ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/620/CE, Euratom |
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2007/621/CE, Euratom |
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2007/622/CE, Euratom |
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Commissione |
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2007/623/CE |
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2007/624/CE |
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2007/625/CE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2007 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2007
recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (1), per poter essere oggetto di un pagamento nel quadro del regime di pagamento unico, ciascun diritto di ritiro deve essere legato a un ettaro di superficie ritirata dalla produzione. |
(2) |
Il mercato dei cereali all'inizio della campagna di commercializzazione 2007/2008 è caratterizzato da prezzi eccezionalmente elevati sia a livello comunitario che mondiale. Il ridotto livello delle scorte finali della Comunità al termine della campagna 2006/2007 è dovuto ad un raccolto più limitato del previsto nel 2006. Tenuto conto delle prime stime relative al raccolto 2007, esistono molte incertezze quanto alla ricostituzione di queste scorte. Sul mercato internazionale, le scorte finali della campagna 2007/2008 dovrebbero scendere a livelli storicamente bassi, soprattutto nei principali paesi esportatori. In questo contesto, anche se il raccolto 2008 si situasse nella norma le scorte non aumenterebbero in misura significativa, mentre un cattivo raccolto esporrebbe il mercato interno a rischi potenzialmente gravi. Inoltre, i prezzi e le scorte di cereali hanno un'incidenza importante sulla disponibilità e sui prezzi di altri seminativi come le piante oleaginose o le piante proteiche, nonché sul settore dell'allevamento, il che contribuisce al rischio di estensione della crisi a questi altri settori. |
(3) |
È dunque opportuno, per il 2008, autorizzare l'uso a fini agricoli delle superfici ritirate dalla produzione. |
(4) |
Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione gli ettari ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione per poter beneficiare degli importi fissati dai diritti di ritiro.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
49,5 |
TR |
94,4 |
|
XS |
52,8 |
|
ZZ |
65,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
151,2 |
MK |
27,9 |
|
TR |
111,2 |
|
ZZ |
96,8 |
|
0709 90 70 |
IL |
51,9 |
TR |
109,1 |
|
ZZ |
80,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
70,8 |
TR |
87,8 |
|
UY |
47,0 |
|
ZA |
67,8 |
|
ZZ |
68,4 |
|
0806 10 10 |
IL |
284,6 |
TR |
111,8 |
|
US |
284,6 |
|
ZZ |
227,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
83,4 |
AU |
151,4 |
|
CL |
88,7 |
|
CN |
79,8 |
|
MK |
29,7 |
|
NZ |
99,3 |
|
US |
96,2 |
|
ZA |
79,4 |
|
ZZ |
88,5 |
|
0808 20 50 |
CN |
68,8 |
TR |
118,5 |
|
ZA |
85,7 |
|
ZZ |
91,0 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
146,9 |
US |
160,3 |
|
ZZ |
153,6 |
|
0809 40 05 |
IL |
118,5 |
ZZ |
118,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), sono considerati «prezzi rappresentativi» i prezzi cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio. Tali prezzi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punti II e III, del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(2) |
Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi occorre tener conto di tutte le informazioni previste all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo nei casi di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento. |
(3) |
Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 951/2006. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b), paragrafo 1, dello stesso articolo 5. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(5) |
Occorre fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti considerati, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna 2006/2007 sono fissati i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2007
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
20,08 |
6,26 |
1701 11 90 (1) |
20,08 |
11,89 |
1701 12 10 (1) |
20,08 |
6,07 |
1701 12 90 (1) |
20,08 |
11,37 |
1701 91 00 (2) |
19,69 |
16,62 |
1701 99 10 (2) |
19,69 |
11,18 |
1701 99 90 (2) |
19,69 |
11,18 |
1702 90 99 (3) |
0,20 |
0,44 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o ottobre 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2007
(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
7,22 |
0 |
— |
1703 90 00 (2) |
9,91 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 28 settembre 2007 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||||||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,34 (2) |
|||||||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,34 (2) |
|||||||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,34 (2) |
|||||||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,34 (2) |
|||||||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3407 |
|||||||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,07 |
|||||||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,07 |
|||||||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,07 |
|||||||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3407 |
|||||||
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2). |
(5) |
Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 28 settembre 2007 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||||||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
34,07 |
|||||||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
34,07 |
|||||||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3407 |
|||||||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
34,07 |
|||||||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3407 |
|||||||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3407 |
|||||||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3407 (2) |
|||||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
34,07 |
|||||||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3407 |
|||||||
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 27 settembre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la gara parziale che scade il 27 settembre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 39,069 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 26 settembre 2007, è opportuno decidere di non dare seguito alla suddetta gara parziale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non viene dato seguito alla gara parziale che scade il 26 settembre 2007, concernente il prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 38/2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(4) |
È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato. |
(5) |
Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione. |
(6) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio. |
(8) |
Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 settembre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
5,28 |
||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
4,52 |
||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
4,52 |
||||||
1102 90 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1102 90 10 9900 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1102 90 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
6,79 |
||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
5,28 |
||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
4,52 |
||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
4,52 |
||||||
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 20 60 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 20 20 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
6,03 |
||||||
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
4,90 |
||||||
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
5,66 |
||||||
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
4,34 |
||||||
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,94 |
||||||
1107 10 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1107 10 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
6,03 |
||||||
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
6,03 |
||||||
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
6,03 |
||||||
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
6,03 |
||||||
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
5,91 |
||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
4,52 |
||||||
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
5,91 |
||||||
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
4,52 |
||||||
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
4,52 |
||||||
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
5,91 |
||||||
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
4,52 |
||||||
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
6,19 |
||||||
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
4,30 |
||||||
2106 90 55 9000 |
C14 |
EUR/t |
4,52 |
||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C10 |
: |
Tutte le destinazioni. |
C14 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein. |
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(3) |
Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali. |
(4) |
L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni. |
(5) |
L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 27 settembre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
|
2309 10 11 9000, |
|
2309 10 13 9000, |
|
2309 10 31 9000, |
|
2309 10 33 9000, |
|
2309 10 51 9000, |
|
2309 10 53 9000, |
|
2309 90 31 9000, |
|
2309 90 33 9000, |
|
2309 90 41 9000, |
|
2309 90 43 9000, |
|
2309 90 51 9000, |
|
2309 90 53 9000. |
Prodotti cerealicoli |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
|
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata. |
(2) |
Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare. |
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
a) |
0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena; |
b) |
0,00 EUR/t per la fecola di patata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 977/2007 (GU L 217 del 22.8.2007, pag. 9).
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livelli limite (tonnellate) |
||
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
|
325 606 |
||
78.0020 |
|
25 103 |
||||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
|
3 462 |
||
78.0075 |
|
7 332 |
||||
78.0085 |
0709 90 80 |
Carciofi |
|
5 770 |
||
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
|
37 250 |
||
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
|
271 744 |
||
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
|
116 637 |
||
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi |
|
91 359 |
||
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
|
326 811 |
||
78.0160 |
|
61 504 |
||||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
|
70 731 |
||
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
|
882 977 |
||
78.0180 |
|
78 670 |
||||
78.0220 |
0808 20 50 |
Pere |
|
239 427 |
||
78.0235 |
|
35 716 |
||||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
|
14 163 |
||
78.0265 |
0809 20 95 |
Ciliege, diverse dalle ciliege acide |
|
114 530 |
||
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
|
11 980 |
||
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
|
5 806» |
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1119/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
recante deroga al regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro e al regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Vista la situazione esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari il regolamento (CE) n. 660/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), non ha previsto nessuna restituzione all'esportazione a decorrere dal 15 giugno 2007. È probabile che questa situazione permanga per alcuni mesi. |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (3) e l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (4), stabiliscono il periodo di gara per i titoli di restituzione all'esportazione rispettivamente per il burro e il latte scremato in polvere. Tenuto conto dell'attuale situazione di mercato e per evitare procedure e oneri amministrativi inutili è opportuno e sufficiente che nell'ultimo trimestre del 2007 vi sia un unico periodo di gara al mese. |
(3) |
È pertanto necessario derogare ai regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004, i periodi di gara per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007 sono i seguenti:
a) |
per il mese di ottobre 2007 il periodo di gara inizia il 9 e termina il 16 ottobre; |
b) |
per il mese di novembre 2007 il periodo di gara inizia il 6 e termina il 13 novembre; |
c) |
per il mese di dicembre 2007 il periodo di gara inizia il 4 e termina l'11 dicembre. |
Se la data di inizio cade in un giorno festivo, il periodo inizia il giorno lavorativo successivo. Se la data di fine cade in un giorno festivo, il periodo termina il giorno lavorativo precedente.
I periodi di gara iniziano e terminano alle ore 13 (ora di Bruxelles).
Articolo 2
In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004, i periodi di gara per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007 sono i seguenti:
a) |
per il mese di ottobre 2007 il periodo di gara inizia il 9 e termina il 16 ottobre; |
b) |
per il mese di novembre 2007 il periodo di gara inizia il 6 e termina il 13 novembre; |
c) |
per il mese di dicembre 2007 il periodo di gara inizia il 4 e termina l'11 dicembre. |
Se la data di inizio cade in un giorno festivo, il periodo inizia il giorno lavorativo successivo. Se la data di fine cade in un giorno festivo, il periodo termina il giorno lavorativo precedente.
I periodi di gara iniziano e terminano alle ore 13 (ora di Bruxelles).
Articolo 3
Gli Stati membri comunicano agli operatori le nuove date con i mezzi ritenuti più adeguati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 26.
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007 (GU L 76 del 16.3.2007, pag. 16).
(4) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base. |
(4) |
Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione. |
(5) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati. |
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).
(3) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 (GU L 25 del 1.2.2007, pag. 6).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 settembre 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
(1) I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti
a) |
paesi terzi: Andorra, Santa Sede (stato Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I ed II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972. |
b) |
territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Faroe e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita effetivo controllo. |
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1121/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
(5) |
A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione. |
(6) |
In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
(8) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 settembre 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
|||
Codice NC |
Descrizione dei prodotti (2) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi: |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
1002 00 00 |
segala |
— |
— |
1003 00 90 |
orzo |
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1004 00 00 |
avena |
— |
— |
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
|
|
– amido |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
0,377 |
0,377 |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
0,377 |
0,377 |
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
0,283 |
0,283 |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
0,283 |
0,283 |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– altri (incluso allo stato naturale) |
0,377 |
0,377 |
|
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco: |
|
|
|
– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
0,377 |
0,377 |
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
0,377 |
0,377 |
|
ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
– a grani medi |
— |
— |
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Rotture |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina |
— |
— |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.
(2) Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.
(3) Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.
(4) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(5) Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
(4) |
L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi. |
(6) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007 pag. 31).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 settembre 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
34,07 |
34,07 |
(1) I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso
a) |
i paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (stato Città del Vaticano), Liechtenstein e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I ed II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972. |
b) |
i territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Faroe e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita effetivo controllo. |
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione del 10 febbraio 1998 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l'articolo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento. |
(2) |
Il sottoperiodo per il mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il terzo sottoperiodo per i contingenti di cui alla lettera d) ed il primo sottoperiodo per il contingente di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4130, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto stabilire in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione. |
(4) |
Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4112, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore o uguale a quello disponibile. |
(5) |
I quantitativi non utilizzati per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128 e 09.4129 sono trasferiti al contingente recante il numero 09.4138 per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 327/98. |
(6) |
Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4130, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo di settembre 2007 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98:
a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2007 |
Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di ottobre 2007 (kg) |
Stati Uniti d'America |
09.4127 |
— (2) |
|
Thailandia |
09.4128 |
— (2) |
|
Australia |
09.4129 |
— (2) |
|
Altre origini |
09.4130 |
83,630141 % |
|
Tutti i paesi |
09.4138 |
|
16 206 129 |
b) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2007 |
Thailandia |
09.4112 |
— (2) |
Stati Uniti d'America |
09.4116 |
— (3) |
India |
09.4117 |
19,261642 % |
Pakistan |
09.4118 |
33,333333 % |
Altre origini |
09.4119 |
20,000000 % |
Tutti i paesi |
09.4166 |
— (3) |
c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2007 |
Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di ottobre 2007 (kg) |
Tutti i paesi |
09.4168 |
1,505425 % |
0 |
(1) Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
(2) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accolte.
(3) Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/37 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2007
recante nomina di un membro lettone del Comitato economico e sociale europeo
(2007/620/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,
vista la decisione 2006/524/CE, Euratom del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo (1), per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010,
vista la candidatura presentata dal governo lettone,
previa consultazione della Commissione,
considerando che un seggio di membro lettone del summenzionato Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Andris BĒRZIŅŠ,
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Gundars STRAUTMANIS è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Andris BĒRZIŅŠ per la restante durata del suo mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2010.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/38 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2007
recante nomina di un membro danese del Comitato economico e sociale europeo
(2007/621/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,
vista la decisione 2006/703/CE, Euratom del Consiglio, del 16 ottobre 2006, relativa alla nomina dei membri danesi del Comitato economico e sociale europeo (1), per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010,
vista la candidatura presentata dal governo danese,
visto il parere della Commissione,
considerando che un seggio di membro danese del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Randi IVERSEN,
DECIDE:
Articolo 1
La sig.ra Mette KINDBERG è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione della sig.ra Randi IVERSEN per la restante durata del mandato, ossia fino al 20 settembre 2010.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) GU L 291 del 21.10.2006, pag. 33.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2007
recante nomina di un membro italiano del Comitato economico e sociale europeo e recante modifica delle decisioni 2006/524/CE, Euratom e 2006/651/CE, Euratom
(2007/622/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,
vista la candidatura presentata dal governo italiano,
previa consultazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2006/524/CE, Euratom, dell’11 luglio 2006, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo (1), e con la decisione 2006/651/CE, Euratom, del 15 settembre 2006, relativa alla nomina dei membri belgi, greci, irlandesi, ciprioti, olandesi, polacchi, portoghesi, finlandesi, svedesi e britannici, nonché di due membri italiani del Comitato economico e sociale europeo (2), il Consiglio ha nominato i membri italiani di tale Comitato per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010. |
(2) |
Un seggio di membro italiano di tale Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Paolo NICOLETTI, |
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Marco FELISATI è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Paolo NICOLETTI per la restante durata del mandato dello stesso, ossia fino al 20 settembre 2010.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.
(2) GU L 269 del 28.9.2006, pag. 13.
Commissione
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2007
che istituisce il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi
(2007/623/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2007 la Commissione ha adottato la comunicazione intitolata «Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea» (1), in cui annunciava l’intenzione di adottare un approccio trasparente nell’applicazione di tale programma d’azione, coinvolgendo le parti interessate di tutta l’Unione europea e traendo un beneficio dal loro contributo. |
(2) |
Il programma d’azione è stato approvato dal Consiglio europeo di primavera del 2007, il quale ha dato risalto all’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi del 25 % entro il 2012. |
(3) |
In questo settore la Commissione consulta già gli esperti degli Stati membri e coopera con loro mediante il gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di migliore regolamentazione, tuttavia, al fine di garantire un’interazione altrettanto efficace con le altre parti interessate, il cui contributo è indispensabile per raggiungere l’ambizioso obiettivo di riduzione, nonché in conformità della suddetta comunicazione, la Commissione può dover ricorrere alle competenze di specialisti riuniti in un organismo consultivo. |
(4) |
È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della riduzione degli oneri amministrativi e definirne le mansioni e la struttura. |
(5) |
Il gruppo dovrebbe consigliare la Commissione per quanto riguarda il programma d’azione, in particolare in merito alle misure di riduzione degli oneri amministrativi suggerite dai consulenti, mediante una consultazione via Internet e workshop locali da tenersi negli Stati membri. |
(6) |
Il gruppo dovrebbe essere composto da parti interessate indipendenti e di alto livello, scelte in base alle loro competenze in materia di migliore regolamentazione e/o nei settori d’intervento interessati dal programma d’azione. La Commissione dovrebbe garantire un’adeguata rappresentanza degli interessi delle piccole e grandi imprese, delle parti sociali e delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, comprese le organizzazioni non governative. |
(7) |
Occorre disciplinare la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (2). |
(8) |
I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3). |
(9) |
È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga, |
DECIDE:
Articolo 1
Gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi
È istituito il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi (di seguito «il gruppo») con effetto a partire dal 31 agosto 2007.
Articolo 2
Compito
Il compito del gruppo è consigliare la Commissione per quanto riguarda il programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea, il cui obiettivo consiste nel ridurre del 25 % entro il 2012 gli oneri amministrativi per le imprese dovuti alle normative europee.
In particolare il gruppo:
— |
formulerà pareri sulle misure di riduzione degli oneri amministrativi suggerite dai consulenti, mediante una consultazione via Internet e workshop locali da tenersi negli Stati membri, |
— |
consiglierà la Commissione, su sua richiesta, quanto ai problemi di metodo che possono sorgere nel corso del programma d’azione, |
— |
suggerirà quali ulteriori atti normativi in vigore potrebbero rientrare nell’esercizio comunitario di misurazione, in base alle necessità. |
Il mandato è conferito per tre anni, prorogabile con decisione della Commissione.
Articolo 3
Consultazione
1. La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione relativa all’attuazione del programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea.
2. Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione sull’opportunità di consultare quest’ultimo su una questione specifica. Il gruppo non fornisce pareri se non su richiesta scritta della Commissione.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da un massimo di quindici membri.
2. La Commissione nomina anzitutto il presidente del gruppo, dopodiché nomina i membri del gruppo in consultazione col presidente, scegliendoli fra le parti interessate ad alto livello competenti nei settori di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 1.
I membri sono scelti in base alle loro competenze in materia di migliore regolamentazione e/o nei settori d’intervento interessati dal programma d’azione. La Commissione garantisce un’adeguata rappresentanza degli interessi delle piccole e grandi imprese, delle parti sociali e delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, comprese le organizzazioni non governative.
3. I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna, in conformità della presente decisione.
4. I membri del gruppo sono nominati per un mandato di tre anni e restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato.
5. I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per la durata residua del mandato.
6. I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nell’interesse pubblico e attestano altresì l’assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza.
7. I nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della direzione generale per le Imprese e l’industria. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Modalità operative
1. D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi per l’esame di questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano raggiunto l’obiettivo stabilito. Se del caso si richiede il parere dei gruppi esistenti di parti interessate con competenze settoriali, per poi trasmetterlo al gruppo e ai sottogruppi.
2. Se lo ritengono utile e/o necessario, la Commissione o il presidente di comune accordo con la Commissione possono chiedere a esperti od osservatori con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.
3. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate, se la Commissione ritiene che esse attengano a questioni riservate.
4. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti dalla medesima. La direzione generale per le Imprese e l’industria si occupa dei servizi di segreteria.
5. Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno tipo adottato dalla Commissione (4).
6. La Commissione in genere pubblica su Internet, nella lingua originale del documento interessato, le sintesi o le conclusioni dei lavori del gruppo.
Articolo 6
Spese di riunione
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.
I membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.
Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti fissati annualmente dai competenti servizi della Commissione.
Articolo 7
Applicazione
La decisione si applica fino a tre anni dopo la sua adozione da parte della Commissione.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) COM(2007) 23 def. del 24 gennaio 2007.
(2) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(4) Cfr. regolamento interno tipo, allegato III del documento SEC(2005) 1004.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che modifica la decisione 2006/800/CE al fine di prorogare i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza, contro la malattia, di tali suini in Bulgaria
[notificata con il numero C(2007) 4457]
(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(2007/624/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 20, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/800/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza, contro la malattia, di tali suini in Bulgaria (2), è stata adottata come una delle misure di lotta contro la peste suina classica. |
(2) |
Le autorità bulgare hanno informato la Commissione sull’evoluzione della malattia in Bulgaria. |
(3) |
Data la situazione epidemiologica della Bulgaria è opportuno prorogare l’applicazione dei piani di eradicazione e di vaccinazione d’emergenza approvati. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 4 della decisione 2006/800/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2007.»
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 325 del 24.11.2006, pag. 35.
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/44 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che modifica la decisione 2006/802/CE al fine di prorogare l’applicazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania
[notificata con il numero C(2007) 4458]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(2007/625/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 20, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/802/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania (2), è stata adottata come una delle misure di lotta contro la peste suina classica. |
(2) |
Le autorità rumene hanno informato la Commissione sull’evoluzione della malattia in Romania. |
(3) |
Data la situazione epidemiologica della Romania è opportuno prorogare l’applicazione dei piani di eradicazione e di vaccinazione d’emergenza approvati. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione 2006/802/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2007.»
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 34. Decisione modificata dalla decisione 2007/522/CE (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 23).