ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 267

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
12 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1188/2007 della Commissione, dell'11 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1189/2007 della Commissione, dell'11 ottobre 2007, che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto di intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio contabile 2008

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1190/2007 della Commissione, dell'11 ottobre 2007, che fissa, per l'esercizio contabile 2008 del FEAGA, il tasso d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1191/2007 della Commissione, dell’11 ottobre 2007, che deroga, per la campagna 2006/07, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1192/2007 della Commissione, dell’11 ottobre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1193/2007 della Commissione, dell’11 ottobre 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1194/2007 della Commissione, dell’11 ottobre 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1195/2007 della Commissione, dell'11 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca dello scorfano nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali della zona CIEM V e nelle acque internazionali delle zone CIEM XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1196/2007 della Commissione, dell’11 ottobre 2007, recante divieto di pesca del rombo giallo nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera belga

14

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2007/657/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, dell'11 ottobre 2007, sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 4607]  ( 1 )

16

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003)

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

12.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1188/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

74,5

MK

29,3

TR

118,5

ZZ

74,1

0707 00 05

JO

162,5

TR

152,4

ZZ

157,5

0709 90 70

TR

117,1

ZZ

117,1

0805 50 10

AR

68,5

TR

85,3

UY

81,6

ZA

60,1

ZW

52,6

ZZ

69,6

0806 10 10

BR

277,6

IL

284,6

MK

44,5

TR

125,2

US

284,6

ZZ

203,3

0808 10 80

AR

90,2

AU

188,0

CL

120,4

MK

13,8

NZ

87,0

US

101,2

ZA

92,8

ZZ

99,1

0808 20 50

CN

67,6

TR

123,3

ZA

65,4

ZZ

85,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1189/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2007

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto di intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio contabile 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti in regime di intervento pubblico deve essere operato al momento dell’acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell’inizio dell’esercizio contabile. La Commissione può inoltre, al momento dell’acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.

(3)

Le modalità di calcolo del deprezzamento sono stabilite dall’allegato VIII, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (3).

(4)

Appare quindi indicato stabilire, per determinati prodotti, i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare nel corso dell’esercizio contabile 2008 ai valori di acquisto mensili dei medesimi per poter stabilire l’ammontare del deprezzamento.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime di intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d’intervento tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, gli organismi d’intervento applicano ai valori di acquisto mensili i coefficienti di deprezzamento indicati nello stesso allegato.

Articolo 2

Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all’articolo 1 del presente regolamento, sono comunicati alla Commissione nell’ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (4).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 734/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 5).

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 721/2007 (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 4).

(4)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d’acquisto mensili

Prodotti

Coefficienti

Frumento tenero panificabile

Orzo

Granturco

Zucchero bianco

0,10

Risone

Alcol

0,45

Burro

Latte scremato in polvere


12.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1190/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2007

che fissa, per l'esercizio contabile 2008 del FEAGA, il tasso d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (3), la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti è determinata secondo le modalità definite nell'allegato IV del medesimo regolamento sulla base di un tasso d'interesse uniforme per la Comunità.

(3)

Il tasso d'interesse uniforme per la Comunità corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui all'allegato IV, punto I.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, cui si applica rispettivamente una ponderazione di un terzo e di due terzi. Tale tasso deve essere fissato all'inizio di ogni esercizio contabile del FEAGA.

(4)

Tuttavia, qualora il tasso d'interesse comunicato da uno Stato membro sia inferiore al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, a norma dell'allegato IV, punto I.2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006 a tale Stato membro si applica un tasso d'interesse specifico. Peraltro, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro del tasso medio delle spese di interesse entro la fine dell'esercizio, la Commissione fissa il tasso d'interesse per tale Stato membro al livello del tasso uniforme fissato per la Comunità.

(5)

In base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri alla Commissione è opportuno fissare i tassi d'interesse applicabili per l'esercizio contabile 2008 del FEAGA tenendo conto dei fattori sopra richiamati.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri in occasione della mobilitazione delle risorse destinate all'acquisto dei prodotti d'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2008 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi d'interesse di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono così stabiliti:

a)

3,0 % per il tasso d'interesse specifico applicabile nella Repubblica ceca;

b)

3,4 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Svezia;

c)

3,7 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Grecia;

d)

3,8 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Austria;

e)

3,9 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Francia, in Finlandia e in Lituania;

f)

4,0 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Irlanda;

g)

4,1 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Italia;

h)

4,3 %, per il tasso d'interesse uniforme per la Comunità applicabile agli Stati membri per i quali non è stato fissato un tasso d'interesse specifico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 734/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 5).

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 721/2007 (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 4).


12.10.2007   

IT

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L 267/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1191/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2007

che deroga, per la campagna 2006/07, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di fornire un sostegno alla distillazione volontaria di vino in alcole per uso alimentare. Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione di tale distillazione, fissando in particolare, nell’articolo 63 bis, paragrafo 10, la data entro la quale deve essere distillato il vino consegnato alla distilleria.

(2)

In alcuni Stati membri, i volumi conferiti alla distillazione dai produttori di vino durante la campagna 2006/07 sono stati nettamente superiori a quelli conferiti abitualmente. Ne è conseguita una saturazione della capacità delle distillerie, ragione per cui la distillazione non può essere ultimata entro il termine previsto. Per ovviare a tale situazione, è opportuno prorogare di un mese il periodo consentito per la distillazione.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2006/07, il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro e non oltre il 31 ottobre della campagna successiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9).


12.10.2007   

IT

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L 267/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 12 ottobre 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,34 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,09 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,34 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,09 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3407

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,07

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,72

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,72

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3407

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


12.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade l’11 ottobre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade l’11 ottobre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 37,715 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.


12.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 10 ottobre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 10 ottobre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 440,31 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.


12.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1195/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca dello scorfano nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali della zona CIEM V e nelle acque internazionali delle zone CIEM XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

52

Stato membro

Portogallo

Stock

RED/51214.

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

Acque comunitarie e acque internazionali della zona CIEM V; acque internazionali delle zone CIEM XII e XIV

Data

5.9.2007


12.10.2007   

IT

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L 267/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1196/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2007

recante divieto di pesca del rombo giallo nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

53

Stato membro

Belgio

Stock

LEZ/2AC4-C

Specie

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

Zona

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

Data

29.8.2007


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

RACCOMANDAZIONI

12.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/16


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2007

sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 4607]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/657/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1) prevede che l'accesso degli investitori alle informazioni sugli emittenti sia maggiormente organizzato a livello comunitario per promuovere attivamente l'integrazione dei mercati europei dei capitali.

(2)

La direttiva 2004/109/CE impone alle autorità competenti degli Stati membri di elaborare orientamenti appropriati per facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (2), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (3) e della direttiva 2004/109/CE, e di creare un'unica rete elettronica (di seguito «la rete elettronica») o una piattaforma di reti elettroniche tra gli Stati membri che colleghi i diversi meccanismi designati a livello nazionale per lo stoccaggio di tali informazioni (di seguito «i meccanismi di stoccaggio»).

(3)

Il 30 giugno 2006 le autorità competenti degli Stati membri hanno adottato, nell'ambito del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) istituito con decisione 2001/527/CE della Commissione (4), un parere destinato alla Commissione, nel quale hanno espresso la preferenza per il metodo della semplice rete elettronica che collega i meccanismi di stoccaggio. L'accesso a tale rete avverrebbe tramite un'interfaccia comune che conterrebbe un elenco di tutte le società quotate nella Comunità e indirizzerebbe l'utente al sito del meccanismo di stoccaggio pertinente. I dati pertinenti resterebbero pertanto stoccati a livello nazionale e non sarebbe necessario creare un'infrastruttura comune che riproduca tutte le informazioni pertinenti stoccate a livello nazionale, il che richiederebbe spese aggiuntive eccessive.

(4)

È opportuno prevedere in questa fase norme facoltative che assicurino ai meccanismi di stoccaggio la flessibilità necessaria per adattarsi al funzionamento della rete elettronica.

(5)

È auspicabile che i meccanismi di stoccaggio siano in grado di collegarsi elettronicamente cosicché gli investitori e le parti interessate possano accedere agevolmente alle informazioni finanziarie sulle società quotate nella Comunità. Affinché tale rete elettronica possa essere creata rapidamente, dovrebbe essere basata su condizioni semplici quali quelle suggerite dalle autorità competenti degli Stati membri. Una rete semplice dovrebbe altresì consentire la prestazione di servizi a valore aggiunto agli investitori.

(6)

Al fine di agevolare l'accesso degli investitori alle informazioni finanziarie sulle società quotate, i meccanismi di stoccaggio dovrebbero essere invitati ad integrare, laddove possibile, le informazioni finanziarie correlate pubblicate dagli emittenti conformemente ad altri atti comunitari o nazionali.

(7)

Per consentire un lancio efficace della rete elettronica, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere invitate, in seno al CESR ed in stretto collegamento con i meccanismi di stoccaggio, a preparare un accordo di governance della rete contenente le condizioni essenziali per la creazione, il funzionamento e il finanziamento della rete elettronica ed in particolare la designazione di un organismo incaricato della gestione quotidiana della rete.

(8)

È importante che i meccanismi di stoccaggio conservino la facoltà di decidere la propria politica in materia di prezzi in modo da garantire la propria sostenibilità finanziaria. Tale politica non dovrebbe tuttavia operare discriminazioni tra gli utenti della rete elettronica e gli utenti che hanno accesso al meccanismo di stoccaggio a livello nazionale.

(9)

Per garantire il funzionamento corretto della rete elettronica e per assicurare la prestazione di servizi comparabili agli utenti di tale rete all'interno della Comunità, sono necessarie norme minime di qualità per lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione a livello nazionale. È importante che i meccanismi di stoccaggio garantiscano sufficiente sicurezza per quanto riguarda la comunicazione, lo stoccaggio e l'accesso ai dati. È altrettanto importante istituire sistemi che garantiscano la certezza quanto alla fonte e al contenuto delle informazioni registrate nei meccanismi di stoccaggio. Per facilitare la registrazione elettronica automatica, l'orodatazione e l'ulteriore elaborazione delle informazioni registrate, i meccanismi di stoccaggio dovrebbero considerare la possibilità di imporre l'uso di formati e modelli appropriati. Inoltre, per facilitare l'accesso alle informazioni stoccate dagli utenti finali, occorre prevedere sistemi di ricerca e un servizio di assistenza appropriati. Per garantire la coerenza del sistema, le stesse norme dovrebbero valere per quanto possibile sia per i meccanismi di stoccaggio partecipanti alla rete sia per l'organismo incaricato di gestire quotidianamente la piattaforma della rete.

(10)

È necessario un approccio graduale per assicurare che la rete elettronica dei meccanismi di stoccaggio sia in grado di soddisfare a lungo termine le aspettative degli utenti e degli investitori, in particolare quanto alla possibilità di uno sportello unico per accedere alle informazioni finanziarie pubblicate dalle società quotate. È pertanto opportuno prevedere un'analisi delle opzioni possibili per rafforzare questa rete in futuro. Per ragioni di coerenza con la creazione iniziale della rete, tale esame dovrebbe essere realizzato dalle autorità competenti degli Stati membri in seno al CESR. In tale contesto occorre quanto meno esaminare la possibilità di collegare questa rete elettronica con la rete elettronica che stanno creando i registri nazionali delle società soggetti alla Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (5).

(11)

Per consentire alla Commissione di tenere sotto controllo la situazione e di valutare la necessità di ulteriori misure, compresa la possibilità di adottare misure di esecuzione conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 2004/109/CE, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a fornire alla Commissione le informazioni pertinenti,

RACCOMANDA:

CAPO I

OGGETTO

1.

La presente raccomandazione ha l'obiettivo di incoraggiare gli Stati membri a garantire che siano adottate le misure necessarie per assicurare l'interconnessione dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE (di seguito «i meccanismi di stoccaggio») in un'unica rete elettronica all'interno della Comunità, come indicato all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), di tale direttiva (di seguito «la rete elettronica»).

CAPO II

RETE ELETTRONICA

2.   Accordo sulla governance della rete elettronica

2.1.

Gli Stati membri dovrebbero facilitare la creazione e lo sviluppo della rete elettronica nella sua fase iniziale incaricando le autorità competenti di cui all'articolo 24, della direttiva 2004/109/CE di preparare, in seno al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) istituito dalla decisione 2001/527/CE, un accordo sulla governance della rete elettronica (di seguito «l'accordo sulla governance»). I meccanismi di stoccaggio dovrebbero essere ampiamente coinvolti nella preparazione di tale accordo.

Gli Stati membri dovrebbero designare l'entità abilitata a concludere tale accordo. Nel farlo, dovrebbero tenere conto dei poteri dei meccanismi di stoccaggio, delle autorità competenti o di altre entità appropriate.

2.2.

L'accordo di governance dovrebbe disciplinare quanto meno i seguenti punti:

a)

la creazione di una piattaforma di rete;

b)

le condizioni di adesione alla rete elettronica;

c)

le conseguenze del mancato rispetto delle condizioni di partecipazione e le modalità per garantire il rispetto di tali condizioni;

d)

la designazione di un organismo che gestisca quotidianamente la piattaforma di rete e le condizioni principali applicabili a tale gestione;

e)

il meccanismo per decidere i miglioramenti da apportare alla rete elettronica, che dovrebbero tenere conto, se del caso, delle opinioni delle parti interessate, compresi gli utenti finali;

f)

le condizioni di finanziamento;

g)

il sistema di risoluzione delle controversie;

h)

il meccanismo per la modifica dell'accordo stesso.

2.3.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per garantire che i meccanismi di stoccaggio rispettino l'accordo sulla governance.

3.   Condizioni riguardanti l'interoperabilità tecnica della rete elettronica

La rete elettronica, creata in applicazione dell'accordo sulla governance, dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi e funzionalità:

a)

un server di applicazione centrale e una base di dati centrale che contiene un elenco di tutti gli emittenti con un'interfaccia comune e che consente, per ciascun emittente, di collegare l'utente finale al meccanismo di stoccaggio che detiene le informazioni previste dalla regolamentazione relative a tale emittente;

b)

un unico punto di accesso per gli utenti finali, che potrebbe essere realizzato o presso un punto centrale o presso ciascun meccanismo di stoccaggio;

c)

un elenco delle lingue interfaccia a disposizione degli utenti finali presso l'unico punto di accesso con le lingue di comunicazione accettate a livello nazionale dai meccanismi di stoccaggio partecipanti alla rete elettronica;

d)

accesso a tutti i documenti disponibili a livello nazionale nei meccanismi di stoccaggio aderenti alla rete elettronica, incluse se disponibili le informazioni pubblicate dagli emittenti a norma delle direttive 2003/6/CE, 2003/71/CE ed altri atti comunitari o leggi nazionali;

e)

la possibilità dell'ulteriore utilizzo dei dati accessibili tramite la rete elettronica, laddove possibile.

4.   Fissazione dei prezzi per l'accesso alle informazioni contenute nella rete elettronica

4.1.

I meccanismi di stoccaggio dovrebbero essere liberi di decidere la propria politica in materia di prezzi. Non dovrebbero tuttavia operare discriminazioni nella loro politica in materia di prezzi tra gli utenti finali che accedono alle loro informazioni direttamente tramite il loro punto di accesso nazionale e quelli che vi accedono indirettamente tramite il punto di accesso unico fornito dalla rete elettronica.

4.2.

I meccanismi di stoccaggio dovrebbero considerare la possibilità di concedere accesso gratuito agli investitori o alle parti interessate per quanto riguarda le informazioni previste dalla regolamentazione, almeno per un certo periodo di tempo successivo alla registrazione di tali informazioni da parte dell'emittente.

4.3.

I punti 4.1 e 4.2 non riguardano la prestazione di servizi a valore aggiunto da parte dei meccanismi di stoccaggio o di terzi che utilizzano le informazioni accessibili tramite la rete elettronica.

CAPO III

NORME MINIME DI QUALITÀ

Sezione 1

Aspetti generali

5.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i meccanismi di stoccaggio aderenti alla rete elettronica rispettino norme equivalenti a quelle stabilite nel presente capo.

Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che l'organismo di cui al punto 2.2, lettera d), designato a norma dell'accordo sulla governance rispetti le norme di cui alle sezioni 2 e 3.

6.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le stesse norme applicabili agli emittenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE si applichino anche alle persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, come indicato all'articolo 21, paragrafo 1, di tale direttiva.

Sezione 2

Sicurezza

7.   Sicurezza della comunicazione

7.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe disporre di solidi meccanismi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione utilizzati per collegare l'emittente con il meccanismo, e fornire certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.

7.2.

Per ragioni di sicurezza il meccanismo di stoccaggio dovrebbe avere il diritto di limitare i mezzi di comunicazione utilizzabili ma dovrebbe essere in grado almeno di ricevere dati elettronici tramite un sistema accessibile all'emittente.

In ogni caso, i tipi di mezzi di comunicazione da utilizzare dovrebbero essere facilmente accessibili, di uso comune e ampiamente disponibili a basso costo.

8.   Integrità delle informazioni previste dalla regolamentazione stoccate

8.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe stoccare le informazioni in un formato elettronico sicuro e dovrebbe disporre di meccanismi di sicurezza appropriati volti a minimizzare i rischi di danneggiamento dei dati e accesso non autorizzato.

8.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe garantire che le informazioni previste dalla regolamentazione che esso detiene nella forma ricevuta dall'emittente siano complete e che il contenuto delle informazioni previste dalla regolamentazione non possa essere modificato mentre esse sono stoccate.

Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso dovrebbe garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine dall'emittente delle informazioni.

8.3.

Le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non dovrebbero essere rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva dovrebbe segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta.

9.   Convalida

9.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere in grado di convalidare le informazioni registrate, in altri termini dovrebbe attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati.

9.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe disporre di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.

10.   Affidabilità dell'accesso ai servizi

10.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe disporre di sistemi di sicurezza tali da garantire che gli emittenti e gli utenti finali possano accedere ai suoi servizi, senza interruzione, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.

Ciascun meccanismo di stoccaggio dovrebbe definire i propri requisiti sulla base delle caratteristiche dei suoi sistemi e delle condizioni particolari in cui opera.

La capacità dei sistemi, ovvero la capacità dei server e la larghezza della banda disponibile, dovrebbe essere sufficiente per far fronte alle richieste prevedibili degli emittenti, per quanto riguarda la registrazione delle informazioni, e degli utenti finali, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni stoccate.

10.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe avere il diritto di impedire l'accesso ai suoi sistemi per brevi periodi, se necessario per eseguire la manutenzione essenziale o per migliorare i suoi servizi. Laddove possibile, tali interruzioni dovrebbero essere annunciate in anticipo.

11.   Accettazione di deroghe e procedure di ripristino

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe disporre di una procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi. Il meccanismo dovrebbe altresì offrire strumenti di ripristino che consentano all'emittente di utilizzare altri meccanismi di registrazione anziché quello prescritto quando quest'ultimo non funzioni. L'emittente dovrebbe tuttavia essere obbligato a registrare nuovamente le informazioni tramite il meccanismo principale quando quest'ultimo sia di nuovo in funzione.

12.   Sistemi di back-up

12.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere tecnologicamente indipendente e disporre di capacità di back-up sufficienti per mantenere e ripristinare i propri servizi entro un periodo di tempo ragionevole.

12.2.

La natura di questi sistemi di back-up dovrà essere valutata da ciascun meccanismo di stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi esistenti.

Sezione 3

Certezza quanto alla fonte delle informazioni

13.   Certezza quanto alla fonte delle informazioni e all'autenticità dell'origine

13.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe disporre di sistemi solidi intesi a garantire certezza quanto alla fonte delle informazioni registrate. Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe avere la certezza che le informazioni che riceve provengano da una fonte autentica. Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe verificare che tutte le informazioni finanziarie previste dalla regolamentazione che esso riceve provengano direttamente dalla persona o dall'entità che ha l'obbligo di registrazione o da una persona o entità autorizzata per suo conto.

13.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere in grado di accusare per via elettronica ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e dovrebbe avere una funzione di non ripudiazione.

14.   Autenticazione dell'utente

I dispositivi di sicurezza del meccanismo di stoccaggio dovrebbero essere volti a stabilire la validità del mittente o a consentire di verificare la sua autorizzazione ad inviare informazioni specifiche. Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe avere il diritto di imporre l'uso di firme digitali, codici di accesso o altre misure appropriate che garantiscano sufficiente certezza.

15.   Necessità di garantire l'integrità del contenuto delle informazioni previste dalla regolamentazione

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe garantire che non vi sia alcun rischio significativo di danneggiamento o di modifica delle informazioni originarie, né incidentale né intenzionale, ed essere in grado di identificare qualsiasi alterazione dei dati.

Sezione 4

Registrazione della data e dell'ora

16.   Registrazione elettronica e orodatazione

16.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere in grado di registrare automaticamente i dati elettronici corredandoli di data e ora.

16.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe avere il diritto di imporre che la registrazione delle informazioni avvenga in base a formati e modelli predeterminati in modo da consentire l'uso di una tecnologia che renda possibile un trattamento completamente automatizzato.

Se vengono imposti formati particolari, il meccanismo di stoccaggio dovrebbe tuttavia utilizzare sistemi ad architettura aperta per la registrazione delle informazioni e dovrebbe quanto meno accettare:

a)

formati di file e protocolli di trasmissione non proprietari che non necessitano di applicazioni informatiche di un unico fornitore;

b)

formati proprietari di uso comune e ampiamente accettati.

Se vengono imposti modelli, il meccanismo di stoccaggio dovrebbe garantire che siano facilmente accessibili e, se del caso, che siano allineati a quelli utilizzati per la registrazione delle stesse informazioni previste dalla regolamentazione presso l'autorità competente.

16.3.

Le informazioni dovrebbero essere corredate di data e ora quando vengono immesse nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post).

Sezione 5

Facilità di accesso da parte degli utenti finali

17.   Presentazione delle informazioni

Nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali, il meccanismo di stoccaggio dovrebbe distinguere tra le informazioni finanziarie previste dalla regolamentazione registrate in virtù di un'obbligazione giuridica e i servizi supplementari a valore aggiunto offerti dal meccanismo di stoccaggio.

18.   Regime linguistico

18.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe registrare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni presentate dall'emittente e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.

18.2.

I sistemi di ricerca del meccanismo di stoccaggio dovrebbero essere disponibili nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune nel settore della finanza internazionale.

19.   Accessibilità tecnica

19.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe utilizzare sistemi ad architettura aperta per l'accesso alle informazioni stoccate. In sede di concezione dei suoi sistemi, il meccanismo di stoccaggio dovrebbe garantire che essi consentano o siano in grado di consentire l'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri.

19.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe consentire agli utenti finali di accedere alle informazioni non appena ciò sia tecnicamente possibile dopo la loro registrazione, tenuto conto delle strutture e delle procedure operative del meccanismo di stoccaggio. Il meccanismo di stoccaggio non dovrebbe ritardare il processo deliberatamente.

19.3.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe consentire agli utenti finali un accesso permanente a tutte le informazioni previste dalla regolamentazione stoccate, conformemente alle condizioni descritte al punto 10.

19.4.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe offrire un servizio di assistenza ai suoi utenti. Il livello di assistenza fornito da ciascun meccanismo di stoccaggio deve essere deciso a livello nazionale.

20.   Formato delle informazioni accessibili per gli utenti finali

20.1.

Le informazioni previste dalla regolamentazione detenute dal meccanismo di stoccaggio dovrebbero essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni previste dalla regolamentazione in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

20.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni previste dalla regolamentazione stoccate.

20.3.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe registrare sufficienti informazioni di riferimento in merito alle informazioni previste dalla regolamentazione ricevute. Tali informazioni di riferimento dovrebbero includere almeno gli elementi seguenti:

a)

l'identificazione delle informazioni come informazioni previste dalla regolamentazione;

b)

il nome dell'emittente dal quale provengono le informazioni previste dalla regolamentazione;

c)

il titolo del documento;

d)

l'ora e la data alle quali sono state diffuse le informazioni previste dalla regolamentazione;

e)

la lingua del documento;

f)

il tipo di informazione prevista dalla regolamentazione.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe organizzare e classificare le informazioni previste dalla regolamentazione in categorie, tenendo conto almeno degli elementi enumerati al primo comma.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere autorizzato ad imporre agli emittenti di fornire le informazioni di riferimento necessarie quando procedono alla registrazione delle informazioni previste dalla regolamentazione.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe allineare queste categorie con gli altri meccanismi di stoccaggio, in particolare per quanto riguarda la tipologia delle informazioni previste dalla regolamentazione, conformemente all'accordo di cui al capo II della presente raccomandazione.

20.4.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe poter imporre agli emittenti di utilizzare formati di file e modelli predeterminati. In ogni caso il meccanismo di stoccaggio dovrebbe quanto meno accettare:

a)

formati di file e protocolli di trasmissione non proprietari che non necessitano di applicazioni informatiche di un unico fornitore;

b)

formati proprietari di uso comune e ampiamente accettati.

Se vengono imposti modelli, il meccanismo di stoccaggio dovrebbe garantire che siano facilmente accessibili e che siano allineati a quelli utilizzati per la registrazione delle stesse informazioni previste dalla regolamentazione presso l'autorità competente.

CAPO IV

ORIENTAMENTI PER LO SVILUPPO FUTURO DELLA RETE ELETTRONICA

21.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le autorità competenti a redigere orientamenti appropriati per lo sviluppo futuro della rete elettronica entro il 30 settembre 2010 nel quadro del CESR.

22.

Tali orientamenti dovrebbero in particolare esaminare la praticabilità, anche sulla base di un'analisi costi-benefici, dell'imposizione di obblighi concernenti:

a)

l'uso in tutti i punti di accesso alla rete elettronica di sistemi di ricerca armonizzati basati su un insieme di chiavi di ricerca e dati di riferimento comuni, armonizzando così i metodi per classificare e identificare le informazioni da stoccare;

b)

l'uso di formati e norme di input comuni per l'inoltro delle informazioni previste dalla regolamentazione ai meccanismi di stoccaggio;

c)

l'uso di un elenco comune di tipi di informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi di stoccaggio;

d)

l'interconnessione tecnica con la rete elettronica creata dai registri nazionali delle società soggetti alla direttiva 68/151/CEE;

e)

l'affidamento della vigilanza sui servizi forniti da qualunque entità giuridica che si avvale degli elementi comuni della rete elettronica ad un unico organismo composto dai rappresentanti delle autorità competenti di cui all'articolo 24, della direttiva 2004/109/CE.

I sistemi di ricerca armonizzati di cui al primo comma, lettera a), dovrebbero almeno consentire di effettuare:

a)

ricerche utilizzando etichette di categoria comuni di cui vengono corredate le informazioni finanziarie previste dalla regolamentazione al momento della loro registrazione presso il meccanismo di stoccaggio, ad esempio: il nome dell'emittente; la data di registrazione; il paese dell'emittente; il titolo del documento; il settore di attività e il tipo di informazione prevista dalla regolamentazione;

b)

ricerche dinamiche o concatenate;

c)

ricerche su più paesi tramite un'unica richiesta.

Gli orientamenti dovrebbero altresì prevedere elenchi comuni di sottocategorie per quanto riguarda il settore di attività e il tipo di informazione prevista dalla regolamentazione.

CAPO V

SEGUITO E DESTINATARI

23.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate alla luce della presente raccomandazione entro il 31 dicembre 2008.

24.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(2)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(3)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(4)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

(5)  GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).


Rettifiche

12.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/23


Rettifica del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 21 novembre 2003 )

1)

A pagina 11, sommario, lettera D, e a pagina 42, Allegato I, lettera D:

anziché:

«D.

Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi principali»,

leggi:

«D.

Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari»;

2)

a pagina 18, sezione A.1 «Concimi azotati», voce 15, quarta colonna, quarta frase:

anziché:

«L'azoto dell'ureaformaldeide deve contenere almeno 3/5 relativo d'azoto solubile unicamente in acqua calda»,

leggi:

«L'azoto dell'ureaformaldeide deve contenere almeno 3/5 relativo d'azoto solubile in acqua calda»;

3)

a pagina 20, sezione A.2 «Concimi fosfatici», voci 2 (b), 2 (c) e 3, sesta colonna, seconda frase:

anziché:

«Anidride solforica solubile in acqua»,

leggi:

«Anidride fosforica solubile in acqua».