ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 323

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
8 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1447/2007 del Consiglio, del 4 dicembre 2007, che fissa, per la campagna di pesca 2008, i prezzi d’orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1448/2007 della Commissione, del 7 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1449/2007 della Commissione, del 7 dicembre 2007, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 950/2006, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1100/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 508/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, cereali, riso, zucchero e olio d’oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2008 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

8

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/799/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 ottobre 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità, del protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti)

13

Protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti — Protocollo sui trasporti

15

 

 

2007/800/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007, relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

23

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

24

 

 

2007/801/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2007, sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca

34

 

 

Commissione

 

 

2007/802/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2007, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 5823]  ( 1 )

40

 

 

2007/803/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2007, che modifica le decisioni 2005/731/CE e 2005/734/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione [notificata con il numero C(2007) 5887]  ( 1 )

42

 

 

2007/804/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2007, recante modifica della decisione 2002/627/CE che istituisce il gruppo dei Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ( 1 )

43

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/805/PESC del Consiglio, del 6 dicembre 2007, relativa alla nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

45

 

*

Azione comune 2007/806/PESC del Consiglio, del 6 dicembre 2007, che modifica l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

50

 

*

Azione comune 2007/807/PESC del Consiglio, del 6 dicembre 2007, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

53

 

*

Decisione 2007/808/PESC del Consiglio, del 6 dicembre 2007, che modifica la decisione 2006/807/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

56

 

*

Azione comune 2007/809/PESC del Consiglio, del 6 dicembre 2007, che modifica l’azione comune 2007/108/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

57

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2007/775/CE della Commissione, del 13 novembre 2007, che abroga la decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina (GU L 312 del 30.11.2007)

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1447/2007 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2007

che fissa, per la campagna di pesca 2008, i prezzi d’orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d’orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato per taluni prodotti della pesca.

(2)

L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d’orientamento per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.

(3)

In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire, secondo le specie, i prezzi d’orientamento per la campagna di pesca 2008.

(4)

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per i prodotti di cui all’allegato III dello stesso regolamento. È opportuno fissare il prezzo alla produzione comunitario per uno dei suddetti prodotti e calcolare il prezzo alla produzione comunitario per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus  (2).

(5)

In base ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2008.

(6)

Data l’urgenza della questione è importante accordare un’esenzione al periodo di sei settimane di cui alla parte I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008, i prezzi d’orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008, i prezzi alla produzione comunitari di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, sono fissati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).

(2)  GU L 144 del 31.5.2006, pag. 15.


ALLEGATO I

Allegati

Specie

Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000

Presentazione commerciale

Prezzo d’orientamento

(EUR/t)

I

1.

Aringhe della specie Clupea harengus

Pesci interi

277

2.

Sardine della specie Sardina pilchardus

Pesci interi

563

3.

Spinaroli (Squalus acanthias)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

1 112

4.

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

725

5.

Scorfani (Sebastes spp.)

Pesci interi

1 176

6.

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

Pesci interi o eviscerati con testa

1 647

7.

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

Pesci interi o eviscerati con testa

784

8.

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

Pesci interi o eviscerati con testa

1 038

9.

Merlani (Merlangius merlangus)

Pesci interi o eviscerati con testa

965

10.

Molve (Molva spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

1 214

11.

Sgombri della specie Scomber scombrus

Pesci interi

326

12.

Sgombri della specie Scomber japonicus

Pesci interi

294

13.

Acciughe (Engraulis spp.)

Pesci interi

1 294

14.

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

Pesci interi o eviscerati con testa dall’1.1.2008 al 30.4.2008

1 079

Pesci interi o eviscerati con testa dall’1.5.2008 al 31.12.2008

1 499

15.

Naselli della specie Merluccius merluccius

Pesci interi o eviscerati con testa

3 638

16.

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

2 541

17.

Limande (Limanda limanda)

Pesci interi o eviscerati con testa

863

18.

Passere pianuzze (Platichthys flesus)

Pesci interi o eviscerati con testa

527

19.

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

Pesci interi

2 165

Pesci eviscerati con testa

2 391

20.

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

Intere

1 687

21.

Rane pescatrici (Lophius spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

2 968

Pesci privi della testa

6 107

22.

Gamberetti della specie Crangon crangon

Semplicemente cotti in acqua

2 425

23.

Gamberelli boreali (Pandalus borealis)

Semplicemente cotti in acqua

6 506

Freschi o refrigerati

1 606

24.

Granciporri (Cancer pagurus)

Interi

1 801

25.

Scampi (Nephrops norvegicus)

Interi

5 497

Code

4 386

26.

Sogliole (Solea spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

6 949

II

1.

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 975

2.

Naselli del genere Merluccius spp.

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 214

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 506

3.

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.)

Congelate, in partite o in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 594

4.

Pesci spada (Xiphias gladius)

Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

4 038

5.

Seppie e seppiole (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelate, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 916

6.

Polpi (Octopus spp.)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

2 119

7.

Calamari (Loligo spp.)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 168

8.

Calamari (Ommastrephes sagittatus)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

961

9.

Illex argentinus

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

869

10.

Gamberi della famiglia Penaeidae

Gamberi della specie Parapenaeus longirostris

Altre specie della famiglia Penaeidae

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

4 032

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

7 819


ALLEGATO II

Specie

Prodotti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

Peso

Caratteristiche commerciali

Prezzo alla produzione comunitario

(EUR/t)

Tonni pinnagialla (Thunnus albacares)

di peso unitario superiore a 10 kg

Interi

1 250

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

di peso unitario non superiore a 10 kg

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

di peso unitario superiore a 10 kg

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

di peso unitario non superiore a 10 kg

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

Tonnetti striati (Katsuwonus pelamis)

 

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

Tonni rossi (Thunnus thynnus)

 

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus

 

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 


8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1448/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

148,5

MA

70,3

SY

68,2

TR

120,8

ZZ

102,0

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

111,0

ZZ

119,9

0709 90 70

MA

58,8

TR

110,8

ZZ

84,8

0805 10 20

AR

9,2

AU

19,4

BR

12,7

SZ

31,4

TR

90,5

ZA

41,4

ZW

27,6

ZZ

33,2

0805 20 10

MA

67,9

ZZ

67,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

71,3

UY

95,3

ZZ

65,4

0805 50 10

EG

61,6

TR

100,6

ZA

65,9

ZZ

76,0

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

87,0

MK

30,6

US

99,5

ZA

82,4

ZZ

80,1

0808 20 50

AR

71,4

CN

73,2

TR

145,7

ZZ

96,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1449/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2007

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 950/2006, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1100/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 508/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, cereali, riso, zucchero e olio d’oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2008 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nell’elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (4), in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (5), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (6), in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (7), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera e),

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (8), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (9), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (10), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (11), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (12), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca (13) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014, da un lato, e di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065, dall’altro.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi (14) il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (15) e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (16), prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, per l’orzo nell’ambito del contingente 09.4126 e per il granturco nell’ambito del contingente 09.4131.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (17), il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (18), il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (19), e il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dell’Egitto (20), prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per le rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079, per il riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517, per il riso nell’ambito del contingente 09.4094 e per il riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097.

(4)

Il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (21) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione nell’ambito dei contingenti da 09.4331 a 09.4351, da 09.4315 a 09.4320, da 09.4324 a 09.4328, 09.4380 e 09.4390.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati (22) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione nell’ambito dei contingenti 09.4361 e 09.4362.

(6)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (23) prevede che le regole relative ai titoli di importazione di cui al regolamento (CE) n. 950/2006 si applichino alle importazioni di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4365 e 09.4366.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (24) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di olio d’oliva nell’ambito del contingente 09.4032.

(8)

Tenuto conto dei giorni festivi nel 2008 è opportuno derogare, per determinati periodi, ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 950/2006, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1100/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 508/2007 e (CE) n. 1002/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e di rilascio dei titoli stessi, per garantire il rispetto dei volumi contingentali in questione.

(9)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (25), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (26), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (27) e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (28), i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(10)

Tenuto conto dei giorni festivi nel 2008 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tali giorni, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Patate dolci

1.   In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2008 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate prima del 2 gennaio 2008 né dopo il lunedì 15 dicembre 2008.

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alle date indicate nell’allegato I nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato I, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (29).

Articolo 2

Fecola di manioca

1.   In deroga all’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2008 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate prima del 2 gennaio 2008 né dopo il lunedì 15 dicembre 2008.

2.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alle date indicate nell’allegato II nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato II, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Cereali

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2375/2002, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

Articolo 4

Riso

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

3.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

4.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 955/2005, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

Articolo 5

Zucchero

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 508/2007, per il 2008 le domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti da 09.4331 a 09.4351, da 09.4315 a 09.4320, da 09.4324 a 09.4328, 09.4365, 09.4366, 09.4380 e 09.4390 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

2.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1100/2006, per il 2008 le domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti 09.4361 e 09.4362 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.

Articolo 6

Olio di oliva

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio d’oliva richiesti il lunedì 17 o il martedì 18 marzo 2008 nell’ambito del contingente 09.4032 sono rilasciati il venerdì 28 marzo 2008, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 7

Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1445/95, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato III del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte nello stesso allegato.

La deroga di cui al primo comma si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95, all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(4)  GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1.

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

(7)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(8)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97. Rettifica pubblicata nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(10)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.

(11)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(12)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(13)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44).

(14)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/2007 (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 3).

(15)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70).

(16)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2022/2006.

(17)  GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).

(18)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19. Rettifica pubblicata nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 15.

(19)  GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.

(20)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006.

(21)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

(22)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3.

(23)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.

(24)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

(25)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).

(26)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(27)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(28)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(29)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 per determinati periodi del 2008

Date di presentazione delle domande

Date di rilascio dei titoli

martedì 18 marzo 2008

venerdì 28 marzo 2008

martedì 29 aprile 2008

venerdì 9 maggio 2008


ALLEGATO II

Rilascio dei titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 per determinati periodi del 2008

Date di presentazione delle domande

Date di rilascio dei titoli

martedì 18 marzo 2008

venerdì 28 marzo 2008

martedì 29 aprile 2008

venerdì 9 maggio 2008


ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame

Date di rilascio

Dal 17 al 21 marzo 2008

27 marzo 2008

Dal 5 al 9 maggio 2008

15 maggio 2008

Dal 14 al 18 luglio 2008

24 luglio 2008


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2006

relativa alla firma, a nome della Comunità, del protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti)

(2007/799/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi della politica comunitaria nel settore dei trasporti è la promozione, a livello internazionale, di misure intese ad affrontare i problemi regionali ed europei che ostacolano la mobilità sostenibile dei trasporti e che comportano rischi per l’ambiente.

(2)

Il 14 maggio 1991 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati sulla convenzione alpina e sui relativi protocolli, in consultazione con gli Stati membri.

(3)

Con la decisione 96/191/CE del Consiglio (1), la Comunità ha concluso la convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione alpina).

(4)

Sulla base dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3 della convenzione alpina, è stato adottato un protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti in occasione della 16a riunione del comitato permanente della convenzione alpina, svoltasi dal 24 al 26 maggio 2000.

(5)

Il protocollo sui trasporti costituisce un quadro normativo fondato sul principio di precauzione, sul principio di prevenzione e sul principio «chi inquina paga» e destinato a garantire, relativamente a tutti i modi di trasporto, la mobilità sostenibile e la protezione dell’ambiente nella regione delle Alpi.

(6)

A norma del suo articolo 24, il protocollo sui trasporti è stato depositato per la firma delle parti contraenti nella sessione ministeriale della convenzione alpina svoltasi a Lucerna il 30 e il 31 ottobre 2000, e in seguito presso la Repubblica d’Austria, in qualità di depositario.

(7)

La competenza preponderante della Comunità, unitamente al principio dell’unità della rappresentanza internazionale della Comunità, depongono a favore della firma simultanea del protocollo e, se possibile, dell’eventuale deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di approvazione da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, che sono parti contraenti della convenzione.

(8)

È opportuno che il protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti) sia firmato, a nome della Comunità, con riserva della successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità, con riserva della successiva conclusione, il protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti) e a conferire loro i poteri a tal fine necessari.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

S. HUOVINEN


(1)  GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31.


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL’AMBITO DEI TRASPORTI

Protocollo sui trasporti

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL PRINCIPATO DI MONACO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

nonché

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in conformità con il loro mandato derivante dalla convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della convenzione delle Alpi;

consapevoli che il territorio alpino comprende un’area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l’inquinamento e l’impatto acustico oppure un’area caratterizzata dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche;

consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed economico e delle esigenze legate alle attività del tempo libero, il traffico e l’impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad aumentare;

convinti che la popolazione locale debba essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente;

consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull’ambiente e che l’impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la sicurezza, i quali richiedono un’azione congiunta;

consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede interventi più incisivi al fine di garantire la sicurezza;

consapevoli che sia l’esigenza di rendere trasparenti le connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia quella di rendere palese la necessità di ridurre l’impatto ambientale richiedono attività organiche di monitoraggio, ricerca, informazione ed orientamento;

consapevoli che nel territorio alpino una politica dei trasporti orientata ai principi di sostenibilità non è di interesse per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che è inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio vitale, naturale ed economico;

consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall’altro non vengono adeguatamente promossi i sistemi di trasporto più ecologici, quali rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilità e l’operatività transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che è pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti di trasporto all’interno e all’esterno delle Alpi;

consapevoli che le scelte pianificatorie e di politica economica operate all’interno ed all’esterno delle Alpi sono della massima importanza per lo sviluppo dei trasporti nel territorio alpino;

adoperandosi per dare un contributo decisivo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita attraverso un contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione ecocompatibile dei trasporti e attraverso l’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi di trasporto esistenti;

convinti della necessità di conciliare gli interessi economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche;

nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra le parti contraenti e la Comunità europea, in particolare nel settore dei trasporti;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1.   Le parti contraenti si impegnano ad attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a:

a)

ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l’uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l’altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;

b)

contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche, come premesse fondamentali per l’esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;

c)

contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile l’impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali, la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto;

d)

garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile;

e)

garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori.

2.   Le parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalità.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente Protocollo, si intende per:

 

«traffico/trasporto transalpino»: traffico/trasporto con origine e destinazione all’esterno del territorio alpino;

 

«traffico/trasporto intraalpino»: traffico/trasporto con origine e destinazione all’interno del territorio alpino (traffico/trasporto interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel territorio alpino;

 

«impatto e rischi tollerabili»: impatto e rischi da definirsi nell’ambito di procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale e di analisi dei rischi con lo scopo di fermare l’ulteriore aumento dell’impatto e dei rischi e di ridurli, qualora necessario, tramite provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia per le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio;

 

«costi esterni»: voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio (ad esempio infrastruttura) non sostiene un esborso. Essi comprendono l’uso dell’infrastruttura se esso è gratuito, i danni, l’inquinamento, anche acustico, i costi sanitari occasionati dall’uso dei trasporti e dagli incidenti;

 

«grandi costruzioni o trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti»: progetti infrastrutturali suscettibili di provocare impatto che in base alla normativa sulla VIA o in base a disposizioni contenute in accordi internazionali sono soggetti a procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale;

 

«strade di grande comunicazione»: tutte le autostrade e le strade a più corsie, prive di intersezioni a raso, che per i loro effetti in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade;

 

«obiettivi di qualità ambientale»: obiettivi che descrivono lo stato auspicato dell’ambiente tenendo conto delle interdipendenze ecosistemiche. Essi indicano in termini materiali, spaziali e temporali le qualità, all’occorrenza aggiornabili, dei beni meritevoli di essere protetti;

 

«standard di qualità ambientale»: norme concrete che permettono di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale; esse determinano gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i procedimenti di misurazione o le condizioni quadro;

 

«indicatori ambientali»: gli indicatori ambientali misurano o valutano lo stato dell’impatto ambientale e indicano le tendenze di sviluppo;

 

«principio di precauzione»: è il principio secondo il quale gli interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli effetti gravi o irreversibili sulla salute e sull’ambiente non possono essere rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non abbia ancora dimostrato, in modo rigoroso, l’esistenza di un rapporto di causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall’altro la loro potenziale nocività per la salute e l’ambiente;

 

«principio di causalità»: inclusa l’imputazione degli effetti indotti è il principio in virtù del quale i costi relativi alla prevenzione, alla gestione e alla riduzione dell’inquinamento, nonché al ripristino ambientale, sono a carico di chi inquina. Chi inquina è tenuto, per quanto possibile, a sopportare la totalità del costo dell’impatto che i trasporti causano sulla salute e sull’ambiente;

 

«verifica di opportunità»: procedimento di valutazione da realizzare in conformità al diritto nazionale in occasione della progettazione di grandi infrastrutture o della trasformazione sostanziale o del potenziamento di quelle esistenti e teso a verificarne la necessità e gli effetti in termini di politica dei trasporti, nonché di impatto ecologico, economico e socioculturale.

Articolo 3

Trasporti sostenibili e mobilità

1.   Al fine di sviluppare i trasporti in condizioni di sostenibilità, le parti contraenti, adottando una politica ambientale e dei trasporti concertata e tesa alla riduzione dell’impatto e dei rischi dovuti ai trasporti, si impegnano a:

a)

tener conto delle esigenze dell’ambiente in modo tale da:

aa)

ridurre il consumo delle risorse ad un punto tale da non superare, per quanto possibile, la capacità naturale di rigenerazione;

bb)

ridurre l’emissione di sostanze nocive ad un punto tale da non superare la capacità di carico delle risorse ambientali interessate;

cc)

limitare le immissioni nell’ambiente ad un punto tale da evitare ripercussioni sulle strutture ecologiche e sui cicli naturali;

b)

tener conto delle esigenze della società in modo tale da:

aa)

garantire l’accessibilità alle persone, ai posti di lavoro, ai beni e ai servizi in modo efficiente, rispettoso dell’ambiente, facendo uso parsimonioso di energia e spazio, nonché garantire un sufficiente approvvigionamento di base;

bb)

non compromettere la salute dell’uomo e ridurre il rischio di calamità naturali, nonché il numero e la gravità degli incidenti;

c)

tener conto delle esigenze dell’economia in modo tale da:

aa)

incrementare l’autofinanziabilità del settore dei trasporti e internizzare i costi esterni;

bb)

promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialità dell’infrastruttura esistente;

cc)

salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende e imprese competitive che operano nei vari settori economici;

d)

adottare interventi più incisivi nella lotta all’inquinamento acustico considerando la particolarità della topografia alpina.

2.   In conformità con la normativa nazionale ed internazionale vigente nell’ambito dei trasporti, le parti contraenti si impegnano a sviluppare orientamenti, strategie e misure di carattere nazionale, regionale e locale, finalizzati a:

a)

tenere conto delle differenti condizioni ambientali, economiche e socioculturali, nonché della diversità delle esigenze;

b)

limitare l’accentuarsi dell’impatto dovuto ai trasporti, adottando una combinazione di strumenti economici e di interventi di pianificazione territoriale e dei trasporti.

Articolo 4

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

1.   Le parti contraenti si impegnano a tener conto delle finalità stabilite dal presente protocollo anche nell’ambito delle loro altre politiche.

2.   Le parti contraenti si impegnano a verificare preventivamente e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e programmi producono sul settore dei trasporti.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

1.   Le parti contraenti promuovono la collaborazione internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di individuare le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello transfrontaliero.

2.   Ciascuna parte contraente determina nel quadro istituzionale vigente il livello più idoneo al coordinamento e alla collaborazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica dei trasporti, nonché delle misure conseguenti.

3.   Nel rispetto delle loro competenze nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 6

Misure rafforzate di protezione a livello nazionale

Fatto salvo quanto disposto negli accordi internazionali vigenti, le parti contraenti possono adottare misure rafforzate di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente protocollo, tese alla tutela dell’ambiente alpino ecologicamente sensibile, quando lo richiedano determinate condizioni dell’ambiente o motivi di salute pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale.

CAPITOLO II

MISURE SPECIFICHE

A)   STRATEGIE, PROGRAMMI, PROGETTI

Articolo 7

Strategia generale della politica dei trasporti

1.   Nell’interesse della sostenibilità le parti contraenti si impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a:

a)

coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e favorire l’intermodalità;

b)

sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l’altro con l’impiego della telematica, e imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell’impatto causato;

c)

incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell’ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto;

d)

valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico.

2.   Le parti contraenti si impegnano a realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi necessari a:

a)

proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali;

b)

proteggere l’uomo e l’ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti;

c)

raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili;

d)

incrementare la sicurezza dei trasporti.

Articolo 8

Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

1.   Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, le parti contraenti si impegnano a realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell’impatto ambientale e analisi dei rischi e a tener conto dei relativi risultati ai fini degli obiettivi del presente protocollo.

2.   I progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel territorio alpino vanno coordinati e concertati. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, ogni parte contraente si impegna a realizzare consultazioni preventive con le parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle verifiche. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di ogni parte contraente di procedere alla costruzione di quelle infrastrutture dei trasporti la cui realizzazione è decisa nell’ambito del proprio ordinamento giuridico o la cui necessità è accertata per legge al momento dell’approvazione del presente protocollo.

3.   Le parti contraenti sostengono una maggiore presa in considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nei loro paesi.

B)   MISURE TECNICHE

Articolo 9

Trasporti pubblici

Per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino, le parti contraenti si impegnano a promuovere l’istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti.

Articolo 10

Trasporto su rotaia e navigazione

1.   Al fine di sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino, le parti contraenti, nell’ambito delle loro competenze, sostengono:

a)

il miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali;

b)

l’ulteriore ottimizzazione gestionale e l’ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri;

c)

i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza, nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l’utilizzo delle infrastrutture di trasporto;

d)

i sistemi di trasporto intermodali, nonché l’ulteriore sviluppo della ferrovia;

e)

il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all’utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale.

2.   Le parti contraenti sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci.

Articolo 11

Trasporto su strada

1.   Le parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.

2.   Dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che:

a)

gli obiettivi stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della convenzione delle alpi possano essere raggiunti tramite appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell’impatto ambientale; e

b)

le esigenze di capacità di trasporto non possano essere soddisfatte né tramite un migliore sfruttamento delle capacità stradali e ferroviarie esistenti, né potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di navigazione, né migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti; e

c)

dalla verifica di opportunità risulti che il progetto è economico, che i rischi sono controllabili e che l’esito della valutazione dell’impatto ambientale è positivo;

d)

si tenga conto dei piani/programmi di assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile.

3.   Dato che le condizioni geografiche e la struttura insediativa del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente servizio da parte dai trasporti pubblici, le parti contraenti riconoscono tuttavia la necessità di creare e mantenere un livello sufficiente di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento del trasporto individuale nelle aree periferiche.

Articolo 12

Trasporto aereo

1.   Senza esigerlo dalle altre regioni, le parti contraenti si impegnano a ridurre, per quanto possibile, l’impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo. Tenuto conto degli obiettivi del presente protocollo esse si adoperano affinché venga limitato, e all’occorrenza vietato, il lancio da aeromobili all’esterno degli aerodromi. Ai fini della protezione della fauna selvatica, le parti contraenti adottano misure adeguate per limitare in termini di spazio e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero.

2.   Le parti contraenti si impegnano a migliorare il sistema di trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull’ambiente. In tale contesto le parti contraenti convengono di limitare, nella misura del possibile, la costruzione ed il potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel territorio alpino.

Articolo 13

Impianti turistici

1.   Le parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente protocollo, e ad adottare, all’occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalità del presente protocollo o degli altri protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti pubblici.

2.   Le parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l’istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l’accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili.

Articolo 14

Verità dei costi

Al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, le parti contraenti convengono di applicare il principio di causalità e sostengono l’applicazione di un sistema di calcolo che permetta l’individuazione dei costi d’infrastruttura e di quelli esterni. L’obiettivo è quello di introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo questi costi reali e che:

a)

favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto più rispettosi dell’ambiente;

b)

portino ad un’utilizzazione più equilibrata delle infrastrutture di trasporto;

c)

offrano incentivi che permettano una riduzione dell’impatto ecologico e socioeconomico tramite provvedimenti strutturali e territoriali che incidano sui trasporti.

C)   MONITORAGGIO E CONTROLLO

Articolo 15

Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto

1.   Le parti contraenti si impegnano a registrare e aggiornare periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l’evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell’infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell’impatto ambientale in un apposito documento di riferimento.

2.   Sulla base di tale documento di riferimento le parti contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all’ulteriore sviluppo degli obiettivi della convenzione delle Alpi e in particolare del presente protocollo.

Articolo 16

Obiettivi di qualità ambientale, standard ed indicatori

1.   Le parti contraenti stabiliscono e adottano obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti.

2.   Le parti contraenti convengono sulla necessità di disporre di standard ed indicatori adeguati alle condizioni specifiche del territorio alpino.

3.   L’applicazione di tali standard e di tali indicatori è finalizzata a quantificare l’evoluzione dell’impatto sull’ambiente e sulla salute provocato dai trasporti.

CAPITOLO III

COORDINAMENTO, RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Articolo 17

Coordinamento ed informazione

Le parti contraenti convengono di realizzare, all’occorrenza, degli incontri allo scopo di:

a)

verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente protocollo;

b)

consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri Stati contraenti;

c)

promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell’attuazione del presente protocollo ricorrendo in particolare ai sistemi di informazione esistenti;

d)

informarsi prima di prendere importanti decisioni in materia di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.

Articolo 18

Ricerca e osservazione

1.   Le parti contraenti promuovono ed armonizzano in stretta cooperazione la ricerca e l’osservazione sistematica in merito alle interazioni fra trasporti ed ambiente nel territorio alpino, nonché a specifici sviluppi sul piano tecnologico atti ad incrementare l’economicità dei sistemi di trasporto rispettosi dell’ambiente.

2.   Nel corso della verifica dell’attuazione del presente protocollo va tenuto debitamente conto dei risultati delle attività congiunte di ricerca e osservazione, in particolare in funzione dell’elaborazione di metodi e criteri che permettano di descrivere uno sviluppo sostenibile dei trasporti.

3.   Le parti contraenti provvedono affinché i risultati delle ricerche condotte a livello nazionale e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e resi accessibili al pubblico nel quadro istituzionale vigente.

4.   Le parti contraenti sostengono i progetti pilota operativi tesi all’attuazione di programmi e tecnologie sostenibili per il settore dei trasporti.

5.   Le parti contraenti sostengono le analisi sull’applicabilità dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale.

Articolo 19

Formazione ed informazione dell’opinione pubblica

Le parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione dell’opinione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente protocollo.

CAPITOLO IV

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 20

Attuazione

Le parti contraenti si impegnano a garantire l’attuazione del presente protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 21

Controllo del rispetto degli obblighi

1.   Le parti contraenti presentano regolarmente al comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente protocollo. Nel resoconto è indicata l’efficacia delle misure adottate. La conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2.   Il comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le parti contraenti hanno assolto gli obblighi derivanti dal presente protocollo. Esso può chiedere anche ulteriori informazioni alle parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3.   Il comitato permanente redige un resoconto per la conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente protocollo.

4.   La conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Qualora essa constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 22

Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

1.   Le parti contraenti esaminano e valutano, ad intervalli regolari, l’efficacia delle disposizioni contenute nel presente protocollo. Per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi del presente protocollo, esse prendono in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del protocollo medesimo.

2.   A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Corrispondenza tra la convenzione delle Alpi e il protocollo

1.   Il presente protocollo costituisce un protocollo della convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa convenzione.

2.   Possono divenire parti contraenti del presente protocollo esclusivamente le parti contraenti della convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente protocollo.

3.   Quando la conferenza delle Alpi delibera su questioni concernenti il presente protocollo, solo le parti contraenti dello stesso protocollo hanno diritto di voto in merito.

Articolo 24

Firma e ratifica

1.   Il presente protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della convenzione delle Alpi e della Comunità europea il 31 ottobre 2000 nonché a partire dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d’Austria quale depositario.

2.   Il presente protocollo entra in vigore per le parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per le parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di un emendamento del presente protocollo, ogni nuova parte contraente del protocollo medesimo diventa parte contraente del protocollo così emendato.

Articolo 25

Notifiche

In merito al presente protocollo il depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea:

a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore del presente protocollo;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato della Repubblica d’Austria. Il depositario trasmette copie certificate alle parti firmatarie.

Per la Repubblica d’Austria,

per la Repubblica Francese,

per la Repubblica Federale di Germania,

per la Repubblica Italiana,

per il Principato del Liechtenstein,

per il Principato di Monaco,

per la Repubblica di Slovenia,

per la Confederazione Svizzera,

per la Comunità europea.


8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2007

relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

(2007/800/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (1), l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio.

(2)

La Commissione, per conto della Comunità, ha negoziato con la Repubblica di Turchia un accordo relativo alla partecipazione di tale paese alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

(3)

Fatta salva la sua conclusione, è opportuno firmare il presente accordo a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo, a nome della Comunità e con riserva della sua conclusione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito la «Comunità»

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA, di seguito la «Turchia»,

dall’altro,

in appresso denominate «parti contraenti»,

RAMMENTANDO che il Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997 ha reso la partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari uno strumento per rafforzare la strategia di preadesione;

CONSIDERANDO che la Comunità europea, con regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio (1), in seguito denominato il «regolamento», ha istituito l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, in seguito denominato «l’Osservatorio»;

CONSIDERANDO che, in virtù dell’articolo 13 del regolamento, l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri;

CONSIDERANDO che la Turchia condivide gli scopi e gli obiettivi che il regolamento attribuisce all’Osservatorio, in quanto l’obiettivo ultimo di tale paese è di diventare membro dell’Unione europea;

CONSIDERANDO che la Turchia accetta la descrizione delle funzioni dell’Osservatorio e il suo metodo di lavoro, nonché i settori prioritari indicati dal regolamento;

CONSIDERANDO che in Turchia esiste un’istituzione idonea a essere inserita nella rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione

La Turchia partecipa a pieno titolo alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze («l’Osservatorio»), secondo le modalità previste dal presente accordo.

Articolo 2

Rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze

1.   La Turchia è inserita nella rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze («Reitox»).

2.   Entro 28 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Turchia notifica all’Osservatorio gli elementi costitutivi della rete di informazioni nazionale, compreso il proprio osservatorio nazionale, e fornisce le denominazioni di tutti gli altri centri specializzati che potrebbero dare un utile contributo all’attività dell’Osservatorio.

Articolo 3

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell’Osservatorio invita un rappresentante della Turchia a partecipare alle sue riunioni. Il rappresentante partecipa a pieno titolo senza diritto di voto. Tuttavia, in casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può convocare una riunione ristretta ai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea su questioni che interessano specificamente la Comunità e gli Stati membri.

Il consiglio di amministrazione, in sedute comuni con i rappresentanti della Turchia, precisa le modalità della partecipazione di tale paese alle attività dell’Osservatorio.

Articolo 4

Bilancio

La Turchia contribuisce finanziariamente alle attività dell’Osservatorio in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I del presente accordo; tale allegato costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 5

Protezione e riservatezza dei dati

1.   Qualora, in forza del presente accordo, l’Osservatorio inoltri alle autorità turche, in ottemperanza alla normativa comunitaria e turca, dati personali che non consentono l’identificazione di persone fisiche, tali dati possono essere utilizzati soltanto per lo scopo prescritto e alle condizioni stabilite dall’autorità che provvede all’invio.

2.   I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti dall’Osservatorio alle autorità turche possono essere pubblicati nel rispetto delle norme comunitarie e turche in materia di diffusione e riservatezza delle informazioni. I dati personali non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3.   I centri specializzati designati in Turchia non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dalla legislazione turca.

4.   In relazione ai dati fornitigli dalle autorità turche, l’Osservatorio è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 6 del regolamento.

Articolo 6

Status giuridico

L’Osservatorio è dotato di personalità giuridica e gode, in Turchia, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto turco.

Articolo 7

Responsabilità

La responsabilità dell’Osservatorio è disciplinata dalle norme di cui all’articolo 16 del regolamento.

Articolo 8

Privilegi e immunità

La Turchia applica all’Osservatorio le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee che, inserito come allegato II del presente accordo, ne costituisce parte integrante.

Articolo 9

Statuto del personale

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini turchi che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore dell’Osservatorio.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di cui le parti si comunicano che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Articolo 11

Validità e recesso

1.   Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. Esso scade con l’adesione della Turchia all’Unione europea.

2.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data della notificazione.

Съставено в Брюксел на тридесети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de dos mil siete.

V Bruselu dne třicátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the thiertieth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le trente octobre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada trīsdesmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Outubro de dois mil e sete.

Încħeiat la Bruxelles, treizeci octombrie două mii șapte.

V Bruseli dna tridsiateho októbra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne tridesetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den trettionde oktober tjugohundrasju.

Brüksel'de, otuz Ekim ikibinyedi gününde yapilmiștir.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Avrupa Topluluğu adina

Image

За Република Турция

Por la Republica de Turquia

Za Tureckou republiku

For Republikken Tyrkiet

Für die Republik Türkei

Türgi Vabariigi nimel

Για την Τουρκική Δημοκρατία

For the Republic of Turkey

Pour la République de Turquie

Per la Repubblica di Turchia

Turcijas Republikas vārdā

Turkijos Respublikos vardu

A Torök Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tat-Turkija

Voor de Republiek Turkije

W imieniu Republiki Turcji

Pela República da Turquia

Pentru Republica Turcia

Za Tureckú republiku

Za Republiko Turčijo

Turkin tasavallan puolesta

För Republiken Turkiet

Türkiye Cumhuriyeti adina

Image


(1)  GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).

ALLEGATO I

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA TURCHIA ALL’OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE TOSSICODIPENDENZE

1.

Il contributo finanziario dovuto dalla Turchia al bilancio dell’Unione europea per la sua partecipazione alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in seguito denominato «l’Osservatorio») aumenta progressivamente durante i primi quattro anni, nel corso dei quali la Turchia estende gradualmente la propria partecipazione alle attività dell’Osservatorio. La Turchia contribuisce finanziariamente per gli importi indicati di seguito:

durante il primo anno di partecipazione

100 000 EUR

durante il secondo anno di partecipazione

150 000 EUR

durante il terzo anno di partecipazione

210 000 EUR

durante il quarto anno di partecipazione

271 000 EUR

A partire dal quinto anno di partecipazione, il contributo annuo dovuto è pari al contributo versato il quarto anno indicizzato in base al tasso di incremento della sovvenzione comunitaria all’Osservatorio.

2.

Ai fini del pagamento del contributo, la Turchia può in parte avvalersi dell’assistenza della Comunità, nei limiti di una contribuzione comunitaria del 75 % per il primo anno di partecipazione, del 60 % per il secondo e del 50 % per gli anni successivi. Essendo soggetti a una procedura di programmazione distinta, i fondi comunitari richiesti sono trasferiti mediante una convenzione finanziaria separata. Il saldo del contributo è a carico della Turchia.

3.

Il contributo della Turchia è gestito in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea.

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti della Turchia per partecipare alle attività dell’Osservatorio o a riunioni connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell’Osservatorio sono rimborsate da quest’ultimo conformemente alle procedure applicabili agli Stati membri dell’Unione europea.

4.

Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo dovuto dalla Turchia è calcolato in proporzione al periodo intercorrente tra l’inizio della partecipazione e la fine dell’anno considerato. Negli anni successivi l’importo del contributo è quello fissato nel presente accordo.

ALLEGATO II

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1.   I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2.   Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dell’articolo 12, dell’articolo 13, secondo comma, e dell’articolo 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.


8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca

(2007/801/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non rientranti nell'allegato I di detto atto si applicano in un nuovo Stato membro, ai sensi di detto strumento, solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis.

(2)

Il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell'acquis di Schengen in questione da parte della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (di seguito «gli Stati membri interessati»), ha reso applicabili agli Stati membri interessati le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen a decorrere dal 1o settembre 2007.

(3)

Il Consiglio ha ora verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili quali definite nella decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della commissione permanente della convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (2), il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis di Schengen in tutti i settori dello stesso — frontiere aeree, frontiere terrestri, cooperazione di polizia, sistema d'informazione Schengen, frontiere marittime e visti — negli Stati membri interessati.

(4)

L'8 novembre 2007 il Consiglio ha concluso che gli Stati membri interessati soddisfacevano i requisiti in ciascuno dei settori menzionati.

(5)

È possibile fissare le date per l'applicazione della totalità dell'acquis di Schengen in tali Stati membri, vale a dire a partire dalle quali i controlli sulle persone alle frontiere interne con tali Stati membri dovrebbero essere soppressi.

(6)

Dalla prima di tali date, si dovrebbero sopprimere le restrizioni all'uso del sistema d'informazione Schengen previste nella decisione 2007/471/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca (3).

(7)

Per evitare che l'allargamento della zona Schengen accresca la difficoltà dei viaggi all'interno della zona per talune categorie di persone, è opportuno mantenere l'agevolazione prevista dalla decisione n. 895/2006/CE (4) per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto nazionale di breve durata, rilasciato da uno degli Stati membri interessati ai fini del transito nel territorio di altri Stati membri. È pertanto opportuno continuare ad applicare, per un limitato periodo transitorio, talune disposizioni della suddetta decisione.

(8)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione del 2003 e in conseguenza dell'applicazione parziale dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevista dalla decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (5), in particolare l'articolo 1, primo comma, solo parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen applicabili agli Stati membri interessati nelle loro relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen dovrebbe essere applicata nelle relazioni degli Stati membri interessati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(9)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B, C, D, F e H della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'allegato I si applicano agli Stati membri interessati a decorrere dal 21 dicembre 2007 nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia.

Nella misura in cui tali disposizioni disciplinano l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, esse si applicano a decorrere dal 30 marzo 2008 alle frontiere aeree.

Tutte le restrizioni all'uso del sistema d'informazione Schengen da parte degli Stati membri interessati sono soppresse a decorrere dal 21 dicembre 2007.

2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'allegato II si applicano agli Stati membri interessati a decorrere dal 21 dicembre 2007 nelle loro relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

Fino al 30 giugno 2008 e durante il loro periodo di validità, i visti nazionali di breve durata rilasciati prima del 21 dicembre 2007 continuano ad essere validi ai fini del transito nel territorio degli altri Stati membri interessati, nella misura in cui questi abbiano riconosciuto detti visti di breve durata ai fini del transito conformemente alla decisione n. 895/2006/CE. Si applicano le condizioni previste nella suddetta decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  Parere espresso il 15 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(3)  GU L 179 del 7.7.2007, pag. 46.

(4)  Decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1).

(5)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.


ALLEGATO I

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati nelle loro relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen nonché con l'Islanda e la Norvegia

1.

Per quanto riguarda le disposizioni della convenzione di Schengen:

articolo 1, nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto, articoli da 9 a 12, articoli da 14 a 25 escluso l'articolo 19, paragrafo 2, articoli da 40 a 43 e articoli da 126 a 130, nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto, della convenzione di Schengen, modificata da alcuni degli atti elencati al punto 2, lettera c) in appresso.

2.

Altre disposizioni:

a)

le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché degli atti finali e relative dichiarazioni:

accordo, firmato il 27 novembre 1990, di adesione della Repubblica italiana: articolo 2, articolo 3 e dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985,

accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna: articolo 2 e articolo 3,

accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione della Repubblica portoghese: articolo 2, articolo 3 e dichiarazione 1, parte III, dell'atto finale,

accordo, firmato il 6 novembre 1992, di adesione della Repubblica ellenica: articolo 2,

accordo, firmato il 28 aprile 1995, di adesione della Repubblica d'Austria: articolo 2 e articolo 3,

accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca: articolo 2 e articolo 3,

accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia: articolo 2 e articolo 3,

accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia: articolo 2 e articolo 3;

b)

le seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen:

decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante la proroga del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 21],

decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante le procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca o alla riduzione della validità del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24],

decisione del comitato esecutivo del 21 novembre 1994 riguardante la procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali di cui all'ex articolo 17, secondo comma della convenzione [SCH/Com-ex (94) 15 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi [SCH/Com-ex (94) 25],

decisione del comitato esecutivo del 5 maggio 1995 riguardante la politica comune in materia di visti. Decisione ripresa nel verbale della riunione del comitato esecutivo tenutasi a Bruxelles il 28 aprile 1995 [SCH/Com-ex (95) PV 1 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen [SCH/Com-ex (96) 13 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen [SCH/Com-ex (97) 39 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-ex (98) 12],

decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante le misure da adottare nei confronti di paesi che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen [SCH/Com-ex (98) 18 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante i titoli di soggiorno monegaschi [SCH/Com-ex (98) 19],

decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto [SCH/Com-ex (98) 21],

decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante una «clausola pigliatutto» ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico [SCH/Com-ex(98) 29 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia [SCH/Com-ex (98) 52],

decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 relativa all'elaborazione di un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto [SCH/Com-ex (98) 56],

decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell'istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99) 13] nella misura in cui riguarda le disposizioni dell'istruzione consolare comune che non sono state ancora rese applicabili ai sensi dell'atto di adesione del 2003,

decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto [SCH/Com-ex (99) 14];

c)

gli altri strumenti seguenti:

decisione 2000/645/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che rettifica l'acquis di Schengen contenuto nella decisione del comitato esecutivo «Schengen» SCH/Com-ex (94) 15 REV. (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 24). Decisione modificata dalla decisione 2003/330/CE (GU L 116 del 13.5.2003, pag. 22),

regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4),

decisione 2001/420/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'adeguamento delle parti V e VI e dell'allegato 13 dell'istruzione consolare comune nonché dell'allegato 6 a) del manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47), nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34) e decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55),

decisione 2002/44/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14 a del manuale comune (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5) nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'istruzione consolare comune (GU L 123 del 9.5.2002 pag. 50),

decisione 2002/585/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento delle parti III e VIII dell'istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44),

decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48),

regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1),

regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8) nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2003/454/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 82) nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2003/585/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5, inventario A, del manuale comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici pachistani (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 13), nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2003/586/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 3, parte I, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5a, parte I, del manuale comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi (GU L 198 del 6.8.2003, p. 15), nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37),

decisione 2004/14/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione consolare comune (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 74),

decisione 2004/15/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune e che introduce un nuovo allegato di detta istruzione (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 76),

decisione 2004/17/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 79), nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28),

raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23),

prima frase dell'articolo 1 e titolo III del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1),

decisione 2006/440/CE del Consiglio, del 1o giugno 2006, che modifica l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77), nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

articolo 4, lettera b) e articolo 9, lettera c) del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1),

decisione 2006/684/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29),

decisione 2007/519/CE del Consiglio, del 16 luglio 2007, recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (GU L 192 del 24 7.2007, pag. 26).


ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati nelle loro relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

1.

Per quanto riguarda le disposizioni della convenzione di Schengen:

articolo 40 ed articoli 42 e 43, nella misura in cui riguardano l'articolo 40.

2.

Altre disposizioni:

a)

le seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen:

decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia [SCH/Com-ex (98) 52];

b)

gli altri strumenti seguenti:

decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37).


Commissione

8.12.2007   

IT

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L 323/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2007) 5823]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/802/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità.

(2)

Un elenco degli impianti riconosciuti è stato stabilito dalla decisione 2002/840/CE della Commissione (2).

(3)

Tramite le autorità competenti la Commissione ha ricevuto una domanda di riconoscimento di due impianti di irradiazione in Thailandia. Gli esperti della Commissione hanno ispezionato gli impianti di irradiazione per controllare la conformità alle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE e, in particolare, per verificare se la sorveglianza ufficiale garantisce la conformità degli impianti alle prescrizioni di cui all’articolo 7 di detta direttiva.

(4)

In generale, gli impianti in Thailandia rispettano la maggior parte delle disposizioni della direttiva 1999/2/CE. Le carenze individuate dalla Commissione sono state risolte adeguatamente dalle autorità thailandesi.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2002/840/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2002/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2004/691/CE (GU L 314 del 13.10.2004, pag. 14).


ALLEGATO

I seguenti impianti sono aggiunti all’elenco di cui all’allegato della decisione 2002/840/CE:

 

Riferimento n.: EU-AIF 07-2006

THAI IRRADIATION CENTER

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)

37 Moo 3, TECHNOPOLIS

Klong 5, Klong Luang

Pathumthani 12120

Thailandia

Tel. (662) 577 41 67 a 71

Fax (662) 577 19 45

 

Riferimento n.: EU-AIF 08-2006

ISOTRON (THAILAND) LTD

Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn)

700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thailandia

Tel. (66) (0) 38 45 84 31 a 4

Fax (66) (0) 38 45 84 35


8.12.2007   

IT

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L 323/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

che modifica le decisioni 2005/731/CE e 2005/734/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2007) 5887]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/803/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/731/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici (2) e la decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (3), scadono il 31 dicembre 2007.

(2)

Tuttavia, alla luce della recente comparsa di focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N1 ad alta patogenicità nel pollame e nei volatili selvatici nella Comunità, nonché dei focolai che continuano a manifestarsi nei paesi terzi, è opportuno prorogare la validità di tali decisioni.

(3)

È pertanto opportuno modificare le decisioni 2005/731/CE e 2005/734/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 4 della decisione 2005/731/CE, la data del «31 dicembre 2007» è sostituita da quella del «31 dicembre 2008».

Articolo 2

All’articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data del «31 dicembre 2007» è sostituita da quella del «31 dicembre 2008».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 93. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/105/CE (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 54).

(3)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/105/CE.


8.12.2007   

IT

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L 323/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

recante modifica della decisione 2002/627/CE che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/804/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica» (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2002/627/CE, la Commissione ha il compito di aggiornare l’elenco delle pertinenti autorità di regolamentazione di ogni Stato membro incaricate del controllo del funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

(2)

Occorre aggiornare l’elenco delle autorità di regolamentazione competenti per tenere conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania, nonché delle modifiche apportate da alcuni Stati membri alla denominazione o alle responsabilità di queste autorità,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2002/627/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38. Decisione modificata dalla decisione 2004/641/CE (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 30).


ALLEGATO

«ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA — ANEXĂ

ELENCO DEI MEMBRI DEL GRUPPO DEI REGOLATORI EUROPEI

Paese

Autorità nazionale di regolamentazione

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)

Bulgaria

Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Elláda

Hellenic Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Italia

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Κύπρος

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)

Kypros

Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației (ANRCTI)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR)

Suomi Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Office of Communications (Ofcom)»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/45


AZIONE COMUNE 2007/805/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

relativa alla nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi anni l'Unione africana (UA) è divenuta un soggetto continentale strategico e un partner internazionale fondamentale dell'Unione europea (UE).

(2)

In numerose occasioni, tra cui nella strategia dell'UE «L'Unione europea e l'Africa: verso un partenariato strategico» (in prosieguo denominata «la strategia UE-Africa»), adottata dal Consiglio europeo il 15 e il 16 dicembre 2005, l'UE ha riconosciuto l'importanza del ruolo dell'UA ed i risultati da essa ottenuti.

(3)

Il 14 e il 15 dicembre 2006 il Consiglio europeo si è impegnato a rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e l'Africa e, quale misura concreta nel quadro delle azioni prioritarie per il 2007 al riguardo, a rafforzare la presenza dell'UE presso l'UA ad Addis Abeba.

(4)

Nella nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) presso l'UA, con sede stabile ad Addis Abeba, si è ravvisata una misura atta ad assicurare una presenza potenziata dell'UE presso l'UA.

(5)

L'SG/AR ha raccomandato di nominare il sig. Koen Vervaeke RSUE presso l'UA.

(6)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente azione comune, le strutture a lungo termine dell'ufficio dell'RSUE saranno ulteriormente elaborate e consolidate, in base ad una relazione preparata dalla presidenza in stretta cooperazione con l'SG/AR, l'RSUE e la Commissione.

(7)

L'RSUE deve espletare il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nomina

Il sig. Koen Vervaeke è nominato RSUE presso l'UA per il periodo dal 6 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008. L'RSUE ha sede permanente ad Addis Abeba.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici globali dell'UE a sostegno degli sforzi dell'Africa di costruire un futuro pacifico, democratico e prospero fissati nella strategia UE-Africa. Tali obiettivi consistono tra l'altro nel

a)

migliorare il dialogo politico dell'UE e in relazioni più ampie con l'UA;

b)

rafforzare il partenariato UE-UA in tutti i settori delineati nella strategia UE-Africa, contribuendo allo sviluppo e all'attuazione di detta strategia in partenariato con l'UA, rispettando il principio della titolarità africana, lavorando a più stretto contatto con i rappresentanti africani nelle sedi multilaterali in coordinamento con i partner multilaterali;

c)

lavorare insieme e nel dare appoggio all'UA, sostenendo lo sviluppo istituzionale e consolidando i rapporti tra istituzioni dell'UE e dell'UA, anche attraverso l'aiuto allo sviluppo, al fine di promuovere:

la pace e la sicurezza: prevedere, prevenire, gestire, mediare e risolvere i conflitti, sostenere gli sforzi per promuovere la pace e la stabilità e sostenere la ricostruzione postbellica;

i diritti umani e la governance: promuovere e tutelare i diritti umani; promuovere le libertà fondamentali e il rispetto dello Stato di diritto; sostenere, attraverso il dialogo politico e l'assistenza finanziaria e tecnica, gli sforzi dell'Africa per controllare e migliorare la governance; sostenere la crescita della democrazia partecipativa e l'assunzione di responsabilità; sostenere la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e continuare a promuovere gli sforzi volti a risolvere la questione dei bambini e dei conflitti armati in tutti i suoi aspetti;

la crescita sostenibile, l'integrazione regionale e il commercio: sostenere gli sforzi verso l'interconnessione e agevolare l'accesso delle persone all'acqua e all'igienizzazione, all'energia e alle tecnologie dell'informazione; promuovere un quadro giuridico per le imprese stabile, efficiente e armonizzato; contribuire a integrare l'Africa nel sistema commerciale mondiale e aiutare i paesi africani a conformarsi alle norme e agli standard dell'UE; sostenere l'Africa nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici;

l'investimento sulle persone: sostenere gli sforzi nei settori relativi al genere, alla sanità, alla sicurezza alimentare e all'istruzione, promuovere programmi di scambio, reti di università e centri di eccellenza, affrontare le cause all'origine della migrazione.

Inoltre, l'UE e l'Africa intendono definire una strategia comune che sviluppi e consolidi ulteriormente il loro partenariato strategico. L'UA è il soggetto principale dell'attuazione della strategia comune.

Articolo 3

Mandato

Per la realizzazione degli aspetti di politica estera e di sicurezza comune (PESC)/politica estera e di sicurezza comune (PESD) degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'RSUE ha il mandato:

a)

di rafforzare l'influenza generale dell'UE sul dialogo con l'UA e la sua commissione, basato ad Addis Abeba, in merito a tutte le questioni PESC/PESD che rientrano nel rapporto UE-UA e coordinare tale dialogo;

b)

garantire un adeguato livello di rappresentanza politica che rispecchi l'importanza dell'UE in quanto partner politico, finanziario e istituzionale dell'UA e il cambio di ritmo in questo partenariato richiesto dal crescente profilo politico dell'UA su scala mondiale;

c)

rappresentare, qualora il Consiglio lo decida, le posizioni e le politiche dell'UE allorché l'UA svolge un ruolo preminente in una situazione di crisi per la quale non sia stato nominato nessun RSUE;

d)

contribuire a una maggior coerenza e a un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell'UE nei confronti all'UA e a rafforzare il coordinamento del gruppo di partner inteso nel senso più ampio e delle sue relazioni con l'UA;

e)

seguire da vicino tutti gli sviluppi importanti a livello di UA e riferire in merito;

f)

mantenere stretti contatti con la commissione dell'UA, gli altri organi dell'UA, le missioni delle organizzazioni subregionali africane presso l'UA e le missioni degli Stati membri dell'UA presso quest'ultima;

g)

agevolare le relazioni e la cooperazione tra UA e organizzazioni subregionali africane, specie in quei settori in cui l'UE fornisce il suo sostegno;

h)

offrire, a richiesta, consulenza e appoggio all'UA nei settori delineati nella strategia UE Africa;

i)

offrire consulenza e sostegno allo sviluppo, da parte dell'UA, di capacità di gestione di crisi;

j)

sulla base di una suddivisione precisa dei compiti, coordinare le proprie attività con le azioni degli RSUE che ricoprono mandati in altri Stati membri o regioni dell'UA e sostenere tali azioni; e

k)

mantenere stretti contatti e promuovere il coordinamento con i principali partner internazionali dell'UA presenti ad Addis Abeba, specialmente le Nazioni Unite, ma anche con soggetti non statali, su tutte le tematiche PESC/PESD insite nelle relazioni UE-UA.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR).

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 6 dicembre 2007 al 31 maggio 2008 è pari a 1 200 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 6 dicembre 2007. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

4.   Si provvede alla copertura delle spese relative al mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o giugno 2008 al 31 dicembre 2008 mediante un atto separato del Consiglio che prevede l'importo finanziario di riferimento corrispondente.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Dopo il completamento della fase iniziale di cui all'articolo 14, il personale assegnato all'RSUE opererà in linea di principio in una sezione politica, in una sezione «Pace e sicurezza» e in una sezione amministrativa.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 12

Coordinamento

L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo agiscano in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.

Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE tiene i contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'UE nella regione sono riesaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione, entro il settembre 2008, una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato. Tale relazione serve da base per la valutazione del mandato nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. L'SG/AR formula pertinenti raccomandazioni al CPS in tale contesto.

Articolo 14

Fase iniziale e ulteriore sviluppo

1.   Entro metà aprile 2008 la presidenza, in stretta cooperazione con l'SG/AR, l'RSUE e la Commissione, riferisce al Consiglio sull'istituzione dell'ufficio nella fase iniziale del mandato e sul suo ulteriore sviluppo e sulla sua ulteriore strutturazione fino al termine del mandato di cui all'articolo 1. La relazione verte, in particolare, sui seguenti aspetti:

strutture e procedure a lungo termine;

sistema di presentazione delle relazioni;

conseguimento dell'equivalenza delle condizioni per personale che svolge funzioni analoghe, a tutti i livelli.

La relazione è esaminata dal Consiglio che decide come darvi opportunamente seguito.

2.   Entro fine ottobre 2008 la presidenza, in stretta cooperazione con l'SG/AR, l'RSUE e la Commissione, presenta al Consiglio una relazione completa sul futuro dell'ufficio e sulla sua organizzazione.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).


8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/50


AZIONE COMUNE 2007/806/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

che modifica l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (1) per un periodo di tre anni. La fase operativa dell'EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006.

(2)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi, orientamenti che prevedono in particolare che un comandante dell'operazione civile eserciti il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la condotta di tutte le operazioni civili di gestione delle crisi sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza e l'autorità generale del Segretario generale/Alto Rappresentante per la PESC; gli orientamenti prevedono inoltre che il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta istituita nell'ambito del Segretariato del Consiglio sia, in ogni operazione civile di gestione delle crisi, il comandante dell'operazione civile.

(3)

La summenzionata struttura di comando e controllo lascia impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

(4)

Per la missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del Segretariato del Consiglio.

(5)

L'azione comune 2005/797/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/797/PESC è modificata come segue:

1)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Comandante dell'operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) è il comandante dell'operazione civile dell'EUPOL COPPS.

2.   Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPOL COPPS.

3.   Il comandante dell'operazione civile assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l'altro le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.   Tutto il personale distaccato resta subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile dell'UE il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.   Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il Comandante dell'operazione civile e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) si consultano reciprocamente.».

2)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EUPOL COPPS a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante dell'operazione civile a livello strategico.

4.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione ed a tal fine firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dall'istituzione dell'UE interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l'EUPOL COPPS nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'UE. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.».

3)

All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).

4)

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Catena di comando

1.   L'EUPOL COPPS dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPOL COPPS.

3.   Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EUPOL COPPS a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUPOL COPPS a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.».

5)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell'SG/AR e per modificare l'OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve regolarmente e secondo necessità relazioni del comandante dell'operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.».

6)

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Sicurezza

1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPOL COPPS a norma degli articoli 5 bis e 10, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione (RSM), che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

4.   Il personale dell'EUPOL COPPS è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'RSM.».

7)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

Vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per l'EUPOL COPPS.».

8)

All'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Anche le decisioni del PSC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, sulla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).».


8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/53


AZIONE COMUNE 2007/807/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi. Tali orientamenti prevedono in particolare che un comandante dell'operazione civile eserciti il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la condotta di tutte le operazioni civili di gestione delle crisi, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza e l'autorità generale del Segretario generale/Alto Rappresentante per la PESC; gli orientamenti prevedono inoltre che il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta istituita nell'ambito del Segretariato del Consiglio sia, in ogni operazione civile di gestione delle crisi, il comandante dell'operazione civile.

(3)

La summenzionata struttura di comando e controllo dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

(4)

Per la presente missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del Segretariato del Consiglio.

(5)

L'azione comune 2005/889/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è modificata come segue:

1)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Comandante dell'operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta è il comandante dell'operazione civile dell'EU BAM Rafah.

2.   Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale del Segretario generale/Alto Rappresentante, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EU BAM Rafah.

3.   Il comandante dell'operazione civile assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l'altro al capomissione le necessarie istruzioni a livello strategico.

4.   Tutto il personale distaccato resta subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.   Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante dell'operazione civile e il rappresentante speciale dell’Unione europea si consultano reciprocamente.».

2)

All'articolo 5, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

3.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

4.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EU BAM Rafah a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante dell'operazione civile a livello strategico.

5.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione ed a tal fine firma un contratto con la Commissione.

6.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

7.   Il capomissione rappresenta l'EU BAM Rafah nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

8.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'UE. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal rappresentante speciale dell’Unione europea.».

3)

All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).

4)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Catena di comando

1.   L'EU BAM Rafah dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EU BAM Rafah.

3.   Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale del Segretario generale/Alto Rappresentante, è il comandante dell'EU BAM Rafah a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio tramite il Segretario generale/Alto Rappresentante.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EU BAM Rafah a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.».

5)

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta del Segretario generale/Alto rappresentante e per modificare l'OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante dell'operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.».

6)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EU BAM Rafah a norma degli articoli 4 bis e 9, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio (Servizio di sicurezza dell'SGC).

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza, che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza dell'SGC.

4.   Il personale dell'EU BAM Rafah è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza.».

7)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per l'EU BAM Rafah.».

8)

All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).».


8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/56


DECISIONE 2007/808/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

che modifica la decisione 2006/807/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione è iniziata il 1o gennaio 2006.

(2)

Il 20 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/807/PESC (2), la quale dispone che il bilancio destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 sarebbe stato pari a 2 800 000 EUR.

(3)

Tale bilancio dovrebbe coprire anche le spese connesse alla missione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 29 febbraio2008,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2006/807/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Il bilancio definitivo destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 29 febbraio 2008 è pari a 2 800 000 EUR.

2.   Il bilancio dell'EUPOL COPPS per il periodo compreso tra il 1o marzo 2008 e il 31 dicembre 2008 è deciso dal Consiglio anteriormente al 29 febbraio 2008.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 76.


8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/57


AZIONE COMUNE 2007/809/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

che modifica l’azione comune 2007/108/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/108/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan (1).

(2)

Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/238/PESC (2), che nomina il signor Torben Brylle rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan dal 1o maggio 2007 al 29 febbraio 2008.

(3)

Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/677/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (3) (EUFOR Tchad/RCA), che definisce parimenti il ruolo dell’RSUE per il Sudan in relazione all’operazione militare dell’UE.

(4)

Il mandato dell’RSUE per il Sudan dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2007/108/PESC è modificata come segue.

1)

All’articolo 2 il testo esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.   Il mandato dell’RSUE si basa inoltre sugli obiettivi politici dell’Unione europea in relazione all’azione comune 2007/677/PESC del Consiglio (4) relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA).

2)

L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

mettersi in collegamento con l’UA, il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con le organizzazioni non governative e mantenere una stretta collaborazione con l’ONU e con gli altri attori internazionali interessati, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione europea;

b)

rappresentare l’Unione europea nel dialogo Darfur-Darfur, nelle riunioni ad alto livello della commissione mista e, se del caso, in occasione di altre riunioni pertinenti;

c)

rappresentare l’Unione europea, ogniqualvolta sia possibile, nei comitati di esame e valutazione dell’accordo globale di pace e dell’accordo di pace per il Darfur;

d)

seguire l’evoluzione dell’attuazione dell’accordo di pace per il Sudan orientale;

e)

assicurare la coerenza tra il contributo dell’Unione europea alla gestione della crisi nel Darfur e le relazioni politiche generali dell’Unione europea con il Sudan;

f)

per quanto riguarda i diritti dell’uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne, e la lotta contro l’impunità in Sudan, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l’UA e le Nazioni Unite, in particolare con l’Ufficio dell’alto commissario per i diritti dell’uomo, gli osservatori dei diritti dell’uomo presenti nella regione e l’Ufficio del procuratore della corte penale internazionale;

g)

mettersi in collegamento con la presidenza, il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE per l’operazione EUFOR Tchad/RCA al fine di assicurare un rigoroso coordinamento delle rispettive attività in relazione all’attuazione dell’azione comune 2007/677/PESC; è altresì assicurato uno stretto coordinamento con le delegazioni locali della Commissione;

h)

con riguardo all’attuazione dell’azione comune 2007/677/PESC, assistere l’SG/AR nei suoi contatti con le Nazioni Unite, le autorità del Ciad, le autorità della Repubblica centrafricana e dei paesi limitrofi nonché con ogni altro pertinente attore;

i)

senza pregiudizio della catena militare di comando, offrire un orientamento politico al comandante della forza dell’UE per l’operazione EUFOR Tchad/RCA, in particolare in merito a questioni aventi una dimensione politica regionale;

j)

in relazione ai suoi compiti connessi all’operazione EUFOR Tchad/RCA, consultare il comandante della forza dell’UE in merito a questioni politiche aventi una dimensione di sicurezza.

2.   Ai fini dell’espletamento del suo mandato, l’RSUE, tra l’altro:

a)

mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione europea;

b)

assicura il coordinamento e la coerenza dei contributi dell’Unione europea all’AMIS;

c)

assicura uno stretto coordinamento e una coerenza rigorosa delle attività dell’Unione in relazione all’operazione EUFOR Tchad/RCA.

d)

appoggia il processo politico e le attività connesse con l’attuazione dell’accordo globale di pace, dell’accordo di pace per il Darfur e dell’accordo di pace per il Sudan orientale; e

e)

vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare delle risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006) e 1769 (2007).»

3)

L’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3.   L’RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur, sull’assistenza dell’Unione europea all’AMIS e sulla situazione del Sudan in generale, come pure sulla situazione nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centroafricana in relazione all’EUFOR Tchad/RCA.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 63.

(2)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 52.

(3)  GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.

(4)  GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21


Rettifiche

8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/59


Rettifica della decisione 2007/775/CE della Commissione, del 13 novembre 2007, che abroga la decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 30 novembre 2007 )

La pubblicazione della decisione 2007/775/CE è da considerare nulla e non avvenuta.