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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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5.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 3/2008 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2007
relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
In virtù dei regolamenti (CE) n. 2826/2000 (1) e (CE) n. 2702/1999 (2) del Consiglio, la Comunità può realizzare azioni di informazione e di promozione sul mercato interno e sui mercati dei paesi terzi per un certo numero di prodotti agricoli. I risultati finora ottenuti sono molto incoraggianti. |
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(2) |
In base all’esperienza acquisita e alla luce delle prospettive di evoluzione dei mercati all’interno e all’esterno della Comunità nonché dell’attuale contesto degli scambi internazionali, occorre sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, senza tuttavia incoraggiare il consumo di un dato prodotto a motivo della sua origine specifica. |
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(3) |
Per chiarezza occorre quindi abrogare i regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000 e sostituirli con un unico regolamento, conservando tuttavia le specificità delle azioni in funzione del luogo di realizzazione. |
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(4) |
Questa politica completa e potenzia le azioni condotte dagli Stati membri, in particolare per promuovere l’immagine di tali prodotti presso i consumatori all’interno della Comunità e nei paesi terzi, imperniata soprattutto sulla qualità, sulle caratteristiche nutrizionali, sulla sicurezza dei prodotti alimentari e sui metodi di produzione. Nel contribuire all’apertura di nuovi sbocchi nei paesi terzi, questa attività potrebbe avere altresì un effetto moltiplicatore in relazione ad iniziative nazionali o private. |
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(5) |
Occorre definire i criteri di selezione dei prodotti e dei settori interessati, nonché i temi e i mercati oggetto dei programmi comunitari. |
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(6) |
Le azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli nei paesi terzi dovrebbero poter riguardare sia i prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione sia prodotti che non ne beneficiano. |
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(7) |
Le azioni dovrebbero essere realizzate nell’ambito di programmi di informazione e di promozione. Per le azioni da realizzare sul mercato interno e per garantire la coerenza e l’efficacia dei programmi, occorre elaborare linee direttrici che definiscano per ciascun prodotto o settore gli orientamenti generali relativi agli elementi essenziali dei programmi comunitari in questione. |
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(8) |
Data la tecnicità dei compiti da svolgere, è necessario che la Commissione possa essere assistita da un comitato di esperti nel campo della comunicazione o fare ricorso ad assistenti tecnici. |
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(9) |
È opportuno definire i criteri di finanziamento delle azioni. In linea di massima il finanziamento delle azioni dovrebbe essere soltanto in parte a carico della Comunità, al fine di responsabilizzare le organizzazioni proponenti e gli Stati membri interessati. In casi eccezionali, tuttavia, può rivelarsi opportuno non esigere la partecipazione finanziaria dello Stato membro. Per quanto riguarda l’informazione sui sistemi comunitari relativi all’indicazione dell’origine, del metodo di produzione biologico e di etichettatura, nonché sui simboli grafici previsti dalla normativa agricola, in particolare per le regioni ultraperiferiche, può essere giustificato ripartire il finanziamento tra la Comunità e gli Stati membri vista la necessità di fornire un’informazione corretta su tali misure relativamente recenti. |
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(10) |
È necessario che l’esecuzione delle azioni sia affidata, con procedure adeguate, ad organismi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie, per garantire il migliore rapporto costo/benefici delle azioni selezionate. |
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(11) |
Tuttavia, data l’esperienza acquisita ed i risultati ottenuti dal Consiglio oleicolo internazionale nella sua attività di promozione, occorre prevedere che la Comunità possa continuare ad affidare a tale organizzazione la realizzazione di azioni che rientrano nel settore di sua competenza. Occorre altresì che possa ricorrere all’assistenza di organizzazioni internazionali analoghe esistenti per altri prodotti. |
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(12) |
Al fine di controllare la corretta esecuzione dei programmi e l’impatto delle azioni, sono necessarie una sorveglianza efficace da parte degli Stati membri e la valutazione dei risultati da parte di un organismo indipendente. |
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(13) |
Le spese relative al finanziamento delle azioni previste dal presente regolamento sono finanziate, secondo i casi, in conformità del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3). |
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(14) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, realizzate sul mercato interno o nei paesi terzi e indicate all’articolo 2 possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio comunitario, alle condizioni previste dal presente regolamento.
Tali azioni sono realizzate nell’ambito di un programma di informazione e di promozione.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non sono orientate in funzione di marchi commerciali, né incentivano il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. L’origine del prodotto oggetto delle azioni può, tuttavia, essere indicata se si tratta di una designazione acquisita nell’ambito della normativa comunitaria.
Articolo 2
Attività di informazione e promozione
1. Le azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono:
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a) |
azioni promozionali e pubblicitarie e pubbliche relazioni, destinate in particolare a mettere in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari soprattutto sul piano della qualità, della sicurezza degli alimenti, di metodi di produzione specifici, degli aspetti nutrizionali e sanitari, dell’etichettatura, del benessere degli animali e del rispetto dell’ambiente; |
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b) |
campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d’origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, nonché su altri regimi comunitari relativi alle norme di qualità e all’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e infine sui simboli grafici previsti dalla pertinente normativa comunitaria; |
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c) |
azioni di informazione sul regime comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata; |
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d) |
studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e di promozione. |
2. Sul mercato interno, le azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o europea, con padiglioni destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti comunitari.
3. Nei paesi terzi, le azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, possono assumere anche le forme seguenti:
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a) |
azioni di informazione sul sistema comunitario dei vini da tavola; |
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b) |
partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, in particolare con padiglioni destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti comunitari; |
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c) |
studi di mercati nuovi, necessari per ampliare gli sbocchi dei prodotti; |
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d) |
missioni commerciali ad alto livello. |
Articolo 3
Settori e prodotti
1. I settori o i prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, da realizzare sul mercato interno, sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri:
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a) |
opportunità di valorizzare con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato la qualità e la tipicità dei prodotti, gli specifici metodi di produzione, gli aspetti nutrizionali e sanitari, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali o il rispetto dell’ambiente; |
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b) |
attuazione di un sistema di etichettatura per l’informazione dei consumatori e di sistemi di controllo e di tracciabilità dei prodotti; |
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c) |
necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore; |
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d) |
opportunità di informare i consumatori sul significato dei regimi comunitari delle DOP, delle IGP, delle STG e dei prodotti biologici; |
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e) |
opportunità di informare i consumatori sul significato del regime comunitario dei v.q.p.r.d., dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata. |
2. I prodotti che possono formare oggetto delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, da realizzare nei paesi terzi, sono in particolare i seguenti:
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a) |
prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione, per i quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni; |
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b) |
prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto. |
Articolo 4
Elenchi dei temi, prodotti e paesi che possono formare oggetto di azioni
La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, gli elenchi dei temi e dei prodotti di cui all’articolo 3, nonché dei paesi terzi interessati. Tali elenchi sono rivisti ogni due anni. Tuttavia, all’occorrenza gli elenchi possono essere modificati nell’intervallo, secondo la stessa procedura.
Nella scelta dei paesi terzi si tiene conto dei mercati dei paesi terzi in cui esiste una domanda reale o potenziale.
Articolo 5
Linee direttrici
1. Per la promozione sul mercato interno, per ciascuno dei settori o dei prodotti selezionati la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, le linee direttrici che definiscono le modalità della strategia da seguire nelle proposte di programmi di informazione e di promozione.
Le linee direttrici danno indicazioni generali, riguardanti in particolare:
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a) |
gli obiettivi da perseguire e i gruppi bersaglio; |
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b) |
l’indicazione di uno o più temi che devono formare oggetto delle azioni selezionate; |
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c) |
il tipo di azioni da intraprendere; |
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d) |
la durata dei programmi; |
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e) |
la ripartizione indicativa, in base ai mercati e ai tipi di azioni previste, dell’importo disponibile per la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei programmi. |
Per quanto riguarda la promozione della frutta e della verdura fresche, si dà particolare attenzione alle azioni di promozione destinate ai bambini negli istituti scolastici.
2. Per la promozione nei paesi terzi la Commissione può fissare, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, le linee direttrici intese a definire le modalità della strategia da seguire nelle proposte di campagne di informazione e di promozione a favore di alcuni o di tutti i prodotti menzionati all’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 6
Organizzazioni incaricate della realizzazione di azioni promozionali e di informazione
1. Per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità con le linee direttrici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, la o le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello comunitario elaborano proposte di programmi di informazione e di promozione aventi una durata massima di tre anni.
2. Se si decidono azioni di promozione nei paesi terzi nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, la Comunità può realizzarle per il tramite del Consiglio oleicolo internazionale.
Per altri settori, la Comunità può ricorrere all’assistenza di organizzazioni internazionali che offrano analoghe garanzie.
Articolo 7
Elaborazione e trasmissione dei programmi di informazione e di promozione
1. Gli Stati membri redigono capitolati recanti le condizioni e i criteri di valutazione dei programmi di informazione e di promozione.
Gli Stati membri interessati prendono in esame l’opportunità dei programmi proposti e ne verificano la conformità con il presente regolamento, con le linee direttrici di cui all’articolo 5 e con i capitolati. Essi verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione.
Dopo aver esaminato il programma o i programmi, gli Stati membri redigono un elenco dei programmi selezionati nei limiti degli stanziamenti disponibili e si impegnano a partecipare al loro finanziamento, se del caso.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei programmi di cui al paragrafo 1, terzo comma, e una copia degli stessi.
La Commissione, se constata che un programma presentato o alcune sue azioni non sono conformi alla normativa comunitaria o, per le azioni da realizzare sul mercato interno, alle linee direttrici di cui all’articolo 5, oppure che non offrono un buon rapporto qualità/prezzo, informa gli Stati membri interessati entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Se non viene trasmessa alcuna informazione entro tale termine, il programma è considerato ammissibile.
Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione e le inviano i programmi, riveduti d’accordo con l’organizzazione o le organizzazioni proponenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, entro un termine da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 8
Selezione dei programmi di informazione e di promozione
1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, i programmi che vengono selezionati e le corrispondenti dotazioni finanziarie. Hanno la priorità i programmi presentati da più Stati membri o che prevedono azioni in più Stati membri o paesi terzi.
2. Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi dei costi effettivi dei programmi selezionati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali limiti possono essere modulati in funzione della natura dei programmi in questione. I relativi criteri possono essere definiti secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 9
Procedura in assenza di programmi di azioni di informazione sul mercato interno
1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma selezionato a norma del paragrafo 1, insieme ad un parere motivato riguardante:
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a) |
l’opportunità del programma; |
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b) |
la conformità del programma e dell’organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento ed eventualmente delle linee direttrici applicabili; |
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c) |
la valutazione del rapporto qualità/prezzo del programma. |
3. Ai fini dell’esame dei programmi da parte della Commissione si applicano l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 1.
4. Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi o massimi dei costi effettivi dei programmi presentati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali limiti possono essere modulati in funzione della natura dei programmi in questione. I relativi criteri possono essere definiti conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 10
Azioni di informazione e di promozione da realizzare per iniziativa della Commissione
Previa informazione del comitato di cui all’articolo 16, paragrafo 1, o, eventualmente, del comitato istituito dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (5), del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (6), o del comitato permanente per le specialità tradizionali garantite istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (7), la Commissione può decidere di realizzare una o più delle azioni seguenti:
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a) |
per azioni da realizzare sul mercato interno e nei paesi terzi:
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b) |
per azioni da realizzare nei paesi terzi:
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Articolo 11
Organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi e delle azioni
1. La Commissione seleziona, mediante procedura di gara aperta o ristretta:
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a) |
gli eventuali assistenti tecnici necessari per la valutazione dei programmi proposti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, compresi gli organismi d’esecuzione proposti; |
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b) |
l’organismo o gli organismi responsabili dell’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 10. |
2. In esito ad un’adeguata procedura di gara, l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che eseguono i programmi selezionati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1.
Tuttavia, a determinate condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, l’organizzazione proponente può essere autorizzata ad eseguire essa stessa certe parti del programma.
3. Gli organismi incaricati dell’esecuzione delle azioni di informazione e di promozione devono avere una conoscenza approfondita dei prodotti e dei mercati di cui trattasi e disporre dei mezzi necessari ad assicurare l’esecuzione più efficace possibile delle azioni, tenendo conto della dimensione comunitaria dei programmi interessati.
Articolo 12
Sorveglianza dei programmi
1. Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri interessati e delle organizzazioni proponenti sorveglia la corretta esecuzione dei programmi accolti di cui agli articoli 8 e 9.
2. Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi selezionati di cui agli articoli 8 e 9 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo e promozionale prodotto nell’ambito di detti programmi sia conforme alla normativa comunitaria.
Articolo 13
Finanziamento
1. Fatto salvo il paragrafo 4, la Comunità finanzia interamente le azioni di cui all’articolo 10. La Comunità finanzia interamente anche il costo degli assistenti tecnici selezionati in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a).
2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi selezionati di cui agli articoli 8 e 9 non supera il 50 % del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi di informazione e di promozione della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale.
La percentuale di cui al primo comma è del 60 % per le azioni di promozione della frutta e della verdura destinate specificamente ai bambini negli istituti scolastici della Comunità.
3. Le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi che hanno proposto, in misura pari al 20 % almeno del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati, se del caso, tenendo conto della partecipazione finanziaria della Comunità menzionata al paragrafo 2.
Le quote rispettive degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sono fissate nel momento in cui il programma è presentato alla Commissione conformemente all’articolo 7, paragrafo 2.
Il finanziamento da parte degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti può altresì provenire da introiti parafiscali o da contributi obbligatori.
4. In caso d’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, la Comunità concede, previa approvazione del programma, un contributo adeguato all’organizzazione internazionale interessata.
5. Per i programmi di cui all’articolo 9, la quota non finanziata dalla Comunità è a carico degli Stati membri interessati.
Il finanziamento da parte degli Stati membri può provenire da introiti parafiscali.
6. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri né ai contributi finanziari degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 36 del trattato e che la Commissione ha selezionato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 14
Spese comunitarie
Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è realizzato, secondo i casi, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Articolo 15
Modalità d’applicazione
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 16
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituita dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (8).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
Articolo 17
Consultazione
Prima di stabilire gli elenchi di cui all’articolo 4, di redigere le linee direttrici di cui all’articolo 5, di approvare i programmi di cui agli articoli 6 e 9, di decidere in merito alle azioni di cui all’articolo 10 o di adottare modalità di attuazione ai sensi dell’articolo 15, la Commissione può consultare:
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a) |
il gruppo consultivo «promozione dei prodotti agricoli» istituito dalla decisione 2004/391/CE della Commissione (9); |
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b) |
gruppi di lavoro tecnici «ad hoc» costituiti da membri del comitato o da esperti nel settore della promozione e della pubblicità. |
Articolo 18
Relazione
Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.
Articolo 19
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000 sono abrogati.
I riferimenti fatti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza riportate nell’allegato.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).
(3) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(5) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1319/2007 della Commissione (GU L 293 del 10.11.2007, pag. 3).
(6) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(7) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
ALLEGATO
TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 19
1. Regolamento (CE) n. 2702/1999
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Regolamento (CE) n. 2702/1999 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
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Articolo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma |
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Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4 |
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Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
Articolo 6 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
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Articolo 7, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6 |
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Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6 |
Articolo 8 |
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— |
Articolo 9 |
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Articolo 7 bis |
Articolo 10 |
|
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 11 |
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Articolo 8, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 12 |
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Articolo 9, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 13, paragrafi da 1 a 4 |
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— |
Articolo 13, paragrafo 5 |
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Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 6 |
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Articolo 10 |
Articolo 14 |
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Articolo 11 |
Articolo 15 |
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Articolo 12 |
Articolo 16 |
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Articolo 12 bis |
Articolo 17 |
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Articolo 13 |
Articolo 18 |
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Articolo 14 |
Articolo 19 |
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Articolo 15 |
Articolo 20 |
2. Regolamento (CE) n. 2826/2000
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Regolamento (CE) n. 2826/2000 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Articolo 5 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
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Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6 |
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Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
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Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
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Articolo 6, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 8 |
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Articolo 7 |
Articolo 9 |
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Articolo 7 bis |
Articolo 10 |
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Articolo 8 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
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Articolo 9 |
Articolo 13 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
Articolo 10, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 12 |
|
Articolo 11 |
Articolo 14 |
|
Articolo 12 |
Articolo 15 |
|
Articolo 13 |
Articolo 16 |
|
Articolo 13 bis |
Articolo 17 |
|
Articolo 14 |
Articolo 18 |
|
Articolo 15 |
Articolo 19 |
|
Articolo 16 |
— |
|
Articolo 17 |
Articolo 20 |
|
5.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 4/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 4 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
175,4 |
|
MA |
49,1 |
|
|
TN |
129,8 |
|
|
TR |
126,4 |
|
|
ZZ |
120,2 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
172,9 |
|
MA |
54,7 |
|
|
TR |
154,4 |
|
|
ZZ |
127,3 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
59,2 |
|
TR |
124,8 |
|
|
ZZ |
92,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
64,5 |
|
IL |
47,6 |
|
|
MA |
57,6 |
|
|
TR |
70,1 |
|
|
ZA |
34,0 |
|
|
ZZ |
54,8 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
78,2 |
|
ZZ |
78,2 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
HR |
29,7 |
|
IL |
64,4 |
|
|
TR |
71,9 |
|
|
ZZ |
55,3 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
129,4 |
|
TR |
123,5 |
|
|
ZA |
134,4 |
|
|
ZZ |
129,1 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
94,1 |
|
MK |
32,1 |
|
|
US |
106,5 |
|
|
ZZ |
77,6 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
39,8 |
|
US |
107,9 |
|
|
ZA |
136,8 |
|
|
ZZ |
94,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
5.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 5/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2008
recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 73,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione (2), i produttori devono presentare le dichiarazioni di raccolto e di produzione entro il 10 dicembre, in modo che sia possibile conoscere in tempo utile la produzione comunitaria di vino. |
|
(2) |
In uno Stato membro è sorto un problema di capacità in alcuni dei centri informatici in cui i produttori devono presentare dette dichiarazioni. Questi centri non sono in grado di ricevere tutte le dichiarazioni entro la data limite. |
|
(3) |
Per porre rimedio a tale situazione, che non dipende dai produttori, e per evitare che questi ultimi debbano subire sanzioni ingiuste, è opportuno concedere ai produttori un periodo supplementare per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2007/2008 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 31 gennaio 2008.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
|
5.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 6/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2008
recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 24,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità d’applicazione della concessione di aiuti all’ammasso privato di carni ovine e caprine (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
|
(2) |
Le norme generali relative alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine, previste all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001, devono essere completate da modalità di applicazione. |
|
(3) |
Per raggiungere le finalità perseguite con la concessione di tali aiuti, appare opportuno limitarli a persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, le quali dispongano, all'interno della Comunità, di impianti frigoriferi di capacità sufficiente e possano garantire, con la loro attività passata e la loro esperienza professionale, che l'ammasso sarà effettuato in modo soddisfacente. |
|
(4) |
A questo scopo, è opportuno concedere aiuti soltanto per l'ammasso di prodotti allo stato congelato, di qualità sana, leale e mercantile, di origine comunitaria come definita dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5), e aventi un tasso di radioattività non superiore alle tolleranze massime previste dal regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (6). |
|
(5) |
È necessario adottare le opportune disposizioni, affinché gli animali di cui trattasi siano macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati. |
|
(6) |
Per accrescere l'efficacia degli aiuti, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo, differenziato, se del caso, per prodotto e devono essere definite le obbligazioni del contraente, in particolare quelle che consentono all'ente d'intervento un efficace controllo delle condizioni per l'ammasso. |
|
(7) |
Occorre stabilire l'importo della cauzione, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, in una percentuale dell'importo dell'aiuto. |
|
(8) |
Il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (7), prevede le condizioni principali da rispettare per lo svincolo delle cauzioni. L'ammasso del quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso stipulato costituisce una delle condizioni principali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine. Per tener conto degli usi commerciali nonché delle esigenze di ordine pratico, è opportuno ammettere taluni margini di variazione dei quantitativi concordati. |
|
(9) |
In caso di inosservanza di talune obbligazioni relative ai quantitativi da conferire all'ammasso, è opportuno rispettare una certa proporzionalità, sia nello svincolo delle cauzioni che nella concessione degli aiuti. |
|
(10) |
Per migliorare l'efficienza del sistema, occorre consentire al contraente di beneficiare di un anticipo sull'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione, e stabilire le norme relative alla presentazione delle domande di pagamento dell'aiuto, i documenti giustificativi da allegare, nonché i termini di pagamento. |
|
(11) |
In base al regolamento (CE) n. 2799/98 e del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (8), occorre pertanto precisare i fatti generatori del tasso di cambio applicabile all’aiuto e alle garanzie nel caso di ammasso privato. |
|
(12) |
L'esperienza acquisita dei diversi regimi di ammasso privato dei prodotti agricoli dimostra che occorre precisare in quale misura il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (9), si applica per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi, e definire esattamente il termine iniziale e finale dell'ammasso contrattuale. |
|
(13) |
In particolare, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, i periodi di tempo il cui ultimo giorno è un giorno festivo, una domenica o un sabato terminano con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. L'applicazione di tale norma ai contratti d'ammasso può non essere nell'interesse degli ammassatori e può anzi creare disparità di trattamento tra i medesimi. È pertanto opportuno derogarvi per la determinazione dell'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale. |
|
(14) |
È opportuno predisporre una certa proporzionalità nella concessione degli aiuti qualora il periodo dell'ammasso non fosse integralmente rispettato. |
|
(15) |
Secondo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 la procedura di gara è applicabile qualora vi sia una situazione di mercato particolarmente difficile in una o più zone di quotazione. I bandi di gara dovrebbero venir pubblicati a seguito di decisioni della Commissione adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, di detto regolamento. |
|
(16) |
L'importo dell'aiuto costituisce oggetto della gara. Gli aggiudicatari vengono scelti prendendo in considerazione le offerte più vantaggiose per la Comunità; a tal fine, può essere stabilito un importo massimo dell'aiuto, al cui livello o al di sotto del quale le offerte saranno prese in considerazione. Qualora nessuna offerta risulti vantaggiosa, si può non dar seguito alla gara. |
|
(17) |
È opportuno prevedere misure di controllo a garanzia che gli aiuti non siano concessi indebitamente; a tal fine, conviene prevedere in particolare che gli Stati membri procedano a controlli adeguati ai diversi stadi delle operazioni di ammasso. |
|
(18) |
Occorre prevenire e sanzionare eventuali irregolarità e frodi; a tal fine, in caso di falsa dichiarazione, è opportuno escludere il contraente dalla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per i sei mesi successivi all'accertamento di una falsa dichiarazione. |
|
(19) |
Per consentire alla Commissione di avere una visione globale degli effetti degli aiuti all'ammasso privato, gli Stati membri devono comunicarle i dati necessari. |
|
(20) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
La concessione di aiuti all'ammasso privato, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2529/2001, è subordinata alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Articolo 2
1. Il contratto per l'ammasso privato di carni ovine e caprine è concluso tra gli enti d'intervento degli Stati membri e le persone fisiche o giuridiche, in prosieguo dette «contraenti», le quali:
|
a) |
esercitino un'attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi e siano iscritte in un registro pubblico da stabilirsi dagli Stati membri, e |
|
b) |
dispongano l'ammasso di impianti adeguati nella Comunità. |
2. Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto le carcasse o i tagli di agnelli di età inferiore a dodici mesi, di qualità sana, leale e mercantile, e ottenuti da animali allevati nella Comunità almeno dagli ultimi due mesi e macellati non più di dieci giorni prima della data del conferimento all'ammasso di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Le carni non possono essere oggetto di contratto d'ammasso quando il loro tenore di radioattività superi i livelli ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria sono quelli fissati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001.
4. Il contratto può vertere soltanto su quantitativi pari o superiori a un minimo da stabilire per ogni prodotto.
5. Le carni devono essere conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.
Articolo 3
1. La proposta contrattuale, o l'offerta in caso di gara, nonché il contratto stesso, vertono su uno solo dei prodotti per i quali può essere concesso l'aiuto.
2. La proposta contrattuale o l'offerta sono ammissibili soltanto se recano gli elementi di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e), e se è data la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione.
3. Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:
|
a) |
una dichiarazione con la quale il contraente si impegna a conferire e a conservare all'ammasso soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3; |
|
b) |
la designazione e il quantitativo del prodotto da ammassare; |
|
c) |
il termine ultimo per le operazioni di ammasso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della totalità del quantitativo di cui alla lettera b), del presente paragrafo; |
|
d) |
il periodo di ammasso; |
|
e) |
l'importo dell'aiuto per unità di peso; |
|
f) |
l'importo della cauzione; |
|
g) |
la facoltà di abbreviare o prorogare il periodo di ammasso alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria. |
4. Il contratto impone al contraente almeno le seguenti obbligazioni:
|
a) |
conferire all'ammasso entro i termini di cui all'articolo 4, e conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti contemplate dall'articolo 2, paragrafo 2, senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino a un altro i prodotti ammassati; tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'ente di intervento può autorizzare lo spostamento di tali prodotti; |
|
b) |
comunicare all'ente d'intervento con cui ha stipulato il contratto tempestivamente prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare; l'ente d'intervento può esigere che tale comunicazione avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all'ammasso di ogni singola partita; |
|
c) |
far pervenire all'ente d'intervento i documenti relativi alle operazioni d'immagazzinamento non oltre un mese dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 4; |
|
d) |
ammassare i prodotti nel rispetto dei requisiti d'identificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4; |
|
e) |
consentire all'ente d'intervento di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. |
Articolo 4
1. Le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate non oltre il ventottesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto.
Il conferimento all'ammasso può avvenire per singole partite, ognuna delle quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno per contratto e per magazzino.
2. Durante le operazioni di entrata all'ammasso, il contraente, sotto la sorveglianza permanente dell'organismo d'intervento, può tagliare o disossare, interamente o parzialmente, la totalità o parte dei prodotti, a condizione che venga utilizzata una quantità di carcasse sufficiente a garantire che il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto venga immagazzinato e a condizione altresì che tutta la carne ottenuta dalle suddette operazioni sia posta all'ammasso. Al più tardi alla data d'inizio delle operazioni di ammasso, l'operatore indica la propria intenzione di avvalersi di tale possibilità. Tuttavia, l'organismo d'intervento può richiedere che tale comunicazione si effettui almeno due giorni lavorativi prima dell'immagazzinamento di ogni singola partita.
I grossi tendini, le cartilagini, le ossa, i pezzi di grasso e altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento, totale o parziale, non possono essere immagazzinati.
3. Le operazioni di ammasso cominciano, per ogni singola partita del quantitativo contrattuale, il giorno in cui essa è sottoposta al controllo dell'organismo d'intervento.
Tale data corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:
|
a) |
sul luogo di ammasso, nel caso in cui le carni siano congelate sul posto; |
|
b) |
sul luogo della congelazione, nel caso in cui le carni siano congelate in un impianto apposito fuori del luogo di ammasso. |
Tuttavia, per i prodotti ammassati dopo essere stati tagliati o disossati, interamente o parzialmente, la pesatura riguarda i prodotti effettivamente immagazzinati e può essere effettuata anche sul luogo del taglio o del disossamento, parziale o totale.
La determinazione del peso dei prodotti destinati all'ammasso non deve precedere la conclusione del contratto.
4. Le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto del contratto.
Tale data è il giorno in cui tutti i prodotti oggetto del contratto sono stati consegnati al magazzino definitivo, allo stato fresco o congelato, a seconda dei casi.
Articolo 5
1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non può eccedere il 30 % dell'aiuto richiesto.
2. Le condizioni principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono di non ritirare una domanda di conclusione di contratto o un'offerta di gara, e di conservare in ammasso almeno il 90 % del quantitativo previsto dal contratto, durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento.
3. È esclusa l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
4. La cauzione è svincolata immediatamente se la proposta contrattuale o l'offerta di gara sono respinte.
5. In caso di superamento del termine per il conferimento all'ammasso previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, l'intera cauzione è incamerata conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, se il superamento del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è superiore a dieci giorni, l'aiuto non è pagato.
Articolo 6
1. L'importo dell'aiuto è determinato per unità di peso e si riferisce al peso accertato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.
2. Salvo il disposto del paragrafo 3, il contraente ha diritto all'aiuto se sono soddisfatte le concessioni principali di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
3. L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale.
Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale ed è:
|
a) |
superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto viene ridotto in proporzione; |
|
b) |
inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato; |
|
c) |
inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato. |
4. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, purché il contraente costituisca una cauzione d'importo pari all'anticipo, maggiorato del 20 %.
L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di tre mesi.
Articolo 7
1. Salvo casi di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto e i documenti giustificativi devono essere presentati all'autorità competente entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale. Se i documenti giustificativi non hanno potuto essere presentati entro i termini stabiliti, benché il contraente si sia fatto parte diligente per procurarseli tempestivamente, possono essere concesse dilazioni, complessivamente non superiori a 6 mesi, per la presentazione dei documenti stessi.
2. Salvo i casi di forza maggiore di cui all'articolo 10 e i casi in cui sia stata avviata un'indagine sul diritto agli aiuti, le autorità competenti pagano l'aiuto al più presto e non oltre tre mesi dalla data di presentazione da parte del contraente della domanda di pagamento debitamente corredata dei documenti giustificativi.
Articolo 8
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006.
Articolo 9
1. I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento non si applica per la determinazione del periodo di ammasso come indicato all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento o modificato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), del presente regolamento.
2. Il primo giorno del periodo di ammasso contrattuale è il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di conferimento all'ammasso.
3. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.
4. Il contraente avverte tempestivamente l'ente d'intervento prima del previsto inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso. L'ente d'intervento può esigere che tale informazione sia comunicata almeno due giorni lavorativi prima di tale data.
Se non viene adempiuto l'obbligo di previa informazione ma, entro i 30 giorni successivi al giorno di uscita dal magazzino, sono provati in modo soddisfattorio, secondo le autorità competenti, la data di uscita dal magazzino e i quantitativi interessati, l'aiuto è concesso, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, e viene incamerato il 15 % della cauzione relativamente al quantitativo interessato.
In tutti gli altri casi di inadempimento di tale obbligo, non viene pagato alcun aiuto per il relativo contratto, e viene incamerata integralmente la cauzione per il relativo contratto.
5. Quando, salvo i casi di forza maggiore di cui all'articolo 10, il contraente non rispetta la scadenza del periodo di ammasso contrattuale per la totalità del quantitativo immagazzinato, ogni giorno di calendario d'inadempimento comporta la perdita del 10 % dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi.
Articolo 10
Quando un caso di forza maggiore compromette l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, l'autorità competente dello Stato membro interessato decide i provvedimenti che giudica necessari in ragione della circostanza addotta. Detta autorità comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore e i provvedimenti decisi al riguardo.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 11
Quando l'importo dell'aiuto è stabilito in anticipo forfettariamente:
|
a) |
la proposta contrattuale deve essere presentata al competente ente d'intervento in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2; |
|
b) |
l'ente d'intervento competente comunica a ogni richiedente le decisioni relative alle domande di conclusione di contratti, a mezzo raccomandata, telefax, per via elettronica o dietro ricevuta di ritorno, il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari. Quando dall'esame della situazione si constati un ricorso eccessivo degli interessati al regime istituito dal presente regolamento, ovvero quando un simile ricorso rischi di verificarsi, tali misure possono consistere, in particolare:
|
In caso di accettazione della proposta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno di inoltro della comunicazione di cui al primo comma, lettera b). L'ente d'intervento precisa in conformità la data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).
Articolo 12
1. Quando l'aiuto è concesso mediante gara:
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a) |
il regolamento recante apertura della procedura di gara a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2529/2001 precisa le condizioni generali della stessa, i prodotti da ammassare, la data e l'ora limite per la presentazione delle offerte, nonché il quantitativo minimo che può essere oggetto di offerta; |
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b) |
l'offerta va presentata in euro all'ente d'intervento in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2; |
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c) |
lo spoglio delle offerte è effettuato dagli uffici competenti degli Stati membri, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute a osservare il segreto; |
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d) |
le offerte presentate devono pervenire alla Commissione in forma anonima, tramite gli Stati membri, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della scadenza del termine di presentazione delle stesse, previsto dal bando di gara; |
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e) |
in assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine di cui alla lettera d); |
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f) |
in base alle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001, la Commissione decide di stabilire un importo massimo dell'aiuto ovvero decide di non dare seguito alla gara; |
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g) |
qualora venga fissato un importo massimo dell'aiuto, vengono accettate le offerte inferiori o pari a detto importo. |
2. L'ente d'intervento competente comunica a tutti gli offerenti con lettera raccomandata, mediante telefax, per via elettronica o dietro ricevuta di ritorno, il risultato della loro partecipazione alla gara entro i cinque giorni lavorativi che seguono il giorno di notifica agli Stati membri della decisione della Commissione.
In caso di accettazione dell'offerta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno di inoltro della comunicazione dell'ente d'intervento all'offerente, di cui al primo comma. L'ente d'intervento precisa in conformità la data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).
CAPO III
CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 13
1. Gli Stati membri vigilano sul rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto. A tal fine essi designano l'autorità nazionale responsabile del controllo sull'ammasso.
2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:
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a) |
la proprietà al momento del conferimento all'ammasso; |
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b) |
la data di conferimento all'ammasso; |
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c) |
il peso e il numero delle scatole o dei colli altrimenti confezionati; |
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d) |
la presenza dei prodotti in magazzino; |
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e) |
la data calcolata della fine del periodo minimo di ammasso contrattuale completata, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso. |
3. Il contraente, o eventualmente, in sua vece, il gestore del magazzino, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:
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a) |
l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato; |
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b) |
la data di conferimento all'ammasso e la data calcolata della fine del periodo minimo di ammasso contrattuale, completate dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso; |
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c) |
il numero delle carcasse delle mezzene, delle scatole o dei colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni paletta o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente per singole partite; |
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d) |
l'ubicazione dei prodotti nel magazzino. |
4. I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto. Ogni paletta e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente devono essere contrassegnati in modo da evidenziare numero del contratto, denominazione del prodotto e peso. La data di conferimento all'ammasso deve essere indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno.
All'atto del conferimento all'ammasso, l'autorità preposta al controllo verifica il contrassegno di cui al primo comma e può procedere alla sigillatura dei prodotti immagazzinati.
5. L'autorità preposta al controllo procede:
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a) |
per ogni contratto, al controllo dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4; |
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b) |
al controllo obbligatorio della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale; |
Inoltre, tale autorità procede:
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— |
o alla sigillatura di tutti i prodotti immagazzinati oggetto di un contratto, conformemente al paragrafo 4, secondo comma, oppure |
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— |
a un controllo, senza preavviso per sondaggio, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % del quantitativo immagazzinato in ogni Stato membro in forza di un provvedimento di aiuto all'ammasso privato. Il controllo comprende, oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, la verifica materiale della natura e del peso dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche materiali devono riguardare almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso. |
Le spese di sigillatura o di movimentazione occasionate dalle operazioni di controllo sono a carico del contraente.
6. I controlli effettuati in forza del paragrafo 5 sono oggetto di un rapporto ove figurino:
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a) |
la data del controllo; |
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b) |
la sua durata; |
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c) |
le operazioni svolte. |
Il rapporto sul controllo è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.
7. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, da determinarsi dall'autorità preposta al controllo.
Gli Stati membri notificano questi casi alla Commissione entro il termine di quattro settimane.
Articolo 14
Se l'autorità preposta al controllo dell'ammasso constata e accerta che la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), è una falsa dichiarazione resa deliberatamente o per negligenza grave, il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato per i sei mesi successivi a quello dell'accertamento stesso.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri comunicano via telefax o via elettronica alla Commissione:
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a) |
il lunedì e il giovedì di ogni settimana, i quantitativi di prodotti relativamente ai quali sono state presentate domande di conclusione di contratti; |
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b) |
prima del giovedì di ogni settimana, e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e dei quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti; |
|
c) |
ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali conferiti all'ammasso; |
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d) |
ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato; |
|
e) |
ogni mese, in caso di riduzione o di proroga del periodo di ammasso secondo l'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), o in caso di riduzione del periodo di ammasso secondo l'articolo 9, paragrafo 5, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati. |
3. L'applicazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento è oggetto di esame periodico, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001.
Articolo 16
Il regolamento (CEE) n. 3446/90 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 2529/2001 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(3) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(4) Cfr. Allegato I.
(5) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).
(6) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(7) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.
(8) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 873/2007 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 3).
ALLEGATO I
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
|
Regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione |
|
|
Regolamento (CEE) n. 1258/91 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
|
Regolamento (CE) n. 3533/93 della Commissione |
limitatamente all’articolo 3 |
|
Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione |
limitatamente all’articolo 15 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
|
Regolamento (CEE) n. 3446/90 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 2, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 2, paragrafi da 2 a 5 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 2, prima, seconda e terza frase |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 4, paragrafo 2, quarta frase |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, parte introduttiva, prima frase |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
|
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, parte introduttiva, seconda frase |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, frase introduttiva |
|
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, primo trattino |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) |
|
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) |
|
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, prima frase |
Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma |
|
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase |
Articolo 4, paragrafo 3, quarto comma |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
Articolo 5, paragrafo 2, frase introduttiva, primo e secondo trattino |
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 |
|
Articoli 6, 7 e 8 |
Articoli 6, 7 e 8 |
|
Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 9, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 4, primo comma |
|
Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, alinea, primo e secondo trattino |
Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma |
|
Articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, alinea, primo e secondo trattino |
Articolo 9, paragrafo 4, terzo comma |
|
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
|
Articoli 10, 11 e 12 |
Articoli 10, 11 e 12 |
|
Articolo 13, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 13, paragrafi da 1 a 4 |
|
Articolo 13, paragrafo 5, primo comma, alinea e lettere a) e b) |
Articolo 13, paragrafo 5, primo comma, alinea e lettere a), e b) |
|
— |
Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, alinea |
|
Articolo 13, paragrafo 5, primo comma, lettera c), primo e secondo trattino |
Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, primo e secondo trattino |
|
Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 5, terzo comma |
|
Articolo 13, paragrafo 6, primo comma, alinea |
Articolo 13, paragrafo 6, primo comma, alinea |
|
Articolo 13, paragrafo 6, primo comma, primo trattino |
Articolo 13, paragrafo 6, primo comma, lettera a) |
|
Articolo 13, paragrafo 6, primo comma, secondo trattino |
Articolo 13, paragrafo 6, primo comma, lettera b) |
|
Articolo 13, paragrafo 6, primo comma, terzo trattino |
Articolo 13, paragrafo 6, primo comma, lettera c) |
|
Articolo 13, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 6, secondo comma |
|
Articolo 13, paragrafo 7 |
Articolo 13, paragrafo 7 |
|
Articoli 14 e 15 |
Articoli 14 e 15 |
|
Articolo 16 |
— |
|
— |
Articolo 16 |
|
Articolo 17, primo comma |
Articolo 17 |
|
Articolo 17, secondo comma |
— |
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Allegato |
— |
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— |
Allegato I |
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— |
Allegato II |