ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 318

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
5 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1386/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, in seguito denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (2), ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1979.

(2)

La convenzione NAFO costituisce il quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionale delle risorse ittiche nella zona regolamentata dalla convenzione.

(3)

Nel corso della sua 25a riunione annuale, tenutasi ad Halifax dal 15 al 19 settembre 2003, la NAFO ha sottoposto ad un’approfondita revisione le misure di conservazione e di esecuzione applicabili ai pescherecci che operano in zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale delle parti contraenti all’interno della zona della convenzione.

(4)

Queste misure includono altresì disposizioni intese a promuovere il rispetto, da parte delle navi delle parti contraenti, delle misure di conservazione e di esecuzione al fine di garantire la piena applicazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NAFO.

(5)

Esse includono misure di controllo applicabili alle navi battenti bandiera delle parti contraenti che operano nella zona NAFO, nonché un regime di ispezione in mare e nei porti comprendente in particolare procedure di ispezione e di sorveglianza e procedure di infrazione che devono essere attuate dalle parti contraenti.

(6)

Le misure prevedono inoltre l’ispezione obbligatoria delle navi delle parti non contraenti quando tali navi entrano volontariamente nei porti delle parti contraenti, nonché il divieto di sbarco e di trasbordo delle catture se nel corso dell’ispezione viene accertato che queste ultime sono state effettuate in violazione delle misure di conservazione adottate dalla NAFO.

(7)

Conformemente agli articoli 11 e 12 della convenzione NAFO, le suddette misure entrano in vigore il 1o gennaio 2004 e diventano vincolanti per le parti contraenti. La Comunità dovrebbe pertanto applicare tali misure.

(8)

La maggior parte delle misure adottate dalla NAFO è stata recepita nel diritto comunitario con il regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l’applicazione del programma internazionale d’ispezione reciproca adottato dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (3), con il regolamento (CEE) n. 2868/88 della Commissione, del 16 settembre 1988, che stabilisce le modalità d’applicazione del programma internazionale d’ispezione reciproca adottato dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (4), con il regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune misure di controllo adottate dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (5), con il regolamento (CE) n. 3680/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che stabilisce alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (6), con il regolamento (CE) n. 3069/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) (7), e con il regolamento (CE) n. 1262/2000 del Consiglio, dell’8 giugno 2000, che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) (8).

(9)

Per consentire l’effettiva attuazione delle misure di conservazione e di esecuzione rivedute adottate dalla NAFO è opportuno abrogare tali regolamenti e sostituirli con un unico regolamento che riunisca e completi l’insieme delle disposizioni in materia di attività di pesca derivanti dagli obblighi che incombono alla Comunità in qualità di parte contraente della convenzione.

(10)

Alcune delle misure adottate dalla NAFO sono state inoltre recepite nel diritto comunitario tramite il regolamento sui TAC e i contingenti annuali e, più recentemente, con il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (9). Le disposizioni di questo genere che non sono di natura temporanea dovrebbero essere trasferite nel nuovo regolamento.

(11)

Nel 2002 è stato adottato il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (10). Ai sensi del suddetto regolamento, gli Stati membri devono controllare le attività condotte al di fuori delle acque comunitarie dalle navi battenti la loro bandiera.

(12)

L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (11), prevede che ogni Stato membro controlli che le attività delle sue navi al di fuori della zona di pesca comunitaria siano soggette a una sorveglianza adeguata e, laddove esistano obblighi comunitari in tal senso, a ispezioni e controlli, in modo da garantire il rispetto della normativa comunitaria applicabile in tali acque. È opportuno pertanto disporre affinché gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione NAFO assegnino alla NAFO ispettori incaricati del controllo e della sorveglianza, nonché mezzi di ispezione sufficienti.

(13)

Per garantire il controllo delle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO è necessario che gli Stati membri cooperino fra di loro e con la Commissione nell’applicazione delle misure.

(14)

Gli Stati membri devono provvedere affinché i propri ispettori rispettino le procedure di ispezione stabilite dalla NAFO.

(15)

Al fine di garantire che le misure supplementari di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO che diventano obbligatorie per la Comunità possano essere attuate nei tempi stabiliti dalla convenzione NAFO il Consiglio può modificare il presente regolamento a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme relative all’applicazione, da parte della Comunità, delle misure di conservazione e di esecuzione stabilite dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Le misure di cui ai capi da II a V del presente regolamento si applicano a tutte le attività di pesca commerciale condotte da pescherecci comunitari impegnati nella pesca di specie coperte dalla convenzione NAFO nella zona di regolamentazione NAFO.

2.   Le misure di conservazione e di gestione relative alla cattura del pesce, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, l’istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali, non si applicano alle navi da ricerca operanti nella zona di regolamentazione NAFO.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«peschereccio»: qualsiasi nave che svolge o ha svolto attività di pesca, incluse le navi per la trasformazione del pesce e quelle che partecipano a operazioni di trasbordo o ad ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, inclusa la pesca sperimentale o esplorativa;

2)

«nave da ricerca»: ogni nave che svolga permanentemente attività di ricerca od ogni nave dedita abitualmente ad attività di pesca o ad attività di supporto alla pesca o noleggiata per attività di ricerca legate alla pesca e che è stata debitamente notificata come tale;

3)

«attività di pesca»: la pesca, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo di pesce o di prodotti a base di pesce e qualsiasi altra attività preparatoria o correlata alla pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

4)

«ispettore»: un ispettore dei servizi di controllo della pesca delle parti contraenti della NAFO assegnato al programma comune di ispezione e sorveglianza della NAFO;

5)

«bordata di pesca»: il tempo trascorso tra il momento in cui il peschereccio entra nella zona di regolamentazione NAFO e quello in cui lascia tale zona e tutte le catture provenienti dalla zona di regolamentazione vengono scaricate o trasbordate;

6)

«nave di una parte non contraente»: una nave che è stata avvistata o in altro modo identificata e per la quale sia stato comunicato che era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; e

a)

battente bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione NAFO; oppure

b)

in relazione alla quale sussistano motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità;

7)

«attività INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di regolamentazione NAFO;

8)

«nave INN»: qualsiasi nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di regolamentazione NAFO;

9)

«elenco INN»: l’elenco contenente gli estremi delle navi per le quali la NAFO ha constatato l’esercizio di attività INN;

10)

«zona di regolamentazione NAFO»: la zona definita all’articolo I della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca nell’Atlantico nord-occidentale (convenzione NAFO);

11)

«sottozona»: una sottozona quale definita all’allegato III della convenzione NAFO;

12)

«divisione»: una divisione quale definita all’allegato III della convenzione NAFO;

13)

«contingente “Altri”»: un contingente che le navi comunitarie condividono con navi battenti bandiera di altre parti contraenti della NAFO;

14)

«programma NAFO»: il programma comune di ispezione e sorveglianza adottato dalla NAFO;

15)

«misure di conservazione e di esecuzione della NAFO»: le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla commissione Pesca e dal consiglio generale della NAFO;

16)

«giornale di pesca»: il giornale di cui al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione (12), in cui vengono registrate le operazioni di pesca e le catture;

17)

«registro di produzione»: il registro in cui il pesce viene registrato sotto forma di prodotto;

18)

«piano di capacità»: lo schema grafico o la descrizione che indicano la capacità di stoccaggio in metri cubi di tutte le stive e gli altri luoghi di stoccaggio a bordo di un peschereccio;

19)

«piano di stivaggio»: lo schema grafico che indica il luogo in cui viene stivato il pesce nelle stive o in luoghi di stoccaggio a bordo di un peschereccio.

CAPO II

MISURE TECNICHE

Articolo 4

Catture accessorie trattenute a bordo

1.   Le navi limitano le catture accessorie a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, a seconda di quale valore sia superiore, per ciascuna delle specie regolamentate dalla NAFO per le quali non siano stati assegnati contingenti alla Comunità.

2.   Nei casi in cui sia in vigore un divieto di pesca o sia stato integralmente utilizzato un contingente «Altri», le catture accessorie delle specie interessate non possono superare 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore.

3.   I valori percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolati come la percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato a bordo. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

Articolo 5

Catture accessorie in una qualsiasi cala

1.   Se le percentuali di catture accessorie in una qualsiasi cala superano le percentuali di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, la nave deve spostarsi immediatamente di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.

2.   Qualora il totale delle catture accessorie di tutte le specie demersali soggette a un contingente superi, in una qualsiasi cala della pesca del gamberello, il 5 % in peso nella divisione 3M o il 2,5 % in peso nella divisione 3L, la nave deve spostarsi di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.

3.   Il valore percentuale delle catture accessorie autorizzate in una qualsiasi cala è calcolato come la percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato della cala.

Articolo 6

Pesca diretta e catture accessorie

1.   I comandanti dei pescherecci comunitari non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso di tutto il pescato di una cala.

2.   Tuttavia, quando una nave pratica la pesca diretta della razza utilizzando reti con dimensioni delle maglie autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore in peso delle catture totali di una cala è costituita da specie soggette a limiti delle catture accessorie si considera che si sia trattato di un evento fortuito. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3.   Dopo un’assenza dalla divisione di almeno 60 ore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, i comandanti delle navi comunitarie devono effettuare una cala di prova di durata non superiore a tre ore. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se in una siffatta cala la percentuale maggiore, in peso sul pescato totale, è costituita da specie per le quali si applicano limiti alle catture accessorie, essa non può essere considerata come pesca diretta. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Dimensione delle maglie

1.   È vietato l’uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta delle specie demersali elencate nell’allegato I, fatta eccezione per la pesca della Sebastes mentella di cui al paragrafo 3. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

2.   I pescherecci che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

3.   Le navi che pescano lo scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella) nella sottozona 2 e nelle divisioni F e 3K utilizzano reti con maglia minima di 100 mm.

Articolo 8

Reti a bordo

1.   Durante la pesca diretta di una o più delle specie regolamentate dalla NAFO, non possono essere tenute a bordo delle navi comunitarie reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all’articolo 7.

2.   Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all’articolo 7, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero:

a)

le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico; e

b)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

Articolo 9

Attacco di dispositivi alle reti

1.   È vietato l’uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

2.   Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l’usura.

3.   Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L’uso di foderoni è limitato a quelli indicati nell’allegato V.

4.   Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell’allegato VI.

Articolo 10

Taglia minima dei pesci

1.   I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell’allegato III non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare dopo essere stati scaricati dalla rete o estratti dal mare.

2.   Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente a quella stabilita nell’allegato III, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

Articolo 11

Disposizioni specifiche relative alla pesca del gamberello nella divisione 3L

La pesca del gamberello nella divisione 3L viene effettuata a una profondità superiore a 200 metri ed è limitata a una nave per Stato membro alla volta.

Articolo 12

Attività di pesca in zone soggette a restrizioni

È proibito esercitare attività di pesca utilizzando reti a strascico nelle seguenti zone:

Zona

Coordinata 1

Coordinata 2

Coordinata 3

Coordinata 4

Orphan Knoll

50.00.30

51.00.30

51.00.30

50.00.30

47.00.30

45.00.30

47.00.30

45.00.30

Corner

35.00.00

36.00.00

36.00.00

35.00.00

Seamounts

48.00.00

48.00.00

52.00.00

52.00.00

Newfoundland

43.29.00

44.00.00

44.00.00

43.29.00

Seamounts

43.20.00

43.20.00

46.40.00

46.40.00

New England

35.00.00

39.00.00

39.00.00

35.00.00

Seamounts

57.00.00

57.00.00

64.00.00

64.00.00

CAPO III

MISURE DI CONTROLLO

SEZIONE 1

Controllo delle attività di pesca

Articolo 13

Autorizzazione

Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore a 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

Articolo 14

Elenco delle navi

1.   Ogni Stato membro redige un elenco delle navi battenti la propria bandiera e registrate nella Comunità che sono autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO e trasmette questo elenco alla Commissione su supporto informatico. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell’elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

3.   L’elenco di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:

a)

se del caso, il numero interno della nave, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (13);

b)

l’indicativo internazionale di chiamata;

c)

se del caso, il noleggiatore della nave.

4.   Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale comunicazione comprende le seguenti indicazioni:

a)

la data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

b)

la data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

c)

lo Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e la data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

d)

il nome della nave;

e)

il numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

f)

il porto di origine della nave dopo il trasferimento;

g)

il nome dell’armatore o del noleggiatore;

h)

una dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto una copia delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

i)

le principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

j)

le sottozone in cui la nave intende operare.

Articolo 15

Nolo di navi comunitarie

1.   Gli Stati membri possono consentire che una nave da pesca battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l’utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un’altra parte contraente della NAFO. Non sono tuttavia permessi contratti di nolo riguardanti navi di cui è stato accertato dalla NAFO o da un’altra organizzazione regionale della pesca che hanno praticato attività INN.

2.   Alla data della conclusione di un contratto di nolo lo Stato membro di bandiera trasmette i seguenti dati alla Commissione, che a sua volta li invia al segretario esecutivo della NAFO:

a)

il proprio consenso al contratto di nolo;

b)

le specie oggetto del nolo e le possibilità di pesca assegnate in base al contratto di nolo;

c)

la durata del contratto di nolo;

d)

il nome del noleggiatore;

e)

la parte contraente che ha noleggiato la nave.

3.   Alla conclusione del contratto di nolo lo Stato membro di bandiera informa la Commissione, che trasmette sollecitamente tale informazione al segretario esecutivo della NAFO.

4.   Lo Stato membro di bandiera provvede affinché:

a)

la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo del nolo, a pescare nell’ambito delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro di bandiera;

b)

la nave non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell’ambito di più contratti di nolo;

c)

tutte le catture e le catture accessorie effettuate nell’ambito del contratto di nolo notificato siano registrate nel giornale di pesca dalla nave noleggiata separatamente dagli altri dati relativi alle catture registrati a norma dell’articolo 18.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le catture e le catture accessorie di cui al paragrafo 4, lettera c), separatamente dagli altri dati nazionali relativi alle catture comunicati a norma dell’articolo 21. La Commissione trasmette sollecitamente tali dati al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 16

Controllo dello sforzo di pesca

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca nella zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l’altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e la previsione del numero di giorni di pesca che tali navi trascorreranno all’interno della zona di regolamentazione NAFO.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, circa le attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone.

4.   Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto nella zona di regolamentazione NAFO rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

5.   Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi che pescano il gambero nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione.

Articolo 17

Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona di regolamentazione NAFO, ottenute mediante il sistema di controllo dei pescherecci (SCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione (14), siano trasmesse su supporto informatico al segretariato della NAFO in tempo reale.

2.   Quando un ispettore avvista nella zona di regolamentazione NAFO un peschereccio per il quale non ha ricevuto dati SCP conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, egli ne informa sollecitamente il comandante del peschereccio e il segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 18

Trasbordi

1.   Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti dello stato di bandiera.

2.   Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo di pesce da o su una nave di parti non contraenti che è stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

3.   Le navi comunitarie notificano alle proprie autorità competenti ciascun trasbordo effettuato nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un’ora dal trasbordo.

4.   La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende l’ora, la posizione geografica, il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l’indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo.

5.   La nave ricevente indica, oltre al totale delle catture presenti a bordo e al peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l’ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco.

6.   Gli Stati membri inviano sollecitamente le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla Commissione, che a sua volta le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.

Articolo 19

Giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio

1.   I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di pesca le informazioni elencate nell’allegato IV del presente regolamento.

2.   Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93:

a)

un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi);

b)

un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva. Nel caso dei gamberelli, le navi devono disporre di un piano di stivaggio che specifichi la collocazione dei gamberelli catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, come pure i quantitativi di gamberelli, ripartiti per divisione, detenuti a bordo, con il peso del prodotto espresso in kg.

3.   Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 2 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.

4.   I comandanti delle navi comunitarie devono prestare l’assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

5.   Ogni due anni gli Stati membri certificano l’esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l’attività di pesca ai sensi dell’articolo 12. Il comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta.

Articolo 20

Etichettatura del prodotto e stivaggio separato

1.   Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (15), e nel caso dei gamberelli la data di cattura, siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.

2.   La marcatura dei gamberelli catturati nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.

3.   Tenendo in debito conto la responsabilità legale in materia di sicurezza e di navigazione del comandante della nave, si applica quanto segue:

a)

tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa, in modo da essere chiaramente distinte mediante plastica, compensato o reti;

b)

le catture delle stesse specie possono essere tenute in più di una parte della stiva, ma la loro collocazione deve essere chiaramente indicata nel piano di stivaggio di cui all’articolo 19.

Articolo 21

Comunicazione delle catture

1.   I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono il resoconto delle catture al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato membro di bandiera conformemente al paragrafo 2.

2.   Il resoconto delle catture comprende:

a)

i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui il peschereccio comunitario entra nella zona di regolamentazione NAFO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna entrata della nave dalla zona in questione e devono comprendere la data, l’ora, la posizione geografica della nave e il peso totale arrotondato suddiviso per specie, comprese le specie bersaglio;

b)

le catture quotidiane di gamberelli effettuate nella divisione 3L. Tali informazioni devono essere comunicate entro le ore 12.00 (UTC) del giorno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture;

c)

un lunedì su due, le catture di scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F, 3K e 3M effettuate nel periodo di due settimane conclusosi alle ore 24.00 della domenica precedente. Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata settimanalmente, ogni lunedì;

d)

i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui la nave esce dalla zona di regolamentazione NAFO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 8 e le 6 ore che precedono ciascuna partenza della nave dalla zona in questione e devono comprendere la data, l’ora, la posizione geografica della nave e il peso totale arrotondato suddiviso per specie;

e)

i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di pesce durante la permanenza della nave nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un’ora dal trasbordo. La comunicazione comprende la data, l’ora, la posizione geografica e il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l’indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo. La nave ricevente indica il totale delle catture presenti a bordo e il peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l’ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco.

3.   Ogni Stato membro, non appena ricevuti i resoconti delle catture, li trasmette per via elettronica alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato della NAFO.

4.   Gli Stati membri registrano i dati contenuti nei resoconti delle catture nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

5.   Le modalità relative al formato e alle specifiche per la trasmissione dei resoconti di cui al paragrafo 2 figurano nell’allegato VII.

Articolo 22

Comunicazione globale delle catture e dello sforzo di pesca

1.   Entro il giorno 15 di ogni mese, ogni Stato membro notifica alla Commissione, su supporto informatico:

a)

i quantitativi di stock di cui all’allegato II che sono stati sbarcati;

b)

il numero di giorni di pesca utilizzati per la pesca del gamberello nella divisione 3M nel corso del mese precedente; e

c)

ogni informazione ricevuta a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2.   La Commissione riunisce i dati di cui al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e li trasmette al segretariato della NAFO entro 30 giorni dalla fine del mese civile in cui le catture sono state effettuate.

SEZIONE 2

Osservatori

Articolo 23

Assegnazione di osservatori

1.   Gli Stati membri assegnano osservatori a tutti i pescherecci impegnati o che stanno per impegnarsi in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Gli osservatori restano a bordo dei pescherecci a cui sono stati assegnati fino a quando non vengono sostituiti da altri osservatori.

2.   Salvo che per motivi di forza maggiore, nessun peschereccio è autorizzato a iniziare o a proseguire un’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO senza la presenza di un osservatore a bordo.

3.   Gli osservatori devono essere adeguatamente qualificati e in possesso dell’esperienza necessaria. In particolare, devono possedere i seguenti requisiti:

a)

un’esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;

b)

conoscenze adeguate in materia di navigazione;

c)

una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO;

d)

la capacità di svolgere mansioni scientifiche elementari, come ad esempio il prelievo di campioni, e di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;

e)

una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

4.   Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché gli osservatori possano imbarcarsi a bordo dei pescherecci nel momento e nel luogo convenuti e facilitano la loro partenza al termine del periodo di osservazione.

5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco degli osservatori da essi assegnati ai sensi del paragrafo 1 entro il 20 gennaio di ogni anno e, successivamente a tale data, subito dopo l’assegnazione di ogni nuovo osservatore.

Articolo 24

Compiti principali degli osservatori

1.   Gli osservatori verificano l’applicazione, da parte dei pescatori, delle pertinenti misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

2.   Tutti i compiti di osservazione sono limitati alla zona di regolamentazione NAFO.

Articolo 25

Registrazione

Gli osservatori:

a)

redigono un rapporto giornaliero delle attività di pesca delle navi, che includa almeno le informazioni previste dal format che figura nell’allegato VIII;

b)

prendono nota degli attrezzi, della dimensione delle maglie e dei dispositivi utilizzati dal comandante.

Articolo 26

Controllo delle catture

1.   Gli osservatori:

a)

osservano e stimano le catture effettuate in ciascuna cala (luogo, profondità, durata dell’immersione dell’attrezzo);

b)

identificano la composizione delle catture;

c)

sorvegliano i rigetti in mare, le catture accessorie e le catture di pesci sottotaglia;

d)

verificano i dati registrati nel giornale di pesca e nel registro di produzione; la verifica del registro di produzione deve essere effettuata utilizzando il fattore di conversione adottato dal comandante;

e)

verificano i rapporti sulle catture.

2.   Nel procedere al controllo dei rigetti in mare, delle catture accessorie e delle catture di pesci sottotaglia ai sensi del paragrafo 1, lettera c), gli osservatori raccolgono i dati sui rigetti e sui pesci sottotaglia conservati a bordo attenendosi, ove possibile, al seguente schema di campionamento:

a)

per ciascuna cala deve essere effettuata una stima in peso delle catture totali, suddivise per specie, nonché una stima in peso dei rigetti in mare, suddivisi per specie;

b)

una cala su dieci deve essere oggetto di un campionamento dettagliato per specie che consenta di rilevare, oltre al peso del campione misurato, anche il numero di esemplari per taglia che costituiscono rispettivamente la parte di catture destinata ad essere sbarcata e la parte dei rigetti;

c)

ad ogni spostamento del luogo di pesca ai sensi degli articoli 5 e 6.

Articolo 27

Altri compiti specifici

Gli osservatori:

a)

verificano la posizione della nave impegnata in attività di pesca;

b)

sorvegliano gli eventuali trasbordi da navi oggetto di un contratto di nolo ai sensi dell’articolo 14;

c)

controllano il funzionamento degli apparecchi di localizzazione automatica eventualmente presenti a bordo e utilizzati dalla nave;

d)

svolgono mansioni scientifiche e prelevano campioni, su richiesta della commissione «Pesca» della NAFO o delle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave sottoposta a osservazione.

Articolo 28

Rapporto degli osservatori

1.   Gli osservatori trasmettono un rapporto alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro che li ha designati, entro 20 giorni dal termine di ciascuna bordata. Quando il mandato di un osservatore si conclude prima del termine della bordata, il rapporto relativo al periodo di assegnazione deve essere presentato alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro interessato nei 20 giorni che seguono la fine di tale periodo. Il rapporto deve riassumere i principali accertamenti effettuati dall’osservatore ed essere inviato alla Commissione, che a sua volta lo trasmette al segretariato della NAFO.

2.   In caso di presunta infrazione grave, gli osservatori comunicano ogni elemento di prova entro un termine di 24 ore. Il rapporto deve essere trasmesso a una nave di ispezione della NAFO nella zona di regolamentazione NAFO, che riferirà in merito alla presunta infrazione al segretario esecutivo della NAFO. Per comunicare con una nave di ispezione, gli osservatori si servono di un codice prestabilito.

Articolo 29

Precauzioni

1.   Gli osservatori adottano tutte le disposizioni necessarie affinché la loro presenza a bordo dei pescherecci non ostacoli né interferisca con il buon funzionamento della nave, incluse le attività di pesca.

2.   Gli osservatori rispettano i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi, nonché la riservatezza di tutti i documenti che appartengono alle navi suddette.

Articolo 30

Obblighi del comandante della nave

1.   I comandanti dei pescherecci comunitari accolgono gli osservatori loro assegnati e collaborano nell’esercizio delle loro funzioni per tutto il tempo della loro permanenza a bordo.

2.   Il comandante di una nave designata per accogliere a bordo un osservatore prende tutte le disposizioni del caso per agevolare l’arrivo e la partenza dell’osservatore. Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore dispone di un alloggio e di condizioni di lavoro adeguate.

3.   Per facilitare l’espletamento dei suoi compiti, il comandante della nave consente all’osservatore di avere accesso ai documenti di bordo (giornale di pesca, registro di produzione, piano di capacità e piano di stivaggio) e alle diverse parti del peschereccio, nonché, su richiesta, alle catture destinate ad essere conservate e a quelle destinate ad essere rigettate in mare.

4.   Il comandante è informato in tempo utile in merito alla data e al luogo in cui deve accogliere l’osservatore, nonché in merito alla durata probabile del periodo di osservazione.

5.   Il comandante della nave sottoposta a osservazione può, su richiesta, ottenere una copia del rapporto dell’osservatore di cui all’articolo 27, paragrafo 1.

Articolo 31

Costi

Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi della presente sezione sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri possono imputare in tutto o in parte questi costi agli armatori delle loro navi.

Articolo 32

Seguito

1.   Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono il rapporto dell’osservatore conformemente all’articolo 27 ne valutano il contenuto e le conclusioni.

2.   Qualora il rapporto indichi che la nave sottoposta a osservazione si sia dedicata a pratiche di pesca contrarie a quanto previsto dalle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, le autorità di cui al paragrafo 1 adottano le misure necessarie per avviare un’indagine e impedire il ripetersi di tali pratiche.

SEZIONE 3

Programma per gli osservatori, rilevamento via satellite e trasmissione elettronica

Articolo 33

Modalità di applicazione

1.   In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23 gli Stati membri possono consentire alle navi da pesca che battono la loro bandiera di avviare ed esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO senza un osservatore assegnato alle condizioni stabilite dalla presente sezione.

2.   Le navi possono svolgere attività di pesca senza un osservatore ai sensi del paragrafo 1 a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a)

siano installate a bordo le attrezzature tecniche necessarie per l’invio elettronico dei rapporti degli osservatori e dei resoconti sulle catture;

b)

il funzionamento delle attrezzature tecniche di cui alla lettera a) sia stato verificato e ritenuto affidabile al 100 % con il segretariato della NAFO e con le navi di ispezione operanti nella zona di regolamentazione NAFO; e

c)

i rapporti SCP siano trasmessi con frequenza oraria.

Articolo 34

Obblighi degli Stati membri

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle navi che intendono applicare le disposizioni di cui alla presente sezione al più tardi 30 giorni prima dell’inizio della campagna di pesca. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

2.   Gli Stati membri tengono la Commissione informata riguardo ai nomi delle navi che applicano le disposizioni di cui alla presente sezione ed al periodo nel quale non sono assegnati osservatori a bordo. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

3.   Gli Stati membri la cui nave o le cui navi applicano le disposizioni di cui alla presente sezione autorizzano la nave ad esercitare attività di pesca all’interno della zona di regolamentazione NAFO senza osservatori a bordo per non più del 75 % del tempo durante il quale la nave o le navi operano nella zona di regolamentazione nel corso dell’anno.

4.   Gli Stati membri garantiscono, tra le navi che battono la loro bandiera, un equilibrio tra quelle con un osservatore a bordo e quelle senza osservatori nel tipo di attività di pesca in cui le navi sono impegnate.

Articolo 35

Obblighi dei comandanti e degli osservatori

1.   I comandanti delle navi e gli osservatori che applicano le disposizioni di cui alla presente sezione trasmettono rapporti giornalieri per divisione.

2.   I rapporti giornalieri sono trasmessi al segretariato della NAFO tramite il CCP dello Stato di bandiera non più tardi delle 12.00 UTC. Il rapporto riguarda il periodo compreso tra le 0.01 e le 24.00 del giorno precedente.

3.   Le catture registrate nel rapporto giornaliero del comandante corrispondono alle catture indicate nel giornale di pesca.

4.   I rapporti giornalieri includono se del caso i quantitativi, per divisione, delle seguenti categorie:

a)

catture quotidiane per specie detenute a bordo;

b)

rigetti in mare;

c)

pesci sottotaglia.

5.   I formati per le catture giornaliere (CAX) e per i rapporti degli osservatori (OBR) figurano nell’allegato XIV(a).

6.   Oltre ai loro obblighi di cui al capo III, sezione 2, gli osservatori a bordo delle navi che applicano le disposizioni della presente sezione riferiscono giornalmente al segretariato della NAFO per via elettronica tramite il CCP riguardo ai loro obblighi descritti all’articolo 26, paragrafo 1 (rapporto OBR).

Articolo 36

Guasti tecnici

In caso di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei rapporti giornalieri in arrivo ed in partenza dal CCP, il comandante e l’osservatore continuano a riferire su base giornaliera con altri metodi e tengono un registro scritto di tali trasmissioni a bordo a disposizione degli ispettori.

Articolo 37

Violazioni

Qualora sia riferita una violazione riguardante una nave priva di osservatore si applicano le disposizioni di cui al capo IV, sezione 5. Se la nave non è dirottata in seguito a tale violazione, un osservatore si imbarca sulla nave al più presto.

Articolo 38

Relazione sull’attuazione

Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. La relazione contiene tra l’altro informazioni sulla conformità globale delle navi interessate, con confronti tra navi con osservatori e navi senza osservatori, eventuali risparmi per l’industria e le autorità degli Stati membri, interazioni con altri metodi di controllo, nonché il funzionamento tecnico e l’affidabilità dei sistemi operativi.

CAPO IV

ISPEZIONE E SORVEGLIANZA IN MARE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 39

Norme generali per l’ispezione e la sorveglianza

1.   La Commissione e/o gli Stati membri designano ispettori incaricati di svolgere compiti di sorveglianza e di ispezione nella zona di regolamentazione NAFO conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. Essi possono inoltre designare tirocinanti che affianchino gli ispettori.

2.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché gli ispettori svolgano i loro incarichi conformemente alle norme stabilite nel programma NAFO. Gli ispettori rimangono sotto il controllo operativo delle rispettive autorità nazionali e sono responsabili nei confronti di queste ultime.

3.   Ogni Stato membro e la Commissione provvedono affinché le ispezioni effettuate da ispettori comunitari siano condotte in maniera non discriminatoria e conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

4.   Il numero di ispezioni è calcolato in funzione della dimensione delle flotte delle parti contraenti presenti nella zona di regolamentazione NAFO, tenendo conto del tempo trascorso da queste flotte nella zona, del livello delle catture e del rispetto delle norme.

5.   Oltre alle funzioni svolte nel quadro delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, gli ispettori verificano se le navi comunitarie attive nella zona di regolamentazione NAFO rispettano le altre misure di conservazione e di controllo comunitarie loro applicabili.

6.   Gli ispettori possono essere messi a bordo di qualsiasi nave di uno Stato membro che stia effettuando o sia sul punto di effettuare un’ispezione nella zona di regolamentazione NAFO.

7.   Gli ispettori che operano nella zona di regolamentazione NAFO coordinano regolarmente le proprie attività con quelle di altri ispettori della NAFO attivi nella zona al fine di scambiarsi informazioni sugli avvistamenti e le ispezioni di navi nonché ogni altra informazione pertinente.

Articolo 40

Mezzi di ispezione

Gli Stati membri o la Commissione mettono a disposizione dei propri ispettori mezzi adeguati che consentano loro di svolgere i propri incarichi di controllo e di ispezione. A tal fine, essi assegnano navi di ispezione al programma NAFO.

Articolo 41

Programmazione

1.   L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca coordina le attività di sorveglianza e ispezione per la Comunità. A tal fine, essa può redigere, d’intesa con lo Stato membro interessato, programmi operativi di sorveglianza e ispezione comuni. Gli Stati membri le cui navi svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO adottano le misure necessarie per facilitare l’attuazione di questi programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

2.   Nel redigere i programmi operativi di sorveglianza e ispezione comuni, l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e gli Stati membri provvedono affinché, ogni qualvolta più di quindici pescherecci comunitari siano impegnati in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, nella suddetta zona sia presente una nave di ispezione o sia stato concluso un accordo con un’altra parte contraente per garantire la presenza di una nave di ispezione.

3.   Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli Stati membri comunicano all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma NAFO nel corso dell’anno successivo. La notifica deve includere il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e la capacità di comunicazione delle navi di ispezione assegnate al programma. Sulla base di queste informazioni l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano di partecipazione della Comunità al programma NAFO per l’anno civile considerato.

4.   Gli Stati membri trasmettono all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca su supporto informatico la data e l’ora di inizio e di fine delle attività delle navi di ispezione.

SEZIONE 2

Procedura di sorveglianza

Articolo 42

Procedura di sorveglianza

1.   Gli ispettori effettuano una sorveglianza fondata sull’osservazione dei pescherecci a partire da una nave assegnata al programma NAFO. Quando un ispettore osserva una nave di una parte contraente della NAFO e i risultati di tale osservazione non coincidono con altri dati di cui dispone, egli registra le proprie constatazioni in un rapporto di sorveglianza servendosi del modello fornito all’allegato XI e trasmette questo rapporto alle sue autorità. Il rapporto include foto della nave con indicazione della posizione, data e ora in cui esse sono state scattate.

2.   Gli Stati membri trasmettono il rapporto di sorveglianza, sollecitamente e su supporto elettronico, allo Stato di bandiera della nave avvistata o alle autorità designate da tale Stato (quali notificate dal segretariato della NAFO), al segretariato della NAFO e alla Commissione. Essi trasmettono inoltre l’originale di ciascun rapporto di sorveglianza allo Stato di bandiera della nave interessata se quest’ultimo ne fa richiesta.

3.   Quando ricevono un rapporto di sorveglianza relativo alle proprie navi, gli Stati membri intervengono rapidamente e svolgono ogni altra indagine necessaria al fine di determinare il seguito da dare al caso.

4.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in relazione ai rapporti di sorveglianza che hanno riguardato le loro navi nel corso dell’anno precedente. Nei casi in cui le misure adottate abbiano dato luogo all’imposizione di sanzioni, tali sanzioni devono essere descritte in termini specifici. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato della NAFO entro il 1o marzo di ogni anno.

SEZIONE 3

Procedura di ispezione

Articolo 43

Disposizioni generali

1.   Quando svolgono un’ispezione diurna in condizioni di visibilità normale, le navi di ispezione inalberano un guidone della NAFO per indicare la presenza di ispettori che svolgono un’ispezione nel quadro del programma NAFO. Le imbarcazioni di servizio che effettuano l’abbordaggio devono anch’esse inalberare un guidone, le cui dimensioni possono essere ridotte della metà.

2.   Le ispezioni di navi dedite ad attività di ricerca si limitano ad accertare che la nave non stia svolgendo attività di pesca commerciale.

3.   Gli ispettori non pregiudicano la possibilità, per il comandante, di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante la salita a bordo e l’ispezione.

4.   Le navi di ispezione effettuano le manovre a una distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle norme di navigazione.

5.   Gli ispettori evitano di ricorrere alla forza, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la loro sicurezza. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, gli ispettori non portano armi da fuoco.

6.   Le ispezioni sono condotte in modo da recare il minimo intralcio e disturbo possibile alla nave, alle attività e alle catture.

Articolo 44

Procedura in caso di ispezione a bordo

1.   Gli ispettori e i tirocinanti sono muniti di un documento d’identità rilasciato dal segretariato NAFO che esibiscono al momento di salire a bordo di un peschereccio.

2.   Gli ispettori non salgono a bordo senza averne dato preavviso mediante un segnale radio trasmesso alla nave o senza che la nave abbia ricevuto il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali, con la comunicazione dell’identità dell’équipe di ispettori e della nave di ispezione.

3.   Gli ispettori non chiedono alla nave su cui intendono salire di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l’attrezzo da pesca. Essi possono tuttavia ordinare l’interruzione o il ritardo della messa in acqua dell’attrezzo sino al momento in cui siano saliti a bordo della nave, ma in nessun caso per più di trenta minuti dopo il ricevimento del segnale di cui al paragrafo 2.

Articolo 45

Attività a bordo

1.   Le équipe di ispezione sono composte al massimo di due ispettori. Quando le condizioni lo permettono, gli ispettori possono essere accompagnati da un ispettore tirocinante, che dovrà essere presentato al comandante della nave. Le attività del tirocinante si limitano all’osservazione del lavoro svolto dagli ispettori.

2.   La durata di un’ispezione non supera le tre ore o non si prolunga oltre il tempo necessario al salpamento e all’ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui venga constatata un’infrazione, gli ispettori possono rimanere a bordo il tempo necessario per svolgere i compiti di cui all’articolo 48 e all’articolo 51. L’ispettore lascia la nave entro un’ora dal completamento dell’ispezione iniziale o dei compiti svolti ai sensi dell’articolo 48, secondo il caso.

3.   Vengono adottate precauzioni per evitare danni alle confezioni, agli imballaggi, ai cartoni o altri contenitori e al relativo contenuto. I cartoni e i contenitori devono essere aperti in modo tale da poter essere nuovamente sigillati, incartati e immagazzinati subito e senza difficoltà.

4.   Gli ispettori convertono in peso vivo il peso annotato nei registri di produzione per consentire una verifica dei dati registrati nel giornale di pesca, che sono indicati in peso vivo. Gli ispettori prendono come riferimento i fattori di conversione utilizzati dal comandante della nave.

5.   Gli ispettori hanno facoltà di esaminare tutte le zone di interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione e di esecuzione stabilite dalla NAFO.

6.   Durante l’ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante tutta l’assistenza necessaria. Il rapporto di ispezione, nel quale il comandante può annotare le proprie osservazioni, deve essere firmato dagli ispettori alla fine dell’ispezione. Copia del rapporto è consegnata al comandante del peschereccio.

Articolo 46

Redazione dei rapporti di ispezione

1.   Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione sulla base del modello fornito all’allegato IX e lo trasmettono alle proprie autorità.

2.   A partire dalle annotazioni del giornale di bordo, gli ispettori sintetizzano, ripartendoli per specie e per divisione, i dati relativi alle catture effettuate dalla nave nella zona di regolamentazione NAFO durante la bordata in corso. Tale sintesi deve figurare al punto 14 del rapporto di ispezione.

3.   Qualora constati una discrepanza tra le catture registrate e le proprie stime, l’ispettore può riesaminare i calcoli, le procedure, la documentazione pertinente e le catture a bordo della nave. Le discrepanze constatate devono essere menzionate al punto 18 del rapporto di ispezione.

Articolo 47

Obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l’ispezione

I comandanti dei pescherecci comunitari sottoposti a un’ispezione a bordo:

a)

consentono un imbarco rapido e sicuro, conformemente alle norme di navigazione, quando ricevono il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali da parte di una nave o di un elicottero che trasportano un ispettore;

b)

mettono a disposizione una scaletta d’imbarco conforme alle raccomandazioni relative alle scalette per piloti adottate dall’Organizzazione marittima internazionale;

c)

offrono collaborazione e assistenza durante l’ispezione della loro nave, conformemente alle procedure stabilite dal presente regolamento; garantiscono la sicurezza degli ispettori e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni;

d)

consentono agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l’ispezione;

e)

consentono l’accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture (trasformate o meno), alle reti e agli attrezzi, alle attrezzature, ai documenti d’immatricolazione, agli schemi grafici o alle descrizioni delle stive in cui è tenuto il pesce, ai registri di produzione, ai piani di stivaggio e ad ogni altro documento pertinente e forniscono tutta l’assistenza possibile e ragionevole per consentire di verificare la conformità dello stivaggio ai piani corrispondenti;

f)

agevolano lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.

Articolo 48

Trasmissione dei rapporti di ispezione

1.   Lo Stato membro che effettua un’ispezione trasmette alla Commissione il rapporto di ispezione originale della NAFO, redatto conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, nei venti giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione. La Commissione lo trasmette allo Stato di bandiera della nave ispezionata e ne invia copia al segretariato della NAFO nei trenta giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione.

2.   Qualora si constati un’infrazione o una discrepanza tra le catture registrate e le stime degli ispettori sulle catture a bordo, il rapporto di ispezione originale corredato dei documenti necessari, comprese copie delle fotografie scattate, viene trasmesso alla Commissione non appena possibile dopo il rientro in porto della nave di ispezione. La Commissione trasmette questa documentazione allo Stato di bandiera della nave ispezionata e ne invia copia al segretariato della NAFO nei dieci giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione.

3.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, l’ispettore redige altresì una dichiarazione che costituisce una notifica preventiva della presunta infrazione. La suddetta dichiarazione riporta le informazioni di cui ai punti 16, 18 e 20 del rapporto di ispezione e descrive nel dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una dichiarazione di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale dichiarazione. Il giorno successivo all’ispezione, l’ispettore comunitario trasmette la dichiarazione allo Stato di bandiera e al segretariato della NAFO tramite la Commissione.

4.   Gli ispettori comunicano alla Commissione ogni dieci giorni un elenco delle navi ispezionate. La Commissione redige mensilmente un elenco delle navi ispezionate e lo trasmette al segretariato della NAFO.

SEZIONE 4

Infrazioni

Articolo 49

Procedure applicabili in caso di infrazione

1.   Qualora constatino un’infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO, gli ispettori:

a)

registrano l’infrazione nel rapporto di ispezione, firmano le proprie annotazioni e le fanno controfirmare dal comandante;

b)

inseriscono nel giornale di pesca o in qualunque altro documento pertinente un’annotazione firmata con indicazione della data, del luogo e del tipo di infrazione constatata. L’ispettore può fare una copia di ogni elemento pertinente figurante nel giornale di pesca o in qualunque altro documento e chiedere al comandante di certificare per iscritto su ogni pagina che si tratta di una copia conforme;

c)

se necessario, documentano l’infrazione con foto degli attrezzi e delle catture. In tal caso, l’ispettore fornisce una copia della foto al comandante e allega una seconda copia della stessa al rapporto;

d)

si adoperano per entrare immediatamente in contatto con un ispettore o con le autorità designate dello Stato di bandiera della nave ispezionata;

e)

trasmettono sollecitamente alle proprie autorità il rapporto di ispezione e la notifica preventiva dell’infrazione di cui all’articolo 47, paragrafo 3.

2.   Gli ispettori possono chiedere che il comandante rimuova ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulta conforme alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. L’ispettore fissa saldamente un sigillo di ispezione della NAFO conforme al disposto dell’allegato X su ogni parte degli attrezzi da pesca che non considera regolamentare e annota questa procedura nel rapporto di ispezione. Gli attrezzi devono restare sigillati fino a quando non vengono esaminati dalle autorità competenti della parte contraente responsabile della nave.

Articolo 50

Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni

1.   Qualora le autorità competenti di uno Stato membro ricevano una notifica relativa a un’infrazione commessa da una nave che batte la bandiera di tale Stato, esse sono tenute a effettuare un’indagine rapida e completa di tale infrazione per acquisire le prove necessarie e, se del caso, provvedere a un’ispezione fisica della nave.

2.   In caso di mancato rispetto delle misure adottate dalla NAFO, le autorità competenti dello Stato membro devono intervenire senza indugio a livello amministrativo o giudiziario, secondo le proprie legislazioni nazionali, nei confronti dei responsabili della nave battente bandiera di tale Stato.

3.   Le autorità competenti dello Stato di bandiera garantiscono che i procedimenti avviati a norma del paragrafo 2, e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, permettano di adottare misure efficaci, adeguatamente severe e tali da assicurare il rispetto delle disposizioni, privare i contravvenenti dei benefici economici acquisiti con il loro comportamento e costituire per il futuro un deterrente valido.

SEZIONE 5

Infrazioni gravi

Articolo 51

Elenco delle infrazioni gravi

Sono considerate gravi le seguenti infrazioni:

a)

la pesca nell’ambito di un contingente «Altri» praticata senza averne dato notifica preventiva al segretario esecutivo della NAFO, o più di sette giorni lavorativi dopo che il segretario esecutivo della NAFO abbia notificato la chiusura della pesca nell’ambito di un contingente «Altri» per lo stock o la specie in questione;

b)

la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;

c)

la pesca diretta di stock o di specie successivamente alla data in cui lo Stato di bandiera della nave ispezionata ha notificato al segretario esecutivo della NAFO che le proprie navi avrebbero cessato ogni attività di pesca diretta di questi stock o di queste specie;

d)

la pesca in una zona di divieto o con l’ausilio di un attrezzo vietato in una determinata zona;

e)

ogni infrazione relativa alla dimensione delle maglie;

f)

la pesca senza un’autorizzazione valida rilasciata dalla parte contraente di bandiera;

g)

le inesattezze nella dichiarazione delle catture;

h)

ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite;

i)

ogni infrazione relativa alla comunicazione delle catture;

j)

il rifiuto di consentire a un ispettore o a un osservatore di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 52

Attività degli ispettori

1.   Quando gli ispettori denunciano una nave per aver commesso una delle infrazioni gravi di cui all’articolo 51, essi ne informano immediatamente lo Stato di bandiera, le loro autorità, la Commissione e il segretariato della NAFO.

2.   In caso di infrazione grave, gli ispettori adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova, inclusa se necessario l’apposizione di sigilli alla stiva della nave in attesa della successiva ispezione nel porto. Su richiesta dell’ispettore, il comandante sospende ogni attività di pesca che secondo l’ispettore costituisce un’infrazione grave.

3.   Durante la permanenza a bordo dell’ispettore, il comandante non è autorizzato a riprendere le attività di pesca fino a quando l’ispettore non sia sufficientemente convinto, a seguito delle misure adottate dal comandante della nave o del colloquio avuto con un ispettore o un’autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad ispezione, che l’infrazione grave non sarà ripetuta.

4.   Gli ispettori sono autorizzati a restare a bordo di una nave tutto il tempo necessario per ottenere le informazioni pertinenti relative all’infrazione. Essi utilizzano questo tempo per completare l’ispezione e lasciano la nave subito dopo. Gli ispettori possono tuttavia restare a bordo della nave ispezionata qualora riescano a contattare le autorità competenti della parte contraente a cui essa appartiene e tali autorità concedano il loro accordo in proposito. Qualora non riescano a comunicare con le autorità competenti entro un termine ragionevole, essi lasciano la nave ispezionata e si mettono in contatto quanto prima con le suddette autorità.

5.   Lo Stato membro che esegue l’ispezione o la Commissione decidono, con il consenso dello Stato di bandiera, se l’ispettore debba restare a bordo in caso di dirottamento della nave ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1. Lo Stato membro che esegue l’ispezione e la Commissione decidono inoltre se un ispettore debba essere presente all’ispezione approfondita della nave che si svolge in porto ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3. Gli Stati membri informano sollecitamente la Commissione in merito alle decisioni adottate conformemente al presente paragrafo.

Articolo 53

Ispezione da parte di un ispettore autorizzato dallo Stato membro di bandiera

1.   Quando uno Stato membro di bandiera viene informato da un ispettore di una presunta infrazione grave commessa da un peschereccio battente bandiera di tale Stato o quando la Commissione riceve questa informazione, lo Stato membro di bandiera in questione e la Commissione si informano prontamente a vicenda.

2.   In seguito all’informazione ricevuta da un’altra parte contraente in merito a un’infrazione grave commessa da una nave comunitaria, lo Stato membro di bandiera provvede affinché la nave venga ispezionata da un ispettore debitamente autorizzato entro 72 ore.

3.   L’ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato, esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione e trasmette quanto prima i risultati della sua indagine all’autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione.

Articolo 54

Dirottamento

1.   In seguito alla notifica di questi risultati e nel caso in cui la presunta infrazione sia grave, lo Stato membro di bandiera della nave ispezionata, qualora la situazione lo giustifichi ed entro un termine di 24 ore, ordina alla nave oppure incarica l’ispettore debitamente autorizzato di ordinare alla nave di dirigersi verso un porto designato. Il porto in questione deve essere St Johns o Halifax (Canada), Saint-Pierre (Francia) o il porto di origine della nave, a meno che un altro porto non venga designato dallo Stato membro di bandiera.

2.   Il termine di 24 ore di cui al paragrafo 1 può essere prolungato dalla Commissione, su richiesta scritta dello Stato membro di bandiera, fino a un massimo di 72 ore.

3.   Qualora lo Stato di bandiera non ordini il dirottamento verso un porto determinato, esso informa prontamente la Commissione circa i motivi della propria decisione. La Commissione comunica in tempo utile al segretariato della NAFO tale decisione e la relativa motivazione.

Articolo 55

Ispezione in porto a seguito di un dirottamento

1.   All’arrivo nel porto verso cui è stata dirottata, la nave sospettata di aver commesso un’infrazione grave è sottoposta ad un’ispezione approfondita, effettuata sotto l’autorità del proprio Stato membro di bandiera ed eventualmente in presenza di un ispettore di qualsiasi altra parte contraente che desideri prendervi parte. Il modello di rapporto di ispezione in porto da utilizzare figura nell’allegato XII.

2.   Lo Stato membro di bandiera informa prontamente la Commissione dei risultati dell’ispezione approfondita, nonché delle misure adottate a seguito dell’infrazione, incluse quelle destinate a impedire che questa si ripeta.

Articolo 56

Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi

1.   In aggiunta alle disposizioni della presente sezione, in particolare gli articoli 54 e 55, lo Stato membro di bandiera avvia le azioni di cui alla presente sezione qualora una nave battente la sua bandiera abbia commesso una delle seguenti gravi infrazioni:

a)

la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;

b)

le inesattezze nella dichiarazione delle catture. Sono passibili di provvedimenti ai sensi del presente articolo i casi in cui le differenze (calcolate come percentuale dei dati riportati nel registro) tra le stime dell’ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione divergano di più di 10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore. Per calcolare la stima del pescato a bordo viene utilizzato un fattore di stivaggio concordato tra gli ispettori della parte contraente che effettua l’ispezione e la parte contraente della nave ispezionata;

c)

la ripetizione della stessa grave infrazione di cui all’articolo 51 confermata a norma dell’articolo 52, paragrafo 4, nei cento giorni successivi o nell’ambito della stessa bordata (a seconda di quale periodo sia più breve).

2.   Lo Stato membro di bandiera garantisce che, successivamente all’ispezione di cui al paragrafo 3, la nave in questione cessi ogni attività di pesca e che venga avviata un’indagine sulle gravi infrazioni.

3.   Qualora nella zona di regolamentazione non sia presente un ispettore o un’altra persona designata dallo Stato membro di bandiera per effettuare l’indagine di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera invita la nave a recarsi immediatamente in un porto in cui tale indagine possa essere avviata.

4.   Nell’effettuare un’indagine per infrazione grave relativa a inesattezze nella dichiarazione delle catture, di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di bandiera deve garantire che l’ispezione fisica e il calcolo delle catture presenti a bordo avvengano sotto la sua autorità nel porto. L’ispezione può avvenire in presenza di un ispettore di una qualsiasi altra parte contraente che intenda parteciparvi, previo consenso dello Stato membro di bandiera.

5.   Qualora una nave sia invitata a dirigersi in un porto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, un ispettore di un’altra parte contraente può salire e/o rimanere a bordo della nave diretta al porto, purché le autorità competenti dello Stato membro della nave sottoposta a ispezione non chiedano all’ispettore di abbandonare la stessa.

Articolo 57

Misure di esecuzione

1.   Ogni Stato membro di bandiera è tenuto a adottare adeguati provvedimenti nei confronti di una nave, qualora sia stato accertato, in conformità delle sue leggi, che tale nave battente la sua bandiera si è resa responsabile delle gravi infrazioni di cui all’articolo 56.

2.   I provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono includere, a seconda delle gravità dell’infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale:

a)

ammende;

b)

il sequestro di attrezzi e catture illegali;

c)

il sequestro della nave;

d)

la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca;

e)

la riduzione o la revoca dei contingenti di pesca.

3.   Lo Stato membro di bandiera della nave interessata comunica senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati in conformità del presente articolo. Sulla base di tale notifica la Commissione comunica al segretariato della NAFO i provvedimenti adottati.

Articolo 58

Rapporti sulle infrazioni gravi

1.   Nel caso delle infrazioni gravi di cui all’articolo 56 lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un rapporto sull’andamento dell’indagine che illustri i provvedimenti adottati o proposti in relazione all’infrazione grave; la trasmissione deve avvenire in tempi brevi e comunque entro tre mesi dalla notifica dell’infrazione. Alla fine dell’indagine lo Stato membro trasmette un rapporto sui risultati della stessa.

2.   La Commissione redige un rapporto comunitario sulla base dei rapporti degli Stati membri. Essa invia al segretariato della NAFO il rapporto comunitario sull’andamento dell’indagine entro quattro mesi dalla notifica dell’infrazione ed al più presto il rapporto sui risultati dell’indagine immediatamente dopo la sua conclusione.

SEZIONE 6

Rapporti

Articolo 59

Trattamento dei rapporti di ispezione

1.   I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dagli ispettori NAFO costituiscono prove ammissibili per avviare procedimenti amministrativi o giudiziari in tutti gli Stati membri. Ai fini dell’accertamento dei fatti, essi sono considerati alla stregua di rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai propri ispettori.

2.   Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell’ambito del presente regime, fatte salve le norme che disciplinano l’ammissibilità delle prove nel sistema giudiziario interno o in altri sistemi.

Articolo 60

Rapporti di infrazione

1.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 25 gennaio per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre ed entro il 25 agosto per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno, un rapporto contenente le seguenti informazioni:

a)

l’esito delle misure adottate con riguardo alle infrazioni commesse dalle proprie navi; le infrazioni devono essere segnalate annualmente fino alla conclusione del relativo procedimento;

b)

ogni discrepanza significativa tra le catture registrate nei giornali di bordo delle proprie navi e le stime degli ispettori relative alle catture a bordo. La discrepanza è considerata significativa quando la stima effettuata dall’ispettore differisce di almeno il 5 % dalle catture registrate nel giornale di bordo;

c)

la situazione dei procedimenti, indicante, in particolare, se i casi siano pendenti, in appello oppure oggetto di indagine;

d)

una descrizione specifica delle sanzioni imposte, che indichi in particolare il livello delle ammende, il valore del pesce e/o dell’attrezzo confiscato, gli avvertimenti scritti, ecc.; e

e)

una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.

2.   Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario che trasmette al segretariato della NAFO entro il 1o febbraio e il 1o settembre di ogni anno.

Articolo 61

Rapporti sulle attività di ispezione e sorveglianza

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per l’anno civile precedente:

a)

il numero di ispezioni effettuate da tale Stato nell’ambito del programma NAFO, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata rilevata un’infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l’ispezione della nave in causa nonché la natura della presunta infrazione;

b)

il numero di ore di volo di sorveglianza nella zona NAFO, il numero di rilevamenti e il numero di rapporti di sorveglianza redatti, nonché i provvedimenti adottati a seguito di questi rapporti.

2.   Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario che trasmette al segretariato della NAFO entro il 1o marzo di ogni anno.

CAPO V

ISPEZIONI IN PORTO

Articolo 62

Ispezioni in porto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi che entrano nei loro porti per effettuare sbarchi e/o trasbordi di catture provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO siano sottoposte a un’ispezione in porto. Lo sbarco e il trasbordo di tali catture sono vietati fino a quando l’ispezione non sia stata completata. L’ispezione include la verifica del rispetto, da parte delle navi comunitarie, di ogni altra misura comunitaria di conservazione e di controllo loro applicabile.

2.   Per facilitare le ispezioni, gli Stati membri chiedono ai comandanti dei pescherecci o ai loro rappresentanti di fornire alle autorità competenti degli Stati membri di cui desiderano utilizzare i porti o le installazioni di sbarco, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni seguenti:

a)

l’ora di arrivo nel porto di sbarco;

b)

una copia dell’autorizzazione di pesca;

c)

i quantitativi detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

d)

la/le divisione/i o le zone di regolamentazione NAFO in cui le catture sono state effettuate.

3.   L’ispezione in porto include almeno una verifica dei seguenti elementi:

a)

le specie e i quantitativi catturati;

b)

i risultati delle ispezioni effettuate sulla nave conformemente al disposto del capo IV;

c)

la dimensione delle maglie e la taglia delle catture detenute a bordo.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i quantitativi sbarcati per specie e gli eventuali quantitativi detenuti a bordo siano confrontati con i quantitativi registrati nel giornale di bordo e con i resoconti delle catture all’uscita dalla zona di regolamentazione NAFO di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 63

Rapporti di ispezione in porto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il rapporto di ispezione in porto che figura all’allegato XII venga utilizzato per tutte le ispezioni in porto effettuate ai sensi del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri trasmettono il rapporto di ispezione in porto alla Commissione entro un termine di 14 giorni lavorativi a decorrere dalla fine dell’ispezione. La Commissione trasmette sollecitamente il rapporto al segretariato della NAFO e, su richiesta, allo Stato membro di bandiera della nave.

CAPO VI

ATTIVITÀ DELLE PARTI NON CONTRAENTI

Articolo 64

Attività INN praticate da navi di parti non contraenti

1.   Si presume che una nave di una parte non contraente impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO abbia praticato attività INN che compromettono l’efficacia delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

2.   In caso di attività di trasbordo che coinvolgano una nave di una parte non contraente avvistata e identificata all’interno o all’esterno della zona di regolamentazione NAFO, la presunzione che sia stata compromessa l’efficacia delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO si estende a ogni nave di una parte non contraente impegnata in tali attività con la nave in questione.

Articolo 65

Informazioni relative alle navi di parti non contraenti

1.   Se uno Stato membro o un ispettore della Commissione avvistano o in altro modo identificano una nave di una parte non contraente, essi tentano di informare la nave del fatto che si presume essa stia compromettendo l’efficacia delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO e che tale informazione verrà trasmessa alle parti contraenti della NAFO, ad altre organizzazioni regionali della pesca e allo Stato di bandiera della nave.

2.   Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni concernenti eventuali avvistamenti o la mancata concessione di autorizzazioni ad accedere al porto, sbarcare o trasbordare, nonché i risultati di tutte le ispezioni effettuate in mare o nei loro porti e qualsiasi misura da essi conseguentemente adottata in relazione alla nave considerata. La Commissione trasmette immediatamente queste informazioni al segretariato della NAFO.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 includono il nome della nave della parte non contraente e il suo Stato di bandiera, la data e il porto di ispezione, i motivi per la successiva imposizione di un divieto di sbarco e/o di trasbordo oppure, in caso di mancata imposizione del divieto, le prove presentate ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3.

4.   Gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione, per immediata trasmissione al segretariato della NAFO, eventuali complementi di informazione utili ai fini dell’identificazione delle navi di parti non contraenti sospettate di praticare attività di pesca INN nella zona di regolamentazione NAFO.

5.   La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri le navi di parti non contraenti che figurano nell’elenco INN adottato dalla NAFO.

Articolo 66

Divieti relativi ai trasbordi e alle operazioni di pesca congiunte

I pescherecci comunitari non sono autorizzati a ricevere o a effettuare trasbordi di pesce da e verso le navi di parti non contraenti di cui all’articolo 63, né a svolgere attività di pesca congiunte con tali navi.

Articolo 67

Ispezioni in mare

Ove del caso, gli ispettori chiedono il permesso di salire a bordo di una nave di una parte non contraente che sia stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi che autorizzano l’accesso a bordo vengono ispezionate conformemente al disposto del capo IV.

Articolo 68

Ispezioni in porto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 venga ispezionata dalle autorità competenti. La nave non è autorizzata a effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l’ispezione non sia stata completata.

2.   Se, alla fine dell’ispezione, le autorità competenti constatano che la nave di una parte non contraente detiene a bordo uno degli stock o gruppi di stock regolamentati dalla NAFO o figuranti nell’allegato II del presente regolamento, lo Stato membro interessato vieta ogni sbarco e/o trasbordo di catture provenienti dalla nave in questione.

3.   Tuttavia tale divieto non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante dimostri in maniera soddisfacente alle autorità competenti dello Stato membro interessato che:

a)

le specie presenti a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione NAFO; o

b)

le specie presenti a bordo e figuranti nell’allegato II sono state catturate in conformità delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

4.   Uno Stato membro che vieta uno sbarco o un trasbordo informa il comandante della nave interessata della sua decisione.

Articolo 69

Misure applicabili alle navi INN

1.   Nel caso di navi che l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha inserito nell’elenco di navi INN di cui all’allegato XIII:

a)

i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci INN, impegnarsi in operazioni di trasformazione del pesce o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell’elenco INN;

b)

nei porti non devono essere forniti alle navi INN provviste, carburante o altri servizi;

c)

le navi INN non sono autorizzate ad entrare nel porto di uno Stato membro, salvo in caso di forza maggiore;

d)

le navi INN non sono autorizzate a cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulta necessario per ragioni di forza maggiore;

e)

le navi INN non sono autorizzate a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiate;

f)

gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera alle navi INN e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare con tali navi o trasbordare pesce catturato da tali navi;

g)

è proibita l’importazione di pesce proveniente da navi INN.

2.   La Commissione modifica l’elenco delle navi INN in modo da renderlo conforme all’elenco NAFO, non appena quest’ultima adotta un nuovo elenco.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70

Procedure di modifica

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare le disposizioni di cui al presente regolamento al fine di recepire nel diritto comunitario le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO divenute obbligatorie per la Comunità.

Articolo 71

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1262/2000, (CE) n. 3069/95, (CE) n. 3680/93, (CEE) n. 189/92, (CEE) n. 1956/88 e (CEE) n. 2868/88 sono abrogati.

Articolo 72

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere del 7 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 653/80 (GU L 74 del 20.3.1980, pag. 1).

(3)   GU L 175 del 6.7.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3067/95 (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 1).

(4)   GU L 257 del 17.9.1988, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 497/97 della Commissione (GU L 77 del 19.3.1997, pag. 5).

(5)   GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1).

(6)   GU L 341 del 31.12.1993, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/94 del Consiglio (GU L 114 del 5.5.1994, pag. 1).

(7)   GU L 329 del 30.12.1995, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 855/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)   GU L 144 del 17.6.2000, pag. 1.

(9)   GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/2006 della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 44).

(10)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(11)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(12)   GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

(13)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).

(14)   GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(15)   GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).


ALLEGATO I

ELENCO DI SPECIE

Nome comune

Nome scientifico

Codice Alpha-3

Pesci demersali

Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Scorfani, sebasti

Sebastes sp.

RED

Scorfano di Norvegia

Sebastes marinus

REG

Scorfano atlantico (di acqua profonda)

Sebastes mentella

REB

Sebaste

Sebastes fasciatus

REN

Nasello atlantico

Merluccius bilinearis

HKS

Musdea atlantica (*1)

Urophycis chuss

HKR

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus (Witch flounder)

WIT

Limanda

Limanda ferruginea

YEL

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Limanda americana

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Rombo dentato

Paralichthys dentatus

FLS

Rombo canadese

Scophthalmus aquosus

FLD

Pleuronettiformi (NS)

Pleuronectiformes

FLX

Rana pescatrice americana

Lophius americanus

ANG

Caponi americani

Prionotus sp.

SRA

Tomcod

Microgadus tomcod

TOM

Antimora blu

Antimora rostrata

ANT

Melù

Micromesistius poutassou

WHB

Tordo americano

Tautogolabrus adspersus

CUN

Brosmio

Brosme brosme

USK

Merluzzo bianco groenlandese

Gadus ogac

GRC

Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

Molva

Molva molva (Ling)

LIN

Ciclottero

Cyclopterus lumpus

LUM

Ombrina americana

Menticirrhus saxatilis

KGF

Pesce palla maculato

Sphaeroides maculatus

PUF

Licodi (NS)

Lycodes sp.

ELZ

Blennio viviparo americano

Macrozoarces americanus

OPT

Merluzzo artico

Boreogadus saida

POC

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Macrourus berglax

RHG

Cicerelli

Ammodytes sp.

SAN

Scazzoni

Myoxocephalus sp.

SCU

Sarago americano

Stenotomus chrysops

SCP

Tautoga

Tautoga onitis

TAU

Tile gibboso

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Musdea americana (*1)

Urophycis tenuis

HKW

Bavose lupe (NS)

Anarhicas sp.

CAT

Lupo di mare

Anarhichas lupus

CAA

Bavosa lupa

Anarhichas minor (Spotted wolffish)

CAS

Pesci demersali (NS)

 

GRO

Pesci pelagici

Aringa

Clupea harengus

HER

Sgombro

Scomber scombrus

MAC

Fieto americano

Peprilus triacanthus

BUT

Alaccia americana

Brevoortia tyrannus

MHA

Costardella

Scomberesox saurus

SAU

Sardoncino americano

Anchoa mitchilli

ANB

Pesce serra

Pomatomus saltatrix

BLU

Carango cavallo

Caranx hippos

CVJ

Tombarello

Auxis thazard

FRI

Maccarello reale

Scomberomourus cavalla

KGM

Maccarello reale maculato

Scomberomourus maculatus

SSM

Pesce vela del Pacifico

Istiophorus platypterus

SAI

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

Palamita

Sarda sarda

BON

Tonnetto

Euthynnus alletteratus

LTA

Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

Tonno rosso

Thunnus thynnus

BFT

Tonnetto striato

Katsuwonus pelamis

SKJ

Tonno albacora

Thunnus albacares

YFT

Sgombri (NS)

Scombridae

TUN

Pesci ossei pelagici (NS)

 

PEL

Invertebrati

Calamaro (Loligo)

Loligo pealei

SQL

Totano (Illex)

Illex illecebrosus

SQI

Calamari (NS)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Cannolicchio dell’Atlantico

Ensis directus

CLR

Cappa dura

Mercenaria mercenaria

CLH

Cappa artica

Arctica islandica

CLQ

Cappa molle

Mya arenaria

CLS

Cappa americana

Spisula solidissima

CLB

Cappa

Spisula polynyma

CLT

Bivalvi (NS)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Canestrello americano

Argopecten irradians

SCB

Canestrello calico

Argopecten gibbus

SCC

Canestrello d’Islanda

Chlamys islandica

ISC

Cappasanta americana

Placopecten magellanicus

SCA

Pettinidi (NS)

Pectinidae

SCX

Ostrica della Virginia

Crassostrea virginica

OYA

Mitilo

Mytilus edulis

MUS

Busici (NS)

Busycon sp.

WHX

Chiocciole di scogliera (NS)

Littorina sp.

PER

Molluschi marini (NS)

Mollusca

MOL

Granciporro atlantico giallo

Cancer irroratus

CRK

Granchio nuotatore

Callinectes sapidus

CRB

Granchio comune

Carcinus maenas

CRG

Granciporro atlantico rosso

Cancer borealis

CRJ

Grancevola artica

Chionoecetes opilio

CRQ

Granchio rosso di fondale

Geryon quinquedens

CRR

Granchio reale

Lithodes maja

KCT

Crostacei reptanti (NS)

Reptantia

CRA

Astice americano

Homarus americanus

LBA

Gamberello boreale

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto rosa

Pandalus montagui

AES

Mazzancolle (NS)

Penaeus sp.

PEN

Gamberetti

Pandalus sp.

PAN

Crostacei di mare (NS)

Crustacea

CRU

Ricci di mare

Strongylocentrotus sp.

URC

Polichetti (NS)

Polychaeta

WOR

Limulo

Limulus polyphemus

HSC

Invertebrati acquatici (NS)

Invertebrata

INV

Altri pesci

Falsa aringa atlantica

Alosa pseudoharengus

ALE

Ricciole

Seriola sp.

AMX

Grongo americano

Conger oceanicus

COA

Anguilla americana

Anguilla rostrata

ELA

Missina

Myxine glutinosa

MYG

Alaccia americana

Alosa sapidissima

SHA

Argentine (NS)

Argentina sp.

ARG

Ombrina

Micropogonias undulatus

CKA

Aguglia americana

Strongylura marina

NFA

Salmone atlantico

Salmo salar

SAL

Latterino menidia

Menidia menidia

SSA

Alaccia vessillifera

Opisthonema oglinum

THA

Alepocefalo

Alepocephalus bairdii

ALC

Ombrina nera

Pogonias cromis

BDM

Perchia nera

Centropristis striata

BSB

Alosa canadese

Alosa aestivalis

BBH

Capelin

Mallotus villosus

CAP

Salmerini (NS)

Salvelinus sp.

CHR

Cobia

Rachycentron canadum

CBA

Leccia dei Caraibi

Trachinotus carolinus

POM

Alosa americana

Dorosoma cepedianum

SHG

Grugnoli (NS)

Pomadasyidae

GRX

Alosa

Alosa mediocris

SHH

Pesce lanterna

Notoscopelus sp.

LAX

Muggini (NS)

Mugilidae

MUL

Fieto americano

Peprilus alepidotus (= paru)

HVF

Pesce burro maculato

Orthopristis chrysoptera

PIG

Sperlano

Osmerus mordax

SMR

Ombrina ocellata

Sciaenops ocellatus

RDM

Pagro mediterraneo

Pagrus pagrus

RPG

Suro americano

Trachurus lathami

RSC

Perchia americana

Diplectrum formosum

PES

Sarago americano

Archosargus probatocephalus

SPH

Corvina striata

Leiostomus xanthurus

SPT

Ombrina dentata

Cynoscion nebulosus

SWF

Ombrina dentata

Cynoscion regalis

STG

Persicospigola striata

Morone saxatilis

STB

Storioni (NS)

Acipenseridae

STU

Tarpone

Tarpon (= megalops) atlanticus

TAR

Trote (NS)

Salmo sp.

TRO

Persicospigola americana

Morone americana

PEW

Berici (NS)

Beryx sp.

ALF

Spinarolo

Squalus acantias

DGS

Spinaroli (NS)

Squalidae

DGX

Squalo toro

Odontaspis taurus

CCT

Smeriglio

Lamna nasus

POR

Squalo mako

Isurus oxyrinchus

SMA

Squalo grigio

Carcharhinus obscurus

DUS

Verdesca

Prionace glauca

BSH

Squaliformi (NS)

Squaliformes

SHX

Squalo musoguzzo

Rhizoprionodon terraenova

RHT

Pescecane nero

Centroscyllium fabricii

CFB

Squalo di Groenlandia

Somniosus microcephalus

GSK

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

BSK

Razze (NS)

Raja sp.

SKA

Razza

Leucoraja erinacea

RJD

Razza

Amblyraja hyperborea

RJG

Razza

Dipturus laevis

RJL

Razza occhiata

Leucoraja ocellata

RJT

Razza stellata

Amblyraja radiata

RJR

Razza

Malcoraja senta

RJS

Razza

Bathyraja spinicauda

RJO

Pesci ossei (NS)

 

FIN


(*1)  Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere Urophycis sono designati come segue ai fini delle relazioni statistiche: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, Urophycis tenuis; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, Urophycis tenuis; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, Urophycis chuss.


ALLEGATO II

Il seguente è un elenco parziale degli stock soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 21.

ANG/N3NO.

Lophius americanus

Rana pescatrice americana

CAA/N3LMN.

Anarhichas lupus

Lupo di mare

CAP/N3LM.

Mallotus villosus

Capelin

CAT/N3LMN.

Anarhichas sp.

Bavose lupe

HAD/N3LNO.

Melanogrammus aeglefinus

Eglefino

HAL/N23KL.

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3M.

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3NO.

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HER/N3L.

Clupea harengus

Aringa

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKR/N3MNO.

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKS/N3NLMO

Merluccius bilinearis

Nasello atlantico

RNG/N23.

Coryphaenoides rupestris

Granatiere

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Musdea americana

POK/N3O.

Pollachius virens

Merluzzo carbonaro

RHG/N23.

Macrourus berglax

Granatiere

SKA/N2J3KL

Raja sp.

Razze

SKA/N3M.

Raja sp.

Razze

SQI/N56.

Illex illecebrosus

Totano

VFF/N3LMN.

Pesci non sottoposti a cernita, non identificati

WIT/N3M.

Glyptocephalus cynoglossus

Passera lingua di cane

YEL/N3M.

Limanda ferruginea

Limanda


ALLEGATO III

TAGLIA MINIMA DEI PESCI  (1)

Specie

Pesci senza visceri né branchie, anche spellati,

freschi, refrigerati, congelati o salati

Interi

Decapitati

Decapitati e senza coda

Decapitati e sezionati

Merluzzo bianco

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 cm (2)

Ippoglosso nero

30 cm

Senza oggetto

Senza oggetto

Senza oggetto

Passera canadese

25 cm

19 cm

15 cm

Senza oggetto

Limanda

25 cm

19 cm

15 cm

Senza oggetto


(1)  Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.

(2)  Taglia inferiore per i pesci freschi salati.


ALLEGATO IV

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)

ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA

Tipo di informazione

 

Codice standard

Nome della nave

 

01

Nazionalità della nave

 

02

Numero di registrazione della nave

 

03

Porto di immatricolazione

 

04

Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi)

 

10

Tipo di attrezzo

Data — giorno

20

Mese

 

21

Anno

 

22

Posizione — latitudine

 

31

Longitudine

 

32

Zona statistica

 

33

 (*1) n. di cale nel periodo di 24 ore

40

 (*1) n. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore

41

Nomi delle specie (allegato II)

 

Catture quotidiane di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)

50

Catture giornaliere di ciascuna specie destinate al consumo umano in forma di pesce

61

Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione

62

Rigetti quotidiani di ciascuna specie

63

Luogo o luoghi di trasbordo

70

Data o date di trasbordo

71

Firma del comandante

80

Codici degli attrezzi

Categoria di attrezzi

Abbreviazione standard

Codice

RETI DA CIRCUIZIONE

 

Rete da circuizione a chiusura

PS

Reti da circuizione azionate da un natante

PS1

Reti da circuizione azionate da due natanti

PS2

Rete da circuizione senza chiusura (lampara)

LA

SCIABICHE

SB

Sciabiche da natante

SV

Sciabica danese

SDN

Sciabica scozzese

SSC

Sciabica a coppia

SPR

Sciabiche (non specificato)

SX

RETI DA TRAINO

 

Nasse

FPO

Reti a strascico

 

Sfogliare

TBB

Reti da traino a divergenti (1)

OTB

Rete a strascico a coppia

PTB

Reti a strascico per scampi

TBN

Reti da traino pelagiche per gamberetti

TBS

Reti a strascico (non specificato)

TB

Reti da traino pelagiche

 

Rete da traino pelagica a divergenti

OTM

Rete a strascico a coppia

PTM

Reti da traino pelagiche per gamberetti

TMS

Reti da traino pelagiche (non specificato)

TM

Reti da traino gemelle a divergenti

OTT

Reti da traino a divergenti (non specificato)

OT

Reti a traino a coppia (non specificato)

PT

Altre reti da traino (non specificato)

TX

DRAGHE

 

Draghe tirate da natanti

DRB

Draghe a mano

DRH

RETI DA RACCOLTA

 

Reti da raccolta portatili (bilance)

LNP

Reti da raccolta manovrate da natanti

LNB

Reti da raccolta fisse manovrate da terra

LNS

Reti da raccolta (non specificato)

LN

RETI DA LANCIO

 

Giacchi

FCN

Reti da lancio (non specificato)

FG

RETI DA IMBROCCO E RETI DA POSTA IMPIGLIANTI

 

Reti da posta (ancorate)

GNS

Reti da posta derivanti

GND

Reti da posta circuitanti

GNC

Reti da posta a pali

GNF

Tremagli

GTR

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

GTN

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato)

GEN

Reti da imbrocco (non specificato)

GN

TRAPPOLE

 

Trappole (reti trappola non coperte)

FPN

Cogolli

FYK

Reti fisse a corrente

FSN

Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.

FWR

Trappole di superficie

FAR

Trappole (non specificato)

FIX

AMI E PALANGARI

 

Lenze a mano e lenze a canna (azionate a mano) (2)

LHP

Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)

LHM

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

Palangari (non specificato)

LL

Lenze al traino

LTL

Ami e palangari (non specificato) (3)

LX

RAMPINI E ARPONI

 

Arponi

HAR

MACCHINE PER LA RACCOLTA

 

Pompe

HMP

Draghe automatiche

HMD

Macchine per la raccolta (non specificato)

HMX

ATTREZZI VARI (4)

MIS

ATTREZZI PER LA PESCA SPORTIVA

RG

ATTREZZI NON NOTI O NON SPECIFICATI

NK

Codici delle navi

1.   Tipi principali di navi

Codice FAO

Tipo di nave

BO

Nave guardapesca

CO

Nave per la formazione alla pesca

DB

Nave draga (non continua)

DM

Nave draga (continua)

DO

Nave da traino a sfogliara

DO

Nave draga n.s.a.

FO

Nave per trasporto di pesce

FX

Nave da pesca n.s.a.

GO

Peschereccio con reti a circuizione

HOX

Nave madre n.s.a.

HSF

Nave madre officina

KO

Nave ospedale

LH

Peschereccio con lenze a mano

LL

Peschereccio a palangari

LO

Peschereccio con lenze

LP

Peschereccio con lenze e canne

LT

Peschereccio con lenze trainate

MO

Navi polivalenti

MSN

Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano

MTG

Peschereccio per traino a reti derivanti

MTS

Peschereccio per traino e circuizione

NB

Peschereccio con un’unica rete da raccolta

NO

Peschereccio con reti da raccolta

NOX

Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.

PO

Nave con ittiopompe

SN

Peschereccio con sciabica danese

SO

Peschereccio per rete a circuizione

SOX

Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.

SP

Peschereccio a cianciolo

SPE

Peschereccio a cianciolo di tipo europeo

SPT

Peschereccio con reti a circuizione per tonni

TO

Peschereccio per traino

TOX

Pescherecci per traino n.s.a.

TS

Peschereccio da traino laterale

TSF

Peschereccio da traino laterale congelatore

TSW

Peschereccio da traino laterale per pesce fresco

TT

Peschereccio per traino poppiero

TTF

Peschereccio congelatore per traino poppiero

TTP

Nave officina per traino poppiero

TU

Peschereccio per rete da traino con buttafuori

WO

Natante posa trappole

WOP

Natante posa nasse

WOX

Natante posa trappole n.s.a.

ZO

Nave da ricerca alieutica

DRN

Peschereccio con reti da posta derivanti

n.s.a. = non specificato altrove.

2.   Principali attività delle navi

Codice ALFA

Categoria

ANC

Cala

DRI

Pesca con rete derivante

FIS

Pesca

HAU

Salpamento

PRO

Trattamento

STE

Trattamento con vapore

TRX

Trasbordo (carico o scarico)

OTH

Altre (da specificare)


(*1)  Qualora vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi nello stesso periodo di 24 ore, occorre procedere a registrazioni distinte per ciascun tipo di attrezzi.

(1)  Le organizzazioni di pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2, e OTM-1 e OTM-2.

(2)  Inclusa la tecnica detta «jigging».

(3)  Il codice LDV per i palangari manovrati dai dory è mantenuto per la registrazione dei dati storici.

(4)  Questa voce comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e con o senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.


ALLEGATO V

FODERONI AUTORIZZATI

1.   Foderone superiore tipo ICNAF

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l’usura, purché risponda ai requisiti seguenti:

a)

le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all’articolo 5;

b)

la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

c)

la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza della parte coperta del sacco, misurata perpendicolarmente all’asse longitudinale del sacco.

Image 1

Attached not less than 4 meshes ahead of codline mesh

Topside chafing gear (netting only permitted) must be 1 1/2 times width of lop codend

To headline

Spliting strap

May not be attached more than 4 meshes ahead of spliting strap

Nothing permitted to cover forward part of net

Chafing gear: Any material may be used to protect the bottom of codend

Codline

2.   Foderone superiore a fascia multipla

Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a prescindere dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, a condizione che:

i)

ogni pezza:

a)

sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, perpendicolarmente all’asse longitudinale del sacco;

b)

abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all’asse longitudinale del sacco, nel punto d’attacco);

c)

non sia più lunga di dieci maglie; nonché

ii)

la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

Image 2

Flap chalers

Mouth of net

Topside of codlend

Codlend

Flap chalers attached by leading edge only

Underside of codlend

FODERONE DI TIPO POLACCO

3.

Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo i bordi anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

Image 3


ALLEGATO VI

CATENELLE DISTANZIATRICI PER RETI DA TRAINO PER GAMBERI: ZONA NAFO

Le catenelle distanziatrici sono catene o corde, o una combinazione delle due, che collegano la lima da piombo alla lima di armamento o alla lima di supporto a intervalli variabili. I termini «lima di armamento» o «lima di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una lima di armamento; altre utilizzano sia la lima di armamento che la lima di supporto, come mostrato nel disegno. La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.

Il disegno allegato mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.

Image 4

Toggle Chain

Netting

Bolchline

Fishing line

Footrope


ALLEGATO VII

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE CATTURE E I RAPPORTI DEI PESCHERECCI

1.   Rapporto «catture in entrata»

Dato

Dato codice

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Della

FR

O

Nome della parte che trasmette

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO

Numero di serie

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «COE» per rapporto «catture in entrata»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave

Nome del comandante

MA

O

Nome del comandante della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Area di cui trattasi

RA

O

Divisione NAFO in cui la nave è in procinto di entrare

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

A bordo

OB

O

Peso totale arrotondato del pesce suddiviso per specie (codice alpha-3) a bordo all’entrata nella zona di regolamentazione NAFO espresso in chilogrammi arrotondati a 100. Consentire diverse coppie di campi consistenti di specie + 9 peso, con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio //OB/specie peso specie peso specie peso//

Specie bersaglio

DS

O

Specie bersaglio. Consentire l’inserimento di diverse specie con il valore separato da spazi, ad esempio //DS/specie specie specie//

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

2.   Rapporto di «entrata» nella zona di regolamentazione

Dato

Dato codice

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Della

FR

O

Nome della parte che trasmette

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO

Numero di serie

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «ENT» per rapporto «catture in entrata»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Area di cui trattasi

RA

O

Divisione NAFO in cui la nave è entrata

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

3.   Rapporto «catture»

Dato

Dato codice

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO

Numero di serie

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «CAT» per rapporto «catture»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave

Parte contraente

Riferimento interno

Numero

IR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero individuale della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O1

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O1

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Catture

CA

 

Dato relativo all’attività; catture totali detenute a bordo per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario

Specie

 

 

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

O

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

 

 

O

 

Giorni di pesca

DF

O

Dato relativo all’attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO dall’inizio dell’attività di pesca o dall’ultimo rapporto «catture»

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

4.   Rapporto «trasbordi»

Dato

Campo codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Della

FR

O

Nome della parte che trasmette

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO

Numero di serie

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «TRA» per rapporto «trasbordi»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave

Nome del comandante

MA

F

Nome del comandante della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave

Quantitativo caricato o scaricato

KG

 

Quantitativo caricato o scaricato nella zona di regolamentazione, per specie (in coppia se necessario)

Specie

 

O

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

O

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Trasbordato su

TT

O (1)

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente

Trasbordato da

TF

O (1)

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave che trasborda

Latitudine

LA

O (2)

Dato relativo all’attività; latitudine stimata del luogo in cui il comandante intende effettuare il trasbordo

Longitudine

LO

O (2)

Dato relativo all’attività; longitudine stimata del luogo in cui il comandante intende effettuare il trasbordo

Data prevista

PD

O (2)

Dato relativo all’attività; data UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (AAAAMMGG)

Ora prevista

PT

O (2)

Dato relativo all’attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (OOMM)

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

5.   Rapporto «catture in uscita»

Dato

Dato codice

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO

Della

FR

O

Nome della parte che trasmette

Numero di serie

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; «COX» per rapporto «catture in uscita»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave

Nome del comandante

MA

O

Nome del comandante della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Area di cui trattasi

RA

O

Zona NAFO da cui la nave è in procinto di uscire

Catture

CA

 

Dato relativo all’attività; catture totali detenute a bordo per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario

Specie

 

O

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

O

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Giorni di pesca

DF

O

Dato relativo all’attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO dall’inizio dell’attività di pesca o dall’ultimo rapporto «catture»

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

6.   Rapporto di «uscita» dalla zona di regolamentazione

Dato

Dato codice

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO

Della

FR

O

Nome della parte che trasmette

Numero di serie

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; «EXI» per rapporto «catture in uscita»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave

Nome del comandante

MA

O

Nome del comandante della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

7.   Rapporto «porto di sbarco»

Dato

Dato codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni:

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Della

FR

O

Nome della parte che trasmette

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione «XNW» per NAFO

Numero di serie

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del rapporto della nave per l’anno in causa

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POR»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave

Nome del comandante

MA

F

Nome del comandante della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O (3)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O (3)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Stato costiero

CS

O

Dato relativo all’attività; Stato costiero del porto di sbarco

Nome del porto

PO

O

Dato relativo all’attività; nome del porto di sbarco

Data prevista

PD

O

Dato relativo all’attività; data UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (AAAAMMGG)

Ora prevista

PT

O

Dato relativo all’attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (OOMM)

Quantitativo da sbarcare

KG

O

Dato relativo all’attività; quantitativo di ogni specie da sbarcare in porto, in coppia se necessario

Specie

Codice FAO della specie

Peso vivo

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Quantitativo a bordo

OB

O

Dato relativo all’attività; quantitativi di ogni specie detenuti a bordo, in coppia se necessario

Specie

Codice FAO della specie

Peso vivo

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data UTC di trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora UTC di trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio


(1)  Secondo il caso.

(2)  Facoltativo per i rapporti trasmessi dalle navi riceventi dopo il trasbordo.

(3)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.


ALLEGATO VIII

RAPPORTO SINTETICO DELL’OSSERVATORE

Image 5

Testo di immagine

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Testo di immagine

Image 7

Testo di immagine

ALLEGATO IX

Rapporto di ispezione

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Testo di immagine

Image 9

Testo di immagine

Image 10

Testo di immagine

ALLEGATO X

Sigillo di ispezione della NAFO

Image 11

Testo di immagine

Il sigillo di ispezione della NAFO comprende i seguenti elementi:

Ragione sociale … LOB TAG

Marchio … «N. di ispezione NAFO a sei cifre»

Materiali … polietilene riciclabile

Colore … (arancio)

Indice di fusione … 6,70 +0,60 (secondo la norma internazionale)

Densità … 953 +0,003 (secondo la norma internazionale)

Punto di rottura (carico) … min. 45 kg (t 20 oC)


ALLEGATO XI

Modello di rapporto di sorveglianza

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Testo di immagine

Image 13

Testo di immagine

ALLEGATO XII

Rapporti di ispezione in porto

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Testo di immagine

Image 15

Testo di immagine

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Testo di immagine

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Testo di immagine

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Testo di immagine

ALLEGATO XIII

Elenco dei pescherecci IUU della NAFO

Nome della nave

(+ nome precedente conosciuto)

Stato di bandiera attuale

(Stato di bandiera precedente conosciuto)

Indicativo di chiamata

(RC)

Numero OMI

Carmen

(Ostovets)

Georgia

(Dominica)

4LSK

8522030

Eva

(Oyra)

Georgia

(Dominica)

4LPH

8522119

Isabella

(Olchan)

Georgia

(Dominica)

4LSH

8422838

Juanita

(Ostroe)

Georgia

(Dominica)

4LSM

8522042

Ulla

(Lisa, Kadri)

Georgia

(Dominica)

sconosciuto

8606836


ALLEGATO XIV (a)

1.   Rapporto «catture» giornaliero — Capo VII (CAX)

Dato

Codice

Obbligatorio/ Facoltativo

Commenti

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO

Numero di serie

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «CAX» per rapporto «catture»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave

Parte contraente

Riferimento interno

OMI

IR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero individuale della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave

Area di cui trattasi

RA

O

Dato relativo all’attività: Divisione NAFO

Latitudine

LA

O (1)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O (1)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Catture giornaliere

CA

 

Dato relativo all’attività; catture totali detenute a bordo (eccetto i rigetti) per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione (2) o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario

Specie

 

O

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

O

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Rigetti in mare

RJ

O

Dato relativo all’attività; catture rigettate in mare per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione (2) o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario

Specie

 

 

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

 

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Pesci sotto taglia

US

O

Dato relativo all’attività; catture di pesci sotto taglia per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione (2) o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario

Specie

 

 

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

 

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

2.   Rapporto dell’osservatore (OBR)

Dato

Codice

Obbligatorio/ Facoltativo

Commenti

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO

Numero di serie

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «OBR» per rapporto dell’osservatore

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave

Attrezzi di pesca

GE

O

Dato relativo all’attività; codice FAO per gli attrezzi da pesca

Specie bersaglio (3)

DS

O

Dato relativo all’attività; codice FAO della specie

Dimensione delle maglie

ME

O

Dato relativo all’attività; dimensione media delle maglie in millimetri

Area di cui trattasi

RA

O

Dato relativo all’attività; divisione NAFO

Catture giornaliere

CA

O

O

Dato relativo all’attività; catture totali detenute a bordo (eccetto i rigetti) per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione (4) o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario

Specie

 

 

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

 

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Rigetti in mare

RJ

O (5)

Dato relativo all’attività; catture rigettate in mare per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione (4) o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario

Specie

 

 

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

 

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Pesci sotto taglia

US

O (5)

Dato relativo all’attività; catture di pesci sotto taglia per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione (4) o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario

Specie

 

 

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

 

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Giornale di bordo

LB

O

Dato relativo all’attività; «SÌ» o «NO» (6)

Produzione

PR

O

Dato relativo all’attività; codice per la produzione, cfr. allegato XIV(b)

Rapporti di posizione

HA

O

Dato relativo all’attività; verifica da parte degli osservatori della correttezza dei rapporti del capitano, «SÌ» o «NO» (7)

Presunte infrazioni

AF

O

Dato relativo all’attività; «SÌ» o «NO» (8)

Nome dell’osservatore

ON

O

Dato relativo al messaggio; nome dell’osservatore che firma il rapporto

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Testo libero

MS

F (9)

Dato relativo all’attività; per ulteriori osservazioni dell’osservatore

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio


(1)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(2)  Vale a dire il primo rapporto «catture» per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.

(3)  La specie bersaglio è la specie che rappresenta il più alto numero di catture per quel giorno.

(4)  Vale a dire il primo rapporto «catture» per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.

(5)  Da trasmettere solo se pertinente.

(6)   «SÌ» se l’osservatore approva le iscrizioni riportate dal capitano nel giornale di bordo.

(7)   «SÌ» se l’osservatore approva i rapporti di posizione trasmessi dal capitano.

(8)   «SÌ» se viene rilevata un’infrazione.

(9)  Obbligatorio se «LB» = «NO», o «HA» = «NO», o «AF» = «SÌ».


ALLEGATO XIV(b)

Codici dei tipi di prodotti

Codice

Tipo di prodotto

A

Intero — congelato

B

Intero — congelato (cotto)

C

Eviscerato non decapitato — congelato

D

Eviscerato decapitato — congelato

E

Eviscerato decapitato — sezionato — congelato

F

Filetti senza pelle — congelati

G

Filetti con pelle — congelati

H

Pesce salato

I

Pesce in salamoia

J

Pesce in scatola

K

Olio

L

Carne proveniente da pesci interi

M

Carne proveniente da frattaglie

N

Altro (specificare)