ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 280

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
24 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1235/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1236/2007 della Commissione, del 22 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio sulla modulazione volontaria

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l’immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1239/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, recante ottantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

11

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/678/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2007, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2007) 4672]  ( 1 )

22

 

 

2007/679/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2007, che fissa gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito per gli anni civili 2007-2012 [notificata con il numero C(2007) 5104]

25

 

 

2007/680/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2007, che modifica la decisione 2006/410/CE, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e la decisione 2006/636/CE, recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2007) 5106]

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

58,3

MK

31,2

TR

117,9

ZZ

69,1

0707 00 05

EG

151,2

JO

151,2

MA

40,3

MK

76,8

TR

147,8

ZZ

113,5

0709 90 70

TR

118,7

ZZ

118,7

0805 50 10

AR

47,3

TR

89,7

UY

73,9

ZA

57,1

ZZ

67,0

0806 10 10

BR

253,7

TR

117,2

US

242,9

ZZ

204,6

0808 10 80

AU

145,1

CL

86,4

MK

30,6

NZ

97,0

US

96,6

ZA

97,8

ZZ

92,3

0808 20 50

CN

87,2

TR

84,5

ZZ

85,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.10.2007   

IT

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L 280/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio sulla modulazione volontaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2), in particolare l’articolo 155,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (3), in particolare l’articolo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 prevede che gli Stati membri nei quali — al momento della sua entrata in vigore — si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione volontaria istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), o che sono stati esentati, in virtù dell’articolo 70, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, dall’obbligo di cofinanziare il sostegno comunitario, possono applicare, durante il periodo 2007-2012, una riduzione, denominata «modulazione volontaria», a tutti gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da assegnare sul loro territorio durante un dato anno civile ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del suddetto regolamento.

(2)

Gli importi netti risultanti dalla modulazione volontaria sono messi a disposizione, nello Stato membro in cui sono stati generati, come sostegno comunitario per misure intraprese nell’ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale e sono, quindi, assegnati al finanziamento di programmi di sviluppo rurale conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 ed ai suoi regolamenti d’applicazione, segnatamente al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5).

(3)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006, conformemente al quale è stabilito il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005, contiene, nella parte A, punto 6, un piano di finanziamento composto di due tabelle che occorre modificare in modo da consentire agli Stati membri che applicano la modulazione volontaria di includervi l’indicazione degli importi corrispondenti.

(4)

Il regime relativo alla modulazione volontaria introdotto dal regolamento (CE) n. 378/2007 sostituisce le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1655/2004, che deve quindi essere abrogato.

(5)

È tuttavia necessario continuare a garantire l’utilizzo degli importi trattenuti conformemente al regime di modulazione volontaria istituito in precedenza dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (6).

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di sviluppo rurale, del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006, la parte A è modificata come segue:

1)

la tabella figurante al punto 6.1 è sostituita dalla tabella figurante nell’allegato del presente regolamento;

2)

la nota in calce corrispondente al titolo della tabella figurante al punto 6.2 è sostituita dalla seguente:

«(1)

Nella misura in cui i programmi di sviluppo rurale includono diversi tipi di regioni e i tassi di cofinanziamento del FEASR sono differenziati, la tabella 6.2 deve essere ripetuta per ciascun tipo di regione nonché per gli importi risultanti dalla modulazione volontaria: regioni che fanno parte dell’obiettivo di convergenza, regioni ultraperiferiche ed isole minori del mar Egeo, altre regioni, importi derivanti dalla modulazione volontaria.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1655/2004 è abrogato.

Tuttavia, gli Stati membri continuano ad applicare gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1655/2004 per l’utilizzo degli importi trattenuti conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

(3)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(4)  GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.

(5)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 8).

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.


ALLEGATO

«6.1.   Partecipazione annua del FEASR (in euro)

Anno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale FEASR

 

 

 

 

 

 

 

Regioni di convergenza (1)

 

 

 

 

 

 

 

Importi corrispondenti alla modulazione volontaria (2)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Per gli Stati membri che includono regioni di convergenza ed altre regioni.

(2)  Per gli Stati membri che applicano la modulazione volontaria in virtù del regolamento (CE) n. 378/2007.»


24.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l’immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 detta norme al fine di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.

(2)

A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, con effetto dopo 72 mesi dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, le uova possono essere utilizzate per il consumo umano diretto (come uova da tavola) solo se provengono da un branco commerciale di galline ovaiole soggetto ad un programma nazionale e non sottoposto a restrizioni ufficiali.

(3)

La decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (3), stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nella Comunità di uova e ovoprodotti.

(4)

Nel corso di uno studio condotto in applicazione della decisione 2004/665/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus  (4) è stata riscontrata un’elevata prevalenza di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium tra gli esemplari ovaioli degli Stati membri.

(5)

Secondo la relazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulle tendenze e fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici, della resistenza agli antimicrobici e delle epidemie di origine alimentare nell’Unione europea nel 2005 (5), le uova e gli ovoprodotti costituiscono la principale fonte di focolai noti di epidemie di origine alimentare di salmonellosi nell’uomo. La Salmonella Enteritidis e la Salmonella Typhimurium sono state inoltre responsabili, secondo la relazione, dell’88 % dei focolai dei quali è stato dimostrato il sierotipo.

(6)

Data l’elevata prevalenza di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium in alcuni Stati membri, il suo impatto sulla salute pubblica e la riluttanza degli operatori del settore alimentare a commercializzare uova da tavola provenienti da branchi infetti, è opportuno anticipare la data di applicazione delle restrizioni al consumo di uova da tavola, concedendo tuttavia ancora agli operatori del settore alimentare un tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni senza che ciò provochi distorsioni dei mercati.

(7)

È comunque opportuno applicare immediatamente le restrizioni all’uso di uova da tavola di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 qualora a seguito dell’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, condotta a norma della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (6), un branco di galline ovaiole sia risultato essere la fonte di infezione in un focolaio di tossinfezione alimentare.

(8)

Tenuto conto dei rischi per la salute pubblica rappresentati dalle uova contaminate da salmonella, è opportuno stabilire norme in materia di stampigliatura delle uova al fine di garantire che le uova provenienti da branchi soggetti a restrizioni nel quadro di un programma di controllo della salmonella a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 siano stampigliate in un modo che consenta di distinguerle facilmente dalle uova da tavola prima dell’immissione in commercio.

(9)

Per escludere risultati iniziali falso-positivi, è opportuno che l’autorità competente possa revocare le restrizioni previste dall’allegato II, parte D, punto 2, del citato regolamento qualora l’infezione da salmonella nei branchi di galline ovaiole non venga confermata mediante l’impiego di un protocollo rigoroso.

(10)

I paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare uova devono fornire garanzie equivalenti alle prescrizioni applicabili nella Comunità ed è opportuno modificare di conseguenza il modello di certificato per le uova di cui alla decisione 2006/696/CE.

(11)

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (7), in particolare all’articolo 12, stabilisce norme relative agli alimenti e ai mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo. Tali norme si applicano alle uova da tavola. Di conseguenza nel presente regolamento non occorre dettare disposizioni specifiche relative all’esportazione di dette uova.

(12)

Per evitare distorsioni degli scambi è opportuno consentire, per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, l’uso di certificati rilasciati conformemente al modello di certificato attuale di cui alla decisione 2006/696/CE.

(13)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 deve quindi essere modificato in tal senso.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II della decisione 2006/696/CE è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Le partite di uova per le quali siano stati rilasciati certificati conformi alla decisione 2006/696/CE nella versione anteriore al 1o novembre 2007 possono essere importate nella Comunità per un periodo di 60 giorni successivi a tale data.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica:

a decorrere dal 1o novembre 2007 laddove, sulla base dell’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare condotta a norma dell’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE, venga stabilito che la presenza di Salmonella spp. nel branco di galline ovaiole costituisce la fonte di infezione per l’uomo attraverso il consumo di uova e ovoprodotti,

a decorrere, al più tardi, dal 1o gennaio 2009 a tutti gli altri branchi di galline ovaiole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(3)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.

(4)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 30.

(5)  The EFSA Journal (2006), pag. 96.

(6)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(7)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 (GU L 100, dell'8.4.2006, pag. 3).


ALLEGATO I

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, la parte D è sostituita dalla seguente:

«D.   Disposizioni specifiche concernenti i branchi di galline ovaiole

1.

Le uova possono essere utilizzate come uova da tavola per il consumo umano diretto solo se provengono da un branco commerciale di galline ovaiole soggetto a un programma nazionale istituito a norma dell’articolo 5 e non sottoposto a restrizioni ufficiali.

2.

Le uova provenienti da branchi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da branchi che si sospetta siano infetti o da branchi che presentano un’infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione o i quali siano risultati essere la fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell’uomo possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l’eliminazione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica conformemente alla legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari.

Le uova provenienti da branchi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da branchi che si sospetta siano infetti o da branchi che presentano un’infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione o i quali siano risultati essere la fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell’uomo:

a)

devono essere considerate uova della categoria B, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (1);

b)

devono recare l’indicazione di cui all’articolo 10, del regolamento (CE) n. 557/2007 che le distingua chiaramente dalle uova della categoria A prima dell’immissione in commercio;

c)

non possono essere fatte entrare nei centri di imballaggio a meno che l’autorità competente non sia soddisfatta delle misure volte a prevenire la contaminazione incrociata di uova di altri branchi.

3.

Se i volatili provenienti da branchi infetti sono macellati o distrutti, devono essere prese precauzioni per ridurre, per quanto possibile, il rischio di diffusione delle zoonosi. La macellazione deve essere effettuata conformemente alla legislazione comunitaria sull’igiene alimentare. I prodotti derivati da tali volatili possono essere immessi sul mercato per il consumo umano in conformità alla legislazione comunitaria sull’igiene alimentare e, una volta applicabile, della parte E. Tali prodotti, qualora non destinati al consumo umano, devono essere utilizzati o eliminati in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002.

4.

Per escludere risultati iniziali falso-positivi l’autorità competente può revocare le restrizioni di cui al punto 2 della presente parte:

a)

qualora il branco di galline ovaiole non costituisca la fonte di infezione per l’uomo attraverso il consumo di uova e ovoprodotti, secondo quanto risulta dall’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare condotta a norma dell’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE; e

b)

qualora il branco venga sottoposto a un programma di controllo nazionale istituito a norma dell’articolo 5 e i sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione non siano stati confermati dal protocollo di campionamento seguente condotto dall’autorità competente:

i)

specifiche tecniche di cui all’articolo 5, della decisione 2004/665/CE della Commissione (7 campioni). Si devono comunque raccogliere per sottoporre ad analisi un sottocampione di 25 grammi di ogni singolo materiale fecale e un campione di polvere. I campioni devono essere analizzati separatamente;

oppure

ii)

ricerca batteriologica dell’intestino ceco e degli ovidotti di 300 volatili;

oppure

iii)

ricerca batteriologica del guscio e del contenuto di 4 000 uova di ciascun branco in pool costituiti da un massimo di 40 uova.

L’autorità competente, oltre a eseguire il campionamento di cui alla lettera b), deve verificare che non siano stati impiegati gli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi di campionamento.


(1)  GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5


ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte 2, della decisione 2006/696/CE, il modello di certificato veterinario per le uova (E) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per le uova (E)

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24.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1238/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2007

che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), ,in particolare l’articolo 76, paragrafo 1, lettera h), e l’articolo 89,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 conferisce all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia») il potere di prendere decisioni individuali riguardanti la registrazione delle sostanze chimiche ed istituisce una commissione di ricorso innanzi alla quale è possibile impugnare tali decisioni.

(2)

L’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1907/2006 autorizza la Commissione ad adottare norme dettagliate riguardanti le qualifiche richieste per essere membro della commissione di ricorso.

(3)

La commissione di ricorso dovrebbe essere presieduta da una persona notoriamente esperta in diritto comunitario.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualifiche dei membri

1.   La commissione di ricorso è composta da membri qualificati dal punto di vista tecnico e giuridico. Il presidente è qualificato dal punto di vista giuridico.

2.   I membri qualificati dal punto di vista tecnico ed i loro sostituti sono titolari di un diploma universitario o di una qualifica equivalente ed hanno un’effettiva esperienza professionale in materia di valutazione dei rischi, valutazione dell’esposizione o gestione dei rischi, relativamente agli effetti delle sostanze chimiche sulla salute umana o sull’ambiente, oppure in materie connesse.

3.   I membri qualificati dal punto di vista giuridico ed i loro sostituti sono titolari di un diploma universitario in diritto e sono notoriamente esperti di diritto comunitario.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.


24.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1239/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2007

recante ottantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 21 e 27 settembre e il 9 ottobre 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2007 (GU L 205 del 26.9.2007, pag. 3).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban [alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Abu Thabit, (n) Shaykh Abu Thabit, (o) Shaykh Thabet, (p) Abu Abdur Rahman, (q) Abdur Abu Rahman]. Data di nascita: 16.10.1966. Luogo di nascita: ‘Aniza, Arabia Saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf.»

(b)

«Abdul Rahim Al-Talhi [alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim, (k) Abu Al Bara’a Al Naji, (l) Shuwayb Junayd. Indirizzo: Buraydah, Arabia Saudita]. Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Al-Taif, Arabia Saudita. Passaporto n.: F275043, rilasciato il 29.5.2004, che scade il 5.4.2009. Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf.»

(c)

«Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr [alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Abu Bakr, (j) Abu Abdullah]. Data di nascita: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Luogo di nascita: Al-Karawiya, Arabia Saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza nonché nel reclutamento per il gruppo Abu Sayyaf.»

(2)

La voce «Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Ghafoor. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'agricoltura del regime dei Talibani. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(3)

La voce «Manan, Mawlawi Abdul, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Manan. Titolo: (a) signor, (b) Mawlawi. Funzione: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.»

(4)

La voce «Wahab, Malawi Abdul Taliban (Addetto commerciale a Riyadh)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Wahab. Titolo: Malawi. Funzione: Addetto commerciale a Riyadh sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(5)

La voce «Janan, Mullah (Governatore di Fariab)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Janan Agha. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Fariab (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia centrale dell'Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(6)

La voce «Ahmadi, Haji M., Mullah (Presidente della Da Afghanistan Bank)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Ahmadi. Titolo: (a) Mullah, (b) Haji. Funzione: Presidente della Da Afghanistan Bank sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(7)

La voce «Shafiq, M, Mullah (Governatore della Provincia di Samangan)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Shafiq Ahmadi. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Samangan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani.»

(8)

La voce «Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministro delle risorse idriche ed elettriche)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ahmed Jan Akhund. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(9)

La voce «Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Attiqullah Akhund. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'agricoltura del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(10)

La voce «Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministro della sanità)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Abbas Akhund. Titolo: Mullah. Funzione: Ministro della pubblica sanità del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(11)

La voce «Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministro delle miniere e dell’industria)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Essa Akhund. Titolo: (a) Alhaj, (b) Mullah. Funzione: Ministro delle miniere e dell’industria del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(12)

La voce «Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice ministro dei martiri e del rimpatrio)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Sediq Akhundzada. Funzione: Vice ministro dei martiri e del rimpatrio del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(13)

La voce «Jan, Ahmad, Maulavi (Governatore della Provincia di Zabol)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ahmad Jan Akhunzada. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Zabol (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Luogo di nascita: provincia di Urazgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(14)

La voce «Eshaq M. (Governatore della Provincia di Laghman)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Eshaq Akhunzada Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Laghman (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: distretto di Qarabajh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(15)

La voce «Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministro dell’edilizia)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Allahdad (alias Akhund). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dell’edilizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(16)

La voce «Amin, Aminullah, Maulavi (Governatore della Provincia di Saripul)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Aminullah Amin. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Saripul (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(17)

La voce «Aminzai, Shams-us-Safa (Centro stampa, Ministero degli esteri)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Shams-us-Safa Aminzai. Funzione: Centro stampa, Ministero degli esteri del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(18)

La voce «Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titolo: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funzione: capo dell’agenzia commerciale afgana di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 011252 (passaporto afgano)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titolo: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funzione: capo dell’agenzia commerciale afgana di Peshawar, Pakistan sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 011252 (passaporto afgano).»

(19)

La voce «Aref, Arefullah, Mullah (Vice ministro delle finanze)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Arefullah Aref. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(20)

La voce «Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime dei Talibani, (b) segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1967. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro della leadership dei Talibani dal maggio 2007, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime dei Talibani, (b) segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1967. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro della leadership dei Talibani dal maggio 2007, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistana, (c) membro del consiglio dei Talibani di Peshawar.»

(21)

La voce «Atiqullah, Hadji Molla (Vice ministro dei lavori pubblici)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Atiqullah Titolo: (a) Hadji, (b) Molla. Funzione: Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(22)

La voce «Azizirahman, signor (Terzo segretario dell’Ambasciata talibana di Abu Dhabi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Azizirahman. Titolo: signor. Funzione: Terzo segretario dell’Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.»

(23)

La voce «Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Addetto commerciale del “Consolato generale” talibano di Karachi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Gul Ahmad Hakimi. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto commerciale del “Consolato generale” talibano di Karachi. Nazionalità: afgana.»

(24)

La voce «Hamdullah, Maulavi (Addetto ai rimpatri, “Consolato generale” talibano di Quetta)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Hamdullah. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto ai rimpatri, “Consolato generale” talibano di Quetta. Nazionalità: afgana.»

(25)

La voce «Hamidi, Zabihullah (Vice ministro dell’istruzione superiore)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Zabihullah Hamidi; Funzione: Vice ministro dell’istruzione superiore del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(26)

La voce «Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) leader attivo dei Talibani, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) leader attivo dei Talibani, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, (c) sarebbe deceduto nel giugno 2007.»

(27)

La voce «Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle miniere e dell’industria del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1952. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman, Afghanistan» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro delle miniere e dell’industria del regime dei Talibani, (b) Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1952. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman, Afghanistan.»

(28)

La voce «Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Titolo: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funzione: Vice ministro degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghandaab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, (b) membro del Taliban’s leadership Council dal maggio 2007» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan). Titolo: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funzione: Vice ministro degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghandaab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, (b) membro del Taliban’s leadership Council dal maggio 2007, (c) membro della commissione finanziaria del consiglio dei Talibani.»

(29)

La voce «Ezatullah. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della pianificazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1957. Luogo di nascita: provincia di Laghman, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ezatullah Haqqani. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della pianificazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1957. Luogo di nascita: provincia di Laghman, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

(30)

La voce «Turab, Hidayatullah Abu (Vice ministro dell’aviazione civile)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Hidayatullah (alias Abu Turab). Funzione: Vice ministro dell’aviazione civile del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(31)

La voce «Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani, (b) Vice ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) dell’Afghanistan orientale, (b) membro del “Consiglio” dei Talibani nella provincia di Kunar, Afghanistan, dal maggio 2007, (c) cugino di Moulavi Noor Jalal» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) dell’Afghanistan orientale, (b) membro del “Consiglio” dei Talibani nella provincia di Kunar, Afghanistan, dal maggio 2007, (c) cugino di Moulavi Noor Jalal.»

(32)

La voce «Rauf, Abdul, Mullah (Comandante del blocco centrale)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Rauf Khadem. Titolo: Mullah. Funzione: Comandante del blocco centrale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(33)

La voce «Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Governatore della Provincia di Herat)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Khairullah Mohammad Khairkhwah. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(34)

La voce «Kmalzada Shamsalah, signor (Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Shamsalah Kmalzada. Titolo: signor. Funzione: Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.»

(35)

La voce «Madani, Jan Mohammad, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Jan Mohmmad Madani. Titolo: signor. Funzione: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.»

(36)

La voce «Zia-ur-Rahman Madani (alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb) Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Logar sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: Taliqan, provincia di Takhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: responsabile degli affari militari dei Talibani nella provincia di Takhar, Afghanistan, dal maggio 2007» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Zia-ur-Rahman Madani (alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb) Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Logar (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: Taliqan, provincia di Takhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) responsabile degli affari militari dei Talibani nella provincia di Takhar, Afghanistan, dal maggio 2007, (b) responsabile della provincia di Nangahar.»

(37)

La voce «Mohammad Husayn Mustasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Titolo: Mullah. Funzione: Presidente dell’Accademia delle scienze sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Husayn Mastasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Titolo: Mullah. Funzione: Presidente dell’Accademia delle scienze sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

(38)

La voce «Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministro dei lavori pubblici)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammadullah Mati. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(39)

La voce «Matiullah, Mullah, Dogane di Kabul» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Matiullah; Titolo: Mullah. Funzione: Direttore, Dogane di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(40)

La voce «Mazloom, Fazel M, Mullah (Vice capo di Stato maggiore dell’Esercito)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Fazel Mohammad Mazloom. Titolo: Mullah. Funzione: Vice capo di Stato maggiore dell’Esercito del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(41)

La voce «Mohammad, Nazar, Maulavi (Governatore della Provincia di Kunduz)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nazar Mohammad. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(42)

La voce «Homayoon, Mohammad, Eng. (Vice ministro delle risorse idriche ed elettriche)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Homayoon. Titolo: Ing. Funzione: Vice ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(43)

La voce «Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Governatore della Provincia di Khost)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Shafiq Mohammadi. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Khost (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1948. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(44)

La voce «Muhammad Islam Mohammadi. Funzione: Governatore della Provincia di Bamiyan, Afghanistan. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: distretto di Rori Du-Aab, provincia di Samangan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel 2007» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Muhammad Islam Mohammadi. Funzione: Governatore della Provincia di Bamiyan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: distretto di Rori-Du-Aab, provincia di Samangan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2007.»

(45)

La voce «Rasul, M, Mullah (Governatore della Provincia di Nimroz)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Rasul. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Nimroz (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(46)

La voce «Wali, Mohammad, Maulavi (Ministro del servizio per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Wali. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro del servizio per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(47)

La voce «Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Capo del BIA)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Yaqoub. Titolo: Maulavi. Funzione: Capo del BIA sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(48)

La voce «Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titolo: Maulavi. Funzione: inviato talibano alle Nazioni Unite. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: villaggio di Khajakhel, distretto di Sharan, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 106266» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titolo: Maulavi. Funzione: inviato talibano alle Nazioni Unite durante il regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: villaggio di Khajakhel, distretto di Sharan, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 106266.»

(49)

La voce «Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministro della pubblica istruzione)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi). Titolo: Mullah. Funzione: (a) Ministro della pubblica istruzione del regime dei Talibani, (b) rappresentante dei Talibani ai colloqui svoltisi sotto la guida dell'ONU durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(50)

La voce «Motmaen, Abdulhai (Servizi informazione e cultura, Kandahar)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdulhai Motmaen. Titolo: Maulavi. Funzione: Direttore, Servizi informazione e cultura, Kandahar, Afghanistan durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(51)

La voce «Muazen, Samiullah, Maulavi (Vice presidente della Corte Suprema)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Rafiullah Muazen. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice presidente della Corte Suprema sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1943. Luogo di nascita: provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(52)

La voce «Mohammad, Nik, Maulavi (Vice ministro del commercio)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nik Mohammad. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro del commercio del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(53)

La voce «Nomani, Hamidullah, Maulavi (Alto funzionario del ministero dell’istruzione superiore)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Hamdullah Nomani. Titolo: Maulavi. Funzione: Alto funzionario del ministero dell’istruzione superiore sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(54)

La voce «Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Primo segretario del “Consolato generale” talibano di Karachi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Aleem Noorani. Titolo: Mufti. Funzione: Primo segretario del “Consolato generale” talibano di Karachi. Nazionalità: afgana.»

(55)

La voce «Nuri, Maulavi Nurullah (Governatore della Provincia di Balkh, Capo del settore settentrionale)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nurullah Nuri. Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Governatore della Provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani, (b) Capo del settore settentrionale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(56)

La voce «Omar, Mohammed, Mullah, Guida dei fedeli (“Amir ul-Mumineen”), Afghanistan» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammed Omar. Titolo: Mullah. Funzione: Guida dei fedeli (“Amir ul-Mumineen”), Afghanistan. Data di nascita: circa 1966. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, villaggio di Adehrawood. Nazionalità: afgana.»

(57)

La voce «Jabbar, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Baghlan)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Jabbar Omari. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Baghlan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(58)

La voce «Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice ministro degli affari frontalieri)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Ibrahim Omari. Titolo: Alhaj. Funzione: Vice ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: valle di Zadran, provincia di Khost, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(59)

La voce «Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb). Titolo: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funzione: Vice ministro della pubblica istruzione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Darzab, provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile della provincia di Jawzjan, Afghanistan, dal maggio 2007» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb). Titolo: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funzione: Vice ministro della pubblica istruzione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Darzab, provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile dell'Afghanistan settentrionale dal maggio 2007.»

(60)

La voce «Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministro della comunicazione)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Yar Mohammad Rahimi. Titolo: Mullah. Funzione: Ministro della comunicazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Panjwaee, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(61)

La voce «Rahmani, M. Hasan, Mullah (Governatore della Provincia di Kandahar)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Hasan Rahmani. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Panjwae, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(62)

La voce «Reshad, Habibullah, Mullah (Capo dei servizi investigativi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Habibullah Reshad. Titolo: Mullah. Funzione: Capo dei servizi investigativi sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(63)

La voce «Salek, Abdulhai, Maulavi (Governatore della Provincia di Urouzgan)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdulhai Salek. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Urouzgan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(64)

La voce «Sanani, Maulavi, Capo di Dar-ul-Efta» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Sanani. Titolo: Maulavi. Funzione: Capo di Dar-ul-Efta sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1923. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(65)

La voce «Saqib, Noor Mohammad (Presidente della Corte suprema)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Noor Mohammad Saqib. Funzione: Presidente della Corte suprema sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Bagrami, provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(66)

La voce «Ehsanullah, Maulavi (Vice ministro della sicurezza (Intelligence))» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ehsanullah Sarfida. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(67)

La voce «Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice ministro del lavoro e degli affari sociali)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Saduddin Sayyed (alias (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin). Titolo: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Funzione: (a) Vice ministro del lavoro e degli affari sociali del regime dei Talibani, (b) sindaco di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Chaman, Pakistan.»

(68)

La voce «Qari Abdul Wali Seddiqi. Funzione: Terzo segretario. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000769 (rilasciato 2.2.1997)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Qari Abdul Wali Seddiqi. Funzione: Terzo segretario sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000769 (passaporto afgano rilasciato il 2.2.1997).»

(69)

La voce «Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice governatore della Provincia di Kabul)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Wahed Shafiq. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice governatore della Provincia di Kabul (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(70)

La voce «Shaheen, Mohammad Sohail (Secondo segretario dell’“Ambasciata” talibana di Islamabad)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Sohail Shaheen. Funzione: Secondo segretario dell’«Ambasciata» talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana.»

(71)

La voce «Hamsudin, Maulavi (Governatore della Provincia di Wardak (Maidan))» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Shamsudin. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Wardak (Maidan) (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Keshim, provincia di Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(72)

La voce «Sharif, Mohammad (Vice ministro degli interni)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Sharif. Funzione: Vice ministro degli interni del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(73)

La voce «Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice ministro della giustizia)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Jalaluddine Shinwari. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Shinwar, provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(74)

La voce «Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Terzo segretario della “Ambasciata” talibana di Islamabad)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Sarwar Siddiqmal. Funzione: Terzo segretario della “Ambasciata” talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana.»

(75)

La voce «Stanekzai, Sher Abbas (Vice ministro della sanità)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Funzione: Vice ministro della sanità del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(76)

La voce «Tawana, Maulavi (Governatore della Provincia di Paktia)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Taha. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Paktia (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(77)

La voce «Tahis, Hadji (Vice ministro dell’aviazione civile)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Tahis. Titolo: Hadji. Funzione: Vice ministro dell’aviazione civile del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(78)

La voce «Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministro del rimpatrio)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Raqib Takhari. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro del rimpatrio del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Takhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(79)

La voce «Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministro della giustizia)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nooruddin Turabi. Titolo: Mullah. Funzione: Ministro della giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(80)

La voce «Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice ministro dell’agricoltura)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Shams Ur-Rahman. Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro dell’agricoltura del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(81)

La voce «Walijan, Maulavi (Governatore della Provincia di Jawzjan)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Walijan. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Jawzjan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Quetta, Pakistan.»

(82)

La voce «Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Vice ministro della sicurezza (Intelligence))» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul-Haq Wasseq. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(83)

La voce «Waziri, M. Jawaz (Ministero degli esteri, servizio ONU)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Jawad Waziri. Funzione: Ministero degli esteri, servizio ONU del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»

(84)

La voce «Zurmati, Maulavi Rahimullah (Vice ministro dell’informazione e della cultura (Pubblicazioni))» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Rahimullah Zurmati. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell’informazione e della cultura (Pubblicazioni) del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

24.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2007

che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2007) 4672]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/678/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (2), nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

(2)

Con la decisione 2004/452/CE (3) la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

(3)

La University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, Stati Uniti d'America, è da considerarsi un ente che soddisfa le condizioni prescritte ed è quindi opportuno inserirla nell'elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).

(3)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/439/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 30).


ALLEGATO

«ALLEGATO

ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI

Banca centrale europea

Banca centrale spagnola

Banca centrale italiana

University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d'America

Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America

Banca centrale tedesca

Unità Analisi occupazionale, direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea

Università di Tel Aviv (Israele)

Banca mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d'America

The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d'America

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, USA»


24.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

che fissa gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito per gli anni civili 2007-2012

[notificata con il numero C(2007) 5104]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/679/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, gli Stati membri che applicano, al momento dell’entrata in vigore di detto regolamento, il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2), possono applicare, durante il periodo 2007-2012, una riduzione, detta «modulazione volontaria», a tutti gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3).

(2)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 378/2007, entro due mesi dell’entrata in vigore dello stesso, gli Stati membri fissano il tasso annuo di modulazione volontaria che applicheranno per il periodo 2007-2012 e lo comunicano alla Commissione unitamente a una valutazione dell’impatto dell’applicazione di tale misura.

(3)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, lo Stato membro in cui, all’atto dell’entrata in vigore di detto regolamento, si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e in cui il regime di pagamento unico è applicato a livello regionale può scegliere, per il periodo 2007-2012, di applicare tassi differenziati su base regionale secondo criteri oggettivi. Il tasso massimo per qualsiasi regione di ciascuno Stato membro interessato è pari al 20 %.

(4)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 378/2007, lo Stato membro che applica tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale trasmette alla Commissione, entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso, per il periodo 2007-2012, informazioni concernenti: a) i tassi annui di modulazione volontaria per ogni regione e per l’intero territorio; b) gli importi complessivi annui da ridurre nel quadro della modulazione volontaria; c) se del caso, gli importi supplementari complessivi annui necessari per coprire l’aiuto supplementare di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento; d) i dati statistici e altri dati di sostegno utilizzati per stabilire gli importi di cui alle lettere b) e c).

(5)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione sulla base: a) di un calcolo nel caso di un tasso nazionale unico di modulazione volontaria; b) in caso di applicazione di tassi differenziati su base regionale, degli importi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(6)

Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione i seguenti tassi annui di modulazione volontaria fissati a livello regionale:

Regioni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Inghilterra

12 %

13 %

14 %

14 %

14 %

14 %

Irlanda del Nord

4,5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

9 %

Galles

0 %

2,5 %

4,2 %

5,8 %

6,5 %

6,5 %

Scozia

5 %

8 %

8,5 %

9 %

9 %

9 %

(7)

Il Regno Unito ha inoltre trasmesso il totale degli importi soggetti a riduzione a titolo di modulazione volontaria, nonché una valutazione dell’impatto dell’applicazione di tale modulazione.

(8)

Occorre pertanto fissare gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito per gli anni civili 2007-2012 sono riportati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2008.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).


ALLEGATO

Importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel Regno Unito

(in milioni di euro)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totale

362,0

424,0

464,4

475,5

481,6

481,6

Di cui:

 

 

 

 

 

 

Regime di pagamento unico, titolo III del regolamento (CE) n 1782/2003

358,6

419,6

459,6

470,6

476,7

476,7

Carni bovine, articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003

1,49

2,38

2,53

2,68

2,68

2,68

Frutta a guscio, articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003

0,001

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Altri (1)

1,909

2,018

2,268

2,218

2,218

2,218


(1)  Stima degli importi risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria ai pagamenti per le colture proteiche [articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003] e le colture energetiche [articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003].


24.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

che modifica la decisione 2006/410/CE, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e la decisione 2006/636/CE, recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

[notificata con il numero C(2007) 5106]

(2007/680/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 12, paragrafi 2 e 3,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), in particolare l’articolo 69, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005, prevede che la Commissione fissi gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria e che tali importi siano aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro relativa al sostegno comunitario allo sviluppo rurale di cui all’articolo 69, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(2)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede che la Commissione fissi gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, nonché dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), nonché il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

(3)

Gli importi da mettere a disposizione del FEASR e il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA devono essere fissati sulla base dei massimali annui corrispondenti agli esercizi di bilancio 2007-2013.

(4)

La decisione 2006/410/CE della Commissione (4) ha fissato gli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni dei pagamenti diretti previste dall’articolo 10, paragrafo 2, e dagli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono messi a disposizione del FEASR, nonché il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, per gli esercizi finanziari 2007-2013.

(5)

La decisione 2006/493/CE del Consiglio (5) ha stabilito l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza.

(6)

La decisione 2006/636/CE della Commissione (6) ha fissato la ripartizione tra gli Stati membri del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 tenendo conto anche degli importi da trasferire al FEASR.

(7)

In seguito all’adozione della decisione 2007/679/CE della Commissione, del 22 ottobre 2007, recante fissazione degli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione facoltativa al Regno Unito per gli anni civili 2007-2012 (7), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, è opportuno adattare gli importi messi a disposizione del FEASR e aggiungere tali importi alla ripartizione annua relativa al sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il Regno Unito.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2006/410/CE e 2006/636/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/410/CE è così modificata:

1)

l’articolo unico è sostituito dal testo seguente:

«Articolo unico

Gli importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2013, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, nonché il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono indicati nell’allegato della presente decisione.»;

2)

l’allegato della decisione è sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Nella tabella che figura nell’allegato della decisione 2006/636/CE, gli importi relativi al Regno Unito e gli importi totali risultanti dalla somma degli importi relativi a tutti gli Stati membri sono sostituiti dagli importi di cui all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

(4)  GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.

(5)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.

(6)  GU L 261 del 22.9.2006, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 2007/383/CE (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 21).

(7)  Cfr. pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

«ALLEGATO

(in milioni di EUR)

Esercizio finanziario

Importi messi a disposizione per il FEASR

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007

2007

984

22

 

 

44 753

2008

1 241

22

 

362,0

44 592

2009

1 252

22

 

424,0

44 981

2010

1 257

22

 

464,4

45 402,6

2011

1 231

22

484

475,5

45 404,5

2012

1 231

22

484

481,6

45 874,4

2013

1 228

22

484

481,6

46 358,4»


ALLEGATO II

(prezzi correnti in EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale 2007-2013

Di cui importo minimo per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

Regno Unito

263 996 373

645 001 582

698 582 271

741 000 084

748 834 332

752 295 626

748 964 152

4 598 674 420

188 337 515

Totale

12 343 028 110

12 904 462 561

12 915 336 508

12 926 752 114

13 346 691 325

13 301 303 256

13 245 900 813

90 983 474 687

31 232 644 963»