ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
8.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1302/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
80,1 |
MK |
46,6 |
|
TR |
79,4 |
|
ZZ |
68,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
196,3 |
MA |
47,2 |
|
MK |
70,4 |
|
TR |
104,5 |
|
ZZ |
104,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
80,7 |
TR |
91,4 |
|
ZZ |
86,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
94,2 |
ZZ |
94,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
39,1 |
IL |
66,8 |
|
TR |
92,6 |
|
UY |
82,9 |
|
ZZ |
70,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
69,5 |
TR |
98,4 |
|
ZA |
57,4 |
|
ZZ |
75,1 |
|
0806 10 10 |
BR |
247,2 |
TR |
118,4 |
|
US |
291,2 |
|
ZZ |
218,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
81,9 |
AU |
183,7 |
|
CA |
89,8 |
|
CL |
86,0 |
|
MK |
30,6 |
|
US |
100,6 |
|
ZA |
81,3 |
|
ZZ |
93,4 |
|
0808 20 50 |
AR |
49,3 |
CN |
62,8 |
|
TR |
133,5 |
|
ZZ |
81,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
8.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1303/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2007
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2) vieta l’esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità. |
(2) |
In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006, l’obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione. |
(3) |
La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare significativamente l’efficacia e l’efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra. |
(4) |
L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca. |
(5) |
L’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatari, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco. |
(6) |
L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all’atto della prima vendita, i centri per le vendite all’asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio. |
(7) |
L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti. |
(8) |
L’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati. |
(9) |
Gli articoli 19 ter e 19 sexies del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo. |
(10) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (4) impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca. |
(11) |
Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5), prevede l’attuazione di piani di impiego congiunto. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) |
ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1o gennaio 2010; |
b) |
ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1o luglio 2011; |
c) |
agli acquirenti registrati, ai centri d’asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1o gennaio 2009. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.
4. In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri anteriormente alle date suddette, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006.
5. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizioni che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento.
6. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque o dai porti in cui effettuano operazioni di pesca.
7. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’acquacoltura.
Articolo 2
Elenco degli operatori e delle navi
1. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli acquirenti registrati, dei centri d’asta registrati o di altre entità o persone da esso autorizzate, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR. Il primo anno di riferimento è il 2007; l’elenco è aggiornato il 1o gennaio dell’anno considerato (anno n) sulla base del fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR dell’anno n–2. Detto elenco è pubblicato in un sito Internet ufficiale dello Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro stabilisce elenchi dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento in conformità dell’articolo 1, paragrafi 3, 4, 5 e 6, e li aggiorna regolarmente. Detti elenchi sono pubblicati in un sito Internet ufficiale dello Stato membro e redatti in un formato che sarà stabilito di concerto tra gli Stati membri e la Commissione.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall’attrezzo medesimo; |
b) |
«piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili. |
CAPO II
TRASMISSIONE ELETTRONICA
Articolo 4
Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari
1. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi.
2. I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco.
3. Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.
4. Ove ciò sia prescritto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell’entrata in porto.
5. Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.
Articolo 5
Informazioni da trasmettere a cura delle entità o delle persone responsabili della prima vendita o dell’assunzione in carico
1. Gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca, trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio le informazioni da registrare nella nota di vendita.
2. Se la prima immissione in commercio ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvedono affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
3. Se la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non ha luogo nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvede affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia immediatamente trasmessa per via elettronica alle seguenti autorità:
a) |
le autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati; e |
b) |
le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato lo sbarco. |
4. Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico trasmette per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l’assunzione in carico ha fisicamente luogo le informazioni da registrare nella suddetta dichiarazione.
Articolo 6
Frequenza di trasmissione
1. Il comandante trasmette le informazioni del giornale di bordo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:
a) |
su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera; |
b) |
subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca; |
c) |
prima dell’entrata in porto; |
d) |
all’atto di ogni ispezione in mare; |
e) |
in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera. |
2. Il comandante può trasmettere correzioni del giornale di bordo elettronico e delle dichiarazioni di trasbordo fino all’ultima trasmissione effettuata al termine della bordata di pesca e prima dell’entrata in porto. Le correzioni devono essere facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di bordo elettronico e le correzioni ad essi apportate devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
3. Il comandante o i suoi mandatari trasmettono per via elettronica la dichiarazione di sbarco non appena questa è stata completata.
4. Il comandante della nave cedente e quello della nave ricevente trasmettono per via elettronica i dati relativi al trasbordo non appena questo è stato effettuato.
5. Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l'intera durata della bordata di pesca, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.
Articolo 7
Formato per la trasmissione di dati da una nave alle autorità competenti del suo Stato di bandiera
Ogni Stato membro stabilisce il formato per la trasmissione di dati dalle navi battenti la propria bandiera alle proprie autorità competenti.
Articolo 8
Messaggi di ricezione
Gli Stati membri provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle navi battenti la loro bandiera a seguito di ogni trasmissione di dati relativi al giornale di bordo, ai trasbordi o agli sbarchi. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.
CAPO III
ESENZIONI
Articolo 9
Esenzioni
1. Gli Stati membri possono esentare i comandanti delle navi battenti la loro bandiera dagli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, se effettuano bordate di durata pari o inferiore a 24 ore nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, a condizione che non sbarchino le loro catture fuori dal territorio dello Stato membro di bandiera.
2. I comandanti dei pescherecci comunitari sono esentati dall’obbligo di compilare un giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo su supporto cartaceo.
3. I comandanti delle navi comunitarie, o i loro mandatari, che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall’obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.
4. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall’obbligo di compilare un giornale di bordo su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.
5. I comandanti delle navi comunitarie che registrano nei rispettivi giornali di bordo elettronici i dati relativi allo sforzo di pesca richiesti a norma dell’articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono esentati dall’obbligo di trasmettere rapporti sullo sforzo di pesca via telex, attraverso il sistema VMS, via fax, a mezzo telefono o radio.
CAPO IV
FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE DEI DATI
Articolo 10
Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati
1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica i dati del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco e i dati relativi al trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità da questo stabilite, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture:
a) |
su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera; |
b) |
subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca; |
c) |
prima dell’entrata in porto; |
d) |
all’atto di ogni ispezione in mare; |
e) |
in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera. |
2. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera aggiornano il giornale di bordo elettronico non appena ricevuti i dati di cui al paragrafo 1.
3. Un peschereccio comunitario non può lasciare il porto, dopo un guasto tecnico o il mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, prima che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema funziona normalmente o comunque prima di essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se uno Stato membro di bandiera autorizza una nave battente la propria bandiera a lasciare il porto di uno Stato membro costiero, esso ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.
Articolo 11
Mancata ricezione dei dati
1. Se non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario. Se per una determinata nave tale situazione si verifica più di tre volte nell’arco di un anno, lo Stato membro di bandiera provvede affinché si proceda a un controllo del relativo sistema elettronico di trasmissione. Lo Stato membro svolge accertamenti intesi a determinare le cause della mancata ricezione.
2. Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l’ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile le autorità competenti dello Stato membro costiero.
3. Il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati per i quali è stata trasmessa una notifica in conformità del paragrafo 1.
Articolo 12
Impossibilità di accedere ai dati
1. Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque una nave battente bandiera di un altro Stato membro senza poter accedere ai dati in conformità dell’articolo 15, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di provvedere affinché tale accesso sia garantito.
2. Se l’accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi mezzo elettronico disponibile.
3. Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, trasmette con qualsiasi mezzo elettronico disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 8.
4. Se il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 8, alla nave è vietato l’esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il capitano o il suo mandatario non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 13
Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri mantengono basi di dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di trasmissione. Tali basi comprendono almeno le seguenti informazioni:
a) |
l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di trasmissione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un mancato funzionamento; |
b) |
il numero di trasmissioni elettroniche del giornale di bordo ricevute ogni giorno e il numero medio di trasmissioni ricevute per ogni nave, suddivise per Stato membro di bandiera; |
c) |
il numero di dichiarazioni di sbarco, di trasbordo, di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato membro di bandiera. |
2. Un riepilogo delle informazioni relative al funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei dati degli Stati membri è trasmesso alla Commissione, su richiesta della medesima, in un formato e con una frequenza stabiliti d’intesa tra gli Stati membri e la Commissione.
CAPO V
SCAMBIO DEI DATI E ACCESSO AI DATI
Articolo 14
Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri
1. Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri è effettuato con il formato definito nell’allegato, basato sul linguaggio XML (extensible mark-up language).
2. Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate.
3. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.
4. I dati indicati nell’allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.
Articolo 15
Accesso ai dati
1. Se le navi battenti bandiera di uno Stato membro effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera provvede affinché lo Stato membro costiero possa accedere on-line, in tempo reale, ai dati del giornale di bordo elettronico e della dichiarazione di sbarco delle navi considerate.
2. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l’ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati relativi alle bordate di pesca degli ultimi 12 mesi sono forniti su richiesta.
3. I comandanti dei pescherecci comunitari devono disporre di un accesso sicuro, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ai dati del proprio giornale di bordo elettronico archiviati nella base di dati dello Stato membro di bandiera.
4. Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, uno Stato membro costiero fornisce a una nave pattuglia di un altro Stato membro l’accesso on-line alla propria base di dati sui giornali di bordo.
Articolo 16
Scambio di dati tra Stati membri
1. L’accesso ai dati previsto all’articolo 15, paragrafo 1, è effettuato attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
2. Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche necessarie per garantire il reciproco accesso ai giornali di bordo elettronici.
3. Gli Stati membri:
a) |
provvedono affinché i dati ricevuti in conformità del presente regolamento siano conservati in modo sicuro in basi di dati informatizzate e adottano tutte le misure idonee a garantirne il trattamento riservato; |
b) |
prendono tutte le misure tecniche idonee a proteggere i dati da distruzioni accidentali o illecite, perdite accidentali, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata. |
Articolo 17
Autorità unica
1. Ogni Stato membro dispone di un’autorità unica incaricata della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri si scambiano gli elenchi e i dati di contatto delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informano la Commissione.
3. Eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 3.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).
(4) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).
(5) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
ALLEGATO
FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI
Dati della busta
Dati |
Codice campo |
Descrizione e contenuto |
Inizio/fine della registrazione |
||
Inizio della registrazione |
SR |
Tag indicante l’inizio della dichiarazione relativa al giornale di bordo o alla nota di vendita o del messaggio di ricezione |
Sottoelementi |
||
Indirizzo |
AD |
Destinazione: codice ISO alpha-3 del paese |
Mittente |
FR |
Paese che trasmette i dati (codice ISO alpha-3 del paese) |
Tipo di messaggio |
TM |
Codice alfabetico del tipo di messaggio (LOG, SAL, RET o COR) |
Stato di ricezione |
RS |
Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto: ACK (ricezione confermata) o NAK (ricezione non confermata) |
Codice dell’errore di ricezione |
RE |
Codici numerici indicanti gli errori nei messaggi/rapporti ricevuti Codici numerici indicanti gli errori nei messaggi/rapporti ricevuti (101 — messaggio illeggibile, 102 — valore o dimensione dati fuori dall’intervallo, 104 — dati obbligatori mancanti, 106 — fonte di dati non autorizzata, 150 — errore di sequenza, 151 — data/ora nel futuro, 250 — tentativo di nuova notifica di una nave, 251 — nave non notificata, 302 — trasbordo anteriore alle catture in entrata, 303 — catture in uscita anteriori alle catture in entrata, 304 — nessuna posizione ricevuta, 350 — posizione senza catture in entrata) |
Numero di registrazione |
RN |
Numero di serie della ritrasmissione del messaggio da parte del CSP (conteggio annuale) |
Data di registrazione |
RD |
Data di ritrasmissione del messaggio/rapporto (AAAAMMGG) |
Ora di registrazione |
RT |
Ora di ritrasmissione del messaggio/rapporto (OOMM in UTC) |
Dati del giornale di bordo
Dati |
Codice campo |
Descrizione e contenuto |
Inizio/fine del giornale di bordo |
||
Inizio della dichiarazione relativa al giornale di bordo |
LOG |
Tag indicante l’inizio della dichiarazione relativa al giornale di bordo (contiene gli attributi RC, XR, IR, NA, VO, MA o TN e gli elementi DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN o RTP) |
Elementi principali |
||
Dichiarazione di partenza |
DEP |
Tag indicante la partenza da un porto all’inizio di una bordata di pesca (contiene gli attributi DA, TI e PO) |
Dichiarazione di rientro in porto |
RTP |
Tag indicante il rientro in porto al termine della bordata di pesca (contiene gli attributi DA, TI e PO) |
Dichiarazione di cattura |
CAT |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di cattura (contiene gli attributi DA, TI, FO e DU e i sottoelementi POS, GEA o SPE) |
Dichiarazione di trasbordo |
TRA |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di trasbordo (contiene gli attributi DA, TI, TT, TF, TC e FC e i sottoelementi SPE) |
Dichiarazione di sbarco |
LAN |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di sbarco (contiene gli attributi DA, TI e PO e i sottoelementi POS e SPE) |
Dichiarazione di sforzo: entrata nella zona |
ENT |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di entrata nella zona di sforzo (contiene gli attributi DA, TI e i sottoelementi POS, SPE) |
Dichiarazione di sforzo: uscita dalla zona |
EXI |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo (contiene gli attributi DA, TI e i sottoelementi POS, SPE) |
Dichiarazione di sforzo: transito da una zona |
CRO |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di transito dalla zona di sforzo (contiene gli elementi ENT e EXI) |
Dichiarazione di sforzo: pesca transzonale |
TRZ |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di pesca transzonale all’interno della zona di sforzo (contiene gli elementi ENT e EXI) |
Sottoelementi |
||
Sottodichiarazione relativa alla specie |
SPE |
Tag contenente informazioni sulle specie ittiche (contiene gli attributi SN, WT o WL o WS, NF e i sottoelementi PRO) |
Sottodichiarazione relativa alla trasformazione |
PRO |
Tag contenente informazioni sulla trasformazione [contiene gli attributi PR, CF e TY o DIS (rigetti)] |
Sottodichiarazione relativa alla posizione |
POS |
Tag contenente informazioni sulla posizione del peschereccio (contiene l’attributo ZO e, per lo sforzo di pesca, gli attributi LA e LO) |
Sottodichiarazione relativa all’attrezzo |
GEA |
Tag contenente informazioni sull’attrezzo utilizzato durante un’operazione di pesca (contiene gli attributi GE, ME, GD e GL secondo quanto previsto dalla dichiarazione di sforzo). Per le specie di acque profonde, contiene gli attributi NH, IT, FO e FD |
Attributi |
||
Numero della bordata |
TN |
Numero della bordata di pesca nell’anno in corso (001-999) |
Data |
DA |
Data di trasmissione (AAAAMMGG) |
Ora |
TI |
Ora di trasmissione (OOMM in UTC) |
Identificazione principale della nave |
RC |
Indicativo internazionale di chiamata |
Identificazione esterna della nave |
XR |
Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) |
Identificazione della nave (CFR) |
IR |
Numero del registro della flotta comunitaria |
Nome della nave |
NA |
Nome della nave |
Nome del proprietario della nave |
VO |
Nome del proprietario della nave |
Nome del comandante |
MA |
Nome del comandante |
Nome del porto |
PO |
Codice del porto: codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-3) + codice del porto a 3 lettere. Esempio: Edimburgo — GBEDI, Kiel — DEKEL, Vigo — ESVGO |
Operazioni di pesca |
FO |
Numero di operazioni di pesca (retate) per periodo di 24 ore |
Tempo di pesca |
DU |
Durata dell’attività di pesca in minuti |
Posizione: latitudine |
LA |
Latitudine espressa in gradi e minuti (N/S GGMM) |
Posizione: longitudine |
LO |
Longitudine espressa in gradi e minuti (E/O GGMM) |
Zona di pesca |
ZO |
La più piccola zona statistica (sottozona, divisione, sottodivisione, ecc.) in base alla classificazione delle principali zone di pesca della FAO [e del CIEM] (ad esempio 27.3.24 [oppure III24] per la sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico, 21.1F [oppure 1F] per la divisione NAFO 21.1F ecc.) |
Nome dell’attrezzo |
GE |
Codice alfabetico in base alla classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca della FAO |
Dimensioni delle maglie dell’attrezzo |
ME |
Dimensioni delle maglie (in millimetri) |
Altezza dell’attrezzo |
GD |
Altezza dell’attrezzo (in metri) |
Lunghezza dell’attrezzo |
GL |
Lunghezza dell’attrezzo (in metri) |
Nome della specie |
SN |
Nome della specie catturata (codice FAO alfa 3) |
Peso del pesce |
WT |
Peso del pesce vivo (in chilogrammi) |
Numero di pesci |
NF |
Numero di pesci catturati (se il contingente è fissato in numero di esemplari, come nel caso del salmone) |
Fattore di conversione |
CF |
Fattori utilizzati per convertire in peso vivo il peso sbarcato del pesce e dei prodotti della pesca |
Peso del pesce sbarcato |
WL |
Peso del prodotto riportato nella dichiarazione di sbarco |
Presentazione del pesce |
PR |
Codice alfabetico della presentazione del prodotto (tipo di trasformazione): (WHL pesce intero, GUT — eviscerato, GUH eviscerato e decapitato, GUG — eviscerato e senza branchie, GUL — eviscerato, con il fegato, GTF — eviscerato, senza coda e senza pinne, GUS — eviscerato, decapitato, senza pelle, FIL — filettato, FIS — filettato e senza pelle, FSB — filettato, con pelle e lische, FSP — filettato, senza pelle, con lische sottili, HEA — decapitato, WNG — pinne, WNG + SKI — pinne e senza pelle, SKI — senza pelle, DIS — rigetti) |
Tipo di imballaggio |
TY |
Codice di 3 lettere (CRT = cartoni, BOX = casse, BGS = sacchi, BLC = blocchi) |
Trasbordo: nave ricevente |
TT |
Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente |
Trasbordo: nave (cedente) |
TF |
Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente |
Trasbordo: Stato di bandiera della nave ricevente |
TC |
Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alfa-3 del paese) |
Trasbordo: Stato di bandiera della nave cedente |
FC |
Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alpha-3 del paese) |
Codici supplementari per la pesca d’altura |
||
Numero medio di ami utilizzati sui palangari |
NH |
Numero medio di ami per palangaro |
Tempo di immersione |
IT |
Durata totale della permanenza in acqua dell’attrezzo (pesca) per periodo di 24 ore |
Operazioni di pesca |
FO |
Numero di operazioni di pesca (numero di cale per le reti e gli attrezzi da traino o di pose per i palangari) per periodo di 24 ore |
Profondità di pesca |
FD |
Distanza tra il fondale marino e la superficie dell’acqua |
Dati delle note di vendita
Dati |
Codice campo |
Descrizione e contenuto |
Inizio/fine della nota di vendita |
||
Inizio della dichiarazione relativa alla nota di vendita |
SAL |
Tag indicante l’inizio della dichiarazione relativa alla nota di vendita [contiene gli attributi XR (RC, IR), NA, VO e MA e i sottoelementi SIF o TOV] |
Elementi principali |
||
Informazioni sulla nota di vendita |
SIF |
Tag contenente informazioni su una vendita (contiene gli attributi DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN e TD e i sottoelementi SIT) |
Informazioni sull’assunzione in carico |
TOV |
Tag contenente informazioni su una dichiarazione di assunzione in carico (contiene gli attributi DA, TI, SL, NS, NB, CN e TD e i sottoelementi SIT) |
Sottoelementi |
||
Articolo di vendita |
SIT |
Tag contenente informazioni su un articolo di una vendita (contiene gli attributi FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD e ZO e i sottoelementi SPE, POS e PRO) |
Sottodichiarazione relativa alla specie |
SPE |
Tag contenente informazioni sulle specie ittiche (contiene gli attributi SN, WT o WL o WS e MZ e i sottoelementi PRO) |
Sottodichiarazione relativa alla trasformazione |
PRO |
Tag contenente informazioni sulla trasformazione del pesce (contiene gli attributi PR, CF e TY) |
Attributi |
||
Data |
DA |
Data della vendita (AAAAMMGG) |
Ora |
TI |
Ora della vendita (OOMM in UTC) |
Luogo di vendita |
SL |
Codice del porto o nome della località (se situata fuori dal porto) in cui ha avuto luogo la vendita |
Paese di vendita |
SC |
Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alpha-3 del paese) |
Identificazione principale della nave |
RC |
Indicativo internazionale di chiamata |
Identificazione esterna della nave |
XR |
Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce |
Identificazione della nave (CFR) |
IR |
Numero del registro della flotta comunitaria |
Nome della nave |
NA |
Nome della nave che ha sbarcato il pesce |
Nome del proprietario o del comandante della nave |
VO |
Nome del proprietario o del comandante della nave |
Nome del venditore |
NS |
Nome del centro d’asta, dell’organismo o della persona che vende il pesce |
Nome dell’acquirente |
NB |
Nome del centro d’asta, dell’organismo o della persona che acquista il pesce |
Numero di riferimento del contratto di vendita |
CN |
Numero di riferimento del contratto di vendita |
Riferimento del documento di trasporto |
TD |
Riferimento del documento di trasporto o del documento T2M [articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93] |
Data di sbarco |
DL |
Data di sbarco (AAAAMMGG) |
Nome del porto |
PO |
Codice del porto (porto di sbarco): codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-3) + codice del porto a 3 lettere. Esempio: Edimburgo — GBEDI, Kiel — DEKEL, Vigo — ESVGO |
Nome della specie |
SN |
Nome della specie catturata (codice FAO alfa 3) |
Zona geografica di origine |
ZO |
In base alla classificazione delle principali zone di pesca della FAO, ad esempio 27.3.24 [oppure III24] per la sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico, 21.1F [oppure 1F] per la divisione NAFO 21.1F ecc. |
Paese del contingente |
QC |
Codice ISO alpha-3 del paese della nave che sbarca il pesce ricevuto mediante trasbordo se lo Stato di bandiera della nave cedente è diverso da quello della nave ricevente |
Peso del pesce venduto |
WS |
Peso del pesce venduto (in chilogrammi) |
Categoria di taglia del pesce |
SF |
Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi) |
Categoria di freschezza del pesce |
FF |
Categoria di freschezza del pesce (Extra, A, B, E) |
Taglia minima del pesce |
MZ |
Taglia minima del pesce (in millimetri) |
Fattore di conversione |
CF |
Fattori utilizzati per convertire in peso vivo il peso sbarcato del pesce e dei prodotti della pesca |
Presentazione del pesce |
PR |
Codice alfabetico della presentazione del prodotto (tipo di trasformazione): (WHL pesce intero, GUT — eviscerato, GUH eviscerato e decapitato, GUG — eviscerato e senza branchie, GUL — eviscerato, con il fegato, GTF — eviscerato, senza coda e senza pinne, GUS — eviscerato, decapitato, senza pelle, FIL — filettato, FIS — filettato e senza pelle, FSB — filettato, con pelle e lische, FSP — filettato, senza pelle, con lische sottili, HEA — decapitato, WNG — pinne, WNG + SKI — pinne e senza pelle, SKI — senza pelle.) |
Tipo di imballaggio |
TY |
Codice di 3 lettere (CRT = cartoni, BOX = casse, BGS = sacchi, BLC = blocchi) |
Prezzo del pesce |
FP |
Prezzo al kg (moneta di transazione/kg) |
Destinazione del prodotto |
PD |
Codici per il consumo umano, il riporto, gli usi industriali. |
8.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2007
che modifica la direttiva 95/64/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (1), in particolare l’articolo 12,
visto il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (4), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 95/64/CE, del regolamento (CE) n. 1172/98 e del regolamento (CE) n. 91/2003, la nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti (NST/R) va utilizzata per la classificazione delle merci trasportate rispettivamente nelle statistiche dei trasporti marittimi, nelle statistiche dei trasporti di merci su strada e nelle statistiche dei trasporti ferroviari. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1365/2006, nelle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per la classificazione delle merci trasportate va utilizzata la NST/R oppure la NST 2000 rev. 2. |
(3) |
Nel giugno 2007 la Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (UNECE) ha adottato una nuova versione della NST 2000 (NST 2007) al fine di assicurare la coerenza con la versione riveduta della NACE (nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee). |
(4) |
Allo scopo di assicurare una copertura statistica comparabile delle merci trasportate in tutti i modi di trasporto in parola, è necessario adottare la NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in tutti i modi di trasporto in questione; ciò deve valere sia per gli Stati membri all’atto della rilevazione dei dati nazionali, sia per la Commissione in sede di diffusione dei dati statistici sulle merci trasportate. |
(5) |
La direttiva 95/64/CE, il regolamento (CE) n. 1172/98, il regolamento (CE) n. 91/2003 e il regolamento (CE) n. 1365/2006 devono essere modificati di conseguenza. |
(6) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica della direttiva 95/64/CE
L’allegato III della direttiva 95/64/CE è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1172/98
L’allegato D del regolamento (CE) n. 1172/98 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 91/2003
L’allegato J del regolamento (CE) n. 91/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Modifica del regolamento (CE) n. 1365/2006
L’allegato F del regolamento (CE) n. 1365/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 5
Livello di dettaglio delle statistiche comunitarie
Per la classificazione del tipo di merci è utilizzato il primo livello (20 divisioni) della nomenclatura NST 2007.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’anno di riferimento 2008, con riguardo ai dati del 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/366/CE della Commissione (GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1).
(2) GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13).
(4) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 425/2007 della Commissione (GU L 103 del 20.4.2007, pag. 26).
(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
ALLEGATO
NST 2007
Divisione |
Designazione |
01 |
Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca |
02 |
Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale |
03 |
Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio |
04 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacchi |
05 |
Prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio |
06 |
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati |
07 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati |
08 |
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari |
09 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
10 |
Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici |
11 |
Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi |
12 |
Mezzi di trasporto |
13 |
Mobili; altri manufatti n.c.a. |
14 |
Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti |
15 |
Posta, pacchi |
16 |
Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci |
17 |
Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a. |
18 |
Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme |
19 |
Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16 |
20 |
Altre merci n.c.a. |
8.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1305/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (2) le spese effettuate in anticipo dagli Stati membri sotto la loro responsabilità prima dell’adozione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 devono essere dichiarate globalmente nella prima dichiarazione di spesa successiva all’adozione dei suddetti programmi. Questa norma era stata prevista per i programmi non adottati entro il 31 marzo 2007. |
(2) |
Un numero consistente di programmi può tuttavia essere approvato solo dopo il 16 ottobre 2007. Pertanto per l’anno 2007, primo anno del periodo di programmazione, la maggior parte dei pagamenti effettuati in anticipo dagli Stati membri non potrà verosimilmente essere oggetto di una dichiarazione di spese entro un termine che ne permetta la contabilizzazione per il 2007. |
(3) |
Per agevolare la gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale è dunque opportuno fissare un nuovo termine che permetta agli Stati membri, in deroga all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006, di redigere una dichiarazione di spese specifica complementare per i pagamenti anticipati da essi effettuati per i programmi approvati dalla Commissione tra il 15 ottobre e il 12 dicembre 2007. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2006. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il testo seguente:
«Inoltre, in deroga al primo comma del presente paragrafo, per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione tra il 15 ottobre e il 12 dicembre 2007, le spese effettuate in anticipo dagli organismi pagatori fino al 15 ottobre 2007 incluso sono oggetto di una dichiarazione di spese specifica entro il 12 dicembre 2007.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
8.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1306/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2007
recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 29 ottobre al 2 novembre 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel periodo dal 29 ottobre al 2 novembre 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4365 (2007-2008). |
(2) |
La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 29 ottobre al 2 novembre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).
(3) GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4331 |
Barbados |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Costa d’Avorio |
100 |
|
09.4334 |
Repubblica del Congo |
100 |
|
09.4335 |
Figi |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
09.4337 |
India |
0 |
Raggiunto |
09.4338 |
Giamaica |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurizio |
100 |
|
09.4343 |
Mozambico |
0 |
Raggiunto |
09.4344 |
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
09.4347 |
Tanzania |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad e Tobago |
100 |
|
09.4349 |
Uganda |
— |
|
09.4350 |
Zambia |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Zucchero complementare
Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4315 |
India |
— |
|
09.4316 |
Paesi firmatari del protocollo ACP |
— |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4317 |
Australia |
0 |
Raggiunto |
09.4318 |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
09.4319 |
Cuba |
0 |
Raggiunto |
09.4320 |
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
Zucchero Balcani
Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4324 |
Albania |
100 |
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
0 |
Raggiunto |
09.4326 |
Serbia, Montenegro e Kosovo |
100 |
|
09.4327 |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
100 |
|
09.4328 |
Croazia |
100 |
|
Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Tipo |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4380 |
Eccezionale |
— |
|
09.4390 |
Industriale |
— |
|
Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4365 |
Bulgaria |
100 |
Raggiunto |
09.4366 |
Romania |
100 |
|