ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 279

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
23 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1230/2007 della Commissione, del 22 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1231/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1232/2007 della Commissione, del 22 ottobre 2007, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 1964/2006 e (CE) n. 1002/2007 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione nel dicembre 2007, nell'ambito di contingenti tariffari nel settore del riso

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione, del 22 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

10

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/676/CE

 

*

Decisione n. 1/2007 del Comitato misto UE-Messico, del 14 giugno 2007, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

15

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana

21

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1230/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

55,3

MK

27,6

TR

117,9

ZZ

66,9

0707 00 05

JO

151,2

MA

40,3

MK

48,1

TR

143,2

ZZ

95,7

0709 90 70

TR

124,8

ZZ

124,8

0805 50 10

AR

81,8

TR

85,0

UY

73,9

ZA

52,3

ZZ

73,3

0806 10 10

BR

240,4

TR

126,0

US

202,0

ZZ

189,5

0808 10 80

AU

145,1

CL

117,6

MK

33,9

NZ

83,6

US

96,6

ZA

90,4

ZZ

94,5

0808 20 50

CN

67,6

TR

123,6

ZZ

95,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.10.2007   

IT

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L 279/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Sauna domestica a raggi infrarossi, destinata ad essere installata all’interno di un edificio e progettata per contenere un massimo di 2 persone, composta da:

sei pannelli in legno prefabbricati «pronti all’assemblaggio»,

una panca,

un apparecchio di ventilazione,

un dispositivo ionizzatore a ossigeno.

Alcuni dei pannelli sono dotati di:

una porta con finestra,

radiatore ad infrarossi in ceramica,

comandi digitali,

altoparlanti.

Il raggio prodotto dal radiatore ad infrarossi in ceramica ha una lunghezza d’onda di 5,6-15 μm.

Il prodotto combina le funzioni di una sauna e di un dispositivo ad infrarossi per la terapia del calore. Procura divertimento e rilassamento.

8516 79 70

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2(a), 3(b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, nonché dal testo dei codici 8516, 8516 79 e 8516 79 70.

Le apparecchiature meccaniche e i dispositivi elettronici conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale. L’articolo non può pertanto essere classificato nella voce 4421 come altri lavori di legno. L’articolo non consente alcun trattamento medico e dunque non può essere classificato alla voce 9018 come un strumento o apparecchio medico.

La classificazione nella voce 9406 è esclusa perché l’articolo non costituisce una costruzione prefabbricata indipendente completa o incompleta.

Dato che il radiatore ad infrarossi in ceramica, che svolge la funzione principale del prodotto, è un apparecchio elettrotermico con una funzione specificata in un’altra voce del capitolo 85 (voce 8516), è esclusa la classificazione nella voce 8543.

Poiché il radiatore ad infrarossi in ceramica è principalmente destinato a riscaldare i corpi e non solamente l’aria della cabina, il prodotto è escluso dalla sottovoce 8516 29 relativa agli apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali. Di conseguenza, deve essere classificato nella sottovoce 8516 79.

2.

Apparecchio autonomo per la registrazione su disco versatile digitale (DVD) da videocamera di un codice digitale rappresentante immagini.

L’apparecchio è dotato di interfaccia USB per la connessione ad una videocamera o ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.

Quando l’apparecchio è collegato alla videocamera, la registrazione delle immagini è controllata da quest’ultima che registra unicamente in formato video.

L’apparecchio può anche essere utilizzato come dispositivo di memoria dei dati su un DVD se collegato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.

8521 90 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5(E) al capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00.

Dato che l’apparecchio esegue una funzione specifica, ossia la videoregistrazione da videocamera, è esclusa la classificazione come unità di memoria alla sottovoce 8471 70 [cfr. la nota 5(E) al capitolo 84].

Dato che l’apparecchio è specificato alla voce 8521 (apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione), è esclusa la classificazione come macchine per l’inserimento di informazioni su supporto alla voce 8471 (sottovoce 8471 90).

Dato che l’apparecchio ha una funzione specificata altrove nel capitolo 85 (voce 8521), è esclusa la classificazione alla voce 8543.

3.

Fotocamera per catturare e salvare immagini in una memoria interna con una capacità di 22 MB o in una scheda di memoria con una capacità massima di 1 GB.

La fotocamera è dotata di un dispositivo di accoppiamento di carica (CCD) di 6 megapixel e di uno schermo a cristalli liquidi LCD con una diagonale di 6,35 cm (2,5 pollici) che può essere usato come mirino per catturare le immagini o come schermo per visualizzare le immagini già salvate.

La risoluzione massima delle immagini fisse è di 3 680 × 2 760 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di salvare circa 290 immagini fisse. Utilizzando la risoluzione di 640 × 480 pixel e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di salvare circa 7 550 immagini fisse.

La risoluzione massima dei filmati è di 640 × 480 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di registrare un filmato di circa 11 minuti a 30 inquadrature per secondo.

La fotocamera dispone di uno zoom ottico che non può essere utilizzato durante la registrazione di un filmato.

8525 80 30

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 30.

La fotocamera non può essere classificata nelle sottovoci 8525 80 11 o 8525 80 19 come telecamera, perché è in grado di registrare immagini fisse e filmati.

Il prodotto può catturare e salvare un numero significativo di immagini fisse di alta qualità.

Tuttavia, il prodotto può catturare e salvare filmati con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel e non permette di utilizzare lo zoom durante la registrazione (cfr. le note esplicative della NC della sottovoce 8525 80 30).

Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la funzione principale del prodotto è quella di catturare e salvare immagini fisse, e, pertanto, l’apparecchio deve essere classificato come fotocamera digitale della sottovoce 8525 80 30.

4.

Fotocamera per catturare e salvare immagini in una scheda di memoria di capacità massima di 1 GB.

La fotocamera è dotata di un dispositivo di accoppiamento di carica (CCD) di 6 megapixel e di uno schermo a cristalli liquidi LCD con una diagonale di 5,08 cm (2 pollici) che può essere usato come mirino per catturare le immagini o come schermo per visualizzare le immagini già salvate.

La risoluzione massima delle immagini fisse è di 3 680 × 2 760 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di salvare circa 300 immagini fisse. Utilizzando la risoluzione di 640 x 480 pixel e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di salvare circa 7 750 immagini fisse.

La risoluzione massima dei filmati è di 640 × 480 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di registrare un filmato di circa 42 minuti a 30 inquadrature per secondo.

La fotocamera dispone di uno zoom ottico che può essere utilizzato durante la registrazione di un filmato.

8525 80 30

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 30.

La fotocamera non può essere classificata alle sottovoci 8525 80 11 o 8525 80 19 come telecamera, perché è in grado di registrare immagini fisse e filmati.

Il prodotto può catturare e salvare immagini fisse di alta qualità.

Anche se il prodotto assomiglia a una videocamera, permette di utilizzare lo zoom durante la registrazione di filmati e può registrare un filmato della durata massima di 42 minuti utilizzando una risoluzione di 640 × 480 pixel, la registrazione di filmati rimane una funzione secondaria, dal momento che il prodotto può solo catturare e salvare filmati con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel (cfr note esplicative della NC della sottovoce 8525 80 30).

Ai sensi della nota 3 della sezione XVI la funzione principale del prodotto è quella di catturare e salvare immagini fisse e pertanto, l’apparecchio deve essere classificato come fotocamera digitale della sottovoce 8525 80 30.

5.

Fotocamera per catturare e salvare immagini in una scheda di memoria di capacità massima di 2 GB.

La fotocamera è dotata di un dispositivo di accoppiamento di carica (CCD) di 5 megapixel e di uno schermo dotato di tecnologia a diodi elettroluminescenti organici con una diagonale di 5,59 cm (2,2 pollici) che può essere usato come mirino per catturare le immagini o come schermo per visualizzare le immagini già salvate.

È dotato di una presa d’entrata per un microfono e di una presa d’uscita audio video.

La risoluzione massima dei filmati è di 1 280 × 720 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 2 GB, è in grado di registrare circa 42 minuti di filmati a 30 inquadrature per secondo. Utilizzando la risoluzione di 640 × 480 pixel e la scheda di memoria da 2 GB, è in grado di registrare più di 2 ore di filmati a 30 inquadrature per secondo.

La risoluzione massima delle immagini fisse è di 3 680 × 2 760 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 2 GB, è in grado di salvare circa 600 immagini fisse. Utilizzando la risoluzione di 640 × 480 pixel e la scheda di memoria da 2 GB, è in grado di salvare circa 15 500 immagini fisse.

La fotocamera dispone di uno zoom ottico che può essere utilizzato durante la registrazione di un filmato.

8525 80 91

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 91.

La fotocamera non può essere classificata alle sottovoci 8525 80 11 o 8525 80 19 come telecamera, perché è in grado di registrare immagini fisse e filmati.

Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la funzione principale dell’apparecchio è quella di catturare e registrare immagini video poiché può registrare dei filmati con una qualità superiore a 800 × 600 pixel per circa 42 minuti con una risoluzione di 1 280 × 720 pixel, a 30 inquadrature per secondo. Inoltre l’apparecchio è dotato di uno zoom ottico che può essere utilizzato durante la registrazione di un filmato (cfr. le note esplicative della NC, sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99).

Il prodotto, permettendo unicamente la registrazione del suono e delle immagini dalla telecamera, è classificato come videocamera alla voce 8525 80 91.

6.

Dispositivo portatile costituito da un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale) con antenna integrata ed un computer palmare (PDA) dotato di sistema operativo, in un unico involucro.

Le dimensioni complessive sono: 11,2 (lunghezza) × 6,9 (larghezza) × 1,6 (profondità) cm.

È dotato di:

alloggiamento per la scheda di memoria,

schermo tattile LCD a colori da 8,9 cm (3,5 pollici),

retroilluminazione LED,

memoria Flash da 32 MB,

modulo GPS integrato con antenna separata,

un registratore vocale,

supporto alla riproduzione MP3 con altoparlante integrato,

interfacce per cuffia, USB, una base, ecc., e

pulsanti per accedere alle attività, al calendario, alle note e ai contatti.

8526 91 20

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3(c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8526, 8526 91 e 8526 91 20.

Il dispositivo è composto da due componenti: una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, che rientra nella voce 8471 e un ricevitore GPS, che rientra nella voce 8526.

Non possono essere considerate funzione principale né quella di elaborazione dell’informazione, né quella di ricezione di segnali GPS.

In applicazione della regola generale interpretativa 3(c), il dispositivo rientra pertanto nella voce 8526.

7.

Autoveicolo a quattro ruote dotato di motore diesel con una potenza di 132 kW e una velocità massima di 40 km/h.

Il veicolo ha una trasmissione completamente automatica, quattro marce in avanti e una marcia indietro e una cabina chiusa con un solo sedile per il guidatore.

Il telaio è dotato di una «quinta ruota». La quinta ruota ha un’altezza di sollevamento di 60 cm e una capacità massima di carico di 32 000 kg. La quinta ruota è destinata a permettere l’aggancio di un rimorchio.

Il veicolo è progettato appositamente per essere utilizzato nei centri di distribuzione che gestiscono rimorchi.

8701 90 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6, per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici 8701, 8701 90 e 8701 90 90.

Il veicolo non rientra nella voce 8709 in quanto non è né progettato per, né destinato al, trasporto delle merci stesse e non è suscettibile di essere utilizzato nelle stazioni ferroviarie.

Nella causa C 495/03 (1) la Corte di giustizia europea ha sentenziato che questo tipo di veicolo rientra nella voce 8701.

Non può essere classificato come trattore stradale per semirimorchi nella voce 8701 20, in quanto non è né progettato per, né destinato a, essere condotto su strada a causa della sua costruzione e della velocità massima di cui è capace.

Il veicolo, pertanto, deve essere classificato come trattore nella voce NC 8701 90 90.


(1)  [2005] ECR I-8151.


23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1232/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 1964/2006 e (CE) n. 1002/2007 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione nel dicembre 2007, nell'ambito di contingenti tariffari nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (3), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (4), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (5), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito del contingente 09.4094.

(4)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2007, occorre derogare ai regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 1964/2006 e (CE) n. 1002/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande dei titoli di importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, non possono essere presentate domande di titoli di importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079, per l'anno 2007, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 dicembre 2007.

2.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1964/2006, non possono essere presentate domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517, per l'anno 2007, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 dicembre 2007.

3.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, non possono essere presentate domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell'ambito del contingente 09.4094, per l'anno 2007, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) del 14 dicembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).

(4)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19. Rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 15.

(5)  GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.


23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1233/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) finanziano, in regime di gestione concorrente, soltanto le spese sostenute in conformità del diritto comunitario. I pagamenti indebiti effettuati dagli Stati membri ai beneficiari che non derivano da irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2), ma da errori commessi dalle amministrazioni nazionali, non sono effettuati in conformità del diritto comunitario e, pertanto, non devono essere finanziati dal bilancio comunitario. Per tale motivo detti pagamenti indebiti, se non sono stati recuperati dagli Stati membri entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, devono essere esclusi dai resoconti annuali degli organismi pagatori. Di conseguenza, tali pagamenti non devono essere inclusi nelle tabelle di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006 (3).

(2)

A norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, all'atto della trasmissione dei conti annuali, gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero. Nella tabella gli Stati membri indicano separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti e gli importi per i quali è stato deciso di non procedere al recupero. Al fine di facilitare la liquidazione dei conti degli organismi pagatori da parte della Commissione, nei conti deve essere indicato l'importo totale a carico del bilancio comunitario e l'importo totale a carico del bilancio dello Stato membro, secondo quanto disposto, rispettivamente, per il FEAGA dall'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, e per il FEASR dall'articolo 33, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005, nonché l'importo totale a carico del bilancio della Commissione, secondo quanto disposto rispettivamente per il FEAGA dall'articolo 32, paragrafo 6, e per il FEASR dall'articolo 33, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

(3)

A fini contabili, è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, nell'ambito dei conti annuali, informazioni sugli importi da recuperare diversi da quelli risultanti da errori commessi dalle amministrazioni nazionali o da irregolarità commesse dai beneficiari, come ad esempio gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità. A tal fine occorre aggiungere un modello di tabella in cui riportare le informazioni richieste.

(4)

Per tenere conto di recenti cambiamenti nel settore, occorre aggiornare alcuni riferimenti relativi alla sicurezza dei sistemi d'informazione.

(5)

Occorre semplificare l'allegato III, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 885/2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 885/2006 è modificato come segue:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Contenuto dei conti annuali

I conti annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 includono:

a)

le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

b)

le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera h), inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio comunitario;

c)

le spese del FEASR, ripartite per programmi e misure. Alla chiusura del programma, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera h), inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi;

d)

dati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica, oppure la conferma che i dati relativi a ciascuna operazione sono tenuti a disposizione della Commissione, su supporto informatico;

e)

una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programmi e misure, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (4), per quanto concerne il FEAGA, e l'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento per quanto concerne il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;

f)

separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e della Comunità, a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, e dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

g)

separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e della Comunità, a norma dell'articolo 33, paragrafo 8, primo comma, e dell'articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

h)

la tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario a seguito di irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (5), incluse le sanzioni e gli interessi relativi, secondo il modello riportato nell'allegato III del presente regolamento;

i)

un estratto dal registro dei debitori degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e h), incluse le sanzioni e gli interessi relativi, secondo il modello riportato nell'allegato III bis;

j)

un sommario delle operazioni di intervento, con l'indicazione dell'entità e dell'ubicazione delle scorte alla fine dell'esercizio finanziario;

k)

la conferma che i dati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono conservati negli archivi dell'organismo pagatore;

2)

l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;

3)

l'allegato III è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento;

4)

dopo l'allegato III è inserito come allegato III bis il testo contenuto nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2008 e successivi i punti 1, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(2)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

(4)  GU L 171 del 23.6.1996, pag. 1.

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.»;


ALLEGATO I

Il punto 3 B) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La sicurezza dei sistemi d'informazione si basa su criteri definiti in una versione applicabile, nell'esercizio finanziario di cui trattasi, di una delle seguenti norme internazionalmente riconosciute:»

b)

il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27002: Code of practice for Information Security management (ISO) (codice di buona pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni),»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Modello di tabella di cui all'articolo 6, lettera h)

Gli Stati membri forniscono, per ciascun organismo pagatore, le informazioni di cui all'articolo 6, lettera h), utilizzando la seguente tabella:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

(l + m + n + o)

u

Organismo pagatore

Fondo

[riferimento al regolamento (CE) n. 1290/2005, articoli 3 o 4]

(Esercizio finanziario)

Unità monetaria

Numero di identificazione del caso

Codice di identificazione ECR, se previsto (1)

Caso incluso nel registro dei debitori?

Identificazione del beneficiario

Programma concluso?

(solo per il FEASR)

Esercizio finanziario dell'accertamento primario di irregolarità

Soggetto a procedimento giudiziario

Importo originario da recuperare

Importo totale rettificato

(intero periodo di recupero)

Importo totale recuperato

(intero periodo di recupero)

Importo dichiarato irricevibile

Esercizio finanziario dell'accertamento dell'irrecuperabilità

Ragioni dell'irrecuperabilità

Importo rettificato

(nell'esercizio finanziario n)

Importo recuperato

(nell'esercizio finanziario n)

Importo il cui recupero è in corso

Importo da accreditare ai bilanci nazionali

 

3/4

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Codice per l'identificazione univoca dei casi notificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).»


ALLEGATO III

«ALLEGATO III bis

Modello di tabella di cui all'articolo 6, lettera i)

Altri importi da recuperare riportati nel registro dei debitori da accreditare al FEAGA o al FEASR

Gli Stati membri forniscono, per ciascun organismo pagatore, le informazioni di cui all'articolo 6, lettera i), utilizzando la seguente tabella:

a

b

c

d

e

f

g

h

Organismo pagatore

Fondo

Unità monetaria

Saldo

15 ottobre n-1

Nuovi casi

(esercizio n)

Totale degli importi recuperati

(esercizio n)

Totale delle rettifiche, inclusi gli importi irrecuperabili

(esercizio n)

Importo da recuperare

15 ottobre n»

 

 

 

 

 

 

 

 


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/15


DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

del 14 giugno 2007

riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2007/676/CE)

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (1) (di seguito «la decisione n. 2/2000»), in particolare l'allegato III relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle parti all'accordo.

(2)

Ai sensi della dichiarazione comune V acclusa alla decisione n. 2/2000, il Comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle regole stabilite nelle note 2 e 3 dell'appendice II bis, sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di dette regole. Il 22 marzo 2004 il Comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Messico (2) che proroga fino al 30 giugno 2006 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000.

(3)

Si considera opportuno prorogare nuovamente, a titolo provvisorio, l'applicazione delle regole d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, assicurando in tal modo la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito di tale decisione.

(4)

Ai sensi della dichiarazione comune VI acclusa alla decisione n. 2/2000 il Comitato misto proroga oltre il 31 dicembre 2002 le regole d'origine istituite nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, finché non sarà concluso l'attuale ciclo di negoziati multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(5)

Con la decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico del 20 dicembre 2002 (3) l'applicazione delle regole d'origine stabilite nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004. I negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio non sono ancora terminati ed è quindi necessario prorogare nuovamente l'applicazione di queste norme d'origine, assicurando in tal modo la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito della decisione n. 2/2000.

(6)

Il metodo di gestione correntemente utilizzato per attribuire i contingenti annuali fissati nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alle voci SA (sistema armonizzato) da 5208 a 5212, 5407 e 5408, 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 esportati dalla Comunità in Messico deve essere modificato, sostituendo l'attuale sistema di aggiudicazione con un metodo basato sul principio «primo arrivato, primo servito» per semplificare l'accesso a tali contingenti e permettere un tasso di utilizzo più elevato.

(7)

Il metodo di gestione correntemente utilizzato per attribuire i contingenti annuali fissati nella nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alle voci SA da 6402 a 6404 esportati dalla Comunità in Messico deve essere modificato, sostituendo l'attuale sistema di aggiudicazione con un metodo basato sul principio «primo arrivato, primo servito» per semplificare l'accesso a tali contingenti e permettere un tasso di utilizzo più elevato.

(8)

La regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904 deve essere modificata per permettere l'uso di granturco non originario del tipo Zea indurata nella fabbricazione di prodotti di questa voce.

(9)

La regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601 deve essere modificata per permettere l'acquisizione del carattere originario con diversi processi di fabbricazione,

DECIDE:

Articolo 1

Le regole d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 si applicano fino al 30 giugno 2009 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III di tale decisione.

Articolo 2

Le regole d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 si applicano fino alla conclusione dell'attuale ciclo di negoziati dell'OMC in sostituzione delle regole d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III di tale decisione.

Articolo 3

1.   Il testo delle note a piè di pagina nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 relative ai prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408, 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione.

2.   Nell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, è aggiunta una nuova nota 13 il cui testo è contenuto nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

Il testo della nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 5

Il testo della regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 6

Il testo della regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore alla data dello scambio tra le parti delle notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure legali.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per il Comitato misto

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10, e GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1 (allegati). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 3/2004 del Comitato misto UE-Messico (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 15).

(2)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 60.

(3)  GU L 44 del 18.2.2003, pag. 97.


ALLEGATO I

(di cui all'articolo 3)

Testo delle note a piè di pagina all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 relative ai prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408 da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811

Nota a piè di pagina delle voci SA da 5208 a 5212

La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio «primo arrivato, primo servito». Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Nota a piè di pagina delle voci SA 5407 e 5408

La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 3 500 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio «primo arrivato, primo servito». Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Nota a piè di pagina delle voci SA da 5512 a 5516

La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio «primo arrivato, primo servito». Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Nota a piè di pagina delle voci SA 5801, 5806 e 5811

Per le voci SA 5801, 5806 e 5811, la regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo di 500 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio «primo arrivato, primo servito». Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Testo della nota 13 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000

Nota 13

Il Messico attribuisce il beneficio dei contingenti annuali indicati all'appendice II per i prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408, da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 sulla base del principio «primo arrivato, primo servito».

Nel 2009 il Comitato misto riesamina i contingenti annuali per adeguarli sulla base dell'esperienza di gestione e dei flussi commerciali bilaterali.


ALLEGATO II

(di cui all'articolo 4)

Testo della nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000

Nota 9

Voci SA 6402, 6403 e 6404

Voce SA

Designazione dei prodotti

Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) oppure (4)

da 6402 a 6404

Calzature di materie plastiche, di cuoio naturale e di materiali tessili

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

Questa regola conferisce il carattere originario esclusivamente alle merci esportate dalla CE in Messico nell'ambito dei contingenti annuali previsti per ciascuna voce:

6402

120 000 paia

6403, esclusivamente per paia aventi un valore doganale superiore a 20 USD

250 000 (paia da donna)

250 000 (paia da uomo)

125 000 (paia per bambini)

6404

120 000 paia

Tali contingenti saranno attribuiti dal Messico secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

Nel 2009 il Comitato misto riesamina le condizioni di cui alla presente nota per adeguarle, in funzione dell'esperienza nella gestione dei contingenti, al fine di sfruttare al meglio le possibilità commerciali offerte.


ALLEGATO III

(di cui all'articolo 5)

Regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904

Voce SA

Designazione dei prodotti

Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) oppure (4)

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini); precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Produzione:

a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina utilizzati (eccetto il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 


ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 6)

Regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601

Voce SA

Designazione dei prodotti

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) oppure (4)

7601

Alluminio greggio

Produzione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

oppure

Produzione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio

 


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/21


AZIONE COMUNE 2007/677/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2007

relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 25, terzo comma, e l’articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella risoluzione 1706 (2006) sulla situazione nella regione sudanese del Darfur, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha ribadito di temere che il clima di violenza che attualmente pervade il Darfur possa ripercuotersi negativamente anche sul resto del Sudan e sulla regione circostante, in particolare nel Ciad e nella Repubblica centrafricana, sottolineando altresì che ai fini di una pace duratura nel Darfur occorre regolare gli aspetti inerenti alla sicurezza regionale. Nella risoluzione 1769 (2007), che ha autorizzato il varo di un’operazione ibrida di Unione africana e Nazioni Unite (UA/ONU) nel Darfur (UNAMID), l’UNSC ha affermato la disponibilità a sostenere le proposte del segretario generale dell’ONU inerenti a un’eventuale presenza pluridimensionale dell’ONU nel Ciad orientale e nel nordest della Repubblica centrafricana finalizzata a migliorare la sicurezza della popolazione civile in tali regioni.

(2)

Nelle conclusioni del 23 luglio 2007 il Consiglio ha riaffermato l’impegno a continuare a sostenere gli sforzi prodigati dall’UA e dall’ONU per risolvere il conflitto nella regione sudanese del Darfur, per quanto riguarda sia il processo politico teso al raggiungimento di un accordo globale e sostenibile fra le parti coinvolte nel conflitto sia l’attività di mantenimento della pace svolta da UA e ONU tramite lo spiegamento nel Darfur di un’operazione ibrida UA/ONU. Ha sottolineato di sostenere le attuali iniziative volte alla facilitazione delle attività umanitarie nel Darfur e di essere pronto a valutare l’ipotesi di altre misure, in particolare nel quadro dell’ONU, per assicurare l’inoltro dell’aiuto umanitario e la protezione della popolazione civile.

(3)

Il Consiglio ha inoltre posto in rilievo la dimensione regionale della crisi del Darfur e l’urgente necessità di far fronte all’impatto destabilizzante che la crisi esercita sulla situazione nei paesi limitrofi sotto il profilo umanitario e della sicurezza, e ha confermato il suo sostegno allo spiegamento di una presenza pluridimensionale dell’ONU nel Ciad orientale e nel nordest della Repubblica centrafricana, dichiarandosi disponibile a vagliare l’ipotesi di un’operazione militare «ponte» dell’UE a sostegno di tale presenza pluridimensionale dell’ONU, allo scopo di migliorare la sicurezza in queste aree.

(4)

Nella relazione del 10 agosto 2007 il segretario generale dell’ONU ha proposto di spiegare nel Ciad orientale e nel nordest della Repubblica centrafricana una presenza pluridimensionale, inclusa un’eventuale componente militare dell’UE, tra l’altro allo scopo di migliorare la sicurezza dei rifugiati e degli sfollati interni, agevolare l’inoltro dell’aiuto umanitario e creare condizioni favorevoli agli sforzi di ricostruzione e sviluppo prodigati in queste regioni.

(5)

Il 27 agosto 2007 il presidente dell’UNSC ha fatto, a nome di tale Consiglio, una dichiarazione in cui plaude alle proposte del segretario generale dell’ONU inerenti ad una presenza pluridimensionale nella Repubblica del Ciad orientale e nella Repubblica centrafricana, incluso un eventuale spiegamento militare dell’UE.

(6)

Il 12 settembre 2007 il Consiglio ha approvato il concetto generale relativo a un’eventuale operazione militare dell’UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana.

(7)

Con lettera del 17 settembre 2007 il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ha informato il segretario generale dell’ONU della decisione presa dal Consiglio.

(8)

Le autorità del Ciad e della Repubblica centrafricana si sono espresse favorevolmente circa un’eventuale presenza militare dell’UE nel rispettivo paese.

(9)

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1778 (2007) del 25 settembre 2007 ha approvato il varo di una missione dell’ONU nella Repubblica centrafricana e nel Ciad (MINURCAT), autorizzando altresì l’UE a schierare forze in tali paesi per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale. Ha inoltre previsto che, entro sei mesi da tale data, l’UE e l’ONU effettuino una valutazione dei bisogni al fine di definire le modalità relative al seguito, inclusa un’eventuale operazione delle Nazioni Unite.

(10)

Conformemente all’azione comune 2007/108/PESC del Consiglio (1), gli obiettivi politici su cui si basa il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan tengono nel debito conto le ramificazioni regionali del conflitto nel Darfur per quanto attiene alla Repubblica del Ciad e alla Repubblica centrafricana. L’RSUE per il Sudan dovrebbe quindi essere investito di un ruolo d’orientamento politico verso il comandante della forza dell’UE al fine, tra l’altro, di assicurare la coerenza globale delle azioni dell’UE nei confronti del Sudan/Darfur.

(11)

Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare il controllo politico sull’operazione militare dell’UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25, terzo comma, del trattato UE.

(12)

A norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del trattato UE, le spese operative derivanti dalla presente azione comune, che abbiano implicazioni nel settore militare o della difesa, dovrebbero essere a carico degli Stati membri a norma della decisione 2007/384/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (2) (in seguito denominata «Athena»).

(13)

L’articolo 14, paragrafo 1, del trattato UE richiede l’indicazione, nelle azioni comuni, dei mezzi di cui l’Unione europea deve disporre. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per un periodo di dodici mesi costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l’importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate da Athena.

(14)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all’attuazione della presente azione comune e non partecipa pertanto al finanziamento dell’operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L’Unione europea conduce un’operazione militare «ponte» nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, in conformità del mandato fissato nell’UNSCR 1778 (2007).

2.   Le forze schierate a tale scopo operano secondo gli obiettivi politici e strategici approvati dal Consiglio del 12 settembre 2007.

Articolo 2

Nomina del comandante dell’operazione dell’UE

Il Tenente generale Patrick NASH è nominato comandante dell’operazione dell’UE.

Articolo 3

Designazione della sede del comando operativo dell’UE

Il comando operativo dell’UE ha sede presso Mont Valérien.

Articolo 4

Nomina del comandante della forza dell’UE

Il Brigadiere generale Jean-Philippe GANASCIA è nominato comandante della forza dell’UE.

Articolo 5

Pianificazione e avvio dell’operazione

La decisione sull’avvio dell’operazione militare dell’UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio.

Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell’operazione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato UE. Tale autorizzazione include le competenze per la modifica dei documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre la facoltà di adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE e/o del comandante della forza dell’UE. Il Consiglio, assistito dall’SG/AR, conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell’operazione militare dell’UE.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell’Unione europea (CEUMC) relazioni sulla condotta dell’operazione militare dell’UE. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell’operazione dell’UE e/o il comandante della forza dell’UE.

Articolo 7

Direzione militare

1.   Il comitato militare dell’UE (EUMC) sorveglia la corretta esecuzione dell’operazione militare dell’UE condotta sotto la responsabilità del comandante dell’operazione dell’UE.

2.   L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell’operazione dell’UE. Esso può, ove necessario, invitare alle sue riunioni il comandante dell’operazione dell’UE e/o il comandante della forza dell’UE.

3.   Il CEUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell’operazione dell’UE.

Articolo 8

Coerenza della risposta dell’UE

1.   La presidenza, l’SG/AR, l’RSUE, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE provvedono allo stretto coordinamento delle rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.

2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza dell’UE consulta l’RSUE e tiene conto degli orientamenti politici che questi gli indica, in particolare per le questioni che presentano una dimensione politica regionale, tranne quando occorra decidere con urgenza o quando sia in gioco la sicurezza operativa.

Articolo 9

Relazioni con le Nazioni Unite la Repubblica del Ciad, la Repubblica centrafricana e altri attori

1.   L’SG/AR, assistito dall’RSUE e in stretto coordinamento con la presidenza, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, con le autorità del Ciad, con le autorità della Repubblica centrafricana e con i paesi vicini, nonché con gli altri attori pertinenti.

2.   Il comandante dell’operazione dell’UE, in stretto coordinamento con l’SG/AR, si tiene in collegamento con il Dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace (DPKO) nelle Nazioni Unite in ordine alle questioni relative alla sua missione.

3.   Il comandante della forza dell’UE tiene, per quanto riguarda le questioni relative alla sua missione, stretti contatti con la MINURCAT e le autorità locali, nonché con altri attori internazionali, ove opportuno.

4.   Fatto salvo l’articolo 12 di Athena, l’SG/AR e i comandanti dell’UE concordano con le Nazioni Unite le modalità di assistenza reciproca e di cooperazione.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione europea e il quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, paesi terzi possono essere invitati a partecipare all’operazione.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare paesi terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.

3.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi che saranno conclusi secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato UE. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali accordi a suo nome. Quando l’UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’operazione di cui trattasi.

4.   I paesi terzi che forniscono un contributo militare significativo all’operazione militare dell’UE hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell’operazione degli Stati membri dell’UE che partecipano all’operazione.

5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora paesi terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 11

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio e la Commissione, secondo le rispettive competenze, assicurano la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e le attività esterne della Comunità, a norma dell’articolo 3 del trattato UE. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Le modalità relative al coordinamento delle attività dell’UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana sono fissate in loco o a Bruxelles secondo i casi.

Articolo 12

Status delle forze dirette dall’UE

Lo status delle forze dirette dall’UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per l’espletamento e il buon andamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato UE. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare gli accordi in questione a suo nome.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni dell’operazione militare dell’UE sono amministrati da Athena.

2.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE è di 99 200 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 33, paragrafo 3, di Athena è pari al 50 %.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze

1.   L’SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’operazione militare dell’UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L’SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, documenti non classificati dell’UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all’operazione e soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

Articolo 15

Entrata in vigore e termine

1.   La presente azione comune entra in vigore alla data di adozione.

2.   L’operazione militare dell’UE termina al più tardi dodici mesi dopo aver raggiunto la capacità operativa iniziale. La forza dell’UE comincia a ritirarsi al termine dell’operazione militare dell’UE. Durante il periodo di ritiro la forza dell’UE può continuare a svolgere i compiti affidatele conformemente all’UNSCR 1778 (2007), nei limiti delle sue capacità residue; in particolare, continua ad applicarsi la catena di comando dell’operazione militare dell’UE.

3.   La presente azione comune è abrogata a seguito del ritiro della forza dell’UE conformemente alla pianificazione approvata per il termine dell’operazione militare dell’UE e fatte salve le disposizioni applicabili di Athena.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 63.

(2)  GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.

(3)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/34/CE, Euratom (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 32).