ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 11

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
15 gennaio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 25/2008 della Commissione, del 14 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/41/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla nomina di sette membri della Corte dei conti

3

 

 

2008/42/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2007, recante nomina di un membro italiano del Comitato economico e sociale europeo

5

 

 

2008/43/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante nomina di un membro lituano e di un supplente lituano del Comitato delle regioni

6

 

 

2008/44/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante nomina di un membro greco del Comitato delle regioni

7

 

 

2008/45/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante nomina di un membro tedesco e di un supplente tedesco del Comitato delle regioni

8

 

 

Commissione

 

 

2008/46/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari Persone, Capacità e Cooperazione nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ( 1 )

9

 

 

2008/47/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d’America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine [notificata con il numero C(2007) 6451]  ( 1 )

12

 

 

2008/48/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la decisione 2004/407/CE recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 6487]

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (Versione codificata) ( GU L 304 del 22.11.2007 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/1


REGOLAMENTO (CE) N. 25/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

148,6

MA

56,2

TN

129,8

TR

110,2

ZZ

111,2

0707 00 05

JO

190,5

MA

68,3

TR

108,1

ZZ

122,3

0709 90 70

MA

107,0

TR

127,7

ZZ

117,4

0709 90 80

EG

63,7

ZZ

63,7

0805 10 20

EG

42,8

IL

46,8

MA

62,1

TR

65,9

ZA

15,3

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

78,8

TR

101,8

ZZ

90,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

60,5

IL

64,3

JM

97,0

PK

42,8

TR

86,2

ZZ

70,2

0805 50 10

EG

86,2

IL

149,9

TR

126,7

ZA

76,9

ZZ

109,9

0808 10 80

CA

96,2

CN

88,1

MK

42,9

TR

118,1

US

112,6

ZA

159,1

ZZ

102,8

0808 20 50

CN

62,2

US

103,6

ZZ

82,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

15.1.2008   

IT

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L 11/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

relativa alla nomina di sette membri della Corte dei conti

(2008/41/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 247, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 160 B, paragrafo 3,

visti i pareri del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

I mandati dei sigg. Jean-François BERNICOT, David BOSTOCK, François COLLING, Maarten B. ENGWIRDA, Ioannis SARMAS, della sig.ra Hedda VON WEDEL e del sig. Hubert WEBER scadono il 31 dicembre 2007.

(2)

È pertanto necessario procedere a nuove nomine,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2013:

sig. David BOSTOCK,

sig. Michel CRETIN,

sig. Maarten B. ENGWIRDA,

sig. Henri GRETHEN,

sig. Harald NOACK,

sig. Ioannis SARMAS,

sig. Hubert WEBER.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  Pareri espressi il 28 e il 29 novembre 2007 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).


15.1.2008   

IT

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L 11/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

recante nomina di un membro italiano del Comitato economico e sociale europeo

(2008/42/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2006/524/CE, Euratom del Consiglio, dell’11 luglio 2006, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo (1),

vista la proposta del governo italiano,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro italiano del Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Paolo BEDONI,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Maurizio REALE è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Paolo BEDONI per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)   GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.


15.1.2008   

IT

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L 11/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

recante nomina di un membro lituano e di un supplente lituano del Comitato delle regioni

(2008/43/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo lituano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla fine del mandato del sig. Gediminas PAVIRŽIS. Un seggio di supplente diviene vacante in seguito alle dimissioni del sig. Edmundas ČESNA,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quale membro:

il sig. Gediminas PAVIRŽIS, member of the council of Vilnius district municipality (modifica del mandato),

e

b)

quale supplente:

il sig. Andrius KUPČINSKAS, Mayor of Kaunas city municipality.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)   GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


15.1.2008   

IT

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L 11/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

recante nomina di un membro greco del Comitato delle regioni

(2008/44/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo greco,

considerando quanto segue:

(1)

il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Fofi GENNIMATA,

DECIDE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata dell’attuale mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010 la sig.ra Evangelia SCHINARAKI-ILIAKI, Prefect of the city of Heraklion in Crete.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)   GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


15.1.2008   

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L 11/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

recante nomina di un membro tedesco e di un supplente tedesco del Comitato delle regioni

(2008/45/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni si è reso vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Emilia MÜLLER. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Edmund STOIBER,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quale membro:

Sig. Markus SÖDER, ministre adjoint aux affaires fédérales et européennes à la Chancellerie de l’État libre de Bavière,

e

b)

quale supplente:

Sig. Günther BECKSTEIN, ministre-président de l’Etat libre de Bavière.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)   GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

15.1.2008   

IT

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L 11/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

che istituisce l’«Agenzia esecutiva per la ricerca» per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/46/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di istituire agenzie esecutive conformemente allo statuto generale stabilito dallo stesso regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari.

(2)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2), prevede l’attuazione di progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel contesto dei programmi specifici «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» che non comportano l’adozione di decisioni di natura politica e che richiedono un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria nel corso di tutto il ciclo dei progetti.

(4)

Le convenzioni di sovvenzione concluse nel quadro del settimo programma quadro possono avere una durata di molti anni; un numero significativo di dette convenzioni entrerà in vigore nel 2014 e sarà oggetto di una gestione attiva nel 2017 e oltre.

(5)

La delega dei compiti connessi all’esecuzione del programma ad un’agenzia esecutiva è possibile sulla base di una netta separazione tra la fase di programmazione, di competenza della Commissione, e quella di esecuzione dei progetti, che sarà affidata all’agenzia esecutiva.

(6)

Il programma specifico «Persone» e la parte del programma specifico «Capacità» relativa alla «Ricerca a favore delle PMI» sono caratterizzati da progetti che generano un gran numero di piccole operazioni.

(7)

Le aree tematiche «Sicurezza» e «Spazio» del programma specifico «Cooperazione» sono settori nuovi, per i quali la Commissione non dispone ancora di competenze interne sufficienti e che potrebbero fungere da programmi pilota per l’attuazione da parte di un’agenzia esecutiva di progetti collaborativi di ricerca più complessi.

(8)

Un’agenzia esecutiva può anche svolgere, in modo centralizzato, compiti amministrativi e di sostegno logistico in diversi altri settori del programma quadro.

(9)

L’agenzia deve dare esecuzione al suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, che fissa il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (3).

(10)

Da un’analisi costi/benefici effettuata a tal fine è emerso che l’istituzione di un’agenzia esecutiva per la ricerca genera vantaggi sia finanziari che di altra natura.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell’agenzia

1.   Si istituisce un’agenzia esecutiva (di seguito «l’agenzia») per la gestione delle attività comunitarie nel settore della ricerca, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   L’agenzia è denominata «Agenzia esecutiva per la ricerca».

Articolo 2

Sede

La sede dell’agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L’agenzia è istituita per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2017.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   Nel quadro del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), creato con la decisione n. 1982/2006/CE (di seguito «il programma quadro»), all’agenzia sono affidati i seguenti compiti:

a)

la gestione di fasi di progetti specifici nel contesto dell’attuazione di taluni aspetti del programma specifico «Persone», sulla base della decisione 2006/973/CE del Consiglio (4) e del programma di lavoro adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione delle decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione;

b)

la gestione di fasi di progetti specifici nel contesto dell’attuazione della parte dedicata alla «Ricerca a favore delle PMI» del programma specifico «Capacità», sulla base della decisione 2006/974/CE del Consiglio (5) e del programma di lavoro adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione delle decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione;

c)

la gestione di fasi di progetti specifici nel contesto dell’attuazione di taluni aspetti delle aree tematiche «Spazio» e «Sicurezza» del programma specifico «Cooperazione», sulla base della decisione 2006/971/CE del Consiglio (6) e del programma di lavoro adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione di decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione;

d)

l’adozione degli strumenti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione, conformemente alla delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie alla gestione delle parti dei programmi comunitari menzionate alle lettere a), b) e c), in particolare quelle relative alla concessione delle sovvenzioni e ai contratti;

e)

la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l’attuazione delle parti dei programmi comunitari menzionate alle lettere a), b) e c);

f)

il sostegno logistico e amministrativo ai programmi specifici «Capacità», «Cooperazione» e «Persone», in particolare per quanto riguarda la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, la ricezione e la valutazione delle proposte presentate, la stipula dei contratti con i valutatori e la preparazione dei pagamenti dei valutatori e il controllo della validità finanziaria.

2.   L’agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del comitato delle agenzie esecutive istituito ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell’esecuzione, nel contesto del programma quadro, di compiti della stessa natura diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

3.   La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all’agenzia e viene modificata in funzione degli ulteriori compiti che potrebbero esserle affidati. È trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1.   L’agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore designati dalla Commissione.

2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

3.   Il direttore dell’agenzia è nominato per quattro anni.

4.   Gli incarichi di membro del comitato direttivo e di direttore sono rinnovabili.

Articolo 6

Sovvenzioni

L’agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevate dai fondi stanziati per i programmi menzionati nell’articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, dai fondi stanziati per altre parti del programma quadro la cui esecuzione è affidata all’agenzia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Controllo e rendiconto dell’esecuzione

L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L’agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)   GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)   GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1821/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 10).

(4)   GU L 400 del 30.12.2006, pag. 272.

(5)   GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299.

(6)   GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.


15.1.2008   

IT

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L 11/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d’America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine

[notificata con il numero C(2007) 6451]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/47/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2), fissa i tenori massimi di aflatossine negli alimenti. Possono essere commercializzati solo gli alimenti conformi ai tenori massimi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri di eseguire periodicamente i controlli ufficiali, in base a una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata per raggiungere gli obiettivi del regolamento che tra l’altro impedisce, elimina o riduce a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali.

(3)

L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che possono essere approvati controlli specifici pre-esportazione effettuati da un paese terzo su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso la Comunità al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti della Comunità.

(4)

Tale approvazione può essere rilasciata a un paese terzo purché un audit comunitario abbia dimostrato che mangimi o alimenti esportati verso la Comunità soddisfano i requisiti comunitari o altri equivalenti e che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell’invio sono sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d’identità e fisici stabiliti dalla normativa comunitaria.

(5)

Nell’aprile 2005, gli Stati Uniti d’America hanno presentato alla Commissione una domanda volta a ottenere l’approvazione di controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America sulla contaminazione da aflatossine nelle arachidi e nei prodotti derivati destinati all’esportazione verso la Comunità.

(6)

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha effettuato una missione negli Stati Uniti d’America dal 18 al 22 settembre 2006 per valutare il funzionamento dei sistemi di controllo destinati a prevenire la contaminazione da aflatossine nelle arachidi e prodotti derivati e per verificare se i controlli pre-esportazione su tali prodotti esportati verso la Comunità ne garantivano la rispondenza ai requisiti comunitari. È stato accertato che gli Stati Uniti d’America dispongono di un sistema molto preciso di controllo dei livelli di aflatossine nelle arachidi e di efficienti laboratori riconosciuti. Le autorità competenti degli Stati Uniti d’America si sono impegnate a eliminare le piccole carenze rilevate e hanno preso provvedimenti in tal senso.

(7)

È perciò giustificato concedere l’approvazione a controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d’America sulle arachidi e prodotti derivati per garantire la rispondenza ai livelli massimi di aflatossine consentiti nella Comunità.

(8)

L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri di adeguare la frequenza dei controlli fisici sulle importazioni ai rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi e di tener conto, fra l’altro, delle garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo d’origine degli alimenti in questione. I controlli sistematici pre-esportazione effettuati sotto l’autorità dello United States Department of Agricolture (USDA) in conformità all’approvazione comunitaria ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 forniscono alle autorità degli Stati membri le più ampie garanzie. Gli Stati membri possono perciò ridurre la frequenza dei controlli fisici effettuati su tali merci a un livello adeguato alle garanzie fornite.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione dei controlli pre-esportazione

Si approvano i controlli pre-esportazione riguardanti le aflatossine, effettuati dall’USDA immediatamente prima dell’esportazione verso la Comunità, per i seguenti alimenti e prodotti derivati (di seguito denominati «alimenti»):

a)

arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ;

b)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto fino a 1 kg);

c)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto fino a 1 kg).

L’approvazione di controlli pre-esportazione si applica solo alle arachidi di cui alla lettera a), prodotte sul territorio degli Stati Uniti d’America.

Articolo 2

Condizioni per l’approvazione dei controlli pre-esportazione

1.   Ogni partita deve essere accompagnata da:

a)

i risultati del campionamento e dall’analisi eseguiti da un laboratorio abilitato dall’USDA ed effettuati in base al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (3), o in base a norme equivalenti;

b)

un attestato (4) (cfr. modello in allegato), compilato, firmato e certificato da un rappresentante autorizzato dell’USDA per gli alimenti provenienti dagli Stati Uniti d’America.

2.   Ogni partita di prodotto alimentare andrà identificata da un codice corrispondente a quello apposto sulla relazione dei risultati del campionamento e dell’analisi e sull’attestato di cui alla lettera b), del paragrafo precedente. Ogni singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è identificato con tale codice.

3.   L’attestato di cui alla lettera b), del precedente paragrafo 1, sarà valido solo per importazioni di alimenti nella Comunità che avvengano entro 4 mesi dal rilascio dell’attestato.

Articolo 3

Frazionamento delle partite

Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà accompagnata da una copia dell’attestato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), certificato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino alla fase di vendita all’ingrosso compresa. Se l’imprenditore alimentare intende frazionare la partita, l’autorità competente può fornire le copie certificate dell’attestato anche al momento della commercializzazione.

Articolo 4

Controlli ufficiali

Il controllo documentale, di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, deve avvenire presso il primo punto di ingresso nella Comunità; la prova di tale controllo sarà allegata alla partita.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004, la frequenza dei controlli fisici degli Stati membri sulle partite di alimenti di cui all’articolo 1 della presente decisione potrà essere significativamente ridotta, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2 della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).

(3)   GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.

(4)  Certificato secondo il modello standard di cui all’allegato I della decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37). Le note esplicative sul certificato di cui all’allegato I della suddetta decisione sono pertinenti anche per il certificato di cui all’allegato della presente decisione. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 882/2004, la certificazione può essere in futuro fornita per via elettronica, non appena ne saranno state approvate le modalità pratiche.


ALLEGATO

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15.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica la decisione 2004/407/CE recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi

[notificata con il numero C(2007) 6487]

(I testi in lingua francese, inglese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2008/48/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l’importazione e il transito nella Comunità di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati qualora non siano stati autorizzati a norma di tale regolamento.

(2)

La decisione 2004/407/CE della Commissione (2), in deroga a tale divieto ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, dispone che il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito siano autorizzati ad importare gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica («gelatina fotografica»), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del suddetto regolamento.

(3)

La Francia ha informato la Commissione del fatto che lo stabilimento della Kodak di Châlon-sur-Saône non importa più gelatina fotografica dal Giappone e dagli Stati Uniti d’America in conformità della decisione 2004/407/CE.

(4)

Inoltre, il formato del modello di certificato veterinario di cui alla decisione 2004/407/CE deve essere adattato al sistema informatico veterinario integrato (TRACES), introdotto dalla decisione 2004/292/CE (3) della Commissione.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2004/407/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/407/CE della Commissione è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica

In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colona vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del citato regolamento.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati

Gli Stati membri interessati adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»;

3)

gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13).

(2)   GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/311/CE (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 40).

(3)   GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).


ALLEGATO

Gli allegati I e III sono modificati come segue:

1)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PAESI TERZI E IMPIANTI DI ORIGINE, STATI MEMBRI DI DESTINAZIONE, POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI DEL PRIMO PUNTO DI ENTRATA E STABILIMENTI FOTOGRAFICI RICONOSCIUTI

Paese terzo di origine

Impianti di origine

Stato membro di destinazione

Posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata

Stabilimenti fotografici riconosciuti

Giappone

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City, Osaka

581-0024 Giappone

Jellie Co. Ltd

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku

Sendai-city, Miyagi

982 Giappone

NIPPI Inc. Gelatin

Division

1 Yumizawa-Cho

Fujinomiya City Shizuoka

418-0073 Giappone

Paesi Bassi

Rotterdam

Fuji Photo Film BV Tilburg

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City, Osaka

581-0024, Giappone

Regno Unito

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive

Harrow, MIDDX

HA4 4TY

USA

Eastman Gelatine

Corporation, 227

Washington Street

Peabody

MA

01960 USA

Gelita North America,

2445 Port Neal

Industrial Road

Sergeant Bluff

Iowa

51054 USA

Lussemburgo

Anversa

Zaventem

Lussemburgo

DuPont Teijin

Luxembourg SA

PO Box 1681

L-1016 Lussemburgo

Regno Unito

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive

Harrow, MIDDX

HA4 4TY»;

2)

l’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

MODELLO DEI CERTIFICATI SANITARI PER L’IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI GELATINA PER USO TECNICO DA UTILIZZARE NELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA

Osservazioni

a)

I certificati veterinari per l’importazione di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell’industria fotografica devono essere prodotti dal paese esportatore, secondo il modello di cui all’allegato III. Tali certificati devono contenere le attestazioni prescritte per tutti i paesi terzi ed eventualmente le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte dello stesso.

b)

L’originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE in cui verrà effettuata l’ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di altre lingue accompagnate, se necessario, da una traduzione ufficiale.

d)

Se, per motivi legati all’identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l’apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

e)

Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo “(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)” e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall’autorità competente.

f)

L’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

g)

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L’originale del certificato deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontaliero dell’UE fino all’arrivo allo stabilimento fotografico di destinazione.

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Rettifiche

15.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/23


Rettifica del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione del, 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (Versione codificata)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 22 novembre 2007 )

A pag. 25, Allegato I, casella 8:

Anziché:

«Attestato (…) quarti anteriori (…)»

Leggi:

«Attestato (…) quarti posteriori (…)»