ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
|
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
||
|
* |
||
|
* |
|
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
2007/648/CE |
|
|
* |
||
Dichiarazione della Comunità europea in conformità dell’articolo 36, paragrafo 3, dell’accordo |
|||
|
|
2007/649/CE |
|
|
* |
||
|
|
2007/650/CE |
|
|
* |
||
|
|
2007/651/CE |
|
|
* |
||
|
|
2007/652/Euratom |
|
|
* |
||
|
|
2007/653/CE |
|
|
* |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
9.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2007 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell'8 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
91,4 |
MK |
24,6 |
|
TR |
78,0 |
|
ZZ |
64,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
135,3 |
JO |
151,2 |
|
TR |
108,0 |
|
ZZ |
131,5 |
|
0709 90 70 |
JO |
139,2 |
TR |
119,0 |
|
ZZ |
129,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
75,4 |
TR |
84,8 |
|
UY |
83,2 |
|
ZA |
56,4 |
|
ZW |
52,6 |
|
ZZ |
70,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
265,3 |
IL |
284,6 |
|
MK |
44,5 |
|
TR |
115,1 |
|
US |
217,5 |
|
ZZ |
185,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
90,2 |
AU |
138,9 |
|
CL |
27,4 |
|
MK |
13,8 |
|
NZ |
86,2 |
|
US |
97,1 |
|
ZA |
81,7 |
|
ZZ |
76,5 |
|
0808 20 50 |
CN |
70,6 |
TR |
123,3 |
|
ZA |
65,4 |
|
ZZ |
86,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
9.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2007 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2007
che deroga al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) prevede le modalità d’applicazione di quest’obbligo di distillazione nonché, all’articolo 49, talune possibilità di deroga. |
(3) |
Malgrado le misure già adottate dall’Ungheria, in questo Stato membro la capacità delle distillerie risulta ancora insufficiente per distillare la totalità dei sottoprodotti. Occorre pertanto permettere all’Ungheria di esonerare talune categorie di produttori dall’obbligo di distillare sottoprodotti della vinificazione. |
(4) |
Per consentire l’applicazione della deroga concessa all’Ungheria per tutta la campagna vitivinicola, è opportuno che il regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2007. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2007/2008 l’Ungheria può disporre che i produttori che non superano una produzione di 500 hl, ottenuta nei propri impianti individuali, possono assolvere l’obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione ritirando tali prodotti sotto controllo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9).
9.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2007 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2007
relativo al divieto di pesca dell’argentina nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera della Germania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
N. |
46 |
Stato membro |
Germania |
Stock |
ARU/1/2. |
Specie |
Argentina (Argentina silus.) |
Zona |
Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II |
Data |
1.9.2007 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
9.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2007
relativa alla firma, da parte della Comunità europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali
(2007/648/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 gennaio 2006 la conferenza di negoziazione istituita sotto l’egida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) ha approvato il testo dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (di seguito «l’accordo del 2006»). |
(2) |
L’accordo del 2006 è stato negoziato per succedere all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali prorogato, che rimarrà in vigore fino all’entrata in vigore dell’accordo del 2006. |
(3) |
L’accordo del 2006 è aperto alla firma e al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione a decorrere dal 3 aprile 2006 e lo rimarrà fino a un mese dopo l’entrata in vigore. |
(4) |
Gli obiettivi perseguiti dall’accordo del 2006 sono coerenti sia con la politica commerciale comune sia con la politica ambientale. |
(5) |
La Comunità europea è parte contraente dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali. Il nuovo accordo continuerà a promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Unione europea ed è quindi nell’interesse di quest’ultima approvare l’accordo del 2006. |
(6) |
Tutti gli Stati membri hanno espresso la loro intenzione di firmare e di contribuire opportunamente all’applicazione provvisoria dell’accordo del 2006. |
(7) |
Poiché i contributi obbligatori dei membri consumatori dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali sono calcolati principalmente in funzione del volume delle loro importazioni di legno tropicale, la Comunità europea contribuirà al conto amministrativo dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, una volta che l’accordo del 2006 sarà entrato in vigore, mentre gli Stati membri, così come la Comunità europea, potranno versare contributi finanziari volontari alle azioni previste attraverso i conti per i contributi volontari dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali. |
(8) |
È opportuno firmare e dare provvisoria applicazione all’accordo del 2006, con riserva della sua successiva conclusione, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (di seguito «l’accordo del 2006») è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo del 2006 è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo del 2006 e a depositare la dichiarazione di competenza acclusa alla presente decisione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, a norma dell’articolo 36, paragrafi 1 e 3, dell’accordo del 2006.
Articolo 3
Con riserva di trattamento reciproco, l’accordo del 2006 è applicato su base provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione (1).
Il presidente del Consiglio notifica al depositario, a nome della Comunità, che la Comunità applicherà l’accordo a titolo provvisorio una volta che sarà entrato in vigore.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
TRADUZIONE
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2006 SUI LEGNI TROPICALI
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE ACCORDO,
a) |
RICHIAMANDOSI alla dichiarazione e al programma d’azione concernenti l’instaurazione di un nuovo ordinamento economico internazionale, al programma integrato per i prodotti di base, al nuovo partenariato per lo sviluppo nonché allo «spirito di São Paulo» e al «consenso di São Paulo», adottati dall’Unctad XI; |
b) |
RICHIAMANDOSI inoltre all’accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali e all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali e riconoscendo l’operato dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, nonché i risultati da essa conseguiti sin dalla sua istituzione, tra cui una strategia finalizzata ad assicurare che i legni tropicali che formano oggetto di commercio internazionale provengano da fonti gestite in modo sostenibile; |
c) |
RICHIAMANDOSI inoltre alla dichiarazione di Johannesburg e al relativo piano di attuazione adottati nel settembre 2002 dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, al Forum delle Nazioni Unite sulle foreste istituito nell’ottobre 2000 e all’istituzione connessa del partenariato di cooperazione sulle foreste, di cui l’Organizzazione internazionale dei legni tropicali è membro, nonché alla dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, all’enunciazione autorevole, giuridicamente non vincolante, di principi per un consensus globale sulla gestione, sulla conservazione e sullo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta e ai capitoli pertinenti dell’Agenda 21 adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo nel giugno 1992, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, alla convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità e alla convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione; |
d) |
RICONOSCENDO che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le rispettive politiche ambientali e hanno la responsabilità di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale, come indicato nel principio 1 a) dell’enunciazione autorevole, giuridicamente non vincolante, di principi per un consensus globale sulla gestione, sulla conservazione e sullo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta; |
e) |
RICONOSCENDO l’importanza del legname e del commercio connesso per le economie dei paesi produttori di legname; |
f) |
RICONOSCENDO inoltre l’importanza dei molteplici benefici economici, ambientali e sociali derivanti dalle foreste, tra cui il legname e i prodotti forestali diversi dal legname e i servizi ambientali, nel quadro di una gestione sostenibile delle foreste a livello locale, nazionale e mondiale nonché il contributo che la gestione sostenibile delle foreste apporta allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà, nonché al conseguimento di obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui quelli contenuti nella dichiarazione del millennio; |
g) |
RICONOSCENDO inoltre la necessità di promuovere e applicare alla gestione sostenibile delle foreste criteri e indicatori comparabili, quali strumenti fondamentali, per tutti i membri, per valutare, controllare e stimolare i progressi verso una gestione sostenibile delle loro foreste; |
h) |
TENENDO CONTO dei rapporti esistenti tra commercio dei legni tropicali e mercato internazionale del legname, da un lato, ed economia mondiale in generale, dall’altro, nonché della necessità di collocarsi in una prospettiva globale per rendere più trasparente il mercato internazionale del legname; |
i) |
RIBADENDO il loro impegno ad ottenere quanto prima possibile che le esportazioni di legni tropicali e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in modo sostenibile (obiettivo fissato dall’Organizzazione internazionale dei legni tropicali per il 2000) e ricordando l’istituzione del Fondo per il partenariato di Bali; |
j) |
RAMMENTANDO l’impegno, assunto dai membri consumatori nel gennaio 1994, di mantenere o conseguire la gestione sostenibile delle loro foreste; |
k) |
PRENDENDO ATTO del ruolo che svolgono il buon governo, disposizioni chiare in materia di proprietà fondiaria e il coordinamento intersettoriale ai fini della gestione sostenibile delle foreste e delle esportazioni di legname ottenuto legalmente; |
l) |
RICONOSCENDO l’importanza che riveste, nella promozione della gestione sostenibile delle foreste, la collaborazione tra i membri, le organizzazioni internazionali, il settore privato e la società civile, comprese le comunità autoctone e locali, nonché gli altri soggetti interessati; |
m) |
RICONOSCENDO inoltre l’importanza di tale collaborazione per migliorare l’applicazione della legislazione forestale e favorire il commercio di legname tagliato legalmente; |
n) |
OSSERVANDO che il potenziamento della capacità delle comunità autoctone e locali che dipendono dalle foreste, compresi i proprietari o i gestori delle foreste, può contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo; |
o) |
RILEVANDO inoltre la necessità di migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro nell’ambito del settore forestale, tenendo conto dei relativi principi riconosciuti a livello internazionale in materia nonché delle convenzioni e degli strumenti pertinenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro; |
p) |
OSSERVANDO che, rispetto ai prodotti concorrenti, il legname è una materia prima efficiente dal punto di vista energetico, rinnovabile e ecologica; |
q) |
RICONOSCENDO la necessità di maggiori investimenti nella gestione sostenibile delle foreste, ad esempio reinvestendo gli introiti ottenuti dalle foreste, tra cui quelli derivanti dal commercio connesso con il legname; |
r) |
RICONOSCENDO inoltre i benefici di prezzi di mercato che riflettono i costi della gestione sostenibile delle foreste; |
s) |
RICONOSCENDO inoltre che per conseguire gli obiettivi del presente accordo occorrono risorse finanziarie più cospicue e prevedibili provenienti da una nutrita comunità di donatori; |
t) |
SOTTOLINEANDO le particolari esigenze dei paesi produttori di legni tropicali meno sviluppati, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I
OBIETTIVI
Articolo 1
Obiettivi
L’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (di seguito «il presente accordo») si prefigge di favorire l’espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente e di promuovere la gestione sostenibile delle foreste produttrici di legni tropicali:
a) |
offrendo un efficiente quadro di consultazione, cooperazione internazionale ed elaborazione di politiche per tutti i membri in relazione a tutti i pertinenti aspetti dell’economia mondiale del legname; |
b) |
offrendo un forum di consultazione finalizzato a promuovere pratiche di commercio del legname non discriminatorie; |
c) |
contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà; |
d) |
potenziando la capacità dei membri di attuare strategie volte ad ottenere che le esportazioni di legni tropicali e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in maniera sostenibile; |
e) |
promuovendo una migliore comprensione delle condizioni strutturali dei mercati internazionali, in particolare delle tendenze a lungo termine del consumo e della produzione, dei fattori che incidono sull’accesso al mercato, delle preferenze dei consumatori e dei prezzi al consumo, nonché delle condizioni che permettono di riflettere nei prezzi i costi della gestione sostenibile delle foreste; |
f) |
favorendo e sostenendo la ricerca e lo sviluppo, ai fini di una migliore gestione forestale, di un’utilizzazione più efficiente del legname e di una maggiore competitività dei suoi prodotti derivati rispetto ad altri materiali, nonché per potenziare la capacità di conservare e promuovere altri valori forestali nelle foreste tropicali produttrici di legname; |
g) |
sviluppando e facilitando la creazione di meccanismi che permettano di mobilitare nuove risorse finanziarie supplementari al fine di promuovere l’adeguatezza e la prevedibilità dei finanziamenti e delle competenze tecniche necessari per rafforzare la capacità dei membri produttori di conseguire gli obiettivi del presente accordo; |
h) |
migliorando le informazioni inerenti al mercato e promuovendo lo scambio di informazioni sul mercato internazionale del legname per assicurare una maggiore trasparenza e una migliore informazione riguardo ai mercati e alle relative tendenze, in particolare attraverso la raccolta, la compilazione e la diffusione di dati relativi agli scambi commerciali, in particolare quelli relativi alle specie commercializzate; |
i) |
favorendo una più intensa e accentuata trasformazione di legni tropicali provenienti da fonti sostenibili nei paesi membri produttori, al fine di promuoverne l’industrializzazione e di accrescerne in tal modo le possibilità di occupazione e i proventi d’esportazione; |
j) |
incoraggiando i membri a sostenere e a sviluppare attività di rimboschimento con legni tropicali nonché la ricostituzione e il ripristino delle superfici forestali degradate, tenendo debitamente conto degli interessi delle comunità locali che dipendono dalle risorse forestali; |
k) |
migliorando la commercializzazione e la distribuzione delle esportazioni di legni tropicali e dei prodotti derivati provenienti da fonti gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente e che vengono commercializzati in modo legale, senza dimenticare la sensibilizzazione dei consumatori; |
l) |
potenziando la capacità dei membri di raccogliere, elaborare e diffondere statistiche relative al loro commercio di legname nonché informazioni sulla gestione sostenibile delle loro foreste tropicali; |
m) |
incoraggiando i membri a elaborare politiche nazionali volte a garantire l’utilizzazione e la conservazione sostenibili delle foreste produttrici di legname, nonché a mantenere l’equilibrio ecologico, nell’ambito del commercio dei legni tropicali; |
n) |
potenziando la capacità dei membri di migliorare l’applicazione della legislazione forestale e la governance nel settore e di lottare contro i disboscamenti illegali e il commercio di legni tropicali connesso; |
o) |
incoraggiando lo scambio di informazioni per migliorare la comprensione dei meccanismi volontari, tra cui la certificazione, al fine di promuovere la gestione sostenibile delle foreste tropicali, e appoggiando gli sforzi compiuti dai membri in questo settore; |
p) |
favorendo l’accesso alle tecnologie e il loro trasferimento nonché la cooperazione tecnica per realizzare gli obiettivi del presente accordo, anche secondo modalità e condizioni di favore e preferenziali, da concordare; |
q) |
promuovendo una migliore comprensione del contributo dato dai prodotti forestali diversi dal legname e dai servizi ambientali alla gestione sostenibile delle foreste tropicali, nell’ottica di rafforzare la capacità dei membri di sviluppare strategie di supporto a tale contributo nel contesto della gestione sensibile delle foreste e cooperando a tal fine con i pertinenti processi e istituzioni; |
r) |
incoraggiando i membri a riconoscere il ruolo delle comunità autoctone e locali che dipendono dalle foreste nella realizzazione della gestione sostenibile delle foreste, e a sviluppare strategie intese a potenziarne la capacità di gestire in modo sostenibile le foreste produttrici di legni tropicali; |
s) |
individuando e affrontando le questioni nuove ed emergenti in materia. |
CAPO II
DEFINIZIONI
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo:
1) |
per «legni tropicali» si intende il legno tropicale per uso industriale, cresciuto o prodotto nei paesi situati tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno. Il termine si applica al legno in tronchi, al legno segato, alle impiallacciature e al legno compensato; |
2) |
la «gestione sostenibile delle foreste» verrà intesa secondo i pertinenti documenti strategici e orientamenti tecnici dell’Organizzazione; |
3) |
per «membro» si intende un governo, la Comunità europea o un’organizzazione intergovernativa ai sensi dell’articolo 5, che abbiano acconsentito ad essere vincolati dal presente accordo, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia in vigore a titolo provvisorio o definitivo; |
4) |
per «membro produttore» si intende qualsiasi membro situato tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno dotato di risorse tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che sia menzionato nell’allegato A e diventi parte contraente del presente accordo, oppure qualsiasi membro non menzionato nell’allegato A, dotato di risorse tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diventi parte contraente del presente accordo e che il Consiglio, con il benestare di detto membro, dichiari membro produttore; |
5) |
per «membro consumatore» si intende qualsiasi membro importatore di legni tropicali menzionato nell’allegato B che diventi parte contraente del presente accordo, oppure qualsiasi membro importatore di legni tropicali non menzionato nell’allegato B che diventi parte contraente del presente accordo e che il Consiglio, con il benestare di detto membro, dichiari membro consumatore; |
6) |
per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita a norma dell’articolo 3; |
7) |
per «Consiglio» si intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali, istituito a norma dell’articolo 6; |
8) |
per «voto speciale» si intende un voto che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno il 60 % dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, purché detti suffragi siano espressi da almeno la metà dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la metà dei membri consumatori presenti e votanti; |
9) |
per «voto a maggioranza semplice ripartita» si intende un voto per il quale si richiede almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente; |
10) |
per «biennio finanziario» si intende il periodo che va dal 1o gennaio di un dato anno al 31 dicembre dell’anno successivo; |
11) |
per «monete liberamente convertibili» si intendono l’euro, lo yen giapponese, la lira sterlina, il franco svizzero, il dollaro statunitense e qualsiasi altra moneta eventualmente designata da un’organizzazione monetaria internazionale competente come mezzo di pagamento di uso corrente nelle transazioni internazionali e diffusamente negoziata nelle principali borse valori; |
12) |
ai fini del calcolo della ripartizione dei voti in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), per «risorse forestali tropicali» si intendono popolamenti forestali naturali a densità colma e piantagioni forestali situati tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno. |
CAPO III
ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Articolo 3
Sede e struttura dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali
1. L’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita dall’accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, continua ad esistere al fine di assicurare l’applicazione delle disposizioni e a sorvegliare il funzionamento del presente accordo.
2. L’Organizzazione esercita le proprie funzioni tramite il Consiglio istituito a norma dell’articolo 6, tramite i comitati e gli altri organi ausiliari di cui all’articolo 26, nonché tramite il direttore esecutivo e il personale.
3. La sede dell’Organizzazione è comunque situata sul territorio di un membro.
4. L’Organizzazione ha sede a Yokohama, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale in conformità dell’articolo 12.
5. Possono essere istituiti uffici regionali dell’Organizzazione se il Consiglio dispone in tal senso con voto speciale in conformità dell’articolo 12.
Articolo 4
Membri dell’Organizzazione
Sono istituite due categorie di membri dell’Organizzazione:
a) |
i membri produttori; e |
b) |
i membri consumatori. |
Articolo 5
Partecipazione di organizzazioni intergovernative
1. Qualsiasi riferimento a «governi» contenuto nel presente accordo vale altresì per la Comunità europea e altre organizzazioni intergovernative aventi competenze analoghe ai fini della negoziazione, della conclusione e dell’applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base. Pertanto, qualsiasi riferimento alla firma, ratifica, accettazione o approvazione, alla notifica di applicazione provvisoria o all’adesione contenuto nel presente accordo è da considerarsi anche, nel caso di dette organizzazioni, come riferimento alla firma, ratifica, accettazione o approvazione, alla notifica di applicazione provvisoria o all’adesione da parte di dette organizzazioni.
2. Nelle votazioni su questioni di loro competenza, la Comunità europea e le altre organizzazioni intergovernative di cui al paragrafo 1 dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili a norma dell’articolo 10 ai loro Stati membri che sono parti contraenti dell’accordo. In tali casi, gli Stati membri di dette organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare singolarmente il diritto di voto.
CAPO IV
CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEI LEGNI TROPICALI
Articolo 6
Composizione del Consiglio internazionale dei legni tropicali
1. L’autorità suprema dell’Organizzazione è il Consiglio internazionale dei legni tropicali, costituito da tutti i membri dell’Organizzazione.
2. Ciascun membro è rappresentato in seno al Consiglio da un rappresentante e può designare supplenti e consiglieri per partecipare alle sessioni del Consiglio.
3. Il supplente è autorizzato a deliberare e a votare in nome del rappresentante in assenza di quest’ultimo o in circostanze speciali.
Articolo 7
Competenze e funzioni del Consiglio
Il Consiglio esercita tutte le competenze e assolve o provvede a che siano assolte tutte le funzioni necessarie ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente accordo. In particolare:
a) |
il Consiglio adotta, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, le norme e le regolamentazioni necessarie ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente accordo e conformi alle medesime, tra cui il proprio regolamento interno, le norme di gestione finanziaria e lo statuto del personale dell’Organizzazione. Le norme di gestione finanziaria disciplinano, tra l’altro, le entrate e le spese dei fondi dei conti istituiti in conformità dell’articolo 18. Il Consiglio può stabilire nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di decidere su questioni specifiche senza doversi riunire; |
b) |
il Consiglio assume le decisioni necessarie per assicurare un efficace ed efficiente funzionamento dell’Organizzazione; |
c) |
il Consiglio conserva la documentazione necessaria all’assolvimento delle sue funzioni a norma del presente accordo. |
Articolo 8
Presidente e vicepresidente del Consiglio
1. Il Consiglio elegge, per ogni anno civile, il presidente ed il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall’Organizzazione.
2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti uno tra i rappresentanti dei membri produttori e l’altro tra i rappresentanti dei membri consumatori.
3. Le due categorie di membri si alternano annualmente alla presidenza e alla vicepresidenza. Tuttavia, tale alternanza non impedisce la rielezione, in circostanze eccezionali, del presidente o del vicepresidente oppure di ambedue.
4. In caso di assenza temporanea del presidente, le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente. In caso di assenza temporanea sia del presidente che del vicepresidente, oppure in caso di assenza dell’uno o dell’altro o di ambedue per il periodo rimanente del mandato, il Consiglio può eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dei membri produttori e/o tra i rappresentanti dei membri consumatori, a seconda dei casi, a titolo provvisorio oppure per il periodo rimanente del mandato dei predecessori.
Articolo 9
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria almeno una volta l’anno.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa oppure su richiesta di un membro o del direttore esecutivo, d’intesa con il presidente e il vicepresidente del Consiglio, nonché:
a) |
della maggioranza dei membri produttori o della maggioranza dei membri consumatori; oppure |
b) |
della maggioranza dei membri. |
3. Le sessioni del Consiglio si tengono presso la sede dell’Organizzazione, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale in conformità dell’articolo 12. A questo proposito, il Consiglio si adopera per tenere sessioni alterne all’esterno della sede, di preferenza in un paese produttore.
4. Nello stabilire la frequenza e l’ubicazione delle proprie sessioni il Consiglio veglia a che sia assicurata una sufficiente disponibilità di fondi.
5. Il direttore esecutivo comunica ai membri le sessioni e il relativo ordine del giorno con almeno sei settimane di anticipo, salvo in casi urgenti, nei quali il preavviso viene dato con almeno sette giorni di anticipo.
Articolo 10
Ripartizione dei voti
1. I membri produttori dispongono complessivamente di 1 000 voti e i membri consumatori dispongono complessivamente di 1 000 voti.
2. I voti dei membri produttori sono ripartiti come segue:
a) |
400 voti sono ripartiti in parti eguali fra le tre regioni produttrici: Africa, Asia-Pacifico e America Latina/Caraibi. I voti assegnati a ciascuna di queste regioni sono quindi ripartiti in parti eguali tra i membri produttori della stessa regione; |
b) |
300 voti sono ripartiti tra i membri produttori in funzione delle parti rispettive delle risorse forestali tropicali complessive dell’insieme dei membri produttori; nonché |
c) |
300 voti sono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente al valore medio delle loro rispettive esportazioni nette di legni tropicali durante l’ultimo triennio per il quale siano disponibili cifre definitive. |
3. Nonostante il paragrafo 2, i voti complessivamente assegnati ai membri produttori della regione Africa e calcolati in conformità di tale paragrafo sono ripartiti in parti eguali fra tutti i membri produttori di detta regione. Ciascuno degli eventuali voti rimanenti è assegnato ad un membro produttore della regione Africa: il primo voto al membro produttore che detiene il maggior numero di voti calcolati a norma del paragrafo 2, il secondo al membro produttore che occupa il secondo posto per numero di voti, e così di seguito fino a quando siano stati ripartiti tutti i voti rimanenti.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, i voti dei membri consumatori sono ripartiti come segue: ogni membro consumatore dispone di dieci voti di base; i voti rimanenti sono ripartiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali nel corso del quinquennio che ha inizio sei anni civili prima della ripartizione dei voti.
5. I voti assegnati a un membro consumatore per un dato biennio non superano di oltre il 5 % i voti assegnati allo stesso membro consumatore nel biennio precedente. I voti in eccesso sono ridistribuiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali nel corso del quinquennio che ha inizio sei anni civili prima della ripartizione dei voti.
6. Se lo ritiene necessario, il Consiglio, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, può adeguare la percentuale minima relativa ai membri consumatori richiesta per un voto speciale.
7. All’inizio della prima sessione di ciascun biennio finanziario, il Consiglio procede alla ripartizione dei voti per tale biennio in conformità delle disposizioni del presente articolo. Detta ripartizione rimane di applicazione per il resto del biennio, salvo quanto disposto dal paragrafo 8.
8. In caso di cambiamenti nella composizione dell’Organizzazione, oppure quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all’interno della categoria o delle categorie di membri in causa, in conformità delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio stabilisce in tal caso la data in cui la nuova ripartizione dei voti diventa applicabile.
9. I voti non possono essere frazionati.
Articolo 11
Procedura di voto in seno al Consiglio
1. In sede di votazione, ciascun membro ha diritto ad esprimere tutti i voti di cui dispone e nessun membro ha diritto a frazionare i propri voti. Tuttavia, i membri autorizzati ad esprimere voti a norma del paragrafo 2 possono esprimerli in un senso diverso rispetto ai propri.
2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro produttore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, un altro membro produttore, e qualsiasi membro consumatore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, un altro membro consumatore, a rappresentare i suoi interessi e ad utilizzare i suoi voti in qualsiasi riunione del Consiglio.
3. I voti del membro che si astiene si considerano non espressi.
Articolo 12
Decisioni e raccomandazioni del Consiglio
1. Il Consiglio si adopera affinché tutte le decisioni e raccomandazioni siano adottate per consenso.
2. Se il consenso non può essere raggiunto, il Consiglio adotta tutte le decisioni e raccomandazioni con voto a maggioranza semplice ripartita, salvo i casi per cui il presente accordo prevede un voto speciale.
3. Ai fini del paragrafo 1, un membro che si avvalga delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, e i cui voti siano espressi in una riunione del Consiglio è considerato come presente e votante.
Articolo 13
Quorum per il Consiglio
1. Per le riunioni del Consiglio il quorum è costituito dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all’articolo 4, a condizione che essi detengano almeno due terzi del totale dei voti delle rispettive categorie.
2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformità del paragrafo 1 nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, nei giorni successivi della sessione il quorum è determinato dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all’articolo 4, a condizione che detti membri detengano la maggioranza del totale dei voti delle rispettive categorie.
3. I membri rappresentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, sono considerati presenti.
Articolo 14
Direttore esecutivo e personale
1. Con voto speciale in conformità dell’articolo 12, il Consiglio nomina il direttore esecutivo.
2. Le modalità e le condizioni inerenti alla nomina del direttore esecutivo sono fissate dal Consiglio.
3. Il direttore esecutivo è il funzionario amministrativo dell’Organizzazione più elevato in grado ed è responsabile di fronte al Consiglio dell’amministrazione e del funzionamento del presente accordo in conformità delle decisioni del Consiglio.
4. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità dello statuto che dovrà essere stabilito dal Consiglio. Il personale è responsabile di fronte al direttore esecutivo.
5. Né il direttore esecutivo né i membri del personale hanno interessi finanziari nell’industria del legno o nel commercio di legname, oppure in attività commerciali connesse.
6. Nell’esercizio delle rispettive funzioni il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non chiedono né accettano istruzioni da membri o autorità esterne all’Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi azione che possa incidere negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali, responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Ciascun membro dell’Organizzazione rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle competenze del direttore esecutivo e degli altri membri del personale, senza tentare di influenzarli nell’esercizio delle loro competenze.
Articolo 15
Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni
1. Nel perseguire gli obiettivi dell’accordo, il Consiglio prende tutte le misure opportune per favorire le consultazioni e la cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e agenzie specializzate, in particolare la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) e le altre organizzazioni e istituzioni internazionali e regionali competenti, nonché con il settore privato, le organizzazioni non governative e la società civile.
2. Per quanto possibile, l’Organizzazione si avvale delle strutture, dei servizi e delle competenze delle organizzazioni intergovernative, governative e non governative nonché della società civile e del settore privato, onde evitare una duplicazione degli sforzi intrapresi per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e rafforzare la complementarità e l’efficacia delle loro attività.
3. L’Organizzazione usufruisce pienamente delle strutture del fondo comune per i prodotti di base.
Articolo 16
Ammissione di osservatori
Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato membro o osservatore delle Nazioni Unite che non è parte contraente del presente accordo, o qualsiasi organizzazione di cui all’articolo 15 interessata alle attività dell’Organizzazione, ad assistere in veste di osservatori alle sessioni del Consiglio.
CAPO V
PRIVILEGI E IMMUNITÀ
Articolo 17
Privilegi e immunità
1. L’Organizzazione ha personalità giuridica. In particolare, essa può stipulare contratti, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
2. Lo status, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante la loro permanenza sul territorio giapponese, continuano ad essere disciplinati dall’accordo di sede tra il governo giapponese e l’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, firmato a Tokio il 27 febbraio 1988, opportunamente emendato se necessario ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.
3. L’Organizzazione può concludere, con uno o più paesi, accordi, che dovranno essere approvati dal Consiglio, riguardanti i poteri, i privilegi e le immunità necessari ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.
4. Qualora la sede dell’Organizzazione sia trasferita in un altro paese, quest’ultimo conclude con l’Organizzazione, non appena possibile, un accordo di sede, che dovrà essere approvato dal Consiglio. In attesa della conclusione di tale accordo, l’Organizzazione chiede al nuovo governo ospite di concedere, in misura conforme alla sua legislazione, l’esenzione fiscale sulle retribuzioni corrisposte dall’Organizzazione ai propri dipendenti, nonché sul patrimonio, sui redditi e sulle altre proprietà dell’Organizzazione.
5. L’accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso tuttavia cessa:
a) |
in seguito ad accordo tra il governo ospite e l’Organizzazione; |
b) |
se la sede dell’Organizzazione viene trasferita al di fuori del territorio del governo ospite; oppure |
c) |
se l’Organizzazione cessa di esistere. |
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 18
Conti finanziari
1. Sono istituiti:
a) |
il conto amministrativo, finanziato dai contributi fissati per ciascun membro; |
b) |
il conto speciale e il fondo per il partenariato di Bali, finanziati dai contributi volontari dei membri; nonché |
c) |
qualsiasi altro conto il Consiglio ritenga appropriato e necessario. |
2. Il Consiglio definisce, in conformità dell’articolo 7, le norme di gestione finanziaria che assicurano una gestione e un’amministrazione trasparenti dei conti, tra cui le norme riguardanti la liquidazione dei conti alla risoluzione o alla scadenza del presente accordo.
3. Il direttore esecutivo è responsabile di fronte al Consiglio, cui riferisce, della gestione dei conti finanziari.
Articolo 19
Conto amministrativo
1. Le spese di amministrazione inerenti al presente accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui versati dai membri, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolati in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6.
2. Il conto amministrativo comprende:
a) |
costi amministrativi di base, quali gli stipendi e le indennità, i costi di impianto e i viaggi di missione; nonché |
b) |
costi operativi essenziali, quali quelli legati alla comunicazione e alla divulgazione, alle riunioni di esperti indette dal Consiglio e all’elaborazione e pubblicazione di studi e valutazioni ai sensi degli articoli 24, 27 e 28 del presente accordo. |
3. Le spese delle delegazioni che partecipano alle riunioni del Consiglio, dei comitati e di qualsiasi altro organo ausiliario del Consiglio di cui all’articolo 26 sono a carico dei membri interessati. Quando un membro richiede servizi particolari all’Organizzazione, il Consiglio invita tale membro ad assumersene i costi.
4. Prima della chiusura di ciascun biennio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio del conto amministrativo dell’Organizzazione per il successivo biennio e calcola il contributo di ciascun membro a tale bilancio.
5. I contributi al conto amministrativo per ogni biennio finanziario sono calcolati nel modo seguente:
a) |
i costi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono suddivisi in parti uguali tra i membri produttori e i membri consumatori e sono calcolati in base alla proporzione esistente tra il numero di voti di ciascun membro rispetto al totale dei voti dell’insieme dei membri; |
b) |
i costi di cui al paragrafo 2, lettera b), sono suddivisi tra i membri in una proporzione del 20 % per i membri produttori e dell’80 % per i membri consumatori e sono calcolati in base alla proporzione esistente tra il numero di voti di ciascun membro rispetto al totale dei voti dell’insieme dei membri; |
c) |
i costi di cui al paragrafo 2, lettera b), non superano un terzo dei costi di cui al paragrafo 2, lettera a). Il Consiglio può decidere, per consenso, di modificare questo limite in un determinato biennio finanziario; |
d) |
nell’ambito del riesame di cui all’articolo 33, il Consiglio può valutare se il conto amministrativo e i conti volontari contribuiscono all’efficace ed efficiente funzionamento dell’Organizzazione; nonché |
e) |
ai fini della determinazione dei contributi, i voti di ciascun membro sono calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un determinato membro oppure dalla nuova ripartizione dei voti che ne risulta. |
6. Il Consiglio determina il contributo iniziale dei membri che aderiscono all’Organizzazione dopo l’entrata in vigore del presente accordo, in funzione del numero di voti assegnati al membro in questione e in funzione della parte non trascorsa del biennio finanziario in corso; i contributi richiesti agli altri membri per tale biennio restano tuttavia invariati.
7. I contributi al conto amministrativo sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio finanziario. I contributi dei membri per il biennio finanziario nel corso del quale essi diventano membri dell’Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.
8. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al conto amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui esso è esigibile ai sensi del paragrafo 7, il direttore esecutivo ne sollecita il pagamento al più presto possibile. Se non ha ancora versato il proprio contributo allo scadere dei due mesi successivi al sollecito, il succitato membro è pregato di indicare i motivi per cui non ha potuto effettuare il pagamento. Se il contributo non risulta ancora versato sette mesi dopo la data in cui è esigibile, i diritti di voto del membro in questione sono sospesi fino al versamento integrale del contributo, a meno che il Consiglio, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, non decida altrimenti. Un membro che non abbia versato integralmente il suo contributo per due anni consecutivi, tenuto conto delle norme di cui all’articolo 30, non può presentare proposte relative a progetti o a progetti preliminari a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, a fini di finanziamento.
9. Un membro che abbia versato integralmente il suo contributo al conto amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui esso è esigibile a norma del paragrafo 7 beneficia di una riduzione del contributo secondo le modalità fissate dal Consiglio nelle norme di gestione finanziaria dell’Organizzazione.
10. Il membro i cui diritti siano stati sospesi in applicazione del paragrafo 8 è comunque tenuto a versare il proprio contributo.
Articolo 20
Conto speciale
1. Il conto speciale comprende due sottoconti:
a) |
il sottoconto «Programmi tematici»; e |
b) |
il sottoconto «Progetti». |
2. Le potenziali fonti di finanziamento del conto speciale sono:
a) |
il fondo comune per i prodotti di base; |
b) |
le istituzioni finanziarie regionali e internazionali; |
c) |
i contributi volontari dei membri; nonché |
d) |
altre fonti. |
3. Il Consiglio stabilisce criteri e procedure per assicurare una gestione trasparente del conto speciale. Le procedure in questione tengono conto della necessità di una rappresentanza equilibrata dei membri, compresi quelli contribuenti, nella gestione del sottoconto «Programmi tematici» e del sottoconto «Progetti».
4. Scopo del sottoconto «Programmi tematici» è di facilitare l’erogazione di contributi non stanziati per il finanziamento di progetti preliminari, progetti e attività approvati e coerenti con i programmi tematici fissati dal Consiglio sulla base delle priorità di politica generale e riguardanti i progetti individuate in conformità degli articoli 24 e 25.
5. I donatori possono destinare i loro contributi a specifici programmi tematici o possono chiedere al direttore esecutivo di presentare proposte riguardanti la loro assegnazione.
6. Il direttore esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio sull’assegnazione e sull’erogazione di fondi nell’ambito del sottoconto «Programmi tematici» nonché sull’esecuzione, sul controllo e sulla valutazione dei progetti preliminari, dei progetti e delle attività, come pure sulle risorse finanziarie necessarie per attuare efficacemente i programmi tematici.
7. Scopo del sottoconto «Progetti» è di facilitare l’erogazione dei contributi stanziati per il finanziamento dei progetti preliminari, dei progetti e delle attività approvati in conformità degli articoli 24 e 25.
8. I contributi stanziati per il sottoconto «Progetti» sono utilizzati solo per i progetti preliminari, i progetti e le attività per i quali erano stati previsti, tranne quando il donatore dispone altrimenti previa consultazione del direttore esecutivo. Dopo il completamento o la conclusione di un progetto preliminare, di un progetto o di un’attività, la destinazione dei fondi rimanenti è determinata dal donatore.
9. Per assicurare la necessaria prevedibilità di fondi per il conto speciale, tenuto conto del carattere volontario dei contributi, i membri si adoperano per alimentare tale conto fino a raggiungere un livello di risorse sufficiente per l’esecuzione integrale dei progetti preliminari, dei progetti e delle attività approvati dal Consiglio.
10. Tutti i proventi relativi a specifici progetti preliminari, progetti o attività svolti nell’ambito del sottoconto «Progetti» o del sottoconto «Programmi tematici» sono iscritti al rispettivo sottoconto. Tutte le spese relative a tali progetti preliminari, progetti o attività, compresi gli emolumenti e le spese di viaggio di consulenti ed esperti, sono imputate sullo stesso sottoconto.
11. L’appartenenza all’Organizzazione non comporta per i membri alcuna responsabilità derivante da atti compiuti da altri membri o entità in relazione a progetti preliminari, progetti o attività.
12. Il direttore esecutivo fornisce assistenza per elaborare proposte relative a progetti preliminari, progetti e attività in conformità degli articoli 24 e 25 e si adopera per reperire, alle condizioni stabilite dal Consiglio, finanziamenti sufficienti e sicuri per i progetti preliminari, i progetti e le attività approvati.
Articolo 21
Fondo per il partenariato di Bali
1. È istituito un fondo per la gestione sostenibile delle foreste che producono legni tropicali, destinato ad aiutare i membri produttori a realizzare gli investimenti necessari per raggiungere l’obiettivo enunciato all’articolo 1, lettera d), del presente accordo.
2. Il fondo è costituito:
a) |
da contributi dei membri donatori; |
b) |
dal 50 % dei proventi delle attività connesse al conto speciale; |
c) |
da risorse provenienti da altre fonti, private e pubbliche, che l’Organizzazione può accettare secondo le norme di gestione finanziaria; nonché |
d) |
da altre fonti approvate dal Consiglio. |
3. Le risorse del fondo sono allocate dal Consiglio unicamente per progetti preliminari e progetti che rispondono all’obiettivo enunciato al paragrafo 1 e che sono stati approvati a norma degli articoli 24 e 25.
4. Ai fini dell’allocazione delle risorse del fondo, il Consiglio stabilisce i criteri e le priorità per l’utilizzo dei finanziamenti, tenendo presenti:
a) |
l’assistenza di cui i membri necessitano per fare in modo che le esportazioni di legni tropicali e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in maniera sostenibile; |
b) |
la necessità, per i membri, di adottare e gestire validi programmi di conservazione delle foreste produttrici di legname; nonché |
c) |
la necessità, per i membri, di attuare programmi di gestione sostenibile delle foreste. |
5. Il direttore esecutivo fornisce assistenza per l’elaborazione di proposte relative a progetti in conformità dell’articolo 25 e si adopera per reperire, alle condizioni stabilite dal Consiglio, finanziamenti sufficienti e sicuri per i progetti approvati dal Consiglio.
6. I membri si adoperano per alimentare il fondo per il partenariato di Bali fino ad un livello sufficiente per promuovere gli obiettivi del fondo.
7. Il Consiglio esamina periodicamente l’adeguatezza delle risorse di cui dispone il fondo e si adopera per ottenere le risorse supplementari di cui necessitano i membri produttori per conseguire gli obiettivi del fondo.
Articolo 22
Modalità di pagamento
1. I contributi finanziari ai conti istituiti in conformità dell’articolo 18 sono pagabili in monete liberamente convertibili e non sono soggetti a restrizioni valutarie.
2. Il Consiglio può inoltre decidere di accettare altre forme di contributi ai conti istituiti in conformità dell’articolo 18, tranne il conto amministrativo, come, ad esempio, materiale o personale scientifico e tecnico, per rispondere ai bisogni dei progetti approvati.
Articolo 23
Revisione e pubblicazione dei conti
1. Il Consiglio nomina revisori indipendenti incaricati di procedere alla revisione dei conti dell’Organizzazione.
2. Il consuntivo dei conti istituiti in conformità dell’articolo 18 controllati dai revisori indipendenti è messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro sei mesi da tale data, e, se del caso, sottoposto all’approvazione del Consiglio nella sessione successiva. Si procede quindi alla pubblicazione del prospetto riepilogativo dei conti e del bilancio controllati.
CAPO VII
ATTIVITÀ OPERATIVE
Articolo 24
Attività di politica generale dell’Organizzazione
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, l’Organizzazione intraprende in modo integrato attività di politica generale e attività di progetto.
2. Le attività di politica generale dell’Organizzazione dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo per tutti i membri dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali.
3. Il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione per orientare le attività di politica generale e individuare le priorità e i programmi tematici di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del presente accordo. Le priorità individuate nel piano d’azione si riflettono nei programmi di lavoro approvati dal Consiglio. Le attività di politica generale possono includere la concezione e l’elaborazione di orientamenti, manuali, studi, relazioni, strumenti di comunicazione e di divulgazione di base; e attività analoghe indicate nel piano d’azione dell’Organizzazione.
Articolo 25
Attività di progetto dell’Organizzazione
1. I membri e il direttore esecutivo possono presentare proposte relative a progetti preliminari o progetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo in uno o più settori prioritari d’azione o programmi tematici individuati nel piano d’azione approvato dal Consiglio a norma dell’articolo 24.
2. Il Consiglio stabilisce i criteri per l’approvazione dei progetti preliminari e dei progetti, tenendo conto, tra l’altro, della loro pertinenza rispetto agli obiettivi del presente accordo ed ai settori prioritari d’azione o ai programmi tematici, del loro impatto ambientale e sociale, del nesso con i programmi e le strategie forestali nazionali, del loro rapporto costi-benefici, delle esigenze di natura tecnica e regionali, della necessità di evitare una duplicazione delle iniziative nonché della necessità di integrare le esperienze passate.
3. Il Consiglio stabilisce uno scadenzario e una procedura per la presentazione, l’esame, l’approvazione e la classificazione in ordine di priorità dei progetti preliminari e dei progetti per i quali si richiede un finanziamento dell’Organizzazione, nonché per la loro esecuzione, il loro controllo e la loro valutazione.
4. Il direttore esecutivo può sospendere l’erogazione dei fondi dell’Organizzazione per un progetto preliminare o un progetto se tali fondi non sono utilizzati secondo la descrizione del progetto o in caso di frode, sprechi, negligenza o cattiva gestione. Nella sessione successiva il direttore esecutivo sottopone una relazione all’esame del Consiglio. Il Consiglio adotta i provvedimenti del caso.
5. Il Consiglio può fissare limiti, sulla base di criteri convenuti, al numero di progetti e di progetti preliminari che un membro o il direttore esecutivo possono presentare in un determinato ciclo di progetti. A seguito della relazione del direttore esecutivo, inoltre, il Consiglio può adottare le misure del caso, tra cui la sospensione o la cessazione del suo patrocinio a favore di un progetto preliminare o di un progetto.
Articolo 26
Comitati e organi ausiliari
1. Sono istituiti i seguenti comitati dell’Organizzazione, di cui possono far parte tutti i membri:
a) |
comitato per l’industria forestale; |
b) |
comitato per le questioni economiche, le statistiche e i mercati; |
c) |
comitato per il rimboschimento e la gestione forestale; |
d) |
comitato finanziario e amministrativo. |
2. Il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, istituire o sciogliere comitati e organi ausiliari, laddove opportuno.
3. Il Consiglio stabilisce il funzionamento e il mandato dei comitati e degli altri organi ausiliari. I comitati e gli altri organi ausiliari sono responsabili di fronte al Consiglio e operano sotto la sua autorità.
CAPO VIII
STATISTICHE, STUDI E INFORMAZIONI
Articolo 27
Statistiche, studi e informazioni
1. Il Consiglio autorizza il direttore esecutivo a stabilire e a mantenere stretti rapporti con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative competenti, al fine di favorire la disponibilità di dati e di informazioni recenti e attendibili, ivi compreso in materia di produzione e commercio dei legni tropicali, tendenze e disparità tra dati, nonché di informazioni relative ai legni non tropicali e alla gestione delle foreste produttrici di legname. L’Organizzazione, in collaborazione con le organizzazioni suddette, raccoglie, classifica, analizza e pubblica le informazioni a suo giudizio necessarie al funzionamento del presente accordo.
2. L’Organizzazione contribuisce alle azioni volte a standardizzare e armonizzare le relazioni internazionali sulle questioni forestali, evitando una sovrapposizione o duplicazione nella raccolta di dati provenienti dalle diverse organizzazioni.
3. I membri comunicano, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni nazionali ed entro il termine fissato dal direttore esecutivo, le statistiche e le informazioni sul legname, sul suo commercio e sulle attività intese a favorire una gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname, nonché altre informazioni pertinenti richieste dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce il genere di informazioni da fornire in applicazione del presente paragrafo e le modalità della loro presentazione.
4. Su richiesta o ove necessario, il Consiglio si adopera per rafforzare la capacità tecnica dei paesi membri, in particolare di quelli in via di sviluppo, di ottemperare ai requisiti in materia di statistiche e di relazioni previsti dal presente accordo.
5. Se un membro non ha fornito, per due anni consecutivi, le statistiche e le informazioni previste ai sensi del paragrafo 3 e non ha chiesto assistenza al direttore esecutivo, quest’ultimo chiede dapprima al membro in questione di fornirgli spiegazioni entro un termine stabilito. Qualora non sia data una spiegazione soddisfacente, il Consiglio adotta tutte le misure del caso.
6. Il Consiglio commissiona periodicamente gli studi che ritiene necessari sulle tendenze e sui problemi a breve e a lungo termine dei mercati internazionali del legname nonché sui progressi compiuti in materia di gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname.
Articolo 28
Relazione annuale e riesame biennale
1. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sulle sue attività e ogni altra informazione che ritenga opportuna.
2. Ogni due anni il Consiglio procede ad un riesame e ad una valutazione:
a) |
della situazione internazionale del legname; nonché |
b) |
di altri fattori, problemi e sviluppi considerati pertinenti ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo. |
3. Il riesame è effettuato sulla base degli elementi seguenti:
a) |
informazioni comunicate dai membri su produzione, commercio, offerta, scorte, consumo e prezzi del legname a livello nazionale; |
b) |
altri dati statistici e indicatori specifici forniti dai membri su richiesta del Consiglio; |
c) |
informazioni comunicate dai membri sui progressi compiuti in termini di gestione sostenibile delle loro foreste produttrici di legname; |
d) |
altre informazioni pertinenti ottenute dal Consiglio direttamente o tramite le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative, governative o non governative; nonché |
e) |
informazioni fornite dai membri sui progressi compiuti nell’introduzione di meccanismi di controllo e di informazione relativi alla raccolta e al commercio illegali di legni tropicali e di prodotti forestali diversi dal legname. |
4. Il Consiglio incoraggia lo scambio di vedute tra i paesi membri sui seguenti temi:
a) |
la situazione relativa alla gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname e a temi attinenti nei paesi membri; nonché |
b) |
i flussi e i bisogni in termini di risorse in relazione agli obiettivi, ai criteri e agli orientamenti fissati dall’Organizzazione. |
5. Su richiesta, il Consiglio si adopera per rafforzare la capacità tecnica dei paesi membri, in particolare di quelli in via di sviluppo, di ottenere i dati necessari per un adeguato scambio di informazioni, anche mettendo a disposizione dei membri risorse per la formazione e strutture.
6. I risultati del riesame sono integrati nei corrispondenti processi verbali delle sessioni del Consiglio.
CAPO IX
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 29
Obblighi generali dei membri
1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo, i membri si adoperano quanto più possibile e cooperano al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi da esso previsti e di evitare qualsiasi azione incompatibile con esso.
2. I membri si impegnano ad accettare e applicare le decisioni assunte dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente accordo e si astengono dall’applicare provvedimenti il cui effetto sarebbe di limitare o neutralizzare tali decisioni.
Articolo 30
Esonero dagli obblighi
1. Quando ciò risulti necessario in situazioni eccezionali o emergenze o per cause di forza maggiore non espressamente previste dal presente accordo, il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, esonerare un membro da un obbligo prescritto dal presente accordo qualora detto membro fornisca motivazioni convincenti a giustificazione del mancato rispetto dell’obbligo in questione.
2. Qualora conceda un esonero a un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio ne precisa esplicitamente le modalità, le condizioni, la durata e i motivi.
Articolo 31
Ricorsi e controversie
Qualsiasi membro può sottoporre al Consiglio un ricorso contro un altro membro per inadempimento degli obblighi previsti dal presente accordo o una controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo. Nonostante altre disposizioni del presente accordo, le decisioni del Consiglio su queste materie sono assunte per consenso e sono definitive e vincolanti.
Articolo 32
Misure differenziate e correttive e misure speciali
1. I membri consumatori in via di sviluppo i cui interessi siano pregiudicati per effetto di misure prese in applicazione del presente accordo possono chiedere al Consiglio l’adozione di adeguate misure differenziate e correttive. Il Consiglio valuta l’opportunità di prendere adeguate misure in conformità della sezione III, paragrafi 3 e 4, della risoluzione 93 (IV) della conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
2. I membri che rientrano nella categoria dei paesi meno sviluppati secondo la definizione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali in conformità della sezione III, punto 4, della risoluzione 93 (IV) e dei punti 56 e 57 della dichiarazione di Parigi e del programma d’azione per gli anni ‘90 in favore dei paesi meno sviluppati.
Articolo 33
Riesame
Il Consiglio può riesaminare l’attuazione del presente accordo, compresi gli obiettivi e i meccanismi finanziari, cinque anni dopo l’entrata in vigore.
Articolo 34
Non discriminazione
Nessuna disposizione del presente accordo autorizza il ricorso a misure tese a limitare o vietare il commercio internazionale, e in particolare nella misura in cui esse riguardano le importazioni e l’uso di legname e di prodotti da esso derivati.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35
Depositario
Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario del presente accordo.
Articolo 36
Firma, ratifica, accettazione e approvazione
1. Il presente accordo è aperto alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a decorrere dal 3 aprile 2006 e fino ad un mese dopo la data di entrata in vigore.
2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 può:
a) |
all’atto della firma del presente accordo, dichiarare che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente accordo (firma definitiva); oppure |
b) |
dopo aver firmato il presente accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo attraverso il deposito del relativo strumento presso il depositario. |
3. All’atto della firma e della ratifica, dell’accettazione o approvazione, dell’adesione o dell’applicazione provvisoria, la Comunità europea o qualsiasi altra organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 5, paragrafo 1, deposita una dichiarazione dell’autorità dell’organizzazione all’uopo preposta, specificante la natura e l’ambito della sua competenza per le materie disciplinate dal presente accordo, e informa il depositario di ogni eventuale cambiamento significativo di detta competenza. Se l’organizzazione dichiara la competenza esclusiva in tutte le materie disciplinate dal presente accordo, gli Stati membri dell’organizzazione non agiscono in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 2, e degli articoli 37 e 38, ovvero agiscono in conformità delle disposizioni dell’articolo 41 o revocano la notifica di applicazione provvisoria di cui all’articolo 38.
Articolo 37
Adesione
1. Il presente accordo è aperto all’adesione dei governi alle condizioni fissate dal Consiglio, che comprendono un termine ultimo per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio comunica tali condizioni al depositario. Il Consiglio può tuttavia concedere una proroga ai governi che non siano in grado di aderire entro il termine fissato nelle condizioni di adesione.
2. L’adesione avviene mediante deposito dello strumento di adesione presso il depositario.
Articolo 38
Notifica di applicazione provvisoria
I governi firmatari che intendano ratificare, accettare o approvare il presente accordo, come pure i governi per i quali il Consiglio abbia fissato condizioni di adesione ma che non siano ancora in grado di depositare il proprio strumento, possono, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio in conformità delle loro leggi e regolamentazioni nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore in conformità dell’articolo 39 oppure, qualora sia già in vigore, a partire da una data determinata.
Articolo 39
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1o febbraio 2008 o ad una data successiva se dodici governi di paesi produttori detentori di almeno il 60 % del totale dei voti assegnati in conformità dell’allegato A del presente accordo e dieci governi di paesi consumatori elencati nell’allegato B che rappresentano il 60 % del volume globale di importazioni di legni tropicali nell’anno di riferimento 2005 hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratificato, accettato o approvato, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, o dell’articolo 37.
2. Se non entra in vigore a titolo definitivo il 1o febbraio 2008, il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio alla stessa data o ad una data successiva nei sei mesi che seguono se dieci governi di paesi produttori, detentori di almeno il 50 % del totale dei voti assegnati in conformità dell’allegato A del presente accordo, e sette governi di paesi consumatori elencati nell’allegato B che rappresentano il 50 % del volume globale di importazioni di legni tropicali nell’anno di riferimento 2005 hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratificato, accettato o approvato, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, oppure hanno notificato al depositario, in conformità dell’articolo 38, che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio.
3. Se le condizioni per l’entrata in vigore previste ai paragrafi 1 o 2 non sono soddisfatte entro il 1o settembre 2008, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invita i governi che hanno firmato definitivamente il presente accordo oppure l’hanno ratificato, accettato o approvato in conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, oppure hanno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi quanto prima per decidere se il presente accordo debba entrare in vigore nei loro reciproci rapporti a titolo provvisorio o definitivo, integralmente o in parte. I governi che decidono di far entrare in vigore il presente accordo a titolo provvisorio nei loro reciproci rapporti possono riunirsi di tanto in tanto per riesaminare la situazione e decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo definitivo.
4. Per qualsiasi governo che non abbia notificato al depositario, in conformità dell’articolo 38, che esso applicherà il presente accordo a titolo provvisorio e che depositi il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l’entrata in vigore del presente accordo, quest’ultimo entra in vigore alla data di detto deposito.
5. Il direttore esecutivo dell’Organizzazione convoca il Consiglio nel più breve tempo possibile dopo l’entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 40
Modifiche
1. Il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, raccomandare ai membri una modifica del presente accordo.
2. Il Consiglio fissa la data entro la quale i membri notificano al depositario la loro accettazione della modifica.
3. La modifica entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri produttori e detengono almeno il 75 % dei voti dei membri produttori, come pure le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri consumatori e detengono almeno il 75 % dei voti dei membri consumatori.
4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio del fatto che le condizioni per l’entrata in vigore della modifica sono state soddisfatte, e nonostante le disposizioni del paragrafo 2 relative alla data fissata dal Consiglio, qualsiasi membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione della modifica, a condizione che la notifica abbia luogo prima dell’entrata in vigore della modifica.
5. Il membro che non abbia notificato l’accettazione di una modifica entro la data d’entrata in vigore della stessa cessa di essere parte del presente accordo a decorrere da tale data, a meno che non abbia dimostrato al Consiglio di non avere potuto accettare la modifica nei tempi previsti a causa di difficoltà che hanno ostacolato l’espletamento delle procedure nazionali costituzionali o istituzionali, e a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione. Il membro in questione non è vincolato dalla modifica fintantoché non ne avrà notificato l’accettazione.
6. Qualora le condizioni per l’entrata in vigore della modifica non siano soddisfatte entro la data fissata dal Consiglio in conformità del paragrafo 2, la modifica si considera ritirata.
Articolo 41
Denuncia
1. Un membro può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore dello stesso, mediante una notifica scritta al depositario. Il membro informa contestualmente il Consiglio del proprio atto.
2. La denuncia ha effetto novanta giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto la notifica.
3. La denuncia non esonera i membri dall’assolvimento degli obblighi finanziari contratti ai sensi del presente accordo nei confronti dell’Organizzazione.
Articolo 42
Esclusione
Ove ritenga che un membro non adempia agli obblighi che gli incombono in forza del presente accordo e concluda inoltre che tale inadempimento ostacola seriamente il funzionamento dello stesso, il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, escludere detto membro dal presente accordo. Il Consiglio ne dà immediata notifica al depositario. Il membro in questione cessa di essere parte del presente accordo sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio.
Articolo 43
Liquidazione dei conti dei membri in caso di denuncia, esclusione o mancata accettazione di una modifica
1. Il Consiglio stabilisce la liquidazione dei conti di un membro che cessi di essere parte del presente accordo a motivo:
a) |
della mancata accettazione di una modifica al presente accordo a norma dell’articolo 40; |
b) |
della denuncia del presente accordo a norma dell’articolo 41; oppure |
c) |
dell’esclusione dal presente accordo a norma dell’articolo 42. |
2. Il Consiglio conserva tutti i contributi versati sui conti finanziari istituiti in conformità dell’articolo 18 da un membro che cessi di essere parte del presente accordo.
3. Il membro che cessi di essere parte del presente accordo non può avanzare diritti sul ricavo della liquidazione dell’Organizzazione, né su altri averi della stessa. Analogamente, ad esso non può essere imputata alcuna quota dell’eventuale passivo dell’Organizzazione alla risoluzione del presente accordo.
Articolo 44
Durata, proroga e risoluzione
1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, di prorogarlo, rinegoziarlo o risolverlo in conformità delle disposizioni del presente articolo.
2. Il Consiglio può decidere, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, di prorogare il presente accordo per due periodi, di cui un primo periodo di cinque anni e un periodo supplementare di tre anni.
3. Se, prima della scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo 1 o prima della scadenza del periodo di proroga di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, un nuovo accordo, inteso a sostituire il presente accordo, è stato negoziato ma non è ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, prorogare il presente accordo fino all’entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo.
4. Se il nuovo accordo è negoziato ed entra in vigore mentre il presente accordo è in via di proroga in virtù dei paragrafi 2 o 3, il presente accordo, quale prorogato, cessa di avere effetto nel momento in cui entra in vigore il nuovo accordo.
5. In qualsiasi momento il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, decidere di risolvere il presente accordo a decorrere da una data da esso stabilita.
6. Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a 18 mesi al fine di procedere alla liquidazione dell’Organizzazione, compresa la liquidazione dei conti e, fatte salve le decisioni pertinenti da assumere con voto speciale in conformità dell’articolo 12, il Consiglio conserva, durante detto periodo, le competenze e le funzioni all’uopo necessarie.
7. Il Consiglio notifica al depositario le eventuali decisioni assunte a norma del presente articolo.
Articolo 45
Riserve
Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.
Articolo 46
Disposizioni complementari e transitorie
1. Il presente accordo succede all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell’accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali e/o dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, dall’Organizzazione o da uno dei suoi organi o in loro nome, che sono di applicazione alla data di entrata in vigore del presente accordo e per le quali non è specificamente prevista la scadenza a tale data, continuano ad applicarsi, salvo se modificate a norma delle disposizioni del presente accordo.
FATTO a Ginevra, il 27 gennaio 2006. I testi del presente accordo in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno tutti egualmente fede.
ALLEGATO A
Elenco dei governi partecipanti alla conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali in quanto potenziali membri produttori, quali definiti all’articolo 2 (Definizioni) e ripartizione indicativa dei voti a norma dell’articolo 10 (Ripartizione dei voti)
Membri |
Totale dei voti |
AFRICA |
249 |
Angola |
18 |
Benin |
17 |
Camerun (1) |
18 |
Repubblica centrafricana (1) |
18 |
Costa d’Avorio (1) |
18 |
Repubblica democratica del Congo (1) |
18 |
Gabon (1) |
18 |
Ghana (1) |
18 |
Liberia (1) |
18 |
Madagascar |
18 |
Nigeria (1) |
18 |
Repubblica del Congo (1) |
18 |
Ruanda |
17 |
Togo (1) |
17 |
ASIA-PACIFICO |
389 |
Cambogia (1) |
15 |
Figi (1) |
14 |
India (1) |
22 |
Indonesia (1) |
131 |
Malaysia (1) |
105 |
Myanmar (1) |
33 |
Papua Nuova Guinea (1) |
25 |
Filippine (1) |
14 |
Thailandia (1) |
16 |
Vanuatu (1) |
14 |
AMERICA LATINA/CARAIBI |
362 |
Barbados |
7 |
Bolivia (1) |
19 |
Brasile (1) |
157 |
Colombia (1) |
19 |
Costa Rica |
7 |
Repubblica dominicana |
7 |
Ecuador (1) |
11 |
Guatemala (1) |
8 |
Guyana (1) |
12 |
Haiti |
7 |
Honduras (1) |
8 |
Messico (1) |
15 |
Nicaragua |
8 |
Panama (1) |
8 |
Paraguay |
10 |
Perù (1) |
24 |
Suriname (1) |
10 |
Trinidad e Tobago (1) |
7 |
Venezuela (1) |
18 |
Totale: |
1 000 |
(1) Membro dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali.
ALLEGATO B
Elenco dei governi partecipanti alla conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali in quanto potenziali membri consumatori, quali definiti all’articolo 2 (Definizioni)
|
Albania |
|
Algeria |
|
Australia (1) |
|
Canada (1) |
|
Cina (1) |
|
Egitto (1) |
|
Comunità europea (1)
|
|
Iran (Repubblica islamica dell’) |
|
Iraq |
|
Giappone (1) |
|
Lesotho |
|
Giamahiria araba libica |
|
Marocco |
|
Nepal (1) |
|
Nuova Zelanda (1) |
|
Norvegia (1) |
|
Repubblica di Corea (1) |
|
Svizzera (1) |
|
Stati Uniti d’America (1) |
(1) Membro dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali.
Dichiarazione della Comunità europea in conformità dell’articolo 36, paragrafo 3, dell’accordo
Conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, la presente dichiarazione indica le competenze trasferite alla Comunità europea dai suoi Stati membri nelle materie oggetto dell’accordo.
La Comunità europea dichiara che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea:
— |
in relazione alle materie commerciali disciplinate dall’accordo la Comunità europea ha competenza esclusiva nell’ambito della politica commerciale comune, e |
— |
la Comunità europea condivide le sue competenze con i suoi Stati membri in materia di ambiente e di cooperazione allo sviluppo. |
La portata e l’esercizio delle competenze della Comunità europea sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all’occorrenza, la Comunità europea completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 3, dell’accordo.
9.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/27 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1o ottobre 2007
recante nomina di quattro membri e di tre supplenti svedesi del Comitato delle regioni
(2007/649/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo svedese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Quattro seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla modifica dei mandati della sig.ra BESKOW, del sig. JOHANSSON, del sig. KNAPE e della sig.ra STARK. Tre seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla modifica dei mandati del sig. JOHNSON, della sig.ra KARLSSON e del sig. NILSSON, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
a) |
quali membri:
e |
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 1o ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. LINO
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
9.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1o ottobre 2007
recante nomina di un membro austriaco del Comitato delle regioni
(2007/650/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo austriaco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di membro è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Sepp RIEDER, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominata al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010, quale membro: la sig.ra Renate BRAUNER, Vizebürgermeisterin der Stadt Wien und stellvertretende Landeshauptfrau, in sostituzione del sig. Sepp RIEDER.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 1o ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. LINO
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
9.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1o ottobre 2007
recante nomina di un membro tedesco e di due supplenti tedeschi del Comitato delle regioni
(2007/651/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante alla fine del mandato della sig.ra SPECKERT. Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla fine dei mandati della sig.ra SPIESS e della sig.ra WISCHER, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
a) |
quale membro:
e |
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 1o ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. LINO
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
9.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1o ottobre 2007
relativa alla nomina di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom
(2007/652/Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 54, secondo e terzo comma,
visto l'articolo X dello statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (1), modificato da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (2),
vista la decisione 2007/514/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, relativa alla nomina di membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (3),
visto il parere della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Un seggio di membro del suddetto comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Jean-Luc SALANAVE, comunicate al Consiglio il 1o agosto 2007. |
(2) |
Occorre pertanto provvedere all'occupazione di tale seggio. |
(3) |
Il governo francese ha presentato una candidatura in data 1o agosto 2007, |
DECIDE:
Articolo unico
Il sig. Jean-Michel GUIHEUX è nominato membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per la restante durata del mandato di tale comitato, ossia fino al 28 marzo 2009.
Fatto a Lussemburgo, addì 1o ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. LINO
(1) GU 27 del 6.12.1958, pag. 534/58.
(2) GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.
(3) GU L 190 del 21.7.2007, pag. 15.
9.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2007
recante fissazione, per l’esercizio finanziario 2007, delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 4524]
(I testi in lingua bulgara, ceca, francese, greca, italiana, maltese, portoghese, rumena, slovacca, slovena spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2007/653/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2). |
(2) |
Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo. |
(3) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime. |
(4) |
La Commissione ha fissato le dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2006/2007 con la decisione 2006/701/CE della Commissione (3) e, per la Bulgaria e la Romania, con la decisione 2007/381/CE della Commissione (4). |
(5) |
In virtù dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le spese sostenute e liquidate degli Stati membri sono limitate all’importo delle loro dotazioni indicative. Per l’esercizio 2007, questa limitazione si applica all’Italia, le cui spese sostenute e liquidate hanno superato cumulativamente la dotazione iniziale. |
(6) |
In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1227/2000, quando le spese effettive per ettaro di uno Stato membro superano quelle previste dalla dotazione iniziale si applica una penale. Quest’anno la penale si applica a Malta per un importo di 16 690 EUR. |
(7) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1227/2000, gli Stati membri possono presentare richieste di ulteriori finanziamenti per le spese dell’esercizio in corso. Così hanno fatto quest’anno la Repubblica ceca, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Ungheria, l’Austria e il Portogallo. In virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 922/2007 della Commissione, del 1o agosto 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda la disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie per la Bulgaria e la Romania per la ristrutturazione e la riconversione (5), la Bulgaria e la Romania potevano richiedere alla Commissione un ulteriore finanziamento per le spese dell’esercizio finanziario 2007 al di sopra dell’importo notificato alla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento e fino a concorrenza del 90 % della dotazione finanziaria loro assegnata con decisione 2007/381/CE. La Bulgaria ha effettivamente presentato alla Commissione una richiesta in tal senso. |
(8) |
In virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000 e dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 922/2007, le richieste di ulteriori finanziamenti presentate alla Commissione da altri Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, degli importi notificati a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1227/2000 e degli importi notificati dalla Bulgaria e dalla Romania a norma della suddetta disposizione e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 922/2007, dall’importo totale assegnato agli Stati membri. Per l’esercizio 2007, tale disposizione si applica alla Repubblica ceca, alla Spagna, alla Francia, all’Italia, all’Ungheria, all’Austria e al Portogallo. |
(9) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1227/2000, entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione, la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale di cui trattasi. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, gli Stati membri effettuano la dichiarazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), soltanto se l’importo da essi dichiarato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), cioè le spese effettivamente sostenute al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso, è pari almeno al 75 % dell’importo della dotazione indicativa dello Stato membro di cui trattasi. Tenuto conto del fatto che le spese effettivamente sostenute non raggiungono il 75 % della dotazione iniziale, le spese liquidate notificate dalla Germania non possono essere accettate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per l’esercizio finanziario 2007 le dotazioni finanziarie definitive relative alla campagna 2006/2007 assegnate agli Stati membri interessati, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 290 del 20.10.2006, pag. 41.
(4) GU L 141 del 2.6.2007, pag. 80.
(5) GU L 201 del 2.8.2007, pag. 7.
ALLEGATO
Dotazioni finanziarie definitive per la campagna 2006/2007 (esercizio finanziario 2007)
Stato membro |
Superficie (ha) |
Dotazione finanziaria (EUR) |
Bulgaria |
1 918 |
6 030 464 |
Repubblica ceca |
1 345 |
3 178 866 |
Germania |
1 410 |
9 385 538 |
Grecia |
823 |
6 420 790 |
Spagna |
20 345 |
165 870 765 |
Francia |
12 769 |
111 282 822 |
Italia |
13 142 |
100 479 369 |
Cipro |
145 |
1 971 461 |
Lussemburgo |
8 |
59 665 |
Ungheria |
1 242 |
9 940 855 |
Malta |
4 |
26 249 |
Austria |
1 074 |
6 501 073 |
Portogallo |
4 117 |
34 284 676 |
Romania |
880 |
6 893 688 |
Slovenia |
108 |
2 120 499 |
Slovacchia |
107 |
536 527 |
Totale |
59 438 |
464 983 308 |