|
ISSN 1725-258X |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50° anno |
|
Sommario |
|
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
III Atti adottati a norma del trattato UE |
|
|
|
|
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1279/2007 DEL CONSIGLIO
del 30 ottobre 2007
che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
|
(1) |
Il 2 febbraio 2001 il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 230/2001 (2) («regolamento provvisorio»), misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi in ferro o acciaio («CFA») originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia (i tre ultimi paesi saranno indicati come «i paesi in esame»). Il 2 agosto 2001 il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 1601/2001 (3) («regolamento iniziale»), misure antidumping definitive sulle importazioni di CFA. Le misure imposte sulle importazioni di CFA originarie della Repubblica ceca sono decadute dopo l’allargamento dell’Unione europea avvenuto il 1o maggio 2004. |
|
(2) |
Il 26 luglio 2001 la Commissione, con la decisione 2001/602/CE (4), ha accettato impegni offerti da un esportatore russo e uno tailandese in relazione alle misure antidumping di cui al considerando 1. |
|
(3) |
L’8 novembre 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (5), ha imposto misure antidumping definitive su importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina («il procedimento parallelo»). |
2. Domanda di riesame
a) Riesami intermedi parziali delle misure antidumping in vigore contro produttori esportatori in Russia
|
(4) |
Nel 2004 la Commissione ha ricevuto due domande di riesami intermedi parziali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («riesami intermedi»). Le domande, limitate al dumping, sono state presentate da Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod («ChSPZ») e, rispettivamente, da Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works («BMK»), entrambi i produttori esportatori di CFA della Russia. |
|
(5) |
Come spiegato in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6), il nome della ChSPZ è stato cambiato in Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz («SSM») in seguito alla fusione di quest’ultima con Open Joint Stock Company Orlovsky Staleprokatny Zavod («OSPAZ»). Il cambiamento di nome è divenuto effettivo dal 1o gennaio 2006. |
|
(6) |
Secondo i richiedenti, le circostanze su cui si basavano le misure erano cambiate e i cambiamenti erano di natura durevole. Entrambi i produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che per controbilanciare il dumping non fossero più necessari i livelli in vigore delle misure antidumping. |
|
(7) |
Sentito il comitato consultivo e accertata l’esistenza di prove sufficienti per aprire i due riesami intermedi, la Commissione li ha aperti in data 10 agosto 2004 (7). |
b) Riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore contro un produttore esportatore della Turchia
|
(8) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (8), la Commissione ha ricevuto, in data 28 aprile 2006, una domanda di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base [ricevuta insieme a una richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 («riesame in previsione della scadenza»), di cui ai considerando da 12 a 15]. |
|
(9) |
La domanda è stata presentata dal Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS — «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio. |
|
(10) |
Il campo d’applicazione del riesame intermedio chiesto dal richiedente è stato limitato al livello di dumping praticato da un unico produttore esportatore della Turchia (attualmente a dazio zero). Secondo il richiedente, il livello delle misure non è più sufficiente per neutralizzare il dumping pregiudizievole. |
|
(11) |
Sentito il comitato consultivo e accertata l’esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame intermedio, la Commissione lo ha iniziato in data 3 agosto 2006 (9). |
c) Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore contro Russia, Thailandia e Turchia
|
(12) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza, la Commissione ha ricevuto, in data 28 aprile 2006, una domanda di riesame in previsione della scadenza (ricevuta insieme alla richiesta di un riesame intermedio trattata di cui ai considerando da 8 a 11). |
|
(13) |
La domanda è stata presentata dal Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS — «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio. |
|
(14) |
La domanda di riesame in previsione della scadenza si riferiva a tutti i paesi attualmente coperti dal regolamento iniziale ed era motivata dal fatto che la scadenza delle misure porterebbe verosimilmente alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria. |
|
(15) |
Sentito il comitato consultivo e accertata l’esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame in previsione della scadenza, la Commissione lo ha iniziato in data 3 agosto 2006. |
d) Riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore contro un produttore esportatore della Thailandia
|
(16) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta, limitata al dumping, è stata presentata da Usha Siam Steel Industries Public Company Ltd, un produttore esportatore di CFA della Thailandia. |
|
(17) |
Secondo il richiedente, le circostanze su cui si basavano le misure erano cambiate e i cambiamenti erano di natura durevole. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che per controbilanciare il dumping non fossero più necessari i livelli in vigore delle misure antidumping. |
|
(18) |
Sentito il comitato consultivo e accertata l’esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame intermedio, la Commissione lo ha iniziato in data 22 marzo 2007 (10). |
3. Parti interessate dalle inchieste
|
(19) |
La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori, i rappresentanti dei paesi esportatori, gli importatori, i produttori comunitari, gli utenti e il denunziante dell’apertura del riesame in previsione della scadenza e dei riesami intermedi parziali. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. |
3.1. Campionamento dei produttori comunitari
|
(20) |
Dato il numero relativamente elevato di produttori comunitari, si è esaminata l’ipotesi di usare, per il riesame in previsione della scadenza, un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Per permettere alla Commissione di decidere sulla necessità di un campione e, in caso affermativo, di selezionarlo, i produttori della Comunità sono stati invitati, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura dei riesami e a fornire alla Commissione le informazioni richieste negli avvisi di apertura. |
|
(21) |
Esaminate le informazioni presentate da diciassette produttori comunitari, è stato deciso di selezionare un campione formato delle cinque imprese sottoelencate, scelte soprattutto in base ai rispettivi volumi di produzione e di vendita durante il PI. Il campione è composto dalle seguenti società:
|
3.2. Campionamento degli importatori comunitari
|
(22) |
Dato il numero relativamente elevato di importatori comunitari (32 importatori elencati nella domanda), si è esaminata l’ipotesi di usare, per il riesame in previsione della scadenza, un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Per permettere alla Commissione di decidere sulla necessità di un campione e, in caso affermativo, di selezionarlo, gli importatori della Comunità sono stati invitati, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura dei riesami e a fornire alla Commissione le informazioni richieste negli avvisi di apertura. |
|
(23) |
Ma dato che, rispondendo al questionario sul campione, si è manifestato un solo importatore, è stato deciso che il campionamento, in questo caso, non era giustificato. |
4. Questionari e verifica
|
(24) |
I questionari dunque sono stati inviati a tutti i produttori esportatori noti nei paesi interessati, all’importatore unico di cui al considerando 23, ai produttori comunitari riuniti nel campione e a una serie di utenti. |
|
(25) |
Risposte ai questionari sono pervenute da:
|
|
(26) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’analisi e ha effettuato visite di controllo nelle sedi delle seguenti imprese:
|
5. Periodi considerati dalle inchieste di riesame
|
(27) |
L’inchiesta sul rischio che persista e/o sia reiterato il dumping e il pregiudizio nel quadro del riesame in previsione della scadenza ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006 («periodo d’inchiesta del riesame in previsione della scadenza» o «PIRPS»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PIRPS («periodo considerato»). |
|
(28) |
Il periodo d’inchiesta nel quadro del riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, relativamente a importazioni provenienti da due produttori esportatori della Russia ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004 («periodo del riesame intermedio per la Russia»). |
|
(29) |
Il periodo d’inchiesta nel quadro del riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, relativamente a importazioni provenienti dal produttore esportatore della Turchia («periodo del riesame intermedio per la Turchia») è lo stesso del PIRPS. |
|
(30) |
Il periodo d’inchiesta nel quadro del riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, relativamente a importazioni effettuate dal produttore esportatore della Thailandia ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 («periodo del riesame intermedio per la Thailandia»). |
6. Diffusione delle informazioni e opportunità di formulare osservazioni
|
(31) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base è stata raccomandata l’imposizione di un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi in ferro o acciaio originari della Russia e di porre fine all’inchiesta sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi in ferro o acciaio originari della Thailandia e della Turchia. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Tali osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
|
(32) |
Il prodotto interessato dal presente riesame in previsione della scadenza è identico a quello definito nel regolamento iniziale, cioè funi e cavi, compresi i cavi chiusi (locked-coil ropes), di ferro o acciaio ma non inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, con o senza accessori, originari dei paesi interessati («il prodotto in esame»). I CFA sono attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 . |
|
(33) |
Una parte interessata ha sostenuto che il prodotto in esame andrebbe diviso in due diversi gruppi e vale a dire a) CFA per scopi generali e b) CFA ad alte prestazioni. E ha inoltre sostenuto che i CFA del secondo gruppo, presumibilmente non prodotti nei paesi esportatori, andrebbero esclusi dall’inchiesta perché, secondo alcuni importatori, sono diversi dai CFA del primo e non esiste concorrenza tra i due. |
|
(34) |
Innanzitutto, la parte interessata non ha dimostrato che il prodotto importato dai paesi interessati non sia uguale a quello fabbricato dall’industria comunitaria o che i CFA in questione non siano in concorrenza reciproca o non siano intercambiabili. L’obiezione doveva perciò essere respinta. |
|
(35) |
Inoltre, la parte non ha potuto dimostrare che definizione e descrizione del prodotto in esame, definite ai considerando da 10 a 13 del regolamento provvisorio, fossero erronee. |
|
(36) |
La definizione del prodotto in esame nel regolamento iniziale è pertanto confermata. |
2. Prodotto simile
|
(37) |
Nei considerando da 14 a 19 del regolamento iniziale, si concludeva che il prodotto in esame, CFA fabbricati e venduti dai produttori comunitari e CFA venduti nei mercati interni ed esportati nella Comunità dai paesi interessati, avevano le stesse specifiche fisiche e chimiche di base. Tali prodotti sono considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
|
(38) |
Secondo una parte interessata, i CFA importati differiscono notevolmente da quelli fabbricati e venduti nella Comunità e non sono comparabili ai fini delle inchieste in corso. E sostiene che i prodotti importati nella Comunità non concorrono direttamente con i CFA fabbricati nella Comunità. |
|
(39) |
Argomenti analoghi erano stati presentati nell’inchiesta che ha portato alle conclusioni di cui al considerando 15 del regolamento provvisorio. Poiché la parte interessata non ha portato nuovi elementi atti a dimostrare che il prodotto importato dai paesi interessati non è simile a quello fabbricato e venduto nella Comunità, l’obiezione doveva perciò essere respinta. |
|
(40) |
Le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 19 del regolamento iniziale, relative al prodotto simile, possono dunque essere confermate. |
C. DUMPING E RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
1. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo d’inchiesta — Principi generali
|
(41) |
Per ragioni di coerenza, in una prima fase si è verificato se il dumping fosse in atto e se fosse possibile che lo scadere delle misure ne favorisse la persistenza. In un secondo tempo, sono state esaminate paese per paese, e conformemente al regolamento di base, le eventuali implicazioni dei riesami intermedi sulle risultanze del regolamento iniziale. |
|
(42) |
A tutti i produttori esportatori dei paesi interessati è stata applicata la metodologia generale di seguito illustrata, la stessa dell’inchiesta iniziale. La presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici di quel paese esportatore. |
|
(43) |
Per stabilire il valore normale si calcola innanzitutto se le vendite totali del prodotto in esame effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno siano rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali nella Comunità. Le vendite sul mercato interno si considerano rappresentative, in base all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se, per ciascun produttore esportatore, il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità. |
|
(44) |
Si individuano poi i tipi di prodotto in esame, venduti sul mercato interno da produttori esportatori le cui vendite interne siano, in genere, rappresentative, identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione verso la Comunità. |
|
(45) |
Per ogni tipo venduto dai produttori/esportatori sul proprio mercato interno e ritenuto direttamente comparabile ai tipi di CFA venduti per l’esportazione nella Comunità, si accerta se le vendite sul mercato interno siano abbastanza rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di CFA si ritengono sufficientemente rappresentative se durante il PIRPS o il PIR il loro volume complessivo è almeno pari al 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile di CFA esportato nella Comunità. |
|
(46) |
Si esamina inoltre se le vendite interne di ciascun tipo di CFA siano avvenute durante normali operazioni commerciali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine, per ogni produttore esportatore dei paesi interessati, si calcola la quota di vendite remunerative a clienti indipendenti sul mercato interno, di ogni tipo di prodotto interessato sul mercato interno, esportato durante il periodo d’inchiesta.
|
|
(47) |
Tutti i valori normali sono stati costruiti in base all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, cioè in base al costo di produzione del tipo interessato, cui è stato aggiunto un congruo importo per spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un margine di profitto. L’importo per le SGAV è quello sostenuto dal produttore esportatore per il prodotto simile e il margine di profitto è pari al profitto medio realizzato dal produttore esportatore su vendite del prodotto simile durante normali operazioni commerciali. |
|
(48) |
In tutti i casi in cui il prodotto in esame sia stato esportato verso clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire in base ai prezzi all’esportazione effettivamente corrisposti o pagabili. |
|
(49) |
Se le vendite sono avvenute tramite un importatore o un operatore commerciale collegati, il prezzo all’esportazione è stato costruito in base ai prezzi di rivendita di tali operatori collegati ai clienti indipendenti. Per riflettere tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita (SGAV e congruo margine di profitto compresi), sono state effettuate correzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il congruo margine di profitto è stato fissato in base a informazioni fornite da operatori commerciali importatori non collegati che hanno collaborato, attivi sul mercato della Comunità. |
|
(50) |
Valore normale e prezzo all’esportazione sono confrontati a livello franco fabbrica. Per un equo confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, sono state effettuate delle correzioni per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Gli adeguamenti sono stati effettuati ogniqualvolta risultassero ragionevoli, precisi e giustificati. |
|
(51) |
Adeguamenti sono stati effettuati per le spese di trasporto interno e marittimo, di assicurazione, movimentazione e imballaggio, di credito e di dazio all’importazione, tutte detratte dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica. |
|
(52) |
Per ogni produttore esportatore che ha collaborato, il margine di dumping è stato calcolato comparando, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato al prezzo all’esportazione medio ponderato. |
|
(53) |
Per i paesi il cui livello di cooperazione è risultato alto (oltre l’80 % di tutti i volumi importati nella Comunità durante il PIRPS o il PIR) e in cui hanno cooperato tutti i produttori esportatori, il margine di dumping residuo è stato posto al livello di quello del produttore esportatore, che ha cooperato, avente il margine di dumping più elevato, in modo da garantire l’efficacia delle misurazioni. |
|
(54) |
Per i paesi il cui livello di cooperazione è risultato basso (meno dell’80 % di tutti i volumi importati nella Comunità durante il PIRPS o il PIR), il margine di dumping residuo è stato fissato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire in base agli elementi disponibili. |
2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta per il riesame — Risultati specifici per paese
2.1. Russia
Osservazioni preliminari
|
(55) |
Esistono 2 produttori esportatori noti per produrre CFA in Russia: Severstal-Metiz, Cherepovets («SSM») e BMK, Beloretsk («BMK»). Essi rappresentano il 100 % della produzione e l’1,5 % delle importazioni sul mercato comunitario durante il PIRPS. Entrambi i produttori hanno cooperato al riesame intermedio ma solo uno ha cooperato all’inchiesta del riesame in previsione della scadenza. L’altro ha dichiarato di non voler cooperare al riesame in previsione della scadenza. Esso ha sostenuto che, oltre al fatto che l’impresa aveva esportato solo piccole quantità verso l’UE nel periodo del riesame intermedio per la Russia, la situazione dell’azienda non era cambiata significativamente dopo l’esame provvisorio aperto nell’agosto 2004 (cfr. considerando da 4 a 7). |
2.1.1. Riesame intermedio parziale su misure in vigore contro produttori esportatori della Russia
|
(56) |
I riesami intermedi parziali sono stati limitati al livello di dumping di entrambi i produttori russi noti all’UE. Entrambi hanno inviato risposte complete al questionario. |
Valore normale
|
(57) |
Il valore normale è stato fissato in base alla metodologia generale descritta ai considerando 43 e 47. |
|
(58) |
Per uno dei produttori esportatori russi, il valore normale è stato fondato sui prezzi interni effettivi, in base alla metodologia di cui al considerando 46. Per l’altro, il valore normale è stato fondato in gran parte sui prezzi interni effettivi, ma per alcuni tipi di prodotto ha dovuto essere costruito in base alla metodologia di cui al considerando 47. |
Prezzo all’esportazione
|
(59) |
Per stabilire il prezzo all’esportazione sono stati applicati i principi generali spiegati dettagliatamente ai considerando 48 e 49. |
|
(60) |
Riguardo alle esportazioni nella Comunità di uno dei produttori esportatori russi tramite una società commerciale collegata svizzera, il prezzo d’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di rivendita a questa effettivamente pagati o pagabili dal primo cliente indipendente nella Comunità durante il periodo del riesame intermedio per la Russia. |
|
(61) |
Si noti che quasi tutte le esportazioni verso la Comunità di uno degli esportatori russi sono avvenute in base a un impegno sui prezzi, accettato dalla Commissione nell’agosto 2001. In questo contesto, i prezzi all’esportazione sono stati calcolati non solo in base all’esame del comportamento passato degli esportatori, ma anche in base all’analisi del loro probabile andamento in futuro e la Commissione si è posta in particolare la questione se l’esistenza del suddetto impegno avesse influenzato il livello dei prezzi all’esportazione al punto da renderli inaffidabili ai fini della determinazione del comportamento futuro delle esportazioni. |
|
(62) |
Si è anche cercato di valutare se i prezzi all’esportazione fatti pagare dall’esportatore ai clienti comunitari fossero affidabili e potessero formare una base adeguata per calcolare il suo margine di dumping ai fini dell’inchiesta attuale, nonostante l’esistenza di un impegno sui prezzi. Si è cercato soprattutto di esaminare se i prezzi d’esportazione verso la Comunità fossero fissati in modo artificiale rispetto ai prezzi minimi all’importazione (minimum import price — «MIP»), oppure no, e se fossero dunque sostenibili in futuro. Dall’inchiesta è però emerso che il sistema usato per stabilire i numeri di controllo del prodotto («NCP») per questa inchiesta era più sofisticato del sistema di classificazione applicato al momento in cui l’impegno venne accettato nel 2001. Ciò fa concludere che ogni confronto tra gli NCP dei MIP e quelli dell’inchiesta in corso sarebbe inaffidabile. |
|
(63) |
È stato effettuato un confronto, tipo per tipo, tra i prezzi all’esportazione verso la Comunità e i prezzi fatti pagare ad altri paesi terzi. Ne è emerso che i prezzi d’esportazione verso i paesi terzi erano in media molto più bassi. Si è perciò concluso che i prezzi d’esportazione nella Comunità praticati da questa impresa non potevano essere usati per calcolare, nel contesto del presente riesame intermedio, prezzi d’esportazione attendibili nel senso dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Mancando prezzi d’esportazione affidabili per le vendite a UE-15, per stimare tali prezzi sono state prese in considerazione le vendite ad altri paesi. |
Confronto
|
(64) |
Per confrontare valore normale e prezzo d’esportazione è stato seguito il metodo descritto al considerando 50. |
|
(65) |
Poiché l’operatore commerciale svizzero, collegato a uno dei produttori esportatori russi, svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera su commissione, è stato applicato al prezzo d’esportazione un adeguamento alla commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Il livello della commissione è stato calcolato in base a prove dirette attestanti l’esistenza di un margine relativo a tali funzioni. |
Margine di dumping
|
(66) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. |
|
(67) |
Come spiegato ai considerando da 104 a 107, il confronto ha dimostrato il persistere del dumping da parte di BMK. Per SSM, il confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo medio ponderato di vendita a paesi in cui non era in vigore alcun impegno ha dimostrato il persistere del dumping. |
|
(68) |
Il margine di dumping di BMK espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stato del 36,2 %. Il margine di dumping di SSM, calcolato alle stesse condizioni, è risultato essere del 9,7 %. |
Misure antidumping definitive
|
(69) |
Alla luce dei risultati sui margini di dumping calcolati nelle inchieste per il riesame intermedio, è opportuno portare il dazio antidumping applicabile a BMK al 36,2 % e quello applicabile a SSM al 9,7 %. |
2.1.2. Riesame in previsione della scadenza su misure in vigore contro produttori esportatori della Russia
|
(70) |
Dei due produttori noti di CFA della Russia, solo SSM ha cooperato all’inchiesta per il riesame in previsione della scadenza. Secondo le informazioni raccolte, quest’azienda ha rappresentato durante il PIRPS quasi il 100 % delle esportazioni totali della Russia verso la Comunità. Essa ha rappresentato anche il 50 % circa della produzione totale russa. Le quantità esportate verso la Comunità non sono state elevate: circa 3 300 t durante il PIRPS, pari all’1,5 % del consumo dell’UE. La quota di mercato apparentemente bassa non deve nascondere il fatto che la Russia dispone di grandi capacità inutilizzate. In quantità, la quota delle esportazioni verso la Comunità è stata inferiore al 5 % delle vendite totali di quest’azienda che ha collaborato. Come già detto (cfr. considerando 61) quasi tutte le esportazioni verso la Comunità dell’azienda che ha collaborato sono soggette ad un accordo d’impegno sui prezzi. |
Valore normale
|
(71) |
In tutti i casi in cui i prezzi interni di un particolare tipo di prodotto venduto da SSM non potessero essere usati per stabilire il valore normale — perché le quantità vendute sul mercato interno non erano rappresentative — si è dovuto applicare un altro metodo. In mancanza di un metodo ragionevole, si è ricorsi al valore normale costruito per tipo di prodotto, fornito da SSM e verificato dalla Commissione. |
|
(72) |
Riguardo ai costi di produzione, SSM ha lamentato che la struttura dei costi per le esportazioni dell’UE fosse diversa a causa della diversità delle norme tecniche nella Comunità e in Russia. Secondo l’impresa, i CFA venduti sul mercato comunitario devono conformarsi alla cosiddetta norma DIN, non richiesta in Russia. La tabella che elenca i costi di produzione (CdP) dei CFA venduti sul mercato interno e su quello della Comunità mostra che non esistono differenze di rilievo tra i vari tipi. Per alcuni tipi di prodotto i CdP interni erano leggermente maggiori, per altri i CdP comunitari erano leggermente inferiori. Si è perciò concluso che questa presunta differenza non influisce sui calcoli del dumping. |
Prezzo all’esportazione
|
(73) |
Riguardo alle esportazioni verso la Comunità, il fabbricante ha venduto direttamente il prodotto in esame nella Comunità senza interventi di parti collegate, tranne che in una transazione. L’esportatore ha provato che una transazione non riguardava il prodotto in esame: essa non è stata perciò considerata nei calcoli. |
Confronto
|
(74) |
Per un equo confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione sono state effettuate delle correzioni per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
Margine di dumping
|
(75) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato confrontando, per ciascun tipo di prodotto, la media ponderata dei valori normali con la media ponderata dei prezzi all’esportazione. Dal confronto emerge l’assenza di dumping nel periodo d’inchiesta per il riesame in previsione della scadenza. |
|
(76) |
Il confronto, tra i dati relativi alle esportazioni verso la Comunità forniti dai produttori esportatori e il volume complessivo delle importazioni calcolato in base alle statistiche Eurostat sulle importazioni mostra un livello di cooperazione elevato: i produttori esportatori che hanno collaborato hanno infatti rappresentato, nel periodo dell’inchiesta, la totalità delle importazioni nella Comunità originarie della Russia. |
2.2. Thailandia
2.2.1. Riesame intermedio su misure in vigore contro un produttore esportatore della Thailandia
Valore normale
|
(77) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il calcolo del valore normale è stato fondato sul prezzo pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali da parte di clienti indipendenti sul mercato interno. Durante il periodo d’inchiesta del riesame intermedio per la Thailandia, l’impresa ha venduto il prodotto in esame direttamente agli utenti finali sul mercato interno. Il calcolo del valore normale è stato fondato solo su vendite remunerative. |
|
(78) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il calcolo del valore normale è stato fondato sul prezzo pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali da parte di clienti indipendenti sul mercato interno. |
Prezzo all’esportazione
|
(79) |
Il produttore richiedente e che collabora Usha Siam ha esportato una quantità limitata di CFA verso la Comunità durante il periodo del riesame intermedio per la Thailandia. Tali esportazioni erano soggette a un impegno sui prezzi. |
|
(80) |
Per le vendite dirette sul mercato comunitario, i prezzi d’esportazione si basano sul prezzo pagato o pagabile nel quadro di normali operazioni commerciali da parte di clienti indipendenti nella Comunità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
|
(81) |
Per esportazioni effettuate tramite un importatore collegato, Usha Martin UK, i prezzi d’esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti nella Comunità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per tutti i costi intervenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le spese di vendita, generali e amministrative e il profitto realizzato nella Comunità dalle ditte importatrici durante il PI. |
Confronto
|
(82) |
Il valore normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e per garantire un confronto equo si è tenuto conto di fattori che influiscono in modo evidente sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi. Adeguamenti sono stati effettuati per le spese di trasporto interno e marittimo, di assicurazione, movimentazione e imballaggio, di credito e di dazio all’importazione, tutte detratte dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica. |
Margine di dumping
|
(83) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato per ogni tipo di prodotto in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, allo stesso stadio commerciale. Dal confronto emerge l’assenza di dumping nel periodo d’inchiesta per il riesame intermedio. |
2.2.2. Riesame in previsione della scadenza su misure in vigore contro produttori esportatori della Thailandia
|
(84) |
Dei tre produttori noti di CFA della Thailandia, uno ha collaborato all’inchiesta. Secondo le informazioni raccolte, quest’azienda ha rappresentato durante il PIRPS quasi il 100 % delle esportazioni totali della Thailandia verso la Comunità. Essa ha rappresentato anche l’80 % circa della produzione totale tailandese. Durante il periodo d’inchiesta del riesame, le quantità esportate verso la Comunità sono state di modesta entità. Le esportazioni verso la Comunità di quest’azienda che ha collaborato sono soggette a un impegno sui prezzi. |
Valore normale
|
(85) |
Durante il PIRPS il costo di produzione totale per ogni tipo di prodotto esportato è risultato maggiore del prezzo interno. Perciò non è stato possibile calcolare il valore normale in base ai prezzi pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali da parte di clienti indipendenti sul mercato interno, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, per un tipo qualunque di CFA esportati dal produttore esportatore tailandese che coopera. |
|
(86) |
I prezzi interni sono stati costruiti in base al costo proprio di fabbricazione e vendita del produttore esportatore, delle spese generali e amministrative e di un ragionevole margine di profitto del 5 % ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
Prezzo all’esportazione
|
(87) |
Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato il prodotto in esame tramite un’impresa collegata nella Comunità. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità. Sono stati effettuati adeguamenti per tutti i costi intervenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le spese di vendita, generali e amministrative e il profitto realizzato nella Comunità dall’impresa importatrice durante il PI. |
Confronto
|
(88) |
Il valore normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e per garantire un equo confronto si è tenuto conto delle differenze tra fattori che influiscono in modo evidente sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi. Adeguamenti sono stati effettuati per le spese di trasporto interno e marittimo, di assicurazione, movimentazione e imballaggio, di credito e di dazio all’importazione, tutte detratte dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica. |
Margine di dumping
|
(89) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato per ogni tipo di prodotto in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, allo stesso stadio commerciale. Dal confronto emerge l’esistenza durante il PIRPS di un dumping relativamente basso rispetto al regolamento iniziale. Il margine di dumping ponderato medio espresso in percentuale del valore cif al confine comunitario è stato del 7,6 %. |
2.3. Turchia
Osservazioni preliminari
|
(90) |
In Turchia esistono due produttori esportatori: Celik Halat («Halat») e Has Celik («Has») hanno cooperato entrambi all’inchiesta del riesame in previsione della scadenza e Has ha cooperato all’esame intermedio parziale relativo al suo livello di dumping. I due produttori rappresentano il 100 % delle esportazioni dalla Turchia verso l’UE. |
2.3.1. Riesame intermedio su misure in vigore contro un produttore esportatore della Turchia
|
(91) |
Si noti che il riesame intermedio parziale di cui al considerando 10 riguarda un esportatore turco presunto esportatore di CFA in dumping verso la Comunità. |
Valore normale
|
(92) |
L’inchiesta ha dimostrato che la maggior parte dei prezzi interni, usati per calcolare il valore normale dei tipi di prodotto esportati dall’esportatore turco in questione, erano remunerativi. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il prezzo usato è stato perciò il prezzo pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali da parte di clienti indipendenti sul mercato interno. |
|
(93) |
Per alcuni tipi di prodotto il valore normale è stato costruito in base al costo di produzione proprio del fabbricante, comprese SGAV e un ragionevole margine di profitto del 5 %, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
Prezzo all’esportazione
|
(94) |
Riguardo alle esportazioni verso la Comunità, il produttore turco interessato ha venduto direttamente il prodotto in esame nella Comunità, senza interventi di parti collegate. Il prezzo d’esportazione considerato è stato dunque, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto, venduto dal paese esportatore perché fosse esportato nella Comunità. |
Confronto
|
(95) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il valore normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un equo confronto, i calcoli hanno tenuto conto delle differenze nei fattori che influiscono sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi. Adeguamenti sono stati effettuati per le spese di trasporto interno e marittimo, di assicurazione, movimentazione e imballaggio, di credito e di dazio all’importazione, tutte detratte dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica. |
Margine di dumping
|
(96) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato per ogni tipo di prodotto in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, allo stesso stadio commerciale. In genere, il confronto dimostra che il margine di dumping medio ponderato espresso in percentuale del valore cif alla frontiera comunitaria è stato dello 0,12 %, cioè al livello de minimis. |
2.3.2. Riesame in previsione della scadenza su misure in vigore contro la Turchia
Valore normale
|
(97) |
Dopo aver effettuato le prove descritte secondo il metodo generale di cui al considerando 46, si è ritenuto opportuno costruire il valore normale per la maggior parte dei tipi di CFA esportati verso la CE da un produttore esportatore turco. Si è perciò calcolato il valore normale in base al costo proprio di fabbricazione del produttore, compreso un ragionevole margine di profitto del 5 %, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
|
(98) |
Per stabilire il valore normale della maggior parte dei tipi di prodotto dell’altro produttore si può usare il prezzo di vendita sul mercato interno, come spiegato ai considerando 92 e 93. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il calcolo del valore normale si basa dunque sul prezzo pagato o pagabile da parte di clienti indipendenti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. |
Prezzo all’esportazione
|
(99) |
Riguardo alle esportazioni verso la Comunità, il produttore turco ha venduto nella Comunità il prodotto in esame direttamente, senza interventi di parti collegate. Il prezzo d’esportazione considerato è stato dunque, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto, venduto dal paese esportatore perché fosse esportato nella Comunità. |
Confronto
|
(100) |
Il valore normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e per garantire un equo confronto si è tenuto conto delle differenze tra fattori che influiscono in modo evidente sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi. Adeguamenti sono stati effettuati per le spese di trasporto interno e marittimo, di assicurazione, movimentazione e imballaggio, di credito e di dazio all’importazione, tutte detratte dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica. |
Dumping
|
(101) |
Dal confronto tra prezzo all’esportazione medio e valore normale per ogni tipo di prodotto in esame emerge che il dumping esiste solo per un esportatore della Turchia e che, per l’altro, esiste un margine de minimis (cfr. considerando 96). Per tale esportatore, il margine di dumping, espresso in percentuale del valore cif alla frontiera comunitaria, è stato del 33,6 %. |
|
(102) |
Si noti che per tale esportatore il margine di dumping riscontrato nell’inchiesta iniziale era alto (superiore al 50 %) e che ha causato un dazio basato sul margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. L’inchiesta effettuata nell’ambito del riesame attuale mostra che il dumping persiste, sia pure con volumi d’esportazione inferiori e a un livello più basso. |
D. NATURA DUREVOLE DEL CAMBIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
|
(103) |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è anche esaminato se le mutate circostanze, riscontrate nei relativi riesami, possono essere ragionevolmente di natura durevole. |
Russia
BMK
|
(104) |
Questa impresa è attualmente soggetta a un dazio residuo del 50,7 % fissato durante l’inchiesta originale in base a dati riguardanti un altro esportatore russo, in quanto BMK non cooperò a tale inchiesta. Tuttavia l’attuale margine di dumping del 36,2 % è stato calcolato in base a informazioni concernenti BMK per l’intera durata del PIR. |
|
(105) |
Inoltre non esistevano indicazioni che il livello del valore normale o del prezzo d’esportazione, stabilito per BMK dall’inchiesta attuale, sia inaffidabile. Durante il PIR il prezzo d’esportazione di BMK verso la Comunità è risultato simile a quello delle sue esportazioni verso altri paesi in cui nello stesso periodo sono state vendute quantità molto maggiori. |
|
(106) |
Sebbene il margine di dumping emerso durante il PIR si fondi su esportazioni di CFA di modesta entità verso la Comunità, esistono ragioni per ritenere che il margine di dumping riscontrato si basi su circostanze durevolmente mutate. |
SSM
|
(107) |
È importante notare che i prezzi d’esportazione di SSM verso la Comunità sono soggetti a un impegno sui prezzi, divenuto applicabile alle esportazioni verso i 10 nuovi Stati membri (UE-10) che hanno aderito all’UE all’inizio degli ultimi due mesi del periodo dell’esame intermedio per la Russia (maggio 2004). Sebbene i prezzi d’esportazione fatti pagare a clienti dei 15 Stati, membri dell’UE prima del 1o maggio 2004, fossero al livello voluto dall’impegno, risulta che le vendite ai clienti di UE-10 siano avvenute a prezzi inferiori. È risultato inoltre che, nel periodo del riesame intermedio per la Russia, le esportazioni verso altri paesi terzi siano avvenute a prezzi notevolmente inferiori e in quantità notevolmente maggiori di quelle verso la Comunità. |
|
(108) |
La modesta entità delle esportazioni di CFA da parte di SSM verso la Comunità nel periodo del riesame intermedio per la Russia non va attribuita a limiti di capacità, poiché risulta che l’azienda abbia notevoli capacità produttive inutilizzate. Sembra perciò chiaro che la modesta entità delle esportazioni sia il risultato dei prezzi imposti dall’impegno sui prezzi. Ciò fa ritenere che, se l’impegno sui prezzi cessasse, è molto probabile che SSM venderebbe sul mercato comunitario quantità maggiori a prezzi inferiori (in dumping). |
|
(109) |
Come già detto, questa analisi considera tutte le esportazioni — sia verso la Comunità che verso paesi terzi. |
|
(110) |
L’inchiesta dimostra che SSM ha capacità produttive inutilizzate tali da far aumentare notevolmente le sue esportazioni sia verso la Comunità che verso paesi terzi. Se, come probabile, SSM cercasse di recuperare la quota di mercato comunitario che aveva prima dell’imposizione delle misure, potrebbe farlo vendendo in esso a prezzi di dumping. Poiché inoltre i prezzi pagati da altri paesi erano in media inferiori a quelli pagati dal mercato comunitario, secondo l’inchiesta il prodotto in esame è stato venduto a prezzi di dumping a paesi non UE. |
|
(111) |
Il valore normale per SSM durante il PIR si fonda su grandi volumi (la maggior parte della sua produzione) venduti nel quadro di normali operazioni commerciali su un mercato interno competitivo. Ciò indica che il valore normale riscontrato dall’inchiesta attuale è di natura durevole. |
|
(112) |
Si ritiene perciò che, senza le misure antidumping, le esportazioni di SSM verso la Comunità aumenterebbero sensibilmente e che i prezzi d’esportazione scenderebbero significativamente. Si conclude pertanto che i presunti mutamenti di circostanze, relativi ai prezzi d’esportazione di SSM, non si possono ragionevolmente considerare durevoli. |
Thailandia
|
(113) |
L’inchiesta per il riesame intermedio ha dimostrato che le esportazioni verso la Comunità effettuate dall’esportatore tailandese che ha cooperato non sono avvenute a prezzi di dumping. È risultato inoltre che i prezzi d’esportazione fatti pagare dall’esportatore tailandese alla Comunità erano simili a quelli pagati da parti situate in altri paesi terzi, in cui sono state vendute quantità maggiori. |
|
(114) |
È risultato anche che l’esportatore tailandese ha sviluppato la sua rete di distribuzione e ha fornito CFA a un’ampia gamma di clienti nel resto del mondo. Succursali di vendita esistono in Australia, Singapore e USA. La modesta entità delle esportazioni di CFA da parte di Usha verso la Comunità non può perciò essere attribuita a limiti di capacità poiché l’azienda è praticamente priva di capacità produttive inutilizzate. |
|
(115) |
Si ritiene che senza le misure antidumping (vale a dire, oggi, l’impegno sui prezzi) le esportazioni di Usha verso la Comunità non crescerebbero di molto e i suoi prezzi d’esportazione rimarrebbero praticamente invariati. In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra si può concludere che, senza capacità produttive inutilizzate e dato che l’impresa esporta su molti altri mercati, diversi da quello comunitario, nei quali i prezzi d’esportazione sono molto più elevati di quelli comunitari, le mutate circostanze riscontrate riguardo a Usha possono essere considerate durevoli. |
Turchia (Has Celik)
|
(116) |
Le importazioni nella Comunità di CFA originari della Turchia sono aumentate significativamente a partire dal 2005. In tale periodo, un riesame intermedio concludeva che, mancando il dumping, fosse opportuno abrogare le misure che colpivano l’esportatore turco richiedente. |
|
(117) |
Il riesame intermedio in corso per lo stesso produttore ha confermato che le sue esportazioni verso la Comunità sono avvenute a prezzi non affetti da dumping. È anche risultato che le capacità produttive dell’impresa erano limitate rispetto al consumo comunitario. Di conseguenza si può concludere che il cambiamento di circostanze accertato dal riesame intermedio è di natura durevole. |
Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
Osservazioni preliminari
|
(118) |
I produttori che hanno cooperato alla presente inchiesta rappresentano la quasi totalità delle importazioni nell’UE dai paesi interessati. L’esame del rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure si è basato largamente su informazioni fornite dai produttori esportatori in questione che hanno cooperato. In particolare, si è esaminato: la politica di prezzi praticata dai produttori esportatori che hanno cooperato nei confronti di altri mercati d’esportazione, la loro produzione, la capacità di produzione e gli stock. |
|
(119) |
Per stabilire se esista un rischio di persistenza del dumping la Commissione ha esaminato la situazione attuale dei paesi interessati e le parti interessate all’inchiesta. Se necessario, essa ha anche esaminato l’eventuale esistenza di dumping sulle esportazioni verso la Comunità. È stata anche analizzata la politica dei prezzi, la produzione e la capacità di produzione di altri produttori esportatori dei paesi coinvolti nell’inchiesta. Tale analisi si fonda su dati, provenienti da analisi di mercato, forniti dall’industria comunitaria e da produttori esportatori, su statistiche delle importazioni di Eurostat e, se disponibili, su statistiche delle esportazioni dei paesi interessati. |
Russia
Produzione, capacità produttiva e investimenti
|
(120) |
Nel periodo d’inchiesta sul riesame in previsione della scadenza, SSM è riuscita ad aumentare la produzione del 7 % rispetto al 2005. |
|
(121) |
Mentre nel periodo considerato la capacità produttiva restava stabile, l’utilizzazione media delle capacità risultava in Russia, nel periodo d’inchiesta per il riesame, intorno al 60-65 %. Si può dunque concludere che, abrogate le misure, i produttori esportatori della Russia avrebbero la capacità di aumentare le loro esportazioni verso il mercato comunitario. |
|
(122) |
Si stima poi che la capacità globale della Russia per il prodotto in esame sia circa al livello del consumo totale dell’UE durante il PIRPS, cioè pari a 220 000 t. Poiché il mercato russo non può assorbire queste quantità, se le misure sono abrogate i produttori russi possono riorientare queste capacità inutilizzate verso la Comunità a prezzi di dumping. |
Rapporto tra i prezzi d’esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità
|
(123) |
Ai considerando 61 e 62 viene spiegato che, a causa dell’esistenza di un impegno sui prezzi, le esportazioni verso la Comunità non sono avvenute a prezzi di dumping. È stato inoltre dimostrato che i «MIP» fissati con l’impegno sui prezzi hanno influenzato la politica dei prezzi sul mercato comunitario della società russa interessata. Si è perciò concluso che il prezzo d’esportazione verso la Comunità era inaffidabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
|
(124) |
I prezzi praticati ai paesi terzi sono stati perciò considerati più affidabili in quanto non soggetti ad alcun vincolo durante il PIRPS. |
|
(125) |
Durante il PIRPS, inoltre, i prezzi d’esportazione russi verso i paesi terzi erano in genere inferiori a quelli verso la Comunità. È perciò probabile che, abrogate le misure, gli esportatori russi esportino grandi quantità di CFA verso la Comunità e a prezzi inferiori dell’attuale impegno sui prezzi. È probabile quindi che il dumping persista se le misure antidumping in vigore fossero abrogate. Ciò è particolarmente vero se si considera l’attuale situazione riguardante l’impegno sui prezzi. |
Conclusione sulla Russia
|
(126) |
Il comportamento degli esportatori russi e l’influenza dell’impegno sui prezzi sul prezzo d’esportazione verso la Comunità, la diffusione di prezzi più bassi nei paesi terzi e le grandi capacità produttive inutilizzate disponibili indicano chiaramente che, abrogate le misure, i produttori russi inonderebbero il mercato comunitario con grandi quantità a prezzi di dumping. |
Thailandia
Produzione, capacità produttiva e investimenti
|
(127) |
Il produttore tailandese che ha cooperato è il produttore dominante in Thailandia con una quota pari all’80 % circa della capacità installata di produzione e della produzione effettiva di CFA in Thailandia. L’inchiesta ha dimostrato che produce al massimo della capacità e che gli altri due produttori tailandesi noti sono quasi del tutto assenti dal mercato comunitario e che non hanno grandi capacità produttive a disposizione. |
|
(128) |
L’inchiesta ha dimostrato che anche se il produttore esportatore che ha cooperato vendesse a prezzi di dumping sul mercato comunitario, i suoi volumi di vendita sarebbero modesti. Osservando le esportazioni mondiali dell’impresa, si è visto che essa si concentra su molti altri mercati d’esportazione diversi dalla Comunità (USA, Singapore, Indonesia, Australia, Giappone e Malaysia). In questi paesi sono state anche aperte succursali di vendita. |
Relazione tra prezzi d’esportazione e impegno sui prezzi
|
(129) |
Il produttore esportatore che ha cooperato ha rispettato l’impegno sui prezzi e, dato l’attuale elevato livello dei prezzi di mercato, ha venduto a più riprese a prezzi superiori a quelli minimi convenuti. Non esistono altre imprese tailandesi che esportino il prodotto in esame verso il mercato comunitario. |
Rapporto tra i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità
|
(130) |
Durante il PIRPS, le vendite di Usha al resto del mondo sono state molto superiori, in volume, delle vendite alla Comunità, anche se il livello dei prezzi d’esportazione nella Comunità è stato in media del 9,5 % più alto che nel resto del mondo. |
|
(131) |
In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra è improbabile che, abrogate le misure, il produttore esportatore della Thailandia che ha cooperato esporti grandi quantità verso il mercato comunitario. Gli altri due produttori tailandesi non sembrano disporre di reti di distribuzione internazionali che permettano loro di entrare nel mercato comunitario in modo aggressivo e guadagnare quote di mercato. |
Turchia
Produzione, capacità produttiva e investimenti
|
(132) |
Secondo le informazioni raccolte durante l’inchiesta la capacità produttiva è rimasta invariata durante il periodo in esame ed è aumentata l’utilizzazione degli impianti. Di conseguenza è risultato che le due imprese turche hanno raggiunto il 90 % circa della loro capacità produttiva. In Turchia non esistono altre società che producano il prodotto in esame. |
|
(133) |
Si è inoltre osservato che la quota delle importazioni turche in dumping (Celik Halat) sul mercato comunitario è inferiore allo 0,5 %. Di questa, il 10 % non compete nemmeno con produzioni comunitarie, perché riguarda tipi di prodotto non fabbricati dall’industria comunitaria. Visto che l’impresa Has non esporta in dumping la quota di mercato delle importazioni in dumping dalla Turchia è dunque assai bassa. Solo una quota minima delle esportazioni dalla Turchia avviene quindi in dumping e in diretta concorrenza con l’industria comunitaria. |
Conclusioni sulla rischio di persistenza del dumping
|
(134) |
Considerato quanto suesposto, è improbabile che, abrogate le misure, i produttori esportatori che hanno cooperato esportino grandi quantità verso il mercato comunitario. Non esiste in definitiva alcuna probabilità del persistere o della reiterazione del dumping. |
E. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
1. Definizione di produzione comunitaria e di industria comunitaria
Produzione comunitaria
|
(135) |
I CFA sono fabbricati da 29 produttori comunitari nella Comunità e risulta che, durante il PIRPS, la produzione ammontasse a 202 000 t circa. |
|
(136) |
Come nell’inchiesta iniziale, è risultato che alcuni produttori comunitari importavano il prodotto in esame. Tuttavia la quota delle quantità importate rispetto alla produzione propria è risultata trascurabile (inferiore all’1 % in volume) e non comprendeva prodotti originari dei paesi in esame. Si è perciò concluso che non esistono motivi per escludere uno di questi produttori dalla definizione di produzione comunitaria. |
|
(137) |
I CFA fabbricati da questi 29 produttori comunitari costituiscono quindi la produzione comunitaria totale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
Industria comunitaria
|
(138) |
La domanda per i riesami intermedi e in previsione della scadenza è stata presentata da 22 produttori comunitari e tutti hanno accettato di cooperare all’inchiesta. È stato esaminato se questi produttori che cooperano rappresentino una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in esame ed è risultato che rappresentano l’87 % della produzione comunitaria totale del prodotto in esame durante il PIRPS e i vari periodi d’inchiesta per riesami intermedi. |
|
(139) |
Si è perciò ritenuto che i 22 produttori comunitari che cooperano e hanno presentato la domanda rappresentassero l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Di seguito verranno denominati «industria comunitaria». |
2. Situazione sul mercato comunitario
2.1. Consumo sul mercato comunitario
|
(140) |
Il consumo comunitario è stato calcolato in base:
|
|
(141) |
Tra il 2003 e il PIRPS il consumo comunitario è cresciuto di oltre 46 000 t (26 %) e ha raggiunto un volume totale di consumo superiore a 222 000 t durante il PIR. Tabella 1
|
2.2. Andamento delle importazioni dalla Russia e della sottoquotazione dei prezzi
2.2.1. Volumi, quote di mercato e prezzi d’importazione dalla Russia
|
(142) |
I volumi e le quote di mercato delle importazioni del prodotto in esame dalla Federazione russa hanno subito l’andamento descritto dalla tabella seguente. Tabella 2
|
|
(143) |
Nel periodo considerato, le importazioni provenienti dalla Federazione russa sono aumentate del 51 %, da 2 198 t nel 2003 a 3 323 t durante il PIRPS. La quota delle importazioni sul consumo comunitario è, nel frattempo, aumentata dall’1,2 % all’1,5 %, ossia del 25 %. |
|
(144) |
Il metodo seguito per calcolare la sottoquotazione dei prezzi in questo caso è identico a quello descritto ai considerando da 136 a 140 del regolamento provvisorio. Il prezzo alla frontiera comunitaria fatto pagare dagli esportatori in esame è stato comparato, tipo per tipo, al prezzo franco fabbrica dell’industria comunitaria. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica dell’industria comunitaria. |
|
(145) |
Il livello del prezzo fatto pagare da SSM ai clienti nella Comunità è stato, molto probabilmente, influenzato dall’impegno accettato nel quadro del regolamento iniziale. È stato comunque riscontrato un significativo livello di sottoquotazione pari al 49 %. |
|
(146) |
Considerato quanto precede, sembra certo che la quota di mercato relativamente bassa delle esportazioni russe sia dovuta alle misure antidumping in vigore contro la Russia. Dato il livello dei prezzi russi e l’ampiezza del dumping attualmente praticato dalla Russia, è assai facile che le grandi capacità inutilizzate disponibili nel paese siano utilizzate per aumentare le esportazioni verso la Comunità. |
2.3. Volumi, quote di mercato e prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi interessati dal presente riesame
|
(147) |
Ai considerando da 131 a 134 si concludeva che il rischio di reiterazione del dumping per le importazioni di CFA originarie della Thailandia e della Turchia era remoto. Sono state valutate anche le tendenze delle importazioni del prodotto in esame originarie di altri paesi interessati al presente riesame. Volumi d’importazione e quote di mercato degli altri paesi interessati al presente riesame si sono sviluppati come segue: Tabella 3
|
|
(148) |
La tabella mostra che, nel periodo considerato, il volume delle importazioni dalla Thailandia è stato insignificante, con una quota di mercato dello 0,1 % durante il PIRPS. |
|
(149) |
Le importazioni totali dalla Turchia sono aumentate, tra il 2003 e la fine del PIRPS, da 2 248 t a 4 805 t (+ 113 %). In termini di quote di mercato sono quasi raddoppiate, dall’1,3 % al 2,2 %. Eppure, rispetto alla dimensione complessiva del mercato comunitario, i volumi delle importazioni provenienti dalla Turchia restano trascurabili. |
|
(150) |
Si noti però che il dazio in vigore sulle esportazioni del principale produttore esportatore della Turchia è «zero». È questo che probabilmente ha consentito a questo produttore esportatore di aumentare le sue vendite all’UE a prezzi relativamente elevati. |
|
(151) |
Come nel caso precedente, il metodo seguito per calcolare la sottoquotazione dei prezzi in questo caso è identico a quello descritto ai considerando da 136 a 140 del regolamento provvisorio. Il prezzo alla frontiera comunitaria fatto pagare dagli esportatori in esame è stato comparato, tipo per tipo, al prezzo franco fabbrica dell’industria comunitaria. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica dell’industria comunitaria. |
|
(152) |
Nonostante quanto precede, è stata riscontrata una sottoquotazione dei prezzi del 24 % per le importazioni in dumping dalla Turchia, mentre il livello di sottoquotazione delle importazioni dalla Thailandia era dell’1 % circa. |
2.4. Volumi e quote di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi colpiti da misure antidumping ma non coinvolti nel presente riesame
|
(153) |
Si ricordi che sono state imposte misure antidumping ai cavi e alle funi d’acciaio provenienti da Repubblica popolare cinese, India, Sudafrica e Ucraina. Queste misure antidumping sono state in vigore durante l’intero periodo considerato: Tabella 4
|
|
(154) |
Si noti quanto siano aumentate le importazioni da paesi colpiti da misure antidumping nel periodo considerato, in termini di volume (+ 135 %) e di quota di mercato (dal 3,7 % al 7,2 %). |
2.5. Volumi e quote di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi non colpiti da alcuna misura antidumping
|
(155) |
Le importazioni da altri paesi terzi hanno avuto il seguente andamento. Tabella 5
|
|
(156) |
Nel periodo considerato, le importazioni provenienti da paesi non soggetti a misure antidumping sono aumentate di 19 000 t circa (+ 44 %). La quota principale di tali importazioni proviene dalla Corea del Sud. |
3. Situazione economica dell’industria comunitaria
3.1. Osservazioni preliminari
|
(157) |
Come spiegato ai considerando 20 e 21, dato che l’industria comunitaria è formata da un alto numero di produttori si è deciso di scegliere un campione di produttori comunitari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. I cinque produttori comunitari inclusi nel campione sono stati scelti perché rappresentano il maggior volume rappresentativo di produzione che possa essere ragionevolmente studiato nel periodo di tempo a disposizione. Il loro elenco si trova al considerando 26. |
|
(158) |
I dati sul pregiudizio forniti più avanti sono perciò il risultato sia di dati relativi ai produttori compresi nel campione che di dati relativi ai 22 produttori che formano l’industria comunitaria. Per chiarezza, verrà detto esplicitamente quando i fattori di pregiudizio si riferiscono a informazioni ottenute dal campione. Senza tale riferimento, si deve ritenere che i dati siano stati ottenuti da tutti i 22 produttori comunitari che formano l’industria comunitaria. |
3.2. Produzione, capacità produttiva installata e tasso di utilizzo degli impianti
|
(159) |
Tabella 6
|
|
(160) |
Nel periodo considerato, la produzione dell’intera industria comunitaria è aumentata di 26 000 t circa (+ 17 %). Tale dato va visto alla luce dell’aumento di 46 000 t del consumo comunitario (+ 26 %) e dell’aumento delle esportazioni dell’industria comunitaria, nello stesso periodo. |
|
(161) |
L’incremento della produzione ha anche provocato un aumento dell’8 % delle capacità produttive, fino a quasi 248 000 t durante il PIRPS. |
|
(162) |
Il tasso di utilizzazione delle capacità è restato relativamente stabile nei primi anni del periodo considerato. Ma, durante il PIRPS, a causa dell’aumento della produzione, il tasso di utilizzazione delle capacità è aumentato dal 65 % circa a oltre il 70 %. |
3.3. Scorte — Informazioni ottenute presso il campione
Tabella 7
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
PIRPS |
|
Scorte (t) |
11 565 |
10 236 |
11 465 |
12 652 |
|
Indice |
100 |
89 |
99 |
109 |
|
Stock in % delle vendite complessive |
20 % |
17 % |
18 % |
18 % |
|
(163) |
Il livello delle scorte è rimasto relativamente stabile nel periodo considerato, soprattutto rispetto alle vendite. |
3.4. Volumi delle vendite, quota di mercato del consumo comunitario e crescita
Tabella 8
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
PIRPS |
|
Volumi delle vendite (t) |
107 032 |
106 542 |
112 687 |
116 625 |
|
Indice |
100 |
100 |
105 |
109 |
|
Quota di mercato del consumo comunitario |
60,7 % |
54,5 % |
52,5 % |
52,4 % |
|
Indice |
100 |
90 |
87 |
86 |
|
Crescita del fatturato delle vendite (migliaia di EUR) |
217 912 |
230 267 |
262 495 |
297 009 |
|
Indice |
100 |
106 |
120 |
136 |
|
(164) |
Durante il periodo considerato, i volumi delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità sono restati, in termini assoluti, relativamente stabili. Durante il PIRPS si è registrato un aumento del 9 % dei volumi delle vendite: una prestazione che va vista alla luce dell’andamento del consumo comunitario, aumentato del 26 %. |
|
(165) |
Considerato l’andamento del consumo comunitario, nonostante l’aumento del volume delle vendite, la quota di mercato dell’industria comunitaria è notevolmente diminuita nel periodo considerato. In tale periodo, l’industria comunitaria ha perso oltre 8 punti percentuali della quota del consumo comunitario. |
|
(166) |
Il fatturato complessivo dell’industria comunitaria è cresciuto del 36 % nel periodo considerato. Ciò va visto soprattutto alla luce dell’aumento dei prezzi di vendita per tonnellata, che riflette soprattutto l’aumento dei costi e dei prezzi d’acquisto delle materie prime. |
3.5. Prezzi di vendita e fattori che influiscono sui prezzi comunitari — Informazioni ottenute presso il campione
Tabella 9
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
PIRPS |
|
Prezzo medio delle vendite (EUR/t) |
1 902 |
2 058 |
2 170 |
2 142 |
|
Indice |
100 |
108 |
114 |
113 |
|
Costo medio delle materie prime (vergelle) (EUR/t) |
511 |
559 |
662 |
734 |
|
Indice |
100 |
109 |
129 |
143 |
|
(167) |
Il prezzo medio delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità è aumentato di 240 EUR/t (+ 13 %) durante il periodo considerato. L’inchiesta ha dimostrato che ciò rifletteva chiaramente l’aumento dei prezzi delle materie prime, soprattutto della vergella d’acciaio. Il costo della vergella acquistata è aumentato di 223 EUR/t (+ 43 %) nel periodo considerato rispetto al costo all’inizio di tale periodo. |
|
(168) |
È risultato che uno dei produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria acquistava materie prime, come la vergella, da parti collegate («gruppi siderurgici integrati verticalmente»). Si è perciò esaminato se i prezzi dei fornitori collegati ai produttori comunitari fossero allineati a quelli fatti pagare dal fornitore collegato a clienti indipendenti. È risultato che i prezzi praticati ai produttori comunitari erano in linea con quelli praticati ai clienti indipendenti e che l’aumento rifletteva anche l’aumento generale dei prezzi dell’acciaio nel periodo considerato. Si è perciò concluso che andassero inclusi nei calcoli anche i costi medi delle materie prime acquistate dai produttori comunitari verticalmente integrati. |
3.6. Occupazione e salari — Informazioni ottenute presso il campione
Tabella 10
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
PIRPS |
|
Lavoratori dipendenti |
1 023 |
999 |
1 064 |
1 087 |
|
Indice |
100 |
98 |
104 |
106 |
|
Salari/dipendente (EUR) |
33 943 |
36 674 |
37 987 |
38 348 |
|
Indice |
100 |
108 |
112 |
113 |
|
Salari per tonnellata prodotta |
606 |
634 |
614 |
592 |
|
Indice |
100 |
105 |
101 |
98 |
|
(169) |
Di fronte all’aumento della produzione e delle vendite (cfr. sopra) l’industria comunitaria ha aumentato il numero dei dipendenti del 6 % nel periodo considerato. |
|
(170) |
Nel periodo considerato è aumentato anche il salario per dipendente, che ha seguito l’aumento generale degli stipendi in tale periodo. È però risultato che durante il periodo considerato il costo medio dei salari per tonnellata prodotta potrebbe essere lievemente diminuito. |
3.7. Produttività — Informazioni ottenute presso il campione
Tabella 11
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
PIRPS |
|
Tonnellata prodotta/dipendente |
56 |
58 |
62 |
65 |
|
Indice |
100 |
103 |
110 |
116 |
|
(171) |
Il livello di produttività dell’industria comunitaria è notevolmente aumentato durante il periodo considerato. Ciò dimostra che l’industria può adattarsi alla situazione sul mercato della Comunità. |
3.8. Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente
|
(172) |
L’incidenza dell’ampiezza del margine di dumping effettivo sull’industria comunitaria non si può considerare trascurabile, dati il volume e i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati. |
3.9. Redditività, utile sul capitale investito e cash flow — Informazioni ottenute presso il campione
Tabella 12
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
PIRPS |
|
Utile sulle vendite comunitarie |
–0,1 % |
+0,4 % |
+4,6 % |
+5,3 % |
|
Rendimento delle attività totali |
–18,8 % |
+14,1 % |
+26 % |
+24,4 % |
|
Cash flow (in % sulle vendite totali) |
+0,1 % |
+1,2 % |
+4,3 % |
+6,2 % |
|
(173) |
Dato l’andamento positivo della redditività nel periodo considerato, anche il cash flow e il rendimento delle attività totali mostrano tendenze positive nello stesso periodo. Da una leggera perdita nel 2003 l’industria comunitaria ha saputo aumentare lentamente ma costantemente gli utili, sia sulle vendite che rispetto agli attivi. Questa prestazione è dovuta probabilmente al forte miglioramento della produttività. |
|
(174) |
È tuttavia una situazione che può rapidamente cambiare per l’alto prezzo dell’acciaio che sta diffondendosi sul mercato e soprattutto se cessano le misure antidumping e se si riversano sul mercato grandi volumi di importazioni in dumping. Tabella 13
|
3.10. Investimenti e capacità di raccogliere capitali — Informazioni ottenute presso il campione
|
(175) |
Il livello degli investimenti, osservato nell’ambito delle imprese facenti parte del campione, è aumentato del 21 % nel periodo considerato, in conseguenza dell’aumento delle capacità produttive. |
|
(176) |
Nessun produttore comunitario ha riferito problemi specifici riguardo alla propria capacità di raccogliere capitali. |
3.11. Conclusioni relative alla situazione economica dell’industria comunitaria
|
(177) |
L’inchiesta ha dimostrato che grazie all’imposizione di misure antidumping sui CFA l’industria comunitaria è riuscita a migliorare la sua situazione economica. La maggior parte dei fattori di pregiudizio come volumi di vendita, produzione e capacità produttiva nonché produttività ha potuto essere migliorata. Una prestazione ottenuta in un mercato in crescita, dato che nel periodo considerato il consumo è aumentato del 26 %. |
|
(178) |
Il fatto che l’industria comunitaria abbia perso quote di mercato denuncia tuttavia l’impossibilità di sfruttare a fondo tale situazione positiva sul mercato della Comunità. |
|
(179) |
L’inchiesta ha inoltre dimostrato che l’industria comunitaria ha potuto migliorare la sua situazione finanziaria complessiva. L’aumento del 13 % dei prezzi di vendita durante il PIRPS le ha permesso di tornare all’utile nonostante il forte aumento dei prezzi delle materie prime. Di conseguenza, nel periodo considerato sono anche migliorati il rendimento delle attività totali e il cash flow. La Commissione ritiene perciò che la situazione dell’industria comunitaria sia migliorata rispetto al periodo precedente l’imposizione delle misure ma che sia ancora fragile. |
4. Attività d’esportazione dell’industria comunitaria — Informazioni ottenute presso il campione
Tabella 14
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
PIRPS |
|
Esportazioni (t) |
8 475 |
11 870 |
10 618 |
13 374 |
|
Indice |
100 |
140 |
125 |
157 |
|
% delle vendite totali |
15 % |
21 % |
19 % |
22 % |
|
Prezzo medio (EUR/t) |
2 123 |
2 302 |
2 835 |
3 063 |
|
Indice |
100 |
108 |
134 |
144 |
|
(180) |
L’esportazione dell’industria comunitaria presente nel campione è molto migliorata nel periodo considerato. Durante il periodo considerato essa registra un aumento del 57 %. Anche rispetto alle vendite complessive l’esportazione è aumentata tra 15 % e il 22 %. |
|
(181) |
All’esportazione il prezzo medio per tonnellata è notevolmente più elevato di quello delle vendite sul mercato della Comunità (cfr. considerando 167). I prezzi elevati dei CFA esportati sono dovuti al fatto che si tratta di prodotti più sofisticati, ciò che causa costi più alti per le materie prime e per i costi di produzione. Nonostante i costi di produzione maggiori, le esportazioni dell’industria comunitaria hanno contribuito significativamente alla redditività complessiva di quest’ultima. |
5. Conclusioni sul rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio
|
(182) |
L’inchiesta ha dimostrato le notevoli capacità produttive inutilizzate russe e il fatto che nulla potrebbe ostacolare la loro attivazione, una volta abolite le misure. È altresì probabile che i produttori russi riorientino buona parte delle loro vendite attuali verso il mercato comunitario, dato l’elevato livello dei prezzi su tale mercato. Insieme, questi due elementi danno luogo a volumi enormi — un processo favorito dall’esistenza nella Comunità di solidi canali di distribuzione delle esportazioni russe. |
|
(183) |
Inoltre, l’elevato livello di dumping e sottoquotazione rilevati, il fatto che gli impegni sui prezzi sembrino fungere da soglia minima e i prezzi assai bassi delle esportazioni russe verso altri paesi terzi indicano che il forte incremento delle esportazioni verso la Comunità, di cui sopra, avverrebbe a prezzi di dumping, molto inferiori ai prezzi e ai costi dell’industria comunitaria. |
|
(184) |
È probabile che l’effetto combinato di tali volumi e prezzi porti a un deterioramento netto della situazione dell’industria comunitaria, la cui situazione è ancora fragile. Che l’industria comunitaria reagisca diminuendo le vendite (e quindi la produzione), riducendo i prezzi o con entrambe, il deterioramento finanziario sarebbe sostanziale, tornerebbe alle difficoltà rilevate prima dell’imposizione delle misure iniziali. |
|
(185) |
Considerati tutti questi elementi, si conclude che esiste un rischio evidente di reiterazione del dumping pregiudizievole se cessassero le misure antidumping sulle importazioni di CFA provenienti dalla Federazione russa. |
F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Osservazioni preliminari
|
(186) |
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contraria all’interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte. La presente inchiesta analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping e permette di valutare l’eventualità di un impatto negativo eccessivo sulle parti interessate a causa di tali misure. |
|
(187) |
La Commissione ha pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure sia contrario all’interesse della Comunità. |
2. Interesse dell’industria comunitaria
|
(188) |
Come già detto, esiste un’alta probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole se le misure venissero abrogate. |
|
(189) |
Si ricorda che non meno di 22 produttori comunitari, che rappresentano l’87 % circa della produzione totale di CFA nella Comunità, hanno cooperato con la Commissione nell’inchiesta e hanno espresso il loro appoggio alle misure in vigore. |
|
(190) |
La proroga delle misure antidumping sulle importazioni provenienti dai paesi in esame migliorerebbe le possibilità per l’industria comunitaria di mantenere e perfino di migliorare la situazione in cui versa. Esiste un chiaro rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole su considerevoli volumi, probabilmente insostenibile per l’industria comunitaria. L’industria comunitaria continuerà perciò a trarre beneficio dal mantenimento delle attuali misure antidumping, anche perché sono in atto altre misure contro le importazioni di funi e di cavi d’acciaio dalla RPC, dall’India, dal Sudafrica e dall’Ucraina. |
3. Interesse degli importatori
|
(191) |
Nel regolamento provvisorio (considerando 202), la Commissione spiegava che la distribuzione di CFA nella Comunità era caratterizzata dalla presenza di numerosi importatori commercianti. Sebbene la domanda per il presente riesame in previsione della scadenza contenesse un elenco di 32 importatori commercianti, tutti contattati, hanno cooperato all’inchiesta solo tre importatori, di cui uno è risultato importare il prodotto in esame. |
|
(192) |
L’attività centrale di questo importatore riguardava effettivamente i CFA (tra il 55 % e l’85 %) ed è risultato che i suoi risultati finanziari non fossero stati compromessi dalle misure in vigore. |
4. Interesse dei fornitori
|
(193) |
Come spiegato in dettaglio ai considerando 197 e 198 del regolamento provvisorio, la materia prima principale usata nella produzione dei CFA è il filo d’acciaio industriale ricavato dalla vergella d’acciaio. |
|
(194) |
È risultato che alcuni produttori comunitari di CFA fossero integrati verticalmente, che — cioè — avevano fornitori collegati di filo d’acciaio industriale. È vero che due fornitori collegati hanno risposto alle domande sui prezzi delle materie prime (cfr. considerando 168) ma non si è manifestato nessun fornitore indipendente di materie prime. |
|
(195) |
Collegati o indipendenti, i fornitori di materie prime all’industria comunitaria sarebbero gravemente danneggiati dall’abrogazione delle misure e i volumi delle vendite dell’industria comunitaria, di conseguenza, diminuirebbero. La Commissione ha perciò concluso che il mantenimento delle misure antidumping sarebbe certamente nell’interesse dei fornitori comunitari di materie prime. |
5. Interesse degli utenti
|
(196) |
La Commissione ha contattato direttamente 21 utenti di CFA nella Comunità ma non si è manifestato nessun utente unico né alcuno ha cooperato all’inchiesta. |
|
(197) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che gli utenti non avessero alcun valido motivo contro il mantenimento di misure antidumping. |
6. Conclusioni relative all’interesse della Comunità
|
(198) |
Tenuto conto dei fatti e delle considerazioni che precedono, la Commissione conclude che non esistono motivi validi per non mantenere in vigore le misure antidumping. |
G. IMPEGNI
|
(199) |
Come indicato al considerando 2, la Commissione ha accettato, con la decisione 2001/602/CE, l’impegno di SSM il 26 luglio 2001. Il riesame intermedio ha rivelato che dall’accettazione dell’impegno nel 2001 la gamma dei prodotti di SSM è notevolmente cambiata. |
|
(200) |
L’impegno classificava i CFA da essa prodotti in numerosi tipi di prodotti con notevoli differenze di prezzo in seno a ciascun tipo. L’inchiesta per il riesame confermò che l’impresa aveva seri problemi nel classificare i vari tipi di prodotti con precisione e secondo i termini dell’impegno. Ciò era in parte dovuto a limiti del sistema contabile che non le permetteva di distinguere effettivamente tra diversi tipi di CFA. Problemi analoghi erano già stati individuati durante il controllo dell’impegno e avevano dato l’occasione per una lettera di ammonimento. |
|
(201) |
La Commissione ritenne perciò che l’impegno, almeno nella forma che esso aveva in quel momento, non fosse accettabile e andasse ritirato con decisione della Commissione. |
|
(202) |
Entrambi gli esportatori russi offrirono allora, nei termini prescritti successivi alla comunicazione delle conclusioni definitive un impegno, che non era però un impegno accettabile nei limiti fissati dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, un impegno — cioè — che riflettesse i risultati del riesame e che raggruppasse i vari prodotti in categorie praticabili e avesse variazioni di prezzo limitate. |
|
(203) |
Poiché gli esportatori russi sono stati informati sui motivi del ritiro dell’impegno solo in una fase della procedura più tarda, a entrambi è stato eccezionalmente consentito di presentare la propria offerta di impegno oltre i normali termini di scadenza ma entro 10 giorni di calendario dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Se necessario, la Commissione può proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento. |
H. DISPOSIZIONI FINALI
|
(204) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali è sembrato opportuno raccomandare il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni dalla Russia e di modificarne, se necessario, il livello. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti potessero presentare osservazioni e ricorso in merito a tale comunicazione. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni. |
|
(205) |
In conseguenza di quanto precede e come stabilito dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno che le misure antidumping applicabili alle importazioni di CFA originarie dei paesi in esame siano mantenute per la Russia e abrogate per la Turchia e la Thailandia. |
I. DAZI
|
(206) |
Viste le conclusioni raggiunte riguardo al persistere del dumping, al rischio di reiterazione del pregiudizio e all’interesse della Comunità, è opportuno confermare le misure antidumping sulle importazioni di CFA originarie della Russia al fine di impedire la reiterazione del pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni in dumping. |
|
(207) |
Visti i risultati dei riesami intermedi relativi alle due imprese russe, si ritiene opportuno portare il dazio antidumping applicabile a BMK al 36,2 % e quello applicabile a SSM al 9,7 %. |
|
(208) |
Visti invece i risultati riguardanti la Turchia, che non denunciano rischi di reiterazione del dumping in futuro, è opportuno abrogare le misure antidumping contro le importazioni di CFA originarie di questo paese. |
|
(209) |
Visti infine i risultati relativi alla Thailandia, cioè l’assenza di dumping nel periodo del riesame intermedio per la Thailandia e l’assenza di indicazioni sul rischio di reiterazione del dumping in futuro, è opportuno anche in questo caso abrogare le misure antidumping contro le importazioni di CFA originarie di questo paese, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi e di funi di ferro o d’acciaio, compresi i cavi chiusi (locked-coil ropes), ma esclusi i cavi e le funi d’acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, con o senza accessori, appartenenti ai codici NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 11, 7312 10 81 12, 7312 10 81 19, 7312 10 81 90, 7312 10 83 11, 7312 10 83 12, 7312 10 83 19, 7312 10 83 90, 7312 10 85 11, 7312 10 85 12, 7312 10 85 19, 7312 10 85 90, 7312 10 89 11, 7312 10 89 12, 7312 10 89 19, 7312 10 89 90, 7312 10 98 11, 7312 10 98 12, 7312 10 98 19 e 7312 10 98 90) provenienti dalla Federazione russa.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
|
Impresa |
Aliquota del dazio (%) |
Codice complementare TARIC |
||
|
36,2 |
A694 |
||
|
9,7 |
A217 |
||
|
Tutte le altre imprese |
50,7 |
A999 |
3. Se non altrimenti specificato, si confermano le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali.
Articolo 2
Con il presente atto si pone fine alle procedure antidumping relative alle importazioni di cavi e di funi di ferro o d’acciaio, compresi i cavi chiusi (locked-coil ropes), ma esclusi i cavi e le funi d’acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, con o senza accessori, appartenenti ai codici NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 originarie della Thailandia e della Turchia. Le misure antidumping imposte a questi paesi dal regolamento (CE) n. 1601/2001 sono abrogate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1274/2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 34).
(3) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 1).
(4) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 47.
(5) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 121/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 1).
(6) GU C 51 dell’1.3.2006, pag. 2.
(7) GU C 202 del 10.8.2004, pag. 12.
(8) GU C 270 del 29.10.2005, pag. 38.
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1280/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
61,6 |
|
MK |
62,5 |
|
|
TR |
65,0 |
|
|
ZZ |
63,0 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
190,9 |
|
MA |
40,7 |
|
|
MK |
60,0 |
|
|
TR |
147,7 |
|
|
ZZ |
109,8 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
53,5 |
|
TR |
108,0 |
|
|
ZZ |
80,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
75,3 |
|
TR |
83,2 |
|
|
ZA |
47,4 |
|
|
ZZ |
68,6 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
239,5 |
|
MK |
26,1 |
|
|
TR |
121,9 |
|
|
US |
241,7 |
|
|
ZA |
189,6 |
|
|
ZZ |
163,8 |
|
|
0808 10 80 |
AU |
148,5 |
|
CA |
102,5 |
|
|
CL |
161,2 |
|
|
MK |
31,5 |
|
|
NZ |
45,9 |
|
|
US |
97,4 |
|
|
ZA |
99,1 |
|
|
ZZ |
98,0 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
49,5 |
|
CN |
64,1 |
|
|
TR |
127,6 |
|
|
ZZ |
80,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1281/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2007
recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2006/07, del tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola nel settore dello zucchero per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (2), in particolare l’articolo 31,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1913/2006, le modalità applicabili nella campagna di commercializzazione 2006/07 alla conversione in moneta nazionale del prezzo minimo della barbabietola di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006 nei paesi non appartenenti alla zona euro sono quelle previste all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l’applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero (3). Il presente regolamento si attiene quindi ai criteri e alla procedura definiti nell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1713/93. |
|
(2) |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1713/93, i prezzi minimi della barbabietola sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata. |
|
(3) |
Dal 1o gennaio 1999, ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), occorre limitare la fissazione dei tassi di conversione ai tassi di conversione agricoli specifici tra l’euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica. |
|
(4) |
Occorre pertanto fissare, per la campagna di commercializzazione 2006/07, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola nelle diverse monete nazionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006 in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica è fissato, per la campagna di commercializzazione 2006/07, nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).
(2) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 873/2007 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 3).
(3) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19).
ALLEGATO
|
Tasso di cambio specifico |
||
|
1 EUR = |
1,955800 |
lev bulgari |
|
28,120926 |
corone ceche |
|
|
7,452645 |
corone danesi |
|
|
15,646600 |
corone estoni |
|
|
0,579827 |
lire sterline cipriote |
|
|
0,698539 |
lats lettoni |
|
|
3,452800 |
litas lituani |
|
|
257,718009 |
fiorini ungheresi |
|
|
0,429300 |
lire maltesi |
|
|
3,856691 |
zloty polacchi |
|
|
3,383502 |
leu romeni |
|
|
239,634179 |
talleri sloveni |
|
|
35,098407 |
corone slovacche |
|
|
9,213555 |
corone svedesi |
|
|
0,676538 |
sterline inglesi |
|
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2007
recante deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92 per quanto riguarda la fine del periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione delle derrate alimentari per il 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (2), prevede che il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione delle derrate alimentari termini il 31 dicembre dell’anno successivo alla sua adozione. |
|
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione (3) è stato adottato il piano per il periodo che si conclude il 31 dicembre 2007. |
|
(3) |
Durante la campagna 2006/2007 si sono verificate alcune circostanze eccezionali sui mercati dei cereali e dei prodotti lattiero-caseari che, nel caso di 61 232,50 tonnellate di cereali, di 1 618 tonnellate di burro e di 10 991 578 euro destinati alla mobilitazione di latte scremato in polvere sul mercato, assegnati all'Italia, e nel caso di 4 000 tonnellate di burro e di 10 milioni di euro destinati alla mobilitazione di latte scremato in polvere sul mercato, assegnati alla Francia, nell’ambito del piano 2007, hanno portato a delle complicazioni nell’esecuzione dei contratti di consegna conclusi con gli operatori. Per permettere l’esecuzione del piano annuale secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1539/2006, è opportuno estendere, per tali casi, il periodo di esecuzione del piano annuale al 29 febbraio 2008. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92, con riguardo a 61 232,50 tonnellate di cereali, 1 618 tonnellate di burro e 10 991 578 euro destinati alla mobilitazione di latte scremato in polvere sul mercato, assegnati all'Italia ed a 4 000 tonnellate di burro e 10 milioni di euro destinati alla mobilitazione di latte scremato in polvere sul mercato, assegnati alla Francia, nell’ambito del piano 2007, l’esecuzione del suddetto piano può avere luogo sino al 29 febbraio 2008.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(2) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 18).
(3) GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/2007 (GU L 206 del 7.8.2007, pag. 5).
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1283/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2007
relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle zone CIEM Vb e VIb e nelle acque comunitarie e internazionali della zona VIaN per le navi battenti bandiera del Regno Unito
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2007. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
|
N. |
59 |
|
Stato membro |
Regno unito |
|
Stock |
HER/5B6ANB |
|
Specie |
Aringa (Cuplea harengus) |
|
Zona |
Vb e VIb; acque comunitarie e acque internazionali della zona VIaN |
|
Data |
21.9.2007 |
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1284/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2007
relativo al divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
|
N. |
57 |
|
Stato membro |
Svezia |
|
Stock |
POK/2A34. |
|
Specie |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
|
Zona |
IIIa e IV; acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId |
|
Data |
1.10.2007 |
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2007
relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I e IIb per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
|
N. |
60 |
|
Stato membro |
Germania |
|
Stock |
COD/1/2B. |
|
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
|
Zona |
zone I e IIb |
|
Data |
5.10.2007 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2007
che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 5140]
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/701/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 1o giugno 2004 la Monsanto Europe SA ha presentato alle autorità competenti del Regno Unito una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco NK603xMON810 (di seguito «la domanda»). |
|
(2) |
La domanda riguarda anche l'immissione in commercio di altri prodotti contenenti o costituiti da granturco NK603xMON810 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è pertanto corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2) nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell'allegato II di detta direttiva. |
|
(3) |
Il 31 marzo 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «EFSA») ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 indicando che è improbabile che l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco NK603xMON810 descritti nella domanda (di seguito «i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente (3). In tale parere l'EFSA ha concluso che i dati relativi ai singoli eventi potevano essere utilizzati quali argomenti a sostegno della sicurezza dei prodotti e ha tenuto conto di tutte le questioni e delle preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle competenti autorità nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato. |
|
(4) |
Nell'ottobre 2006, su richiesta della Commissione, l'EFSA ha pubblicato chiarimenti dettagliati sul modo in cui aveva tenuto conto delle osservazioni formulate dalle autorità competenti degli Stati membri nell'elaborazione del suo parere. Essa ha inoltre pubblicato ulteriori informazioni sui diversi elementi considerati dal gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati dell'EFSA e sul motivo per cui non sono stati ritenuti necessari alcuni studi specifici supplementari, quali lo studio tossicologico di 90 giorni sui ratti. |
|
(5) |
Nel suo parere l'EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all'uso previsto per i prodotti. |
|
(6) |
Alla luce di tali considerazioni è opportuno rilasciare un'autorizzazione per i prodotti in esame. |
|
(7) |
A ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4). |
|
(8) |
In base al parere dell'EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull'etichettatura diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco NK603xMON810. Tuttavia, al fine di assicurare l'uso dei prodotti nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l'etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall'OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall'OGM per i quali viene richiesta l'autorizzazione sia integrata dalla chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione. |
|
(9) |
Analogamente, il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e all'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
|
(10) |
Tutte le informazioni pertinenti sull'autorizzazione dei prodotti vanno inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003. |
|
(11) |
L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (5) stabilisce prescrizioni per l'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM. |
|
(12) |
La presente decisione deve essere notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (6). |
|
(13) |
Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il 12 luglio 2007 la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta a norma dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (7), in base al quale il Consiglio è tenuto a deliberare entro tre mesi. |
|
(14) |
Il Consiglio non ha tuttavia deliberato entro il termine previsto; è quindi opportuno che la Commissione adotti una decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) NK603xMON810 prodotto mediante incroci tra granturco contenente gli eventi MON-ØØ6Ø3-6 e MON-ØØ81Ø-6 di cui al punto b) dell'allegato della presente decisione è attribuito l'identificatore unico MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6 in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.
Articolo 2
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 alle condizioni stabilite dalla presente decisione:
|
a) |
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6; |
|
b) |
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6; |
|
c) |
prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. |
Articolo 3
Etichettatura
1. Ai fini delle prescrizioni sull'etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all'indicazione «nome dell'organismo» corrisponde la voce «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.
Articolo 4
Monitoraggio delle conseguenze ambientali
1. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la realizzazione e l'attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato al punto h) dell'allegato.
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.
Articolo 5
Registro comunitario
Nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono inserite le informazioni riportate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 6
Titolare dell'autorizzazione
Il titolare dell'autorizzazione è la Monsanto Europe SA, Belgio, in rappresentanza della Monsanto Company, Stati Uniti d'America.
Articolo 7
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della notifica.
Articolo 8
Destinatario
Destinataria della presente decisione è la Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627 — B 2040 Anversa, Belgio.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(2) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).
(3) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620784153.htm
(4) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.
(5) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(6) GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
ALLEGATO
a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
|
Nome |
: |
Monsanto Europe SA |
|
Indirizzo |
: |
Scheldelaan 460, Haven 627 — B 2040 Anversa, Belgio |
per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.
b) Designazione e specifiche del prodotto
|
1) |
Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6; |
|
2) |
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6; |
|
3) |
prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. |
Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, descritto nella domanda, è prodotto mediante incroci tra granturco contenente eventi MON-ØØ6Ø3-6 e MON-ØØ81Ø-6 ed esprime la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza all'erbicida glifosato e la proteina Cry1Ab che conferisce protezione da alcuni lepidotteri (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).
c) Etichettatura
|
1) |
Ai fini delle prescrizioni sull'etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all'indicazione «nome dell'organismo» corrisponde la voce «granturco»; |
|
2) |
la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano. |
d) Metodo di rilevazione
|
— |
Metodi quantitativi in tempo reale PCR, specifici per l'evento, per granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 e MON-ØØ81Ø-6 convalidati sul granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6. |
|
— |
Metodo convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm |
|
— |
Materiale di riferimento: ERM®-BF413 (per MON-ØØ81Ø-6) e ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea e l'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IMMR) sul sito http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm |
e) Identificatore unico
MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6
f) Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica
Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: vedere [da completare dopo la notifica]
g) Condizioni o restrizioni relative all'immissione in commercio, all'uso o alla manipolazione dei prodotti
Non applicabile.
h) Piano di monitoraggio
Piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
[Link: piano pubblicato su Internet]
i) Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all'immissione in commercio in merito all'uso degli alimenti destinati al consumo umano
Non applicabile.
Nota: in futuro potrebbe rendersi necessario modificare i link ai vari documenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l'aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2007
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 5141]
(I testi in lingua francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/702/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 24 gennaio 2005 la Pioneer Overseas Corporation, per conto di Pioneer Overseas Corporation e di Dow AgroSciences Europe, ha presentato all’autorità competente dei Paesi Bassi una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco 59122 (di seguito «la domanda»). |
|
(2) |
La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di altri prodotti contenenti o costituiti da granturco 59122 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è pertanto corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2) nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell’allegato II della direttiva 2001/18/CE. |
|
(3) |
Il 2 aprile 2007 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «EFSA») ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 in base al quale è improbabile che l’immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco 59122 descritti nella domanda (di seguito «i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente (3). In tale parere l’EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato. |
|
(4) |
Nel suo parere l’EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dai richiedenti è conforme all’uso previsto per i prodotti. |
|
(5) |
Alla luce di tali considerazioni è opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame. |
|
(6) |
Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4). |
|
(7) |
In base al parere dell’EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco 59122. Tuttavia, al fine di assicurare l’uso dei prodotti nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall’OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall’OGM per i quali viene richiesta l’autorizzazione sia integrata dalla chiara indicazione che i prodotti in questione non vanno usati per la coltivazione. |
|
(8) |
Analogamente, il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio e/o all’uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e all’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
|
(9) |
È opportuno che tutte le informazioni pertinenti concernenti l’autorizzazione dei prodotti siano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003. |
|
(10) |
L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (5) stabilisce prescrizioni per l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM. |
|
(11) |
La presente decisione deve essere notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (6). |
|
(12) |
Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il 9 luglio 2007 la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta a norma dell’articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (7), in base al quale il Consiglio è tenuto a deliberare entro tre mesi. |
|
(13) |
Il Consiglio non ha tuttavia deliberato entro il termine previsto; è quindi opportuno che la Commissione adotti una decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al mais geneticamente modificato (Zea mays L.) 59122, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DAS-59122-7, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.
Articolo 2
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 alle condizioni stabilite dalla presente decisione:
|
a) |
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-59122-7; |
|
b) |
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-59122-7; |
|
c) |
prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da granturco DAS-59122-7 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. |
Articolo 3
Etichettatura
1. Ai fini delle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-59122-7 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.
Articolo 4
Monitoraggio delle conseguenze ambientali
1. I titolari dell’autorizzazione garantiscono la realizzazione e l’attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato al punto h) dell’allegato.
2. I titolari dell’autorizzazione presentano alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.
Articolo 5
Registro comunitario
Nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono inserite le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 6
Titolari dell’autorizzazione
1. I titolari dell’autorizzazione sono:
|
a) |
Pioneer Overseas Corporation, Belgio, in rappresentanza della Pioneer Hi-Bred International, Stati Uniti; nonché |
|
b) |
Dow AgroSciences Europe, Regno Unito, in rappresentanza della Mycogen Seeds, Stati Uniti. |
2. Entrambi i titolari dell’autorizzazione sono responsabili dell’adempimento degli obblighi imposti ai titolari di autorizzazione a norma della presente decisione e del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 7
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della notifica.
Articolo 8
Destinatari
Sono destinatarie della presente decisione:
|
a) |
Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgio; nonché |
|
b) |
Dow AgroSciences Europe Ltd., European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito. |
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(2) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).
(3) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620785273.htm
(4) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.
(5) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(6) GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
ALLEGATO
a) Richiedenti e titolari dell’autorizzazione
|
Nome |
: |
Pioneer Overseas Corporation |
|
Indirizzo |
: |
Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgio |
per conto di Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7250 NW 62nd Avenue, P. O. Box 552, Johnston, IA 50131-0552, Stati Uniti;
nonché
|
Nome |
: |
Dow AgroSciences Europe Ltd. |
|
Indirizzo |
: |
European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito |
per conto di Mycogen Seeds c/o Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Stati Uniti.
b) Designazione e specifiche del prodotto
|
1) |
Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-59122-7; |
|
2) |
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-59122-7; |
|
3) |
prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da granturco DAS-59122-7 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. |
Il granturco geneticamente modificato DAS-59122-7, descritto nella domanda, esprime le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1 che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, quali la diabrotica del mais (Diabrotica spp.), e la proteina PAT, utilizzata come marcatore genetico, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio.
c) Etichettatura
|
1) |
Ai fini delle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «granturco»; |
|
2) |
la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-59122-7 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano. |
d) Metodo di rilevazione
|
— |
Metodo quantitativo in tempo reale PCR, specifico per l’evento, per granturco geneticamente modificato DAS-59122-7. |
|
— |
Metodo convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm |
|
— |
Materiale di riferimento: ERM®-BF424 accessibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea e l’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IMMR) sul sito: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm |
e) Identificatore unico
DAS-59122-7
f) Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica
Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica]
g) Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti
Non applicabile.
h) Piano di monitoraggio
Piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
[Link: piano pubblicato su Internet]
i) Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano
Non applicabile.
Nota: in futuro potrebbe rendersi necessario modificare i link ai vari documenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2007
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 5142]
(I testi in lingua francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/703/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 settembre 2004 la Pioneer Overseas Corporation, per conto di Pioneer Overseas Corporation e di Dow AgroSciences Europe, ha presentato alle autorità competenti del Regno Unito una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco 1507xNK603 (di seguito «la domanda»). |
|
(2) |
La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di altri prodotti contenenti o costituiti da granturco 1507xNK603 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è pertanto corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2) nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell’allegato II di detta direttiva. |
|
(3) |
Il 12 maggio 2006 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «EFSA») ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 indicando che è improbabile che l’immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco 1507xNK603 descritti nella domanda (di seguito «i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente (3). In tale parere l’EFSA ha concluso che i dati relativi ai singoli eventi potevano essere utilizzati quali argomenti a sostegno della sicurezza dei prodotti e ha tenuto conto di tutte le questioni e delle preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle competenti autorità nazionali di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato. |
|
(4) |
Nell’ottobre 2006, su richiesta della Commissione, l’EFSA ha pubblicato chiarimenti dettagliati sul modo in cui aveva tenuto conto delle osservazioni formulate dalle autorità competenti degli Stati membri nell’elaborazione del suo parere. Essa ha inoltre pubblicato ulteriori informazioni sui diversi elementi considerati dal gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati dell’EFSA e sul motivo per cui non sono stati ritenuti necessari alcuni studi specifici supplementari, quali lo studio tossicologico di 90 giorni sui ratti. |
|
(5) |
Nel suo parere l’EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dai richiedenti è conforme all’uso previsto per i prodotti. |
|
(6) |
Alla luce delle suddette considerazioni è opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame. |
|
(7) |
A ogni OGM deve essere assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4). |
|
(8) |
In base al parere dell’EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco 1507xNK603. Tuttavia, al fine di assicurare l’uso dei prodotti nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall’OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall’OGM per i quali viene richiesta l’autorizzazione sia integrata dalla chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione. |
|
(9) |
Analogamente, il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio e/o all’uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e all’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
|
(10) |
Tutte le informazioni pertinenti sull’autorizzazione dei prodotti devono essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003. |
|
(11) |
L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (5) stabilisce prescrizioni per l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM. |
|
(12) |
La presente decisione deve essere notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (6). |
|
(13) |
Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il 12 luglio 2007 la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta, a norma dell’articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (7), su cui il Consiglio è tenuto a deliberare entro tre mesi. |
|
(14) |
Poiché il Consiglio non ha deliberato entro il termine previsto, la Commissione deve adottare una decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) 1507xNK603 prodotto mediante incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-Ø15Ø7-1 e MON-ØØ6Ø3-6 di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione è attribuito l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.
Articolo 2
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 alle condizioni stabilite dalla presente decisione:
|
a) |
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6; |
|
b) |
mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6; |
|
c) |
prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. |
Articolo 3
Etichettatura
1. Ai fini delle prescrizioni relative all’etichettatura di cui agli articoli 13, paragrafo 1, e 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.
Articolo 4
Monitoraggio degli effetti sull’ambiente
1. I titolari dell’autorizzazione provvedono a che sia predisposto e attuato il piano di monitoraggio degli effetti sull’ambiente di cui al punto h) dell’allegato.
2. I titolari dell’autorizzazione presentano alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.
Articolo 5
Registro comunitario
Nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono inserite le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 6
Titolari dell’autorizzazione
1. I titolari dell’autorizzazione sono:
|
a) |
Pioneer Overseas Corporation, Belgio, rappresentante Pioneer Hi-Bred International, Stati Uniti; e |
|
b) |
Dow AgroSciences Europe Ltd., Regno Unito, rappresentante Mycogen Seeds, Stati Uniti. |
2. Entrambi i titolari dell’autorizzazione sono responsabili dell’adempimento degli obblighi che incombono ai titolari di autorizzazione a norma della presente decisione e del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 7
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della notifica.
Articolo 8
Destinatari
Sono destinatari della presente decisione:
|
a) |
Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgio; e |
|
b) |
Dow AgroSciences Europe Ltd., European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito. |
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(2) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).
(3) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620784648.htm
(4) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.
(5) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(6) GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
ALLEGATO
a) Richiedenti e titolari dell’autorizzazione
|
Nome |
: |
Pioneer Overseas Corporation |
|
Indirizzo |
: |
Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgio |
per conto di Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7250 NW 62nd Avenue, P. O. Box 552, Johnston, IA 50131-0552, Stati Uniti
e
|
Nome |
: |
Dow AgroSciences Europe Ltd. |
|
Indirizzo |
: |
European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito |
Per conto di Mycogen Seeds c/o Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Stati Uniti.
b) Designazione e specifiche del prodotto
|
1) |
Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6; |
|
2) |
mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6; |
|
3) |
prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. |
Il granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 descritto nella domanda è prodotto mediante incroci tra granturco contenente eventi DAS-Ø15Ø7-1 e MON-ØØ6Ø3-6 ed esprime la proteina Cry1F che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, quali la piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e specie appartenenti al genere Sesamia, la proteina PAT che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio e la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato.
c) Etichettatura
|
1) |
Ai fini delle prescrizioni relative all’etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»; |
|
2) |
La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano. |
d) Metodo di rilevazione
|
— |
Metodi quantitativi in tempo reale PCR, specifici per l’evento, per granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1 e MON-ØØ6Ø3-6 convalidati sul granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6. |
|
— |
Metodo convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato in http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm |
|
— |
Materiale di riferimento: ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7-1) e ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di rifermento (IMMR) in: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm |
e) Identificatore unico
DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6
f) Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversità biologica
Centro di scambio d’informazioni sulla biosicurezza, Record ID: cfr. [da completare dopo la notifica]
g) Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti
Non applicabile.
h) Piano di monitoraggio
Piano di monitoraggio degli effetti sull’ambiente, conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
[Link: piano pubblicato su Internet]
i) Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano
Non applicabile.
Nota: in futuro potrebbe rendersi necessario modificare i link ai vari documenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/52 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2007
che abroga la decisione 2001/602/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Tailandia e della Turchia
(2007/704/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1601/2001 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia («il prodotto in esame»). |
|
(2) |
Con la decisione 2001/602/CE (3), la Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi da parte di Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod, Russia («ChSPZ») e da parte di Usha Siam Steel Ind. Public Company Ltd, Tailandia («Usha Siam»). |
|
(3) |
Il 10 agosto 2004 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1601/2001, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la società ChSPZ e un'altro produttore russo (4). |
|
(4) |
Come spiegato in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5), a partire dal 1o gennaio 2006 il nome della ChSPZ è stato cambiato in Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz. |
|
(5) |
Il 3 agosto 2006 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 1601/2001 (6). |
|
(6) |
Il 22 marzo 2007 (7) la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1601/2001, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la società Usha Siam. |
|
(7) |
Le tre inchieste si sono concluse con il regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio (8) che ha istituito, previe talune modifiche a livello dei dazi, le misure nei confronti della Russia ed ha abrogato le misure nei confronti di Tailandia e Turchia. |
B. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI DELLA CLOSED JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL-METIZ, RUSSIA
|
(8) |
Come stabilito nei considerando da 199 a 203 del regolamento (CE) n. 1279/2007 e dopo aver consultato tutte le parti interessate, l'impegno da parte di Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz nella sua forma attuale non è giudicato adeguato a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping, in quanto comporta notevoli difficoltà dal punto di vista del controllo e dell'attuazione. |
|
(9) |
Il riesame intermedio ha rivelato che dall'accettazione dell'impegno nel 2001 la gamma dei prodotti della SSM è notevolmente cambiata. |
|
(10) |
L'impegno classificava i CFA prodotti dalla SSM in numerosi tipi di prodotti, ciascuno caratterizzato da notevoli differenze di prezzo. L'inchiesta di riesame ha confermato che la società aveva seri problemi nel classificare i vari tipi di prodotti con precisione, secondo i termini dell'impegno. Ciò era in parte dovuto ai limiti del sistema contabile che non permetteva di distinguere chiaramente tra diversi tipi di CFA. Problemi analoghi erano già stati individuati durante il controllo dell'impegno e avevano comportato l'invio di una lettera di ammonimento. |
|
(11) |
La Commissione ha quindi concluso che l'impegno, almeno nella forma attuale, non è più accettabile. |
|
(12) |
Su tale base e conformemente alle pertinenti clausole dell'impegno, che autorizzano la Commissione a revocare unilateralmente l'accettazione dello stesso, la Commissione ha deciso di procedere alla revoca dell'impegno. |
|
(13) |
La Commissione ha informato le autorità della Russia e i produttori esportatori russi interessati di aver proposto la revoca dell'accettazione dell'impegno in vigore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
C. ABROGAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA USHA SIAM STEEL IND. PUBLIC COMPANY LTD, TAILANDIA
|
(14) |
Tenuto conto dei risultati riguardanti la Tailandia e come stabilito nel considerando 209 del regolamento (CE) n. 1279/2007, le misure antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario di tale paese sono abrogate. |
|
(15) |
Di conseguenza, l'impegno offerto da Usha Siam va revocato. |
D. ABROGRAZIONE DELLA DECISIONE 2001/602/CE
|
(16) |
In considerazione di quanto sopra, è opportuno abrogare la decisione 2001/602/CE che accetta gli impegni offerti dalle due società citate, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2001/602/CE è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 1).
(3) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 47.
(4) GU C 202 del 10.8.2004, pag. 12.
(5) GU C 51 dell'1.3.2006, pag. 2.
(6) GU C 181 del 3.8.2006, pag. 15.
(7) GU C 66 del 22.3.2007, pag. 14.
(8) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
|
31.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/54 |
POSIZIONE COMUNE 2007/705/PESC DEL CONSIGLIO
del 30 ottobre 2007
sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 7 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/755/PESC sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (1), che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di dodici mesi. |
|
(2) |
Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.
Articolo 2
Il Consiglio procede a una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall’adozione della presente posizione comune.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 18.
(2) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2004/493/PESC (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 24).