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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 1 ) |
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Regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il trasporto di sottoprodotti di origine animale ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri |
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2007/792/CE |
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Commissione |
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2007/793/CE |
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2007/794/CE |
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Decisione della Commissione, del 29 novembre 2007, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE [notificata con il numero C(2007) 5751] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1429/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
IL |
114,0 |
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MA |
61,5 |
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SY |
68,2 |
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TR |
100,8 |
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ZZ |
86,1 |
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|
0707 00 05 |
JO |
196,3 |
|
MA |
52,5 |
|
|
TR |
99,6 |
|
|
ZZ |
116,1 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
58,5 |
|
TR |
122,0 |
|
|
ZZ |
90,3 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
301,9 |
|
ZZ |
301,9 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
20,7 |
|
AU |
15,0 |
|
|
BR |
12,7 |
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|
SZ |
41,9 |
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|
TR |
60,4 |
|
|
ZA |
41,5 |
|
|
ZW |
17,0 |
|
|
ZZ |
29,9 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
67,3 |
|
ZZ |
67,3 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
61,4 |
|
HR |
21,2 |
|
|
IL |
66,8 |
|
|
TR |
77,8 |
|
|
UY |
95,3 |
|
|
ZZ |
64,5 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
95,3 |
|
TR |
112,1 |
|
|
ZA |
62,3 |
|
|
ZZ |
89,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
87,7 |
|
CA |
87,3 |
|
|
CL |
86,0 |
|
|
CN |
69,1 |
|
|
MK |
31,5 |
|
|
US |
80,6 |
|
|
ZA |
95,7 |
|
|
ZZ |
76,8 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
71,0 |
|
CN |
47,9 |
|
|
TR |
145,7 |
|
|
ZZ |
88,2 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1430/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii), e l’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Germania, Lussemburgo, Austria e Italia hanno presentato richieste motivate di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE. I Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato III della direttiva 2005/36/CE. |
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(2) |
La Germania ha chiesto di aggiungere il termine «sanitario(a)» («Gesundheit») alla denominazione di infermiere(a) puericultore(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»). La legge del 16 luglio 2003 relativa alle cure infermieristiche, entrata in vigore il 1o gennaio 2004, ha infatti modificato il contenuto di tale formazione e ne ha modificato la denominazione in «infermiere(a) puericultore(trice) e sanitario(a)» [«Gesundheits- und Kinderkrenkanpfleger(in)»]. La struttura e le condizioni di accesso alla formazione restano immutate. |
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(3) |
La Germania ha chiesto che venga soppressa dall’allegato II la professione di «infermiere(a) psichiatrico(a)» [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»], poiché questa formazione completa quella di infermiere responsabile dell’assistenza generale e rientra pertanto nella definizione del diploma. |
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(4) |
La Germania ha chiesto di aggiungere la professione di «infermiere(a) geriatrico(a)» («Altenpflegerin und Altenpfleger»), che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, quale risulta dalla legge sulle cure geriatriche del 17 novembre 2000 e dal regolamento relativo alla formazione e agli esami per la professione di infermiere(a) geriatrico(a) del 26 novembre 2002. |
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(5) |
Infine la Germania ha chiesto di fondere le professioni di «ortopedico bendaggi» («Bandagist») e di «meccanico ortopedico» («Orthopädiemechaniker») in quella di «tecnico ortopedico» («Orthopädietechniker») conformemente al codice dell’artigianato [Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]. |
|
(6) |
Il Lussemburgo ha chiesto di sostituire le denominazioni di «infermiere puericultore» («infirmier puériculteur») con «infermiere in pediatria» («infirmier en pédiatrie»), di «infermiere anestesista» («infirmier anesthésiste») con «infermiere in anestesia e rianimazione» («infirmier en anesthésie et réanimation») e di «massaggiatore diplomato» («masseur diplômé») con «massaggiatore» («masseur»), a seguito della legge modificata del 26 marzo 1992 sull’esercizio e la rivalorizzazione di talune professioni sanitarie. Le modalità della formazione sono invariate. |
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(7) |
L’Austria ha chiesto di precisare la descrizione della formazione applicabile alle professioni di infermieri psichiatrici e di infermieri pediatrici di cui alla legge sulle cure infermieristiche (BGBI I no 108/1997). |
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(8) |
L’Italia ha chiesto di sopprimere dall’allegato II le professioni di «geometra» e «perito agrario» in quanto sono oggetto di una formazione rientrante nella definizione del diploma che figura all’articolo 55 del decreto presidenziale 5 giugno 2001, n. 328 e all’allegato I del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 227. |
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(9) |
La Germania, il Lussemburgo e l’Austria hanno chiesto di inserire nell’allegato II tutta una serie di formazioni che danno luogo all’acquisizione del titolo di mastro artigiano («Meister»/«Maître»). Tali formazioni derivano principalmente dalle legislazioni seguenti: per la Germania: il codice dell’artigianato [Gesetz zur Ordnung des Handwerks — Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; per il Lussemburgo: la legge del 28 dicembre 1988 [la loi du 28 décembre 1988 (JO du 28 décembre 1988 A No. 72)] e il regolamento granducale del 4 febbraio 2005 [le règlement Grand-ducal du 4 février 2005 (JO du 10 mars 2005 A — No. 29)]; per l’Austria: il codice della legislazione industriale e del lavoro [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Esse soddisfano i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE. |
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(10) |
I Paesi Bassi hanno chiesto di modificare nell’allegato III la descrizione delle formazioni regolamentate per tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge sull’istruzione e l’insegnamento professionale (legge WEB del 1996). Tali formazioni soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2005/36/CE. |
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(11) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE. |
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(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
ALLEGATO
Gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE sono modificati come segue.
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I. |
L’allegato II è modificato come segue:
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II. |
L’allegato III è modificato come segue: il contenuto della voce «nei Paesi Bassi»è sostituito dal testo seguente: «i corsi di formazione regolamentati che corrispondono al livello di qualifica 3 o 4 del registro centrale nazionale delle formazioni professionali istituito dalla legge sull’istruzione e l’insegnamento professionale o corsi di formazione più vecchi il cui livello è assimilato a questi livelli di qualifica. I livelli 3 e 4 della struttura di qualifica corrispondono alle descrizioni seguenti:
I due livelli corrispondono a cicli di studi regolamentati di una durata totale di almeno 15 anni che presuppongono il completamento di otto anni di insegnamento di base seguiti da quattro anni di insegnamento professionale preparatorio medio (“VMBO”), ai quali si aggiungono almeno tre anni di formazione di livello 3 o 4 in un istituto di insegnamento medio professionale (MBO), sanzionata da un esame. [La durata della formazione professionale media può essere ridotta da tre a due anni se l’interessato dispone di una qualifica che dà accesso all’università (14 anni di formazione preliminare) o all’insegnamento professionale superiore (13 anni di formazione preliminare)]. Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato;». |
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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1431/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d’olive de Nyons (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Huile d’olive de Nyons», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
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(2) |
Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento sono approvate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
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Classe 1.5 |
— |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) |
FRANCIA
Huile d’olive de Nyons (DOP)
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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1432/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il trasporto di sottoprodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1 e l'allegato VI, capitolo I, punto 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti sanitari specifici relativi ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. |
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(2) |
Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispongono che i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento. |
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(3) |
L'articolo 7 e l'allegato II fissano i requisiti applicabili all'identificazione, alla raccolta e al trasporto delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati. Al fine di migliorare il controllo e la rintracciabilità, è opportuno che per gli scambi di tali sottoprodotti e prodotti trasformati sia impiegato un codice colore standardizzato da applicare a imballaggi, contenitori e veicoli. I colori vanno scelti in modo da garantire che vengano facilmente distinti, anche da persone affette da un'alterazione della percezione dei colori. |
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(4) |
Per motivi di chiarezza è opportuno aggiungere una definizione di «codice colore» alle definizioni specifiche di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
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(5) |
Gli Stati membri devono avere la possibilità di istituire sistemi o di definire norme supplementari riguardanti il codice colore impiegato per imballaggi, contenitori e veicoli destinati al trasporto delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati all'interno del loro territorio. Tali sistemi o norme non devono essere in contraddizione con il codice colore standardizzato utilizzato per gli scambi commerciali. |
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(6) |
Gli Stati membri devono altresì avere la possibilità di prescrivere la marcatura dei sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi, oltre alla marcatura dei materiali specifici a rischio di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2). Tale marcatura non deve tuttavia creare ostacoli agli scambi e alle esportazioni verso paesi terzi. |
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(7) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme relative al modello di documento commerciale che deve accompagnare i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati durante il trasporto. Al fine di migliorare l'identificazione e la rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale è opportuno definire norme supplementari riguardanti tali documenti. |
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(8) |
Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispongono che alcuni sottoprodotti di origine animale trasformati vengano contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, dello stesso regolamento. |
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(9) |
A norma dell'allegato VI, capitolo I, del regolamento (CE) n. 1774/2002 i prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2, ad eccezione dei prodotti liquidi destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio, devono essere contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, tramite un sistema approvato dall'autorità competente. Sinora, data la mancanza di dati scientifici relativi alla marcatura, non sono state definite norme dettagliate a tale riguardo. |
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(10) |
Il 17 ottobre 2006 il centro comune di ricerca della Commissione ha pubblicato uno studio di attuazione inteso a valutare l'adeguatezza del trieptanoato di glicerina quale marcatore dei sottoprodotti di origine animale nei sistemi di lavorazione degli scarti. Sulla base di tale relazione vanno definiti requisiti dettagliati per la marcatura dei sottoprodotti di origine animale trasformati. |
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(11) |
Tali requisiti non devono pregiudicare la marcatura dei prodotti trasformati utilizzati in concimi organici e fertilizzanti, al fine di rispettare l'obbligo di non applicarli direttamente a superfici accessibili agli animali da allevamento a norma del regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (3). |
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(12) |
È opportuno prevedere alcune deroghe all'obbligo di contrassegnare i prodotti trasformati con trieptanoato di glicerina, in particolare per quanto riguarda i prodotti trasportati ai fini di utilizzo o di eliminazione con un metodo conforme al regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (4). |
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(13) |
Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno pertanto modificati di conseguenza. |
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(14) |
Per concedere agli Stati membri e all'industria il tempo per adattarsi alle nuove norme prescritte dal presente regolamento, è opportuno che tali norme si applichino dal 1o luglio 2008. |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8).
(3) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.
(4) GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4).
ALLEGATO
Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:
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1) |
nell'allegato I è aggiunto il seguente punto:
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2) |
l'allegato II è modificato come segue:
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3) |
l'allegato VI è modificato come segue:
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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1433/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 dispone che l'alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento venga smerciato mediante vendita all'asta o mediante procedura di gara. |
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(2) |
Le gare per la vendita di alcole sono le uniche vendite di prodotti detenuti dagli organismi d'intervento nel settore agricolo per le quali la Commissione gestisce l'apertura di ogni gara e la relativa decisione. A fini di semplificazione della normativa e di armonizzazione delle misure di gestione dei mercati agricoli nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati, occorre istituire anche per la vendita di alcole un sistema basato su una gara permanente indetta dalla Commissione e su gare parziali indette dagli Stati membri. |
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(3) |
Al fine di garantire che le informazioni relative alle gare parziali negli Stati membri siano accessibili ad ogni impresa riconosciuta dalla Comunità, occorre disporre che dette informazioni siano pubblicate per via elettronica. |
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(4) |
Per evitare che tutto l'alcole delle scorte sia venduto in una sola volta o a una sola impresa, occorre limitare il quantitativo massimo che può essere posto in vendita in ciascuna gara parziale. |
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(5) |
Per garantire uno smaltimento regolare e ottimale dell'alcole tenendo conto del rallentamento dell'attività che si verifica nel periodo estivo e sotto Natale, occorre stabilire una data di scadenza per le gare parziali una volta al mese, tranne in luglio e in dicembre. |
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(6) |
Occorre stabilire con precisione le tappe e le caratteristiche della gara parziale. |
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(7) |
L'esperienza recente ha dimostrato che i piani degli impianti in cui l'alcole è trasformato in alcole assoluto non sono documenti indispensabili ai fini della concessione del riconoscimento alle imprese ammesse a partecipare alle vendite di alcole da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. Occorre pertanto eliminare tale voce dall'elenco dei documenti da fornire ai fini del riconoscimento. |
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(8) |
Per tutelare gli interessi delle imprese offerenti nel corso dell'intera procedura di gara parziale, occorre stabilire disposizioni intese a limitare gli spostamenti dell'alcole posto in vendita tra la pubblicazione del bando di gara parziale e il ritiro dell'alcole medesimo da parte dell'impresa aggiudicataria. |
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(9) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2). |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
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1) |
nel titolo III, il capo IV è modificato come segue:
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2) |
all'articolo 101, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo il paragrafo 1, se l'alcole è smerciato per uso esclusivo nel settore dei carburanti nei paesi terzi, i controlli destinati ad accertarne l'effettivo utilizzo sono realizzati fino al momento in cui esso viene miscelato con un denaturante nel paese di destinazione. Per lo smaltimento dell'alcole da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità i controlli sono realizzati fino al momento del ricevimento dell'alcole da parte di un'impresa riconosciuta ai sensi dell'articolo 93 bis. Nei casi previsti al primo e al secondo comma, l'alcole deve rimanere sotto la sorveglianza di un organismo ufficiale che ne garantisca l'utilizzo nel settore dei carburanti, in applicazione di uno speciale regime fiscale che impone tale utilizzo finale.»; |
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3) |
l'articolo 102 è sostituito dal seguente: «Articolo 102 Ricorso ad una società di sorveglianza Il bando di gara parziale di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, può prevedere il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara e in particolare della destinazione e/o dell'utilizzazione finale dell'alcole. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario, così come quelle sostenute per le analisi e i controlli effettuati in applicazione dell'articolo 99 del presente regolamento.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9).
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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1434/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
sull’apertura di un’inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no e che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e attraverso l’importazione di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
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(1) |
La Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese. |
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(2) |
La richiesta è stata presentata il 22 ottobre 2007 dalla Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, produttore comunitario di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli. |
B. PRODOTTO
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(3) |
Il prodotto interessato dall’eventuale elusione è costituito da alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, originari della Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 («il prodotto in esame»). Ai fini del presente regolamento, alcuni dei meccanismi ad anelli per la legatura di fogli sono costituiti da 2 lamine rettangolari, o da fili, d’acciaio su cui sono fissati almeno 4 semianelli in filo d’acciaio, tenuti insieme da una lamina d’acciaio esterna. Si possono aprire premendo sui semianelli o azionando un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo. |
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(4) |
I prodotti in esame sono alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, leggermente modificati, provenienti dalla Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 (classificati, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento al codice TARIC 8305 10 00 90), e alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, leggermente modificati e non, spediti dalla Tailandia, normalmente dichiarati ai codici NCex 8305 10 00 (classificati, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ai codici TARIC 8305 10 00 19, 8305 10 00 29 e 8305 10 00 90) («i prodotti sotto inchiesta»). |
C. MISURE IN VIGORE
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(5) |
Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio (2) estese alle importazioni dello stesso prodotto, spedite dal Vietnam (3) e dalla Repubblica democratica popolare del Laos (4). |
D. MOTIVAZIONE
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(6) |
La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse per mezzo di una lieve modifica del prodotto in esame per farlo rientrare in codici doganali normalmente non soggetti a tali misure, come il codice NC ex 8305 10 00 (prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, codice TARIC 8305 10 00 90), e che la modifica non cambia le caratteristiche essenziali del prodotto in esame. Esempi di tali lievi modifiche sono i meccanismi ad anelli per la legatura di fogli muniti di più di 2 lamine rettangolari, o fili, d’acciaio e/o con lamine smussate, oppure altri con 2 lamine d’acciaio i cui bordi siano stati tagliati e/o dotati di rientranze che fanno loro perdere la forma rettangolare. La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, vengono eluse mediante il trasbordo attraverso la Tailandia del prodotto in esame, con o senza le lievi modifiche sopradescritte. |
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(7) |
Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:
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E. PROCEDURA
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(8) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no o che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e le importazioni di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.
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F. REGISTRAZIONE
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(9) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta vanno sottoposte a registrazione per consentire, in caso di conferma dell’elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite. |
G. TERMINI
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(10) |
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
Si noti che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali di cui al regolamento di base dipende dal fatto che l’interessato si manifesti entro i termini fissati dall’articolo 3 del presente regolamento. |
H. OMESSA COLLABORAZIONE
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(11) |
Se una parte interessata trattiene, o non comunica entro i termini stabiliti, le informazioni necessarie od ostacola gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, si potrà giungere, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, a conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili. |
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(12) |
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e le conclusioni si basano perciò, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato. |
I. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
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(13) |
Si sottolinea che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5). |
J. CONSIGLIERE-AUDITORE
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(14) |
Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, esse possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Trade. Il consigliere-auditore funge da interfaccia tra parti interessate e servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento come, in particolare, l’accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale. Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, consultare le pagine del sito Internet della DG Trade (http://ec.europa.eu/trade) ad esso dedicate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, viene aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli (costituiti da 2 lamine rettangolari, o da fili, d’acciaio su cui sono fissati almeno 4 semianelli in filo d’acciaio, tenuti insieme da una lamina d’acciaio esterna e apribili premendo sui semianelli o azionando un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo), dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC precedente 8305 10 00 12, 8305 10 00 22 e 8305 10 00 32), spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no e che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, dichiarati al codice NC 8305 10 00 (TARIC 8305 10 00 32 e 8305 10 00 39) originari della Repubblica popolare cinese, stiano eludendo le misure imposte dal regolamento (CE) n. 2074/2004.
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali a prendere le opportune disposizioni per registrare i) tutti i tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli diversi da quelli di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2004, dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 32 e 8305 10 00 39), originari della Repubblica popolare cinese e ii) tutti i tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 12, 8305 10 00 22 e 8305 10 00 32) spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no.
La registrazione scade 9 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Con apposito regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultano aver eluso i dazi antidumping.
Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni scritte e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. I produttori della Repubblica popolare cinese e della Tailandia che desiderino chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizioni o questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: J-79 4/23 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax: (32–2) 295 65 05. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.
(3) Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(6) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno e che sarà protetto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).
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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
recante riapertura della pesca dell’aringa nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3), fissa i contingenti per il 2007. |
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(2) |
Il 19 aprile 2007 la Germania ha comunicato alla Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca dell’aringa nelle acque della zona CIEM III d del Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, a decorrere dal 20 aprile 2007. |
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(3) |
Il 16 maggio 2007 la Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 546/2007 (4) relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle acque della zona CIEM III d del Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania, con effetto a decorrere dalla stessa data. |
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(4) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità tedesche, all’interno del contingente tedesco per il Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, è ancora disponibile un quantitativo di aringa. È quindi opportuno autorizzare la pesca dell’aringa nelle acque suddette per le navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania. |
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(5) |
È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 19 novembre 2007, affinché il quantitativo di aringa di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno. |
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(6) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 546/2007 della Commissione con effetto a decorrere dal 19 novembre 2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 546/2007 è abrogato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 novembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
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N. |
83 - Riapertura |
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Stato membro |
Germania |
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Stock |
HER/3D-R31. |
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Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
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Zona |
Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |
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Data |
19.11.2007 |
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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1436/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
recante divieto di pesca degli scorfani nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali della zona CIEM V nonché nelle acque internazionali delle zone CIEM XII e XIV per le navi battenti bandiera estone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
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(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
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N. |
82 |
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Stato membro |
Estonia |
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Stock |
RED/51214. |
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Specie |
Scorfani (Sebastes spp.) |
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Zona |
Acque comunitarie e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV |
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Data |
12.11.2007 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
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6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/31 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del 26 novembre 2007
recante modifica della decisione 2005/446/CE che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o Fondo europeo di sviluppo (FES)
(2007/792/CE)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la proposta della Commissione,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»),
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (3), in particolare l’articolo 33 bis,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato ACP-CE (4) (di seguito «accordo interno sul 9o FES»), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (5) (di seguito «accordo interno sul 10o FES»),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005 (6), fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9o Fondo europeo di sviluppo (di seguito «FES») gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non saranno più impegnati. |
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(2) |
Al punto 4 dell’allegato I ter (7) (Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013) dell’accordo di partenariato ACP-CE viene introdotta un’eccezione alla regola generale per quanto riguarda le rimanenze e gli importi disimpegnati in data successiva al 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9o FES, nonché per le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, esclusi i relativi contributi in conto interessi. |
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(3) |
Lo stesso punto stabilisce inoltre che si potranno ancora impegnare fondi dopo il 31 dicembre 2007 per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all’entrata in vigore del 10o FES. |
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(4) |
L’entrata in vigore del 10o FES può essere rinviata a una data successiva al 1o gennaio 2008. |
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(5) |
Occorre armonizzare le disposizioni della decisione 2005/446/CE e del punto 4 dell’allegato I ter dell’accordo di partenariato ACP-CE. |
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(6) |
Per causa di forza maggiore, la definizione dei progetti e dei programmi finanziati con le dotazioni finanziarie disponibili a titolo del 9o FES dopo la decisione C(2007) 3856 della Commissione, del 16 agosto 2007, relativa alla riassegnazione delle dotazioni in seguito alla revisione intermedia è stata rinviata di sei mesi nei paesi e territori d’oltremare (di seguito «PTOM») francesi della regione del Pacifico ai quali si applica la parte quarta del trattato, |
DECIDONO:
Articolo unico
Gli articoli 1 e 2 della decisione 2005/446/CE sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 1
1. La data oltre la quale i fondi del 9o FES gestiti dalla Commissione non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007, fatta eccezione per le rimanenze e gli importi disimpegnati ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9o FES e per le rimanenze delle dotazioni del 9o FES destinate a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.
2. Le rimanenze e gli importi disimpegnati dopo il 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9o FES sono trasferiti al 10o FES e vengono assegnati al rispettivo programma indicativo degli Stati ACP e PTOM interessati. La data oltre la quale i fondi del 9o FES gestiti dalla Commissione destinati a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico non saranno più impegnati è fissata al 30 giugno 2008.
3. Se l’entrata in vigore del 10o FES avrà luogo dopo il 31 dicembre 2007, le rimanenze del 9o FES o dei FES anteriori e gli importi disimpegnati di progetti a titolo di detti FES potranno essere impegnati nel periodo tra il 31 dicembre 2007 e l’entrata in vigore del 10o FES, nel qual caso saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all’entrata in vigore del 10o FES.
4. Conformemente all’articolo 9 dell’accordo interno sul 9o FES, le entrate provenienti dagli interessi sugli stanziamenti del FES sono utilizzate per coprire i costi connessi alla gestione delle risorse del 9o FES fino all’entrata in vigore del 10o FES, mentre dopo tale data sono riservate per le spese di sostegno associate al FES, come previsto dall’articolo 6 dell’accordo interno sul 10o FES.
Articolo 2
1. La data oltre la quale i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007 o alla data di entrata in vigore del 10o FES, qualora quest’ultima sia successiva. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.
2. Le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti gestiti dalla BEI, esclusi i relativi contributi in conto interessi, sono trasferiti al 10o FES e rimangono assegnati al Fondo investimenti.»
Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.
A nome dei governi degli Stati membri
Il presidente
J. SILVA
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.
(3) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).
(4) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
(5) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
(6) GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.
(7) Allegato I ter contenuto nell’allegato della decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).
Commissione
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L 320/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2007
sulla nomina dei membri del gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori istituito dalla decisione 2007/602/CE
(2007/793/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2007/602/CE della Commissione, del 5 settembre 2007, che istituisce il gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della tutela dei consumatori (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2007/602/CE ha istituito, con effetto dal 10 ottobre 2007, un gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori, che ha il compito di consigliare la Commissione in merito alle migliori prassi in materia di consultazione e anche di aiutarla a meglio adeguare alle esigenze delle parti interessate i processi che fanno intervenire queste ultime nei suddetti settori. |
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(2) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2007/602/CE, i membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nei settori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione e che hanno risposto all’invito a manifestare interesse. |
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(3) |
Il 12 giugno 2007 è stato pubblicato un invito a manifestare interesse, venuto a scadenza il 27 luglio 2007. Sono pervenute circa 127 candidature. |
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(4) |
Tra queste ultime sono state selezionate le candidature di diciannove specialisti. Il gruppo così costituito garantisce una rappresentanza equilibrata delle parti interessate attive nei vari settori di azione di competenza della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori. Le nomine sono effettuate sulla base dei più alti livelli di competenza, di una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, di una distribuzione geografica il più ampia possibile nell’ambito della Comunità, nonché di un equilibrio tra uomini e donne. |
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(5) |
Con un’ulteriore decisione la Commissione designerà i membri che verranno nominati per un mandato di quattro anni e i membri che verranno nominati per un mandato di due anni conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2007/602/CE, |
DECIDE:
Articolo 1
La Commissione nomina membri del gruppo di dialogo delle parti interessate le seguenti persone:
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BAX Willemien |
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BERTELETTI KEMP Florence |
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CZIMBALMOS Ágnes |
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DAVCHEVA Yanka |
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DI PUPPO Roshan |
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FEDERSPIEL Benedicte |
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FELLER Roxane |
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GALLANI Barbara |
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GOUVEIA Rodrigo |
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JONNAERT Erik |
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KETTLITZ Beate |
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KNABE Agnese |
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MACCHIA BANGSGAARD Flaminia |
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PELLEGRINO Patrice |
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ORTEGA PECINA David Miguel |
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RAWLING Ruth |
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ROSS Melody |
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SHEPPARD Philip |
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TIDDENS-ENGWIRDA Lisette. |
Articolo 2
La presente decisione ha effetto a decorrere dal 29 novembre 2007.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
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L 320/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2007
recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE
[notificata con il numero C(2007) 5751]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/794/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2032/2003 fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. |
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(2) |
Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto inclusi nell’elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro relatore designato per la valutazione non ha ricevuto il fascicolo entro i termini indicati negli allegati V e VIII del regolamento (CE) n. 2032/2003. |
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(3) |
La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2032/2003. Le informazioni al riguardo sono state pubblicizzate anche per via elettronica il 14 giugno 2006. |
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(4) |
Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni alcune imprese si sono dimostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003. |
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(5) |
Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell’allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 aprile 2008.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).
ALLEGATO
PRINCIPI ATTIVI E TIPI DI PRODOTTI PER I QUALI IL NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI FASCICOLI È IL 30 APRILE 2008
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Denominazione |
Numero CE |
Numero CAS |
Tipo di prodotto |
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Linalolo |
201-134-4 |
78-70-6 |
19 |
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Geraniolo |
203-377-1 |
106-24-1 |
18 |
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Geraniolo |
203-377-1 |
106-24-1 |
19 |
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Propoxur |
204-043-8 |
114-26-1 |
18 |
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Fenitrotion |
204-524-2 |
122-14-5 |
18 |
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Biossido di carbonio |
204-696-9 |
124-38-9 |
19 |
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Antranilato di metile |
205-132-4 |
134-20-3 |
19 |
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Diazinon |
206-373-8 |
333-41-5 |
18 |
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Ott-1-en-3-olo |
222-226-0 |
3391-86-4 |
19 |
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Piretrine e piretroidi |
232-319-8 |
8003-34-7 |
19 |
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Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile/Azametifos |
252-626-0 |
35575-96-3 |
18 |
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5,5-dimetilperidropirimidin-2-one-α-(4-trifluorometilstiril)-α-(4-trifluorometil)cinnamilidenidrazone/Idrametilnon |
405-090-9 |
67485-29-4 |
18 |