ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 1

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
4 gennaio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008

1

 

 

Regolamento (CE) n. 2/2008 della Commissione, del 3 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/20/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’ipconazolo e della maltodestrina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 6479]  ( 1 )

5

 

 

Banca centrale europea

 

 

2008/21/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2007, che modifica la decisione BCE/2001/15 del 6 dicembre 2001 relativa all’emissione delle banconote in euro (BCE/2007/19)

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1/2008 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26 e l’articolo 133, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), prevede un regime di protezione contro gli eventuali effetti pregiudizievoli delle importazioni, il cui obiettivo è essenzialmente di stabilizzare il mercato comunitario.

(2)

La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, le importazioni di taluni cereali, effettuate nell’ambito di contingenti tariffari istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono soggette a dazi specifici.

(3)

A fronte di una domanda mondiale caratterizzata da un aumento strutturale dovuto all’innalzamento del tenore di vita nei paesi emergenti e allo sviluppo della produzione di biocarburanti, alla fine della campagna 2007/2008 le scorte mondiali di cereali registreranno un calo per il terzo anno consecutivo e raggiungeranno probabilmente il livello più basso dal 1979/1980. In tale contesto, i prezzi mondiali dei cereali sono in forte rialzo dall’inizio della campagna 2007/2008, con aumenti dell’ordine del 50 % per il frumento tenero, del 30 % per l’orzo e del 20-30 % per il granturco.

(4)

A causa di condizioni climatiche sfavorevoli nella maggior parte degli Stati membri, la produzione cerealicola della campagna 2007/2008 è stimata a 258 milioni di tonnellate, ossia 8 milioni di tonnellate o il 3 % in meno rispetto al raccolto 2006/2007, che era già modesto. Il calo della produzione comunitaria interessa principalmente il frumento tenero e il granturco, ma si ripercuote sull’intero settore cerealicolo, generando squilibri di approvvigionamento del mercato comunitario. Si nota, in particolare, uno squilibrio per quanto riguarda i cereali da foraggio, dovuto alle differenze quantitative e qualitative tra i cereali prodotti nelle diverse regioni della Comunità e ai conseguenti mutamenti di comportamento degli operatori quanto alla scelta dei vari cereali disponibili. La contrazione generale della produzione non può peraltro essere compensata da un incremento, assai localizzato, della produzione di orzo, segala e avena.

(5)

I mercati europei dei cereali hanno registrato un’ascesa impressionante dei prezzi dall’inizio della campagna 2007/2008, sia in valore assoluto che in considerazione dell’enorme divario venutosi a creare tra i prezzi di mercato e il prezzo d’intervento. La situazione è tesa sia per i cereali a paglia che per il granturco. Il prezzo del frumento panificabile a Rouen è passato da 179 EUR/t all’inizio della campagna 2007/2008 a quasi 300 EUR/t ai primi di settembre 2007, mentre il prezzo dell’orzo da foraggio è più che raddoppiato rispetto all’estate 2006, quotandosi a 270 EUR/t a Rouen a fine settembre 2007. Anche l’orzo da birra ha registrato un forte rincaro, raggiungendo quasi 310 EUR/t a fine settembre 2007. Il prezzo del granturco francese franco Bayonne ha seguito la stessa tendenza, passando da 183 EUR/t in apertura di campagna ad un massimo di 255 EUR/t a metà settembre 2007. Tale situazione è il risultato di una minore disponibilità di frumento tenero e di granturco nella Comunità, di un raccolto di qualità mediocre e dell’esaurimento delle scorte d’intervento comunitarie, attualmente inferiori a 500 000 tonnellate.

(6)

Per far fronte a questa situazione tesa sui mercati, è opportuno favorire l’approvvigionamento di cereali sul mercato comunitario disponendo, a tale scopo, una sospensione dei dazi doganali all’importazione per taluni cereali, sia nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto, sia per le importazioni soggette al dazio comune. È tuttavia opportuno limitare l’applicazione di tale misura alla campagna di commercializzazione 2007/2008.

(7)

Questa misura sospensiva deve peraltro poter essere immediatamente revocata in caso di turbativa o di rischio di turbativa sul mercato comunitario. A questo proposito, occorre prevedere che la Commissione possa prendere con effetto immediato le misure del caso per ripristinare i dazi doganali qualora la situazione di mercato lo giustifichi e definisca i criteri secondo cui un simile provvedimento debba considerarsi giustificato.

(8)

Tali misure sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’applicazione dei dazi doganali all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00 e NC 1007 00 90 è sospesa fino al 30 giugno 2008 per tutte le importazioni soggette al dazio comune effettuate conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1784/2003, nonché per le importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti a norma dell’articolo 12 dello stesso regolamento.

2.   La Commissione può ripristinare i dazi doganali ai livelli e secondo le modalità di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 quando, per uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 1, il prezzo fob, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180 % del prezzo d’intervento oppure, nel caso di prodotti per i quali non esiste un prezzo d’intervento, al 180 % di 101,3 EUR/t.

3.   Le modalità di applicazione del presente regolamento, ove necessario, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle importazioni effettuate sulla scorta di titoli di importazione rilasciati a decorrere dal giorno della pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


4.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

175,4

MA

53,6

TR

120,2

ZZ

116,4

0707 00 05

JO

172,9

MA

62,6

TR

134,0

ZZ

123,2

0709 90 70

MA

57,5

TR

119,2

ZZ

88,4

0805 10 20

EG

63,0

IL

47,6

MA

75,9

TR

73,1

ZA

46,8

ZZ

61,3

0805 20 10

MA

73,7

ZZ

73,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,7

IL

62,7

TR

72,1

ZZ

54,8

0805 50 10

EG

81,4

TR

123,4

ZA

134,4

ZZ

113,1

0808 10 80

CN

85,6

MK

31,1

US

100,0

ZZ

72,2

0808 20 50

CN

73,3

US

111,2

ZZ

92,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

4.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’ipconazolo e della maltodestrina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 6479]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 30 marzo 2007, la società Kureha GmbH ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva ipconazolo, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 2 luglio 2007, la società Biological Crop Protection Ltd. ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla maltodestrina, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva di cui sopra.

(3)

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III di tale direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all’iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tali iscrizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).


ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC

Richiedente

Data di applicazione

Stato membro relatore

Ipconazolo

N. CIPAC: 798

Kureha GmbH

30 marzo 2007

Regno Unito

Maltodestrina

N. CIPAC: 801

Biological Crop Protection Ltd

2 luglio 2007

Regno Unito


Banca centrale europea

4.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/7


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 dicembre 2007

che modifica la decisione BCE/2001/15 del 6 dicembre 2001 relativa all’emissione delle banconote in euro

(BCE/2007/19)

(2008/21/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 106, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,

Considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 1 della decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, che riguarda l’adozione da parte di Cipro della moneta unica il 1o gennaio 2008 (1) e dell’articolo 1 della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, che riguarda l’adozione da parte di Malta della moneta unica il 1o gennaio 2008 (2), Cipro e Malta soddisfano le condizioni necessarie ai fini dell’adozione dell’euro e le deroghe concesse a tali Stati membri in virtù dell’articolo 4 dell’atto d’adesione (3) sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2008.

(2)

L’articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all’emissione delle banconote in euro (4) definisce lo «schema di distribuzione delle banconote» mediante il riferimento all’allegato della decisione stessa, che specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicato dal 1o gennaio 2007. Dal momento che Cipro e Malta adotteranno l’euro il 1o gennaio 2008, la decisione BCE/2001/15 deve essere modificata, al fine di determinare lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o gennaio 2008,

DECIDE:

Articolo 1

Modifica della decisione BCE/2001/15

La decisione BCE/2001/15 è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, lettera d), la frase conclusiva è sostituita dalla seguente:

«L’allegato della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o gennaio 2008.»;

2)

l’allegato della decisione BCE/2001/15 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

(2)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.

(3)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(4)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione BCE/2006/25 (GU L 24 del 31.1.2007, pag. 13).


ALLEGATO

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2008

Banca centrale europea

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2615 %

Deutsche Bundesbank

27,0880 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1730 %

Banca di Grecia

2,3980 %

Banco de España

9,9660 %

Banque de France

18,9915 %

Banca d’Italia

16,5395 %

Banca centrale di Cipro

0,1650 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2080 %

Central Bank of Malta

0,0825 %

De Nederlandsche Bank

5,1395 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6610 %

Banco de Portugal

2,2620 %

Banka Slovenije

0,4215 %

Suomen Pankki

1,6430 %

Totale

100,0000 %