ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 316

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
4 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1415/2007 della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1416/2007 della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante fissazione della data limite di presentazione delle domande di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1417/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti ( 1 )

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/783/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 marzo 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.3975 — Cargill/Degusta) [notificata con il numero C(2006) 1034]  ( 1 )

53

 

 

2007/784/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 luglio 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.4504 — SFR/Télé 2 France) [notificata con il numero C(2007) 3443]  ( 1 )

57

 

 

2007/785/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente al Regno Unito, alla Romania e alla Polonia [notificata con il numero C(2007) 6109]  ( 1 )

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1415/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,0

MA

68,2

SY

68,2

TR

100,9

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

102,2

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

51,0

TR

118,5

ZZ

84,8

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

70,1

ZZ

70,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,5

HR

52,3

IL

66,3

TR

73,3

UY

82,5

ZZ

67,4

0805 50 10

EG

79,1

TR

104,8

ZA

104,9

ZZ

96,3

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

76,4

MK

30,6

US

83,1

ZA

95,7

ZZ

78,1

0808 20 50

AR

49,2

CN

42,4

TR

145,7

US

109,4

ZZ

86,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1416/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2007

recante fissazione della data limite di presentazione delle domande di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Gli aiuti all’ammasso privato concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine (2), hanno avuto effetti favorevoli sul mercato suino ed è prevedibile una stabilizzazione temporanea dei prezzi delle carni suine. Occorre quindi porre termine agli aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine.

(2)

Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data limite di presentazione delle domande di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine è fissata al 4 dicembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 53.


4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Assortimento per la decorazione delle unghie, costituito da:

 

48 unghie finte

 

un tubetto di colla

 

una lima da unghie

 

un bastoncino per manicure e

 

adesivi decorativi

Le unghie finte sono di plastica preformata e sono disponibili in diverse misure.

L’assortimento è condizionato per la vendita al minuto.

3926 90 97

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

Gli articoli, nella forma presentata, costituiscono un assortimento condizionato ai sensi della regola generale di interpretazione 3 b).

L’assortimento non è costituito da prodotti per manicure della sottovoce 3304 30 00, in quanto comporta l’aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non include preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, B)].

L’assortimento è composto da diversi articoli e deve essere classificato alla sottovoce 3926 90 97 in base alla materia plastica delle unghie artificiali, che conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale.

2.

Unghie finte preformate in plastica.

Esse sono destinate ad essere applicate sulle unghie naturali, utilizzando una soluzione acrilica che ne assicura la saldatura.

Le punte delle unghie sono presentate in confezioni da 50 pezzi, della stessa misura.

3926 90 97

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

Questi articoli non sono considerati prodotti da manicure della sottovoce 3304 30 00, in quanto comportano l’aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non costituiscono preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, B)].

Essi debbono essere pertanto classificati come altri lavori di materie plastiche nella sottovoce 3926 90 97 in base alla materia costitutiva.

3.

Soluzione adesiva composta da:

 

cianoacrilato di etile

 

silice

 

poli(metacrilato di metile)

 

calissareni

 

idrochinone

 

trigliceridi.

La soluzione è destinata a far aderire le unghie finte preformate in plastica alle unghie naturali. Essa indurisce lentamente per permettere la rifinitura delle unghie finte.

La soluzione è confezionata in tubetti dosatori per un’applicazione facile e precisa. Il peso netto non supera 1 kg.

3506 10 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3506 e 3506 10 00.

Il prodotto non è considerato una preparazione per manicure o pedicure della voce 3304.

Il prodotto può essere utilizzato come colla o adesivo secondo la formulazione della voce 3506.


4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, chiedendo conferma scritta che i rifiuti di cui all’allegato III o III A del suddetto regolamento, la cui esportazione non sia vietata a norma dell’articolo 36, possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese e un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

(2)

In tali richieste a ciascun paese è stato chiesto di indicare quali delle opzioni seguenti avesse scelto in relazione a detti rifiuti: il divieto, una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive oppure nessun controllo.

(3)

Conformemente al primo comma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e prima dell’inizio dell’applicabilità di tale regolamento, la Commissione era tenuta ad adottare un regolamento destinato a tener conto di tutte le risposte ricevute. La Commissione ha regolarmente adottato il regolamento (CE) n. 801/2007 (2). Tuttavia, le risposte e le precisazioni supplementari pervenute da allora aiutano a capire meglio in che termini si debba tener conto delle risposte dei paesi di destinazione.

(4)

La Commissione ha ricevuto una risposta alle richieste scritte da Algeria, Andorra, Argentina, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Egitto, Federazione russa, Filippine, Georgia, Guyana, India, Indonesia, Israele, Kenya, Kirghizistan, Libano, Liechtenstein, Malawi, Malaysia, Mali, Marocco, Moldova, Oman, Pakistan, Paraguay, Perù, Seychelles, Sri Lanka, Sudafrica, Taipei cinese, Thailandia, Tunisia, Vietnam.

(5)

Alcuni paesi non hanno inviato una conferma scritta relativa alla possibilità di esportare verso di essi rifiuti destinati al recupero originari della Comunità. Di conseguenza, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, si deve ritenere che tali paesi abbiano optato per una procedura di notifica e di autorizzazione scritte preventive.

(6)

Alcuni paesi hanno comunicato nelle loro risposte la loro intenzione di seguire procedure di controllo applicabili ai sensi della normativa nazionale che differiscono da quelle previste dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. Inoltre, conformemente all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006, l’articolo 18 di detto regolamento va applicato mutatis mutandis a tali spedizioni, salvo nel caso di rifiuti soggetti anche alle procedure di notifica e di autorizzazione preventive.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 801/2007. Per ragioni di chiarezza, dato il numero di modifiche richieste, è opportuno abrogare quest’ultimo regolamento e sostituirlo con il presente. Tuttavia, i rifiuti che nel regolamento (CE) n. 801/2007 sono classificati come non soggetti a controllo nel paese di destinazione, ma per i quali nel presente regolamento sono richieste una notifica e un’autorizzazione preventive, devono continuare ad essere classificati come non soggetti a controllo nel paese di destinazione per un periodo transitorio di 60 giorni dopo l’entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui all’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell’articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, è soggetta alle procedure stabilite in allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 801/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 801/2007 continua ad applicarsi, per un periodo di 60 giorni a decorrere da tale data, ai rifiuti elencati nella colonna c) dell’allegato di detto regolamento, figuranti nelle colonne b) e d) dell’allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 179 del 7.7.2007, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci delle colonne del presente allegato fanno riferimento ai seguenti punti:

a)

divieto;

b)

notifica e autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006;

c)

nessun controllo nel paese di destinazione;

d)

altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile. Per quanto riguarda i rifiuti figuranti nella colonna c), gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano mutatis mutandis salvo nel caso di rifiuti inclusi anche nella colonna b).

Laddove due codici siano separati da un trattino, va inteso che sono contemplati i due codici e quelli tra essi compresi.

Laddove due codici siano separati da un punto e virgola, va inteso che sono contemplati i due codici in questione.

Algeria

a)

b)

c)

d)

GC030

ex 8908 00:

unicamente se l’armatura può contenere amianto

GC030

ex 8908 00:

eccetto nel caso in cui l’armatura può contenere amianto

 

GC030

ex 8908 00:

eccetto nel caso in cui l’armatura può contenere amianto

GG030

ex 2621:

se nessuna analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

GG030

ex 2621:

se l’analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

 

GG030

ex 2621:

se l’analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

GG040

ex 2621:

se nessuna analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

GG040

ex 2621:

se l’analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

 

GG040

ex 2621:

se l’analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Andorra

a)

b)

c)

d)

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Argentina

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030-B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070-B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150-B1170

 

 

B1180; B1190

 

 

 

 

B1200-B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250-B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

Alcool polivinilico

Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

Rifiuti contenenti polimeri fluorurati (1)

della voce B3010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3020:

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

altri, includendo ma non limitati a 2) residui non selezionati

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell’alimentazione degli animali

della voce B3070:

tutti gli altri rifiuti

 

B3070

 

B3080-B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130-B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Bangladesh

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di alluminio

B1020-B2130

 

 

 

della voce B3010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3020:

i seguenti rifiuti e residui di carta e cartone:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

B3030-B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Benin

a)

b)

c)

d)

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Bielorussia

a)

b)

c)

d)

 

della voce B1010:

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1020:

rottami di berillio

rottami di tellurio

della voce B1020:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B1030:

unicamente polvere di vanadio

della voce B1030:

tutti i rifiuti eccetto quelli contenenti polvere di vanadio

 

 

della voce B1031:

unicamente polvere di titanio

della voce B1031:

tutti i rifiuti eccetto quelli contenenti polvere di titanio

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

della voce B1120:

metalli di transizione

della voce B1120:

lantanidi (metalli delle terre rare)

 

 

 

B1130-B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200-B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

della voce B2020:

unicamente rifiuti che non contengono sostanze dichiarate dalla Bielorussia

 

 

 

B2030

 

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazione abrasive

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110

 

 

della voce B2120:

unicamente soluzioni acide o basiche contenenti sostanze dichiarate dalla Bielorussia

della voce B2120:

tutte le soluzioni eccetto quelle acide o basiche contenenti sostanze dichiarate dalla Bielorussia

 

 

 

 

B2130

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polimeri acrilici

poliuretano (non contenente CFC)

polimetilacrilato

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

resine acetaliche

polieteri

solfuri di polifenilene

alcani C10-C13 (plastificante)

polisilossano

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (2):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

 

B3020

 

 

della voce B3030:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

della voce B3060:

degras: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati

rifiuti di pesce

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3065

 

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

della voce B3070:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B3080-B3100

 

 

 

 

B3110; B3120

 

 

B3130; B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

della voce GB040 7112

2620 30

2620 90:

unicamente scorie di galvanizzazione contenenti rame

 

della voce GB040 7112

2620 30

2620 90

unicamente scorie di metalli preziosi

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

della voce GE020 ex 7001

ex 7019 39:

unicamente rifiuti di fibre di vetro con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell’amianto

 

della voce GE020 ex 7001

ex 7019 39:

tutti i rifiuti eccetto quelli di fibre di vetro con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell’amianto

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Botswana

a)

b)

c)

d)

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 


Brasile

a)

b)

c)

d)

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di cromo

della voce B1010:

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di torio

rottami delle terre rare

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di cromo

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170-B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200-B1250

 

B1200-B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

della voce B2030:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

rifiuti dei rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

 

 

B2060

 

 

B2070-B2110

 

B2070-B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050-B3065

 

 

 

B3060

 

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell’alimentazione degli animali

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100-B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140-B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Cile

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 


Cina

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di titanio

della voce B1020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1020:

metalli di transizione, se contenenti > 10 % V2O5

B1030

 

 

 

della voce B1031:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1031:

tungsteno, titanio, tantalio

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

della voce B1100:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

 

 

 

B1115

della voce B1120:

lantanidi (metalli delle terre rare)

 

 

della voce B1120:

tutti gli altri rifiuti

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici) eccetto i rottami di carburo di tungsteno (WC) tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici) unicamente rottami di carburo di tungsteno (WC)

B2040-B2130

 

 

 

della voce B3010:

i seguenti rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione:

resine ureiche

resine melanine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e copolimeri non alogenati

i seguenti rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione:

resine formofenoliche

poliammidi

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (3):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

 

B3020

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3030:

i seguenti cascami di cotone:

cascami di filatura (inclusi i cascami di fili)

altri

i seguenti cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:

fibre sintetiche

fibre artificiali

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3060:

rifiuti di ossa o di corna grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati

B3065-B4030

 

 

 

della voce GB040 7112

2620 30

2620 90:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce GB040 7112

2620 30

2620 90:

unicamente scorie derivanti dalla lavorazione del rame

 

 

 

GC010

della voce GC020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce GC020:

unicamente cascami di fili metallici, rottami di motori

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Cina (Hong Kong)

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di tantalio

 

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1020

B1030-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060-B1090

 

 

 

della voce B1100:

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

 

 

della voce B1100

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1115

della voce B1120:

lantanidi (metalli delle terre rare)

 

 

della voce B1120:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1130

B1140-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250-B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100-B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

resine acetaliche

polieteri

alcani C10-C13 (plastificato)

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (4):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

poliuretano (non contenente CFC)

polisilossano

polimetilacrilato

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Cina (Macao)

a)

b)

c)

d)

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Costa d’Avorio

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1250

 

 

 

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

 

 

 

B3140

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Costa Rica

a)

b)

c)

d)

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Croazia

a)

b)

c)

d)

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Cuba

a)

b)

c)

d)

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 


Egitto

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di cromo

 

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050-B1070

 

 

B1080-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2060-B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100-B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

della voce B3020:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in

altri

2. residui non selezionati

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3030-B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Federazione russa

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B2120

 

B1010-B2120

B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

B3010-B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

B3050-B3070

 

B3050-B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110-B3130

 

B3110-B3130

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

 

GE020

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Filippine

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di cobalto

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1020:

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

della voce B1020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1030-B1115

 

 

della voce B1120:

cobalto, lantanio

della voce B1120:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1130-B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180-B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070-B3010

 

 

 

 

B3020-B3050

 

 

B3060-B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Georgia

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031-B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120-B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090-B3110

 

 

B3120-B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Guyana

a)

b)

c)

d)

 

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


India

a)

b)

c)

d)

 

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di magnesio

 

 

B1020

 

 

della voce B3010:

tutti gli altri rifiuti

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

tereftalato di polietilene

 

 

 

B3020

 

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3030:

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 


Indonesia

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B2040:

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

B2060-B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

 

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Israele

a)

b)

c)

d)

 

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Kenya

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040-B1080

 

 

B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature e scorie di zinco:

Hscorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1110:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

 

 

della voce B1120:

tutti gli altri rifiuti

della voce B1120:

manganese

ferro

zinco

 

 

B1130-B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

della voce B3030:

stoppe e cascami (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili, diversi da quelli selezionati

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B3035-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kirghizistan

a)

b)

c)

d)

 

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Libano

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di cromo

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

B1010

B1020-B1090

 

 

B1020-B1090

della voce B1100:

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 

 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

B2040

B2060-B2130

 

 

B2060-B2130

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (5):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

resine acetaliche

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polieteri

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

alcani C10-C13 (plastificante)

poliuretano (non contenente CFC)

polisilossano

polimetilacrilato

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Liechtenstein

a)

b)

c)

d)

 

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Malawi

a)

b)

c)

d)

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Malaysia

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di tungsteno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

della voce B1010:

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di torio

della voce B1010

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di stagno

 

B1020-B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120-B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220-B1240

 

 

 

 

 

B1250-B2030

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110-B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020-B3035

 

B3040

 

 

 

 

della voce B3050:

avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in ceppi, mattonelle, pellet o forme simili

della voce B3050:

rifiuti di sughero, frantumato, granulato, o macinato

 

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alle voci 2302 20 100/900)

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati

gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao

altri rifiuti dell’industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alle voci 2302 20 100/900)

altri rifiuti dell’industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

 

B3065-B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Mali

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

della voce B1010:

rottami di cromo

 

 

 

B1020

 

 

B1030-B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090-B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140-B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

zolfo in forma solida

 

 

 

B2060

 

 

B2070-B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Morocco

a)

b)

c)

d)

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di titanio

rottami di manganese

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

della voce B1020:

rottami di antimonio

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

rottami di tellurio

 

della voce B1020:

rottami di berillio

rottami di cadmio

rottami di selenio

 

B1030-B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220-B1250

 

 

 

 

 

B2010-B2020

 

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

 

B2040-B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati

stirolo

butadiene

resine acetaliche

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polieteri

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

alcani C10-C13 (plastificante)

polisilossano

polimetilacrilato

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (6):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

della voce B3010

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

poliuretano (non contenente CFC)

alcool polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

B3020-B3050

 

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3060:

gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao

 

 

 

B3065

 

B3070-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Moldova

a)

b)

c)

d)

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

della voce B3020:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Oman

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Pakistan

a)

b)

c)

d)

della voce B3060

fecce di vino

 

 

 

B3140

 

 

 

della voce GN010 ex 0502 00:

rifiuti di setole di maiale o di cinghiale

 

 

 

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Paraguay

a)

b)

c)

d)

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 


Perù

a)

b)

c)

d)

 

della voce B3030:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

 

della voce B3030:

cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

stoppe e cascami di lino

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

indumenti ed altri articoli tessili usurati

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

 

della voce B3060:

degras: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati

 

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3065:

rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica [di rischio] di cui all’allegato III

 

della voce B3065:

rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica [di rischio] di cui all’allegato III

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Seychelles

a)

b)

c)

d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Sri Lanka

a)

b)

c)

d)

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 


Sudafrica

a)

b)

c)

d)

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 


Taipei cinese

a)

b)

c)

d)

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di germanio

 

B1020-B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050-B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

 

B1115; B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140-B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010-B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

B2060-B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

poliuretano (non contenente CFC)

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

della voce B3010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3020

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040; B3050

 

B3060-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Thailandia

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040-B1090

 

 

 

della voce B1100:

tutti gli altri rifiuti

della voce B1100:

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

B1115-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090

 

 

 

 

B2100

 

 

B2110-B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e copolimeri non alogenati

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (7):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

della voce B3010:

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

B3020

 

 

della voce B3030:

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B3035

 

 

 

della voce B3040:

altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)

della voce B3040:

rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

 

 

 

B3050-B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Tunisia

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020-B1220

 

 

 

 

B1230; B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020; B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruro di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

 

 

B2060-B2130

 

 

 

della voce B3010:

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (8):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e copolimeri non alogenati

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

B3020

 

 

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

 

 

B3035-B3065

 

 

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell’alimentazione degli animali

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Vietnam

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di cromo

della voce B1020

rottami di berillio

rottami di cadmio

rottami di selenio

rottami di tellurio

 

 

della voce B1020

rottami di antimonio

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

B1030-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

B2060-B2130

 

 

 

 

della voce B3010:

tutti i rifiuti diversi dai rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

policarbonati

 

B3010

 

 

 

B3020

B3030-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


(1)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(2)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(3)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(4)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(5)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(6)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(7)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(8)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2006

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso COMP/M.3975 — Cargill/Degusta)

[notificata con il numero C(2006) 1034]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/783/CE)

Il 29 marzo 2006 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare all’articolo 8, paragrafo 1. La versione non riservata della decisione integrale, nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione, figura sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html

I.   SINTESI

(1)

Il 21 ottobre 2005 la Commissione ha ricevuto notifica di un progetto di concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni fra imprese (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)

A seguito dell’esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione notificata rientra nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni.

(3)

Il 23 novembre 2005 le parti hanno presentato degli impegni alla Commissione. Il 14 dicembre 2005 la Commissione ha concluso che la concentrazione, anche tenendo conto degli impegni presentati, sollevava seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, e ha deciso pertanto di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(4)

Dopo un esame approfondito, tuttavia, la Commissione ha concluso che l’operazione notificata non suscita problemi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. È stato quindi proposto di autorizzare l’operazione notificata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

II.   LE PARTI E L’OPERAZIONE

(5)

Cargill è un’impresa privata statunitense, attiva a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di commodity agricole, mangimi per animali e alimenti, e offre servizi finanziari in questi campi. DFI è un’impresa tedesca che produce ingredienti alimentari, attualmente di proprietà di Degussa AG, i cui principali azionisti sono RAG e E.ON. Le due principali divisioni di DFI sono «DFI Texturant Systems» e «DFI Flavours». L’operazione consiste nell’acquisizione della totalità delle quote di DFI attualmente detenute da Degussa AG.

III.   CONCENTRAZIONE DI DIMENSIONE COMUNITARIA

(6)

L’operazione notificata consiste nell’acquisizione, da parte di Cargill, del controllo della totalità di DFI ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

IV.   I MERCATI DEL PRODOTTO RILEVANTI

(7)

Nel presente caso, l’indagine della Commissione si è concentrata in particolare sui mercati della lecitina non geneticamente modificata («non GM») fluida e della lecitina non GM deoliata (1). Gli altri mercati interessati erano quelli della lecitina geneticamente modificata («GM»), della pectina e dell’olio di semi grezzo (2).

1.   I vari mercati della lecitina

(8)

La lecitina è un ingrediente alimentare che, in quanto «emulsionante», è usato per stabilizzare le emulsioni, ossia la miscela di sostanze idrofile (ad esempio l’acqua) ed idrofobe (ad esempio l’olio). La lecitina è usata principalmente negli alimenti e nei mangimi, ma anche nei prodotti cosmetici, farmaceutici e industriali (ad esempio erbicidi e cuoio). Benché rappresenti generalmente meno dell’1 % dei costi di produzione, è di solito essenziale per il processo industriale degli utilizzatori finali e può cambiare radicalmente la qualità dei prodotti finali.

(9)

La lecitina è un sottoprodotto derivante dal processo di macinazione di semi oleaginosi, generalmente semi di soia: la grande maggioranza della lecitina venduta sul mercato è estratta dai semi di soia (95 %), mentre altre fonti come la colza e il girasole restano marginali. La lecitina rappresenta meno dell’1 % del contenuto in volume di un seme di soia e molto meno del 5 % in valore.

a)   La lecitina e gli emulsionanti sintetici non appartengono allo stesso mercato del prodotto

(10)

Gli emulsionanti possono essere divisi in emulsionanti naturali (come la lecitina) ed emulsionanti sintetici (come i mono- o digliceridi). Mentre i primi sono estratti dai semi oleaginosi, i secondi sono prodotti artificialmente attraverso reazioni chimiche. L’indagine di mercato della Commissione ha stabilito che i due tipi di emulsionanti non appartengono allo stesso mercato del prodotto, essenzialmente per le ragioni esposte in appresso.

(11)

Dal punto di vista della domanda, l’indagine di mercato ha mostrato che la lecitina e gli emulsionanti sintetici non sono interscambiabili per ragioni sia tecnologiche che di qualità. Ciò vale per i produttori sia di mangimi per animali che di alimenti. Praticamente nessun utilizzatore di lecitina non GM ha cominciato a utilizzare in passato gli emulsionanti sintetici anche se i prezzi della lecitina non GM sono raddoppiati negli ultimi due anni, e la maggior parte di loro non si orienterebbe verso gli emulsionanti sintetici neanche se il prezzo della lecitina dovesse aumentare in futuro del 10 %.

b)   La lecitina GM e la lecitina non GM devono essere valutate separatamente

(12)

Dall’indagine di mercato è inoltre emerso che in Europa devono essere distinti due mercati separati per la lecitina GM e per la lecitina non GM. Difatti i consumatori europei (diversamente da quelli di altre parti del mondo) si oppongono fortemente ai prodotti geneticamente modificati. Questo ha portato l’Unione europea ad adottare diversi regolamenti che impongono dal 2004 (2) l’etichettatura e la tracciabilità degli alimenti e dei mangimi (così come dei loro ingredienti) geneticamente modificati. Di conseguenza, la lecitina può essere esonerata dall’obbligo di etichettatura solo se esiste un processo di certificazione accertato («audit trail») per tutta la catena di produzione e di approvvigionamento che dimostri che la soia da cui è estratta non è geneticamente modificata e che gli input dei prodotti intermedi e finali sono stati tenuti separati da materiale geneticamente modificato quando si è piantato, raccolto, stoccato, trasformato e distribuito.

(13)

Dal punto di vista dell’offerta, i costi di produzione della lecitina non GM sono sensibilmente più elevati di quelli della lecitina GM. La catena di approvvigionamento della lecitina non GM è difatti diversa da quella della lecitina GM, e di conseguenza vi è una significativa differenza fra i prezzi della lecitina GM e della lecitina non GM.

c)   La lecitina fluida, la lecitina deoliata e la lecitina frazionata devono essere valutate separatamente

(14)

La Commissione ha inoltre constatato che possono essere distinti diversi tipi o categorie di lecitina: difatti la lecitina fluida (cioè il prodotto di base) può essere ulteriormente raffinata con un processo di eliminazione dell’olio che dà la lecitina «deoliata», oppure con un frazionamento che dà la lecitina «frazionata» (3). Cargill non opera nel settore della produzione di lecitina frazionata. L’indagine di mercato ha individuato diversi elementi a favore di una distinzione fra lecitina fluida, lecitina deoliata e lecitina frazionata.

(15)

Quasi tutti i clienti hanno indicato di non poter passare dalla lecitina fluida a quella deoliata, poiché ogni tipo corrisponde ad esigenze molto specifiche (ad esempio il sapore, il trattamento, ecc.) e comporta un diverso processo di produzione. Dal punto di vista dell’offerta, la produzione di lecitina deoliata e di lecitina frazionata richiede impianti supplementari e un investimento considerevole, nonché un know-how diverso.

2.   Pectina

(16)

Le attività delle parti si sovrappongono anche nel settore della pectina. La pectina è usata per gelatinizzare, stabilizzare e gelificare i prodotti. La Commissione ha preso in considerazione un’ulteriore distinzione fra vari tipi di pectina (ad esempio, pectina di mele e pectina di agrumi e tipi di pectina a seconda del loro contenuto di metossile), ma in definitiva ha potuto lasciare aperta la questione della definizione del mercato poiché l’operazione in oggetto non ostacolerebbe la concorrenza in nessuno dei casi considerati.

V.   I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI

1.   Lecitina

(17)

La Commissione è giunta alla conclusione che, almeno per la lecitina non GM, i mercati si estendono al territorio del SEE.

(18)

Difatti la forte preferenza dei clienti europei per i prodotti non geneticamente modificati, chiaramente limitata all’Europa, porta in Europa a condizioni di mercato diverse. L’80 % del totale della vendita di lecitina non geneticamente modificata avviene all’interno del SEE, benché questo mercato rappresenti solo il 45 % della vendita mondiale di lecitina. Per di più, i clienti acquistano solo raramente da fornitori al di fuori dell’Europa, non solo perché i costi di trasporto sono un fattore importante, ma anche perché per molti clienti sono fondamentali la consegna puntuale e il supporto in termini di know-how del prodotto e della produzione. La struttura della domanda di lecitina nel SEE è significativamente diversa da quella nel resto del mondo.

(19)

Per quanto riguarda i mercati della lecitina GM (fluida e deoliata), benché alcuni elementi sembrino orientare a favore di un mercato a livello mondiale (le normative, ad esempio, non sono molto diverse nelle diverse parti del mondo), la Commissione ha potuto, ai fini della presente decisione, lasciare aperta la definizione esatta del mercato geografico.

2.   Pectina

(20)

Benché l’indagine di mercato abbia indicato che la portata geografica dei mercati può limitarsi al SEE, la definizione esatta del mercato geografico rilevante ha potuto essere lasciata aperta, dato che nessuna delle delimitazioni fa emergere problemi di concorrenza.

VI.   VALUTAZIONE

1.   Lecitina fluida non GM

(21)

Per quanto riguarda il mercato SEE della lecitina fluida non GM, i risultati dell’indagine approfondita hanno effettivamente permesso di dissipare i dubbi relativi alla compatibilità dell’operazione proposta con il mercato comune.

(22)

L’indagine ha mostrato che la quota di mercato reale delle parti ([30-40] %) è inferiore a quanto stimato dalle parti stesse ([40-50] %), e ha confermato che la pressione esercitata dagli altri concorrenti è abbastanza forte da limitare efficacemente la posizione delle parti su questo mercato. In effetti la quota dei concorrenti di Cargill, DFI e Solae è in costante e sensibile aumento. Sono riusciti ad aumentare la loro quota non solo distributori consolidati di ingredienti alimentari, come Nore Ingredients (quota di mercato del [5-15] %) o Helm AG (quota di mercato dello [0-10] %): recentemente sono diventati un’alternativa più credibile per i clienti europei anche dei concorrenti brasiliani e indiani, poiché molti di essi (diversamente da Cargill e Degussa) hanno accesso diretto alla materia prima per la lecitina fluida non GM. Alcuni grossi produttori di alimenti/cioccolato si approvvigionano già adesso direttamente dalle fonti brasiliane. I maggiori produttori brasiliani hanno mostrato di essere capaci di creare la propria rete logistica e di distribuzione in Europa e di poter competere direttamente con operatori ben consolidati, come l’entità derivante dalla concentrazione e Solae.

(23)

Il forte aumento dei prezzi e i margini interessanti che dà la lecitina fluida non GM sono ulteriori incentivi, per i produttori brasiliani e indiani, a competere in modo più aggressivo con le parti sul mercato europeo. Dato che i principali operatori nel SEE (Cargill, DFI, Solae) attualmente si procurano quasi tutta la materia prima non geneticamente modificata da effettivi o perlomeno potenziali concorrenti brasiliani, le condizioni correnti sul mercato della lecitina fluida non GM non dovrebbero cambiare in modo tale da creare ostacoli significativi alla concorrenza.

(24)

L’indagine di mercato della Commissione ha mostrato inoltre che la concentrazione non produrrà una distorsione della concorrenza dovuta a effetti coordinati. Ciò non è dovuto solo all’asimmetria delle quote di mercato dei due principali operatori dopo la concentrazione. I risultati dell’indagine di mercato indicano anche chiaramente che il mercato della lecitina fluida non GM non può essere considerato trasparente. Il prezzo della lecitina non GM è negoziato fra il fornitore e i suoi clienti su base individuale, senza che sia disponibile un listino prezzi. Di conseguenza i prezzi della lecitina fluida variano considerevolmente fra i singoli clienti, anche fra quelli di dimensioni comparabili.

2.   Lecitina deoliata non GM

(25)

L’indagine della Commissione si è concentrata soprattutto sulla lecitina deoliata non GM, poiché le parti detengono una quota combinata particolarmente importante su questo mercato. Se, tuttavia, la notificazione indicava la presenza di soli tre operatori attivi sul mercato della lecitina deoliata non GM, dall’indagine approfondita è risultato che vi hanno fatto ingresso, o sono sul punto di farlo, una serie di nuovi fornitori, cosa che limita effettivamente la capacità delle parti di agire indipendentemente dai loro concorrenti.

(26)

L’indagine di mercato ha confermato che nel 2005 DFI era ancora il principale fornitore di lecitina deoliata non GM, con una quota di mercato del [50-60] %. Insieme alla quota di mercato di Cargill dello [0-10] % nel 2005, l’entità derivante dalla concentrazione avrebbe il [60-70] % del mercato SEE della lecitina non GM.

(27)

L’indagine ha anche mostrato che la posizione di Cargill sul mercato della lecitina deoliata è relativamente debole e che la sua scomparsa come concorrente non modificherebbe in modo significativo l’attuale struttura concorrenziale del mercato. In effetti, diversamente dai suoi principali concorrenti, Cargill non possiede impianti propri per la lecitina deoliata, ma la fa produrre in uno stabilimento in Arkansas, negli Stati Uniti. Tale stabilimento ha una capacità relativamente limitata, che non ha potuto essere utilizzata per gravi problemi tecnici. Dall’indagine di mercato è emerso altresì che la strategia dei «prezzi bassi» scelta da Cargill per inserirsi sul mercato della lecitina deoliata non GM non si è rivelata sostenibile dato l’accentuato aumento dei costi della materia prima (lecitina fluida non GM).

(28)

L’indagine ha poi mostrato che nuovi fornitori di lecitina deoliata non GM si sono già inseriti sul mercato o lo faranno in tempi brevi e svolgendo un’attività sufficientemente ampia. La maggior parte di questi fornitori (ad esempio Berg & Schmidt/Sternchemie, Ruchi e Matlani) dispone già delle proprie linee per la deoliazione o le avrà operative il prossimo anno (ad esempio SG Lecitinas). Il fatto che le capacità recentemente predisposte per la deoliazione siano significative mostra che i fornitori indiani e sudamericani si sono risolutamente impegnati a entrare sul mercato europeo. Le capacità di produzione recentemente disponibili per la lecitina deoliata non GM in India e in Brasile eccederanno il volume dell’intero mercato SEE.

(29)

L’ingresso di un numero di imprese relativamente ampio mostra che gli ostacoli per l’inserimento sul mercato della lecitina deoliata possono essere significativi ma non sono insormontabili. Se è vero che la lecitina deoliata non è una «commodity» e la sua produzione richiede tecnologia e know-how, i concorrenti hanno confermato che questa tecnologia è disponibile sul mercato (ad esempio attraverso le società di engineering) e di essere in grado di produrre lecitina deoliata non GM di qualità comparabile a quella dei leader del mercato. Neanche il fatto che molti clienti dell’industria alimentare chiedano una presenza europea dei loro fornitori è un grosso ostacolo per questi concorrenti, poiché la maggior parte di essi coopera con distributori europei consolidati che possono fornire il know-how necessario sui clienti e le loro specifiche esigenze. Molti clienti hanno effettivamente confermato di essere interessati a fonti alternative di lecitina deoliata non GM.

3.   I mercati della lecitina GM

(30)

L’indagine di mercato non ha confermato l’esistenza di problemi di concorrenza sui mercati della lecitina GM. Per quanto riguarda la lecitina fluida, ADM resterà, anche nell’ipotesi di mercati europei, il chiaro leader con una quota del [40-50] %, seguita dalle parti, da Solae e da una serie di piccoli concorrenti. Ciò suggerisce che la nuova entità disporrà di un margine di manovra limitato per aumentare i prezzi unilateralmente o per ostacolare in altro modo la concorrenza. Cargill, inoltre, non impernia la sua strategia di marketing della lecitina sui mercati GM. Quanto alla possibilità che la concentrazione dia luogo a comportamenti coordinati, la Commissione ritiene un tale rischio trascurabile, essenzialmente per le ragioni che si applicano anche alla lecitina fluida non GM (assenza di trasparenza dei prezzi, asimmetria delle quote di mercato, ecc.). Per quanto riguarda la lecitina deoliata GM, Solae avrebbe il [50-60] % del mercato europeo, seguita da DFI, ma con un limitato accrescimento per l’apporto di Cargill. Vi sono diversi altri concorrenti sul mercato (ad esempio ADM). Di conseguenza la sovrapposizione sui mercati della lecitina deoliata GM è molto limitata.

4.   Pectina

(31)

Per quanto riguarda la pectina, la quota di mercato combinata delle parti non supera il 25 %, né a livello mondiale né a livello del SEE, con un accrescimento solo molto limitato. Le posizioni del leader di mercato, CP Kelco, e dell’attuale numero due (Danisco) non verranno intaccate dalla concentrazione. Questa valutazione non cambierebbe neanche se si dovessero distinguere mercati alternativi (ad esempio mercati mondiali, mercati della pectina di mela/di agrumi o mercati in funzione del contenuto di metossile), perché la posizione di Cargill su questi mercati sarebbe ancora più debole.

5.   Effetti verticali (olio di semi grezzo)

(32)

Benché, sulla base di un’ipotetica definizione di un mercato a monte dell’olio di soia grezzo nel SEE, l’operazione proposta dia tecnicamente luogo a ripercussioni verticali sul mercato, questa situazione non è fonte di preoccupazione: la principale ragione è che DFI e Cargill acquistano lecitina fluida non GM già pronta da terzi e per ottenere la lecitina non GM non utilizzano materia prima non GM da loro stessi prodotta.

VII.   CONCLUSIONI

(33)

La decisione conclude pertanto che la concentrazione proposta non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso.

(34)

Di conseguenza la decisione dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(3)  Vi sono inoltre alcune forme di «lecitine speciali» modificate/adattate alle esigenze dell’utilizzatore, ma rappresentano solo una quota trascurabile del mercato.


4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2007

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso COMP/M.4504 — SFR/Télé 2 France)

[notificata con il numero C(2007) 3443]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/784/CE)

Il 18 luglio 2007 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html

PREMESSA

(1)

Il 28 novembre 2006 la Commissione ha ricevuto la notificazione, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento CE sulle concentrazioni») del progetto di concentrazione mediante il quale SFR SA («SFR», Francia), impresa controllata congiuntamente da Vivendi SA («Vivendi», Francia) e da Vodafone Group plc («Vodafone», Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo delle attività di accesso a Internet e di telefonia fissa dell’impresa Télé 2 France («Télé 2», Francia, affiliata del gruppo Télé 2) mediante acquisto di partecipazioni. L’attività di telefonia mobile di Télé 2 non rientra nell’ambito della presente operazione.

(2)

SFR è una società francese attiva nel settore della telefonia mobile in Francia, il cui controllo è detenuto da Vivendi e da Vodafone.

(3)

Vivendi è la società madre di un gruppo francese attivo nei settori dei media e delle telecomunicazioni. Il gruppo Vivendi è principalmente presente nei settori della televisione a pagamento (attraverso il gruppo Canal+), del cinema, della musica, dei giochi interattivi e delle telecomunicazioni.

(4)

Vodafone è la società madre di un gruppo britannico attivo sia come operatore di reti di telefonia mobile che come fornitore di altri servizi di telecomunicazioni in diversi Stati membri dell’Unione europea nonché al di fuori di quest’ultima.

(5)

Télé 2 France (Télé 2) è l’affiliata francese del gruppo Télé 2. L’impresa è attiva nei settori della telefonia fissa, della fornitura di accesso a Internet e, infine, della televisione a pagamento in seguito al lancio, nel giungo 2006, di un’offerta di televisione via DSL (2). Télé 2 è attiva anche nel settore della telefonia mobile.

(6)

L’indagine di mercato ha rivelato che l’operazione notificata può provocare un notevole indebolimento della pressione concorrenziale esercitata dagli operatori DSL sull’insieme dei mercati della televisione a pagamento in Francia e quindi, a termine, il rincaro dei prezzi e la diminuzione della qualità dell’offerta. Sussistono quindi seri dubbi circa il rischio che l’operazione notificata ostacoli in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di quest’ultimo. Tuttavia SFR e Vivendi hanno proposto rimedi appropriati che permettono di dissipare tali dubbi.

I.   DEFINIZIONE DEI MERCATI

Introduzione

(7)

La presente operazione concerne il settore della televisione a pagamento in Francia, che, schematicamente, è organizzato come segue. A monte, si trovano i detentori dei diritti di diffusione sui programmi determinati (film, serie, eventi sportivi, ecc.). A livello intermedio, gli editori di canali producono internamente i loro propri programmi e/o acquisiscono diritti di diffusione su programmi (film, serie, eventi sportivi, ecc.) al fine di costituire il contenuto dei loro canali. A valle, i distributori acquistano dagli editori il diritto di diffondere i loro canali e costituiscono offerte di televisione a pagamento sotto forma di pacchetti di canali accessibili mediante abbonamento. La distribuzione delle offerte di televisione a pagamento ai consumatori finali può essere effettuata attraverso diversi modi di trasmissione, di cui i principali in Francia sono il cavo, il satellite, la DSL e il sistema erziano (analogico e digitale).

Mercati di prodotti

I mercati «a monte» dell’acquisizione di diritti di diffusione audiovisiva

(8)

I principali criteri di segmentazione e di distinzione dei diritti di diffusione di programmi audiovisivi sono:

i)

la natura del programma: opere cinematografiche e serie recenti; eventi sportivi; altri contenuti audiovisivi (programmi di archivio e di flusso televisivo);

ii)

la piattaforma di distribuzione: cavo, satellite, DSL ed erziano analogico nonché erziano digitale;

iii)

il tipo di fusione: canali televisivi lineari classici e servizi di televisione non lineari [Pay Per View («PPV») e Video on Demand («VoD»)].

(9)

Sui mercati a monte, gli operatori televisivi via DSL sono essenzialmente attivi in Francia nell’acquisto di diritti di diffusione in VoD. Pur limitandosi, prima dell’operazione, all’edizione di servizi VoD, Télé 2 era un’impresa potenzialmente atta ad entrare sul mercato dell’acquisto di diritti di diffusione in VoD. Ai fini della valutazione della presente operazione sotto il profilo della concorrenza e sulla base dei risultati dell’indagine di mercato, occorre definire un mercato distinto per l’acquisto di diritti di opere cinematografiche destinate a una diffusione in VoD.

I mercati «intermedi» della commercializzazione di canali

(10)

I mercati intermedi mettono in relazione editori di canali di televisione e distributori di servizi di televisione a pagamento. Secondo la prassi decisionale costante della Commissione si opera una distinzione tra i canali gratuiti che sono in gran parte finanziati dai proventi pubblicitari (eventualmente integrati, nel caso dei canali pubblici, da risorse pubbliche) e i canali a pagamento che sono principalmente finanziati da risorse derivanti dai canoni pagati dai distributori.

(11)

La Commissione ha previsto in numerose occasioni una segmentazione in funzione delle tematiche dei differenti canali (in particolare canali premium e canali di sport) senza tuttavia definire la questione. A prescindere dalla necessità di siffatta definizione, la Commissione ritiene che un pacchetto di canali attraente sia costituito da un pacchetto «di base» composto da varie tematiche principali (premium, cinema, giovani, sport, informazione) e completato da un insieme di altre tematiche più o meno intercambiabili.

(12)

Infine, le autorità della concorrenza non segmentano in linea di massima, secondo il sistema tecnico di distribuzione (ossia distinguendo le diverse piattaforma di diffusione quali il cavo, il satellite o, più di recente, la DSL), in quanto gli editori auspicano in generale di ottenere la commercializzazione più ampia possibile dei loro canali al fine di massimizzare la loro remunerazione e perlomeno di essere presenti sull’insieme delle piattaforme di diffusione attraverso contratti esclusivi multipiattaforme.

Il mercato a valle della distribuzione al dettaglio di servizi di televisione a pagamento

(13)

Secondo prassi costante della Commissione, la distribuzione di televisione a pagamento e quella di televisione gratuita costituiscono mercati di prodotti distinti. Infatti, le offerte di televisione a pagamento e di televisione gratuita sono scarsamente intercambiabili dal punto di vista della domanda. L’esame della presente operazione non ha contestato questa segmentazione fondamentale.

(14)

Del resto, l’indagine di mercato realizzata nell’ambito della presente operazione tende a confermare che non è necessario segmentare il mercato in funzione dei diversi modi di diffusione della televisione a pagamento (cavo, satellite, DSL, erziano) tenuto conto in particolare della crescente convergenza di diverse piattaforme a livello del contenuto. Inoltre, ai fini del presente caso, non è necessario stabilire se i servizi emergenti di distribuzione di televisione mediante le piattaforme di telefonia mobile costituiscono un mercato distinto dal momento che, da un lato, SFR è, già fin da prima che si realizzi la presente operazione, operatore di telefonia mobile e visto che, d’altra parte, l’attività di telefonia mobile di Télé 2 non rientra nella presente operazione.

Mercati geografici

(15)

Per quanto riguarda l’insieme dei mercati testé definiti, conformemente a una prassi decisionale costante, la Commissione opta per una dimensione nazionale. Per quanto riguarda l’acquisizione di contenuti (diritti o canali) le trattative tra offerenti e richiedenti sono organizzate su base nazionale (sia per i diritti relativi sia a contenuti nazionali che esteri). Per quanto riguarda il mercato a valle della distribuzione di servizi di televisione a pagamento, va osservato che i diversi modi di diffusione coprono l’insieme del territorio nazionale (satellite) oppure tendono a coprire progressivamente l’insieme o gran parte di detto territorio (TNT, DSL e cavo). Inoltre, va sottolineato che i distributori di televisione a pagamento applicano una politica tariffaria uniforme all’insieme del territorio.

II.   ANALISI SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

Il funzionamento del mercato prima dell’operazione notificata

(16)

Prima dell’operazione in questione, il gruppo Vivendi era direttamente attivo nella distribuzione di televisione a pagamento in Francia via satellite nonché per via erziana. I pacchetti dei canali di Vivendi sono anche proposti via DSL. Tuttavia, non disponendo nella fase pre-operazione, di infrastruttura DSL, Vivendi deve necessariamente servirsi della rete di operatori DSL per distribuirli. Gli operatori DSL sono quindi soltanto vettori di pacchetti di Vivendi e in nessun caso ne sono distributori giacché Vivendi conserva il rapporto commerciale diretto con gli abbonati ai suoi pacchetti.

(17)

Pertanto gli operatori DSL tra cui Télé 2 intervengono a titolo di distributori sul mercato della televisione a pagamento soltanto per i loro pacchetti «proprietari», ossia per i pacchetti composti di canali e servizi di televisione di cui essi stessi acquisiscono dagli editori il diritto di diffusione e che propongono quindi direttamente ai consumatori finali. Questi pacchetti di proprietà sono commercializzati nell’ambito di offerte definite «multiple pay» comprendenti anche servizi di telecomunicazioni (telefonia e/o accesso Internet ad alta velocità).

(18)

Le piattaforme DSL e di televisione digitale terrestre (TNT) costituiscono i modi di distribuzione più dinamici e i principali vettori di crescita nel mercato della televisione a pagamento in Francia, mentre il satellite e il cavo registrano una crescita relativamente moderata in termini di numero di abbonati. Tenuto conto della crescita prevedibile nei prossimi anni della parte della popolazione francese che dispone di una connessione DSL, il numero di abbonati alle offerte multiple play degli operatori DSL dovrebbe meccanicamente continuare a crescere in maniera considerevole.

(19)

Il dinamismo degli operatori DSL è dovuto al fatto che essi godono di determinati vantaggi comparativi rispetto alle altre piattaforme:

vantaggi commerciali del «multiple pay» (Internet ad alta velocità, telefonia su IP, televisione e, progressivamente, telefonia mobile) non replicabili dal satellite e dalla TNT,

vantaggi tecnici: servizio fornito mediante la linea telefonica classica (doppino di rame), possibilità di servizi innovativi tra cui la VoD (contrariamente al satellite e alla TNT per mancanza di una via di ritorno) oltre ai servizi classici di PPV.

(20)

Tuttavia, l’indagine di mercato ha rivelato che i pacchetti televisivi proprietari degli operatori DSL esercitano, attualmente, una debole pressione concorrenziale sulle offerte del gruppo Vivendi data la loro impossibilità di accedere a contenuti televisivi attraenti. Orbene, tale limitazione deriva direttamente dai contratti di esclusiva conclusi da Vivendi con la quasi totalità degli editori di canali più interessanti e più noti in Francia, sia che si tratti di editori terzi che di editori appartenenti al suo gruppo.

Effetti orizzontali

(21)

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell’indagine di seconda fase, la Commissione ritiene che la quota di mercato di Vivendi rappresenti il [60-70] % del numero di abbonati. In ogni caso, la quota di mercato di Vivendi in termini di fatturato è notevolmente superiore alla sua quota di mercato calcolata sulla base del numero di abbonati a causa del prezzo di vendita delle sue offerte di televisione rispetto a quelli dei concorrenti.

(22)

Télé 2 detiene una quota di mercato molto bassa, inferiore all’1 %. Secondo i dati della parte notificante, nel 2006 Télé 2 ha rappresentato metà del 2 % di nuovi abbonati netti sulla totalità del mercato.

(23)

Se la debole quota di mercato di Télé 2 può essere imputata ad un ingresso relativamente tardivo sul mercato della televisione a pagamento (giugno 2006), tuttavia non sembra che questa impresa svolga un ruolo specifico sul mercato né che sia chiamata a svolgerlo in un futuro prevedibile. Secondo elementi concreti forniti dalla parte notificante e dai terzi interrogati nell’ambito dell’indagine di mercato, la parte di mercato attuale di Télé 2 è globalmente rappresentativa della pressione concorrenziale che esercita o che può esercitare sul mercato. L’indagine di mercato ha infatti dimostrato che Télé 2 non beneficia di vantaggi specifici rispetto ad altri operatori DSL e che quindi non è destinata, in assenza della presente operazione, a crescere più rapidamente della media del mercato.

(24)

Ciò nonostante l’indagine di mercato ha dimostrato che se Télé 2 dovesse beneficiare di un trattamento privilegiato da parte di Vivendi in termini di accesso ai contenuti audiovisivi potrebbe rapidamente e in maniera significativa rafforzare la sua posizione sul mercato a valle della distribuzione di televisione a pagamento.

Effetti verticali

(25)

L’indagine di seconda fase, a sostegno dei gravi dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento, ha chiaramente confermato che gli incentivi di Vivendi a continuare a non avvantaggiare taluni operatori DSL in termini di accesso al contenuto (canali e programmi audiovisivi) spariranno o saranno ridotti in maniera alquanto significativa dopo l’operazione. Infatti, non appena Vivendi diventerà un operatore DSL a pieno titolo, i suoi incentivi a non discriminare tra gli operatori DSL verranno meno. Avrà infatti interesse a favorire SFR/Télé 2 in modo da captare a suo vantaggio la maggior parte possibile della crescita del segmento DSL del mercato a valle della distribuzione della televisione a pagamento.

(26)

La posizione alquanto significativa detenuta da Vivendi sui mercati a monte e intermedio le permetterebbe di rafforzare considerevolmente il pacchetto proprietario di SFR/Télé 2 destinandogli contenuti (canali o diritti audiovisivi) attraenti e/o differenziati non accessibili agli altri operatori DSL oppure a condizioni meno vantaggiose di quelle che sarebbero accordate a SFT/Télé 2. Dal momento che la componente telecomunicazione (telefonia e Internet) delle offerte multiple pay degli operatori DSL è relativamente standardizzata, siffatto potenziamento della componente televisiva dell’offerta multiple pay di Télé 2 avrebbe un forte effetto differenziatore e aumenterebbe sensibilmente l’attrattiva della sua offerta.

(27)

Infatti, queste misure di discriminazione rafforzerebbero significativamente l’attrattiva delle offerte di Télé 2 (e quindi la sua base di abbonati) senza alcuna possibilità per gli operatori DSL concorrenti di accedere a contenuti alternativi equivalenti. Di conseguenza, la posizione degli operatori DSL sul mercato a valle della distribuzione di televisione a pagamento sarebbe resa alquanto fragile, il che avrebbe anche l’effetto di indebolire la loro posizione di potenziali acquirenti di diritti di distribuzione di canali o di diritti di diffusione di programmi audiovisivi. Di conseguenza, il potere di negoziazione di Vivendi sui mercati a monte e intermedio sarebbe considerevolmente potenziato dall’ampliamento della sua base di abbonati.

Conclusione

(28)

Concludendo, l’operazione proposta quale notificata inizialmente comporta il rischio di provocare un indebolimento della nascente pressione concorrenziale esercitata dagli operatori di DSL sul mercato a valle della distribuzione di televisione a pagamento, che è già fragile, data la posizione ormai molto importante detenuta da Vivendi sull’insieme dei mercati della televisione a pagamento in Francia. L’indebolimento della concorrenza potenziale degli operatori DSL sul mercato a valle avrebbe per effetto di rafforzare in egual misura le posizioni molto forti detenute da Vivendi sui mercati a monte e intermedio.

III.   LE MISURE CORRETTIVE

(29)

Per ovviare ai rischi per la concorrenza testé illustrati, il 13 giugno 2007 SFR e Vivendi hanno presentato determinati impegni. Essenzialmente tali impegni riguardano le condizioni di accesso a tre tipi di contenuto: i canali (impegni 1 e 2), i pacchetti e mini pacchetti di canali (impegno 3) e i diritti VoD (impegno 4).

(30)

Gli impegni concernono tre categorie di canali:

i «canali della categoria 1» sono «i canali tematici lineari (ossia che non comprendono i servizi di VoD e di sVoD) editi dal gruppo Vivendi»,

i «canali della categoria 2» sono «i canali tematici lineari editi da terzi (ivi compresi gli azionisti di minoranza di Canal+ Francia) di cui il gruppo Vivendi deterrebbe i diritti di distribuzione esclusivi sull’xDSL», e

i «canali della categoria 3» sono «i canali tematici lineari editi da terzi (ivi compresi gli azionisti di minoranza di Canal+ Francia) di cui il gruppo Vivendi non deterrebbe i diritti di distribuzione esclusivi sull’xDSL».

(31)

L’impegno 1 è volto a garantire che Vivendi non accorderà condizioni più vantaggiose a SFR/Télé 2 rispetto agli altri operatori DSL per quanto riguarda i canali che edita o i canali per i quali detiene o deterrebbe diritti di distribuzione esclusivi su DSL. Infatti, in base a tale impegno, Vivendi deve offrire agli operatori DSL i canali distribuiti da SFR/Télé 2 a condizioni normali di mercato che non potranno essere meno favorevoli di quelle accordate a SFR/Télé 2.

(32)

L’impegno 1 non riguarda i canali di cui al punto 21 degli impegni sottoscritti da Vivendi e dal gruppo Canal Plus dinnanzi il ministro francese incaricato dell’economia nell’ambito dell’operazione Canal Satellite/TPS. L’interpretazione di tale impegno è stata precisata da SFR e da Vivendi che, in una lettera del 13 giugno 2007, hanno confermato che tale impegno permetterebbe di escludere qualsiasi rischio di discriminazione positiva a vantaggio di SFR/Télé 2 per quanto riguarda l’accesso a questi sette canali.

(33)

L’impegno 2 vieta a SFR/Télé 2 di acquisire o di sfruttare diritti esclusivi di distribuzione su DSL. L’importanza di tale impegno deriva dal fatto che i canali della categoria 3 sono gli unici disponibili agli operatori DSL che desiderino differenziarsi dalle offerte di Vivendi sviluppando offerte televisive proprietarie indipendentemente da Vivendi. Orbene, SFR/Télé 2 sarebbe stata in grado di acquisire la distribuzione esclusiva via DSL di detti canali avvalendosi della posizione forte di Vivendi sul mercato globale dell’acquisizione di canali in seguito alla realizzazione della presente operazione.

(34)

L’impegno 2 prevede una clausola di rendez-vous che permette alla Commissione di esercitare un controllo ex ante sull’eventuale acquisizione di diritti DSL esclusivi sui canali della categoria 3 da parte di SFR/Télé 2 e di accertarsi in tal modo che l’acquisizione di siffatti diritti da parte di SFR/Télé 2 non privi in pratica gli altri operatori DSL della possibilità di sviluppare le loro offerte televisive proprietarie indipendentemente da Vivendi.

(35)

L’impegno 3 vieta a Vivendi di privilegiare gli abbonati di SFR/Télé 2 per quanto concerne l’accesso alle offerte di canali che distribuisce, ossia: il pacchetto Canal+ (che raggruppa attualmente quattro canali premium, a carattere prevalentemente sportivo e cinematografico in prima diffusione) e le offerte Canal Satellite e TPS che, nelle loro varie tipologie, raggruppano molteplici decine di canali tematici (giovani, informazione, scoperte, cinema in seconda diffusione ecc.). L’offerta Canal+ e le offerte Canal Satellite e TPS costituiscono offerte «premium» di televisione a pagamento in Francia per le quali non esistono alternative immediate sul mercato francese. A tale titolo costituiscono un complemento importante per gli abbonati alle offerte multiple play degli operatori DSL che auspicano di poter accedere ad un’ampia offerta di televisione a pagamento.

(36)

L’impegno 3 vale anche per i servizi di PPV editi da Vivendi di cui Vivendi dovesse curare l’edizione. Si applica in particolare al servizio di PPV Foot+ che distribuisce contenuti sportivi di forte richiamo (e quindi importanti in termini di nuovi abbonati) e notevolmente differenziati.

(37)

L’impegno 4 vieta a Vivendi e a SFR di acquisire diritti VoD esclusivi su film americani e film francesi recenti. L’obiettivo di tale impegno è quindi di permettere agli operatori DSL concorrenti di SFR/Télé 2 di accedere ai diritti VoD sui film americani e francesi recenti che costituiscono contenuti importanti per partecipare alla differenziazione delle offerte di televisione a pagamento. È stata instaurata una clausola di rendez-vous per il caso in cui l’evoluzione delle pratiche di mercato dovesse far constatare che i concorrenti di Vivendi acquisiscono in esclusiva diritti VoD.

(38)

Le disposizioni relative all’applicazione e al monitoraggio degli impegni permettono di garantire un controllo efficace degli impegni e infine di garantirne l’efficacia. In particolare gli impegni prevedono una procedura rapida di risoluzione del contenzioso (tribunale arbitrale).

(39)

La durata degli impegni è di 5 anni. Siffatta durata sembra sufficiente tenuto conto della dinamica di mercati connessi alle nuove tecnologie. Questo periodo di 5 anni ha peraltro il vantaggio di far coincidere la durata dei presenti impegni con gli impegni assunti dinnanzi le autorità francesi della concorrenza in occasione della fusione Canal Satellite/TPS.

(40)

Visto quanto sopra si può concludere che gli impegni forniti da SFR e Vivendi, una volta attuati, sono di natura tale da eliminare l’insieme dei problemi di concorrenza sollevati dall’operazione notificata sui mercati della televisione a pagamento in Francia.

IV.   CONCLUSIONE

(41)

Fatto salvo il pieno rispetto da parte di SFR e di Vivendi dei loro impegni, si conclude che l’operazione prevista non ostacolerà in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale del medesimo. Di conseguenza la concentrazione notificata, quale modificata dagli impegni presentati da SFR e Vivendi, è dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento CE sulle concentrazioni nonché dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Digital Subscriber Line (linea di collegamento digitale). La DSL è una tecnologia che permette di aumentare sensibilmente la capacità delle linee telefoniche normali. Ne esistono varie tipologie, di cui la più corrente è l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — Linea asimmetrica di collegamento digitale).


4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente al Regno Unito, alla Romania e alla Polonia

[notificata con il numero C(2007) 6109]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/785/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (4), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio.

(2)

A seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nella contea di Suffolk nel Regno Unito, la decisione 2006/415/CE è stata modificata dalla decisione 2007/731/CE (5) che ne ha sostituito l'allegato.

(3)

Le misure di protezione adottate dal Regno Unito a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione, sono state ora riesaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Poiché nell'area soggetta a restrizioni è stato registrato un ulteriore focolaio della malattia, la delimitazione di tale area e la durata delle misure vanno modificate per tener conto della situazione epidemiologica.

(5)

A seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un allevamento avicolo rurale nella municipalità di Tulcea in Romania, la decisione 2006/415/CE è stata modificata dalla decisione 2007/770/CE (6) che ne ha modificato l'allegato.

(6)

Le misure di protezione adottate dalla Romania a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione, sono state ora riesaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(7)

La Polonia ha comunicato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in aziende avicole site nella municipalità di Brudzeń Duży sul suo territorio e ha adottato le misure appropriate di cui alla decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B previste dall'articolo 4 di detta decisione.

(8)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Polonia e ha appurato che la delimitazione della aree A e B istituite dall'autorità competente di quello Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalla sede effettiva del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B in Polonia e stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

La decisione 2006/415/CE va quindi modificata di conseguenza.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(4)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/770/CE (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 45).

(5)  GU L 295 del 14.11.2007, pag. 28.

(6)  GU L 311 del 29.11.2007, pag. 45.


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(se disponibile)

Nome

UK

REGNO UNITO

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Zona di protezione

Area comprendente la parte delle contee di Suffolk e Norfolk compresa entro cerchi del raggio di 3 km, aventi centro sulle coordinate TM 06178 76666 e TL 9506381001 (1).

19.12.2007

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Zona di sorveglianza

Area comprendente la parte delle contee di Suffolk e Norfolk compresa entro cerchi del raggio di 10 km, aventi centro sulle coordinate TM 06178 76666 e TL 9506381001 (1).

RO

ROMANIA

00038

Zona di protezione

Murighiol

31.12.2007

00038

Zona di sorveglianza

 

Dunavatu de Jos

 

Dunavatu de Sus

 

Colina

 

Plopu

 

Sarinasuf

 

Mahmudia

PL

POLONIA

VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE)

01400

Distretto di Plock

Zona di protezione

 

Municipalità di Brudzeń Duży:

 

Główina

 

Gorzechówko

 

Gorzechowo

 

Myśliborzyce

 

Rembielin

 

Rokicie

 

Siecień

 

Siecień Rumunki

 

Strupczewo Duże

 

Uniejewo

 

Więcławice

 

Municipalità di Nowy Duninów:

 

Karolewo

 

Nowa Wieś

 

Nowy Duninów

31.12.2007

VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE)

00400

Distretto di Włocławek

Zona di protezione

Municipalità di Włocławek:

 

Skoki Duże

 

Skoki Małe

VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE)

01400

Distretto di Plock

Zona di sorveglianza

 

Municipalità di Brudzeń Duży:

 

Bądkowo

 

Bądkowo Jeziorne

 

Bądkowo Kościelne

 

Bądkowo Podlasie

 

Bądkowo Rochny

 

Biskupice

 

Brudzeń Duży

 

Brudzeń Mały

 

Cegielnia

 

Cierszewo

 

Izabelin

 

Janoszyce

 

Karwosieki Cholewice

 

Kłobukowo

 

Krzyżanowo

 

Lasotki

 

Murzynowo

 

Noskowice

 

Parzeń

 

Parzeń Janówek

 

Patrze

 

Radotki

 

Robertowo

 

Sikórz

 

Sobowo

 

Suchodół

 

Turza Mała

 

Turza Wielka

 

Wincentowo

 

Winnica

 

Zdziębórz

 

Żerniki

 

Municipalità di Stara Biała:

 

Brwilno Górne

 

Kobierniki

 

Kowalewko

 

Ludwikowo

 

Mańkowo

 

Maszewo Duże

 

Srebrna

 

Ulaszewo

 

Wyszyna

 

Municipalità di Nowy Duninów:

 

Brwilno Dolne

 

Brzezinna Góra

 

Duninów Duży

 

Grodziska

 

Jeżowo

 

Kamion

 

Kobyla Góra

 

Środoń

 

Stary Duninów

 

Studzianka

 

Wola Brwileńska

VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE)

01400

Distretto di Sierpc

Zona di sorveglianza

Municipalità di Mochowo:

 

Będorzyn.

 

Grodnia

 

Łukoszyn

 

Łukoszyno Biki

VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE)

00400

Distretto di Włocławek

Zona di sorveglianza

Municipalità di Włocławek:

 

Dąb Mały

 

Dąb Polski

 

Dąb Wielki

 

Dobiegniewo

 

Jazy

VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE)

00400

Distretto di Lipno

Zona di sorveglianza

 

Municipalità di Dobrzyń nad Wisłą:

 

Chalin

 

Chudzewo

 

Dobrzyń Nad Wisłą

 

Kamienica

 

Łagiewniki

 

Lenie Wielkie

 

Michałkowo

 

Mokówko

 

Mokowo

 

Płomiany

 

Ruszkowo

 

Wierznica

 

Wierzniczka

 

Municipalità di Tłuchowo:

 

Trzcianka

PARTE B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(se disponibile)

Nome

UK

REGNO UNITO

NORFOLK

00154

SUFFOLK

00162

I distretti di:

 

Babergh

 

Breckland

 

Forest Heath

 

Ipswich

 

Mid Suffolk

 

Norwich

 

St Edmundsbury

 

South Norfolk

 

Suffolk Coastal

 

Waveney

19.12.2007

RO

ROMANIA

00038

Municipalità di Tulcea

31.12.2007

PL

POLONIA

VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE)

01400

Distretto di Plock

Municipalità di:

 

Bielsk

 

Bodzanów

 

Brudzeń Duży

 

Bulkowo

 

Drobin

 

Gąbin

 

Łąck

 

Mała Wieś

 

Nowy Duninów

 

Radzanowo

 

Słubice

 

Słupno

 

Stara Biała

 

Staroźreby

 

Wyszogród

31.12.2007

Città di Płock

 

Distretto di Gostynin

Municipalità di:

 

Gostynin

 

Pacyna

 

Sanniki

 

Szczawin Kościelny

Distretto di Sierpc

Municipalità di:

 

Gozdowo

 

Mochowo

 

Rościszewo

 

Sierpc

 

Szczutowo

 

Zawidz

VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE)

00400

Distretto di Włocławek

Municipalità di:

 

Baruchowo

 

Boniewo

 

Brześć Kujawski

 

Choceń

 

Chodecz

 

Fabianki

 

Izbica Kujawska

 

Kowal

 

Lubanie

 

Lubień Kujawski

 

Lubraniec

 

Włocławek

VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE)

00400

Distretto di Lipno

Municipalità di:

 

Bobrowniki

 

Chrostkowo

 

Dobrzyń nad Wisłą

 

Kikół

 

Lipno

 

Skępe

 

Tłuchowo

 

Wielgie

Città di Włocławek»

 


(1)  Si tratta di coordinate del Sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.