|
ISSN 1725-258X |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
|
Sommario |
|
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
DIRETTIVE |
|
|
|
* |
Direttiva 2008/4/CE della Commissione, del 9 gennaio 2008, che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea ( 1 ) |
|
|
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
|
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
|
Parlamento europeo e Consiglio |
|
|
|
|
2008/29/CE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/30/CE |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
|
10.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 12/2008 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
161,6 |
|
MA |
65,9 |
|
|
TN |
127,9 |
|
|
TR |
106,8 |
|
|
ZZ |
115,6 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
172,9 |
|
MA |
41,7 |
|
|
TR |
115,4 |
|
|
ZZ |
110,0 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
112,6 |
|
TR |
133,2 |
|
|
ZZ |
122,9 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
313,6 |
|
ZZ |
313,6 |
|
|
0805 10 20 |
CL |
64,2 |
|
EG |
44,1 |
|
|
IL |
46,7 |
|
|
MA |
68,6 |
|
|
TR |
82,5 |
|
|
ZA |
35,8 |
|
|
ZZ |
57,0 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
84,1 |
|
ZZ |
84,1 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
59,5 |
|
HR |
29,7 |
|
|
IL |
61,6 |
|
|
TR |
90,0 |
|
|
ZZ |
60,2 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
77,2 |
|
IL |
149,9 |
|
|
TR |
95,2 |
|
|
ZA |
76,9 |
|
|
ZZ |
99,8 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
95,9 |
|
CN |
77,6 |
|
|
MK |
33,0 |
|
|
TR |
118,1 |
|
|
US |
107,9 |
|
|
ZA |
89,0 |
|
|
ZZ |
86,9 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
72,5 |
|
US |
105,7 |
|
|
ZA |
134,7 |
|
|
ZZ |
104,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
10.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 13/2008 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2008
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 2 al 4 gennaio 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005 per il riso originario dell'Egitto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 5 605 tonnellate di riso di cui al codice NC 1006 originario dall'Egitto (numero d'ordine 09.4097). |
|
(2) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 955/2005, risulta che le domande presentate fino al 4 gennaio 2008 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. |
|
(3) |
È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 955/2005 per il periodo contingentale in corso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per le domande di titoli d’importazione di riso originario dell'Egitto nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 955/2005, presentate fino al 4 gennaio 2008 alle ore 13 (ora di Bruxelles), sono rilasciati titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 8,123188 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire da venerdì 4 gennaio 2008 dalle ore 13 (ora di Bruxelles).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o settembre 2008.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1456/2007 (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 76).
DIRETTIVE
|
10.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/4 |
DIRETTIVA 2008/4/CE DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2008
che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (1), e in particolare l’articolo 6, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la direttiva 94/39/CE (2), la Commissione stabiliva un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. |
|
(2) |
L’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti, nel suo parere dell’8 dicembre 2004 («l’Autorità») ha concluso che la zeolite (silicato sintetico di sodio e d’alluminio) è in grado di ridurre il rischio di febbre lattea nelle vacche da latte (3). Per la mancanza di dati non è tuttavia possibile valutare pienamente i rischi per la salute umana e animale. Considerate le nuove informazioni pervenute, l’Autorità ha concluso nel parere dell’11 luglio 2007 che l’aggiunta di zeolite ai foraggi per vacche da latte durante un periodo di circa 2 settimane prima del parto non comporta rischi per la salute umana o animale o per l’ambiente (4). La zeolite va dunque inclusa nella riga «riduzione del rischio di febbre lattea» dell’elenco degli usi previsti nella parte B dell’allegato alla direttiva 94/39/CE. |
|
(3) |
Nel suo parere del 12 giugno 2007, l’Autorità conclude che alimenti per animali a elevato tenore di calcio somministrati intorno al parto possono essere molto efficaci per trattare casi leggeri di febbre lattea e impedire ricadute nelle vacche da latte e che è perciò opportuno aggiungere una nuova riga all’elenco riguardante la prevenzione del rischio di febbre lattea (5). L’Autorità ritiene inoltre impossibile escludere completamente un rischio marginale per la salute degli animali e che sia perciò necessario compensare il singolo rischio con i vantaggi complessivi della somministrazione. Per permettere tale valutazione a chi gestisce vacche da latte, sull’etichetta occorrerà indicare le varie fonti di calcio, oltre che la loro quantità. L’etichetta dovrà inoltre raccomandare di chiedere il parere di un esperto nutrizionale. L’Autorità non si attende rischi per i consumatori né rischi supplementari per l’ambiente. È perciò opportuno che alimenti per animali ad alto tenore di calcio siano inclusi nella riga «riduzione del rischio di febbre lattea» dell’elenco degli usi previsti nella parte B dell’allegato alla direttiva 94/39/CE. |
|
(4) |
La direttiva 94/39/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato della direttiva 94/39/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri attueranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2008.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 207 del 10.8.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/1/CE (GU L 5 del 9.1.2002, pag. 8).
(3) Parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, formulato a richiesta della Commissione sull’impiego del silicato sintetico di sodio e di alluminio (zeolite) ai fini della riduzione del rischio di febbre lattea nelle vacche da latte. Adottato l’8 dicembre 2004. The EFSA Journal (2004) 160, pagg. 1-11.
(4) Parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, sulla sicurezza della zeolite (silicato sintetico di sodio e di alluminio) ai fini della riduzione del rischio di febbre lattea nelle vacche da latte. Adottato l’11 luglio 2007. The EFSA Journal (2007) 523, pagg. 1-11.
(5) Parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, sulla sicurezza degli alimenti per animali ad alto tenore di calcio ai fini della riduzione della febbre lattea nelle vacche da latte. Adottato il 12 giugno 2007. The EFSA Journal (2007) 504, pagg. 1-10.
ALLEGATO
Nella parte B dell'allegato della direttiva 94/39/CE, la riga del fine nutrizionale particolare «Riduzione del rischio di febbre lattea» è sostituita da quanto segue:
|
Fine nutrizionale particolare |
Caratteristiche nutrizionali essenziali |
Specie o categoria di animali |
Dichiarazioni dell’etichetta |
Periodo di somministrazione raccomandato |
Altre disposizioni |
||||||||||||
|
«Riduzione del rischio di febbre lattea |
|
Vacche da latte |
|
Da 1 a 4 settimane prima del parto |
Indicare nelle istruzioni per l’uso: “Cessare la somministrazione dopo il parto” |
||||||||||||
|
e/o |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Da 1 a 4 settimane prima del parto |
Indicare nelle istruzioni per l’uso: “Cessare la somministrazione dopo il parto” |
||||||||||||||
|
oppure |
|
|
|
||||||||||||||
|
Tenore di silicato sintetico di sodio e di alluminio |
2 settimane prima del parto |
Indicare nelle istruzioni per l’uso:
|
||||||||||||||
|
ovvero |
|
|
|
||||||||||||||
|
Tenore totale di calcio, fonti con le rispettive quantità di calcio |
Dai primi segnali di inizio del parto fino a 2 giorni successivi al parto |
Indicare sull’imballaggio, il contenitore o l’etichetta:
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Parlamento europeo e Consiglio
|
10.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/7 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2007
recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale
(2008/29/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 21, il punto 22, primo e secondo comma e il punto 23,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Alla riunione di concertazione del 23 novembre 2007, i due rami dell'autorità di bilancio hanno concordato di fornire una parte del finanziamento richiesto per i programmi del sistema globale di navigazione via satellite (GNSS) europeo (EGNOS e GALILEO) tramite revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, in conformità dei punti 21, 22 e 23 dell'accordo interistituzionale, aumentando i massimali degli stanziamenti di impegno di cui alla sottorubrica 1a di un importo pari a 1 600 milioni EUR a prezzi correnti per gli anni 2008-2013. L'aumento sarà compensato, per l'anno 2007, da una diminuzione di pari importo del massimale degli stanziamenti di impegno di cui alla rubrica 2. |
|
(2) |
Per mantenere una relazione ordinata tra impegni e pagamenti, saranno riveduti i massimali annuali degli stanziamenti di pagamento. Tale revisione sarà neutrale. |
|
(3) |
L'allegato I all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria va quindi riveduto in tal senso (2), |
DECIDONO:
Articolo unico
L'allegato I all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall'allegato alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2007.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il Presidente
M. LOBO ANTUNES
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) A tal fine, le cifre di cui a tale accordo sono convertite in prezzi 2004.
ALLEGATO
QUADRO FINANZIARIO 2007-2013 (riveduto)
|
(milloni EUR — prezzi 2004) |
||||||||||
|
STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total 2007-2013 |
||
|
51 267 |
52 913 |
54 071 |
54 860 |
55 379 |
56 845 |
58 256 |
383 591 |
||
|
8 404 |
9 595 |
10 209 |
11 000 |
11 306 |
12 122 |
12 914 |
75 550 |
||
|
42 863 |
43 318 |
43 862 |
43 860 |
44 073 |
44 723 |
45 342 |
308 041 |
||
|
53 478 |
54 322 |
53 666 |
53 035 |
52 400 |
51 775 |
51 161 |
369 837 |
||
|
di cui spese correlate al mercato e pagamenti diretti |
43 120 |
42 697 |
42 279 |
41 864 |
41 453 |
41 047 |
40 645 |
293 105 |
||
|
1 199 |
1 258 |
1 380 |
1 503 |
1 645 |
1 797 |
1 988 |
10 770 |
||
|
600 |
690 |
790 |
910 |
1 050 |
1 200 |
1 390 |
6 630 |
||
|
599 |
568 |
590 |
593 |
595 |
597 |
598 |
4 140 |
||
|
6 199 |
6 469 |
6 739 |
7 009 |
7 339 |
7 679 |
8 029 |
49 463 |
||
|
6 633 |
6 818 |
6 973 |
7 111 |
7 255 |
7 400 |
7 610 |
49 800 |
||
|
419 |
191 |
190 |
|
|
|
|
800 |
||
|
STANZIAMENTI DI IMPEGNO TOTALI |
119 195 |
121 971 |
123 019 |
123 518 |
124 018 |
125 496 |
127 044 |
864 261 |
||
|
in percentuale dell'RNL |
1,10 % |
1,08 % |
1,07 % |
1,04 % |
1,03 % |
1,02 % |
1,01 % |
1,048 % |
||
|
STANZIAMENTI DI PAGAMENTO TOTALI |
115 142 |
119 805 |
112 182 |
118 549 |
116 178 |
119 659 |
119 161 |
820 676 |
||
|
in percentuale dell'RNL |
1,06 % |
1,06 % |
0,97 % |
1,00 % |
0,97 % |
0,97 % |
0,95 % |
1,00 % |
||
|
Margine disponibile |
0,18 % |
0,18 % |
0,27 % |
0,24 % |
0,27 % |
0,27 % |
0,29 % |
0,24 % |
||
|
Massiamle delle risorse proprie in percentuale dell'RNL |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
||
(1) Le spese per le pensioni incluse al di sotto del massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime corrispondente, entro il limite di 500 milioni EUR a prezzi 2004 per il periodo 2007-2013.
|
10.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/9 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2007
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(2008/30/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2),
vista la proposta della Commissione,
vista la conciliazione di bilancio del 13 luglio 2007,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Unione europea ha creato un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (di seguito: il Fondo) per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
|
(2) |
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilizzare il Fondo nei limiti di un massimale annuo di 500 milioni di euro; |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1927/2006 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo; |
|
(4) |
La Germania e la Finlandia hanno presentato domanda di mobilitazione del Fondo per due casi relativi a esuberi nel settore automobilistico: BenQ in Germania e Perlos Oyj in Finlandia; |
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2007 il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per un importo totale di 14 794 688 EUR.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il Presidente
M. LOBO ANTUNES