ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 298

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
16 novembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1335/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1336/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 557/2007 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1337/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1338/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per le arance originarie dell’Egitto e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1339/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2007

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1340/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1341/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

20

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2007/737/PESC

 

*

Decisione EUPOL COPPS/1/2007 del Comitato politico e di sicurezza, del 30 ottobre 2007, relativa alla proroga del mandato del capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che modifica e aggiorna il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU L 278 del 22.10.2007)

23

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

16.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1335/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

62,0

MK

38,2

TR

81,4

ZZ

60,5

0707 00 05

JO

196,3

MA

68,0

TR

102,8

ZZ

122,4

0709 90 70

MA

64,1

TR

83,0

ZZ

73,6

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,6

IL

68,7

TR

77,0

UY

98,5

ZZ

71,0

0805 50 10

AR

73,7

TR

91,6

ZA

100,0

ZZ

88,4

0806 10 10

BR

238,0

TR

119,3

US

285,7

ZZ

214,3

0808 10 80

AR

83,4

BR

82,0

CA

95,9

CL

33,5

MK

31,5

US

104,1

ZA

87,4

ZZ

74,0

0808 20 50

AR

49,3

CN

47,5

TR

129,4

ZZ

75,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 557/2007 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione (2) ha evidenziato la necessità di precisare meglio alcune disposizioni di detto regolamento.

(2)

Occorre chiarire che i requisiti relativi alle informazioni che devono figurare sugli imballaggi di trasporto si applicano anche agli imballaggi di trasporto contenenti uova destinate alla trasformazione.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (3), le disposizioni relative alla stampigliatura non si applicano alle uova consegnate per la trasformazione direttamente all'industria alimentare e all'industria non alimentare. Tale disposizione non è stata inclusa nel regolamento (CE) n. 1028/2006 per lasciare agli Stati membri la possibilità di prendere queste misure a livello nazionale. Tuttavia, per consentire alle amministrazioni degli Stati membri di attuare le nuove norme, il regolamento (CE) n. 557/2007 ha stabilito un periodo transitorio di un anno, dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008, per la stampigliatura delle uova prodotte nella Comunità destinate alla trasformazione. Non sono state previste misure transitorie analoghe per il prodotto importato da paesi terzi. Per evitare un trattamento ineguale, occorre pertanto stabilire un periodo transitorio fino al 30 giugno 2008 per le disposizioni relative alla stampigliatura delle uova prodotte in paesi terzi e importate nella Comunità per fini di trasformazione.

(4)

È opportuno che le uova importate da paesi terzi siano stampigliate nel paese di origine con il relativo codice paese, secondo la norma internazionale «ISO 3166 codici paese».

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 557/2007.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 557/2007 è modificato come segue:

1)

nell'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull'imballaggio di trasporto non sono modificate e restano su tale imballaggio fino al momento in cui le uova non sono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura, imballaggio o trasformazione.»;

2)

nell'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fino al 30 giugno 2008 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

gli obblighi in materia di stampigliatura stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 non si applicano alle uova prodotte nella Comunità e raccolte dall'operatore alimentare stesso, riconosciuto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, direttamente dai suoi fornitori abituali; in tal caso, la consegna avviene sotto l'intera responsabilità dell'operatore alimentare, che si impegna ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione;

b)

per le uova, diverse dalle uova di categoria A, importate da paesi terzi gli Stati membri possono esentare gli operatori dell'industria alimentare che ne facciano richiesta dagli obblighi di stampigliatura stabiliti nell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1028/2006, se i prodotti sono importati da paesi terzi che figurano negli elenchi e da operatori autorizzati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 853/2004; tuttavia le uova suddette sono consegnate all'industria solo se la loro destinazione finale ai fini della trasformazione è controllata in conformità della procedura prevista nell'articolo 296 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4); in tali casi il documento di controllo T5 reca, nella casella 104, una delle diciture riportate nell'allegato V.

3)

nell'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le uova importate da paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine con il relativo codice paese ISO 3166.»;

4)

il testo di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5.

(3)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1028/2006 (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1).

(4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Diciture di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

:

in bulgaro

:

яйца, предназначени изключително за преработка, съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 557/2007.

:

in spagnolo

:

huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CE) no 557/2007.

:

in ceco

:

vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 11 nařízení (ES) č. 557/2007.

:

in danese

:

æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 557/2007.

:

in tedesco

:

Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 557/2007.

:

in estone

:

eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 557/2007 artikli 11.

:

in greco

:

αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 557/2007.

:

in inglese

:

eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 11 of Regulation (EC) No 557/2007.

:

in francese

:

oeufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 557/2007.

:

in italiano

:

uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 557/2007.

:

in lettone

:

olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 557/2007 11. pantu.

:

in lituano

:

tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 557/2007 11 straipsnio reikalavimus.

:

in ungherese

:

A 557/2007/EK rendelet 11. bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.

:

in maltese

:

bajd destinat esklussivament għall-ipproċessar, f’konformità ma’ l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru. 557/2007.

:

in olandese

:

eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 557/2007.

:

in polacco

:

jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 11 rozporządzenia (WE) nr 557/2007.

:

in portoghese

:

ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 557/2007.

:

in rumeno

:

ouă destinate exclusiv procesării, conform articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 557/2007.

:

in slovacco

:

vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 557/2007.

:

in sloveno

:

jajca, namenjena izključno predelavi, v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 557/2007.

:

in finlandese

:

Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 557/2007 11 artiklan mukaisesti.

:

in svedese

:

Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 557/2007.»


16.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1337/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l’accordo di allargamento del SEE, stipulato il 25 luglio 2007 tra la Comunità europea e gli Stati membri, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e i paesi candidati SEE.

(2)

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’adozione dell’accordo di allargamento del SEE del 2007, è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo di allargamento del SEE. Tale accordo è stato approvato con decisione 2007/566/CE del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati (2).

(3)

L’accordo di allargamento del SEE prevede un protocollo aggiuntivo all’accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973. Tale protocollo aggiuntivo dispone l’apertura di nuovi contingenti tariffari annui esenti da dazio e alcune modifiche dei contingenti tariffari annui esenti da dazio esistenti per l’importazione nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia.

(4)

Per dare attuazione ai contingenti tariffari nuovi e modificati previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. Per motivi di semplificazione, lo stesso sistema deve essere applicato ai contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 992/95.

(6)

Alcuni contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tali contingenti tariffari non si applica pertanto l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

(7)

Conformemente al protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari per il 2007 non devono essere ridotti in proporzione alla parte di tale anno trascorsa prima della data di applicazione dei contingenti stessi, mentre i volumi dei contingenti tariffari per il 2009 devono essere ridotti in proporzione alla parte del 2009 durante la quale non si applicano contingenti.

(8)

Conformemente alla decisione 2007/566/CE, i nuovi contingenti tariffari e le modifiche apportate ai contingenti tariffari esistenti devono applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2007. Il presente regolamento deve essere pertanto applicabile a partire dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

1.

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0745 e 09.0758 di cui all’allegato I non si applicano per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.»

2.

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 e 09.0856.»

3.

Gli allegati I e II sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/2004 (GU L 331 del 5.11.2004, pag. 1).

(2)  GU L 221 del 25.8.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue.

a)

Sono inserite le righe seguenti:

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume contingentale

Dazio contingentale

(%)

«09.0850 (1)

0303 74 30

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati

 

 

Dall’1.9. al 31.12.2007: 9 300 tonnellate

0

Dall’1.1. al 31.12.2008: 9 300 tonnellate

0

Dall’1.1. al 30.4.2009: 3 100 tonnellate

0

09.0851 (1)

0303 51 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate

 

 

Dall’1.9. al 31.12.2007: 1 800 tonnellate

0

Dall’1.1. al 31.12.2008: 1 800 tonnellate

0

Dall’1.1. al 30.4.2009: 600 tonnellate

0

09.0852 (2)

0304 29 75

ex 0304 99 23

Filetti e lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

 

 

Dall’1.9. al 31.12.2007: 600 tonnellate

0

Dall’1.1. al 31.12.2008: 600 tonnellate

0

Dall’1.1. al 30.4.2009: 200 tonnellate

0

09.0853

0303 79 98

Altri pesci, congelati

 

 

Dall’1.9. al 31.12.2007: 2 200 tonnellate

0

Dall’1.1. al 31.12.2008: 2 200 tonnellate

0

Dall’1.1. al 30.4.2009: 734 tonnellate

0

09.0854

0303 29 00

Altri salmonidi, congelati

 

 

Dall’1.9. al 31.12.2007: 2 000 tonnellate

0

Dall’1.1. al 31.12.2008: 2 000 tonnellate

0

Dall’1.1. al 30.4.2009: 667 tonnellate

0

09.0855

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

Dall’1.9. al 31.12.2007: 2 000 tonnellate

0

09.0856

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

Dall’1.1. al 31.12.2008: 10 000 tonnellate

0

09.0858

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

Dall’1.1. al 30.4.2009: 667 tonnellate

0

b)

La riga corrispondente al numero d’ordine 09.0758 è sostituita dalla seguente:

«09.0758

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

2 500 tonnellate

c)

Le righe corrispondenti al codice NC ex 0303 74 30 per i numeri d’ordine 09.0754, 09.0760, 09.0763 e 09.0778 sono sostituite dalle seguenti:

 

 

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati

 

 

 

 

 

Dal 16.6.2007 al 15.6.2008:

 

«09.0763

0303 74 30

 

Dal 16.6. al 30.9.2007: 7 500

0

09.0778

0303 74 30

 

Dall’1.10. al 31.12.2007: 15 500

0

09.0760

0303 74 30

 

Dall’1.1. al 14.2.2008: 7 500

0

 

 

 

Dal 16.6.2008 in poi:

 

09.0857

0303 74 30

 

Dal 16.6.2008 al 14.2.2009: 30 500

d)

Le righe corrispondenti ai numeri d’ordine 09.0752 e 09.0756 sono sostituite dalle seguenti:

«09.0752

0303 51 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate (3)

44 000 tonnellate

0

09.0756

0304 29 75

Filetti di aringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

67 000 tonnellate

0

ex 0304 99 23

Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati (4)

e)

La nota (a) alla fine della tabella è soppressa.

2)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue.

a)

Le righe corrispondenti ai numeri d’ordine 09.0745, 09.0756 e 09.0758 sono sostituite dalle seguenti:

N. d’ordine

Codici NC

Codici TARIC

«09.0756

ex 0304 99 23

0304992310

0304992320

0304992330

09.0745

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0758

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991»

b)

Sono inserite le righe seguenti:

N. d’ordine

Codici NC

Codici TARIC

«09.0852

ex 0304 99 23

0304992310

0304992320

0304992330

09.0855

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0856

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0858

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991»

c)

Le righe corrispondenti ai numeri d’ordine 09.0752, 09.0754, 09.0760, 09.0763 e 09.0778 sono soppresse.


(1)  Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.

(2)  Poiché l’aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»

(3)  Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.

(4)  Poiché l’aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»


16.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per le arance originarie dell’Egitto e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 30 ottobre 2007 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Egitto, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(2)

Tale protocollo prevede un aumento di volume dei contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità di arance originarie dell’Egitto. L’aumento di volume si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

(3)

Con decisione del 22 ottobre 2007 (3), il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(4)

Tale protocollo prevede un nuovo contingente tariffario annuale applicabile alle importazioni nella Comunità di uno specifico prodotto agricolo trasformato originario di Israele. Il nuovo contingente tariffario si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della firma del protocollo.

(5)

Al fine di applicare le concessioni tariffarie previste da detti protocolli, è necessario adeguare l’elenco dei contingenti tariffari previsto per l’Egitto e per Israele dal regolamento (CE) n. 747/2001.

(6)

Poiché il contingente tariffario per Israele dell’anno 2007 non si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007, il volume del nuovo contingente tariffario per quest’anno è fissato a un quantitativo inferiore al volume del contingente tariffario annuale.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 747/2001.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Tuttavia, il disposto del punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1712/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 7).

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

1)

nella tabella di cui all’allegato IV, le righe dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1707 e 09.1711 sono sostituite dalle righe seguenti:

«09.1707

0805 10

Arance, fresche o secche

dall’1.7.2007 al 30.6.2008 e per ogni periodo successivo dall’1.7 al 30.6

70 320

Esenzione (2)

 

 

di cui:

 

di cui:

 

09.1711

0805 10 20

Arance dolci, fresche

dall’1.12.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dall’1.12 al 31.5

36 300 (5)

Esenzione (6

2)

nella tabella di cui alla parte A dell’allegato VII, è inserita la seguente riga:

N. d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

«09.1367

ex 2106 90 98

44

Preparazioni a base di agrumi per bevande non alcoliche contenenti, in peso, il 30 % o più di concentrati di succhi di frutta e non più del 50 % di saccarosio, non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari

dall’1.11. al 31.12.2007

3 240

67 % dell’elemento agricolo»

dall’1.1.2008 al 31.12.2008 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

5 550


16.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1339/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 novembre 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 novembre 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 novembre 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

2.11.2007-14.11.2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

221,29

102,87

Prezzo FOB USA

379,34

369,34

349,34

154,28

Premio sul Golfo

19,83

Premio sui Grandi laghi

18,95

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

54,61 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

48,66 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


16.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 (GU L 25 del 1.2.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 16 novembre 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

0,00

0,00

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (stato Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I ed II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Faroe e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita effetivo controllo.


16.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1222/2007 (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 30).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 15 novembre 2007 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

104,2

0

01

102,1

0

02

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

118,1

0

01

107,1

3

02

131,6

0

03

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

234,6

20

01

250,1

15

02

335,4

0

03

0207 14 60

Cosce did pollo, congelate

118,6

7

01

149,0

0

03

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

133,4

8

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

338,3

0

01

391,0

0

03

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

228,0

18

01


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile.»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

16.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/22


DECISIONE EUPOL COPPS/1/2007 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 ottobre 2007

relativa alla proroga del mandato del capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

(2007/737/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 2, dell’azione comune 2005/797/PESC, prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato, compresa la decisione di modificare la catena di comando, su proposta del segretario generale/alto rappresentante.

(2)

Il 21 novembre 2006, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, il CPS ha nominato con decisione 2006/853/PESC (2) il sig. Colin SMITH capomissione/responsabile della polizia EUPOL COPPS fino al 31 dicembre 2007.

(3)

Il 18 ottobre 2007 il segretario generale/alto rappresentante ha proposto al CPS di prorogare di un anno il mandato del sig. Colin SMITH, fino al 31 dicembre 2008,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Colin SMITH quale capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) è prorogato fino al 31 dicembre 2008.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell’adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2008.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 2007.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. DURRANT PAIS


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 21.


Rettifiche

16.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/23


Rettifica del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che modifica e aggiorna il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 278 del 22 ottobre 2007 )

A pagina 13, nell'allegato, testo che sostituisce l'allegato I «Elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso», «Definizioni dei termini usati nel presente allegato», definizione «Prestazione di picco adattata»:

anziché:

«1 012»,

leggi:

«1012».