ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 242

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
15 settembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1058/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1059/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1061/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2007

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1062/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

19

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/609/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 settembre 2007, sulla definizione delle misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera [notificata con il numero C(2007) 4140]

20

 

 

2007/610/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 settembre 2007, relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2007 [notificata con il numero C(2007) 4147]

24

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

50,3

XS

40,3

ZZ

45,3

0707 00 05

JO

175,0

TR

142,2

ZZ

158,6

0709 90 70

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 50 10

AR

76,6

UY

75,8

ZA

66,6

ZZ

73,0

0806 10 10

EG

177,6

MK

28,3

TR

97,9

ZZ

101,3

0808 10 80

AR

62,4

AU

215,7

BR

117,4

CL

91,4

CN

79,8

NZ

96,8

US

98,6

ZA

88,3

ZZ

106,3

0808 20 50

CN

80,0

TR

126,1

ZA

108,8

ZZ

105,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

156,1

US

189,2

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

49,8

IL

124,7

MK

49,8

TR

113,5

ZZ

84,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


15.9.2007   

IT

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L 242/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2007

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso.

(2)

Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 1039/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese (3). Ai sensi del suddetto regolamento, l'ultimo periodo di presentazione delle offerte va dal 13 al 26 settembre 2007.

(3)

È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri in questione le scorte d'intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per continuare a rispondere alle esigenze del mercato è dunque opportuno aprire una nuova gara permanente, affinché le scorte suddette siano rese disponibili sul mercato interno.

(4)

Per consentire il confronto tra i prezzi di offerta di zucchero di diverse qualità, il prezzo dell'offerta deve far riferimento allo zucchero della qualità tipo quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

(6)

Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(7)

Il prezzo minimo di vendita si riferisce allo zucchero della qualità tipo. Devono essere adottate disposizioni per adeguare il prezzo di vendita.

(8)

Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.

(9)

Per assicurare una buona gestione dei quantitativi di zucchero all'intervento è opportuno prevedere una notifica degli Stati membri in merito ai quantitativi effettivamente venduti.

(10)

Ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (4) resta di applicazione per lo zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero di intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero di intervento.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale massimo di 601 981 tonnellate di zucchero da essi detenuto e ammesso all'intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno.

I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2007 e termina il 10 ottobre 2007 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

24 ottobre 2007,

7 e 21 novembre 2007,

5 e 19 dicembre 2007,

9 e 30 gennaio 2008,

13 e 27 febbraio 2008,

12 e 26 marzo 2008,

9 e 23 aprile 2008,

7 e 28 maggio 2008,

11 e 25 giugno 2008,

9 e 23 luglio 2008,

6 e 27 agosto 2008,

10 e 24 settembre 2008.

2.   Il prezzo dell'offerta fa riferimento allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006.

3.   La quantità minima dell'offerta per partita ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 250 tonnellate, a meno che la quantità disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso si presenta un'offerta per la quantità disponibile.

4.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

L'identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell'allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 4

1.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Per lo zucchero d'intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo mediante l'applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 952/2006.

3.   Se l'aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all'aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

In caso di offerte con lo stesso prezzo per uno Stato membro, se l'accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro si procede all'aggiudicazione:

a)

suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

4.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modello che figura nell'allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.

Articolo 5

In deroga all'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, detto regolamento si applica alla rivendita, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 551/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7).

(3)   GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1555/2006 (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 3).

(4)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.


ALLEGATO I

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato Membro

Organismo di intervento

Quantitativi detenuti dall'organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno

(in tonnellate)

Belgio

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

21 409

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

30 754

Irlanda

Intervention Section

on Farm Investment

Subsidies and storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (00 353) 536 34 37

Fax (00 353) 914 28 43

12 000

Spagna

Fondo Español de Garantia Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

24 084

Italia

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

322 915

Ungheria

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

100 462

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Svezia

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

56 357


ALLEGATO II

Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 3

Modulo (*1)

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 1059/2007

1

2

3

4

5

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantità

(t)

Prezzo dell'offerta

(EUR/100 kg)

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ecc.

 

 

 


(*1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: +32 2 292 10 34


ALLEGATO III

Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 4

Modulo (*1)

Gara parziale del… per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 1059/2007

1

2

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Quantitativo effettivamente venduto

(tonnellate)

 

 


(*1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: +32 2 292 10 34.


15.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2007

recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d’intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso.

(2)

Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (3). Ai sensi del suddetto regolamento, l’ultimo periodo di presentazione delle offerte va dal 13 al 26 settembre 2007.

(3)

È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri interessati le scorte d’intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per rispondere alle persistenti esigenze del mercato, è pertanto opportuno aprire una gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per l’esportazione.

(4)

Possono essere fissate restituzioni all’esportazione a norma degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all’importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni. Dato il legame esistente tra la concessione di restituzioni e la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento, è opportuno che a norma del presente regolamento non sia prevista neppure la rivendita per l’esportazione verso dette destinazioni.

(5)

Allo scopo di impedire eventuali abusi connessi alla reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che possono beneficiare di restituzioni all’esportazione è necessario non fissare restituzioni all’esportazione per i paesi dei Balcani occidentali.

(6)

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

(7)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, occorre che la Commissione fissi una restituzione massima all’esportazione per ciascuna gara parziale.

(8)

Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti.

(9)

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006, nel bando di gara occorre stabilire il prezzo che deve essere pagato dall’aggiudicatario.

(10)

Per tenere conto delle diverse qualità di zucchero d’intervento, occorre che il prezzo faccia riferimento allo zucchero di qualità tipo e che siano adottate disposizioni per adeguare il prezzo suddetto.

(11)

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno stabilire il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(12)

Per assicurare la corretta gestione dei quantitativi di zucchero d’intervento occorre prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti ed esportati.

(13)

Ai sensi dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (4) resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero d’intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero d’intervento di cui al presente regolamento.

(14)

È opportuno che i quantitativi disponibili per uno Stato membro che possono essere aggiudicati quando la Commissione fissa la restituzione massima all’esportazione tengano conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1059/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (5).

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l’esportazione verso tutte le destinazioni, eccetto quelle elencate nel terzo comma, un quantitativo totale di 601 981 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per l’esportazione.

I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

Le destinazioni di cui al primo comma sono le seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia (6) e Montenegro;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Articolo 2

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2007 e termina il 10 ottobre 2007 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

24 ottobre 2007,

7 e 21 novembre 2007,

5 e 19 dicembre 2007,

9 e 30 gennaio 2008,

13 e 27 febbraio 2008,

12 e 26 marzo 2008,

9 e 23 aprile 2008,

7 e 28 maggio 2008,

11 e 25 giugno 2008,

9 e 23 luglio 2008,

6 e 27 agosto 2008,

10 e 24 settembre 2008.

2.   La quantità minima dell’offerta per partita ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 250 tonnellate, a meno che la quantità disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso si presenta un’offerta per la quantità disponibile.

3.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I.

Articolo 3

Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell’allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 4

1.   La Commissione fissa una restituzione massima all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio o decide di non dare seguito alle offerte ricevute secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2.   Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito del regolamento (CE) n. 1059/2007.

Qualora un’aggiudicazione al livello della restituzione massima all’esportazione fissata ai sensi del paragrafo 1 comporti il superamento del quantitativo diminuito disponibile per una partita, l’aggiudicazione è limitata al quantitativo diminuito disponibile.

Qualora per uno Stato membro le aggiudicazioni a tutti gli offerenti che offrono la stessa restituzione all’esportazione per una data partita comportino il superamento del quantitativo diminuito disponibile, il quantitativo diminuito disponibile è aggiudicato procedendo come segue:

a)

suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

3.   Il prezzo da pagare all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 632 EUR a tonnellata per lo zucchero bianco e di 497 EUR per lo zucchero greggio. I prezzi dell’offerta si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006.

Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo applicando rispettivamente, in quanto compatibili, l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33 del regolamento (CE) n. 952/2006.

Articolo 5

1.   Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato III.

2.   I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Articolo 6

1.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione della restituzione massima all’esportazione da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo riportato nell’allegato IV, il quantitativo esatto venduto mediante gara parziale.

2.   Entro la fine di ogni mese per il mese precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti ai titoli di esportazione rinviati alle autorità competenti e i quantitativi corrispondenti di zucchero esportato, tenendo conto delle tolleranze di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (7).

Articolo 7

In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, detto regolamento si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 551/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7).

(3)   GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3).

(4)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

(5)  Cfr. pag. 3 della presente GU.

(6)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(7)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato Membro

Organismo di intervento

Quantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita per esportazione

(in tonnellate)

Belgio

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

21 409

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

30 754

Irlanda

Intervention Section

on Farm Investment

Subsidies and storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (00 353) 536 34 37

Fax (00 353) 914 28 43

12 000

Spagna

Fondo Español de Garantia Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

24 084

Italia

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

322 915

Ungheria

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

100 462

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Svezia

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

56 357


ALLEGATO II

Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

Modulo (*1)

Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 1060/2007

1

2

3

4

5

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Restituzione all’esportazione

EUR/100kg

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ecc.

 

 

 


(*1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 1:

in bulgaro

:

Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2007

in spagnolo

:

Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) no 1060/2007

in ceco

:

Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 1060/2007

in danese

:

Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2007

in tedesco

:

Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2007

in estone

:

Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 1060/2007

in greco

:

Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007

in inglese

:

Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 1060/2007

in francese

:

Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) no 1060/2007

in italiano

:

Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2007

in lettone

:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju

in lituano

:

Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1060/2007

in ungherese

:

Visszatérítéssel exportálva a 1060/2007/EK rendelet szerint

in maltese

:

Esportat b'rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

in olandese

:

Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2007

in polacco

:

Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2007

in portoghese

:

Exportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1060/2007

in rumeno

:

Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 1060/2007

in slovacco

:

Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

in sloveno

:

Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2007

in finlandese

:

Viety asetuksen (EY) N:o 1060/2007 mukaisella vientituella

in svedese

:

Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 1060/2007


ALLEGATO IV

Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 6, paragrafo 1

Modulo (*1)

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 1060/2007

1

2

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Quantitativo effettivamente venduto

(tonnellate)

 

 


(*1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.


15.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 settembre 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 settembre 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6).

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 settembre 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

1,93

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

1,93

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

31.8.2007-13.9.2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (*1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (*2)

Frumento duro di bassa qualità (*3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

221,27

99,23

Prezzo FOB USA

244,47

234,47

214,47

142,56

Premio sul Golfo

17,25

Premio sui Grandi laghi

1,59

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

43,61  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

43,35  EUR/t


(*1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


15.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2007

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 13 settembre 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1108 12 00 presentate il 13 settembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)   GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

15.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2007

sulla definizione delle misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera

[notificata con il numero C(2007) 4140]

(I testi in lingua francese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2007/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera è soggetta a particolari problemi legati al clima e alla specificità degli organismi nocivi presenti in tali regioni. Gli Stati membri interessati hanno adottato programmi per la lotta contro tali organismi.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 247/2006 sono state adottate nuove regole per i contributi della Comunità alle misure fitosanitarie nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. Pertanto occorre ridefinire, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre e Madera, le misure per le quali è disponibile un finanziamento comunitario e le spese ammissibili.

(3)

La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera (2), deve pertanto essere sostituita.

(4)

La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (3), stabilisce misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(5)

Occorre pertanto abrogare la decisione 93/522/CEE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera che possono beneficiare del finanziamento comunitario, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, sono definite nell’allegato della presente decisione.

Tali misure si riferiscono a tutti i programmi, o a parte dei programmi, di lotta contro gli organismi nocivi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 2

La decisione 93/522/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 4

La Repubblica francese e la Repubblica del Portogallo sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(2)   GU L 251 dell’8.10.1993, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 96/633/CE (GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58).

(3)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).


ALLEGATO

MISURE E SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO COMUNITARIO

PARTE A

Misure ammissibili

1)

Misure relative alla conoscenza della situazione fitosanitaria locale:

a)

studi e indagini ufficiali finalizzati ad una migliore conoscenza della situazione locale per quanto riguarda gli organismi nocivi:

i)

mappatura degli organismi nocivi;

ii)

valutazione dell’impatto economico degli organismi nocivi;

iii)

valutazione del rischio di evoluzione degli organismi nocivi;

b)

studi e indagini finalizzati alla sorveglianza delle zone da proteggere contro l’introduzione di organismi nocivi.

2)

Misure preventive contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:

a)

misure preventive sui vegetali, sui prodotti vegetali e su altri oggetti di cui si sospetti la contaminazione;

b)

ispezioni presso i produttori intese a garantire la conformità dei vegetali o dei prodotti vegetali alle norme fitosanitarie;

c)

creazione di reti ufficiali di sorveglianza fitosanitaria e di allarme contro la contaminazione delle colture da parte di organismi nocivi;

d)

esperimenti ufficiali in laboratorio o in campo per la ricerca di mezzi idonei ad evitare o a limitare i danni provocati da organismi nocivi:

i)

ricerca su varietà resistenti;

ii)

ricerca su metodi di lotta chimica o biologica o metodi profilattici;

iii)

studi sulla biologia degli organismi nocivi;

e)

studi per migliorare i metodi di diagnosi degli organismi nocivi.

3)

Misure di lotta diretta agli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:

a)

attuazione di programmi ufficiali di lotta collettiva contro le infestazioni delle colture e della flora naturale, incluse le foreste, ad opera di organismi nocivi;

b)

misure di lotta sui vegetali e sui prodotti vegetali:

i)

distruzione;

ii)

fumigazione, trattamento;

iii)

analisi di laboratorio.

4)

Misure di supporto tecnico ai programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali:

a)

attrezzatura ed esercizio dei laboratori che effettuano diagnosi o accertamenti di organismi nocivi per conto dei servizi ufficiali delle regioni ultraperiferiche della Comunità;

b)

partecipazione all’insediamento e all’esercizio di unità di produzione finalizzate alla lotta biologica;

c)

partecipazione all’insediamento e all’esercizio di impianti per la fumigazione e l’immagazzinamento di vegetali e di prodotti vegetali sottoposti a controllo fitosanitario;

d)

formazione tecnica del personale addetto ai programmi di lotta;

e)

attuazione di programmi ufficiali d’informazione destinati agli agricoltori o ai responsabili pubblici sui metodi collettivi e individuali di lotta contro gli organismi nocivi, tra cui:

i)

creazione e sviluppo di reti d’informazione fitosanitaria (qualsiasi supporto);

ii)

organizzazione di sessioni formative destinate agli agricoltori;

iii)

organizzazione di riunioni ufficiali d’informazione con gli agricoltori, i responsabili pubblici e le organizzazioni coinvolte nella realizzazione dei programmi di lotta.

PARTE B

Spese ammissibili

1)

Spese di personale relative alla fornitura di specifici servizi nell’ambito di contratti di fornitura di servizi;

2)

materiali di consumo e attrezzature utilizzati per l’esecuzione delle misure;

3)

acquisti di servizi o noleggio di mezzi di trasporto nella misura in cui sono necessari per l’esecuzione delle misure.

15.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2007

relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2007

[notificata con il numero C(2007) 4147]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2007/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, prima frase del primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni della produzione vegetale nei dipartimenti francesi d’oltremare richiedono misure particolari per la produzione agricola. Tra tali misure ci sono anche quelle assai costose in campo fitosanitario.

(2)

La decisione 2007/609/CE della Commissione, del 10 settembre 2007, relativa alla definizione delle misure che possono beneficiare del contributo comunitario nei programmi per il controllo degli organismi nocivi ai vegetali o dei prodotti vegetali, nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera (2) definisce le misure che possono beneficiare del contributo comunitario nel quadro dei programmi per il controllo degli organismi nocivi ai vegetali e dei prodotti vegetali nei dipartimenti d’oltremare francesi, nelle Azzorre e a Madera.

(3)

Le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma che prevede misure fitosanitarie. Tale programma specifica gli obiettivi da raggiungere, i risultati concreti previsti, le misure da attuare, la loro durata e il loro costo ai fini di un eventuale contributo finanziario comunitario. Le misure previste nel programma soddisfano le condizioni della decisione 2007/609/CE.

(4)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), gli interventi fitosanitari devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario su tali interventi, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene approvato un contributo finanziario comunitario alla Francia a favore del programma ufficiale per il controllo degli organismi nocivi ai vegetali e dei prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2007, come precisato nella parte A dell’allegato.

Esso potrà coprire fino al 60 % della spesa totale ammissibile, come specificato nella parte B dell’allegato, con un massimale pari a 224 700 EUR (IVA esclusa).

Articolo 2

1.   Entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso da parte della Francia, verrà versato a questo paese un anticipo di 100 000 EUR.

2.   Il saldo del contributo finanziario verrà versato a condizione che entro e non oltre il 15 marzo 2008 sia presentata alla Commissione in forma elettronica una relazione d’attuazione definitiva del programma.

Tale relazione conterrà:

a)

una valutazione tecnica concisa dell’intero programma, comprendente il grado di raggiungimento degli obbiettivi fisici e qualitativi, dei progressi ottenuti nonché una stima dell’impatto fitosanitario ed economico immediato; e

b)

una scheda finanziaria indicante le spese effettive ripartite per sottoprogrammi e interventi.

3.   Riguardo alla ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell’allegato, la Francia può ripartire il finanziamento tra più interventi dello stesso sottoprogramma entro un limite pari al 15 % del contributo comunitario a tale sottoprogramma, purché non sia superato l’importo globale dei costi ammissibili fissati nel programma e ciò non comprometta gli obiettivi principali del programma.

La Francia informa la Commissione di tutte le decisioni che essa prende in materia.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(2)  Cfr. pag. 20 della presente GU.

(3)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Programma e ripartizione indicativa del bilancio per il 2007

PARTE A

Programma

Il programma si articolerà in 3 sottoprogrammi:

1)

sottoprogramma per il dipartimento della Martinica:

a)

misura 1.1: valutazione e diagnostica fitosanitaria in collaborazione con il laboratorio regionale e la sua unità mobile («labo vert»);

b)

misura 1.2: studio sulla biodiversità in aziende specializzate nella frutta o nei vegetali;

2)

sottoprogramma per il dipartimento della Guyana:

a)

misura 2.1: messa a punto di un sistema di allarme fitosanitario per la produzione del riso;

b)

misura 2.2: incremento della capacità di diagnosi in collaborazione con il laboratorio regionale e la sua unità mobile («labo vert»);

3)

sottoprogramma per il dipartimento della Guadalupa:

a)

misura 3.1: istituzione di una rete d’osservazione per le mosche della frutta;

b)

misura 3.2: indagini e interventi contro la malattia di ingiallimento letale della palma da cocco;

c)

misura 3.3: gestione dei rischi dovuti all’introduzione di organismi nocivi attraverso il turismo;

d)

misura 3.4: attuazione di un metodo per disinquinare biologicamente terreni contaminati da clordecone e da HCH;

e)

misura 3.5: controllo mirato della formica della manioca.

PARTE B

Ripartizione indicativa del bilancio

(in euro), con indicazione dei risultati concreti previsti

Sottoprogrammi

Natura dei risultati (S: fornitura di servizi, R: lavoro di ricerca o di studio)

Spese rimborsabili

Contributo nazionale

Contributo CE

Martinica

Misura 1.1

Diagnostica fitosanitaria in loco (S)

75 000

 

 

Misura 1.2

Studio sulla biodiversità e sui benefici collaterali (R)

40 500

Totale parziale

 

115 500

46 200

69 300

Guyana

Misura 2.1

Modellizzazione di un sistema d’allarme fitosanitario (R)

110 000

 

 

Misura 2.2

Diagnostica fitosanitaria in loco (S)

25 000

Totale parziale

 

135 000

54 000

81 000

Guadalupa

Misura 3.1

Istituzione di una rete d’osservazione per le mosche della frutta (R)

28 000

 

 

Misura 3.2

Relazione d’indagine su una malattia e comunicazione su rischi fitosanitari ai produttori (S)

12 000

Misura 3.3

Iniziative di comunicazione al pubblico sui rischi dovuti all’introduzione di organismi nocivi (S)

28 000

Misura 3.4

Attuazione di un metodo di disinquinamento biologico di terreni contaminati(R)

15 000

Misura 3.5

Studio sulla possibilità di controllo integrato di un organismo nocivo (R)

41 000

Totale parziale

 

124 000

49 600

74 400

Totale

 

374 500

149 800

224 700