ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
15 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/CE

1

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1483/2007 della Commissione, del 14 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1484/2007 della Commissione, del 14 dicembre 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2007

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1485/2007 della Commissione, del 14 dicembre 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne de Bísaro Transmontano o Carne de Porco Transmontano (DOP), Szegedi szalámi o Szegedi téliszalámi (DOP), Pecorino di Filiano (DOP), Cereza del Jerte (DOP), Garbanzo de Fuentesaúco (IGP), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (IGP), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (IGP), Skalický trdelník (IGP)]

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1486/2007 della Commissione, del 14 dicembre 2007, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette Olives noires de Nyons (DOP)

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1487/2007 della Commissione, del 14 dicembre 2007, recante divieto di pesca dell’aringa nella zona CIEM IV a nord di 53° 30′ N per le navi battenti bandiera tedesca

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1488/2007 della Commissione, del 14 dicembre 2007, recante divieto di pesca dei berici nelle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera portoghese

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1489/2007 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2007/18)

20

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio e Commissione

 

 

2007/834/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio e della Commissione, del 22 novembre 2007, concernente la posizione che le Comunità devono adottare in seno al consiglio di direzione del Centro internazionale di scienza e tecnologia per quanto concerne l’adesione della Confederazione svizzera all’accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d’America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un’unica parte, la Comunità europea dell’energia atomica e la Comunità economica europea

29

 

 

Consiglio

 

 

2007/835/CE

 

*

Decisione n. 3/2007 del Consiglio di associazione UE-Algeria, del 29 novembre 2007, che istituisce sottocomitati del comitato di associazione e un gruppo di lavoro per gli affari sociali

31

 

 

Commissione

 

 

2007/836/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 settembre 2007, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E-2/39.143 — Opel) [notificata con il numero C(2007) 4277]

44

 

 

2007/837/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 [notificata con il numero C(2007) 5822]

48

 

 

2007/838/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Polonia [notificata con il numero C(2007) 6597]  ( 1 )

51

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2007/787/CE del Consiglio, del 29 novembre 2007, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d’Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU L 317 del 5.12.2007)

60

 

*

Rettifica della decisione EUPM/3/2007 del Comitato politico e di sicurezza, del 30 novembre 2007, relativa alla nomina del capomissione responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU L 329 del 14.12.2007)

60

 

*

Rettifica dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007)

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


DECISIONE N. 1482/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2007

che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d’azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) (3) (in prosieguo «il programma 2002»), e la decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (programma Fiscalis 2003-2007) (4) (in prosieguo «il programma 2007»), hanno contribuito in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del trattato. È pertanto opportuno continuare le attività avviate con tali programmi. Il programma adottato con la presente decisione (in prosieguo «il programma») dovrebbe essere istituito per un periodo di sei anni per allineare la sua durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5).

(2)

Ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno è essenziale un’attuazione efficace, uniforme ed efficiente della normativa comunitaria, in particolare per la protezione degli interessi finanziari nazionali, mediante la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, evitando distorsioni della concorrenza e riducendo gli oneri per le amministrazioni e i contribuenti. Realizzare un’attuazione efficace, uniforme ed efficiente della normativa comunitaria rientra tra le competenze della Comunità, che agisce in collaborazione con gli Stati membri. Una cooperazione efficiente ed efficace tra gli Stati membri attuali e i potenziali futuri Stati membri e tra gli stessi e la Commissione è un elemento chiave ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione e della lotta antifrode. Il programma dovrebbe inoltre aiutare ad identificare le disposizioni legislative e le prassi amministrative che possono essere di ostacolo alla cooperazione e i possibili rimedi a tali ostacoli.

(3)

Per sostenere il processo di adesione dei paesi candidati dovrebbero essere messi a disposizione strumenti pratici che consentano alle amministrazioni fiscali di tali paesi di assolvere, fin dalla data della loro adesione, tutti i compiti imposti dalla legislazione comunitaria. Pertanto il programma dovrebbe essere aperto ai paesi candidati. Nei confronti dei potenziali paesi candidati dovrebbe essere adottato un approccio simile.

(4)

I sistemi transeuropei informatizzati sicuri per la comunicazione e lo scambio di informazioni finanziati dal programma 2007 sono indispensabili per il rafforzamento dei sistemi di imposizione nella Comunità e dovrebbero quindi continuare ad essere finanziati. Inoltre, dovrebbe essere possibile comprendere nel programma ulteriori sistemi di scambio di informazioni relativi alla fiscalità, come il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (6), e ogni altro sistema necessario ai fini della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (7).

(5)

L’esperienza acquisita dalla Comunità con i programmi 2002 e 2007 dimostra che riunire funzionari di diverse amministrazioni nazionali nel quadro di attività professionali quali visite di lavoro, seminari, gruppi di progetto e controlli multilaterali contribuisce al conseguimento degli obiettivi di tali programmi. Dette attività dovrebbero quindi proseguire. Dovrebbe rimanere aperta la possibilità di sviluppare nuovi tipi di attività per soddisfare le eventuali esigenze in modo ancora più efficace.

(6)

L’esperienza acquisita con i programmi 2002 e 2007 dimostra che l’elaborazione e l’attuazione coordinate di un programma comune di formazione contribuiscono in misura significativa alla realizzazione degli obiettivi di tali programmi, in particolare al raggiungimento di un livello elevato di comprensione del diritto comunitario. Le possibilità offerte dall’apprendimento informatizzato dovrebbero essere esplorate a fondo nel presente contesto.

(7)

I funzionari operanti nel settore dell’imposizione necessitano di un livello di conoscenze linguistiche sufficiente per poter cooperare tra loro e partecipare al programma. Dovrebbe spettare ai paesi partecipanti provvedere alla necessaria formazione linguistica dei propri funzionari.

(8)

È opportuno prevedere la possibilità di organizzare determinate attività con la partecipazione di esperti, ad esempio funzionari, di paesi terzi o rappresentanti di organismi internazionali.

(9)

La valutazione intermedia del programma 2007 ha confermato che le informazioni derivanti dalle attività del programma dovrebbero essere messe a disposizione di tutti i paesi partecipanti e della Commissione.

(10)

Sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento degli obiettivi del programma incomba ai paesi partecipanti, è necessaria un’azione comunitaria per coordinare le attività svolte in conformità del programma nonché per fornire l’infrastruttura e l’impulso necessario.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

(13)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Programma Fiscalis 2013

1.   È istituito un programma d’azione comunitario pluriennale (Fiscalis 2013) (in prosieguo: «il programma») per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

2.   Il programma comprende le seguenti attività:

a)

sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;

b)

controlli multilaterali, quali definiti all’articolo 2, punto 4;

c)

seminari e gruppi di progetto;

d)

visite di lavoro;

e)

attività di formazione;

f)

altre attività analoghe necessarie per conseguire gli obiettivi del programma.

La partecipazione alle attività di cui alle lettere da b) a f) è volontaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1)

«imposizione», l’applicazione delle seguenti imposte nei paesi partecipanti, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1:

a)

imposta sul valore aggiunto;

b)

accise su alcole e tabacchi lavorati nonché imposte su prodotti energetici ed elettricità previste rispettivamente dalle direttive 92/83/CEE (9),95/59/CE (10) e 2003/96/CE (11);

c)

imposte sul reddito e sul patrimonio come descritte all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 77/799/CEE (12);

d)

imposte sui premi assicurativi come definite all’articolo 3 della direttiva 76/308/CEE (13);

(2)

«amministrazione», le autorità pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti competenti per l’imposizione o per attività ad essa collegate;

(3)

«funzionario», un membro di un’amministrazione;

(4)

«controllo multilaterale», il controllo coordinato dell’obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, compreso almeno uno Stato membro.

Articolo 3

Partecipazione al programma

1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2.

2.   Il programma è aperto alla partecipazione di:

a)

paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle modalità e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari nel pertinente accordo quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione;

b)

paesi potenziali candidati, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

3.   I paesi partecipanti sono rappresentati da funzionari.

Articolo 4

Obiettivi

1.   L’obiettivo generale del programma è migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro amministrazioni e i loro funzionari.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

relativamente all’imposta sul valore aggiunto e alle accise:

i)

assicurare che lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa si effettuino in modo efficiente, efficace e generalizzato;

ii)

consentire ai funzionari di raggiungere un livello elevato di comprensione del diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;

iii)

garantire il continuo miglioramento delle procedure amministrative in funzione delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone prassi amministrative;

b)

relativamente alle imposte sul reddito e sul patrimonio:

i)

assicurare uno scambio d’informazioni e una cooperazione amministrativa efficienti ed efficaci, compresa la condivisione delle buone prassi amministrative;

ii)

consentire ai funzionari di raggiungere un livello elevato di comprensione del diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;

c)

relativamente alle imposte sui premi assicurativi, migliorare la cooperazione tra amministrazioni, garantendo una migliore applicazione delle norme vigenti;

d)

relativamente ai paesi candidati e ai paesi potenziali candidati, soddisfare le speciali esigenze di tali paesi, di modo che possano adottare le misure necessarie in vista dell’adesione, nel settore della normativa fiscale e della capacità amministrativa.

Articolo 5

Programma di lavoro e indicatori

La Commissione stabilisce ogni anno un programma di lavoro secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 17, paragrafo 2. Il programma di lavoro è basato sul piano delle attività previste per l’esercizio finanziario in questione e sulla prevista ripartizione degli stanziamenti. Il programma di lavoro è pubblicato sul sito della Commissione.

Il programma di lavoro contiene indicatori per gli obiettivi specifici del programma enunciati all’articolo 4, paragrafo 2, che sono utilizzati per la valutazione intermedia e per la valutazione finale del programma, ai sensi dell’articolo 19.

CAPO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

Articolo 6

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

1.   La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

2.   I sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono:

a)

la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI);

b)

il sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES);

c)

i sistemi relativi alle accise;

d)

il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS);

e)

ogni altro sistema di comunicazione e di scambio di informazioni relativo alla fiscalità istituito in base alla legislazione comunitaria e previsto nel programma di lavoro di cui all’articolo 5.

3.   Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni sono l’hardware, il software e i collegamenti di rete comuni a tutti gli Stati membri.

La Commissione, per conto della Comunità, conclude i contratti necessari per assicurare il carattere operativo di tali elementi.

4.   Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le banche dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari nonché il software e l’hardware che ciascuno Stato membro ritenga necessari per il pieno funzionamento di detti sistemi nella propria amministrazione.

Gli Stati membri assicurano che gli elementi non comunitari siano mantenuti operativi e siano interoperabili con gli elementi comunitari.

5.   La Commissione coordina, in collaborazione con gli Stati membri, gli aspetti relativi all’allestimento e al funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e dell’infrastruttura di cui al paragrafo 2 necessari a garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il miglioramento continuo. Gli Stati membri rispettano la tabella di marcia e le scadenze fissate a tale scopo.

Articolo 7

Controlli multilaterali

I paesi partecipanti scelgono tra i controlli multilaterali da essi organizzati quelli i cui costi devono essere sostenuti dalla Comunità, in conformità dell’articolo 14. Dopo ciascuno di tali controlli è trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione.

Articolo 8

Seminari e gruppi di progetto

La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in collaborazione tra loro seminari e gruppi di progetto.

Articolo 9

Visite di lavoro

1.   I paesi partecipanti possono organizzare visite di lavoro per i funzionari. La durata di tali visite non supera un mese. Ogni visita è dedicata ad una specifica attività professionale e viene adeguatamente preparata, monitorata e successivamente valutata dai funzionari e dalle amministrazioni interessati.

2.   I paesi partecipanti consentono ai funzionari ospiti di prendere effettivamente parte alle attività dell’amministrazione ospitante. A tal fine i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate dall’amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

3.   Durante la visita di lavoro, la responsabilità civile dei funzionari ospiti nell’esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell’amministrazione ospitante. I funzionari ospiti sono tenuti al segreto d’ufficio e alla trasparenza secondo le regole vigenti per i funzionari dell’amministrazione ospitante.

Articolo 10

Attività di formazione

1.   I paesi partecipanti, in collaborazione con la Commissione, agevolano una cooperazione strutturata tra gli organismi nazionali di formazione e i funzionari responsabili della formazione nelle amministrazioni fiscali, in particolare provvedendo a:

a)

sviluppare i programmi di formazione esistenti e, se del caso, nuovi programmi in modo da fornire una formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di acquisire le competenze e le conoscenze professionali necessarie;

b)

ove sia opportuno, aprire ai funzionari di tutti i paesi partecipanti i corsi di formazione in materia fiscale previsti da un paese partecipante per i propri funzionari;

c)

ove sia opportuno, sviluppare gli strumenti necessari per assicurare una formazione fiscale comune.

2.   Ove sia opportuno, i paesi partecipanti integrano i programmi di formazione sviluppati congiuntamente di cui al paragrafo 1, lettera a), nei loro programmi di formazione nazionali.

I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità ai programmi di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria per permettere ai funzionari di raggiungere un livello di preparazione sufficiente ai fini della partecipazione al programma.

Articolo 11

Partecipazione alle attività inerenti al programma

Esperti, ad esempio rappresentanti di organismi internazionali e funzionari di paesi terzi, possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma ogniqualvolta ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 4.

Articolo 12

Condivisione delle informazioni

Le informazioni derivanti dalle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono condivise tra i paesi partecipanti e la Commissione nella misura in cui contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi del programma.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 13

Quadro finanziario

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è di 156 900 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale in conformità del punto 37 dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Articolo 14

Spese

1.   Le spese necessarie per l’attuazione del programma sono sostenute dalla Comunità e dai paesi partecipanti conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2.   La Comunità assume a suo carico le seguenti spese:

a)

i costi di acquisto, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3;

b)

le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai funzionari dei paesi partecipanti per controlli multilaterali, visite di lavoro, seminari e gruppi di progetto;

c)

i costi di organizzazione di seminari;

d)

le spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli esperti di cui all’articolo 11 che partecipano alle attività;

e)

i costi di acquisto, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi e moduli di formazione nella misura in cui questi siano comuni a tutti i paesi partecipanti;

f)

i costi relativi ad altre attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), fino ad un massimo del 5 % del costo complessivo del programma.

3.   I paesi partecipanti cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria.

La Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14) (in prosieguo: «il regolamento finanziario»), stabilisce le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

4.   La Commissione adotta, conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, le misure necessarie per la gestione finanziaria del programma.

5.   L’assegnazione finanziaria del programma può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione che sono direttamente necessarie per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazione e spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni, insieme a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può dover sostenere per la gestione del programma.

La percentuale della spesa amministrativa non supera di norma il 5 % del costo complessivo del programma, inclusa la spesa amministrativa attribuita alla Commissione.

6.   I paesi partecipanti assumono a loro carico le seguenti spese:

a)

i costi di acquisto, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4;

b)

i costi relativi alla formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.

Articolo 15

Applicabilità del regolamento finanziario

Il regolamento finanziario si applica a tutte le sovvenzioni ai sensi degli articoli da 108 a 120 dello stesso che siano concesse a norma della presente decisione. In particolare, a norma dell’articolo 108 del regolamento finanziario e delle relative disposizioni di esecuzione, una convenzione scritta preliminare è conclusa con i beneficiari, i quali dichiarano il proprio consenso a revisioni contabili della Corte dei conti sull’impiego dei finanziamenti loro concessi. Tali revisioni contabili possono essere effettuate senza preavviso.

Articolo 16

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, se necessario, a verifiche sul posto da parte della Commissione, in particolare dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato «Fiscalis».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 18

Monitoraggio

Il programma è oggetto di un controllo permanente congiunto da parte dei paesi partecipanti e della Commissione.

Articolo 19

Valutazione intermedia e valutazione finale

1.   Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi altra informazione pertinente. Il programma è valutato rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 4.

La valutazione intermedia esamina i risultati ottenuti a metà del periodo di durata del programma in termini di efficacia ed efficienza, nonché il sussistere della pertinenza degli obiettivi del programma e l’impatto delle sue attività. Essa esamina, inoltre, l’impiego degli stanziamenti e l’evoluzione dell’attività di monitoraggio e dell’attuazione del programma.

La valutazione finale si concentra sull’efficacia e l’efficienza delle attività del programma. La valutazione intermedia e la valutazione finale sono pubblicate sul sito Internet della Commissione.

2.   I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni di valutazione:

a)

entro il 31 marzo 2011, una relazione di valutazione intermedia sulla pertinenza, l’efficacia e l’efficienza del programma;

b)

entro il 31 marzo 2014, una relazione di valutazione finale incentrata sull’efficacia e l’efficienza del programma.

3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi altra informazione pertinente, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni:

a)

entro il 31 luglio 2011, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione circa l’opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta;

b)

entro il 31 luglio 2014, la relazione di valutazione finale.

Tali relazioni sono trasmesse, a titolo d’informazione, anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 20

Abrogazione

La decisione n. 2235/2002/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad azioni svolte nell’ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa decisione sino al loro completamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 93 del 27.4.2007, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 novembre 2007.

(3)  GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.

(4)  GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5.

(7)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21). Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

(10)  Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/10/CE (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

(11)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(12)  Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE.

(13)  Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18). Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(14)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).


REGOLAMENTI

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1483/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

168,9

MA

95,9

TN

157,6

TR

121,3

ZZ

135,9

0707 00 05

JO

237,0

MA

47,6

TR

99,6

ZZ

128,1

0709 90 70

JO

149,8

MA

58,4

TR

105,9

ZZ

104,7

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

13,6

AU

10,4

BR

25,6

TR

68,8

ZA

39,5

ZW

19,3

ZZ

29,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

68,5

TR

73,7

ZZ

71,1

0805 50 10

EG

81,3

IL

82,7

MA

119,9

TR

110,8

ZZ

98,7

0808 10 80

AR

79,2

CA

97,8

CN

98,4

MK

30,1

US

92,4

ZZ

79,4

0808 20 50

AR

71,4

CN

58,9

US

109,9

ZZ

80,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1484/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 dicembre 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.11.2007-13.12.2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

262,47

110,33

Prezzo FOB USA

433,79

423,79

403,79

162,99

Premio sul Golfo

16,25

Premio sui Grandi laghi

15,30

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

55,22 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

47,42 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1485/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne de Bísaro Transmontano o Carne de Porco Transmontano (DOP), Szegedi szalámi o Szegedi téliszalámi (DOP), Pecorino di Filiano (DOP), Cereza del Jerte (DOP), Garbanzo de Fuentesaúco (IGP), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (IGP), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (IGP), Skalický trdelník (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Carne de Bísaro Transmontano» o «Carne de Porco Transmontano», presentata dal Portogallo, la domanda di registrazione della denominazione «Szegedi szalámi» o «Szegedi téliszalámi», presentata dall’Ungheria, la domanda di registrazione della denominazione «Pecorino di Filiano», presentata dall’Italia, le domande di registrazione delle denominazioni «Cereza del Jerte», «Garbanzo de Fuentesaúco» e «Lenteja Pardina de Tierra de Campos», presentate dalla Spagna, la domanda di registrazione della denominazione «Λουκούμι Γεροσκήπου» (Loukoumi Geroskipou), presentata da Cipro e la domanda di registrazione della denominazione «Skalický trdelník», presentata dalla Slovacchia, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 89 del 24.4.2007, pag. 23 (Carne de Bísaro Transmontano o Carne de Porco Transmontano), GU C 86 del 20.4.2007, pag. 12 (Szegedi szalámi o Szegedi téliszalámi), GU C 85 del 19.4.2007, pag. 9 (Pecorino di Filiano), GU C 85 del 19.4.2007, pag. 1 (Cereza del Jerte), GU C 86 del 20.4.2007, pag. 3 (Garbanzo de Fuentesaúco), GU C 88 del 21.4.2007, pag. 1 (Lenteja Pardina de Tierra de Campos), GU C 88 del 21.4.2007, pag. 10; rettifica nella GU C 151 del 5.7.2007, pag. 25 [Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou)], GU C 88 del 21.4.2007, pag. 7 (Skalický trdelník).


ALLEGATO

1.   Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni (e frattaglie) fresche

PORTOGALLO

Carne de Bísaro Transmontano o Carne de Porco Transmontano (DOP)

Classe 1.2.   Preparati a base di carni (scaldate, salate, affumicate, ecc.)

UNGHERIA

Szegedi szalámi ou Szegedi téliszalámi (DOP)

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Pecorino di Filiano (DOP)

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Cereza del Jerte (DOP)

Garbanzo de Fuentesaúco (IGP)

Lenteja Pardina de Tierra de Campos (IGP)

2.   Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento:

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

CIPRO

Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (IGP)

SLOVACCHIA

Skalický trdelník (IGP)


15.12.2007   

IT

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L 330/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1486/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette Olives noires de Nyons (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di alcune modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Olives noires de Nyons», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento, sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).

(3)  GU C 89 del 24.4.2007, pag. 26.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

FRANCIA

Olives noires de Nyons (DOP)


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1487/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

recante divieto di pesca dell’aringa nella zona CIEM IV a nord di 53° 30′ N per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

88

Stato membro

Germania

Stock

HER/4AB.

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

IV a nord di 53° 30′ N

Data

27.11.2007


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

recante divieto di pesca dei berici nelle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

87

Stato membro

Portogallo

Stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

Data

24.11.2007


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2007/18)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1 e l’articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (2), impone alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) la segnalazione a cadenza trimestrale di dati statistici disaggregati per paese e per valuta. Esso necessita di essere modificato al fine di prendere in considerazione l’adesione all’Unione europea di nuovi Stati membri.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) impone anche l’obbligo di segnalare dati trimestrali sulle posizioni nei confronti delle controparti residenti nei territori degli Stati membri che hanno adottato l’euro. Esso necessita di essere modificato, al fine di prendere in considerazione l’adozione dell’euro da parte di altri Stati membri.

(3)

Alle banche centrali nazionali (BCN) è consentito, su base non discriminatoria e in determinate situazioni, concedere deroghe agli obblighi di segnalazione a singoli istituti di moneta elettronica. Nel caso in cui gli istituti di moneta elettronica soddisfino determinate condizioni, l’obiettivo sottolineato dalla raccolta di dati statistici tramite il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), può essere raggiunto senza l’imposizione a queste istituzioni degli obblighi statistici. La Banca centrale europea (BCE) si adopera per assicurare un’applicazione non discriminatoria monitorando la concessione di tali deroghe.

(4)

È necessario chiarire le condizioni alle quali le azioni emesse dalle IFM devono essere classificate come depositi invece che come capitale e riserve,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1)

nell’articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo alla fine:

«Ai fini del presente regolamento, i termini “istituto di moneta elettronica” e “moneta elettronica” hanno lo stesso significato dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (3).

2)

nell’articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Fatta salva la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (4) e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (5), le BCN, alle condizioni specificate nei paragrafi da 2 a 4 dell’allegato III, possono concedere deroghe a singoli istituti di moneta elettronica. Le BCN si accertano per tempo che le condizioni riportate nel paragrafo 2 dell’allegato III siano soddisfatte ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe. La BCN che concede tale deroga, ne informa la BCE.

3)

l’allegato I è modificato in conformità degli allegati I e II del presente regolamento;

4)

l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;

5)

l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2007.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 4/2007 (BCE/2006/20) (GU L 2 del 5.1.2007, pag. 3).

(3)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.»;

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.»;


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1)

La parte 1 è modificata come segue:

a)

la sezione I è modificata come segue:

i)

alla fine del paragrafo 4 è aggiunta la frase seguente:

«Questi criteri per la fungibilità dei depositi si applicano anche per determinare se le passività debbano essere classificate come depositi, a meno che non ci sia una categoria determinata per tali passività.»;

ii)

la prima frase del paragrafo 5 è sostituita dalla seguente:

«Ai fini sia di determinare la fungibilità dei depositi di cui al precedente paragrafo sia di classificare le passività come depositi:»;

b)

la sezione IV è modificata come segue:

i)

il paragrafo 6a è sostituito dal seguente:

«6a.

Nel caso in cui un paese aderisca all’UE dopo il 31 dicembre 2007, i soggetti dichiaranti devono da quel momento segnalare le posizioni nei confronti delle controparti residenti in quel nuovo Stato membro, secondo la tabella 3 della parte 2.

Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti delle controparti residenti in un qualsiasi Stato membro che non ha adottato l’euro non sono significative, una BCN può decidere di non ritenere necessaria la segnalazione delle posizioni nei confronti di quello Stato membro. La BCN informa i propri soggetti dichiaranti di eventuali decisioni in tal senso.»;

ii)

il paragrafo 7a è sostituito dal seguente:

«7a.

Qualora un qualunque Stato membro adotti l’euro dopo il 31 dicembre 2007, i soggetti dichiaranti devono da quel momento segnalare le posizioni nei confronti della valuta di tale nuovo Stato membro partecipante secondo la tabella 4 della parte 2.

In tal caso, la colonna nella tabella 4 della parte 2 corrispondente alla valuta utilizzata precedentemente dal nuovo Stato membro partecipante non è più applicabile.

Qualora un paese aderisca all’UE dopo il 31 dicembre 2007, i soggetti dichiaranti devono da quel momento segnalare le posizioni nei confronti della valuta di quel nuovo Stato membro secondo la tabella 4 della parte 2.

Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti della valuta di uno Stato membro che non ha adottato l’euro non sono significative, una BCN può decidere di esentare tale Stato membro dalla segnalazione. La BCN informa i propri soggetti dichiaranti di eventuali decisioni in tal senso.»;

iii)

il paragrafo 9a è sostituito dal seguente:

«9a.

Qualora le posizioni relative alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro non siano significative, ma siano comunque raccolte dalle BCN, le posizioni possono essere trasmesse dalle BCN alla BCE entro un mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui esse si riferiscono. Le BCN possono stabilire il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.»;

2)

la parte 2 è modificata come segue:

le tabelle 3 e 4 sono sostituite dalle tabelle di cui all’allegato II del presente regolamento;

3)

la parte 3 è modificata come segue:

a)

nella categoria dell’attivo 2 (crediti), il secondo trattino dopo il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«—

depositi, come definiti nella categoria del passivo 9 (depositi)»;

b)

nella categoria del passivo 9 (depositi):

i)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Importi (azioni, depositi o altro), che sono dovuti ai creditori da parte dei soggetti segnalanti e che sono conformi alle caratteristiche descritte nel paragrafo 5 della sezione I della parte 1, eccetto quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili o da azioni e partecipazioni in FMM.»;

ii)

sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo finale:

«Le azioni emesse da IFM sono classificate come depositi invece che come capitale e riserve se: a) c’è una relazione economica debitoria-creditoria tra la IFM emittente e il detentore (a prescindere da eventuali diritti di proprietà in tali azioni); e b) le azioni possono essere convertite in contanti o rimborsate senza restrizioni o penalità di rilievo. Un eventuale periodo di preavviso non è considerato restrizione significativa.

Inoltre, tali azioni devono soddisfare le seguenti condizioni:

le disposizioni nazionali pertinenti non attribuiscono alla IFM emittente il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle proprie azioni,

le azioni hanno un “valore determinato”, ossia in normali circostanze esse saranno, in caso di rimborso, pagate al valore nominale, e

in caso di insolvenza della IFM, i detentori delle sue azioni non sono giuridicamente soggetti né all’obbligo di coprire le passività in essere in aggiunta al valore nominale delle azioni (ossia la partecipazione degli azionisti al capitale sottoscritto) né a qualsiasi altra obbligazione supplementare a carattere oneroso. La subordinazione delle azioni a qualsiasi altro strumento emesso dalle IFM non si qualifica come un’obbligazione supplementare a carattere oneroso.

I periodi di preavviso per la conversione di tali azioni in valuta sono utilizzati per classificare le azioni per periodo di preavviso nell’ambito della categoria degli strumenti“depositi”. Detti periodi di preavviso si applicano anche nel determinare l’aliquota di riserva di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Qualsiasi azione vincolata relativa ai crediti della IFM deve essere classificata come deposito, con la stessa disaggregazione per scadenza originaria del credito sottostante, vale a dire come “deposito a scadenza prestabilita” o “depositi rimborsabili con preavviso”, a seconda della scadenza del sottostante contratto di credito.

Quando detenute da IFM, tali azioni emesse da IFM e classificate come depositi invece che come capitale e riserve, devono essere classificate dalla IFM detentrice come crediti nel lato attivo del proprio bilancio.»


ALLEGATO II

Le tabelle 3 e 4 della parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 3

Disaggregazione per paese

Dati da fornire su base trimestrale

Bilancio voci

Ciascun altro Stato membro partecipante (ovvero esclusi i residenti nazionali) e ciascun altro Stato membro dell'UE

Resto del mondo (esclusa UE)

Stato membro

Stato membro

Stato membro

Stato membro

PASSIVO

8.

Biglietti e monete in circolazione

 

9.   

Depositi

a.

da IFM

 

 

 

 

 

b.

da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

11.

Titoli di debito emessi

 

12.

Capitale e riserve

 

13.

Altre passività

 

ATTIVO

1.

Cassa

 

2.   

Crediti

a.

a IFM

 

 

 

 

 

b.

a istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

3.   

Titoli diversi da azioni

a.

emessi da IFM

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

b.

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

4.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

5.

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

6.

Capitale fisso

 

7.

Altre attività

 


Tabella 4 (1)

Disaggregazione per valuta

Dati da fornire su base trimestrale

Bilancio voci

Tutte le valute

Euro

Valute di ciascun altro Stato membro dell'UE

Valute diverse da quelle degli Stati membri UE

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

Totale

USD

JPY

CHF

Tutte le altre valute

PASSIVO

9.   

Depositi

A.   

Residenti nazionali

a.

da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

da istituzioni diverse dalle IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Altri Stati membri partecipanti

a.

da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

da istituzioni diverse dalle IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Resto del mondo

i.

fino a un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.

oltre un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

da banche

Dati trimestrali dalla tabella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

da operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

11.

Titoli di debito emessi

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capitale e riserve

M

 

 

13.

Altre passività

M

 

 

ATTIVO

2.   

Crediti

A.   

Residenti nazionali

a.

a IFM

M

 

 

b.

a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Altri Stati membri partecipanti

a.

a IFM

M

 

 

b.

a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Resto del mondo

i.

fino a un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.

oltre un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

a banche

Dati trimestrali dalla tabella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

a operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Titoli diversi da azioni

A.   

Residenti nazionali

a.

emessi da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Altri Stati membri partecipanti

a.

emessi da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Resto del mondo

a.

emessi da banche

Dati trimestrali dalla tabella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

emessi da operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

A.

Residenti nazionali

M

 

 

B.

Altri Stati membri partecipanti

M

 

 

C.

Resto del mondo

M

 

 

5.

Quote ed altre azioni

M

 

 

6.

Immobilizzazioni

M

 

 

7.

Altre attività

M

 

 


(1)  “M” indica requisiti statistici mensili (cfr. tabella 1).»


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA PER LE IFM DI PICCOLE DIMENSIONI DIVERSE DAGLI ENTI CREDITIZI E PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE PER SINGOLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

1.

Con riguardo alle IFM di piccole dimensioni diverse dagli enti creditizi, le BCN che decidono di esentare tali IFM dagli obblighi di segnalazione integrale, ne informano le istituzioni interessate ma continuano, come minimo, a raccogliere i dati relativi al totale di bilancio con cadenza almeno annuale, in modo che l’effettiva dimensione delle istituzioni esentate possa essere monitorata.

2.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica a singoli istituti di moneta elettronica se sono soddisfatte almeno una o entrambe le seguenti condizioni:

a)

la moneta elettronica che emettono è accettata come mezzo di pagamento solo da un numero limitato di imprese, chiaramente identificate dalla:

i)

loro ubicazione negli stessi locali o in un’altra zona limitrofa circoscritta; e/o

ii)

loro stretta relazione finanziaria o lavorativa con l’istituto emittente, quale un rapporto di titolarità, commerciale o una struttura distributiva condivisi;

anche quando l’istituzione emittente e l’impresa accettante sono soggetti giuridicamente distinti;

b)

oltre tre quarti del loro bilancio complessivo non è ricollegabile all’emissione o alla gestione della moneta elettronica e le passività collegate alle consistenze in moneta elettronica non superano i 100 milioni di euro.

3.

Se un singolo istituto di moneta elettronica che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 non è esente dagli obblighi delle riserve minime, a questo sarà richiesto di segnalare quanto meno i dati trimestrali necessari a calcolare l’aggregato soggetto a riserva di cui all’allegato II. L’istituto può scegliere di segnalare con cadenza mensile un ristretto insieme di dati relativi all’aggregato soggetto a riserva.

4.

Ogniqualvolta ad un istituto di moneta elettronica è concessa una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, la BCE, a fini statistici, inserirà l’istituto nella lista delle IFM quale società non finanziaria. L’istituto sarà altresì trattato come una società non finanziaria in situazioni in cui esso sia controparte di una IFM. L’istituto continuerà ad essere trattato come un ente creditizio ai fini degli obblighi di riserva minima dell’eurosistema.»


ALLEGATO IV

L’allegato V del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1)

il paragrafo 1a è sostituito dal seguente:

«1a.

Nonostante quanto previsto nel paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell’allegato I, avviene con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adesione all’UE.»;

2)

il paragrafo 1b è sostituito dal seguente:

«1b.

Nel caso in cui la BCN pertinente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi, a partire dai primi dati trimestrali successivi alla data di adesione all’UE dello Stato membro (o degli Stati membri) in questione, la segnalazione ha inizio 12 mesi dopo la comunicazione, da parte della BCN ai soggetti dichiaranti, dell’obbligo di segnalazione.»;

3)

il paragrafo 1c è sostituito dal seguente:

«1c.

Nonostante quanto previsto nel paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che hanno adottato l’euro nella tabella 3 della parte 2 dell’allegato I, avviene con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adozione dell’euro.»;

4)

i paragrafi 1d e 1e sono cancellati.

5)

il paragrafo 2a è sostituito dal seguente:

«2a.

Per i primi 12 mesi di segnalazione, i dati significativi relativi alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell’allegato I, possono essere segnalati alla BCE entro il termine di un ulteriore mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono. Le BCN possono stabilire il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio e Commissione

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

concernente la posizione che le Comunità devono adottare in seno al consiglio di direzione del Centro internazionale di scienza e tecnologia per quanto concerne l’adesione della Confederazione svizzera all’accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d’America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un’unica parte, la Comunità europea dell’energia atomica e la Comunità economica europea

(2007/834/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101,

visto il regolamento (CEE) n. 3955/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell’accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d’America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un’unica parte, la Comunità europea dell’energia atomica e la Comunità economica europea (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, e il regolamento (Euratom) n. 3956/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, da parte della Comunità europea dell’energia atomica, di un accordo tra gli Stati Uniti d’America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un’unica parte, la Comunità europea dell’energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia (2), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea dell’energia atomica e la Comunità economica europea, costituenti un’unica parte (di seguito «le Comunità»), hanno concluso il 21 dicembre 1992 l’accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia (di seguito «l’accordo»).

(2)

Il 27 febbraio 2007 la Confederazione svizzera ha notificato al consiglio di direzione del Centro internazionale di scienza e tecnologia (di seguito «il consiglio di direzione») la sua intenzione di diventare parte dell’accordo.

(3)

Conformemente all’articolo XIII dell’accordo, spetta al consiglio di direzione approvare tale adesione.

(4)

Le Comunità sono rappresentate nel consiglio di direzione dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

L’adesione della Confederazione svizzera all’accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d’America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un’unica parte, la Comunità europea dell’energia atomica e la Comunità economica europea è approvata a nome delle Comunità.

Articolo 2

I rappresentanti della presidenza del Consiglio e della Commissione nel consiglio di direzione sono autorizzati ad approvare l’adesione della Confederazione svizzera all’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 409 del 31.12.1992, pag. 1.

(2)  GU L 409 del 31.12.1992, pag. 10.


Consiglio

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/31


DECISIONE N. 3/2007 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

del 29 novembre 2007

che istituisce sottocomitati del comitato di associazione e un gruppo di lavoro per gli affari sociali

(2007/835/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra (1),

considerando quanto segue:

(1)

Entro il 31 agosto 2017 deve essere creata una zona di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare.

(2)

Le relazioni dell’Unione europea con i paesi del Mediterraneo meridionale stanno diventando sempre più complesse a causa dell’applicazione degli accordi euromediterranei e del proseguimento del partenariato euromediterraneo.

(3)

Si sono creati, presso i comitati di associazione degli altri paesi associati, sottocomitati incaricati di sorvegliare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni.

(4)

Occorre integrare l’ambiente nelle politiche settoriali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(5)

Gli articoli 98 e 76 dell’accordo prevedono rispettivamente la costituzione dei gruppi di lavoro o degli organi necessari per l’applicazione dell’accordo e la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di valutare l’attuazione delle disposizioni in materia di affari sociali,

DECIDE:

Articolo unico

Sono istituiti il gruppo di lavoro e i sottocomitati del comitato di associazione UE-Algeria elencati nell’allegato I e sono adottati i loro rispettivi regolamenti interni di cui all’allegato II.

Essi dipendono dal comitato di associazione, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. Né il gruppo di lavoro per gli affari sociali né i sottocomitati hanno potere decisionale.

Il comitato di associazione prende ogni altra misura necessaria per garantire il buon funzionamento dei sottocomitati e del gruppo di lavoro e ne informa il consiglio di associazione.

Il consiglio di associazione può decidere di creare altri sottocomitati o gruppi, nonché di abolire i sottocomitati o i gruppi esistenti.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007.

Per il consiglio di associazione

Il presidente

M. MEDELCI


(1)  GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.


ALLEGATO I

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

Gruppo di lavoro per gli affari sociali e sottocomitati che dipendono dal comitato di associazione

1)

Gruppo di lavoro per gli affari sociali

2)

Sottocomitato «Industria, commercio e servizi»

3)

Sottocomitato «Trasporti, ambiente ed energia»

4)

Sottocomitato «Società dell’informazione, ricerca, innovazione, istruzione, audiovisivo e cultura»

5)

Sottocomitato «Agricoltura e pesca»

6)

Sottocomitato «Giustizia e Affari interni»

7)

Sottocomitato «Cooperazione doganale»

Delle questioni connesse ai principi democratici e ai diritti umani si discute attualmente in sede di dialogo politico nell’ambito dell’accordo di associazione. Sarà tuttavia creato un sottocomitato ad hoc per tali questioni non appena il dialogo avrà raggiunto un livello più approfondito.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO

Gruppo di lavoro UE-Algeria per gli affari sociali

1.   Composizione e presidenza

Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo della Repubblica algerina democratica e popolare e viene presieduto a turno dalle parti.

2.   Ruolo

Il gruppo di lavoro dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il gruppo di lavoro non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il gruppo di lavoro esamina l’applicazione dell’accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento, l’applicazione e il rispetto della legislazione. All’occorrenza, discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso:

a)

rispetto del principio che vieta le discriminazioni basate sulla cittadinanza fra lavoratori di cittadinanza algerina e lavoratori cittadini di ciascuno Stato membro per quanto concerne le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento;

b)

applicazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale degli articoli 68-71 dell’accordo;

c)

dialogo nel settore sociale a norma dell’articolo 72 dell’accordo, comprese le condizioni d’integrazione della comunità nazionale che risiede legalmente sul territorio dell’UE e la sua protezione contro gli atti di discriminazione e di islamofobia;

d)

azioni di cooperazione in campo sociale di cui all’articolo 74 dell’accordo, volte in particolare a migliorare le condizioni di vita, il regime previdenziale e il sistema sanitario, a creare posti di lavoro e a promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale.

Tale elenco non è esaustivo e il comitato di associazione può aggiungervi altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale, come le statistiche.

Il gruppo di lavoro può discutere di questioni relative ad uno o più o tutti i settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segretariato

Un funzionario della Commissione delle Comunità europee e un funzionario del governo della Repubblica algerina democratica e popolare svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del gruppo di lavoro.

Tutte le comunicazioni riguardanti il gruppo di lavoro sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il gruppo di lavoro si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del gruppo di lavoro, il segretario dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il gruppo di lavoro può essere riunito entro tempi più brevi con l’accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del gruppo di lavoro.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il gruppo di lavoro può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

La partecipazione alle riunioni di un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare garantisce un coordinamento e un collegamento adeguati con i progetti e programmi, in corso o futuri, finanziati dall’UE, nonché il necessario sostegno alle priorità individuate durante le riunioni.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di punti all’ordine del giorno del gruppo di lavoro vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso da ogni segretario del gruppo di lavoro alla sua controparte al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

Il gruppo di lavoro adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del gruppo di lavoro trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del gruppo di lavoro, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del gruppo di lavoro non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO UE-ALGERIA

Industria, commercio e servizi

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo della Repubblica algerina democratica e popolare e viene presieduto a turno dalle parti.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, al quale riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Mandato

Il sottocomitato esamina l’applicazione dell’accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento, l’applicazione e il rispetto della legislazione. All’occorrenza, discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso:

a)

cooperazione industriale secondo le modalità di cui all’articolo 53 dell’accordo di associazione;

b)

questioni commerciali, accesso ai mercati; liberalizzazione degli scambi di prodotti industriali, prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca;

c)

servizi, compresi i servizi finanziari e bancari, e diritto di stabilimento (prestazioni transfrontaliere, presenza commerciale, presenza temporanea di persone fisiche);

d)

turismo e artigianato;

e)

promozione e tutela degli investimenti;

f)

tutela dei consumatori;

g)

normative tecniche, metrologia, accreditamento, standardizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato;

h)

diritto della concorrenza e aiuti di Stato;

i)

diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

j)

appalti pubblici;

k)

semplificazione delle procedure per le imprese;

l)

educazione e formazione allo spirito imprenditoriale.

Tale elenco non è esaustivo e il comitato di associazione può aggiungervi altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più o tutti i settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segretariato

Le mansioni di segretari permanenti del sottocomitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

La partecipazione alle riunioni di un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare garantisce un coordinamento e un collegamento adeguati con i progetti e programmi, in corso o futuri, finanziati dall’UE, nonché il necessario sostegno alle priorità individuate durante le riunioni.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso da ogni segretario del gruppo di lavoro alla sua controparte al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO UE-ALGERIA

Trasporti, ambiente ed energia

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo della Repubblica algerina democratica e popolare e viene presieduto a turno dalle parti.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Mandato

Il sottocomitato esamina l’applicazione dell’accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento, l’applicazione e il rispetto della legislazione e l’integrazione della politica ambientale in tutti i settori dell’accordo di associazione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso:

a)

trasporti: modernizzazione e manutenzione delle infrastrutture (in particolare le interconnessioni), sicurezza marittima e aerea, specie per quanto riguarda il controllo e la gestione di porti, ferrovie, aeroporti e reti stradali, promozione dei sistemi di trasporto intelligenti e uso delle tecnologie dell’informazione in tutti i modi di trasporto, sviluppo dei collegamenti stradali e ferroviari con i paesi limitrofi, miglioramento del sistema intermodale e rafforzamento della cooperazione regionale;

b)

ambiente: capacità in materia di tutela dell’ambiente nei settori prioritari definiti dall’accordo di associazione (desertificazione, gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, salinizzazione, controllo e prevenzione dell’inquinamento industriale, urbano e marino, tutela dell’ambiente marino e della biodiversità, ecc.) e integrazione della dimensione ambientale nei settori prioritari del partenariato euromediterraneo in un’ottica di sviluppo sostenibile. Acqua: in particolare infrastrutture, modernizzazione, gestione, accesso sicuro alle risorse idriche e ricerca;

c)

energia: azioni di cooperazione nei settori energetico e minerario a norma dell’articolo 61 dell’accordo di associazione; avvio di un dialogo strategico UE-Algeria in materia di energia (in particolare, protocollo d’accordo sull’istituzione di un partenariato strategico); monitoraggio dello sviluppo delle infrastrutture energetiche di comune interesse in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali e private; mercato magrebino dell’elettricità e integrazione con il mercato interno dell’UE.

Tale elenco non è esaustivo e il comitato di associazione può aggiungervi altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più o tutti i settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segretariato

Le mansioni di segretari permanenti del sottocomitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

La partecipazione alle riunioni di un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare garantisce un coordinamento e un collegamento adeguati con i progetti e programmi, in corso o futuri, finanziati dall’UE, nonché il necessario sostegno alle priorità individuate durante le riunioni.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso da ogni segretario del gruppo di lavoro alla sua controparte al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO UE-ALGERIA

Società dell’informazione, ricerca, innovazione, istruzione, audiovisivo e cultura

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo della Repubblica algerina democratica e popolare e viene presieduto a turno dalle parti.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, al quale riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Mandato

Il sottocomitato esamina l’applicazione dell’accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento, l’applicazione e il rispetto della legislazione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso:

a)

sviluppo delle capacità istituzionali e di ricerca in materia di scienza, tecnologia e innovazione, compresa l’utilizzazione dei risultati dell’RST da parte dell’industria e delle PMI in collegamento con il monitoraggio dell’accordo che associa la Repubblica algerina democratica e popolare al programma quadro di RST, innovazione tecnologica, trasferimento delle nuove tecnologie e diffusione delle conoscenze, accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con l’UE;

b)

cooperazione in materia di comunicazioni elettroniche e tecnologie dell’informazione;

c)

riforme in materia di istruzione, formazione, anche professionale, e gioventù, compreso un migliore accesso della popolazione femminile all’istruzione;

d)

cooperazione nei settori culturale e audiovisivo;

e)

partecipazione dei cittadini, dei ricercatori, degli studenti e delle organizzazioni algerine ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e di innovazione, nonché ai programmi pertinenti riguardanti l’istruzione, la formazione e i giovani;

f)

politiche e normative riguardanti le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche.

Tale elenco non è esaustivo e il comitato di associazione può aggiungervi altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più o tutti i settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segretariato

Le mansioni di segretari permanenti del sottocomitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

La partecipazione alle riunioni di un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare garantisce un coordinamento e un collegamento adeguati con i progetti e programmi, in corso o futuri, finanziati dall’UE, nonché il necessario sostegno alle priorità individuate durante le riunioni.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso da ogni segretario del gruppo di lavoro alla sua controparte al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO UE-ALGERIA

Agricoltura e pesca

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo della Repubblica algerina democratica e popolare e viene presieduto a turno dalle parti.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Mandato

Il sottocomitato esamina l’applicazione dell’accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento, l’applicazione e il rispetto della legislazione. All’occorrenza, discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso:

a)

modernizzazione e ristrutturazione dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura;

b)

scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca (compreso l’adeguamento dei circuiti di commercializzazione/distribuzione);

c)

cooperazione agricola e sviluppo rurale;

d)

questioni veterinarie e fitosanitarie, in particolare adeguamento della legislazione alimentare;

e)

preservazione e gestione razionale delle risorse naturali, anche alieutiche, e preservazione dell’ambiente, segnatamente quello marino;

f)

cooperazione nell’ambito del sistema di allarme rapido dell’UE.

Tale elenco non è esaustivo e il comitato di associazione può aggiungervi altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più o tutti i settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segretariato

Le mansioni di segretari permanenti del sottocomitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

La partecipazione alle riunioni di un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare garantisce un coordinamento e un collegamento adeguati con i progetti e programmi, in corso o futuri, finanziati dall’UE, nonché il necessario sostegno alle priorità individuate durante le riunioni.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso da ogni segretario del gruppo di lavoro alla sua controparte al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO UE-ALGERIA

Giustizia e Affari interni

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo della Repubblica algerina democratica e popolare e viene presieduto a turno dalle parti.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Mandato

Il sottocomitato esamina l’applicazione dell’accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento, l’applicazione e il rispetto della legislazione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso:

a)

circolazione delle persone:

applicazione dell’articolo 83 dell’accordo di associazione, relativo alla circolazione delle persone, compreso l’esame delle possibilità di agevolare le procedure di rilascio dei visti di breve durata per determinate categorie di persone,

cooperazione a norma dell’articolo 84 dell’accordo di associazione per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina; accordi di riammissione;

b)

cooperazione a livello giuridico, giudiziario (civile e penale) e di polizia;

c)

cooperazione per la lotta alla criminalità organizzata, compresi la tratta degli esseri umani, il terrorismo, il riciclaggio dei capitali, la droga e la tossicomania, il razzismo, la xenofobia e l’islamofobia;

d)

cooperazione per la lotta alla corruzione.

Tale elenco non è esaustivo e il comitato di associazione può aggiungervi altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più o tutti i settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segretariato

Le mansioni di segretari permanenti del sottocomitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

La partecipazione alle riunioni di un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare garantisce un coordinamento e un collegamento adeguati con i progetti e programmi, in corso o futuri, finanziati dall’UE, nonché il necessario sostegno alle priorità individuate durante le riunioni.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso da ogni segretario del gruppo di lavoro alla sua controparte al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO UE-ALGERIA

Cooperazione doganale

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo della Repubblica algerina democratica e popolare e viene presieduto a turno dalle parti.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Mandato

Il sottocomitato esamina l’applicazione dell’accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento, l’applicazione e il rispetto della legislazione. All’occorrenza, discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso:

a)

norme di origine;

b)

procedure doganali generali, nomenclatura doganale, valutazione in dogana;

c)

regimi tariffari;

d)

cooperazione doganale.

Tale elenco non è esaustivo e il comitato di associazione può aggiungervi altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più o tutti i settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segretariato

Le mansioni di segretari permanenti del sottocomitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

La partecipazione alle riunioni di un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare garantisce un coordinamento e un collegamento adeguati con i progetti e programmi, in corso o futuri, finanziati dall’UE, nonché il necessario sostegno alle priorità individuate durante le riunioni.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso da ogni segretario del gruppo di lavoro alla sua controparte al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.


Commissione

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/E-2/39.143 — Opel)

[notificata con il numero C(2007) 4277]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/836/CE)

(1)

L’impresa General Motors Europe (di seguito «GME») è destinataria della presente decisione, adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1) e relativa alla fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli a marchio Opel e Vauxhall.

(2)

Le informazioni tecniche consistono in dati, procedimenti ed istruzioni necessari per verificare, riparare e sostituire parti difettose/rotte/usate di un autoveicolo o a riparare guasti dei sistemi degli autoveicoli. Le informazioni tecniche comprendono le seguenti sette categorie principali:

parametri di base (documentazione di tutti i valori e punti di riferimento dei valori misurabili relativi al veicolo, quali regolazione della coppia, misurazioni del rilascio dei freni, pressione idraulica e pneumatica),

diagrammi e descrizioni di fasi di operazioni di riparazione e di manutenzione (manuali d’uso e manutenzione, documenti tecnici quali programmi di lavoro, descrizioni degli strumenti utilizzati per effettuare una determinata riparazione e diagrammi quali schemi del sistema elettrico o idraulico),

test e diagnosi (compresi codici diagnostici indicanti anomalie/possibili interventi correttivi, software ed altre informazioni necessarie per diagnosticare anomalie dei veicoli); molte, ma non tutte, queste informazioni sono contenute in strumenti elettronici specialistici,

codici, software ed altre informazioni necessarie per riprogrammare, ricalibrare o riinizializzare le unità elettroniche di controllo («ECU») montate su un veicolo. Tale categoria è connessa alla precedente, in quanto spesso gli stessi strumenti elettronici sono utilizzati per diagnosticare l’anomalia e successivamente procedere agli adeguamenti necessari medianti le ECU,

informazioni sui pezzi di ricambio, compresi i cataloghi dei pezzi di ricambio con codici e descrizioni, e metodi d’identificazione del veicolo (ossia dati relativi ad un veicolo specifico che permettono ad un riparatore di identificare i singoli codici per le parti installate durante l’assemblaggio del veicolo e per identificare i codici corrispondenti per pezzi di ricambio originali compatibili per il veicolo specifico),

informazioni speciali (avvisi di ritiro dei prodotti e notifica di anomalie frequenti),

materiale per la formazione.

(3)

Nel dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a tale riguardo ed ha trasmesso a GME una valutazione preliminare, secondo la quale gli accordi GME con i propri partner per i servizi post-vendita suscitavano riserve in merito alla loro compatibilità con le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

(4)

Secondo la valutazione preliminare della Commissione, sembrava che GME non avesse rivelato determinate categorie di informazioni tecniche per le riparazioni dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (2). Inoltre, al momento in cui la Commissione ha avviato la propria indagine, GME non aveva ancora realizzato un sistema efficace per consentire ai riparatori indipendenti di avere accesso in modo disaggregato alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni. Malgrado GME abbia migliorato l’accessibilità delle sue informazioni tecniche nel corso dell’indagine della Commissione, le informazioni messe a disposizione dei riparatori indipendenti sembravano essere ancora incomplete.

(5)

La valutazione preliminare ha constatato che i mercati rilevanti interessati dalla pratica in questione erano il mercato della fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per le autovetture ed il mercato per la fornitura di informazioni tecniche ai riparatori. Le reti autorizzate Opel/Vauxhall avevano quote di mercato molto elevate sul primo di tali mercati, mentre sul secondo GME era l’unico fornitore in grado di offrire tutte le informazioni tecniche necessarie ai riparatori dei suoi autoveicoli.

(6)

In sostanza gli accordi di GME sulla manutenzione e la distribuzione di pezzi di ricambio prevedono che i membri delle sue reti autorizzate eseguano una serie completa di servizi di riparazione specifici per il marchio e fungano da grossisti di pezzi di ricambio. La Commissione nutre preoccupazioni in merito al fatto che gli effetti negativi di tali accordi potrebbero essere inaspriti dal fatto che GME non ha concesso un adeguato accesso alle informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, escludendo in tal modo le imprese che intendano e possano offrire servizi di riparazione secondo un modello di attività diverso.

(7)

La conclusione preliminare della Commissione era che le misure adottate da GME per la fornitura delle sue informazioni tecniche ai riparatori indipendenti non corrispondevano alle loro esigenze né per quanto riguarda la portata delle informazioni disponibili né per quanto riguarda la loro accessibilità e che una tale pratica, combinata a pratiche simili seguite da altri costruttori automobilistici, avrebbe potuto contribuire ad un peggioramento della posizione di mercato dei riparatori indipendenti. Ciò potrebbe a sua volta aver causato un considerevole danno per i consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, prezzi più elevati per i servizi di riparazione, riduzione della scelta delle officine di riparazione, potenziali problemi di sicurezza e mancanza di accesso alle officine di riparazione innovative.

(8)

Inoltre, il fatto che GME non sembra aver concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche potrebbe impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell’esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 poiché, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, l’esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l’accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e strumenti, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli. Come chiarito nel considerando 26 del regolamento, le condizioni di accesso non devono discriminare tra gli operatori autorizzati e quelli indipendenti.

(9)

La Commissione è infine giunta alla conclusione preliminare che, in mancanza dell’accesso alle informazioni tecniche per le riparazioni, era poco probabile che gli accordi tra GME e i suoi riparatori autorizzati potessero beneficiare delle disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

(10)

Il 9 febbraio 2007 GME ha proposto alla Commissione una serie di impegni per ovviare alle riserve in materia di concorrenza contenute nella valutazione preliminare.

(11)

In base a tali impegni, il principio che determina la portata delle informazioni da fornire è quello della non discriminazione tra i riparatori indipendenti e quelli autorizzati. In questo contesto, GME garantirà che tutte le informazioni tecniche, gli strumenti, le apparecchiature, il software e la formazione richiesti per la riparazione e la manutenzione dei suoi autoveicoli Opel/Vauxhall che vengono forniti ai riparatori autorizzati in qualsiasi Stato membro dell’UE da parte o per conto di GME siano resi disponibili anche ai riparatori indipendenti.

(12)

Negli impegni è specificato che le «informazioni tecniche» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 comprendono tutte le informazioni fornite ai riparatori autorizzati Opel/Vauxhall per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli Opel/Vauxhall. Tale nozione include, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo (ECU) implicanti l’introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate da GME, i metodi d’identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, le soluzioni derivanti dall’esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati.

(13)

L’accesso agli strumenti comprende l’accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi di post-vendita per tali strumenti.

(14)

Dal considerando 26 del regolamento (CE) n. 1400/2002 risulta chiaro che l’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento non richiede a GME di fornire ai riparatori indipendenti informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli e/o di ricalibrare (3) dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che limitano la velocità o altri parametri relativi alle prestazioni degli autoveicoli. GME si impegna tuttavia a concedere ai riparatori indipendenti un accesso illimitato alle informazione di questo tipo, a condizione che essi ottengano il relativo certificato di formazione («GME Training Certification») (4). Tale certificato verrà rilasciato ai riparatori indipendenti subito dopo il completamento della formazione.

(15)

Qualora GME dovesse invocare in futuro l’eccezione di cui al considerando 26 come motivo per non comunicare determinate informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, spetterebbe all’impresa garantire che le informazioni non comunicate saranno limitate a quanto necessario per assicurare la protezione di cui al considerando 26, e che la mancanza delle informazioni in questione non potrà in nessun caso impedire ai riparatori indipendenti di effettuare operazioni diverse da quelle elencate al considerando 26 quali, ad esempio, gli interventi su ECU per la gestione del motore, airbag, pretensionatori per le cinture di sicurezza o elementi della chiusura centralizzata.

(16)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che le informazioni tecniche debbano essere rese disponibili in modo proporzionato alle esigenze dei riparatori indipendenti. Questo implica sia la fornitura delle informazioni in modo disaggregato sia una fissazione di prezzi che tengano conto della misura in cui i riparatori indipendenti utilizzano dette informazioni.

(17)

In linea con tale principio, gli impegni specificano che GME metterà sul sito web TI tutte le informazioni tecniche relative ai modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 e garantirà che tutte le informazioni tecniche aggiornate si trovino costantemente sul sito web TI o eventuali sostituti di tale sito. Inoltre, GME garantirà sempre che il sito web possa essere di facile reperibilità e fornirà un livello equivalente di prestazioni ai metodi impiegati per la fornitura delle informazioni tecniche ai membri della rete autorizzata Opel/Vauxhall. Quando GME o altra impresa che agisca per conto di GME mette a disposizione dei riparatori autorizzati un’informazione tecnica in una particolare lingua dell’UE, GME garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI.

(18)

Per quanto riguarda il catalogo elettronico dei pezzi di ricambio, che non è attualmente disponibile sul sito web TI, si riterrà che GME abbia adempiuto agli impegni se metterà tali informazioni sul sito web TI entro il 31 dicembre 2007. Come soluzione a breve termine, il catalogo sarà disponibile attraverso i servizi del Call Center di GME, che fornirà via fax ai riparatori indipendenti, su richiesta e senza indugio, le pagine richieste in qualsiasi lingua in cui il catalogo sia disponibile per i riparatori autorizzati. Tale servizio sarà disponibile a 1 EUR per pagina (3,9 % per spese amministrative); verranno applicate le tariffe di chiamata locali.

(19)

Per quanto riguarda gli schemi degli impianti elettrici, GME metterà sul sito web TI tutti gli schemi che sono stati creati o convertiti in formato digitale per essere utilizzati dai suoi riparatori autorizzati Opel/Vauxhall nell’UE. Gli altri schemi, relativi a determinati modelli (5) lanciati sul mercato dopo il 1o gennaio 1997 e che non esistono in formato digitale, saranno a disposizione dei riparatori indipendenti attraverso i servizi del Call Center GME. Tali servizi di Call Center funzioneranno in tutte le lingue richieste per evitare una discriminazione diretta o indiretta tra i riparatori autorizzati Opel/Vauxhall e quelli indipendenti, tenendo conto delle condizioni alle quali tali riparatori autorizzati ottengono l’accesso agli schemi degli impianti elettrici. Gli schemi degli impianti elettrici saranno forniti senza indugio via fax con il pacchetto più piccolo necessario al riparatore indipendente medio per effettuare un lavoro di riparazione e alle stesse condizioni applicabili ai riparatori autorizzati Opel/Vauxhall. GME manterrà, durante tutto il periodo di validità degli impegni, le condizioni attualmente applicabili per gli schemi degli impianti elettrici non digitalizzati.

(20)

Per quanto riguarda l’accesso al sito web TI, GME si è impegnata a fornire una suddivisione proporzionata in fasce orarie, giornaliere, settimanali, mensili e annuali ad un prezzo, rispettivamente, di 4, 30, 100, 300 e 3 700 EUR. Per l’accesso iniziale al sito web TI, verranno richieste un’unica volta spese di registrazione pari a 15 EUR + 3,9 % di spese amministrative. Il Tech1/Tech2 SWDL (Diagnostic Tester Software Download) sarà disponibile mediante un abbonamento annuale al sito web TI oppure versando un abbonamento mensile specifico del costo di 100 EUR. GME si impegna a mantenere questa struttura di tariffe di accesso e di non aumentarne i livelli al di sopra del tasso d’inflazione medio all’interno dell’UE per tutto il periodo di validità degli impegni.

(21)

Gli impegni di GME non pregiudicano le disposizioni, attuali o future, previste dal diritto comunitario o nazionale, che potrebbero estendere la portata delle informazioni tecniche che GME deve fornire agli operatori indipendenti e/o precisare modalità più favorevoli per la fornitura di tali informazioni.

(22)

Onde trattare qualsiasi reclamo presentato da un riparatore indipendente in merito all’accesso alle informazioni tecniche, GME nominerà un «ombudsman GME». Al ricevimento di un reclamo da parte di un riparatore indipendente, l’ombudsman GME gli fornirà la risposta di GME entro tre settimane dalla ricezione del fascicolo completo. Nel caso in cui un ricorrente non accetti la risposta di GME, quest’ultima accetterà un meccanismo arbitrale per dirimere le controversie concernenti la fornitura di informazioni tecniche; in questo contesto ciascuna parte può nominare un esperto e i due esperti possono in seguito decidere congiuntamente la nomina di un terzo. L’arbitrato avrà luogo nello Stato membro nel quale si trova la sede del ricorrente. La lingua dell’arbitrato sarà la lingua ufficiale del foro arbitrale. L’arbitrato non pregiudicherà il diritto di ricorrere al competente tribunale nazionale.

(23)

Nell’ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. Gli impegni saranno vincolanti fino al 31 maggio 2010.

(24)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 9 luglio 2007.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(2)  GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 30.

(3)  Ossia di modificare le impostazioni originali di una ECU in un modo non raccomandato da GME.

(4)  Le tariffe per il certificato di formazione saranno equivalenti per i riparatori autorizzati e per quelli indipendenti; GME si impegna a mantenerle allo stesso livello per tutta la durata di validità degli impegni. La formazione comprenderà: i) due giorni di formazione con un istruttore (costi compresi tra 115 e 230 EUR al giorno a seconda del mercato nazionale), e ii) un giorno di formazione Tech2 mediante web (costi compresi tra 30 e 50 EUR al giorno, anche in questo caso a seconda del mercato nazionale). La formazione sarà fornita dalla GM Academy.

(5)  Soltanto due di tali modelli (Agila e Movano) sono ancora in produzione e per entrambi i modelli gli schemi degli impianti elettrici relativi alle loro varianti lanciate a partire dal 2002 sono disponibili sul sito web TI. La produzione degli unici modelli per i quali gli schemi degli impianti elettrici sono disponibili soltanto attraverso i servizi del Call Center GME (Arena e Sintra) è cessata nel 1999 e nel 2001. Per i modelli rimanenti, il sito web TI contiene gli schemi degli impianti elettrici per le varianti lanciate a partire dal 2002 (Astra-G, Frontera-B, Zafira-A) o a partire dal 2003 (Speedster).


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2007

recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2008-2013

[notificata con il numero C(2007) 5822]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2007/837/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione dovrebbe adottare orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo relativamente al periodo coperto dal programma pluriennale 2008-2013.

(2)

Gli orientamenti dovrebbero definire le priorità e, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, della decisione n. 575/2007/CE, le priorità specifiche che permettono agli Stati membri che non beneficiano del Fondo di coesione di aumentare il cofinanziamento del contributo comunitario al 75 % per i progetti cofinanziati dal Fondo.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.

(4)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l’Irlanda ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della decisione n. 575/2007/CE.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della decisione n. 575/2007/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» istituito dall’articolo 56 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nel quadro del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti che fissano le priorità e le priorità specifiche relative al programma pluriennale 2008-2013 sono definiti in allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2007.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45.

(2)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.


ALLEGATO

Gli orientamenti strategici che seguono devono essere considerati nel contesto di una gestione più efficace dei flussi migratori in ogni fase, come auspicato dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, ed anche di una politica comune per i rimpatri e della lotta contro l’immigrazione clandestina.

Nell’elaborare i rispettivi progetti di programmi pluriennali, gli Stati membri dovrebbero destinare le risorse disponibili a titolo del presente Fondo a tre delle quattro priorità seguenti, determinando la distribuzione più efficace delle risorse finanziarie assegnate in funzione delle rispettive esigenze.

PRIORITÀ n. 1:   sostegno agli Stati membri nello sviluppo di un approccio comune per la gestione dei rimpatri

Comprende lo sviluppo della gestione integrata del rimpatrio in tutte le sue dimensioni. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 575/2007/CE, la gestione integrata dei rimpatri dovrebbe essere basata su una valutazione globale della situazione degli eventuali rimpatriandi nello Stato membro e nei paesi d’origine rispetto alle difficoltà inerenti alle operazioni previste e ai loro obiettivi, e prevede un’ampia serie di misure incentrate sull’efficacia e sulla sostenibilità del rimpatrio, nonché sulla preparazione, sull’esecuzione e sul follow-up degli allontanamenti.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per piani integrati di rimpatrio che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

programmi di rimpatrio volontario assistito;

2)

incentivi in contanti e misure per tenere conto della situazione specifica dei soggetti più vulnerabili;

3)

piani integrati per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi o di apolidi non contemplato dagli accordi di riammissione della Comunità o dagli accordi di riammissione bilaterali nei paesi d’origine, di precedente residenza o di transito con i quali la cooperazione nel settore del rimpatrio è estremamente complessa.

PRIORITÀ n. 2:   sostegno per la cooperazione tra Stati membri nella gestione dei rimpatri

Comprende l’elaborazione e l’attuazione di piani integrati di rimpatrio, nonché la cooperazione in settori specifici della gestione integrata dei rimpatri come l’organizzazione, la realizzazione e il follow-up di voli congiunti per l’allontanamento e dell’allontanamento congiunto via terra.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano la seguente priorità specifica:

piani integrati di rimpatrio elaborati e da attuarsi anche in collaborazione con altri Stati membri e con l’Agenzia FRONTEX, con organizzazioni non governative e/o organizzazioni internazionali, per riunire le competenze, le esperienze e le risorse diverse delle autorità degli Stati membri e delle altre eventuali organizzazioni coinvolte.

PRIORITÀ n. 3:   sostegno a strumenti innovativi specifici (inter)nazionali per la gestione dei rimpatri

Comprende l’offerta di consulenze e informazioni sul rimpatrio, lo sviluppo di misure per il reinserimento dei rimpatriandi, di modalità di collaborazione con gli uffici consolari e/o i servizi di immigrazione, compresa la formazione, e di misure per raccogliere dati sui cittadini di paesi terzi o sugli apolidi privi di documenti, o il relativo miglioramento.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

progetti che propongono sistemi particolarmente innovativi per informare e offrire consulenze alle persone da rimpatriare sulla situazione nei paesi di rimpatrio e/o altri incentivi innovativi per accrescere il numero di rimpatri volontari basati sul rispetto della dignità degli interessati;

2)

progetti che sperimentano nuovi metodi di lavoro per accelerare il processo di documentazione delle persone da rimpatriare in collaborazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi.

PRIORITÀ n. 4:   sostegno alle norme e alle migliori pratiche comunitarie sulla gestione dei rimpatri

Comprende l’applicazione delle norme comuni vigenti e future di cui ai considerandi 13 e 14 della decisione n. 575/2007/CE e la promozione di modalità e migliori pratiche (inter)nazionali per collaborare con le autorità competenti di altri Stati membri, avvalendosi per esempio di ICONET.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti priorità specifiche:

1)

valutazioni e missioni per valutare i progressi compiuti nei programmi, negli strumenti e nelle procedure di rimpatrio;

2)

misure adottate a livello nazionale per garantire un’equa ed efficace attuazione delle norme comuni sul rimpatrio, come stabilito nel quadro della pertinente normativa comunitaria, compresa la formazione di esperti.


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Polonia

[notificata con il numero C(2007) 6597]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/838/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio.

(2)

A seguito della comparsa di focolai di influenza ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Polonia, la decisione 2006/415/CE è stata modificata da ultimo dalla decisione 2007/816/CE della Commissione, del 10 dicembre 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Polonia.

(3)

Data la comparsa di nuovi focolai della malattia in Polonia, la delimitazione delle aree soggette a restrizioni e la durata delle misure vanno modificate per tener conto della situazione epidemiologica.

(4)

La decisione 2006/415/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/816/CE (GU L 326 del 12.12.2007, pag. 32).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:

1.

Nella parte A, il testo seguente sostituisce la voce relativa alla Polonia:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(se disponibile)

Nome

«PL

POLAND

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

PŁOCKI

01419

Protection zone:

 

Municipality of Brudzeń Duży:

 

Główina

 

Gorzechówko

 

Gorzechowo

 

Myśliborzyce

 

Rembielin

 

Rokicie

 

Siecień

 

Siecień Rumunki

 

Strupczewo Duże

 

Uniejewo

 

Więcławice

 

Municipality of Nowy Duninów:

 

Karolewo

 

Nowa Wieś

 

Nowy Duninów

14.1.2008

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

ŻUROMIŃSKI

01437

Protection zone:

Municipality of Bieżuń:

 

Bieżuń

 

Dźwierzno

 

Karniszyn

 

Karniszyn Parcele

 

Kobyla Łąka

 

Kocewo

 

Myślin

 

Sadłowo

 

Sadłowo Parcele

 

Strzeszewo

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

WŁOCŁAWSKI

00418

Protection zone:

Municipality of Włocławek:

 

Skoki Duże

 

Skoki Małe

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

ELBLĄSKI

02804

Protection zone:

Municipality of Godkowo:

 

Dąbkowo

 

Krykajny

 

Łępno

 

Nowe Wikrowo

 

Olkowo

 

Piskajny

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

PŁOCKI

01419

Surveillance zone:

 

Municipality of Brudzeń Duży:

 

Bądkowo

 

Bądkowo Jeziorne

 

Bądkowo Kościelne

 

Bądkowo Podlasie

 

Bądkowo Rochny

 

Biskupice

 

Brudzeń Duży

 

Brudzeń Mały

 

Cegielnia

 

Cierszewo

 

Izabelin

 

Janoszyce

 

Karwosieki Cholewice

 

Kłobukowo

 

Krzyżanowo

 

Lasotki

 

Murzynowo

 

Noskowice

 

Parzeń

 

Parzeń Janówek

 

Patrze

 

Radotki

 

Robertowo

 

Sikórz

 

Sobowo

 

Suchodół

 

Turza Mała

 

Turza Wielka

 

Wincentowo

 

Winnica

 

Zdziębórz

 

Żerniki

 

Municipality of Stara Biała:

 

Brwilno Górne

 

Kobierniki

 

Kowalewko

 

Ludwikowo

 

Mańkowo

 

Maszewo Duże

 

Srebrna

 

Ulaszewo

 

Wyszyna

 

Municipality of Nowy Duninów:

 

Brwilno Dolne

 

Brzezinna Góra

 

Duninów Duży

 

Grodziska

 

Jeżowo

 

Kamion

 

Kobyla Góra

 

Środoń

 

Stary Duninów

 

Studzianka

 

Wola Brwileńska

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

SIERPECKI

01427

Surveillance zone:

 

Municipality of Mochowo:

 

Będorzyn

 

Grodnia

 

Łukoszyn

 

Łukoszyno Biki

 

Municipality of Rościszewo:

 

Lipniki

 

Ostrów

 

Polik

 

Rzeszotary Nowe

 

Rzeszotary Zawady

 

Września

 

Municipality of Zawidz:

 

Jaworowo Kolonia

 

Jaworowo Kłódź

 

Jaworowo Lipa

 

Jaworowo Próchniatka

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

ŻUROMIŃSKI

01437

Surveillance zone:

 

Municipality of Bieżuń:

 

Adamowo

 

Bielawy Gołuskie

 

Dąbrówki

 

Gołuszyn

 

Mak

 

Małocin

 

Pełki

 

Pozga

 

Sławęcin

 

Stanisławowo

 

Stawiszyn Łaziska

 

Stawiszyn Zwalewo

 

Trzaski

 

Wilewo

 

Władysławowo

 

Municipality of Żuromin:

 

Będzymin

 

Chamsk

 

Dębsk

 

Franciszkowo

 

Kruszewo

 

Młudzyno

 

Olszew

 

Poniatowo

 

Żuromin

 

Municipality of Lutocin:

 

Chromakowo

 

Elżbiecin

 

Felcyn

 

Jonne

 

Lutocin

 

Mojnowo

 

Nowy Przeradz

 

Obręb

 

Parlin

 

Przeradz Mały

 

Przeradz Wielki

 

Seroki

 

Swojęcin

 

Zimolza

 

Municipality of Siemiątkowo:

 

Antoniewo

 

Dzieczewo

 

Nowa Wieś

 

Nowopole

 

Siciarz

 

Sokołowy Kąt

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

MŁAWSKI

01413

Municipality of Radzanów:

 

Zgliczyn Glinki

 

Zgliczyn Kościelny

 

Zgliczyn Witowy

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

WŁOCŁAWSKI

00418

Surveillance zone:

Municipality of Włocławek:

 

Dąb Mały

 

Dąb Polski

 

Dąb Wielki

 

Dobiegniewo

 

Jazy

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

LIPNOWSKI

00408

Municipality of Dobrzyń nad Wisłą:

 

Chalin

 

Chudzewo

 

Dobrzyń Nad Wisłą

 

Kamienica

 

Łagiewniki

 

Lenie Wielkie

 

Michałkowo

 

Mokówko

 

Mokowo

 

Płomiany

 

Ruszkowo

 

Wierznica

 

Wierzniczka

Municipality of Tłuchowo:

Trzcianka

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

ELBLĄSKI

02804

Municipality of Godkowo:

 

Burdajny

 

Dobry

 

Godkowo

 

Gwiździny

 

Klekotki

 

Kwitajny Wielkie

 

Lesiska

 

Nawty

 

Osiek

 

Plajny

 

Podągi

 

Skowrony

 

Swędkowo

 

Szymbory

 

Ząbrowiec

 

Zimnochy

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

LIDZBARSKI

02809

Municipality of Orneta:

 

Augustyny

 

Bażyny

 

Bogatyńskie

 

Chwalęcin

 

Dąbrówka

 

Drwęczno

 

Gieduty

 

Karkajny

 

Klusajny

 

Krzykały

 

Lejławki Małe

 

Lejławki Wielkie

 

Orneta

 

Osetnik

 

Ostry Kamień

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

OSTRÓDZKI

02815

Municipality of Miłakowo:

 

Głodówko

 

Gudniki

 

Rożnowo

 

Stolno

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

BRANIEWSKI

02802

Municipality of Wilczęta:

 

Bardyny

 

Gładysze

 

Jankówko

 

Kolonia Wilczęta

 

Spędy

 

Tatarki

Municipality of Płoskinia:

Stygajny»

2.

Nella parte B, il testo seguente sostituisce la voce relativa alla Polonia:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(se disponibile)

Nome

«PL

POLAND

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

PŁOCKI

01419

Areas others than listed in Area A

14.1.2008

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

PŁOCK

01462

 

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

PLOŃSKI

01420

 

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

CIECHANOWSKI

01402

 

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

MŁAWSKI

01413

Areas others than listed in Area A

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

GOSTYNIŃSKI

01404

 

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

SIERPECKI

01427

Areas others than listed in Area A

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

ŻUROMIŃSKI

01437

Areas others than listed in Area A

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

WŁOCŁAWSKI

00418

 

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

LIPNOWSKI

00408

 

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

WŁOCŁAWEK

00464

 

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

BRODNICKI

00402

Municipality of:

 

Górzno

 

Świedziebnia

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

RYPIŃSKI

00412

Municipalities of:

 

Rogowo

 

Rypin

 

Skrwilno

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

DZIAŁDOWSKI

02803

Municipalities of:

 

Działdowo

 

Działdowo city

 

Iłowo-Osada

 

Lidzbark

 

Płośnica

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

ELBLĄSKI

02804

Municipalities of:

 

Godkowo (areas other than listed in Area A)

 

Młynary

 

Pasłęk

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

BRANIEWSKI

02802

Municipalities of:

 

Pieniężno

 

Płoskinia (areas other than listed in Area A)

 

Wilczęta (areas other than listed in Area A)

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

LIDZBARSKI

02809

Municipalities of:

 

Lidzbark Warmiński

 

Lubomino

 

Orneta (areas other than listed in Area A)

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

OLSZTYŃSKI

02814

Municipalities of:

 

Barczewo

 

Dobre Miasto

 

Dywity

 

Gierzwałt

 

Jonkowo

 

Olsztynek

 

Purda

 

Stawiguda

 

Świątki

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

OLSZTYN

02862

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

OSTRÓDZKI

02815

Municipalities of:

 

Dąbrówno

 

Gietrzwałd

 

Małdyty

 

Miłakowo (areas other than listed in Area A)

 

Morąg

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

NIDZICKI

02811»

 


Rettifiche

15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/60


Rettifica della decisione 2007/787/CE del Consiglio, del 29 novembre 2007, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d’Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317 del 5 dicembre 2007 )

La pubblicazione della decisione 2007/787/CE è annullata.


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/60


Rettifica della decisione EUPM/3/2007 del Comitato politico e di sicurezza, del 30 novembre 2007, relativa alla nomina del capomissione responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329 del 14 dicembre 2007 )

Pagina di copertina e pagina 63, titolo:

anziché:

leggi:


15.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/60


Rettifica dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007 )

A pagina 40, articolo 2, paragrafo 1, del protocollo:

anziché:

«[…] un importo specifico di 1 105 000 EUR all’anno, […]»,

leggi:

«[…] un importo specifico di 110 500 EUR all’anno, […]».