ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
19 settembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1070/2007 della Commissione, del 18 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1071/2007 della Commissione, del 18 settembre 2007, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originarie della Repubblica popolare cinese

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/613/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 maggio 2007, relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) concesse dalla Spagna a favore di Chupa Chups [notificata con il numero C(2007) 1710]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1070/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

70,6

XK

55,1

XS

45,9

ZZ

57,2

0707 00 05

JO

151,2

MK

43,7

TR

129,2

ZZ

108,0

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

78,5

UY

83,7

ZA

64,1

ZZ

75,4

0806 10 10

IL

51,3

MK

28,3

TR

116,2

ZZ

65,3

0808 10 80

AU

215,7

BR

117,4

CL

85,0

CN

79,8

NZ

98,0

US

97,8

ZA

83,3

ZZ

111,0

0808 20 50

CN

57,2

TR

123,0

ZA

103,8

ZZ

94,7

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

152,3

US

189,2

ZZ

170,8

0809 40 05

BA

49,8

IL

110,5

MK

49,8

TR

107,3

ZZ

79,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


19.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2007

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 20 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («avviso di apertura») la Commissione ha annunciato, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm («coke 80+») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 20 novembre 2006 da tre produttori comunitari («i denunzianti») che rappresentano una quota maggioritaria (oltre il 30 %) della produzione comunitaria totale di coke 80+. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

(3)

Il prodotto in esame era già stato oggetto di misure antidumping dal giugno 2000 al 2004. Tali misure erano state istituite a titolo provvisorio mediante la decisione n. 1238/2000/CECA della Commissione (3) e a titolo definitivo con la decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione (4) («misure precedenti»), ma nel marzo 2004 sono state sospese con la decisione 2004/264/CE della Commissione (5) a causa di un temporaneo cambiamento delle condizioni del mercato. Con il regolamento (CE) n. 2117/2004 del Consiglio (6) la sospensione è stata prorogata al 15 dicembre 2005, data di scadenza delle misure.

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori all'origine della denuncia e altri produttori comunitari noti, i rappresentanti della RPC, i produttori esportatori della RPC e gli importatori o operatori commerciali, nonché gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Un esportatore della RPC e alcuni produttori, utilizzatori e un importatore della Comunità hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(5)

Considerato il numero elevato di produttori esportatori e di importatori interessati dall'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(6)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori e gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni come indicato nell'avviso di apertura. Solo un produttore esportatore si è dichiarato disposto a collaborare. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.

(7)

Anche per quanto riguarda gli importatori di coke 80+ la Commissione non ha ritenuto necessario il campionamento poiché un solo importatore ha accettato di collaborare.

(8)

Per consentire all'unico produttore esportatore della RPC di chiedere, qualora lo desiderasse, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o un trattamento individuale («TI») in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inviato i relativi formulari all'unica società cinese che intendeva collaborare. Tale produttore esportatore non ha richiesto né il TEM né il TI.

(9)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato all'inchiesta, cinque produttori comunitari, un importatore e 36 utilizzatori. Diversi utilizzatori hanno inoltre comunicato le proprie osservazioni senza rispondere al questionario. Sono pervenute infine osservazioni dall'Associazione europea delle fonderie («CAEF») in rappresentanza anche dei propri membri, comprese le associazioni nazionali delle fonderie di 17 Stati membri dell'UE.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione preliminare del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

a)

produttori comunitari:

Industrial Química del Nalón, S.A., Oviedo, Asturias, Spagna,

Industrias Doy Manuel Mórate, S.L., Oviedo, Asturias, Spagna,

Italiana Coke SpA, Savona, Italia,

OKD, OKK, a.s., Ostrava-Přívoz, Repubblica ceca,

Productos de Fundición, S.A., Baracaldo, Vizcaya, Spagna;

b)

importatori indipendenti nella Comunità:

ThyssenKrupp MinEnergy GmbH, Essen, Germania;

c)

utilizzatori nella Comunità:

Rockwool International A/S e la sua affiliata Rockwool A/S, Danimarca, entrambe con sede a Hedehusene, Danimarca,

Fritz Winter Eisengiesserei GmbH & Co, Stadttalendorf, Germania.

(11)

In assenza di richieste di trattamento TEM o TI e data l'esigenza di determinare il valore normale per i produttori esportatori della RPC sulla base dei dati del paese di riferimento scelto, è stata effettuata una visita di verifica presso le sedi delle seguenti società:

produttori del paese di riferimento (Stati Uniti d'America):

Tonawanda Coke Co., New York,

Erie Coke Co., Pennsylvania.

3.   Periodo dell'inchiesta

(12)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PI («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto in esame è costituito da coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm («coke 80+») originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), dichiarato di norma con il codice NC ex 2704 00 19 .

(14)

Il coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) si ottiene dal carbone bitumoso, una roccia sedimentaria di origine organica estratta dal suolo. L'industria siderurgica utilizza principalmente coke di piccole o medie dimensioni (coke 80–, denominato anche «coke per altiforni»), mentre le fonderie e le industrie che producono materiali isolanti utilizzano coke di grandi dimensioni (coke 80+, denominato anche «coke da fonderie») per i loro forni a cubilotto. I due tipi di coke sono classificati con lo stesso codice NC.

(15)

L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi del prodotto in esame, nonostante le differenze nelle qualità del carbone utilizzato come materia prima, nei metodi di produzione e nelle dimensioni dei pezzi, condividono le stesse caratteristiche chimiche e tecniche di base e sono utilizzati come combustibili per forni a cubilotto.

(16)

Si è giunti pertanto alla conclusione che il prodotto in esame è il coke da fonderia originario della RPC, ovvero il coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, del tipo usato nei forni a cubilotto. Si è inoltre concluso che tutti i coke da fonderia costituiscono un unico prodotto poiché hanno sempre le stesse caratteristiche tecniche e chimiche di base e sono utilizzati per gli stessi scopi.

2.   Prodotto simile

(17)

L'inchiesta ha dimostrato che il coke 80+ prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria, quello prodotto nella RPC e venduto per l'esportazione nella Comunità e quello prodotto e venduto nel paese di riferimento (gli Stati Uniti) hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Collaborazione

(18)

Come indicato al considerando 6 solo un produttore esportatore cinese ha collaborato al procedimento. Le esportazioni effettuate da tale produttore esportatore erano inferiori al 30 % delle importazioni complessive di coke 80+ originario della Cina nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Si conclude pertanto che il grado di collaborazione sia stato molto basso. I rappresentanti della RPC sono stati informati del fatto che questo scarso livello di collaborazione può comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

2.   Valore normale

a)   Paese di riferimento

(19)

Nell'avviso di apertura era stato previsto di utilizzare gli Stati Uniti come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e le parti interessate sono state invitate a pronunciarsi su tale scelta. Le parti interessate non hanno formulato osservazioni o obiezioni a tale riguardo.

(20)

Gli Stati Uniti hanno un mercato interno di coke 80+ relativamente ampio e aperto, con cinque produttori interni (durante il PI) e un livello sufficiente di importazioni. Per la fabbricazione del prodotto in esame vengono inoltre utilizzati processi analoghi a quelli della RPC.

(21)

È stata inoltre esaminata l'adeguatezza di altri paesi, presi in considerazione in quanto probabili produttori di coke 80+. Per quanto riguarda l'Australia, l'unico paese nel quale si è riscontrata una produzione del prodotto in esame, il mercato interno è molto limitato in base alle informazioni fornite dall'unico produttore australiano.

(22)

Alla luce di quanto sopra, si è concluso che gli Stati Uniti rappresentano una scelta adeguata come paese di riferimento. La Commissione ha quindi chiesto la collaborazione dell'associazione americana dei produttori di coke.

b)   Determinazione del valore normale

(23)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, pervenute da due società statunitensi che hanno collaborato.

(24)

Per la determinazione del valore normale la Commissione ha stabilito in primo luogo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, che le vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno dai due produttori statunitensi che hanno collaborato erano rappresentative, ovvero che il volume complessivo di tali vendite era pari ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità. A tale riguardo va osservato che il prodotto in esame consiste in un unico tipo di prodotto.

(25)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno di cui sopra si potessero considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Oltre il 95 % delle vendite in volume sul mercato interno è risultato remunerativo.

(26)

Il valore normale è stato pertanto calcolato come media ponderata dei prezzi franco fabbrica delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dai due produttori statunitensi che hanno collaborato all'inchiesta.

3.   Prezzo all'esportazione

(27)

Data la scarsa collaborazione da parte della RPC, il prezzo all'esportazione è stato principalmente calcolato in base alle migliori informazioni disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Dal gennaio 2006 non esiste più un codice TARIC specifico per il coke 80+. Di conseguenza non è stato possibile utilizzare dati Eurostat per il calcolo dei prezzi delle esportazioni cinesi di coke 80+ o del volume durante il PI. Presso le autorità doganali degli Stati membri importatori è stato tuttavia possibile ottenere informazioni dettagliate sui quantitativi e sui prezzi del coke 80+ importato dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta.

(28)

Tali informazioni relative alle importazioni del prodotto in esame durante il PI, costituendo i migliori dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sono state utilizzate per valutare il volume e il prezzo delle esportazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, dato che l'unico produttore esportatore che ha collaborato ha fornito informazioni sui prezzi all'esportazione, anche questi dati sono stati presi in considerazione e sono risultati corrispondenti alle informazioni ottenute dalle autorità doganali di cui sopra. La media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica calcolato sulla base di tali dati è pari a 107,73 EUR per tonnellata metrica.

4.   Confronto

(29)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Laddove risultavano adeguati e suffragati da elementi di prova verificati, sono stati concessi opportuni adeguamenti per le differenze riguardanti caratteristiche fisiche, sconti così come spese per trasporti, assicurazione, imballaggio, credito e servizi di assistenza.

(30)

L'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato ha sostenuto che il prodotto in esame importato dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta è di qualità diversa dal prodotto simile fabbricato nel paese di riferimento e richiede operazioni di vagliatura supplementari prima di poter essere effettivamente venduto.

(31)

I requisiti di qualità relativi alla composizione chimica e alle dimensioni del prodotto in esame e del prodotto simile fabbricato nel paese di riferimento sono stati confrontati ed è stato apportato un adeguamento per tenere conto delle differenze qualitative riscontrate. Per la vagliatura in Europa non sono necessari adeguamenti poiché tale operazione ha luogo dopo la determinazione del valore cif, che costituisce il punto di partenza per il calcolo del prezzo all'esportazione franco fabbrica.

5.   Margine di dumping

(32)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale franco fabbrica e la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Il margine di dumping a livello nazionale, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato pari al 53,3 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Considerazioni generali

(33)

Come indicato al considerando 3, nel 2000 sono state istituite misure antidumping sulle importazioni di coke 80+ originario della RPC. Tali misure sono state sospese nel marzo 2004 e sono scadute nel dicembre 2005. Nella prima parte del periodo in esame erano quindi in vigore misure sulle importazioni dal paese interessato.

2.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(34)

Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da sette produttori. Si ritiene pertanto che l'attività produttiva di questi sette produttori comunitari costituisca la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(35)

Di questi sette produttori un totale di cinque ha dichiarato il proprio interesse a collaborare al procedimento entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e ha debitamente collaborato all'inchiesta. Si è accertato che questi cinque produttori rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile, nella fattispecie il 75 % circa. Essi costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono denominati di seguito «industria comunitaria». Gli altri due produttori comunitari sono definiti di seguito «altri produttori comunitari». Questi altri due produttori comunitari non si sono opposti alla denuncia.

3.   Consumo nella Comunità

(36)

Il consumo nella Comunità è stato calcolato tenendo conto dei volumi di vendita della produzione propria dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, delle informazioni sui volumi delle vendite CE fornite dagli altri produttori comunitari e sottoposte a controllo incrociato con le stime dei produttori dell'industria comunitaria e con le informazioni pervenute da altri utilizzatori, nonché dei volumi di importazione. Per quanto riguarda i volumi delle importazioni cinesi, nel 2006 non c'era un codice TARIC specifico per il coke 80+, pertanto neppure i rispettivi dati Eurostat erano disponibili. I volumi delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta sono stati quindi provvisoriamente calcolati sulla base delle informazioni dettagliate fornite dalle autorità doganali comunitarie, come indicato al considerando 27. Per il 2003 e il 2005 i volumi delle importazioni sono stati provvisoriamente stabiliti sulla base di un controllo incrociato tra i dati di Eurostat e i dati di mercato forniti da utilizzatori e importatori nel corso dell'inchiesta. Quanto al 2004, i dati di Eurostat relativi ai volumi delle importazioni sono in netto contrasto con le informazioni di mercato fornite da produttori, importatori e utilizzatori nel corso dell'inchiesta. In effetti, mentre dalle informazioni di mercato risulta che nel 2004 le importazioni cinesi sono state esigue, in base ai dati Eurostat tali importazioni avrebbero raggiunto un picco significativo nel 2004. È possibile pertanto che dopo la sospensione delle precedenti misure nel marzo 2004 gli importatori abbiano dichiarato parte del coke 80– con il codice TARIC del coke 80+, per cui i dati Eurostat non forniscono un quadro preciso dei volumi delle importazioni nel 2004. Per tale motivo, considerata anche la collaborazione notevolmente scarsa dei produttori esportatori cinesi e degli importatori comunitari, in questa fase dell'inchiesta i volumi delle importazioni sono stati calcolati sulla base delle informazioni fornite nella denuncia, che corrispondono a quelle ottenute da importatori e utilizzatori nel corso dell'inchiesta. La Commissione continuerà la propria inchiesta sui volumi delle importazioni prima di prendere decisioni definitive.

(37)

Alla luce di quanto sopra si è constatato che il consumo comunitario è aumentato nel periodo in esame e che il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile nel PI era cresciuto del 25 % circa rispetto al 2003.

 

2003

2004

2005

PI

Consumo CE complessivo (migliaia di tonnellate) (intervalli numerici) (7)

1 100 -1 500

1 300 -1 700

1 350 -1 750

1 400 -1 800

Indice (2003 = 100)

100

119

122

125

4.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

(38)

In base ai dati disponibili, forniti dalle autorità doganali e dalle parti che hanno collaborato, in tutto il periodo in esame la RPC è stata l'unica fonte di importazione del prodotto in esame nella Comunità. Pertanto, tutti i volumi delle importazioni nella Comunità durante il periodo in esame sono ritenuti originari della RPC.

(39)

Alla luce delle informazioni ottenute in questa fase, descritte al considerando 36, si è potuto constatare che il volume delle importazioni cinesi del prodotto in esame nella Comunità è aumentato del 45 % dal 2003 (circa 311 000 tonnellate) al PI (più di 452 000 tonnellate).

(40)

Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è salita dal 24 % al 28 %, con un aumento di 4 punti percentuali. Durante il PI la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è aumentata di 3 punti percentuali rispetto al 2005.

 

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni dalla RPC

(tonnellate)

310 755

150 000

386 485

452 011

Indice (2003 = 100)

100

48

124

145

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC

24  %

10  %

25  %

28  %

b)   Prezzi

(41)

Poiché per le importazioni cinesi del prodotto in esame nel 2006 non sono disponibili dati Eurostat (si veda il considerando 36) e considerata anche la collaborazione notevolmente scarsa dei produttori esportatori cinesi e degli importatori comunitari, il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC durante il PI è stato provvisoriamente calcolato sulla base delle informazioni fornite dalle autorità doganali comunitarie, come indicato al considerando 27. Per il periodo dal 2003 al 2005 il prezzo medio delle importazioni è stato calcolato tenendo conto dei dati Eurostat, che corrispondono ai risultati dell'inchiesta. È opportuno osservare che i dati Eurostat relativi al 2004, sebbene sembrino imprecisi in rapporto ai volumi delle importazioni (si veda il considerando 36), per quanto riguarda il prezzo delle importazioni corrispondono ai risultati dell'inchiesta e ai confronti effettuati tra l'evoluzione dei prezzi del coke 80+ e del coke 80– nell'intero periodo in esame. I dati Eurostat sono stati pertanto provvisoriamente utilizzati per definire il prezzo delle importazioni anche per il 2004. La Commissione continuerà tuttavia la propria inchiesta sul prezzo delle importazioni prima di prendere decisioni definitive.

(42)

Alla luce dei dati sopra indicati il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è più che raddoppiato dal 2003 (122 EUR/t) al 2004 (275 EUR/t), ma è calato notevolmente nel 2005 (224 EUR/t), una tendenza che si è confermata durante il PI (156 EUR/t). In termini percentuali i prezzi sono diminuiti del 35 % tra il 2004 e il PI; tuttavia durante l'intero periodo in esame (2003-PI) i prezzi sono saliti del 27 %.

 

2003

2004

2005

PI

Prezzo medio CIF frontiera comunitaria delle importazioni dalla RPC (EUR/t)

122

275

224

156

Indice (2003 = 100)

100

225

184

127

c)   Sottoquotazione dei prezzi

(43)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi sono stati esaminati i dati sui prezzi relativi al PI. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano prezzi netti praticati ad acquirenti indipendenti, previa detrazione di eventuali sconti e riduzioni. Se necessario, tali prezzi sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica, escludendo cioè i costi di trasporto nella Comunità. I prezzi delle importazioni in esame, calcolati sulla base dei dati disponibili di cui al considerando 41, sono stati adeguati, ove necessario, al livello CIF franco frontiera comunitaria tenendo conto delle spese successive all'importazione nella Comunità (costi per le operazioni di vagliatura e sdoganamento) sostenute dagli importatori.

(44)

Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame originario della RPC è stato venduto nella Comunità a prezzi che, se espressi come percentuale di quelli dell'industria comunitaria, risultavano inferiori a questi ultimi del 10,2 %.

5.   Situazione dell'industria comunitaria

(45)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che hanno potuto incidere sulla situazione dell'industria comunitaria durante il periodo in esame.

a)   Produzione

(46)

Partendo da un livello di circa 824 000 tonnellate nel 2003, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata nel 2004, raggiungendo un picco di 1 017 000 tonnellate, per poi diminuire nel 2005 e salire nuovamente durante il PI. Il significativo aumento della produzione dell'industria comunitaria nel 2004 può essere attribuito alla scarsa offerta sul mercato, dovuta alle limitate importazioni dalla RPC e alla chiusura di altri impianti di produzione di coke 80+ nella Comunità. Nel periodo in esame la produzione è aumentata complessivamente del 18 %, raggiungendo un livello di circa 971 000 tonnellate durante il PI.

 

2003

2004

2005

PI

Produzione (tonnellate)

823 728

1 016 682

953 522

971 137

Indice (2003 = 100)

100

123

116

118

b)   Capacità produttiva e indice di utilizzo degli impianti

(47)

La capacità produttiva dell'industria comunitaria è rimasta stabile al livello di circa 1,1 milione di tonnellate nell'intero periodo in esame. Nel 2003 l'indice di utilizzo degli impianti è stato pari al 75 %, è salito al 93 % nel 2004, calando lievemente all'87 % nel 2005, per risalire all'89 % durante il PI. Va osservato che questa industria comunitaria è caratterizzata dal fatto che il tasso di utilizzo degli impianti è piuttosto costante, poiché il processo produttivo non può essere temporaneamente interrotto.

 

2003

2004

2005

PI

Capacità di produzione (tonnellate)

1 092 472

1 092 472

1 092 472

1 092 472

Indice (2003 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

75  %

93  %

87  %

89  %

Indice (2003 = 100)

100

123

116

118

c)   Volume delle vendite

(48)

Il volume delle vendite della produzione propria dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario è nettamente aumentato nel 2005 (40 %), per poi diminuire nel corso del 2005 (calo di 12 punti percentuali) e durante il periodo dell'inchiesta (calo di altri 3 punti percentuali). Nell'intero periodo in esame il volume delle vendite è aumentato complessivamente del 25 %, una percentuale corrispondente alla crescita del consumo comunitario.

 

2003

2004

2005

PI

Volume delle vendite nella Comunità

(tonnellate)

658 641

921 347

845 688

825 013

Indice (2003 = 100)

100

140

128

125

d)   Quota di mercato

(49)

La quota di mercato dell'industria comunitaria è rimasta relativamente stabile nel corso del periodo in esame, attestandosi al 51 % circa tanto nel 2003 quanto nel PI. Nel 2004 si è raggiunto un picco legato al calo delle importazioni cinesi. Durante l'intero periodo in esame l'industria comunitaria ha quindi potuto beneficiare della crescita del mercato (ovvero dell'accresciuto consumo comunitario), mantenendo la propria quota di mercato. Nel corso del PI l'industria comunitaria ha tuttavia perso il 2,5 % circa della propria quota di mercato rispetto al 2005.

 

2003

2004

2005

PI

Quota di mercato dell’industria comunitaria

51,2  %

60,3  %

53,8  %

51,3  %

Indice (2003 = 100)

100

118

105

100

e)   Crescita

(50)

Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, parallelamente all'aumento del consumo comunitario di 25 punti percentuali, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato in misura equivalente e la sua quota di mercato è quindi rimasta stabile. Nello stesso periodo le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato circa 4 punti percentuali della quota di mercato, pari a un aumento di 141 000 tonnellate vendute sul mercato comunitario.

f)   Prezzi di vendita nella Comunità

(51)

I prezzi medi unitari delle vendite effettuate dall'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sono notevolmente aumentati tra il 2003 (154 EUR/t) e il 2005 (244 EUR/t), per poi calare durante il PI, mantenendosi comunque a un livello superiore del 29 % a quello del 2003 (199 EUR/t).

 

2003

2004

2005

PI

Prezzo unitario sul mercato comunitario

(EUR/t)

154

192

244

199

Indice (2003 = 100)

100

125

158

129

(52)

Dato il livello di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni considerate, non sussiste alcun dubbio sul fatto che tali importazioni siano state tra i fattori che hanno influenzato i prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

g)   Scorte

(53)

Il livello delle scorte finali dell'industria comunitaria è aumentato notevolmente durante il periodo in esame. Le scorte sono aumentate inizialmente del 29 % nel 2004, di altri 41 punti percentuali nel 2005 e di 88 punti nel periodo dell'inchiesta. Rispetto al volume di produzione annuale il livello delle scorte è comunque relativamente insignificante (circa 3,5 % nel 2003 e 7,6 % durante il PI). Poiché il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è complessivamente aumentato nel corso del periodo in esame (come indicato al considerando 48), l'aumento delle scorte finali va attribuito al calo delle esportazioni dell'industria comunitaria durante lo stesso periodo, come indicato al considerando 70.

 

2003

2004

2005

PI

Scorte finali (tonnellate)

28 761

37 007

48 834

74 127

Indice (2003 = 100)

100

129

170

258

h)   Investimenti

(54)

Gli investimenti annui dell'industria comunitaria nella produzione del prodotto simile sono rimasti stabili nel periodo in esame, al livello di circa 9 milioni di EUR all'anno, eccettuato un calo temporaneo nel 2004. Gli investimenti dell'industria comunitaria erano destinati alla manutenzione e al rinnovo degli impianti esistenti (in parte per conformarsi ad alcune prescrizioni della normativa ambientale dell'UE) e non a un incremento della capacità.

 

2003

2004

2005

PI

Investimenti netti (1 000 EUR)

8 951

8 139

9 059

9 070

Indice (2003 = 100)

100

91

101

101

i)   Redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(55)

Nel periodo in esame la redditività dell'industria comunitaria, espressa come percentuale del valore netto delle vendite è notevolmente aumentata tra il 2003 (11 %) e il 2005 (18 %), ma la situazione è drasticamente cambiata durante il PI, quando l'industria comunitaria ha iniziato a registrare delle perdite (– 1 %). La netta riduzione della redditività registrata dall'industria comunitaria è stata causata dal forte calo dei prezzi di vendita tra il 2005 e il PI.

(56)

L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l'andamento della redditività.

(57)

Per quanto riguarda il flusso di cassa generato dall'industria comunitaria, si è constatato un analogo andamento negativo, che ha comportato un grave peggioramento complessivo della situazione finanziaria di tale industria durante il PI.

(58)

L'industria comunitaria non ha registrato particolari difficoltà a reperire capitali. Dato il carattere particolare di tale industria (ovvero il fatto che il processo produttivo non può essere interrotto senza comportare una distruzione dei forni), la chiusura di alcuni forni e il loro successivo riavvio richiederebbe tuttavia altri grandi investimenti, dell'ordine di circa 2 milioni di EUR per forno secondo le stime dell'industria comunitaria. L'industria comunitaria ritiene che la capacità di ottenere ulteriori capitali per tali investimenti sarebbe limitata, a meno che gli investitori non abbiano fiducia nella redditività del mercato del coke 80+. Di conseguenza la capacità produttiva dell'industria comunitaria è necessariamente piuttosto stabile.

 

2003

2004

2005

PI

Redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti dell'industria comunitaria

(in % sulle vendite nette)

11  %

17  %

18  %

–1  %

Indice (2003 = 100)

100

158

169

–8

Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

5  %

23  %

17  %

–9  %

Indice (2003 = 100)

100

460

340

– 180

Flusso di cassa (1 000 EUR)

17 641

13 633

34 600

4 669

Indice (2003 = 100)

100

77

196

26

j)   Occupazione, produttività e salari

(59)

Il livello di occupazione dell'industria comunitaria è aumentato del 13 % tra il 2003 e il PI. Dato l'aumento della produzione, la produttività della manodopera comunitaria, calcolata come produzione (in tonnellate) annua per dipendente, è rimasta stabile. Il costo medio del lavoro per dipendente su base annua ha registrato un aumento del 9 % durante il periodo in esame.

 

2003

2004

2005

PI

Numero di dipendenti

680

754

734

767

Indice (2003 = 100)

100

111

108

113

Produttività (t/dipendente)

1 676

1 954

1 760

1 697

Indice (2003 = 100)

100

117

105

101

Costo del lavoro per dipendente su base annua (1 000 EUR)

28

28

29

31

Indice (2003 = 100)

100

100

105

109

k)   Entità del margine di dumping

(60)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'impatto sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può considerarsi trascurabile.

(61)

Come indicato al considerando 3, le precedenti misure antidumping sono state sospese nel marzo 2004 poiché, dato il temporaneo cambiamento delle condizioni del mercato, si è ritenuto improbabile il riemergere del pregiudizio connesso alle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC. Il periodo in cui l'evoluzione del volume e dei prezzi è stata oggetto di un'inchiesta era compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. La sospensione è stata poi prorogata al dicembre 2005, data di scadenza delle misure. Alla luce di quanto sopra si ritiene che le pratiche di dumping precedenti non abbiano avuto un'incidenza significativa sulla situazione dell'industria comunitaria durante il periodo oggetto della presente inchiesta.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(62)

Tra il 2003 e il PI il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie della RPC ha registrato un aumento del 45 % e la loro quota di mercato a livello comunitario è salita di circa 4 punti percentuali. Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria, eccettuato nel 2004, anno eccezionale. Inoltre, durante il PI i prezzi delle importazioni dal paese interessato sono risultati notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, infatti il margine di sottoquotazione rilevato è del 10,2 %.

(63)

La maggior parte degli indicatori del pregiudizio ha registrato un andamento positivo per l'industria comunitaria fino al 2005 (anche se qualche peggioramento rispetto all'anno eccezionale 2004 si è verificato già nel 2005), per poi diminuire durante il periodo dell'inchiesta. Questo vale soprattutto per gli indicatori finanziari dell'industria comunitaria, segnatamente per la redditività: i margini di profitto del 17-18 % raggiunti nel corso del 2004-2005 sono drasticamente calati durante il PI portando l'industria comunitaria a registrare delle perdite. Anche l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno avuto un'evoluzione negativa. Tale netta diminuzione è stata causata dal forte calo dei prezzi di vendita tra il 2005 e il PI, quando i prezzi medi di vendita del prodotto simile fabbricato dall'industria comunitaria sono calati del 19 % a scapito della redditività.

(64)

Tra il 2005 e il PI numerosi altri indicatori del pregiudizio hanno inoltre avuto un andamento negativo, sebbene meno grave rispetto a quello della redditività. Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 3 % circa, l'industria comunitaria ha perso il 2,5 % della sua quota di mercato, i prezzi medi di vendita sono calati del 19 %. D'altro canto il volume della produzione, il tasso di utilizzo degli impianti e l'occupazione hanno registrato uno sviluppo lievemente positivo tra il 2005 e il PI.

(65)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(66)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di portata tale da potersi definire notevole. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto danneggiare l'industria comunitaria nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(67)

Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni del prodotto in esame originarie della PRC è aumentato del 45 % e la loro quota del mercato comunitario è rimasta a livelli significativi durante l'intero periodo in esame, rappresentando costantemente il 24 % o più. Durante il PI tale quota di mercato ha raggiunto il 28 %. Il prezzo medio di tali importazioni è aumentato complessivamente del 46 % tra il 2003 e il PI, ma i prezzi in genere erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria nel periodo in esame, eccettuato il 2004, anno eccezionale. Nel periodo dell'inchiesta i prezzi medi delle importazioni dalla RPC risultavano inferiori del 10,2 % ai prezzi dell'industria comunitaria. Al fine di mantenere la propria presenza sul mercato nazionale, l'industria comunitaria, dati i bassi prezzi di mercato delle importazioni dalla RPC, è stata costretta a diminuire i propri prezzi di vendita del 29 % durante il PI. Tale industria ha tuttavia perso il 2,5 % della propria quota di mercato tra il 2005 e il periodo dell'inchiesta.

(68)

L'applicazione di questa politica dei prezzi sleale per le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC ha quindi avuto l'effetto di deprimere i prezzi dell'industria comunitaria, che non hanno più potuto coprire gli elevati costi delle materie prime, come evidenzia la drastica riduzione della redditività dell'industria comunitaria.

(69)

Alla luce di quanto sopra si conclude provvisoriamente che le importazioni dalla RPC a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il PI, aumentate anche in volume, hanno avuto un ruolo determinante nel deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, come dimostrano il drastico calo della redditività e l'andamento negativo di altri indicatori finanziari durante il PI, così come la riduzione della quota di mercato.

3.   Effetti dovuti ad altri fattori

a)   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria

(70)

Come si evince dalla tabella che segue, il volume delle esportazioni di coke 80+ da parte dell'industria comunitaria ha registrato un calo del 36 % nel periodo in esame. Tuttavia durante il PI, quando la redditività dell'industria comunitaria è bruscamente calata, come indicato sopra, le esportazioni sono considerevolmente aumentate. Va osservato che le esportazioni non sono molto rilevanti nel contesto delle vendite complessive dell'industria comunitaria, rappresentando solo il 10 % del totale delle vendite nel periodo dell'inchiesta. Si ritiene pertanto che il calo di tali esportazioni non abbia avuto un effetto significativo sul pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

 

2003

2004

2005

PI

Volume delle esportazioni (tonnellate)

140 511

103 409

56 453

90 402

Indice (2003 = 100)

100

74

40

64

b)   Importazioni da altri paesi terzi

(71)

In base ai dati più attendibili a disposizione di cui al considerando 38, durante il periodo in esame non si sono registrate importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC. Si conclude pertanto che le importazioni originarie di altri paesi terzi nel mercato comunitario non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

c)   Concorrenza degli altri produttori comunitari

(72)

Come indicato nel considerando 35, gli altri due produttori comunitari non hanno collaborato all'inchiesta. Questi due produttori hanno tuttavia fornito alla Commissione alcune informazioni relative alla loro produzione complessiva e ai volumi di vendita, informazioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con le informazioni fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato. Non sono pervenute informazioni sui prezzi di vendita di questi altri produttori comunitari.

(73)

In base ai dati disponibili si stima che durante il periodo dell'inchiesta i volumi di vendita degli altri due produttori comunitari nella Comunità fossero compresi tra 280 e 380 tonnellate (8). Allo stesso modo, la loro corrispondente quota di mercato era pari al 20 % circa. Come indicato in precedenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è rimasta relativamente stabile nell'intero periodo in esame, mentre le importazioni cinesi nello stesso periodo hanno incrementato del 4 % la quota di mercato. Considerando l'intero periodo, l'aumento delle importazioni cinesi, a rigor di logica, deve essere avvenuto principalmente a scapito degli altri produttori comunitari. L'aumento di 3 punti percentuali della quota di mercato delle importazioni cinesi durante il PI corrisponde tuttavia a una riduzione di entità simile della quota di mercato dell'industria comunitaria (2,5 %).

(74)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di informazioni che le contraddicano, si conclude che gli altri produttori comunitari non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

d)   Prezzi delle materie prime

(75)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era attribuibile all'aumento dei costi delle materie prime. A tale riguardo l'inchiesta ha permesso di constatare che la principale materia prima utilizzata per la produzione del coke 80+, il carbone da coke, rappresenta circa il 50 % dei costi di fabbricazione del coke 80+. Il carbone da coke utilizzato dall'industria comunitaria proviene dagli Stati Uniti, eccetto per un produttore comunitario che utilizza carbone da coke di provenienza locale. Per quanto riguarda i costi del carbone da coke utilizzato dall'industria comunitaria, l'inchiesta ha mostrato che nel periodo in esame sono aumentati in modo significativo e costante, come indicato nella seguente tabella:

 

2003

2004

2005

PI

Media dei costi del carbone da coke

(EUR/t di coke 80+ prodotto)

77

97

126

127

Indice (2003 = 100)

100

125

163

164

(76)

A tale proposito va osservato che l'aumento dei costi delle materie prime tra il 2003 e il 2005 ha potuto essere trasferito sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria, che, come indicato al considerando 51, sono aumentati nello stesso periodo, caratterizzato da margini di profitto più elevati per l'industria comunitaria. Durante il periodo dell'inchiesta invece, sebbene il prezzo delle materie prime sia aumentato di un solo punto percentuale rispetto al 2005, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria è drasticamente peggiorata a causa del calo significativo dei suoi prezzi di vendita.

(77)

Si ritiene pertanto che i costi delle materie prime non abbiano contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(78)

Per concludere, l'analisi precedente ha dimostrato che le importazioni dalla RPC hanno determinato una sostanziale depressione dei prezzi sul mercato comunitario durante il PI, quando dette importazioni rappresentavano una notevole sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria. Tale depressione dei prezzi ha comportato una significativa diminuzione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, che a sua volta ha coinciso con un drastico calo della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa di tale industria. La crescita delle importazioni cinesi durante il periodo dell'inchiesta ha consentito inoltre un aumento della quota di mercato (3 punti percentuali), che ha avuto come conseguenza una riduzione di entità simile della quota di mercato dell'industria comunitaria (2,5 punti percentuali).

(79)

Infine, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto negativo rilevante.

(80)

In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(81)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha considerato il probabile impatto delle misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento nonché le probabili conseguenze di una mancata adozione delle misure. Per motivi di riservatezza, i dati relativi a singoli importatori o utilizzatori non sono indicati in cifre esatte, ma in intervalli numerici.

1.   Interesse dell'industria comunitaria

(82)

Come indicato al considerando 35, l'industria comunitaria è costituita da cinque società, con stabilimenti nella Repubblica ceca, in Italia e in Spagna e circa 750 dipendenti direttamente attivi nella produzione e nella vendita del prodotto simile e nelle attività amministrative pertinenti. Nel caso in cui vengano istituite misure si prevede che la depressione dei prezzi sul mercato comunitario abbia termine e che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria comincino a risalire, consentendo un miglioramento della situazione finanziaria di tale industria.

(83)

Se invece le misure antidumping non venissero istituite, è probabile che si continui a registrare un andamento negativo degli indicatori finanziari dell'industria comunitaria, in particolare della redditività. L'industria comunitaria rischierebbe allora di perdere altre quote di mercato, non essendo più in grado di seguire i prezzi di mercato fissati dalle importazioni oggetto di dumping della RPC. Questo determinerebbe probabilmente tagli alla produzione e agli investimenti, la chiusura di alcuni impianti produttivi e una riduzione di posti di lavoro nella Comunità.

(84)

In conclusione l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità

(85)

Come indicato al considerando 9 un solo importatore/operatore commerciale ha risposto al questionario. Dalle informazioni di cui al considerando 36 risulta che tale società durante il PI ha effettuato quasi tutte le importazioni del prodotto in esame nella Comunità.

(86)

In base alle informazioni fornite dall'importatore in questione, si è calcolato che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC rappresentavano circa il 20 % del fatturato totale della società durante il PI. L'importatore/operatore commerciale acquista coke 80+ proveniente non solo dalla RPC, ma anche da altre fonti, segnatamente dall'industria comunitaria. Il margine di profitto medio raggiunto da tale importatore per il commercio del coke 80+ è del 5-10 % circa.

(87)

L'importatore che ha collaborato non è favorevole all'istituzione di misure. Tuttavia, data la posizione di forza di questo importatore nell'importazione del prodotto in esame, è probabile che sia in grado di trasferire sugli utilizzatori la maggior parte, se non la totalità, dei costi supplementari causati dalle misure antidumping. A tale riguardo l'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni dalla RPC, come indicato nel considerando 82, comporterebbe quasi certamente una correzione verso l'alto dei prezzi di mercato. Si può quindi prevedere che gli importatori che acquisteranno il prodotto dalla RPC saranno in grado di trasferire i costi del dazio sui clienti finali. Dato il peso relativamente limitato del prodotto in esame nelle attività dell'importatore e il margine di profitto attualmente ottenuto in relazione al commercio del coke 80+ è prevedibile che un dazio istituito in via provvisoria non inciderebbe in misura significativa sulla situazione finanziaria di questo operatore economico.

3.   Interesse degli utilizzatori

(88)

Come indicato al considerando 9 numerosi utilizzatori e le loro associazioni hanno risposto al questionario e fornito altre osservazioni. L'industria utilizzatrice comunitaria comprende due settori principali, i produttori di lana di roccia e le fonderie.

a)   Produttori di lana di roccia

(89)

Le affiliate della Rockwool International A/S («Rockwool»), principale produttore di lana di roccia della Comunità, hanno risposto ai questionari destinati agli utilizzatori. Nella produzione della lana di roccia la Rockwool utilizza il coke 80+ come combustibile per fondere la roccia. La lana di roccia è utilizzata principalmente come isolante. Il margine di profitto ottenuto dall'intero gruppo Rockwool nel periodo dell'inchiesta è stato superiore al 10 %.

(90)

Si è stabilito che la Rockwool rappresentava circa il 13 % del consumo comunitario complessivo di coke 80+ durante il PI e circa il 18 % delle importazioni totali di coke 80+ dalla Cina.

(91)

La società dispone di 15 impianti di produzione nella Comunità, con un totale di circa 6 600 dipendenti. Il coke 80+ proveniente dalla Cina è utilizzato negli impianti di tre Stati membri dell'UE, in cui lavorano circa 2 400 dipendenti, mentre gli altri impianti utilizzano coke 80+ proveniente dalla Comunità. Durante il PI il coke 80+ ha rappresentato tra il 4 % e l'8 % dei costi di produzione complessivi delle società Rockwool che hanno utilizzato il coke 80+ proveniente dalla Cina.

b)   Fonderie

(92)

Si stima che le fonderie rappresentino circa l'80 % del consumo complessivo di coke 80+ nella Comunità. Nell'industria di fonderia il coke 80+ è utilizzato come combustibile per fondere rottami destinati alla produzione di getti ferrosi, utilizzati per la produzione di componenti per l'industria automobilistica, meccanica e delle costruzioni nonché per il settore dei servizi pubblici.

(93)

Il possibile impatto delle misure antidumping sulle fonderie è stato calcolato sulla base delle risposte al questionario per gli utilizzatori inviate dalle fonderie della Comunità che rappresentano circa il 18 % del consumo comunitario complessivo di coke 80+ così come circa il 18 % delle importazioni totali del prodotto in esame dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta. Richieste debitamente motivate sono inoltre pervenute dal CAEF e dall'associazione nazionale tedesca delle fonderie.

(94)

Si è constatato che il coke 80+ durante il PI ha rappresentato il 3-6 % dei costi di produzione complessivi delle fonderie comprese nell'analisi. Tali percentuali differiscono dalle stime del CAEF, secondo cui il prezzo del coke può costituire fino al 15 % dei costi di produzione dei getti.

c)   Argomentazioni formulate dagli utilizzatori

(95)

La principale argomentazione degli utilizzatori contro l'istituzione di misure consiste nel fatto che la domanda di coke della Comunità non può essere coperta dai soli produttori europei. Tale argomentazione è stata riconosciuta anche dall'industria comunitaria ed è chiaramente attestata dal fatto che durante il PI il consumo comunitario era pari a 1,6 milioni di tonnellate (cifra destinata a salire, secondo le previsioni degli utilizzatori), mentre la produzione comunitaria totale, in base alle informazioni fornite dai produttori dell'industria comunitaria e dagli altri produttori comunitari (considerando 72), raggiungeva circa 1,3 milioni di tonnellate nello stesso periodo. Dato l'elevato tasso di utilizzo degli impianti dell'industria comunitaria, risulta evidente che le importazioni sono necessarie per coprire la domanda degli utilizzatori, anche se l'intera produzione comunitaria fosse consumata all'interno della Comunità.

(96)

A tale riguardo va osservato che lo scopo delle misure antidumping è di porre rimedio a pratiche commerciali sleali che hanno un effetto pregiudizievole sull'industria comunitaria, al fine di ripristinare una situazione di concorrenza effettiva sul mercato comunitario (e non di bloccare le importazioni). Per quanto riguarda il contesto concorrenziale sul mercato comunitario è opportuno notare che sebbene l'istituzione di misure antidumping avrebbe probabilmente l'effetto di aumentare il livello dei prezzi delle esportazioni originarie della RPC nella Comunità, le misure proposte non sono tali da chiudere il mercato comunitario agli esportatori cinesi e pertanto consentiranno ai prodotti cinesi di restare presenti sul mercato.

(97)

Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che l'istituzione di misure comporterebbe un aumento dei costi di acquisto che potrebbe incidere sulla loro competitività, compromettendo così le loro attività di produzione nella Comunità. Si è sostenuto inoltre che la situazione sarebbe anche più sfavorevole per gli utilizzatori che non possono passare dal coke 80+ cinese a quello europeo, poiché dovrebbero necessariamente farsi carico dell'onere supplementare di un dazio antidumping.

(98)

L'inchiesta ha mostrato che il coke 80+ rappresenta tra il 4 % e l'8 % dei costi complessivi di produzione della lana di roccia e tra il 3 % e il 6 % dei costi totali delle fonderie. Pertanto, anche se gli importatori trasferissero interamente il costo del dazio sugli utilizzatori, il dazio antidumping proposto causerebbe un aumento massimo teorico dell'1 % circa dei costi di produzione di Rockwool e delle fonderie.

(99)

Va inoltre osservato che nel caso di una riduzione o della scomparsa dell'industria comunitaria del coke 80+, anche le fonti di approvvigionamento sarebbero ridotte, con conseguenze negative per gli utilizzatori comunitari, per i quali il coke 80+ è d'importanza strategica. In tali circostanze l'approvvigionamento di coke 80+ nella Comunità potrebbe dipendere interamente dalla produzione cinese, che beneficerebbe di una posizione dominante nel mercato comunitario. A tale riguardo si ritiene che l'esistenza di fonti di approvvigionamento alternative è essenziale per garantire un adeguato accesso alle materie prime.

(100)

In base ad informazioni disponibili alla Commissione attualmente l'offerta di coke 80+ cinese destinata all'esportazione è ridotta per ragioni indipendenti dal procedimento antidumping, ma connesse invece a misure adottate dal governo cinese per frenare le esportazioni, tra l'altro, del prodotto in esame. A partire dal 1o giugno 2007 la tassa sull'esportazione del coke 80+ è aumentata dal 5 % al 15 %. La riduzione o persino la scomparsa dell'industria comunitaria potrebbe aggravare tali problemi e provocare una carenza dell'offerta per l'industria utilizzatrice. D'altra parte l'eliminazione dei vantaggi sleali acquisiti mediante pratiche di dumping è destinata a impedire l'ulteriore declino dell'industria comunitaria contribuendo così a mantenere un'ampia scelta di fonti di approvvigionamento e rafforzare la concorrenza tra i produttori in attività.

d)   Conclusione

(101)

Gli elementi di prova a disposizione della Commissione in questa fase indicano che il coke 80+ rappresenta solo una percentuale marginale dei costi complessivi dei produttori di lana di roccia e delle fonderie e che pertanto l'impatto di eventuali misure antidumping sui loro costi di produzione dovrebbe essere limitato. Inoltre, non è escluso che gli importatori sosterrebbero parte dell'aumento dei costi o che gli utilizzatori potrebbero trasferire in parte o interamente tale aumento sui clienti finali. Si conclude quindi che l'impatto delle misure antidumping proposte non dovrebbe influire sensibilmente sulla situazione economica degli utilizzatori. Alla luce dell'impatto limitato delle misure antidumping sui costi degli utilizzatori è improbabile che l'istituzione di tali misure comporti eventuali chiusure di impianti. Di conseguenza le misure non dovrebbero avere un impatto significativo sull'occupazione dell'industria utilizzatrice.

4.   Conclusioni sull'interesse della Comunità

(102)

Si prevede che l'istituzione di misure consentirà all'industria comunitaria di migliorare la propria redditività, con conseguenze positive per le condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Data la situazione finanziaria sfavorevole dell'industria comunitaria, esiste il rischio che, in assenza di misure, l'industria comunitaria si trovi costretta a chiudere impianti di produzione e a licenziare dipendenti. In tal caso il mercato comunitario sarebbe maggiormente dipendente dalle importazioni.

(103)

Per gli importatori le eventuali ripercussioni negative, che si presenterebbero sotto forma di aumento dei prezzi, potrebbero essere ridotte mediante un assottigliamento dei margini o una traslazione parziale dell'aumento sull'industria utilizzatrice.

(104)

Per quanto riguarda gli utilizzatori il dazio antidumping proposto avrebbe un'incidenza estremamente limitata sui loro costi di produzione.

(105)

In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire nella fattispecie misure e che l'applicazione di tali misure è nell'interesse della Comunità.

G.   PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(106)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(107)

È opportuno che il livello delle misure antidumping provvisorie sia sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, senza essere superiore al margine di dumping rilevato. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e ottenere complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Il margine di profitto, al lordo delle imposte, utilizzato in via provvisoria per il calcolo è pari al 15,3 % del fatturato, che corrisponde al margine di profitto medio realizzato dall'industria comunitaria nel periodo dal 2003 al 2005.

(108)

L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando la media ponderata del prezzo all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione (cfr. il considerando 43), e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell'industria comunitaria in modo da riflettere il suddetto margine di profitto. Le differenze derivanti da tale confronto, espresse come percentuale del valore totale cif all'importazione, sono risultate del 35,7 %, ovvero inferiori al margine di dumping accertato.

(109)

Poiché nessun produttore esportatore della RPC ha richiesto un trattamento individuale, è stato calcolato un unico livello nazionale di eliminazione del pregiudizio per tutti gli esportatori della RPC.

2.   Misure provvisorie

(110)

Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio al livello più basso tra il margine di dumping e al margine di pregiudizio riscontrati, conformemente al principio del dazio inferiore.

(111)

Sulla base di quanto precede il dazio antidumping provvisorio va pertanto stabilito al 35,7 %.

3.   Forma delle misure

(112)

Se le misure antidumping possono assumere forme diverse, lo scopo rimane l'eliminazione degli effetti del dumping pregiudizievole. Dopo il periodo dell'inchiesta si sono osservati aumenti significativi dei prezzi delle importazioni cinesi del prodotto in esame, al di sopra dei livelli di pregiudizio. In tali circostanze e poiché tale mercato è stato caratterizzato in passato da un'elevata volatilità dei prezzi, si ritiene che un dazio costituito da un prezzo minimo all'importazione sia la forma di misura più appropriata nella fattispecie. Un prezzo minimo all'importazione garantirà che il prodotto in esame non sia venduto a prezzi pregiudizievoli, senza nel contempo determinare un indebito aumento dei prezzi quando questi sono già sufficientemente elevati. Si prevede che un prezzo minimo all'importazione stabilizzerà il mercato poiché assicurerà un livello dei prezzi adeguato per l'industria comunitaria, consentendole di operare in condizioni economiche favorevoli, e costituirà nel contempo un punto di riferimento per gli importatori e gli utilizzatori, che consentirà loro di pianificare le proprie attività economiche con sufficiente anticipo.

(113)

L'importo del prezzo minimo all'importazione si ottiene applicando il margine di pregiudizio ai prezzi all'esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio durante il PI. Tale importo, così calcolato, è pari a 227 EUR/t.

4.   Attuazione

(114)

Come indicato al considerando 14, il coke 80+ è importato con lo stesso codice doganale del coke 80–. Questi due prodotti differiscono solo nelle dimensioni, ma sono destinati a due diversi tipi di industrie e sono prevalentemente fabbricati da produttori diversi nella Comunità. Il presente regolamento è destinato a disciplinare unicamente le importazioni di coke 80+ immesso in libera pratica nella Comunità. Poiché le importazioni di coke 80– possono contenere una determinata percentuale di coke 80+, occorre assicurare che l'istituzione del dazio sul coke 80+ non comporti un'indebita applicazione di tale dazio al coke 80– in caso di spedizioni miste.

(115)

Il dazio antidumping va pertanto applicato al coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm spedito in forma di miscugli di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm e di coke di carbone in pezzi di diametro inferiore, a meno che non si accerti che il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm non rappresenta più del 20 % del peso netto a secco di tale spedizione mista. Il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm contenuto nei miscugli può essere determinato mediante il prelevamento di campioni, conformemente agli articoli 68, 69 e 70 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (9). Nei casi in cui il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm venga determinato sulla base di campioni, questi vengono selezionati in conformità della norma ISO 18238:2006.

(116)

Qualora tuttavia risulti che coke di carbone misto (coke 80+ e coke 80–), scaricato e immesso in libera pratica nella Comunità con il codice NC ex 2704 00 19 , è stato successivamente vagliato e venduto come coke 80+, verrà considerato equivalente al prodotto in esame e sarà quindi soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

5.   Disposizione finale

(117)

La Commissione riconosce che prima di arrivare a una decisione definitiva è necessaria un'analisi più approfondita di una serie di elementi, quali il volume e i prezzi delle importazioni, segnatamente nel 2004, gli effetti sul mercato comunitario e mondiale delle recenti decisioni del governo cinese in merito alle esportazioni di coke, nonché la possibilità di realizzare un sistema di indicizzazione da applicare al prezzo minimo all'importazione. Tuttavia, le informazioni raccolte e analizzate in questa fase dell'inchiesta dimostrano chiaramente l'esistenza del dumping, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra dumping e pregiudizio, così come il fatto che l'istituzione di misure non sarebbe contraria all'interesse comunitario. Si conclude pertanto che la necessità di ottenere ulteriori informazioni e di approfondire l'analisi dei fattori sopra indicati prima di prendere una decisione definitiva non costituisce in alcun modo un ostacolo all'istituzione di misure provvisorie.

(118)

Ai fini di una buona amministrazione, è opportuno fissare un periodo entro il quale le parti interessate che hanno contattato la Commissione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate nel quadro del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi il cui diametro massimo è superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese e classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704 00 19 10). Il diametro dei pezzi è determinato in conformità della norma ISO 728:1995.

2.   L'importo del dazio antidumping provvisorio applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 227 EUR/t e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ogniqualvolta quest'ultimo prezzo sia inferiore al prezzo minimo all'importazione.

3.   Il dazio antidumping si applica inoltre al coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm spedito in forma di miscugli di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm e di coke di carbone in pezzi di diametro inferiore, a meno che non sia accertato che il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm non rappresenta più del 20 % del peso netto a secco di tale spedizione mista di merce. Il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm contenuto nei miscugli può essere determinato mediante il prelevamento di campioni, conformemente agli articoli 68, 69 e 70 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nei casi in cui il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm venga determinato sulla base di campioni, questi vengono selezionati in conformità della norma ISO 18238:2006.

4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia proporzionalmente ridotto ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (10), il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo franco frontiera comunitaria ridotto, prima dello sdoganamento.

5.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti relative ai dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)   GU C 313 del 20.12.2006, pag. 15.

(3)   GU L 141 del 15.6.2000, pag. 9.

(4)   GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1).

(5)   GU L 81 del 19.3.2004, pag. 89.

(6)   GU L 367 del 14.12.2004, pag. 3.

(7)  Per motivi di riservatezza, dato che la voce «altri produttori comunitari» comprende solo due società, le cifre relative al consumo comunitario complessivo sono indicate come intervalli numerici.

(8)  Per motivi di riservatezza, dato che l'analisi riguarda solo due società, vengono indicati solo intervalli numerici.

(9)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(10)   GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

19.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2007

relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) concesse dalla Spagna a favore di Chupa Chups

[notificata con il numero C(2007) 1710]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/613/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare informazioni ai sensi dell'articolo succitato (1), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera registrata il 22 aprile 2005 la Commissione ha ricevuto da un concorrente una denuncia relativa a un presunto aiuto a favore di Chupa Chups S.A. La Commissione ha chiesto informazioni con lettere del 10 giugno 2005 e del 7 settembre 2005, cui la Spagna ha risposto con lettere registrate rispettivamente in data 11 agosto 2005, 26 ottobre 2005, 18 novembre 2005 e 12 dicembre 2005.

(2)

Il 25 gennaio 2006 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, visti i dubbi che nutriva sulla compatibilità con il mercato comune di diversi aiuti concessi a Chupa Chups da organismi pubblici.

(3)

La Spagna ha presentato osservazioni con lettera del 2 marzo 2006. La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità spagnole il 25 aprile 2006, il 6 luglio 2006 e il 24 novembre 2006. Le autorità spagnole hanno risposto con lettere registrate il 22 maggio 2006, il 5 settembre 2006, il 7 settembre 2006, il 20 ottobre 2006, il 1o febbraio 2007, il 6 febbraio 2007 e il 12 marzo 2007.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto. La Commissione ha ricevuto osservazioni da Chupa Chups, registrate il 30 maggio 2006, e da Inmobiliaria Casa Batlló, registrate l'8 agosto 2006. Tali osservazioni sono state inviate alle autorità spagnole il 28 settembre 2006. La Spagna non vi ha replicato.

(5)

Non è pervenuta alcuna osservazione da terzi. Il denunciante non è intervenuto.

II.   DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DELLE MISURE DI AIUTO

(6)

Chupa Chups S.A. è una holding di un gruppo industriale costituito in Spagna nel 1940. La sua principale attività consiste nella produzione e commercializzazione di dolciumi, in particolare lecca lecca. Attualmente, il gruppo conta quattro centri di produzione situati in Russia, Messico, Sant Esteve de Sesrovires (Barcellona) e Villamayor (Asturie). Nel giugno 2006 Chupa Chups, fino allora gruppo di imprese familiari, è stata ceduta alla società italo-olandese di caramelle Perfetti Van Melle (3).

(7)

Dal 2002 il gruppo Chupa Chups ha incontrato gravi problemi economici, date le perdite consolidate ammontanti a 22 500 000 EUR nel 2002, 4 720 000 EUR nel 2003 e 5 950 000 EUR nel 2004 e un fatturato decrescente (4). Vista la situazione, la direzione nel 2002 aveva lanciato un piano di ristrutturazione per ripristinare la situazione finanziaria dell'impresa:

nel luglio 2002, un gruppo di banche private ha concesso a Chupa Chups un prestito sindacato per un importo massimo di 75 milioni di EUR. Il contratto stipulava una serie di obbligazioni per l'impresa e il rispetto di determinati coefficienti finanziari. L'operazione era garantita da varie imprese appartenenti al gruppo (5). Nel 2005 le banche hanno offerto a Chupa Chups di rinnovare il finanziamento, ma alla fine l'impresa ha rifiutato l'offerta,

Nel marzo 2003 i proprietari di Chupa Chups hanno apportato ulteriori fondi al capitale dell'impresa per un valore di 8 milioni di EUR,

Una modifica alla struttura imprenditoriale ha permesso di aumentare i fondi di ulteriori 6 790 000 EUR (6).

(8)

Nel quadro di detta ristrutturazione finanziaria, il 5 settembre 2003 l'Instituto Catalán de Finanzas («ICF», ente creditizio del governo regionale catalano) ha concesso a Inmobiliaria Casa Batlló, S.L. («ICB»), affiliata di Chupa Chups, un credito di 35 milioni di EUR. Il credito era stato garantito da un'ipoteca su un immobile di proprietà dell'ICB (7), il cui valore era stato calcolato da un esperto indipendente pari a 75 milioni di EUR. Tale credito (misura 1), che è immediatamente passato dall'ICB a Chupa Chups mediante un prestito subordinato (8), è all'origine della denuncia che ha avviato l'indagine della Commissione. Chupa Chups ha utilizzato detti fondi per cancellare parte del prestito sindacato del 2002 (20 milioni di EUR) e per coprire altri fabbisogni di tesoreria.

(9)

L'indagine preliminare della Commissione ha rivelato posteriormente varie altre misure a favore di Chupa Chups, più precisamente:

una sovvenzione di 1 580 000 EUR del Ministero spagnolo dell'Agricoltura e della Pesca a titolo di aiuto all'investimento negli impianti di Barcellona (1989-1994) (misura 2),

sovvenzione di 4 330 000 EUR di «altri organismi pubblici» per la costruzione dello stabilimento delle Asturie (1994-1997) (misura 3),

sovvenzione di 6 710 000 EUR di «diversi organismi pubblici» per l'ampliamento del suddetto stabilimento delle Asturie (1999-2003) (misura 4),

un credito a tasso zero di 2 800 000 EUR concesso nel 2004 dal Ministero spagnolo della Scienza e Tecnologia (misura 5),

sovvenzioni addizionali non specificate di 1 540 000 EUR (2004) (misura 6),

degli 11 150 000 EUR di valore congiunto delle misure 3 e 4, alla fine del 2004 Chupa Chups doveva ancora ricevere circa 5 milioni di EUR. Nel 2005 una banca privata ha concesso a Chupa Chups un prestito di 4 480 000 EUR. Il prestito è stato garantito dal governo regionale delle Asturie, al quale Chupa Chups ha offerto in garanzia i 4 480 000 EUR di sovvenzioni pendenti e un deposito bancario di 300 000 EUR (misura 7),

nel febbraio 2004, la Agencia Tributaria española ha autorizzato Chupa Chups a frazionare in rate trimestrali, che scadranno il 20 febbraio 2008, il suo debito relativo all'IVA e all'imposta sulle società. A garanzia di tale rateizzazione è stata accesa una nuova ipoteca sulla Casa Batlló (misura 8).

III.   RAGIONI CHE HANNO MOTIVATO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(10)

Nella sua decisione del 25 gennaio 2005 di avviare il procedimento di indagine formale («la decisione di avvio del procedimento»), la Commissione ha espresso il sospetto che, mediante il finanziamento dell'ICF, si fosse avvantaggiata Chupa Chups (misura 1 supra), dato che:

il credito concesso all'ICB non includeva nessuna delle condizioni restrittive connesse al prestito sindacato concordato tra Chupa Chups e le banche private un anno prima,

le condizioni concordate con l'ICF erano probabilmente migliori per il gruppo di quelle del prestito sindacato del 2002, dato che il prestito dell'ICF è stato immediatamente destinato alla cancellazione parziale del prestito sindacato,

il tasso d'interesse del credito dell'ICF sembrava corrispondere al tasso di mercato applicabile alle imprese redditizie, mentre in quel momento Chupa Chups era già un'impresa in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (9),

le autorità spagnole non hanno spiegato per quale motivo nessuna banca privata si fosse mostrata disponibile a concedere finanziamenti a condizioni analoghe a quelle dell'ICF né quali fossero le condizioni connesse al prestito sindacato del 30 luglio 2002.

(11)

Per quanto riguarda le misure da 2 a 8 succitate, la decisione di avvio del procedimento accennava al fatto che le autorità spagnole non avevano fornito alcuna risposta alla richiesta di informazioni della Commissione sulla natura e sulla giustificazione di dette misure.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

Misura 1

(12)

La Spagna ha contestato la valutazione iniziale della Commissione secondo la quale il credito dell'ICF conferiva un vantaggio al gruppo Chupa Chups e di conseguenza, costituiva un aiuto di Stato. Le autorità spagnole hanno sostenuto in particolare, quanto segue:

il prestito sindacato del 2002 è stato stipulato tra Chupa Chups e un gruppo di banche private, mentre il credito dell'ICF è stato concesso a un'affiliata di Chupa Chups, l'ICB, che si è immediatamente resa del tutto indipendente dal gruppo (10). Di conseguenza i creditori e i debitori erano distinti in entrambe le operazioni,

anche le garanzie erano sostanzialmente diverse. Il prestito sindacato del 2002 a Chupa Chups non offriva alcun immobile a titolo di garanzia. In particolare, l'impresa non era in condizioni di offrire l'ipoteca di primo grado in questione, dato che l'immobile era di proprietà dell'ICB (11). In cambio, Chupa Chups ha garantito il suo prestito impegnandosi a soddisfare varie obbligazioni e a conformarsi a determinati coefficienti finanziari,

anche il tasso d'interesse del prestito sindacato concesso a Chupa Chups era vincolato al rispetto di detti impegni. Visti i risultati registrati dall'impresa a partire dal 2004, ciò in ultima analisi ha portato a tassi equivalenti, per non dire più bassi, di quelli applicati dall'ICF all'ICB,

l'ICB non è un'impresa in crisi, bensì un'impresa immobiliare redditizia con entrate sufficienti per far fronte ai suoi obblighi di pagamento. Inoltre, ha concesso garanzie più che sufficienti per garantire il prestito dell'ICF. Di conseguenza, tale credito è stato contratto alle normali condizioni del mercato ipotecario [nel quale i tassi d'interesse, in generale, sono inferiori a quelli applicati ad altri tipi di prestiti (12)] e non richiedeva alcun premio di rischio né alcuna delle clausole restrittive incluse nel prestito sindacato di Chupa Chups. Lo stesso credito avrebbe potuto essere contratto con una qualsiasi banca privata a condizioni equivalenti,

in conclusione, il principio dell'investitore operante in economia di mercato si applicava al credito principale tra l'ICF e l'ICB, mentre il prestito subordinato tra l'ICB e Chupa Chups costituisce essenzialmente un'operazione finanziaria tra due soggetti privati (e, di conseguenza, irrilevante in termini di controllo di aiuti di Stato).

Misura 2

(13)

Secondo le informazioni presentate dalle autorità spagnole, la misura 2 è stata concessa tra il 1989 e il 1994, ossia più di dieci anni prima del primo intervento della Commissione nel caso di specie, ossia la richiesta di informazioni del maggio 2005.

Misura 3

(14)

Secondo le informazioni presentate dalle autorità spagnole, la misura 3 può essere suddivisa in:

3 600 000 EUR di aiuti concessi prima del 1995,

730 000 EUR di aiuti, corrispondenti a un'intensità di aiuto del 13 %, concessi il 14 marzo 1997 dal Governo regionale delle Asturie in virtù del decreto 7/96, del 15 febbraio 2000, mediante il quale si istituiscono diversi programmi di sostegno alle piccole e medie imprese (13) (di seguito il «decreto 7/96»). Le autorità spagnole ritengono che detto aiuto debba considerarsi come un'estensione del regime N 448/94 di sostegno alle PMI delle Asturie (applicabile, in via eccezionale, a grandi imprese che contribuiscono allo sviluppo regionale) (14). La misura ha costituito un complemento all'aiuto regionale concesso nel 1994 dalla Spagna in base alla legge 50/85, del 27 dicembre, di incentivi regionali per correggere squilibri economici interterritoriali (LIR), approvata dalla Commissione (15).

Misura 4

(15)

Secondo le informazioni presentate dalle autorità spagnole, la misura 4 può essere suddivisa nei seguenti punti:

Anno

Organismo pubblico che ha concesso l'aiuto

Base giuridica nazionale

Sovvenzione

(milioni di euro)

Intensità di aiuto

2000

Ministerio de Economía y Hacienda

LIR

2,55

13  %

1999

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ordinanza del 6.3.1998

(«Minería 1») (16)

1,98

14  %

2003

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ordinanza del 17.12.2001

(«Minería 2») (17)

0,8

12  %

2000

Gobierno del Principado de Asturias

Decreto 41/2000 (18)

0,69

13  %

2002

Gobierno del Principado de Asturias

Decreto 41/2000

0,69

9  %

Misura 5

(16)

Secondo le informazioni presentate dalle autorità spagnole, la misura 5 è stata concessa in virtù del regime di aiuti esistente «Attività del Centro per lo sviluppo industriale — Sviluppo tecnologico (CDTI)» (19).

Misura 6

(17)

Secondo le autorità spagnole, la misura 6 si riferisce a una sovvenzione di 1 590 000 EUR del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) concernente restituzioni all'esportazione a paesi terzi.

Misura 7

(18)

Le autorità spagnole sostengono che l'operazione di credito garantita dal Governo regionale delle Asturie è consistita nell'anticipare a Chupa Chups gli importi corrispondenti alle sovvenzioni pendenti alle quali aveva diritto. Tali sovvenzioni erano state concesse per l'ampliamento dello stabilimento delle Asturie, condizione che l'impresa già aveva soddisfatto allorché era stato concesso il prestito. In cambio della garanzia pubblica, Chupa Chups ha promesso al Governo delle Asturie i suoi diritti sulle sovvenzioni dell'importo di 4 480 000 EUR.

(19)

Di conseguenza, la garanzia concessa dal Governo regionale delle Asturie era assistita dall'impegno che Chupa Chups aveva ottenuto da varie autorità pubbliche.

Misura 8

(20)

Le autorità spagnole hanno sostenuto che il frazionamento del debito di Chupa Chups concernente l'IVA e l'imposta sulle società deriva dalla semplice applicazione della legislazione tributaria spagnola (20), la quale stabilisce i criteri di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda la situazione finanziaria delle imprese e il tipo di garanzie da fornire, nonché i tassi applicabili agli interessi di mora (tassi d'interesse che nella fattispecie, sono stati effettivamente applicati all'impresa). Di conseguenza, esse ritengono che le autorità fiscali non si sono avvalse di alcuna facoltà discrezionale.

V.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(21)

Nelle sue osservazioni Chupa Chups ha ribadito gli argomenti utilizzati dalle autorità spagnole per quanto riguarda l'assenza di aiuti statali nel credito dell'ICF. Essa ha del pari fornito dati dettagliati, secondo la stessa linea di quelli già presentati dalla Spagna, concernenti le altre misure incluse nella decisione di avvio del procedimento. Chupa Chups ha perfino sostenuto che oltre alle restituzioni del FEAOG, la misura 6 comprendeva una sovvenzione di 100 000 EUR dell'Instituto de Comercio Exterior (ICEX), concessa nel 2003 in base ad un programma previsto dal regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione (21), del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

(22)

Inmobiliaria Casa Batlló ha presentato i suoi conti annuali corrispondenti agli anni dal 2001 al 2004, nonché i conti annuali dello stesso periodo della sua affiliata, l'immobiliare «Casa Batlló, S.L.».

VI.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

1.   Esistenza di aiuto di Stato

(23)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

1.1   Misura 1: credito dell'ICF (2003)

(24)

Per quanto riguarda il credito dell'ICF, si deve determinare se conferisca a Chupa Chups un sostegno che l'impresa non avrebbe potuto ottenere a condizioni di mercato. In altri termini, la Commissione deve valutare se detto organismo pubblico abbia agito come avrebbe fatto un ipotetico investitore in un’economia di mercato in circostanze analoghe.

(25)

Come indicato nella sezione IV, dopo la decisione di avvio del procedimento, la Spagna ha presentato informazioni indicanti l’impossibilità di una comparazione tra il prestito sindacato del 2002 e il credito dell'ICF dato che i debitori nelle due operazioni erano distinti, le garanzie erano diverse, l'ICB non era un'impresa in crisi e aveva offerto una garanzia più che sufficiente per garantire il credito dell'ICF.

(26)

In base alle informazioni e argomentazioni addotte dalla Spagna, la Commissione ritiene che sia sufficientemente dimostrato che l'operazione creditizia principale tra l'ICF e l'ICB è stata effettuata secondo il principio dell'investitore operante in economia di mercato e che il prestito subordinato tra l'ICB e Chupa Chups è un'operazione finanziaria tra due soggetti privati.

(27)

Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura 1 non costituisce aiuto di Stato.

1.2   Misure da 2 a 5

(28)

Nel caso delle misure da 2 a 5, si è trattato di sovvenzioni pubbliche concesse direttamente a Chupa Chups mediante l'attribuzione di risorse statali, che hanno recato un vantaggio a un'impresa specifica. Per quanto riguarda in particolare la misura 5, la Spagna ha utilizzato risorse dello Stato concedendo all’impresa un prestito esente da interessi. Le misure hanno conferito a Chupa Chups vantaggi rispetto ai suoi concorrenti che potrebbero falsare la concorrenza, in quanto l’impresa ha rafforzato la sua posizione finanziaria e aumentato la sua capacità d'investimento. Dato che Chupa Chups opera nel mercato dei dolciumi, ossia in un settore caratterizzato da scambi tra gli Stati membri e poiché si tratta di un'impresa che opera nel mercato internazionale, è soddisfatto anche il criterio relativo all'incidenza sul commercio intracomunitario.

(29)

Per tutti questi motivi, la Commissione conclude che le misure da 2 a 5 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Le autorità spagnole non contestano tale analisi.

1.3   Misura 6: sovvenzioni addizionali non specificate per un importo di 1 540 000 EUR

(30)

In relazione alle informazioni pervenute dalla Spagna e da Chupa Chups, si deve concludere che la misura 6 comprende i seguenti elementi:

una sovvenzione di 1 590 000 EUR del FEAOG relativa a restituzioni all'esportazione a paesi terzi (22). La Commissione osserva che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. sentenza del 13 ottobre 1982, nelle cause 213-215/81, NorddeutschesVieh und Fleischkontor, punto 22), i fondi all'esportazione concessi dal FEAOG in base alle norme della Politica agricola comune (PAC) non costituiscono aiuto di Stato (23). Di conseguenza, detta misura non contiene elementi di aiuto di Stato,

secondo le osservazioni di Chupa Chups pervenute il 30 maggio 2006, la misura 6 include anche una sovvenzione di 100 000 EUR dell'ICEX concessa nel 2003 in base al programma « Plan de Marcas Españolas » per attività connesse alla promozione del marchio «Chupa Chups» nella Corea del Sud. Tale programma è stato avviato dall'ICEX nel 2003, e secondo Chupa Chups, le autorità spagnole ritennero, all’epoca in cui venne concessa, che la sovvenzione accordata all'impresa fosse conforme al disposto del regolamento (CE) n. 1159/2000. La Spagna non ha smentito l'affermazione di Chupa Chups secondo cui tale sovvenzione rientrava nei 1 540 000 EUR di «sovvenzioni addizionali non specificate» individuate al punto 5 della decisione di avvio del procedimento. La Spagna non ha neppure formulato osservazioni sulla natura della sovvenzione. In pratica, malgrado il modesto importo in questione e nonostante le indagini della Commissione al riguardo, la Spagna non ha sostenuto che la sua concessione fosse soggetta alle condizioni sugli aiuti de minimis applicabili in quel momento (24).

(31)

Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura 6 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, dell'importo di 100 000 EUR.

1.4.   Misura 7: La garanzia del Governo regionale delle Asturie (2005)

(32)

Viste le informazioni fornite dalla Spagna, descritte anteriormente alla sezione IV, la Commissione ritiene che la garanzia concessa del Governo regionale delle Asturie fosse assistita dai diritti di credito riconosciuti a Chupa Chups da varie autorità pubbliche. La Commissione ritiene in particolare che Chupa Chups avesse formalmente diritto a ricevere le sovvenzioni in questione nel momento in cui venne accordato il credito e che, conformemente all'analisi effettuata sopra (cfr. la valutazione della misura 4), dette sovvenzioni costituissero tutte aiuti compatibili, ad eccezione di 800 000 EUR.

(33)

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione conclude che l'intervento del Governo delle Asturie non ha comportato alcun rischio significativo e di conseguenza non costituisce aiuto di Stato.

1.5.   Misura 8: Proroga del debito da parte dell'Agencia tributaria

(34)

Le informazioni fornite dalle autorità spagnole in risposta alla decisione di avviare il procedimento mostrano che:

l'amministrazione pubblica spagnola deve obbligatoriamente seguire le procedure previste nella Ley General Tributaria 58/2003 e nelle leggi complementari. Si tratta di procedure di carattere amministrativo e soltanto in alcuni casi specifici, secondo il disposto di dette leggi, l'amministrazione è tenuta a ricorrere a processi giudiziari,

le cifre relative alla proroga o frazionamento dei pagamenti sono stabilite all'articolo 65 della legge 58/2003,

la possibilità di chiedere una proroga dei pagamenti è prevista per qualsiasi contribuente,

la concessione della proroga è soggetta all'apporto di garanzie a copertura dell'importo differito, al pagamento d'interessi e a una sovratassa del 25 % sul totale. Nella fattispecie, Chupa Chups ha fornito un’ipoteca che copriva 15 240 000 EUR, il che corrisponde all’importo derivante da detti calcoli,

Chupa Chups non ha beneficiato di alcuna moratoria fiscale effettiva, ma unicamente della possibilità di pagare a rate. Pertanto, i pagamenti differiti hanno generato interessi secondo i tassi legali stabiliti nelle leggi finanziarie spagnole durante ciascun periodo. Detti tassi erano simili ai tassi di mercato applicati ad altri tipi di credito,

Chupa Chups ha chiesto il differimento dei suoi debiti tributari prima che scadesse il periodo di pagamento volontario, il che ha impedito, secondo l'articolo 65 della legge 58/2003, l'avvio di un procedimento di esecuzione,

l'accordo di rateizzazione stabiliva che qualsiasi credito di Chupa Chups rispetto all'amministrazione fiscale sarebbe stato destinato alla cancellazione di debiti differiti. Dato che, viste le sue attività di esportazione, Chupa Chups genera frequentemente crediti IVA, il calendario di ammortamento inizialmente previsto è risultato sostanzialmente accelerato.

(35)

In base agli argomenti succitati, la Commissione ritiene che la Spagna abbia fornito prove sufficienti del fatto che il frazionamento dei debiti di Chupa Chups relativi all’IVA e all’imposta sulle società derivavano dalla semplice applicazione della legislazione fiscale spagnola e che le autorità tributarie non hanno esercitato alcuna facoltà discrezionale per quanto riguarda l'ammissibilità dell'impresa, le garanzie necessarie e i tassi d'interesse applicati.

(36)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che la misura 8 ha carattere generale e non costituisce aiuto di Stato.

2.   Compatibilità delle misure da 2 a 6

2.1   Misura 2: Sovvenzione di 1 580 000 EUR del ministero spagnolo dell'agricoltura e della pesca a titolo di aiuto all'investimento negli impianti di Barcellona (1989-1994)

(37)

Secondo le informazioni presentate dalla Spagna, la misura 2 è stata concessa tra il 1989 e il 1994, ossia più di dieci anni prima del primo intervento della Commissione nel caso di specie, che è consistito in una richiesta di informazioni nel maggio 2005.

(38)

Di conseguenza, la Commissione conclude che per la misura 2 è scaduto il periodo limite di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (25), e che la misura costituisce un aiuto esistente.

2.2   Misura 3: Sovvenzione di «altri organismi pubblici» di 4 330 000 EUR per la costruzione dello stabilimento delle Asturie (1994-1997)

(39)

La Commissione osserva che secondo le informazioni fornite dalla Spagna, le sovvenzioni di 3 600 000 EUR della misura 3 sono state concesse prima del 1995, ossia più di dieci anni prima del primo intervento della Commissione nel caso di specie e di conseguenza è scaduto il periodo limite di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. Di conseguenza, costituiscono un aiuto esistente.

(40)

Per quanto riguarda i 730 000 EUR di aiuti concessi il 14 marzo 1997 dal Governo regionale delle Asturie in virtù del decreto 7/96, le autorità spagnole sostengono che detto aiuto è da considerarsi un'estensione del regime N 448/94 a favore delle PMI delle Asturie (applicabile in via eccezionale a grandi imprese che contribuiscono allo sviluppo regionale), e che costituisce un complemento all'aiuto regionale concesso nel 1994 dalla Spagna in base alla legge 50/85 (LIR). La Commissione osserva che il regime N 448/94 ha cessato di essere in vigore alla fine del 1996 e non è stato esteso posteriormente. Ciononostante la Commissione ritiene che la sovvenzione complementare del Governo regionale delle Asturie possa essere esaminata su una base ad hoc alla luce del decreto 7/96 e dei limiti massimi di aiuto regionale per la Spagna fissati nella decisione N 463/94 della Commissione (26). Su tale base, l'aiuto in questione può essere dichiarato compatibile in quanto i) costituisce un aiuto regionale, dato che è stato applicato a investimenti in beni immobili che erano ammissibili in base alla LIR; ii) l'intensità cumulata dell'aiuto rimaneva inferiore al limite del 50 % applicabile in quel momento alla regione delle Asturie.

2.3   Misura 4: Sovvenzione di 6 710 000 EUR di «diversi organismi pubblici» per l'ampliamento del medesimo stabilimento delle Asturie (1999-2003).

(41)

La Commissione aveva approvato il regime LIR con decisione del 1o settembre 1987. Di conseguenza i 2 550 000 EUR di sovvenzione concessi a Chupa Chups in base a detto regime di aiuti regionali costituiscono un aiuto compatibile.

(42)

Per quanto riguarda la sovvenzione di 1 980 000 EUR, ricevuta da Chupa Chups nel 1999 in base al programma «Minería 1», la Commissione osserva che detto programma non è un regime di aiuti approvato. Ciononostante, al termine di una valutazione individuale della misura, la Commissione conclude che la sovvenzione in questione costituisce un aiuto regionale compatibile secondo gli orientamenti della Commissione del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (27). In particolare, la Spagna ha fornito prove indicanti che l'aiuto era limitato all'investimento iniziale, che i costi ammissibili figuravano tra quelli previsti dagli orientamenti del 1998 succitati, che l'intensità di aiuto rispettava i massimali regionali applicabili a quell'epoca nelle Asturie, che erano state rispettate le norme sul cumulo, che perlomeno il 25 % dell'investimento era stato finanziato con mezzi propri del beneficiario e che l'investimento era stato mantenuto per più di cinque anni successivamente alla data di concessione dell'aiuto.

(43)

Per quanto riguarda gli 800 000 EUR di aiuto regionale concessi nel 2003 in base al programma «Minería 2», la Commissione osserva che «Minería 2» è un regime di aiuti approvato (28). Ciononostante, la lettera della Commissione nella quale viene approvato il regime indica esplicitamente che non sarà applicato a imprese in crisi. La Commissione osserva che in seguito alle gravi perdite subite nel 2002 (29) e ai risultati ottenuti nel 2003 (30), Chupa Chups doveva essere considerata come un'impresa in crisi (31) all’epoca in cui era stato concesso l'aiuto. Di conseguenza, Chupa Chups non era ammissibile a detto aiuto. Le autorità spagnole hanno affermato che l’aiuto in causa non è ancora stato erogato.

(44)

Per quanto riguarda le due sovvenzioni concesse conformemente al decreto 41/2000, la Commissione osserva che detto decreto è stato approvato con decisione del 30 maggio 2000, che nel 2000 e nel 2002 (quando vennero concesse le sovvenzioni) Chupa Chups era ancora ammissibile di aiuti regionali e che erano stati rispettati i massimali di aiuto regionale per le Asturie. Di conseguenza, le due sovvenzioni in questione costituiscono un aiuto regionale compatibile.

(45)

Concludendo, la Commissione ritiene che delle sovvenzioni comprese nella misura 4, 5 910 000 EUR rappresentano un aiuto regionale compatibile e 800 000 EUR corrispondono a un aiuto incompatibile. Quest'ultimo, tuttavia, non è stato erogato dalle autorità spagnole.

2.4   Misura 5: Credito a tasso zero di 2 800 000 EUR concesso dal Ministero spagnolo della Scienza e Tecnologia nel 2004

(46)

Le autorità spagnole hanno fornito prove attestanti che la misura 5 è stata concessa in base al regime di aiuti esistente «Attività del Centro per lo sviluppo industriale — Sviluppo tecnologico (CDTI)». Di conseguenza, costituisce un aiuto statale compatibile.

2.5   Misura 6: Sovvenzione di 100 000 EUR dell'ICEX in base al regolamento (CE) n. 1159/2000

(47)

La Commissione osserva che il regolamento (CE) n. 1159/2000 riguarda le azioni informative pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali e non costituisce una base giuridica per la concessione dell'aiuto. Malgrado la richiesta della Commissione al riguardo, la Spagna non ha giustificato in alcun modo la compatibilità di detta sovvenzione. In particolare, non ha presentato prove indicanti che l'aiuto di Stato nel quadro del programma «Plan de Marcas Españolas» dell'ICEX costituisce un regime di aiuti esistente.

(48)

In mancanza di informazioni attestanti il contrario, la Commissione ritiene che nessuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato sia applicabile alla sovvenzione e, di conseguenza, conclude che l'aiuto è da considerarsi incompatibile.

VII.   CONCLUSIONE

(49)

La Commissione ha formulato le seguenti conclusioni:

a)

le misure 1, 7, 8, e il finanziamento di 1 590 000 EUR della misura 6 non costituiscono aiuto di Stato;

b)

le misure 2, 3, 5 e i 5 910 000 EUR della misura 4 possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune;

c)

il finanziamento di 800 000 EUR della misura 4 e i 100 000 EUR della misura 6 costituiscono un aiuto di Stato che non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune in virtù di nessuna deroga del trattato CE. Secondo le autorità spagnole, gli 800 000 EUR della misura 4 non sono stati erogati e, di conseguenza, è necessario recuperare soltanto i 100 000 EUR della misura 6,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'aiuto di Stato di 100 000 EUR, concesso dalla Spagna in maniera illegale a Chupa Chups, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune.

2.   L'aiuto di Stato cui la Spagna intende dare esecuzione in favore di Chupa Chups, dell'importo di 800 000 EUR, è incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, detto aiuto non può essere concesso.

3.   Gli altri aiuti di Stato, cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Chupa Chups, comprendenti una sovvenzione di 1 580 000 EUR a sostegno di investimenti negli impianti di Barcellona, una sovvenzione di 4 330 000 EUR a sostegno della costruzione dello stabilimento delle Asturie, una sovvenzione di 5 910 000 EUR per l'ampliamento del medesimo stabilimento delle Asturie, oltre ad un credito a tasso zero di 2 800 000 EUR, sono compatibili con il mercato comune.

Di detti importi, 6 640 000 EUR (corrispondenti a 730 000 EUR a sostegno della costruzione dello stabilimento delle Asturie, più 5 910 000 EUR per l'ampliamento del medesimo stabilimento) e il credito a tasso zero di 2 800 000 EUR sono compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, mentre 5 180 000 EUR (corrispondenti a 1 580 000 EUR di sovvenzione a sostegno degli investimenti negli impianti di Barcellona più 3 600 000 EUR a sostegno della costruzione dello stabilimento delle Asturie) sono considerati aiuti esistenti in quanto è scaduto il periodo limite.

4.   Le rimanenti misure descritte nella presente decisione a favore di Chupa Chups, in particolare un credito di 35 000 000 EUR dell'ICF, 1 590 000 EUR di restituzioni all'esportazione del FEAOG, la garanzia del Governo regionale delle Asturie ad un prestito commerciale di 4 480 000 EUR e le proroghe concesse dall'Agencia Tributaria spagnola, non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

1.   La Spagna recupera presso il beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   L'aiuto recuperabile matura interessi a decorrere dalla data in cui è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data del recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati su base composta, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (32).

4.   La Spagna annulla tutti i pagamenti pendenti nell’ambito dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell'aiuto succitato all'articolo 1, paragrafo 1, è immediato ed effettivo.

2.   La Spagna applica la presente decisione entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica della medesima.

Articolo 4

1.   Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, la Spagna comunica le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l'importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per l'esecuzione della presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stata richiesta la restituzione dell'aiuto.

2.   La Spagna informa la Commissione dello stato di avanzamento delle misure nazionali adottate in applicazione della presente decisione fino all'avvenuto recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Spagna presenta immediatamente, su richiesta della Commissione, qualsiasi informazione sulle misure già adottate e previste per l'esecuzione della presente decisione. Essa comunica inoltre le informazioni dettagliate riguardanti gli importi dell'aiuto e gli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU C 97 del 25.4.2006, pag. 2.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Perfetti Van Melle è il risultato della fusione, avvenuta nel 2001, dell'impresa italiana Perfetti e dell'olandese Van Melle. Il gruppo è presente in 130 paesi, ha realizzato un fatturato di 1500 milioni di EUR nel 2006 e conta un organico di 12 000 persone.

(4)  344 milioni di EUR nel 2002, 294 milioni di EUR nel 2003 e 261 milioni di EUR nel 2004.

(5)  Il credito venne concesso a condizioni di mercato e non forma oggetto d'indagine nel presente procedimento.

(6)  Varie operazioni effettuate tra giugno e dicembre 2004, inclusa la separazione delle attività immobiliari e l'incorporazione della proprietà dei marchi mediante un ampliamento di capitale.

(7)  La «Casa Batlló» è un emblematico edificio di Gaudí nel centro di Barcellona, dichiarato dalla Spagna monumento storico-artistico d'interesse nazionale. L'ipoteca sulla Casa Batlló per il credito dell'ICF è di primo grado.

(8)  Il prestito dell'ICF all'ICB è stato concesso a sei mesi al tasso Euribor + 1 %. Il prestito subordinato dell'ICB a Chupa Chups ha aggiunto un altro 0,125 % a tale tasso d'interesse.

(9)  In concreto, la contabilità annua del 2004 mostra perdite pregresse accumulate per un valore di 38 420 000 EUR che corrispondono al 360 % del capitale sottoscritto alla fine di tale anno (10 660 000 EUR). I risultati negativi del 2004 rappresentano un ulteriore 55,8 % di detto capitale.

(10)  L'autorità tributaria spagnola aveva ricevuto una richiesta di approvazione dell'impresa in ristrutturazione sette mesi prima della concessione del credito dell'ICF. L'operazione era stata autorizzata nel marzo 2004, ossia 14 mesi dopo la richiesta e sette mesi dopo la concessione del credito dell'ICF.

(11)  Prima della ristrutturazione dell'impresa, Chupa Chups possedeva il 94 % delle azioni dell'ICB. Il restante 6 % era di proprietà di una holding appartenente al 100 % agli azionisti comuni di Chupa Chups e dell'ICB.

(12)  Il tasso d'interesse del credito dell'ICF era relativamente elevato per il mercato ipotecario, i cui tassi si situavano frequentemente intorno all'Euribor + 0,5 %.

(13)  BOPA del 19 luglio 1996, pag. 7714.

(14)  Decisione della Commissione del 9 febbraio 1995 (SG/01388/1994).

(15)   A detta legge è data creazione mediante il Decreto Real 1535/87, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 50/85 de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales. Il regime LIR è stato approvato dalla Commissione con lettera del 1o settembre 1987 [SG(87) D/10875].

(16)   Ordinanza del 6 marzo 1998, modificata dall’ordinanza del 6 aprile 1999, che stabilisce le norme per la concessione di sovvenzioni destinate a progetti di imprese creatrici d’impiego che promuovono lo sviluppo alternativo delle aree minerarie.

(17)   Ordinanza del 17 dicembre 2001 che stabilisce le norme per la concessione di sovvenzioni destinate a progetti di imprese creatrici d’impiego che promuovono lo sviluppo alternativo delle aree minerarie. Il programma «Minería 2» è stato approvato dalla Commissione il 27 novembre 2001 [lettera C(2011) 3628].

(18)   Decreto 41/2000, dell’11 maggio che stabilisce diversi programmi di sovvenzioni alle imprese. Regime approvato con decisione della Commissione del 30.5.2000 (GU C 293 del 14.10.2000, pag. 7).

(19)  Lettera della DG Politica regionale (in data 8 maggio 1995, registrata con il n. DG/95104085) nella quale si informano le autorità spagnole che il regime di aiuti CDTI è da considerarsi come un regime di aiuti esistente. Lettera della DG Concorrenza alla DG Politica regionale del 24 febbraio 1995, registrata con il n. D/12874.

(20)   Ley General Tributaria 58/2003 y Reglamento General de Recaudación.

(21)   GU L 130 del 31.5.2000, pag. 30.

(22)  Secondo le osservazioni di Chupa Chups inviate il 30 maggio 2006, l'importo delle restituzioni del FEAOG era di 1 440 000 EUR. Ciononostante, con lettera del 7 settembre 2006, la Spagna ha dimostrato che le restituzioni del FEAOG all'impresa erano ammontate complessivamente a 1 590 000 EUR nel 2004.

(23)  Raccolta 1982, pag. 3583.

(24)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(25)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). L'articolo 15 di detto regolamento stabilisce quanto segue: « 1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni. 2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero […]. 3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente

(26)   GU C 25 del 31.1.1996, pag. 3.

(27)   GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(28)  Cfr. nota 17.

(29)  22,078 milioni di EUR, che corrispondono all'86,5 % del capitale sottoscritto alla fine dell'esercizio di bilancio.

(30)  Che rappresentano perdite addizionali ammontanti a 4,72 milioni di EUR.

(31)  Ai sensi del punto 5, lettera a), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

(32)   GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.