ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 248

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
22 settembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1099/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 601/2004 che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1101/2007 della Commissione, del 21 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

24

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124 del 27.4.2004)

26

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile.

(2)

Secondo recenti pareri scientifici del CIEM, lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24 del Mar Baltico è oggetto di un eccessivo sfruttamento e ha raggiunto livelli in cui rischia una ridotta capacità riproduttiva.

(3)

Occorre adottare misure volte a stabilire un piano pluriennale per la gestione della pesca degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

(4)

L’obiettivo del piano è di garantire che gli stock di merluzzo bianco del Baltico possano essere sfruttati in condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), prevede tra l’altro che, per conseguire tale obiettivo, la Comunità debba applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Esso dovrebbe essere finalizzato alla progressiva adozione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell’ambito di un settore competitivo ed economicamente redditizio, garantendo buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca del merluzzo bianco del Mar Baltico e tenendo conto degli interessi dei consumatori.

(6)

Per conseguire questo obiettivo è necessario ricondurre lo stock orientale entro i limiti biologici di sicurezza e per entrambi gli stock devono essere garantiti livelli in cui sia mantenuta la piena capacità riproduttiva e possano essere ottenuti i massimi rendimenti a lungo termine.

(7)

Questo obiettivo può essere conseguito stabilendo un metodo appropriato per ridurre gradualmente lo sforzo di pesca del merluzzo bianco a livelli compatibili con l’obiettivo stesso e fissando i totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock di merluzzo bianco a livelli compatibili con lo sforzo di pesca.

(8)

Poiché nell’ambito della pesca dell’aringa e dello spratto, nonché nell’ambito della pesca del salmone con reti da posta fisse e reti da posta impiglianti, le catture di merluzzo bianco risultano alquanto limitate, tali attività non dovrebbero essere soggette alla graduale riduzione dello sforzo di pesca.

(9)

Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, è opportuno limitare da un anno all’altro la variazione dei TAC.

(10)

Un’attuazione adeguata del controllo dello sforzo di pesca consiste nel regolare la lunghezza dei periodi in cui è consentita la cattura del merluzzo bianco. Gli Stati membri possono fissare giorni comuni in cui tutti i pescherecci comunitari battenti le rispettive bandiere sono autorizzati ad essere fuori dal porto.

(11)

Per garantire il rispetto delle misure stabilite dal presente regolamento è necessario introdurre misure di controllo in aggiunta o in deroga a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (3), dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), e dal regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5).

(12)

Nei primi tre anni di applicazione il piano pluriennale dovrebbe essere considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(13)

Le sottodivisioni CIEM 27 e 28 potrebbero essere escluse dalle disposizioni per la gestione dello sforzo di pesca in considerazione dell’entità minima delle catture in tali sottodivisioni CIEM.

(14)

Il piano pluriennale previsto dal presente regolamento sostituisce l’attuale regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico. Pertanto, il regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio, del 24 aprile 1997, recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico (6), dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per i seguenti stock di merluzzo bianco (di seguito «stock di merluzzo bianco in questione») e le attività di pesca che sfruttano questi stock:

a)

merluzzo bianco presente nella zona A;

b)

merluzzo bianco presente nelle zone B e C.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri operanti nel Mar Baltico e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico (di seguito «Stati membri interessati»). Tuttavia, l’articolo 9 si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a otto metri operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (7), si applicano le seguenti definizioni:

a)

«divisioni e sottodivisioni del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)», quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (8);

b)

«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;

c)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«VMS»: un sistema di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system) ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (9), per pescherecci di qualsiasi lunghezza;

e)

«zona A»: sottodivisioni CIEM da 22 a 24;

«zona B»: sottodivisioni CIEM da 25 a 28;

«zona C»: sottodivisioni CIEM da 29 a 32;

f)

«giorni fuori dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale il peschereccio è fuori dal porto.

CAPO II

FINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 4

Finalità e obiettivi

Il piano deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione riducendo gradualmente i tassi di mortalità per pesca e mantenendoli a livelli non inferiori a:

a)

0,6 per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A; e

b)

0,3 per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.

CAPO III

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 5

Fissazione dei TAC

1.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC relativo all’anno successivo per ciascuno degli stock in questione.

2.   I TAC per gli stock di merluzzo bianco in questione sono fissati conformemente agli articoli 6 e 7.

Articolo 6

Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco in questione

1.   Per gli stock di merluzzo bianco in questione il Consiglio adotta il TAC che, secondo una valutazione scientifica condotta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), risulta più elevato fra i seguenti:

a)

il TAC che consentirebbe di ottenere, nell’anno della sua applicazione, una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente;

b)

il TAC che consentirebbe di raggiungere il livello di mortalità per pesca di cui all’articolo 4.

2.   Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % al TAC di tale anno.

3.   Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.

4.   Il paragrafo 3 non si applica qualora una valutazione scientifica effettuata dallo CSTEP mostri che il tasso di mortalità per pesca nell’anno di applicazione del TAC supera un valore dell’1 % annuo per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A o un valore dello 0,6 % annuo per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.

Articolo 7

Deroga

In deroga all’articolo 6, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può adottare un TAC inferiore a quello conseguente all’applicazione del suddetto articolo.

CAPO IV

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 8

Procedimento per la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca con taluni tipi di attrezzi

1.   Ai pescherecci è vietata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi «jigging»:

a)

dal 1o al 30 aprile nella zona A; e

b)

dal 1o luglio al 31 agosto nella zona B.

2.   Qualora la pesca sia effettuata con palangari, i pescherecci non sono autorizzati a detenere a bordo alcun quantitativo di merluzzo bianco.

3.   Il Consiglio decide ogni anno a maggioranza qualificata il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell’anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5.

4.   Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10 % il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto del 10 % rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell’anno in corso.

5.   Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di meno del 10 % il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 sarà pari al numero totale di giorni autorizzati nell’anno in corso moltiplicato per il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’articolo 4 diviso per il tasso di mortalità per pesca stimato dallo CSTEP.

6.   In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri sono consentiti fino a cinque giorni al mese suddivisi in periodi di almeno due giorni consecutivi sul numero massimo di giorni fuori dal porto risultante dall’applicazione dei paragrafi 3, 4 e 5 durante i periodi di riposo di cui al paragrafo 1. Durante tali giorni i pescherecci possono soltanto gettare le reti e sbarcare le catture dalle 06.00 del lunedì alle 18.00 del venerdì della stessa settimana.

L’articolo 16 si applica ai pescherecci di cui al primo comma che non detengono un permesso per la pesca del merluzzo bianco.

7.   Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, gli Stati membri rendono disponibile sul loro sito internet o forniscono alla Commissione ed a tutti gli Stati membri una descrizione del sistema applicato per garantire il rispetto dei paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 9

Restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca

1.   È proibita ogni attività di pesca dal 1o maggio al 31 ottobre nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

a)

zona 1:

55° 45′ N, 15° 30′ E,

55° 45′ N, 16° 30′ E,

55° 00′ N, 16° 30′ E,

55° 00′ N, 16° 00′ E,

55° 15′ N, 16° 00′ E,

55° 15′ N, 15° 30′ E,

55° 45′ N, 15° 30′ E;

b)

zona 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E,

54° 48′ N, 19° 20′ E,

54° 45′ N, 19° 19′ E,

54° 45′ N, 18° 55′ E,

55° 00′ N, 19° 14′ E;

c)

zona 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E,

56° 13′ N, 19° 31′ E,

55° 59′ N, 19° 13′ E,

56° 03′ N, 19° 06′ E,

56° 00′ N, 18° 51′ E,

55° 47′ N, 18° 57′ E,

55° 30′ N, 18° 34′ E,

56° 13′ N, 18° 27′ E.

2.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con palangari derivanti. Non è consentito detenere a bordo altri attrezzi.

3.   Qualora la pesca sia effettuata con uno degli attrezzi di cui al paragrafo 2, non è consentito detenere a bordo alcun quantitativo di merluzzo bianco.

CAPO V

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2187/2005 devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

2.   Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico a norma del punto 6.2.1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per i pescherecci comunitari, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (10). Tuttavia, gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari di un permesso di pesca speciale nel 2005, purché provvedano al ritiro di una capacità almeno equivalente, espressa in chilowatt (kW), dello sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con gli attrezzi di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri interessati redigono e tengono aggiornato un elenco dei pescherecci in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e lo mettono a disposizione sul proprio sito internet ufficiale.

4.   Il comandante di un peschereccio al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o un suo rappresentante autorizzato, conserva a bordo una copia di tale permesso.

Articolo 11

Giornali di bordo

1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, a norma dell’articolo 6 del regolamento succitato.

Nonostante il primo comma, i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra gli 8 e i 10 metri aventi a bordo merluzzo bianco catturato nella zona C tengono un giornale di bordo conformemente alle disposizioni che figurano nel punto 2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83.

2.   Per i pescherecci equipaggiati di VMS, gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni ricevute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni.

3.   Ciascuno Stato membro tiene aggiornato e mette a disposizione sul proprio sito internet ufficiale un elenco con il nome e il recapito degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo, le dichiarazioni di cattura e le notifiche preventive di cui all’articolo 17.

Articolo 12

Registrazione elettronica e trasmissione dei dati relativi alle catture

In deroga all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2807/83 gli Stati membri possono autorizzare il comandante di un peschereccio dotato di VMS a trasmettere per via elettronica le informazioni richieste nel giornale di bordo. Le informazioni sono trasmesse al CCP dello Stato membro di bandiera su base giornaliera dopo il completamento delle operazioni di pesca relative al giorno civile in questione. Le informazioni contenute nel giornale di bordo sono messe a disposizione su richiesta del CCP dello Stato costiero durante il periodo in cui il peschereccio si trova nelle acque di tale Stato e su richiesta di un’ispezione.

Articolo 13

Registrazione dei dati relativi allo sforzo di pesca

1.   In deroga all’articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario, che trasporta a bordo uno degli attrezzi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, al momento di entrare in un porto o di lasciarlo o di entrare nelle acque del Mar Baltico o di lasciarle, trasmette al CCP dello Stato membro di bandiera una relazione sullo sforzo di pesca contenente le seguenti informazioni:

a)

al momento di lasciare un porto o di entrare nelle acque del Mar Baltico:

i)

il nome del peschereccio, la marcatura esterna di identificazione e l’indicativo internazionale di chiamata della nave;

ii)

la data e l’ora della partenza dal porto o dell’entrata nelle acque del Mar Baltico (ora locale);

iii)

la zona in cui il peschereccio effettua l’attività di pesca definita nell’articolo 3, lettera e);

b)

al momento di entrare in un porto o di lasciare le acque del Mar Baltico:

i)

il nome del peschereccio, la marcatura esterna di identificazione e l’indicativo internazionale di chiamata della nave;

ii)

la data e l’ora dell’entrata nel porto o dell’uscita dalle acque del Mar Baltico (ora locale).

2.   I punti i) e ii) del paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 1, lettera b), non si applicano ai pescherecci dotati di VMS.

3.   Il CCP dello Stato membro di bandiera registra la relazione sullo sforzo di pesca nella propria banca dati informatizzata.

4.   Se richiesto, lo Stato membro di bandiera fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 allo Stato membro costiero.

Articolo 14

Monitoraggio e controllo dello sforzo di pesca

Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera provvedono a monitorare e controllare il rispetto:

a)

delle limitazioni dello sforzo di pesca di cui all’articolo 8;

b)

delle restrizioni applicabili alla pesca di cui all’articolo 9.

Articolo 15

Margine di tolleranza nel giornale di bordo

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari al 10 % della cifra indicata nel giornale di bordo, tranne per il merluzzo bianco nel qual caso il margine di tolleranza è pari all’8 %.

Per le catture effettuate nelle zone A e B, sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari al 10 % del quantitativo totale detenuto a bordo.

Articolo 16

Entrata o uscita da zone specifiche

1.   Un peschereccio con un permesso di pesca speciale per la pesca del merluzzo bianco può pescare solo nelle zone A, B o C per una sola bordata di pesca.

2.   Un peschereccio può iniziare l’attività di pesca nelle acque comunitarie, nelle zone A, B o C, soltanto se non ha merluzzo bianco a bordo.

Se un peschereccio raggiunge un porto, senza sbarcare il pesce, all’interno della zona in cui ha effettuato la pesca, può continuare l’attività di pesca in quella zona con merluzzo bianco a bordo.

3.   Quando un peschereccio esce dalle zone A, B o C con merluzzo bianco a bordo, esso:

a)

raggiunge direttamente un porto situato al di fuori della zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce;

b)

nel lasciare la zona in cui è stata effettuata la pesca, ripone le reti conformemente alle seguenti disposizioni in modo da non essere disponibili per un impiego immediato:

i)

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

ii)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, un peschereccio può pescare nelle zone A e B per una sola bordata di pesca e può esercitare l’attività di pesca in una delle due zone solo con meno di 150 kg di merluzzo bianco a bordo nel 2008. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire un efficace controllo e informano la Commissione di tali misure entro il 31 gennaio 2008.

Articolo 17

Notifica preliminare

1.   Il comandante di un peschereccio comunitario che esce dalla zona A, B o C con più di 300 kg di peso vivo di merluzzo bianco a bordo comunica alle autorità competenti dello Stato membro costiero in cui intende sbarcare il pesce almeno un’ora prima di lasciare la zona:

a)

l’ora e la posizione di uscita;

b)

i quantitativi di merluzzo bianco e il peso totale delle altre specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

c)

il nome del luogo di sbarco;

d)

l’ora di arrivo prevista in detto luogo di sbarco;

lo Stato costiero notifica lo sbarco allo Stato di bandiera.

2.   Se un peschereccio comunitario intende entrare in un porto della zona in cui ha effettuato l’attività di pesca con un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di peso vivo a bordo, il comandante del peschereccio comunitario notifica alle autorità competenti dello Stato costiero e quest’ultimo notifica allo Stato di bandiera almeno un’ora prima dell’entrata nel porto tutte le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1.

3.   L’obbligo di fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, non si applica ai pescherecci soggetti all’articolo 12.

4.   La lettera a) del paragrafo 1 non si applica ai pescherecci dotati di VMS.

5.   La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere fatta anche da un rappresentante del comandante del peschereccio comunitario.

Articolo 18

Porti designati

1.   I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare tale merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati.

2.   Ogni Stato membro può designare i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg di peso vivo.

3.   Entro il 10 ottobre 2007 ciascuno Stato membro che ha redatto un elenco dei porti designati lo aggiorna e lo mette a disposizione sul proprio sito Internet ufficiale.

Articolo 19

Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta

Il comandante di un peschereccio provvede affinché ogni quantitativo di merluzzo bianco pescato nel Mar Baltico e sbarcato in un porto comunitario venga pesato prima della vendita o prima di essere trasportato altrove dal porto di sbarco. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura deve figurare nella dichiarazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 20

Parametri specifici in materia di ispezione

Ogni Stato membro che si affaccia sul Mar Baltico stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato I.

Articolo 21

Divieto di transito e di trasbordo

1.   Il transito nelle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco è consentito unicamente a condizione che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano correttamente fissati e riposti a norma della lettera b) dell’articolo 16, paragrafo 3.

2.   Il trasbordo di merluzzo bianco è vietato.

Articolo 22

Trasporto del merluzzo bianco del Baltico

In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario avente lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri deve compilare una dichiarazione di sbarco quando il pesce è trasportato in un luogo diverso da quello di sbarco.

In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2874/93, la dichiarazione di sbarco accompagna i documenti di trasporto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento riguardante i quantitativi trasportati. Non si applica l’esenzione prevista alla lettera b) dell’articolo 13, paragrafo 4, di detto regolamento.

Articolo 23

Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori

Gli Stati membri interessati effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza.

Articolo 24

Programmi nazionali di controllo

1.   Gli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico elaborano un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico a norma dell’allegato II.

2.   Ogni Stato membro che si affaccia sul Mar Baltico stabilisce parametri specifici in materia di ispezione a norma dell’allegato I. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato I.

3.   Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri del Mar Baltico mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, sul proprio sito internet ufficiale, il programma nazionale di controllo di cui al paragrafo 1 e il relativo calendario di attuazione.

4.   La Commissione convoca almeno una volta all’anno il comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

Articolo 25

Programma di controllo specifico

In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo e ispezione per gli stock di merluzzo bianco può avere una durata superiore a tre anni.

CAPO VI

SEGUITO

Articolo 26

Valutazione del piano

1.   Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale (CCR) per il Baltico, valuta l’impatto delle misure di ricostituzione sugli stock interessati e sulle attività di pesca ad essi correlate.

2.   Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni tre anni, la Commissione si avvale dei pareri scientifici dello CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4. Qualora il parere dello CSTEP indichi che gli obiettivi non saranno probabilmente conseguiti, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a una proposta della Commissione riguardante le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.

Articolo 27

Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca

Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca di cui all’articolo 4 non sono in linea con gli obiettivi del piano di gestione, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata in merito a una revisione dei suddetti tassi che risulti in linea con tali obiettivi.

Articolo 28

Fondo europeo per la pesca

Nel primo triennio della sua applicazione il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 29

Sottodivisioni CIEM 27 e 28

1.   Annualmente, entro il 31 ottobre, gli Stati membri che pescano nella zona B presentano alla Commissione una relazione su tutte le catture e le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nei dodici mesi precedenti nella zona B nonché sui rigetti di tale specie specificandone la sottodivisione CIEM e le categorie di attrezzi definiti nell’articolo 8, paragrafo 1.

2.   Annualmente, entro il 15 dicembre, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e sulla base della relazione trasmessa dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 e sulla scorta del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, di escludere le sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13, se si può dimostrare che le catture in tali sottodivisioni CIEM sono inferiori al 3 % del totale delle catture di merluzzo bianco nella zona B.

3.   L’esclusione delle sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 ha effetto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.

4.   L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1. Tuttavia, se si può dimostrare che le catture di merluzzo bianco sono superiori all’1,5 % del totale delle catture di merluzzo bianco nella zona B, si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, e sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio è abrogato.

2.   Il paragrafo 1 bis dell’articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 è abrogato.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 7 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 113 del 30.4.1997, pag. 1.

(7)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

(8)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(9)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(10)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE

Obiettivo

1.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione a norma del presente allegato.

Strategia

2.

L’attività di ispezione e di sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.

Priorità

3.

Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione della misura in cui le flotte sono interessate dalle limitazioni delle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Parametri di riferimento

4.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a)   Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono sul 20 % in peso degli sbarchi totali di merluzzo bianco in uno Stato membro.

b)   Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

c)   Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d)   Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.


ALLEGATO II

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO

I programmi nazionali di controllo contengono, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

1.   MEZZI DI CONTROLLO

Risorse umane

1.1.

Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse tecniche

1.2.

Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse finanziarie

1.3.

La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   REGISTRAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza di quanto disposto agli articoli 13, 14, 15 e 18.

3.   PORTI DESIGNATI

Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco a norma dell’articolo 19.

4.   ENTRATA O USCITA DA ZONE SPECIFICHE

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza di quanto disposto all’articolo 17.

5.   CONTROLLO DEGLI SBARCHI

Descrizione delle strutture e/o dei sistemi impiegati per garantire l’osservanza di quanto disposto agli articoli 12, 16, 20, 22 e 23.

6.   PROCEDURE DI ISPEZIONE

I programmi nazionali di controllo precisano, tra l’altro, le procedure da seguire:

a)

per le ispezioni in mare e a terra;

b)

per la comunicazione con le autorità responsabili del programma di controllo specifico per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri;

c)

per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.


22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 601/2004 che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (2) attua talune misure di conservazione adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (di seguito «CCAMLR»).

(2)

In occasione della ventitreesima, della ventiquattresima e della venticinquesima riunione annuale svoltesi nel novembre 2004, nel novembre 2005 e nel novembre 2006, la CCAMLR ha adottato una serie di modifiche delle misure di conservazione, in particolare al fine di migliorare i requisiti per il rilascio delle licenze, proteggere l’ambiente, intensificare la ricerca scientifica sul Dissostichus spp. e lottare contro la pesca illegale.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 601/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 601/2004 è modificato come segue.

1)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro tre giorni dalla data in cui è rilasciato il permesso di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative al peschereccio oggetto del permesso:

a)

nome del peschereccio interessato;

b)

tipo di nave;

c)

lunghezza;

d)

numero IMO (se assegnato);

e)

luogo e data di costruzione;

f)

precedente bandiera (se del caso);

g)

indicativo internazionale di chiamata;

h)

nome e indirizzo dell’armatore o degli armatori del peschereccio ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti;

i)

fotografie a colori del peschereccio che comprendono:

i)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave e l’insieme delle caratteristiche strutturali;

ii)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave e l’insieme delle caratteristiche strutturali;

iii)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm della poppa presa direttamente da poppa;

j)

periodo in cui esso è autorizzato a pescare nella zona della convenzione, con indicazione della data di inizio e di fine delle attività;

k)

zona o zone di pesca;

l)

specie bersaglio;

m)

attrezzi utilizzati;

n)

misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione del dispositivo di controllo satellitare installato a bordo.

Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, per quanto possibile, le seguenti informazioni relative ai pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:

a)

nome e indirizzo dell’operatore, se differente dall’armatore o dagli armatori;

b)

nome e nazionalità del comandante e, se del caso, del capopesca;

c)

metodo o metodi di pesca;

d)

larghezza (m);

e)

stazza lorda (t);

f)

sistema di comunicazione utilizzato dal peschereccio e relativi numeri (numeri Inmarsat A, B e C);

g)

equipaggio normalmente presente a bordo;

h)

potenza del motore o dei motori principali (kW);

i)

capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3);

j)

qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad esempio la classe ghiaccio).

La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato della CCAMLR.»

2)

All’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni Stato membro verifica le informazioni di cui al paragrafo 2 alla luce dei dati ricevuti attraverso i sistemi SCP operanti a bordo dei pescherecci comunitari battenti la sua bandiera. Esso trasmette tali informazioni per via elettronica al segretariato della CCAMLR entro due giorni dalla data di ricevimento delle stesse con modalità riservata in conformità delle regole sulla riservatezza fissate dalla CCAMLR.»

3)

È inserito il seguente nuovo articolo:

«Articolo 5 bis

Notifica dell’intenzione di partecipare alla pesca del krill

Tutte le parti contraenti che intendono partecipare alla pesca del krill nella zona della convenzione informano il segretariato della loro intenzione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR, immediatamente prima della stagione in cui intendono avviare l’attività di pesca.»

4)

All’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora un peschereccio comunitario intenda avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR. Lo Stato membro non avvia una nuova attività di pesca in attesa del completamento della procedura fissata dalla CCAMLR per l’esame di tale attività di pesca.

La notifica dello Stato membro è corredata di tutte le informazioni di cui esso dispone fra quelle in appresso indicate:

a)

la natura dell’attività di pesca prevista, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli minimi di cattura necessari per garantire un’attività di pesca redditizia;

b)

informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l’abbondanza, le caratteristiche demografiche e l’identità degli stock;

c)

informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e sui possibili effetti su di esse dell’attività di pesca proposta;

d)

informazioni provenienti da altre attività di pesca nella regione o da attività di pesca analoghe in altre regioni che possano facilitare la valutazione della resa potenziale;

e)

se l’attività di pesca prevista venga effettuata utilizzando reti a strascico e attrezzi analoghi, informazioni sulle conseguenze note e previste di tali attrezzi sugli ecosistemi marini vulnerabili, ivi compresi il bentos e le comunità bentoniche.»

5)

Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 7 bis

Disposizioni speciali per la pesca sperimentale

I pescherecci che partecipano alla pesca sperimentale sono soggetti alle seguenti disposizioni speciali supplementari:

a)

le navi devono rispettare il divieto di scaricare in mare:

i)

olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall’allegato I della convenzione (convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi MARPOL 73/78);

ii)

immondizie;

iii)

residui alimentari non in grado di passare attraverso un’apertura superiore a 25 mm;

iv)

pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d’uovo);

v)

acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure

vi)

ceneri di incenerimento;

b)

nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nelle sottozone 88.1 e 88.2 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nelle stesse sottozone;

c)

la pesca di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 è vietata nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

Articolo 7 ter

Programma di marcatura

1.   I pescherecci che partecipano alla pesca sperimentale attuano un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

a)

il Dissostichus spp. deve essere marcato e liberato conformemente alle disposizioni di cui al programma di marcatura della CCAMLR ed al protocollo per il Dissostichus spp. nelle attività di pesca sperimentale. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marcato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, dopo aver marcato la percentuale specificata di Dissostichus spp.;

b)

il programma deve vertere su esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura. Solo gli austromerluzzi in buone condizioni sono marcati. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica quanto più ampia possibile; nelle regioni in cui sono presenti entrambe le specie di Dissostichus la percentuale di marcatura deve per quanto possibile essere proporzionale alle specie e alla dimensione del Dissostichus spp. presente nelle catture;

c)

tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di recapito, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l’esemplare marcato venga nuovamente catturato; a decorrere dal 1o settembre 2007 tutti i marchi utilizzati nella pesca sperimentale saranno forniti dal segretariato;

d)

tutti gli esemplari marcati che vengono ricatturati (ad esempio un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche se sono stati in libertà soltanto per un breve periodo;

e)

tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta una fotografia digitale recante la data, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marcatura;

f)

tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dall’uscita della nave dalla zona di pesca;

g)

tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.

2.   Gli austromerluzzi marcati e liberati non sono calcolati nell’ambito dei limiti delle catture.»

6)

All’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Al più tardi entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, gli Stati membri trasmettono per via informatica alla CCAMLR, con copia alla Commissione, la dichiarazione delle catture e dello sforzo presentata da ogni peschereccio battente la loro bandiera e immatricolato nella Comunità. Ogni dichiarazione specifica il periodo di dichiarazione delle catture considerato.»

7)

All’articolo 9, il paragrafo 5 è soppresso.

8)

All’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla fine di ogni mese civile gli Stati membri comunicano i dati previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 alla CCAMLR, con copia alla Commissione.»

9)

All’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla fine di ogni mese gli Stati membri trasmettono le notifiche ricevute alla CCAMLR.»

10)

All’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla CCAMLR, con copia alla Commissione, le catture totali effettuate l’anno precedente dai pescherecci comunitari battenti la loro bandiera, ripartite per peschereccio.»

11)

All’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri aggregano i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per rettangoli di 10 × 10 miglia nautiche e per periodi di 10 giorni e li trasmettono alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno.»

12)

All’articolo 18, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Entro il 25 settembre di ogni anno i pescherecci comunitari che praticano la pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3 comunicano alla CCAMLR, con copia alla Commissione, i dati relativi alle attività di pesca e alle catture di granchi effettuate anteriormente al 31 agosto dello stesso anno.

2.   I dati relativi alle catture effettuate dopo il 31 agosto di ogni anno sono trasmessi alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro due mesi dalla chiusura dell’attività di pesca.»

13)

All’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 25 settembre di ogni anno i pescherecci comunitari che praticano la pesca del calamaro (Martialia hyadesi) nella sottozona statistica FAO 48.3 trasmettono alla CCAMLR, con copia alla Commissione, i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per l’attività in questione. I dati comprendono di uccelli e mammiferi marini catturati e rimessi in libertà o uccisi.»

14)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 26 bis

Rapporto di avvistamento di navi

1.   Qualora il comandante di una nave provvista di licenza avvisti altri pescherecci all’interno della zona della convenzione, per quanto possibile egli dovrebbe raccogliere il maggior numero di informazioni su tali avvistamenti, tra cui:

a)

il nome e la descrizione della nave;

b)

l’indicativo di chiamata della nave;

c)

il numero di registrazione e il numero Lloyds/IMO della nave;

d)

lo Stato di bandiera della nave;

e)

fotografie della nave a sostegno del rapporto;

f)

eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate della nave avvistata.

2.   I comandanti trasmettono quanto prima un rapporto contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera trasmette al segretariato della CCAMLR i rapporti in questione qualora la nave avvistata abbia praticato attività INN secondo le norme della CCAMLR.»

15)

All’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini della presente sezione, si presume che un peschereccio di una parte contraente abbia praticato attività INN che hanno compromesso l’efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR se:

a)

ha esercitato attività di pesca nella zona della convenzione senza essere in possesso del permesso di pesca speciale di cui all’articolo 3 o, se non si tratta di un peschereccio comunitario, di una licenza rilasciata in conformità delle pertinenti misure di conservazione della CCAMLR, o ancora in violazione delle condizioni stabilite da tale permesso o licenza;

b)

non ha registrato o dichiarato le catture effettuate nella zona della convenzione in conformità del sistema di dichiarazione applicabile alle attività di pesca praticate o ha trasmesso dichiarazioni false;

c)

ha svolto attività di pesca durante i periodi di chiusura o in zone di divieto in violazione delle misure di conservazione della CCAMLR;

d)

ha utilizzato attrezzi da pesca vietati in violazione delle vigenti misure di conservazione della CCAMLR;

e)

ha effettuato trasbordi o partecipato ad operazioni di pesca congiunta con pescherecci compresi nell’elenco dei pescherecci INN della CCAMLR, o ha prestato assistenza o riapprovvigionato tali pescherecci;

f)

non ha presentato un valido certificato di cattura di Dissostichus spp. nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 1035/2001;

g)

ha esercitato attività di pesca in contrasto con qualsiasi altra misura di conservazione della CCAMLR in un modo che ha compromesso il conseguimento degli obiettivi della convenzione stabiliti all’articolo XXII della medesima; oppure

h)

ha esercitato, in un modo che ha compromesso il conseguimento degli obiettivi delle misure di conservazione della CCAMLR, attività di pesca in acque adiacenti a isole situate nella zona della convenzione su cui l’esistenza di sovranità nazionale è riconosciuta da tutte le parti contraenti.»

16)

All’articolo 30, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari in conformità del diritto nazionale e comunitario affinché:

a)

ai pescherecci comunitari figuranti nell’elenco dei pescherecci INN non vengano rilasciati permessi di pesca speciali di cui all’articolo 3 per operare nella zona della convenzione;

b)

ai pescherecci figuranti nell’elenco dei pescherecci INN non vengano rilasciati licenze o permessi di pesca speciali per operare in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione;

c)

ai pescherecci figuranti nell’elenco dei pescherecci INN non sia concessa la loro bandiera;

d)

ai pescherecci figuranti nell’elenco INN sia negato l’accesso ai porti salvo in caso di azioni di esecuzione o di forza maggiore o al fine di prestare assistenza a navi o persone a bordo in situazione di pericolo o difficoltà. Le navi cui è concesso l’ingresso in porto devono essere ispezionate conformemente all’articolo 27;

e)

allorché l’accesso ai porti è concesso a tali navi:

i)

la documentazione ed altre informazioni, inclusi, se del caso, i documenti relativi alle catture di Dissostichus, siano esaminati al fine di verificare la zona in cui la cattura è stata effettuata; se l’origine non può essere verificata in modo adeguato la cattura è trattenuta o qualsiasi sbarco o trasbordo di essa rifiutato; e

ii)

ove possibile,

qualora si accerti che la cattura è stata effettuata in violazione delle misure di conservazione della CCAMLR, essa sia confiscata,

qualsiasi assistenza a tali navi, compresi il rifornimento di carburante, il riapprovvigionamento e le riparazioni non derivanti da situazioni di emergenza è vietato;

f)

gli importatori, i trasportatori e gli altri settori interessati siano incoraggiati a non effettuare transazioni e trasbordi di pesce catturato da pescherecci figuranti nell’elenco INN.

2.   Sono vietate le seguenti attività:

a)

per i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi da carico comunitarie, in deroga all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, partecipare in qualsiasi maniera a trasbordi o ad operazioni di pesca congiunta con pescherecci figuranti nell’elenco dei pescherecci INN, nonché prestare assistenza o riapprovvigionare tali pescherecci;

b)

noleggiare navi figuranti nell’elenco dei pescherecci INN;

c)

importare, esportare o riesportare Dissostichus spp. da pescherecci figuranti nell’elenco dei pescherecci INN.»

17)

L’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Regime per promuovere l’osservanza delle misure di conservazione CCAMLR a livello nazionale

1.   Fatta salva la responsabilità principale dello Stato di bandiera, gli Stati membri adottano le misure appropriate, fatti salvi i propri regolamenti e leggi applicabili, e conformemente agli stessi, al fine di:

a)

verificare se persone fisiche o giuridiche sotto la loro giurisdizione praticano le attività INN di cui all’articolo 28;

b)

intraprendere le azioni appropriate qualora siano constatate le attività di cui alla lettera a); e

c)

cooperare ai fini dell’attuazione delle misure e azioni di cui alla lettera a). A tal fine le agenzie pertinenti degli Stati membri possono cooperare per attuare le misure di conservazione della CCAMLR e ricercare la cooperazione dei settori economici che rientrano nella loro giurisdizione.

2.   Allo scopo di contribuire all’attuazione di tale misura di conservazione, gli Stati membri trasmettono tempestivamente alle parti contraenti del segretariato della CCAMLR ed alle parti non contraenti che cooperano con la CCAMLR, ai fini dell’attuazione del regime di documentazione delle catture di Dissostichus spp., relazioni sulle azioni e misure adottate conformemente al paragrafo 1, inviandone copia alla Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella GU).

(2)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16.


22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 luglio 2004 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 1o ottobre 2003«Verso un piano d’azione comunitario per la gestione degli stock di anguilla europea», in cui esorta la Commissione a presentare proposte per la gestione a lungo termine degli stock di anguilla in Europa.

(2)

Il 15 novembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui invita la Commissione a presentare immediatamente una proposta di regolamento per la ricostituzione degli stock di anguilla europea.

(3)

I più recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) relativi all’anguilla europea indicano che tale stock ha superato i limiti biologici di sicurezza e che la pesca ai livelli attuali non è sostenibile. Il CIEM raccomanda di adottare urgentemente un piano di ricostituzione per l’intero stock di anguilla europea e di ridurre quanto più possibile il suo sfruttamento e tutte le attività umane attinenti alla pesca e allo stock di anguilla.

(4)

Le condizioni e le esigenze all’interno della Comunità sono diverse e richiedono soluzioni specifiche. Di tale diversità si dovrebbe tenere conto nella pianificazione ed esecuzione di misure finalizzate a garantire la protezione e lo sfruttamento sostenibile della popolazione di anguilla europea. Le decisioni dovrebbero essere adottate il più possibile in prossimità dei luoghi in cui avviene lo sfruttamento dell’anguilla. La priorità dovrebbe essere data alle iniziative adottate dagli Stati membri mediante l’elaborazione di piani di gestione per l’anguilla adeguati alle condizioni regionali e locali.

(5)

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (3), sono finalizzate, tra l’altro, a proteggere, conservare e migliorare l’ambiente acquatico in cui l’anguilla trascorre parte del suo ciclo di vita. È necessario assicurare il coordinamento e la coerenza tra le misure adottate nell’ambito del presente regolamento e quelle contenute nelle direttive citate. In particolare, i piani di gestione per l’anguilla dovrebbero riguardare i bacini fluviali definiti conformemente alla direttiva 2000/60/CE.

(6)

Il successo delle misure di ricostituzione dello stock di anguilla europea dipende dalla stretta cooperazione e dalla coerenza d’azione a livello comunitario, di Stati membri, locale e regionale, come pure dall’informazione, consultazione e partecipazione dei settori pubblici interessati. A tal fine il supporto del Fondo europeo per la pesca può contribuire all’efficace attuazione dei piani di gestione per l’anguilla.

(7)

Se i bacini fluviali ubicati all’interno del territorio nazionale di uno Stato membro non possono essere individuati e definiti come habitat naturali per l’anguilla europea, dovrebbe essere possibile esonerare tale Stato membro dall’obbligo di predisporre un piano di gestione per l’anguilla.

(8)

Per fare in modo che le misure di ricostituzione dello stock di anguilla siano eque ed efficaci, è necessario che gli Stati membri individuino le misure che intendono adottare e le zone interessate, che le informazioni in materia abbiano ampia diffusione e che l’efficacia delle misure previste sia oggetto di valutazione.

(9)

I piani di gestione per l’anguilla dovrebbero essere approvati dalla Commissione sulla base della valutazione tecnico-scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(10)

Nei bacini fluviali in cui la pesca e altre attività umane che hanno rilevanza per le anguille possono avere effetti transfrontalieri, tutti i programmi e le misure dovrebbero essere coordinati per l’intero bacino in questione. Tuttavia, tale coordinamento non deve aver luogo a spese della rapidità d’introduzione degli elementi nazionali dei piani di gestione per l’anguilla. Nel caso di bacini fluviali che si estendono oltre i confini della Comunità, quest’ultima dovrebbe fare in modo di garantire un opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati.

(11)

Nell’ambito del coordinamento transfrontaliero, sia all’interno che all’esterno della Comunità, occorrerebbe prestare particolare attenzione al mar Baltico e alle acque costiere europee escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/60/CE, senza che, peraltro, tale esigenza di coordinamento impedisca agli Stati membri di adottare le azioni urgenti necessarie.

(12)

Bisognerebbe pertanto attuare misure speciali intese ad aumentare i quantitativi di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm rilasciate nelle acque europee, nonché a trasferire le anguille di lunghezza inferiore ai 20 cm ai fini del ripopolamento, nell’ambito del piano di gestione per l’anguilla.

(13)

Entro il 31 luglio 2013, il 60 % delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate annualmente dovrebbe essere riservato al ripopolamento. L’evoluzione dei prezzi di mercato delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm dovrebbe essere controllata su base annuale. In caso di una diminuzione significativa della media dei prezzi di mercato delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm utilizzate per il ripopolamento nei bacini fluviali dell’anguilla definiti dagli Stati membri, paragonata al prezzo delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm utilizzate per altri scopi, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure adeguate che possono includere una riduzione temporanea della percentuale di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm da riservare al ripopolamento.

(14)

Le catture di anguille in acque comunitarie esposte al mare sul confine dei bacini fluviali dell’anguilla definiti dagli Stati membri come habitat naturali per l’anguilla dovrebbero essere ridotte gradualmente riducendo lo sforzo di pesca o le catture di almeno il 50 % in base alla media dello sforzo di pesca o delle catture negli anni 2004-2006.

(15)

Sulla base delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione sui risultati dell’attuazione dei piani di gestione per l’anguilla e se necessario proporre eventuali opportune misure per conseguire con probabilità elevate l’obiettivo della ricostituzione dello stock di anguilla europea.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire un sistema di controllo e di sorveglianza adeguato alle circostanze e al quadro giuridico già applicabile alla pesca nelle acque interne coerentemente con il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4). In questo contesto gli Stati membri dovrebbero determinare talune informazioni e stime riguardanti le attività commerciali e ricreative di pesca per sostenere se necessario le relazioni e la valutazione dei piani di gestione per l’anguilla nonché le misure di controllo e di esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure per assicurare il controllo e l’esecuzione delle importazioni e delle esportazioni di anguille,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce un quadro per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque comunitarie, nelle lagune costiere, negli estuari e nei fiumi e nelle acque interne comunicanti degli Stati membri che sfociano nei mari delle zone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX o nel mare Mediterraneo.

2.   Per quanto riguarda il mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati, la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2007, una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (5), previa consultazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, per determinare se tali acque costituiscano habitat naturali per l’anguilla europea ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento.

3.   Le misure di cui al presente regolamento sono adottate e attuate fatte salve le pertinenti disposizioni delle direttive 92/43/CEE e 2000/60/CE.

Articolo 2

Elaborazione dei piani di gestione per l’anguilla

1.   Gli Stati membri individuano e definiscono i singoli bacini fluviali ubicati nel loro territorio nazionale che costituiscono habitat naturali per l’anguilla europea («bacini fluviali dell’anguilla») e che possono comprendere acque marittime. Se è fornita un’adeguata giustificazione, uno Stato membro può designare l’intero territorio o un’unità amministrativa regionale esistente come bacino fluviale unico dell’anguilla.

2.   Nel definire i bacini fluviali dell’anguilla, gli Stati membri tengono nella massima considerazione possibile le disposizioni amministrative di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/60/CE.

3.   Per ciascun bacino fluviale dell’anguilla secondo la definizione del paragrafo 1, gli Stati membri elaborano un piano di gestione per l’anguilla.

4.   L’obiettivo di ciascun piano di gestione per l’anguilla è quello di ridurre la mortalità antropogenica onde permettere un’elevata probabilità di passaggio in mare per almeno il 40 % della biomassa di anguilla argentata. La percentuale fa riferimento alla stima più elevata di migrazione che si sarebbe verificata senza influenza antropogenica sullo stock. Il piano di gestione per l’anguilla è elaborato per conseguire tale obiettivo a lungo termine.

5.   Il livello di migrazione da conseguire è determinato, tenendo conto dei dati disponibili per ciascun bacino fluviale dell’anguilla, in uno o più dei tre modi seguenti:

a)

ricorso a dati raccolti nel periodo più opportuno anteriormente al 1980, sempreché disponibili in quantità e qualità sufficienti;

b)

valutazione del potenziale di produzione dell’anguilla in base all’habitat, in assenza di fattori di mortalità antropogenica;

c)

con riferimento all’ecologia e all’idrografia di sistemi fluviali analoghi.

6.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla contiene una descrizione e un’analisi della situazione attuale della popolazione delle anguille nel bacino fluviale in relazione al livello di migrazione da conseguire fissato nel paragrafo 4.

7.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla comprende le misure per raggiungere, monitorare e verificare l’obiettivo di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri possono definire i mezzi in funzione delle condizioni locali e regionali.

8.   Il piano di gestione per l’anguilla può contenere le seguenti misure, senza che si limiti ad esse:

riduzione delle attività di pesca commerciale,

restrizioni alla pesca ricreativa,

misure di ripopolamento,

misure strutturali per rendere guadabili i fiumi e migliorare gli habitat fluviali, unitamente ad altre misure ambientali,

trasporto di anguille argentate dalle acque interne ad acque dalle quali possano migrare liberamente verso il mar dei Sargassi,

lotta ai predatori,

spegnimento temporaneo delle turbine per la produzione di energia idroelettrica,

misure nel campo dell’aquacoltura.

9.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla contiene un calendario per il conseguimento del livello di migrazione stabilito al paragrafo 4, seguendo un approccio graduale e in funzione del livello di reclutamento previsto; esso include misure che saranno attuate a decorrere dal primo anno di applicazione del piano stesso.

10.   Nel piano di gestione per l’anguilla ciascuno Stato membro attua il più rapidamente possibile misure adeguate per ridurre la mortalità delle anguille causata da fattori esterni alla pesca, compresi turbine idroelettriche, pompe o predatori, salvo se non è necessario per conseguire l’obiettivo del piano.

11.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla comprende una descrizione delle misure di controllo e di esecuzione che si applicano in acque diverse dalle acque comunitarie conformemente all’articolo 10.

12.   Il piano di gestione per l’anguilla costituisce un piano di gestione adottato a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera v), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6).

Articolo 3

Esonero dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla

1.   Uno Stato membro può essere esonerato dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla se fornisce una giustificazione adeguata del fatto che i bacini fluviali o le acque marittime nel suo territorio non costituiscono habitat naturali per l’anguilla europea.

2.   Entro il 1o gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione le richieste d’esonero redatte conformemente al paragrafo 1.

3.   Sulla base della valutazione tecnico-scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca o di altri organi scientifici pertinenti, la Commissione approva la richiesta d’esonero conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

4.   Quando la Commissione approva una richiesta d’esonero, l’articolo 4 non si applica allo Stato membro interessato.

Articolo 4

Comunicazione dei piani di gestione per l’anguilla

1.   Entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani di gestione per l’anguilla elaborati conformemente all’articolo 2.

2.   Uno Stato membro che non abbia sottoposto all’approvazione della Commissione un piano di gestione per l’anguilla entro il 31 dicembre 2008 riduce lo sforzo di pesca almeno del 50 % rispetto allo sforzo medio attuato tra il 2004 e il 2006 oppure riduce lo sforzo di pesca per garantire una diminuzione delle catture dell’anguilla almeno del 50 % rispetto alla media delle catture tra il 2004 e il 2006, abbreviando la stagione di pesca delle anguille o ricorrendo ad altre misure. Tale riduzione è attuata a partire dal 1o gennaio 2009.

3.   La riduzione delle catture di cui al paragrafo 2 può essere sostituita in toto o in parte da misure immediate su altri fattori di mortalità antropogenica, che consentiranno di migrare in mare per la riproduzione ad un numero di anguille argentate equivalente a quello che la riduzione delle catture consentirebbe.

Articolo 5

Approvazione e attuazione dei piani di gestione per l’anguilla

1.   Sulla base della valutazione tecnico-scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca o di altri organi scientifici pertinenti, i piani di gestione per l’anguilla sono approvati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   Gli Stati membri attuano i piani di gestione per l’anguilla approvati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1 a decorrere dal 1o luglio 2009 o prima possibile anteriormente a tale data.

3.   A partire dal 1o luglio 2009, o dalla data di applicazione di un piano di gestione per l’anguilla se anteriore, la pesca delle anguille della specie Anguilla anguilla è consentita per tutto l’anno, purché le attività di pesca siano conformi alle specifiche e alle restrizioni fissate in un piano di gestione per l’anguilla approvato dalla Commissione conformemente al paragrafo 1.

4.   Uno Stato membro che abbia sottoposto entro il 31 dicembre 2008 all’approvazione della Commissione un piano di gestione per l’anguilla che la Commissione non può approvare conformemente al paragrafo 1 riduce lo sforzo di pesca almeno del 50 % rispetto allo sforzo medio attuato tra il 2004 e il 2006 oppure riduce lo sforzo di pesca per garantire una diminuzione delle catture dell’anguilla almeno del 50 % rispetto alla media delle catture tra il 2004 e il 2006, abbreviando la stagione di pesca delle anguille o ricorrendo ad altre misure. Tale riduzione si applica entro tre mesi dalla decisione di non approvare il piano.

5.   La riduzione delle catture di cui al paragrafo 4 può essere sostituita in toto o in parte da misure immediate su altri fattori di mortalità antropogenica, che consentiranno di migrare in mare per la riproduzione ad un numero di anguille argentate equivalente a quello che la riduzione delle catture consentirebbe.

6.   Se la Commissione non può approvare il piano di gestione per l’anguilla, lo Stato membro può presentare un piano riveduto entro tre mesi dalla decisione di non approvare il piano.

Il piano di gestione riveduto è approvato secondo la procedura di cui al paragrafo 1. L’attuazione della riduzione delle catture di cui al paragrafo 4 non si applica se il piano riveduto è approvato dalla Commissione.

Articolo 6

Piani di gestione transfrontalieri per l’anguilla

1.   Nel caso di bacini fluviali dell’anguilla che si estendono al territorio di più Stati membri, gli Stati membri interessati elaborano congiuntamente il piano di gestione per l’anguilla.

Se vi è il rischio che il coordinamento sfoci in un ritardo tale da rendere impossibile la presentazione del piano di gestione per l’anguilla entro il termine previsto, gli Stati membri possono presentare piani di gestione per l’anguilla relativi alla parte del bacino fluviale di loro competenza.

2.   Se un bacino fluviale dell’anguilla si estende oltre il territorio della Comunità, gli Stati membri interessati cercano di mettere a punto il piano di gestione per l’anguilla di concerto con gli Stati terzi interessati ed è rispettata la competenza di tutte le pertinenti organizzazioni regionali per la pesca. Se gli Stati terzi interessati non partecipano alla preparazione congiunta del piano di gestione per l’anguilla, gli Stati membri interessati possono presentare piani di gestione per l’anguilla relativi alla parte del bacino fluviale dell’anguilla di loro competenza, al fine di raggiungere il livello di migrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

3.   Gli articoli 2, 4 e 5 si applicano mutatis mutandis ai piani transfrontalieri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 7

Misure di ripopolamento

1.   Uno Stato membro che autorizzi la pesca di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm in quanto parte di un piano di gestione per l’anguilla stabilito secondo l’articolo 2 o di una riduzione dello sforzo di pesca secondo l’articolo 4, paragrafo 2, o l’articolo 5, paragrafo 4, riserva almeno il 60 % delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate ogni anno nell’ambito della pesca di detto Stato membro alla commercializzazione a fini di ripopolamento nei bacini fluviali dell’anguilla definiti dagli Stati membri conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, al fine di aumentare i livelli di migrazione delle anguille argentate.

2.   La percentuale del 60 % per il ripopolamento deve essere indicata in un piano di gestione per l’anguilla elaborato in conformità dell’articolo 2. È fissata ad almeno il 35 % per il primo anno di applicazione di un piano di gestione per l’anguilla e progressivamente aumentata di almeno il 5 % l’anno. Il livello del 60 % è raggiunto entro il 31 luglio 2013.

3.   Per garantire che le percentuali di cui al paragrafo 2 delle anguille catturate di lunghezza inferiore a 12 cm siano utilizzate in un programma di ripopolamento, gli Stati membri devono istituire un adeguato sistema di notifica.

4.   Il trasferimento di anguille a fini di ripopolamento fa parte di un piano di gestione per l’anguilla ai sensi dell’articolo 2. I piani di gestione per l’anguilla definiscono il quantitativo di anguille di lunghezza inferiore a 20 cm necessari a fini di ripopolamento allo scopo di aumentare i livelli di migrazione delle anguille argentate.

5.   La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all’evoluzione dei prezzi di mercato delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm. A tal fine gli Stati membri stabiliscono un appropriato sistema di sorveglianza dei prezzi e riferiscono ogni anno alla Commissione in merito a detti prezzi.

6.   In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, in conformità della procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, adotta misure appropriate per far fronte alla situazione, che possono includere una riduzione temporanea delle percentuali di cui al paragrafo 2.

7.   Entro il 1o luglio 2011 la Commissione riferisce al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, anche con riguardo all’evoluzione dei prezzi di mercato. Sulla scorta di tale valutazione il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in merito a misure appropriate per bilanciare le misure concernenti il ripopolamento nell’ambito del raggiungimento delle percentuali di cui al paragrafo 2.

8.   Il ripopolamento è considerato una misura di conservazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, sempreché:

sia parte di un piano di gestione per l’anguilla stabilito secondo l’articolo 2,

riguardi anguille di lunghezza inferiore a 20 cm,

contribuisca a raggiungere il 40 % del livello di migrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 8

Misure relative alle acque comunitarie

1.   Lo Stato membro che svolge attività di pesca di anguille nelle acque comunitarie riduce lo sforzo di pesca di almeno il 50 % rispetto alla media dello sforzo messo in atto tra il 2004 e il 2006 ovvero riduce lo sforzo di pesca in modo da garantire una riduzione delle catture di anguille di almeno il 50 % rispetto alla media delle catture effettuate tra il 2004 e il 2006. Tale riduzione va conseguita gradualmente, iniziando per fasi del 15 % annuo nei primi due anni e nell’arco di 5 anni, a decorrere dal 1o luglio 2009.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si intendono per acque comunitarie quelle esposte al mare sul confine dei bacini fluviali dell’anguilla che ne costituiscono gli habitat naturali definiti dagli Stati membri conformemente all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 9

Relazioni e valutazione

1.   Ciascuno Stato membro presenta una relazione alla Commissione, inizialmente ogni tre anni; la prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2012. Dopo la presentazione delle prime tre relazioni triennali, la frequenza delle relazioni si riduce a una ogni sei anni. Le relazioni delineano il monitoraggio, l’efficacia e i risultati e forniscono, in particolare, le migliori stime disponibili dei seguenti elementi:

a)

per ciascuno Stato membro, la percentuale di biomassa di anguilla argentata migrata in mare per la riproduzione o la percentuale di biomassa di anguilla argentata che abbandona il territorio di quello Stato membro nell’intento di migrare verso il mare per la riproduzione, in relazione al livello di migrazione da conseguire di cui all’articolo 2, paragrafo 4;

b)

il livello dello sforzo annuale di pesca delle anguille e la riduzione effettuata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 4;

c)

il livello dei fattori esterni alla pesca che incidono sul tasso di mortalità e la riduzione effettuata conformemente all’articolo 2, paragrafo 10;

d)

il quantitativo di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate e le percentuali di queste utilizzate a scopi diversi.

2.   Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell’applicazione dei piani di gestione per l’anguilla e del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

3.   Alla luce della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione propone eventuali opportune misure per conseguire con probabilità elevate l’obiettivo della ricostituzione dello stock di anguilla europea e il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, le misure alternative per conseguire il livello di migrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, o una riduzione dello sforzo di pesca conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 10

Controllo ed esecuzione in acque diverse dalle acque comunitarie

1.   Gli Stati membri stabiliscono un sistema di controllo e di sorveglianza delle catture adeguato alle circostanze e al quadro giuridico applicabile alla pesca nelle loro acque interne coerente con le pertinenti disposizioni figuranti nel regolamento (CEE) n. 2847/93.

2.   Il sistema di controllo e di sorveglianza delle catture contiene una descrizione dettagliata di tutti i regimi di ripartizione dei diritti di pesca nei bacini fluviali dell’anguilla che costituiscono habitat naturali definiti dagli Stati membri conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, comprese le acque di proprietà privata.

Articolo 11

Informazioni sulle attività di pesca

1.   Entro il 1o gennaio 2009, ciascuno Stato membro stabilisce le seguenti informazioni inerenti alle attività commerciali di pesca:

un elenco di tutte le navi da pesca che battono bandiera dello Stato in questione autorizzate a pescare l’anguilla nelle acque comunitarie conformemente all’articolo 8, a prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave,

un elenco di navi da pesca, entità commerciali o pescatori, autorizzati a pescare l’anguilla nei bacini fluviali dell’anguilla che ne costituiscono gli habitat naturali, definiti dagli Stati membri conformemente all’articolo 2, paragrafo 1,

un elenco di tutti i centri per le vendite all’asta o altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri a provvedere alla prima immissione in commercio dell’anguilla.

2.   Gli Stati membri stabiliscono sistematicamente una stima del numero dei pescatori dediti alla pesca ricreativa e delle rispettive catture di anguille.

3.   A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 12

Controllo ed esecuzione in materia di importazione ed esportazione d’anguille

Entro il 1o luglio 2009 gli Stati membri:

adottano le misure necessarie a identificare l’origine e garantire la tracciabilità di tutte le anguille vive importate nel loro territorio o da quello esportate,

accertano se le anguille pescate nell’area comunitaria e esportate dal loro territorio sono state catturate nel rispetto delle misure di conservazione della Comunità,

prendono misure per accertare se le anguille pescate nelle acque delle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca e importate nel loro territorio sono state catturate nel rispetto delle regole convenute nelle organizzazioni regionali per la pesca in questione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1101/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

78,7

TR

85,0

XK

55,1

XS

67,1

ZZ

71,5

0707 00 05

JO

151,2

MK

29,6

TR

132,0

ZZ

104,3

0709 90 70

IL

51,9

TR

106,7

ZZ

79,3

0805 50 10

AR

66,7

UY

82,6

ZA

72,1

ZZ

73,8

0806 10 10

IL

65,2

TR

106,4

ZZ

85,8

0808 10 80

AU

196,6

CL

38,6

CN

79,8

NZ

94,6

US

96,4

ZA

83,3

ZZ

98,2

0808 20 50

CN

59,6

TR

122,3

ZA

105,6

ZZ

95,8

0809 30 10, 0809 30 90

TR

152,3

US

194,7

ZZ

173,5

0809 40 05

BA

49,8

IL

113,5

TR

107,3

ZZ

90,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


Rettifiche

22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/26


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 27 aprile 2004 )

Rettifiche riguardanti lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (allegato I):

1)

a pagina 16, punto 41), lettera b) (modifica dell'articolo 41, paragrafo 3, settimo comma):

anziché

:

«coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo comma, dell'allegato XI»,

leggi

:

«coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), dell'allegato XI»;

2)

a pagina 44, punto 98), lettera h) [modifica dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VIII]:

anziché

:

«a)

differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l'età di 60 anni; o»,

leggi

:

«a)

differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l'età di 63 anni; o»;

3)

a pagina 57, punto 100), lettera f), punto ii), lettera b) (modifica dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, dell'allegato X):

anziché

:

«b)

la seconda frase è soppressa.»,

leggi

:

«b)

la seconda e la terza frase sono soppresse.»;

4)

a pagina 85, punto 102), nuovo allegato XIII, articolo 20, paragrafo 2, primo comma:

anziché

:

«applicando la media dei coefficienti correttori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo e secondo trattino, dell'allegato XI dello statuto»,

leggi

:

«applicando la media dei coefficienti correttori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), dell'allegato XI dello statuto».

Rettifica riguardante il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (allegato II):

a pagina 95, punto 10) (modifica dell'articolo 10, primo comma):

anziché:

«Gli articoli 1 sexies e 1 septies, l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e l'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia.»,

leggi:

«Gli articoli 1 quinquies e 1 sexies, l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e l'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia.»