente decisione]

(5) (14) oppure [b) in cui non sono in vigore restrizione ufficiali per motivi sanitari e negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell’azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km e

c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]»

2.

dopo la nota (18) è aggiunta la nota (19):

«(19)

L’elenco delle aziende autorizzate fornito dall’autorità competente è riveduto a intervalli regolari e aggiornato dalla stessa autorità competente. La Commissione provvede a che tale elenco di aziende autorizzate sia reso pubblico per informazione mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES).»

Articolo 3

Le partite di carne bovina fresca disossata e frollata per cui sono stati emessi certificati veterinari in conformità con la decisione 79/542/CEE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione, in data anteriore al 31 gennaio 2008, e che a quella data sono già state inoltrate verso la Comunità possono essere importate nella Comunità fino al 15 marzo 2008.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 31 gennaio 2008.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

(2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/736/CE della Commissione (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 29).