ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
14 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1467/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1468/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1469/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell’allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle circoscrizioni

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1470/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1471/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1472/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante deroga, per la campagna 2007/08, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1473/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante una misura transitoria relativa al trattamento dei sottoprodotti della vinificazione previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna viticola 2007/2008 in Bulgaria

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1474/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1475/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante apertura a partire dal 2008 di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1476/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero per uso industriale detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1060/2007

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1477/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ( 1 )

22

 

 

Regolamento (CE) n. 1478/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1479/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

27

 

 

Regolamento (CE) n. 1480/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

29

 

 

Regolamento (CE) n. 1481/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

31

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ( 1 )

33

 

*

Direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all’inserimento della specie Galega orientalis Lam. ( 1 )

37

 

*

Direttiva 2007/73/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina ( 1 )

40

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/831/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 settembre 2007, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E-2/39.142 — Toyota) [notificata con il numero C(2007) 4273]

52

 

 

2007/832/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la decisione 2007/718/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro [notificata con il numero C(2007) 6251]  ( 1 )

56

 

 

2007/833/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 6256]  ( 1 )

59

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione EUPM/3/2007 del Comitato politico e di sicurezza, del 30 novembre 2007, relativa alla nomina del capomissione responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

63

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ( GU L 46 del 17.2.2004 )

64

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

168,9

MA

95,9

TN

157,6

TR

123,9

ZZ

136,6

0707 00 05

JO

209,9

MA

47,6

TR

114,3

ZZ

123,9

0709 90 70

JO

149,8

MA

53,3

TR

109,7

ZZ

104,3

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

13,9

AU

10,4

BR

25,6

TR

60,8

ZA

41,4

ZW

20,3

ZZ

28,7

0805 20 10

MA

76,9

ZZ

76,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

68,5

TR

70,2

ZZ

69,4

0805 50 10

EG

81,3

IL

82,7

MA

119,9

TR

112,3

ZA

65,9

ZZ

92,4

0808 10 80

AR

79,2

CA

97,8

CN

92,7

MK

30,1

US

87,4

ZZ

77,4

0808 20 50

AR

71,4

CN

56,5

TR

145,7

US

108,8

ZZ

95,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1468/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(3)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)   GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1341/2007 (GU L 298 del 16.11.2007, pag. 20).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 dicembre 2007 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

103,9

0

01

101,2

0

02

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

112,6

2

01

104,7

4

02

131,6

0

03

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

236,1

19

01

252,0

14

02

332,7

0

03

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

111,2

10

01

0207 14 70

Altre parti di pollo, congelate

211,9

22

01

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

138,3

6

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

350,5

0

01

365,5

0

03

0408 11 80

Tuorli essiccati

318,9

0

02

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

329,1

0

02

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

226,8

18

01

376,2

0

04

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

475,4

0

02


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile

04

Tailandia.»


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1469/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante modifica dell’allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle circoscrizioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l’articolo 2 bis,

vista la richiesta del Portogallo,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato del regolamento n. 79/65/CEE figura un elenco di circoscrizioni ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento.

(2)

Secondo quanto disposto in tale allegato, il Portogallo è suddiviso in cinque circoscrizioni. Ai fini del regolamento n. 79/65/CEE il Portogallo ha chiesto di ridurre il numero di circoscrizioni mediante fusione delle circoscrizioni «Entre Douro e Minho e Beira Litoral» e «Trás-os-montes e Beira Interior» in un’unica circoscrizione denominata «Norte e Centro».

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento n. 79/65/CEE.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento n. 79/65/CEE è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento n. 79/65/CEE, la parte relativa al Portogallo è sostituita dal seguente testo:

«Portogallo

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira».

14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1470/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa il numero delle aziende contabili per circoscrizione.

(2)

Se si tiene conto dei cambiamenti verificatisi nelle strutture agricole italiane e del miglioramento dei metodi statistici utilizzati per definire il numero delle aziende da selezionare per regione, per tipo di azienda e per dimensione economica, è opportuno adeguare il numero delle aziende contabili per circoscrizione in Italia in modo che il campione possa essere maggiormente rappresentativo di tutti i tipi di aziende presenti nel campo d’osservazione.

(3)

Se si tiene conto dei cambiamenti verificatisi nelle strutture agricole polacche e dell’utilizzo di un maggior numero di tipi di aziende per la stratificazione del campo d’osservazione, è opportuno adeguare il numero di aziende contabili per circoscrizione in Polonia in modo che il campione possa essere maggiormente rappresentativo di tutti i tipi di aziende presenti nel campo d’osservazione.

(4)

In seguito alla fusione delle circoscrizioni «Entre Douro e Minho e Beira Litoral» e «Trás-os-montes e Beira Interior» in un’unica circoscrizione denominata «Norte e Centro», effettuata con il regolamento (CE) n. 1469/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell’allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, per quanto riguarda l’elenco delle circoscrizioni (3), è opportuno adeguare il numero di aziende contabili per circoscrizione in Portogallo.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2007 (GU L 179 del 7.7.2007, pag. 3).

(3)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue.

1)

La parte relativa all’Italia è sostituita dal seguente testo:

Numero di riferimento

Nome della circoscrizione

Numero di aziende contabili

 

«ITALIA

221

Valle d’Aosta

197

222

Piemonte

619

230

Lombardia

710

241

Trentino

388

242

Alto Adige

405

243

Veneto

907

244

Friuli-Venezia Giulia

735

250

Liguria

508

260

Emilia-Romagna

1 166

270

Toscana

956

281

Marche

601

282

Umbria

498

291

Lazio

528

292

Abruzzo

504

301

Molise

354

302

Campania

478

303

Calabria

346

311

Puglia

453

312

Basilicata

450

320

Sicilia

470

330

Sardegna

413

 

Totale Italia

11 686 »

2)

La parte relativa alla Polonia è sostituita dal seguente testo:

Numero di riferimento

Nome della circoscrizione

Numero di aziende contabili

 

«POLONIA

785

Pomorze e Mazury

1 870

790

Wielkopolska e Śląsk

4 470

795

Mazowsze e Podlasie

4 460

800

Małopolska e Pogórze

1 300

 

Totale Polonia

12 100 »

3)

La parte relativa al Portogallo è sostituita dal seguente testo:

Numero di riferimento

Nome della circoscrizione

Numero di aziende contabili

 

«PORTOGALLO

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

 

Totale Portogallo

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14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre completare l'elenco delle menzioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (2) inserendovi le menzioni corrispondenti utilizzate dalla Danimarca.

(2)

Occorre adattare l'elenco delle menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 e all'allegato III del medesimo regolamento per tener conto delle menzioni corrispondenti utilizzate dalla Germania, dalla Slovenia e dalla Slovacchia.

(3)

Tenuto conto del fatto che la Germania ha modificato la propria legislazione con effetto dal 1o agosto 2007, le modifiche previste dal presente regolamento per il suddetto Stato membro devono essere anch'esse applicabili a decorrere da tale data al fine di evitare perturbazioni degli scambi a livello comunitario.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 753/2002.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

1)

nell'articolo 28, il seguente trattino è aggiunto al primo comma:

«—

“regional vin” per i vini da tavola originari della Danimarca,»;

2)

l'articolo 29 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per la Germania

le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:

“Qualitätswein”,

“Prädikatswein”, unita ad una delle seguenti menzioni: “Kabinett”, “Spätlese”, “Auslese”, “Beerenauslese”, “Trockenbeerenauslese” o “Eiswein”,

“Qualitätswein mit Prädikat”, unita ad una delle seguenti menzioni: “Kabinett”, “Spätlese”, “Auslese”, “Beerenauslese”, “Trockenbeerenauslese” o “Eiswein” fino al 1o agosto 2009 »;

b)

nel paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o)

per la Slovenia:

“kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom” o “kakovostno vino ZGP”; queste menzioni possono essere seguite dalla dicitura “mlado vino”,

“vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem”, “vino PTP” o “renome”,

“vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom”, “vrhunsko vino ZGP” o “eminentno”; questa menzione può essere accompagnata dalle diciture “pozna trgatev”, “izbor”, “jagodni izbor”, “suhi jagodni izbor”, “ledeno vino”, “vino iz sušenega grozdja”, “arhivsko vino”, “arhiva”, “starano vino” o “slamno vino” »;

c)

nel paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p)

per la Slovacchia:

 

le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:

“akostné víno”,

“akostné víno s prívlastkom” unita a “kabinetné”, “neskorý zber”, “výber z hrozna”, “bobuľový výber”, “hrozienkový výber”, “cibébový výber”, “slamové víno”, “ľadový zber”,

 

nonché le seguenti diciture:

“esencia”,

“forditáš”,

“mášláš”,

“samorodné”,

“výberová esencia”,

“výber … putňový”, completata dalle cifre 3-6.»;

d)

nel paragrafo 2, è soppressa la lettera a);

e)

nel paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«j)

per la Slovacchia

“sekt vinohradníckej oblasti”,

“pestovateľský sekt” »;

3)

l'allegato III è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e l'articolo 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1207/2007 (GU L 272 del 17.10.2007, pag. 23).


ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, le righe relative alla Germania sono sostituite dalle seguenti:

«GERMANIA

Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Qualitätswein mit Prädikat (*1)/Q.b.A. m. Pr./Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Auslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Svizzera

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Kabinett

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Spätlese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Svizzera

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Menzioni di cui all'articolo 28

Landwein

Tutti

VDT con IG

Tedesco

 

 

Menzioni tradizionali complementari di cui all'articolo 23

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Badisch Rotgold

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Ehrentrudis

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraβe, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT con IG V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Klassik o Classic

 

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Riesling-Hochgewächs

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Schillerwein

Württemberg

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Weißherbst

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

 

 

Winzersekt

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

 

 


(*1)  Questa menzione tradizionale specifica può essere utilizzata per il vino imbottigliato anteriormente al 1o agosto 2009.»


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1472/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante deroga, per la campagna 2007/08, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) prevede le modalità di applicazione di questo obbligo di distillazione nonché, all’articolo 49, talune possibilità di deroga, tra cui la possibilità per i piccoli produttori che producono meno di 80 hl all’anno di sostituire l’obbligo di distillazione con il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti.

(3)

In alcuni Stati membri la capacità di raccolta dei sottoprodotti risulta del tutto insufficiente. Per porre rimedio a tale situazione occorre pertanto permettere agli Stati membri di esonerare altre categorie di produttori dall’obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione.

(4)

Per consentire l’applicazione della deroga per tutta la campagna vitivinicola, è opportuno che il regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2007/08 gli Stati membri possono disporre, per tutto il loro territorio o per parte di esso, che i produttori che non superano una produzione di 100 hl, ottenuta da loro stessi nei propri impianti individuali, possano assolvere l’obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione ritirando tali prodotti sotto controllo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)   GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9).


14.12.2007   

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L 329/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1473/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante una misura transitoria relativa al trattamento dei sottoprodotti della vinificazione previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna viticola 2007/2008 in Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa. Dopo l'adesione della Bulgaria alla Comunità, il 1o gennaio 2007, l'obbligo suddetto si applica anche ai produttori di vino di questo Stato membro, benché non si tratti di una pratica tradizionale in Bulgaria.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) prevede le modalità di applicazione di questo obbligo di distillazione nonché, all'articolo 49, talune possibilità di deroga.

(3)

Malgrado le misure già adottate dalla Bulgaria, in questo Stato membro la capacità delle distillerie risulta insufficiente per distillare la totalità dei sottoprodotti. Occorre pertanto permettere alla Bulgaria di esonerare talune categorie di produttori dall'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione.

(4)

Per consentire l'applicazione della deroga concessa alla Bulgaria per tutta la campagna vitivinicola, è opportuno che il regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2007/2008 la Bulgaria può disporre che i produttori che non superano una produzione di 7 500 hl, ottenuta da loro stessi nei propri impianti individuali, possano assolvere l'obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione ritirando tali prodotti sotto controllo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)   GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9).


14.12.2007   

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L 329/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1474/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (2), contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento per il controllo del tenore di acqua nelle carni di pollame. Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione il nome e l’indirizzo del nuovo laboratorio nazionale di riferimento per la Francia.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1538/91.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91, il nome e l’indirizzo del laboratorio nazionale di riferimento per la Francia sono sostituiti dai seguenti:

«Francia

SCL — Laboratoire de Lyon

10, avenue des Saules

BP 74

F-69922 Oullins»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/2006 (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 6).

(2)   GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2029/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 29).


14.12.2007   

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L 329/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1475/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante apertura a partire dal 2008 di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni contenute nell'elenco CXL stabilito a seguito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire per un periodo di quattro anni un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate dei prodotti del codice NC 0714 10 originari della Thailandia, all'interno del quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione.

(2)

Tenendo presenti le specifiche del prodotto ed il mercato, è opportuno applicare alla gestione del contingente il principio del «primo arrivato, primo servito». Ai fini di una semplificazione delle procedure amministrative, è necessario che il contingente aperto per i prodotti a base di manioca nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), con riguardo alle importazioni e alle esportazioni di prodotti nel settore dei cereali e del riso, sia gestito in conformità al regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3). È opportuno che detta gestione si effettui in conformità al disposto degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(3)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, prevede la possibilità di accordare una deroga all'obbligo di presentare un titolo d'importazione per i prodotti che non hanno un impatto significativo sulla situazione dell'offerta nel mercato dei cereali. Da alcuni anni, la Comunità importa meno del 10 % del quantitativo annuo di manioca del codice NC 0714 10 . Tali importazioni riguardano un quantitativo limitato di prodotti molto specifici, che non hanno alcun impatto sul mercato dei cereali. È pertanto possibile applicare la deroga all'obbligo di presentare un titolo d'importazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

(4)

È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che nell’ambito di tale contingente possano essere importati soltanto i prodotti originari della Thailandia. Occorre chiarire quale prova attestante l'origine dei prodotti debba essere presentata per beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il sistema «primo arrivato, primo servito». Le relative disposizioni sono contenute negli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)

Poiché negli ultimi due anni i contingenti tariffari equivalenti non sono stati esauriti rapidamente, è opportuno che i contingenti tariffari cui si riferisce il presente regolamento siano inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto occorre autorizzare le autorità doganali a rinunciare alla costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, in conformità agli articoli 308 quater, paragrafo 1, e 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione all'altro, è opportuno che non si applichi l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento apre un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia. Il contingente è gestito sulla base di un anno civile, a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 2

Il quantitativo, espresso in peso netto, per l'importazione di manioca del codice NC 0714 10 nonché il dazio applicabile sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

Il contingente tariffario stabilito nell'allegato del presente regolamento è gestito dalla Comunità secondo il principio «primo arrivato, primo servito», a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento non si applica.

Articolo 4

Per le importazioni di manioca nell'ambito del contingente tariffario di cui all'articolo 1 non è necessario presentare un titolo d'importazione.

Articolo 5

L'immissione in libera pratica dei prodotti nell'ambito del contingente tariffario di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità della Thailandia, a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)   GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(4)   GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER LA THAILANDIA

MANIOCA

Codici NC

Aliquota del dazio,

%

Designazione delle merci

Numero del contingente tariffario (1)

Origine

Quantitativo annuo, in milioni di tonnellate (2)

(peso netto)

0714 10

6

Manioca

09.0708

Thailandia

5,75


(1)  Precedente numero del contingente tariffario 09.4008.

(2)  Contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate per un periodo di quattro anni.


14.12.2007   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1476/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero per uso industriale detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g), e l'articolo 40, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita dello zucchero soltanto dopo che la Commissione ha adottato una decisione in tal senso. Poiché vi sono ancora scorte d’intervento, è opportuno prevedere la possibilità di vendere per uso industriale lo zucchero detenuto dagli organismi d’intervento.

(2)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

(3)

Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(4)

È necessario che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. Agli offerenti deve essere garantito l’anonimato.

(5)

Per garantire la corretta gestione dei quantitativi di zucchero all’intervento, occorre provvedere a che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti.

(6)

È opportuno che ai quantitativi assegnati nell’ambito del presente regolamento si applichino le disposizioni relative ai registri dei trasformatori, ai controlli ed alle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (3).

(7)

Per garantire che i quantitativi aggiudicati a norma del presente regolamento siano utilizzati come zucchero industriale occorre prevedere per gli offerenti sanzioni finanziarie che risultino dissuasive, al fine di evitare il rischio che detti quantitativi siano utilizzati per altri scopi.

(8)

A norma dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (4) resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione è tuttavia superflua per la rivendita di zucchero d’intervento e la sua attuazione comporterebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applichi alla rivendita di zucchero d’intervento nell’ambito del presente regolamento.

(9)

Nei quantitativi disponibili per uno Stato membro che possono essere aggiudicati a norma del presente regolamento occorre tenere conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1059/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (5).

(10)

I quantitativi aggiudicati a norma del presente regolamento devono essere inoltre presi in considerazione per il calcolo dei quantitativi che possono essere aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (6). È pertanto opportuno inserire una disposizione al riguardo nel regolamento (CE) n. 1060/2007.

(11)

I quantitativi massimi di zucchero detenuti dall’organismo d’intervento spagnolo in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2007 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2007 non comprendono 18 000 t di zucchero accettato all’intervento nell’aprile 2006.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1060/2007.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese mettono in vendita per uso industriale, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo massimo totale di 477 924 tonnellate di zucchero ammesso all’intervento e disponibile per la vendita per uso industriale.

I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

Articolo 2

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o gennaio 2008 e termina il 9 gennaio 2008 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, i periodi di presentazione delle offerte iniziano a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Detti periodi terminano alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

30 gennaio 2008,

13 e 27 febbraio 2008,

12 e 26 marzo 2008,

9 e 23 aprile 2008,

7 e 28 maggio 2008,

11 e 25 giugno 2008,

9 e 23 luglio 2008,

6 e 27 agosto 2008,

10 e 24 settembre 2008.

2.   La quantità minima dell’offerta per partita di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è di 100 tonnellate, a meno che il quantitativo disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 100 tonnellate. In tal caso l’offerta deve vertere sul quantitativo disponibile.

3.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I.

4.   Le offerte possono essere presentate unicamente da trasformatori ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006.

Articolo 3

Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell’allegato II.

Qualora non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 4

1.   In conformità alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita relativo a ciascuna gara parziale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito del regolamento (CE) n. 1059/2007.

Se l’aggiudicazione al prezzo minimo di vendita stabilito a norma del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per lo Stato membro interessato, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

Se in uno Stato membro l’aggiudicazione a tutti gli offerenti che hanno indicato lo stesso prezzo di vendita comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, detto quantitativo è aggiudicato nel seguente modo:

a)

suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta;

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

3.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modello che figura nell’allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.

Articolo 5

1.   Gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 si applicano, per quanto compatibile, ai trasformatori con riguardo ai quantitativi di zucchero aggiudicati nell’ambito del presente regolamento.

2.   Su richiesta dell’aggiudicatario, l’autorità competente dello Stato membro che ha accordato il riconoscimento al trasformatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006, può permettere che un quantitativo, in equivalente zucchero bianco, dello zucchero di quota sia utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 al posto dello stesso quantitativo, in equivalente zucchero bianco, dello zucchero d’intervento aggiudicato. Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e la verifica a posteriori di tale operazione.

Articolo 6

1.   Ciascun aggiudicatario dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti delle Stato membro in questione, che i quantitativi aggiudicati con gara parziale sono stati utilizzati allo scopo di fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 e in conformità del riconoscimento di cui all’articolo 5 dello stesso. La prova comprende segnatamente l’inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione.

2.   Il trasformatore che alla fine del quinto mese successivo a quello dell’aggiudicazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1 paga, per ogni giorno di ritardo, un importo di 5 EUR per tonnellata del quantitativo di cui trattasi.

3.   Se alla fine del settimo mese successivo a quello dell’aggiudicazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006, il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso.

Articolo 7

In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, di zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 8

Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1059/2007, la riga concernente la Spagna è sostituita dalla seguente:

«Spagna

Fondo Español de Garantia Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34-91) 347 64 66

Fax (34-91) 347 63 97

42 084 »

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1060/2007 è così modificato:

a)

all’articolo 4, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1476/2007.»;

b)

nell’allegato I, la riga concernente la Spagna è sostituita dalla seguente:

«Spagna

Fondo Español de Garantia Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel (34-91) 347 64 66

Fax (34-91) 347 63 97

42 084 »

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 551/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7).

(3)   GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

(5)   GU L 242 del 15.9.2007, pag. 3.

(6)   GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.


ALLEGATO I

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato membro

Organismo d'intervento

Quantitativi massimi detenuti dall’organismo d’intervento

(in tonnellate)

Belgio

Bureau d’intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

10 648

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 875

30 687

Irlanda

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-53) 63437

Fax (353-91) 42843

12 000

Spagna

Fondo Español de Garantia Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

9 873

Italia

AGEA — Agenzia per le erogazioni in Agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (39-06) 49 49 95 58

Fax (39-06) 49 49 97 61

282 916

Ungheria

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22–24.

HU-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05 o (36-1) 219 62 59

41 443

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK – 815 26 Bratislava

Tel.: (421-4) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Svezia

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

56 357


ALLEGATO II

Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

Modulo (*1)

Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 1476/2007

1

2

3

4

5

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo dell’offerta

EUR/100 kg

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

etc.

 

 

 


(*1)  da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.


ALLEGATO III

Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 3

Modulo (*1)

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 1476/2007

1

2

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Quantitativo effettivamente venduto (tonnellate)

 

 


(*1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1477/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, a titolo del regolamento (CE) n. 2320/2002, è tenuta ad adottare, se necessario, misure per l'applicazione di norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2), è stato il primo atto a fissare tali misure.

(2)

Occorre riesaminare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 622/2003 per il trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari, tenendo conto degli sviluppi tecnici, delle implicazioni operative negli aeroporti e dell'impatto sui passeggeri.

(3)

Dal riesame risulta che le restrizioni applicate al trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati.

(4)

In particolare la Commissione ha verificato, ritenendole soddisfacenti, talune norme sulla sicurezza applicate presso un aeroporto di un paese terzo, paese che registra peraltro buoni risultati nella cooperazione con la Comunità ed i suoi Stati membri. Alla luce dei suddetti elementi la Commissione ha deciso di intervenire per attenuare i problemi indicati in precedenza, per quanto concerne i passeggeri che trasportano liquidi ottenuti presso tale aeroporto.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

(6)

Le misure contenute nel presente regolamento non rientrano tra quelle che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002, sono segrete e non sono pubblicate.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

L'articolo 3 del predetto regolamento non si applica per quanto riguarda la riservatezza dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)   GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)   GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 915/2007 (GU L 200 dell'1.8.2007, pag. 3).


ALLEGATO

L'appendice 3 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 3

Repubblica di Singapore

Aeroporto Changi»


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1478/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(2)   GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(3)   GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 (GU L 25 del 1.2.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 14 dicembre 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

0,00

0,00

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1479/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)   GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 14 dicembre 2007 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

50,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

25,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

63,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

16,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1480/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (4).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CEE) n. 1907/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)   GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/2006 (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 14 dicembre 2007

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 unità

1,98

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,99

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

63,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

16,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09 , E10 .


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1481/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 14 dicembre 2007

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,2

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,2

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,2

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,2

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,4

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,4

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

52,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

52,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

52,0

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03

A24 , Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


DIRETTIVE

14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/33


DIRETTIVA 2007/71/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del protocollo Marpol 73/78 sulla prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi è entrato in vigore il 27 settembre 2003 e la sua versione riveduta è entrata in vigore il 1o agosto 2005.

(2)

Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/59/CE, con riguardo alle acque di scarico l'applicazione della direttiva medesima è sospesa per 12 mesi a partire dall'entrata in vigore dell'allegato IV del protocollo Marpol.

(3)

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE, il comandante di una nave diretta verso un porto situato nella Comunità ha l'obbligo di compilare il modulo di cui all'allegato II della direttiva e di notificare tali informazioni all'autorità o all'organismo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova il porto.

(4)

L'allegato II non fa riferimento alle acque di scarico e deve essere pertanto modificato per includere queste ultime tra le categorie di rifiuti prodotti dalle navi che devono essere notificati prima dell'entrata nel porto. Le disposizioni della direttiva relative alle acque di scarico devono essere considerate combinatamente alle disposizioni dell'allegato IV del protocollo Marpol che prevedono, in condizioni specifiche, la possibilità di riversare le suddette acque in mare. Tali disposizioni si applicano fatti salvi eventuali più rigorosi obblighi di conferimento posti a carico delle navi in ottemperanza al diritto internazionale.

(5)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/59/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)   GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(2)   GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12).


ALLEGATO

INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI

(Porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE)

1.   Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero d'identificazione IMO:

2.   Stato di bandiera:

3.   Ora presunta di arrivo (ETA):

4.   Ora presunta di partenza (ETD):

5.   Precedente porto di scalo:

6.   Prossimo porto di scalo:

7.   Ultimo porto e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave:

8.   Intendete conferire (contrassegnare la casella appropriata)

tutti 

alcuni 

nessuno 

dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?

9.   Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima:

Nel caso in cui intendiate conferire tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre.

Se intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.


Tipo

Rifiuti da conferire

m3

Capacità di stoccaggio massima dedicata

m3

Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo

m3

Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti

Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo

m3

Oli usati

Fanghi

 

 

 

 

 

Acqua di sentina

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

Rifiuti

Rifiuti alimentari

 

 

 

 

 

Plastica

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

Acque di scarico  (1)

 

 

 

 

 

Rifiuti associati al carico  (2) (specificare)

 

 

 

 

 

Residui del carico  (2) (specificare)

 

 

 

 

 

Note:

1.

Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.

2.

Gli Stati membri decidono quali organismi riceveranno copie della presente notifica.

3.

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

Confermo

che le suddette informazioni sono accurate e corrette e

che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

Data …

Ora …

Firma …


(1)  Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico autorizzato.

(2)  Può trattarsi di stime


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/37


DIRETTIVA 2007/72/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all’inserimento della specie Galega orientalis Lam.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La Galega orientalis Lam. è una pianta foraggera ampiamente coltivata in alcuni Stati membri, che ha un ruolo importante nel miglioramento della qualità dei mangimi per gli animali d’allevamento.

(2)

La specie in questione non rientra però nel campo di applicazione della direttiva 66/401/CEE sulle regole uniformi per la certificazione delle sementi ed non può pertanto circolare liberamente sul territorio comunitario.

(3)

Giacché risponde a tutte le condizioni per la certificazione pertinenti, sarebbe pertanto opportuno includere la Galega orientalis Lam. nell’elenco che figura alla direttiva 66/401/CEE.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.b), tra le voci «Leguminose» e «Hedysarum coronarium L. Sulla» è inserita la seguente voce:

« Galega orientalis Lam. galega foraggera»;

2)

nell’articolo 3, paragrafo 1, tra la voci «Festuca rubra L. x Festulolium» e «Lolium multiflorum Lam.» è stata inserita la seguente voce:

« Galega orientalis Lam. galega foraggera»;

3)

gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).


ALLEGATO

1.   

L’allegato II della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue:

a)

nella sezione I, punto 2.A, nella tabella «SEMENTI CERTIFICATE», tra le voci «LEGUMINOSAE» e «Hedysarum coronarium» è inserita la riga seguente:

Specie

Germinazione

Purezza analitica

Tenore massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito alla colonna 4 dell’allegato III

(totale per colonna)

Condizioni relative al contenuto di semente di lupino di colore diverso e di semente di lupino bianco amaro

Facoltà germinativa minima

(% di seme puro)

Tenore massimo di semi duri

(% di seme puro)

Tenore di purezza analitica

(% in peso)

Tenore massimo di semi di altre specie di piante

(% in peso)

Totale

Singola specie

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. invece di Rumex acetosella e Rumex maritimus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

«Galega orientalis Lam.

60

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

0

0

0

0 (l) (m)

10 (e)»

 

b)

Nella sezione II, punto 2.A, nella tabella «SEMENTI DI BASE», tra le voci «LEGUMINOSAE» e «Hedysarum coronarium» è inserita la riga seguente:

Specie

Tenore massimo di semi di altre specie di piante

Altre norme o condizioni

Totale

(% in peso)

Il contenuto in un campione del peso stabilito nella colonna 4 dell’allegato III espresso in cifre

(totale per colonna)

Singola specie

Rumex spp. invece di Rumex acetosella e Rumex maritimus

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

«Galega orientalis Lam.

0,3

20

2

 

 

(e)

(j)»

2.   

Nella tabella dell’allegato III la riga seguente è inserita tra le voci «LEGUMINOSAE» e «Hedysarum coronarium»:

Specie

Peso massimo di un lotto

(in tonnellate)

Peso minimo del campione prelevato da un lotto

(in grammi)

Peso del campione per i dosaggi espressi in cifre come descritto alle colonne da 12 a 14 dell’allegato II, sezione I, punto 2.A, e alle colonne da 3 a 7 dell’allegato II, sezione II, punto 2.A

(in grammi)

1

2

3

4

«Galega orientalis Lam.

10

250

200 »


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/40


DIRETTIVA 2007/73/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da impiegare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull’ambiente. Gli elementi di cui tener conto ai fini di tali valutazioni comprendono l’esposizione degli operatori e degli astanti, l’impatto sull’ambiente terrestre, quello acquatico e quello atmosferico nonché l’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2)

Le quantità massime di residui (QMR) rispecchiano l’uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3)

Per l’atrazina, nella direttiva 86/362/CEE sono stati fissate dalla direttiva 2007/7/CE della Commissione (4) delle QMR temporanee, in attesa della presentazione di dati da parte del richiedente. Dopo ulteriori esami, è emerso che occorreva più tempo per generare i dati delle prove sul residuo. È perciò opportuno prorogare la validità delle QMR temporanee per l’atrazina.

(4)

Le QMR disciplinate dalla direttiva 90/642/CEE vanno riviste periodicamente e possono essere modificate per tener conto di impieghi nuovi o in condizioni mutate. Alla Commissione sono pervenute informazioni su usi nuovi o in condizioni mutate che inducono a cambiamenti nei livelli di residuo delle sostanze acetamiprid, deltametrina, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina.

(5)

Per l’imazalil, uno Stato membro ha informato la Commissione dell’intenzione di rivedere le QMR nazionali in conformità all’articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, dati i timori di assunzione da parte dei consumatori. Alla Commissione sono pervenute proposte di revisione delle QMR comunitarie.

(6)

L’esposizione vita natural durante dei consumatori agli antiparassitari di cui alla presente direttiva attraverso alimenti che possono contenere residui dei suddetti antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo procedure e prassi della Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (5). In base a tali esami e valutazioni, andranno stabilite QMR per tali antiparassitari che impediscano il superamento di assunzioni giornaliere accettabili.

(7)

È stata fissata una dose acuta di riferimento (DAR) per acetamiprid, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pimetrozina, piraclostrobin e tiacloprid. L’esposizione acuta dei consumatori ai vari alimenti che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo procedure e prassi della Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto dei pareri del Comitato scientifico per le piante (CSP), in particolare dei pareri e delle raccomandazioni relative alla tutela dei consumatori di alimenti trattati con antiparassitari (6). In base alla valutazione dell’assunzione alimentare, andranno stabilite QMR per tali antiparassitari che impediscano il superamento della DAR. Per le altre sostanze, dall’esame delle informazioni disponibili è emerso che non è necessaria alcuna DAR e che perciò una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.

(8)

Se l’uso autorizzato di prodotti fitosanitari non produce livelli rilevabili di residui di antiparassitari negli o sugli alimenti, se non esistono usi autorizzati, se gli usi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai necessari dati o se gli usi in paesi terzi che provocano la presenza di residui negli o sugli alimenti che circolano sul mercato comunitario non sono stati suffragati da siffatti dati necessari, le QMR vanno fissate al limite inferiore di determinazione analitica.

(9)

La fissazione o la modifica a livello comunitario di QMR provvisorie non impedisce agli Stati membri di fissare QMR provvisorie per le sostanze acetamiprid, indoxacarb, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina ai sensi dell’articolo 4, punto 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di 4 anni sia sufficiente per permettere altre usi di tali sostanze. Trascorso tale periodo, è opportuno che le QMR provvisorie diventino definitive.

(10)

Per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati degli usi dei prodotti fitosanitari interessati e proteggere il consumatore è perciò necessario modificare le QMR fissate nelle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE. Se le QMR sono già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Se le QMR non sono state ancora definite, è opportuno fissarle per la prima volta.

(11)

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sulle nuove QMR attraverso l’Organizzazione mondiale del commercio; le osservazioni da essi pervenute in merito sono state tenute nella dovuta considerazione.

(12)

Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE vanno pertanto modificate di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 14 giugno 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, eccetto che per le sostanze deltametrina e atrazina, per le quali tali disposizioni saranno adottate e pubblicate entro il 18 dicembre 2007, e per la sostanza imazalil, per la quale le disposizioni saranno adottate e pubblicate entro il 14 settembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicheranno tali disposizioni a partire dal 15 giugno 2008, eccetto che per le sostanze deltametrina e atrazina, per le quali essi applicheranno le disposizioni dal 19 dicembre 2007, e per la sostanza imazalil, per la quale essi le applicheranno a partire dal 15 settembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/62/CE della Commissione (GU L 260 del 5.10.2007, pag. 4).

(2)   GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/62/CE della Commissione.

(3)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(4)   GU L 43 del 15.2.2007, pag. 19.

(5)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, published by the World Health Organisation 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998). Parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ALLEGATO I

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, la riga relativa ad «Atrazina» è sostituita da quanto segue:

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

«Atrazina

0,1 (t) CEREALI


(t)  QMR temporanee valide fino al 1o giugno 2009, in attesa che il richiedente presenti i dati del residuo.»


ALLEGATO II

Nella parte A dell’allegato II della direttiva 90/642/CEE, le colonne per le sostanze acetamiprid, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina sono sostituite dal testo che segue:

 

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (QMR — mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le QMR

«Acetamiprid

Deltametrina

cis-deltametrina (1)

Imazalil

Indoxacarb come somma degli isomeri S ed R

Pendimetalin

Pimetrozina

Piraclostrobin

Tiacloprid

Triflossistrobina

1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

i)

AGRUMI

1  (p)

0,05  (*1)

5

0,02  (*1)  (p)

 

0,3

1  (p)

0,02  (*1)  (p)

0,3  (p)

Pompelmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

0,01  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (p)

 

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

Mandorle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di acagiù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di Pecan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

1  (p)

 

 

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

 

 

iii)

POMACEE

1  (p)

 

2

 

 

0,02  (*1)

0,3  (p)

0,3  (p)

0,5  (p)

Mele

 

0,2

 

0,5  (p)

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotogne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,1

 

0,3  (p)

 

 

 

 

 

iv)

DRUPACEE

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

Albicocche

0,1  (p)

 

 

0,3  (p)

 

0,05

0,2  (p)

0,3  (p)

1  (p)

Ciliegie

0,2  (p)

0,2

 

 

 

 

0,3  (p)

0,3  (p)

1  (p)

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

0,1  (p)

 

 

0,3  (p)

 

0,05

0,2  (p)

0,3  (p)

1  (p)

Prugne

0,02  (p)

 

 

 

 

 

0,1  (p)

0,1  (p)

0,2  (p)

Altri

0,01  (*1)  (p)

0,1

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

0,01  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

a)

Uve da tavola e da vino

 

0,2

 

2  (p)

 

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

5  (p)

Uve da tavola

 

 

 

 

 

 

1  (p)

 

 

Uve da vino

 

 

 

 

 

 

2  (p)

 

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

0,2

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,5

0,5  (p)

0,5  (p)

0,5  (p)

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

 

 

 

1  (p)

0,02  (*1)  (p)

More

 

0,5

 

 

 

3

1  (p)

 

 

More di rovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More-lamponi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamponi

 

0,5

 

 

 

3

1  (p)

 

 

Altri

 

0,05  (*1)

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

 

 

 

 

 

 

1  (p)

 

Mirtilli neri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirtilli rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribes (rosso, nero e bianco)

 

0,5

 

1  (p)

 

0,5

2  (p)

 

1  (p)

Uva spina

 

0,2

 

1  (p)

 

0,5

 

 

1  (p)

Altri

 

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,5  (p)

 

0,02  (*1)  (p)

e)

Bacche e frutti selvatici

 

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

vi)

FRUTTA VARIA

0,01  (*1)  (p)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

 

Avocadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

 

2

0,2  (p)

 

 

 

 

0,05  (p)

Datteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manghi

 

 

 

 

 

 

0,05  (p)

 

0,5  (p)

Olive (da tavola)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Olive (da olio)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Papaia

 

 

 

 

 

 

0,05  (p)

0,5  (p)

1  (p)

Frutti della passione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melograni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (p)

 

 

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

2.   

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

0,01  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

 

Barbabietole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

0,2

 

0,1  (p)

 

0,05  (p)

Manioca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedani rapa

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

Rafano

 

 

 

 

0,2

 

0,3  (p)

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaca

 

 

 

 

0,2

 

0,3  (p)

 

 

Prezzemolo a grossa radice

 

 

 

 

0,2

 

0,1  (p)

 

 

Ravanelli

 

 

 

0,2  (p)

 

 

 

 

 

Salsefrica

 

 

 

 

 

 

0,1  (p)

 

 

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)  (p)

ii)

ORTAGGI A BULBO

0,01  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

Agli

 

0,1

 

 

 

 

0,2  (p)

 

 

Cipolle

 

0,1

 

 

 

 

0,2  (p)

 

 

Scalogni

 

0,1

 

 

 

 

0,2  (p)

 

 

Cipolline

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

 

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

a)

Solanacee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

0,1  (p)

0,3

0,5

0,5  (p)

 

0,5

0,2  (p)

0,5  (p)

0,5  (p)

Peperoni

0,3  (p)

 

 

0,3  (p)

 

1

0,5  (p)

1  (p)

0,3  (p)

Melanzane

0,1  (p)

0,3

 

0,5  (p)

 

0,5

0,2  (p)

0,5  (p)

 

Gombo

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,01  (*1)  (p)

0,2

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,3  (p)

0,2

0,2

0,2  (p)

 

0,5

0,02  (*1)  (p)

0,3  (p)

0,2  (p)

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01  (*1)  (p)

0,2

 

0,1  (p)

 

0,2

0,02  (*1)  (p)

 

 

Meloni

 

 

2

 

 

 

 

0,2  (p)

0,3  (p)

Zucche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocomeri

 

 

 

 

 

 

 

0,2  (p)

0,2

Altri

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

d)

Granturco dolce

0,01  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

iv)

CAVOLI

0,01  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0,1

 

0,3  (p)

 

0,02  (*1)

0,1  (p)

0,02  (*1)  (p)

 

Cavoli broccoli (compresi i calabresi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (p)

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (p)

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

b)

Cavoli a testa

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

0,2  (p)

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

 

 

 

0,2  (p)

 

 

Cavoli cappucci

 

 

 

3  (p)

 

0,05

0,2  (p)

 

 

Altri

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

 

 

c)

Cavoli a foglia

 

0,5

 

 

 

0,2

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

Cavoli cinesi

 

 

 

0,2  (p)

 

 

 

 

 

Cavoli cinesi

 

 

 

0,2  (p)

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

 

 

 

 

 

d)

Cavoli rapa

 

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

a)

Lattughe e simili

 

0,5

 

 

 

2

 

2  (p)

 

Crescione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolcetta

5  (p)

 

 

1  (p)

 

 

10  (p)

 

 

Lattuga

5  (p)

 

 

2  (p)

 

 

 

 

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

5  (p)

 

 

2  (p)

 

 

 

 

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglie e steli di cavoli, comprese le cime di rapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,01  (*1)  (p)

 

 

0,02  (*1)  (p)

 

 

2  (p)

 

 

b)

Spinaci e simili

0,01  (*1)  (p)

0,5

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

 

Spinaci

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Foglie di barbabietola (bieta da coste)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

 

 

 

 

 

c)

Crescione acquatico

0,01  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

 

d)

Witloof

0,01  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

 

e)

Erbe fresche

 

0,5

 

2  (p)

 

1

2  (p)

3  (p)

 

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzemolo

5  (p)

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,01  (*1)  (p)

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LEGUMI DA GRANELLA (freschi)

0,01  (*1)  (p)

0,2

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,2

1

0,02  (*1)  (p)

 

 

Fagioli (con baccello)

 

 

 

 

 

 

 

1  (p)

0,5  (p)

Fagioli (senza baccello)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piselli (con baccello)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piselli (senza baccello)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,01  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

 

Asparagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedani

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

Finocchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carciofi

 

0,1

 

0,1  (p)

 

 

 

 

 

Porri

 

0,2

 

 

 

 

0,5  (p)

 

0,2  (p)

Rabarbaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)  (p)

viii)

FUNGHI

0,01  (*1)  (p)

0,05

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

a)

Funghi coltivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Legumi da granella

0,01  (*1)  (p)

1

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,2

0,02  (*1)

0,3  (p)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

Fagioli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piselli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Semi oleaginosi

 

 

0,05  (*1)

 

0,1  (*1)

 

0,02  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

Semi di lino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di arachide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di papavero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di colza

 

0,1

 

 

 

 

 

0,3  (p)

 

Semi di soia

 

 

 

0,5  (p)

 

 

 

 

 

Semi di senape

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2  (p)

 

Semi di cotone

0,02  (p)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

Semi di canapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di zucca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,01  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

 

0,05  (*1)  (p)

 

5.

Patate

0,01  (*1)  (p)

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

0,02  (*1)  (p)

Patate precoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patate tardive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,1  (*1)  (p)

5

0,1  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)  (p)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,1  (*1)  (p)

5

0,1  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,1  (*1)

15

10  (p)

0,05  (*1)  (p)

30  (p)


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  QMR valide fino al 1o novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo dell’allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e l’ulteriore registrazione dei formulati di deltametrina a livello di Stato membro.

(p)  Indica che le QMR sono state fissate provvisoriamente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/E-2/39.142 — Toyota)

[notificata con il numero C(2007) 4273]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/831/CE)

(1)   

L'impresa Toyota Motor Europe NV/SA (di seguito «Toyota») è destinataria della presente decisione, adottata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1) e relativa alla fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli a marchio Toyota (2).

(2)   

Le informazioni tecniche consistono in dati, procedimenti ed istruzioni necessari per verificare, riparare e sostituire parti difettose/rotte/usate di un autoveicolo o a riparare guasti dei sistemi degli autoveicoli. Le informazioni tecniche comprendono le seguenti sette categorie principali:

parametri di base (documentazione di tutti i valori e punti di riferimento dei valori misurabili relativi al veicolo, quali regolazione della coppia, misurazioni del rilascio dei freni, pressione idraulica e pneumatica),

diagrammi e descrizioni di fasi di operazioni di riparazione e di manutenzione (manuali d'uso e manutenzione, documenti tecnici quali programmi di lavoro, descrizioni degli strumenti utilizzati per effettuare una determinata riparazione e diagrammi quali schemi del sistema elettrico o idraulico),

test e diagnosi (compresi codici diagnostici indicanti anomalie/ possibili interventi correttivi, software ed altre informazioni necessarie per diagnosticare anomalie dei veicoli); molte — ma non tutte — queste informazioni sono contenute in strumenti elettronici specialistici,

codici, software ed altre informazioni necessarie per riprogrammare, ricalibrare o ri-inizializzare le unità elettroniche di controllo («ECU») montate su un veicolo. Tale categoria è connessa alla precedente, in quanto spesso gli stessi strumenti elettronici sono utilizzati per diagnosticare l'anomalia e successivamente procedere agli adeguamenti necessari medianti le ECU,

informazioni sui pezzi di ricambio, compresi i cataloghi dei pezzi di ricambio con codici e descrizioni, e metodi d'identificazione del veicolo (ossia dati relativi ad un veicolo specifico che permettono ad un riparatore di identificare i singoli codici per le parti installate durante l'assemblaggio del veicolo e per identificare i codici corrispondenti per pezzi di ricambio originali compatibili per il veicolo specifico),

informazioni speciali (avvisi di ritiro dei prodotti e notifica di anomalie frequenti),

materiale per la formazione.

(3)   

Nel dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a tale riguardo ed ha trasmesso a Toyota una valutazione preliminare, secondo la quale gli accordi Toyota con i propri partner per i servizi post-vendita suscitavano riserve in merito alla loro compatibilità con le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE.

(4)   

Secondo la valutazione preliminare della Commissione, sembrava che Toyota non avesse rivelato determinate categorie di informazioni tecniche per le riparazioni dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (3). Inoltre, al momento in cui la Commissione ha avviato la propria indagine, Toyota non aveva ancora realizzato un sistema efficace per consentire ai riparatori indipendenti di avere accesso in modo disaggregato alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni. Malgrado nel corso dell'indagine della Commissione Toyota avesse migliorato l'accessibilità delle sue informazioni tecniche, in particolare aumentando le informazioni disponibili nel suo sito web di informazioni tecniche (il cosiddetto sito TechDoc, di seguito «il sito web TI»), le informazioni messe a disposizione dei riparatori indipendenti sembravano essere ancora incomplete.

(5)   

La valutazione preliminare ha constatato che i mercati rilevanti interessati dalla pratica in questione erano il mercato della fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per le autovetture ed il mercato per la fornitura di informazioni tecniche ai riparatori. Le reti Toyota autorizzate avevano quote di mercato molto elevate sul primo di tali mercati, mentre sul secondo Toyota era l'unico fornitore in grado di offrire tutte le informazioni tecniche necessarie ai riparatori dei suoi autoveicoli.

(6)   

In sostanza gli accordi di Toyota sulla manutenzione e la distribuzione di pezzi di ricambio prevedono che i membri delle sue reti autorizzate eseguano una serie completa di servizi di riparazione specifici per il marchio e fungano da grossisti di pezzi di ricambio. La Commissione nutre preoccupazioni in merito al fatto che gli effetti negativi di tali accordi potrebbero essere inaspriti dal fatto che Toyota non ha concesso un adeguato accesso alle informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, escludendo in tal modo le imprese che intendano e possano offrire servizi di riparazione secondo un modello di attività diverso.

(7)   

La conclusione preliminare della Commissione era che le misure adottate da Toyota per la fornitura delle sue informazioni tecniche ai riparatori indipendenti non corrispondevano alle loro esigenze né per quanto riguarda la portata delle informazioni disponibili né per quanto riguarda la loro accessibilità e che una tale pratica, combinata a pratiche simili seguite da altri costruttori automobilistici, avrebbe potuto contribuire ad un peggioramento della posizione di mercato dei riparatori indipendenti. Ciò potrebbe a sua volta aver causato un considerevole danno per i consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, prezzi più elevati per i servizi di riparazione, riduzione della scelta delle officine di riparazione, potenziali problemi di sicurezza e mancanza di accesso alle officine di riparazione innovative.

(8)   

Inoltre, il fatto che Toyota non sembra aver concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche potrebbe impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 poiché, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 di detto regolamento, l'esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l'accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e strumenti, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli. Come chiarito nel considerando 26 del regolamento, le condizioni di accesso non devono discriminare tra gli operatori autorizzati e quelli indipendenti.

(9)   

La Commissione è infine giunta alla conclusione preliminare che, in mancanza dell'accesso alle informazioni tecniche per le riparazioni, era poco probabile che gli accordi tra Toyota e i suoi riparatori autorizzati potessero beneficiare delle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

(10)   

Il 22 gennaio 2007 Toyota ha proposto alla Commissione una serie di impegni per ovviare alle riserve in materia di concorrenza contenute nella valutazione preliminare.

(11)   

In base a tali impegni, il principio che determina la portata delle informazioni da fornire è quello della non discriminazione tra i riparatori indipendenti e quelli autorizzati. In questo contesto, Toyota garantirà che tutte le informazioni tecniche, gli strumenti, le apparecchiature, il software e la formazione richiesti per la riparazione e la manutenzione dei suoi autoveicoli che vengono forniti ai riparatori autorizzati e/o agli importatori indipendenti in qualsiasi Stato membro dell'UE da parte o per conto di Toyota siano resi disponibili anche ai riparatori indipendenti.

(12)   

Negli impegni è specificato che le «informazioni tecniche» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1400/2002 comprendono tutte le informazioni fornite ai riparatori autorizzati per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli Toyota. Tale nozione include, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo (ECU) implicanti l'introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate da Toyota, i metodi d'identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, le soluzioni derivanti dall'esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati.

(13)   

L'accesso agli strumenti comprende l'accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi di post-vendita per tali strumenti.

(14)   

Gli impegni vincoleranno Toyota e le sue imprese collegate ma non saranno direttamente obbligatori per gli importatori indipendenti di veicoli a marchio Toyota, denominati imprese nazionali di commercializzazione e di vendita non affiliate (di seguito «NMSC non affiliate»). Negli Stati membri nei quali Toyota distribuisce i propri veicoli tramite NMSC non affiliate, Toyota ha pertanto convenuto di compiere tutti gli sforzi possibili per obbligare contrattualmente tali imprese a fornire a Toyota qualsiasi informazione tecnica o qualsiasi versione linguistica delle informazioni tecniche che essi abbiano fornito a riparatori autorizzati nello Stato membro interessato. Toyota si impegna a mettere subito sul sito web TI tali informazioni tecniche o versioni linguistiche.

(15)   

Ai sensi del considerando 26 del regolamento (CE) n. 1400/2002, Toyota non è obbligata a fornire ai riparatori indipendenti informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli e/o di ricalibrare (4) dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che limitano le prestazioni degli autoveicoli. Come avviene per qualsiasi deroga accordata a norma del diritto UE, il considerando 26 deve essere interpretato in modo restrittivo. Negli impegni si sottolinea che, qualora dovesse invocare tale eccezione come motivo per non comunicare qualsiasi informazione tecnica ai riparatori indipendenti, Toyota si è impegnata a garantire che le informazioni non comunicate saranno limitate a quanto necessario per assicurare la protezione di cui al considerando 26, e che la mancanza delle informazioni in questione non impedirà ai riparatori indipendenti di effettuare operazioni diverse da quelle elencate al considerando 26, compresi lavori su dispositivi come ECU per la gestione del motore, airbag, pretensionatori per le cinture di sicurezza o elementi della chiusura centralizzata.

(16)   

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che le informazioni tecniche debbano essere rese disponibili in modo proporzionato alle esigenze dei riparatori indipendenti. Questo implica sia la fornitura delle informazioni in modo disaggregato sia una fissazione di prezzi che tengano conto della misura in cui i riparatori indipendenti utilizzano dette informazioni.

(17)   

In linea con tale principio, gli impegni specificano che Toyota metterà sul sito web TI tutte le informazioni tecniche relative ai modelli lanciati sul mercato a partire dal 1o gennaio 1997 e garantirà che tutte le informazioni tecniche aggiornate si trovino costantemente sul sito web TI o eventuali sostituti di tale sito. Inoltre, Toyota garantirà sempre che il sito web possa essere di facile reperibilità e fornirà un livello equivalente di prestazioni ai metodi impiegati per la fornitura delle informazioni tecniche ai membri delle sue reti autorizzate. Quando Toyota o altra impresa che agisca per conto di Toyota mette a disposizione dei riparatori autorizzati un'informazione tecnica in una particolare lingua dell'UE, Toyota garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI.

(18)   

Per quanto riguarda le informazioni tecniche relative a modelli lanciati da Toyota a partire dal 1o gennaio 1997 e prima del 1o gennaio 2000, Toyota si è impegnata a pubblicarle su detto sito entro il 31 dicembre 2007.

(19)   

Gli impegni specificano che la struttura delle tariffe di accesso per il sito Toyota sarà basata sul costo dell'abbonamento annuale all'intranet di Toyota per i riparatori autorizzati, ossia 2 400 EUR. Tuttavia, per rispettare i requisiti di proporzionalità previsti dal regolamento, Toyota si impegna a fornire una suddivisione proporzionata in fasce mensili, settimanali, giornaliere, di 4 ore, di 3 ore, di 2 ore e di 1 ora ad un prezzo di 3 EUR per un'ora, 6 EUR per due ore, 9 EUR per tre ore, 12 EUR per quattro ore, 16 EUR al giorno, 72 EUR alla settimana e 240 EUR al mese. Toyota s'impegna a mantenere questa struttura di tariffe di accesso e di non aumentarne i livelli al di sopra del tasso d'inflazione medio all'interno dell'UE per tutto il periodo di validità degli impegni.

(20)   

Gli impegni di Toyota non pregiudicano le disposizioni, attuali o future, previste dal diritto comunitario o nazionale, che potrebbero estendere la portata delle informazioni tecniche che Toyota deve fornire agli operatori indipendenti e/o precisare modalità più favorevoli per la fornitura di tali informazioni.

(21)   

Toyota si è impegnata ad attuare una procedura specifica per trattare i reclami, che può essere applicata per tutti i reclami presentati da un riparatore indipendente o da un'associazione di riparatori indipendenti stabiliti nell'Unione europea relativi all'accesso alle informazioni tecniche.

(22)   

In base a tale procedura, a seguito della notifica iniziale la società nazionale di commercializzazione e di vendita tratterà innanzi tutto il reclamo al proprio livello designando una persona incaricata di trattare la questione. Questi esaminerà il reclamo, fornirà informazioni o spiegazioni aggiuntive e/o proporrà al ricorrente una soluzione. Qualora la persona incaricata e il ricorrente non trovino un accordo o una composizione, l'incaricato rinvia rapidamente la questione al servizio di assistenza costituito da Toyota, salvo qualora la mancanza di accordo o di composizione risulti dalla mancata reazione da parte del riparatore indipendente o dell'associazione di riparatori indipendenti. Toyota esaminerà dunque la questione e confermerà il parere dell'incaricato o proporrà un'altra soluzione. Se Toyota e il ricorrente non arrivano ad un accordo o ad una composizione, Toyota si impegna ad accettare un arbitrato. Ad ogni modo, il ricorrente può avvalersi di tale arbitrato entro venti giorni lavorativi dalla notifica iniziale del proprio reclamo ad una NMSC.

(23)   

L'arbitrato sarà regolamentato dalle rispettive norme nazionali in materia e il tribunale arbitrale consisterà di tre arbitri nominati in base a tali norme. Il foro arbitrale sarà ubicato nello Stato membro nel quale si trova la sede del ricorrente. La lingua dell'arbitrato sarà la lingua ufficiale del foro arbitrale. L'arbitrato non pregiudicherà il diritto di ricorrere al competente tribunale nazionale.

(24)   

Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. Gli impegni saranno vincolanti fino al 31 maggio 2010.

(25)   

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 9 luglio 2007.


(1)   GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(2)  Nelle sezioni seguenti, il termine «Toyota» è utilizzato per designare «Toyota Motor Europe NV/SA», mentre «marchio Toyota» o «veicolo/autovettura Toyota» vengono utilizzati per gli autoveicoli commercializzati da Toyota con il marchio Toyota.

(3)   GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

(4)  Ossia di modificare le impostazioni originali di una ECU in un modo non raccomandato da Toyota.


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica la decisione 2007/718/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro

[notificata con il numero C(2007) 6251]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/832/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica a Cipro, è stata adottata la decisione 2007/18/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro (3), allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (4),

(2)

La decisione 2007/718/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione dalle aree ad alto e basso rischio di Cipro elencate rispettivamente negli allegati I e II della medesima decisione («aree soggette a restrizioni») di prodotti ritenuti sicuri che siano stati fabbricati — prima che Cipro varasse le restrizioni — da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni oppure che siano stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(3)

Mediante la decisione 2007/718/CE la Commissione ha stabilito le norme relative alla spedizione di determinate categorie di carne da alcune aree, elencate nel suo allegato III, in cui non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche. Attualmente non ci sono aree elencate in tale allegato.

(4)

In base all'evoluzione della situazione zoosanitaria a Cipro e in particolare tenuto conto dei buoni risultati della sorveglianza in corso, è ora possibile definire dette aree da inserire nell'allegato III della decisione 2007/718/CE.

(5)

Alla luce dell'attuale situazione zoosanitaria occorre altresì prorogare la validità della decisione 2007/718/CE fino al 31 gennaio 2008.

(6)

La decisione 2007/718/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/718/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 16, la data del «15 dicembre 2007» è sostituita da quella del «31 gennaio 2008».

(2)

L'allegato III è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)   GU L 289 del 7.11.2007, pag. 45.

(4)   GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

B

S/G

P

FG

WG

Cipro

00001

Lefkosia

 

 

+

 

 

00003

Ammochostos

 

 

+

 

 

00004

Larnaca, tranne le unità amministrative di:

 

 

+

 

 

Agia Anna

 

 

 

 

Alethriko

 

 

 

 

Aradippou

 

 

 

 

Dromolaxia

 

 

 

 

Kalo Chorio

 

 

 

 

Kellia

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

Kivisili

 

 

 

 

Klavdia

 

 

 

 

Kochi

 

 

 

 

Larnaka

 

 

 

 

Livadia

 

 

 

 

Meneou

 

 

 

 

Softades

 

 

 

 

Tersefanou

 

 

 

 

00005

Lemesos

 

 

+

 

 

00006

Paphos

 

 

+

 

 

ADNS

=

codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B

=

carni bovine

S/G

=

carni ovine e caprine [carni di animali delle specie ovina e caprina]

P

=

carni suine [carni di animali della specie suina]

FG

=

selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG

=

selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica»


14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 6256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/833/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica in Gran Bretagna, è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (4) , allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE.

(2)

La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna elencate rispettivamente negli allegati I e II della medesima decisione («aree soggette a restrizioni») di prodotti ritenuti sicuri che siano stati fabbricati — prima che il Regno Unito varasse le restrizioni — da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni oppure che siano stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(3)

Mediante la decisione 2007/554/CE modificata dalla decisione 2007/664/CE la Commissione ha dettato le norme relative alla spedizione di determinate categorie di carni da alcune aree elencate nell'allegato III della decisione 2007/554/CE così modificata, nelle quali non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche.

(4)

In base all'andamento positivo della situazione zoosanitaria nel Regno Unito e in particolare tenuto conto dei buoni risultati della sorveglianza effettuata, è ora possibile escludere alcune aree della Gran Bretagna dal campo di applicazione della decisione 2007/554/CE, mantenendo intorno ai focolai un'area a basso rischio di circa 50 km, le cui unità amministrative dovrebbero essere elencate nell'allegato II della medesima decisione.

(5)

L'andamento positivo della situazione zoosanitaria consente inoltre di sopprimere alcuni obblighi di certificazione relativi ai prodotti di origine animale, quali le carni, il latte e i sottoprodotti di origine animale, in quanto tali prodotti non sono più soggetti alle restrizioni che si applicano alle aree elencate nell'allegato I e non presentano più una qualifica zoosanitaria diversa.

(6)

La decisione 2007/554/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/554/CE è così modificata:

1.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2007.

Cessano tuttavia di applicarsi i divieti di spedizione stabiliti agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 e le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 attinenti a tali divieti come pure le disposizioni dell'articolo 14.»

2.

Gli allegati sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)   GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(4)   GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/796/CE (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 37).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Le seguenti aree del Regno Unito:

1

2

3

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

 

 

 

«ALLEGATO II

Le seguenti aree del Regno Unito:

1

2

3

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

Inghilterra

41

Bracknell Forest Borough

66

Slough

76

Windsor and Maidenhead

77

Wokingham

138

Buckinghamshire County – i distretti di:

South Buckinghamshire

148

Hampshire County – i distretti di:

 

Hart

 

Rushmoor

163

Surrey (tranne il Tandridge District)

168

Greater London Authority, i boroughs di:

 

Hillingdon

 

Hounslow

 

Richmond upon Thames

 

Kingston upon Thames

 

Ealing

 

Harrow

 

Brent

 

Hammersmith and Fulham

 

Wandsworth

 

Merton

 

Sutton

«ALLEGATO III

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

B

S/G

P

FG

WG

 

 

 

 

 

 

 

 

ADNS

=

codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B

=

carni bovine

S/G

=

carni ovine e caprine [carni di animali delle specie ovina e caprina]

P

=

carni suine [carni di animali della specie suina]

FG

=

selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG

=

selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica

»

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/63


DECISIONE EUPM/3/2007 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 novembre 2007

relativa alla nomina del capomissione responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2007/749/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 17,

vista l'azione comune 2005/824/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2005, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 1 dell'azione comune 2005/824/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato, compresa la decisione di nominare un capomissione/responsabile della polizia.

(2)

Il 5 dicembre 2006 il CPS ha adottato la decisione EUPM/1/2006 (3) che proroga il mandato del Generale di Brigata Vincenzo Coppola capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina fino al 31 dicembre 2007.

(3)

Il Segretario Generale/Alto Rappresentante ha proposto al CPS di prorogare il mandato del Generale di Brigata Vincenzo Coppola,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato del Generale di Brigata Vincenzo Coppola quale capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 31 dicembre 2008.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2008.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2007.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. DURRANT PAIS


(1)   GU L 303 del 21.11.2007, pag. 40.

(2)   GU L 307 del 25.11.2005, pag. 55.

(3)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 87.


Rettifiche

14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/64


Rettifica del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 46 del 17 febbraio 2004 )

A pagina 4, articolo 4, paragrafo 3:

anziché:

«3.   In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell’articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.»,

leggi:

«3.   In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare loro una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.»

A pagina 4, articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva:

anziché:

«1.   In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:»,

leggi:

«1.   In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:».

A pagina 5, articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva:

anziché:

«1.   Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:»,

leggi:

«1.   Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:».

A pagina 6, articolo 14:

a)

paragrafo 1:

anziché

:

«1.   Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso […]»,

leggi

:

«1.   Il vettore aereo operativo provvede affinché al banco di registrazione (check-in) sia affisso […]».

b)

paragrafo 2:

anziché

:

«2.   Se nega l’imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole […]»,

leggi

:

«2.   Se nega l’imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero coinvolto un avviso scritto contenente le regole […]».