ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 9

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
12 gennaio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 20/2008 della Commissione, dell'11 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 21/2008 della Commissione, dell’11 gennaio 2008, che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di test diagnostici rapidi ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 22/2008 della Commissione, dell’11 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini (Versione codificata)

6

 

*

Regolamento della Commissione (CE) n. 23/2008, dell'11 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ( 1 )

12

 

 

Regolamento (CE) n. 24/2008 della Commissione, dell'11 gennaio 2008, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

14

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/37/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario Idee, nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ( 1 )

15

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2008/38/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che modifica l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

18

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

 

2008/39/GAI

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2007, relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

21

 

 

2008/40/GAI

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2007, relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione, elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, al protocollo del 27 settembre 1996, al protocollo del 29 novembre 1996, e al secondo protocollo del 19 giugno 1997

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/1


REGOLAMENTO (CE) N. 20/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

147,2

MA

59,1

TN

129,8

TR

121,6

ZZ

114,4

0707 00 05

JO

190,5

MA

75,7

TR

150,2

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

110,4

TR

126,1

ZZ

118,3

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

CL

64,2

EG

44,1

IL

46,8

MA

64,9

TR

75,1

ZA

37,4

ZZ

55,4

0805 20 10

MA

87,3

ZZ

87,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,1

IL

61,5

PK

42,8

TR

84,9

ZZ

62,1

0805 50 10

EG

77,2

IL

149,9

TR

119,4

ZA

76,9

ZZ

105,9

0808 10 80

CA

102,6

CN

87,5

MK

35,5

TR

118,1

US

114,4

ZA

89,0

ZZ

91,2

0808 20 50

CN

83,6

US

106,9

ZA

134,7

ZZ

108,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/3


REGOLAMENTO (CE) N. 21/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2008

che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di test diagnostici rapidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi.

(2)

L’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce un elenco di test diagnostici rapidi approvati per il monitoraggio delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(3)

I test diagnostici rapidi e i loro controlli possono essere modificati solo previa comunicazione al laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le TSE e purché quest’ultimo concluda che le modifiche non alterano la sensibilità, la specificità o l’affidabilità dei test. Il 13 aprile 2007, l’LCR ha approvato modifiche apportate al test rapido post mortem «Enfer TSE Kit versione 2.0», e ha quindi raccomandato che la versione modificata di questo test («Enfer TSE versione 3») figuri anche nell’elenco dell’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 viene modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2007 della Commissione (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 61).


ALLEGATO

Nell’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, il testo del punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Test diagnostici rapidi

Per eseguire i test diagnostici rapidi conformemente a quanto disposto nell’articolo 5, paragrafo 3, e nell’articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati i metodi seguenti ai fini dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini:

test di immunocolorazione secondo la metodica Western blotting per l’individuazione del frammento PrPRes (Prionics-Check Western), resistente alla proteinasi K,

test ELISA a chemiluminescenza comprendente una procedura di estrazione e una tecnica ELISA con utilizzazione di un reagente chemiluminescente potenziato (Enfer test & Enfer TSE Kit versione 2.0, preparazione automatizzata dei campioni),

immunodosaggio basato sulle micropiastre per l’individuazione della PrPSc (Enfer TSE versione 3),

immunodosaggio a “sandwich” della PrPRes previa denaturazione e concentrazione (test Bio-Rad Te-SeE),

immunodosaggio basato sulle micropiastre (ELISA) per l’individuazione della PrPRes resistente alla proteinasi K con anticorpi monoclonali (test Prionics-Check LIA),

immunodosaggio dipendente dalla conformazione, kit per il test dell’antigene della BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

test ELISA a chemiluminescenza per la determinazione qualitativa della PrPSc (test CediTect BSE),

immunodosaggio mediante un polimero chimico per la cattura selettiva di PrPSc e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

immunodosaggio chemiluminescente basato sulle micropiastre per l’individuazione della PrPSc nei tessuti bovini (Institut Pourquier Speed’it BSE),

immunodosaggio a flusso laterale che utilizza due anticorpi monoclonali differenti per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (Prionics Check PrioSTRIP),

immunodosaggio “sandwich” che utilizza due anticorpi monoclonali differenti diretti contro due epitopi presenti nella PrPSc bovina nello stato altamente unfolded (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

ELISA “sandwich” per l’individuazione della PrPSc resistente alla proteinasi K (Roche Applied Science PrionScreen),

ELISA a cattura dell’antigene che utilizza due anticorpi monoclonali differenti per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (test Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE).

Per eseguire i test diagnostici rapidi conformemente a quanto disposto nell’articolo 5, paragrafo 3, e nell’articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati i metodi seguenti ai fini dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della TSE negli ovini e nei caprini:

immunodosaggio dipendente dalla conformazione, kit per il test dell’antigene della BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

immunodosaggio a “sandwich” della PrPRes previa denaturazione e concentrazione (test Bio-Rad Te-SeE),

immunodosaggio a “sandwich” della PrPRes previa denaturazione e concentrazione (test Bio-Rad Te-SeE Sheep/Goat),

test ELISA a chemiluminescenza comprendente una procedura di estrazione e una tecnica ELISA con utilizzazione di un reagente chemiluminescente potenziato (Enfer TSE Kit versione 2.0),

microdosaggio basato sulle microporosità per il rilevamento della PrPSc nei tessuti ovini (Enfer TSE versione 3),

immunodosaggio che utilizza un polimero chimico per la cattura selettiva della PrPSc e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),

immunodosaggio chemiluminescente su micropiastra per l’individuazione della PrPSc nei tessuti ovini (POURQUIER’S-LIA Scrapie),

test di immunocolorazione secondo la metodica Western blotting per l’individuazione del frammento PrPRes resistente alla proteinasi K (test Prionics-Check Western Small Ruminant),

immunodosaggio a chemiluminescenza su micropiastra per l’individuazione della PrPSc resistente alla proteinasi K (Prionics-Check LIA Small Ruminants).

Per tutti i test il campione di tessuto utilizzato deve essere conforme alle istruzioni d’uso del fabbricante.

Il produttore dei test rapidi deve aver predisposto un sistema di assicurazione della qualità, approvato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) in grado di garantire la stabilità dei risultati del test. Il produttore deve fornire il protocollo del test al laboratorio comunitario di riferimento.

I test diagnostici rapidi e i loro protocolli possono essere modificati solo previa comunicazione all’LCR e purché quest’ultimo concluda che la modifica non riduce la sensibilità, la specificità o l’affidabilità del test. Tale conclusione deve essere comunicata alla Commissione e ai laboratori nazionali di riferimento.»


12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/6


REGOLAMENTO (CE) N. 22/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2008

recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 (2), in particolare l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, gli articoli 5 e 6 e l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione, del 26 febbraio 1993, recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini (3), è stato modificato in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha stabilito criteri di classificazione delle carcasse su scala comunitaria, onde migliorare la trasparenza del mercato nel settore delle carni ovine. Sono necessarie modalità di applicazione per determinare i prezzi di mercato rilevati sulla base dei criteri di classificazione. Occorre disporre che i prezzi di mercato siano rilevati in una fase adeguata del processo di commercializzazione. Tale fase deve corrispondere al momento in cui gli animali entrano nel macello. Per garantire una classificazione uniforme delle carcasse di ovini nella Comunità, è necessario precisare le definizioni relative alla conformazione, allo stato di ingrassamento e al colore.

(3)

Occorre stabilire un sistema di rilevazione dei prezzi in base alla classificazione effettuata nei macelli immediatamente dopo la macellazione; a tal fine è necessaria un'identificazione adeguata delle carcasse.

(4)

La classificazione deve essere operata da personale sufficientemente qualificato; l'attendibilità della classificazione deve essere verificata attraverso controlli efficienti, in grado di garantirne l'applicazione omogenea.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha previsto che le verifiche sul posto siano effettuate da un gruppo di controllo comunitario, per garantire l'applicazione uniforme della tabella comunitaria di classificazione in tutta la Comunità.

(6)

È necessario stabilire le modalità di applicazione relative alla composizione di tale gruppo e all'attuazione delle verifiche sul posto.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per prezzo di mercato, da rilevare in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2137/92, si intende il prezzo di entrata al macello, al netto dell'IVA, pagato al fornitore per l'agnello di origine comunitaria. Tale prezzo è espresso per 100 chilogrammi di carcassa nella presentazione di riferimento di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento, pesata e classificata al gancio in macello.

2.   Il peso da prendere in considerazione è quello della carcassa constatato a caldo, rettificato per tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.

3.   Qualora la presentazione della carcassa pesata e classificata al gancio differisca dalla presentazione di riferimento, gli Stati membri adeguano il peso della carcassa mediante l'applicazione dei fattori di correzione, secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.

Tuttavia, per quel che riguarda le categorie dell'allegato III del medesimo regolamento, essi possono riferire i prezzi per 100 chilogrammi all'abituale presentazione dei vari tipi di carcasse. In tal caso, gli Stati membri segnalano alla Commissione le differenze tra la presentazione considerata e la presentazione di riferimento.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno trasmettono alla Commissione, in via riservata, l'elenco dei macelli o degli stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi conformemente alla tabella comunitaria (di seguito «stabilimenti partecipanti»), indicando altresì la produzione approssimativa annua di detti stabilimenti partecipanti.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione, non oltre ogni giovedì, il prezzo medio in euro o in moneta nazionale di ciascuna qualità di agnelli figurante nelle tabelle comunitarie, rilevato presso tutti gli stabilimenti partecipanti nel corso della settimana precedente quella in cui la comunicazione stessa avviene, indicando l'importanza relativa di ciascuna qualità. Se però una qualità rappresenta meno dell'1 % del totale, non è necessario comunicarne il prezzo. Gli Stati membri segnalano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati a differenziare in funzione del peso i prezzi comunicati per ogni classe di conformazione e di stato di ingrassamento indicati nell'allegato I. Il termine «qualità» è definito come la combinazione della classe di conformazione e dello stato di ingrassamento.

Articolo 3

Le disposizioni complementari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2137/92 sono quelle elencate nell'allegato I del presente regolamento e riferite alle classi di conformazione e allo stato di ingrassamento. Il colore delle carni, di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92, è determinato con riguardo al muscolo retto dell'addome, facendo riferimento a una scala colorimetrica normalizzata.

Articolo 4

1.   La classificazione è effettuata al più tardi un'ora dopo la macellazione.

2.   Le carcasse e mezzene classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini negli stabilimenti partecipanti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2137/92, sono contrassegnate apponendo un marchio indicante la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento.

La marchiatura avviene mediante stampigliatura con inchiostro indelebile e atossico, secondo un metodo riconosciuto dalle competenti autorità nazionali.

La designazione delle categorie è la seguente:

a)

L: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi (agnello);

b)

S: carcasse di altri ovini.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare, in alternativa alla marchiatura, l'apposizione di un'etichetta inviolabile e saldamente fissata.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri curano che la classificazione venga effettuata da tecnici sufficientemente qualificati. Questi sono scelti dagli stabilimenti mediante concertazione o designando un ente a ciò preposto.

2.   La classificazione effettuata negli stabilimenti partecipanti è sottoposta a controlli inopinati, eseguiti sul posto da un ente designato dallo Stato membro e indipendente dagli stabilimenti partecipanti. Tali controlli devono aver luogo almeno una volta per trimestre in tutti gli stabilimenti partecipanti che procedono alla classificazione e devono vertere su un minimo di 50 carcasse, scelte a caso.

Tuttavia, se l'ente di controllo coincide con quello responsabile della classificazione o non dipende da un'amministrazione pubblica, le autorità pubbliche devono verificare materialmente, almeno una volta all'anno, che i controlli di cui al primo comma avvengano alle stesse condizioni. Tali autorità sono regolarmente informate circa i risultati dei lavori dell'ente di controllo.

Articolo 6

Il gruppo di controllo comunitario di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2137/92, di seguito «gruppo», è incaricato di procedere a verifiche sul posto riguardanti:

a)

l'applicazione delle disposizioni relative alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini;

b)

la rilevazione dei prezzi di mercato secondo detta tabella.

Articolo 7

Il gruppo è presieduto da uno degli esperti della Commissione. Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato.

Gli esperti non devono in alcun caso utilizzare a fini personali o divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del gruppo.

Articolo 8

Le verifiche sul posto sono effettuate da una delegazione del gruppo composta al massimo di sette membri. A tal fine, essa è costituita secondo le seguenti regole:

a)

almeno due esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza della delegazione;

b)

un esperto dello Stato membro interessato;

c)

al massimo quattro esperti di altri Stati membri.

Articolo 9

1.   Le verifiche sul posto sono effettuate a intervalli regolari e la loro frequenza può variare in funzione, segnatamente, dell'entità relativa della produzione di carni ovine nello Stato membro visitato o dei problemi connessi con l'applicazione della tabella di classificazione.

Ove necessario, a tali verifiche possono seguire visite complementari. La delegazione che procede a queste ultime può avere una composizione ristretta.

2.   Il programma delle verifiche è predisposto dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri. Rappresentanti dello Stato membro visitato possono seguire le verifiche.

3.   Ciascuno Stato membro organizza le visite da effettuare sul suo territorio, secondo quanto disposto dalla Commissione. A tale scopo lo Stato membro invia a quest'ultima, trenta giorni prima della visita, il programma particolareggiato delle verifiche sul posto proposte; la Commissione può chiedere che il programma venga modificato.

4.   Prima di ogni visita la Commissione comunica agli Stati membri, con il massimo anticipo possibile, ragguagli in merito al programma e al suo svolgimento.

5.   Al termine di ogni visita, i membri della delegazione e i rappresentanti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutare i risultati. I membri della delegazione stilano quindi le conclusioni della visita con riguardo ai punti indicati nell'articolo 6.

6.   Il presidente della delegazione redige una relazione in merito alle verifiche effettuate e alle conclusioni di cui al paragrafo 5. La relazione è inviata allo Stato membro visitato con la massima tempestività e, in seguito, agli altri Stati membri.

Articolo 10

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del gruppo sono a carico della Commissione, secondo le disposizioni sul rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione, e da questa designate come esperti.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 461/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2008.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 2529/2001 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2137/92 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(3)  GU L 49 del 27.2.1993, pag. 70. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 823/98 (GU L 117 del 21.4.1998, pag. 2).

(4)  Cfr. allegato II.


ALLEGATO I

1.   Conformazione

Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti principali (quarto posteriore, schiena, spalla).

Classe di conformazione

Disposizioni complementari

S

Superiore

Quarto posteriore: doppia muscolatura, profili eccezionalmente convessi

Schiena: eccezionalmente convessa, eccezionalmente larga, eccezionalmente spessa

Spalla: eccezionalmente convessa ed eccezionalmente spessa

E

Eccellente

Quarto posteriore: molto spesso, profili molto convessi

Schiena: molto convessa, molto larga e molto spessa fino all'altezza della spalla

Spalla: molto convessa e molto spessa

U

Ottima

Quarto posteriore: spesso, profili convessi

Schiena: larga e spessa fino all'altezza della spalla

Spalla: spessa e convessa

R

Buona

Quarto posteriore: profili essenzialmente rettilinei

Schiena: spessa, ma di larghezza inferiore all'altezza della spalla

Spalla: ben sviluppata, ma meno spessa

O

Abbastanza buona

Quarto posteriore: profili tendenti a presentarsi leggermente concavi

Schiena: larghezza e spessore scarsi

Spalla: tendente a stretta, di spessore scarso

P

Mediocre

Quarto posteriore: profili da concavi a molto concavi

Schiena: stretta e concava, con ossa apparenti

Spalla: stretta, piatta, con ossa apparenti

2.   Stato di ingrassamento

Grasso presente all'esterno della carcassa e sulle parti interne della stessa.

Classe di ingrassamento

Disposizioni complementari (1)

1.

Molto scarso

Esterno

Assenza o tracce di grasso visibile

Interno

Addome

Assenza o tracce di grasso visibile sui rognoni

Torace

Assenza o tracce di grasso visibile tra le costole

2.

Scarso

Esterno

Leggero strato di grasso su parte della carcassa; può essere meno evidente sugli arti

Interno

Addome

Tracce di grasso o leggero strato di grasso che avviluppa parte dei rognoni

Torace

Muscolo chiaramente visibile tra le costole

3.

Medio

Esterno

Sottile strato di grasso su tutta la carcassa o su gran parte di essa. Depositi di grasso un po' più spessi alla base della coda

Interno

Addome

Sottile strato di grasso che avviluppa totalmente o parzialmente i rognoni

Torace

Muscolo ancora visibile tra le costole

4.

Abbondante

Esterno

Spesso strato di grasso su tutta la carcassa o su gran parte di essa; può tuttavia essere più sottile sugli arti e più consistente sulle spalle

Interno

Addome

Rognoni avviluppati dal grasso

Torace

Muscolo tra le costole con eventuali infiltrazioni adipose; eventuali depositi di grasso visibili sulle costole

5.

Molto abbondante

Esterno

Copertura di grasso molto spessa

Chiazze di grasso occasionalmente visibili

Interno

Addome

Rognoni avviluppati da uno spesso strato di grasso

Torace

Muscolo tra le costole con infiltrazioni adipose; depositi di grasso visibili sulle costole


(1)  Le disposizioni complementari relative alla cavità addominale non si applicano ai fini di quanto disposto nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92.


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione

(GU L 49 del 27.2.1993, pag. 70)

Regolamento (CE) n. 823/98 della Commissione

(GU L 117 del 21.4.1998, pag. 2).


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 461/93

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 3, prima e seconda frase

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma

Articolo 1, paragrafo 3, terza e quarta frase

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Articoli 2 e 3

Articoli 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articoli 5, 6 e 7

Articoli 5, 6 e 7

Articolo 8, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 8, parte introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 8, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 8, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 8, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, seconda e terza frase

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/12


REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (CE) N. 23/2008

dell'11 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta la Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2), è stato il primo atto normativo contenente tali misure.

(2)

Sono necessarie misure per precisare le norme di base comuni. È opportuno fissare i requisiti di efficienza relativi al sistema di proiezione dell'immagine di articoli pericolosi (Threat Image Projection — TIP). Occorre prevedere un riesame regolare di detti requisiti, almeno ogni due anni, per assicurare che restino al passo con i progressi tecnici, in particolare per quanto riguarda le dimensioni della biblioteca di immagini virtuali disponibili.

(3)

Il TIP deve essere utilizzato per migliorare le prestazioni degli operatori incaricati del controllo dei bagagli a mano e dei bagagli da stiva, tramite la proiezione sovrapposta di immagini virtuali di articoli pericolosi sulle immagini radioscopiche dei bagagli. Occorre fissare percentuali minime e massime di immagini virtuali di articoli pericolosi da proiettare sulle immagini dei bagagli. In base alla reazione degli operatori alle immagini dei bagagli, il TIP dovrebbe informarli se hanno identificato correttamente l'immagine virtuale dell'articolo pericoloso. Inoltre, la libreria di immagini virtuali utilizzata per il TIP dovrebbe essere arricchita e aggiornata regolarmente, per tenere conto di nuovi articoli pericolosi ed evitare la familiarità con le immagini virtuali.

(4)

Le informazioni relative ai requisiti di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza, incluso il TIP, utilizzate negli aeroporti non dovrebbero essere rese pubbliche, perché potrebbero essere utilizzate allo scopo di eludere i controlli di sicurezza. È opportuno che le informazioni vengano comunicate soltanto alle autorità di regolamentazione e ai produttori delle apparecchiature.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Ai fini della riservatezza del presente allegato si applica l'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3).

(2)  GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1477/2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 22).


ALLEGATO

A norma dell'articolo 1 il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/14


REGOLAMENTO (CE) N. 24/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2008

concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (3), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (4), prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

(3)

Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006 per un quantitativo totale superiore al massimale di 1 000 tonnellate previsto per il mese di gennaio.

(4)

La Commissione deve pertanto fissare una percentuale di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate il 7 e il 8 gennaio 2008, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono accettate fino a concorrenza del 89,887640 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 1 000 tonnellate previsto per il mese di gennaio è raggiunto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

(4)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario «Idee», nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/37/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di istituire agenzie esecutive conformemente allo statuto generale stabilito dallo stesso regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari.

(2)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2) prevede l’istituzione di un Consiglio europeo della ricerca per l’attuazione del programma specifico «Idee» (3). Il Consiglio europeo della ricerca è costituito da un consiglio scientifico indipendente, assistito da una propria struttura esecutiva.

(4)

Nella decisione 2007/134/CE, del 2 febbraio 2007, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (4), la Commissione ha annunciato, in aggiunta al Consiglio europeo della ricerca e del Consiglio scientifico, l’istituzione di un’agenzia esecutiva con atto distinto in conformità del regolamento (CE) n. 58/2003.

(5)

La gestione del programma specifico «Idee» include l’esecuzione di progetti di ricerca che non comportano processi decisionali di natura politica, mentre richiedono un elevato livello di competenza scientifica e finanziaria nel corso dell’intero ciclo del progetto.

(6)

La delega dei compiti connessi all’esecuzione del programma ad un’agenzia esecutiva è possibile sulla base di una netta separazione tra la fase di programmazione, che sarà stabilita dal consiglio scientifico e adottata dalla Commissione, e quella di esecuzione dei progetti, che sarà affidata all’agenzia esecutiva, conformemente ai principi e alla metodologia stabilita dal consiglio scientifico.

(7)

Da un’analisi costi/benefici effettuata a tal fine è emerso che il ricorso a un’agenzia esecutiva per la gestione delle attività del Consiglio europeo della ricerca genera vantaggi sia finanziari che di altra natura.

(8)

L’agenzia deve dare esecuzione al suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (5).

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell’agenzia

1.   È istituita un’agenzia esecutiva (di seguito denominata «l’agenzia») per la gestione delle attività comunitarie nel settore della ricerca, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   L’agenzia è denominata Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.

Articolo 2

Sede

La sede dell’agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L’agenzia è istituita per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2017.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   Nel quadro del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), creato con la decisione n. 1982/2006/CE, all’agenzia sono affidati i seguenti compiti:

la gestione di fasi di progetti specifici — come stabilito dalla decisione che delega le competenze all’agenzia — nel contesto dell’attuazione del programma specifico «Idee», sulla base della decisione 2006/972/CE del Consiglio (6) e del programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico e adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione di decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione,

l’adozione degli strumenti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione, conformemente alla delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma specifico «Idee», in particolare quelle relative alla concessione delle sovvenzioni e ai contratti,

la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Commissione e al consiglio scientifico di tutte le informazioni necessarie per orientare l’attuazione del programma comunitario.

2.   La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all’agenzia e viene modificata in funzione degli ulteriori compiti che potrebbero esserle affidati. È trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1.   L’agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore designati dalla Commissione.

2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

3.   Il direttore dell’agenzia è nominato per quattro anni.

4.   Gli incarichi di membro del comitato direttivo e di direttore sono rinnovabili.

Articolo 6

Sovvenzioni

L’agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevate dai fondi stanziati per il programma specifico «Idee».

Articolo 7

Controllo e rendiconto dell’esecuzione

L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione del programma che le è affidato, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L’agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 54 del 22.2.2007, pag. 81.

(4)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14.

(5)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1821/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/18


AZIONE COMUNE 2008/38/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che modifica l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (1) per una durata iniziale di un anno. La missione è stata avviata il 1o luglio 2007.

(2)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi. Tali orientamenti prevedono, in particolare, che un comandante dell’operazione civile eserciterà il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la condotta di tutte le operazioni civili di gestione delle crisi sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale del Segretario Generale/Alto rappresentante per la PESC (SG/AR). Gli orientamenti prevedono inoltre che il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) istituita nell’ambito del segretariato del Consiglio funga, in ogni operazione civile di gestione delle crisi, da comandante dell’operazione civile.

(3)

La summenzionata struttura di comando e controllo lascia impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l’esecuzione del bilancio della missione.

(4)

Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell’ambito del segretariato del Consiglio.

(5)

L’azione comune 2007/405/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2007/405/PESC è modificata come segue:

1)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

Comandante dell’operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell’operazione civile dell’EUPOL RD Congo.

2.   Il comandante dell’operazione civile esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUPOL RD Congo sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell'SG/AR.

3.   Il comandante dell’operazione civile assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio e di quelle del CPS, impartendo tra l’altro le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.   Tutto il personale distaccato resta subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.   Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’UE sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante dell’operazione civile e l’RSUE si consultano reciprocamente.»;

2)

i paragrafi da 2 a 8 dell’articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

3.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell’operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica sui mezzi, le risorse e le informazioni messi a disposizione della missione.

4.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell’EUPOL RD Congo a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana conformemente alle istruzioni del comandante dell’operazione civile a livello strategico.

5.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine firma un contratto con la Commissione.

6.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dell’UE interessata.

7.   Il capomissione rappresenta l’EUPOL RD Congo nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità della missione.

8.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno unitamente ad altri attori dell’UE, se opportuno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE.»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).

4)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Catena di comando

1.   L’EUPOL RD Congo dispone di una catena di comando unificata come un’operazione di gestione delle crisi.

2.   Sotto la responsabilità del Consiglio, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUPOL RD Congo.

3.   Sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’SG/AR, il comandante dell’operazione civile è il comandante dell’EUPOL RD Congo a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’SG/AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell’EUPOL RD Congo a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell’operazione civile.»;

5)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Sotto la responsabilità del Consiglio, il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 25 del trattato sull’Unione europea. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare il piano operativo (OPLAN). Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve relazioni dal comandante dell’operazione civile e dal capomissione periodicamente e secondo necessità sulle questioni di loro competenza.»;

6)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Sicurezza

1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUPOL RD Congo a norma degli articoli 3 bis e 7 in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’operazione, in linea con la politica dell’Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione europea nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea e relativi strumenti a sostegno.

3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della Missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

4.   Il personale dell’EUPOL RD Congo è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza.»;

7)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per l’EUPOL RD Congo.»;

8)

all’articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

«Anche le decisioni del CPS ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46.

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).»;


ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

(2008/39/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito «atto di adesione»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (2) (di seguito «convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997 ed entrerà in vigore novanta giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro dell’Unione europea al momento dell’adozione da parte del Consiglio dell’atto che stabilisce la convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

(2)

In conformità dell’articolo 32, paragrafo 4, della convenzione, sino alla sua entrata in vigore ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui all’articolo 32, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione si applica, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.

(3)

A seguito dell’adesione all’Unione europea, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione alla convenzione.

(4)

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione prevede che la Bulgaria e la Romania aderiscano alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri ed elencati nell’allegato I dell’atto stesso, tra cui la convenzione sulla mutua assistenza e sulla cooperazione fra amministrazioni doganali. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.

(5)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione, il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali è sostituito dal seguente:

«1.   La presente convenzione si applica ai territori degli Stati membri rientranti nel territorio doganale della Comunità compresi, per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland, il territorio di Büsingen (nel quadro e a norma del trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera sull’inclusione di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale della Confederazione svizzera o nella versione attuale) e, per la Repubblica italiana, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, e alle acque territoriali, alle acque marittime interne e allo spazio aereo appartenenti ai territori degli Stati membri.»

Articolo 2

La convenzione come modificata dalla presente decisione entra in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data in cui entra in vigore la convenzione, fatto salvo il suo articolo 32, paragrafo 4.

Articolo 3

I testi della convenzione redatti in lingua bulgara e in lingua rumena (3) fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

(3)  Le versioni bulgara e rumena della convenzione saranno pubblicate in un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale in un momento successivo.


12.1.2008   

IT

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L 9/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione, elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, al protocollo del 27 settembre 1996, al protocollo del 29 novembre 1996, e al secondo protocollo del 19 giugno 1997

(2008/40/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione, elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (2) (in seguito denominata «la convenzione») è stata stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995 ed è entrata in vigore il 17 ottobre 2002.

(2)

Hanno integrato la convenzione il protocollo, elaborato in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (3) (in seguito denominato «il protocollo del 27 settembre 1996»), che è stato stipulato a Bruxelles il 27 settembre 1996, e il protocollo, elaborato in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (4) (in seguito denominato «il protocollo del 29 novembre 1996») che è stato stipulato a Bruxelles il 29 novembre 1996. Entrambi i protocolli sono entrati in vigore il 17 ottobre 2002.

(3)

Ha da ultimo integrato la convenzione il secondo protocollo, elaborato in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (5) (in seguito denominato «il secondo protocollo del 19 giugno 1997»), che è stato stipulato a Bruxelles il 19 giugno 1997, ma che non è ancora entrato in vigore.

(4)

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 2005 stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell’allegato I dell’atto stesso, i quali includono tra l’altro la convenzione, il protocollo del 27 settembre 1996, il protocollo del 29 novembre 1996 e il secondo protocollo del 19 giugno 1997. Le convenzioni e i protocolli elencati nell’allegato I dell’atto di adesione del 2005 devono entrare in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I testi della convenzione, del protocollo del 27 settembre 1996, del protocollo del 29 novembre 1996 e del secondo protocollo del 19 giugno 1997, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena (6) fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di quella convenzione e di quei protocolli.

Articolo 2

1.   La convenzione, il protocollo del 27 settembre 1996 e il protocollo del 29 novembre 1996 entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione, purché non siano già entrati in vigore per i due paesi prima di quella data.

2.   Il secondo protocollo del 19 giugno 1997 entra in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data in cui entra in vigore per lo Stato, membro dell’Unione europea alla data dell’adozione da parte del Consiglio dell’atto che stabilisce il protocollo (7), che procede per ultimo alla formalità della notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  Parere del 23 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(3)  GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

(4)  GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2.

(5)  GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12.

(6)  I testi bulgaro e rumeno della convenzione e dei protocolli sono pubblicati in un’edizione speciale della GU in data successiva.

(7)  Atto del Consiglio del 19 giugno 1997 che stabilisce il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11).