ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 293

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
10 novembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1318/2007 della Commissione, del 9 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1319/2007 della Commissione, del 9 novembre 2007, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio in ordine all’uso di alimenti per animali ottenuti da parcelle nel corso del primo anno di conversione all’agricoltura biologica

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/722/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2007, sulla concessione di un aiuto di Stato di emergenza da parte delle autorità della Romania al fine di attenuare le conseguenze della siccità del 2006/2007 nel settore agricolo

5

 

 

2007/723/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, recante nomina di tre membri slovacchi e di tre supplenti slovacchi del Comitato delle regioni

7

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2007/724/PESC

 

*

Decisione BiH/10/2007 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 settembre 2007, relativa alla nomina di un comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

8

 

 

2007/725/PESC

 

*

Decisione BiH/12/2007 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 settembre 2007, relativa alla nomina del capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

75,0

MK

46,6

TR

74,3

ZZ

65,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

247,0

MK

70,4

TR

103,9

ZZ

154,4

0709 90 70

MA

74,1

TR

105,9

ZZ

90,0

0805 20 10

MA

93,3

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

IL

67,9

TR

77,0

UY

94,2

ZZ

69,6

0805 50 10

AR

62,8

TR

92,2

ZA

62,4

ZZ

72,5

0806 10 10

BR

241,5

TR

117,1

US

291,2

ZZ

216,6

0808 10 80

AR

80,9

AU

183,7

CA

110,6

CL

86,0

MK

31,5

US

99,6

ZA

86,5

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

49,3

CN

75,7

TR

139,6

ZZ

88,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2007

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio in ordine all’uso di alimenti per animali ottenuti da parcelle nel corso del primo anno di conversione all’agricoltura biologica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 gli animali sono alimentati principalmente con alimenti prodotti dall’azienda medesima e facendo ampio ricorso al pascolo nel caso degli erbivori. Per rispettare questa condizione gli agricoltori biologici espandono le loro aziende, in particolare acquistando e prendendo in affitto parcelle a pascoli e prati permanenti.

(2)

A norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 i terreni coltivati con metodi non biologici, acquistati o presi in affitto, devono essere sottoposti a un periodo di conversione al metodo biologico. Inoltre, gli alimenti per animali ottenuti nel primo anno di conversione non sono considerati alimenti in fase di conversione né possono essere agevolmente venduti per l’uso nell’agricoltura convenzionale, in quanto il mercato di questi foraggi perenni non biologici è molto limitato.

(3)

L’uso di alimenti per erbivori non prodotti secondo il metodo biologico dopo il 31 dicembre 2007 è incompatibile con le disposizioni dell’allegato I, parte B, punto 4.8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91. Dopo tale data sarà difficile per le aziende poter rispettare condizioni che impongano di mantenere al pascolo i terreni da esse acquistati o affittati nel primo anno di conversione al metodo di produzione biologico.

(4)

È quindi necessario permettere di incorporare nella formula della razione alimentare degli animali una data percentuale di alimenti ottenuti da parcelle nel corso del primo anno di conversione.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, il testo del punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4.

Fino al 31 dicembre 2008, l’incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino a un massimo del 50 % in media della formula alimentare. Se gli alimenti in fase di conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, tale percentuale può arrivare all’80 %.

A partire dal 1o gennaio 2009, l’incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino a un massimo del 30 % in media della formula alimentare. Se gli alimenti in fase di conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60 %.

Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti nel loro primo anno di conversione all’agricoltura biologica, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un’unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in fase di conversione e alimenti ottenuti da parcelle nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate nel primo e nel secondo comma.

Le suddette percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2007 della Commissione (GU L 181 dell’11.7.2007, pag. 10).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

10.11.2007   

IT

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L 293/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

sulla concessione di un aiuto di Stato di emergenza da parte delle autorità della Romania al fine di attenuare le conseguenze della siccità del 2006/2007 nel settore agricolo

(2007/722/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Romania in data 25 luglio 2007,

considerando quanto segue:

(1)

In data 25 luglio 2007, la Romania ha presentato al Consiglio una richiesta affinché decida, conformemente all’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, sulla compatibilità con il mercato comune del progetto della Romania di concedere un aiuto nazionale agli agricoltori rumeni colpiti da una gravissima siccità al fine di riavviare il ciclo produttivo.

(2)

La Romania ha affrontato la più grave e lunga siccità degli ultimi sessanta anni, a causa delle scarse precipitazioni dell’inverno 2006/2007 e della primavera 2007 (inferiori a 350 mm/m2 dal 1o settembre 2006 al 31 maggio 2007) e delle elevatissime temperature dell’estate 2007.

(3)

Già prima della lunga ondata di tempo asciutto dell’estate 2007, le riserve idriche del suolo si erano fortemente impoverite in vaste zone della Romania, a causa dell’accelerazione dell’evaporazione in conseguenza di temperature al di sopra della media durante l’inverno 2006/2007 e la primavera 2007.

(4)

In base alla valutazione dell’impatto sulle colture primaverili ed autunnali, la siccità ha ridotto drammaticamente la produzione sia di cereali, sia di foraggi. Si valuta che la produzione cerealicola per il 2007 in media non abbia raggiunto nemmeno il 45 % del valore medio degli anni precedenti.

(5)

Gli agricoltori rumeni di 34 contee su un totale di 42 sono stati colpiti gravemente dalla lunga ondata di tempo asciutto, che ha arrecato ai settori agricolo e zootecnico ingenti danni, valutati nell’ordine di circa 1 200 milioni di EUR (3 878 milioni di RON), escludendo il profitto che sarebbe potuto derivare dalla vendita dei cereali.

(6)

Gli agricoltori rumeni colpiti dalla siccità, in conseguenza della drastica riduzione dei loro redditi si trovano esposti al grave rischio di non disporre dei mezzi finanziari necessari alla piantumazione delle colture autunnali e alla preparazione della semina primaverile del 2008.

(7)

L’aiuto di Stato da concedere ammonta a circa 400 milioni di EUR (1 320 milioni di RON) e andrà a favore di 250 000-300 000 agricoltori, che rappresentano circa 3 milioni di ettari. I rispettivi importi dell’aiuto ammonteranno approssimativamente a 150 EUR/ha per il frumento autunnale, 120 EUR/ha per la colza e 130 EUR/ha per l’orzo e altre colture autunnali.

(8)

L’aiuto sarà erogato esclusivamente su domanda dell’agricoltore, allo scopo specifico di riavviare il ciclo produttivo (acquisto di sementi, carburante, fertilizzanti e pesticidi). L’organismo di pagamento rumeno monitorerà e controllerà l’aiuto, anche mediante l’effettuazione di ispezioni in loco.

(9)

L’aiuto di Stato, affinché risulti efficace, deve essere concesso ed erogato agli agricoltori il prima possibile.

(10)

Per il momento la Commissione non si è pronunciata sulla natura e la compatibilità dell’aiuto.

(11)

Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l’aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a rimediare alla situazione di emergenza constatata, compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un aiuto integrativo e straordinario delle autorità rumene per il settore agricolo per un importo massimo di 400 milioni di EUR, comprese le spese amministrative, è considerato compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

recante nomina di tre membri slovacchi e di tre supplenti slovacchi del Comitato delle regioni

(2007/723/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo slovacco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Tre seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla fine dei mandati del sig. BENČ, del sig. SLAFKOVSKÝ e del sig. BOBÍK. Tre seggi di supplenti sono divenuti vacanti in seguito alla fine dei mandati del sig. KRÁLIK, del sig. VÍTEK e della sig.ra MIKUŠOVÁ,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quali membri:

il sig. Andrej ĎURKOVSKÝ

Primátor hlavného mesta SR — Bratislavy,

il sig. František KNAPÍK

Primátor mesta Košice,

il sig. István ZACHARIAŠ

Primátor mesta Moldava nad Bodvou,

e

b)

quali supplenti:

il sig. Ján BLCHÁČ, PhD

Primátor mesta Liptovský Mikuláš,

il sig. Andrej HRNČIAR

Primátor mesta Martin,

il sig. Pavel HAGYARI

Primátor mesta Prešov.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/8


DECISIONE BiH/10/2007 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 25 settembre 2007

relativa alla nomina di un comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2007/724/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE.

(2)

Conformemente alla decisione BiH/2/2004 del CPS, il generale Sir John REITH, vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR), è stato nominato comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

La NATO ha deciso di nominare il generale John McCOLL vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR), in sostituzione del generale Sir John REITH. La nomina del generale John McCOLL avrà effetto dal 22 ottobre 2007.

(4)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni in materia di difesa.

(5)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’UE che siano anche membri della NATO o parti del «Partenariato per la pace», e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

DECIDE:

Articolo 1

Il generale John McCOLL è nominato comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal 22 ottobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2007.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. DURRANT PAIS


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/9


DECISIONE BiH/12/2007 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 25 settembre 2007

relativa alla nomina del capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2007/725/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con scambio di lettere tra il segretario generale/alto rappresentante e il segretario generale della NATO rispettivamente del 28 settembre e dell'8 ottobre 2004, il Consiglio del Nord Atlantico ha convenuto di mettere a disposizione il capo di Stato maggiore del comando interforze di Napoli quale capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli.

(2)

Il comandante dell’operazione UE ha raccomandato di nominare il capo di Stato maggiore del comando interforze di Napoli, generale di divisione Eduardo ZAMARRIPA, capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il comitato militare dell’UE ha appoggiato tale raccomandazione.

(4)

A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell’operazione militare dell’UE.

(5)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.

(6)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione conformemente alla quale gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione riguardano unicamente gli Stati membri dell’UE che sono altresì membri della NATO o parti del «Partenariato per la pace» e che hanno pertanto concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

DECIDE:

Articolo 1

Il generale di divisione Eduardo ZAMARRIPA è nominato capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno dell'adozione

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2007.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. DURRANT PAIS


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.