ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 309

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
27 novembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1377/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1378/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea ( 1 )

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) come additivo per mangimi ( 1 )

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1381/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2133/2001 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali (per quanto riguarda un aumento delle concessioni tariffarie accordate dalla Comunità per gli alimenti per pesci delle Isole Færøer di cui ai codici NC ex23099010, ex23099031 ed ex23099041)

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime d’importazione per le carni suine

28

 

*

Regolamento (CE) n. 1383/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele

40

 

*

Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1377/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/654/PESC del 9 ottobre 2007, che modifica la posizione comune 2005/440/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio (2) ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo («RDC») conformemente alla posizione comune 2005/440/PESC, alla risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle successive risoluzioni pertinenti.

(2)

Con la risoluzione 1771 (2007) del 10 agosto 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, fra l'altro, che le misure restrittive nei confronti di un certo tipo di assistenza tecnica non devono applicarsi alla prestazione di assistenza tecnica pertinente, notificata preventivamente al comitato istituito dal paragrafo 8 della risoluzione 1533 (2004) e approvata dal governo dell'RDC, quando tale assistenza sia destinata esclusivamente ad essere utilizzata da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC in fase di integrazione nelle province del nord e sud Kivu e nel distretto dell'Ituri. Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 889/2005.

(3)

Occorre inoltre allineare il regolamento (CE) n. 889/2005 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità in caso di infrazioni e la competenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2005 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web specificati nell'allegato, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di:

a)

assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati dalla missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'RDC (“MONUC”) o ad aiutare la MONUC;

b)

assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC o ad aiutare dette unità purché:

i)

abbiano portato a termine il processo di integrazione, oppure

ii)

operino rispettivamente sotto il comando dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale dell'RDC oppure

iii)

siano in fase di integrazione nel territorio dell'RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell'Ituri;

c)

assistenza tecnica approvata dal governo dell'RDC e destinata esclusivamente ad essere utilizzata da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC in fase di integrazione nelle province del nord e sud Kivu e nel distretto dell'Ituri, purché l'assistenza o i servizi in questione siano stati notificati preventivamente al comitato per le sanzioni, nonché

d)

assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell’assistenza tecnica o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni.

2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Il divieto di cui all'articolo 2, lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le indicano nei siti web elencati nell'allegato.

2.   Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente articolo e la informano di ogni eventuale successivo cambiamento.»;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, entità od organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.»;

5)

l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 264 del 10.10.2007, pag. 11.

(2)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 6 bis e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione delle Comunità europee

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873»


27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1378/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo raggiunto all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, tenutasi dal 27 novembre al 1o dicembre 2006, rende necessario modificare gli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Le modifiche riguardano la sostituzione di «kg» e «litro» con «tonnellate (Mg)» e «m3» alla casella 5 del documento di notifica dell’allegato I A, alle caselle 5 e 18 del documento di movimento dell’allegato I B e alle caselle 3 e 14 delle informazioni sulla spedizione dell’allegato VII, l’inserimento della nuova casella 17 nel documento di movimento, una modifica da apportare alla nota 1 delle informazioni sulla spedizione e i riferimenti alle linee guida per una gestione ecologicamente corretta ai punti da I.4 a 1.9 dell’allegato VIII. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire gli allegati in parola.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono sostituiti dal testo che figura negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO I

L’allegato I A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I A

Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

Image

Image

Image

Image


ALLEGATO II

L’allegato I B del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I B

Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

Image

Image

Image

Image


ALLEGATO III

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4

Image


ALLEGATO IV

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)

I.   Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea

1.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) (1)

2.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido (1)

3.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi (1)

4.

Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) (2)

5.

Direttive tecniche generali aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti (POP), contenenti tali inquinanti o da essi contaminati (3)

6.

Direttive tecniche aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorodifenile (PCB), trifenile policlorurato (PCT) o polibromobifenile (PBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (3)

7.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, clordano, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene (HCB), mirex, toxafene o dall’HCB come sostanza chimica industriale, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (3)

8.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (3)

9.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente: policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), esaclorobenzene (HCB) o policlorodifenile (PCB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (3)

II.   Linee guida adottate dall’OCSE:

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:

Personal computer usati e rottami (4)

III.   Linee guida adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO):

Linee guida sul riciclaggio delle navi (5)

IV.   Linee guida adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia (6)


(1)  Adottate in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 9-13 dicembre 2002.

(2)  Adottate in occasione della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 25-29 ottobre 2004.

(3)  Adottate in occasione della ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 27 novembre-1o dicembre 2006.

(4)  Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell’OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(5)  Risoluzione A.962 adottata dall’assemblea dell’IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.

(6)  Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell’OIL nel corso della sua 289a sessione, 11-26 marzo 2004.»


27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1380/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti nell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per i tacchini da ingrasso, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713), da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) è stato autorizzato provvisoriamente per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1458/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, relativo all'autorizzazione permanente e all'autorizzazione provvisoria di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (2).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per i tacchini da ingrasso. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso, nel suo parere del 18 aprile 2007, che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente (3). Essa ha concluso inoltre che il preparato non presenta nessun altro rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il parere suddetto, l'impiego del preparato non ha effetti nocivi per questa ulteriore categoria di animali. Esso non considera necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Il parere conferma anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 233 del 9.9.2005, pag. 3.

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e l'efficacia del preparato enzimatico Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-xilanasi) per l'impiego come additivo nei mangimi per i tacchini da ingrasso, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 18 ottobre 2007. The EFSA Journal (2007) 474, pagg. 1-11.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangimi completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Composizione dell'additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) avente un'attività minima di:

forma solida: 5 600 TXU (1)/g

forma liquida: 5 600 TXU/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Metodi analitici  (2)

Metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano di frumento) a pH 3,5 e 55 °C.

Tacchini da ingrasso

560 TXU

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Dose raccomandata per chilo di mangime completo:

tacchini da ingrasso: 560–840 TXU

Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.

17 dicembre 2017


(1)  1 TXU è il quantitativo di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire da arabinoxilano di frumento, a pH 3,5 e a 55 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1381/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2133/2001 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali (per quanto riguarda un aumento delle concessioni tariffarie accordate dalla Comunità per gli alimenti per pesci delle Isole Færøer di cui ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti enumerati nell’allegato II del trattato (1),

vista la decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall’altra (2),

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/2005 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer (4) ha modificato il protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall’altra (5) (di seguito «l’accordo»), approvato con decisione 97/126/CE, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

(2)

Il 13 giugno 2007, il Consiglio ha statuito sulla posizione della Comunità relativa alla modifica del protocollo n. 4 dell’accordo.

(3)

La decisione n. 1/2007 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo (6), ha modificato in particolare il quantitativo del contingente tariffario annuo recante il numero d’ordine 09.0689.

(4)

L’articolo 1, secondo comma, punto 1, del protocollo n. 4 dell’accordo, modificato dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer, prevede che, in relazione al contingente tariffario aperto per gli alimenti per pesci di cui ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41, le autorità delle Isole Færøer certificano che gli alimenti per pesci esportati nell’Unione europea nell’ambito di detto contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.

(5)

Secondo il disposto dell’articolo 3 della decisione n. 1/2007 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer, l’aumento di volume del contingente tariffario per l’anno civile 2007 è calcolato pro rata temporis a decorrere dal 1o dicembre 2007. Pertanto, l’aumento di volume del contingente tariffario per l’anno civile 2007 deve essere fissato a 833 tonnellate.

(6)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione (7).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2133/2001 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I prodotti importati nell’ambito del contingente tariffario n. 09.0689 sono immessi in libera pratica dietro presentazione:

a)

di una prova dell’origine ai sensi dell’articolo 16 del protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa; nonché

b)

di una dichiarazione contenente una delle diciture riportate nell’allegato V e certificata dalla seguente autorità delle Isole Færøer:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/Agenzia alimentare, veterinaria e ambientale

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

FAROE ISLANDS

Telefono: 00 298 35 64 00

Fax 00 298 35 64 01

Telefono di servizio: 00 298 55 64 03 (fino alle ore 23.00)

E-mail: HFS@HFS.FO

Web: www.hfs.fo»;

2)

nell’allegato II, il testo relativo al numero d’ordine 09.0689 è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento;

3)

il testo riportato nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

Articolo 2

Fatto salvo l’articolo 1, punto 2, il contingente tariffario per l’anno civile 2007 è di 10 833 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(4)  GU L 110 del 24.4.2006, pag. 1.

(5)  GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

(6)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 32.

(7)  GU L 287 del 31.10.2001, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 880/2007 (GU L 194 del 26.7.2007, pag. 3).


ALLEGATO I

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario

(in tonnellate)

Aliquota del dazio

Origine

«09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Alimenti per pesci

20 000

0

Isole Færøer


(1)  Gli alimenti per pesci che beneficiano del regime di importazione preferenziale non devono contenere glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione di questo tipo di alimenti.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DELLE AUTORITÀ DELLE ISOLE FÆRØER

in bulgaro

:

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

in spagnolo

:

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

in ceco

:

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

in danese

:

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

in tedesco

:

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

in estone

:

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

in greco

:

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

in inglese

:

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

in francese

:

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

in italiano

:

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

in lettone

:

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

in lituano

:

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

in ungherese

:

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

in maltese

:

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

in neerlandese

:

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

in polacco

:

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

in portoghese

:

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

in rumeno

:

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

in slovacco

:

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

in sloveno

:

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

in finlandese

:

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

in svedese

:

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” »


27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1382/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime d’importazione per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (2), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1556/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio relativo al regime d’importazione per le carni suine (3) è stato modificato in modo sostanziale e richiede nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1556/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1o gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni suine. L’applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato.

(3)

I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(4)

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5).

(5)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale.

(6)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l’accesso degli operatori al regime suddetto.

(7)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d’importazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di gestione del contingente tariffario all’importazione di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15 aperto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 774/94.

2.   Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

3.   Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e il numero d’ordine corrispondente sono fissati nell’allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2.   Nella domanda di titolo deve essere indicato il numero d’ordine riportato nell’allegato I del presente regolamento. La domanda può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale di cui trattasi.

3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l’indicazione del paese di origine;

b)

nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’articolo 3.

2.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti aventi uno stesso numero d’ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d’origine, sono presentate contemporaneamente all’autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un’unica domanda ai fini del massimale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

5.   I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed al più tardi l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 4.

6.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi totali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato per numero d’ordine, espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l’ultimo sottoperiodo e un’altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1556/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

(3)  GU L 288 del 19.10.2006, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1940/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 153); rettifica nella GU L 44 del 15.2.2007, pag. 77.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).


ALLEGATO I

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio applicabile

Quantitativi in tonnellate

(peso del prodotto)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


ALLEGATO II

A.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

in inglese

:

Regulation (EC) No 1382/2007

in francese

:

Règlement (CE) no 1382/2007

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

in ungherese

:

1382/2007/EK rendelet

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:

in bulgaro

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

in spagnolo

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

in ceco

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

in danese

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

in tedesco

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

in estone

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

in greco

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

in inglese

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

in francese

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

in italiano

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

in lettone

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

in lituano

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

in ungherese

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

in maltese

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

in olandese

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

in polacco

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

in portoghese

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

in rumeno

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

in slovacco

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

in sloveno

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

in finlandese

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

in svedese

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1556/2006

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato II bis

Allegato II, parte A

Allegato II ter

Allegato II, parte B

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI


27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (3), è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1396/98 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(3)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5).

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.

(6)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(7)

Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il contingente tariffario di cui all'allegato I è aperto per l'importazione dei prodotti del settore del pollame di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.

Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.   Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, il numero d'ordine nonché il numero del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.

2.   La domanda di titolo può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.

3.   I titoli comportano l'obbligo di importare dalla Turchia.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, con la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 euro/100 kg.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

4.   I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 3.

5.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

L'immissione in libera pratica dei prodotti importati è subordinata alla presentazione di una prova d’origine, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del protocollo n. 3 allegato alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (6).

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1396/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

(3)  GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1961/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(6)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Dazio doganale nell'ambito del contingente tariffario

(in euro/tonnellata)

Contingente tariffario annuo

(in tonnellate, peso netto)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ALLEGATO II

A.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

in ungherese

:

1383/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma:

in bulgaro

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

in inglese

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

in olandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

in rumeno

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1396/98

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 5, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, secondo comma

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 10

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1384/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (2), in particolare l’articolo 2,

vista la decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dell’accordo di associazione CE-Israele (3), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e Israele, (4) è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2497/96 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine, è opportuno definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(3)

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (6).

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l’accesso degli operatori a tale regime.

(6)

Per assicurare un’adeguata gestione dei contingenti tariffari, occorre fissare a 20 EUR/100 kg l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione.

(7)

Nell’interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, da aggiungere al sottoperiodo contingentale successivo, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti tariffari di cui all’allegato I sono aperti dal regolamento (CE) n. 2398/96 per l’importazione dei prodotti del settore del pollame di cui ai codici NC riportati nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.   Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il tasso di riduzione del dazio doganale applicabile, i numeri d’ordine e i numeri del gruppo corrispondente sono stabiliti nell’allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, per ciascun numero d’ordine, è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 4

1.   Per l’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all’atto della presentazione della prima domanda concernente un determinato periodo contingentale il richiedente di un titolo di importazione fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75.

2.   La domanda di titolo menziona soltanto uno dei numeri d’ordine stabiliti nell’allegato I. Essa può tuttavia riguardare più prodotti con diversi codici NC. In tal caso, tutti i codici NC e le relative designazioni sono inseriti rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo verte su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.

3.   I titoli comportano l’obbligo di importare da Israele.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l’indicazione del paese d’origine e la dicitura «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.

La casella 24 del titolo reca una delle diciture che figurano nell’allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata soltanto nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’articolo 3.

2.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

4.   I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo e al più tardi l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 3.

5.   Se necessario, la Commissione determina i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi globali espressi in chilogrammi che formano oggetto dei titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, entro il primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale.

2.   Entro il quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d’ordine ed espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l’ultimo sottoperiodo e un’altra volta entro il quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

L’immissione in libera pratica dei prodotti importati è subordinata alla presentazione di una prova d’origine, in conformità delle disposizioni dell’articolo 16 del protocollo n. 4 allegato all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall’altro.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2497/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato III.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 143).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF

(%)

Quantitativi annui

(in t)

IL 1

09.4092

0207 25

Tacchini e tacchine, interi, congelati

100

1 568

0207 27 10

Pezzi di tacchino disossati, congelati

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Pezzi di tacchino non disossati, congelati

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Carni di anatre e di oche, intere, fresche o refrigerate

100

560

ex 0207 33

Carni di anatre e di oche, intere, congelate

ex 0207 35

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate

ex 0207 36

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate


(1)  Indipendentemente dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.


ALLEGATO II

A.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

in ungherese

:

1384/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma:

in bulgaro

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

in inglese

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

in neerlandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

in rumeno

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2497/96

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 5, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, secondo comma

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 10

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1385/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (2), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d’applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (3), è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1431/94 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(3)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5).

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l’accesso degli operatori.

(6)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 50 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d’importazione.

(7)

Nell’interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti tariffari di cui all’allegato I sono aperti in virtù del regolamento (CE) n. 774/94 per l’importazione dei prodotti del settore del pollame di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.   Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l’aliquota di riduzione del dazio doganale applicabile, i numeri d’ordine e i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell’allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, per ciascun numero d’ordine, è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.

2.   Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d’ordine riportati nell’allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.

3.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri del gruppo 3, 5 e 6 ogni richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo numero di gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d’origine, sono presentate contemporaneamente all’autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un’unica domanda.

4.   I titoli comportano l’obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 5 e 6. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura «sì» è contrassegnata con una crocetta.

5.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.

I titoli per il gruppo 3 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte C.

I titoli per il gruppo 5 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte D.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’articolo 3.

2.   La domanda di titolo deve essere accompagnata da un contratto di fornitura che indichi che i prodotti a base di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell’Unione europea nel corso del periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto.

Il primo comma si applica unicamente ai prodotti dei numeri di gruppo 1, 2 e 4.

3.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 euro/100 kg.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

5.   I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed al più tardi l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 4.

6.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale, i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d’ordine ed espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l’ultimo sottoperiodo e un’altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

(3)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 249/2007 (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 16).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).


ALLEGATO I

Carni di pollo

Paese

Numero del gruppo

Numero d’ordine

Codice NC

Tasso di riduzione del dazio doganale

%

Quantitativi annui

(tonnellate)

Brasile

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Tailandia

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Altri

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Carni di tacchino

Paese

Numero del gruppo

Numero d’ordine

Codice NC

Tasso di riduzione del dazio doganale

%

Quantitativi annui

(tonnellate)

Brasile

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Altri

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


ALLEGATO II

A.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma:

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

in ungherese

:

1385/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 5, secondo comma:

in bulgaro

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

in spagnolo

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

in ceco

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

in danese

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

in tedesco

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

in estone

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

in greco

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

in inglese

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

in francese

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

in italiano

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

in lettone

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

in lituano

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

in ungherese

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

in neerlandese

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

in polacco

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

in portoghese

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

in rumeno

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

in slovacco

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

in sloveno

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

in finlandese

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

in svedese

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 5, terzo comma:

in bulgaro

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

in spagnolo

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

in ceco

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

in danese

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

in tedesco

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

in estone

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

in greco

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

in inglese

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

in francese

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

in italiano

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

in lettone

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

in lituano

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

in ungherese

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

in maltese

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

in neerlandese

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

in polacco

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

in portoghese

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

in rumeno

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

in slovacco

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

in sloveno

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

in finlandese

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

in svedese

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 5, quarto comma:

in bulgaro

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

in spagnolo

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

in ceco

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

in danese

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

in tedesco

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

in estone

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

in greco

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

in inglese

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

in francese

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

in italiano

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

in lettone

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

in lituano

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

in ungherese

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

in maltese

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

in neerlandese

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

in polacco

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

in portoghese

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

in rumeno

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

in slovacco

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

in sloveno

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

in finlandese

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

in svedese

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1431/94

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 5, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 4, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1 bis

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, secondo comma

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV