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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO |
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Decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1577/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2007
recante modalità di applicazione per il 2008 dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (2), prevede un contingente tariffario preferenziale annuo di 1 500 tonnellate per i prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina e di 9 975 tonnellate per i prodotti «baby beef» originari del Montenegro e dei territori doganali della Serbia e del Kosovo. |
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(2) |
L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (3), l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (4) e l'accordo interinale con il Montenegro, approvato con decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 dicembre 2007, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (5), fissano contingenti tariffari preferenziali annui di «baby beef» rispettivamente di 9 400, 1 650 e 800 tonnellate. |
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(3) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (6), e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (7) prevedono che vengano fissate norme dettagliate per l'applicazione di concessioni in materia di «baby beef». |
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(4) |
A fini di controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» per la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione, risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» originarie della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del Montenegro la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura rispettivamente nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia o con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego. |
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(5) |
Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è soggetto a un'amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK). Occorre pertanto istituire anche un certificato di autenticità specifico per le merci originarie del territorio doganale del Kosovo. |
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(6) |
È opportuno che i contingenti in questione siano gestiti per mezzo di titoli di importazione. A tal fine è opportuno che siano applicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9), fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento. |
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(7) |
Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (10), stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti, al rilascio dei titoli e alle notifiche degli Stati membri alla Commissione. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dal presente regolamento. |
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(8) |
Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti considerati, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:
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a) |
9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia; |
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b) |
1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina; |
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c) |
1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; |
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d) |
9 175 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dei territori doganali della Serbia e del Kosovo; |
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e) |
800 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie del Montenegro. |
I contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 e 09.4199.
Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.
2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla Tariffa doganale comune.
3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai seguenti codici NC, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro:
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— |
ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79, |
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— |
ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20, |
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— |
ex 0201 20 30, |
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— |
ex 0201 20 50. |
Articolo 2
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1445/95, il regolamento (CE) n. 1291/2000 e il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 3
1. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese o il territorio doganale d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». Il titolo comporta l'obbligo di importare dal paese o dal territorio doganale indicato.
La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato I.
2. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità dell'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.
Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. Nel caso in cui per un unico certificato siano rilasciati più titoli di importazione, l'autorità competente:
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a) |
indica a tergo del certificato il quantitativo imputato; |
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b) |
si accerta che i titoli di importazioni relativi a tale certificato siano rilasciati lo stesso giorno. |
3. L'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.
Articolo 4
1. Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato II, in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro.
2. I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie, che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità secondo il modello riportato negli allegati da III a VIII per i paesi o il territorio doganale esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo di importazione possono chiedere una traduzione del certificato.
3. L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritti a macchina o a mano. In quest'ultimo caso sono compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.
Il formato del certificato è di 210 × 297 mm e il peso minimo della carta utilizzata è di 40 g/m2. L'originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.
4. Ogni certificato è individuato da un numero di serie seguito dal nome del paese o territorio doganale di rilascio.
Le copie recano lo stesso numero di serie e lo stesso nome dell'originale.
5. Il certificato è valido se è correttamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.
6. Il certificato si considera debitamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate.
Articolo 5
1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II:
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a) |
è riconosciuto in quanto tale dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato; |
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b) |
si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati; |
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c) |
si impegna a comunicare alla Commissione, almeno una volta alla settimana, qualsiasi informazione che consenta di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma. |
2. La Commissione procede alla revisione dell'elenco contenuto nell'allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se viene designato un nuovo organismo emittente.
Articolo 6
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio.
Articolo 7
Il paese o il territorio doganale esportatore interessato trasmette alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai suoi organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.
Articolo 8
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
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a) |
entro il 28 febbraio 2009, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale; |
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b) |
entro il 30 aprile 2009, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati. |
2. Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.
3. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate in conformità degli allegati IX, X e XI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 1445/95.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 della Commissione (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).
(3) GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.
(4) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.
(5) GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.
(6) GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).
(7) GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).
(8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).
(9) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).
(10) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
ALLEGATO I
Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1
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in bulgaro |
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«Baby beef» (Регламент (ЕО) № 1577/2007) |
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— |
: |
in spagnolo |
: |
«Baby beef» (Reglamento (CE) no 1577/2007) |
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— |
: |
in ceco |
: |
«Baby beef» (Nařízení (ES) č. 1577/2007) |
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: |
in danese |
: |
«Baby beef» (Forordning (EF) nr. 1577/2007) |
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: |
in tedesco |
: |
«Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 1577/2007) |
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— |
: |
in estone |
: |
«Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 1577/2007) |
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— |
: |
in greco |
: |
«Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1577/2007) |
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: |
in inglese |
: |
«Baby beef» (Regulation (EC) No 1577/2007) |
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: |
in francese |
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«Baby beef» (Règlement (CE) no 1577/2007) |
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: |
in italiano |
: |
«Baby beef» (Regolamento (CE) n. 1577/2007) |
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: |
in lettone |
: |
«Baby beef» (Regula (EK) Nr. 1577/2007) |
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: |
in lituano |
: |
«Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 1577/2007) |
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: |
in ungherese |
: |
«Baby beef» (1577/2007/EK rendelet) |
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: |
in maltese |
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«Baby beef» (Regolament (KE) Nru 1577/2007) |
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: |
in olandese |
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«Baby beef» (Verordening (EG) nr 1577/2007) |
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— |
: |
in polacco |
: |
«Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 1577/2007) |
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— |
: |
in portoghese |
: |
«Baby beef» (Regulamento (CE) n.o 1577/2007) |
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— |
: |
in rumeno |
: |
«Baby beef» (Regulamentul (CE) nr. 1577/2007) |
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: |
in slovacco |
: |
«Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 1577/2007) |
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: |
in sloveno |
: |
«Baby beef» (Uredba (ES) št. 1577/2007) |
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— |
: |
in finlandese |
: |
«Baby beef» (Asetus (EY) N:o 1577/2007) |
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: |
in svedese |
: |
«Baby beef» (Förordning (EG) nr 1577/2007) |
ALLEGATO II
Organismi emittenti:
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Repubblica di Croazia: Croatian Livestock Center (Centro croato per il patrimonio zootecnico), Zagabria, Croazia. |
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Bosnia-Erzegovina: |
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ex Repubblica iugoslava di Macedonia: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje |
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— |
Montenegro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro |
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— |
territorio doganale della Serbia (1): «Istituto iugoslavo per la tecnologia e l'igiene delle carni, Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia». |
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— |
Customs territory of Kosovo: |
(1) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
ALLEGATO VII
ALLEGATO VIII
ALLEGATO IX
Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 1577/2007
Stato membro: …
Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1577/2007
Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione
Dal: … al: …
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Numero d'ordine |
Categoria o categorie di prodotti (1) |
Quantitativo (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi) |
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09.4503 |
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09.4504 |
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|
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09.4505 |
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09.4198 |
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09.4199 |
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(1) Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 1445/95.
ALLEGATO X
Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 1577/2007
Stato membro: …
Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1577/2007
Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati
Dal: … al: …
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Numero d'ordine |
Categoria o categorie di prodotti (1) |
Quantitativo non utilizzato (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi) |
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09.4503 |
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09.4504 |
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09.4505 |
|
|
|
09.4198 |
|
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09.4199 |
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(1) Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 1445/95
ALLEGATO XI
Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 1577/2007
Stato membro: …
Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1577/2007
Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:
Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione)
|
Numero d'ordine |
Categoria o categorie di prodotti (1) |
Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi) |
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09.4503 |
|
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09.4504 |
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|
09.4505 |
|
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09.4198 |
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09.4199 |
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(1) Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 1445/95
DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO
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28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/15 |
DECISIONE N. 1578/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 dicembre 2007
relativa al programma statistico comunitario 2008-2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie (3), è opportuno definire un programma statistico comunitario pluriennale. |
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(2) |
A norma di detto regolamento, per formulare, attuare, controllare e valutare le proprie politiche la Comunità dovrebbe poter accedere tempestivamente ad informazioni statistiche, comparabili fra gli Stati membri e le loro unità territoriali, alla luce delle disposizioni costituzionali degli Stati membri, che siano aggiornate, affidabili, pertinenti e prodotte quanto più efficientemente possibile. |
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(3) |
Per garantire la coerenza e la comparabilità delle informazioni statistiche nella Comunità occorre definire un programma statistico comunitario quinquennale che identifichi le modalità d’approccio, i settori principali e gli obiettivi delle iniziative previste in rapporto alle priorità politiche. |
|
(4) |
Il metodo specifico di elaborazione delle statistiche comunitarie richiede una cooperazione particolarmente stretta nell’ambito di un sistema statistico comunitario in corso di sviluppo, tramite il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (4), per quanto riguarda l’adeguamento del sistema, in particolare attraverso l’adozione degli strumenti giuridici necessari per ottenere dette statistiche comunitarie. È opportuno tener conto dell’onere che ciò comporta per i rispondenti, siano essi imprese, amministrazioni pubbliche centrali, regionali o locali, famiglie o individui. |
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(5) |
La produzione di statistiche comunitarie nel quadro legislativo del programma quinquennale è raggiunta attraverso una collaborazione stretta, coordinata e coerente tra Eurostat e le autorità nazionali. A tal scopo Eurostat dovrebbe garantire il coordinamento in varie forme tra le autorità nazionali per mezzo di una rete che rappresenti il Sistema statistico europeo (SSE) per assicurare la fornitura tempestiva di statistiche, basate su uno standard che consenta la necessaria comparabilità tra Stati membri, rispondenti alle necessità delle politiche dell’Unione europea. |
|
(6) |
All’atto di elaborare e diffondere statistiche comunitarie ai sensi della presente decisione, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria devono rispettare i principi di cui al codice delle statistiche europee, allegato alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria. In detto processo andrebbero compiuti sforzi per promuovere la convergenza delle informazioni statistiche raccolte e delle possibilità di un trattamento scientifico delle stesse. |
|
(7) |
Alla luce della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla riduzione dell’onere di risposta, alla semplificazione e alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie, la preparazione dei programmi di lavoro statistici annuali della Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di un riesame in corso d’opera delle priorità statistiche, comprese la semplificazione delle procedure e la riduzione delle esigenze di rilevanza calante, al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili. |
|
(8) |
Per accrescere la coerenza e l’efficacia delle azioni della Comunità destinate ai centri urbani e consentire confronti credibili, risulta necessario, ai fini statistici comunitari, definire in modo più preciso che cosa si intende per «area urbana» e «agglomerato». |
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(9) |
Poiché gli obiettivi della presente decisione, in particolare il programma statistico comunitario 2008-2012, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(10) |
La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento principale ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5) nel quadro della procedura annuale di bilancio. |
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(11) |
A norma del regolamento (CE) n. 322/97, le grandi linee del presente programma sono state sottoposte al comitato del programma statistico, al comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale, istituito dalla decisione 91/116/CEE del Consiglio (6), e al comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (7), |
DECIDONO:
Articolo 1
Istituzione del programma statistico
È istituito il programma statistico comunitario per il periodo 2008-2012 (in seguito denominato «il programma»). Il programma figura negli allegati I e II.
L’allegato I definisce indirizzi, settori principali ed obiettivi delle iniziative previste per tale periodo. L’allegato II fornisce un riepilogo delle esigenze in campo statistico viste nella prospettiva di ciò di cui ha bisogno l’Unione europea per definire le politiche da perseguire.
Articolo 2
Priorità politiche
1. Tenuto conto delle risorse a disposizione delle autorità nazionali e della Commissione, il programma si ispira alle principali priorità politiche della Comunità, ovvero:
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a) |
prosperità, competitività, innovazione e crescita; |
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b) |
solidarietà e sviluppo umano; |
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c) |
coesione economica, sociale e regionale, sviluppo sostenibile e sfide demografiche; |
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d) |
sicurezza; e |
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e) |
ulteriore allargamento dell’Unione europea. |
2. Le priorità globali e gli obiettivi generali previsti dal programma sono soggetti a programmazione annuale dettagliata conformemente al regolamento (CE) n. 322/97.
Articolo 3
Controllo statistico e qualità
Il programma è attuato conformemente ai principi del codice delle statistiche europee, con l’obiettivo di elaborare e diffondere statistiche comunitarie di alta qualità ed armonizzate, disaggregate per genere, se del caso, nonché di assicurare un perfetto funzionamento del sistema statistico europeo nel suo insieme. Le autorità nazionali e l’autorità statistica comunitaria:
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a) |
creano un ambiente istituzionale ed organizzativo volto a promuovere l’efficacia e la credibilità delle autorità statistiche nazionali ed europee elaborando e diffondendo statistiche ufficiali e statistiche regionali basate sulla nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS); |
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b) |
osservano le norme, gli orientamenti e le buone pratiche europee nelle procedure adottate dalle autorità statistiche nazionali ed europee per organizzare, raccogliere, elaborare e diffondere statistiche ufficiali e puntano a un’alta reputazione in materia di gestione ed efficienza al fine di rafforzare la credibilità delle statistiche in questione; |
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c) |
si assicurano che le statistiche comunitarie rispettino i requisiti europei in materia di qualità e soddisfino le esigenze degli utenti istituzionali dell’UE, dei governi, delle autorità regionali, dei centri di ricerca, delle organizzazioni della società civile, delle imprese e del pubblico in generale; |
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d) |
cooperano con gli organismi statistici a livello internazionale per promuovere l’utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali in linea con i principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale; |
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e) |
forniscono, ove richiesto e giustificato, il sostegno tecnico necessario in materia di organizzazione statistica e consentono di condividere le buone prassi con altri organismi o paesi terzi; e |
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f) |
pongono l’accento sulla qualità delle informazioni statistiche, in particolare l’affidabilità e la comparabilità, prestando la debita attenzione a garantire la continuità cronologica dei dati raccolti e la possibilità di un trattamento scientifico degli stessi. |
Articolo 4
Priorità, efficienza e flessibilità
1. Il programma assicura un costante supporto statistico alle decisioni e alle valutazioni negli attuali settori della politica comunitaria e fornisce il sostegno statistico per importanti esigenze supplementari che dovessero scaturire da nuove iniziative politiche comunitarie.
2. Nella preparazione dei programmi di lavoro statistici annuali la Commissione tiene conto del rapporto costi-benefici delle statistiche elaborate ed assicura un riesame in corso d’opera delle priorità statistiche, mirando al miglior uso possibile delle risorse disponibili per gli Stati membri e per la Commissione e alla riduzione al minimo dell’onere gravante sui rispondenti. La definizione delle priorità mira a equilibrare i costi e gli oneri supplementari per le nuove esigenze statistiche riducendo le esigenze statistiche nei settori esistenti delle statistiche comunitarie e si realizza in stretta cooperazione con gli Stati membri.
3. Nella preparazione dei programmi di lavoro statistici annuali la Commissione può effettuare analisi ex ante sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri.
4. Il programma assicura lo sviluppo di strumenti volti a ridefinire le priorità delle attività statistiche, ad aumentare la flessibilità del sistema statistico europeo e a migliorare la sua capacità di rispondere tempestivamente alle mutevoli esigenze degli utenti.
5. Il programma assicura la trasparenza tenendo conto, tra l’altro, dell’articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (8).
Articolo 5
Finanziamento
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente programma per il periodo 2008-2012 è fissata a 274 200 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti della dotazione finanziaria.
Articolo 6
Relazioni
1. La Commissione, dopo aver consultato il comitato del programma statistico, presenta una relazione intermedia. Questa relazione sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il giugno del 2010. Essa riguarderà in particolare il periodo della seconda metà dell’attuale programma e la questione del periodo da contemplare nel prossimo programma statistico pluriennale tenuto conto del mandato del Parlamento europeo. In merito all’attuazione del programma, la Commissione fornirà altresì un’analisi preliminare degli effetti competitivi sulle piccole e medie imprese determinati dai tagli proposti all’onere amministrativo e della ripartizione dell’onere finanziario tra i bilanci della Comunità e degli Stati membri. La Commissione presterà inoltre un’attenzione particolare alla questione delle serie di dati, strumenti e metodologie necessari che fungeranno da base per la produzione di analisi imparziali e obiettive degli impatti sociali ed economici di importanti aree che necessitano un monitoraggio e una revisione permanenti quali la politica agricola comune, i servizi nel mercato interno o il prossimo quadro finanziario pluriennale.
2. Alla fine del periodo oggetto del programma, la Commissione, dopo avere consultato il comitato del programma statistico, presenta una relazione di valutazione sull’attuazione del programma tenendo conto dei pareri di esperti indipendenti. Detta relazione va completata entro la fine del 2013 per essere successivamente presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. La relazione sul risultato della ridefinizione delle priorità, incluse le stime dei costi e degli oneri per i progetti e i settori statistici coperti dal presente programma statistico, nonché una valutazione delle esigenze statistiche emergenti, in particolare per le nuove politiche comunitarie, rientra nella relazione intermedia e nella relazione di valutazione finale.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES
(1) GU C 175 del 27.7.2007, pag. 8.
(2) Parere del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 novembre 2007.
(3) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(6) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 97/255/CE (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 32).
(7) GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.
(8) GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3.
ALLEGATO I
PROGRAMMA STATISTICO QUINQUENNALE: ASPETTI TRASVERSALI
Il presente allegato si riferisce agli aspetti fondamentali di importanza strategica per lo sviluppo, a medio-lungo termine, delle statistiche comunitarie. Esso descrive, in primo luogo, come la politica statistica di per sé contribuisca all’integrazione europea; in secondo luogo, le caratteristiche globali del sistema statistico europeo (SSE) e della cooperazione con gli utenti e i produttori e, in terzo luogo, i principali strumenti usati dall’autorità comunitaria in collaborazione con le autorità nazionali. Per ciascuno di questi aspetti il presente allegato riassume i principali obiettivi e iniziative da prendere durante questo periodo quinquennale.
1. Il ruolo delle statistiche nell’integrazione europea
La fornitura di informazioni statistiche affidabili sulla situazione economica, sociale ed ambientale dell’UE e delle sue componenti a livello nazionale e regionale è un presupposto necessario per il processo d’integrazione europea. Esse forniscono alle istituzioni, agli Stati membri e ai cittadini dell’UE i mezzi concreti necessari per valutare la necessità ed il progresso delle iniziative politiche europee. Statistiche armonizzate e comparabili sono inoltre indispensabili per la comprensione dell’Europa da parte della popolazione, per la partecipazione dei cittadini al dibattito ed al processo democratico sul futuro dell’Europa e per la partecipazione degli operatori economici al mercato interno.
L’approfondimento e l’allargamento dell’UE si riflette nel SSE: le strategie e le misure del SSE comprendono la costante armonizzazione di concetti, definizioni e metodi, e, se necessario, l’integrazione di processi di produzione e l’attuazione di sistemi interoperabili comuni. Tuttavia è necessario un ulteriore sviluppo strutturale delle strategie e delle iniziative del SSE, al fine di garantire che il sistema mantenga e sviluppi la qualità e l’efficacia necessarie per soddisfare tutte le esigenze degli utenti. La ricerca nel campo delle statistiche ufficiali può contribuire, tra l’altro, a sviluppare ulteriormente l’infrastruttura, l’efficienza e la qualità delle statistiche comunitarie.
Gli obiettivi per il periodo del programma sono:
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— |
ulteriore armonizzazione, sviluppo e applicazione del «linguaggio statistico comune» basato su concetti, classificazioni e metodologie. Fra le azioni più importanti in questo settore vi sono la revisione del sistema europeo dei conti e l’attuazione della classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2, |
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— |
sviluppo e integrazione nei processi di produzione statistici di un registro statistico europeo dei gruppi imprenditoriali multinazionali, |
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— |
ulteriore sviluppo e applicazione di norme e strumenti comuni per lo scambio efficace e sicuro di dati statistici e metadati nel SSE, in collaborazione con altri servizi della Commissione competenti in materia, con il sistema europeo delle banche centrali e con organizzazioni internazionali. Tali norme verranno applicate in tutti i settori pertinenti, |
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— |
sviluppo e applicazione di un deposito di metadati ad uso sia degli utenti che dei produttori, al fine di collegare i dati e metadati per l’intero ciclo della produzione dei dati, |
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— |
promozione di un ricorso rafforzato a Internet, non solo per la diffusione verso gli utilizzatori finali, ma anche per altre parti del processo di produzione statistico, |
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— |
sviluppo e applicazione di politiche e strumenti per la gestione armonizzata della riservatezza nel SSE. In particolare, sviluppo e applicazione di mezzi armonizzati per un accesso ottimale da parte di ricercatori autorizzati a microdati resi anonimi, raccolti per produrre statistiche comunitarie. Verranno adeguatamente valutati i rischi di divulgazione di dati riservati e verranno sviluppati gli strumenti tecnici per facilitare l’accesso ai dati statistici e la loro condivisione, |
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— |
sviluppo di mezzi per lo scambio di strumenti nel quadro del SSE e promozione, a tal fine, dell’utilizzo di software con codice sorgente aperto, e |
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attuazione di misure per migliorare l’uso operativo dei risultati della ricerca nel campo delle statistiche ufficiali. |
2. Rapporti con i principali soggetti del settore
2.1. Il sistema statistico europeo
Eurostat ha il compito di assicurare l’elaborazione di statistiche comunitarie a supporto delle politiche dell’UE. Un’elaborazione efficace delle statistiche comunitarie contemplate dal presente programma, nel quale le autorità degli Stati membri sono responsabili dell’elaborazione di statistiche nazionali armonizzate, mentre Eurostat è responsabile dell’elaborazione di statistiche comunitarie sulla base dei dati forniti principalmente dalle autorità statistiche nazionali, necessita una cooperazione stretta e coordinata, attuata tramite il SSE.
Il SSE è la partnership che comprende Eurostat, gli istituti nazionali di statistica e altri organismi statistici nazionali responsabili in ciascuno Stato membro dell’elaborazione e della diffusione delle statistiche europee. Tutti i membri si impegnano ad aderire ai principi del codice delle statistiche europee. Eurostat assicura la gestione ed il coordinamento necessari a questa struttura per assicurare la fornitura tempestiva di statistiche a sostegno delle esigenze politiche dell’UE.
Anche lo scambio reciproco di esperienze, delle migliori pratiche, di know-how e delle principali tecniche metodologiche fra i membri del SSE rappresenta un elemento fondamentale per il regolare funzionamento del sistema. Tale scambio viene promosso tramite lo sviluppo del programma di formazione statistico europeo.
Gli obiettivi per il periodo del programma sono:
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— |
realizzazione, da parte della Commissione e degli Stati membri, delle iniziative necessarie per adempiere pienamente al codice delle statistiche europee, |
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— |
istituzione di un organo consultivo europeo di controllo statistico che venga ad aggiungersi alla struttura di controllo, |
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— |
ricerca di un marchio di qualità per gli aggregati statistici ufficiali europei attraverso studi di fattibilità per sviluppare procedure, standard e criteri idonei al raggiungimento di tale obiettivo, e |
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miglioramento, tramite il programma di formazione statistico europeo, della qualità globale delle statistiche europee, elevando la qualificazione degli statistici, promuovendone l’indipendenza, incoraggiando la formazione teorica e pratica e scambiando le esperienze e le migliori pratiche. |
2.2. Cooperazione con gli utenti
Un intenso, continuo dialogo con gli utenti delle statistiche comunitarie a proposito delle loro esigenze, dell’uso concreto e delle loro priorità è di importanza fondamentale. L’attuale cooperazione con gli utenti è vantaggiosa e comprende tra l’altro le attività del comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale (CEIES) (1), la cooperazione con le organizzazioni imprenditoriali europee e le discussioni formali sul programma di lavoro statistico con i servizi della Commissione. Tuttavia, vista la crescita del numero degli utenti delle statistiche comunitarie e la diversificazione delle loro esigenze, Eurostat rafforzerà ulteriormente il dialogo tra il sistema statistico europeo ed i suoi utenti.
Gli obiettivi per il periodo del programma sono:
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— |
riduzione della distanza tra gli utenti ed i produttori migliorando la comunicazione con differenti gruppi e differenti reti di utenti, |
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attuazione di una ricerca particolarmente attenta e propositiva sulle necessità degli utenti, il che consentirà al sistema statistico europeo di reagire più efficacemente alle esigenze emergenti, e |
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— |
rafforzamento del CEIES, il che consentirà di sviluppare statistiche comunitarie sempre più orientate alle esigenze degli utenti. |
2.3. Cooperazione tecnica con i paesi terzi
L’interazione dell’UE con i paesi confinanti e con altre regioni e paesi nel mondo intero necessita di statistiche ufficiali affidabili riguardo alle condizioni economiche e sociali di tali paesi. È già in atto una cooperazione tecnica completa volta a sviluppare la capacità statistica di tali paesi ed a fornire le statistiche necessarie per la gestione delle politiche dell’UE. Ciò vale in particolare per i paesi candidati. Tale cooperazione si avvale della competenza di numerosi partner nel SSE.
L’obiettivo per il periodo del programma è:
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— |
preparazione ed attuazione di programmi di sviluppo regionale ed assicurazione di uno stretto collegamento tra le azioni statistiche e gli obiettivi più ampi dei programmi dell’UE. |
2.4. Cooperazione con le organizzazioni internazionali
Le statistiche non devono essere comparabili solo a livello degli Stati membri ma anche a un più ampio livello internazionale, e molti settori del SSE sono basati su una metodologia riconosciuta a livello internazionale. In molti casi il SSE assume l’iniziativa e sviluppa delle norme in anticipo rispetto a quelle globali. In questi casi è essenziale che le metodologie globali tengano conto degli sviluppi europei. La cooperazione internazionale comprende inoltre la gestione combinata dei progetti più importanti e il coordinamento dei programmi di lavoro e della raccolta dei dati al fine di scongiurare la duplicazione degli sforzi.
L’esperienza ha evidenziato l’importanza di una posizione coordinata comune per fare sì che le priorità dell’UE incidano sull’ordine del giorno e sullo sviluppo e sull’armonizzazione dei sistemi statistici internazionali. Per tale ragione è stato deciso di intensificare la preparazione ed il coordinamento delle posizioni dell’UE prima delle riunioni internazionali ad alto livello.
Gli obiettivi per il periodo del programma sono:
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assicurazione di una coerente rappresentanza dell’UE in seno ai principali forum statistici internazionali e nei settori prioritari per le politiche dell’UE e, se del caso, assicurazione del coordinamento delle sue posizioni, e |
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promozione della cooperazione e del coordinamento internazionale dei programmi di lavoro al fine di scongiurare la duplicazione del lavoro e di migliorare la comparabilità delle statistiche internazionali. |
3. Strumenti
3.1. Migliore regolamentazione
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 322/97 prevede tre tipi di «azioni statistiche particolari» che possono essere utilizzate per attuare il programma statistico comunitario: in primo luogo, la legislazione approvata secondo la procedura di codecisione, che può conferire i poteri esecutivi alla Commissione; in secondo luogo, le azioni intraprese direttamente dalla Commissione, in base a parametri estremamente limitati: l’azione non deve durare più di un anno, i dati da raccogliere devono essere già disponibili o accessibili presso le autorità nazionali responsabili, e qualsiasi costo supplementare sostenuto a livello nazionale a seguito dell’azione deve essere a carico della Commissione; in terzo luogo, il «gentlemen’s agreement» tra Eurostat e le autorità dello Stato membro.
Il varo della legislazione conformemente alle disposizioni del trattato dovrebbe essere la scelta preferita nella maggior parte delle situazioni in cui si rende necessaria la raccolta di statistiche. Esso si baserà su una politica legislativa realistica conformemente alla politica della Commissione in favore di una legislazione più semplice e mirata in maniera ottimale. Le nuove iniziative di legge verranno preparate a fondo insieme alle parti interessate e dovrebbero andare incontro alle esigenze degli utenti, evitare oneri eccessivi per i rispondenti, tenere in debita considerazione le priorità, i costi e le possibilità di fornitura dei dati.
Gli obiettivi per il periodo del programma sono di assumere iniziative volte a:
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sostituire gli accordi verbali con la normativa comunitaria in determinati settori attinenti all’elaborazione regolare di statistiche comunitarie, che hanno raggiunto una sufficiente maturità, |
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rifondere e semplificare la legislazione nei settori statistici attinenti alla normativa comunitaria più complessa, |
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— |
abrogare o rivedere la legislazione nei settori statistici in cui la normativa comunitaria non riflette efficacemente le esigenze degli utenti, le priorità e il contesto socioeconomico e tecnologico. |
3.2. Controllo della conformità
Nella nozione di qualità delle statistiche comunitarie rientra — oltre alle esigenze scientifiche — la fondamentale esigenza della conformità con i principi del trattato e del diritto derivato. Pertanto il controllo efficace e sistematico dell’applicazione della legislazione rappresenta una priorità. Verrà dunque applicata una strategia di conformità globale e coerente, strutturata intorno ai principi di una politica legislativa realistica, all’obbligo da parte degli Stati membri di applicare sistematicamente la legislazione statistica ed al controllo coerente e sistematico della conformità. Rientrano in tale processo di conformità gli stretti contatti con le autorità nazionali competenti durante tutte le fasi.
L’obiettivo per il periodo del programma è:
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assicurazione di un controllo sistematico della conformità con la normativa comunitaria. |
3.3. Maggiore capacità di andare incontro alle esigenze degli utenti
Al fine di migliorare il servizio statistico per gli utenti e l’efficienza del SSE nel suo insieme, è necessario un maggiore interesse per le esigenze centrali delle politiche europee. In casi specifici ci si baserà sull’«approccio europeo in materia di statistiche», una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei di particolare rilevanza per le politiche comunitarie. Inoltre devono essere rinforzate la flessibilità del SSE e la sua capacità di rispondere prontamente alle esigenze mutevoli degli utenti.
Gli obiettivi per il periodo del programma sono:
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miglioramento della coerenza all’interno dei sistemi statistici, rafforzando la capacità di andare incontro alle esigenze degli utenti combinando le diverse fonti statistiche, |
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estensione dell’utilizzo di moduli ad hoc nelle indagini comunitarie in casi specifici, aumentando la reattività alle nuove esigenze, |
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maggior ricorso alla differenziazione delle esigenze sulla base del peso che i paesi hanno negli aggregati statistici europei, riducendo significativamente le spese per alcune autorità nazionali e l’onere per i rispondenti e migliorando inoltre la tempestività degli aggregati statistici relativi all’UE, e |
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— |
utilizzo, in casi specifici, di campioni europei mirati a fornire dati di buona qualità a livello di aggregato europeo, migliorando la coerenza e la comparabilità e rafforzando i processi di produzione. |
3.4. Sostegno finanziario ad azioni che contribuiscono ad obiettivi comunitari
Per assicurare l’adempimento tempestivo delle esigenze degli utenti, la Commissione può sostenere lo sviluppo di statistiche e l’incremento delle capacità del SSE assegnando contratti relativi di prestazione di servizi o concludendo accordi di sovvenzione. Questo sostegno terrà in considerazione la condivisione dell’onere finanziario tra i bilanci dell’UE e degli Stati membri relativo all’attuazione del programma (nonché la situazione individuale degli Stati membri), in particolare nei casi in cui è utilizzato l’approccio europeo in materia di statistiche.
Gli obiettivi per il periodo del programma sono:
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assegnazione di contratti di prestazione di servizi e accordi di sovvenzione al fine di assicurare lo sviluppo ottimale delle statistiche e l’incremento delle capacità nel SSE, facendo il miglior utilizzo possibile delle risorse disponibili, e |
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fatto salvo il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), fare sforzi per razionalizzare e semplificare le procedure di gestione delle sovvenzioni. |
3.5. Ricorso alla competenza dei partner a fini comunitari
Per conseguire gli obiettivi del SSE ed assicurare il necessario miglioramento dei programmi, dei processi e dei prodotti mirati a soddisfare le crescenti esigenze degli utenti è necessario disporre non solo di risorse sufficienti ma anche della creatività e della competenza dell’intero SSE. Verranno quindi applicate nuove tecniche per strutturare l’organizzazione pratica di determinate attività — ricorrendo alla competenza e alle migliori pratiche laddove sono disponibili — al fine di liberare le sinergie e migliorare l’efficienza globale e la qualità.
L’obiettivo per il periodo del programma è di:
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— |
creare o sviluppare ulteriormente strutture, strumenti e processi combinati (nel caso di SSEnet si tratta di reti collaborative tra partner del SSE con lo scopo di evitare la duplicazione del lavoro ed aumentare quindi l’efficienza), che coinvolgano le autorità nazionali ed i servizi competenti della CE ed agevolino la specializzazione di determinati Stati membri in attività statistiche specifiche a favore del SSE nel suo insieme. |
3.6. Diffusione
Gli obiettivi e gli strumenti di diffusione subiranno cambiamenti sostanziali durante il periodo del programma; infatti esso non solo cambierà significativamente la natura stessa della funzione di diffusione, ma avrà anche un impatto significativo sulle altre fasi del processo di produzione statistica.
La rapida evoluzione della funzionalità e disponibilità di Internet in futuro farà della rete lo strumento principale per la diffusione di dati statistici. Ciò amplierà in maniera significativa la potenziale comunità degli utenti e in tal modo creerà nuove opportunità di diffusione. Inoltre ciò permetterà una cooperazione più intensa tra Eurostat e gli istituti nazionali di statistica. Tuttavia Internet comporta anche nuove significative sfide, giacché impone una presentazione dei dati di agevole uso per gli utenti, aiutandoli a trovare, visualizzare e comprendere le statistiche. L’attuale diffusione di pubblicazioni cartacee e di supporti elettronici off line dovrà diventare una forma di diffusione supplementare. Anche strutture di supporto degli utenti adeguate e una comunicazione efficace con i gruppi di utenti rappresentano elementi importanti per una diffusione efficace.
Gli obiettivi per il periodo del programma sono:
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evoluzione del sito Internet di Eurostat in termini di contenuto, facilità d’utilizzo e funzionalità, fino a corrispondere alle migliori pratiche, |
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maggiore cooperazione con altre piattaforme di diffusione del SSE e di altri servizi comunitari, al fine di facilitare l’uso dei siti Internet e migliorare il valore delle informazioni statistiche per gli utenti. |
3.7. L’equilibrio di costi e vantaggi
Il SSE deve vigilare sull’equilibrio tra le esigenze d’informazione ai fini delle politiche comunitarie e le risorse necessarie a livello comunitario, nazionale e regionale affinché tali informazioni possano essere fornite. La fornitura di risorse adeguate nel contesto nazionale è di importanza particolare per soddisfare le esigenze attinenti alle informazioni statistiche nel quadro delle decisioni politiche dell’UE. Tuttavia è altrettanto importante mantenere una flessibilità sufficiente a consentire alle autorità nazionali di soddisfare i fabbisogni informativi statistici comunitari nella maniera più efficace dal punto di vista del rapporto costi-benefici.
La fissazione delle priorità sarà basata su tre principi guida di alto livello:
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valutazione delle esigenze degli utenti, compresa la pertinenza ai fini del processo decisionale della politica comunitaria, |
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valutazione delle implicazioni di spesa per i rispondenti, gli Stati membri e la Commissione, utilizzando per esempio il modello UE dei costi netti o il modello dei costi standard, e |
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valutazione di specifiche questioni statistiche rilevanti dal punto di vista del rapporto costi-benefici di una determinata statistica, compreso un compromesso tra diverse componenti della qualità statistica, come ad esempio «precisione» e «tempestività», e la possibilità di rendere flessibili gli obblighi relativi alla stesura di relazioni, concentrandosi sul fulcro delle esigenze europee. |
Per massimizzare il rapporto costi-benefici globale e stabilire in maniera equilibrata le priorità nell’ambito dei programmi di lavoro statistici annuali, detti principi saranno applicati in maniera trasparente e sulla base di linee guida pratiche che verranno messe a punto e applicate da Eurostat in collaborazione con le autorità statistiche nazionali.
Gli obiettivi per il periodo del programma sono i seguenti:
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attuare metodi atti a valutare per fasi e approfonditamente gli attuali settori delle statistiche comunitarie e valutare le esigenze nuove o radicalmente mutate da parte degli utenti. Ciò è importante per il costante miglioramento delle statistiche comunitarie, mirando a individuare le esigenze che possono essere ridimensionate o accantonate nonché per l’introduzione di iniziative statistiche corrette o interamente rinnovate, |
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sottoporre tutti i settori coperti dal presente programma statistico ad una analisi costi-benefici, iniziando da una stima costi-oneri, che consenta una sistematica rivalutazione delle priorità prima della fine del periodo del programma 2008-2012. Entro i primi sei mesi del periodo del programma 2008-2012 sarà avviato un piano d’azione per l’intero processo, |
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sottoporre tutti i nuovi progetti statistici o le revisioni più importanti delle statistiche esistenti che potrebbero imporre un notevole onere supplementare a chi fornisce i dati, in particolare alle imprese, ad una analisi costi-benefici prima della loro attuazione, |
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fissare obiettivi per la limitazione o la riduzione dei costi e degli oneri globali per guidare il riesame ed il processo di ridefinizione delle priorità, |
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garantire che l’onere di risposta sia proporzionato alle esigenze degli utenti e non eccessivo per i rispondenti, specialmente per le piccole e medie imprese. Saranno attuate misure di controllo di tale onere e utilizzati metodi volti a minimizzarlo. A tal fine è importante l’incremento dell’utilizzo di dati amministrativi a fini statistici, e |
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utilizzare, per quanto possibile, dati esistenti per adempiere alle nuove esigenze statistiche. |
(1) La Commissione ha proposto la sostituzione del CEIES con il comitato consultivo statistico europeo.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO II
PROGRAMMA STATISTICO QUINQUENNALE: OBIETTIVI ED INIZIATIVE
Il presente allegato riassume le esigenze ed i requisiti statistici nella prospettiva delle necessità politiche dell’Unione europea. Dopo una prima sezione relativa alle attività statistiche trasversali a sostegno delle priorità politiche globali, le esigenze statistiche vengono classificate in base ai titoli in cui si articola il trattato che istituisce la Comunità europea. Ciò può comportare alcune ripetizioni, giacché alcune attività statistiche contribuiscono a più di un titolo. Per ciascun settore politico il presente allegato fornisce il quadro giuridico, la situazione attuale e le principali iniziative da attuare nel corso del quinquennio.
Le priorità individuate dalla Commissione verranno discusse annualmente con gli Stati membri al fine di presentare proposte per la semplificazione dei requisiti statistici da integrare nel processo di adozione di nuove basi giuridiche e nelle relative misure di applicazione. Le migliori pratiche in materia di raccolta dei dati verranno regolarmente discusse con gli Stati membri e da essi reciprocamente scambiate al fine di promuovere la semplificazione e la modernizzazione dei metodi di raccolta dei dati, con relativo alleggerimento dell’onere a carico dei rispondenti.
ATTIVITÀ STATISTICHE TRASVERSALI A SOSTEGNO DELLE PRIORITÀ POLITICHE GLOBALI DELLA POLITICA COMUNITARIA
Indicatori strutturali e indicatori dello sviluppo sostenibile
Quadro normativo
La strategia di Lisbona adottata dal Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000 ha previsto le basi per gli indicatori strutturali orientati principalmente verso la crescita e l’occupazione, come previsto dagli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione nel 2005 (articolo 99 del trattato CE). Gli indicatori dello sviluppo sostenibile hanno ottenuto un nuovo fondamento attraverso la strategia per lo sviluppo sostenibile, adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles il 15 e 16 giugno 2006.
Situazione attuale
Le statistiche e gli indicatori sono destinati a controllare l’attuazione e l’impatto sia della strategia di Lisbona che della strategia per lo sviluppo sostenibile, due strategie di natura trasversale. In particolare sono in programma continui sviluppi riguardo all’adeguamento delle serie di indicatori alle nuove esigenze e al miglioramento della qualità delle informazioni fornite all’opinione pubblica.
Alcuni settori, come per esempio la sicurezza e qualità dei prodotti alimentari, i prodotti chimici e i pesticidi, la salute e l’ambiente, la responsabilità delle imprese, la biodiversità, le risorse naturali, i trasporti, gli ecosistemi marini, il buongoverno e i servizi finanziari, non sono ancora adeguatamente coperti dagli indicatori.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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adeguamento degli indicatori relativi allo sviluppo strutturale e sostenibile alle nuove esigenze emergenti degli utenti e ai programmi nazionali specifici, tenendo conto di quadri generali come il sistema dei conti nazionali, |
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sviluppo di nuovi indicatori relativi allo sviluppo sostenibile in collaborazione con altri servizi della Commissione e con l’Agenzia europea per l’ambiente, al fine di rispondere meglio alle esigenze attuali e future, in particolare nei settori della sicurezza e qualità dei prodotti alimentari, dei prodotti chimici e dei pesticidi, della salute e dell’ambiente, della responsabilità delle imprese, della biodiversità, delle risorse naturali, dei trasporti, degli ecosistemi marini, dello sfruttamento del territorio e del buongoverno; se del caso verranno inoltre ulteriormente sviluppate le disaggregazioni regionali, |
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miglioramento della qualità degli indicatori esistenti e completamento delle informazioni sulla qualità degli indicatori pubblicati, |
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miglioramento della comunicazione sugli indicatori dello sviluppo strutturale e sostenibile, in linea con l’importanza delle strategie su cui si basano. |
Allargamento
Quadro normativo
Per i negoziati di adesione, la Commissione deve poter ricorrere a una serie completa di statistiche attendibili e metodologicamente comparabili con quelle degli Stati membri dell’Unione europea. L’assistenza statistica ai nuovi Stati membri, ai paesi candidati e ai paesi pre-candidati è disciplinata da un solido quadro normativo, che comprende gli atti di adesione e il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1).
Situazione attuale
Nel perseguimento dei propri obiettivi nel settore dell’assistenza statistica l’Unione si trova ad affrontare tre sfide alquanto diverse:
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integrare i potenziali nuovi membri in tutti i meccanismi comunitari, inclusi, per esempio, i bilanci delle risorse proprie, i Fondi strutturali e tutte le altre problematiche e programmi, |
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preparare correttamente i candidati prima della loro adesione partecipando al processo negoziale e seguendo gli impegni da essi presi durante i negoziati fino al momento dell’adesione, |
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continuare a preparare gli altri candidati e aiutarli a raggiungere la piena conformità alla vigente legislazione comunitaria. |
Ciò comporta elevate esigenze per la produzione statistica dei paesi candidati. In questo contesto sono indispensabili le statistiche economiche di base, come la distribuzione settoriale e regionale della creazione del PIL, la popolazione, l’occupazione, ecc. Le altre statistiche chiave sono quelle che misurano l’attuazione del mercato interno, come gli scambi di merci, gli scambi di servizi e la libertà di stabilimento, la bilancia dei pagamenti, i flussi di capitali, la mobilità delle persone, la produzione e la struttura industriali ecc. Inoltre, vi è una domanda di statistiche in settori rilevanti per i negoziati d’adesione, a sostegno delle principali politiche dell’UE come l’agricoltura, i trasporti, le regioni e l’ambiente.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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consolidamento della raccolta di dati comparabili sulle politiche chiave per i negoziati e a fini interni della Commissione, |
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prosecuzione dell’assistenza ai nuovi Stati membri, ai paesi candidati e ai paesi pre-candidati perché adeguino i propri sistemi statistici per soddisfare i requisiti comunitari. |
TITOLO I
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Disposizioni del trattato CE: articolo 133 (Politica commerciale comune).
Atti normativi contemplanti i settori statistici pertinenti: regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri (2); regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (3).
L’adeguamento della legislazione in materia di statistiche commerciali, soprattutto per quanto riguarda il regolamento Intrastat, l’attuazione del sistema delle dichiarazioni Intrastat nei nuovi Stati membri e la riduzione delle voci nella nomenclatura combinata rappresentano dei risultati significativi del precedente periodo programmatico. Questi sviluppi sono stati realizzati per andare incontro alle esigenze degli utilizzatori di dati statistici a livello comunitario nonché a livello degli Stati membri, permettendo una corretta interpretazione degli sviluppi macroeconomici nonché la valutazione della competitività dell’UE e degli Stati membri. Allo stesso tempo sono state ottimizzate la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici e, di conseguenza, è stato ridotto l’onere amministrativo a carico dei fornitori di informazioni statistiche. Questi risultati sono ampiamente in linea con gli obiettivi dell’agenda di Lisbona.
Gli obiettivi per il periodo 2008-2012 sono proseguire lo sforzo di semplificazione e armonizzare i diversi tipi di statistiche relativi alla circolazione internazionale delle merci e le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, valutando al contempo l’eventualità di collegare i dati e le nomenclature delle statistiche commerciali con altri tipi di statistiche, segnatamente le statistiche sulle imprese o le nomenclature sulle attività industriali. Ne risulterà un ulteriore balzo verso una struttura semplificata, più trasparente e comprensibile per quanto riguarda la compilazione e l’utilizzo delle statistiche commerciali, con un ulteriore alleggerimento dell’onere amministrativo gravante sulle imprese e nuovi stimoli per la competitività dell’economia europea. Allo stesso tempo il collegamento dei diversi tipi di statistiche dovrebbe permettere l’utilizzo di nuovi modi per analizzare l’evoluzione economica e strutturale e l’utilizzo sostenibile delle risorse nell’UE.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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proposta della Commissione entro il 2010 di un sistema a flusso unico o di attuazione di qualsiasi altro metodo che porti ad una significativa riduzione dell’onere di risposta statistica per Intrastat, tenendo debitamente conto degli studi di fattibilità sulla qualità e anche della tempestività delle statistiche, |
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sviluppo di metodi e strumenti miranti a una migliore integrazione dei diversi tipi di informazioni statistiche richiesti dalle imprese, |
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ulteriore miglioramento della coerenza tra le statistiche relative allo scambio di merci e le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti. Nel lungo termine l’obiettivo è di sviluppare un sistema di scambi statistici integrato, che rifletta i flussi transfrontalieri di merci, servizi e di altri flussi connessi agli scambi in maniera coerente e conforme da un punto di vista metodologico. |
TITOLO II
AGRICOLTURA
Le statistiche agricole rispecchiano l’elevato grado d’integrazione dell’agricoltura nell’UE, l’importanza della politica agricola comune (PAC) nel bilancio dell’UE ed il ruolo essenziale delle statistiche agricole nel processo decisionale della PAC.
Le statistiche agricole tradizionali continueranno a rimanere determinanti per la PAC (gestione del mercato) e dovranno essere consolidate e semplificate. D’altra parte, le nuove preoccupazioni politiche (sviluppo rurale, rispetto delle norme ambientali e impatto sull’ambiente, sicurezza dei prodotti alimentari) richiederanno statistiche strutturali forse meno frequenti ma più adatte a soddisfare l’esigenza di disaggregazioni geografiche dettagliate e a volte specifiche, corrispondenti ad esempio ai dati territoriali sul suolo, sui bacini idrografici e sulla biodiversità. Il censimento agricolo del 2010 rappresenterà a riguardo una fonte assai preziosa.
Una delle principali proposte allegate alla comunicazione della Commissione «Piano di azione europea in materia di alimentazione e agricoltura biologica» del 2004 si concentra su uno sviluppo del mercato dei prodotti alimentari biologici basato sull’informazione. A tal fine è prevista la raccolta di dati statistici relativi alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti biologici. Nell’immediato futuro si dovrà provvedere a una semplificazione dell’architettura legale relativa al sistema UE delle statistiche agricole ed alla sua applicazione nell’UE e nei paesi candidati.
Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo di indicatori specifici per la gestione ambientale e sostenibile delle foreste e delle industrie di prodotti derivati dal legno. Bisognerà dunque provvedere al monitoraggio del piano d’azione dell’UE per le foreste, dopo la fase di lancio, prevista per il 2006/2007.
Il programma delle statistiche della pesca prevede il proseguimento dell’attuazione della legislazione esistente, comprese le statistiche sull’acquicoltura, lo sviluppo di indicatori socioeconomici e di sostenibilità nonché lo sviluppo di bilanci di approvvigionamento per i prodotti ittici. Eurostat seguirà gli sviluppi delle proposte in materia di politica marittima ed adatterà in tal senso il proprio programma di lavoro.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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svolgimento in base agli atti giuridici di un censimento agricolo, in linea di principio nel 2009-2010, nonché di un’indagine decennale sui vigneti. I risultati dell’indagine del 2007 sulla struttura delle aziende agricole saranno resi noti nel 2008 (così come i risultati dell’indagine del 2007 sugli alberi da frutto), |
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svolgimento, in base agli atti giuridici, di indagini sui metodi di produzione agricola, sullo sfruttamento del territorio, sull’uso dei fattori di produzione e sull’agricoltura biologica, |
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svolgimento delle indagini in corso sui raccolti e sulle produzioni animali in base agli atti giuridici riveduti che saranno intesi ad integrare e semplificare la legislazione esistente e a ridurre l’onere di risposta, |
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valutazione dello studio di fattibilità sul reddito totale delle famiglie agricole, |
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ulteriore sviluppo e disponibilità degli indicatori agro-ambientali e di quelli dello sviluppo rurale, |
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attenzione particolare allo sviluppo di un sistema più efficiente per la raccolta e la convalida di statistiche agricole, |
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elaborazione e lancio di nuove informazioni statistiche per l’orientamento delle proposte in materia di politica marittima attualmente in corso di elaborazione da parte della Commissione. |
TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI (4)
La libera circolazione dei capitali e dei servizi è fondamentale per il mercato interno. Essa rientra nel quadro delle cosiddette «libertà fondamentali», cruciali per il mercato interno. Nel quadro della propria responsabilità di controllo dell’applicazione corretta e tempestiva delle disposizioni del trattato CE in materia di libera circolazione dei capitali e dei servizi, la Commissione necessita di informazioni statistiche affidabili e comparabili.
Le disposizioni del trattato in materia, volte a disciplinare la libera circolazione dei capitali, sono contenute negli articoli da 56 a 60 del trattato CE. La libertà di offrire servizi transfrontalieri è sancita dall’articolo 49 del medesimo trattato.
I seguenti atti giuridici disciplinano i settori statistici pertinenti: regolamento (CE) n. 184/2005; decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (5); regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (6); proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese.
La crescente importanza della libera circolazione dei capitali e dei servizi fa lievitare la richiesta di statistiche di elevata qualità. La sfida consiste nel pubblicare dati pertinenti in maniera tempestiva e nell’adattare il sistema alle mutate esigenze dei soggetti decisionali, mantenendo al contempo un basso livello di onere per i rispondenti.
Dal 2006 l’applicazione del regolamento sulla bilancia dei pagamenti ha migliorato la qualità dei dati relativi al commercio di servizi e agli investimenti diretti. Inoltre, le statistiche sulle consociate estere consentiranno di misurare la globalizzazione dei sistemi di produzione. Le statistiche prodotte continueranno a contemplare sia il commercio esterno che quello interno all’UE, andando così incontro alle necessità del mercato interno.
La crescente importanza delle imprese multinazionali richiederà nuove forme di raccolta dei dati. Il nuovo regolamento sui registri d’impresa prevede la trasmissione di singoli dati sui gruppi imprenditoriali multinazionali a Eurostat e un feed-back di informazioni armonizzate verso gli Stati membri, risultante in un registro comunitario dei gruppi imprenditoriali multinazionali (EuroGroups), che verrà interamente attuato a partire dal 2008 e successivamente.
La regolare produzione di statistiche di elevata qualità sui servizi postali è fondamentale per i soggetti decisionali europei, per i legislatori nazionali e per gli operatori postali, al fine di accompagnare l’evoluzione verso un mercato postale aperto, e oltre. Le modalità di raccolta dei dati verranno basate sulla valutazione del progetto pilota 2006, al fine di assicurare l’elevata qualità dei dati.
L’internazionalizzazione della ricerca e dello sviluppo (R&S) nonché delle risorse umane ad essi collegate è fondamentale per la performance dell’economia europea. Di conseguenza è importante raccogliere i dati R&S nel contesto della bilancia dei pagamenti, del FATS, e delle misure per le imprese multinazionali.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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applicazione, nei settori pertinenti, della classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2 con una più dettagliata ripartizione dei servizi, |
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attuazione e aggiornamento della legislazione chiave (bilancia dei pagamenti, commercio internazionale dei servizi, investimenti diretti esteri e consociate estere), |
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perseguimento di una migliore misurazione dell’internazionalizzazione nel campo della ricerca e dello sviluppo, |
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proseguimento del lavoro relativo alle statistiche sui permessi di soggiorno, includendo i cittadini dell’UE e quelli degli Stati terzi, finché la politica comunitaria necessiterà di dati di questo tipo. |
TITOLO IV
VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (7)
Le statistiche in materia di migrazione e asilo nonché in materia di criminalità e giustizia penale, laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità, verranno adattate all’evoluzione delle esigenze statistiche a supporto del piano d’azione della Commissione per attuare il programma dell’Aia relativo alle questioni inerenti alla giustizia, alla libertà e alla sicurezza. Tale piano d’azione comprende proposte volte a migliorare la gestione dei flussi migratori, l’integrazione sociale ed economica dei migranti, i controlli di frontiera e l’asilo e a rafforzare la sicurezza attraverso azioni comuni contro i reati, segnatamente contro la criminalità organizzata. Si renderanno necessari sostanziali aumenti della disponibilità e qualità delle statistiche volte a sostenere tali misure. Ciò vale soprattutto per l’attuazione dei quattro nuovi fondi proposti nel programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013. Tali sviluppi scatteranno prima del 2008, ma proseguiranno lungo tutto l’arco di vita del presente programma statistico, e oltre.
Le statistiche comunitarie in materia di migrazione e asilo sono attualmente afflitte da gravosi problemi legati alla mancata disponibilità di dati e a carenze in materia di armonizzazione. Nel frattempo sono state adottate misure volte a superare tali carenze, e la loro applicazione proseguirà durante il periodo del programma. Tali miglioramenti verranno innescati dall’applicazione della nuova legislazione sulle statistiche comunitarie in materia di migrazione e asilo nel corso dei primi anni di applicazione del presente programma. Le potenzialità nel settore delle statistiche sulla criminalità verranno ulteriormente sondate nel quadro del piano d’azione dell’UE (2006-2010) sullo sviluppo di un quadro coerente e generale per la comparabilità dei dati statistici in materia di criminalità e di giustizia penale; inoltre verranno valutate la fattibilità e l’opportunità di proporre una base giuridica per le statistiche comunitarie in questo campo.
Rispettando le ampie differenze nei sistemi amministrativi e statistici nazionali riguardo ai temi della migrazione e dell’asilo nonché della criminalità e della giustizia penale, le misure volte a migliorare la comparabilità delle statistiche si concentreranno sull’armonizzazione delle produzioni statistiche piuttosto che sull’introduzione di fonti e procedure comuni. Tuttavia in alcuni casi, come ad esempio le statistiche sulla criminalità organizzata, potrebbe rendersi necessario lo sviluppo di nuove fonti di dati.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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completamento dell’attuazione della legislazione relativa alle statistiche comunitarie sulla migrazione e l’asilo. Ciò assicurerà un quadro di riferimento per le misure già in applicazione mirate al rafforzamento della disponibilità, comparabilità, tempestività e rilevanza politica di tali statistiche, |
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sviluppo e ripartizione per genere, ove opportuno, di statistiche che forniscano informazioni socioeconomiche sulle popolazioni migranti, compresa l’attuazione di moduli ad hoc nel quadro dell’indagine sulla forza lavoro e la raccolta di informazioni sui migranti nel contesto del programma di censimento comunitario 2011, |
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prosecuzione dell’attuale lavoro di ricerca delle potenzialità nel settore delle statistiche comunitarie negli ambiti della criminalità (compresa la criminalità organizzata), della vittimizzazione e della giustizia penale. |
TITOLO V
TRASPORTI
Nel corso degli ultimi 15 anni la politica dell’UE in materia di trasporti ha subito una rapida evoluzione. I suoi obiettivi sono stati fissati dai Libri bianchi della Commissione sui trasporti del 1992 e del 2001 e dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2006 intitolata «Mantenere l’Europa in movimento — una mobilità sostenibile per il nostro continente. Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea». Essa mira all’ottimizzazione del sistema dei trasporti, per permettere un utilizzo efficace, competitivo, sicuro ed ecologico dei vari tipi di trasporto e la loro combinazione in catene di trasporto intermodali. Trasporti meno inquinanti e più efficienti: ecco ciò che serve per sganciare la mobilità, in costante aumento, dai suoi effetti secondari negativi. La politica dell’Unione in materia di trasporti è uno dei cardini della strategia UE per lo sviluppo sostenibile e dell’agenda di Lisbona per la crescita e l’occupazione.
Le statistiche comunitarie dei trasporti puntano a costituire un vasto sistema d’informazione sui trasporti, comprendente dati sui flussi di passeggeri e merci, sul traffico, sulle infrastrutture, sui modi di trasporto, sulle strutture, sulla mobilità personale, sulla sicurezza, sul consumo d’energia e sull’impatto ambientale, sui costi dei trasporti, sugli investimenti nelle infrastrutture, sulle imprese di trasporto e sugli indicatori strutturali e di sviluppo sostenibile.
Il grado di copertura delle statistiche sul flusso di passeggeri e merci nonché sul traffico è buono per tutti i modi di trasporto ad eccezione del trasporto di passeggeri su strada e dei modi non motorizzati. Inoltre le statistiche sul traffico per tutti i tipi di trasporto sono insufficienti riguardo ad alcuni importanti dati necessari per il monitoraggio della congestione, delle emissioni nell’aria e di altri impatti ambientali negativi. Le statistiche sul trasporto merci sono ancora incentrate principalmente sui modi di trasporto singoli e non contengono sufficienti informazioni sulle catene di trasporto intermodali.
Mancano attualmente indicatori che tengano conto delle condizioni reali della concorrenza inter e intramodale, in particolare per quanto concerne le diverse componenti delle condizioni di utilizzo: livelli di fiscalità, tassi di utilizzo e livelli dei pedaggi, costi salariali e tariffazioni.
Il sistema di informazione sui trasporti è attualmente carente di informazioni sugli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti e sui loro costi nonché di informazioni disaggregate su base geografica riguardo alle reti e ai flussi di trasporto, complete di collegamenti tra la rappresentazione geografica della rete del traffico ed i dati raccolti sulla rete stessa; si tratta infatti di informazioni necessarie per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti europei e nelle politiche regionali comunitarie.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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consolidamento e completamento della copertura delle basi giuridiche per le statistiche comunitarie dei trasporti, per tutti i tipi di trasporto. Ulteriore sviluppo dei lavori in corso sulla produzione di indicatori di ripartizione modale sia per i servizi di trasporto di passeggeri che per il trasporto di merci, con particolare accento sul trasporto di passeggeri su strada, |
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promozione della raccolta di nuove statistiche sulle catene di trasporto intermodali e sul trasporto urbano, produzione di indicatori necessari per il monitoraggio dell’integrazione delle preoccupazioni ambientali e di sicurezza nelle politiche dei trasporti, tenendo debitamente conto degli aspetti del rapporto costi-oneri e benefici. Revisione della raccolta di dati sulle spese d’investimento nelle infrastrutture e sui loro costi. Attenzione per l’esigenza di indicatori di performance logistica. Particolare accento sulla raccolta di dati sul traffico espressi in km/veicolo, |
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sviluppo di indicatori per l’analisi della concorrenza nel settore dei trasporti e della concorrenza intra e intermodale, raccolta dei dati pertinenti e diffusione dei risultati nella forma appropriata. |
TITOLO VI
NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Non è necessario alcun programma statistico diretto. Le informazioni statistiche per questo titolo sono dedotte, se del caso, dai dati ed indicatori generati per altri titoli del programma.
TITOLO VII
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Disposizioni del trattato CE: articolo 99 (coordinamento e sorveglianza delle politiche economiche); articolo 104 (sorveglianza dell’evoluzione della situazione di bilancio); articolo 105 (politica monetaria e stabilità dei prezzi); articolo 133 (politica commerciale comune); articolo 269 (risorse proprie).
Principali regolamenti: regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (8) (SEC 95); regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (9); decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (10); regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (11), regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (12); regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (13); regolamento (CE) n. 184/2005; regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (14).
La sorveglianza ed il coordinamento delle politiche macroeconomiche dell’Unione europea, la conduzione della politica monetaria dell’Unione economica e monetaria e le politiche strutturali comunitarie esigono un solido sostegno statistico. Allo stesso tempo è di estrema importanza la fornitura di statistiche ai fini amministrativi dell’UE.
Eurostat e gli Stati membri devono attuare correttamente il programma di trasmissione dei dati del sistema europeo dei conti. Questi dati rappresentano un elemento chiave del ciclo economico e dell’analisi strutturale. Verrà profuso un significativo sforzo per migliorare la misurazione della produttività, con l’ausilio del progetto EU KLEMS.
La fornitura di statistiche destinate alle finalità amministrative dell’Unione europea rimane di un’importanza estrema. Rientra in questo settore la fornitura di dati relativi al RNL e all’imposta sul valore aggiunto ai fini dei calcoli relativi alle risorse proprie, di dati macroeconomici necessari a sostegno delle politiche strutturali (segnatamente le parità di potere d’acquisto), e di dati necessari ai fini dei salari e delle pensioni dei funzionari UE.
L’armonizzazione e la comparabilità dei dati usati a fini di sorveglianza del bilancio e della fiscalità verranno tenute sotto controllo allo scopo di fornire ai decisori strumenti statistici di alta qualità e comparabili, necessari per non creare distorsioni nei giudizi sulla situazione in ciascuno Stato membro.
Durante gli ultimi anni il ritmo di evoluzione dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) ha subito un rallentamento; è dunque necessario puntare con più decisione al miglioramento della qualità dell’IAPC (segnatamente riguardo agli alloggi occupati dal proprietario, all’adeguamento qualitativo e al campionamento).
Il costante miglioramento della tempestività, della copertura e della diffusione dei principali indicatori economici europei (PEEI) rappresenta una necessità. Esso dovrebbe essere proporzionato ai rischi per la qualità statistica in particolare riguardo alla affidabilità delle stime iniziali. Quanto alle statistiche congiunturali (SC), sono necessari miglioramenti riguardo alla copertura dei servizi, segnatamente riguardo ai prezzi alla produzione dei servizi, alla durata delle serie temporali e alla tempestività dei dati.
Per quanto riguarda le statistiche della bilancia dei pagamenti, tra i compiti che si prospettano vi sono l’assicurazione di input adeguati per i conti nazionali e la verifica della costante qualità dei dati raccolti nei vari Stati membri al momento di rilevare le soglie di dichiarazione delle banche.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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partecipazione attiva alla revisione delle norme internazionali dei conti nazionali (SCN 93) e delle statistiche della bilancia dei pagamenti (BPM5), |
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attuazione del sistema europeo dei conti (SEC 95) riveduto, |
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attuazione della classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2 nei conti nazionali, nelle statistiche della bilancia dei pagamenti e nelle statistiche congiunturali ed attuazione di altra legislazione chiave, |
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creazione di un sistema europeo di statistiche relative ai prezzi al consumo incentrato sull’IAPC, semplificazione e consolidamento del quadro giuridico dell’IAPC, garanzia della credibilità dell’IAPC tramite una maggiore efficacia della politica di comunicazione e della strategia in materia di conformità, e |
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miglioramento della coerenza tra statistiche sul mercato del lavoro e conti nazionali. |
TITOLO VIII
OCCUPAZIONE
L’evoluzione delle statistiche comunitarie del lavoro sarà determinata dai seguenti processi politici: la strategia riveduta di Lisbona, rifocalizzata ora sulla crescita e sull’occupazione in Europa, gli obiettivi e le soglie prefissate nel quadro della strategia europea per l’occupazione, e l’Unione economica e monetaria, che richiede una serie completa di statistiche infra-annuali al fine di descrivere l’evoluzione del mercato del lavoro nella zona euro e nell’Unione europea.
Le statistiche comunitarie sul mercato del lavoro sono disciplinate da un solido quadro giuridico volto a garantire la trasmissione regolare di dati al fine di stimare il tasso di occupazione e di disoccupazione, i salari e il costo del lavoro. Tuttavia, nuovi settori politici imporranno l’estensione della legislazione statistica ad altri settori:
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i) |
statistiche sulla disponibilità di posti di lavoro, complete di una valutazione della domanda del mercato del lavoro e complementari alle statistiche sull’occupazione e sulla disoccupazione; |
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ii) |
situazione dei migranti sul mercato del lavoro, al fine di promuovere una migliore integrazione di questa parte della popolazione; |
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iii) |
situazione dei lavoratori più anziani sul mercato del lavoro; e |
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iv) |
transizione dalla scuola alla vita attiva, a sostegno delle strategie mirate a garantire un agevole ingresso dei giovani sul mercato del lavoro. |
Altre tematiche, come la qualità del lavoro e dell’occupazione nel contesto di una forza di lavoro in via di invecchiamento, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nonché le necessità della società dell’informazione in termini di mercato del lavoro continueranno ad essere oggetto di grande attenzione degli addetti all’elaborazione di statistiche.
Le statistiche sull’occupazione e la disoccupazione rispondono essenzialmente a necessità di ordine macroeconomico. In tal modo esse rendono conto in maniera imperfetta delle disparità regionali esistenti, in particolare in talune aree urbane.
Il miglioramento dell’indagine comunitaria sulle forze di lavoro (IFL) negli ultimi anni ha fatto di questa indagine e dei suoi moduli annuali la principale fonte per la produzione di dati comparabili sul mercato del lavoro. La IFL è un’indagine basata sulla famiglia, i cui risultati devono essere completati da dati basati sulle imprese, come le statistiche strutturali e congiunturali sui salari e sul costo del lavoro. Tuttavia sono necessari ulteriori sviluppi in termini di miglioramento qualitativo riguardo alle statistiche sul mercato del lavoro, in particolare si tratta ad esempio di perfezionare la coerenza con i dati in materia di occupazione provenienti dai conti nazionali e da altre indagini svolte presso le imprese e nel settore agrario o di introdurre tecniche europee di campionamento e per le stime flash, al fine di rafforzare la tempestività e la diffusione degli indicatori. Occorre inoltre sforzarsi di analizzare più approfonditamente le fonti di dati esistenti, di migliorare la diffusione dei dati anonimi individuali, raccolti a fini di statistiche comunitarie, verso la Comunità scientifica e di introdurre una classificazione rivista delle professioni (CITP) entro il 2011, in modo da rispecchiare meglio la struttura dei posti di lavoro e permettere migliori raffronti sul piano internazionale.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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elaborazione ed attuazione del modulo ad hoc IFL 2008 sulla situazione sul mercato del lavoro dei migranti e dei loro discendenti, del modulo ad hoc 2009 IFL sull’ingresso dei giovani sul mercato del lavoro e del programma di moduli ad hoc IFL 2010-2012, |
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estensione all’insieme dell’economia della copertura delle indagini strutturali sui salari e sul costo del lavoro e svolgimento dell’indagine 2008 sul costo del lavoro e dell’indagine 2010 sulla struttura salariale, |
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introduzione nelle statistiche congiunturali sul mercato del lavoro di piani di campionamento europei basati su un utilizzo più ampio dei dati esistenti, in modo da permettere la produzione tempestiva di aggregati trimestrali e mensili sull’occupazione e sulla disoccupazione per la zona euro, |
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introduzione nelle statistiche sull’occupazione e sulla disoccupazione di indicatori regionali più precisi, in particolare per le aree urbane e gli agglomerati al fine di tener meglio conto delle disparità nella ripartizione territoriale dei fenomeni dell’occupazione e della disoccupazione. Entro il 2010 saranno esaminati la necessità e il costo dell’eventuale introduzione di statistiche annuali per gli agglomerati di oltre 500 000 abitanti, |
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introduzione nelle statistiche del lavoro della possibilità di verificare i fabbisogni in termini di manodopera della società dell’informazione, |
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piena attuazione del prossimo regolamento del Consiglio relativo alle statistiche sui posti di lavoro vacanti, |
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introduzione della classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2 nelle indagini strutturali sui salari e sui costi del lavoro, nell’indice trimestrale del costo del lavoro e nell’indagine continua sulle forze di lavoro. |
TITOLO IX
POLITICA COMMERCIALE COMUNE
La competenza della Commissione per la conduzione dei negoziati sugli accordi commerciali con i paesi terzi, compresi gli accordi commerciali sui servizi, è sancita dall’articolo 133 del trattato CE. I seguenti atti giuridici disciplinano i settori statistici pertinenti: regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (15); regolamento (CE) n. 184/2005; regolamento (CE) n. 716/2007.
La domanda di dati non cessa di crescere mentre nuovi concorrenti e partner commerciali (ad esempio, Cina, India, Brasile ed altri paesi dell’America latina) emergono sulla scena mondiale, anche a seguito dei cambiamenti strutturali intervenuti nel settore degli scambi di beni e di servizi. Inoltre la raccolta, l’analisi e l’armonizzazione di dati di elevata qualità in provenienza dai paesi candidati e dai principali paesi partner dell’Unione europea continua a rappresentare una priorità.
Parallelamente, ci si sforzerà di mantenere il livello qualitativo dei dati sugli scambi transfrontalieri di servizi, sugli investimenti diretti esteri e sulle attività commerciali delle consociate estere. A tal fine, l’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 e il regolamento (CE) n. 716/2007 rivestono un’importanza determinante.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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attuazione della nuova legislazione Extrastat il cui principale obiettivo è mettere a disposizione informazioni doganali supplementari e statistiche complementari grazie al ricorso ai registri degli operatori commerciali, |
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attuazione e aggiornamento della legislazione chiave (bilancia dei pagamenti, commercio internazionale dei servizi, investimenti diretti esteri e consociate estere), |
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attuazione delle nuove norme metodologiche internazionali del FMI nell’elaborazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti da parte dell’Unione europea, |
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attuazione nell’UE del manuale sulle statistiche degli scambi internazionali di servizi e della sua versione riveduta. |
TITOLO X
COOPERAZIONE DOGANALE
Non è necessario alcun programma statistico diretto. Le informazioni statistiche per questo titolo sono dedotte, se del caso, dai dati ed indicatori generati per altri titoli del programma.
TITOLO XI
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ
In questo settore le statistiche sono disciplinate dal metodo di coordinamento aperto nei settori dell’emarginazione sociale, delle pensioni, dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza a lungo termine; dalla strategia per lo sviluppo sostenibile; dagli articoli 143 (relazione sulla situazione sociale) e 13 (lotta alla discriminazione) del trattato CE; dalla strategia per la salute e sicurezza sul lavoro; dalla risoluzione del Consiglio del 2003 relativa alla promozione dell’occupazione e dell’integrazione sociale delle persone con disabilità e dalla comunicazione della Commissione sulle pari opportunità per le persone con disabilità; da un piano di azione europeo. Anche la strategia UNECE per l’istruzione e lo sviluppo sostenibile impone l’elaborazione di dati pertinenti.
Il sistema delle statistiche sulle condizioni di vita e sulla protezione sociale si basa su due pilastri principali: ESSPROS (sistema di statistiche della protezione sociale) ed UE-SILC (statistiche su redditi e condizioni di vita). Questi due pilastri sostengono gli indicatori del metodo di coordinamento aperto relativi a Laeken e alle pensioni. Sono ancora necessari dei progressi per lo sviluppo di indicatori sulla povertà regionale e sulla povertà infantile.
Riguardo ai cambiamenti demografici nell’UE, gli indicatori e le analisi statistiche relative a invecchiamento, sostenibilità finanziaria, produttività e partecipazione al lavoro saranno ulteriormente sviluppati nel quadro del metodo di coordinamento aperto e in collaborazione con i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.
I dati sull’apprendimento permanente comprendono le informazioni sull’istruzione e la formazione formali e informali e sulla formazione informale. Basandosi sulle tradizionali statistiche in materia di istruzione sono stati inoltre utilizzati nuovi dati attinenti al settore della formazione professionale nelle imprese (misurando l’impegno delle stesse ed i loro contributi alla formazione professionale dei dipendenti) e all’istruzione e alla formazione degli adulti. Le indagini esistenti contengono anche dati relativi alla gioventù; si tratta ora di valorizzarli a fondo prima di impegnarsi in una migliore integrazione della dimensione giovanile nelle indagini esistenti.
Per quanto concerne la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la raccolta e l’analisi di dati si concentreranno sulle cause, le circostanze ed il costo degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dei problemi di salute correlati al lavoro, nonché sui fattori ambientali potenzialmente nocivi per la salute dei lavoratori. Nel settore della disabilità verrà ulteriormente sviluppata la raccolta delle statistiche, in particolare tramite moduli d’indagine armonizzati. Le statistiche verranno inoltre ulteriormente migliorate per sostenere lo sviluppo dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza a lungo termine di elevata qualità, accessibili e sostenibili.
Per quanto concerne le statistiche demografiche, l’obiettivo chiave sarà la produzione di una serie completa di dati e di analisi necessarie alla valutazione delle conseguenze dell’evoluzione demografica in Europa. Tale traguardo verrà raggiunto grazie al miglioramento dei metodi e contenuti delle raccolte di dati demografici, all’applicazione della legislazione relativa alla tornata 2011 dei censimenti della popolazione e delle abitazioni nonché alla produzione regolare di proiezioni demografiche a lungo termine.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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sviluppo di una serie limitata di variabili principali ed istituzione di un nuovo strumento, il Sistema europeo di moduli per le indagini relative alle statistiche sociali (E4SM), |
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consolidamento del progetto UE-SILC, sviluppo della diffusione longitudinale dei dati e raggiungimento della piena operatività per il concetto del reddito lordo, |
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sviluppo di indicatori sulla povertà regionale (con l’ausilio di tecniche di stima per aree ridotte ove non siano disponibili dati regionali a livello di nazione/paese) e sulla povertà infantile, |
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elaborazione di regolamenti di attuazione dell’ESSPROS al fine di migliorare la copertura, la comparabilità e la tempestività dei dati, |
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adozione del regolamento relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente e sua attuazione, |
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miglioramento qualitativo dell’attuale quadro statistico in materia di apprendimento permanente, |
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esame, entro il 2010, della possibilità di applicare nell’UE l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, tenendo conto dei fattori relativi all’abitazione e all’occupazione/disoccupazione, |
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compilazione successiva delle statistiche sulla gioventù a tutti i livelli di istruzione e sull’integrazione sociale ed economica dei giovani partendo dalle fonti esistenti e, se del caso, migliorandone l’integrazione con le indagini esistenti, |
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per quanto riguarda la situazione sociale dei bambini e la povertà infantile, compilazione delle statistiche sui bambini, con riferimento al limite di età di 18 anni riconosciuto su scala internazionale a norma della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, |
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ripartizione per genere di tutti i dati sociali raccolti sugli individui a livello dell’UE e definizione di un nucleo centrale di indicatori sulla parità uomo-donna, |
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elaborazione di un memorandum d’intesa in collaborazione con l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per definire le modalità pratiche di cooperazione, |
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esplorazione delle possibilità di sviluppo di una metodologia comune volta a raccogliere o migliorare i dati statistici esistenti riguardo alla diffusione e all’impatto della discriminazione. |
TITOLO XII
CULTURA
In questa fase la produzione di statistiche culturali è limitata. Inoltre, non esistono né un quadro globale e coerente né una legislazione separata dedicata alle statistiche culturali.
In considerazione del contributo dei settori culturale e creativo al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, le statistiche culturali devono altresì essere consolidate per garantire una regolare e stabile produzione di dati (basata su varie fonti di dati). Pertanto, è necessario un lavoro metodologico approfondito, ad esempio per valutare meglio l’impatto sociale ed economico dei settori culturale e creativo in un’economia basata sulla conoscenza.
TITOLO XIII
SANITÀ PUBBLICA
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (16); decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (17); proposta della Commissione, del 7 febbraio 2007, di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Il sistema di informazioni in materia sanitaria, lanciato nel quadro dei precedenti programmi d’azione comunitaria in materia di sanità pubblica, verrà ulteriormente sviluppato attraverso azioni di «conoscenza e informazione sanitaria» nel quadro del programma d’azione comunitario nel settore della sanità pubblica (2007-2013). L’aspetto statistico di tale sistema, segnatamente per gli indicatori sanitari della Comunità europea (ECHI), verrà ulteriormente sviluppato da Eurostat in stretto partenariato con gli Stati membri, i paesi candidati ed i paesi del SEE/EFTA attraverso il SSE.
Inoltre i dati statistici sulla sanità pubblica sono necessari per gli indicatori di sviluppo sostenibile, gli indicatori strutturali, gli indicatori contestuali sulla disabilità e gli indicatori elaborati sulla base del metodo di coordinamento aperto a sostegno delle strategie nazionali per lo sviluppo dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza a lungo termine, di qualità, accessibili e sostenibili.
In cooperazione con le attività svolte nel quadro del programma in materia di sanità pubblica, con le agenzie dell’Unione interessate e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di statistiche sulla sanità pubblica (OMS, OCSE ed UNECE), il fulcro dell’attenzione verrà rivolto all’ulteriore sviluppo e impiego della metodologia, in particolare nei settori dello stato di salute, dei determinanti sanitari (stile di vita, fattori ambientali), dell’assistenza sanitaria (compresa la spesa sanitaria) e delle cause di mortalità.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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adozione, se possibile, di regolamenti della Commissione riguardo all’attuazione del prossimo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla sanità pubblica e sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, |
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rafforzamento dell’infrastruttura del sistema di base delle statistiche sulla sanità pubblica, con particolare attenzione all’esame, al consolidamento e all’attuazione delle metodologie pertinenti, come l’indagine europea sulla salute basata su interviste e il sistema dei conti sanitari, |
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miglioramento della disponibilità, comparabilità, tempestività e pertinenza politica delle statistiche in materia di sanità pubblica — comprese le statistiche sulla disabilità e l’assistenza sanitaria, ripartite per genere — con particolare attenzione agli ulteriori sviluppi della metodologia e tenendo conto dei contesti diversi di ogni paese. |
TITOLO XIV
TUTELA DEI CONSUMATORI
Nel corso degli ultimi anni la politica a favore dei consumatori ha visto significativamente aumentare la propria importanza (articolo 153 del trattato CE). Il lavoro di Eurostat si baserà sulla strategia per la tutela della salute e dei consumatori nonché sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di salute e di tutela dei consumatori 2007-2013, adottata dalla Commissione nell’aprile 2005.
Il vasto settore della «tutela dei consumatori» si suddivide in due campi principali: «affari legati ai consumatori» e «sicurezza alimentare».
Per quanto riguarda gli affari legati ai consumatori, Eurostat produce annualmente una pubblicazione riepilogativa intitolata «Consumatori in Europa — Fatti e cifre» ed ha istituito una task force interservizi incaricata di produrre statistiche dettagliate sui prezzi.
La sicurezza alimentare è parte importante della politica in materia di protezione dei consumatori, e l’Unione europea ha sviluppato un ampio raggio di azioni legislative e di altro tipo per assicurare sistemi di controllo efficaci sull’intera filiera alimentare, comprendenti anche l’introduzione di limiti di legge per l’ambiente e per il benessere degli animali.
L’obiettivo degli sforzi profusi da Eurostat in materia di statistiche sulla sicurezza alimentare è fornire consulenze metodologiche e dati statistici non solo agli addetti ai lavori a livello politico, ma anche ai soggetti privati e all’opinione pubblica in generale.
Principali iniziative per il 2008-2012 (affari legati ai consumatori):
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elaborazione di statistiche ufficiali «dure» (ad esempio, prezzi dettagliati, spese di consumo transfrontaliere, relazioni tra imprese e consumatori, ecc.) e assistenza metodologica per le statistiche «morbide» elaborate da altri organi privati/pubblici, |
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preparazione di un piano d’azione sulla base delle conclusioni della task force interservizi relative alle statistiche dettagliate sul prezzo, |
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lancio di uno studio esauriente su un eventuale modulo relativo ai temi attinenti alla tutela dei consumatori da inserire nel nuovo strumento (E4SM) attualmente in fase di sviluppo da parte di Eurostat. |
Principali iniziative per il 2008-2012 (sicurezza alimentare):
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proseguimento dello sviluppo di statistiche pertinenti per la sorveglianza della sicurezza alimentare, |
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miglioramento della disponibilità e qualità di statistiche sui prodotti con marchi (prodotti biologici, prodotti a base di organismi geneticamente modificati, ecc.). |
TITOLO XV
RETI TRANSEUROPEE
Non è necessario alcun programma statistico diretto. Le informazioni statistiche per questo titolo sono dedotte, se del caso, dai dati ed indicatori generati per altri titoli del programma.
TITOLO XVI
INDUSTRIA
Statistiche sulle imprese
Le statistiche sulle imprese europee sono necessarie come supporto alle analisi sulla competitività, sulla produttività e sulla crescita e rappresentano informazioni indispensabili per il monitoraggio dei progressi realizzati nel settore degli obiettivi della strategia riveduta di Lisbona.
Quadro normativo
Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale (18); regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (19); regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull’industria dell’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (20); regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione (21); regolamento (CE) n. 716/2007; proposta della Commissione, del 5 aprile 2005, di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese a fini statistici.
Situazione attuale
Le statistiche strutturali sulle imprese vengono utilizzate per analizzare nei dettagli l’evoluzione strutturale delle imprese europee. Le principali preoccupazioni degli utilizzatori sono la loro insufficiente tempestività e la lentezza nell’adattamento alle nuove esigenze politiche emergenti, ad esempio le carenze di informazioni sul settore dei servizi, sull’imprenditorialità, sulla globalizzazione e sulla transizione verso modelli di produzione sostenibili. Per determinati settori manifatturieri le statistiche sulla produzione rappresentano un complemento essenziale alla comprensione della performance del settore.
Le statistiche comunitarie sull’innovazione rappresentano il principale strumento di misurazione dell’innovazione in Europa. Tali statistiche dal 2004 vengono prodotte a scadenza biennale. Per quanto possibile, i microdati sono allegati ai dati dell’indagine comunitaria sull’innovazione.
Le statistiche sulle consociate estere (FATS) sono in via di sviluppo, e un nuovo regolamento fornirà una nuova serie di variabili volte a misurare la globalizzazione. Il registro comunitario dei gruppi imprenditoriali multinazionali (EuroGroups), previsto dal nuovo regolamento sui registri d’impresa, si trova in una fase pilota.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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piena attuazione della legislazione chiave (rifusione del regolamento SSI, del regolamento FATS, del registro EuroGroups). Svolgimento ed esauriente valutazione degli studi pilota previsti dalla legislazione, |
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per quanto riguarda la CIS 2008, piena attuazione del manuale di Oslo 2005. La CIS 2010 e le conseguenti indagini comunitarie sull’innovazione miglioreranno ulteriormente la qualità e l’accessibilità dei dati, |
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sviluppo di nuove statistiche per comprendere meglio la globalizzazione dell’economia e l’imprenditorialità, |
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risposta alle preoccupazioni degli utenti riguardanti la tempestività e l’inerzia nei confronti delle nuove esigenze, sperimentando nuovi modi più flessibili per la raccolta dei dati, in particolare tramite indagini ad hoc e metodi basati su campioni europei, |
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nel rispetto del diritto delle imprese alla riservatezza dei propri dati, elaborazione di metodi per pubblicare gli aggregati europei a un livello di attività quanto più dettagliato possibile, |
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attuazione in tutte le statistiche sulle imprese della classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2 a partire dall’anno di riferimento 2008 in avanti, |
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progettazione di un programma speciale per riconfigurare le statistiche sul commercio e sulle imprese. Sviluppo all’interno di tale programma di metodi volti a ridurre l’onere gravante sulle imprese. |
Statistiche sulla società dell’informazione
Il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) è uno dei principali motori per arrivare a una società dell’inserimento, al miglioramento dei posti di lavoro e al rafforzamento della competitività delle imprese europee. Le statistiche Eurostat sulla società dell’informazione rappresentano una base vitale perché i decisori europei possano seguire l’evoluzione strutturale dell’economia verso un’economia della conoscenza, e contribuiscono alla valutazione del progresso verso gli obiettivi della strategia riveduta di Lisbona.
Quadro normativo
Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (22).
Situazione attuale
Per molti anni Eurostat ha contribuito alla valutazione comparativa della società dell’informazione fornendo indicatori del ricorso alle TIC nelle imprese nonché da parte dei nuclei familiari e dei singoli. Tale attività verrà proseguita e migliorata per adattarla alle necessità politiche quali l’iniziativa i2010, fondata sulla strategia riveduta di Lisbona, e ad altre iniziative politiche. Questo comporta la necessità di un’adeguata base giuridica dopo la scadenza dell’attuale legislazione.
Per andare al di là dell’aspetto della disponibilità e dell’utilizzo, la raccolta di dati relativi agli investimenti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) ed all’impatto di tali tecnologie sui bilanci e sul comportamento delle imprese e sulla società completerà le attuali indagini comunitarie. Si valuterà la necessità di adattare la base giuridica relativa alle statistiche sulla società dell’informazione per garantire un insieme di dati esauriente, tempestivo e compatibile con i conti nazionali riguardo ai settori TIC e della comunicazione elettronica.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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adeguamento costante alle esigenze politiche in mutazione degli indicatori relativi alla società dell’informazione, compresi gli indicatori sul settore delle TIC e sulla sua competitività, mirando a una cooperazione internazionale rafforzata a livello della misurazione delle TIC, |
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messa a punto di statistiche relative all’investimento nelle TIC e all’adozione di tali tecnologie, per rispondere meglio all’obiettivo di misurare lo sviluppo sostenibile e l’impatto della società dell’informazione. |
Statistiche sul turismo
Il turismo è un’importante attività economica nell’Unione europea, e potenzialmente può contribuire all’aumento dell’occupazione nonché alla crescita economica, oltre che allo sviluppo e all’integrazione socioeconomica anche nelle zone rurali, periferiche e sottosviluppate.
Quadro normativo
Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (23).
Situazione attuale
Attualmente si producono statistiche sull’offerta e domanda di sistemazioni turistiche, nonché sugli aspetti economici correlati al comportamento turistico. I temi che suscitano maggiore preoccupazione sono l’ottenimento di un maggiore grado di comparabilità delle statistiche esistenti e l’elaborazione di conti satellite del turismo armonizzati, che rientrano nella più vasto obiettivo di un turismo sostenibile, per il quale occorrerebbe definire e misurare indicatori pertinenti. A causa delle ripercussioni immediate sull’industria turistica di eventi quali un attentato terroristico o una pandemia, una preoccupazione essenziale sarà il miglioramento della tempestività dei dati.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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modernizzazione e, ove possibile, semplificazione dell’attuale serie di statistiche sul turismo e della relativa base giuridica, |
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attuazione dei conti satellite del turismo armonizzati (inclusi gli indicatori per il turismo sostenibile). |
Statistiche sull’energia
La sicurezza degli approvvigionamenti di fonti d’energia accessibili e rispettose dell’ambiente costituisce il fulcro della politica energetica dell’Unione europea. Il sistema delle statistiche sull’energia è stato elaborato in risposta alle necessità imposte da questo approccio.
Quadro normativo
Il sistema delle statistiche sull’energia si basa in larga misura su un accordo. Esistono inoltre alcuni vincoli normativi che contemplano determinati aspetti specifici del sistema, al di là della direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (24).
Situazione attuale
Nel corso degli ultimi anni il mercato del petrolio è diventato variabile e imprevedibile, mentre i prezzi hanno raggiunto livelli elevati. La dipendenza energetica dell’UE continua a crescere; la domanda di energia è in aumento, il che fa dubitare della capacità di ridurre le emissioni di gas responsabili dell’effetto serra; allo stesso tempo i mercati di elettricità/gas dell’UE non si sono ancora evoluti verso un vero e proprio mercato interno competitivo. In questo contesto politico la Commissione — in risposta all’invito formulato dai capi di Stato e di governo nel 2005 — ha reagito con una serie di proposte (Libro verde: strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura), quali la creazione di un Osservatorio europeo sull’approvvigionamento energetico per sorvegliare gli schemi di domanda e fornitura che governano i mercati energetici dell’UE, una nuova direttiva comunitaria sui sistemi di riscaldamento e di raffreddamento, il controllo mirato/la definizione delle energie rinnovabili oltre il 2010 (compresa l’energia elettrica e i biocarburanti liquidi) nonché il monitoraggio dei miglioramenti in materia di efficienza dell’uso finale dell’energia.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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adozione di un regolamento sulle statistiche in materia di energia che riassuma le attuali disposizioni e ne migliori la qualità, |
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introduzione dell’obbligo legale di raccogliere statistiche sui prezzi pagati dai nuclei familiari per l’elettricità e il gas, |
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elaborazione di una metodologia/sistema per individuare i dati sui reali paesi di origine (destinazione) delle importazioni (esportazioni) di gas, |
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miglioramento della metodologia/delle nomenclature per la raccolta di statistiche sui biocarburanti liquidi, |
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definizione di indicatori/raccolta di dati per valutare l’efficienza energetica ai sensi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (25), |
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se del caso, estensione degli indicatori della concorrenza che valutano l’efficacia della concorrenza e dell’integrazione dei mercati del gas/dell’elettricità. |
TITOLO XVII
COESIONE ECONOMICA E SOCIALE
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (26); direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (27).
I dati statistici regionali vengono raccolti per circa una dozzina di ampi settori statistici regionali, alcuni dei quali sono disciplinati da atti normativi, mentre altri sono disciplinati da un accordo. Di norma i dati vengono inviati a Eurostat su base continua. I dati sulle regioni urbane per l’audit urbano vengono raccolti a cadenza triennale dal 2003.
Le informazioni geografiche vengono raccolte e immagazzinate nella base dati GISCO, ad uso di Eurostat e di tutte le direzioni generali della Commissione. La mancanza di standard e di un quadro armonizzato per la raccolta di informazioni richiedono un significativo impiego di risorse per una corretta manutenzione e per l’aggiornamento. D’altro lato la crescente attenzione per le potenzialità della combinazione delle informazioni geografiche con quelle statistiche e tematiche fa lievitare la richiesta di elaborazione di mappe, analisi e applicazioni.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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i lavori da intraprendere nel quadro del programma statistico 2008-2012, di conseguenza, saranno determinati dalla configurazione della nuova politica regionale della Comunità nel corso del nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali. I lavori di consolidamento dei dati esistenti saranno proseguiti, in particolare nei settori dell’audit urbano, dei trasporti, dell’ambiente nonché della ricerca e dello sviluppo. L’attuazione di un quadro legislativo per i dati sulla popolazione regionale e la prossima revisione del regolamento SEC 95, che include i conti regionali, sarà di grande importanza ai fini dei lavori nel quadro degli indicatori strutturali. La coerenza metodologica delle statistiche regionali verrà migliorata grazie all’inserimento nel quadro normativo di pertinenza, all’atto della sua revisione, di una metodologia più rigorosa, mentre l’applicazione di standard qualitativi, già iniziata per i conti regionali, verrà estesa ad altre statistiche regionali, al fine di assicurarne la comparabilità e la tempestività. L’attuazione della classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2 comporterà il nuovo calcolo delle serie temporali per i periodi precedenti l’introduzione della revisione, |
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la disponibilità e l’accessibilità dell’informazione geografica nell’Unione europea saranno rivoluzionate dall’attuazione della direttiva-quadro relativa all’Infrastruttura per l’informazione territoriale in Europa (Inspire: INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), che punta a sviluppare un’infrastruttura di dati spaziali europei a sostegno delle politiche ambientali e di altre politiche. Ciò sortirà un impatto significativo sull’organizzazione e sull’utilizzo di tali informazioni da parte dei servizi della Commissione. Nel corso di questo periodo di programmazione, il gruppo «Informazione geografica» di Eurostat dovrebbe non soltanto garantire lo sviluppo dell’infrastruttura tecnica ed organizzativa (compresa l’istituzione e la gestione del comitato Inspire), ma anche garantire l’appoggio all’attuazione di Inspire nell’Unione europea. Verrà portata avanti presso gli utenti della Commissione la promozione di tecniche d’analisi spaziale che combinano i dati statistici e geografici; la disponibilità crescente di dati spaziali a seguito dell’allargamento dell’infrastruttura migliorerà fortemente il potenziale di definizione di indicatori precisi. |
TITOLO XVIII
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Statistiche in materia di scienza, tecnologia e innovazione (STI):
decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (28); regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (29); regolamento (CE) n. 1450/2004;
ricerca, metodologia e nomenclatura statistica: decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europee per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (30);
gestione e riservatezza dei microdati: regolamento (CE) n. 1104/2006.
Statistiche in materia di scienza, tecnologia e innovazione: le politiche comunitarie in materia di scienza, tecnologia e innovazione sono tra i capisaldi della strategia di Lisbona, come sottolineano le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e la revisione intermedia del 2005. La produzione e diffusione di statistiche in materia di R&S, di statistiche sulle risorse umane nella scienza e nella tecnologia, di statistiche sui brevetti, di statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e di statistiche sui servizi basati sulla conoscenza sono considerevolmente migliorate nel corso degli ultimi anni. Tale produzione è basata su proprie raccolte di dati, sull’uso di fonti amministrative e sull’uso di altre fonti di dati ufficiali e non ufficiali. Il quadro normativo è stato approntato.
Ricerca, metodologia e nomenclature statistiche: a causa dei cambiamenti intervenuti nelle condizioni di lavoro, soprattutto a causa dell’allargamento, della globalizzazione e delle tecnologie TI, ma anche nei costi per la raccolta di statistiche, è necessario migliorare tutte le componenti della qualità dei dati di cui al regolamento (CE) n. 322/97, andando incontro alle nuove esigenze delle istanze decisionali europee e di altri soggetti, ed adeguando le statistiche al cambiamento della società.
Gestione e riservatezza dei microdati: è importante per i ricercatori un agevole accesso ai microdati raccolti a livello europeo come parte della produzione statistica a norma dell’articolo 285 del trattato CE. Tale accesso deve essere conforme alla legislazione pertinente in materia di confidenzialità, ad esempio il regolamento (CE) n. 322/97 e il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (31). Sarà necessario trovare nuove soluzioni preservando la sicurezza.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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statistiche sulla scienza e la tecnologia e l’innovazione: nei prossimi anni il lavoro sulle statistiche STI si concentrerà sul miglioramento della qualità dei dati, dei metodi statistici, delle nomenclature, dei concetti e delle definizioni (ad esempio, mediante una migliore misura dei flussi di conoscenza e mediante l’utilizzo di fonti di dati grezzi Patstat armonizzati a livello internazionale), sull’apertura a fonti di dati supplementari e sull’attuazione integrale delle statistiche sull’evoluzione della carriera dei titolari di dottorato, nonché sull’aggiornamento della legislazione in vigore riguardo ai vari settori statistici regolamentati e sulla fornitura di un input più efficace per i conti nazionali, |
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ricerca, metodologia e nomenclature statistiche: nel 7o programma quadro, la priorità sarà accordata al miglioramento di settori tematici ma anche alla ricerca mirante a migliorare la qualità dei dati tramite metodi innovativi (costruzione di modelli, stima, imputazione). Verrà riattivata la Comunità di ricerca funzionale in materia di statistiche ufficiali, incoraggiando la messa in rete. Verranno promosse ed agevolate la diffusione e l’utilizzo dei risultati della ricerca sulle statistiche ufficiali del 6o e 7o programma quadro e l’applicazione operativa dei risultati della stessa. Più lavoro deve essere fatto riguardo al miglioramento delle nomenclature utilizzate (indagini europee sui gruppi di imprese che portano avanti attività di ricerca e sviluppo) nonché all’uso ed all’ampliamento dell’infrastruttura europea dei registri di gruppi di imprese, |
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gestione e riservatezza dei microdati: promozione di un approccio integrato e di una metodologia riguardo allo sviluppo di infrastrutture europee volte ad agevolare l’accesso dei ricercatori ai dati anonimi nel quadro della legislazione attuale. |
TITOLO XIX
AMBIENTE
Le statistiche UE nel settore ambientale rispondono alla necessità di statistiche, conti ed indicatori di elevata qualità, esaurienti, affidabili e pertinenti mirati a sviluppare, attuare e seguire la politica comunitaria dell’ambiente, in particolare il sesto programma d’azione per l’ambiente (6o PAA), le sue strategie tematiche e le dimensioni ambientali della strategia dell’UE per uno sviluppo sostenibile (SSS) e la strategia di Lisbona nonché il processo di Cardiff relativo all’integrazione delle preoccupazioni ambientali in tutti i settori politici. Attualmente solo la raccolta di statistiche in materia di rifiuti (32) e di spesa ambientale (33) è disciplinata da atti normativi.
Attualmente i dati ambientali vengono prodotti dall’Agenzia europea per l’ambiente (AEA), dal Centro comune di ricerca (CCR), dalla direzione generale per l’ambiente della Commissione (DG ENV) e da Eurostat. Un accordo tecnico sulla ripartizione delle responsabilità e delle risorse umane, che ha portato alla creazione dei Centri per i dati ambientali (CDA), è stato concluso dal «gruppo dei quattro» (Gd4) (34). In questo contesto verrà garantita una maggiore interoperabilità dell’infrastruttura TI dei partner Gd4. La stretta partnership con organizzazioni internazionali (ONU, OCSE) riguardo ai metodi (ad esempio, produzione di manuali) e alla raccolta di dati (questionario comune Eurostat/OCSE) completa il quadro delle statistiche e dei conti in materia di ambiente.
Andare incontro alla richiesta di dati sulle «strategie tematiche», come ad esempio «prevenzione e riciclaggio dei rifiuti», «sfruttamento sostenibile delle risorse naturali» e «uso sostenibile dei pesticidi», è la priorità principale; si proseguiranno la produzione di statistiche ambientali di base e la fornitura agli altri CDA di statistiche e indicatori sull’acqua, sull’atmosfera, sulla biodiversità, sul suolo nonché sullo sfruttamento delle foreste e del territorio.
Una migliore analisi e quantificazione del legame tra i pilastri economici ed ambientali della SSS impone di sviluppare maggiormente i conti economico-ambientali. Alcuni sottosettori tematici dell’informazione ambientale presentano lacune considerevoli, e non sempre sono aggiornati. La quota di statistiche e conti ambientali disciplinati giuridicamente è bassa: si dovrebbe dunque provvedere alle basi giuridiche per altri settori essenziali.
Principali iniziative per il 2008-2012:
Per migliorare le sinergie, la pianificazione e l’attuazione relative alle statistiche sull’ambiente, i lavori intrapresi nel corso del periodo 2008-2012 saranno coordinati dalla «riunione dei direttori sui conti e sulle statistiche in materia ambientale» (DIMESA), che copre le due reti Gd4 e gli Stati membri.
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Gestione in coordinamento totale con il «gruppo dei quattro» dei centri di dati per i rifiuti, le risorse naturali ed i prodotti, e dei regolamenti sulle statistiche in materia di rifiuti e sui pesticidi (previsti) in modo da fornire dati di elevata qualità, in linea con le richieste di dati formulate nelle strategie tematiche. |
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Razionalizzazione degli indicatori ambientali esistenti e sviluppo di nuovi indicatori/sostegno tecnico al calcolo di nuovi indicatori a livello UE e al riesame degli obblighi di dichiarazione, per una raccolta di dati ambientali più mirata ed efficace. |
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Maggiore promozione dello sviluppo metodologico e della ricerca sui conti economici dell’ambiente ed attuazione dei principali moduli per i conti dell’ambiente. |
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Ulteriore miglioramento dei metodi di stima e previsione istantanea per colmare le lacune in termini di dati e migliorare la tempestività delle statistiche e dei conti sull’ambiente. |
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Sviluppo, se necessario, di basi giuridiche per quanto riguarda i settori chiave della raccolta di dati ambientali attualmente non coperti da atti giuridici. |
TITOLO XX
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
La produzione di statistiche di qualità è essenziale per valutare il successo della politica dello sviluppo. I paesi in via di sviluppo ne hanno bisogno per basare le loro decisioni politiche su dati comprovati. Inoltre, nel contesto del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché del rispetto dei diritti dell’uomo, le statistiche sono un esempio di buona gestione e possono contribuire a promuovere la buona gestione e la trasparenza, a condizione che siano rispettati gli standard del caso per la qualità della produzione statistica e che siano garantite l’accessibilità e la diffusione delle statistiche ufficiali.
Articolo 180 del trattato CE
Molto rimane da fare nei paesi in via di sviluppo per aumentare la capacità statistica. L’obiettivo generale è sostenere le politiche in materia di relazioni esterne dell’Unione europea, fornendo un’assistenza tecnica statistica adeguata e mirata allo scopo di rafforzare la capacità statistica dei paesi che beneficiano degli aiuti dell’Unione europea. Tale assistenza deve essere duratura. A tale riguardo si dovrebbe garantire che le statistiche formino parte integrante dei piani di sviluppo nazionali e regionali.
L’elemento politico più significativo è il rafforzamento esplicito della lotta contro la povertà nel quadro della politica comunitaria di sviluppo adottata dalla Comunità, segnatamente con i paesi ACP, e in maniera speciale in Africa. Di conseguenza la cooperazione statistica si concentra sempre più sull’intensificazione della misurazione e del monitoraggio della povertà, con particolare accento sugli indicatori degli Obiettivi di sviluppo del millennio (MDG).
Attualmente vengono forniti l’assistenza e la consulenza tecnica necessaria per misurare l’impatto dei programmi di sviluppo dell’Unione europea e in linea generale rispetto all’elemento statistico dei programmi di sviluppo regionale dell’Unione europea.
L’integrazione regionale rappresenta una priorità permanente del programma e riflette la moltiplicazione delle iniziative prese dai paesi stessi per rafforzare le loro strutture regionali. Fra i settori che beneficiano di sostegno, è il caso di menzionare la sorveglianza multilaterale, il miglioramento dei conti nazionali, le statistiche dei prezzi, le statistiche agricole, le statistiche delle risorse naturali e delle pressioni sull’ambiente, il commercio estero, le statistiche sulle imprese e la formazione statistica.
Il sistema statistico europeo prosegue ed intensifica i propri sforzi per migliorare il coordinamento nella Comunità dei donatori (ad esempio, donatori bilaterali e multilaterali). Di conseguenza, Eurostat e gli Stati membri sostengono, particolarmente nel quadro dell’OCSE/DAC, delle Nazioni Unite e della Banca mondiale, i lavori volti a valutare l’impatto della cooperazione allo sviluppo sulle possibilità di raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del millennio. La SSE in quanto tale svolge un ruolo attivo nell’iniziativa PARIGI 21. Le attività di cooperazione tecnica, in particolare, sottolineano l’importanza della focalizzazione sull’utente e contribuiscono al riconoscimento del valore della programmazione pluriennale.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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aumento della visibilità delle statistiche nei piani di sviluppo nazionali e regionali, |
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fornitura di assistenza tecnica e appoggio scientifico, ogni qualvolta è possibile, allo svolgimento dei programmi di sviluppo statistico, in particolare a livello regionale; sostegno ai progetti con implicazioni statistiche ed armonizzazione delle statistiche nei paesi che beneficiano dell’aiuto dell’UE; contributo alla valutazione delle priorità statistiche per la pianificazione e la programmazione delle attività di cooperazione statistica dell’UE, |
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particolare accento, tenendo conto della dimensione di genere, sulla misurazione e sul monitoraggio della povertà dei progressi in materia di coesione sociale, sulla sostenibilità ambientale e sugli indicatori degli Obiettivi di sviluppo del millennio. |
TITOLO XXI
COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
Regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell’economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (35); comunicazione della Commissione al Consiglio, del 9 dicembre 2004, sulle proposte della Commissione riguardanti piani d’azione nell’ambito della politica europea di vicinato (PEV).
La cooperazione statistica con i paesi rientranti nella PEV mira a sostenere lo sviluppo dei sistemi statistici di questi paesi per produrre una serie fondamentale di dati armonizzati che soddisfino le necessità dell’Unione europea in settori rilevanti per le politiche dell’Unione europea. L’assistenza statistica a questi paesi è attuata tramite lo strumento europeo di vicinato e partenariato.
Principali iniziative per il 2008-2012:
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sviluppo dei settori essenziali delle statistiche economiche, dei conti nazionali e delle statistiche sui prezzi, del commercio estero, delle statistiche in materia di migrazioni e delle statistiche sociali. Inoltre, altri settori, come le statistiche sull’energia e sull’ambiente — e, su un piano più generale, gli indicatori di sviluppo sostenibile — dovrebbero gradualmente profilarsi come elemento chiave del processo decisionale politico, |
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la cooperazione mirerà inoltre a costruire e migliorare le capacità istituzionali degli istituti nazionali di statistica e alla cooperazione interistituzionale. |
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
(2) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).
(4) La libera circolazione delle persone è oggetto del titolo IV.
(5) GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.
(6) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.
(7) L’adozione di misure nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non è prevista dal titolo IV del trattato CE, ma fa parte del titolo VI del trattato sull’Unione europea. Esse rientrano invece nell’ambito del titolo IV del presente documento, poiché sia la politica in materia di immigrazione sia la cooperazione giudiziaria e di polizia fanno parte dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(8) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
(9) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.
(10) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
(11) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).
(12) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(13) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(14) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.
(15) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(16) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).
(17) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(18) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
(19) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
(20) GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
(21) GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
(22) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
(23) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/110/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418).
(24) GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/394/CE della Commissione (GU L 148 del 9.6.2007, pag. 11).
(25) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
(26) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).
(27) GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.
(28) GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.
(29) GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2007.
(30) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(31) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(32) Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
(33) Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97.
(34) Accordo tecnico del 14 novembre 2005 sulla creazione dei Centri per i dati ambientali, concluso tra i quattro organi comunitari responsabili per le relazioni in materia ambientale e per la diffusione di dati in materia ambientale.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
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28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/44 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2007
relativa alla prosecuzione nel 2008 delle prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Malus Mill. a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio iniziate nel 2004
(2007/872/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1),
vista la decisione 2003/894/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2003, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. e Rubus idaeus L. a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2003/894/CE reca disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative a norma della direttiva 92/34/CEE sul Malus Mill. nel corso del periodo dal 2004 al 2008. |
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(2) |
Le prove e le analisi effettuate dal 2004 al 2007 vanno proseguite nel 2008, |
DECIDE:
Articolo unico
Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2004 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Malus Mill. vengono proseguite nel 2008 in conformità della decisione 2003/894/CE.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/776/CE della Commissione (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 48).
(2) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 88.
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28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2007
recante approvazione del programma nazionale di controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus presentato dalla Bulgaria
[notificata con il numero C(2007) 6353]
(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(2007/873/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, lavorazione e distribuzione, in particolare a livello della produzione primaria, in modo da ridurne la diffusione e il pericolo per la salute pubblica. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (2) ha fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus, a livello di produzione primaria. |
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(3) |
Al fine di conseguire l’obiettivo comunitario, gli Stati membri devono elaborare programmi nazionali di controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e presentarli alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003. |
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(4) |
La Bulgaria ha trasmesso il suo programma nazionale di controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus. |
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(5) |
Il programma presentato dalla Bulgaria è risultato conforme alla pertinente legislazione veterinaria, in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003. |
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(6) |
Di conseguenza, occorre approvare il programma nazionale presentato dalla Bulgaria. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma nazionale di controllo della salmonella in gruppi di riproduzione di Gallus gallus presentato dalla Bulgaria è approvato.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2008.
Articolo 3
La Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).
(2) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4).
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28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2007
recante approvazione del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Romania
[notificata con il numero C(2007) 6354]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(2007/874/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci per individuare e controllare la salmonella ed altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi comportano per la salute pubblica. |
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(2) |
Il regolamento(CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (2), ha stabilito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus, a livello di produzione primaria. |
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(3) |
Al fine di raggiungere l’obiettivo comunitario, gli Stati membri devono mettere in atto programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di Gallus gallus da riproduzione e sottoporli al parere della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003. |
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(4) |
La Romania ha presentato il suo programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus. |
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(5) |
Il programma presentato dalla Romania è stato ritenuto conforme alla normativa veterinaria comunitaria e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003. |
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(6) |
Il programma nazionale di controllo deve pertanto essere approvato. |
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(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato il programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Romania.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).
(2) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4).
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28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2007
che modifica la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda le malattie trasmissibili elencate in tali decisioni
[notificata con il numero C(2007) 6355]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/875/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione n. 2119/98/CE prevede l’istituzione di una rete a livello comunitario finalizzata a promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di prevenzione e controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili di cui alla decisione medesima. |
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(2) |
La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),elenca determinate malattie trasmissibili da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria di cui alla decisione n. 2119/98/CE. |
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(3) |
Di recente sono emerse nuove malattie trasmissibili e sono stati individuati nuovi microrganismi che possono costituire una minaccia per la salute pubblica. La sindrome respiratoria acuta grave (SARS) è apparsa nel 2003 e da allora viene considerata una minaccia potenziale grave per la salute pubblica. I virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e a bassa patogenicità presentano un grave rischio per i singoli individui nonché un rischio di evoluzione verso una potenziale pandemia influenzale. Di recente sono stati segnalati casi di esseri umani colpiti da infezione da virus del Nilo occidentale in un numero crescente di Stati membri dell’UE e di paesi extra-europei, il che rappresenta un grave rischio per la salute pubblica. Gli esseri umani vengono principalmente infettati in seguito a punture di zanzare, benché siano stati registrati anche casi di infezione mediante trasfusione sanguigna o trapianto di organi, come pure casi di trasmissione per via transplacentale. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare gli allegati delle decisioni nn. 2119/98/CE e 2000/96/CE per inserirvi la sindrome respiratoria acuta grave (SARS), l’influenza aviaria negli esseri umani e l’infezione da virus del Nilo occidentale. |
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(5) |
Il nuovo regolamento sanitario internazionale (2005), entrato in vigore il 16 giugno 2007, non è più limitato a malattie specifiche, ma copre tutte le emergenze di sanità pubblica di portata internazionale identificate come tali in base allo strumento di cui all’allegato 2 del regolamento. È pertanto necessario modificare l’allegato della decisione n. 2119/98/CE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione n. 2119/98/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato I della decisione 2000/96/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50. Decisione modificata dalla decisione 2003/542/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 55).
ALLEGATO I
L’allegato della decisione n. 2119/98/CE è modificato come segue:
|
1. |
L’ottavo trattino è sostituito dal seguente:
|
|
2. |
L’ultimo trattino è sostituito dai seguenti:
|
ALLEGATO II
L’allegato I della decisione 2000/96/CE è modificato come segue:
|
1. |
Al punto 2.5.2 sono aggiunti i termini seguenti: «Sindrome respiratoria acuta grave (SARS)» |
|
2. |
Al punto 2.5.3 sono aggiunti i termini seguenti: «Influenza aviaria negli esseri umani» «Infezione da virus del Nilo occidentale» |
|
28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2007
che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione
[notificata con il numero C(2007) 6395]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/876/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (2) si applica fino al 31 dicembre 2007. |
|
(2) |
Focolai di influenza aviaria causati dal ceppo H5N1 dell’influenza aviaria ad alta patogenicità vengono però tuttora regolarmente riscontrati in alcuni paesi membri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Il contenimento della malattia non è quindi stato ancora realizzato. In vari paesi del mondo continuano inoltre a verificarsi casi di infezione umana, anche letali, dovuti allo stretto contatto con uccelli infetti. |
|
(3) |
Al fine di prevenire la diffusione del virus dell’influenza aviaria dovuta agli uccelli da compagnia introdotti nel territorio comunitario da paesi terzi è dunque opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2008. |
|
(4) |
La decisione 2007/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2007» è sostituita da «31 dicembre 2008».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 245/2007 (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 9).
(2) GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.
|
28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2007
relativa a un contributo finanziario della Comunità per il 2007 inteso a coprire le spese sostenute dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
[notificata con il numero C(2007) 6405]
(I testi in lingua finlandese, francese, neerlandese, svedese e tedesca, sono i soli facenti fede)
(2007/877/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o in programma, per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione. |
|
(2) |
Il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Finlandia hanno elaborato programmi d’azione per eradicare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti nei rispettivi territori. Tali programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, i costi e la durata. Il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Finlandia hanno chiesto che venisse assegnato un contributo finanziario della Comunità a tali programmi entro il termine stabilito dalla direttiva 2000/29/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (2). |
|
(3) |
Le informazioni tecniche fornite dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Finlandia hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo e di concludere che le condizioni per l’assegnazione del contributo finanziario comunitario, quali stabilite dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono rispettate. È quindi opportuno concedere un contributo finanziario comunitario al fine di coprire le spese relative a tali programmi. |
|
(4) |
Il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese rimborsabili. Tuttavia, in base all’articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva, la quota del contributo finanziario della Comunità a favore del programma presentato dalla Germania e di una parte del programma dei Paesi Bassi va ridotta, poiché i programmi notificati da tali Stati membri hanno già beneficiato di un finanziamento comunitario a norma della decisione 2006/885/CE della Commissione (3), per quanto riguarda la Germania, e della decisione 2005/789/CE della Commissione (4) per quanto riguarda i Paesi Bassi. |
|
(5) |
In conformità dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la Commissione deve accertare se l’organismo nocivo in questione è stato introdotto in seguito ad esami o ispezioni inadeguati e adottare i provvedimenti necessari a seconda dei risultati della verifica. |
|
(6) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), le azioni fitosanitarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento di cui sopra. |
|
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata l’assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2007 destinato a coprire le spese sostenute dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Finlandia, direttamente connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. L’importo complessivo del contributo finanziario di cui all’articolo 1 è pari a 694 273 EUR.
2. Gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità a ogni singolo programma sono indicati nell’allegato.
Articolo 3
Il contributo finanziario della Comunità di cui all’allegato è soggetto alle condizioni seguenti:
|
a) |
presentazione di prove delle misure prese conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002; |
|
b) |
presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002. |
Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.
Articolo 4
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).
(2) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 738/2005 (GU L 122 del 14.5.2005, pag. 17).
(3) GU L 341 del 7.12.2006, pag. 43.
(4) GU L 296 del 12.11.2005, pag. 42.
(5) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).
ALLEGATO
PROGRAMMI DI ERADICAZIONE
Legenda:
a= anni di attuazione del programma di eradicazione.
SEZIONE I
Programmi per i quali il contributo finanziario della Comunità corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili
|
Stato membro |
Organismi nocivi combattuti |
Vegetali interessati |
Anno |
Spesa rimborsabile (EUR) |
Contributo comunitario massimo (EUR) per programma |
|
Belgio |
Diabrotica virgifera |
Granturco |
2005 e 2006 |
67 331 |
33 665 |
|
Finlandia |
Bemisia tabaci |
Euphorbia pulcherrima |
2006 e 2007 |
109 262 |
54 631 |
|
Francia |
Diabrotica virgifera |
Granturco |
2005 e 2006 |
871 548 |
435 774 |
|
Paesi Bassi |
Diabrotica virgifera |
Granturco |
2005 |
282 557 |
141 278 |
SEZIONE II
Programmi per i quali la quota del contributo finanziario della Comunità varia in misura decrescente
|
Stato membro |
Organismi nocivi combattuti |
Vegetali interessati |
Anno |
a |
Spesa rimborsabile (EUR) |
Quota (%) |
Contributo comunitario massimo (EUR) |
|
Germania |
Anoplophora glabripennis |
Vari alberi |
2006 |
3 |
26 950 |
45 |
12 127 |
|
Paesi Bassi |
Diabrotica virgifera |
Granturco |
2005 (zona di Alsmeer) |
3 |
37 330 |
45 |
16 798 |
|
Contributo comunitario totale (EUR) |
694 273 |
|
28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/54 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2007
che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania, Polonia e Regno Unito
[notificata con il numero C(2007) 6802]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/878/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), e in particolare l’articolo 63, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (4) stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio. |
|
(2) |
A seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Polonia e in Germania, la decisione 2006/415/CE è stata modificata dalle decisioni 2007/785/CE (5), 2007/816/CE (6), 2007/838/CE (7) nonché dalla decisione 2007/844/CE della Commissione. |
|
(3) |
Le misure di protezione adottate dalla Polonia e dalla Germania a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l’istituzione delle aree A e B di cui all’articolo 4 di detta decisione, sono state ora riesaminate in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
|
(4) |
Le misure di protezione riguardanti la Germania possono essere confermate. |
|
(5) |
A causa di un ulteriore focolaio della malattia in Polonia, i confini della zona A e la durata delle misure vanno modificate per tenere conto della situazione epidemiologica. |
|
(6) |
Il Regno Unito ha informato la Commissione che, grazie all’andamento favorevole della situazione della malattia in quello Stato membro, sono state abolite — dal 19 dicembre 2007 - tutte le misure di controllo riguardanti i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 sul suo territorio e che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 della decisione 2006/415/CE, le zone A e B nel Regno Unito non hanno perciò più alcuna ragion d’essere. |
|
(7) |
Per ragioni di chiarezza l’allegato della decisione 2006/415/CE va integralmente sostituito. |
|
(8) |
La decisione 2006/415/CE va quindi modificata di conseguenza. |
|
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); versione rettificata (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(4) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/844/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 101).
(5) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 62.
(6) GU L 326 del 12.12.2007, pag. 32.
(7) GU L 330 del 15.12.2007, pag. 51.
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE A
Zona A istituita ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2:
|
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Zona A |
Termine ultimo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Codice (se disponibile) |
Nome |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DE |
GERMANIA |
|
Zona di protezione di 10 km stabilita intorno ai focolai nel comune di Grosswoltersdorf, compresi tutti o parte dei comuni di: |
15.1.2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona di protezione di 10 km stabilita intorno ai focolai nel comune di Bensdorf, compresi tutti o parte dei comuni di: |
21.1.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Landkreis Havelland: Milower Land |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Landkreis Potsdam-Mittelmark: Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wusterwitz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin, Zabakuck |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PL |
POLONIA |
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 PŁOCKI 01419 |
Zona di protezione:
|
16.1.2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 ŻUROMIŃSKI 01437 |
Zona di protezione: Municipalità di Bieżuń:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO KUJAWSKO-POMORSKIE 00400 WŁOCŁAWSKI 00418 |
Zona di protezione: Municipalità di Włocławek:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 ELBLĄSKI 02804 |
Zona di protezione: Municipalità di Godkowo:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 OSTRÓDZKI 02815 |
Zona di protezione: Municipalità di Miłakowo:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 PŁOCKI 01419 |
Zona di sorveglianza:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 SIERPECKI 01427 |
Zona di sorveglianza:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 ŻUROMIŃSKI 01437 |
Zona di sorveglianza:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 MŁAWSKI 01413 |
Zona di sorveglianza: Municipalità di Radzanów:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO KUJAWSKO-POMORSKIE 00400 WŁOCŁAWSKI 00418 |
Zona di sorveglianza: Municipalità di Włocławek:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO KUJAWSKO-POMORSKIE 00400 LIPNOWSKI 00408 |
Zona di sorveglianza:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 ELBLĄSKI 02804 |
Zona di sorveglianza: Municipalità di Godkowo:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 LIDZBARSKI 02809 |
Zona di sorveglianza:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 OSTRÓDZKI 02815 |
Zona di sorveglianza: Municipalità di Miłakowo:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 BRANIEWSKI 02802 |
Zona di sorveglianza:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RO |
ROMANIA |
|
|
31.12.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protection zone |
00038 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona di sorveglianza |
00038 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTE B
Zona B istituita ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2:
|
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Zona B |
Termine ultimo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii) |
||||||||||||||||
|
Codice (se disponibile) |
Nome |
||||||||||||||||||
|
DE |
GERMANIA |
|
I comuni di: |
15.1.2008 |
|||||||||||||||
|
Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick |
|||||||||||||||||||
|
Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg |
|||||||||||||||||||
|
Landkreis Uckermark: Lychen, Templin |
|||||||||||||||||||
|
Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow |
|||||||||||||||||||
|
I comuni di: |
21.1.2008 |
||||||||||||||||||
|
Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel |
|||||||||||||||||||
|
Landkreis Havelland: Milower Land, Premnitz |
|||||||||||||||||||
|
Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wenzlow, Wusterwitz, Ziesar |
|||||||||||||||||||
|
Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Mützel, Paplitz, Parchen, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow, Zabakuck |
|||||||||||||||||||
|
PL |
POLONIA |
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 PŁOCKI 01419 |
Parti della regione non coperte da zone elencate nella parte A del presente allegato. |
16.1.2008 |
|||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 PŁOCK 01462 |
|
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 PLOŃSKI 01420 |
|
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 CIECHANOWSKI 01402 |
|
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 MŁAWSKI 01413 |
Parti della regione non coperte da zone elencate nella parte A del presente allegato |
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 GOSTYNIŃSKI 01404 |
|
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 SIERPECKI 01427 |
Parti della regione non coperte da zone elencate nella parte A del presente allegato |
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO MAZOWIECKIE 01400 ŻUROMIŃSKI 01437 |
Parti della regione non coperte da zone elencate nella parte A del presente allegato |
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO KUJAWSKO-POMORSKIE 00400 WŁOCŁAWSKI 00418 |
|
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO KUJAWSKO-POMORSKIE 00400 LIPNOWSKI 00408 |
|
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO KUJAWSKO-POMORSKIE 00400 WŁOCŁAWEK 00464 |
|
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO KUJAWSKO-POMORSKIE 00400 BRODNICKI 00402 |
Municipalità di:
|
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO KUJAWSKO-POMORSKIE 00400 RYPIŃSKI 00412 |
Municipalità di:
|
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 DZIAŁDOWSKI 02803 |
Municipalità di:
|
||||||||||||||||||
|
VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 ELBLĄSKI 02804 |
Municipalità di:
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VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 BRANIEWSKI 02802 |
Municipalità di:
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VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 LIDZBARSKI 02809 |
Municipalità di:
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VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 OLSZTYŃSKI 02814 |
Municipalità di:
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VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 OLSZTYN 02862 |
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VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 OSTRÓDZKI 02815 |
Municipalità di:
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VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 02800 NIDZICKI 02811 |
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RO |
ROMANIA |
00038 |
Contea di Tulcea |
31.12.2007» |
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RACCOMANDAZIONI
Commissione
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28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/65 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2007
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
[notificata con il numero C(2007) 5406]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/879/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2002/21/CE istituisce un quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche che intende tenere conto delle dinamiche di convergenza abbracciando nel suo campo di applicazione tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica. L’obiettivo di tale quadro è ridurre progressivamente la regolamentazione settoriale ex ante a mano a mano che si sviluppa la concorrenza sul mercato. |
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(2) |
Scopo della presente raccomandazione è individuare i mercati di prodotti e servizi in cui sia giustificabile una regolamentazione ex ante, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE. In ultima analisi l’obiettivo di qualsiasi intervento regolatorio ex ante è apportare vantaggi agli utenti finali rendendo i mercati al dettaglio concorrenziali in modo sostenibile. La definizione dei mercati rilevanti può variare e varia effettivamente nel corso del tempo via via che le caratteristiche dei prodotti e dei servizi si evolvono e cambiano le possibilità di sostituzione sul lato della domanda e dell’offerta. Considerato che la raccomandazione 2003/311/CE è in vigore da oltre quattro anni, è opportuno rivederne l’edizione iniziale alla luce degli sviluppi del mercato. La presente raccomandazione sostituisce pertanto la raccomandazione 2003/311/CE della Commissione (2). |
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(3) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE stabilisce che la Commissione definisca i mercati secondo i principi del diritto della concorrenza. I principi del diritto della concorrenza sono pertanto utilizzati nella presente raccomandazione per delimitare i mercati dei prodotti all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche, mentre l’individuazione o la selezione dei mercati che possono essere oggetto di regolamentazione ex ante dipende dal fatto che tali mercati abbiano caratteristiche che giustificano l’imposizione di obblighi regolamentari ex ante. La terminologia utilizzata nella presente raccomandazione è basata sulla terminologia utilizzata nelle direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE; la nota esplicativa della presente raccomandazione descrive gli sviluppi tecnologici relativi a questi mercati. Ai sensi della direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali di regolamentazione definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio. |
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(4) |
Il punto di partenza per l’individuazione dei mercati nella presente raccomandazione è la definizione dei mercati al dettaglio in una prospettiva futura, tenuto conto della sostituibilità sul lato della domanda e dell’offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, è opportuno individuare i mercati all’ingrosso rilevanti. Se il mercato a valle è rifornito da una o più imprese integrate verticalmente, può non esservi alcun mercato all’ingrosso (commerciale) in assenza di regolamentazione. Di conseguenza, se il mercato lo giustifica, può essere necessario partire da un concetto di mercato all’ingrosso a monte nozionale. I mercati nel settore delle comunicazioni elettroniche hanno spesso una duplice natura, in quanto comprendono servizi forniti tramite reti o piattaforme che riuniscono utenti su entrambi i lati del mercato: ad esempio utenti finali che scambiano comunicazioni o emittenti e destinatari di informazioni o contenuti. Occorre tenere presenti questi aspetti al momento dell’individuazione e della definizione dei mercati, in quanto in funzione di essi un mercato può essere definito in modi diversi e avere o meno le caratteristiche che possono giustificare l’imposizione di obblighi regolamentari ex ante. |
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(5) |
Per individuare i mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante, è opportuno applicare i seguenti criteri cumulativi. Il primo criterio è la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, che possono essere di carattere strutturale, giuridico o normativo. Tuttavia, dato il carattere dinamico e il funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche, quando si effettua un’analisi prospettiva per individuare i mercati rilevanti che possano eventualmente essere oggetto di regolamentazione ex ante, è opportuno tenere in considerazione anche le possibilità di superare tali ostacoli nell’arco di tempo considerato. Per questo motivo, a norma del secondo criterio sono ammissibili esclusivamente quei mercati la cui struttura non tenda a produrre condizioni di concorrenza effettiva nell’arco di tempo considerato. L’applicazione di tale criterio comporta l’esame della situazione della concorrenza al di là degli ostacoli all’accesso. Il terzo criterio è che l’applicazione del diritto della concorrenza non sarebbe di per sé sufficiente a rimediare ai fallimenti di mercato esistenti. |
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(6) |
Per quanto concerne il primo e il secondo criterio, i principali indicatori da considerare al momento della valutazione sono analoghi a quelli esaminati nel contesto di un’analisi di mercato in prospettiva futura; si tratta in particolare di indicatori concernenti gli ostacoli all’accesso in assenza di regolamentazione (compresa l’entità dei costi irrecuperabili), la struttura del mercato, l’andamento e la dinamica del mercato, compresi indicatori come le quote di mercato e le relative tendenze, i prezzi di mercato e le relative tendenze, nonché la portata e la copertura delle reti o infrastrutture concorrenti. Qualsiasi mercato può essere oggetto di regolamentazione ex ante se soddisfa i tre criteri in assenza di tale regolamentazione. |
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(7) |
Conformemente alla direttiva 2002/21/CE è opportuno che i nuovi mercati emergenti non siano oggetto di obblighi ingiustificati, sebbene le imprese che sono entrate per prime nel mercato siano avvantaggiate. Tra i nuovi mercati emergenti rientrano i mercati dei prodotti e dei servizi per i quali, a causa della loro novità, è molto difficile prevedere le condizioni della domanda e quelle dell’offerta o le condizioni di ingresso sul mercato e di conseguenza applicare i tre criteri. Evitando di assoggettare i nuovi mercati emergenti ad obblighi ingiustificati, si intende incoraggiare l’innovazione, come richiesto dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE; nel contempo occorre impedire la preclusione di tali mercati da parte dell’impresa leader, come indicato nelle «Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» (3). I potenziamenti progressivi dell’infrastruttura di rete esistente raramente portano ad un mercato nuovo o emergente. Occorre accertare la mancanza di sostituibilità di un prodotto dal punto di vista sia dell’offerta che della domanda prima di poter concludere che tale prodotto non fa parte di un mercato già esistente. L’introduzione di nuovi servizi al dettaglio può dare origine ad un nuovo mercato all’ingrosso derivato nella misura in cui tali servizi al dettaglio non possono essere forniti utilizzando i prodotti all’ingrosso esistenti. |
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(8) |
Due sono le tipologie di ostacoli all’accesso al mercato ai fini della presente raccomandazione: gli ostacoli strutturali e gli ostacoli giuridici o normativi. |
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(9) |
Gli ostacoli strutturali all’accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l’accesso al mercato da parte di questi ultimi. Ad esempio, si potranno riscontrare forti ostacoli strutturali quando il mercato è caratterizzato da vantaggi di costi assoluti, economie di scala e/o economie di diversificazione considerevoli, limiti di capacità ed elevati costi irrecuperabili. Tali ostacoli si frappongono a tutt’oggi all’installazione e/o alla fornitura generalizzata di reti di accesso locali a postazioni fisse. Può esistere inoltre un ostacolo strutturale quando l’offerta del servizio richiede una componente «rete» che non può essere tecnicamente duplicata o che può esserlo solamente a costi tali da rendere l’attività antieconomica per i concorrenti. |
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(10) |
Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, bensì derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura prese a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato rilevante. Un esempio di ostacolo giuridico o normativo che impedisce l’accesso ad un mercato è un limite al numero di imprese aventi accesso allo spettro radio per l’offerta dei servizi connessi. Altri esempi di ostacoli di questo genere sono i controlli dei prezzi e altri provvedimenti legati ai prezzi imposti alle imprese, i quali influiscono non solo sull’accesso al mercato ma anche sulla collocazione delle imprese sul mercato stesso. Gli ostacoli giuridici o normativi che possono essere soppressi nell’arco di tempo considerato non dovrebbero essere considerati di norma come un ostacolo economico all’accesso tale da soddisfare il primo criterio. |
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(11) |
Gli ostacoli all’accesso possono altresì diventare meno importanti per quanto riguarda i mercati guidati dall’innovazione e caratterizzati dal costante progresso tecnologico. In questi mercati la «pressione» concorrenziale è spesso dovuta alla minaccia innovativa rappresentata dai potenziali concorrenti non ancora presenti sul mercato. Nei mercati innovativi, può instaurarsi una forma di concorrenza dinamica o a lungo termine tra imprese non necessariamente in concorrenza in un mercato «statico» preesistente. La presente raccomandazione non individua mercati per cui si prevede che gli ostacoli all’accesso non si mantengano oltre un periodo prevedibile. Per valutare se gli ostacoli all’accesso potrebbero persistere in assenza di regolamentazione, è necessario esaminare se gli ingressi di nuovi operatori nel settore siano stati frequenti e abbiano avuto successo e se tali ingressi siano, o probabilmente saranno, sufficientemente immediati e persistenti da limitare il potere di mercato. La rilevanza degli ostacoli all’accesso dipenderà tra l’altro dal volume di produzione minimo necessario per un’attività efficace e dai costi irrecuperabili. |
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(12) |
Anche qualora un mercato sia caratterizzato da forti ostacoli all’accesso, altri fattori strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza verso una situazione di concorrenza effettiva nell’arco di tempo considerato. La dinamica del mercato può essere determinata ad esempio dagli sviluppi tecnologici o dalla convergenza dei prodotti e dei mercati, che può dare luogo a pressioni concorrenziali tra operatori attivi su mercati di prodotti distinti. Ciò può avvenire anche nei mercati caratterizzati da un numero limitato ma sufficiente di imprese con strutture dei costi divergenti e da una domanda elastica rispetto ai prezzi. Inoltre vi può essere un eccesso di capacità in un mercato che permetterebbe normalmente ad imprese concorrenti di aumentare rapidamente la produzione a seguito di un aumento dei prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel tempo e/o si può osservare un calo dei prezzi. Quando la dinamica del mercato cambia rapidamente, occorre fare in modo che la scelta dell’arco di tempo considerato rifletta gli sviluppi del mercato pertinenti. |
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(13) |
La decisione di identificare un mercato quale possibile oggetto di regolamentazione ex ante deve dipendere anche da una valutazione dell’adeguatezza del diritto della concorrenza a rimediare ai fallimenti di mercato derivanti dal fatto che sono soddisfatti i primi due criteri. Gli interventi del diritto della concorrenza saranno probabilmente insufficienti se un intervento volto a rimediare ad un fallimento di mercato deve soddisfare un gran numero di criteri di conformità o se sono indispensabili interventi frequenti e/o tempestivi. |
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(14) |
L’applicazione dei tre criteri dovrebbe limitare il numero dei mercati nel settore delle comunicazioni elettroniche nei quali sono imposti gli obblighi regolamentari ex ante, contribuendo così all’obiettivo che il quadro regolamentare si prefigge di ridurre gradualmente la regolamentazione settoriale ex ante a mano a mano che si sviluppa la concorrenza sul mercato. Tali criteri devono essere applicati cumulativamente, in modo tale che se uno solo non è soddisfatto, il mercato in esame non dovrebbe essere considerato come possibile oggetto di regolamentazione ex ante. |
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(15) |
I controlli regolamentari sui servizi al dettaglio dovrebbero essere imposti solo se le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che le pertinenti misure relative alla vendita all’ingrosso o alla selezione o preselezione del vettore non consentano di raggiungere l’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e tutelare l’interesse pubblico. Intervenendo a livello della vendita all’ingrosso, anche con misure correttive che possono influire sui mercati al dettaglio, gli Stati membri possono fare in modo che una parte il più possibile importante della catena del valore sia aperta ai normali processi della concorrenza, garantendo così risultati ottimali per gli utenti finali. Pertanto la presente raccomandazione individua soprattutto i mercati all’ingrosso la cui regolamentazione ha l’obiettivo di rimediare ad una mancanza di concorrenza effettiva che sia manifesta nei mercati degli utenti finali. Se un’autorità nazionale di regolamentazione dimostra che gli interventi a livello del mercato all’ingrosso non hanno avuto successo, il mercato al dettaglio rilevante potrebbe essere oggetto di regolamentazione ex ante a condizione che siano soddisfatti i tre criteri su esposti. |
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(16) |
Il fatto che la presente raccomandazione individui determinati mercati non osta al fatto che in casi specifici di applicazione del diritto della concorrenza possano essere individuati mercati diversi. Inoltre la portata della regolamentazione ex ante non influenza l’ambito delle attività che possono essere analizzate a titolo del diritto della concorrenza. |
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(17) |
I mercati elencati nell’allegato sono stati individuati sulla base di questi tre criteri cumulativi. Per i mercati non inclusi nell’elenco della presente raccomandazione le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero applicare la prova dei tre criteri al mercato interessato. Per quanto riguarda i mercati di cui all’allegato della raccomandazione 2003/311/CE, che non figurano nell’elenco di cui all’allegato della presente raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il potere di applicare la prova dei tre criteri per valutare se, sulla base delle circostanze nazionali, un mercato può ancora essere oggetto di regolamentazione ex ante. Per i mercati elencati nella presente raccomandazione, un’autorità nazionale di regolamentazione può scegliere di non effettuare un’analisi di mercato se stabilisce che il mercato in questione non soddisfa i tre criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono individuare mercati diversi da quelli inclusi nella presente raccomandazione, purché ciò avvenga conformemente all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE. La mancata notifica di un progetto di misura che influisce sul commercio fra Stati membri come descritto al considerando 38 della direttiva 2002/21/CE può dare luogo all’avvio di una procedura di infrazione. I mercati diversi da quelli elencati nella presente raccomandazione dovrebbero essere definiti sulla base dei principi della concorrenza esposti nella comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini del diritto comunitario della concorrenza (4) ed in conformità agli orientamenti comunitari per l’analisi del mercato e le modalità di valutazione del potere di mercato significativo (5) nonché soddisfare i tre criteri sopra esposti. |
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(18) |
L’individuazione, nella presente raccomandazione, dei mercati di prodotti e servizi in cui si possa applicare una regolamentazione ex ante non implica che tale regolamentazione sia sempre giustificata o che tali mercati saranno soggetti all’imposizione di obblighi regolamentari stabiliti nelle direttive specifiche. In particolare non si può imporre alcuna regolamentazione o si deve ritirare la regolamentazione qualora in tali mercati vi sia una concorrenza effettiva in assenza di regolamentazione, ovvero se nessun operatore dispone di un potere di mercato significativo ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2002/21/CE. Gli obblighi regolamentari devono essere pertinenti e fondati sulle caratteristiche del problema individuato, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi fissati dalla direttiva 2002/21/CE, in particolare garantendo i massimi vantaggi per gli utenti, assicurando che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza, incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promuovendo l’innovazione e incoraggiando un uso e una gestione efficaci delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione. |
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(19) |
La presente raccomandazione è stata sottoposta a consultazione pubblica e alla consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, |
RACCOMANDA:
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1. |
Per la definizione dei mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare i mercati di prodotti e servizi specificati nell’allegato alla presente raccomandazione. |
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2. |
Quando individuano mercati diversi da quelli elencati nell’allegato, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che i tre criteri seguenti siano soddisfatti cumulativamente:
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3. |
La presente raccomandazione non influenza le definizioni dei mercati, i risultati delle analisi di mercato e gli obblighi regolamentari adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE prima della data di adozione della presente raccomandazione. |
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4. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2007.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).
(2) GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45.
(3) GU C 165 dell’11.7.2002, pag. 6.
(4) GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.
(5) GU C 165 dell’11.7.2002, pag. 6.
ALLEGATO
Servizi al dettaglio
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1. |
Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali. |
Servizi all’ingrosso
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2. |
Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. Ai fini della presente raccomandazione, la raccolta delle chiamate comprende l’inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. |
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3. |
Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa. Ai fini della presente raccomandazione, la terminazione delle chiamate comprende l’inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. |
|
4. |
Accesso all’ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa. |
|
5. |
Accesso a banda larga all’ingrosso. Questo mercato comprende l’accesso non fisico o virtuale alla rete compreso l’accesso ad alta velocità (bit-stream) in postazione fissa. Questo mercato è situato a valle dell’accesso fisico di cui al mercato 4 suindicato, in quanto l’accesso a banda larga all’ingrosso può essere costruito utilizzando questo input in combinazione con altri elementi. |
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6. |
Fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata. |
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7. |
Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili. |
Rettifiche
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28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/70 |
Rettifica del Regolamento (CE) n. 754/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 172 del 30 guigno 2007 )
Pag. 29, Allegato I [modifica degli Allegati al Regolamento (CE) n. 1941/2006], numero 2 [modifica dell'Allegato II), lettera c)]
Anziché:
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«c) |
è aggiunto il seguente punto:
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Leggasi:
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«c) |
è aggiunto il seguente punto:
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