ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/714/CE |
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2007/715/CE, Euratom |
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Commissione |
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2007/716/CE |
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Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2007, che stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 [notificata con il numero C(2007) 5238] ( 1 ) |
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2007/717/CE |
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2007/718/CE |
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Decisione della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro [notificata con il numero C(2007) 5452] ( 1 ) |
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2007/719/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1297/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 6 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
80,2 |
MK |
52,6 |
|
TR |
65,0 |
|
ZZ |
65,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
196,3 |
MA |
47,2 |
|
MK |
70,4 |
|
TR |
118,7 |
|
ZZ |
108,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
83,1 |
TR |
83,1 |
|
ZZ |
83,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
94,2 |
ZZ |
94,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
39,1 |
TR |
101,1 |
|
UY |
82,7 |
|
ZZ |
74,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
83,9 |
TR |
96,4 |
|
ZA |
54,0 |
|
ZZ |
78,1 |
|
0806 10 10 |
BR |
246,5 |
TR |
125,5 |
|
US |
254,7 |
|
ZZ |
208,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
81,9 |
AU |
183,7 |
|
CA |
92,0 |
|
CL |
86,0 |
|
MK |
30,6 |
|
US |
99,1 |
|
ZA |
92,9 |
|
ZZ |
95,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
49,2 |
CN |
77,8 |
|
TR |
133,6 |
|
ZZ |
86,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1298/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 900/2007 al fine di operare una distinzione fra i paesi terzi e i territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008, (2) apre una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l’Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (3), il Montenegro e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
(2) |
Per evitare errori di interpretazione circa lo stato giuridico di tali destinazioni, occorre distinguere fra paesi terzi e territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 900/2007. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È aperta una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto:
a) |
paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia (4) e Montenegro; |
b) |
territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
Durante il periodo di validità della gara permanente di cui al primo comma si procede a gare parziali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).
(2) GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.
(3) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in forza della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(4) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in forza della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 (1), in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Le condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005 per il riconoscimento di un’associazione di produttori di luppolo comportano in particolare l’applicazione di norme comuni di produzione e di immissione sul mercato al primo stadio di commercializzazione così come la giustificazione di un’attività economica sufficiente. È necessario precisare tali condizioni. |
(3) |
Per assicurare una certa uniformità della procedura amministrativa, occorre regolare taluni particolari riguardanti la domanda, la concessione e il ritiro del riconoscimento. |
(4) |
Per l’informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati è utile prevedere la pubblicazione all’inizio di ogni anno civile della lista delle associazioni che sono state riconosciute nel corso dell’anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le norme comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1952/2005 sono stabilite per iscritto. Esse comprendono come minimo:
a) |
in materia di produzione:
|
b) |
in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell’offerta:
|
2. Per prima fase di commercializzazione si intende la vendita al commercio all’ingrosso o alle industrie utilizzatrici da parte di un singolo produttore del luppolo da lui prodotto, oppure, da parte di un’associazione, del luppolo prodotto dai suoi membri.
Articolo 2
1. Per ottenere il riconoscimento l’associazione di produttori deve comprendere almeno 60 ettari di superfici e almeno 7 produttori.
Per quanto riguarda la Grecia il numero minimo di ettari è limitato a 30.
2. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a riconoscere un’associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste sono situate in una regione di produzione riconosciuta di almeno 100 ha.
Articolo 3
Nel richiedere il riconoscimento devono essere presentati i seguenti documenti e informazioni:
a) |
lo statuto; |
b) |
l’indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell’associazione; |
c) |
la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento; |
d) |
la prova che le disposizioni di cui all’articolo 2 sono rispettate. |
Articolo 4
1. Gli Stati membri decidono la concessione del riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
2. Il riconoscimento di un’associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee.
Se l’associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.
3. Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni del riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute.
Articolo 5
1. Quando uno Stato membro accorda, rifiuta, ovvero revoca il riconoscimento a un’associazione, ne informa la Commissione nel termine di due mesi dalla comunicazione della decisione al richiedente, indicando i motivi del rigetto di una domanda o della revoca del riconoscimento.
2. All’inizio di ogni anno civile la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco delle associazioni riconosciute nell’anno precedente nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.
Articolo 6
Il regolamento (CEE) n. 1351/72 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.
Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Il presidente
(1) GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1; rettifica nella GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.
(2) GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/87 (GU L 363 del 23.12.1987, pag. 27).
(3) Cfr. allegato I.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 2564/77 della Commissione |
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Articolo 21 e allegato I, sezione II, B, lettera e), dell’atto di adesione del 1979 |
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Regolamento (CEE) n. 2591/85 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 1323/86 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 3858/87 della Commissione |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 1351/72 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) aa) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) i) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) bb) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) ii) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) cc) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) iii) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) aa) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) i) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) bb) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) ii) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) cc) |
__ |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, seconda frase |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
__ |
Articolo 5 |
__ |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
__ |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
__ |
Allegato I |
__ |
Allegato II |
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato V, parte B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo di acidità volatile per talune categorie di vini. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di acidità volatile dei vini. In particolare, secondo il disposto dell’articolo 20, i vini che beneficiano di deroghe sono elencati nell’allegato XIII del medesimo regolamento. |
(3) |
Alcuni v.l.q.p.r.d. spagnoli e il v.q.p.r.d. italiano «Alto Adige», che sono elaborati secondo metodi particolari e hanno un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13 % vol, presentano di norma un tenore di acidità volatile superiore ai limiti massimi stabiliti nell’allegato V, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma comunque inferiore a 35 o 40 milliequivalenti per litro, secondo i casi. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all’elenco di cui all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2007 (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3).
ALLEGATO
L’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue.
1) |
La lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
La lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I e IIb per le navi battenti bandiera polacca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
N. |
64 |
Stato membro |
Polonia |
Stock |
COD/1/2B. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
zone I e IIb |
Data |
15.10.2007 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 ottobre 2007
recante nomina di un membro italiano e di un supplente italiano del Comitato delle regioni
(2007/714/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla fine del mandato della sig.ra SCAGNI e un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alla fine del mandato del sig. TECCE, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
a) |
quale membro:
|
b) |
quale supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/13 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 ottobre 2007
recante nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo
(2007/715/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,
vista la candidatura presentata dal governo tedesco,
previa consultazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2006/524/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo (1), il Consiglio ha nominato i membri tedeschi del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010. |
(2) |
Un seggio di membro tedesco del summenzionato Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Heiko STEFFENS, |
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Heiko STEFFENS per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia fino al 20 settembre 2010.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30. Decisione modificata dalla decisione 2007/622/CE, Euratom (GU L 253 del 28.9.2007, pag. 39).
Commissione
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2007
che stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004
[notificata con il numero C(2007) 5238]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/716/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/31/CE della Commissione (2) stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3). Tali prodotti possono essere spediti dalla Bulgaria solo se sono stati ottenuti in uno stabilimento di trasformazione indicato nell’allegato della decisione 2007/31/CE. |
(2) |
L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato una missione in Bulgaria dal 22 al 27 aprile 2007 allo scopo di valutare la situazione degli stabilimenti di trasformazione. Le autorità bulgare hanno dimostrato che dispongono ora della capacità e delle risorse per valutare gli stabilimenti correttamente ai fini dell’approvazione per il commercio intracomunitario e che hanno risolto i precedenti problemi di controllo. La decisione 2007/31/CE deve pertanto essere abrogata. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (4) e il regolamento (CE) n. 853/2004 prevedono determinati requisiti strutturali per gli stabilimenti che rientrano nel loro campo d’applicazione. |
(4) |
In Bulgaria alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte hanno bisogno di più tempo per conformarsi ai requisiti strutturali pertinenti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004. Di conseguenza, i requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II, e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III, e sezione V, capitolo I, non devono essere applicati agli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione fino al 31 dicembre 2009, ferme restando determinate condizioni. |
(5) |
Finché questi stabilimenti saranno in transizione, i prodotti da essi provenienti potranno solo essere immessi sul mercato nazionale o utilizzati per un’ulteriore trasformazione in stabilimenti bulgari in transizione. Per poter controllare che i prodotti di tali stabilimenti siano commercializzati e immessi unicamente sul mercato nazionale, i prodotti devono recare un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004, che deve essere comunicato agli altri Stati membri. |
(6) |
La Bulgaria deve garantire il graduale allineamento ai requisiti strutturali pertinenti, secondo un piano di miglioramento approvato dalla competente autorità veterinaria nazionale per ciascuno stabilimento. Il piano deve comprendere un elenco di tutte le carenze e la data prevista per la loro correzione. La Bulgaria deve garantire che potranno continuare a operare solo gli stabilimenti che risultano pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2009. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II, e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III, e sezione V, capitolo I, non si applicano agli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione fino al 31 dicembre 2009.
Articolo 2
1. I seguenti prodotti possono solo essere immessi sul mercato nazionale o utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti elencati nell’allegato:
a) |
i prodotti provenienti dagli stabilimenti elencati nell’allegato; |
b) |
i prodotti provenienti dagli stabilimenti integrati per la carne e il latte, una parte dei quali è elencata nell’allegato. |
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono recare un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. La Bulgaria notifica i bolli sanitari o i marchi di identificazione utilizzati per i prodotti di cui al paragrafo 1 alla Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.
Articolo 3
La decisione 2007/31/CE è abrogata.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 8 del 13.1.2007, pag. 61. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/586/CE (GU L 220 del 25.8.2007, pag. 22).
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
ALLEGATO
Elenco degli stabilimenti di trasformazione della carne
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
Città, via o villaggio, regione |
||||
1. |
BG 0101001 |
„Melnichen kombinat Rila STH“ AD |
|
||||
2. |
BG 0101003 |
ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“ |
|
||||
3. |
BG 0101009 |
ET „Livela-Dimitar Andonov“ |
|
||||
4. |
BG 0101010 |
ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“ |
|
||||
5. |
BG 0201008 |
ET „Sevikon“ |
|
||||
6. |
BG 0201010 |
ET „Dinadeks DN-76“ |
|
||||
7. |
BG 0201011 |
SD „K § K-Atanasov i Enchev“ |
|
||||
8. |
BG 0201014 |
ET „Kristof“ |
|
||||
9. |
BG 0201019 |
ET „Viatex-V. Slavov“ |
|
||||
10. |
BG 0201027 |
„KEI DZHI“ OOD |
|
||||
11. |
BG 0201030 |
ET „GIDA“ |
|
||||
12. |
BG 0201032 |
„Hidropont-M“ EOOD |
|
||||
13. |
BG 0301013 |
EOOD „Haiklas Treiding“ |
s. Kamenar |
||||
14. |
BG 0301014 |
ET „Valeria-94“ |
|
||||
15. |
BG 0301015 |
ET „Ingiliz“ |
|
||||
16. |
BG 0301017 |
ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“ |
|
||||
17. |
BG 0301018 |
ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“ |
|
||||
18. |
BG 0401010 |
„Bilyana“ OOD |
|
||||
19. |
BG 0401012 |
„Polikomers-SG“ EOOD |
|
||||
20. |
BG 0401025 |
„Elenski maystori“ EOOD |
|
||||
21. |
BG 0501002 |
„M. P. Manolov“ OOD |
gr. Dunavtzi |
||||
22. |
BG 0601001 |
„Ivagus“ EOOD |
|
||||
23. |
BG 0601014 |
ET „M. M. – Milko Minov“ |
|
||||
24. |
BG 0701001 |
„Cheh – Yosif Novosad“ OOD |
|
||||
25. |
BG 0801001 |
„BMV“ OOD |
|
||||
26. |
BG 0801003 |
„PE-EM“ OOD |
|
||||
27. |
BG 0801007 |
„Veliko“ OOD |
|
||||
28. |
BG 0801008 |
„Lovmiyt“ EOOD |
|
||||
29. |
BG 0801011 |
„Miit“ OOD |
|
||||
30. |
BG 0801025 |
ET „Lung-Ivan Marinov“ |
s. Rosenovo |
||||
31. |
BG 0901005 |
„Baydano-Mladost 95“ EOOD |
|
||||
32. |
BG 0901005 |
„Baydano-Komers“ OOD |
|
||||
33. |
BG 0901007 |
EOOD „Baykal-1“ |
|
||||
34. |
BG 0901015 |
ET „Shenel – Shaban Shaban“ |
|
||||
35. |
BG 0901017 |
„Musan“ OOD |
|
||||
36. |
BG 1001003 |
„Evromiyt end milk“ EOOD |
|
||||
37. |
BG 1101006 |
„Agrotel-2000“ OOD |
gr. Apriltsi |
||||
38. |
BG 1101012 |
OOD „Zyumbilski“ |
|
||||
39. |
BG 1101014 |
Koop. „Doverie“ |
|
||||
40. |
BG 1101017 |
„Dobrevski-1“ OOD |
s. Balgarski izvor |
||||
41. |
BG 1201006 |
„Monti-Miyt“ AD |
|
||||
42. |
BG 1201007 |
„Montkom“ OOD |
|
||||
43. |
BG 1201010 |
„MITI“ OOD |
|
||||
44. |
BG 1201012 |
„Petrov Sarbinov“ OOD |
|
||||
45. |
BG 1301010 |
„Orion-2001“ OOD |
|
||||
46. |
BG 1501008 |
„Evrones“ OOD |
gr. Levski |
||||
47. |
BG 1501013 |
ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“ |
|
||||
48. |
BG 1501019 |
„Intermes“ OOD |
s. Tarnene |
||||
49. |
BG 1601007 |
ET „Salvi-Vasil Salchev“ |
|
||||
50. |
BG 1601014 |
„Bratya Kartevi“ OOD |
|
||||
51. |
BG 1601015 |
„Komso“ OOD |
|
||||
52. |
BG 1601016 |
EOOD „Karmes“ |
|
||||
53. |
BG 1601017 |
ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“ |
|
||||
54. |
BG 1601018 |
„REYA“ OOD |
s. Manole |
||||
55. |
BG 1701001 |
„Kolevi“ OOD |
|
||||
56. |
BG 1801008 |
„Nikola Nikolov-95“ EOOD |
|
||||
57. |
BG 1801009 |
ET „SELVEN – Stefan Stanchev“ |
s. Ryahovo |
||||
58. |
BG 1801011 |
„Svinekompleks Nikolovo“ AD |
s. Nikolovo |
||||
59. |
BG 1801012 |
„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD |
|
||||
60. |
BG 1901002 |
„Bartol“ AD |
|
||||
61. |
ВG 1901003 |
„Edrina“ EOOD |
gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52 |
||||
62. |
BG 1901005 |
„Dulo-ALFA“ OOD |
|
||||
63. |
BG 1901009 |
ET „LYUBMAKS“ |
s. Nova Cherna – DZS |
||||
64. |
BG 2001001 |
„Eko Asorti-05“ EOOD |
|
||||
65. |
BG 2001008 |
„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD |
|
||||
66. |
BG 2001009 |
„Promes – 97“ OOD |
|
||||
67. |
BG 2001015 |
„Helikom“ OOD |
|
||||
68. |
BG 2001017 |
„VZHK-N. Zagora“ EOOD |
|
||||
69. |
BG 2001020 |
„Rodopa kom“ OOD |
|
||||
70. |
BG 2001021 |
ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“ |
|
||||
71. |
BG 2201001 |
ET „Detelina-52“ |
|
||||
72. |
BG 2301008 |
„Aldagot“ OOD |
|
||||
73. |
BG 2301009 |
ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“ |
|
||||
74. |
BG 2301010 |
ET „Despina-9“ |
|
||||
75. |
BG 2401002 |
ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“ |
gr. Stara Zagora |
||||
76. |
BG 2401011 |
„Dimes 2000“ OOD |
|
||||
77. |
BG 2501006 |
„Parvi dolap“ OOD |
|
||||
78. |
BG 2501009 |
„Rodopa-2005“ OOD |
gr. Targovishte |
||||
79. |
BG 2501014 |
„Mesni produkti“ OOD |
|
||||
80. |
BG 2601007 |
ET „Kiki“ |
|
||||
81. |
BG 2701001 |
ET „Plakidi-Kiril Kirilov“ |
|
||||
82. |
BG 2701003 |
PHZH „Bradars Komers“ AD |
|
||||
83. |
BG 2701005 |
ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“ |
|
||||
84. |
BG 2701013 |
„Rodopa Shumen 1884“ AD |
|
||||
85. |
BG 2701013 |
„Rodopa miyt“ EOOD |
|
||||
86. |
BG 2701013 |
„Rodopa konserv“ EOOD |
|
||||
87. |
BG 2801018 |
„Strandzha MP“ OOD |
|
||||
88. |
BG 2801019 |
„Mesokombinat Bay Techo“ OOD |
|
||||
89. |
BG 2801020 |
„Ivkota“ EOOD |
|
||||
90. |
BG 0202005 |
ET „Dit-D. Kaltakchieva“ |
|
||||
91. |
BG 0202006 |
„Ekvator“ EOOD |
gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52 |
||||
92. |
BG 0202007 |
„Dimovi“ OOD |
|
||||
93. |
BG 0302007 |
ET „Edi-Valya Ivanova“ |
|
||||
94. |
BG 0302010 |
ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“ |
|
||||
95. |
BG 0302011 |
„Hepi Leydi“ EOOD |
|
||||
96. |
BG 0402002 |
„Pimens“ OOD |
|
||||
97. |
BG 0402003 |
ET „M.M-Miroslav Hristov“ |
|
||||
98. |
BG 0402005 |
ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“ |
|
||||
99. |
BG 0402008 |
„Megalodon“ OOD |
gr. Kilifarevo |
||||
100. |
BG 0402011 |
ET „Filipov-Svilen Filipov“ |
|
||||
101. |
BG 0402013 |
„Bani“ OOD |
|
||||
102. |
BG 0602001 |
ET „Toshko Todorov“ |
s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa |
||||
103. |
BG 0602003 |
EOOD „Dani 1“ |
|
||||
104. |
BG 0602004 |
„Z i K“ OOD |
|
||||
105. |
BG 0602005 |
„Feniks – Grup“ OOD |
|
||||
106. |
BG 0602007 |
„Dimitar Parvanov“ EOOD |
s. Malorad |
||||
107. |
BG 0602008 |
ET „Toshko Todorov“ |
s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa |
||||
108. |
BG 0702007 |
„TIP-INVEST“ OOD |
|
||||
109. |
BG 0702008 |
„Gepard“ OOD |
|
||||
110. |
BG 0802003 |
„Komis“ OOD |
|
||||
111. |
BG 0802043 |
„Ptitseklanitsa“ AD |
|
||||
112. |
BG 1102002 |
„Ptimeks“ OOD |
|
||||
113. |
BG 1202001 |
„Poultriprodakts“ EAD |
|
||||
114. |
BG 1202004 |
„Agentsiya Bulsay“ EOOD |
|
||||
115. |
BG 1302001 |
„Dekada“ OOD |
s. Zvanichevo |
||||
116. |
BG 1502004 |
ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“ |
|
||||
117. |
BG 1502005 |
ET „EKS-Lidia Kostadinova“ |
|
||||
118. |
BG 1602002 |
„Ter -M“ EOOD |
|
||||
119. |
BG 1702001 |
„Pilko“ EOOD |
|
||||
120. |
BG 2002001 |
ET „Slavi Danev“ |
|
||||
121. |
BG 2002003 |
TD „Momchevi i sie“ |
|
||||
122. |
BG 2002004 |
OOD „Makrokom“ |
|
||||
123. |
BG 2202007 |
EOOD „Euro Balkan Fuud“ |
|
||||
124. |
BG 2202015 |
„Tina-2000“ OOD |
|
||||
125. |
BG 2202019 |
„Profit konsult“ OOD |
|
||||
126. |
BG 2202025 |
ET „Takt-Asia Milanova“ |
|
||||
127. |
BG 2202026 |
„Bulkomers-MM“ OOD |
|
||||
128. |
BG 2202029 |
„Givis“ OOD |
|
||||
129. |
BG 2302001 |
„Dzhiev - K“ EOOD |
gr. Kostinbrod |
||||
130. |
BG 2302002 |
„Polo Komers“ OOD |
|
||||
131. |
BG 2302004 |
„Galus Treid“ OOD |
gr. Kostinbrod |
||||
132. |
BG 2402001 |
„Gradus-1“ OOD |
|
||||
133. |
BG 24020042 |
„Taneva“ EOOD |
|
||||
134. |
BG 2402005 |
„Tanev invest“ EOOD |
|
||||
135. |
BG 2602004 |
ET „Zhivko Vasilev-Biseri“ |
|
||||
136. |
BG 0105002 |
„Primo Treyd“ EOOD |
|
||||
137. |
BG 0305013 |
ET „Aleko-Al. Aleksandrov“ |
|
||||
138. |
BG 0305030 |
ET „Dari“ |
|
||||
139. |
BG 0305032 |
ET „Trifon Trifonov-69“ |
|
||||
140. |
BG 0305033 |
„DET-2000“ OOD |
|
||||
141. |
BG 0305034 |
„Tranzh Treiding“ OOD |
|
||||
142. |
BG 0305037 |
„ZHENIA - VE“ EOOD |
|
||||
143. |
BG 0305038 |
ET „Vini-Kiril Bakalov“ |
|
||||
144. |
BG 0405003 |
„Merkuriy 2000“ OOD |
|
||||
145. |
BG 0405006 |
ET „Kondor PSP-Petar Petrov“ |
|
||||
146. |
BG 0405007 |
„Deli-M“ OOD |
|
||||
147. |
BG 0405008 |
„Dakor“ OOD |
|
||||
148. |
BG 0405009 |
„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD |
|
||||
149. |
BG 0505002 |
ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“ |
|
||||
150. |
BG 0505009 |
„Dzhordan“ EOOD |
|
||||
151. |
BG 0605016 |
ET „Tsentral Komers“ |
|
||||
152. |
BG 0605021 |
„Orbita“ OOD |
|
||||
153. |
BG 0705005 |
OOD „Trifo-1“ |
|
||||
154. |
BG 0805011 |
„Kati“ OOD |
|
||||
155. |
BG 0805012 |
ET „Diana Hristova“ |
|
||||
156. |
BG 0905002 |
ET „Ananiev“ |
|
||||
157. |
BG 0905003 |
„Meskom-Rodopi“ OOD |
|
||||
158. |
BG 0905004 |
ET „Margos“ |
|
||||
159. |
BG 0905005 |
ET „Imam“ |
|
||||
160. |
BG 1005009 |
„Reksim 99“ EOOD |
|
||||
161. |
BG 1105009 |
„Mesokombinat Lovetch“ AD |
|
||||
162. |
BG 1205008 |
ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“ |
|
||||
163. |
BG 1305014 |
ET „Medi-Emil Dimitrov“ |
|
||||
164. |
BG 1305018 |
„Marineli“ OOD |
|
||||
165. |
BG 130519 |
ET „Krimona - Donka Hristova“ |
|
||||
166. |
BG 1305020 |
EOOD „GARO“ |
|
||||
167. |
BG 1405003 |
„Sami-M“ OOD |
|
||||
168. |
BG 1405007 |
„ARM Invest“ AD |
s. Meshtitsa |
||||
169. |
BG 1505009 |
„O’skari“ OOD |
|
||||
170. |
BG 1505014 |
ET „Valborgen-Valentin Genov“ |
|
||||
171. |
BG 1505017 |
ET „Nina-94-Nina Dimitrova“ |
|
||||
172. |
BG 1505018 |
ET „Anko Petrov-Anda“ |
|
||||
173. |
BG 1505019 |
ET „Toni Petrov“ |
|
||||
174. |
BG 1505020 |
„Lavena“ OOD |
|
||||
175. |
BG 1605001 |
OOD „Helios-2002“ |
|
||||
176. |
BG 1605002 |
OOD „Makeni“ |
gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo |
||||
177. |
BG 1605015 |
ET „D. Kalkanov“ |
|
||||
178. |
BG 1605044 |
„Flaysh produkte“ OOD |
|
||||
179. |
BG 1605046 |
AD „Bonita“ |
|
||||
180. |
BG 1605051 |
„Astera M“ OOD |
|
||||
181. |
BG 1605053 |
ET „Daki-Velko Gadzhev“ |
|
||||
182. |
BG 1805004 |
ET „Venelin Simeonov-Ivo“ |
|
||||
183. |
BG 1805016 |
„Metika-2000“ OOD |
|
||||
184. |
BG 2005018 |
TD „PIGI 2001“ OOD |
|
||||
185. |
BG 2005019 |
ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“ |
|
||||
186. |
BG 2205021 |
ET „Pashov-Simeon Pashov“ |
|
||||
187. |
BG 2205033 |
OOD „Key Treyd“ |
|
||||
188. |
BG 2205053 |
„Eleonora 44“ EOOD |
|
||||
189. |
BG 2205069 |
„Slavchev 2000“ EOOD |
|
||||
190. |
BG 2205079 |
OOD „Super Mario Market“ |
|
||||
191. |
BG 2205081 |
„Edrina“ EOOD |
|
||||
192. |
BG 2205083 |
ET „Kaleya-Kiril Hristov“ |
|
||||
193. |
BG 2205084 |
EOOD „Vini - M“ |
|
||||
194. |
BG 2205085 |
ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“ |
|
||||
195. |
BG 2205087 |
AD „Evrofrigo“ |
|
||||
196. |
BG 2205088 |
„Maksimum-69“ OOD |
|
||||
197. |
BG 2305010 |
„D i M grup“ OOD |
|
||||
198. |
BG 2505015 |
„Erko-2002“ |
|
||||
199. |
BG 2605002 |
ET „Kolyo Mitev“ |
|
||||
200. |
BG 2705002 |
„Raya treid“ EOOD |
|
||||
201. |
BG 2705007 |
OOD „Kapsikum - I“ |
|
||||
202. |
BG 2705008 |
ET „Georgi Krastev“ |
|
||||
203. |
BG 2705013 |
OOD „EM i AS“ |
s. Tsarev brod, obsht. Shumen |
||||
204. |
BG 2805007 |
„Bonzhur BG“ EOOD |
|
||||
205. |
BG 2805008 |
ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“ |
|
||||
206. |
BG 2805012 |
ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“ |
|
||||
207. |
BG 2805014 |
„Nevimeks“ EOOD |
|
||||
208. |
BG 0401010 |
„Mes-Ko“ EOOD |
|
||||
209. |
BG 0104015 |
„Merkez“ OOD |
gr. Gotze Delchev |
||||
210. |
BG 0104016 |
ET „Veselina Keryanova“ |
s. Musomishta |
||||
211. |
BG 0204010 |
ET „KEMB-Tarpanovi“ |
|
||||
212. |
BG 0204012 |
ET „Dimo G. Dimov“ |
s. Chernomorets |
||||
213. |
BG 0204013 |
„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD |
|
||||
214. |
BG 0204015 |
„PART“ OOD |
|
||||
215. |
BG 0204017 |
„Val-Ves i Ko“ OOD |
|
||||
216. |
BG 0204020 |
„Rodopa Nova“ OOD |
|
||||
217. |
BG 0204021 |
„Ekvator“ EOOD |
|
||||
218. |
BG 0204022 |
„Chikan grup“ OOD |
|
||||
219. |
BG 0204023 |
SD „Anada-Atanasov i sie“ |
|
||||
220. |
BG 0304029 |
ET „EMDI-Emil Dimitrov“ |
|
||||
221. |
BG 0304030 |
„TRANZH“ AD |
|
||||
222. |
BG 0304033 |
„Alians-MK“ OOD |
|
||||
223. |
BG 0304034 |
„Pikant“ OOD |
|
||||
224. |
BG 0304035 |
„Emil Iliev“ EOOD |
|
||||
225. |
BG 0304037 |
„Zhar“ OOD |
|
||||
226. |
BG 0404001 |
ET „Stefmark-Stefan Markov“ |
|
||||
227. |
BG 0404015 |
ET „Valmes-Valia Fidina“ |
s. Lesicheri |
||||
228. |
BG 0404017 |
„Tsentromes“ OOD |
|
||||
229. |
BG 0404018 |
OOD „R.A.-03-Bobi“ |
|
||||
230. |
BG 0404020 |
„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD |
|
||||
231. |
BG 0404021 |
„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD |
|
||||
232. |
BG 0404022 |
„Merkurii-2000“ OOD |
|
||||
233. |
BG 0404023 |
„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD |
|
||||
234. |
BG 0404024 |
„Kaloyan-2000“ OOD |
|
||||
235. |
BG 0504001 |
„ADANIS“ EOOD |
|
||||
236. |
BG 0504004 |
ET „Vitalis-Ilko Yonchev“ |
|
||||
237. |
BG 0504005 |
OOD „Dileks“ |
s. Borovitza, obsht. Belogradchik |
||||
238. |
BG 0604001 |
„Lalov i Velchev“ EOOD |
|
||||
239. |
BG 0604005 |
„Agrobiznes“ OOD |
|
||||
240. |
BG 0604008 |
ET „A A-92-Alyosha Alipiev“ |
|
||||
241. |
BG 0704009 |
„Ayvi“ OOD |
|
||||
242. |
BG 0704010 |
„Toni Treyding“ OOD |
|
||||
243. |
BG 0704011 |
ET „Stiv-Stefan Mihaylov“ |
|
||||
244. |
BG 0804002 |
ET „Vitabal“ |
|
||||
245. |
BG 0804006 |
„Ani-I“ OOD |
|
||||
246. |
BG 0804011 |
„Tropik“ OOD |
|
||||
247. |
BG 0804021 |
„Veselina Treyd“ EOOD |
|
||||
248. |
BG 0804022 |
„Orehite G“ OOD |
gr. Dobrich |
||||
249. |
BG 0904001 |
AD „Deniker-2“ |
|
||||
250. |
BG 0904002 |
„Kips“ EOOD |
|
||||
251. |
BG 1004001 |
„K + M“ OOD |
|
||||
252. |
BG 1104001 |
„Slavi mes“ OOD |
|
||||
253. |
BG 1104002 |
„Dobrevski-1“ OOD |
s. Balgarski izvor |
||||
254. |
BG 1104005 |
ET „Strahil Ivanov“ |
|
||||
255. |
BG 1104006 |
ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“ |
|
||||
256. |
BG 1104009 |
„Mesokombinat Letnitza“ EOOD |
gr. Letnitsa |
||||
257. |
BG 1104010 |
„Mesokombinat Lovetch“ AD |
|
||||
258. |
BG 1204001 |
ET „Kariana-Milan Yosifov“ |
|
||||
259. |
BG 1204006 |
ZPTK „Rik-98“ |
|
||||
260. |
BG 1204008 |
ET „Petar Parvanov-Demetra“ |
|
||||
261. |
BG 1204012 |
„Lorelay“ OOD |
|
||||
262. |
BG 1204014 |
„Kartel“ OOD |
|
||||
263. |
BG 120415 |
„Gala“ EOOD |
|
||||
264. |
BG 1304001 |
„Boreks“ OOD |
|
||||
265. |
BG 1304002 |
ET „Yavor Luks“ |
|
||||
266. |
BG 1304013 |
„Rodopa Pazardzhik“ AD |
|
||||
267. |
BG 1304014 |
„EKO-MES“ EOOD |
|
||||
268. |
BG 1304015 |
ET „Dimitar Popov“ |
|
||||
269. |
BG 1404003 |
„Prim“ OOD |
|
||||
270. |
BG 1404005 |
„Kolbaso“ OOD |
|
||||
271. |
BG 1404006 |
„Benet“ OOD |
gr. Breznik |
||||
272. |
BG 1504003 |
„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD |
gr. Belene |
||||
273. |
BG 1504010 |
Mesokombinat „Levski 2000“ OOD |
|
||||
274. |
BG 1504012 |
„Start 2006“ OOD |
gr. Pleven |
||||
275. |
BG 1504013 |
ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“ |
gr. Pordim |
||||
276. |
BG 1504014 |
„Pleven-Mes“ OOD |
|
||||
277. |
BG 1504015 |
ET „Evromes-Rosen Marinov“ |
|
||||
278. |
BG 1604001 |
„Triumvirat impeks“ EOOD |
|
||||
279. |
BG 1604008 |
„Alkok-3“ OOD |
|
||||
280. |
BG 1604011 |
„Milena-Boris Kikyuov“ ET |
|
||||
281. |
BG 1604012 |
„Tri star treyding“ OOD |
|
||||
282. |
BG 1604013 |
„Komaks-3“ OOD |
|
||||
283. |
BG 1604014 |
„Elko“ OOD |
|
||||
284. |
BG 1604020 |
„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD |
|
||||
285. |
BG 1604021 |
„DIYA-93“ OOD |
|
||||
286. |
BG 1604022 |
„Mesokombinat Karlovo“ AD |
|
||||
287. |
BG 1604023 |
„Askon“ AD |
|
||||
288. |
BG 1604026 |
ET „Rankar-Rangel Karachanov“ |
|
||||
289. |
BG 1604029 |
ET „Boris Yordanov-1“ |
|
||||
290. |
BG 1604033 |
OOD „Zornitsa 90“ |
|
||||
291. |
BG 1604036 |
EOOD „Robaka“ |
|
||||
292. |
BG 1604037 |
„Dil TUR“ AD |
|
||||
293. |
BG 1604040 |
ET „Argilashki-Mikron“ |
|
||||
294. |
BG 1604041 |
„Bis 98“ OOD |
|
||||
295. |
BG-1604042 |
„Delikates-2“ OOD |
|
||||
296. |
BG 1604043 |
„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD |
|
||||
297. |
BG 1604044 |
„Meskom-Popov“ OOD |
|
||||
298. |
BG 1604046 |
ET „Hristo Darakiev“ |
|
||||
299. |
BG 1604047 |
EOOD „Dimitar Madzharov“ |
|
||||
300. |
BG 1804001 |
„Normeks“ OOD |
|
||||
301. |
BG 1804006 |
„TIS-98“ OOD |
|
||||
302. |
BG 1804017 |
AD „Boroimpeks“ |
|
||||
303. |
BG 1804018 |
„Nadezhda-M“ OOD |
|
||||
304. |
BG 1804019 |
SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“ |
|
||||
305. |
BG 1804020 |
SD „ALFA Flesh“ |
|
||||
306. |
BG 1804021 |
OOD „Borimes“ |
|
||||
307. |
BG 1904001 |
„Olivia“ OOD |
|
||||
308. |
BG 1904002 |
„Aktual“ OOD gr. Silistra |
|
||||
309. |
BG 2004001 |
ET „Nikov-Iv. Kostadinov“ |
|
||||
310. |
BG 2004010 |
„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD |
|
||||
311. |
BG 2004015 |
„Ramira“ OOD |
|
||||
312. |
BG 2004016 |
„Momchevi i sie“ OOD |
|
||||
313. |
BG 2004017 |
„Ekoprom“ OOD |
|
||||
314. |
BG 2004019 |
„Kooperatsia Megakol“ |
|
||||
315. |
BG 2204001 |
„Li Mart I Ko“ OOD |
|
||||
316. |
BG 2204005 |
„Dekom“ OOD |
|
||||
317. |
BG 2204009 |
„Solaris AS“ EOOD |
|
||||
318. |
BG 2204012 |
ET „Tsvetanka Zagorska“ |
|
||||
319. |
BG 2204013 |
„Salam i Ko“ OOD |
|
||||
320. |
BG 2204018 |
„Shikle“ EOOD |
|
||||
321. |
BG 2204028 |
ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“ |
|
||||
322. |
BG 2204034 |
EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“ |
|
||||
323. |
BG 2204041 |
OOD „Zonik-D“ |
|
||||
324. |
BG 2204042 |
ET „Dimana-Yanka Dembelaki“ |
|
||||
325. |
BG 2204045 |
ET „Peycho Dimitrov“ |
|
||||
326. |
BG 2204048 |
EOOD „Rosvela“ |
|
||||
327. |
BG 2204063 |
„Maleventum“ EOOD |
|
||||
328. |
BG 2204066 |
ET „Tomi-Reneta Tsekova“ |
|
||||
329. |
BG 2204067 |
„Ekobim“ OOD |
|
||||
330. |
BG 2204080 |
„Bitolya“ OOD |
|
||||
331. |
BG 2204082 |
„Em Vi Em 3“ OOD |
|
||||
332. |
BG 2204087 |
ET „SIAT-Slavcho Iliev“ |
|
||||
333. |
BG 2204091 |
„NADEZHDA-A“ OOD |
|
||||
334. |
BG 2204095 |
ET „Laz komers-Ivo Lazov“ |
|
||||
335. |
BG 2204100 |
„Ava“ OOD |
|
||||
336. |
BG 2204107 |
EOOD „Nova Kompaniya-2001“ |
|
||||
337. |
BG 2204108 |
ET „Alto-Emil Petrov“ |
|
||||
338. |
BG 2204109 |
„SS-ADLER“ EOOD |
|
||||
339. |
BG 2204110 |
EOOD „VKR-2000“ |
|
||||
340. |
BG 2304001 |
„Bres komers“ OOD |
|
||||
341. |
BG 2304002 |
„Nikas“ AD |
|
||||
342. |
BG 2304005 |
„Orhanie 1“ OOD |
gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“ |
||||
343. |
BG 2304014 |
„Bulgarfrigoplod“ |
|
||||
344. |
BG 2304018 |
ET „Tsenko Ivanov-Kokala“ |
|
||||
345. |
BG 2304019 |
ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“ |
|
||||
346. |
BG 2404016 |
„Iveko“ OOD |
|
||||
347. |
BG 2404026 |
„Selena“ OOD |
|
||||
348. |
BG 2404027 |
„Nanyuk Interneshanal“ OOD |
s. Kolarovo |
||||
349. |
BG 2404028 |
„Rekord - 90“ EOOD |
|
||||
350. |
BG 2404029 |
„KEN“ AD |
|
||||
351. |
BG 2404032 |
„Rokar-1“ OOD |
|
||||
352. |
BG 2404033 |
„Zhoreti“ EOOD |
|
||||
353. |
BG 2404034 |
„Kumir Si“ EOOD |
|
||||
354. |
BG 2404035 |
„Ambrozia“ OOD |
|
||||
355. |
BG 2504001 |
ET „Stezis“ |
|
||||
356. |
BG 2604002 |
„Burdenis-93“ OOD |
|
||||
357. |
BG 2604004 |
ET „Zhika-Zhivka Georgieva“ |
|
||||
358. |
BG 2604008 |
„Svareks“ EOOD |
|
||||
359. |
BG 2604010 |
EOOD „Nolev“ |
|
||||
360. |
BG 2604011 |
„ALFA Komers“ OOD |
|
||||
361. |
BG 2604012 |
SD „Bairche-Stoychevi i sie“ |
|
||||
362. |
BG 2604014 |
ET „Roni“ |
|
||||
363. |
BG 2604017 |
ET „Angel Sarandiev“ |
|
||||
364. |
BG 2604018 |
„Monita“ OOD |
|
||||
365. |
BG 2604019 |
ET „Kralevo-D. Petrov“ |
|
||||
366. |
BG 2604020 |
„Toska“ OOD |
|
||||
367. |
BG 2604021 |
„Lotos“ OOD |
|
||||
368. |
BG 2704001 |
„Ivet“ EOOD |
s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan |
||||
369. |
BG 2704002 |
„Smyadovo“ OOD |
|
||||
370. |
BG 2704004 |
ET „Boris Peev-taksi“ |
s. Imrenchevo obsht. V. Preslav |
||||
371. |
BG 2704009 |
„Eko Standart“ OOD |
|
||||
372. |
BG 2804002 |
ET „Bobi - Bozhana Peicheva“ |
|
||||
373. |
BG 2804003 |
„Doni-M“ OOD |
|
||||
374. |
BG 2804009 |
ET „Sanata-Stefan Atanasov“ |
|
||||
375. |
BG 2804010 |
ET „Tagara-Diana Kurteva“ |
|
||||
376. |
BG 2804011 |
ET „Magdalena Vasileva-Magi“ |
|
||||
377. |
BG 0618002 |
SD „Arabika“ |
|
||||
378. |
BG 1518008 |
„Anona“ OOD |
|
Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
Città, via o villaggio, regione |
|||
1. |
BG 0112004 |
„Matand“ EOOD |
s. Eleshnitsa |
|||
2. |
BG 0212038 |
„Klas“ OOD |
|
|||
3. |
BG 0212050 |
„Vakom MP“ OOD |
|
|||
4. |
BG 0212027 |
DZZD „Mlechen svyat“ |
|
|||
5. |
BG 0412009 |
„Milki-luks“ EOOD |
|
|||
6. |
BG 0512033 |
„EKO MILK“ AD |
|
|||
7. |
BG 0812009 |
„Serdika-90“ AD |
|
|||
8. |
BG 0812019 |
„Filipopolis-RK“ OOD |
s. Zheglartsi |
|||
9. |
BG 0812032 |
„Roles-milk“ OOD |
s. Kardam |
|||
10. |
BG 1012020 |
ET „Petar Mitov-Universal“ |
|
|||
11. |
BG 1112016 |
Mandra „IPZHZ“ |
|
|||
12. |
BG 1112024 |
ET „Paskal-A. Atanasov“ |
s. Umarevtsi |
|||
13. |
BG 1212029 |
SD „Voynov i sie“ |
gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8 |
|||
14. |
BG 1312011 |
„Eko-F“ EAD |
s. Karabunar |
|||
15. |
BG 1512029 |
„Lavena“ OOD |
|
|||
16. |
BG 1512033 |
ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“ |
|
|||
17. |
BG 1612009 |
„D. Madzharov-2“ EOOD |
gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3 |
|||
18. |
BG 1612017 |
„Snep-grup“ OOD |
|
|||
19. |
BG 1612021 |
ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“ |
|
|||
20. |
BG 1612028 |
ET „Slavka Todorova“ |
|
|||
21. |
BG 1612035 |
ET „Vi Ay Pi“ |
|
|||
22. |
BG 1612038 |
„MAH - 2003“ EOOD |
s. Lenovo |
|||
23. |
BG 1612039 |
OOD „Topolovo-Agrokomers“ |
|
|||
24. |
BG 1612051 |
ET „Radev-Radko Radev“ |
|
|||
25. |
BG 1612066 |
„Lakti ko“ OOD |
s. Bogdanitza |
|||
26. |
BG 1712034 |
„Makler komers“ EOOD |
s. Brestovene |
|||
27. |
BG 1712042 |
ET „Madar“ |
s. Terter |
|||
28. |
BG 1812002 |
„Laktis-Byala“ AD |
|
|||
29. |
BG 1812008 |
„Vesi“ OOD |
s. Novo selo |
|||
30. |
BG 1912004 |
„Merone - N“ EOOD |
gr. Alfatar |
|||
31. |
BG 2012001 |
„Markeli“ EAD |
|
|||
32. |
BG 2012006 |
„Mlechen pat“ AD |
|
|||
33. |
BG 2012009 |
„Vangard“ OOD |
s. Zhelyo voyvoda |
|||
34. |
BG 2012019 |
„Hemus-Milk komers“ OOD |
|
|||
35. |
BG 2012041 |
„Eko milk“ EOOD |
|
|||
36. |
BG 2112013 |
„Skorpion 21“ OOD |
|
|||
37. |
BG 2112028 |
„Medina“ OOD |
gr. Madan |
|||
38. |
BG 2112029 |
ET „Karamfil Kasakliev“ |
gr. Dospat |
|||
39. |
BG 2312036 |
ET „Rosen Deyanski-DEYA“ |
s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod |
|||
40. |
BG 2412033 |
„Gospodinovi“ OOD |
|
|||
41. |
BG 2412037 |
„Stelimeks“ EOOD |
s. Asen |
|||
42. |
BG 2512003 |
„Si Vi Es“ OOD |
|
|||
43. |
BG 2612034 |
ET „Eliksir-Petko Petev“ |
s. Gorski izvor |
|||
44. |
BG 2612042 |
„Bulmilk“ OOD |
|
|||
45. |
BG 0212048 |
„Bilding Zah“ EOOD |
|
|||
46. |
BG 0712008 |
„Milkieks“ OOD |
|
|||
47. |
BG 0912004 |
„Rodopchanka“ OOD |
|
|||
48. |
BG 0912011 |
ET „Alada-Mohamed Banashak“ |
|
|||
49. |
BG 1212001 |
„S i S-7“ EOOD |
|
|||
50. |
BG 1612020 |
ET „Bor-Chvor“ |
|
|||
51. |
BG 1612040 |
„Mlechni produkti“ OOD |
s. Manole |
|||
52. |
BG 1612065 |
ET „Bonitreks“ |
|
|||
53. |
BG 1812003 |
„Sirma Prista“ AD |
|
|||
54. |
BG 2012022 |
„Bratya Zafirovi“ OOD |
|
|||
55. |
BG 2012043 |
„Agroprodukt“ OOD |
|
|||
56. |
BG 2112001 |
„Rodopeya-Belev“ EOOD |
|
|||
57. |
BG 2112018 |
„Laktena“ OOD |
s. Kutela |
|||
58. |
BG 2512001 |
„Mladost-2002“ OOD |
|
|||
59. |
BG 2512017 |
„YUES-Komers“ OOD |
|
|||
60. |
BG 2812003 |
„Balgarski yogurt“ OOD |
|
|||
61. |
BG 2812025 |
„Sakarela“ OOD |
|
|||
62. |
112003 |
ET „Vekir“ |
s. Godlevo |
|||
63. |
112008 |
ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“ |
s. Harsovo |
|||
64. |
112013 |
ET „Ivan Kondev“ |
|
|||
65. |
112014 |
ET „Veles-Kostadin Velev“ |
|
|||
66. |
212005 |
ET „Dinadeks DN 76“ |
|
|||
67. |
212013 |
ET „Marsi-Mincho Bakalov“ |
|
|||
68. |
212028 |
„Vester“ OOD |
s. Sigmen |
|||
69. |
212037 |
„Megakomers“ OOD |
|
|||
70. |
212047 |
„Komplektstroy“ EOOD |
s. Veselie |
|||
71. |
312002 |
ET „Mario“ |
gr. Suvorovo |
|||
72. |
312025 |
„Dzhenema“ EOOD |
s. Gen. Kiselovo |
|||
73. |
412003 |
„Laktima“ AD |
|
|||
74. |
412005 |
„Varosha“ EOOD |
|
|||
75. |
512003 |
SD „LAF-Velizarov i sie“ |
|
|||
76. |
612010 |
„Hadzhiyski i familiya“ EOOD |
|
|||
77. |
612035 |
OOD „Nivego“ |
s. Chiren |
|||
78. |
612041 |
ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“ |
|
|||
79. |
612042 |
ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“ |
|
|||
80. |
712001 |
„Ben Invest“ OOD |
s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
|||
81. |
712003 |
„Elvi“ OOD |
s. Velkovtsi obsht. Gabrovo |
|||
82. |
712004 |
„Cheh-99“ OOD |
|
|||
83. |
712015 |
„Rosta“ EOOD |
s. M. Varshets |
|||
84. |
712028 |
ET „Mik“ |
|
|||
85. |
812030 |
„FAMA“ AD |
|
|||
86. |
912003 |
„Koveg-mlechni produkti“ OOD |
|
|||
87. |
912012 |
„Delyo Voivoda - milk“ OOD |
|
|||
88. |
912015 |
„Anmar“ OOD |
|
|||
89. |
912016 |
OOD „Persenski“ |
|
|||
90. |
1012008 |
„Kentavar“ OOD |
|
|||
91. |
1012014 |
ET „Georgi Gushterov DR“ |
s. Yahinovo |
|||
92. |
1012018 |
„Evro miyt end milk“ EOOD |
|
|||
93. |
1112004 |
„Matev-Mlekoprodukt“ OOD |
s. Goran |
|||
94. |
1112012 |
„Stilos“ OOD |
s. Lesidren |
|||
95. |
1112017 |
ET „Rima-Rumen Borisov“ |
s. Vrabevo |
|||
96. |
1112026 |
„ABLAMILK“ EOOD |
|
|||
97. |
1212022 |
„Milkkomm“ EOOD |
gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149 |
|||
98. |
1212031 |
„ADL“ OOD |
s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi |
|||
99. |
1312002 |
„Milk Grup“ EOOD |
s. Yunacite |
|||
100. |
1312005 |
„Ravnogor“ OOD |
s. Ravnogor |
|||
101. |
1312006 |
SD „Antei-PITD“ OOD |
s. Aleko Konstantinovo |
|||
102. |
1312023 |
„Inter-D“ OOD |
s. Kozarsko |
|||
103. |
1312024 |
ET „Mezmedin Halil-46“ |
s. Sarnitsa |
|||
104. |
1412015 |
ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“ |
|
|||
105. |
1512003 |
„Mandra-1“ EOOD |
|
|||
106. |
1512006 |
„Mandra“ OOD |
|
|||
107. |
1512008 |
ET „Petar Tonovski-Viola“ |
|
|||
108. |
1512010 |
ET „Militsa Lazarova-90“ |
|
|||
109. |
1512012 |
ET „Ahmed Tatarla“ |
|
|||
110. |
1612013 |
„Polidey - 2“ OOD |
s. Domlyan |
|||
111. |
1612024 |
SD „Kostovi - EMK“ |
|
|||
112. |
1612043 |
ET „Dimitar Bikov“ |
|
|||
113. |
1612049 |
„Alpina-Milk“ EOOD |
s. Zhelyazno |
|||
114. |
1612064 |
OOD „Ikay“ |
|
|||
115. |
1712002 |
ET „Rosver-Krastyo Krastev“ |
|
|||
116. |
1712006 |
„Mesomania“ EOOD |
s. Vladimirovtsi |
|||
117. |
1712009 |
ET „Georgi Petrov-Kamen“ |
s. Dyankovo |
|||
118. |
1712010 |
„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD |
|
|||
119. |
1712012 |
ET „Veras 90“ |
s. Yasenovets |
|||
120. |
1712013 |
ET „Deniz“ |
s. Ezerche |
|||
121. |
1712017 |
„Diva 02“ OOD |
|
|||
122. |
1712018 |
„Imdo“ OOD |
|
|||
123. |
1712019 |
ET „Ivaylo-Milena Stancheva“ |
|
|||
124. |
1712032 |
„Trio-milk“ OOD |
s. Kichenitsa |
|||
125. |
1712037 |
ET „Ali Isliamov“ |
s. Yasenovets |
|||
126. |
1712039 |
„Stil-EA“ EOOD |
s. Dyankovo |
|||
127. |
1712040 |
ET „Meri-Ahmed Chakar“ |
s. Ezerche |
|||
128. |
1712043 |
„Maxima-milk“ OOD |
s. Samuil |
|||
129. |
1712045 |
ET „AN-Nezhdet Ali“ |
s. Mortagonovo |
|||
130. |
1712046 |
ET „Stem-Tezdzhan Ali“ |
|
|||
131. |
1712048 |
ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“ |
s. Lavino |
|||
132. |
1812005 |
„DAV-Viktor Simonov“ EOOD |
|
|||
133. |
1812009 |
„Lakten“ OOD |
|
|||
134. |
1912002 |
„Laktokom“ EOOD |
s. Kalipetrovo |
|||
135. |
1912009 |
ET „Interes 2000 - Musa Musov“ |
s. Sitovo |
|||
136. |
1912016 |
„Destan“ OOD |
s. Iskra |
|||
137. |
2012007 |
„Deltalakt“ OOD |
s. Stoil voyvoda |
|||
138. |
2012008 |
„Raftis“ EOOD |
s. Byala |
|||
139. |
2012010 |
„Saray“ OOD |
s. Mokren |
|||
140. |
2012011 |
ET „Ivan Gardev 52“ |
|
|||
141. |
2012012 |
ET „Olimp-P. Gurtsov“ |
|
|||
142. |
2012024 |
ET „Denyo Kalchev 53“ |
|
|||
143. |
2012029 |
„Eko asorti“ EOOD |
s. Mechkarevo |
|||
144. |
2012032 |
„Kiveks“ OOD |
s. Kovachite |
|||
145. |
2012036 |
„Minchevi“ OOD |
s. Korten |
|||
146. |
2112002 |
„RTSNPO“ |
|
|||
147. |
2112003 |
„Milk-inzhenering“ OOD |
|
|||
148. |
2112008 |
MK „Rodopa milk“ |
|
|||
149. |
2112010 |
„Mechi chal milk“ OOD |
|
|||
150. |
2112015 |
OOD „Rozhen Milk“ |
s. Davidkovo, obsht. Banite |
|||
151. |
2112023 |
ET „Iliyan Isakov“ |
|
|||
152. |
2112024 |
ET „Ulan-Dzh. Ulanov“ |
s. Borino |
|||
153. |
2112026 |
ET „Vladimir Karamitev“ |
|
|||
154. |
2112027 |
„Keri“ OOD |
|
|||
155. |
2212009 |
„Serdika-94“ OOD |
|
|||
156. |
2212023 |
„EL BI BULGARIKUM“ EAD |
gr. Sofia ul. „Malashevska“ 12 A |
|||
157. |
2212027 |
„Ekobalkan“ OOD |
|
|||
158. |
2312007 |
ET „Agropromilk“ |
gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19 |
|||
159. |
2312013 |
ET „Dobrev“ |
s. Dragushinovo |
|||
160. |
2312020 |
„MAH-2003“ EOOD |
|
|||
161. |
2312023 |
„Mogila“ OOD |
|
|||
162. |
2312026 |
„Dyado Liben“ OOD |
gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“ |
|||
163. |
2312028 |
ET „Sisi Lyubomir Semkov“ |
s. Anton |
|||
164. |
2312030 |
ET „Favorit-D. Grigorov“ |
s. Aldomirovtsi |
|||
165. |
2312031 |
ET „Belite kamani“ |
s. Dragotintsi |
|||
166. |
2312033 |
„Balkan spetsial“ OOD |
s. Gorna Malina |
|||
167. |
2312039 |
EOOD „Laktoni“ |
s. Ravno pole, obl. Sofiyska |
|||
168. |
2312041 |
„Danim-D. Stoyanov“ EOOD |
|
|||
169. |
2412003 |
„ODIT 2002“ OOD |
|
|||
170. |
2412007 |
„Inikom“ OOD |
|
|||
171. |
2412019 |
„Dekada“ OOD |
|
|||
172. |
2412023 |
Zemedelski institut |
gr. St. Zagora |
|||
173. |
2412038 |
„Elit Milk 2000“ OOD |
|
|||
174. |
2412039 |
„Penchev“ EOOD |
|
|||
175. |
2412040 |
„Inikom“ OOD |
|
|||
176. |
2412041 |
„Mlechen svyat 2003“ OOD |
|
|||
177. |
2512006 |
„Hadad“ OOD |
|
|||
178. |
2512011 |
ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“ |
|
|||
179. |
2512016 |
„Milktreyd-BG“ OOD |
s. Saedinenie obl. Targovishte |
|||
180. |
2512018 |
„Biomak“ EOOD |
|
|||
181. |
2512021 |
„Keya-Komers-03“ EOOD |
s. Svetlen |
|||
182. |
2612002 |
ET „Rusalka-Iv. Genev“ |
|
|||
183. |
2612015 |
ET „Detelina 39“ |
s. Brod |
|||
184. |
2612022 |
ET „Shampion 13-Deyan Panev“ |
|
|||
185. |
2612027 |
„Byala mechka“ OOD |
|
|||
186. |
2612038 |
„Bul Milk“ EOOD |
|
|||
187. |
2612049 |
ET „Todorovi-53“ |
|
|||
188. |
2712005 |
„Nadezhda“ OOD |
s. Kliment |
|||
189. |
2712009 |
„Ekselans“ OOD |
|
|||
190. |
2712010 |
„Kamadzhiev-milk“ EOOD |
|
|||
191. |
2712013 |
„Ekselans“ OOD |
|
|||
192. |
2812002 |
„Arachievi“ OOD |
|
|||
193. |
2812010 |
ET „Mladost-2-Yanko Yanev“ |
|
|||
194. |
2812018 |
ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“ |
|
|||
195. |
BG 0218009 |
„Helios milk“ EOOD |
gr. Aytos |
|||
196. |
BG 0618001 |
ET „Folk-3“ |
|
|||
197. |
BG 1318007 |
ET „Palmite-Vesela Popova“ |
|
|||
198. |
BG 2418008 |
„Varbev“ EOOD |
|
|||
199. |
BG 0318015 |
„Milteks-K.K.“ EOOD |
|
|||
200. |
BG 0718004 |
AD „Merkuriy P i P“ |
|
|||
201. |
BG 1518005 |
ET „Kris-88-Emil Todorov“ |
|
|||
202. |
BG 1518006 |
„Sirma Milk“ EOOD |
|
|||
203. |
BG 1618040 |
„Galko“ EOOD |
|
|||
204. |
BG 1618044 |
„Valchev“ OOD |
|
|||
205. |
BG 2218045 |
„El-Em-Impeks“ EOOD |
|
|||
206. |
BG 2318005 |
ET „Mantas-Hristo Manchev“ |
|
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207. |
BG 2418007 |
„El Bi Bulgarikum“ EAD |
|
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2007
che istituisce un gruppo d’esperti in materia di fatturazione elettronica
(2007/717/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3 del trattato assegna alla Comunità il compito di assicurare l’instaurazione di un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. |
(2) |
L’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) consente l’emissione di fatture elettroniche in sostituzione delle fatture cartacee. |
(3) |
La strategia di Lisbona modificata per la crescita e l’occupazione (2) comporta un programma di riforma economica di ampio respiro, il cui pilastro microeconomico poggia sulla creazione di un contesto favorevole alle imprese. Lo sviluppo di soluzioni interoperabili di fatturazione elettronica (e-Invoicing) è una componente fondamentale di quest’obiettivo. |
(4) |
Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» (3) del 1o giugno 2005, la Commissione ha lanciato l’iniziativa i2010, nel cui quadro si dovranno trattare le principali sfide e gli sviluppi della società dell’informazione e del settore dei mezzi di comunicazione fino al 2010. Essa promuove un’economia digitale aperta e competitiva e pone l’accento sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), viste come un elemento propulsivo di integrazione e qualità della vita. |
(5) |
Il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC), ossia l’organismo decisionale e di coordinamento del settore bancario europeo per quanto riguarda i pagamenti, si è impegnato a realizzare entro il 2010 un’area unica dei pagamenti in euro (AUPE) con infrastrutture e prodotti di pagamento integrati. |
(6) |
La fatturazione elettronica collega i processi interni delle imprese ai sistemi di pagamento, per cui l’AUPE e un’iniziativa efficace dell’Europa nel campo della fatturazione elettronica risulterebbero mutuamente integrative. La combinazione delle due iniziative dovrebbe apportare enormi benefici alle imprese e ai fornitori di servizi finanziari, grazie a una maggiore efficienza e automatizzazione delle catene dei servizi. |
(7) |
Per accrescere l’utilizzo dell’ambiente digitale e raccogliere tutti i benefici della fatturazione elettronica nella Comunità, occorre semplificare le pratiche attualmente seguite e agevolare la transizione a nuovi modelli di gestione aziendale, grazie a un quadro più integrato e uniforme, che verrebbe incontro in particolare agli interessi delle piccole e medie imprese (PMI) europee. |
(8) |
Nel dicembre 2006, un gruppo di parti interessate ha formato una task force sulla fatturazione elettronica presieduta dalla Commissione, cui hanno aderito imprese, rappresentanti delle banche e di altri fornitori di servizi e organismi di standardizzazione. L’obiettivo della task force era aprire la strada ai futuri lavori relativi a un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica. Essa ha formulato proposte per la possibile struttura di gestione, ha definito il percorso per un programma in materia di fatturazione elettronica e ha presentato la propria relazione finale nel giugno 2007. |
(9) |
Data l’esperienza positiva fatta con la task force, e al fine di risolvere problemi di lungo termine, si dovrebbe istituire un gruppo d’esperti in materia di fatturazione elettronica. |
(10) |
I compiti di tale gruppo dovrebbero essere individuare le esigenze (4) e le responsabilità delle imprese per quanto riguarda l’esecuzione di determinati compiti, nonché guidare la creazione — entro la fine del 2009 — di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica inteso a stabilire una struttura concettuale comune a sostegno della fornitura di servizi di fatturazione elettronica in maniera aperta e interoperabile valida per tutta l’Europa. |
(11) |
Il gruppo d’esperti dovrebbe essere composto da persone dotate di competenza diretta riguardante le attività di fatturazione elettronica, comprese le parti interessate fondamentali del settore pubblico, le grandi e piccole imprese e i fornitori di servizi, le organizzazioni di standardizzazione e i rappresentanti dei consumatori. Inoltre occorre prevedere la partecipazione di osservatori. Le relazioni e le conclusioni del gruppo d’esperti si configurerebbero come lavoro dei membri del gruppo e non dovrebbero essere intese come l’espressione del parere della Commissione. |
(12) |
Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo d’esperti, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza allegate al regolamento interno della Commissione dalla decisione 2001/844/CE, CECA, EURATOM (5). |
(13) |
I dati personali dei membri del gruppo d’esperti vanno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6). |
(14) |
È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà l’opportunità di una proroga a tempo debito, |
DECIDE:
Articolo 1
Il gruppo d’esperti in materia di fatturazione elettronica
È istituito il gruppo d’esperti in materia di fatturazione elettronica (qui di seguito «il gruppo»). La presente decisione ha effetto alla data dell’adozione.
Articolo 2
Compiti
1. Il gruppo in genere assiste la Commissione nell’elaborazione e nella sorveglianza dei progressi compiuti per quanto riguarda una strategia comune relativa alla creazione di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica.
2. I lavori del gruppo devono essere completati entro il 31 dicembre 2009.
3. Il gruppo svolge le seguenti funzioni:
a) |
individuare i punti deboli del complesso normativo in materia di fatturazione elettronica a livello della Comunità e degli Stati membri che impediscono all’economia comunitaria di realizzare appieno il proprio potenziale; |
b) |
individuare le richieste delle imprese nei confronti di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica e garantirne la convalida ad opera delle parti interessate (7); |
c) |
individuare i dati rilevanti dal punto di vista della fatturazione elettronica, in particolare per il nesso tra la fattura e, almeno, il conferimento dell’incarico e i pagamenti, le questioni connesse all’imposta sul valore aggiunto, l’autenticazione e l’integrità, l’archiviazione e la conservazione, nonché la necessità di garantire la convalida di tali elementi ad opera delle parti interessate fondamentali; |
d) |
proporre i compiti da assegnare agli organismi di standardizzazione e un calendario per l’elaborazione di standard comuni basato sulle esigenze delle imprese e sui dati richiesti dalle parti interessate al fine di sostenere un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica; |
e) |
proporre il Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica, il quale dovrà stabilire una struttura concettuale comune, comprese richieste delle imprese e standard, e proporre soluzioni a sostegno della fornitura di servizi di fatturazione elettronica in maniera aperta e interoperabile in tutta Europa. |
4. Nello svolgimento delle sue funzioni il gruppo tiene conto del lavoro e delle soluzioni già esistenti, in particolare per quanto riguarda le richieste delle imprese e gli standard tecnici, in materia di fatturazione elettronica nel settore pubblico e privato.
5. Ove appropriato e necessario, il gruppo può individuare i compiti specifici di esecuzione da attribuire a sottogruppi o ad organismi esterni e organizzazioni competenti nel settore della fatturazione elettronica.
6. Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione intermedia contenente una sintesi dei progressi compiuti relativamente ai propri compiti ed eventuali raccomandazioni che fungano da stimolo alla riflessione e alla discussione tra la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, in particolare le associazioni di imprese del settore. Detta relazione è resa accessibile al pubblico.
7. Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione finale contenente una descrizione del Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica. Detta relazione è resa accessibile al pubblico.
Articolo 3
Consultazione
1. La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi materia che riguardi la fatturazione elettronica.
2. Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione sull’opportunità di consultare quest’ultimo su una questione specifica.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da un massimo di 30 membri.
2. I membri sono nominati dalla Commissione, che li sceglie tra specialisti dotati di competenze nel settore della fatturazione elettronica sulla base delle candidature provenienti dalle associazioni di imprese del settore, dagli organismi del settore pubblico e dai singoli rappresentanti degli interessi di tutto o di parte del settore pubblico, delle imprese e del settore delle TIC, dei consumatori, dei fornitori di servizi finanziari e delle organizzazioni di standardizzazione nel campo della fatturazione elettronica.
I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di sostituti.
3. I membri nominati sono rappresentanti delle pubbliche autorità e della società civile.
4. La Commissione valuta le candidature in base ai seguenti criteri:
a) |
i membri devono rappresentare le parti interessate fondamentali (come i fornitori di servizi e di soluzioni, il settore pubblico, le imprese — comprese le PMI — e i consumatori) e le organizzazioni di standardizzazione; |
b) |
i membri devono disporre di competenze ed esperienze recenti, pratiche od operative, relative alle questioni giuridiche, amministrative, fiscali, di standardizzazione e commerciali e/o tecniche nel settore della fatturazione elettronica su base transfrontaliera. In particolare, essi devono avere un’esperienza diretta di progetti o questioni imprenditoriali tali da dotarli della visione commerciale o tecnica necessaria per sviluppare soluzioni nei campi di cui alla presente decisione; |
c) |
i membri devono essere in grado di contribuire alla definizione delle posizioni delle rispettive amministrazioni, organizzazioni madri, associazioni di imprese del settore o industrie, nonché di altre categorie di parti interessate per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo; |
d) |
i membri devono poter usare correntemente l’inglese in modo da poter contribuire alle discussioni e alla preparazione delle relazioni. |
Le candidature ricevute dalle parti interessate devono essere accompagnate da materiale che dimostri il possesso dei suddetti requisiti da parte dei membri proposti.
5. Al momento di nominare i membri, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
a) |
competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo; |
b) |
competenze relative a tutte le funzioni che riguardano la domanda e l’offerta nel settore della fatturazione elettronica. |
Inoltre, la Commissione mira a garantire un’ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre in base alle candidature ricevute.
6. I membri informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d’interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.
7. I nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito internet della DG o sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, o in entrambe le sedi, e sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.
8. I membri sono nominati per un mandato di 12 mesi rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.
9. I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:
a) |
quando si dimettono; |
b) |
quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo; |
c) |
quando violano l’articolo 287 del trattato; |
d) |
quando, contrariamente al disposto del paragrafo 6, non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi. |
Articolo 5
Presidente — Nomina
1. La Commissione nomina il presidente del gruppo d’esperti tenendo conto della misura in cui la persona selezionata rappresenta gli interessi delle parti interessate fondamentali, contribuisce alle posizioni dell’industria per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo ed è in possesso delle competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste.
2. La Commissione nomina il presidente per un mandato di 12 mesi, rinnovabile.
Articolo 6
Funzionamento
1. La Commissione organizza le riunioni del gruppo, che vengono presiedute dal presidente.
2. D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano adempiuto al compito stabilito.
3. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.
4. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali.
5. Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria.
Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
7. La Commissione può pubblicare o caricare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni o documenti di lavoro del gruppo.
Articolo 7
Rimborso spese
1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da presidente, membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.
2. Il presidente, i membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.
3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.
Articolo 8
Validità
La presente decisione scade il 31 dicembre 2009.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).
(2) COM(2005) 24.
(3) COM(2005) 229 def.
(4) Le esigenze delle imprese in materia di fatturazione elettronica rappresentano le caratteristiche cui dovrebbero corrispondere i servizi di fatturazione elettronica per venire incontro ai bisogni e agli obiettivi delle imprese interessate, così da far funzionare i processi dell’intera catena finanziaria e dei servizi. Tali esigenze sono espresse in termini di flussi di processo di alto livello, informazioni in materia di fatturazione elettronica e struttura standard dei messaggi.
(5) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(7) In particolare il settore pubblico, le imprese, il settore delle TIC e i fornitori di servizi finanziari.
ALLEGATO
MANDATO
GRUPPO D’ESPERTI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
1. CONTESTO
La Commissione europea ha raccolto le sfide della globalizzazione economica. Nella sua «vasta strategia d’innovazione per l’Europa» lanciata nel settembre 2006, la Commissione osservava che «In questo nuovo ordine economico, l’Europa non può competere se non diventando più inventiva, rispondendo meglio alle esigenze e alle preferenze dei consumatori e innovando di più.»
Due aspetti, l’efficienza e la sicurezza, emergono in quanto fondamento per migliorare la concorrenzialità dell’Europa nell’economia globale. Conferendo maggiore efficienza alle catene del valore si possono ridurre i costi, migliorando la sicurezza dell’ambiente in cui tali catene sono inserite le si rendono più concorrenziali. Pertanto, per promuovere l’innovazione è fondamentale assicurare l’efficienza e la sicurezza della catena del valore.
Snellendo il flusso delle informazioni in tutte le catene del valore si ridurranno le inefficienze, si migliorerà la sicurezza e si ridurranno i costi. Mentre l’Europa si appresta a varare l’area unica dei pagamenti in euro (AUPE), occorre affrontare la questione dei processi aziendali che richiedono un elevato numero di pagamenti da azienda ad azienda e da azienda a settore pubblico. L’AUPE dovrebbe apportare un contributo significativo all’agenda di Lisbona.
L’obiettivo di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica sta nel fornire la base attraverso la quale ottenere l’interoperabilità delle soluzioni di fatturazione elettronica nel settore pubblico e privato. Questa base per l’interoperabilità sarà assicurata da norme aziendali e da standard tecnici comuni. Il Quadro aiuterà a rafforzare gli incentivi commerciali favorevoli al commercio elettronico in sostituzione dei processi manuali su formato cartaceo, contribuendo così a rimuovere le barriere attuali all’assimilazione e istituzione di soluzioni di fatturazione elettronica intracomunitarie (transfrontaliere).
2. MANDATO DEL GRUPPO D’ESPERTI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il gruppo d’esperti («il gruppo») assiste la Commissione nell’elaborazione e nella sorveglianza dei progressi compiuti per quanto riguarda una strategia comune relativa alla creazione di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica.
I lavori del gruppo devono essere completati entro il 31 dicembre 2009.
Il gruppo svolge le seguenti funzioni:
a) |
individuare i punti deboli del complesso normativo in materia di fatturazione elettronica a livello della Comunità e degli Stati membri che impediscono all’economia comunitaria di realizzare appieno il proprio potenziale; |
b) |
individuare le esigenze delle imprese nei confronti di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica e garantirne la convalida ad opera delle parti interessate; |
c) |
individuare gli elementi rilevanti dal punto di vista della fatturazione elettronica, in particolare per il nesso tra la fattura e, almeno, il conferimento dell’incarico e i pagamenti, le questioni connesse all’imposta sul valore aggiunto, l’autenticazione e l’integrità, l’archiviazione e la conservazione, nonché la necessità di garantire la convalida di tali elementi ad opera delle parti interessate fondamentali; |
d) |
proporre i compiti da assegnare agli organismi di standardizzazione e un calendario per l’elaborazione di standard comuni basati sulle esigenze delle imprese e sui dati richiesti dalle parti interessate al fine di sostenere un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica; |
e) |
proporre il Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica, il quale dovrà stabilire una struttura concettuale comune, comprese le esigenze delle imprese e gli standard, e proporre soluzioni a sostegno della fornitura di servizi di fatturazione elettronica in maniera aperta e interoperabile in tutta Europa. |
Nello svolgimento delle sue funzioni il gruppo tiene conto del lavoro e delle soluzioni già esistenti, in particolare per quanto riguarda le esigenze delle imprese e gli standard tecnici, in materia di fatturazione elettronica nel settore pubblico e privato.
Ove appropriato e necessario, il gruppo può individuare i compiti specifici di esecuzione da attribuire a sottogruppi o ad organismi esterni e organizzazioni competenti nel settore della fatturazione elettronica.
Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione intermedia contenente una sintesi dei progressi compiuti relativamente ai propri compiti ed eventuali raccomandazioni che fungano da stimolo alla riflessione e alla discussione tra la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, in particolare le associazioni di imprese del settore. Detta relazione è resa accessibile al pubblico.
Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione finale contenente una descrizione del Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica. Detta relazione è resa accessibile al pubblico. Le relazioni non possono essere intese come l’espressione del parere della Commissione.
3. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
3.1. Composizione
Il gruppo è composto da un massimo di 30 membri.
I membri sono nominati dalla Commissione, che li sceglie tra specialisti dotati di competenze nel settore della fatturazione elettronica sulla base delle candidature provenienti dalle associazioni di imprese del settore, dagli organismi del settore pubblico e dai singoli rappresentanti degli interessi di tutto o di parte del settore pubblico, delle imprese e del settore delle TIC, dei consumatori, dei fornitori di servizi finanziari e delle organizzazioni di standardizzazione nel campo della fatturazione elettronica.
3.2. Invito a presentare candidature
In seguito all’adozione della decisione che istituisce il gruppo, la Commissione pubblicherà un invito a presentare candidature provenienti dalle associazioni di imprese del settore, dagli organismi del settore pubblico e dai singoli rappresentanti degli interessi di tutto o di parte del settore pubblico, delle imprese e del settore delle TIC, dei consumatori, dei fornitori di servizi finanziari e delle organizzazioni di standardizzazione nel campo della fatturazione elettronica.
Le associazioni di imprese del settore, gli organismi del settore pubblico e i singoli che desiderino partecipare al gruppo devono formulare per iscritto la propria candidatura e inviarla alla Commissione entro e non oltre il 30 novembre 2007.
Le candidature devono contenere una motivazione circostanziata indicante le ragioni per cui l’interessato desidera partecipare al gruppo.
La Commissione valuta le candidature in base ai seguenti criteri:
a) |
i membri devono rappresentare le parti interessate fondamentali (come i fornitori di servizi e di soluzioni, il settore pubblico, le imprese — comprese le PMI — e i consumatori) e le organizzazioni di standardizzazione; |
b) |
i membri devono disporre di competenze ed esperienze recenti, pratiche od operative, relative alle questioni giuridiche, amministrative, fiscali, di standardizzazione e commerciali e/o tecniche nel settore della fatturazione elettronica su base transfrontaliera. In particolare, essi devono avere un’esperienza diretta di progetti o questioni imprenditoriali tali da dotarli della visione commerciale o tecnica necessaria per sviluppare soluzioni nei campi di cui alla presente decisione; |
c) |
i membri devono essere in grado di contribuire alle posizioni delle rispettive amministrazioni, organizzazioni madri, associazioni di imprese del settore o industrie, nonché di altre categorie di parti interessate per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo; |
d) |
i membri devono poter usare correntemente l’inglese in modo da poter contribuire alle discussioni e alla preparazione delle relazioni. |
Le candidature ricevute dalle parti interessate devono essere corredate di documenti che dimostrino il possesso dei suddetti requisiti da parte dei membri proposti.
3.3. Determinazione finale della composizione del gruppo
La Commissione decide sulla composizione del gruppo in base alle proposte formulate in risposta al presente invito a presentare candidature.
Al momento di nominare i membri, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
a) |
competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo; |
b) |
competenze relative a tutte le funzioni che riguardano la domanda e l’offerta nel settore della fatturazione elettronica. |
Inoltre, la Commissione mira a garantire un’ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre in base alle candidature ricevute.
I membri informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d’interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.
I nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito internet della DG o sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, o in entrambe le sedi e sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.
I membri sono nominati per un mandato di 12 mesi rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.
I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:
a) |
quando si dimettono; |
b) |
quando non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo; |
c) |
quando violano l’articolo 287 del trattato; |
d) |
quando non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi. |
3.4. Presidente
La Commissione nomina il presidente del gruppo d’esperti tenendo conto della misura in cui la persona selezionata rappresenta gli interessi delle parti interessate fondamentali, contribuisce alla definizione delle posizioni dell’industria per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo ed è in possesso delle competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste.
La Commissione nomina il presidente per un mandato di 12 mesi, rinnovabile.
3.5. Funzionamento
La Commissione organizza le riunioni del gruppo, che vengono presiedute dal presidente.
D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo, i quali vengono sciolti non appena abbiano terminato i propri compiti.
Il rappresentante della Commissione può invitare esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.
Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione ritiene che vertano su questioni riservate.
Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati.
Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
La Commissione può pubblicare o caricare sul proprio sito Internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni o documenti di lavoro del gruppo.
3.6. Rimborso spese
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da presidente, membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.
Il presidente, i membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.
Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro
[notificata con il numero C(2007) 5452]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/718/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2) in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Focolai di afta epizootica sono stati denunciati a Cipro. |
(2) |
La situazione dell'afta epizootica a Cipro rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e all'immissione sul mercato di alcuni loro prodotti derivati. |
(3) |
Cipro ha adottato misure a norma della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), e ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione. |
(4) |
La situazione dell'afta epizootica a Cipro rende necessario rafforzare le misure di lotta contro tale malattia adottate da Cipro. |
(5) |
È opportuno definire come misura permanente le aree ad alto e basso rischio nello Stato membro colpito e stabilire il divieto di spedire gli animali sensibili dalle aree ad alto e basso rischio come pure il divieto di spedire i prodotti derivati da animali sensibili dalle aree ad alto rischio La decisione deve anche stabilire le norme applicabili alla spedizione da tali aree di prodotti sicuri che sono stati fabbricati prima delle restrizioni da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica. |
(6) |
Le dimensioni delle aree a rischio definito sono stabilite in funzione degli eventuali contatti individuati con l'azienda infetta e tengono conto della possibilità di realizzare controlli sufficienti sui movimenti di animali e prodotti. Al momento, e sulla base delle informazioni fornite da Cipro, l'intero territorio di Cipro deve essere considerato area ad alto rischio. |
(7) |
Il divieto di spedizione deve riguardare soltanto i prodotti derivati da animali delle specie sensibili provenienti od ottenuti da animali originari delle aree ad alto rischio di cui all'allegato I e non deve riguardare il transito attraverso queste aree dei prodotti provenienti od ottenuti da animali originari di altre aree. |
(8) |
La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4) riguarda i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. |
(9) |
La direttiva 91/68/CEE del Consiglio (5) concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini. |
(10) |
La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (6), disciplina tra l'altro gli scambi di altri artiodattili, gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini nonché quelli di embrioni di suini. |
(11) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), detta tra l'altro le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d'allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (8), riguarda tra l'altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale. |
(13) |
La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (9), dispone un trattamento specifico dei prodotti a base di carne che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica nei prodotti di origine animale. |
(14) |
La decisione 2001/304/CE della Commissione, dell'11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (10), introduce uno specifico bollo sanitario da applicare ad alcuni prodotti di origine animale la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale. È opportuno dettare in un allegato a sé una bollatura analoga per quanto concerne l'afta epizootica a Cipro. |
(15) |
La direttiva 92/118/CEE del Consiglio (11) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE. |
(16) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (12), prevede una serie di trattamenti dei sottoprodotti di origine animale per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica. |
(17) |
La direttiva 88/407/CEE del Consiglio (13) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina. |
(18) |
La direttiva 89/556/CEE del Consiglio (14) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina. |
(19) |
La direttiva 90/429/CEE del Consiglio (15) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina. |
(20) |
La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (16) stabilisce un meccanismo di indennizzo alle aziende colpite per le perdite subite in ragione delle misure di controllo della malattia. |
(21) |
Poiché i medicinali di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (17), alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (18), e alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (19) non rientrano più nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, tali medicinali devono essere esclusi dalle restrizioni di polizia sanitaria introdotte dalla presente decisione. |
(22) |
L'articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (20), prevede una deroga dai controlli veterinari per alcuni prodotti contenenti prodotti di origine animale. È opportuno consentire la spedizione di tali prodotti dalle aree ad alto rischio, in base a un regime di certificazione semplificato. |
(23) |
Gli Stati membri diversi da Cipro devono sostenere le misure di lotta contro la malattia messe in atto nelle aree colpite assicurandosi che non siano spediti in quelle aree animali sensibili vivi. |
(24) |
Per comprendere meglio la situazione epidemiologica e agevolare l'individuazione della possibile infezione, occorre applicare un blocco prolungato del bestiame nell'isola, prevedendo nel contempo la possibilità di macellazione e trasporto degli equidi in condizioni controllate. |
(25) |
La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 3 dicembre 2007 e le misure prese saranno, se necessario, adattate. |
(26) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Animali vivi
1. Fatte salve le misure adottate da Cipro nel quadro della direttiva 2003/85/CE, in particolare l'istituzione di una zona di controllo temporaneo in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e un divieto dei movimenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, Cipro provvede affinché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Non sono trasportati tra le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.
3. Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.
4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti di Cipro possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia.
5. I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio di Cipro non elencate negli allegati I e II recano la seguente dicitura:
«Animali conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
6. I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio di Cipro non elencate negli allegati I e II, recano la seguente dicitura:
«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
7. Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere spediti verso altri Stati membri soltanto se l'autorità veterinaria locale di Cipro ha informato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.
8. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di Cipro possono autorizzare il trasporto di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica da un'azienda situata nelle aree elencate nell'allegato II a un macello situato nelle aree di cui all'allegato I.
Articolo 2
Carni
1. Ai fini del presente articolo, per «carni» si intendono «carni fresche», «carni macinate», «carni separate meccanicamente» e «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Cipro non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.
3. Le carni che non possono essere spedite da Cipro a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente all'allegato IV.
4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:
a) |
siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I; |
b) |
risultino conformi a una delle seguenti condizioni:
|
c) |
siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica («selvaggina d'allevamento»), come indicato alle rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:
|
d) |
siano carni contrassegnate con il segno + alla colonna 8 dell'allegato III ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nei 90 giorni precedenti la data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III; |
e) |
di cui alle lettere c) e d) soddisfino inoltre le seguenti condizioni:
|
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
6. Il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, direttamente e sotto controllo ufficiale senza alcun contatto con aziende situate in arre elencate nell'allegato I in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche vengano commercializzate unicamente nelle aree elencate negli allegati I e II e siano conformi alle seguenti condizioni:
a) |
queste carni fresche devono recare tutte il bollo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o all'allegato IV della presente decisione; |
b) |
il macello
|
c) |
le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori di Cipro. |
Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
Le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
7. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) |
nello stabilimento di sezionamento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b). Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione; |
b) |
queste carni devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004; |
c) |
lo stabilimento di sezionamento opera sotto rigoroso controllo veterinario; |
d) |
le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I. |
Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
8. Le carni spedite da Cipro in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:
«Carni conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
Articolo 3
Prodotti a base di carne
1. Cipro non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili («prodotti a base di carne») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle aree suddette.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:
a) |
siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I; |
b) |
risultino conformi a una delle seguenti condizioni:
|
Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
3. I prodotti a base di carne spediti da Cipro in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:
«Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
4. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema «Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo» (HACCP) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.
5. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico conforme al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
Articolo 4
Latte
1. Cipro non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle aree elencate nell'allegato I.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte prodotto da animali tenuti nelle aree elencate nell'allegato I che sia stato sottoposto a un trattamento conforme:
a) |
all'allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure |
b) |
all'allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all'alimentazione di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica. |
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) |
tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell'allegato I; |
b) |
lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario; |
c) |
il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I; |
d) |
il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell'allegato I agli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica; |
Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
4. Il latte spedito da Cipro in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:
«Latte conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
5. In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.
6. In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
Articolo 5
Prodotti lattiero-caseari
1. Cipro non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari:
a) |
fabbricati anteriormente al 15 settembre 2007 oppure |
b) |
preparati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3 oppure |
c) |
destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica. |
3. Fatto salvo l'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il divieto di cui al paragrafo 1 di questo articolo non si applica ai seguenti prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano:
a) |
prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione; |
b) |
prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno 30 giorni in un'azienda situata — all'interno di una delle aree elencate nell'allegato I — al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la data di produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell'imballaggio. |
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) |
tutto il latte impiegato nello stabilimento è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure è stato ottenuto da animali fuori delle aree di cui all'allegato I; |
b) |
tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nei prodotti finali sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure sono stati fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle aree elencate nell'allegato I; |
c) |
lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario; |
d) |
i prodotti lattiero-caseari sono chiaramente identificati, trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I; |
Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali.
Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati in uno stabilimento situato fuori delle aree elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 15 settembre 2007, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.
6. I prodotti lattiero-caseari spediti da Cipro in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:
«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
7. In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.
8. In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
Articolo 6
Sperma, ovuli e embrioni
1. Cipro non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sprema, ovuli ed embrioni») provenienti dalle aree elencate negli allegati I e II.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
a) |
a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 settembre 2007; |
b) |
allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma suino congelato e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina, i quali siano stati importati a Cipro secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione a Cipro siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1; |
c) |
allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti durante almeno i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II e che:
|
Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipe autorizzati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
3. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:
«Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che accompagna lo sperma suino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:
«Sperma suino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni bovini congelati spediti da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:
«Embrioni bovini congelati conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
6. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:
«Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
7. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni congelati delle specie ovina o caprina congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:
«Embrioni ovini/caprini congelati conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
Articolo 7
Pelli
1. Cipro non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («pelli») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:
a) |
prodotte a Cipro anteriormente al 15 settembre 2007; |
b) |
che sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, oppure |
c) |
che sono state prodotte fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e dopo l'introduzione a Cipro sono state trasportate e immagazzinate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1. |
Si deve provvedere a separare le pelli trattate da quelle non trattate.
3. Cipro provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:
«Pelli conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
4. In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni.
5. In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.
Articolo 8
Altri prodotti di origine animale
1. Cipro non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli da 2 a 7, prodotti successivamente al 15 settembre 2007, provenienti dalle aree elencate nell'allegato I od ottenuti da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.
Cipro non spedisce stallatico e letame ottenuto da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili dalle aree elencate nell'allegato I.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:
a) |
ai prodotti di origine animale che:
|
b) |
al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti all'allegato I, punti 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato VIII, capitolo IV, parte A, punto 3, lettera a, punto ii) di tale regolamento, seguito da un test di efficacia, o che siano stati importati in conformità dell'allegato VIII, capitolo IV, parte A del regolamento stesso; |
c) |
allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato VII, capitolo IV, parte B, punto 2, lettera d, punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002; |
d) |
agli involucri di origine animale conformi alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 2, parte A della direttiva 92/118/CEE e che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, o decolorati o essiccati, e per i quali siano state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione; |
e) |
alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi; |
f) |
agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte B, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002; |
g) |
ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione; |
h) |
ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002; |
i) |
ai prodotti di origine animale imballati e destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio; |
j) |
ai medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, ai dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 93/42/CEE, ai medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE e ai medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE. |
3. Cipro provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:
«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
4. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera f), del presente articolo è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa comunitaria, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.
5. In deroga al paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l'origine conciaria o la conformità alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
6. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.
7. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio» oppure «medicinali» oppure «dispositivi medici».
8. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della decisione 2007/275/CE della Commissione, è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura:
«Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».
Articolo 9
Certificazione
1. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, le autorità competenti di Cipro provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia convalidato allegando copia di un certificato ufficiale, attestante che:
a) |
i prodotti sono stati fabbricati
|
b) |
sono applicate le disposizioni necessarie a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento. |
Questa certificazione del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento.
2. Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti di Cipro possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, dalle carni macinate, dalle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:
a) |
i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci siano spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione, e |
b) |
il sistema di cui alla lettera a) è stato verificato ed è risultato soddisfacente. |
Questa certificazione del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti.
Le autorità competenti di Cipro comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di stabilimenti da esse approvato ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
Articolo 10
Pulizia e disinfezione
1. Cipro provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l'avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 64/432/CEE.
2. Cipro provvede affinché gli operatori dei porti di uscita da Cipro garantiscano che gli pneumatici degli autoveicoli in partenza da Cipro siano disinfettati.
Articolo 11
Alcuni prodotti esentati
Le restrizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione, dalle aree elencate nell'allegato I, dei prodotti di origine animali di cui agli stessi articoli se tali prodotti:
a) |
non sono stati fabbricati a Cipro e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure |
b) |
sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle aree elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali aree, che:
|
Articolo 12
Blocco
1. Fatte salve le misure adottate da Cipro a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE, Cipro vieta temporaneamente i movimenti di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e degli equidi fino al 12 novembre 2007.
2. In deroga al divieto dei movimenti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di:
a) |
animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina purché:
|
b) |
equidi purché trasportati nel rispetto dell'allegato VI, punto 2, della direttiva 2003/85/CE. |
Articolo 13
Misure di competenza degli Stati membri diversi da Cipro
1. Gli Stati membri diversi da Cipro fanno in modo che non siano spediti animali vivi di specie sensibili verso le aree elencate nell'allegato I.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio e le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi da Cipro adottano le misure precauzionali adeguate in relazione agli animali sensibili spediti da Cipro dopo il 15 settembre 2007, compresi isolamento ed esame clinico, se del caso in combinazione con analisi di laboratorio volte a individuare o escludere la presenza di un'infezione dovuta al virus dell'afta epizootica, e se necessario le misure di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/85/CE.
Articolo 14
Cooperazione tra gli Stati membri
Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi da Cipro.
Articolo 15
Attuazione
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 16
La presente decisione si applica fino al 15 dicembre 2007.
Articolo 17
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(4) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(6) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).
(7) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(8) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.
(9) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(10) GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/49/CE (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 30).
(11) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).
(12) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).
(13) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).
(14) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).
(15) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(16) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(17) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
(18) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).
(19) GU L 121 del 1.5.2001, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(20) GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.
ALLEGATO I
Le seguenti aree di Cipro:
Cipro
ALLEGATO II
Le seguenti aree di Cipro:
Cipro
ALLEGATO III
Le seguenti aree di Cipro:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||
GRUPPO |
ADNS |
Unità amministrativa |
B |
S/G |
P |
FG |
WG |
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|
— |
— |
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— |
|||||||||||||||||||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
ALLEGATO IV
Bollatura sanitaria di cui all'articolo 2, paragrafo 3
Dimensioni:
|
CY = 7 mm |
|
n. dello stabilimento = 10 mm |
|
diametro esterno del cerchio = 50 mm |
|
spessore della circonferenza del cerchio = 3 mm |
7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/59 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
che fissa, per la campagna 2007/2008, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 5293]
(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, greca, francese, italiana, ungherese, maltese, portoghese, rumena, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)
(2007/719/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono definite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2). |
(2) |
Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie sono assegnate agli Stati membri tenendo debitamente conto della proporzione della superficie viticola comunitaria esistente nello Stato membro interessato. |
(4) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno che le dotazioni finanziarie siano assegnate per un determinato numero di ettari. |
(5) |
In virtù dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 968/2007 della Commissione, del 17 agosto 2007, relativo al contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna viticola 2007/2008 (3), l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è applicabile, per la campagna viticola 2007/2008 e con alcune eccezioni, alle regioni ammissibili a un finanziamento a titolo dell’obiettivo di convergenza, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (4). Il contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione può pertanto essere più elevato nelle regioni di convergenza. |
(6) |
Occorre tenere conto della compensazione per le perdite di reddito subite dai viticoltori durante il periodo in cui i vigneti non sono ancora produttivi. |
(7) |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi della dotazione iniziale, le spese riconosciute per l’esercizio successivo e la corrispondente superficie totale sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l’esercizio di cui trattasi. Per la campagna 2007/2008 tale disposizione si applica alla Germania e alla Grecia, in cui le spese sostenute per l’esercizio 2007 rappresentano il 74 % della dotazione iniziale, al Lussemburgo, in cui le spese sostenute per l’esercizio 2007 rappresentano il 71 % della dotazione iniziale, a Malta, in cui le spese sostenute per l’esercizio 2007 rappresentano il 40 % della dotazione iniziale, e alla Slovacchia, in cui le spese sostenute per lo stesso esercizio rappresentano il 27 % della dotazione iniziale. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 922/2007 della Commissione, del 1o agosto 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda la disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie per la Bulgaria e la Romania per la ristrutturazione e la riconversione (5), tale riduzione non si applica alla Bulgaria e alla Romania per la campagna viticola 2007/2008. |
(8) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la campagna 2007/2008 le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri interessati, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti a titolo del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 215 del 18.8.2007, pag. 4.
(4) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).
(5) GU L 201 del 2.8.2007, pag. 7.
ALLEGATO
Dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2007/2008
Stato membro |
Superficie (ha) |
Dotazione finanziaria (EUR) |
Bulgaria |
2 403 |
18 044 087 |
Repubblica ceca |
647 |
10 897 834 |
Germania |
1 545 |
13 295 911 |
Grecia |
886 |
8 715 834 |
Spagna |
20 233 |
162 136 325 |
Francia |
14 384 |
110 676 302 |
Italia |
12 279 |
101 107 716 |
Cipro |
156 |
2 219 214 |
Lussemburgo |
7 |
56 800 |
Ungheria |
1 472 |
11 779 162 |
Malta |
9 |
103 987 |
Austria |
1 170 |
6 678 313 |
Portogallo |
4 004 |
34 729 863 |
Romania |
3 008 |
25 068 762 |
Slovenia |
139 |
2 699 939 |
Slovacchia |
473 |
1 789 952 |
Totale |
62 816 |
510 000 000 |