ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 243

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
18 settembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1063/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1064/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica, per quanto riguarda l'avilamicina, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1065/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 per quanto riguarda le misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1066/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1067/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Staffordshire Cheese (DOP)]

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1068/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Nata de Cantabria (DOP)]

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1069/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcoli polivinilici originarie della Repubblica popolare cinese

23

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/55/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile ( 1 )

41

 

*

Direttiva 2007/56/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen ( 1 )

50

 

*

Direttiva 2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati ( 1 )

61

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/612/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2007, relativa all’aiuto di Stato C 14/06 al quale il Belgio intende dare esecuzione a favore di General Motors Belgium ad Anversa [notificata con il numero C(2007) 435]  ( 1 )

71

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1063/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

55,1

XK

55,1

XS

36,3

ZZ

48,8

0707 00 05

JO

175,0

MK

43,7

TR

129,4

ZZ

116,0

0709 90 70

TR

110,3

ZZ

110,3

0805 50 10

AR

88,1

UY

42,9

ZA

67,7

ZZ

66,2

0806 10 10

EG

177,6

MK

28,3

TR

111,9

ZZ

105,9

0808 10 80

AR

62,4

AU

215,7

BR

117,4

CL

88,6

CN

79,8

NZ

98,5

US

98,4

ZA

87,3

ZZ

106,0

0808 20 50

CN

62,9

TR

122,2

ZA

107,6

ZZ

97,6

0809 30 10, 0809 30 90

TR

151,3

US

189,2

ZZ

170,3

0809 40 05

BA

49,8

IL

124,7

MK

49,8

TR

103,2

ZZ

81,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.9.2007   

IT

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L 243/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che modifica, per quanto riguarda l'avilamicina, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 2,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per determinare i limiti massimi di residui per l'avilamicina, un antibiotico del gruppo delle ortosomicine. Sulla base della raccomandazione del comitato per medicinali veterinari tale sostanza va inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i suini (in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene), per i conigli (in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene) e per il pollame (in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene) sempre che per quest'ultimo la sostanza avilamicina non sia utilizzata per i volatili le cui uova sono destinate al consumo umano.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(4)

Prima di applicare il presente regolamento occorre concedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 18 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 703/2007 della Commissione (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 28).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):

1.   Agenti antinfettivi

1.2.   Antibiotici

1.2.15.   Ortosomicine

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Avilamicina

Acido dicloro iso everninico

Suini

50 μg/kg

Muscolo

100 μg/kg

Grasso (1)

300 μg/kg

Fegato

200 μg/kg

Rene

Conigli

50 μg/kg

Muscolo

100 μg/kg

Grasso

300 μg/kg

Fegato

200 μg/kg

Rene

Volatili (2)

50 μg/kg

Muscolo

100 μg/kg

Grasso (3)

300 μg/kg

Fegato

200 μg/kg

Rene


(1)  Per i suini e il pollame questo LMR riguarda pelle e grasso in proporzioni naturali.

(2)  Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.

(3)  Per i suini e il pollame questo LMR riguarda pelle e grasso in proporzioni naturali.


18.9.2007   

IT

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L 243/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 per quanto riguarda le misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (2), prevede un ritiro preventivo. È fissato un limite al di là del quale la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 oppure, a richiesta dell'impresa da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, si considera come produzione fuori quota ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.

(2)

A differenza dei produttori di zucchero, i produttori di isoglucosio non erano in grado di presentare una simile richiesta entro il 31 gennaio 2007, in considerazione della loro produzione continuativa nel corso dell'anno. A fini di equità, risulta opportuno rinviare il termine suddetto alla fine della campagna 2006/2007 per i produttori di isoglucosio, affinché questi ultimi possano presentare la domanda in base a una decisione fondata e ponderata.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 493/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per ogni impresa, la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell'ambito delle quote di cui all'allegato IV e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, oppure, a richiesta dell'impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007 per lo zucchero ed entro il 30 settembre 2007 per l'isoglucosio, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 739/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 22).


18.9.2007   

IT

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L 243/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 10 novembre 2006 alla Commissione è pervenuta una denuncia presentata conformemente all’articolo 5 del regolamento di base da parte di Tosoh Hellas AIC («il denunciante»), che rappresenta una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di biossido di manganese.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole che ne è derivato, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Il 21 dicembre 2006 il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunciante, l’altro produttore comunitario, il produttore esportatore, l’importatore, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del Sudafrica. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(5)

Il produttore all’origine della denuncia, il produttore esportatore, l’importatore e gli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(6)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Hanno risposto il produttore esportatore in Sudafrica, il produttore all’origine della denuncia, l’importatore del prodotto in esame dal Sudafrica e quattro utilizzatori del prodotto in esame.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

Tosoh Hellas AIC, Thessaloniki, Grecia e il suo agente di vendita collegato Mitsubishi International GmbH, Düsseldorf, Germania

b)

Produttore esportatore in Sudafrica

Delta E.M.D. (Pty) Ltd, Nelspruit, Sudafrica (Delta)

c)

Fornitore collegato del produttore esportatore in Sudafrica

Manganese Metal Company (Pty) Ltd, Nelspruit, Sudafrica

d)

Importatore indipendente nella Comunità

Traxys France SAS, Courbevoie, Francia

e)

Utilizzatori nella Comunità

Panasonic Battery Belgium NV, Tessenderlo, Belgio

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Sulzbach, Germania

Duracell Batteries BVBA, Aarschot, Belgio.

3.   Periodo dell’inchiesta

(8)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(9)

Il prodotto in esame è costituito da biossidi di manganese fabbricati mediante un processo elettrolitico, non sottoposti a trattamento termico dopo tale processo (EMD) originari del Sudafrica, dichiarati di norma al codice NC ex 2820 10 00.

(10)

Il prodotto in esame comprende due tipi principali: gli EMD di tipo carbonio-zinco e gli EMD di tipo alcalino. Entrambi i tipi sono prodotti mediante un processo elettrolitico, adattando alcuni parametri nel processo per ottenere EMD al carbonio-zinco o EMD di tipo alcalino. Entrambi sono di norma caratterizzati da manganese di elevata purezza e vengono generalmente utilizzati come prodotti intermedi nella fabbricazione di batterie a secco destinate ai consumatori.

(11)

Dall’inchiesta è emerso che, malgrado alcune differenze a livello di determinate caratteristiche specifiche fisiche e chimiche quali la densità, il valore medio delle dimensioni delle particelle, la superficie dell’area di Brunauer-Emmet-Teller (BET) e il potenziale alcalino, entrambi i tipi di prodotto in esame presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono utilizzati per i medesimi impieghi. Sono quindi considerati come un solo prodotto ai fini del presente procedimento.

(12)

Va osservato che esistono altri tipi di biossido di manganese che non presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e/o tecniche di base degli EMD e sono utilizzati per impieghi sostanzialmente differenti. Essi non rientrano pertanto nella definizione di prodotto in esame. Questi prodotti distinti comprendono: i) biossidi di manganese naturali, che contengono notevoli impurità e sono di norma classificati con un diverso codice NC (2602 00 00); ii) biossidi di manganese chimici, che vengono fabbricati mediante un processo chimico e presentano una densità notevolmente più ridotta e una superficie dell’area BET considerevolmente superiore rispetto agli EMD; e iii) biossidi di manganese elettrolitici trattati a caldo, i quali, pur essendo fabbricati mediante un processo elettrolitico come gli EMD, si differenziano da questi ultimi per una serie di caratteristiche fondamentali quali il tenore di umidità, la struttura cristallina e il potenziale alcalino. Questo li rende adatti ad essere utilizzati nelle batterie al litio, che si basano su sistemi non acquosi e usano il litio metallico come anodo, ma, a differenza degli EMD, non in quelle al carbonio-zinco o in quelle alcaline, che si basano su sistemi acquosi e utilizzano lo zinco metallico come anodo.

(13)

Va inoltre osservato che nessuna delle parti interessate ha contestato la definizione di cui sopra o la distinzione fra i due tipi principali di prodotto in esame.

2.   Prodotto simile

(14)

Dall’inchiesta è emerso che gli EMD prodotti e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità e gli EMD prodotti e venduti nel mercato interno sudafricano e/o importati nella Comunità a partire dal Sudafrica presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono utilizzati per i medesimi impieghi.

(15)

È stato quindi concluso a titolo provvisorio che si tratta di prodotti simili ai termini dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Valore normale

(16)

Per determinare il valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite totali di EMD effettuate da Delta sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali nella Comunità. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative, poiché il volume delle vendite interne complessive del produttore esportatore è risultato pari a più del 5 % del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità.

(17)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotti venduti sul mercato interno dalle società con vendite complessive interne rappresentative, che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

(18)

Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume delle vendite sul mercato interno del tipo di prodotto in questione a clienti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale delle vendite per l’esportazione verso la Comunità del tipo di prodotto comparabile.

(19)

Per nessun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato possibile trovare un tipo di prodotto identico o direttamente comparabile venduto sul mercato interno in quantità rappresentative. Per tutti i tipi di prodotti esportati, il valore normale ha dovuto quindi essere costruito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(20)

Il valore normale è stato costruito sommando ai costi di fabbricazione dell’esportatore per i tipi di prodotti esportati, eventualmente adeguati, un congruo importo relativo a spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un equo margine di profitto. Le SGAV e i profitti sono stati stabiliti secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati da Delta sul mercato interno fossero attendibili.

(21)

Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state ritenute attendibili dal momento che, come indicato sopra, il volume totale delle vendite interne della società interessata risultava rappresentativo rispetto al volume delle vendite per l’esportazione nella Comunità.

(22)

Per stabilire se i profitti realizzati da Delta sul mercato interno costituissero dati attendibili, la Commissione ha dapprima analizzato se le vendite di ciascun tipo di prodotto in esame sul mercato interno effettuate in quantità rappresentative potessero essere considerate come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata stabilita la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti nel mercato interno.

(23)

Poiché per nessun tipo di prodotto il volume di vendite remunerative rappresentava più del 10 % del volume totale di vendite di tale tipo sul mercato interno, si è ritenuto che i prezzi sul mercato interno non costituissero una base adeguata per stabilire il margine di profitto da utilizzare per costruire il valore normale.

(24)

Poiché Delta è l’unico produttore noto di EMD in Sudafrica, l’equo margine di profitto necessario per costruire il valore normale non poteva basarsi sui profitti effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno come descritto nell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.

(25)

Inoltre, poiché gli EMD sono il solo prodotto fabbricato e venduto da Delta, l’equo margine di profitto necessario per costruire il valore normale non poteva basarsi sui profitti effettivi del produttore esportatore in questione, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale come descritto nell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base.

(26)

L’equo margine di profitto necessario per costruire il valore normale è stato quindi stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(27)

A tale proposito, sono state raccolte informazioni sulla redditività di tutti gli altri produttori noti di EMD negli altri paesi. Fonti pubblicamente accessibili hanno permesso di ottenere informazioni riguardo a un produttore stabilito in India, due in Giappone e due negli USA. Per uno dei produttori degli USA e per i due produttori giapponesi non erano tuttavia disponibili informazioni sulla redditività della produzione di EMD o di una divisione della società in cui gli EMD risultassero significativi.

(28)

Un margine di profitto medio è stato calcolato per il PI in base ai dati disponibili al pubblico per un produttore indiano e per l’altro produttore statunitense nonché alle informazioni fornite da Delta in merito alla redditività della società collegata Delta EMD Australia Proprietary Ltd, stabilita in Australia, sul mercato interno. Il margine di profitto medio così calcolato è risultato pari al 9,2 %. Considerate le informazioni disponibili, la metodologia è stata ritenuta appropriata ai termini dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base e il risultato prudenziale. Le informazioni disponibili al pubblico hanno mostrato che tale margine di profitto non superava i profitti realizzati da altri produttori noti della stessa categoria generale di prodotti (prodotti chimici speciali) in Sudafrica durante il PI.

2.   Prezzi all’esportazione

(29)

Delta ha esportato nella Comunità esclusivamente tramite un agente indipendente, Traxys France SAS.

(30)

I prezzi all’esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l’esportazione dal Sudafrica nella Comunità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.   Confronto

(31)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello di franco fabbrica. Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per commissioni, costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, costi accessori, spese relative all’imballaggio, spese di credito e bancarie ogniqualvolta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova sottoposti a verifica.

4.   Margini di dumping

(32)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale del prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente.

(33)

Su questa base il margine di dumping provvisorio ponderato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping provvisorio

Delta E.M.D. (Pty) Ltd

14,9 %

(34)

Per poter calcolare il margine di dumping unico per l’intero paese applicabile a tutti gli altri esportatori del Sudafrica, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. È stato effettuato un confronto tra i dati di Eurostat e le risposte al questionario del produttore esportatore del Sudafrica che ha collaborato. Da tale confronto è emerso che, sulla base delle informazioni disponibili, le esportazioni di Delta nella Comunità rappresentavano il 100 % delle esportazioni del prodotto in esame dal Sudafrica. È stato quindi riscontrato un livello di collaborazione assai elevato e il margine di dumping per l’intero paese è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping calcolato per Delta.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(35)

L’inchiesta ha stabilito che all’inizio del periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da tre produttori nella Comunità. Uno di questi produttori ha tuttavia cessato la produzione nel 2003; pertanto nel PI erano solo due i produttori nella Comunità.

(36)

La denuncia è stata presentata da un solo produttore, il quale ha collaborato pienamente all’inchiesta. L’altro produttore, pur non avendo collaborato, non si è opposto alla denuncia. Dal momento che soltanto una società ha compilato interamente il questionario, tutti i dati relativi all’industria comunitaria saranno presentati in maniera indicizzata o sotto forma di gamma, in modo da tutelare la riservatezza.

(37)

Il volume della produzione comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base è stato quindi calcolato a titolo provvisorio sommando la produzione dell’unico produttore comunitario che ha collaborato al volume della produzione dell’altro produttore, sulla base dei dati forniti nella denuncia. La produzione comunitaria totale nel PI è stata dell’ordine delle 20 000-30 000 tonnellate.

(38)

La produzione del produttore comunitario che ha collaborato ha rappresentato più del 50 % degli EMD fabbricati nella Comunità. Si ritiene quindi che tale società rappresenti l’industria comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.   Consumo comunitario

(39)

Il consumo comunitario apparente è stato stabilito sulla base del volume di vendite del produttore all’origine della denuncia nel mercato comunitario, delle vendite degli altri produttori comunitari, stabilite sulla base degli acquisti dichiarati dagli utilizzatori, nonché delle importazioni dal paese interessato, dichiarate nelle risposte verificate al questionario, e da altri paesi terzi ottenute a partire dai dati Eurostat.

(40)

Su tale base, nel periodo in esame il consumo comunitario è diminuito del 7 %. Un aumento particolarmente consistente è stato registrato nel 2003 e nel 2004, in coincidenza con il maggiore incremento del volume di EMD importati dal Sudafrica a prezzi assai ridotti (– 35 %) e con la cessazione delle attività di un importante produttore comunitario. Nel 2005 il consumo è tornato al livello precedente e un’altra diminuzione significativa si è verificata nel corso del PI. Le tendenze relative al consumo sembrano essere state influenzate dalla cessazione delle attività, nel 2003, di un importante produttore che rappresentava un terzo della produzione comunitaria.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Consumo comunitario Indice 2002 = 100

100

102

113

102

93

3.   Importazioni nella Comunità dal paese interessato

(41)

Il volume delle importazioni dal Sudafrica è stato calcolato in base a dati verificati forniti dall’unico produttore esportatore. Come indicato prima, per motivi di riservatezza, dal momento che l’analisi riguarda un’unica società, la maggior parte degli indicatori è presenta in forma indicizzata ovvero nell’ambito di una gamma variabile.

(42)

In termini di volume e quota di mercato, l’andamento delle importazioni è stato il seguente:

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volumi di importazioni dal Sudafrica (tonnellate), 2002 = 100

100

129

156

185

169

Quota di mercato del Sudafrica

30-40 %

40-50 %

44-54 %

60-70 %

60-70 %

Quota di mercato del Sudafrica, 2002 = 100

100

126

139

181

181

(43)

Se il consumo di EMD è calato del 7 % nel periodo in esame, le importazioni dal paese interessato sono aumentate del 69 % nel corso del medesimo periodo. La quota di mercato del Sudafrica è quindi aumentata vertiginosamente nel periodo in esame (dell’81 % circa), passando da una quota compresa fra il 30-40 % a una quota compresa fra il 60-70 %.

(44)

Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni è diminuito del 31 %, malgrado l’incremento del prezzo della materia prima principale.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Prezzi all’importazione dal Sudafrica, EUR/tonnellate, 2002 = 100

100

70

65

66

69

(45)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, i prezzi di vendita dell’industria comunitaria da prendere in considerazione sono stati i prezzi netti praticati ad acquirenti indipendenti, con un eventuale adeguamento franco fabbrica, vale a dire escludendo le spese di trasporto nella Comunità e dopo deduzione di eventuali sconti e riduzioni. I prezzi in questione sono stati confrontati ai prezzi di vendita praticati dal produttore esportatore sudafricano, al netto di sconti, adeguati se del caso per considerarli franco frontiera comunitaria, con un adeguamento appropriato relativo ai costi di sdoganamento e ai costi post importazione.

(46)

Dal confronto è emerso che durante il PI la media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi, espressa in percentuale dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria, era compresa fra l’11 % e il 14 %. Sono stati riscontrati livelli ancora più elevati di sottoquotazione in quanto l’industria comunitaria ha subito notevoli perdite nel corso del PI.

4.   Situazione dell’industria comunitaria

(47)

Conformemente a quanto disposto all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal Sudafrica sull’industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori economici e degli indicatori che hanno influito sulla situazione di tale industria a partire dal 2002 fino al PI. Come indicato prima, per motivi di riservatezza, dal momento che l’analisi riguarda un’unica società, la maggior parte degli indicatori è presentata in forma indicizzata ovvero nell’ambito di una gamma variabile.

(48)

L’evoluzione della produzione, della capacità di produzione e dell’utilizzo degli impianti dell’industria comunitaria è stata la seguente:

 

2002

2003

2004

2005

PI

Produzione, 2002 = 100

100

87

128

135

130

Capacità, 2002 = 100

100

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti, 2002 = 100

100

87

128

135

130

(49)

In tutto il periodo in esame la produzione comunitaria è aumentata del 30 %. La capacità di produzione si è tuttavia mantenuta stabile per tutto il periodo in esame. Il livello di produzione ha raggiunto un punto culminante nel 2005 in seguito al forte aumento del consumo nel mercato comunitario registrato nel 2004, associato alla liquidazione di un importante produttore e a un incremento della domanda sul mercato all’esportazione dell’industria comunitaria. Tra il 2004 e il PI, quando i prezzi della materia prima sono raddoppiati, l’industria comunitaria ha cercato di realizzare economie di scala e di ridurre il costo unitario di produzione nel PI.

(50)

Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 32 %, rispecchiando le crescenti difficoltà incontrate dall’industria comunitaria per vendere i propri prodotti sul mercato comunitario a causa della concorrenza delle importazioni oggetto di dumping.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Scorte, 2002 = 100

100

71

48

113

132

(51)

Nella tabella qui di seguito sono riportati i dati relativi alle vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume vendite sul mercato comunitario 2002 = 100

100

80

152

113

91

Quota di mercato, 2002 = 100

100

78

135

110

97

Prezzi di vendita medi, 2002 = 100

100

76

71

75

75

(52)

In un contesto caratterizzato da un calo del 7 % del consumo comunitario, la quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita del 3 %. In termini assoluti, il volume complessivo delle sue vendite sul mercato CE è inoltre diminuito significativamente del 9 % durante il periodo in esame, con un calo particolarmente consistente (22 %) nel corso del PI.

(53)

Se nel 2004 l’industria comunitaria ha potuto beneficiare brevemente dell’incremento dei consumi aumentando il volume delle proprie vendite del 52 % e la propria quota di mercato del 35 % rispetto al 2002, negli anni successivi la sua partecipazione al mercato ha subito un calo contestualmente al sensibile aumento del volume di importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica.

(54)

Sino al 2004 si è registrata una tendenza al ribasso nei prezzi di vendita medi ad acquirenti non collegati nel mercato comunitario. Questo mostra gli sforzi dell’industria comunitaria per mantenersi concorrenziale rispetto alle importazioni oggetto di dumping e restare sul mercato. Nel 2004 i prezzi sono tuttavia scesi a un livello insostenibile. Sono poi risaliti del 4 % nel 2005. Malgrado questo lieve incremento dei prezzi nel 2005, confermato nel PI, l’industria comunitaria non è riuscita a rispecchiare nei propri prezzi l’andamento del prezzo del minerale di manganese, che costituisce la principale materia prima, cresciuto vertiginosamente (quasi del 100 %) tra il 2004 e il 2005.

(55)

Il livello degli utili e il flusso di cassa derivati dalla vendita di EMD da parte dell’industria comunitaria sono fortemente negativi.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Margine operativo del prodotto in esame (intervallo in %)

da 0 a 20

da 0 a – 20

da 0 a 5

da 0 a 3

da 0 a – 20

Margine operativo del prodotto in esame, indice 2002 = 100

100

–85

20

13

–72

(56)

La redditività si è ridotta significativamente (– 172 %) durante il periodo in esame, raggiungendo il livello più basso nel 2003 contestualmente al maggiore calo registrato nei prezzi delle importazioni (– 30 %). Essa è migliorata nel 2004 e nel 2005 con un incremento delle quantità vendute. Durante il PI la redditività è tornata al livello più basso a causa della pressione sui prezzi e del costo in aumento delle materie prime.

(57)

Anche il flusso di cassa si è ridotto nel periodo in esame, in parallelo alla riduzione della redditività.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Flusso di cassa, indice 2002 = 100

100

22

46

–35

–8

(58)

Gli investimenti sono aumentati del 7 % nel periodo in esame. Alla metà di tale periodo l’industria comunitaria ha effettuato un certo volume di investimenti per ridurre i costi di produzione e garantire la manutenzione dei nuovi macchinari. Negli anni successivi gli investimenti sono continuati, ma in misura più ridotta.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Investimenti, 2002 = 100

100

67

126

109

107

(59)

L’utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalle vendite del prodotto simile ha seguito lo stesso andamento delle vendite e della redditività ed è risultato negativo nel 2003 e alla fine del periodo in esame.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Utile sul capitale investito, 2002 = 100

100

–58

18

10

–55

(60)

La capacità dell’industria comunitaria di reperire capitali non risultava seriamente compromessa durante il periodo in esame, tenuto conto del volume degli investimenti, sufficienti per finanziare i necessari investimenti di capitali.

(61)

Nella seguente tabella è riportata l’evoluzione dell’occupazione, della produttività e dei costi salariali nell’industria comunitaria:

 

2002

2003

2004

2005

PI

Numero di dipendenti, 2002 = 100

100

68

69

70

67

Produttività (ton/dipendente), 2002 = 100

100

129

184

192

195

Costo totale del lavoro, 2002 = 100

100

77

79

84

82

Costo del lavoro per dipendente, 2002 = 100

100

115

114

119

123

(62)

Il numero di dipendenti è sceso del 33 % tra il 2002 e il PI, in seguito sia al calo delle vendite che agli sforzi dell’industria comunitaria di migliorare la produttività. I risultati di tale processo di razionalizzazione dell’industria comunitaria si sono in effetti rispecchiati nella produttività, che nel periodo in esame ha registrato una notevole tendenza al rialzo.

(63)

I costi totali del lavoro sono diminuiti considerevolmente, con un calo del 18 %. Il costo medio per dipendente è aumentato in maniera relativa, tenuto conto dell’andamento dell’inflazione. Nel complesso, tuttavia, la parte dei costi salariali all’interno dei costi totali di produzione è notevolmente diminuita, mostrando un netto miglioramento a livello di efficienza.

(64)

Il margine di dumping è indicato nella precedente sezione dedicata al dumping. Il margine in questione è nettamente al di sopra della soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

(65)

Nulla indica che l’industria comunitaria si stia recuperando dagli effetti di pratiche di dumping precedenti o di sovvenzioni.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(66)

Si ricorda che le importazioni dal Sudafrica sono considerevolmente aumentate, sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato. Nel periodo in esame le importazioni sono infatti aumentate del 69 % in termini assoluti e dell’81 % circa per quanto riguarda il consumo comunitario, raggiungendo una quota di mercato compresa fra il 60 % e il 70 %.

(67)

Nel corso del PI, inoltre, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame erano notevolmente inferiori ai prezzi alla vendita dell’industria comunitaria. In base alla media ponderata, la sottoquotazione dei prezzi durante il PI era compresa fra l’11 % e il 14 %.

(68)

Se nel periodo in esame il consumo comunitario è diminuito del 7 %, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è diminuito del 9 % e la quota di mercato del 3 %. Tali indicatori hanno subito un drastico deterioramento durante il PI, con un calo del 22 % nelle vendite e del 13 % nella quota di mercato rispetto al 2005.

(69)

Con un volume di vendite, una quota di mercato e prezzi in diminuzione, l’industria comunitaria non ha potuto ripercuotere sui suoi clienti l’incremento globale dei prezzi della materia prima. Questo ha comportato una situazione assai negativa in termini di redditività (perdita).

(70)

Malgrado i notevoli investimenti dell’industria comunitaria nel periodo in esame e i continui sforzi per incrementare la produttività e la competitività, la redditività, il flusso di cassa e gli utili sugli investimenti sono diminuiti notevolmente, fino a raggiungere livelli fortemente negativi.

(71)

Il deteriorarsi della situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame è inoltre confermato da un’evoluzione negativa dell’occupazione.

(72)

Tenuto conto di quanto esposto prima, si conclude in via provvisoria che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Osservazione preliminare

(73)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato valutato l’eventuale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, in modo da assicurarsi che l’eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2.   Impatto delle importazioni dal Sudafrica

(74)

Come stabilito nei considerando 43 e 44, le importazioni sono cresciute regolarmente e considerevolmente nel periodo in esame, ovvero del 69 % in termini di volume e dell’81 % in termini di quota di mercato. Il prezzo unitario di vendita delle importazioni dal Sudafrica è sceso del 31 % nel periodo in esame. Durante il PI i prezzi delle importazioni dal Sudafrica erano inferiori di un livello compreso tra l’11 % e il 14 % ai prezzi praticati dall’industria comunitaria.

(75)

Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono chiaramente illustrati dalla decisione di diversi importanti utilizzatori, che rappresentano oltre il 60 % del consumo totale, di acquistare il prodotto sudafricano invece di quello dell’industria comunitaria. Se all’inizio del periodo in esame questi utilizzatori acquistavano solo quantità marginali dal Sudafrica, alla fine dello stesso periodo e durante il PI essi coprivano tra il 70 % e il 100 % dei loro fabbisogni con importazioni dal Sudafrica.

(76)

Parallelamente, l’industria comunitaria ha dovuto ridurre in maniera drastica i propri prezzi per mantenere i propri contratti di vendita con altri utilizzatori.

(77)

Il calo della quota di mercato dell’industria comunitaria nel periodo in esame va visto in relazione all’aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni dal Sudafrica. Inoltre, nel 2005 e nel PI, quando il consumo comunitario è sceso del 18 % rispetto al notevole incremento del 2004, le importazioni dal Sudafrica sono aumentate dell’8 % in termini assoluti e del 31 % circa per quanto riguarda la quota di mercato. Nello stesso periodo l’industria comunitaria ha perso il 28 % della sua quota di mercato e il 40 % delle vendite.

(78)

Si conclude pertanto in via provvisoria che la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati in maniera spettacolare a partire dal 2002, effettuate a prezzi di dumping e a livelli significativi di sottoquotazione e di vendite sottocosto, ha svolto un ruolo determinante nella diminuzione delle vendite dell’industria comunitaria, e quindi della sua redditività, nell’andamento del flusso di cassa e nella situazione negativa a livello di utile sul capitale investito e di occupazione nonché nell’aumento delle scorte.

3.   Effetti dovuti ad altri fattori

(79)

In base ai dati forniti da Eurostat le importazioni da altri paesi terzi hanno avuto il seguente andamento:

 

2002

2003

2004

2005

PI

Importazioni da altri paesi terzi

5 541

4 677

5 992

2 876

2 878

Indice 2002 = 100

100

84

108

52

52

Quota di mercato

15 %

12 %

14 %

7 %

8 %

Indice 2002 = 100

100

82

96

51

56

Prezzo medio delle importazioni

1 527

1 204

1 226

1 550

1 537

Indice 2002 = 100

100

79

80

101

101

(80)

All’inizio del periodo in esame le importazioni di EMD da altri paesi terzi rappresentavano il 15 % della quota di mercato. Negli anni successivi tali importazioni sono diminuite notevolmente e alla fine del PI rappresentavano solo l’8 % della quota di mercato. I prezzi di queste importazioni si sono mantenuti in gran parte ad un livello più elevato dei prezzi del Sudafrica e sono addirittura aumentati dell’1 %.

(81)

Secondo varie osservazioni espresse, le importazioni di EMD dalla Cina, un paese che non è interessato dall’inchiesta, avrebbero contribuito considerevolmente al pregiudizio subito dal produttore comunitario. Le importazioni dalla Cina durante il PI, benché avvenute a prezzi medi inferiori a quelli del prodotto sudafricano, rappresentavano tuttavia solo lo 0,6 % di tutte le importazioni dai paesi terzi e non si può pertanto ritenere che abbiano interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(82)

Si è inoltre valutato se le esportazioni al di fuori della Comunità avessero o meno contribuito al pregiudizio subito durante il periodo in esame.

(83)

Si è riscontrato che i volumi di esportazioni dell’industria comunitaria sono aumentati del 9 % nel periodo in esame e che i prezzi all’esportazione, pur essendo diminuiti del 14 %, erano ben al di sopra dei costi unitari di produzione. Pertanto, l’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria non può aver contribuito al pregiudizio da questa subito nel periodo in esame.

(84)

Come indicato sopra, all’inizio del periodo in esame vi erano altri due produttori nella Comunità.

(85)

Uno dei produttori, stabilito in Irlanda, ha cessato la sua produzione nel 2003 a causa di difficoltà finanziarie dovute a un importante calo delle vendite in un contesto di forte pressione sui prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping. L’altro produttore, stabilito in Spagna, non ha collaborato al procedimento. A causa di questa mancata collaborazione, i dati relativi alle vendite degli altri produttori sul mercato comunitario sono stati ottenuti dal questionario destinato agli utilizzatori. Secondo le conclusioni dell’inchiesta, quest’ultima società operava sia nella fabbricazione di batterie che in quella di EMD. A quanto pare la maggior parte degli EMD prodotti da tale società era utilizzata per la propria produzione di batterie. Tuttavia, la società in questione ha anche svolto un ruolo crescente sul mercato comunitario degli EMD.

(86)

È chiaro che il quadro generale degli altri produttori comunitari è influenzato dal fatto che il primo ha cessato la propria attività nel 2003 e che il secondo non ha venduto alcuna quantità significativa sul mercato comunitario nel periodo in esame. Dai dati ottenuti nel corso dell’inchiesta, si può tuttavia concludere che questi produttori comunitari hanno subito anch’essi gli effetti della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni dal Sudafrica e dell’andamento del mercato, poiché la loro quota di mercato è passata dal 10-25 % al 4-10 %. Le vendite degli altri produttori comunitari non possono quindi essere state la causa del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(87)

Si è inoltre valutato se la contrazione della domanda sul mercato comunitario avesse o meno contribuito al pregiudizio subito durante il periodo in esame. Si è constatato che non è stato così. Come stabilito nei considerando 52 e 77, le vendite dell’industria comunitaria sono diminuite di più del consumo comunitario totale, mentre la corrispondente quota di mercato delle importazioni dal Sudafrica è aumentata in misura significativa.

(88)

Si è affermato che il pregiudizio era stato causato principalmente dall’aumento a livello mondiale dei prezzi della materia prima di base, il minerale di manganese. I prezzi del minerale di manganese, rimasti stabili sino al 2004, sono improvvisamente raddoppiati nel 2005 per poi diminuire lievemente durante il PI. Questo ha comportato un incremento del 19 % dei costi unitari di produzione dell’industria comunitaria.

(89)

Tuttavia, poiché i prezzi delle importazioni dal Sudafrica sono aumentati solo dell’1 % durante lo stesso periodo (2004/2005), l’industria comunitaria, che si sforzava di mantenersi competitiva nei confronti delle importazioni oggetto di dumping e di rimanere sul mercato, non ha potuto ripercuotere la totalità dell’aumento dei costi sugli utilizzatori a valle. L’industria comunitaria è riuscita ad aumentare i suoi prezzi solo del 4 %, per cui tali prezzi sono rimasti al di sotto dei costi di produzione.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Costi totali di produzione, 2002 = 100

100

89

103

110

119

Costi unitari totali per tonnellata, 2002 = 100

100

98

80

85

95

Prezzi unitari di vendita, 2002 = 100

100

76

71

75

75

(90)

In tali circostanze si è ritenuto che il fattore all’origine del pregiudizio non fosse l’aumento dei costi di per sé quanto piuttosto il fatto che l’industria comunitaria non fosse riuscita a ripercuotere tale aumento sui suoi clienti a causa della pressione verso il ribasso esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica, i cui prezzi non rispecchiavano l’aumento dei prezzi delle materie prime. La richiesta è stata quindi respinta.

(91)

Alcune parti hanno affermato che l’eccesso di offerta mondiale di EMD causato dalla maggiore capacità di produzione della Cina aveva fatto calare i prezzi degli EMD ed era quindi all’origine del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(92)

Tuttavia, dato lo scarso volume di importazioni dalla Cina e benché i loro prezzi fossero relativamente bassi nel periodo in esame, tale affermazione non è stata ritenuta valida.

(93)

Alcune parti hanno inoltre affermato che il calo dei prezzi di vendita degli EMD praticati dall’industria comunitaria era dovuto alla crescente concorrenza fra i produttori di batterie e alla pressione esercitata sui prezzi di questi produttori e non alle importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica.

(94)

Dall’inchiesta è emerso che i produttori di batterie della CE avevano effettivamente subito gli effetti della pressione sui prezzi dovuta all’aumento globale dei costi delle materie prime e alla maggiore concorrenza. Si è riscontrato tuttavia che, dato il numero limitato di produttori di EMD operanti sul mercato comunitario, questi ultimi disponevano di un notevole potere per negoziare i prezzi del prodotto in esame con i produttori di batterie. Si ritiene pertanto che il calo dei prezzi di vendita comunitari degli EMD derivi direttamente dalle importazioni oggetto di dumping e dalla sottoquotazione praticata dal produttore esportatore sudafricano dall’inizio del periodo in esame e non dalla presunta pressione esercitata sui prezzi dai produttori di batterie. Alla luce di quanto precede, è stato concluso in via provvisoria che la crescente concorrenza fra produttori di batterie non ha interrotto il nesso di causalità fra importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(95)

Dall’analisi che precede risulta che nel periodo in esame si è registrato un incremento spettacolare del volume e della quota di mercato delle importazioni dal Sudafrica, contestualmente ad una notevole diminuzione dei loro prezzi associata ad una significativa sottoquotazione dei prezzi durante il PI. L’incremento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping ha coinciso con un notevole calo dei volumi delle vendite e della quota di mercato dell’industria comunitaria. Insieme alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi, questo ha comportato, fra l’altro, notevoli perdite per l’industria comunitaria nel corso del PI.

(96)

Inoltre, dall’esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all’industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto tanto negativo sull’industria come quello delle importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica.

(97)

Pertanto, si conclude in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un notevole pregiudizio all’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Considerazioni generali

(98)

Conformemente a quanto disposto all’articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se, malgrado le conclusioni sul dumping, il pregiudizio e il nesso di causalità, esistessero motivi validi per concludere che l’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dal paese interessato sarebbe stata contraria all’interesse della Comunità.

(99)

La Commissione ha inviato un questionario all’unico importatore di EMD dal Sudafrica e a tutti gli utilizzatori nell’industria noti o che potrebbero essere interessati dalle misure. Hanno risposto al questionario l’importatore e quattro maggiori utilizzatori del prodotto in esame nella Comunità.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(100)

Si ricorda che l’industria comunitaria è composta da un produttore, con impianti di produzione in Grecia, le cui vendite e la cui redditività si sono deteriorate in maniera significativa durante il periodo in esame, con un conseguente impatto negativo a livello di quota di mercato, occupazione, utile sugli investimenti e flusso di cassa.

(101)

Qualora non vengano istituite delle misure, è probabile che, a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping, la mancata redditività costringa l’industria comunitaria a cessare la produzione di EMD nella Comunità. Si ricorda che uno dei produttori comunitari ha cessato la produzione nel periodo in esame, in coincidenza con la maggiore pressione esercitata dalle importazioni dal Sudafrica sul mercato comunitario. Il produttore comunitario all’origine della denuncia è inoltre stato costretto a interrompere temporaneamente la produzione per un mese nel 2003 e ha informato la Commissione di una situazione analoga per un periodo più lungo nel 2007.

(102)

Si osserva che, come il produttore esportatore sudafricano, l’industria comunitaria produce solo EMD e che le linee di produzione non possono essere utilizzate per fabbricare altri prodotti.

(103)

Tuttavia, in seguito all’istituzione delle misure antidumping, si prevede che i volumi di vendita e i prezzi dell’industria comunitaria sul mercato comunitario subiscano un incremento, migliorando così la redditività dell’industria comunitaria ed evitando la chiusura.

(104)

È pertanto chiaro che l’istituzione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.

3.   Interesse degli utilizzatori

(105)

La sola industria che utilizza gli EMD è rappresenta dai produttori di batterie primarie alcaline o al carbonio-zinco.

(106)

Come indicato sopra, sono stati inviati questionari a tutti produttori noti di batterie nella Comunità. Hanno risposto quattro società che rappresentano il 93 % del consumo comunitario; tre risposte sono state verificate in loco.

(107)

Come già affermato, si è riscontrato che i produttori di batterie nella CE subivano una notevole pressione dovuta agli aumenti globali dei prezzi delle materie prime (zinco, nichel, rame, acciaio) e alla crescente concorrenza a livello mondiale sul mercato delle batterie. I produttori hanno osservato che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni dal Sudafrica avrebbe aumentato la pressione sui prezzi già in atto e comportato delle perdite, in quanto essi non avrebbero potuto ripercuotere gli eventuali aumenti dei prezzi sui propri clienti. Tuttavia è stato riscontrato che la situazione finanziaria dei produttori di batterie era generalmente buona, con considerevoli utili al lordo delle imposte nel corso del PI, e che essi avevano aumentato il volume delle loro vendite nel periodo in esame grazie all’immagine pubblica positiva delle loro marche. In base alle informazioni ricevute, si è potuto verificare che il costo degli EMD nella produzione di batterie può variare (in funzione delle dimensioni della batteria) tra il 10 e il 15 % dei costi totali ed è stato possibile calcolare che l’istituzione del dazio antidumping al livello proposto non dovrebbe aumentare il livello previsto del prezzo delle batterie di più di 0,01-0,02 EUR. L’aumento del prezzo delle batterie che potrebbe derivare dall’istituzione del dazio antidumping è stato determinato applicando il livello di dazio proposto ai costi di produzione per le batterie di diverse dimensioni.

(108)

Pur essendo generalmente contrari all’istituzione di misure, numerosi utilizzatori hanno ammesso che qualora l’industria comunitaria dovesse scomparire ciò avrebbe probabilmente un impatto negativo sulla loro situazione e sulla concorrenza sul mercato comunitario, poiché tale industria fabbrica EMD di qualità elevata adatti alla produzione di batterie ad alte prestazioni. Se l’industria comunitaria dovesse scomparire, gli utilizzatori correrebbero quindi il rischio di dipendere esclusivamente dagli EMD del Sudafrica.

(109)

Alla luce di questi risultati, è possibile concludere provvisoriamente che l’istituzione delle misure antidumping non dovrebbe influire negativamente sulla situazione dell’industria degli utilizzatori.

4.   Interesse degli importatori/commercianti indipendenti nella Comunità

(110)

Il solo importatore comunitario di EMD dal Sudafrica ha collaborato all’inchiesta. Dalle informazioni presentate è emerso che tale importatore è l’agente unico e indipendente della Delta. Tutti gli EMD importati dal Sudafrica sono stati venduti nella Comunità attraverso tale società. Le sue attività commerciali hanno rappresentato meno del 20 % del fatturato. L’importatore si è detto preoccupato per l’eventuale istituzione di misure. Tuttavia, anche in caso di calo delle sue vendite in seguito all’istituzione di misure e di riduzione delle commissioni dell’agente, la sua situazione finanziaria dovrebbe rimanere sana ed è improbabile che subisca in maniera significativa gli effetti delle misure. Appare evidente così che l’impatto del dazio antidumping verrebbe sostenuto dagli utilizzatori.

(111)

Pertanto si conclude in via provvisoria che l’istituzione di misure antidumping non dovrebbe avere gravi conseguenze negative per gli importatori nella Comunità.

5.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(112)

A seguito dell’imposizione delle misure si può ipotizzare che l’industria comunitaria recuperi le vendite e le quote di mercato perdute e migliori la propria redditività. Visto il deteriorarsi della situazione dell’industria comunitaria, esiste un elevato rischio che, in assenza di misure, l’industria sia costretta a cessare la produzione e a licenziare i dipendenti.

(113)

Tenuto conto dell’impiego del prodotto in esame nella fabbricazione di batterie, in cui il costo degli EMD non è significativo se confrontato con il valore del prodotto finale, l’impatto sugli utilizzatori non dovrebbe essere importante, come spiegato nel considerando 107.

(114)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non imporre dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(115)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle pratiche di dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuna l’istituzione di misure provvisorie onde impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

(116)

Le misure dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria da tali importazioni, senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Al momento del calcolo dell’aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i costi di produzione e ottenere complessivamente un utile sulle vendite nella Comunità del prodotto simile, al lordo delle imposte, pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da questa industria in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping. Il margine di utile al lordo dell’imposta utilizzato per tale calcolo è pari al profitto realizzato dall’industria comunitaria all’inizio del periodo in esame, quando i prezzi degli EMD dal Sudafrica erano allo stesso livello di quelli del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria.

(117)

L’aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all’importazione medio ponderato utilizzato per stabilire la sottoquotazione (cfr. il precedente considerando 45) e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dell’industria comunitaria per tenere conto delle perdite/profitti reali registrati durante il PI ed aggiungendo il margine di utile sopra indicato. L’eventuale differenza risultante dal suddetto confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale CIF all’importazione.

(118)

Il margine di pregiudizio è stato notevolmente superiore al margine di dumping constatato.

2.   Misure provvisorie

(119)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, occorre istituire un dazio antidumping provvisorio al livello del margine di dumping, essendo quest’ultimo comunque risultato inferiore al margine di pregiudizio calcolato sopra.

(120)

Tenuto conto di quanto precede, il tasso di dazio provvisorio è il seguente:

Delta E.M.D (Pty) Ltd

14,9 %

Tutte le altre società

14,9 %

H.   DISPOSIZIONE FINALE

(121)

A fini di una sana amministrazione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all’istituzione di dazi antidumping in forza del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici (biossidi di manganese fabbricati mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a trattamento termico dopo tale processo, di cui al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010), originari del Sudafrica.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Delta E.M.D. (Pty) Ltd

14,9 %

A828

Tutte le altre società

14,9 %

A999

3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 314 del 21.12.2006, pag. 78.


18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Staffordshire Cheese (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la domanda del Regno Unito concernente la registrazione della denominazione «Staffordshire Cheese» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché questa dichiarazione di opposizione è stata successivamente ritirata, la suddetta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 952/2007 della Commissione (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 26).

(2)  GU C 148 del 24.6.2006, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.

Formaggi

REGNO UNITO

Staffordshire Cheese (DOP)


18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Nata de Cantabria (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare relativo alla denominazione d'origine protetta «Queso de Cantabria», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Poiché la modifica in questione non è una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), a norma dell'articolo 6 del suddetto regolamento. Dal momento che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguardante la denominazione di cui all'allegato del presente regolamento, è approvata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 952/2007 della Commissione (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 26).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).

(3)  GU C 288 del 25.11.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.

Formaggi

SPAGNA

Queso Nata de Cantabria (DOP)


18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcoli polivinilici originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Apertura

(1)

Il 19 dicembre 2006, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura») la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcoli polivinilici («PVA») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia presentata il 6 novembre 2006 da Kuraray Specialties Europe GmbH («il denunziante»), che dal gennaio 2007 ha assunto la denominazione Kuraray Europe GmbH, rappresentante una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di alcoli polivinilici (PVA). La denuncia conteneva elementi giustificanti una forte presunzione di pratiche di dumping relative ai PVA originari dei paesi interessati e del notevole pregiudizio da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento il produttore denunziante e altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori nei paesi interessati, gli importatori/commercianti e gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(4)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Un produttore esportatore ha chiesto l’applicazione del TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, o il TI qualora l'inchiesta stabilisca che non soddisfa le condizioni per ottenere il TEM.

(5)

Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC e di importatori nella Comunità, nell'avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per accertare l'esistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(6)

Tuttavia, per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC, dato che soli tre di essi hanno cooperato, è stato successivamente deciso che non era necessario ricorrere a un campionamento.

(7)

Per quanto riguarda gli importatori di PVA, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori noti di fornirle informazioni riguardanti le importazioni e le vendite del prodotto in esame. Sulla base delle informazioni ricevute da 14 importatori che hanno collaborato, la Commissione ha scelto un campione di cinque importatori, due situati in Germania, uno in Italia, uno nei Paesi Bassi e uno negli Stati Uniti d'America. Gli importatori selezionati rappresentavano il massimo volume rappresentativo di vendite realizzate dagli importatori cooperanti (circa l’80 %) che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(8)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto due produttori comunitari, tre produttori esportatori della RPC, un produttore esportatore di Taiwan, i cinque importatori selezionati e sette utilizzatori della Comunità.

(9)

Per quanto riguarda le risposte ricevute degli utilizzatori, due questionari sono risultati incompleti e quindi non sono stati presi in considerazione. Inoltre, vari utilizzatori hanno presentato osservazioni senza rispondere al questionario.

(10)

Uno degli importatori del campione ha disdetto due volte all’ultimo momento una visita di verifica concordata. Di conseguenza, i dati comunicati da questa società non hanno potuto essere verificati e hanno dovuto provvisoriamente essere ignorati.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini tanto della concessione del TEM/TI nel caso della RPC, quanto di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità per entrambi i paesi interessati. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori comunitari:

Kuraray Europe GmbH, Francoforte, Germania,

Celanese Chemicals Ibérica S.L., Tarragona, Spagna;

b)

produttore esportatore di Taiwan:

Chang Chun Petrochemical Co. Ltd, Taipei;

c)

produttore esportatore della RPC:

Shanxi Sanwei Group Co., Ltd, Hongdong;

d)

importatori comunitari indipendenti:

Cordial Beheer en Registergoederen BV, Winschoten, Paesi Bassi,

Menssing Chemiehandel & Consultants Gmbh, Amburgo, Germania,

Omya Peralta GmbH, Amburgo, Germania;

e)

utilizzatori nella Comunità:

Cordial Beheer en Registergoederen BV, Winschoten, Paesi Bassi,

Wacker Chemie AG, Burghausen, Germania.

(12)

Data la necessità di determinare, per i produttori esportatori della RPC che non hanno chiesto il TEM o che avrebbero potuto non ottenerlo, il valore normale sulla base dei dati del paese di riferimento indicato nell’avviso di apertura, il Giappone, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del seguente produttore:

Kuraray Japan, Tokyo.

1.3.   Periodo dell'inchiesta

(13)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(14)

I prodotti in esame sono determinati alcoli polivinilici (PVA) in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 84,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan («prodotto in esame»), dichiarati di norma al codice NC ex 3905 30 00.

(15)

Il PVA è prodotto per idrolisi dell'acetato di polivinile, ottenuto per polimerizzazione dell'acetato di vinile monomerico (prodotto principalmente a partire da etilene e da acido acetico). Il PVA ha una grande varietà di applicazioni. Nella Comunità, è soprattutto utilizzato per la produzione di butirale di polivinile (PVB) (25-29 % del consumo), additivi di polimerizzazione (21-25 %), rivestimenti per carta (17-21 %), adesivi (13-17 %) e per l’imbozzimatura di prodotti tessili (8-12 %).

(16)

Un utilizzatore comunitario ha sostenuto che un prodotto particolare che ha importato dalla RPC non deve essere considerato come prodotto in esame, perché i) non si tratta di un tipo di PVA standard e le sue caratteristiche chimiche e fisiche sono diverse e molto specifiche; ii) i suoi usi o applicazioni sono diversi da quelle del PVA di base.

(17)

Per quanto riguarda il primo argomento, si è constatato che questo tipo di prodotto corrisponde alla descrizione data al considerando 14 e presenta le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali degli altri tipi che rientrano nella definizione del prodotto. Per quanto riguarda il secondo argomento, questo particolare tipo di PVA è utilizzato per la produzione di PVB, e questa non è soltanto, come si è detto al considerando 15, l'applicazione più importante, ma anche il mercato che presenta nella Comunità la crescita più rapida per il PVA. Non sarebbe realistico considerare questo mercato non standard. Inoltre, si è constatato che i prezzi medi del PVA erano dello stesso ordine per le varie applicazioni. Tenuto conto di tutte queste constatazioni, si è ritenuto non vi fosse motivo di escludere questo tipo dalla definizione del prodotto e l'argomento è stato quindi respinto.

2.2.   Prodotto simile

(18)

L'inchiesta ha dimostrato che il PVA prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria, il PVA prodotto e venduto sui mercati interni di Taiwan e della RPC e il PVA prodotto nella RPC e a Taiwan ed esportato nella Comunità, nonché quello prodotto e venduto in Giappone hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e gli stessi impieghi di base. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Taiwan

3.1.1.   Valore normale

(19)

Per determinare il valore normale, si è in primo luogo stabilito se le vendite interne del prodotto simile a clienti indipendenti del solo produttore esportatore di Taiwan fossero rappresentative, cioè se il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del suo volume totale di vendite all'esportazione del prodotto in esame sul mercato comunitario, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(20)

Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dal produttore esportatore sui propri mercati interni e considerati direttamente comparabili al tipo di prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo di vendite interne dello stesso ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta corrispondeva almeno al 5 % del volume complessivo delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità.

(21)

Successivamente, la Commissione ha esaminato se le vendite nel mercato interno di ciascun tipo di prodotto in quantità rappresentative fossero da ritenersi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo, è stata determinata per ogni tipo di prodotto esportato la proporzione di vendite interne redditizie a clienti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta.

(22)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno.

(23)

Se il volume delle vendite remunerative di un prodotto rappresentava l’80 % o una percentuale inferiore del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, o nel caso in cui la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto risultava inferiore ai costi di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto, a condizione che le vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume di vendite totali per quel tipo di prodotto.

(24)

Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto è risultato inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite per quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto fosse insufficiente e che quindi il prezzo sul mercato interno non potesse essere utilizzato come base per la determinazione del valore normale.

(25)

Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati dal produttore esportatore sul mercato interno per determinare il valore normale, esso è stato costruito come disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(26)

Per costruire il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese di vendita, alle spese generali e alle spese amministrative e ai profitti sono stati stabiliti, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla base dei dati reali riguardanti la produzione e le vendite nell'ambito di normali operazioni commerciali del prodotto simile da parte del produttore esportatore oggetto dell'inchiesta.

3.1.2.   Prezzo all'esportazione

(27)

L’unico produttore esportatore ha esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da tali acquirenti indipendenti per il prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.1.3.   Confronto

(28)

I valori normali e i prezzi all'esportazione dell’unico produttore esportatore sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi riguardanti il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, l’imballaggio, il credito, il servizio d’assistenza (garanzie) e altri fattori (oneri bancari).

3.1.4.   Margine di dumping

(29)

Dal confronto dei valori normali con i prezzi all'esportazione è risultato un margine di dumping di – 2,30 % per il produttore esportatore taiwanese, Chang Chun Petrochemical Co. Ltd, durante il periodo dell'inchiesta.

(30)

Dato che la sola società che ha collaborato è l'unico produttore esportatore del prodotto in esame di Taiwan e che le sue attività rappresentano il 100 % delle esportazioni taiwanesi verso la CE durante il periodo dell'inchiesta, si è concluso che a Taiwan non può essere imputato alcun dumping.

3.2.   Repubblica popolare cinese (RPC)

3.2.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(31)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando tali produttori esportatori dimostrano che la produzione e la vendita del prodotto simile avvengono in condizioni di economia di mercato. Per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica tali criteri:

le decisioni delle imprese sono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative ingerenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato,

le imprese dispongono di una serie di documenti contabili, soggetti a revisione contabile indipendente, conforme alle norme internazionali in materia di contabilità e che sono d’applicazione in ogni caso,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità,

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(32)

Un produttore esportatore cinese e la società commerciale collegata hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno risposto entro il termine stabilito al questionario destinato ai produttori esportatori. Il produttore fabbrica il prodotto in esame, mentre la società commerciale collegata si occupa delle vendite all'esportazione. È prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi le condizioni per ottenere il TEM.

(33)

Per il produttore esportatore e per la sua società commerciale che hanno chiesto il TEM, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato presso le sedi di tali società, quando lo ha ritenuto necessario, tutte le informazioni contenute nella domanda.

(34)

Dall'inchiesta è risultato che al produttore esportatore cinese non poteva essere concesso il TEM perché non soddisfaceva il primo dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(35)

Si è constatato che il produttore esportatore e la sua società commerciale sono controllati da imprese interamente di proprietà dello Stato, che sono rappresentate da una maggioranza decisiva dei membri del consiglio d'amministrazione, in misura sproporzionata rispetto alla loro partecipazione. Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta lo Stato ha acquisito una quota di partecipazione maggioritaria. Dal momento che le imprese interessate non hanno potuto presentare elementi che potessero essere considerati sufficienti per eliminare i dubbi circa le ingerenze dello Stato nelle decisioni di gestione, si è stabilito che questo gruppo di imprese era soggetto in misura significativa al controllo e all'ingerenza dello Stato. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni in merito alle risultanze di cui sopra. Le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare le conclusioni.

(36)

È risultato da quanto precede che il produttore esportatore cinese e la sua società commerciale non soddisfacevano tutti i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non è stato quindi possibile concedere loro il TEM.

3.2.2.   Trattamento individuale

(37)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(38)

Per quanto riguarda la RPC, il produttore esportatore e la sua società commerciale che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il trattamento individuale, qualora non venisse concesso loro il TEM.

(39)

Dalle informazioni disponibili è emerso che il produttore esportatore e la sua società commerciale non hanno dimostrato di soddisfare cumulativamente tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. È stato infatti stabilito che il produttore esportatore e la sua società commerciale non soddisfano il criterio di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base, secondo il quale la maggioranza delle azioni deve appartenere a privati e i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave devono essere in minoranza o la società deve dimostrare di essere sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato, per le ragioni esposte al considerando 35.

3.2.3.   Paese di riferimento

(40)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(41)

Nell'avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare il Giappone come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e invitato le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Alcune delle parti interessate hanno avanzato obiezioni e proposto di utilizzare come paese di riferimento l'India o Taiwan.

(42)

In India non esiste una produzione significativa di un prodotto simile. Taiwan era oggetto dell'inchiesta e i dati relativi a questo paese potevano quindi essere distorti dal dumping. Di conseguenza, le parti sono state informate che era stato scelto come paese di riferimento il Giappone, dato che questo paese non era interessato dall'inchiesta, aveva una produzione rappresentativa di un prodotto simile e che le condizioni di concorrenza sembravano appropriate.

(43)

La Commissione ha chiesto la collaborazione di quattro produttori conosciuti in Giappone e ha inviato loro il pertinente questionario. Due dei quattro produttori giapponesi hanno risposto al questionario, ma uno di questi non ha fornito dati completi e non ha accettato visite di verifica. I dati comunicati dal solo produttore giapponese che ha pienamente collaborato sono stati verificati sul posto.

(44)

Tuttavia, dopo la visita di verifica presso il produttore esportatore di Taiwan, si è constatato che Taiwan non ha praticato dumping durante il periodo dell'inchiesta. La questione della scelta di un paese di riferimento è stata perciò riesaminata.

(45)

Il volume di produzione di Taiwan è risultato costituire oltre il 100 % del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nella Comunità. Inoltre, il mercato taiwanese può essere considerato aperto, dato che il livello del dazio all'importazione è basso (dazio NPF del 5 %). L'inchiesta ha anche mostrato che a Taiwan le vendite interne del prodotto simile erano rilevanti e che le importazioni verso il mercato taiwanese erano sufficienti. Taiwan è stato quindi ritenuto un mercato concorrenziale e sufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale per la RPC.

(46)

Inoltre, le importazioni di PVA a Taiwan rappresentano circa il 15 % del consumo interno, contro soltanto il 3 % circa nel caso del Giappone, il che significa che il mercato giapponese è meno appropriato di quello di Taiwan in termini di concorrenza delle importazioni. Tenuto conto di quanto precede, si è deciso provvisoriamente di considerare Taiwan come il paese di riferimento più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.2.4.   Valore normale

(47)

Essendo stato scelto Taiwan come paese di riferimento, come indicato al considerando 46, e conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale determinato per Taiwan ai considerando da 19 a 26 è stato utilizzato per calcolare il dumping nel caso della RPC.

3.2.5.   Prezzo all'esportazione

(48)

Poiché i tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato rappresentavano nel loro insieme quasi la totalità delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, i loro dati sono stati utilizzati per determinare il prezzo all'esportazione. L'attendibilità delle informazioni fornite è stata tuttavia verificata confrontandole con i dati Eurostat sulle importazioni, che sono risultati sostanzialmente corrispondenti.

(49)

I tre produttori esportatori della RPC che hanno collaborato hanno venduto il prodotto esportato nella Comunità o direttamente a clienti indipendenti o tramite le società commerciali collegate situate nel paese esportatore.

(50)

I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.6.   Confronto

(51)

Il valore normale per il solo produttore del paese di riferimento, Taiwan, e i prezzi all'esportazione dei tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi riguardanti il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, l'imballaggio, il credito e le commissioni, ove applicabile e giustificato.

3.2.7.   Margine di dumping

(52)

Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ha ottenuto il TEM o il TI, è stato calcolato un margine di dumping nazionale per tutta la RPC utilizzando la media ponderata dei prezzi all'esportazione franco fabbrica dei tre produttori esportatori che hanno collaborato.

(53)

Dal confronto della media ponderata dei prezzi all'esportazione cinesi col valore normale del paese di riferimento è risultato un margine di dumping del 10,06 %.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(54)

Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato per la vendita da tre imprese: Kuraray Europe GmbH («KEG») in Germania, Celanese Ibérica Chemicals («Celanese») in Spagna e una terza impresa che produce volumi molto limitati, ma non ha collaborato all'inchiesta. KEG e Celanese hanno pienamente collaborato all'inchiesta.

(55)

Oltre ai produttori citati, tre produttori comunitari fabbricano il prodotto simile esclusivamente per uso proprio (uso vincolato). Due di queste imprese hanno cooperato all'inchiesta come utilizzatori perché hanno anche acquistato quantità rilevanti del prodotto in esame per la fabbricazione dei loro prodotti a valle.

(56)

Poiché i due produttori che hanno collaborato citati al considerando 54 rappresentavano l'80 % della produzione comunitaria totale (per uso vincolato e non) durante il periodo dell'inchiesta, si considera che essi rappresentino una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Essi rappresentano pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono di seguito definiti «industria comunitaria».

(57)

Poiché l'industria comunitaria è rappresentata solo da due produttori, i dati ad essa relativi sono stati indicizzati al fine di tutelare la riservatezza, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base.

(58)

Per poter stabilire se l’industria comunitaria abbia o meno subito un pregiudizio e determinare il consumo e i diversi indicatori economici relativi alla situazione di detta industria, si è esaminato se, e in quale misura, l’analisi dovesse tener conto dell’uso cui viene destinata successivamente la produzione del prodotto simile dell’industria comunitaria.

(59)

Il PVA è utilizzato come prodotto intermedio per vari altri prodotti. Nella Comunità è spesso utilizzato per la produzione di butirale di polivinile («PVB») e utilizzato come adesivo, come rivestimento per carta, come additivo di polimerizzazione e per l’imbozzimatura di prodotti tessili. Si è constatato nel corso dell'inchiesta che uno dei produttori comunitari, che vendeva la maggior parte della propria produzione di PVA sul mercato, ne consumava anche volumi considerevoli in altre lavorazioni a valle nella stessa società (uso detto vincolato). Come si è detto al considerando 55, tre altre imprese della Comunità producevano PVA esclusivamente per uso vincolato e almeno due di queste, oltre a questa produzione, acquistavano sul mercato volumi rilevanti di PVA destinati a ulteriori impieghi a valle.

(60)

Si è constatato che le quantità destinate a uso vincolato dalle imprese interessate della Comunità potrebbero in via di principio essere sostituite da PVA acquistato, per esempio se le condizioni del mercato e/o considerazioni finanziarie inducessero tale evoluzione. Sono state pertanto incluse nell'analisi del mercato comunitario.

4.2.   Consumo comunitario

(61)

Il consumo comunitario è stato determinato sulla base dei volumi delle vendite sul mercato libero della produzione dell'industria comunitaria destinata al mercato comunitario, dell'uso vincolato dell'industria comunitaria, delle quantità prodotte dagli altri (piccoli) produttori comunitari, quali risultano dalla banca dati più utilizzata in questo settore particolare, dell'uso vincolato dei due utilizzatori di cui al considerando 55, dei volumi verificati delle importazioni del solo produttore taiwanese e dei dati Eurostat relativi ai volumi delle importazioni comunitarie per tutti gli altri paesi.

(62)

Per quanto riguarda i dati Eurostat relativi ai volumi delle importazioni, come si è detto al considerando 14 il prodotto in esame è attualmente dichiarato al codice NC ex 3905 30 00. I dati Eurostat riguardanti questo codice NC ex includono anche alcuni prodotti di nicchia che non rientrano nella definizione del prodotto. Poiché non è stato possibile isolare in questa categoria più ampia i soli dati relativi al prodotto in esame, i dati sono stati adeguati sulla base delle informazioni sulle importazioni di tali prodotti di nicchia contenute nella denuncia.

(63)

Per quanto riguarda i dati Eurostat, occorre anche notare che alcune importazioni del prodotto in esame sono state dichiarate d'origine «segreta» e pertanto la banca dati pubblica non conteneva informazioni al riguardo. Precisazioni sui paesi d'origine delle importazioni dichiarate come tali sono state ottenute presso le autorità doganali competenti e incluse in tutte le tabelle e le analisi pertinenti.

(64)

Sulla base di quanto precede, si è constatato che il consumo di PVA è fortemente aumentato durante il periodo considerato e in particolare tra il 2004 e il 2005. Nel corso del periodo considerato, l'aumento del consumo è stato del 14 %, soprattutto in conseguenza della rapida crescita della domanda di PVA come materia prima per la produzione di butirale di polivinile (PVB), utilizzato nella fabbricazione di pellicole o fogli di PVB. Le pellicole di PVB sono utilizzate come strato intermedio nella fabbricazione di vetri di sicurezza laminati per l’industria automobilistica e l’edilizia, un mercato in forte espansione nella Comunità.

 

2003

2004

2005

PI

Consumo in tonnellate

142 894

148 807

163 851

163 096

Indice (2003 = 100)

100

104

115

114

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

(65)

Poiché il margine di dumping constatato per Taiwan è inferiore alla soglia de minimis, le importazioni originarie di questo paese devono provvisoriamente essere escluse dalla valutazione del pregiudizio.

a)   Volume e quota di mercato ed entità delle importazioni in questione

(66)

I volumi delle importazioni del prodotto in esame sono diminuiti del 39 % tra il 2003 e il 2004, sono aumentati del 29 % nel 2005 e poi sono scesi leggermente, sicché durante il periodo dell’inchiesta si è avuto un calo dell'11 % rispetto al 2003.

Importazioni

2003

2004

2005

PI

RPC tonnellate

24 067

14 710

21 561

21 513

Indice (2003 = 100)

100

61

90

89

(67)

Anche la quota di mercato delle importazioni dalla RPC prima è fortemente diminuita e poi è risalita. Nel 2005 e durante il periodo dell’inchiesta le importazioni dalla RPC rappresentavano il 13 % dell'intero mercato comunitario.

Quota di mercato della RPC

2003

2004

2005

PI

Mercato comunitario

17 %

10 %

13 %

13 %

Indice (2003 = 100)

100

59

78

78

b)   Prezzi

(68)

Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC è diminuito del 2 %.

Prezzi unitari

2003

2004

2005

PI

RPC (EUR/t)

1 150

1 115

1 164

1 132

Indice (2003 = 100)

100

97

101

98

c)   Sottoquotazione dei prezzi

(69)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato i dati relativi ai prezzi nel PI. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano prezzi netti, previa detrazione di eventuali sconti e ribassi. Ove necessario, tali prezzi sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica, escludendo i costi di trasporto nella Comunità. Anche i prezzi all'importazione dalla RPC sono al netto di sconti e ribassi e sono stati adeguati, se necessario, ai prezzi CIF frontiera comunitaria, tenendo opportunamente conto dei dazi doganali (6,5 %) e dei costi successivi all'importazione sostenuti dagli importatori nella Comunità.

(70)

I prezzi di vendita dell'industria comunitaria e i prezzi all'importazione dalla RPC sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, quello della vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Poiché si è ritenuto che il confronto per tipo di prodotto dovesse essere significativo ed equo e quindi dovesse essere escluso ogni confronto tra una qualità ordinaria e una qualità speciale rientrante nella definizione del prodotto, è stato considerato opportuno escludere dal confronto alcuni prodotti, rappresentanti il 35 % delle importazioni originarie della RPC, ma solo una piccola quantità delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario.

(71)

Durante il periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale rispetto ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria, è stata per la RPC del 3,3 %.

4.4.   Situazione dell’industria comunitaria

(72)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori economici che influiscono sulla situazione di questa industria durante il periodo considerato. Per motivi di riservatezza, dal momento che l’analisi riguarda soltanto due società, la maggior parte degli indicatori sono presentati in forma indicizzata o indicando una forcella di valori minimi e massimi.

a)   Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

 

2003

2004

2005

PI

Produzione in tonnellate

(forcelle)

60 000-80 000

65 000-85 000

70 000-90 000

75 000-95 000

Produzione (indice)

100

103

119

126

Capacità di produzione in

(forcelle)

60 000-80 000

65 000-85 000

70 000-90 000

75 000-95 000

Capacità di produzione

(indice)

100

107

129

133

Utilizzazione delle capacità

(indice)

100

97

92

94

(73)

La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 26 % nel corso del periodo considerato. L'aumento sensibile della capacità di produzione, in particolare nel 2005, è stato determinato dalla crescita della domanda sul mercato comunitario.

(74)

Tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta capacità di produzione supplementari sono state installate dall'industria comunitaria. Nello stesso periodo la capacità di produzione è diminuita del 6 %.

b)   Volume delle vendite e quote di mercato nella Comunità

(75)

La tabella che segue indica i risultati dell'industria comunitaria in relazione alle vendite ad acquirenti indipendenti della Comunità:

Industria comunitaria

2003

2004

2005

PI

Volume delle vendite (indice)

100

110

112

122

Quota di mercato (indice)

100

104

97

104

(76)

I volumi delle vendite dell'industria comunitaria a clienti indipendenti nella Comunità sono aumentati del 22 % dal 2003 al PI. Nel valutare questo dato va tenuto conto di un aumento del consumo nella Comunità.

(77)

La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata nel 2004, poi è fortemente diminuita nel 2005; durante il periodo dell’inchiesta era superiore del 4 % a quella del 2003.

c)   Prezzi nella Comunità

(78)

La principale materia prima utilizzata per la produzione di PVA è l'acetato di vinile monomerico («VAM»). Il VAM è un prodotto di base ed è quindi l'equilibrio tra la domanda e l'offerta che ne determina il prezzo. Inoltre, il prezzo di mercato del VAM è fortemente influenzato dall'andamento dei prezzi del petrolio e del gas in quanto i principali input per la fabbricazione del VAM sono l'acido acetico (la cui produzione richiede grosse quantità di gas naturale) e l'etilene (prodotto per distillazione di idrocarburi). Per di più, anche l'energia incide fortemente sul costo di produzione del PVA a partire dal VAM. La quota complessiva dei costi energetici nella produzione del PVA è quindi dell’ordine del 50-60 % e, in condizioni normali, si può prevedere che una variazione sensibile dei prezzi del petrolio e del gas avrà un impatto diretto sul prezzo di vendita del PVA.

(79)

Si è constatato che i prezzi di queste materie prime sono aumentati notevolmente sul mercato mondiale tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta. Durante questo periodo i prezzi del VAM sono aumentati del 20-30 % e l'aumento dei prezzi dell'energia è stato ancora più sensibile. Tuttavia, questo forte incremento dei prezzi delle principali materie prime non si è tradotto in prezzi di vendita più elevati praticati dall'industria comunitaria: i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti durante lo stesso periodo del 5 %, con un andamento particolarmente negativo nel 2004 (– 7 %). Anziché ripercuotere l'aumento dei costi sulla sua clientela, l'industria comunitaria ha quindi dovuto ridurre i suoi prezzi per non perdere clienti.

 

2003

2004

2005

PI

Prezzi unitari in EUR (forcelle)

1 300-1 800

1 100-1 600

1 200-1 700

1 200-1 700

Prezzi unitari (indice)

100

93

95

95

d)   Scorte

(80)

Nella tabella seguente sono indicati i volumi delle scorte alla fine di ciascun periodo.

 

2003

2004

2005

PI

Scorte in tonnellate (forcelle)

10 000-15 000

8 000-13 000

9 000-14 000

8 000-13 000

Scorte (indice)

100

87

96

87

(81)

Il livello delle scorte si è mantenuto nell'insieme stabile. È diminuito del 13 % tra il 2003 e il 2004, è poi aumentato del 9 % fino alla fine 2005 e in seguito è sceso ancora del 9 %.

e)   Investimenti e capacità di ottenere capitali

 

2003

2004

2005

PI

Investimenti (indice)

100

369

177

62

(82)

Gli investimenti hanno toccato il livello massimo nel 2004 e 2005, quando le capacità di produzione dell'industria comunitaria sono state aumentate per rispondere alla domanda crescente sul mercato. Nel corso dell'inchiesta si è constatato che gli investimenti in edifici, impianti e macchinari nel 2003 e nel PI erano destinati essenzialmente a mantenere il livello di capacità produttiva.

(83)

Dall'inchiesta è emerso che le performance finanziarie dell'industria comunitaria sono peggiorate, ma non è risultato che la sua capacità di ottenere capitali sia stata seriamente compromessa durante il periodo considerato.

f)   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

(84)

In considerazione degli oneri straordinari molto elevati sostenuti dal principale produttore comunitario durante il periodo considerato, non è stato ritenuto ragionevole determinare la redditività sulla base del profitto netto al lordo dell'imposta. Gli oneri straordinari erano dovuti al cambiamento di proprietà del principale produttore comunitario nel 2001. La redditività dell'industria comunitaria è stata quindi determinata esprimendo l'utile di esercizio sulle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti in percentuale del fatturato di tali vendite.

 

2003

2004

2005

PI

Redditività sulle vendite CE

7 %-17 %

3 %-13 %

2 %-12 %

(– 5 %)-(+ 5 %)

Redditività sulle vendite CE (indice)

100

38

29

8

Utile sul capitale investito (forcella)

(80 %)-(100 %)

(10 %)-(30 %)

(5 %)-(20 %)

(0 %)-(15 %)

Utile sul capitale investito (indice)

100

17

12

4

Flusso di cassa (indice)

100

55

26

–7

(85)

Il calo dei prezzi di vendita tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta ha fortemente influito sulla redditività dell'industria comunitaria, scesa di oltre il 10 % durante il periodo considerato. Il rendimento degli attivi netti è stato calcolato esprimendo il profitto netto al lordo dell'imposta del prodotto simile come percentuale del valore contabile netto del capitale fisso destinato al prodotto simile. Questo indicatore ha seguito una tendenza analoga a quella della redditività, decrescendo in misura significativa nel periodo in esame. Analogo andamento negativo si è constatato per quanto riguarda il flusso di cassa generato dall'industria comunitaria, il che ha comportato un grave deterioramento complessivo della situazione finanziaria di tale industria durante il PI.

g)   Occupazione, produttività e salari

 

2003

2004

2005

PI

Numero di occupati (indice)

100

100

97

96

Costo del lavoro medio per occupato (indice)

100

105

97

95

Produttività (indice)

100

103

123

132

(86)

In conseguenza dei seri sforzi compiuti per ridurre i costi, il numero degli addetti dell'industria comunitaria è diminuito dal 2004 del 4 %. Dal 2003 al periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare del 32 % la produttività per addetto. Durante lo stesso periodo, il costo medio del lavoro per addetto è diminuito del 5 %. Si può quindi concludere che, durante il periodo considerato, l'industria comunitaria ha compiuto progressi molto significativi dal punto di vista dell'efficacia dei costi.

h)   Entità del margine di dumping

(87)

Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.

i)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(88)

In assenza di informazioni sull'esistenza di eventuali pratiche di dumping precedenti alla situazione esaminata dal presente procedimento, la questione risulta irrilevante.

j)   Crescita

(89)

L'inchiesta ha mostrato che, durante il periodo considerato, l'industria comunitaria ha aumentato la sua quota di mercato comunitario dell'1-2 %.

4.5.   Conclusioni in merito al pregiudizio

(90)

Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, l'evoluzione di alcuni indicatori di pregiudizio è stata positiva: l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare i suoi volumi di vendite e la sua quota di mercato e ha investito molto in capacità di produzione supplementari.

(91)

Tuttavia, l'andamento dei suoi indicatori finanziari è stato negativo: il margine di profitto ragionevole raggiunto nel 2003 è diminuito in modo rapido e costante dal 2004 alla fine del periodo dell'inchiesta. L'utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno conosciuto uno sviluppo negativo esponenziale. Questa evoluzione si spiega col fatto che non è stato possibile ripercuotere il brusco aumento dei costi delle materie prime sui prezzi di vendita del prodotto simile. Mentre in una situazione di mercato normale, tenuto conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime, si sarebbe avuto presumibilmente un aumento dei prezzi di vendita del PVA del 10-20 %, i prezzi di vendita del prodotto simile praticati dall'industria comunitaria sono diminuiti del 5 %, a scapito della sua redditività. Cionondimeno, durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni dalla RPC sono rimasti inferiori a quelli dell'industria comunitaria del 3,3 % in media ponderata.

(92)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Introduzione

(93)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in regime di dumping del prodotto in esame originario della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio che può essere considerato come notevole. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto danneggiare l'industria comunitaria nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

5.2.   Effetti delle importazioni in dumping

(94)

Le importazioni originarie della RPC si sono mantenute durante il periodo considerato a livelli significativi, cioè hanno sempre rappresentato una quota di mercato pari almeno al 10 %. Allo stesso tempo, i prezzi medi di tutti i produttori esportatori della RPC sono scesi del 2 % e sono stati inferiori del 3,3 % ai prezzi medi dell'industria comunitaria nel corso del PI. L'industria comunitaria, per mantenersi sul mercato interno e a causa dei prezzi di mercato molto bassi imposti dalle importazioni dalla RPC, si è vista costretta a diminuire i prezzi di vendita del 5 % durante il periodo considerato.

(95)

Questa politica dei prezzi sleale dovuta alle importazioni in regime di dumping provenienti dalla RPC ha avuto pertanto l'effetto di abbassare i prezzi dell'industria comunitaria, che non hanno neppure potuto coprire l'aumento dei costi delle materie prime, come evidenzia la notevole riduzione della redditività dell'industria comunitaria.

(96)

Sulla base delle precedenti considerazioni, è evidente che le importazioni a basso prezzo provenienti dalla RPC che hanno notevolmente sottoquotato i prezzi dell'industria comunitaria hanno svolto un ruolo determinante nel deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, che si riflette nella netta diminuzione della redditività e nel forte deterioramento degli altri indicatori finanziari.

5.3.   Effetti di altri fattori

a)   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC

(97)

Secondo Eurostat e in base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta, i principali paesi terzi dai quali è importato PVA sono Usa, Giappone e Taiwan.

Importazioni originarie di altri paesi terzi (quantitativi)

Importazioni (tonnellate)

2003

2004

2005

PI

USA

11 313

21 207

22 919

22 638

Indice (2003 = 100)

100

187

203

200

Giappone

13 682

11 753

12 694

14 151

Indice (2003 = 100)

100

86

93

103

Taiwan (forcelle)

11 000-14 000

13 000-16 500

10 000-13 000

9 000-12 000

Indice (2003 = 100)

100

118

88

83

Importazioni originarie di altri paesi terzi (prezzi medi)

Prezzo medio (EUR)

2003

2004

2005

PI

USA

1 334

1 282

1 298

1 358

Indice (2003 = 100)

100

96

97

102

Giappone

1 916

1 532

1 846

1 934

Indice (2003 = 100)

100

80

96

101

Taiwan

1 212

1 207

1 308

1 302

Indice (2003 = 100)

100

100

108

108

Quote di mercato

Quota di mercato (%)

2003

2004

2005

PI

USA

7,9 %

14,3 %

14,0 %

13,9 %

Giappone

9,6 %

7,9 %

7,7 %

8,7 %

Taiwan (indice)

100

113

77

73

(98)

Le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti sono fortemente aumentate dal 2003 e durante il periodo dell'inchiesta rappresentavano oltre 22 000 tonnellate, cioè quasi il 14 % del mercato comunitario totale (vincolato e non vincolato). L'inchiesta ha mostrato che per la maggior parte queste vendite hanno riguardato parti collegate e che i prezzi unitari medi si situavano, durante tutto il periodo considerato, tra il 15 e il 20 % al di sopra dei prezzi medi CIF delle importazioni cinesi. Inoltre, si è accertato che le quantità sono state rivendute a clienti indipendenti a prezzi superiori del 10-20 % ai suddetti prezzi all'importazione. Dato che i prezzi di mercato del PVA originario degli Stati Uniti erano dello stesso ordine di quelli del PVA prodotto dall'industria comunitaria, non hanno contribuito al calo dei prezzi osservato durante il periodo considerato. Si può quindi concludere che queste importazioni non hanno avuto un effetto significativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

(99)

Durante il periodo considerato ci sono state anche consistenti importazioni dal Giappone, che hanno rappresentato quasi il 9 % del mercato comunitario durante il PI. Dopo un calo nel 2004, le importazioni giapponesi sono nuovamente aumentate a partire dal 2005 e durante il PI erano superiori del 3 % a quelle del 2003. Tuttavia, l'analisi dei prezzi di vendita di queste importazioni ha mostrato che i prezzi medi erano superiori ai prezzi che l'industria comunitaria poteva raggiungere; pertanto, esse non hanno contribuito all'andamento negativo dei prezzi che ha determinato un grave deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

(100)

Le importazioni da Taiwan provengono da un solo produttore che ha pienamente collaborato all'inchiesta. Si è constatato che questi dati erano più attendibili dei dati Eurostat, dato che il codice NC include altri prodotti oltre al prodotto in esame. Per ragioni di riservatezza, sono presentati in forma di indici o di forcelle. Le importazioni da Taiwan, dopo un forte aumento nel 2004, sono gradualmente diminuite e rappresentavano il 6-7 % dell'intero mercato comunitario durante il PI (circa la metà della quota di mercato delle importazioni dalla RPC). Durante lo stesso periodo, i prezzi medi di queste importazioni sono aumentati dell'8 %, contrariamente all'andamento dei prezzi registratosi per le importazioni dalla RPC. Di conseguenza, la differenza di prezzo tra PVA importato dalla RPC e PVA importato da Taiwan è aumentata raggiungendo il 12-18 % durante il PI. Tenuto conto di questi elementi, si è concluso provvisoriamente che queste importazioni non hanno avuto un effetto rilevante sulla situazione dell'industria comunitaria.

(101)

Oltre alle importazioni dagli Stati Uniti, dal Giappone e da Taiwan, non ci sono state importazioni di volumi significativi da altri paesi. Sulla base delle constatazioni relative a queste importazioni riportate ai considerando da 97 a 100, si può quindi concludere provvisoriamente che le importazioni da paesi diversi dalla RPC non hanno contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

b)   Vendite comunitarie eventuali di altri produttori comunitari

(102)

Come è precisato ai considerando 54 e 55, oltre ai due produttori che costituiscono l'industria comunitaria, quattro altre imprese fabbricano nella Comunità il prodotto in esame. Tre di esse, di cui due hanno collaborato all'inchiesta come utilizzatori, utilizzano tutta la loro produzione di PVA per la fabbricazione di prodotti a valle. La quarta produce soltanto quantità molto limitate. Tenuto conto di quanto sopra, si può ritenere che gli altri produttori comunitari non abbiano in alcun modo concorso a determinare il calo dei prezzi del mercato e il conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

c)   Pregiudizio autoinflitto risultante da inefficacia dei costi

(103)

Varie parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria derivava dal fatto che essa non era riuscita a mantenersi competitiva sul piano dei costi e aveva compiuto investimenti errati. A tale riguardo, come è indicato al considerando 86, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria, durante il periodo considerato, ha incrementato sensibilmente la sua produttività, aumentando la produzione e riducendo la manodopera. Inoltre, è stato accertato che gli investimenti destinati ad aumentare la capacità di produzione (cfr. considerando 73) non hanno avuto un'influenza significativa sull'andamento fortemente negativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

(104)

Il solo fattore che abbia influito negativamente in modo significativo sui costi di produzione del prodotto simile durante il periodo considerato è stato quindi il forte aumento dei prezzi delle materie utilizzate per la sua fabbricazione, come indicato ai considerando 78 e 79. L'inchiesta ha mostrato che l'evoluzione dei prezzi pagati dall'industria comunitaria per l'acquisto di VAM e di energia ha corrisposto all'andamento dei prezzi di queste materie prime sul mercato mondiale e non può quindi essere attribuita al modo in cui si è approvvigionata l'industria comunitaria. Questo argomento è pertanto respinto.

d)   Ritardo nell'adeguamento dei prezzi

(105)

Un importante utilizzatore di PVA ha sostenuto che sarebbe normale, per questo particolare settore, che l'aumento del prezzo d'acquisto del VAM non si sia ancora ripercosso in un aumento del prezzo di vendita del PVA. Questo si spiegherebbe per il fatto che nel settore i contratti a lungo termine sono la norma e, pertanto, una sensibile sfasatura temporale sarebbe normale. A tale riguardo, se è vero che in alcuni casi le vendite dell'industria sono effettuate in base a contratti di questo tipo, è raro che tali contratti prevedano un prezzo fisso per un periodo di più di un anno. Nel quadro di questi contratti, i prezzi sono perciò rinegoziati dopo un certo periodo o se si verifica una variazione sensibile dei prezzi delle materie prime. Di conseguenza, questo argomento è respinto.

5.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(106)

In conclusione, l'analisi di cui sopra ha dimostrato che le importazioni dalla RPC durante il periodo considerato hanno causato durante tutto questo periodo un forte calo dei prezzi sul mercato comunitario. Durante il PI, i prezzi delle importazioni dalla RPC erano sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

(107)

Il calo dei prezzi ha portato a una sensibile diminuzione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, che ha coinciso per l'industria comunitaria con un netto calo della redditività, degli utili sul capitale investito e del flusso di cassa risultante dalle attività operative.

(108)

Inoltre, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto negativo rilevante.

(109)

In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni originarie del paese in questione hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

6.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(110)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni raggiunte sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che in questo caso particolare l'adozione di misure non sia nell'interesse della Comunità. A tal fine, come previsto dall'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate.

6.1.   Interesse dell’industria comunitaria

(111)

Come indicato al considerando 56, l’industria comunitaria è costituita da due società, con impianti di produzione in Germania e in Spagna e da 200 a 300 dipendenti direttamente addetti alla produzione e alla vendita del prodotto simile e alle connesse attività amministrative. Se saranno istituite misure, si può prevedere che il calo dei prezzi sul mercato comunitario avrà fine e che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria cominceranno a risalire, e di conseguenza che la sua situazione finanziaria migliorerà.

(112)

D'altro canto, se non dovessero essere istituite misure antidumping, è probabile che l'andamento negativo degli indicatori finanziari dell'industria comunitaria, in particolare della sua redditività, si manterrà. L'industria comunitaria perderà in tal caso una notevole quota di mercato perché non sarà più in grado di adeguarsi ai prezzi di mercato determinati dalle importazioni in provenienza dalla RPC. Nella peggiore delle ipotesi, l'industria comunitaria sarebbe costretta a uscire dal mercato libero e a mantenere la produzione di PVA per il solo uso vincolato. Nei due casi, probabili conseguenze saranno riduzioni della produzione e degli investimenti, chiusure di impianti di produzione e perdita di posti di lavoro nella Comunità.

(113)

In conclusione, l’istituzione di misure antidumping consentirà all’industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(114)

Come si è detto al considerando 8, sono stati inviati questionari a un campione di cinque importatori, rappresentanti circa l'80 % delle importazioni comunitarie del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Le informazioni comunicate da uno degli importatori del campione hanno dovuto essere ignorate in questa fase perché per due volte egli ha annullato una visita di verifica già concordata. Le risposte fornite a tre dei questionari hanno potuto essere verificate sul posto.

(115)

La quota del fatturato totale delle attività di questi importatori rappresentata dal PVA era molto esigua. In media, il 3-4 % delle attività di questi importatori ha potuto essere collegato a importazioni di PVA dalla RPC. Gli importatori hanno un campo di attività molto più ampio che può anche includere il commercio e la distribuzione in generale. Alcuni importatori acquistano il prodotto oggetto dell'inchiesta non soltanto nella RPC ma anche da altre fonti all'interno e all'esterno della Comunità, compresa l'industria comunitaria. Il margine di profitto medio conseguito dagli importatori del campione sul commercio di PVA è del 5 % circa.

(116)

Gli importatori comunitari sono contrari all'istituzione di misure. Gli importatori che hanno collaborato hanno sostenuto che l'istituzione di misure nuocerebbe seriamente alle loro operazioni, perché non potrebbero ripercuotere l'aumento dei prezzi sugli utilizzatori. Al riguardo, va detto che l'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni originarie della RPC, come è stato spiegato al considerando 111, avrà molto probabilmente come conseguenza un lieve aumento dei prezzi di mercato. Si può quindi prevedere che gli importatori che acquistano il prodotto in esame nella RPC potranno ripercuotere i costi di questo dazio sul cliente finale. La rilevante sottoquotazione ancora constatata dopo l'adeguamento dei prezzi CIF frontiera comunitaria per tenere conto dei costi successivi all'importazione lascia supporre che un aumento dei prezzi è possibile In ogni caso, tenuto conto dell'importanza limitata delle vendite di questo prodotto nelle attività degli importatori e del margine di profitto attualmente conseguito, sia complessivamente che relativamente alle sole vendite di PVA, si può prevedere che il dazio antidumping, quale è provvisoriamente determinato, non inciderà in misura significativa sulla situazione finanziaria di questi operatori economici.

(117)

Sebbene gli importatori/distributori non siano favorevoli all’istituzione di misure, sulla base delle informazioni disponibili si può concludere che sugli eventuali vantaggi che potrebbe per loro comportare l’assenza di misure prevale l’interesse dell’industria comunitaria di vedere neutralizzate le pratiche commerciali sleali e pregiudizievoli della RPC.

6.3.   Interesse degli utilizzatori

(118)

Sette utilizzatori hanno compilato il questionario. Le risposte di due di queste imprese erano incomplete e non hanno quindi potuto essere prese in considerazione nell'analisi. Le altre cinque società utilizzavano il PVA per diverse applicazioni: per la produzione di adesivi, di polveri industriali, di PVB, per l'imbozzimatura e il finissaggio di prodotti tessili e per la produzione di resine.

(119)

Secondo le informazioni relative agli acquisti fornite nelle risposte ai questionari, gli acquisti dei cinque utilizzatori che hanno collaborato hanno rappresentato durante il periodo dell'inchiesta circa il 19 % del consumo comunitario totale di PVA e le loro importazioni dalla RPC hanno costituito il 22 % circa del totale delle importazioni dalla RPC. È da notare che le importazioni dalla RPC rappresentavano, complessivamente, una quota minoritaria dei loro acquisti, il 15 %. Tuttavia, le situazioni sono molto diverse: uno degli utilizzatori che hanno collaborato non ha importato nulla dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta, mentre un altro ha acquistato PVA esclusivamente nella RPC.

(120)

Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno addotto una serie di argomenti contro l'istituzione di misure.

(121)

Due imprese utilizzano il PVA per la fabbricazione di adesivi. Si è accertato che, per la produzione di questi adesivi, il PVA costituisce un input essenziale che, secondo la composizione del prodotto, può rappresentare fino all'80 % dei costi di fabbricazione. Le imprese hanno sostenuto che, tenuto conto della quota considerevole del PVA nel costo di produzione e dei margini di profitto conseguiti sulle vendite di adesivi, un dazio antidumping potrebbe condurli al fallimento o costringerli a delocalizzare la loro produzione al di fuori della Comunità. Queste imprese hanno espresso forti dubbi sulla disponibilità dei loro clienti a sostenere un eventuale aumento dei prezzi derivante da dazi antidumping. Al riguardo, se è vero che i margini di profitto in questo particolare settore sono modesti, va anche notato che le misure proposte influiscono direttamente soltanto sui prezzi d'acquisto del PVA d'origine cinese, che costituisce soltanto una fonte d'approvvigionamento, e che questi prezzi erano nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta. L'incidenza del dazio antidumping sul costo di produzione degli adesivi di queste imprese non è quindi irrilevante ma, considerato anche il livello del dazio proposto, non sembrano esservi ragioni per le quali i loro clienti non sarebbero disposti a sostenere almeno in gran parte questo aumento del costo.

(122)

Due altre imprese utilizzano il PVA per la produzione di PVB. Anche nel caso della produzione di PVB il PVA è un fattore di costo principale. Una di queste imprese, che impiega poi il PVB per la produzione di pellicola di PVB, ha lasciato intendere che eventuali misure potrebbero indurla a delocalizzare la produzione di PVB al di fuori della Comunità. Questa impresa ha anche sostenuto che, tenuto conto del tempo necessario per ottenere un PVA con caratteristiche adatte a tale applicazione, sarebbe complicato e costoso cambiare fornitore. Anche l'altro produttore di PVB che ha collaborato in qualità di utilizzatore, che impiega PVA non solo per la fabbricazione di PVB ma principalmente per la produzione di polveri industriali, ha fatto presente che cambiare fornitore sarebbe un'operazione difficile e lunga e ha espresso preoccupazione circa l'aumento dei costi che l'istituzione di misure potrebbe determinare.

(123)

Si ammette che un aumento del costo d'acquisto del PVA si tradurrà in un costo di fabbricazione del PVB più elevato. Tuttavia, dato che le importazioni dalla RPC rappresentano il 13 % del mercato comunitario, tali misure non avranno un'incidenza diretta sull'87 % del PVA consumato nella Comunità. Inoltre, l'aliquota del dazio proposto è modesta. Tenuto conto di quanto precede e delle buone condizioni di mercato per il PVB, l'effetto di questo dazio è considerato tollerabile.

(124)

Per quanto riguarda la procedura di qualificazione, si ammette che, per alcune applicazioni particolari, le caratteristiche del PVA possono essere molto specifiche e vincolanti e richiedere di conseguenza un lungo processo di qualificazione, che comporta prove approfondite. Tuttavia, occorre ricordare che le misure antidumping non hanno lo scopo di escludere determinati fornitori dal mercato comunitario. Ogni misura proposta è unicamente diretta a ristabilire scambi equi e a correggere una situazione di mercato distorta. Di conseguenza, e tenuto conto del livello del dazio antidumping proposto, non c'è ragione di ritenere che certi utilizzatori sarebbero costretti a cambiare fornitore nel caso le misure fossero applicate.

(125)

Un utilizzatore che ha collaborato, fabbricante di tessuti in poliestere/cotone e cotone, che utilizza il PVA per l'imbozzimatura e il finissaggio dei tessuti greggi, ha segnalato che misure potrebbero indurre la società a delocalizzare le sue attività di filatura e tessitura al di fuori della Comunità. A tale riguardo, si è stabilito che la quota del PVA nel costo di fabbricazione dei prodotti dell'impresa è piuttosto limitata, essendo compresa tra lo 0,2 % e lo 0,8 %. Considerata l'aliquota del dazio proposto, si può perciò ritenere che l'incidenza di tale dazio non sarebbe significativa.

(126)

Infine, il denunziante KEG ha sostenuto che la non istituzione di misure lederebbe gli interessi degli utilizzatori, dato che i cattivi risultati finanziari delle sue attività relative al PVA potrebbero indurre KEG a ritirarsi dal mercato libero per concentrare le sue attività sul mercato a valle. Se ciò dovesse verificarsi, ha sostenuto il denunziante, l'industria utilizzatrice si troverebbe a corto di approvvigionamenti perché KEG è un fornitore importante e affidabile. Anche se questo argomento non è stato appoggiato esplicitamente dagli utilizzatori interessati, è accertato che tre dei cinque utilizzatori interessati acquistano consistenti quantità di PVA da KEG e che questa impresa può essere considerata come il più importante fornitore sul mercato comunitario. Se, per qualsiasi motivo, KEG si ritirasse dal mercato, non può essere escluso che l'industria utilizzatrice si troverebbe di fronte a gravi problemi di approvvigionamento.

6.4.   Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

(127)

Si può prevedere che l'istituzione di misure permetterà all'industria comunitaria di migliorare la sua redditività. Considerata la situazione finanziaria sfavorevole dell'industria comunitaria, esiste il rischio concreto che, in assenza di misure, l'industria comunitaria debba chiudere impianti di produzione e licenziare lavoratori. In generale, anche gli utilizzatori nella Comunità trarrebbero vantaggio dall'istituzione di misure, dato che la fornitura di volumi sufficienti di PVA non sarà compromessa, mentre l'aumento complessivo del prezzo d'acquisto del PVA sarà modesto. Tenuto conto di quanto precede, si conclude provvisoriamente che, nel caso presente, non esiste alcuna ragione imperativa di non istituire misure nell'interesse della Comunità.

7.   PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(128)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene che debbano essere istituite misure provvisorie riguardanti le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC, per evitare che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

(129)

Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame da Taiwan, nessun dumping è stato provvisoriamente constatato, come indicato al considerando 30. Di conseguenza, non dovrebbe essere istituita alcuna misura provvisoria. Considerando il momento in cui interviene questa determinazione, è stato giudicato opportuno concedere alle parti interessate un mese di tempo per presentare le loro osservazioni su questa constatazione provvisoria, al fine di chiudere eventualmente il procedimento riguardante le importazioni da Taiwan del prodotto in esame.

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(130)

Il livello delle misure provvisorie relative alle importazioni originarie della RPC deve essere sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli causati all'industria dalle importazioni in dumping, senza tuttavia superare i margini di dumping accertati. Nel calcolare l'importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure debbano consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping.

(131)

Si considera che nel 2003 la situazione concorrenziale sul mercato comunitario era normale. In mancanza di dumping pregiudizievole, l'industria comunitaria realizzava un margine di profitto normale nella forcella indicata al considerando 84. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili, si è provvisoriamente stabilito che un margine di profitto corrispondente a tale livello può essere considerato come il livello appropriato che l'industria comunitaria poteva prevedere di raggiungere in assenza di dumping pregiudizievole.

(132)

Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo di vendita applicato da ciascun produttore dell’industria comunitaria in funzione del punto di pareggio e aggiungendo a tale prezzo il suddetto margine di utile. L'eventuale differenza risultante da questo confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale all'importazione CIF. Poiché a nessuno dei produttori cinesi che hanno collaborato è stato concesso il TEM o il trattamento individuale e in considerazione dell‘alto grado di collaborazione offerto, il livello provvisorio nazionale di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato come la media ponderata dei margini di pregiudizio dei tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.

(133)

Il margine di pregiudizio così determinato per la RPC è sensibilmente più elevato del margine di dumping constatato.

7.2.   Misure provvisorie

(134)

Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC debbano essere istituite misure antidumping provvisorie al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente al principio del dazio inferiore.

(135)

In base a quanto precede, l'aliquota del dazio proposto per le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC è del 10,0 %.

7.3.   Disposizione finale

(136)

Nell'interesse di una buona amministrazione, è opportuno fissare un termine per consentire alle parti interessate che si sono fatte conoscere entro il termine stabilito nell'avviso di apertura di presentare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere di essere ascoltate. Occorre inoltre precisare che le conclusioni riguardanti l'imposizione dei dazi tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio su determinati alcoli polivinilici in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 84,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, classificabili al codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905300020) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 10 %.

3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 311 del 19.12.2006, pag. 47.


DIRETTIVE

18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/41


DIRETTIVA 2007/55/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3), in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (4), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere gli attuali livelli massimi di residui (LMR) di azinfos-metile sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori. Essa ha invitato lo Stato membro che ha funto da relatore per l’azinfos-metile a norma della direttiva 91/414/CEE (5) a presentare una proposta per la revisione degli LMR comunitari. Tale proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione.

(2)

Gli LMR comunitari e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede una serie di LMR per l’azinfos-metile. Gli LMR comunitari basati sugli LMR del Codex sono inoltre stati valutati dallo Stato membro relatore alla luce dei nuovi dati riguardanti i rischi per i consumatori.

(3)

L’esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori all’azinfos-metile attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (6). È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(4)

Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari occorre fissare LMR per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

(5)

È quindi necessario modificare gli LMR di cui agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché si possa sorvegliare e controllare l’osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore.

(6)

I partner commerciali della Comunità sono stati informati dei nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni in merito saranno prese in debita considerazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce relativa all’azinfos-metile è soppressa.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 marzo 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 marzo 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/8/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 9).

(2)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

(3)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

(4)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25).

(5)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(6)  Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO I

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunta la seguente riga:

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

«Azinfos-metile

0,05 (*)

CEREALI»


ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è aggiunta la seguente riga:

 

Quantità massime in mg/kg (ppm)

Residui di antiparassitari

di grassi delle carni, preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell’allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 (1) (4)

per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell’allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4)

di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d’uovo elencati nell’allegato I alle voci 0407 00 e 0408 (3) (4)

«Azinfos-metile

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO III

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è aggiunta la seguente colonna:

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Azinfos-metile

1.   

Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

i)

AGRUMI

0,05 (1)

Pompelmi

 

Limoni

 

Limette

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

Arance

 

Pomeli

 

Altri

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

0,5

Mandorle

 

Noci del Brasile

 

Noci di acagiù

 

Castagne e marroni

 

Noci di cocco

 

Nocciole

 

Noci del Queensland

 

Noci di Pecan

 

Pinoli

 

Pistacchi

 

Noci comuni

 

Altri

 

iii)

POMACEE

0,5 (2)

Mele

 

Pere

 

Cotogne

 

Altri

 

iv)

DRUPACEE

0,5 (2)

Albicocche

 

Ciliegie

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

Prugne

 

Altri

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

a)

Uve da tavola e da vino

0,05 (1)

Uve da tavola

 

Uve da vino

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

0,5 (2)

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

0,5 (2)

More

 

More di rovo

 

More-lamponi

 

Lamponi

 

Altri

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

Mirtilli neri

 

Mirtilli rossi

0,1

Ribes (rosso, nero e bianco)

0,5 (2)

Uva spina

0,5 (2)

Altri

0,05 (1)

e)

Bacche e frutti selvatici

0,05 (1)

vi)

FRUTTA VARIE

0,05 (1)

Avocadi

 

Banane

 

Datteri

 

Fichi

 

Kiwi

 

Kumquat

 

Litchi

 

Manghi

 

Olive (da tavola)

 

Olive (da olio)

 

Papaie

 

Frutti della passione

 

Ananassi

 

Melograni

 

Altri

 

2.   

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

0,05 (1)

Barbabietole

 

Carote

 

Manioca

 

Sedani rapa

 

Rafano

 

Topinambur

 

Pastinaca

 

Prezzemolo a grossa radice

 

Ravanelli

 

Salsefrica

 

Patate dolci

 

Navoni-rutabaga

 

Navoni

 

Igname

 

Altri

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

0,05 (1)

Agli

 

Cipolle

 

Scalogni

 

Cipolline

 

Altri

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

a)

Solanacee

0,05 (1)

Pomodori

 

Peperoni

 

Melanzane

 

Gombo

 

Altri

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

Cetrioli

0,2

Cetriolini

 

Zucchine

 

Altri

0,05 (1)

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,05 (1)

Meloni

 

Zucche

 

Cocomeri

 

Altri

 

d)

Granturco dolce

0,05 (1)

iv)

CAVOLI

0,05 (1)

a)

Cavoli a infiorescenza

 

Cavoli broccoli (compresi i calabresi)

 

Cavolfiori

 

Altri

 

b)

Cavoli a testa

 

Cavoletti di Bruxelles

 

Cavoli cappucci

 

Altri

 

c)

Cavoli a foglia

 

Cavoli cinesi

 

Cavoli ricci

 

Altri

 

d)

Cavoli rapa

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

0,05 (1)

a)

Lattughe e simili

 

Crescione

 

Dolcetta

 

Lattuga

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

Rucola

 

Foglie e steli di cavoli, comprese le cime di rapa

 

Altri

 

b)

Spinaci e simili

 

Spinaci

 

Foglie di barbabietola (bieta da coste)

 

Altri

 

c)

Crescione acquatico

 

d)

Witloof

 

e)

Erbe aromatiche

 

Cerfoglio

 

Erba cipollina

 

Prezzemolo

 

Foglie di sedano

 

Altri

 

vi)

LEGUMI DA GRANELLA (freschi)

0,05 (1)

Fagioli (con baccello)

 

Fagioli (senza baccello)

 

Piselli (con baccello)

 

Piselli (senza baccello)

 

Altri

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,05 (1)

Asparagi

 

Cardi

 

Sedani

 

Finocchi

 

Carciofi

 

Porri

 

Rabarbaro

 

Altri

 

viii)

FUNGHI

0,05 (1)

a)

Funghi coltivati

 

b)

Funghi selvatici

 

3.

Legumi da granella

0,05 (1)

Fagioli

 

Lenticchie

 

Piselli

 

Lupini

 

Altri

 

4.   

Semi oleaginosi

Semi di lino

 

Semi di arachide

 

Semi di papavero

 

Semi di sesamo

 

Semi di girasole

 

Semi di colza

 

Semi di soia

 

Semi di senape

 

Semi di cotone

0,2

Semi di canapa

 

Altri

0,05 (1)

5.

Patate

0,05 (1)

Patate primaticce

 

Patate tardive

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,1 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  LMR temporaneo fino al 18 settembre 2008. Dopo tale data l’LMR sarà di 0,05 () mg/kg salvo altrimenti modificato da una direttiva o da un regolamento.».


18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/50


DIRETTIVA 2007/56/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni di prodotti fitosanitari destinati a essere utilizzati su culture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono basarsi sulla valutazione degli effetti dei prodotti sulla salute umana e animale e sull'ambiente. Gli elementi da prendere in considerazione nel corso della valutazione comprendono l'esposizione dell'operatore e delle altre persone presenti e gli effetti sull'ambiente terrestre, acquatico e aereo, nonché gli effetti, sugli esseri umani e sugli animali, del consumo di residui presenti sulle colture trattate.

(2)

Le quantità massime di residui (QMR) corrispondono all'utilizzazione di quantità minime di antiparassitari per garantire una protezione efficace dei vegetali, applicate in modo tale che la quantità di residui sia la minore possibile e sia tossicologicamente accettabile, in particolare in termini di apporto alimentare stimato.

(3)

Le QMR di antiparassitari coperti dalla direttiva 90/642/CEE devono essere costantemente riesaminate. Esse possono essere modificate per tenere conto di nuove utilizzazioni o di cambi di utilizzazione. Sono state comunicate alla Commissione informazioni relative a nuove utilizzazioni o a cambi di utilizzazione che richiedono una modifica delle quantità di residui di azossistrobina, clorotalonil, ioxinil e quinoxifen.

(4)

Per quanto riguarda l'esaclorobenzene, la Commissione ha ricevuto informazioni secondo le quali, a causa di una contaminazione ambientale, questo antiparassitario poteva essere presente in quantità superiori al limite di determinazione analitica nei semi di zucca, prodotto consumato come prodotto alimentare in alcuni Stati membri. È pertanto necessario inserire i «semi di zucca» nell'allegato I della direttiva 90/642/CEE e fissare le QMR applicabili a tali semi per proteggere i consumatori contro quantità eccessive di residui di esaclorobenzene.

(5)

Per quanto riguarda l'oxamil, sono state fissate QMR provvisorie nella direttiva 90/642/CEE dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione (5), in attesa dei risultati delle prove. I risultati delle prove relative all'oxamil sono stati successivamente comunicati e valutati. Ne consegue che le QMR provvisorie per l'oxamil possono essere confermate.

(6)

Anche per la deltametrina sono state fissate QMR provvisorie nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE dalla direttiva 2006/59/CE, in attesa della revisione del fascicolo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri. Dopo un approfondimento di analisi, è risultato opportuno stabilire un termine supplementare per consentire un esame adeguato delle utilizzazioni della deltametrina autorizzate a livello degli Stati membri. È quindi opportuno prorogare la validità delle QMR provvisorie di deltametrina.

(7)

L'esposizione dei consumatori agli antiparassitari sopra menzionati durante tutta la loro vita attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata stimata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi in uso della Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (6). È opportuno fissare per questi antiparassitari, sulla base delle stime e delle valutazioni, QMR in grado di garantire che le dosi giornaliere ammissibili non siano superate.

(8)

Nel caso del clorotalonil e dell'ioxinil, per i quali esistono dosi acute di riferimento (DAR), l'esposizione acuta dei consumatori attraverso ciascuno dei prodotti alimentari e che possono contenere residui di questi antiparassitari è stata stimata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'OMS. I pareri del comitato scientifico delle piante (CSP), in particolare gli orientamenti e raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori dai prodotti alimentari trattati con antiparassitari (7), sono stati debitamente presi in considerazione. È opportuno fissare per tali antiparassitari, sulla base della stima dell'apporto alimentare, QMR in grado di garantire che le DAR non saranno superate. Nel caso delle altre sostanze, una valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che nessuna DAR era necessaria e che non era opportuno procedere ad una stima a breve termine.

(9)

È opportuno fissare QMR al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate, oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari, oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere messi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(10)

La fissazione o la modifica a livello comunitario delle QMR provvisorie non impedisce agli Stati membri di fissare QMR provvisorie per l'ioxinil e il quinoxifen conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e all'allegato VI di tale direttiva. Un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per consentire altre utilizzazioni di tali sostanze. Al termine di questo periodo, è opportuno che le QMR comunitarie provvisorie divengano definitive.

(11)

È pertanto necessario modificare le QMR fissate nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, al fine di consentire una sorveglianza e un controllo adeguati delle utilizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione e di tutelare i consumatori. Nel caso in cui le QMR siano già state determinate negli allegati di tali direttive, è opportuno modificarle, nel caso in cui le QMR non siano ancora state determinate, è opportuno fissarle per la prima volta.

(12)

È quindi opportuno modificare le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE di conseguenza.

(13)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

1)

nell'allegato I, gruppo «4. Semi oleaginosi», è aggiunta la voce «Semi di zucca»;

2)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 dicembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

(2)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

(3)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25).

(4)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(5)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61.

(6)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari, pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(7)  Parere concernente le questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); parere concernente vari residui di antiparassitari nella frutta e nei legumi (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ALLEGATO I

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, la riga relativa alla «Deltametrina» è sostituita dalla seguente:

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

«Deltametrina (cis-deltametrina) (1)

2

CEREALI


(1)  Quantità massima di residui provvisoria valida fino al 1o novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE, la riga relativa alla «Deltametrina (cis-deltametrina)» è sostituita dalla seguente:

 

Quantità massime in mg/kg

Residui di antiparassitari

di grassi delle carni, preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602

(1) (4)

per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente a

(2) (4)

di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I alle voci 0407 e 0408

(3) (4)

«Deltametrina (cis-deltametrina) (2)

Fegato e rene 0,03 (1) Pollame e prodotti a base di pollame 0,1, altri 0,5

0,05

0,05 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Quantità massima di residui provvisoria valida fino al 1o novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri.»


ALLEGATO III

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le colonne relative alle sostanze azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen sono sostituite dalle seguenti:

 

«Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Azossistrobina

Clorotalonil

Deltametrina (cis-deltametrina) (2)

Esaclorobenzene

Ioxinil compresi i suoi esteri espressi come Ioxinil

Oxamil

Quinoxifen

1.

Frutta fresca, secca e non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

 

 

 

0,01 (1)

0,05 (1)  (3)

 

 

i)

AGRUMI

1

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (3)

Pompelmi

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

Limettes

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

Pomeli

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

0,1 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Mandorle

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

 

Noci di acagiù

 

 

 

 

 

 

 

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

 

 

Noci pecan

 

 

 

 

 

 

 

Pinoli

 

 

 

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

 

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

iii)

POMACEE

0,05 (1)

1

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

Mele

 

 

0,2

 

 

 

0,05 (3)

Pere

 

 

 

 

 

 

 

Cotogne

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

0,1

 

 

 

0,02 (1)  (3)

iv)

DRUPACEE

0,05 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

Albicocche

 

1

 

 

 

 

0,05 (3)

Ciliegie

 

 

0,2

 

 

 

0,3 (3)

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

1

 

 

 

 

0,05 (3)

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,01 (1)

0,1

 

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

a)

Uve da tavola e uve da vino

2

 

0,2

 

 

 

1 (3)

Uve da tavola

 

1

 

 

 

 

 

Uve da vino

 

3

 

 

 

 

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

2

3

0,2

 

 

 

0,3 (3)

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

More di rovo

3

 

0,5

 

 

 

 

More palustri

 

 

 

 

 

 

 

More-lamponi (loganberry)

 

 

 

 

 

 

 

Lamponi

3

 

 

 

 

 

 

Altri

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

0,05 (1)

 

 

 

 

 

2 (3)

Mirtilli neri

 

 

 

 

 

 

 

Mirtilli rossi

 

2

 

 

 

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

10

0,5

 

 

 

 

Uva spina

 

10

0,2

 

 

 

 

Altri

 

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (3)

vi)

FRUTTA VARIA

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Avocadi

 

 

 

 

 

 

 

Banane

2

0,2

 

 

 

 

 

Datteri

 

 

 

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

0,2

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

Licci

 

 

 

 

 

 

 

Manghi

0,2

 

 

 

 

 

 

Olive (da tavola)

 

 

1

 

 

 

 

Olive (da olio)

 

 

1

 

 

 

 

Papaia

0,2

20

 

 

 

 

 

Frutti della passione

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

Melagrane

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

 

0,05 (1)

 

 

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Barbabietole

 

 

 

 

 

 

 

Carote

0,2

1

 

 

0,2 (3)

 

 

Manioca

 

 

 

 

 

 

 

Sedani rapa

0,3

1

 

 

 

 

 

Rafano

0,2

 

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaca

0,2

 

 

 

0,2 (3)

 

 

Prezzemolo a grossa radice

0,2

 

 

 

 

 

 

Ravanelli

0,2

 

 

 

 

 

 

Salsefrica o barba di becco

0,2

 

 

 

 

 

 

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

 

 

 

 

 

Rape

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,05 (1)

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Agli

 

0,5

0,1

 

0,2 (3)

 

 

Cipolle

 

0,5

0,1

 

0,2 (3)

 

 

Scalogni

 

0,5

0,1

 

0,2 (3)

 

 

Cipolline

2

5

0,1

 

3 (3)

 

 

Altri

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (3)

 

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

a)

Solanacee

2

2

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

Pomodori

 

 

0,3

 

 

0,02 (3)

 

Peperoni

 

 

 

 

 

0,02 (3)

 

Melanzane

 

 

0,3

 

 

0,02 (3)

 

Gombo

 

 

0,3

 

 

 

 

Altri

 

 

0,2

 

 

0,01 (1)  (3)

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

1

 

0,2

 

 

 

0,02 (1)  (3)

Cetrioli

 

1

 

 

 

0,02 (3)

 

Cetriolini

 

5

 

 

 

0,02 (3)

 

Zucchine

 

 

 

 

 

0,03 (3)

 

Altri

 

0,01 (1)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,5

1

0,2

 

 

0,01 (1)  (3)

0,05 (3)

Meloni

 

 

 

 

 

 

 

Zucche

 

 

 

 

 

 

 

Cocomeri

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

d)

Mais dolce

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

iv)

CAVOLI

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Cavoli a infiorescenza

0,5

3

0,1

 

 

 

 

Cavoli broccoli (compreso «calabrese»)

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

b)

Cavoli a testa

0,3

 

0,1

 

 

 

 

Cavoletti di Bruxelles

 

3

 

 

 

 

 

Cavoli cappucci

 

3

 

 

 

 

 

Altri

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

c)

Cavoli a foglia

5

0,01 (1)

0,5

 

 

 

 

Cavoli cinesi

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli ricci

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

d)

Cavoli rapa

0,2

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Lattughe e simili

3

0,01 (1)

0,5

 

 

 

 

Crescione

 

 

 

 

 

 

 

Dolcetta

 

 

 

 

 

 

 

Lattuga

 

 

 

 

 

 

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

 

 

 

 

 

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

b)

Spinaci e simili

0,05 (1)

0,01 (1)

0,5

 

 

 

 

Spinaci

 

 

 

 

 

 

 

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

c)

Crescione acquatico

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

d)

Cicoria Witloof

0,2

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

e)

Erbe

3

5

0,5

 

 

 

 

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

Prezzemolo

 

 

 

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LEGUMI (freschi)

 

 

0,2

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Fagioli (non sgranati)

1

5

 

 

 

 

 

Fagioli (sgranati)

0,2

2

 

 

 

 

 

Piselli (non sgranati)

0,5

2

 

 

 

 

 

Piselli (sgranati)

0,2

0,3

 

 

 

 

 

Altri

0,05 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

Asparagi

 

 

 

 

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

 

 

 

Sedani

5

10

 

 

 

 

 

Finocchi

5

 

 

 

 

 

 

Carciofi

1

 

0,1

 

 

 

0,3 (3)

Porri

2

10

0,2

 

3 (3)

 

 

Rabarbaro

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

viii)

FUNGHI

0,05 (1)

 

0,05

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Funghi coltivati

 

2

 

 

 

 

 

b)

Funghi selvatici

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

3.

Legumi da granella

0,1

0,01 (1)

1

0,01 (1)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Fagioli

 

 

 

 

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

Piselli

 

 

 

 

 

 

 

Lupini

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

4.

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

Semi di lino

 

 

 

 

 

 

 

Arachidi

 

0,05

 

 

 

 

 

Semi di papavero

 

 

 

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

 

 

 

 

Semi di colza

0,5

 

0,1

 

 

 

 

Semi di soia

0,5

 

 

 

 

 

 

Semi di senape

 

 

0,1

 

 

 

 

Semi di cotone

 

 

 

 

 

 

 

Semi di canapa

 

 

 

 

 

 

 

Semi di zucca

 

 

 

0,05

 

 

 

Altri

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

5.

Patate

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)

Patate precoci

 

 

 

 

 

 

 

Patate tardive

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,1 (1)

5

0,02 (1)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

20

50

5

0,02 (1)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,5 (3)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Quantità massima di residui provvisoria valida fino al 1o novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri.

(3)  Indica il limite massimo di residui provvisorio conformemente all’articolo 4, paragrafo1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»


18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/61


DIRETTIVA 2007/57/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (4), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Le quantità massime di residui (QMR) corrispondono all'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(2)

Le QMR per gli antiparassitari sono riviste periodicamente e modificate per tener conto di nuove informazioni, nonché di utilizzi nuovi o modificati. Sono state comunicate alla Commissione informazioni riguardo a utilizzi nuovi o modificati che richiedono una modifica delle quantità di residui di maneb, mancozeb, metiram, propineb e tiram.

(3)

La sostanza attiva ziram è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5) mediante la direttiva 2003/81/CE della Commissione (6). L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito agli utilizzi proposti. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR).

(4)

Per le sostanze attive maneb, mancozeb, metiram, propineb e tiram sono già state fissate QMR comunitarie nelle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Tali livelli sono stati presi in considerazione per l'adeguamento delle QMR oggetto della presente direttiva. In particolare, dal momento che è impossibile operare una distinzione tra i residui di maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram nel quadro del monitoraggio sistematico dei residui, sono fissate QMR per l'intero gruppo di tali antiparassitari, noti anche col nome di ditiocarbammati. Tuttavia, per le sostanze propineb, tiram e ziram sono disponibili metodi di prova individuali, anche se non sono applicati sistematicamente. Tali metodi vanno utilizzati caso per caso, quando è necessaria la quantificazione specifica del propineb, dello ziram e/o del tiram.

(5)

Le relazioni d’esame della Commissione, elaborate ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (7) nonché del parere del comitato scientifico per le piante (8) sulla metodologia applicata. Si è concluso che le proposte quantità massime di residui non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

(6)

Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, qualora gli utilizzi autorizzati di prodotti fitosanitari non producano quantità massime rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, qualora non vi siano utilizzi autorizzati, qualora gli utilizzi autorizzati dagli Stati membri non siano stati suffragati dai dati necessari oppure qualora gli utilizzi in paesi terzi che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non siano stati suffragati dai dati necessari in oggetto.

(7)

È quindi necessario modificare le QMR di cui agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per consentire una sorveglianza ed un controllo adeguati del divieto di utilizzo di tali sostanze e proteggere il consumatore. Ove le QMR siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le QMR non siano state ancora definite, occorre fissarle per la prima volta.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce corrispondente al tiram è soppressa.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 marzo 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/08/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 9).

(2)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

(3)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

(4)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25).

(5)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(6)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 29.

(7)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare) (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari — pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8)  Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le righe relative alle sostanze «mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb (espressi in CS2)» sono sostituite dalle seguenti:

«Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

Ditiocarbammati, espressi in CS2, ivi inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram (1), (2)

1 frumento, segala, triticale, farro (ma, mz)

2 orzo, avena (ma, mz)

0,05 (4) altri cereali

Propineb (espresso in propilenediammina) (3)

0,05 (4)

CEREALI

Tiram (espresso in tiram) (3)

0,1 (4)

CEREALI

Ziram (espresso in ziram) (3)

0,1 (4)

CEREALI


(1)  Le QMR espresse in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non rispecchiano pertanto un'unica buona pratica agricola (BPA). Non è pertanto appropriato verificare il rispetto di una BPA sulla base di tali QMR.

(2)  Tra parentesi: origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).

(3)  Dal momento che l'insieme dei ditiocarbammati dà il residuo finale CS2, è generalmente impossibile distinguerli gli uni dagli altri. Tuttavia per i residui di propineb, ziram e tiram sono disponibili metodi di prova individuali. Tali metodi vanno utilizzati caso per caso, quando è necessaria la quantificazione specifica del propineb, dello ziram e/o del tiram.

(4)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE le righe relative alle sostanze «mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb (espressi in CS2)» sono sostituite dalle seguenti:

 

Quantità massime in mg/kg

Residui di antiparassitari

di carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602

per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell'allegato I, di cui alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406

di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui alle voci 0407 00 e 0408

«Ditiocarbammati, espressi in CS2, ivi inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO III

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE la riga relativa alle sostanze «maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (espressi in CS2)» è sostituita dal testo seguente:

 

«Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Ditiocarbammati, espressi in CS2, ivi inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram (1), (2)

Propineb (espresso in propilenediammina) (3)

Tiram (espresso in tiram) (3)

Ziram (espresso in ziram) (3)

1.   

Frutta fresca, secca e non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

i)

AGRUMI

5 (mz)

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Pompelmi

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

Limette

 

 

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

Pomeli

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Mandorle

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

Noci di acagiù

 

 

 

 

Castagne e marroni

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

 

Noci del Queensland

 

 

 

 

Noci pecan

 

 

 

 

Pinoli

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

Noci comuni

0,1 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

iii)

POMACEE

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,3

 

 

Mele

 

 

5

0,1 (4)

Pere

 

 

5

1

Cotogne

 

 

 

 

Altri

 

 

0,1 (4)

0,1 (4)

iv)

DRUPACEE

 

 

 

 

Albicocche

2 (mz, t)

 

3

 

Ciliegie

2 (mz, me, pr, t, z)

0,3

3

5

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

2 (mz, t)

 

3

 

Prugne

2 (mz, me, t, z)

 

2

2

Altri

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

 

0,1 (4)

a)

Uve da tavola e uve da vino

5 (ma, mz, me, pr, t)

 

 

 

Uve da tavola

 

1

0,1 (4)

 

Uve da vino

 

1

3

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

10 (t)

0,05 (4)

10

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

More di rovo

 

 

 

 

More palustri

 

 

 

 

More-lamponi (loganberry)

 

 

 

 

Lamponi

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Mirtilli neri

 

 

 

 

Mirtilli rossi

 

 

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

5 (mz)

 

 

 

Uva spina

 

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

vi)

FRUTTA VARIA

 

 

0,1 (4)

0,1 (4)

Avocadi

 

 

 

 

Banane

2 (mz, me)

 

 

 

Datteri

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

Manghi

2 (mz)

 

 

 

Olive (da tavola)

5 (mz, pr)

0,3

 

 

Olive (da olio)

5 (mz, pr)

0,3

 

 

Papaia

7 (mz)

 

 

 

Frutti della passione

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

Melagrane

 

 

 

 

Altri

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

 

 

 

0,1 (4)

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

 

0,1 (4)

 

Barbabietole

0,5 (mz)

 

 

 

Carote

0,2 (mz)

 

 

 

Manioca

 

 

 

 

Sedani rapa

0,3 (ma, me, pr, t)

0,3

 

 

Rafano

0,2 (mz)

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

Pastinaca

0,2 (mz)

 

 

 

Prezzemolo a grossa radice

0,2 (mz)

 

 

 

Ravanelli

 

 

 

 

Salsefrica o barba di becco

0,2 (mz)

 

 

 

Patate dolci

 

 

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

 

 

Rape

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

Altri

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Agli

0,1 (mz)

 

 

 

Cipolle

1 (ma, mz)

 

 

 

Scalogni

1 (ma, mz)

 

 

 

Cipolline

1 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

0,1 (4)

 

a)

Solanacee

 

 

 

 

Pomodori

3 (mz, me, pr)

2

 

 

Peperoni

5 (mz, pr)

1

 

 

Melanzane

3 (mz, me)

 

 

 

Gombo

0,5 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

2 (mz, pr)

 

 

 

Cetrioli

 

2

 

 

Cetriolini

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

Altri

 

0,05 (4)

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

1 (mz, pr)

 

 

 

Meloni

 

1

 

 

Zucche

 

 

 

 

Cocomeri

 

1

 

 

Altri

 

0,05 (4)

 

 

d)

Mais dolce

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

iv)

CAVOLI

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

a)

Cavoli a infiorescenza

1 (mz)

 

 

 

Cavoli broccoli (compreso «calabrese»)

 

 

 

 

Cavolfiori

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

Cavoletti di Bruxelles

2 (mz)

 

 

 

Cavoli cappucci

3 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

c)

Cavoli a foglia

0,5 (mz)

 

 

 

Cavoli cinesi

 

 

 

 

Cavoli ricci

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

d)

Cavoli rapa

1 (mz)

 

 

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

0,05 (4)

 

 

a)

Lattughe e simili

5 (mz, me, t)

 

 

 

Crescione

 

 

 

 

Dolcetta

 

 

 

 

Lattuga

 

 

2

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

 

2

 

Rucola

 

 

 

 

Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa

 

 

 

 

Altri

 

 

0,1 (4)

 

b)

Spinaci e simili

0,05 (4)

 

0,1 (4)

 

Spinaci

 

 

 

 

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

c)

Crescione acquatico

0,3 (mz)

 

0,1 (4)

 

d)

Cicoria Witloof

0,5 (mz)

 

0,1 (4)

 

e)

Erbe

5 (mz, me)

 

0,1 (4)

 

Cerfoglio

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

Prezzemolo

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

vi)

LEGUMI (freschi)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Fagioli (non sgranati)

1 (mz)

 

 

 

Fagioli (sgranati)

0,1 (mz)

 

 

 

Piselli (non sgranati)

1 (ma, mz)

 

 

 

Piselli (sgranati)

0,1 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Asparagi

0,5 (mz)

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

Sedani

 

 

 

 

Finocchi

 

 

 

 

Carciofi

 

 

 

 

Porri

3 (ma, mz)

 

 

 

Rabarbaro

0,5 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

viii)

FUNGHI

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

a)

Funghi coltivati

 

 

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

 

 

3.

Legumi da granella

 

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Fagioli

0,1 (mz)

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

Piselli

0,1 (mz)

 

 

 

Lupini

 

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

4.

Semi oleosi

 

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Semi di lino

 

 

 

 

Arachidi

 

 

 

 

Semi di papavero

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

 

Semi di colza

0,5 (ma, mz)

 

 

 

Semi di soia

 

 

 

 

Semi di senape

 

 

 

 

Semi di cotone

 

 

 

 

Semi di canapa

 

 

 

 

Semi di zucca

 

 

 

 

Altri

0,1 (4)

 

 

 

5.

Patate

0,3 (ma, mz, me, pr)

0,2

0,1 (4)

0,1 (4)

Patate precoci

 

 

 

 

Patate tardive

 

 

 

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,2 (4)

0,2 (4)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

25 (pr)

50

0,2 (4)

0,2 (4)


(1)  Le QMR espresse in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non rispecchiano pertanto un'unica buona pratica agricola (BPA). Non è pertanto appropriato verificare il rispetto di una BPA sulla base di tali QMR.

(2)  Tra parentesi: origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).

(3)  Dal momento che l'insieme dei ditiocarbammati dà il residuo finale CS2, è generalmente impossibile distinguerli gli uni dagli altri. Tuttavia per i residui di propineb, ziram e tiram sono disponibili metodi di prova individuali. Tali metodi vanno utilizzati caso per caso, quando è necessaria la quantificazione specifica del propineb, dello ziram e/o del tiram.

(4)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

relativa all’aiuto di Stato C 14/06 al quale il Belgio intende dare esecuzione a favore di General Motors Belgium ad Anversa

[notificata con il numero C(2007) 435]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/612/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il progetto di aiuti alla formazione a favore di General Motors Belgium (Anversa) è stato notificato alla Commissione con lettera datata 8 dicembre 2005 e registrata il 14 dicembre 2005. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni in data 4 gennaio 2006, a cui il Belgio ha risposto con lettera datata 7 febbraio 2006 e protocollata il 10 febbraio 2006. Ulteriori chiarimenti sono stati chiesti dalla Commissione il 15 febbraio 2006. La risposta è stata inviata con lettera datata 2 marzo 2006 e protocollata l'8 marzo 2006.

(2)

Con lettera del 26 aprile 2006, la Commissione ha informato il Belgio di aver deciso di avviare il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato rispetto all’aiuto notificato. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1o settembre 2006 (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle misure in oggetto, ma nessun terzo interessato ha fatto pervenire osservazioni al riguardo.

(3)

Le autorità belghe hanno risposto alla decisione di avvio del procedimento con lettera del 31 maggio 2006, protocollata il 6 giugno 2006. Le suddette autorità hanno trasmesso informazioni supplementari con lettere datate 13 dicembre 2006 e 5 febbraio 2007. Il 13 febbraio 2007 è stata organizzata una riunione tra la Commissione e le autorità belghe. Il Belgio ha comunicato ulteriori informazioni con lettera datata 20 febbraio 2007. La Commissione ha inviato una nuova richiesta di informazioni il 23 febbraio 2007 alla quale le autorità belghe hanno risposto con una lettera del 28 febbraio 2007.

2.   DESCRIZIONE DEL PROGETTO

(4)

Il beneficiario dell’aiuto è General Motors Belgium («GM Belgium»), con sede ad Anversa, che fa parte di General Motors Corporation («GMC»). Le attività di GMC in Europa («GM Europe») sono gestite da un gruppo direttivo specifico. L’impresa, che è stata creata nel 1924, da un lato, produce parti di automobili per uso interno e per le altre affiliate di GMC e, dall’altro, assembla autovetture. Nel 2005 ha prodotto 253 000 autovetture, di cui la maggior parte è stata esportata. Lo stabilimento assembla attualmente il modello Opel Astra, che occupa un segmento di mercato automobilistico nel quale la concorrenza è particolarmente forte, come hanno confermato le autorità belghe. L’impresa conta circa 5 000 dipendenti.

(5)

General Motors Belgium ha annunciato un programma di investimenti di 127 milioni di EUR per il periodo 2005-2007, inclusi:

a)

la produzione di una nuova versione del modello Astra: oltre alle tre versioni già realizzate, lo stabilimento produrrà l’Astra con tettuccio rigido retrattile («cario» o «Astra TwinTop»). Finora la versione «cabrio» non era prodotta da GM Europe, ma veniva subappaltata all’impresa italiana Bertone;

b)

il raddoppiamento della capacità del reparto presse: lo sviluppo delle attività di questo reparto si inserisce nell’ambito della strategia di GM Europe volta a rispondere meglio ai bisogni locali. Il miglioramento dell’autoapprovvigionamento delle parti di carrozzeria e dell’efficacia della logistica tra le varie affiliate del gruppo consente di ridurre il trasporto delle parti tra gli stabilimenti.

(6)

Queste due attività supplementari permettono di limitare la riduzione dell’organico ad Anversa e di garantire il futuro dello stabilimento. Esse presuppongono l’introduzione di nuove macchine, di nuove componenti, nuove tecniche di assemblaggio e nuovi metodi di lavoro. Per questo motivo è stato organizzato un programma di formazione per le suddette attività complementari per il periodo 2005-2007. I costi ammontano a 19,94 milioni di EUR, mentre l’aiuto notificato assomma a 5 338 500 EUR. Dal momento che Anversa si trova in una regione non assistita, l’intensità massima dell’aiuto è del 50 % per la formazione generale e del 25 % per la formazione specifica. L’aiuto deve essere concesso sotto forma di aiuto «ad hoc» dalla regione fiamminga (Vlaams Gewest).

(7)

Secondo le informazioni fornite dal Belgio, il programma comprende una parte di «formazione generale», il cui costo ammonta a 6,22 milioni di EUR. Tale formazione generale copre le attività inerenti alle seguenti voci:

formazione tecnica (2,63 milioni di EUR) (formatori: 90 % esterni e 10 % interni): saldatura, conducenti di carrelli elevatori a forche, «roller bridge», attrezzisti, tecnici di manutenzione, Allen Bradley, Controllogix,

formazione di base (0,79 milioni di EUR) (formatori: 95 % esterni e 5 % interni): formazione informatica (software da ufficio: excel, access, word, power point, ecc.), competenze sociali (presentazione, comunicazione, management, ecc.) e miglioramento delle conoscenze di base (conoscenze finanziare per il personale non finanziario, norme ISO, sicurezza),

coordinamento generale (0,89 milioni di EUR) (consulenti: 100 % interni): un gruppo temporaneo, che consta di dipendenti provenienti da vari reparti, è incaricato della messa a punto, del controllo e del sostegno delle azioni di formazione generale incluse nei programmi di formazione. Questa voce non corrisponde a una formazione in quanto tale, ma rappresenta il costo dei servizi di consulenza rispetto alla parte generale del programma di formazione,

ambiente di lavoro simulato (1,89 milioni di EUR) (formatori: 100 % interni): formazione sui principi di una produzione globalizzata effettuata in un ambiente di lavoro complesso. In un ambiente di lavoro simulato, spiegazione dei seguenti concetti e dimostrazione della loro importanza crescente: organizzazione del posto di lavoro, sicurezza, standardizzazione, visual management, riduzione dei costi, miglioramenti permanenti, ecc. Tutti i 5 000 dipendenti di General Motors Belgium ad Anversa seguiranno la formazione «ambiente di lavoro simulato» in gruppi di 17. La formazione si svolgerà in un’apposita sala speciale, attrezzata con una linea di produzione simulata con autovetture in legno.

(8)

Il costo della formazione specifica ammonta a 13,73 milioni di EUR e copre azioni di:

formazione nel corso dell’attività lavorativa (4,54 milioni di EUR) (formatori: 100 % interni): formazione pratica degli operai su base individuale alla loro postazione,

formazione legata allo sviluppo delle attività del reparto presse (4,35 milioni di EUR) (formatori: 20 % esterni e 80 % interni): GM Belgium produrrà una maggiore varietà e una maggiore quantità di lamiere metalliche. Per prepararsi a questo lavoro, l’attuale manodopera deve acquisire un livello superiore di conoscenze tecniche. Verranno quindi organizzate attività di formazione per aumentare le conoscenze tecniche degli operai del reparto presse (matrici di perforazione, attrezzi da taglio, ecc.),

formazione tecnica specifica (4,82 milioni di EUR) (formatori: 20 % esterni e 80 % interni): l’avvio della produzione dell’Astra TwinTop ha un’incidenza sugli attuali processi di produzione dello stabilimento, in particolare per quanto riguarda imbutitura, carrozzeria, reparto di verniciatura, assemblaggio, controllo qualità e attività logistiche. Anche i reparti devono subire una totale ristrutturazione. Un gruppo di rappresentanti degli ingegneri e delle squadre di operai orienta i capi sezione perché queste modifiche dei processi di produzione possano prendere forma.

3.   RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(9)

Nella sua decisione del 26 aprile 2006 di avviare il procedimento di indagine («decisione di avvio»), la Commissione ha espresso dubbi sulla necessità dell’aiuto e si è chiesta se le azioni di formazione non sarebbero state organizzate in ogni caso, anche in mancanza di aiuto. Poiché l’aiuto non sembra stimolare il beneficiario ad intraprendere attività supplementari di formazione, questo non ha apparentemente alcun effetto positivo, arrecando semplicemente distorsioni di concorrenza. Se una tale analisi dovesse trovare conferma, l’aiuto non verrebbe autorizzato.

(10)

Quanto alle attività di formazione connesse al lancio di un nuovo modello, la Commissione ha rilevato che nell’industria automobilistica la produzione di un nuovo modello è un fatto normale e regolare, necessario per restare competitivi. In genere le spese di formazione correlate al lancio di un nuovo modello sono sostenute dai costruttori di autoveicoli sulla sola base dello stimolo commerciale. È chiaro che per produrre nuovi modelli i costruttori di autoveicoli devono formare il loro personale alle nuove tecniche da adottare. È più che probabile quindi che GM Europe organizzi in ogni caso le attività di formazione in questione, anche in mancanza di aiuto, comportamento che sembra adottare anche la maggior parte dei concorrenti del settore.

(11)

La Commissione ha sollevato questioni simili sull’effetto di incentivazione dell’aiuto destinato a sostenere lo sviluppo delle attività del reparto presse: le spese di formazione correlate a questa attività sono necessarie per (aumentare) la produzione di componenti, che costituisce un’attività normale dell’industria automobilistica. I componenti sono mezzi di produzione importanti e indispensabili per uno stabilimento di assemblaggio e costituiscono una parte significativa del costo delle autovetture. Le forze del mercato dovrebbero quindi bastare da sole a incitare l’impresa a sostenere le relative spese di formazione. È quindi probabile che le attività di formazione coperte verrebbero intraprese in ogni caso, anche in mancanza di aiuto.

(12)

La Commissione ha quindi chiesto al Belgio di spiegare perché ritiene nella fattispecie, contrariamente a quanto osservato per la maggior parte dei costruttori di autoveicoli nella Comunità, che il beneficiario non abbia la capacità (o la volontà) di coprire i costi previsti delle attività di formazione con i benefici che ne può ricavare (in particolare la capacità di fabbricare un nuovo prodotto e/o l’aumento della produttività della manodopera formata). La Commissione ha altresì fatto notare che, in questa fase del procedimento, il Belgio non ha fornito prove che le forze di mercato non basterebbero da sole a stimolare l’impresa a organizzare il programma di formazione in questione.

(13)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1o settembre 2006 (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui provvedimenti in oggetto, ma nessun terzo interessato ha fatto pervenire osservazioni al riguardo.

4.   OSSERVAZIONI DEL BELGIO

(14)

Il Belgio contesta la valutazione iniziale della Commissione per due ragioni. In primo luogo il Belgio ritiene che siano stati violati i principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di buona amministrazione. Il Belgio osserva che in passato la Commissione ha approvato sistematicamente aiuti simili alla formazione, in particolare a favore di GM Belgium. Le autorità belghe sostengono inoltre che la Commissione modificherebbe profondamente la sua interpretazione del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (4) a soli sei mesi dalla scadenza. A loro giudizio, il regolamento (CE) n. 68/2001 è stato applicato in modo uniforme per quattro anni e mezzo. Ai sensi del principio di buona amministrazione, la Commissione avrebbe dovuto aspettare la scadenza e modificarlo in quel momento secondo la nuova impostazione.

(15)

In secondo luogo il Belgio fa notare che le attività di formazione in questione hanno effetti positivi importanti per l’economia e garantisce che questo programma di formazione va oltre le semplici esigenze dell’impresa. Tale affermazione è stata tuttavia sostenuta solo per alcune parti del programma di formazione.

(16)

Il Belgio osserva inoltre che l’Astra TwinTop avrebbe potuto essere fabbricata da Bertone, come le precedenti versioni del modello.

(17)

Infine le autorità belghe avevano già dichiarato, prima dell’avvio del procedimento (5), che GM Europe aveva fatto degli studi comparativi volti a determinare quale fosse la migliore localizzazione per produrre l’Astra TwinTop e che l’aiuto alla formazione aveva influito sulla concessione del progetto a GM Belgium. Il Belgio ritiene che in queste condizioni l’aiuto sia necessario.

5.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

5.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(18)

La Commissione ritiene che la misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Infatti è stata accordata sotto forma di sovvenzione del governo fiammingo ed è pertanto finanziata mediante risorse statali. La misura è selettiva, poiché riguarda soltanto General Motors Belgium. Questa sovvenzione selettiva è atta a falsare la concorrenza tra gli impianti di produzione di GM Europe, conferendo a General Motors Belgium un vantaggio rispetto agli altri stabilimenti del gruppo. Rischia inoltre di falsare la concorrenza con altri costruttori di autoveicoli. Il mercato automobilistico è inoltre caratterizzato da scambi intensi tra gli Stati membri. La Commissione nota inoltre che gli stabilimenti di GM Europe si trovano in Stati membri diversi e che l’aiuto potrebbe quindi falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tenuto conto di ciò, la Commissione conclude che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato. Il Belgio non contesta questa conclusione.

5.2.   Base giuridica della valutazione

(19)

Il Belgio chiede che l’aiuto sia approvato in base al regolamento (CE) n. 68/2001. L’aiuto è infatti inerente a un programma di formazione.

(20)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001, se l’importo dell’aiuto concesso a un’unica impresa per un singolo progetto di formazione è superiore a 1 milione di EUR, tale aiuto non è esentato dall’obbligo di notifica previsto all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La Commissione osserva nella fattispecie che l’aiuto previsto ammonta a 5,338 milioni di EUR, che deve essere concesso a un’unica impresa e che il progetto di formazione è un progetto singolo. La Commissione ritiene quindi che all’aiuto proposto si applichi l’obbligo di notifica, al quale il Belgio ha ottemperato.

(21)

Al considerando 16 del regolamento (CE) n. 68/2001 è spiegato perché questo tipo di aiuto non può essere automaticamente esentato: «È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione».

(22)

Come già indicato nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione conclude che la misura, non essendo esentata ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001, deve essere valutata direttamente sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Nel valutare un aiuto singolo a favore della formazione che, per il suo importo, non beneficia dell’esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 68/2001 e che quindi deve essere valutato direttamente in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione applica per analogia i medesimi orientamenti figuranti nel regolamento (CE) n. 68/2001. Questo si traduce in particolare nella verifica del rispetto di tutte le altre condizioni di esenzione previste dal regolamento (CE) n. 68/2001. La Commissione non si accontenta tuttavia di verificare l’osservanza di tali condizioni, ma deve procedere a un’analisi più approfondita della compatibilità della misura. L’obiettivo della notifica individuale è precisamente una valutazione dettagliata dell’aiuto, alla luce delle circostanze particolari del caso in questione.

5.3.   Compatibilità con il mercato comune

(23)

La Commissione ritiene che il progetto notificato soddisfi le condizioni formali di esenzione previste all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001. In primo luogo i costi ammissibili notificati sono conformi all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 68/2001. In particolare i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione coperti dall’aiuto sembrano essere stati limitati al totale degli altri costi ammissibili (6). In secondo luogo, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del summenzionato articolo 4, l’intensità dell’aiuto è stata limitata al 25 % per la formazione specifica e al 50 % per la formazione generale. GM Belgium è infatti una grande impresa sita in una regione non assistita e la formazione non è destinata a lavoratori svantaggiati.

(24)

La Commissione fa tuttavia osservare che una misura di aiuto può essere giudicata compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato solo quando è necessaria per permettere al beneficiario di intraprendere l’attività in questione. La stessa Commissione osserva che la necessità dell’aiuto è un criterio generale di compatibilità. Quando l’aiuto non si traduce nella realizzazione da parte del beneficiario di attività supplementari che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere, l’aiuto non può essere considerato come tale da indurre effetti positivi atti a compensare la distorsione degli scambi e non può quindi essere autorizzato. Trattandosi di compatibilità ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l’aiuto non «agevola» lo sviluppo di attività economiche, in quanto l’impresa avrebbe intrapreso in ogni caso le attività sovvenzionate, anche in mancanza di aiuto.

(25)

Nel contesto degli aiuti alla formazione, il considerando 10 del regolamento (CE) n. 68/2001 stabilisce che «la formazione induce solitamente effetti secondari positivi per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell’industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia europea a favore dell’occupazione. Dato che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune e dispensati dall’obbligo di notificazione preventiva». Il considerando 11 aggiunge che è opportuno assicurare che «gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l’obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere […]».

(26)

Pertanto l’imperfezione del mercato riconosciuta dal regolamento (CE) n. 68/2001 sta nel fatto che «gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi». Infatti nel prevedere nuove attività di formazione, un’impresa confronta generalmente il costo di queste attività con i benefici che ne può trarre (come un aumento della produttività o la capacità di fabbricare nuovi prodotti). In genere non tiene conto dei benefici per l’economia della Comunità nel suo complesso che non può ottenere per sé. Prende inoltre in esame le alternative (meno onerose) alla formazione, quali l’assunzione di una manodopera già qualificata (eventualmente a scapito dei lavoratori esistenti). Ecco perché l’aiuto alla formazione costituisce in certi casi un utile rimedio a una precisa imperfezione del mercato. In tali circostanze l’aiuto è «indispensabile per realizzare l’obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere».

(27)

Per quanto concerne la verifica della necessità di un aiuto alla formazione nell’industria automobilistica, da 18 mesi la Commissione ha accumulato prove secondo cui alcuni costruttori di autoveicoli mettono in concorrenza tra loro, per la produzione dei nuovi modelli, i propri stabilimenti di produzione siti in Stati membri diversi. Nel pianificare il lancio di un nuovo prodotto, questi costruttori mettono a confronto vari siti e poi decidono il sito da scegliere basandosi sul complesso dei costi di produzione, ossia tutti i tipi di costi, ma anche sugli aiuti governativi di qualsiasi tipo, in particolare gli aiuti a favore della formazione. Questa evoluzione sembra derivare dal fatto che i grandi costruttori di autoveicoli hanno attualmente capacità produttive superiori alla domanda e che le loro linee di produzione sono diventate più flessibili. Uno stabilimento può quindi fare posto più facilmente alla produzione di modelli supplementari. Di fronte a questa realtà economica di una maggiore concorrenza tra stabilimenti di produzione, e tenuto conto del conseguente rischio che alcuni aiuti a favore della formazione non contribuiscano all’obiettivo dell’interesse comune stabilito nel considerando 10 del regolamento (CE) n. 68/2001, ma costituiscano semplicemente un aiuto al funzionamento, tale da alterare la concorrenza, la Commissione deve esaminare con maggiore accuratezza se l’aiuto sia necessario, «al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l’obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere» (considerando 11 del suddetto regolamento) (7). Questa valutazione è tanto più giustificata in quanto attualmente il settore automobilistico è caratterizzato da considerevole eccesso di capacità all’interno della Comunità, eccesso persistente a causa dello scarso aumento della domanda e degli importanti incrementi di produttività normalmente realizzati (8).

(28)

Dal momento che diversi stabilimenti, come nel caso in questione, sono stati messi in concorrenza tra loro e che l’aiuto può essere stato concesso per obiettivi diversi da quello di incitare l’impresa a intraprendere attività supplementari di formazione, la Commissione ritiene necessario verificare la necessità dell’aiuto. Contrariamente a quanto afferma il Belgio in reazione alla decisione di avvio del procedimento, la Commissione si ritiene legalmente autorizzata a intraprendere una tale verifica. Come è stato sottolineato dal Belgio, in casi precedenti la Commissione non ha analizzato a fondo la necessità, per i costi di avviamento, di un aiuto specifico a favore della formazione. Nondimeno, essa può essere indotta a farlo quando constata che vi sono stati sviluppi nelle condizioni economiche dei mercati in questione (9).

(29)

La Commissione rileva che il programma di formazione in questione è legato a due nuove attività nello stabilimento: la produzione dell’Astra TwinTop e lo sviluppo delle attività del reparto presse.

(30)

Le autorità belghe specificano nella loro notifica (10) che l’assemblaggio dell’Astra TwinTop implica operazioni manuali supplementari come la saldatura. Le stesse autorità affermano che la produzione di questo tipo di vettura influisce su tutte le attività della società (carrozzeria, reparti di verniciatura, imbutitura, logistica e assemblaggio) e che l’introduzione di nuovi modelli determina ogni volta:

assemblaggio di nuove parti,

introduzione di metodi di lavoro moderni,

nuove tecniche di assemblaggio.

(31)

Le autorità belghe fanno osservare che un nuovo modello corrisponde quindi non solo all’introduzione di un nuovo prodotto, ma costringe anche numerosi operai ad abituarsi a nuove macchine, nuove componenti, tecniche di assemblaggio e metodi di lavoro.

(32)

Questa descrizione conferma che il successo dell’introduzione di un nuovo modello su una linea di produzione presuppone in generale, come nel caso in questione, un’importante formazione preventiva della manodopera. In altri termini per produrre il nuovo modello sono necessarie ingenti azioni di formazione.

(33)

Una volta che GM Europe ha deciso di produrre questo modello, diventa necessario sostenere spese di formazione per attuare la decisione commerciale.

(34)

Come già ricordato dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, la stessa Commissione osserva che, nell’industria automobilistica, lanciare un nuovo modello è un fatto normale e regolare, indispensabile al mantenimento delle quote di mercato e della redditività. Dato che per produrre nuovi modelli è necessario formare la manodopera alle nuove tecniche di produzione, le spese di formazione correlate al lancio di un nuovo modello sono sostenute dai costruttori di autoveicoli sulla sola base dello stimolo commerciale.

(35)

Le autorità belghe non hanno presentato nuovi elementi che contraddicono questa valutazione. Nonostante fossero state invitate a farlo nella decisione di avvio del procedimento, le autorità non hanno fornito prove tali da giustificare il fatto che, in mancanza di aiuto, GM non avrebbe organizzato le attività di formazione.

(36)

A tale proposito il Belgio ha affermato soltanto che l’aiuto alla formazione era necessario perché lo stabilimento GM Belgium fosse scelto dalla dirigenza di GM Europe per la produzione dell’Astra TwinTop. Sono state fornite prove a sostegno di tale affermazione. Le autorità belghe hanno peraltro sottolineato che la produzione del nuovo modello avrebbe potuto essere affidata a Bertone, più abituata a produrre questo genere di autovetture.

(37)

La Commissione fa tuttavia notare che l’obiettivo del regolamento (CE) n. 68/2001, in contrasto con gli scopi degli aiuti regionali agli investimenti, non è di influenzare la scelta di un sito per attività economiche, bensì di rimediare agli scarsi investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione, come precedentemente menzionato. Inoltre il Belgio non ha spiegato perché la filiale di GM Europe, seconda scelta ipotetica alla quale sarebbe stata affidata la produzione del modello, non avrebbe organizzato azioni di formazione simili (11). Le informazioni fornite dal Belgio mostrano al contrario che è probabile che tutti gli altri stabilimenti di GM Europe sarebbero stati costretti, in simili circostanze, a organizzare un programma di formazione simile. È quindi impossibile concludere che l’aiuto abbia stimolato GM Europe a organizzare più azioni di formazione nella Comunità.

(38)

La Commissione non vede chiaramente quali conclusioni trarre dall’argomentazione delle autorità belghe secondo cui la produzione del nuovo modello avrebbe potuto essere affidata a Bertone. In particolare il Belgio non ha presentato alcuna prova concreta che la produzione effettuata da Bertone avrebbe richiesto uno sforzo di formazione minore rispetto a quello di GM Europe (12). Inoltre il Belgio non ha dimostrato che l’aiuto ha in qualche modo influenzato la decisione di GM Europe di non subappaltare più la produzione di questo modello. È invece probabile che questa importante decisione strategica fosse già stata presa prima che le autorità belghe promettessero l’aiuto in oggetto. In conclusione il fatto che la produzione dell’Astra TwinTop avrebbe potuto essere subappaltata a Bertone, come per le precedenti versioni, non rende l’aiuto alla formazione necessario e compatibile.

(39)

Le autorità belghe precisano che l’estensione del reparto presse si inserisce nell’ambito della strategia di GM in Europa volta a rispondere meglio ai bisogni locali, in modo da ridurre il trasporto di componenti tra affiliate. Per il sito di Anversa il progetto prevede:

altre due presse per imbutitura,

la produzione di pezzi di carrozzeria aggiuntivi,

l’introduzione di nuove tecnologie.

(40)

Il Belgio specifica che l’estensione presuppone inoltre che numerosi operai familiarizzino con nuove macchine, nuove componenti, tecniche di imbutitura e metodi di lavoro. Il programma di formazione è volto a soddisfare questo obiettivo.

(41)

La descrizione di cui sopra conferma che in generale, come nel caso in questione, l’attività di imbutitura può svilupparsi solo se accompagnata da un’importante formazione della manodopera. In altri termini la formazione è necessaria allo sviluppo delle attività del reparto presse.

(42)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione si è interrogata sull’effetto di incentivazione dell’aiuto legato allo sviluppo delle attività del reparto presse (13). Le autorità belghe non hanno presentato nuovi elementi che contraddicono questa valutazione. In particolare non hanno spiegato perché, in assenza di aiuto, GM non avrebbe organizzato le attività di formazione in questione.

(43)

Per i motivi sopra esposti, si può concludere che tutte le attività di formazione che apportano agli operai le competenze necessarie a una positiva attuazione dei due progetti (produzione del nuovo modello e sviluppo delle attività del reparto presse) sarebbero state organizzate in ogni caso, anche in mancanza di aiuto. Pertanto l’aiuto corrispondente non conduce a una formazione supplementare, ma copre spese di funzionamento normali dell’impresa, riducendo in questo modo i suoi costi normali. La Commissione ritiene pertanto che l’aiuto causi distorsioni della concorrenza e alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune (14). In tali circostanze l’aiuto non può essere giustificato sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Poiché nessuna delle altre deroghe previste all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato può applicarsi al caso in questione, l’aiuto è incompatibile con il mercato comune.

(44)

Questa conclusione si applica a prescindere dal tipo di formazione in oggetto: generale o specifica. La Commissione osserva in particolare che l’attività di formazione generale qualificata come «formazione tecnica» (15) riguarda competenze che sono necessarie alle due nuove attività considerate e, in generale, all’attività di un’impresa automobilistica competitiva (16). Le autorità belghe hanno tuttavia fornito la prova che parte della «formazione tecnica»generale interessa qualifiche che richiedono un lungo periodo di formazione e che una proporzione non trascurabile di lavoratori interessati lascia ogni anno l’impresa. Questo è legato alla forte carenza di questo tipo di qualifiche sul mercato del lavoro belga (i cosiddetti «bottleneck jobs»). La Commissione ritiene che il Belgio abbia sostenuto sufficientemente le proprie argomentazioni in merito a tre delle azioni di «formazione tecnica»generale.

Contenuto della formazione

Durata totale della formazione

Rotazione del personale: % annua di operai che lasciano l’impresa

Costi ammissibili: partecipanti

Costi ammissibili: altri costi

Conduttori di carrelli elevatori a forche

40

58 %

132 000

42 500

Attrezzisti

2 000

13 %

660 000

355 000

Tecniche di manutenzione

400

20 %

198 000

197 500

N.B.: Per quanto riguarda la «saldatura», il Belgio dichiara una formazione totale della durata di 60 ore e una rotazione del personale dello stabilimento del 4 %. La Commissione ritiene che queste cifre siano piuttosto basse e che non impediscano all’impresa di appropriarsi dei benefici dei costi di formazione. La rotazione del personale non basta quindi a scoraggiare l’impresa a sostenere queste spese.

È quindi evidente che l’elevata rotazione del personale impedisca effettivamente all’impresa di trarre un sufficiente beneficio da questo tipo di formazioni per compensarne il costo. Dunque è probabile che l’impresa non sosterrebbe le spese in mancanza di aiuto.

(45)

Tenuto conto di ciò, la Commissione ritiene che l’aiuto sia necessario per le tre azioni di formazione in questione (contrariamente al resto della «formazione tecnica»generale).

(46)

Nella loro notifica le autorità belghe hanno presentato l’intero programma di formazione come programma destinato a sostenere i due progetti in questione (17). Le informazioni aggiuntive trasmesse dal Belgio a seguito della decisione di avvio del procedimento mostrano tuttavia che parte delle azioni di formazione riguarda competenze che non sono in realtà indispensabili alla realizzazione di tali progetti. Si tratta delle seguenti voci (cfr. descrizione di cui sopra):

formazione di base,

ambiente di lavoro simulato.

(47)

La Commissione osserva che, contrariamente al resto del programma di formazione, la formazione di base e l’ambiente di lavoro simulato si riferiscono a qualifiche che non sono necessarie all’esecuzione dei due progetti in questione. Infatti i progetti possono perfettamente essere realizzati e la produzione può iniziare senza che sia necessario organizzare questo tipo di formazione. Non si tratta nemmeno di competenze immediatamente richieste per la produzione di autovetture. Il ragionamento che è stato sviluppato in precedenza circa la necessità della formazione non può quindi essere applicato in questo caso. Poiché sembra che questa formazione superi i bisogni dell’impresa, è impossibile concludere che la formazione sarebbe stata organizzata in assenza di aiuto. In mancanza di altri elementi che provino il contrario, la Commissione ritiene che l’aiuto di Stato sembra necessario per organizzare la formazione in questione.

(48)

La Commissione osserva infine che la voce di spesa «coordinamento generale» non interessa un’azione di formazione in quanto tale, ma servizi di consulenza destinati alla formazione generale. Può quindi essere in parte inclusa nei costi ammissibili in quanto copre la «formazione di base», l’«ambiente di lavoro simulato» e una parte della «formazione tecnica»generale per la quale è stato ritenuto necessario un aiuto (18).

(49)

Tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 68/2001, che limita i costi dei partecipanti al progetto di formazione all’importo totale degli altri costi, i costi ammissibili provenienti dagli ambiti del programma di formazione per i quali è necessario un aiuto ammontano a 4,362 milioni di EUR e l’aiuto a 2,181 milioni di EUR. Poiché sono rispettate anche le altre condizioni formali stabilite dal regolamento (CE) n. 68/2001, come indicato al punto 23, la Commissione conclude che questa parte dell’aiuto notificato è compatibile con il mercato comune.

6.   CONCLUSIONE

(50)

La Commissione ritiene che la parte dei provvedimenti notificati dal Belgio, che consiste in 4,362 milioni di EUR di costi ammissibili, corrispondente ad aiuti dell’importo di 2,181 milioni di EUR, rispetti i criteri di compatibilità con il mercato comune in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(51)

La Commissione ritiene che il resto dell’aiuto non sia necessario alla realizzazione delle azioni di formazione corrispondenti. Questo aiuto non è compatibile con il mercato comune in base ad alcuna deroga prevista dal trattato e deve pertanto essere vietato. Secondo le autorità belghe, l’aiuto non è ancora stato erogato: non si deve quindi procedere al recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione a favore di un progetto di formazione presso General Motors Belgium ad Anversa è incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda l’importo di 3 157 338,40 EUR.

Per tale motivo, questa parte dell’aiuto non può essere eseguita.

Il rimanente importo dell’aiuto di Stato, per l’ammontare di 2 181 161,60 EUR, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 6.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  GU L 10 del 13.1.2001, p. 20. Il suo periodo di applicazione è stato prorogato fino al 30 giugno 2008 dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

(5)  Lettera del 7 febbraio 2006.

(6)  Tenuto conto di questa limitazione dei costi ammissibili dei partecipanti alla formazione, i costi ammissibili della formazione generale sono ridotti a 5 438 000 EUR, mentre quelli della formazione specifica a 10 478 000 EUR.

(7)  La Commissione ha tratto conclusioni simili al punto 33 della decisione del 4 luglio 2006 relativa a Ford Genk (GU L 366 del 21.12.2006, pag. 32).

(8)  Di fronte a uno scarso aumento della domanda, a incrementi di produttività e a prezzi in calo, in questi ultimi anni diversi grandi costruttori di autoveicoli hanno chiuso stabilimenti o ridotto la loro manodopera all’interno della Comunità. GM Europe ha peraltro annunciato a fine 2004 un importante piano di ristrutturazione con conseguente riduzione del personale di 12 000 lavoratori. http://www.gmeurope.com/news/archive_0410.html

(9)  Al punto 52 della sentenza del 30 settembre 2003 nelle cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che, «a prescindere dall'interpretazione data dalla Commissione all'art. 92, n. 2, lett. c), [ora articolo 87, paragrafo 2, lettera c)], del Trattato in passato, questa non può incidere sulla fondatezza dell'interpretazione della stessa disposizione accolta dalla Commissione nella decisione impugnata e, conseguentemente, sulla sua validità». Allo stesso modo, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha indicato, al punto 177 della sentenza del 15 giugno 2005 nella causa T-171/02: «Infatti, la legittimità di una decisione della Commissione che rileva che un nuovo aiuto non soddisfa le condizioni di applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE dev’essere valutata solo nell’ambito di tale deroga, e non in base a una prassi decisionale precedente della Commissione, anche ammettendo che quest’ultima sia dimostrata».

(10)  Allegato 2 della notifica.

(11)  I candidati più probabili erano gli stabilimenti che producono già altre versioni dell’Astra, in particolare Bochum (Germania).

(12)  Sul suo sito internet Bertone scrive che «nella Carrozzeria Bertone il fattore umano ha sempre avuto un’importanza strategica. […] Ecco perché, da sempre, presso la Carrozzeria Bertone viene dedicata un’attenzione particolare alla continua formazione e all’aggiornamento delle maestranze. In concreto, nel corso degli ultimi due anni, questa scelta aziendale ha significato 240 ore di formazione pro capite, corrispondenti a un investimento di 3 milioni di EUR». http://www.bertone.it/carrozzeria3.htm

(13)  Cfr. punto 11.

(14)  Causa T-459/93, Siemens SA/Commissione, punto 48, Raccolta 1995, pag. II-1675.

(15)  Cfr. punto 7.

(16)  Ad esempio la produzione del nuovo modello richiede la saldatura di un numero superiore di pezzi, da cui la necessità per l’impresa di un maggior numero di saldatori.

(17)  Allegato 2 della notifica.

(18)  Sulla base delle ore di formazione la Commissione conclude che l’80,71 % dei costi del «coordinamento generale», pari a 0,723 milioni di EUR, possono essere attribuiti alla formazione di base, all’ambiente di lavoro simulato e alla parte di formazione tecnica generale per la quale è necessario l’aiuto. Queste ore sono: i) Formazione tecnica (lettera del Belgio del 28 febbraio 2007): 50 800 ore, di cui 30 000 in relazione alle tre azioni per le quali è giudicato necessario un aiuto; ii) Formazione di base (lettera del Belgio del 7 febbraio 2006; numero di partecipanti moltiplicato per il numero medio di ore di formazione per partecipante per un periodo di tre anni): 17 000 ore; iii) ambiente di lavoro simulato (idem): 40 000 ore.