ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 334

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
19 dicembre 2007


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/817/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

1

Scambio di lettere

3

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

7

 

 

2007/818/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

25

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

26

 

 

2007/819/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

45

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

46

 

 

2007/820/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina

65

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina

66

 

 

2007/821/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania

84

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania di facilitazione del rilascio dei visti

85

 

 

2007/822/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina

96

Accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina di facilitazione del rilascio dei visti

97

 

 

2007/823/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

108

Accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

109

 

 

2007/824/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia

120

Scambio di lettere

121

Accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia di facilitazione del rilascio dei visti

125

 

 

2007/825/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

136

Accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

137

 

 

2007/826/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

148

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

149

 

 

2007/827/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova

168

Accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

169

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2007/817/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità di una decisione adottata dal Consiglio il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare tale accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo è la Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea dal segretariato generale del Consiglio.


SCAMBIO DI LETTERE

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

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Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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ACCORDO

di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»

e

L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza e soggiorno nei territori della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea;

TENENDO CONTO dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (1), che impone alle Parti l'obbligo di concludere un accordo di riammissione su richiesta,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Parti contraenti»: la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità;

b)

«riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente accordo;

c)

«cittadino della ex Repubblica iugoslava di Macedonia»: chiunque abbia la cittadinanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia conformemente alla di questa legislazione;

d)

«cittadino di uno Stato membro»: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

e)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

f)

«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno degli Stati membri;

g)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

h)

«permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

i)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da uno degli Stati membri per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

j)

«Stato richiedente»: lo Stato (ex Repubblica iugoslava di Macedonia o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo;

k)

«Stato richiesto»: lo Stato (ex Repubblica iugoslava di Macedonia o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo;

l)

«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente al suo articolo 19, paragrafo 1, lettera a);

m)

«zona di frontiera»: il perimetro di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ma anche i territori degli aeroporti internazionali degli Stati membri e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

n)

«transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   Se possibile, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riammette al tempo stesso anche:

i figli minorenni non coniugati fino a 18 anni di età delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente,

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente.

3.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia riammette anche le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido 30 giorni. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la ex Repubblica iugoslava di Macedonia non abbia provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento (2).

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, lo Stato membro richiedente tiene conto della volontà dell'interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o avervi transitato.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, e l'interessato abbia soggiornato nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o vi abbia transitato,

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e abbia soggiornato nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o vi abbia transitato.

3.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia riammette, su istanza di uno Stato membro, i cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza, nati e residenti a titolo permanente alla data dell'8 settembre 1991 nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4.   Dopo che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia eventualmente all'interessato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (2).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini di quello Stato membro.

2.   Se possibile, uno Stato membro riammette nel contempo anche:

i figli minorenni non coniugati fino a 18 anni di età delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

3.   Uno Stato membro riammette anche le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro dopo essere entrate nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido 30 giorni. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella dello Stato membro richiesto, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia tiene conto della volontà dell'interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che questi cittadini

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato membro richiesto, oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o avervi transitato.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto, oppure

b)

la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, e l'interessato abbia soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o vi abbia transitato, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e abbia soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o vi abbia transitato.

3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di questi documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l'apolide in questione.

4.   Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilascia eventualmente all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principi

1.   Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio valido e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

3.   Per le persone fermate nella zona di frontiera (compresi gli aeroporti) dello Stato richiedente dopo aver attraversato il confine illegalmente arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni lavorativi da quando sono state fermate (procedura accelerata).

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

a)

i dati della persona da riammettere (ad es. nomi, cognomi, data di nascita, eventualmente, luogo di nascita, ultimo luogo di residenza e dati relativi ai genitori) e, eventualmente, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati;

b)

i documenti attestanti la cittadinanza e l'indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova prima facie della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, e dell'ingresso e del soggiorno illegali;

c)

la fotografia dell’interessato.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 6 del presente accordo.

Articolo 8

Prove della cittadinanza

1.   Fatta salva la rispettiva normativa nazionale pertinente, la cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 1 può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 1 può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La prova prima facie della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi.

3.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto prende, se richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1 sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1 è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riterranno accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

4.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 5 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riterranno accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

5.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui all'allegato 5, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della ex Repubblica iugoslava di Macedonia prende, se richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alla domanda di riammissione è data risposta scritta

entro due giorni lavorativi se la domanda è stata presentata nel quadro della procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 3);

entro 14 giorni di calendario in tutti gli altri casi.

I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

3.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

4.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito senza indugio e al massimo entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine è prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di trasferire una persona, le autorità competenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o degli Stati membri, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, basta che sia personale autorizzato della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 13

Principi

1.   Gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia cercano di limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza di uno Stato membro, e lo Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia o uno Stato membro possono opporsi al transito

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, oppure

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito, oppure

c)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

dati dell’interessato (nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 7 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro cinque giorni di calendario e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 16

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE (3) e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall'autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati;

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo;

dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;

dalle convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito;

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Comitato misto per la riammissione

1.   Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma dell’articolo 19;

d)

fare raccomandazioni per la modifica del presente accordo e dei suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le Parti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle Parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli d’attuazione

1.   Su istanza di uno Stato membro o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera, lo scambio dei punti di contatto e la lingua scelta per le comunicazioni;

b)

le modalità di riammissione ai sensi della procedura accelerata;

c)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

d)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 5 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all'articolo 18.

3.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, se questi lo chiedono.

Articolo 20

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 19 tra i singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in quanto incompatibili con il presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e per il territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna Parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra Parte e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 18, sospendere temporaneamente, completamente o in parte, l'attuazione del presente accordo in relazione ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o salute pubblica. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

5.   Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.


(1)  GU L 84 del 20.3.2004.

(2)  Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ALLEGATO 1

Elenco comune dei documenti comprovanti la cittadinanza (Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 1)

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi/d'emergenza);

carte d'identità (anche temporanee e provvisorie);

carte d’identità militari;

registri navali e licenze degli skipper;

certificato di cittadinanza corredato di un altro documento di riconoscimento contenente una fotografia dell'interessato.

ALLEGATO 2

Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie della cittadinanza (Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 2)

fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo;

fogli matricolari o loro fotocopia;

patenti di guida o loro fotocopia;

certificati di nascita o loro fotocopia;

dichiarazioni di testimoni attendibili;

dichiarazioni dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale. Ai fini del presente allegato, con «test ufficiale» si intende un test commissionato o eseguito dalle autorità dello Stato richiedente e convalidato dallo Stato richiesto;

altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato;

documenti di cui all'allegato 1 scaduti.

ALLEGATO 3

Elenco comune dei documenti considerati mezzi di prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1)

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad es. fotografiche);

documento valido, per esempio visto e/o permesso di soggiorno, rilasciato dallo Stato richiesto per autorizzare il soggiorno nel suo territorio;

biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto;

dichiarazioni ufficiali rilasciate dal personale dell’autorità di frontiera che possano attestare il passaggio del confine da parte dell'interessato.

ALLEGATO 4

Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2)

descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;

informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un'organizzazione internazionale;

documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi;

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 5

Elenco dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (Articolo 3, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 4)

certificati di nascita o loro fotocopia rilasciati dalla ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia;

documenti pubblici, comprese carte d'identità o loro fotocopia, rilasciati dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia o dalla ex-Repubblica federale di Iugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente, come previsto all'articolo 3, paragrafo 3.

altri documenti o certificati o loro fotocopia attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 E ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

In applicazione delle disposizioni in questione, le Parti dovrebbero cercare di prendere le misure opportune per garantire l'unità e l'integrità del nucleo familiare. A tal fine, dovrebbero fare il possibile per riammettere i membri della famiglia entro un ragionevole lasso di tempo.

L'applicazione del principio dell'unità e dell'integrità del nucleo familiare dovrebbe essere sottoposta al controllo del comitato di cui all'articolo 18.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 E ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

Le Parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e degli Stati membri, i cittadini dell’Unione europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia non possono essere privati della cittadinanza.

Le Parti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 3 E 5

Le Parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paesi terzi che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni giuridiche di ingresso e di soggiorno nei rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le Parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA

«Le Parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi allattuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.»

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA

«Le Parti contraenti prendono atto che l'Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sull'associazione della Svizzera allattuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che, quando tale accordo entrerà in vigore, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.»


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

(2007/818/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare con la Repubblica del Montenegro.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità di una decisione adottata dal Consiglio il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare tale accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è la Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DEL MONTENEGRO, in appresso denominata «Montenegro»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza e soggiorno nei territori del Montenegro o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e del Montenegro derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Parti contraenti»: il Montenegro e la Comunità;

b)

«cittadino montenegrino»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica del Montenegro conformemente alla di questa legislazione;

c)

«cittadino di uno Stato membro»: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

d)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

e)

«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella del Montenegro o di uno degli Stati membri;

f)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

g)

«permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dal Montenegro o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

h)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dal Montenegro o da uno degli Stati membri per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

i)

«Stato richiedente»: lo Stato (Montenegro o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

j)

«Stato richiesto»: lo Stato (Montenegro o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

k)

«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale del Montenegro o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente al suo articolo 19, paragrafo 1, lettera a);

l)

«transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;

m)

«riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, secondo le disposizioni del presente accordo.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DEL MONTENEGRO

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Il Montenegro riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini montenegrini.

2.   Il Montenegro riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente,

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio del Montenegro, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente.

3.   Il Montenegro riammette anche le persone che sono state private della cittadinanza del Montenegro o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che il Montenegro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno tre mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente del Montenegro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove il Montenegro non abbia provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella del Montenegro, lo Stato membro richiedente tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Il Montenegro riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone:

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dal Montenegro; oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio del Montenegro o avervi transitato.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale montenegrino; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno, rilasciato dal Montenegro, con un periodo di validità superiore al visto o al permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto.

3.   Il Montenegro riammette, su istanza di uno Stato membro, i cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza, nati e residenti a titolo permanente alla data del 27 aprile 1992 nel territorio del Montenegro, purché tali elementi possano essere confermati dalle autorità montenegrine alla data di presentazione della domanda di riammissione.

4.   Dopo che il Montenegro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia all’interessato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza del Montenegro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio del Montenegro, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini di quello Stato membro.

2.   Uno Stato membro riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza in Montenegro,

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza in Montenegro.

3.   Uno Stato membro riammette anche le persone che sono state private della cittadinanza di uno Stato membro o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio del Montenegro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dal Montenegro, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno tre mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente di quello Stato membro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella dello Stato membro richiesto, il Montenegro tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza del Montenegro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio del Montenegro, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone:

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato membro richiesto; oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio del Montenegro dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o avervi transitato.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto; oppure

b)

il Montenegro ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno, rilasciato dallo Stato membro richiesto, con un periodo di validità superiore a quello del visto o del permesso di soggiorno rilasciato dal Montenegro, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dal Montenegro sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto.

3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di questi documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione.

4.   Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, il Montenegro rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio valido e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   La domanda di riammissione contiene:

a)

i dati della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data di nascita e, se possibile, luogo di nascita e ultimo luogo di residenza) e, eventualmente, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati;

b)

i documenti attestanti la cittadinanza e l’indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova prima facie della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, e dell’ingresso e del soggiorno illegali;

c)

la fotografia dell’interessato.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 6 del presente accordo.

Articolo 8

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e il Montenegro riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e il Montenegro riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi.

3.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto prende, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e il Montenegro riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, gli Stati membri e il Montenegro riterranno accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

4.   Le condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 5 bis del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Il Montenegro riconosce tale prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche, purché il luogo di residenza permanente al 27 aprile 1992 possa essere confermato dalle autorità montenegrine alla data di presentazione della domanda di riammissione.

5.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 5 ter del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, il Montenegro riterrà accertate le condizioni, a meno che non possa provare il contrario.

6.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 5 bis o 5 ter, la rappresentanza diplomatica o consolare competente del Montenegro prende, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   In tutti i casi alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro 12 giorni di calendario. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

3.   Qualora non sia possibile rispondere entro dodici giorni di calendario per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di massimo 6 giorni di calendario. Se non è data risposta nei termini della proroga, il trasferimento si considera accettato.

4.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

5.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di trasferire una persona, le autorità competenti del Montenegro e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Il trasporto può essere aereo, marittimo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali del Montenegro o degli Stati membri ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente; basta che sia personale autorizzato del Montenegro o di uno Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 13

Principi

1.   Gli Stati membri e il Montenegro cercano di limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2.   Il Montenegro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza di uno Stato membro, e lo Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza del Montenegro, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   Il Montenegro o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; oppure

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure

c)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   Il Montenegro o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

dati dell’interessato (nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 7 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro cinque giorni di calendario e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 16

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti del Montenegro o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale del Montenegro ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE (2) e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e del Montenegro derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati,

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo,

dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti,

dalle convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito,

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dal Montenegro a norma dell’articolo 19;

d)

fare raccomandazioni per la modifica del presente accordo e dei suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e del Montenegro; la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli d’attuazione

1.   Su istanza di uno Stato membro o del Montenegro, il Montenegro e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 5 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all’articolo 18.

3.   Il Montenegro accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, se questi lo chiedono, fatta salva la sua applicabilità pratica.

Articolo 20

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 19 tra i singoli Stati membri e il Montenegro, in quanto incompatibili con il presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e per il territorio del Montenegro.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra parte e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 18, sospendere temporaneamente, completamente o in parte l’attuazione del presente accordo in relazione ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o salute pubblica. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Bruxelles il diciotto settembre dell’anno duemilasette, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

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За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

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(1)  Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ALLEGATO 1

ELENCO DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1)

Se lo Stato richiesto è uno Stato membro:

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),

carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie),

fogli matricolari e carte d’identità militari,

registri navali e licenze degli skipper.

Se lo Stato richiesto è il Montenegro:

documenti di viaggio (passaporti nazionali e collettivi) rilasciati dal ministero degli Interni della Repubblica del Montenegro dopo il 15 giugno 1997 («passaporti blu»), documenti di viaggio (passaporti diplomatici e di servizio) rilasciati dal ministero degli Affari esteri della Repubblica del Montenegro e i documenti di viaggio che saranno rilasciati conformemente alla nuova Legge sui documenti di viaggio,

carte d’identità rilasciate dal ministero degli Interni della Repubblica del Montenegro dopo il 1o maggio 1994 e carte d’identità che saranno rilasciate conformemente alla nuova legge sui documenti di viaggio,

fogli matricolari e carte d’identità militari dell’esercito del Montenegro,

registri navali e licenze degli skipper.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLA CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2)

Se lo Stato richiesto è uno Stato membro oppure il Montenegro:

fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo,

patenti di guida o loro fotocopia,

certificati di nascita o loro fotocopia,

altro documento ufficiale rilasciato dalle autorità dello Stato richiesto che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato,

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali che citino chiaramente la cittadinanza.

Se lo Stato richiesto è il Montenegro:

passaporti rilasciati dal ministero degli Interni della Repubblica del Montenegro prima del 15 giugno 1997 («passaporti rossi») o loro fotocopia,

carte d’identità rilasciate dal ministero degli Interni della Repubblica del Montenegro prima del 1o maggio 1994 o loro fotocopia.

ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI MEZZI DI PROVA DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)

Timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad esempio fotografiche),

biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto,

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato,

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi che indicano la presenza o l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto.

ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)

Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato,

informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (per esempio, UNHCR),

comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,

documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto,

informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi.

ALLEGATO 5

ELENCO DEI DOCUMENTI CONSIDERATI MEZZI DI PROVA O PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 5)

Allegato 5 bis (documenti considerati mezzi di prova):

certificati di nascita o loro fotocopia rilasciati dalla ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia,

documenti pubblici o loro fotocopia, rilasciati dal Montenegro, dalla ex Repubblica federale di Iugoslavia, dalla ex Unione statale di Serbia e Montenegro o dalla ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente, come previsto all’articolo 3, paragrafo 3,

Allegato 5 ter (documenti considerati prova prima facie):

altri documenti o certificati o loro fotocopia attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente nel territorio del Montenegro,

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4, E ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4

Fino all’apertura delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica del Montenegro sul territorio degli Stati membri dell’UE, i documenti di viaggio di cui all’articolo 2, paragrafo 4, saranno rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica di Serbia, conformemente all’articolo 6 del memorandum d’intesa tra la Repubblica del Montenegro e la Repubblica di Serbia, oppure dalle rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati che rappresentino il Montenegro.

Se lo Stato membro richiesto non ha una rappresentanza diplomatica e consolare nella Repubblica del Montenegro, il documento di viaggio a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, sarà rilasciato dalla rappresentanza diplomatica e consolare dello Stato membro che rappresenta lo Stato membro richiesto. Il documento di viaggio è rilasciato a nome dello Stato membro richiesto, previa autorizzazione di quest’ultimo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 3 E 5

Le parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paesi terzi che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni giuridiche di ingresso, di presenza e di soggiorno nei rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Le parti convengono che una persona «entra direttamente» dal territorio del Montenegro ai sensi delle presenti disposizioni se giunge per via aerea, terrestre o marittima nel territorio degli Stati membri senza passare da un paese terzo. Un transito aeroportuale in un paese terzo non è considerato un ingresso.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Repubblica del Montenegro e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Repubblica del Montenegro concluda con l’Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA

Le parti contraenti prendono atto che l’Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sull’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che, quando tale accordo entrerà in vigore, il Montenegro concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

(2007/819/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare con la Repubblica di Serbia.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2 dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5 dell’accordo è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di riammissione dele persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»

e

LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso denominata «Serbia»

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza e soggiorno nei territori della Serbia o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e della Serbia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Parti contraenti»: la Serbia e la Comunità;

b)

«cittadino serbo»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Serbia conformemente alla di questa legislazione;

c)

«cittadino di uno Stato membro»: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

d)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

e)

«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Serbia o di uno degli Stati membri;

f)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

g)

«permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Serbia o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

h)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Serbia o da uno degli Stati membri per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

i)

«Stato richiedente»: lo Stato (Serbia o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

j)

«Stato richiesto»: lo Stato (Serbia o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

k)

«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Serbia o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente al suo articolo 19, paragrafo 1, lettera a);

l)

«zona di frontiera»: il perimetro di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Serbia, ma anche i territori degli aeroporti internazionali degli Stati membri e della Serbia;

m)

«transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA SERBIA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   La Serbia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini serbi.

2.   La Serbia riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente;

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Serbia, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente.

3.   La Serbia riammette anche le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza serba dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che la Serbia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno tre mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Serbia rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la Serbia non abbia provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella serba, lo Stato membro richiedente tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   La Serbia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Serbia, oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della Serbia o avervi transitato.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale serbo, oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Serbia, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, e l’interessato abbia soggiornato nel territorio della Serbia o vi abbia transitato, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e abbia soggiornato nel territorio della Serbia o vi abbia transitato.

3.   La Serbia riammette, su istanza di uno Stato membro, i cittadini dell’ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza, nati e residenti a titolo permanente alla data del 27 aprile 1992 nel territorio della Serbia.

4.   Dopo che la Serbia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia all’interessato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Serbia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Serbia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini di quello Stato membro.

2.   Uno Stato membro riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza in Serbia;

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza in Serbia;

3.   Uno Stato membro riammette anche le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro dopo essere entrate nel territorio della Serbia, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dalla Serbia, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno tre mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente di quello Stato membro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella dello Stato membro richiesto, la Serbia tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Serbia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato membro richiesto, oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Serbia dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o avervi transitato.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto, oppure

b)

la Serbia ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Serbia sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, e l’interessato abbia soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o vi abbia transitato, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e abbia soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o vi abbia transitato.

3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di questi documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione.

4.   Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Serbia rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio valido e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

3.   Per le persone fermate nella zona di frontiera (compresi gli aeroporti) dello Stato richiedente dopo aver attraversato il confine illegalmente arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni lavorativi da quando sono state fermate (procedura accelerata).

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

a)

i dati della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data di nascita, luogo di nascita e ultimo luogo di residenza) e, eventualmente, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati;

b)

i documenti attestanti la cittadinanza e l’indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova prima facie della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, e dell’ingresso e del soggiorno illegali;

c)

la fotografia dell’interessato.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 6 del presente accordo.

Articolo 8

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 1 può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Serbia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 1 può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Serbia riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi.

3.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto prende, se richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1 sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e la Serbia riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1 è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, gli Stati membri e la Serbia riterranno accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

4.   Le condizioni per la riammissione di cittadini dell’ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 5 bis del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. La Serbia riconosce siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

5.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini dell’ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 5ter del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, la Serbia riterrà accertate le condizioni, a meno che non possa provare il contrario.

6.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 5 bis o 5ter, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Serbia prende, se richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alla domanda di riammissione è data risposta scritta

entro due giorni lavorativi se la domanda è stata presentata nel quadro della procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 3);

entro dieci giorni di calendario in tutti gli altri casi.

I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

3.   Qualora non sia possibile rispondere entro dieci giorni di calendario per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di massimo 6 giorni di calendario. Se non è data risposta nei termini della proroga, il trasferimento si considera accettato.

4.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

5.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di trasferire una persona, le autorità competenti della Serbia e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali della Serbia o degli Stati membri, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, basta che sia personale autorizzato della Serbia o di uno Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 13

Principi

1.   Gli Stati membri e la Serbia cercano di limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2.   La Serbia autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza di uno Stato membro, e lo Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza della Serbia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   La Serbia o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, oppure

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito, oppure

c)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   La Serbia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

dati dell’interessato (nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 7 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro cinque giorni di calendario e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 16

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Serbia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale serba ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE (2) e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della Serbia derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati;

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo;

dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;

dalle convenzioni internazionali sull’estradizione;

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dalla Serbia a norma dell’articolo 19;

d)

fare raccomandazioni per la modifica del presente accordo e dei suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della Serbia; la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli d’attuazione

1.   Su istanza di uno Stato membro o della Serbia, la Serbia e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le modalità di riammissione ai sensi della procedura accelerata;

c)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

d)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 5 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all’articolo 18.

3.   La Serbia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, se questi lo chiedono.

Articolo 20

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 19 tra i singoli Stati membri e la Serbia, in quanto incompatibili con il presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e per il territorio della Serbia (3).

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra parte e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 18, sospendere temporaneamente, completamente o in parte, l’attuazione del presente accordo in relazione ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o salute pubblica. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Bruxelles il diciotto settembre dell’anno duemilasette, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, finlandese, svedese, inglese e serba, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

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За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

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(1)  Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Il campo di applicazione territoriale relativo alla Serbia sarà definito durante i negoziati, fatta salva la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1)

Se lo Stato richiesto è uno Stato membro:

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi, compresi quelli dei bambini);

carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie).

Se lo Stato richiesto è la Serbia:

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi, compresi quelli dei bambini) rilasciati dopo il 27 luglio 1996 conformemente alla Legge sui documenti di viaggio dei cittadini iugoslavi del 1996 e successive modifiche a seguito dell’adozione della nuova Legge serba sui documenti di viaggio;

carte d’identità rilasciate dopo il 1o gennaio 2000.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLA CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2)

Se lo Stato richiesto è uno Stato membro oppure la Serbia:

fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo;

fogli matricolari e carte d’identità militari;

registri navali e licenze degli skipper;

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali che citino chiaramente la cittadinanza;

patenti di guida o loro fotocopia;

certificati di nascita o loro fotocopia;

tessere di servizio di società o loro fotocopia;

dichiarazioni di testimoni;

dichiarazioni dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;

altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato.

Se lo Stato richiesto è la Serbia:

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi, compresi quelli dei bambini) rilasciati tra il 27 aprile 1992 e il 27 luglio 1996, e loro fotocopia;

carte d’identità di qualsiasi tipo rilasciate tra il 27 aprile 1992 e il 1o gennaio 2000, e loro fotocopia.

ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI MEZZI DI PROVA DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad esempio fotografiche);

documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto;

informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi;

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato;

ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;

testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato;

descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;

informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR);

comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;

dichiarazioni dell’interessato.

ALLEGATO 5

ELENCO DEI DOCUMENTI CONSIDERATI MEZZI DI PROVA O PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DELL’EX REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 E ARTICOLO 9, PARAGRAFI 4 E 5)

Allegato 5 bis (documenti considerati mezzi di prova)

certificati di nascita o loro fotocopia rilasciati dall’ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia,

documenti pubblici, comprese carte d’identità o loro fotocopia, rilasciati dalla Serbia, dall’ex Repubblica federale di Iugoslavia, dall’ex Unione statale di Serbia e Montenegro o dall’ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente, come previsto all’articolo 3, paragrafo 3.

Allegato 5 ter (documenti considerati prova prima facie)

altri documenti o certificati o loro fotocopia attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente nel territorio serbo,

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

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DICHIARAZIONE COMUNE SUL REINSERIMENTO

Le parti contraenti riconoscono la necessità di reinserire sul piano socioeconomico i cittadini della Repubblica di Serbia rimpatriati, in modo efficace, effettivo e sostenibile. Confermano l’intenzione di intensificare gli sforzi, anche finanziari, per sostenere tale reinserimento, tenendo conto dell’assistenza finanziaria comunitaria disponibile a tal fine.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 E ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

Le parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza della Repubblica di Serbia e degli Stati membri, i cittadini dell’Unione europea e della Repubblica di Serbia non possono essere privati della cittadinanza.

Le parti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 3 E 5

Le parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paesi terzi che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni giuridiche di ingresso, di presenza e di soggiorno nei rispettivi territori.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SERBIA SULLA CITTADINANZA

La Repubblica di Serbia dichiara che, in conformità della Legge sulla cittadinanza della Repubblica di Serbia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia n. 135/04), nessun cittadino serbo può rinunciare alla cittadinanza serba se, nel presentare la domanda di rinuncia, non fornisce la prova che otterrà una cittadinanza estera.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Repubblica di Serbia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Repubblica di Serbia concluda con l’Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA

Le parti contraenti prendono atto che l’Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sull’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che, quando tale accordo entrerà in vigore, la Repubblica di Serbia concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/65


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina

(2007/820/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare con la Bosnia-Erzegovina.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità di una decisione adottata dal Consiglio il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare tale accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è la Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza e soggiorno nei territori della Bosnia-Erzegovina o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e della Bosnia-Erzegovina derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«parti contraenti»: la Bosnia-Erzegovina e la Comunità;

b)

«cittadino della Bosnia-Erzegovina»: chiunque abbia la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina conformemente alla di questa legislazione;

c)

«cittadino di uno Stato membro»: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

d)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

e)

«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Bosnia-Erzegovina o di uno degli Stati membri;

f)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

g)

«permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Bosnia-Erzegovina o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

h)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Bosnia-Erzegovina o da uno degli Stati membri per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

i)

«Stato richiedente»: lo Stato (Bosnia-Erzegovina o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

j)

«Stato richiesto»: lo Stato (Bosnia-Erzegovina o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

k)

«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Bosnia-Erzegovina o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a);

l)

«transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   La Bosnia-Erzegovina riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini della Bosnia-Erzegovina.

2.   La Bosnia-Erzegovina riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente,

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Bosnia-Erzegovina, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente.

3.   La Bosnia-Erzegovina riammette anche le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza della Bosnia-Erzegovina dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che la Bosnia-Erzegovina ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido 20 giorni. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Bosnia-Erzegovina rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la Bosnia-Erzegovina non abbia provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella della Bosnia-Erzegovina, lo Stato membro richiedente tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   La Bosnia-Erzegovina riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Bosnia-Erzegovina; oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della Bosnia-Erzegovina o avervi transitato.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della Bosnia-Erzegovina; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato; a meno che

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Bosnia-Erzegovina, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto.

3.   La Bosnia-Erzegovina riammette, su istanza di uno Stato membro, i cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza, nati e residenti a titolo permanente alla data del 6 aprile 1992 nel territorio della Bosnia-Erzegovina.

4.   Dopo che la Bosnia-Erzegovina ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia all’interessato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Bosnia-Erzegovina e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bosnia-Erzegovina, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini di quello Stato membro.

2.   Uno Stato membro riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza in Bosnia-Erzegovina,

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza in Bosnia-Erzegovina.

3.   Uno Stato membro riammette anche le persone che sono state private o hanno rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro dopo essere entrate nel territorio della Bosnia-Erzegovina, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dalla Bosnia-Erzegovina, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno tre mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente di quello Stato membro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella dello Stato membro richiesto, la Bosnia-Erzegovina tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Bosnia-Erzegovina e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bosnia-Erzegovina, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato membro richiesto; oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Bosnia-Erzegovina dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o avervi transitato.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto; oppure

b)

la Bosnia-Erzegovina ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato; a meno che

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Bosnia-Erzegovina sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto.

3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di questi documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione.

4.   Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Bosnia-Erzegovina rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità valido e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

a)

i dati della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data di nascita, possibilmente luogo di nascita e ultimo luogo di residenza) e, eventualmente, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati;

b)

i documenti attestanti la cittadinanza e l’indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova prima facie della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, e dell’ingresso e del soggiorno illegali;

c)

la fotografia dell’interessato.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 6 del presente accordo.

Articolo 8

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi.

3.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto prende, se richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina riterranno accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

4.   Le condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 5 bis del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. La Bosnia-Erzegovina riconosce siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

5.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 5 ter del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, la Bosnia-Erzegovina riterrà accertate le condizioni, a meno che non possa provare il contrario.

6.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 5 bis o 5 ter, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Bosnia-Erzegovina prende, se richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   In tutti i casi alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro 10 giorni di calendario. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

3.   Qualora non sia possibile rispondere entro dieci giorni di calendario per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di massimo 6 giorni di calendario. Se non è data risposta nei termini della proroga, il trasferimento si considera accettato.

4.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

5.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di trasferire una persona, le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Il trasporto può essere aereo, marittimo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali della Bosnia-Erzegovina o degli Stati membri, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, basta che sia personale autorizzato della Bosnia-Erzegovina o di uno Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e lo Stato richiesto trasmette tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 13

Principi

1.   Gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina cercano di limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2.   La Bosnia-Erzegovina autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza di uno Stato membro, e lo Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza della Bosnia-Erzegovina, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   La Bosnia-Erzegovina o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; oppure

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure

c)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   La Bosnia-Erzegovina o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

dati dell’interessato (nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 7 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro cinque giorni di calendario e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 16

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale della Bosnia-Erzegovina ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE (2) e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati,

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo,

dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

dalla convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti,

dalle convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito,

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dalla Bosnia-Erzegovina a norma dell’articolo 19;

d)

fare raccomandazioni per la modifica del presente accordo e dei suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della Bosnia-Erzegovina; la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli d’attuazione

1.   Su istanza di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina, la Bosnia-Erzegovina e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 5 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all’articolo 18.

3.   La Bosnia-Erzegovina accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, se questi lo chiedono.

Articolo 20

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 19 tra i singoli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina, in quanto incompatibili con il presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e per il territorio della Bosnia-Erzegovina.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra parte e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 18, sospendere temporaneamente, completamente o in parte, l’attuazione del presente accordo in relazione ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o salute pubblica. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Bruxelles il diciotto settembre dell’anno duemilasette, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

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Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

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(1)  Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ALLEGATO 1

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1)

Passaporti o documenti di viaggio di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),

carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie e carte d’identità militari),

registri navali e licenze degli skipper,

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali corredati da un altro documento ufficiale con fotografia che citino chiaramente la cittadinanza.

ALLEGATO 2

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLA CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2)

Fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo,

patenti di guida o loro fotocopia,

certificati di nascita o loro fotocopia,

tessere di servizio di società o loro fotocopia,

dichiarazioni di testimoni,

dichiarazioni dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale,

altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato.

ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI MEZZI DI PROVA DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)

Timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad esempio fotografiche),

documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto,

biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto,

informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi,

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato,

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)

Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato,

informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (ad esempio, UNHCR),

comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,

dichiarazioni dell’interessato.

ALLEGATO 5

ELENCO DEI DOCUMENTI CONSIDERATI MEZZI DI PROVA O PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DELLA EX REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4 E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 5)

Allegato 5 bis (documenti considerati mezzi di prova)

Certificati di nascita o loro fotocopia rilasciati dalla ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia,

documenti pubblici, o loro fotocopia, rilasciati dalla Bosnia-Erzegovina o dalla ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente, come previsto all’articolo 3, paragrafo 3.

Allegato 5 ter (documenti considerati prova prima facie)

Altri documenti o certificati o loro fotocopia attestanti il luogo di nascita nel territorio della Bosnia-Erzegovina,

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 3 E 5

Le parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paesi terzi che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni giuridiche di ingresso, di presenza o di soggiorno nei rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Bosnia-Erzegovina e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Bosnia-Erzegovina concluda con l’Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA

Le parti contraenti prendono atto che l’Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sull’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che, quando tale accordo entrerà in vigore, la Bosnia-Erzegovina concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/84


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania

(2007/821/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica d’Albania un accordo che facilita il rilascio dei visti.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione del Consiglio adottata il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto che provvede alla gestione dell’accordo e può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non ne sono vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(6)

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere espresso il 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania di facilitazione del rilascio dei visti

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA D’ALBANIA,

in appresso le «parti»,

visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania, firmato il 12 giugno 2006, che disciplina attualmente le relazioni con la Repubblica d’Albania;

ribadendo l’intenzione di collaborare strettamente nel quadro delle strutture ASA esistenti per la liberalizzazione del sistema dei visti tra la Repubblica d’Albania e l’Unione europea, conformemente alle conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali di Salonicco del 21 giugno 2003;

desiderando, come primo passo concreto verso l’abolizione del visto, agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Repubblica d’Albania;

tenendo presente che dal 4 agosto 2000 tutti i cittadini dell’UE sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nella Repubblica d’Albania per un periodo non superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni o transitano per il suo territorio;

riconoscendo che, se la Repubblica d’Albania reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica d’Albania, per reciprocità;

riconoscendo che tale facilitazione non deve agevolare l’immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

vista l’entrata in vigore dell’accordo di riammissione delle persone in soggiorno irregolare tra la Repubblica d’Albania e il Consiglio della Comunità europea;

tenendo conto del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

tenendo conto del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d’applicazione

1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio del visto ai cittadini della Repubblica d’Albania per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2.   Se la Repubblica d’Albania reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE o per alcune categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica d’Albania, per reciprocità.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Repubblica d’Albania solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica d’Albania o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito;

b)

«cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)

«cittadino della Repubblica d'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

d)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri,

l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e)

«persona regolarmente soggiornante»: qualsiasi cittadino della Repubblica d’Albania autorizzato o avente titolo a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini della Repubblica d’Albania, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica d’Albania, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità albanese attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio degli Stati membri per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

b)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera di commercio della Repubblica d’Albania;

c)

giornalisti:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

d)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

e)

rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

f)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

g)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

h)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;

i)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini albanesi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta della persona ospitante;

j)

coloro che visitano cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

k)

vittime di persecuzioni politiche nella Repubblica d’Albania durante il regime comunista:

il certificato, rilasciato dall’istituto per l’integrazione delle vittime di persecuzioni conformemente all’articolo 3 della Legge n. 7748 del 29.7.1993, che attesta lo status di perseguitato politico durante il regime comunista albanese, e una lettera d’invito di un’autorità competente, di un’organizzazione nazionale o internazionale, per esempio una ONG di uno Stato membro, o di un’istituzione europea a partecipare ad attività, in particolare attività connesse al loro statuto;

l)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica d’Albania:

una richiesta scritta dell’associazione nazionale (sindacale) dei trasportatori della Repubblica d’Albania relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

m)

turisti:

un certificato o ricevuta di un’agenzia di viaggio o di un operatore turistico accreditati dagli Stati membri nel quadro della cooperazione consolare locale che confermi la prenotazione di un viaggio organizzato;

n)

persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

o)

liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione della persona interessata all’evento;

p)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri:

una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Repubblica d’Albania, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

q)

persone che si recano ad una cerimonia funebre:

un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

r)

rappresentanti delle comunità religiose:

una richiesta scritta di una comunità religiosa registrata nella Repubblica d’Albania, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi.

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi ed eventualmente il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo; o

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché:

se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5

Rilascio di visti per più ingressi

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a)

membri del Consiglio dei ministri e del Parlamento, membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica d’Albania, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

c)

coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori in visita a cittadini albanesi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica d’Albania, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

c)

persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

d)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

e)

giornalisti;

f)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

g)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica d’Albania;

h)

persone bisognose di cure mediche periodiche e accompagnatori indispensabili;

i)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

j)

studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

k)

rappresentanti delle comunità religiose della Repubblica d’Albania, che si recano periodicamente negli Stati membri;

l)

rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

m)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Repubblica d’Albania ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

Se la Repubblica d’Albania reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 EUR ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini albanesi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

b)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica d’Albania, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

c)

membri del Consiglio dei ministri e del Parlamento, membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

d)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione;

e)

bambini di età inferiore a sei anni;

f)

disabili ed eventuali accompagnatori;

g)

persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

h)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

i)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

j)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

k)

vittime di persecuzioni politiche durante il regime comunista;

l)

pensionati;

m)

rappresentanti di organizzazioni della società civile che partecipano a riunioni, seminari, programmi di scambio o corsi di formazione;

n)

giornalisti;

o)

rappresentanti delle comunità religiose registrate nella Repubblica d’Albania;

p)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica d’Albania;

q)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

r)

liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione europea e della Repubblica d’Albania che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Repubblica d’Albania o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica d’Albania, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini della Repubblica d’Albania non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini della Repubblica d’Albania titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini della Repubblica d’Albania possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica d’Albania. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica d’Albania

1.   Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica d’Albania nella misura in cui abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

2.   Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Repubblica d’Albania antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano per altri cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica d’Albania di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo.

Articolo 14

Clausole finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

5.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Bruxelles il diciotto settembre dell’anno duemilasette, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

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За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

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ALLEGATO

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

Dato che la richiamata decisione non si applica alla Romania e alla Bulgaria, la Commissione europea proporrà disposizioni analoghe per consentire a questi paesi di riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen e altri documenti analoghi rilasciati da altri Stati membri non ancora pienamente integrati nello spazio Schengen ai fini del transito nel loro territorio.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Repubblica d’Albania concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della Repubblica d’Albania concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda e della Repubblica d’Albania concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

(se necessaria)

Se l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i protocolli dell’accordo riguardanti il Liechtenstein saranno in vigore al momento della conclusione dei negoziati con la Repubblica d’Albania, si effettuerà una dichiarazione analoga anche in relazione alla Svizzera e al Liechtenstein.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:

in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità,

stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti della Repubblica d’Albania ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni, compreso l’elenco delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici accreditati nel quadro della cooperazione consolare locale, devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su Internet, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo, soprattutto ai richiedenti in buona fede.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL RIESAME DEI REQUISITI PER I VISTI RILASCIATI AI TITOLARI DI PASSAPORTI DI SERVIZIO

Poiché le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Repubblica d’Albania antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano soltanto per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica d’Albania di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo, la Comunità europea riesaminerà la situazione dei titolari di passaporti di servizio al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, in vista di una sua eventuale modifica in tal senso conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI E I RICHIEDENTI IN BUONA FEDE

La Comunità europea prende atto del suggerimento della Repubblica d’Albania di intendere in un senso più ampio il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio del visto, nonché dell’importanza attribuita dalla Repubblica d’Albania alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un numero maggiore di persone che hanno legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e figli rispettivi) con cittadini della Repubblica d’Albania regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni da diritti di trattamento ed eventualmente rilasciando visti d’ingresso multipli.

Inoltre, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario anche per facilitare il rilascio dei visti ai richiedenti in buona fede.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/96


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina

(2007/822/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Bosnia-Erzegovina un accordo che facilita il rilascio dei visti.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione del Consiglio adottata il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto che provvede alla gestione dell’accordo e può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non ne sono vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

(6)

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1 dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4 dell’accordo è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere espresso il 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina di facilitazione del rilascio dei visti

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

e

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

in appresso le «parti»,

DESIDERANDO, COME PRIMO PASSO CONCRETO VERSO L’ABOLIZIONE DEL VISTO, agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Bosnia-Erzegovina;

TENENDO PRESENTE che dal 21 luglio 2005 tutti i cittadini dell’UE sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nella Bosnia-Erzegovina per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano per il suo territorio;

RICONOSCENDO CHE, se la Bosnia-Erzegovina reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Bosnia-Erzegovina, per reciprocità;

RICONOSCENDO che tale facilitazione non deve agevolare l’immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d’applicazione

1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio del visto ai cittadini della Bosnia-Erzegovina per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2.   Se la Bosnia-Erzegovina reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE o per alcune categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Bosnia-Erzegovina, per reciprocità.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Bosnia-Erzegovina solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Bosnia-Erzegovina o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito;

b)

«cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)

«cittadino della Bosnia-Erzegovina»: chiunque abbia la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina;

d)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri,

l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e)

«persona regolarmente soggiornante»: qualsiasi cittadino della Bosnia-Erzegovina autorizzato o avente titolo a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini della Bosnia-Erzegovina, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Bosnia-Erzegovina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità della Bosnia-Erzegovina attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio degli Stati membri per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

b)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera per il commercio estero della Bosnia-Erzegovina;

c)

rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

d)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Bosnia-Erzegovina:

una richiesta scritta della Camera per il commercio estero della Bosnia-Erzegovina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

e)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri:

una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Bosnia-Erzegovina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

f)

giornalisti:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

g)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

h)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

i)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

j)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;

k)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Bosnia-Erzegovina regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta della persona ospitante;

l)

persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

m)

persone che si recano ad una cerimonia funebre:

un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

n)

rappresentanti delle comunità religiose tradizionali della Bosnia-Erzegovina in visita alle comunità bosniache nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta del capo della comunità religiosa della Bosnia-Erzegovina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

o)

liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione della persona interessata all’evento;

p)

coloro che visitano cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

q)

turisti:

un certificato o ricevuta di un’agenzia di viaggio o di un operatore turistico accreditati dagli Stati membri nel quadro della cooperazione consolare locale che confermi la prenotazione di un viaggio organizzato.

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo; o

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo; nonché

se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5

Rilascio di visti per più ingressi

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a)

membri del tribunale e dell’ufficio del pubblico ministero della Bosnia-Erzegovina che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Bosnia-Erzegovina, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

c)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori) — in visita a cittadini della Bosnia-Erzegovina regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Bosnia-Erzegovina, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

c)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Bosnia-Erzegovina;

d)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

e)

giornalisti;

f)

persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

g)

studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

h)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

i)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

j)

persone bisognose di cure mediche periodiche e accompagnatori indispensabili;

k)

rappresentanti delle comunità religiose tradizionali della Bosnia-Erzegovina in visita alle comunità bosniache nel territorio degli Stati membri, che si recano periodicamente negli Stati membri;

l)

rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

m)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Bosnia-Erzegovina ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

Se la Bosnia-Erzegovina reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 EUR ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — di cittadini della Bosnia-Erzegovina regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

b)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Bosnia-Erzegovina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

c)

membri del tribunale e dell’ufficio del pubblico ministero della Bosnia-Erzegovina che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

d)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione;

e)

bambini di età inferiore a sei anni;

f)

disabili ed eventuali accompagnatori;

g)

persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

h)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

i)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

j)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

k)

giornalisti;

l)

rappresentanti delle comunità religiose tradizionali della Bosnia-Erzegovina in visita alle comunità bosniache nel territorio degli Stati membri;

m)

rappresentanti di organizzazioni della società civile che partecipano a riunioni, seminari, programmi di scambio o corsi di formazione;

n)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Bosnia-Erzegovina;

o)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

p)

pensionati;

q)

liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione europea e della Bosnia-Erzegovina che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Bosnia-Erzegovina o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini della Bosnia-Erzegovina non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini della Bosnia-Erzegovina titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini della Bosnia-Erzegovina possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Bosnia-Erzegovina. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina

1.   Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina nella misura in cui abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

2.   Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano per altri cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Bosnia-Erzegovina di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo.

Articolo 14

Clausole finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Bruxelles il diciotto settembre dell’anno duemilasette, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

ALLEGATO

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dato che la richiamata decisione non si applica alla Romania e alla Bulgaria, la Commissione europea proporrà disposizioni analoghe per consentire a questi paesi di riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen e altri documenti analoghi rilasciati da altri Stati membri non ancora pienamente integrati nello spazio Schengen ai fini del transito nel loro territorio.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Bosnia-Erzegovina concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della Bosnia-Erzegovina concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda e della Bosnia-Erzegovina concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

(se necessaria)

Se l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i protocolli dell’accordo riguardanti il Liechtenstein saranno in vigore al momento della conclusione dei negoziati con la Bosnia-Erzegovina, si effettuerà una dichiarazione analoga anche in relazione alla Svizzera e al Liechtenstein.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:

in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità,

stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti della Bosnia-Erzegovina ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni, compreso l’elenco delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici accreditati nel quadro della cooperazione consolare locale, devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL RIESAME DEI REQUISITI PER I VISTI RILASCIATI AI TITOLARI DI PASSAPORTI DI SERVIZIO

Poiché le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano soltanto per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Bosnia-Erzegovina di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo, la Comunità europea riesaminerà la situazione dei titolari di passaporti di servizio al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, in vista di una sua eventuale modifica in tal senso conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI E I RICHIEDENTI IN BUONA FEDE

La Comunità europea prende atto del suggerimento della Bosnia-Erzegovina di intendere in un senso più ampio il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio del visto, nonché dell’importanza attribuita dalla Bosnia-Erzegovina alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un numero maggiore di persone che hanno legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e figli rispettivi) con cittadini della Bosnia-Erzegovina regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni da diritti di trattamento ed eventualmente rilasciando visti d’ingresso multipli.

Inoltre, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario anche per facilitare il rilascio dei visti ai richiedenti in buona fede.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/108


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

(2007/823/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica del Montenegro un accordo che facilita il rilascio dei visti.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione del Consiglio adottata il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto che provvede alla gestione dell’accordo e può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non ne sono vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(6)

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DEL MONTENEGRO

in appresso le «parti»,

TENENDO CONTO dell’ottica europea in cui si pone la Repubblica del Montenegro, dei negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro;

RIBADENDO l’intenzione di collaborare strettamente nel quadro delle future strutture ASA per la liberalizzazione del sistema dei visti tra la Repubblica del Montenegro e l’Unione europea, conformemente alle conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali di Salonicco del 21 giugno 2003;

DESIDERANDO, COME PRIMO PASSO CONCRETO VERSO L’ABOLIZIONE DEL VISTO, agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Repubblica del Montenegro;

TENENDO PRESENTE che tutti i cittadini dell’UE sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nella Repubblica del Montenegro per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano per il suo territorio;

RICONOSCENDO che, se la Repubblica del Montenegro reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica del Montenegro, per reciprocità;

RICONOSCENDO che tale facilitazione non deve agevolare l’immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d’applicazione

1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio del visto ai cittadini della Repubblica del Montenegro per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2.   Se la Repubblica del Montenegro reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE o per alcune categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica del Montenegro, per reciprocità.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Repubblica del Montenegro solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica del Montenegro o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito;

b)

«cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)

«cittadino della Repubblica del Montenegro»: qualsiasi persona avente la cittadinanza della Repubblica del Montenegro;

d)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri,

l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e)

«persona regolarmente soggiornante»: qualsiasi cittadino della Repubblica del Montenegro autorizzato o avente titolo a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini della Repubblica del Montenegro, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica del Montenegro, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità del Montenegro attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio degli Stati membri per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

b)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata da una Camera di commercio, dall’Associazione padronale della Repubblica del Montenegro o dall’Alleanza degli imprenditori del Montenegro;

c)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica del Montenegro:

una richiesta scritta dell’associazione nazionale dei trasportatori montenegrini relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

d)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni che viaggiano nei territori degli Stati membri:

una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Repubblica del Montenegro, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

e)

giornalisti:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

f)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

g)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, accademia, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

h)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali e comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

i)

partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;

j)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Repubblica del Montenegro regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta della persona ospitante;

k)

coloro che visitano cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

l)

persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

m)

persone che si recano ad una cerimonia funebre:

un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

n)

rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

o)

liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione della persona interessata all’evento;

p)

giudici che partecipano a programmi di scambio, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

q)

rappresentanti delle comunità religiose della Repubblica del Montenegro:

una richiesta scritta di una comunità religiosa registrata nella Repubblica del Montenegro, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

r)

turisti:

un certificato o ricevuta di un’agenzia di viaggio o di un operatore turistico accreditati dagli Stati membri nel quadro della cooperazione consolare locale che confermi la prenotazione di un viaggio organizzato.

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo; o

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché:

se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5

Rilascio di visti per più ingressi

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a)

membri di governi e parlamenti nazionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, presidente della Corte d’appello, presidente del tribunale amministrativo, che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica del Montenegro, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

c)

coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, in visita a cittadini montenegrini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica del Montenegro, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

c)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica del Montenegro;

d)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

e)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri;

f)

persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

g)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

h)

giornalisti;

i)

partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate;

j)

studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

k)

persone bisognose di cure mediche periodiche e accompagnatori indispensabili;

l)

rappresentanti delle comunità religiose registrate nella Repubblica del Montenegro, che si recano periodicamente negli Stati membri;

m)

rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

n)

giudici che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare a programmi di scambio, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Repubblica del Montenegro ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

Se la Repubblica del Montenegro reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 EUR ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

i membri di governi e parlamenti nazionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, il presidente della Corte d’appello, il presidente del tribunale amministrativo, le persone menzionate all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

b)

i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Repubblica del Montenegro regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

c)

i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica del Montenegro, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

d)

gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;

e)

i disabili ed eventuali accompagnatori;

f)

le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

g)

i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

h)

i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

i)

i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate;

j)

i giornalisti;

k)

i pensionati;

l)

i giudici che partecipano a programmi di scambio, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo;

m)

i rappresentanti delle comunità religiose della Repubblica del Montenegro;

n)

i rappresentanti di organizzazioni della società civile che partecipano a riunioni, seminari, programmi di scambio o corsi di formazione;

o)

i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri;

p)

gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica del Montenegro;

q)

il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

r)

i bambini di età inferiore a sei anni.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione europea e della Repubblica del Montenegro che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Repubblica del Montenegro o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica del Montenegro, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini montenegrini non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini della Repubblica del Montenegro titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini della Repubblica del Montenegro possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica del Montenegro. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica del Montenegro

1.   Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica del Montenegro nella misura in cui abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

2.   Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Repubblica del Montenegro antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano per altri cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica del Montenegro di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo.

Articolo 14

Clausole finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Bruxelles il diciotto settembre dell’anno duemilasette, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

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За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

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ALLEGATO

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dato che la decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non si applica alla Romania e alla Bulgaria, la Commissione europea proporrà disposizioni analoghe per consentire a questi paesi di riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen e altri documenti analoghi rilasciati da altri Stati membri non ancora pienamente integrati nello spazio Schengen ai fini del transito nel loro territorio.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Repubblica del Montenegro concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della Repubblica del Montenegro concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda e della Repubblica del Montenegro concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

(se necessaria)

Se l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i protocolli dell’accordo riguardanti il Liechtenstein saranno in vigore al momento della conclusione dei negoziati con la Repubblica del Montenegro, si effettuerà una dichiarazione analoga anche in relazione alla Svizzera e al Liechtenstein.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL RIESAME DEI REQUISITI PER I VISTI RILASCIATI AI TITOLARI DI PASSAPORTI DI SERVIZIO

Poiché le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Repubblica del Montenegro antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano soltanto per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica del Montenegro di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo, la Comunità europea riesaminerà la situazione dei titolari di passaporti di servizio al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, in vista di una sua eventuale modifica in tal senso conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:

in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità,

stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti montenegrini ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni, compreso l’elenco delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici accreditati nel quadro della cooperazione consolare locale, devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su Internet, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI E I RICHIEDENTI IN BUONA FEDE

La Comunità europea prende atto del suggerimento della Repubblica del Montenegro di intendere in un senso più ampio il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio del visto, nonché dell’importanza attribuita dalla Repubblica del Montenegro alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un numero maggiore di persone che hanno legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e figli rispettivi) con cittadini della Repubblica del Montenegro regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni da diritti di trattamento ed eventualmente rilasciando visti d’ingresso multipli.

Inoltre, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario anche per facilitare il rilascio dei visti ai richiedenti in buona fede.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUI MARITTIMI

Conformemente agli accordi internazionali sulla mobilità dei membri dell’equipaggio civile di navi, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario per facilitare il rilascio dei visti ai marittimi del Montenegro, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari e rilasciando visti d’ingresso multipli.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/120


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2007/824/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia un accordo che facilita il rilascio dei visti.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione del Consiglio adottata il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto che provvede alla gestione dell’accordo e può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non né sono vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(6)

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non né è vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere espresso il 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


SCAMBIO DI LETTERE

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

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Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia di facilitazione del rilascio dei visti

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

e

LA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, in appresso le «parti»,

VISTA la decisione del Consiglio europeo del dicembre 2005 di accordare alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia lo status di paese candidato;

VISTO l’accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, firmato nell’aprile 2001 ed entrato in vigore il 1o aprile 2004, che disciplina attualmente le relazioni con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

RIBADENDO l’intenzione di collaborare strettamente nel quadro delle strutture ASA esistenti per la liberalizzazione del sistema dei visti tra la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l’Unione europea, conformemente alle conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali di Salonicco del 21 giugno 2003;

PRENDENDO ATTO dei progressi compiuti dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza e, in particolare, per quanto riguarda migrazione, politica dei visti, gestione delle frontiere e sicurezza dei documenti;

DESIDERANDO, come primo passo concreto verso l’abolizione del visto, agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

TENENDO PRESENTE che tutti i cittadini dell’UE sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano per il suo territorio;

RICONOSCENDO che, se la ex Repubblica iugoslava di Macedonia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, per reciprocità;

RICONOSCENDO che tale facilitazione non deve agevolare l’immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d’applicazione

1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio del visto ai cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2.   Se la ex Repubblica iugoslava di Macedonia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE o per alcune categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, per reciprocità;

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito;

b)

«cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)

«cittadino della ex Repubblica iugoslava di Macedonia»: chiunque abbia la cittadinanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

d)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e)

«persona regolarmente soggiornante»: qualsiasi cittadino della ex Repubblica iugoslava di Macedonia autorizzato o avente titolo a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività di formazione e scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

b)

partecipanti ad attività scientifiche, di ricerca, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

c)

rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

d)

giornalisti:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

e)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

f)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri;

g)

liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione della persona interessata all’evento;

h)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;

i)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

una richiesta scritta di un’associazione di trasportatori della ex Repubblica iugoslava di Macedonia relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

j)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

una richiesta scritta della società ferroviaria competente della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

k)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini ex Repubblica iugoslava di Macedonia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta della persona ospitante;

l)

rappresentanti delle comunità religiose:

una richiesta scritta di una comunità religiosa registrata nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

m)

persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

n)

persone che si recano ad una cerimonia funebre:

un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

o)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità ex Repubblica iugoslava di Macedonia attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

p)

turisti:

un certificato o ricevuta di un’agenzia di viaggio o di un operatore turistico accreditati dagli Stati membri nel quadro della cooperazione consolare locale che confermi la prenotazione di un viaggio organizzato.

q)

coloro che visitano cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo; o

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio.

Articolo 5

Rilascio di visti per più ingressi

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a)

membri di governi e parlamenti nazionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, del consiglio della magistratura e del consiglio del pubblico ministero che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

c)

coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (inclusi i tutori) in visita a cittadini ex Repubblica iugoslava di Macedonia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

d)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

e)

giornalisti;

f)

rappresentanti delle comunità religiose registrate nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che si recano periodicamente negli Stati membri;

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a)

studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

b)

persone partecipanti ad attività scientifiche, di ricerca, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

c)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

d)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri.

e)

rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

f)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

g)

sindaci e membri dei consigli municipali;

h)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

i)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

j)

persone bisognose di cure mediche periodiche e accompagnatori indispensabili;

k)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, e ad altri soggetti, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

Se la ex Repubblica iugoslava di Macedonia reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 EUR ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini ex Repubblica iugoslava di Macedonia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

b)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

c)

membri di governi e parlamenti nazionali, membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, del consiglio della magistratura e del consiglio del pubblico ministero che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

d)

sindaci e membri dei consigli municipali;

e)

disabili ed eventuali accompagnatori;

f)

persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

g)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

h)

partecipanti ad attività scientifiche, di ricerca, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

i)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

j)

giornalisti;

k)

pensionati;

l)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

m)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

n)

rappresentanti di organizzazioni della società civile che partecipano a riunioni, seminari, programmi di scambio o corsi di formazione;

o)

rappresentanti delle comunità religiose registrate nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

p)

liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri;

q)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività di formazione o scolastiche/accademiche:

r)

bambini di età inferiore a sei anni.

3.   In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria e la Romania, che sono vincolate dall’acquis di Schengen ma non rilasciano ancora visti Schengen, possono esentare i cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia dai diritti per il trattamento delle domande di visto nazionale per soggiorni di breve durata, fino a data da determinarsi dal Consiglio, a decorrere dalla quale applicheranno integralmente l’acquis di Schengen sulla politica dei visti.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore, per ragioni umanitarie, professionali o personali serie, i cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo (scambio periodico di informazioni, compresi i dati sul numero di visti rilasciati e di domande di visto presentate e respinte);

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo,

c)

dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5.   Il comitato informa gli organi competenti istituiti nel quadro dell’accordo di stabilizzazione e di associazione fornendo periodicamente dati sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia

1.   Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella misura in cui abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

2.   Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano per altri cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo.

Articolo 14

Clausole finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

ALLEGATO

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

Dato che la richiamata decisione non si applica alla Romania e alla Bulgaria, la Commissione europea proporrà disposizioni analoghe per consentire a questi paesi di riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen e altri documenti analoghi rilasciati da altri Stati membri non ancora pienamente integrati nello spazio Schengen ai fini del transito nel loro territorio.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA PROSPETTIVA DELL’ABOLIZIONE RECIPROCA DEL VISTO

Conformemente alle conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali svoltosi a Salonicco il 21 giugno 2003, le misure di facilitazione del visto di cui al presente accordo rappresentano una fase transitoria verso l’abolizione del visto per i cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il visto per i cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarà abolito quando saranno valutati positivamente i progressi del paese nell’attuazione delle necessarie riforme e conformemente alle procedure e alle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

(se necessaria)

Se l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i protocolli dell’accordo riguardanti il Liechtenstein saranno in vigore al momento della conclusione dei negoziati con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si effettuerà una dichiarazione analoga anche in relazione alla Svizzera e al Liechtenstein.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE SPESE DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE DI VISTO

La Comunità europea prende atto delle preoccupazioni espresse dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul fatto che ai cittadini di quest’ultima sono rilasciati visti Schengen con validità territoriale limitata a uno o più Stati membri. La Comunità europea prende anche atto della richiesta presentata dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia che ai propri cittadini titolari di visti Schengen con validità territoriale limitata a uno o più Stati membri e che nel periodo di validità di tale visto debbano effettuare un viaggio in uno Stato membro non compreso nell’ambito di validità territoriale di tale visto, non siano addebitate spese di istruzione per la seconda domanda di visto.

La parti ritengono che la presente questione vada nuovamente valutata, in via prioritaria, dal Comitato di cui all’articolo 12, dopo che il Parlamento europeo e il Consiglio avranno adottato il Codice comunitario dei visti, il cui progetto tratta della presente questione.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL RIESAME DEI REQUISITI PER I VISTI RILASCIATI AI TITOLARI DI PASSAPORTI DI SERVIZIO

Poiché le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano soltanto per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo, la Comunità europea riesaminerà la situazione dei titolari di passaporti di servizio al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, in vista di una sua eventuale modifica in tal senso conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, attualmente in fase di discussione al Parlamento europeo e al Consiglio, che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:

in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità;

stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni, compreso l’elenco delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici accreditati nel quadro della cooperazione consolare locale, devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri si organizzano in modo da assicurare a chi deve presentare una domanda di visto e la documentazione giustificativa un appuntamento in termini ragionevolmente rapidi.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo, compresa la semplificazione dei documenti richiesti, soprattutto per i richiedenti in buona fede.

DICHIARAZIONE POLITICA DELLA BULGARIA SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

La Repubblica di Bulgaria dichiara l’intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale istituito con regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI

La Comunità europea prende atto del suggerimento della ex Repubblica iugoslava di Macedonia di intendere in un senso più ampio il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio del visto, nonché dell’importanza attribuita dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un numero maggiore di persone che hanno legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e figli rispettivi) con cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni da diritti di trattamento ed eventualmente rilasciando visti d’ingresso multipli.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/136


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

(2007/825/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica di Serbia un accordo che facilita il rilascio dei visti.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione del Consiglio adottata il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto che provvede alla gestione dell’accordo e può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non ne sono vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(6)

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DI SERBIA in appresso le «parti»,

TENENDO CONTO dell’ottica europea in cui si pone la Repubblica di Serbia, dell’apertura dei negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra la Comunità europea/gli Stati membri dell’UE e la Repubblica di Serbia, e del partenariato europeo adottato dal Consiglio nel gennaio 2006;

RIBADENDO l’intenzione di collaborare strettamente nel quadro delle future strutture ASA per la liberalizzazione del sistema dei visti tra la Repubblica di Serbia e l’Unione europea, conformemente alle conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali di Salonicco del 21 giugno 2003;

DESIDERANDO, come primo passo concreto verso l’abolizione del visto, agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini serbi;

TENENDO PRESENTE che tutti i cittadini dell’UE sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nella Repubblica di Serbia per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano per il suo territorio;

RICONOSCENDO che, se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Serbia, per reciprocità;

RICONOSCENDO che tale facilitazione non deve agevolare l’immigrazione clandestina e

PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE alla sicurezza e alla riammissione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d’applicazione

1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio del visto ai cittadini della Repubblica di Serbia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2.   Se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE o per alcune categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Serbia, per reciprocità.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Repubblica di Serbia solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica di Serbia o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito;

b)

«cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)

«cittadino della Repubblica di Serbia»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Serbia conformemente alla di questa normativa nazionale;

d)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri,

l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e)

«persona regolarmente soggiornante»: qualsiasi cittadino della Repubblica di Serbia autorizzato o avente titolo a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini della Repubblica di Serbia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità serba attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

b)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera di commercio della Repubblica di Serbia;

c)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Serbia:

una richiesta scritta di una società o associazione nazionale di trasportatori della Repubblica di Serbia relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

d)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni che viaggiano nei territori degli Stati membri:

una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Repubblica di Serbia, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

e)

giornalisti:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

f)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

g)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

h)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

i)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;

j)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini serbi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta della persona ospitante;

k)

coloro che visitano cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

l)

persone che si recano ad una cerimonia funebre:

un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

m)

persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

n)

rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

o)

rappresentanti delle comunità religiose della Repubblica di Serbia:

una richiesta scritta di una comunità religiosa registrata nella Repubblica di Serbia, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

p)

liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione della persona interessata all’evento;

q)

turisti:

un certificato o ricevuta di un’agenzia di viaggio o di un operatore turistico accreditati dagli Stati membri nel quadro della cooperazione consolare locale che confermi la prenotazione di un viaggio organizzato.

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo; o

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5

Rilascio di visti per più ingressi

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a)

membri di governi e parlamenti nazionali e regionali/provinciali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

c)

coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori in visita a cittadini serbi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

c)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Serbia;

d)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

e)

giornalisti;

f)

persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

g)

studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

h)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

i)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

j)

persone bisognose di cure mediche periodiche e accompagnatori indispensabili;

k)

rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

l)

rappresentanti delle comunità religiose registrate nella Repubblica di Serbia, che si recano periodicamente negli Stati membri;

m)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Repubblica di Serbia ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

Se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 EUR ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali/provinciali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

c)

i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

d)

gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

e)

i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

f)

i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

g)

i disabili ed eventuali accompagnatori;

h)

i rappresentanti di organizzazioni della società civile che partecipano a riunioni, seminari, programmi di scambio o corsi di formazione;

i)

le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

j)

i giornalisti;

k)

gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Serbia;

l)

il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni che viaggiano nei territori degli Stati membri;

m)

i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini serbi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

n)

i rappresentanti delle comunità religiose registrate nella Repubblica di Serbia, che si recano periodicamente negli Stati membri;

o)

i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri;

p)

i pensionati;

q)

i bambini di età inferiore a sei anni.

3.   In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria e la Romania, che sono vincolate dall’acquis di Schengen ma non rilasciano ancora visti Schengen, possono esentare i cittadini della Repubblica di Serbia dai diritti per il trattamento delle domande di visto nazionale per soggiorni di breve durata, fino a data da determinarsi dal Consiglio, a decorrere dalla quale applicheranno integralmente l’acquis di Schengen sulla politica dei visti.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione europea e della Repubblica di Serbia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Repubblica di Serbia o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica di Serbia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini serbi non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini serbi titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini serbi possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica di Serbia. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo,

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo,

c)

dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica di Serbia

1.   Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica di Serbia nella misura in cui abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

2.   Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Repubblica di Serbia antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano per altri cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica di Serbia di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo.

Articolo 14

Clausole finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Bruxelles il diciotto settembre dell’anno duemilasette, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

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ALLEGATO

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

Dato che la richiamata decisione non si applica alla Romania e alla Bulgaria, la Commissione europea proporrà disposizioni analoghe per consentire a questi paesi di riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen e altri documenti analoghi rilasciati da altri Stati membri non ancora pienamente integrati nello spazio Schengen ai fini del transito nel loro territorio.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Repubblica di Serbia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della Repubblica di Serbia concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda e della Repubblica di Serbia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

(se necessaria)

Se l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i protocolli dell’accordo riguardanti il Liechtenstein saranno in vigore al momento della conclusione dei negoziati con la Repubblica di Serbia, si effettuerà una dichiarazione analoga anche in relazione alla Svizzera e al Liechtenstein.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL RIESAME DEI REQUISITI PER I VISTI RILASCIATI AI TITOLARI DI PASSAPORTI DI SERVIZIO

Poiché le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Repubblica di Serbia antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano soltanto per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica di Serbia di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo, la Comunità europea riesaminerà la situazione dei titolari di passaporti di servizio al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, in vista di una sua eventuale modifica in tal senso conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, attualmente in fase di discussione al Parlamento europeo e al Consiglio, che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:

in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità;

stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti serbi ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni, compreso l’elenco delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici accreditati nel quadro della cooperazione consolare locale, devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo.

La Comunità europea prende atto della disponibilità espressa dalle autorità serbe a contribuire alla diffusione di tali informazioni.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI E I RICHIEDENTI IN BUONA FEDE

La Comunità europea prende atto del suggerimento della Repubblica di Serbia di intendere in un senso più ampio il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio del visto, nonché dell’importanza attribuita dalla Repubblica di Serbia alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un numero maggiore di persone che hanno legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e figli rispettivi) con cittadini serbi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni da diritti di trattamento ed eventualmente rilasciando visti d’ingresso multipli.

Inoltre, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario anche per facilitare il rilascio dei visti ai richiedenti in buona fede.

DICHIARAZIONE POLITICA DELLA BULGARIA, DELL’UNGHERIA E DELLA ROMANIA SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

La Bulgaria, l’Ungheria e la Romania dichiarano l’intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con la Repubblica di Serbia diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale istituito con regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/148


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2007/826/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica moldova un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 10 ottobre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio adottata il 9 ottobre 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha comunicato la propria intenzione di prendere parte all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO


(1)  Cfr. pag. 149 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA, in appresso denominata «Moldova»,

DECISE a intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione clandestina,

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nei territori della Moldova o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e della Moldova derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Parti contraenti»: la Moldova e la Comunità;

b)

«cittadino moldovo»: qualsiasi persona avente la cittadinanza della Repubblica di Moldova;

c)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

d)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

e)

«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Moldova o di uno degli Stati membri;

f)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

g)

«permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Moldova o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

h)

«valico di frontiera»: qualsiasi valico di frontiera autorizzato dalle autorità competenti della Moldova o degli Stati membri per l’attraversamento delle frontiere rispettive, compresi gli aeroporti internazionali;

i)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Moldova o da uno Stato membro necessaria in vista dell’ingresso o del transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

j)

«Stato richiedente»: lo Stato (la Moldova o uno Stato membro) che presenta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

k)

«Stato richiesto»: lo Stato (la Moldova o uno Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

l)

«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Moldova o di uno Stato membro incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente al suo articolo 19, paragrafo 1, lettera a);

m)

«zona di frontiera»: un’area di 30 chilometri che si estende dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Moldova, ma anche i territori degli aeroporti internazionali degli Stati membri e della Moldova;

n)

«transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA MOLDOVA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   La Moldova riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente purché, conformemente all’articolo 8, sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini moldovi.

2.   La Moldova riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, a meno che non godano di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente,

i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa, purché abbiano o ottengano il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Moldova, a meno che non godano di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente.

3.   La Moldova riammette anche coloro che sono stati privati della cittadinanza moldova, ovvero vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, a meno che tali persone non abbiano quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati.

4.   Dopo che la Moldova ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i 3 giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno 3 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de iure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Moldova rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la Moldova non abbia provveduto a rilasciare il nuovo documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella moldova, lo Stato membro richiedente tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   La Moldova riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente purché, conformemente all’articolo 9, sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Moldova; oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dalla Moldova dopo aver soggiornato nel territorio della Moldova o esservi transitate.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della Moldova; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Moldova, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto.

3.   Dopo che la Moldova ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia alla persona la cui ammissione è stata accettata il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Moldova e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio della Moldova purché, conformemente all’articolo 8, sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini di tale Stato membro.

2.   Uno Stato membro riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, a meno che non godano di un diritto di soggiorno autonomo in Moldova,

i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa, purché abbiano o ottengano il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, a meno che non godano di un diritto di soggiorno autonomo in Moldova;

3.   Uno Stato membro riammette anche coloro che sono stati privati della cittadinanza di uno Stato membro, ovvero vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio della Moldova, a meno che tali persone non abbiano quanto meno ricevuto, dalla Moldova, la promessa di essere naturalizzati.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i 3 giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno 3 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de iure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente di quello Stato membro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella dello Stato membro richiesto, la Moldova tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Moldova e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio della Moldova purché, conformemente all’articolo 9, sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone:

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato membro richiesto; oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Moldova dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o esservi transitate.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure

b)

la Moldova ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Moldova sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto.

3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, nel caso in cui uno o più di essi siano scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Nel caso in cui tali documenti non possano essere presentati, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal quale il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione è uscito.

4.   Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Moldova rilascia alla persona la cui ammissione è stata accettata il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Non è necessaria una domanda di riammissione se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio valido e, qualora tale persona sia cittadino di paesi terzi o apolide, se possiede anche, laddove applicabile, un visto o un permesso di soggiorno valido dello Stato richiesto.

3.   Se una persona è stata fermata nella zona di frontiera (anche aeroporti) dello Stato richiedente dopo aver attraversato il confine illegalmente arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

Articolo 7

Contenuto della domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene le seguenti informazioni:

a)

i dati della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data e, ove possibile, luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati;

b)

l’indicazione dei mezzi di prova o degli elementi prima facie indicanti la cittadinanza, il transito, i motivi per cui è chiesta la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, l’ingresso e il soggiorno illegali.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni concernenti le condizioni di salute dell’interessato, che potrebbero essere necessarie nello specifico caso di trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 5 del presente accordo.

Articolo 8

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere dimostrata con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo, ancorché il loro periodo di validità sia trascorso. Se tali documenti vengono presentati, gli Stati membri e la Moldova ritengono accertata la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. Le prove della cittadinanza non possono essere fornite attraverso documenti falsi.

2.   Gli elementi prima facie indicanti la cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, possono essere forniti, in particolare, sulla base dei documenti elencati nell’allegato 2 del presente accordo, ancorché il loro periodo di validità sia trascorso. Se tali documenti vengono presentati, gli Stati membri e la Moldova ritengono accertata la cittadinanza, a meno che non siano in grado di fornire prova contraria. Gli elementi prima facie indicanti la cittadinanza non possono essere basati su documenti falsi.

3.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto prende, se richiesta, le disposizioni necessarie con l’autorità competente dello Stato richiedente per interrogare senza indugio, al più tardi entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove concernenti i motivi della riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 5, paragrafo 1, sono fornite, in particolare, attraverso i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tali prove non possono essere fornite attraverso documenti falsi. Gli Stati membri e la Moldova riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   Gli elementi prima facie indicanti i motivi della riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, sono forniti, in particolare, attraverso i mezzi di prova elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se vengono presentati tali elementi prima facie, gli Stati membri e la Moldova riterranno accertati i motivi per la riammissione, a meno che non siano in grado di fornire prova contraria.

3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato, nei quali risultino mancanti il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce elemento prima facie indicante l’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che la persona interessata è stata trovata sprovvista dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro un massimo di 6 mesi dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora sia impossibile per motivi de iure o de facto presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, ma solamente fino al momento in cui tali impedimenti cessino di esistere.

2.   Alla domanda di riammissione dev’essere data risposta scritta:

entro 2 giorni lavorativi, se la domanda è introdotta secondo la procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 3),

entro 11 giorni lavorativi in tutti gli altri casi.

I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

3.   Qualora sia impossibile per motivi de iure o de facto rispondere entro 11 giorni lavorativi, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di 2 giorni lavorativi al massimo. Se non è data risposta nei termini prorogati, il trasferimento si considera accettato.

4.   Il rigetto di una domanda di riammissione è motivato.

5.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, la persona interessata è trasferita entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di trasferire una persona, le autorità competenti della Moldova e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti il trasferimento.

2.   Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali della Moldova o degli Stati membri e può avvenire utilizzando sia voli di linea che voli charter. Nel caso di trasferimenti sotto scorta, le scorte non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, a condizione che sia personale autorizzato della Moldova o di uno Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento della persona interessata, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si applicano, mutatis mutandis, le norme procedurali del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 13

Principi

1.   Gli Stati membri e la Moldova dovrebbero cercare di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui tali persone non possano essere rinviate direttamente nello Stato di destinazione.

2.   La Moldova autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza della Moldova, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   La Moldova o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; oppure

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure

c)

per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o per altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   La Moldova o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In questo caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

dati dell’interessato (per esempio nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e, ove possibile, luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 6 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto, entro 4 giorni lavorativi e per iscritto, comunica allo Stato richiedente l’ammissione, confermando il valico di frontiera e l’orario previsto per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 16

Protezione dei dati

La comunicazione di dati personali ha luogo solamente qualora sia necessaria per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Moldova o di uno Stato membro, a seconda dei casi. Il trattamento e l’elaborazione dei dati personali nel caso specifico è disciplinato dalla legislazione nazionale della Moldova ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, dalla direttiva 95/46/CE (2) e dalla legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per la specifica, esplicita e legittima finalità dell’attuazione del presente accordo, e non successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo incompatibile con tale finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (per esempio nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),

gli scali e gli itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un periodo non superiore a quanto necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o per le quali sono stati successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per assicurare opportunamente la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche la comunicazione di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento di tali dati;

g)

se richiesta, l’autorità che riceve i dati informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’ulteriore trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della Moldova derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati,

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo,

dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti,

dalle convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito,

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Moldova a norma dell’articolo 19;

d)

fare raccomandazioni per la modifica del presente accordo e dei suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della Moldova; la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli di attuazione

1.   Su istanza di uno Stato membro o della Moldova, la Moldova e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione riguardanti:

a)

la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le modalità di riammissione nell’ambito della procedura accelerata;

c)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;

d)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all’articolo 18.

3.   La Moldova accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, se questi lo chiedono.

Articolo 20

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 19 tra i singoli Stati membri e la Moldova, se e in quanto incompatibili con il presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio della Moldova e per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi 6 mesi dopo la notifica.

Articolo 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il dieci ottobre duemilasette, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e moldova, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

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(1)  Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ALLEGATO 1

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVE DELLA CITTADINANZA (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1)

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio e, se applicabile, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini);

carte d’identità di qualunque tipo;

registri navali e licenze di skipper;

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali che menzionino o indichino chiaramente la cittadinanza.

ALLEGATO 2

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI ELEMENTI PRIMA FACIE INDICANTI LA CITTADINANZA (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2)

fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo;

fogli matricolari e carte d’identità militari;

dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata da personale dell’autorità di frontiera o da testimoni attestanti il passaggio del confine da parte dell’interessato;

patenti di guida o loro fotocopia;

certificati di nascita o loro fotocopia;

tessere di servizio di società o loro fotocopia;

dichiarazioni scritte di testimoni;

dichiarazioni scritte dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;

altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato.

ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVE DEI MOTIVI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)

visto o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto;

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad esempio fotografiche);

documenti, certificati e fatture nominativi di ogni tipo (ad esempio fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

biglietti nominativi e/o elenchi di passeggeri di viaggi via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto;

dichiarazioni ufficiali rilasciate da personale dell’autorità di frontiera attestanti il passaggio del confine da parte dell’interessato.

ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI ELEMENTI PRIMA FACIE INDICANTI I MOTIVI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)

informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi;

dichiarazioni ufficiali dell’interessato, di familiari o compagni di viaggio, in procedimenti giudiziari o amministrativi;

dichiarazioni ufficiali di testimoni attestanti il passaggio del confine da parte dell’interessato;

informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR).

ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

«Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. In tali circostanze è opportuno che la Moldova e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.»

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA

«Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d'Islanda, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questo paese all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. In tali circostanze è opportuno che la Moldova concluda con l’Islanda un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.»

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questo paese all'attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. In tali circostanze è opportuno che la Moldova conformi al presente accordo l’accordo di riammissione concluso con la Norvegia il 31 marzo 2005.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA

«Le parti contraenti prendono atto che l’Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sull’associazione della Svizzera all'attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È opportuno che, quando tale accordo entrerà in vigore, la Moldova conformi al presente accordo l’accordo di riammissione concluso con la Svizzera il 6 novembre 2003.»

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, E ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

Le parti convengono che, ai fini delle richiamate disposizioni, una persona «entra direttamente» dal territorio della Moldova se arriva nel territorio degli Stati membri senza essere passato per un paese terzo ovvero, quando lo Stato richiesto è uno degli Stati membri, arriva nel territorio della Moldova senza essere passato per un paese terzo. Non è considerato ingresso il transito per un aeroporto di un paese terzo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL SOSTEGNO TECNICO E FINANZIARIO

Le parti convengono di attuare il presente accordo in base ai principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra la Moldova e l’Unione europea.

A tal fine, la Comunità europea si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Moldova nell’attuazione del presente accordo, con particolare riguardo allo sviluppo delle capacità. Tale sostegno dev’essere fornito a fronte delle priorità globali di intervento a favore della Moldova nell’ambito del finanziamento globale disponibile per la Moldova e nel pieno rispetto delle pertinenti norme e procedure di attuazione dell’aiuto esterno della CE.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/168


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova

(2007/827/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica moldova un accordo di facilitazione del rilascio dei visti.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 10 ottobre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, in conformità di una decisione del Consiglio adottata il 9 ottobre 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo, che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

In conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non ne sono vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

(6)

In conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo è la Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO


(1)  Cfr. pag. 169 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

in appresso le «parti»,

TENENDO PRESENTE che dal 1o gennaio 2007 tutti i cittadini dell’Unione europea sono esenti dall’obbligo di visto quando si recano nella Repubblica di Moldova per un periodo non superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni, o transitano per il suo territorio;

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini moldovi;

VISTO l’attuale piano d’azione PEV UE-Moldova, che prevedeva l’avvio di un dialogo costruttivo sulla cooperazione in materia di visti tra l’Unione e la Moldova, compreso uno scambio di vedute sulle possibilità di agevolare il visto compatibilmente con l’acquis;

RAVVISANDO nell’introduzione di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini moldovi una prospettiva a lungo termine;

RICONOSCENDO che, se la Repubblica di Moldova reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Moldova, per reciprocità;

RICONOSCENDO che tale facilitazione non deve agevolare l’immigrazione clandestina, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio del visto ai cittadini moldovi per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Repubblica di Moldova solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, dell’accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le materie non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica di Moldova o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito;

b)

«cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)

«cittadino moldovo»: qualsiasi persona avente la cittadinanza della Repubblica di Moldova;

d)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

l’ingresso per transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e)

«persona regolarmente soggiornante»: qualsiasi cittadino moldovo autorizzato o avente titolo a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini moldovi, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità moldova attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

b)

per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell’interessato all’evento;

c)

per gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera Statale di Registrazione della Moldova;

d)

per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Moldova:

una richiesta scritta dell’associazione nazionale dei trasportatori moldovi relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

e)

per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri:

una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Repubblica di Moldova indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

f)

per i giornalisti:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

g)

per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante a partecipare a dette attività;

h)

per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

i)

per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

j)

per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e altre località:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città o altre località;

k)

per i parenti stretti -coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti- in visita a cittadini moldovi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta della persona ospitante;

l)

per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

m)

per le persone in visita per cerimonie funebri:

un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona deceduta;

n)

per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

o)

per le persone in visita per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

se la richiesta è emessa da un’organizzazione o da un’autorità: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5

Rilascio di visti per più ingressi

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a)

membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

c)

coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini moldovi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

d)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

e)

giornalisti.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

c)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri;

d)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Moldova;

e)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

f)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente negli Stati membri;

g)

studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

h)

partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

i)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e altre località.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini moldovi ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

2.   Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

parenti stretti -coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti- di cittadini moldovi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

b)

membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

c)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

d)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

e)

disabili ed eventuali accompagnatori;

f)

persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

g)

partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

h)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

i)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e altre località;

j)

giornalisti;

k)

minori di anni 18 e figli a carico di età inferiore a 21 anni;

l)

pensionati;

m)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Moldova;

n)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni che viaggiano nei territori degli Stati membri;

o)

liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio degli Stati membri.

3.   In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria e la Romania, che sono vincolate dall’acquis di Schengen ma non rilasciano ancora visti Schengen, possono esentare i cittadini moldovi dai diritti per il trattamento delle domande di visto nazionale per soggiorni di breve durata fino a data da determinarsi con decisione del Consiglio, a decorrere dalla quale applicheranno integralmente l’acquis di Schengen sulla politica dei visti.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a 2 giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione europea e moldovi che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio moldovo o degli Stati membri possono uscire da quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica di Moldova, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Se, per motivi di forza maggiore, i cittadini moldovi non possono uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini della Repubblica di Moldova titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini moldovi possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica di Moldova. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo,

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo,

c)

dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta necessario, su istanza di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica di Moldova

Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica di Moldova, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 14

Clausola di reciprocità

Qualora la Repubblica di Moldova reintroduca l’obbligo di visto per i cittadini dell’UE o determinate categorie di tali cittadini, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Moldova, per reciprocità.

Articolo 15

Clausole finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Bruxelles, il dieci ottobre duemilasette, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e moldova, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

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За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

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ALLEGATO

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

Dato che la decisione n. 895/2006/CE del 14 giugno 2006 non si applica alla Romania e alla Bulgaria, la Commissione europea proporrà disposizioni analoghe per consentire a questi paesi di riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen e altri documenti analoghi rilasciati da altri Stati membri non ancora pienamente integrati nello spazio Schengen ai fini del transito nel loro territorio.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti prendono atto che l’accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Repubblica di Moldova concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che l’accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della Repubblica di Moldova concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda e della Repubblica di Moldova concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Se per la conclusione dei negoziati con la Repubblica di Moldova saranno entrati in vigore l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i relativi protocolli afferenti al Liechtenstein, sarà effettuata una dichiarazione analoga anche in relazione alla Svizzera e al Liechtenstein.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria — attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio —, che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate, in generale, per redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità.

La Comunità europea stabilirà un elenco di requisiti minimi affinché i richiedenti moldovi ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo, specie per i richiedenti in buona fede.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA RAPPRESENTANZA E SUL CENTRO COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VISTO A CHISINAU

Riconoscendo le difficoltà che la ridotta presenza consolare di Stati membri Schengen causa ai cittadini moldovi che intendono richiedere visti Schengen, la Commissione europea incoraggia vivamente gli Stati membri, specie quelli che rilasciano visti Schengen, a intensificare la propria presenza nella Repubblica di Moldova, facendo pieno uso delle possibilità esistenti: istituendo cioè una propria rappresentanza, oppure facendosi rappresentare da un altro Stato membro, oppure utilizzando le diverse opzioni offerte dal centro comune per la presentazione delle domande di visto di Chisinau.

DICHIARAZIONI SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

DICHIARAZIONE POLITICA DELLA ROMANIA SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

La Romania dichiara l’intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con la Repubblica di Moldova diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale istituito con regolamento (CE) n. 1931/2006 del 20 dicembre 2006 che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.

DICHIARAZIONE POLITICA DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

La Repubblica di Moldova dichiara l’intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con la Romania diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale.