|
ISSN 1725-258X |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
|
|
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
|
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
|
Consiglio |
|
|
|
|
2007/751/CE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
Commissione |
|
|
|
|
2007/752/CE |
|
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 15 novembre 2007, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2007) 5457] ( 1 ) |
|
|
|
III Atti adottati a norma del trattato UE |
|
|
|
|
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
|
|
|
* |
|
|
|
IV Altri atti |
|
|
|
|
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
|
|
|
|
Comitato misto SEE |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2007 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2007
che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione del 2005, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell’atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti a tal fine necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l’atto iniziale. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), è stato adottato anteriormente all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea e deve essere adeguato in conseguenza di tale adesione. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare la definizione di sostanza soggetta a un regime transitorio al fine di sottoporre le sostanze fabbricate o commercializzate in Bulgaria e in Romania prima dell’adesione all’Unione europea alle stesse condizioni delle sostanze fabbricate o commercializzate negli altri Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 3, paragrafo 20, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:
|
«b) |
è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; |
|
c) |
è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall’importatore, ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2007.
Per il Consiglio
La presidente
M. de Lurdes RODRIGUES
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1355/2007 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2007
recante adozione di misure autonome e transitorie relative all’apertura di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Comunità e la Svizzera convengono che le concessioni commerciali relative alle salsicce e ad alcuni prodotti a base di carne in precedenza accordate dalla Svizzera esclusivamente ad alcuni Stati membri in forza di accordi bilaterali preesistenti tra tali Stati membri e la Svizzera dovrebbero essere consolidate nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) (in seguito denominato «l’accordo»), approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (2) ed entrato in vigore il 1o giugno 2002. Il consolidamento di tali concessioni sarà accompagnato da un aumento delle preferenze per le salsicce e per alcuni prodotti a base di carne. Esso include l’apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per l’importazione di diversi prodotti, originari della Svizzera, che rientrano nei codici ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 ed ex 1602 49 19. |
|
(2) |
L’espletamento delle procedure bilaterali necessarie per adattare le concessioni contenute negli allegati 1 e 2 dell’accordo richiederà un certo tempo. Per garantire la possibilità di beneficiare del contingente fino all’entrata in vigore di tale adattamento, è opportuno aprire detti contingenti tariffari su base autonoma e transitoria per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009. Ciò lascerà alle parti tutto il tempo necessario per definire sia le procedure bilaterali sia le successive modalità di esecuzione. |
|
(3) |
Le modalità di applicazione del presente regolamento e, in particolare, le disposizioni necessarie per la gestione del contingente, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3). |
|
(4) |
Per poter fruire dei contingenti tariffari in questione, i prodotti dovrebbero essere originari della Svizzera, ai sensi delle norme menzionate nell’articolo 4 dell’accordo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre, al numero d’ordine 09.4180 è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione dei prodotti e dei quantitativi elencati nell’allegato e originari della Svizzera. È aperto a decorrere dal 1o gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2009.
2. Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull’origine di cui all’articolo 4 dell’accordo.
Articolo 2
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto per l’agricoltura (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 31).
(2) Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).
(3) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
ALLEGATO
|
Codice NC |
Descrizione delle merci |
Dazio applicabile |
Quantitativo in tonnellate (peso netto di prodotto) |
|
ex 0210 19 50 |
Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale |
0 |
1 900 |
|
ex 0210 19 81 |
Pezzo di cotoletta disossato, affumicato |
||
|
ex 1601 00 |
Salsicce e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle voci da 0101 a 0104, escluso il cinghiale |
||
|
ex 0210 19 81 ex 1602 49 19 |
Collo di maiale, seccato all’aria, stagionato o no, intero, in pezzi o a fette sottili |
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2007 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito il «regolamento di base»),
visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio (2),
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE
|
(1) |
Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1425/2006, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia, di cui ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020). Considerato l’alto numero di parti che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e thailandesi e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,8 e il 14,3 nei confronti delle società inserite nel campione, mentre per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione sono state fissate aliquote rispettivamente dell’8,4 per la RPC e del 7,9 per la Thailandia. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta sono state applicate aliquote di dazio del 28,8 per la RPC e del 14,3 per la Thailandia. |
|
(2) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 prevede che, nel caso in cui un nuovo produttore esportatore nella RPC o in Thailandia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:
l’articolo 1 di tale regolamento possa essere modificato, concedendo al nuovo produttore esportatore l’aliquota di dazio fissata per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, pari all’8,4 per le società cinesi e al 7,9 per le società thailandesi. |
B. RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE
|
(3) |
Nove società (sei cinesi e tre thailandesi) hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale ma non sono state inserite nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). |
|
(4) |
È stato effettuato un esame volto a determinare se le società richiedenti soddisfacessero le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006. Per ogni richiedente si è verificato che:
|
|
(5) |
A tutti e nove i richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza delle tre condizioni di cui sopra. |
|
(6) |
Alle società che soddisfano queste tre condizioni può essere riconosciuta, mediante una modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1425/2006, l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, pari all’8,4 per le società cinesi e al 7,9 per le società thailandesi. |
|
(7) |
Quattro (due cinesi e due thailandesi) delle società che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non hanno restituito il modulo di domanda ad esse inviato. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfacessero le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006, la loro richiesta non è stata accolta. |
|
(8) |
Due società hanno fatto pervenire informazioni risultate incomplete. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfacessero le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006, la loro richiesta non è stata accolta. |
|
(9) |
Una società cinese è risultata collegata a una società nei confronti della quale si applicano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006 e pertanto, non sussistendo una delle condizioni di cui sopra, la sua richiesta volta a ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta. |
|
(10) |
La domanda di un’altra società cinese è stata respinta in quanto essa non dispone di un proprio stabilimento di produzione e non può essere considerata un produttore esportatore. |
|
(11) |
Gli elementi di prova forniti dall’ultimo produttore esportatore (una società thailandese) sono ritenuti sufficienti per concedere ad esso l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione (pari al 7,9 per le società thailandesi) e per inserirlo quindi nell’elenco dei produttori esportatori di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1425/2006 («l’allegato»). |
|
(12) |
I richiedenti che hanno collaborato e l’industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. |
|
(13) |
Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso prese in debita considerazione. |
C. CHIARIMENTO E RETTIFICA
|
(14) |
È stato fatto rilevare ai servizi della Commissione che il termine «spessore» riferito ai sacchetti potrebbe ingenerare confusione nel corso dello sdoganamento. È stato quindi deciso di utilizzare il presente regolamento per chiarire questo punto e per rettificare un riferimento errato contenuto nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1425/2006 è modificato come segue:
|
i) |
l’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Sono imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sacchi e sacchetti di plastica, contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, di cui ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020).»; |
|
ii) |
nell’articolo 2 la parte di frase «[…] può modificare l’articolo 1, paragrafo 3» è sostituita dalla seguente: «[…] può modificare l’articolo 1, paragrafo 2»; |
|
iii) |
all’allegato II la seguente società è inserita nell’elenco dei produttori thailandesi dopo «K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD»:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1357/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 21 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
125,5 |
|
MA |
50,6 |
|
|
MK |
46,0 |
|
|
TR |
87,1 |
|
|
ZZ |
77,3 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
196,3 |
|
MA |
55,0 |
|
|
TR |
80,6 |
|
|
ZZ |
110,6 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
51,5 |
|
TR |
92,6 |
|
|
ZZ |
72,1 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
336,4 |
|
ZZ |
336,4 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
68,0 |
|
ZZ |
68,0 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
63,0 |
|
HR |
55,3 |
|
|
IL |
81,7 |
|
|
TR |
76,2 |
|
|
UY |
83,0 |
|
|
ZZ |
71,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
63,9 |
|
TR |
99,6 |
|
|
ZA |
54,7 |
|
|
ZZ |
72,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
87,7 |
|
BR |
82,0 |
|
|
CA |
88,9 |
|
|
CL |
86,0 |
|
|
CN |
86,8 |
|
|
MK |
30,6 |
|
|
US |
101,3 |
|
|
ZA |
81,4 |
|
|
ZZ |
80,6 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
48,9 |
|
CN |
46,6 |
|
|
TR |
110,8 |
|
|
ZZ |
68,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1358/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002. |
|
(2) |
Il 30 novembre 2006 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Settori operativi (di seguito «IFRS 8»). L'IFRS 8 stabilisce i requisiti per la pubblicazione di informazioni riguardanti i settori operativi di un'entità. L'IFRS 8 sostituisce l'International Accounting Standard (IAS) 14 Informativa di settore. |
|
(3) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRS 8 soddisfa ai criteri tecnici di adozione previsti nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
|
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 viene inserito
«l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Settori operativi», il cui testo figura in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Ciascuna società applica l'IFRS 8 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dall'esercizio finanziario 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2007.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 261 del 13.10.2003, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 611/2007 (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 49).
ALLEGATO
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)
|
IFRS 8 |
IFRS 8 — Settori operativi |
«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 8
Settori operativi
PRINCIPIO BASE
|
1. |
Un'entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera. |
AMBITO DI APPLICAZIONE
|
2. |
Il presente IFRS si applica:
|
|
3. |
Se un'entità che non è tenuta ad applicare il presente IFRS decide di fornire informazioni sui settori che non sono conformi al presente IFRS, non deve definire tali informazioni come informativa di settore. |
|
4. |
Se il fascicolo di bilancio contiene sia il bilancio consolidato di una controllante che rientra nell'ambito di applicazione del presente IFRS, sia il bilancio separato di tale controllante, l'informativa di settore deve essere presentata solo con riferimento al bilancio consolidato. |
SETTORI OPERATIVI
|
5. |
Un settore operativo è una componente di un'entità:
Un settore operativo può intraprendere attività imprenditoriali dalle quali non ha ancora ottenuto ricavi: le attività in fase di avviamento (start-up) possono essere, ad esempio, settori operativi prima della generazione di ricavi. |
|
6. |
Ciascuna parte di un'entità non è necessariamente un settore operativo o parte di un settore operativo. Ad esempio, la direzione di una società o alcuni dipartimenti funzionali possono non conseguire ricavi o possono conseguire ricavi che sono solo accessori rispetto alle attività dell'entità e non sarebbero settori operativi. Ai fini del presente IFRS, i piani a benefici successivi al rapporto di lavoro di un'entità non sono settori operativi. |
|
7. |
L’espressione «più alto livello decisionale operativo» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Tale funzione consiste nell'allocare le risorse ai settori operativi di un'entità e valutarne i risultati. Spesso essa compete all'amministratore delegato, ma potrebbe spettare, ad esempio, ad un gruppo di amministratori esecutivi o ad altri. |
|
8. |
Per molte entità, le tre caratteristiche dei settori operativi descritte nel paragrafo 5 identificano chiaramente i loro settori operativi. Tuttavia, un'entità può presentare relazioni nelle quali le sue attività imprenditoriali sono descritte in una varietà di modi. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di un set di informativa di settore, altri fattori possono identificare un unico set di componenti costituenti i settori operativi di un'entità, compresa la natura delle attività imprenditoriali di ciascuna componente, l'esistenza di manager per esse responsabili e le informazioni presentate al consiglio di amministrazione. |
|
9. |
Generalmente un settore operativo ha un manager di settore che risponde direttamente al più alto livello decisionale operativo e mantiene contatti periodici con esso per discutere le attività operative, i risultati di bilancio, le previsioni o i piani per il settore. Il termine «manager di settore» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Il più alto livello decisionale operativo può essere altresì il manager di settore per taluni settori operativi. Un unico manager può essere il manager di settore per più di un settore operativo. Se le caratteristiche di cui al paragrafo 5 portano ad identificare più di un set di componenti di un'organizzazione ma vi è un unico set per il quale i manager di settore sono considerati responsabili, quest'ultimo set di componenti costituisce il settore operativo. |
|
10. |
Le caratteristiche di cui al paragrafo 5 possono essere riconducibili a due o più set di componenti parzialmente coincidenti la cui responsabilità spetta a manager. Tale struttura viene talvolta definita come forma di organizzazione a matrice. Ad esempio, in talune entità alcuni manager sono responsabili di diverse linee di prodotto e di servizi in tutto il mondo, mentre altri sono responsabili per determinate aree geografiche. Il più alto livello decisionale operativo rivede periodicamente i risultati operativi di entrambi i set di componenti e per entrambi sono disponibili informazioni di bilancio. In tal caso l'entità deve determinare quale set di componenti costituisca il settore operativo con riferimento al principio base. |
SETTORI OGGETTO DI INFORMATIVA
|
11. |
Un'entità deve fornire informazioni separate in merito a ciascun settore operativo che:
I paragrafi da 14 a 19 indicano altre situazioni in cui devono essere fornite informazioni separate in merito ad un settore operativo. |
Criteri di aggregazione
|
12. |
I settori operativi presentano spesso risultati di bilancio similari nel lungo periodo se hanno caratteristiche economiche similari. Ad esempio, ci si dovrebbero attendere margini lordi medi similari nel lungo termine per due settori operativi se le loro caratteristiche economiche fossero similari. Due o più settori operativi possono essere aggregati in un unico settore operativo se l'aggregazione è compatibile con il principio base del presente IFRS, se i settori hanno caratteristiche economiche similari e se i settori sono similari per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti:
|
Soglie quantitative
|
13. |
Un'entità deve fornire informazioni separate in merito ad un settore operativo che soddisfi una qualsiasi delle seguenti soglie quantitative:
I settori operativi che non soddisfano alcuna delle soglie quantitative possono essere considerati oggetto di informativa separata se la direzione aziendale ritiene che le informazioni relative al settore siano utili per gli utilizzatori del bilancio. |
|
14. |
Un'entità può aggregare informazioni sui settori operativi che non soddisfano le soglie quantitative ed informazioni relative ad altri settori operativi che non soddisfano tali soglie in modo da ottenere un settore oggetto di informativa solo se i settori operativi hanno caratteristiche economiche similari e condividono la maggior parte dei criteri di aggregazione di cui al paragrafo 12. |
|
15. |
Se il totale dei ricavi esterni presentati dai settori operativi costituisce meno del 75 % dei ricavi dell'entità, ulteriori settori operativi devono essere identificati come settori oggetto di informativa (anche se non soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 13 fino a che almeno il 75 % dei ricavi dell'entità non sia incluso nei settori oggetto di informativa. |
|
16. |
Le informazioni relative ad altre attività imprenditoriali e settori operativi che non sono oggetto di informativa devono essere aggregate e presentate nella classe «tutti gli altri settori» separatamente da altri elementi di riconciliazione nelle riconciliazioni previste nel paragrafo 28. Le fonti dei ricavi inclusi nella classe «tutti gli altri settori» devono essere descritte. |
|
17. |
Se la direzione aziendale ritiene che un settore operativo identificato come settore oggetto di informativa nell'esercizio immediatamente precedente continui a essere importante, le informazioni relative a tale settore devono continuare ad essere presentate separatamente nell'esercizio in corso anche se il settore non soddisfa più ai criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13. |
|
18. |
Se un settore operativo è identificato come un settore oggetto di informativa nell'esercizio in corso perché rispetta le soglie quantitative, i dati del settore di un esercizio precedente presentati a fini comparativi devono essere rideterminati per riflettere il nuovo settore oggetto di informativa come un settore separato, anche se tale settore non rispettava, nell'esercizio precedente, i criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa. |
|
19. |
Vi può essere un limite pratico al numero di settori oggetto di informativa che un'entità presenta separatamente, al di là del quale le informazioni di settore potrebbero diventare troppo dettagliate. Sebbene non sia stato determinato alcun limite preciso, quando il numero dei settori oggetto di informativa conformemente ai paragrafi da 13 a 18 è superiore a dieci, l'entità dovrebbe considerare se un limite pratico sia stato raggiunto. |
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
|
20. |
Un'entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera. |
|
21. |
Per conferire efficacia al principio di cui al paragrafo 20, un'entità deve fornire quanto segue per ciascun esercizio per il quale venga presentato un conto economico:
Le riconciliazioni degli importi dello stato patrimoniale relativi ai settori oggetto di informativa con gli importi dello stato patrimoniale dell'entità sono necessarie per ciascuna data di presentazione dello stato patrimoniale. Le informazioni per gli esercizi precedenti devono essere riviste come descritto nei paragrafi 29 e 30. |
Informazioni generali
|
22. |
Un'entità deve fornire le seguenti informazioni generali:
|
Informazioni in merito a utili o perdite, attività e passività
|
23. |
Un'entità deve fornire una valutazione dell'utile o della perdita e delle attività totali per ciascun settore oggetto di informativa. Un'entità deve fornire una valutazione delle passività di ciascun settore oggetto di informativa se tale importo viene fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Un'entità deve inoltre fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo, anche se non inclusi in tale valutazione dell'utile o della perdita di settore:
Un'entità deve indicare separatamente interessi attivi e interessi passivi per ciascun settore oggetto di informativa a meno che la maggior parte dei ricavi del settore provengano da interessi e il più alto livello decisionale operativo si basi principalmente sugli interessi attivi netti per valutare i risultati del settore e prendere decisioni in merito alle risorse da allocare al settore. In tal caso un'entità può indicare gli interessi attivi del settore al netto degli interessi passivi purché lo specifichi. |
|
24. |
Un'entità deve fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione delle attività di settore esaminate dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo anche se non inclusi nella valutazione delle attività di settore:
|
VALUTAZIONE
|
25. |
L'importo di ciascuna voce di settore presentata deve corrispondere alla valutazione fornita al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni in merito all'allocazione di risorse al settore e della valutazione dei suoi risultati. Le rettifiche e le eliminazioni operate nella preparazione del bilancio e nelle allocazioni di ricavi, costi, utili o perdite di un'entità devono essere incluse nella determinazione dell'utile o perdita di settore presentata soltanto se sono incluse nella valutazione dell'utile o perdita di settore utilizzata dal più alto livello decisionale operativo. Analogamente, solo le attività e passività che sono incluse nelle valutazioni delle attività e passività di settore che sono utilizzate dal più alto livello decisionale operativo devono essere indicate per tale settore. Se importi sono allocati all'utile o perdita di settore, alle attività o passività presentati, tali importi devono essere allocati su base ragionevole. |
|
26. |
Se il più alto livello decisionale operativo utilizza un'unica valutazione dell'utile o perdita, delle attività o passività di un settore operativo per valutare i risultati di settore e decidere come allocare le risorse, devono essere presentate tali valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di una valutazione di utile o perdita, attività e passività di settore, le valutazioni fornite sono quelle che la direzione aziendale ritiene siano determinate conformemente ai principi di valutazione maggiormente coerenti con quelli utilizzati nella valutazione degli importi corrispondenti nel bilancio dell'entità. |
|
27. |
Un'entità deve fornire una spiegazione delle valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore per ciascun settore oggetto di informativa. Come minimo, un'entità deve indicare quanto segue:
|
Riconciliazioni
|
28. |
Un'entità deve fornire le riconciliazioni di tutte le seguenti voci:
Tutti gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente. Ad esempio, l'importo di ciascuna rettifica rilevante necessaria per riconciliare l'utile o la perdita del settore oggetto di informativa con l'utile o la perdita dell'entità derivante da diversi principi contabili deve essere identificato e descritto separatamente. |
Rideterminazione di informazioni fornite in precedenza
|
29. |
Se un'entità modifica la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa, le informazioni corrispondenti per gli esercizi precedenti, inclusi i periodi intermedi, devono essere rideterminate a meno che le informazioni non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa. Per stabilire se le informazioni non siano disponibili e se la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, si deve esaminare individualmente ciascuna voce. In seguito ad una modifica della composizione dei suoi settori oggetto di informativa, un'entità deve indicare se abbia rideterminato le corrispondenti voci delle informazioni di settore per gli esercizi precedenti. |
|
30. |
Se un'entità ha modificato la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa e se le informazioni di settore per gli esercizi precedenti, compresi i periodi intermedi, non vengono rideterminate per riflettere la modifica, l'entità deve fornire, nell'esercizio in cui si verifica la modifica, le informazioni di settore per l'esercizio in corso in base sia alla vecchia che alla nuova suddivisione settoriale, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa. |
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ENTITÀ NEL SUO INSIEME
|
31. |
I paragrafi da 32 a 34 si applicano a tutte le entità soggette al presente IFRS, comprese quelle che hanno un unico settore oggetto di informativa. Le attività imprenditoriali di talune entità non sono organizzate in funzione delle differenze nei relativi prodotti e servizi o delle differenze nelle aree geografiche di attività. I settori oggetto di informativa di tali entità possono presentare ricavi da un'ampia gamma di prodotti e servizi sostanzialmente diversi o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può fornire essenzialmente gli stessi prodotti e servizi. Analogamente, i settori oggetto di informativa di un'entità possono detenere attività in diverse aree geografiche e presentare ricavi da clienti di diverse aree geografiche o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può operare nella stessa area geografica. Le informazioni richieste nei paragrafi da 32 a 34 devono essere fornite soltanto se non sono già contenute nelle informazioni sul settore oggetto di informativa richieste dal presente IFRS. |
Informazioni in merito ai prodotti e ai servizi
|
32. |
Un'entità deve indicare i ricavi da clienti esterni per ciascun prodotto e servizio, o per ciascun gruppo di prodotti e servizi similari, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, nel qual caso tale fatto deve essere indicato. Gli importi dei ricavi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità. |
Informazioni in merito alle aree geografiche
|
33. |
Un'entità deve indicare le seguenti informazioni geografiche, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa:
Gli importi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità. Se le informazioni necessarie non sono disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, tale fatto deve essere indicato. Un'entità può fornire, oltre alle informazioni richieste dal presente paragrafo, subtotali per le informazioni geografiche relative a gruppi di paesi. |
Informazioni in merito ai principali clienti
|
34. |
Un'entità deve fornire informazioni in merito al grado di dipendenza dai suoi principali clienti. Se i ricavi provenienti da operazioni con un singolo cliente esterno sono pari o superiori al 10 % dei ricavi di un'entità, l'entità deve indicare tale fatto, l'importo totale dei ricavi da ciascuno di tali clienti e l'identità del settore o dei settori che presentano i ricavi. L'entità non è tenuta a comunicare l'identità di un cliente importante o l'importo dei ricavi che ciascun settore ottiene da tale cliente. Ai fini del presente IFRS, un gruppo di entità che un'entità sa essere soggette ad un controllo comune devono essere considerate come un cliente unico ed entità che l'entità sa essere soggette al controllo di un governo (nazionale, statale, provinciale, territoriale, locale o estero) devono essere considerate come un cliente unico. |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
|
35. |
Un'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi con inizio il 1o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Qualora l’entità applichi il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato. |
|
36. |
Le informazioni di settore per esercizi precedenti che sono presentate come informazioni comparative nell'esercizio di applicazione iniziale devono essere rideterminate alla luce delle disposizioni del presente IFRS, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe troppo onerosa. |
SOSTITUZIONE DELLO IAS 14
|
37. |
Il presente IFRS sostituisce lo IAS 14 Informativa di settore. |
(1) Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.
(2) Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
|
Settore operativo |
Un settore operativo è una componente di un'entità:
|
Appendice B
Modifiche di altri IFRS
Le modifiche riportate in questa appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. Nei paragrafi modificati, il testo nuovo è sottolineato e il testo cancellato è barrato.
|
B1 |
I riferimenti allo IAS 14 Informativa di settore sono modificati in riferimenti all'IFRS 8 Settori operativi nei seguenti paragrafi:
|
|
B2 |
Nell'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, il paragrafo 41 è modificato come segue:
|
|
B3 |
Nell'IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie, il paragrafo 21 è modificato come segue:
|
|
B4 |
Nello IAS 2 Rimanenze, i paragrafi 26 e 29 sono modificati come segue:
|
|
B5 |
Nello IAS 7 Rendiconto finanziario, il paragrafo 50 viene modificato come segue:
|
|
B6 |
Nello IAS 19 Benefici per i dipendenti, l'esempio illustrativo del paragrafo 115 è modificato come segue: «Esempio illustrativo del paragrafo 115 L'entità interrompe un settore di attività operativo e i dipendenti di questo settore non otterranno ulteriori benefici […]» |
|
B7 |
Nello IAS 33 Utile per azione, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
B8 |
Nello IAS 34 Bilanci intermedi, il paragrafo 16 è modificato come segue:
|
|
B9 |
Lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività è modificato come segue: il paragrafo 80 è modificato come segue:
il paragrafo 129 è modificato come segue:
nel paragrafo 130, i sottoparagrafi (c) (ii) e (d) (ii) sono modificati come segue:
|
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1359/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2007
che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 12, e l’articolo 41,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1254/1999 ha stabilito le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri di fissazione del loro importo. |
|
(3) |
Data la situazione del mercato, la situazione economica del settore delle carni bovine e le possibilità di collocamento di taluni prodotti del settore stesso, è opportuno prevedere le condizioni alle quali possono essere concesse per i prodotti in questione restituzioni particolari. Nella fattispecie, tali condizioni vanno definite per alcune qualità di carni ricavate dal disossamento di quarti di bovini maschi. |
|
(4) |
Per garantire il rispetto di tali obiettivi, è opportuno prevedere un regime di controllo specifico. La provenienza del prodotto può essere certificata dalla presentazione di un attestato conforme al modello dell’allegato I del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione nel settore delle carni bovine (4). |
|
(5) |
Al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione delle restituzioni è opportuno prevedere che le formalità doganali di esportazione e, se del caso, le operazioni di sezionamento e di disossamento siano effettuate nello Stato membro in cui è avvenuta la macellazione. |
|
(6) |
Occorre prevedere di subordinare la concessione della restituzione particolare all’esportazione di tutti i pezzi ricavati dal disossamento dei quarti posti sotto controllo. Tuttavia, per i quarti posteriori, al fine di ottenere una migliore valorizzazione nella Comunità, è opportuno prevedere talune eccezioni a questa regola generale, pur continuando a perseguire l’obiettivo di decongestionare il mercato comunitario. È opportuno stabilire il numero di casi in cui la mancata esportazione dell’intero quantitativo di carne ottenuta dal disossamento non comporta la perdita del diritto alla restituzione. Occorre tuttavia limitare tale possibilità subordinandola a condizioni restrittive onde prevenire eventuali abusi. |
|
(7) |
Trattandosi dei termini e delle prove di esportazione, occorre riferirsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (5). |
|
(8) |
L’applicazione del regime del deposito di approvvigionamento, previsto all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999, è incompatibile con l’obiettivo del presente regolamento. Non è quindi necessario accordare la possibilità di assoggettare i prodotti in causa al regime di cui al suddetto articolo 40. |
|
(9) |
Dato il carattere particolare di tale restituzione, occorre ribadire il divieto di sostituzione e adottare misure che consentano l’individuazione dei prodotti in oggetto. |
|
(10) |
Si devono stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che hanno usufruito di restituzioni particolari all’esportazione. |
|
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I pezzi disossati provenienti da quarti anteriori e da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, avvolti in un involucro separatamente e aventi un tenore medio di carni bovine magre pari o superiore al 55 % possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all’esportazione.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
|
a) |
«quarti anteriori»: i busti e i quarti anteriori quali definiti nelle note complementari 1.A, lettere d) ed e), del capitolo 2 della nomenclatura combinata, taglio diritto o taglio del tipo pistola; |
|
b) |
«quarti posteriori»: i quarti posteriori o selle quali definiti nelle note complementari 1.A, lettere f) e g), del capitolo 2 della nomenclatura combinata, con un massimo di otto costole o otto paia di costole, taglio diritto o taglio del tipo pistola. |
Articolo 3
1. L’operatore presenta alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione con la quale manifesta la sua volontà di disossare i quarti anteriori, o i quarti posteriori di cui all’articolo 1, alle condizioni del presente regolamento, e di esportare, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, la quantità totale di pezzi disossati ricavati, previo avvolgimento in un involucro separato di ciascun pezzo.
2. La dichiarazione comporta in particolare la designazione e la quantità dei prodotti da disossare.
La dichiarazione è corredata da un attestato il cui modello figura all’allegato I del regolamento (CE) n. 433/2007, rilasciato alle condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del predetto regolamento. Tuttavia risultano ora senza oggetto le note B e C, nonché la casella 11 dell’attestato in causa. Le disposizioni dell’articolo 3 del regolamento sopraccitato sono applicabili, per quanto di ragione, fino all’immissione sotto controllo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Al momento dell’accettazione della dichiarazione da parte delle autorità competenti, le quali indicano sulla dichiarazione stessa la data di tale accettazione, i quarti da disossare sono sottoposti al controllo delle autorità stesse che constatano il peso netto dei prodotti e lo iscrivono nella casella 7 dell’attestato di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Il periodo entro il quale i quarti vanno disossati è, tranne il caso di forza maggiore, di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di accettazione della dichiarazione di cui all’articolo 3.
Articolo 5
1. Dopo il disossamento, l’operatore presenta all’autorità competente, per il visto, l’«attestato» o gli «attestati carni disossate» i cui modelli figurano agli allegati I e II e che recano, nella casella 7, il numero dell’attestato di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
2. I numeri degli «attestati carni disossate» sono indicati a loro volta nella casella 9 dell’attestato di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Quest’ultimo attestato così completato è trasmesso per via amministrativa all’organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione quando gli «attestati carni disossate», relativi alla totalità delle carni disossate ricavate dai quarti sottoposti a controllo, sono stati vistati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli «attestati carni disossate» vanno presentati al momento in cui sono espletate le formalità doganali di cui all’articolo 6.
4. Le operazioni di disossamento e l’espletamento delle formalità doganali di esportazione devono essere effettuati nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.
Articolo 6
1. Le formalità doganali relative all’esportazione fuori della Comunità, a una delle forniture di cui all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 o all’introduzione sotto il regime di deposito doganale prima dell’esportazione del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (6), sono espletate nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di cui all’articolo 3.
2. L’autorità doganale indica nella casella 11 dell’«attestato carni disossate» il numero e la data delle dichiarazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999.
3. Previo espletamento delle formalità doganali relative alla quantità dei pezzi destinati all’esportazione, l’«attestato carni disossate» è inviato per via amministrativa all’organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione.
Articolo 7
1. Salvo forza maggiore, la concessione della restituzione particolare è subordinata all’esportazione della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, e indicati nell’attestato o negli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
2. Tuttavia, nel caso del disossamento del quarto posteriore, l’operatore è autorizzato a non esportare la totalità dei pezzi ricavati dal disossamento.
Se la quantità destinata all’esportazione corrisponde ad almeno il 95 % della quantità totale, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, si applica la restituzione particolare.
Se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.
Tale adeguamento è stabilito in sede di fissazione o di modificazione dell’aliquota della restituzione considerata e tiene conto segnatamente del valore dei vari tagli destinati a restare sul mercato comunitario.
3. Le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso e altri ritagli di rifilatura dovuti al disossamento possono essere commercializzati all’interno della Comunità.
4. L’operatore deve specificare nella dichiarazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’intenzione di avvalersi di una delle opzioni indicate al paragrafo 2.
Inoltre l’attestato o gli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, devono recare:
|
a) |
nella casella 4, il peso netto totale delle carni ottenute dal disossamento nonché, ove del caso, la dicitura:
|
|
b) |
nella casella 6, il peso netto delle carni da esportare. |
5. Per ciascuna operazione di disossamento gli Stati membri possono limitare a due il numero di tagli che l’operatore decide di non esportare.
6. Se la quantità esportata è inferiore al peso indicato nella casella 6 dell’attestato o degli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, la restituzione particolare viene ridotta. La percentuale di riduzione corrisponde:
|
a) |
a cinque volte la percentuale della differenza di peso constatata, se la differenza di peso constatata tra il peso esportato e il peso indicato nella casella 6 dell’attestato o degli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non supera il 10 %; |
|
b) |
negli altri casi, all’80 % dell’aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 o del codice NC 0201 30 00 9120, applicabile alla data indicata nella casella 21 del titolo d’esportazione in base al quale sono state espletate le formalità previste dall’articolo 5, paragrafo 1, o dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. |
Nei casi di cui al presente paragrafo non si applica la sanzione prevista all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999.
Articolo 8
In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che:
|
a) |
unitamente all’attestato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sia rilasciato un unico «attestato carni disossate», relativo al quantitativo totale di carni ricavate dal disossamento; |
|
b) |
due attestati di cui alla lettera a) siano presentati contemporaneamente, al momento di espletare le formalità doganali di esportazione; |
|
c) |
due attestati di cui alla lettera a) siano inviati contemporaneamente, alle condizioni previste all’articolo 6, paragrafo 3. |
Articolo 9
1. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e ne informano la Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo.
2. Nessuna carne diversa da quella oggetto del presente regolamento, escluse le carni suine, può essere presente nel locale di disossamento al momento del disossamento, della preparazione e dell’imballaggio delle carni in questione.
3. Il disossamento simultaneo di quarti anteriori e di quarti posteriori nella medesima sala di disossamento non è autorizzato.
4. I sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti i pezzi disossati vengono sigillati o piombati dalle autorità competenti e recano indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi, nonché un numero di serie.
Articolo 10
Per gli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, vistati dalle competenti autorità doganali nel corso di ogni trimestre e relativi a pezzi disossati del quarto posteriore, gli Stati membri comunicano nel corso del secondo mese successivo a ciascun trimestre:
|
a) |
il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all’articolo 7, paragrafo 1; |
|
b) |
il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2 — condizione 95 %; |
|
c) |
il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2 — condizione 85 %. |
Articolo 11
Il regolamento (CEE) n. 1964/82 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).
(3) Cfr. allegato III.
(4) GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3.
(5) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).
(6) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.
ALLEGATO I
COMUNITÀ EUROPEA
ALLEGATO II
COMUNITÀ EUROPEA
ALLEGATO III
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
|
Regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione |
|
|
Regolamento (CEE) n. 3169/87 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1, paragrafo 2 |
|
Regolamento (CE) n. 2469/97 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
|
Regolamento (CE) n. 1452/1999 della Commissione |
|
|
Regolamento (CE) n. 1470/2000 della Commissione |
|
|
Regolamento (CE) n. 2772/2000 della Commissione |
|
|
Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione |
limitatamente all’articolo 2 |
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
|
Regolamento (CEE) n. 1964/82 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1, primo comma |
Articolo 1 |
|
Articolo 1, secondo comma, primo trattino |
Articolo 2, lettera a) |
|
Articolo 1, secondo comma, secondo trattino |
Articolo 2, lettera b) |
|
Articolo 2 |
Articolo 3 |
|
Articolo 3 |
Articolo 4 |
|
Articolo 4 |
Articolo 5 |
|
Articolo 5 |
Articolo 6 |
|
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 4, primo comma |
|
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino |
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino |
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) |
|
Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 7, paragrafo 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 5, primo comma, primo trattino |
Articolo 7, paragrafo 6, primo comma, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino |
Articolo 7, paragrafo 6, primo comma, lettera b) |
|
Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 6, secondo comma |
|
Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 8, lettera a) |
|
Articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 8, lettera b) |
|
Articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino |
Articolo 8, lettera c) |
|
Articolo 8, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 3 |
|
Articolo 8, quarto comma |
Articolo 9, paragrafo 4 |
|
Articolo 9, primo trattino |
Articolo 10, lettera a) |
|
Articolo 9, secondo trattino |
Articolo 10, lettera b) |
|
Articolo 9, terzo trattino |
Articolo 10, lettera c) |
|
— |
Articolo 11 |
|
Articolo 10 |
Articolo 12 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato II |
Allegato II |
|
— |
Allegato III |
|
— |
Allegato IV |
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1360/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2007
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). |
|
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
(3) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 22 novembre 2007
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
18,58 |
7,01 |
|
1701 11 90 (1) |
18,58 |
12,94 |
|
1701 12 10 (1) |
18,58 |
6,82 |
|
1701 12 90 (1) |
18,58 |
12,42 |
|
1701 91 00 (2) |
19,69 |
16,62 |
|
1701 99 10 (2) |
19,69 |
11,18 |
|
1701 99 90 (2) |
19,69 |
11,18 |
|
1702 90 99 (3) |
0,20 |
0,44 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/34 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2007
concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea
(2007/751/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato di adesione del 2005,
visto l’atto di adesione del 2005 (di seguito «l'atto di adesione»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (2) (di seguito «la convenzione contro la corruzione di funzionari») è stata firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 ed è entrata in vigore il 28 settembre 2005. |
|
(2) |
A seguito dell’adesione all’Unione europea, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione alla convenzione contro la corruzione di funzionari. |
|
(3) |
L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell’allegato I dell’atto stesso, che comprende, in particolare, la convenzione contro la corruzione di funzionari. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio. |
|
(4) |
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione, |
DECIDE:
Articolo 1
La convenzione contro la corruzione di funzionari entra in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
I testi della convenzione contro la corruzione di funzionari redatti in lingua bulgara e in lingua rumena (3) fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione contro la corruzione di funzionari.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
R. PEREIRA
(1) Parere del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.
(3) Le versioni bulgara e rumena della convenzione saranno pubblicate in un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale in un momento successivo.
Commissione
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2007
che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America
[notificata con il numero C(2007) 5457]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/752/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta e di produzione di embrioni elencati in tale decisione. |
|
(2) |
La Nuova Zelanda ha chiesto di sopprimere dall’elenco di tale paese un gruppo di raccolta di embrioni. |
|
(3) |
Il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare le voci degli elenchi relative a detti paesi per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni. |
|
(4) |
Il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie circa il rispetto delle pertinenti norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi interessati di raccolta e di produzione di embrioni sono stati ufficialmente autorizzati dai rispettivi servizi veterinari a esportare verso la Comunità. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 92/452/CEE. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).
(2) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/558/CE (GU L 212 del 14.8.2007, pag. 18).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:
|
1) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni n. E876 del Canada è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni n. NZEB11 della Nuova Zelanda è soppressa; |
|
3) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni n. 91TX050 E548 degli Stati Uniti d’America è sostituita dalla seguente:
|
|
4) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni n. 91TN006 E538 degli Stati Uniti d’America è sostituita dalla seguente:
|
|
5) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni n. 91TN007 E538 degli Stati Uniti d’America è sostituita dalla seguente:
|
|
6) |
è aggiunta la seguente riga relativa agli Stati Uniti d’America:
|
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/38 |
AZIONE COMUNE 2007/753/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2007
sul sostegno alle attività di controllo e verifica dell’AIEA nella Repubblica popolare democratica di Corea nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; il capitolo III della strategia contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere adottate sia nell’Unione europea sia nei paesi terzi. |
|
(2) |
L’Unione europea sta attivamente attuando la strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). |
|
(3) |
L’Unione europea ha ripetutamente esortato la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) ad ottemperare agli obblighi che le sono imposti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e ad attuare l’accordo di salvaguardia globale in piena collaborazione con l’AIEA. |
|
(4) |
L’Unione europea ha costantemente appoggiato gli sforzi intrapresi nell’ambito dei colloqui a sei volti a trovare una soluzione diplomatica alla situazione nucleare nella penisola coreana, anche fornendo sostegno politico e finanziario all’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO). Con lo stesso spirito l’Unione europea ha accolto con favore la dichiarazione comune del 19 settembre 2005 nonché le «Azioni iniziali» convenute il 13 febbraio 2007. |
|
(5) |
Il 9 luglio 2007 il Consiglio dei governatori dell’AIEA ha autorizzato il direttore generale ad attuare disposizioni ad hoc per il controllo e la verifica della chiusura degli impianti nucleari nell’RPDC conformemente alle raccomandazioni contenute nella relazione AIEA al Consiglio dei governatori. |
|
(6) |
Conformemente alle «Azioni iniziali» del 13 febbraio 2007 l’RPDC ha proceduto nel luglio 2007 a chiudere gli impianti nucleari, invitando l’AIEA ad effettuare controlli. Quest’ultima ha in seguito confermato l’avvenuta chiusura degli impianti. |
|
(7) |
L’Unione europea ha accolto con favore questa iniziativa da parte nordcoreana come un primo passo molto importante sulla via dello smantellamento dei programmi nucleari dell’RPDC e della denuclearizzazione della penisola coreana. |
|
(8) |
Dato che i costi derivanti dall’attuazione delle disposizioni ad hoc non possono essere attualmente sostenuti dal bilancio normale dell’AIEA destinato alle salvaguardie, occorrono adeguati contributi fuori bilancio affinché dette disposizioni possano essere attuate, fintantoché non vi sarà una riserva specifica nel bilancio normale dell’AIEA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione europea sostiene le attività di controllo e di verifica dell’AIEA, svolte conformemente agli accordi vigenti per il controllo e la verifica, conclusi tra la RPDC e l’AIEA, per conseguire i seguenti obiettivi:
|
a) |
contribuire al processo di rafforzamento della fiducia volto ad eliminare il programma nucleare dell’RPDC, mediante il proseguimento del controllo e della verifica della chiusura degli impianti nucleari nell’RPDC; |
|
b) |
garantire l’impegno attivo costante da parte dell’Unione europea negli sforzi volti ad elaborare una soluzione diplomatica della questione nucleare coreana; |
|
c) |
assicurare che l’AIEA disponga di sufficienti risorse finanziarie per svolgere le attività di controllo e di verifica connesse all’attuazione delle «Azioni iniziali» del 13 febbraio 2007, convenute nell’ambito dei colloqui a sei. |
Il contributo dell’UE servirà a finanziare le risorse di personale e le spese di viaggio, le attrezzature e i trasporti, l’affitto dei locali nell’RPDC e le spese connesse, nonché le spese per le comunicazioni e l’acquisizione di tecnologia dell’informazione.
Una descrizione particolareggiata delle suddette attività figura nell’allegato.
Articolo 2
1. La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC (SG/AR), è responsabile dell’attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.
2. L’esecuzione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è a cura dell’AIEA, la quale svolge tale compito sotto il controllo dell’SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine l’SG/AR stabilisce le modalità necessarie con l’AIEA.
3. La presidenza, l’SG/AR e la Commissione si informano regolarmente riguardo all’attuazione della presente azione comune, secondo le rispettive competenze.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 1 è di 1 780 000 EUR, a carico del bilancio generale dell’Unione europea.
2. Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di sovvenzione. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l’AIEA. Esso dispone che l’AIEA assicuri la visibilità del contributo dell’UE in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente azione comune. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Articolo 4
La presidenza, assistita dall’SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente azione comune sulla base di relazioni stilate dal segretariato dell’AIEA per il Consiglio dei governatori, relazioni che vengono presentate alla presidenza assistita dall’SG/AR. La Commissione è pienamente associata e riferisce sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente azione comune.
Articolo 5
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti 18 mesi dopo la sua adozione.
Articolo 6
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
ALLEGATO
Sostegno dell’UE alle attività di controllo e di verifica dell’AIEA nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Descrizione delle attività di controllo e verifica dell’AIEA nell’RPDC
Nel marzo 2007 il direttore generale dell’AIEA ha informato il Consiglio dei governatori che il 13 febbraio 2007 i partecipanti ai colloqui a sei avevano concordato a Pechino, Cina, le «azioni iniziali» per l’attuazione della dichiarazione comune da essi rilasciata il 19 settembre 2005 e, inoltre, che il 23 febbraio 2007 gli era pervenuto l’invito dell’RPDC a visitare il paese per sviluppare le relazioni tra quest’ultimo e l’Agenzia e per discutere problemi di interesse comune. Con le «azioni iniziali» i partecipanti hanno tra l’altro convenuto che l’RPDC dovrà chiudere e sigillare, in vista dell’abbandono finale, l’impianto nucleare di Yongbyon, incluso l’impianto di ritrattamento, ed invitare nuovamente il personale dell’AIEA ad effettuare tutti i controlli e le verifiche necessari come concordato tra l’Agenzia e l’RPDC. Il Consiglio dei governatori, che si è compiaciuto dell’accordo intervenuto sulle «azioni iniziali», ha affermato che un esito positivo dei negoziati che porti alla soluzione di questa annosa questione, con l’AIEA che conserva il ruolo fondamentale di verifica, sarebbe un risultato importante per la pace e la sicurezza internazionali. A questo proposito il Consiglio dei governatori ha accolto con favore l’invito, che l’RPDC ha formulato al direttore generale, a visitare il paese.
Sull’esito della visita nell’RPDC, effettuata il 13 e 14 marzo 2007, il direttore generale ha riferito al Consiglio dei governatori nel giugno 2007; quest’ultimo, sottolineata l’importanza di un dialogo costante ai fini di una soluzione pacifica e globale della questione nucleare nordcoreana e della rapida denuclearizzazione della penisola coreana, si è compiaciuto della visita del direttore generale e dei suoi colloqui con i funzionari nordcoreani incentrati sul ripristino delle relazioni tra l’RPDC e l’AIEA.
Il 16 giugno 2007 il direttore generale ha ricevuto dall’RPDC l’invito ad inviare una squadra dell’AIEA per discutere le questioni procedurali relative all’accordo per il controllo e la verifica della chiusura dell’impianto nucleare di Yongbyon. La lettera in questione e la risposta del direttore generale, datata 18 giugno 2007, sono state trasmesse al Consiglio dei governatori.
Una squadra dell’AIEA, guidata dal vicedirettore generale per le salvaguardie, è stata nell’RPDC dal 26 al 29 giugno 2007, dove ha visitato l’impianto di fabbricazione di combustibile nucleare, la centrale nucleare sperimentale di 5 MW elettrici, il laboratorio radiochimico (impianto di ritrattamento) e la centrale nucleare di 50 MW elettrici (in costruzione), tutti situati a Yongbyon. L’RPDC ha informato la squadra che i suddetti impianti e la centrale nucleare di 200 MW elettrici (in costruzione), situata a Taechon, sarebbero stati chiusi e sigillati secondo quanto concordato nelle «azioni iniziali».
Durante la visita della squadra dell’AIEA nell’RPDC si è raggiunta un’intesa sul seguente accordo:
|
a) |
l’AIEA riceverà dell’RPDC un elenco degli impianti che sono stati chiusi e/o sigillati e sarà in seguito tenuta al corrente, a fini di controllo e verifica, dello stato, di chiusura e sigillatura, degli impianti dichiarati; |
|
b) |
l’AIEA avrà accesso a tutti gli impianti e le attrezzature, chiusi e/o sigillati, per le proprie attività di controllo e verifica; |
|
c) |
l’AIEA installerà e, se necessario, sottoporrà a manutenzione adeguati dispositivi di contenimento e vigilanza e d’altro tipo per controllare e verificare lo stato di impianti e attrezzature chiusi e/o sigillati. In caso di mancata applicazione delle misure di contenimento e vigilanza per motivi di ordine pratico, l’AIEA e l’RPDC si metteranno d’accordo sull’esecuzione di altre misure di verifica idonee; |
|
d) |
l’AIEA esaminerà e verificherà le informazioni sulla progettazione degli impianti chiusi e/o sigillati e ne documenterà lo stato con fotografie o videoregistrazioni; dette informazioni saranno periodicamente sottoposte a nuova verifica; |
|
e) |
l’AIEA sarà informata in anticipo dell’eventuale intenzione dell’RPDC di modificare la progettazione e/o lo stato di impianti e attrezzature, in modo che le parti possano procedere a consultazioni sull’impatto di tali modifiche sui lavori di controllo e verifica dell’AIEA; |
|
f) |
l’AIEA sarà informata in anticipo dell’eventuale intenzione dell’RPDC di trasferire o rimuovere dagli impianti nucleari chiusi qualsiasi attrezzatura nucleare o altra attrezzatura o componenti principali oppure disattivare uno di tali impianti; le sarà concesso un accesso adeguato per verificare tali attrezzature, componenti e/o attività; |
|
g) |
l’RPDC conserverà tutte le registrazioni relative alle attività di controllo e verifica dell’AIEA; |
|
h) |
all’AIEA saranno forniti i visti necessari al suo personale e gli stessi privilegi ed immunità previsti nelle pertinenti disposizioni dell’accordo sui privilegi e le immunità dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (INFCIRC/9/Rev.2) saranno estesi ai suoi beni, fondi e averi, al suo personale ed altri funzionari nell’esercizio delle funzioni previste dal presente accordo; |
|
i) |
l’AIEA riceverà informazioni dettagliate circa le procedure sanitarie e di sicurezza applicate nei rispettivi impianti; |
|
j) |
l’AIEA e l’RPDC si consulteranno sulle questioni connesse ai costi di esecuzione; |
|
k) |
l’RPDC e l’AIEA sottoporranno a riesame periodico le suddette misure. |
Conformemente all’articolo III.A.5 del suo statuto l’AIEA è autorizzata ad applicare controlli di sicurezza, su richiesta delle parti, a qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale o, su richiesta di uno Stato, a qualsiasi attività di tale Stato nel settore dell’energia atomica. Detta autorizzazione non impone che lo Stato sia membro dell’AIEA, né esige una particolare forma o contenuto per gli accordi per l’applicazione di controlli di sicurezza. Le attività di controllo e verifica nell’RPDC saranno perciò conformi allo statuto. Nella fase attuale dette attività saranno effettuate nel rispetto dell’accordo ad hoc menzionato nel considerando 5 dell’azione comune.
Siccome le attività di controllo e di verifica nell’RPDC non erano previste, non esistono disposizioni in merito alla loro effettuazione nell’attuale bilancio dell’AIEA né nelle proposte di bilancio per il biennio 2008-2009. Le spese stimate destinate a coprire queste attività ammontano a 2,2 milioni di EUR rispettivamente per il 2007 e il 2008, sulla base degli accordi vigenti per il controllo e la verifica tra l’RPDC e l’AIEA. Tuttavia, alla luce dei progressi registrati nel processo dei colloqui a sei nonché di un eventuale ruolo più importante dell’AIEA nel controllo e nella verifica delle intese raggiunte, potrebbe sorgere in futuro la necessità di mezzi finanziari complementari.
2. Obiettivi
Le attività di controllo e di verifica dell’AIEA rimangono uno strumento indispensabile per costruire la fiducia tra gli Stati rispetto a impegni di non proliferazione nucleare e per progredire nell’impiego pacifico di materiali nucleari.
Obiettivo globale e scopo del progetto:
|
— |
contribuire all’esecuzione delle attività di controllo e di verifica nell’RPDC conformemente alle «azioni iniziali» del 13 febbraio 2007, come convenuto nel quadro dei colloqui a sei. |
Risultati del progetto:
|
— |
controllo e verifica permanenti da parte dell’AIEA della chiusura dei summenzionati impianti nucleari nell’RPDC. |
3. Durata
La durata totale stimata per l’attuazione della presente azione comune è di 18 mesi.
4. Beneficiari
Il beneficiario della presente azione comune è l’AIEA.
5. Ente incaricato dell’attuazione del progetto
L’AIEA sarà incaricata dell’attuazione del progetto. Il progetto sarà attuato direttamente dall’AIEA, vale a dire dal personale del dipartimento «Controllo di sicurezza» dell’AIEA. Per i contraenti l’appalto di merci, opere o servizi da parte dell’AIEA nel contesto della presente azione comune è effettuato conformemente alle norme e alle procedure applicabili dell’AIEA, come specificato nell’accordo con l’AIEA sul contributo della Comunità europea.
L’ente incaricato dell’attuazione preparerà relazioni sulla scorta di informazioni fornite al Consiglio dei governatori dell’AIEA. Tali relazioni saranno presentate alla presidenza, assistita dall’SG/AR per la PESC.
6. Partecipanti terzi
Non sono previsti partecipanti terzi.
IV Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/43 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 63/2007
del 15 giugno 2007
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2006 del 7 luglio 2006 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
Nell’articolo 1, paragrafo 5, del protocollo 31 dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32006 D 1982: decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 289 del 19.10.2006, pag. 50.
(2) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/45 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 64/2007
del 15 giugno 2007
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (2). |
|
(3) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (3). |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 4 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:
|
1) |
dopo il paragrafo 2k viene inserito il paragrafo seguente: «2l. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, ai seguenti programmi:
|
|
2) |
il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k e 21 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.
(2) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.
(3) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/47 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 65/2007
del 15 giugno 2007
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2006 del 27 ottobre 2006 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (2), rettifica nella GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 5 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:
|
1) |
il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5) Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all’ottavo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2004 e ai programmi di cui al nono e al decimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2007.»; |
|
2) |
nel paragrafo 8 viene aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 366 del 21.12.2006, pag. 83.
(2) GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/49 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 66/2007
del 15 giugno 2007
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 6 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:
|
1) |
dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, al seguente programma:
|
|
2) |
il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3 e 3a, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.»; |
|
3) |
il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui al paragrafo 3 e 3a, partecipano pienamente ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
(2) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/51 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 67/2007
del 29 giugno 2007
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 74/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'articolo 7, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32006 D 1639: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 45.
(2) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/52 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 68/2007
del 15 giugno 2007
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti al fine di includere la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2) rettifica nella GU L 31 del 6.2.2007, pag. 10. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 31 dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32006 D 1718: decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12); rettifica nella GU L 31 del 6.2.2007, pag 10.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.
(2) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/53 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 69/2007
del 15 giugno 2007
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
Nell’articolo 13, paragrafo 4, del protocollo 31 dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32006 D 1855: decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.
(2) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/54 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 70/2007
del 29 giugno 2007
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 135/2005 del 21 ottobre 2005 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere il regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007. |
|
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (3), è attualmente incluso nell'articolo 3 (Ambiente) del protocollo 31 dell'accordo. |
|
(5) |
È più corretto riferirsi al regolamento (CE) n. 1382/2003 sotto la denominazione «Trasporti e mobilità»; di conseguenza detto regolamento dovrebbe essere integrato nell'articolo 12 del protocollo 31 dell'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L’articolo 12 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:
|
i) |
il paragrafo 2 attuale viene rinumerato come paragrafo 4 e sostituito dal testo seguente: «4. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle azioni e ai programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo»; |
|
ii) |
sono inseriti i paragrafi seguenti: 1.«2. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:
1.3. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, al seguente programma:
|
|
iii) |
dopo il nuovo paragrafo 4 è inserito il paragrafo seguente: «5. Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi comunitari di cui ai paragrafi 2 e 3.» |
2. Il testo del paragrafo 7, lettera c), dell'articolo 3 del protocollo 31 è soppresso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 14 del 19.1.2006, pag. 24.
(2) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1.
(3) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
22.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/56 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 71/2007
del 29 giugno 2007
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 74/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
|
(2) |
È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo per quanto riguarda l'attuazione e lo sviluppo del mercato interno. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione possa proseguire dopo il 31 dicembre 2006, |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:
|
1) |
nel paragrafo 6 i termini «anni 2004, 2005 e 2006» sono sostituiti con «anni 2004, 2005, 2006 e 2007»; |
|
2) |
nel paragrafo 7 i termini «anno 2006» sono sostituiti con «anni 2006 e 2007». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (2).
Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 45.
(2) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali