ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
16 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1199/2007 della Commissione, del 15 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1200/2007 della Commissione, del 15 ottobre 2007, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asiago (DOP)]

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1201/2007 della Commissione, del 15 ottobre 2007, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coliflor de Calahorra (IGP)]

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1202/2007 della Commissione, del 15 ottobre 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2007

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1203/2007 della Commissione, del 15 ottobre 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1204/2007 della Commissione, del 15 ottobre 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

13

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

2007/666/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2007, sulla nomina di un membro del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie per il terzo mandato

15

 

 

2007/667/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2007, che autorizza l'impiego in Germania di bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE [notificata con il numero C(2007) 4648]

16

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( GU L 255 del 30.9.2005 )

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

16.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1199/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

70,5

MK

28,3

TR

121,0

ZZ

73,3

0707 00 05

EG

151,2

JO

162,5

TR

146,7

ZZ

153,5

0709 90 70

TR

116,4

ZZ

116,4

0805 50 10

AR

81,1

TR

83,7

UY

81,6

ZA

54,2

ZZ

75,2

0806 10 10

BR

252,4

MK

44,5

TR

117,3

US

252,2

ZZ

166,6

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

17,7

NZ

83,6

US

96,9

ZA

83,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

71,2

TR

126,7

ZA

84,6

ZZ

94,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


16.10.2007   

IT

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L 271/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asiago (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Asiago», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).

(3)   GU C 321 del 29.12.2006, pag. 23.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.

Formaggi

ITALIA

Asiago (DOP)


16.10.2007   

IT

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L 271/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coliflor de Calahorra (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Coliflor de Calahorra» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione d’opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché la dichiarazione d’opposizione è stata successivamente ritirata, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU C 148 del 24.6.2006, pag. 21.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Coliflor de Calahorra (IGP)


16.10.2007   

IT

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L 271/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1202/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 ottobre 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6).

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

1.10.2007-12.10.2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (*1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (*2)

Frumento duro di bassa qualità (*3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

244,10

96,57

Prezzo FOB USA

371,11

361,11

341,11

190,09

Premio sul Golfo

19,47

Premio sui Grandi laghi

11,10

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

46,79  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

43,80  EUR/t


(*1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


16.10.2007   

IT

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L 271/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)   GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

(3)   GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

(4)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 15 ottobre 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Sistema A1

Periodo di domanda della restituzione: 25.10.2007-24.12.2007

Sistema B

Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 1.11.2007-31.12.2007

Tasso di restituzione

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

Tasso di restituzione indicativo

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

0702 00 00 9100

A00

20

 

20

2 500

0805 10 20 9100

A00

26

 

26

28 333

0805 50 10 9100

A00

50

 

50

8 333

0806 10 10 9100

A00

13

 

13

833

0808 10 80 9100

F04 , F09

22

 

22

25 000


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(2)  I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F04

:

Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F09

:

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


16.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (2), ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

(2)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.

(3)

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3).

(4)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(5)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.

(7)

Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1429/95, la durata di validità dei titoli è limitata al 31 dicembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

(2)   GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

(3)   GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

(4)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 15 ottobre 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 25 ottobre 2007 al 14 dicembre 2007.

Periodo di assegnazione dei titoli: da novembre 2007 a dicembre 2007.

Codice del prodotto (1)

Codice di destinazione (2)

Tasso di restituzione

(EUR/t netta)

Quantitativi previsti

(in t)

0812 10 00 9100

F06

45

1 500

2002 10 10 9100

A02

41

22 400

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

138

250

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

53

250

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

26

0


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(2)  I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F06

Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

16.10.2007   

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L 271/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2007

sulla nomina di un membro del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie per il terzo mandato

(2007/666/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2005/383/CE della Commissione, dell’11 maggio 2005, sulla proroga del mandato del Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (1) (GEE),

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 12 luglio 2006 il sig. Carlo CASINI ha rassegnato le dimissioni dal GEE in seguito alla sua investitura a parlamentare europeo.

(2)

La Commissione ha quindi pubblicato, il 15 marzo 2007, un invito a presentare candidature al fine di selezionare un nuovo membro del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie, e una commissione esaminatrice formata da alti funzionari della Commissione ha esaminato le candidature pervenute e scelto una rosa di candidati per la decisione della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Francesco D. BUSNELLI è nominato membro del GEE per il periodo rimanente dell'attuale mandato del GEE (2005-2009) in sostituzione del sig. Carlo CASINI, membro del GEE uscente.

Articolo 2

Il mandato del nuovo membro del GEE decorre dal giorno dell'adozione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2007.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 127 del 20.5.2005, pag. 17.


16.10.2007   

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L 271/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

che autorizza l'impiego in Germania di bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE

[notificata con il numero C(2007) 4648]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/667/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), e in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Il primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, stabilisce le misure di eradicazione che devono essere applicate quando è stata confermata ufficialmente la presenza di una TSE. Tali misure consistono in particolare nell'abbattimento e nella completa distruzione degli animali e dei prodotti di origine animale considerati a rischio («animali bovini a rischio») a causa di un legame epidemiologico con gli animali colpiti.

(2)

La Germania ha presentato alla Commissione una richiesta di decisione che consenta l'impiego di animali bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva, mediante deroga al primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1), lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001.

(3)

Le misure di controllo presentate dalla Germania prevedono la rigida limitazione dei movimenti e la tracciabilità dei bovini in modo tale che non sia messo in pericolo il livello attuale di protezione della salute dell'uomo e degli animali.

(4)

Sulla base di una valutazione favorevole del rischio, dovrà perciò essere consentito alla Germania di impiegare bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva purché siano soddisfatte talune condizioni.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Mediante deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001, la Germania può utilizzare i bovini di cui al punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino, dell'allegato VII di detto regolamento fino alla fine della loro vita produttiva, alle condizioni previste dai paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo.

2.   La Germania garantisce che i bovini di cui al paragrafo 1:

a)

siano permanentemente rintracciabili nella base di dati informatizzata prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamennto europeo e del Consiglio (2);

b)

vengano spostati dalla loro azienda unicamente sotto controllo ufficiale e al fine di una distruzione;

c)

non siano inviati ad altri Stati membri o esportati verso paesi terzi.

3.   La Germania realizzerà controlli regolari per verificare la corretta applicazione della presente decisione.

4.   La Germania informerà la Commissione e gli altri Stati membri dell'impiego dei bovini conformemente al paragrafo 1 attraverso il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

La Germania presenterà anche informazioni pertinenti nella relazione annua prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

(2)   GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.


Rettifiche

16.10.2007   

IT

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L 271/18


Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 255 del 30 settembre 2005 )

1.

Nell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione pubblica un’adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.»

2.

Nell’allegato II, al punto 1 «Settore paramedico e sociopedagogico», la durata della formazione di cui all'allegato C della direttiva 92/51/CEE è modificata come segue:

 

Germania

A pagina 55, dopo il trattino «logoterapeuta [“ Sprachtherapeut(in) ”]» è inserito il testo seguente:

«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.»

 

Italia

A pagina 55, dopo il trattino «(ottico)» è inserito il testo seguente:

«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.»

 

Lussemburgo

A pagina 56, dopo il trattino «educatore (educatrice) (“éducateur/trice”)» è inserito il testo seguente:

«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.»

 

Paesi Bassi

A pagina 57, il testo seguente:

«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

i)

almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

ii)

almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

iii)

almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o

iv)

nel caso degli assistenti veterinari (“dierenartsassistent”), tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime “MBO”) o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio (“LLW”), che si concludono in entrambi i casi con un esame.»

è sostituito dal seguente:

«qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime “MBO”) o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio (“LLW”), che si concludono in entrambi i casi con un esame.»