ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 258

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
4 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1151/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi e transitori per l’importazione di alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1153/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1154/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1155/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 24 al 28 settembre 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1156/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)]

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1157/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007, recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sierra Mágina (DOP)]

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1158/2007 della Commissione, del 2 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1159/2007 della Commissione, del 2 ottobre 2007, recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1160/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1161/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca della passera di mare nel Mar Baltico nelle zone CIEM IIIb, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera finlandese

23

 

*

Regolamento (CE) n. 1162/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Spagna

25

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana

27

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

2007/637/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante nomina di quattro membri spagnoli e di sette supplenti spagnoli del Comitato delle regioni

29

 

 

2007/638/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 settembre 2007, relativa alla vaccinazione d'emergenza in Italia contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità [notificata con il numero C(2007) 4393]

31

 

 

2007/639/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2007, recante un formato comune per la comunicazione dei dati e delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2007) 4409]

39

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (GU L 226 del 30.8.2007)

44

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.10.2007   

IT

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L 258/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

recante apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi e transitori per l’importazione di alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, occorre mantenere i flussi di scambio agricoli risultanti dalle preferenze precedentemente concesse nell’ambito degli accordi bilaterali tra questi due Stati membri e la Svizzera. La Comunità e la Svizzera hanno convenuto di procedere all’adattamento delle concessioni tariffarie nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) (di seguito «l’accordo»), entrato in vigore il 1o giugno 2002. L’adattamento di dette concessioni dovrebbe comprendere l’apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per l’importazione di fragole (codice NC 0810 10 00), bietola da coste (o barbabietola bianca) e cardi (codice NC 0709 90 20) originari della Svizzera.

(2)

L’espletamento delle procedure bilaterali necessarie per adattare le concessioni contenute negli allegati 1 e 2 dell’accordo richiederà un certo tempo. Per garantire la possibilità di beneficiare del contingente fino all’entrata in vigore di tale adattamento, è opportuno aprire detti contingenti tariffari su base autonoma e transitoria.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), istituisce un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal regolamento dovrebbero essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(4)

Occorre applicare le regole di origine di cui all’articolo 4 dell’accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di prodotti che rientrano nel codice NC 0810 10 00 originari della Svizzera.

Il contingente reca il numero d’ordine 09.0948. Il volume annuale del contingente è di 200 tonnellate di peso netto.

2.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di prodotti che rientrano nel codice NC 0709 90 20 originari della Svizzera.

Il contingente reca il numero d’ordine 09.0950. Il volume annuale del contingente è di 300 tonnellate di peso netto.

3.   Nel 2007, per l’insieme dei volumi annuali di cui ai paragrafi 1 e 2 i contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aperti per il periodo che va dal 1o settembre al 31 dicembre.

4.   I contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 scadono il 31 dicembre 2009.

5.   Ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano le regole di origine di cui all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 31).

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).


4.10.2007   

IT

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L 258/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (2) prescrive per il latte scremato in polvere acquistato all’intervento un tenore minimo di materia proteica del 35,6 % dell’estratto secco non grasso. In seguito all’autorizzazione nella Comunità della standardizzazione al 34 % per alcuni tipi di latte conservato disidratato, è opportuno, ai fini della buona gestione delle scorte di intervento, che la qualità richiesta per l’intervento sia stabilita allo stesso livello. Il prezzo di intervento del latte scremato in polvere, fissato all’articolo 4, paragrafo 1, del predetto regolamento, dovrebbe essere modificato in funzione del nuovo tenore proteico normalizzato.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede l’acquisto di burro da parte degli organismi di intervento quando i prezzi di mercato del burro sono inferiori, durante due settimane consecutive, al 92 % del prezzo d’intervento. La gestione di questo regime risulta troppo complicata. Alla luce delle recenti modifiche apportate al regime di intervento e a fini di semplificazione di tale sistema, la soglia di attivazione dell’intervento dovrebbe essere abolita.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’aiuto all’ammasso privato di burro può essere concesso solo se il burro è differenziato in base a classi nazionali di qualità. L’applicazione di qualità diverse nei vari Stati membri comporta disparità di trattamento nell’erogazione degli aiuti. Al fine di garantire la parità di trattamento e semplificare la gestione del regime di aiuto all’ammasso privato, i criteri nazionali dovrebbero essere sostituiti con criteri comunitari applicati per altre forme di sostegno del mercato.

(4)

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di un aiuto all’ammasso privato di crema come misura di sostegno del mercato. Parimenti, l’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere. Poiché, di fatto, da tempo non viene fatto ricorso a queste due misure di sostegno, neanche in periodi di grave squilibrio dei mercati delle proteine e dei grassi del latte, esse possono considerarsi obsolete e dovrebbero essere abolite.

(5)

All’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1255/1999 si prevede la possibilità di acquisto di burro a prezzo ridotto da parte delle forze armate. Tuttavia, questa disposizione non è stata più applicata dal 1989 e una simile misura di sostegno non è ritenuta necessaria.

(6)

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa l’importo dell’aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole e prevede l’adeguamento del livello di aiuto per altri prodotti ammissibili. Al fine di semplificare il regime di distribuzione di latte nelle scuole, adattandolo nel contempo alle attuali tendenze sanitarie e nutrizionali, dovrebbe essere fissato un aiuto forfettario per tutte le categorie di latte.

(7)

L’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prescrive la presentazione obbligatoria di un titolo di importazione per tutte le importazioni di prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento. Oggigiorno si dispone di altri sistemi di monitoraggio che forniscono dati più precisi, aggiornati e trasparenti rispetto ai titoli di importazione. Se del caso, tali sistemi andrebbero applicati parimenti alle importazioni di prodotti lattiero-caseari. La richiesta di un titolo di importazione non dovrebbe essere quindi obbligatoria e la Commissione dovrebbe essere abilitata a prescrivere il regime dei titoli solo se necessario.

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1255/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per il latte scremato in polvere, a 169,80 EUR/100 kg.»;

2)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto di ogni anno, gli organismi d’intervento acquistano il burro di cui al paragrafo 2 al 90 % del prezzo d’intervento, a condizioni da stabilirsi.

La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all’intervento se i quantitativi offerti all’intervento nel periodo di cui al primo comma superano le 30 000 tonnellate nel 2008 e negli anni successivi.

In tal caso gli organismi d’intervento possono procedere ad acquisti nell’ambito di una procedura di gara permanente, a condizioni da stabilirsi.»;

b)

nel paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

c)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Sono concessi aiuti all’ammasso privato per:

il burro non salato prodotto con crema o latte in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %,

il burro salato prodotto con crema o latte in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %.»;

ii)

il secondo comma è soppresso;

iii)

nel quarto comma le parole «sono immagazzinati la crema o il burro destinatari dell’aiuto» sono sostituite da «è immagazzinato il burro destinatario dell’aiuto» e nel quinto comma sono soppresse le parole «la crema o»;

3)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’organismo d’intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, in un’impresa riconosciuta della Comunità, al prezzo d’intervento e a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto da latte di vacca e prodotto nella Comunità offertogli nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 agosto e:

avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34,0 % di materia secca sgrassata,

conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,

conforme a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l’imballaggio.

Il prezzo d’intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall’organismo d’intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l’organismo d’intervento assume a proprio carico una quota forfettaria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.»;

b)

i paragrafi 3 e 5 sono soppressi;

4)

nell’articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le modalità di applicazione del presente capo;»;

5)

nell’articolo 13, primo comma, la lettera b) è soppressa;

6)

nell’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’aiuto comunitario è pari a:

18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l’importo dell’aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.»;

7)

l’articolo 26 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all’articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione e le formalità di importazione da espletare nei casi in cui non sia richiesto un titolo di importazione;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, i punti 1 e 3 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).


4.10.2007   

IT

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L 258/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio (2) definisce i prodotti che sono considerati come latte alimentare, con particolare riguardo al tenore di materia grassa.

(2)

Per agevolare la transizione dalle normative nazionali in vigore prima dell’adesione alla normativa comunitaria, in occasione delle recenti adesioni sono state adottate diverse deroghe temporanee.

(3)

In considerazione delle abitudini di consumo differenti nei vari Stati membri e della scadenza delle deroghe, sembra opportuno autorizzare la commercializzazione, come latte alimentare, di prodotti aventi un tenore di materia grassa diverso da quelli delle tre categorie esistenti.

(4)

Tuttavia, per motivi di chiarezza nei confronti dei consumatori, questo tipo di latte non dovrebbe essere commercializzato con una delle denominazioni esistenti (latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato) e la percentuale di materia grassa in esso contenuta dovrebbe essere chiaramente indicata sulla confezione.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2597/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2597/97 è aggiunto il comma seguente:

«Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), è considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato con una cifra decimale sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura “… % di materia grassa”. Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).


4.10.2007   

IT

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L 258/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

43,3

TR

100,0

XS

28,3

ZZ

57,2

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

109,7

ZZ

132,1

0709 90 70

JO

139,2

TR

116,2

ZZ

127,7

0805 50 10

AR

79,4

TR

83,7

UY

82,9

ZA

73,4

ZZ

79,9

0806 10 10

BR

280,7

IL

284,6

MK

32,4

TR

94,0

US

228,9

ZZ

184,1

0808 10 80

AR

87,7

AU

173,8

BR

45,1

CL

78,0

NZ

91,9

US

96,6

ZA

80,9

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

69,7

TR

124,6

ZA

78,1

ZZ

90,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.10.2007   

IT

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L 258/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1155/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2007

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 24 al 28 settembre 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 24 al 28 settembre 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4336 (2006-2007).

(2)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 24 al 28 settembre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

(3)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Raggiunto

09.4333

Costa d’Avorio

0

Raggiunto

09.4334

Repubblica del Congo

0

Raggiunto

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

Raggiunto

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

0

Raggiunto

09.4340

Madagascar

0

Raggiunto

09.4341

Malawi

0

Raggiunto

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Raggiunto

09.4347

Tanzania

0

Raggiunto

09.4348

Trinidad e Tobago

0

Raggiunto

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4315

India

0

Raggiunto

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

0

Raggiunto


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Tipo

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

100

 


Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

0

Raggiunto


4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2007

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Münchener Bier», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), secondo quanto disposto all'articolo 6 del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).

(3)  GU C 316 del 22.12.2006, pag. 2.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.1.

Birre

GERMANIA

Münchener Bier (IGP)


4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2007

recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sierra Mágina (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Sierra Mágina», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 2107/1999 (3).

(2)

Trattandosi di una modifica non secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (4). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernente la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è approvata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2006 (GU L 72 dell'11.3.2006, pag. 8).

(3)  GU L 258 del 5.10.1999, pag. 3.

(4)  GU C 332 del 30.12.2006, pag. 4.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.5.

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

SPAGNA

Sierra Mágina (DOP)


4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1158/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento dei contingenti

I contingenti di pesca assegnati per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritengono esauriti a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

40

Stato membro

Spagna

Stock

RED/N3M.

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Data

13.8.2007


4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2007

recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

L’8 giugno 2007 la Svezia ha comunicato alla Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM III a, III b, c, d per le navi battenti la sua bandiera, a decorrere dall’11 giugno 2007.

(3)

Il 5 luglio 2007 la Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 790/2007 (4) recante divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM IIIa, IIIb, c, d per le navi battenti bandiera svedese, con effetto a decorrere dalla stessa data.

(4)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all’interno del contingente svedese per la zona III a, III b, c, d è ancora disponibile un quantitativo di sogliola. Occorre quindi autorizzare la pesca della sogliola nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia.

(5)

È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 3 settembre 2007, in modo che il quantitativo di sogliola di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 790/2007 con effetto a decorrere dal 3 settembre 2007.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 790/2007 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

(4)  GU L 175 del 5.7.2007. pag. 29.


ALLEGATO

N.

41 - Riapertura

Stato membro

Svezia

Stock

SOL/3A/BCD

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

III a, III b, c, d (acque CE)

Data

3.9.2007


4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1160/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

42

Stato membro

Portogallo

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

Zone CIEM VIIIc, IX e X, acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1

Data

27.8.2007


4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1161/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca della passera di mare nel Mar Baltico nelle zone CIEM IIIb, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera finlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2) , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

44

Stato membro

Finlandia

Stock

PLE/3BCD-C

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

Mar Baltico — Zone CIEM IIIb, c, d (acque CE)

Data

24.8.2007


4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Successivamente a tale data sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

39

Stato membro

Spagna

Stock

BSF/56712-

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII

Data

10.8.2007


DIRETTIVE

4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/27


DIRETTIVA 2007/61/CE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La crescente esigenza di armonizzazione nel commercio internazionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari rende opportuno autorizzare la standardizzazione del tenore proteico di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato ad un livello minimo del 34 %, in peso, espresso in materia secca sgrassata.

(2)

Nell’autorizzare la standardizzazione, occorre definire le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico e specificarne la composizione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), si prefigge di disciplinare l’aggiunta di tali sostanze agli alimenti e stabilisce quali vitamine e minerali possano esservi aggiunti. La direttiva 2001/114/CE del Consiglio (3) dovrebbe quindi essere modificata per consentire l’aggiunta di vitamine e minerali prevista dal regolamento (CE) n. 1925/2006.

(4)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/114/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/114/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è soppresso;

2)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative unitamente ad una tavola che mostri la concordanza tra di esse e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(3)  GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 2001/114/CE è modificato come segue:

1)

al punto 1 «Latte parzialmente disidratato», il primo comma è sostituito dal seguente:

«Designa il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da un miscuglio di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di panna o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito, l’aggiunta di latte totalmente disidratato non deve eccedere il 25 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.»;

2)

al punto 2 «Latte totalmente disidratato», il primo comma è sostituito dal seguente:

«Designa il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla panna o da un miscuglio di tali prodotti e il cui tenore di acqua è inferiore o uguale al 5 % in peso del prodotto finito.»;

3)

il punto 3 «Trattamenti» è modificato come segue:

a)

alla lettera b), il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), la conservazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 si ottiene:

b)

è aggiunta la seguente lettera:

«c)

Fatti salvi i requisiti di composizione di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 %, in peso espresso in materia secca sgrassata, aggiungendo e/o togliendo componenti del latte senza alterare il rapporto proteina del siero/caseina nel latte corretto.»;

4)

il punto 4 «Aggiunte autorizzate» è sostituito dal seguente:

«4.   Aggiunte e materie prime autorizzate

a)

Vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2).

b)

Ai fini della correzione del tenore proteico di cui al punto 3, lettera c), sono autorizzate le seguenti materie prime.

i)

Retentato di latte

Prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato.

ii)

Permeato di latte

Prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato.

iii)

Lattosio

Componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 % m/m su sostanza secca. Può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi.


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22

(2)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

recante nomina di quattro membri spagnoli e di sette supplenti spagnoli del Comitato delle regioni

(2007/637/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010.

(2)

Quattro seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla fine dei mandati dei sigg. MATAS PALOU, MARTÍN MENIS, REVILLA ROIZ e RODRÍGUEZ IBARRA. Sette seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla fine dei mandati della sig.ra GOROSTIAGA SÁIZ, dei sigg. SÁNCHEZ AMOR e VILLANUEVA RODRÍGUEZ, della sig.ra AMOR PÉREZ, dei sigg. DÍAZ ALVAREZ e JAÉN PALACIOS e della sig.ra de ESTEBAN MARTÍN,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quali membri:

 

il sig. Francesc ANTICH i OLIVER, presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,

 

il sig. Paulino RIVERO BAUTES, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias,

 

il sig. Guillermo FERNÁNDEZ VARA, presidente de la Junta de Extremadura,

 

la sig.ra Dolores GOROSTIAGA SÁIZ, Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social (cambiamento del mandato);

e

b)

quali supplenti:

 

il sig. Vicente RAMBLA MOMPLET, Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Comunidad Valenciana,

 

il sig. Jaime RABANAL GARCÍA, Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,

 

il sig. Gabriel AMER AMER, Delegado del Gobierno de las Islas Baleares en Bruselas, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,

 

il sig. José Félix GARCÍA CALLEJA, Director General Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, Comunidad Autónoma de Cantabria,

 

la sig.ra María de DIEGO DURANTEZ, Directora General Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Comunidad Autónoma de Castilla y León,

 

la sig.ra Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ, Directora General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma de Extremadura,

 

il sig. Antonio GONZÁLEZ TEROL, Director General de Asuntos Europeos, Comunidad Autónoma de Madrid.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2007

relativa alla vaccinazione d'emergenza in Italia contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità

[notificata con il numero C(2007) 4393]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/638/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce le misure minime di lotta applicabili in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività.

(2)

In forza della decisione 2005/926/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che introduce misure integrative di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e abroga la decisione 2004/666/CE (2) l'Italia ha effettuato la vaccinazione contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità fino alla fine del 2006.

(3)

A partire dal mese di maggio del 2007 in alcune parti dell'Italia settentrionale sono scoppiati focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità e conformemente alla direttiva 2005/94/CE sono state adottate misure di lotta contro la diffusione del virus.

(4)

Nei mesi di luglio e agosto 2007 è stato riscontrato un aumento dei focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità, soprattutto del sottotipo H7, e si continuano a registrare ulteriori focolai della malattia. È stato segnalato un piccolo numero di focolai causati da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H5.

(5)

Il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali, nei pareri scientifici sull'uso della vaccinazione nella lotta contro l'influenza aviaria espressi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2005 (3) e nel 2007 (4), ha sostenuto che la vaccinazione d'emergenza e preventiva contro l'influenza aviaria costituisce un valido strumento che integra le misure di lotta contro tale malattia.

(6)

In Italia i focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità interessano una zona ad elevata densità di pollame e la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione.

(7)

Le autorità italiane hanno effettuato una valutazione di rischio e hanno individuato un particolare rischio di ulteriore diffusione del virus nelle zone interessate. Con lettera del 7 settembre 2007 l'Italia ha quindi presentato alla Commissione per approvazione un piano di vaccinazione d'emergenza.

(8)

La Commissione ha esaminato il piano con le autorità italiane e lo ritiene conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie. Visto l'evolvere della situazione epidemiologica in Italia, è opportuno approvare il piano di vaccinazione d'emergenza presentato dall'Italia in modo da integrare le misure di lotta adottate da detto Stato membro, nonché introdurre determinate restrizioni alla movimentazione di pollame, uova da cova di pollame, pulcini di un giorno e alcuni prodotti avicoli.

(9)

In base al piano di vaccinazione l'Italia intende vaccinare alcune categorie di pollame avvalendosi di una strategia DIVA (strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati), mediante l'impiego di vaccini monovalenti contro il virus dell'influenza aviaria del sottotipo H7 e vaccini bivalenti contro i sottotipi H7 e H5.

(10)

Devono essere impiegati unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (5) o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (6).

(11)

È opportuno inoltre effettuare la sorveglianza e il monitoraggio degli allevamenti vaccinati e non vaccinati, secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione d'emergenza.

(12)

Le misure previste dalla decisione 2005/926/CE non sono più idonee ed è quindi opportuno abrogare detta decisione.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1.   La presente decisione stabilisce alcune misure da applicare in Italia laddove si proceda alla vaccinazione d'emergenza in alcune aziende avicole particolarmente a rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria. Tali misure comprendono determinate restrizioni riguardanti la movimentazione e la spedizione di pollame, uova da cova di pollame, pulcini di un giorno e alcuni prodotti derivati dal pollame.

2.   La presente decisione si applica lasciando impregiudicate le misure di lotta contro i focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità adottate dall'Italia a norma della direttiva 2005/94/CE.

Articolo 2

Piano di vaccinazione d'emergenza

1.   Il piano di vaccinazione d'emergenza contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia, presentato dall'Italia alla Commissione il 7 settembre 2007 («il piano di vaccinazione d'emergenza») è approvato.

2.   L'Italia attua il piano di vaccinazione d'emergenza nelle zone elencate nell'allegato I («zone della vaccinazione d'emergenza»).

Essa garantisce un'attuazione efficace del piano di vaccinazione d'emergenza.

3.   La Commissione pubblica il piano di vaccinazione d'emergenza sul proprio sito Internet.

Articolo 3

Vaccini da utilizzare

L'Italia garantisce che il pollame venga vaccinato secondo il piano di vaccinazione d'emergenza con uno dei seguenti tipi di vaccino autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004:

a)

un vaccino eterologo inattivato del virus dell'influenza aviaria, sottotipo H7; oppure

b)

un vaccino eterologo inattivato bivalente contenente entrambi i sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria.

Articolo 4

Restrizioni alla movimentazione del pollame

1.   L'autorità competente assicura che il pollame proveniente da e/o originario di aziende ubicate in Italia e nelle quali sia stata effettuata la vaccinazione d'emergenza («aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza») non venga movimentato verso altre parti d'Italia né spedito in altri Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1, il pollame da macello proveniente da e/o originario di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza può essere movimentato verso altre parti d'Italia o spedito in altri Stati membri qualora il pollame sia originario di allevamenti:

a)

sottoposti ad esame prima del carico, con esito negativo, conformemente al punto 1 dell'allegato II;

b)

destinati a un macello:

i)

ubicato in Italia e la macellazione avvenga immediatamente dopo l'arrivo; oppure

ii)

ubicato in un altro Stato membro, previo accordo dello Stato membro di destinazione, e la macellazione avvenga immediatamente dopo l'arrivo.

Articolo 5

Restrizioni alla movimentazione delle uova da cova di pollame

L'autorità competente assicura che le uova da cova di pollame provenienti da e/o originarie di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui le uova da cova:

a)

siano originarie di allevamenti sottoposti ad esame, con esito negativo, conformemente al punto 2 dell'allegato II;

b)

siano state disinfettate prima della movimentazione o della spedizione conformemente a un metodo approvato dall'autorità competente;

c)

siano trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;

d)

siano rintracciabili nell'incubatoio.

Articolo 6

Restrizioni alla movimentazione dei pulcini di un giorno

L'autorità competente assicura che i pulcini di un giorno provenienti da e/o originari di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui i pulcini di un giorno:

a)

siano nati da uova da cova di pollame che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5,

b)

siano accasati in un capannone in cui non sia presente altro pollame.

Articolo 7

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno

L'autorità competente assicura che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno provenienti dall'Italia e/o originari dell'Italia rechino la seguente dicitura:

«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2007/638/CE».

Articolo 8

Restrizioni alla movimentazione delle uova da tavola

L'autorità competente assicura che le uova da tavola provenienti da e/o originarie di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui le uova da tavola:

a)

siano originarie di allevamenti sottoposti ad esame, con esito negativo, conformemente al punto 2 dell'allegato II;

b)

vengano trasportate direttamente:

i)

in un centro d'imballaggio designato dall'autorità competente, siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza imposte dall'autorità competente; oppure

ii)

in uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, nel quale devono essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 9

Restrizioni alla movimentazione di carni di pollame, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame

1.   L'autorità competente assicura che le carni di pollame provenienti da e/o originarie di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui le carni:

a)

siano ottenute da pollame conforme all'articolo 4;

b)

siano prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II e allegato III, sezioni II e III, e siano sottoposte a controlli in conformità al regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezioni I, II e III e allegato I, sezione IV, capitoli V e VII.

2.   L'autorità competente assicura che le carni macinate, le preparazioni di carni, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame provenienti da e/o originari di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui essi siano ottenuti:

a)

da carni conformi al paragrafo 1;

b)

nel rispetto dell'allegato III, sezioni V e VI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 10

Monitoraggio e sorveglianza

La sorveglianza e il monitoraggio degli allevamenti vaccinati e non vaccinati vengono effettuati secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione d'emergenza.

Articolo 11

Relazioni

L'Italia presenta alla Commissione una relazione preliminare sull'attuazione del piano di vaccinazione d'emergenza entro il 1o novembre 2007 e successive relazioni trimestrali entro un mese dalla fine di ciascun trimestre.

La Commissione garantisce l'informazione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in merito a tali relazioni.

Articolo 12

Riesame delle misure

Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Italia e di ogni nuova informazione al riguardo.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2005/926/CE è abrogata.

Articolo 14

Applicazione

La presente decisione si applica dal 24 settembre 2007 al 31 marzo 2008.

Articolo 15

Destinatari

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(2)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 60.

(3)  The EFSA Journal (2005) 266, pagg. 1-21; Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (Influenza aviaria: aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali).

(4)  The EFSA Journal (2007) 489, parere del gruppo di esperti scientifici in merito alla vaccinazione contro l'influenza aviaria, sottotipi H5 e H7, nel pollame domestico e nei volatili in cattività.

(5)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(6)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

ZONA DELLA VACCINAZIONE D'EMERGENZA

Regione Veneto

Provincia di Verona

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

zona a sud dell'autostrada A4

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

zona a sud dell'autostrada A4

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

zona a sud dell'autostrada A4

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

zona a sud dell'autostrada A4

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

zona a sud dell'autostrada A4

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

zona a sud dell'autostrada A4

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

zona a sud dell'autostrada A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

zona a sud dell'autostrada A4

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

zona a sud dell'autostrada A4

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

zona a sud dell'autostrada A4

SOMMACAMPAGNA

zona a sud dell'autostrada A4

SONA

zona a sud dell'autostrada A4

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

zona a sud dell'autostrada A4

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 


Regione Lombardia

Provincia di Brescia

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

zona a sud dell'autostrada A4

CALCINATO

zona a sud dell'autostrada A4

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

zona a sud dell'autostrada A4

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

zona a sud dell'autostrada A4

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

zona a sud dell'autostrada A4

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

zona a sud dell'autostrada A4

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

zona a sud dell'autostrada A4

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 

Provincia di Mantova

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


ALLEGATO II

PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO E ANALISI IN RELAZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 8

Punto 1

Il veterinario ufficiale, prima della movimentazione del pollame destinato alla macellazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, deve eseguire:

a)

una verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;

b)

l'ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione dell'anamnesi clinica ed esami clinici del pollame, da effettuare non oltre 72 ore prima della partenza concentrandosi in particolare sui volatili sentinella;

c)

la raccolta dei seguenti campioni:

pollame vaccinato: 20 campioni ematici per l'esecuzione di un idoneo saggio DIVA non oltre 72 ore prima della partenza;

d)

il prelievo dei seguenti campioni qualora i risultati delle verifiche, dell'ispezione clinica e degli esami di cui alle lettere a), b) e c) siano insoddisfacenti:

volatili sentinella: 20 tamponi tracheali/orofaringei, 20 tamponi cloacali e 20 campioni ematici da sottoporre a esame sierologico mediante test di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) entro 72 ore prima della partenza.

Punto 2

Il veterinario ufficiale, precedentemente alla prima movimentazione delle uova da cova e delle uova da tavola di cui agli articoli 5 e 8 e successivamente almeno ogni 30 giorni, deve eseguire:

a)

l'ispezione clinica del pollame riproduttore (parent) o del pollame ovaiolo di ogni unità produttiva, compresi una valutazione dell'anamnesi clinica dell'unità produttiva ed esami clinici dei volatili sentinella di questi allevamenti;

b)

la raccolta di 10 campioni ematici prelevati da volatili sentinella. Se necessario, devono tuttavia essere prelevati anche 20 campioni per il test di immunofluorescenza indiretta (iIFA).


4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2007

recante un formato comune per la comunicazione dei dati e delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

[notificata con il numero C(2007) 4409]

(2007/639/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 850/2004, gli Stati membri sono tenuti a inviare periodicamente alla Commissione dati e informazioni di vario tenore.

(2)

È opportuno stabilire un formato comune per la presentazione di tali dati e informazioni.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 850/2004 nel formato contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850).


ALLEGATO

Formato per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti

A.   Comunicazione annuale sul controllo della produzione e dell'immissione in commercio (articolo 12, paragrafo 2)

Sezione I:   informazioni generali

1.   Stato membro:

2.   Nome e qualifica del referente:

3.   Denominazione completa dell'istituzione:

4.   Indirizzo postale:

5.   Telefono:

6.   Fax:

7.   Indirizzo elettronico:

8.   Data della comunicazione (gg/mm/aaaa):

Sezione II:   controllo della produzione e dell'immissione in commercio

1.   Produzione di sostanze elencate nell'allegato I o II del regolamento (CE) n. 850/2004 (di seguito «allegato I o II»)

1.1.   Anno della comunicazione:

1.2.   Nel vostro Stato membro sono state prodotte delle sostanze elencate nell'allegato I o II durante il periodo considerato? (Sì/No)

1.2.1.   Se la risposta alla domanda 1.2 è affermativa, specificare il nome della(e) sostanza(e) e i rispettivi quantitativi prodotti (in kg).

2.   Immissione in commercio di sostanze elencate nell'allegato I o II

2.1.   Anno della comunicazione:

2.2.   Nel vostro Stato membro sono state immesse in commercio o esportate delle sostanze elencate nell'allegato I o II durante il periodo considerato? (Sì/No)

2.2.1.   Se la risposta alla domanda 2.2 è affermativa, specificare il nome della(e) sostanza(e) e i rispettivi quantitativi immessi in commercio o esportati (in kg). In caso di esportazione o importazione, specificare il (i) paese(i) esportatore(i) o importatore(i).

B.   Relazione triennale sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 850/2004 (articolo 12, paragrafi 1 e 3)

Sezione I:   informazioni generali

1.   Stato membro:

2.   Nome e qualifica del referente:

3.   Denominazione completa dell'istituzione:

4.   Indirizzo postale:

5.   Telefono:

6.   Fax:

7.   Indirizzo elettronico:

8.   Data della comunicazione (gg/mm/aaaa):

Sezione II:   scorte

1.   Nel vostro Stato membro esistono scorte notificate di sostanze elencate nell'allegato I o II di cui è consentito l'uso? (Sì/No)

1.1.   Se la risposta alla domanda 1 è affermativa, specificare il nome della(e) sostanza(e). Per ciascuna sostanza indicata, specificare l'anno di identificazione delle scorte, il tipo, il tenore (% o mg/kg), la quantità (kg), l'ubicazione e le modalità di gestione delle scorte stesse.

2.   Nel vostro Stato membro esistono scorte notificate di sostanze elencate nell'allegato I o II di cui non è consentito l'uso? (Sì/No)

2.1.   Se la risposta alla domanda 2 è affermativa, specificare il nome della(e) sostanza(e). Per ciascuna sostanza indicata, specificare l'anno di identificazione delle scorte, il tipo, il tenore (% o mg/kg), la quantità (kg), l'ubicazione e le modalità di gestione delle scorte stesse.

Sezione III:   riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci

1.   Il vostro Stato membro ha elaborato un piano d'azione per le sostanze elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 850/2004 (di seguito «allegato III»)? (Sì/No)

1.1.   Se la risposta alla domanda 1 è negativa, spiegarne i motivi.

1.2.   Se la risposta alla domanda 1 è affermativa, specificare il nome della(e) sostanza(e) per la (le) quale(i) disponete di dati sui rilasci. Per ciascuna sostanza indicata, specificare a quale comparto ambientale (atmosfera, acqua, suolo) si riferiscono i dati sui rilasci. Per ciascun comparto specificato, indicare l'entità del rilascio in g TEQ/anno [OMS-TEF (1) 2005] o in kg/anno.

2.   Il vostro Stato membro ha messo a punto misure per individuare le fonti delle sostanze elencate nell'allegato III? (Sì/No)

2.1.   Se la risposta alla domanda 2 è affermativa, descrivere le misure.

3.   Il vostro Stato membro ha messo a punto misure per caratterizzare le fonti delle sostanze elencate nell'allegato III? (Sì/No)

3.1.   Se la risposta alla domanda 3 è affermativa, descrivere le misure.

4.   Il vostro Stato membro ha messo a punto misure per minimizzare le fonti delle sostanze elencate nell'allegato III? (Sì/No)

4.1.   Se la risposta alla domanda 4 è affermativa, descrivere le misure.

Sezione IV:   piani di attuazione

1.   Il vostro Stato membro ha elaborato un piano di attuazione nazionale ai sensi dell'articolo 7 della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti? (Sì/No)

1.1.   Se la risposta alla domanda 1 è negativa, spiegarne i motivi.

1.2.   Se la risposta alla domanda 1 è affermativa, indicare la (le) data(e) in cui il piano è stato comunicato al segretariato della convenzione di Stoccolma, alla Commissione e agli altri Stati membri.

1.2.1.   Avete dato tempestivamente al pubblico opportunità concrete di partecipare all'elaborazione del piano di attuazione nazionale? (Sì/No)

1.2.1.1.   Se la risposta alla domanda 1.2.1 è negativa, spiegarne i motivi.

1.2.1.2.   Se la risposta alla domanda 1.2.1 è affermativa, descrivere brevemente le modalità.

Sezione V:   monitoraggio

1.   Il vostro Stato membro ha predisposto un programma di monitoraggio della presenza nell'ambiente di diossine, furani e PCB? (Sì/No)

1.1.   Se la risposta alla domanda 1 è negativa, spiegarne i motivi.

1.2.   Se la risposta alla domanda 1 è affermativa, specificare il nome della(e) sostanza(e) per la (le) quale(i) disponete di dati sul monitoraggio. Per ciascuna sostanza indicata, specificare il periodo e gli obiettivi del programma di monitoraggio, il tipo di punti di campionamento (punti critici, incidenti, situazione contestuale), l'ubicazione geografica, il metodo di analisi impiegato, i comparti ambientali da cui sono stati prelevati campioni, i valori rilevati (medio, mediano, massimo, minimo, numero di campioni) e come accedere a tali dati.

Sezione VI:   scambio di informazioni

1.   Il vostro Stato membro ha predisposto un meccanismo per lo scambio di informazioni? (Sì/No)

1.1.   Se la risposta alla domanda 1 è negativa, spiegarne i motivi.

1.2.   Se la risposta alla domanda 1 è affermativa e se lo scambio di informazioni non fa parte del piano di attuazione nazionale, descriverne il funzionamento.

2.   Il vostro Stato membro ha adottato misure per promuovere e agevolare i programmi di sensibilizzazione concernenti gli inquinanti organici persistenti? (Sì/No)

2.1.   Se la risposta alla domanda 2 è negativa, spiegarne i motivi.

2.2.   Se la risposta alla domanda 2 è affermativa, descrivere le misure adottate.

3.   Il vostro Stato membro ha adottato misure per promuovere e agevolare la comunicazione di informazioni al pubblico riguardo agli inquinanti organici persistenti? (Sì/No)

3.1.   Se la risposta alla domanda 3 è negativa, spiegarne i motivi.

3.2.   Se la risposta alla domanda 3 è affermativa, descrivere le misure adottate.

4.   Il vostro Stato membro ha adottato misure per promuovere e agevolare la formazione di lavoratori, scienziati ed insegnanti, nonché del personale tecnico e dirigente, riguardo agli inquinanti organici persistenti? (Sì/No)

4.1.   Se la risposta alla domanda 4 è negativa, spiegarne i motivi.

4.2.   Se la risposta alla domanda 4 è affermativa, descrivere le misure adottate.

Sezione VII:   assistenza tecnica

1.   Il vostro Stato membro ha prestato assistenza tecnica e finanziaria ad altri paesi per aiutarli a sviluppare e potenziare le capacità di ottemperare agli obblighi incombenti in forza della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti? (Sì/No)

1.1.   Se la risposta alla domanda 1 è negativa, spiegarne i motivi.

1.2.   Se la risposta alla domanda 1 è affermativa, specificare il (i) paese(i) e il tipo di assistenza prestata.

Sezione VIII:   sanzioni

1.   Sanzioni

1.1.   In che modo il vostro Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del regolamento (CE) n. 850/2004?

1.2.   Quali misure sono state adottate per assicurare l'applicazione delle sanzioni?

2.   Procedura d'infrazione

2.1.   Il vostro Stato membro ha avviato una procedura d'infrazione per violazione del regolamento (CE) n. 850/2004? (Sì/No)

2.2.   Se la risposta alla domanda 2.1 è affermativa, specificare quale articolo del regolamento (CE) n. 850/2004 è stato violato, descrivere brevemente l'infrazione e precisare la sanzione irrogata.


(1)  Fattori di tossicità equivalente dell'Organizzazione mondiale della sanità per policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani e bifenili policlorurati coplanari.


Rettifiche

4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/44


Rettifica della direttiva 2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 226 del 30 agosto 2007 )

A pagina 27, nell'allegato, punto 2, la lettera a) va letto come segue:

«a)

la parte 1 è modificata come segue:

i)

nella colonna b del numero d’ordine 8, il testo «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato» viene sostituito dal testo seguente: «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d’ordine 1309, 1311 e 1312 nell’allegato II»;

ii)

nella colonna b del numero d’ordine 9, il testo «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell’azoto e loro Sali (1) ad eccezione della sostanza N. 364 nell’allegato II» è sostituito dal testo seguente: «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell’azoto e loro sali (1) ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri d’ordine 364, 1310 e 1313 nell’allegato II»;».