ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 261

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
6 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1166/2007 della Commissione, del 5 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1167/2007 della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera del Belgio

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1168/2007 della Commissione, del 5 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie), per le navi battenti bandiera finlandese

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1169/2007 della Commissione, del 5 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca del pesce specchio atlantico nelle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera francese

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1170/2007 della Commissione, del 5 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca del melù nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1171/2007 della Commissione, del 5 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1172/2007 della Commissione, del 5 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1891/2004 recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1173/2007 della Commissione, del 5 ottobre 2007, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)

24

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

2007/644/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio e della Commissione, del 18 settembre 2007, concernente la conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC

25

 

 

2007/645/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o ottobre 2007, recante nomina di un membro e di due supplenti maltesi del Comitato delle regioni

26

 

 

2007/646/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o ottobre 2007, recante nomina di un membro e di tre supplenti estoni del Comitato delle regioni

27

 

 

2007/647/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2007) 4477]

28

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

32,3

TR

124,1

ZZ

78,2

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

103,8

ZZ

130,1

0709 90 70

JO

139,2

TR

118,8

ZZ

129,0

0805 50 10

AR

78,3

TR

91,3

UY

83,2

ZA

60,5

ZZ

78,3

0806 10 10

BR

267,7

IL

284,6

MK

44,5

TR

113,2

US

197,5

ZZ

181,5

0808 10 80

AR

87,7

AU

138,9

BR

45,1

CL

61,2

NZ

85,3

US

96,8

ZA

83,8

ZZ

85,5

0808 20 50

CN

68,1

TR

121,9

ZA

65,2

ZZ

85,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.10.2007   

IT

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L 261/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1167/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

48

Stato membro

Belgio

Stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VIIIa e VIIIb

Data

16.8.2007


6.10.2007   

IT

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L 261/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie), per le navi battenti bandiera finlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nel Mar Baltico (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di tale stock nonché la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti da detto stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

43

Stato membro

Finlandia

Stock

COD/3BC+24

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Mar Baltico — sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie)

Data

24.8.2007


6.10.2007   

IT

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L 261/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1169/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca del pesce specchio atlantico nelle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), stabilisce i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono altresì vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

49

Stato membro

Francia

Stock

ORY/1X14-

Specie

Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV

Data

10.9.2007


6.10.2007   

IT

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L 261/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca del melù nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

51

Stato membro

Spagna

Stock

WHB/1X14.

Specie

Melù (Micromesistius poutassou)

Zona

Acque CE e acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

Data

7.9.2007


6.10.2007   

IT

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L 261/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La sezione 5 del capo II del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (2) stabilisce la procedura di vendita di burro mediante gara. L'articolo 24 prevede che le esigenze principali per la cauzione di gara sono soddisfatte se la presa in consegna del burro avviene entro il termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L'articolo 24 septies, paragrafo 3, fa riferimento al ritiro del burro in connessione con l'incameramento della cauzione.

(2)

Le disposizioni relative allo svincolo o all'incameramento della cauzione devono essere chiarite alla luce dell'esperienza acquisita. In particolare, occorre chiarire che la cauzione non deve essere incamerata se è stato versato l'importo dell'offerta. Occorre inoltre prevedere l'applicazione retroattiva di tale norma affinché, in caso di dubbio, gli operatori possano avvalersi delle norme rivedute.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 deve quindi essere modificato in tal senso.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è modificato come segue:

1.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono soddisfatte se le offerte sono mantenute dopo il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento e se il prezzo è pagato entro il termine stabilito dall'articolo 24 septies, paragrafo 2, del medesimo.»

2.

All'articolo 24 sexies è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha rispettato il disposto del paragrafo 2, la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), è incamerata e la vendita dei quantitativi di cui trattasi è annullata.»

3.

All'articolo 24 septies, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica, su richiesta degli operatori interessati, alle cauzioni che non sono state ancora definitivamente incamerate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2007 (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 36).


6.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1172/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1891/2004 recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 prevede l’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione (2) ha stabilito le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003, in particolare per quanto riguarda i formulari della domanda di intervento. Esso infatti contiene, nei suoi allegati I e II, i modelli ai quali tali formulari devono corrispondere.

(3)

Gli allegati I-C e II-C del regolamento (CE) n. 1891/2004 contengono l’elenco delle autorità competenti alle quali devono essere presentate rispettivamente le domande di intervento nazionale e comunitario. L’articolo 8 di detto regolamento prevede che la Commissione pubblichi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, l’elenco dei servizi dipendenti dall’autorità doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1383/2003. Poiché gli elenchi figuranti negli allegati I-C e II-C contengono dati variabili che richiedono un aggiornamento periodico, è più opportuno che essi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. Occorre pertanto sopprimere gli allegati I-C e II-C del regolamento (CE) n. 1891/2004.

(4)

Il 1o gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea. Occorre pertanto adattare il regolamento (CE) n. 1891/2004 affinché questi due paesi figurino nel formulario della domanda di intervento comunitario da esso previsto.

(5)

Il formulario della domanda di intervento comunitario avrebbe dovuto essere adattato dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (3), che è entrato in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione di tali paesi.

(6)

A fini di coerenza occorre prevedere l’adattamento del formulario della domanda di intervento comunitario a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1891/2004.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1891/2004 è così modificato.

1)

nell’allegato I, nella casella 2, del formulario della domanda di intervento nazionale, i termini «(cfr. l’annesso allegato I-C)» sono soppressi;

2)

l’allegato I-C è soppresso;

3)

l’allegato II è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;

4)

nell’allegato II-A, nell’ultima frase, i termini «elencati nell’allegato II-C» sono soppressi;

5)

l’allegato II-C è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

(2)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 16.

(3)  GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

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6.10.2007   

IT

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L 261/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1173/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2007

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 628/2007 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo il 5 ottobre 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 628/2007 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 5 ottobre e prima del 1o novembre 2007, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

(3)  GU L 145 del 7.6.2007, pag. 7.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

6.10.2007   

IT

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L 261/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2007

concernente la conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC

(2007/644/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo paragrafo,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC (1) è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 27 marzo 2007 a norma della decisione 2007/251/CE del Consiglio (2).

(2)

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

(3)

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 110 del 27.4.2007, pag. 29.

(2)  GU L 110 del 27.4.2007, pag. 27.


6.10.2007   

IT

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L 261/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2007

recante nomina di un membro e di due supplenti maltesi del Comitato delle regioni

(2007/645/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo maltese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Doris BORG. Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati del sig. Joe BORG e del sig. Paul BUTTIGIEG,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quale membro:

il sig. Frederick CUTAJAR, sindaco, consiglio locale di Santa Lucia;

b)

quali supplenti:

la sig.ra Doris BORG, vicesindaco, consiglio locale di Birkirkara,

la sig.ra Maria NATOLI, consigliere, consiglio locale di Nadur.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 1o ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


6.10.2007   

IT

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L 261/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2007

recante nomina di un membro e di tre supplenti estoni del Comitato delle regioni

(2007/646/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo estone,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Margus LEPIK. Tre seggi di supplente di tale Comitato sono divenuti vacanti in seguito alla modifica del mandato del sig. Mihkel JUHKAMI e alla scadenza del mandato della sig.ra Laine JÄNES e del sig. Jüri RATAS,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2010:

a)

quale membro:

il sig. Mihkel JUHKAMI, del Consiglio comunale di Rakvere Town;

b)

quali supplenti:

la sig.ra Kersti KÕOSAAR, sindaco di Võru,

il sig. Edgar SAVISAAR, sindaco di Tallinn,

il sig. Ivar UNT, sindaco di Valga.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 1o ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


6.10.2007   

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L 261/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2007

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2007) 4477]

(I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2007/647/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (3), la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di detta procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3)

In conformità degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, possono essere finanziati soltanto le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie stabilite nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

(4)

In base alle indagini effettuate, all’esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia», i quali non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell’ambito di una relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 30 aprile 2007 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese elencate nell’allegato, effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell’8.6.1995, pag. 1).

(2)  GU L 160 del 26. 6.1999, pag. 103.

(3)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).


ALLEGATO

Totale rettifiche — Voce di bilancio 6701

SM

Misura

EF

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

BE

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–45 406,30

–45 406,30

0,00

Totale BE

 

 

 

 

EUR

–45 406,30

–45 406,30

0,00

DE

Misure eccezionali di sostegno del mercato

2001

Carenze nella documentazione e nei controlli materiali in loco

forfettaria

5 %

EUR

–1 182 038,83

0,00

–1 182 038,83

DE

Misure eccezionali di sostegno del mercato

2002

Carenze nella documentazione e nei controlli materiali in loco

forfettaria

5 %

EUR

– 284 869,30

0,00

– 284 869,30

DE

Pagamenti diretti

2005

Insufficiente verifica di dichiarazioni in eccesso rilevate in seguito all'istituzione del GIS

specifica

 

EUR

–32 236,96

0,00

–32 236,96

Totale DE

 

 

 

 

EUR

–1 499 145,09

0,00

–1 499 145,09

DK

Liquidazione dei conti

2005

Liquidazione finanziaria

specifica

 

DKK

–96 741,70

–23 951,90

–72 789,80

DK

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 125 996,55

– 125 996,55

0,00

Totale DK

 

 

 

 

DKK

–96 741,70

–23 951,90

–72 789,80

Totale DK

 

 

 

 

EUR

– 125 996,55

– 125 996,55

0,00

ES

Quote latte

1997

Mancata dichiarazione di consegne del latte

specifica

 

EUR

–1 350 020,32

0,00

–1 350 020,32

ES

Seminativi

2004

Mancata applicazione delle sanzioni e dell'esclusione previste per inadempienze intenzionali a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione

forfettaria

2 %

EUR

– 276 716,91

0,00

– 276 716,91

ES

Seminativi

2005

Mancata applicazione delle sanzioni e dell'esclusione previste per inadempienze intenzionali a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2419/2001

forfettaria

2 %

EUR

– 274 130,08

0,00

– 274 130,08

ES

Ortofrutticoli — Trasformazione degli agrumi

1998

Rimborso dovuto al parziale annullamento della decisione 2004/136/CE della Commissione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-220/04

specifica

 

EUR

532 684,56

0,00

532 684,56

ES

Ortofrutticoli — Trasformazione degli agrumi

1999

Rimborso dovuto al parziale annullamento della decisione 2004/136/CE in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-220/04

specifica

 

EUR

435 837,70

0,00

435 837,70

ES

Ortofrutticoli — Trasformazione degli agrumi

2000

Rimborso dovuto al parziale annullamento della decisione 2004/136/CE in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-220/04

specifica

 

EUR

11 032,22

0,00

11 032,22

ES

Premi nel settore delle carni bovine

2002

Ritardi sistematici nei controlli in loco

forfettaria

5 %

EUR

–30 407,71

0,00

–30 407,71

ES

Premi nel settore delle carni bovine

2003

Ritardi sistematici nei controlli in loco

forfettaria

5 %

EUR

– 159 064,73

0,00

– 159 064,73

ES

Premi nel settore delle carni bovine

2004

Ritardi sistematici nei controlli in loco

forfettaria

5 %

EUR

– 232 483,16

0,00

– 232 483,16

ES

Ammasso pubblico di burro

2002

Indebite spese di finanziamento

specifica

 

EUR

– 141 002,61

0,00

– 141 002,61

ES

Ammasso pubblico di burro

2003

Indebite spese di finanziamento

specifica

 

EUR

–67 250,22

0,00

–67 250,22

Totale ES

 

 

 

 

EUR

–1 551 521,26

0,00

–1 551 521,26

FR

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 696 062,71

– 934 532,21

238 469,50

FR

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 501,92

– 501,92

0,00

FR

Ortofrutticoli — Organizzazione dei produttori

2003

Mancato rispetto dei criteri di riconoscimento

specifica

 

EUR

–24 478 123,67

0,00

–24 478 123,67

FR

Ortofrutticoli — Organizzazione dei produttori

2004

Mancato rispetto dei criteri di riconoscimento

specifica

 

EUR

–25 243 299,77

0,00

–25 243 299,77

FR

Premi nel settore delle carni bovine

2003

Carenze nei controlli degli animali identificati unicamente tramite tatuaggi

forfettaria

2 %

EUR

– 168 812,00

0,00

– 168 812,00

FR

Premi nel settore delle carni bovine

2004

Carenze nei controlli degli animali identificati unicamente tramite tatuaggi

forfettaria

2 %

EUR

– 115 584,00

0,00

– 115 584,00

FR

Premi nel settore delle carni bovine

2005

Carenze nei controlli degli animali identificati unicamente tramite tatuaggi

forfettaria

2 %

EUR

–65 764,00

0,00

–65 764,00

Totale FR

 

 

 

 

EUR

–50 768 148,07

– 935 034,13

–49 833 113,94

GB

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 795 921,45

0,00

– 795 921,45

Totale GB

 

 

 

 

EUR

– 795 921,45

0,00

– 795 921,45

IT

Foraggi essiccati

2002

Inadempienze nei controlli delle imprese di trasformazione dei foraggi

forfettaria

5 %

EUR

–1 828 877,58

0,00

–1 828 877,58

IT

Foraggi essiccati

2003

Inadempienze nei controlli delle imprese di trasformazione dei foraggi

forfettaria

2 %

EUR

–44 421,46

0,00

–44 421,46

IT

Foraggi essiccati

2003

Inadempienze nei controlli delle imprese di trasformazione dei foraggi

forfettaria

5 %

EUR

–2 399 395,34

0,00

–2 399 395,34

IT

Foraggi essiccati

2004

Carenze nei controlli degli operatori della filiera

forfettaria

2 %

EUR

– 512 153,03

0,00

– 512 153,03

IT

Foraggi essiccati

2004

Carenze nei controlli degli operatori della filiera

forfettaria

5 %

EUR

–9 132,02

0,00

–9 132,02

IT

Foraggi essiccati

2004

Inadempienze nei controlli delle imprese di trasformazione dei foraggi

forfettaria

5 %

EUR

– 645 442,92

0,00

– 645 442,92

IT

Foraggi essiccati

2005

Carenze nei controlli degli operatori della filiera

forfettaria

2 %

EUR

– 774 140,65

0,00

– 774 140,65

IT

Foraggi essiccati

2005

Carenze nei controlli degli operatori della filiera

forfettaria

5 %

EUR

–1 552,69

0,00

–1 552,69

IT

Premi nel settore delle carni bovine

2003

Ritardi sistematici nei controlli in loco

forfettaria

5 %

EUR

– 456 327,00

0,00

– 456 327,00

IT

Premi nel settore delle carni bovine

2004

Ritardi sistematici nei controlli in loco

forfettaria

5 %

EUR

– 295 911,00

0,00

– 295 911,00

IT

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2001

Carenze nei controlli dei frantoi, degli ulivi e delle rese

forfettaria

5 %

EUR

–40 284 269,55

0,00

–40 284 269,55

IT

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2002

Carenze nei controlli dei frantoi, degli ulivi e delle rese

forfettaria

5 %

EUR

–34 743 757,29

0,00

–34 743 757,29

IT

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2003

Carenze nei controlli dei frantoi, degli ulivi e delle rese

forfettaria

5 %

EUR

– 113 946,89

0,00

– 113 946,89

IT

Olio d'oliva — Aiuto alla produzione

2004

Carenze nei controlli dei frantoi, degli ulivi e delle rese

forfettaria

5 %

EUR

–1 289 091,84

0,00

–1 289 091,84

Totale IT

 

 

 

 

EUR

–83 398 419,26

0,00

–83 398 419,26

NL

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 206 100,68

– 206 100,68

0,00

NL

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–60 859,36

–60 859,36

0,00

Totale NL

 

 

 

 

EUR

– 266 960,04

– 266 960,04

0,00

PT

Settore vitivinicolo — Misure di ristrutturazione

2001

Carenze nei controlli essenziali in loco e nella determinazione delle superfici ammissibili

forfettaria

2 %

EUR

–77 342,02

0,00

–77 342,02

PT

Settore vitivinicolo — Misure di ristrutturazione

2002

Carenze nei controlli essenziali in loco e nella determinazione delle superfici ammissibili

forfettaria

2 %

EUR

– 649 828,57

0,00

– 649 828,57

PT

Settore vitivinicolo — Misure di ristrutturazione

2003

Carenze nei controlli essenziali in loco e nella determinazione delle superfici ammissibili

forfettaria

2 %

EUR

– 673 890,89

0,00

– 673 890,89

PT

Settore vitivinicolo — Misure di ristrutturazione

2004

Carenze nei controlli essenziali in loco e nella determinazione delle superfici ammissibili

forfettaria

2 %

EUR

– 565 733,93

0,00

– 565 733,93

Totale PT

 

 

 

 

EUR

–1 966 795,41

0,00

–1 966 795,41

SE

Seminativi

2004

Livello dei controlli in loco (visite rapide) effettuati inferiore al tasso minimo necessario

forfettaria

5 %

SEK

–12 198 084,10

0,00

–12 198 084,10

SE

Pagamenti diretti

2005

Livello dei controlli in loco (visite rapide) effettuati inferiore al tasso minimo necessario

forfettaria

5 %

SEK

–12 640 336,05

0,00

–12 640 336,05

SE

Pagamenti diretti

2005

Insufficiente qualità dei controlli per telerilevamento

forfettaria

2 %

SEK

–9 280 142,64

0,00

–9 280 142,64

Totale SE

 

 

 

 

SEK

–34 118 562,79

0,00

–34 118 562,79


Totale rettifiche — Voce di bilancio 05 07 01 07

SM

Misura

EF

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

GR

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

0,00

– 348 181,42

348 181,42

Totale GR

 

 

 

 

EUR

0,00

– 348 181,42

348 181,42

IE

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–1 064 668,75

–3 495 598,23

2 430 929,48

Totale IE

 

 

 

 

EUR

–1 064 668,75

–3 495 598,23

2 430 929,48