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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/609/CE |
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2007/610/CE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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15.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MK |
50,3 |
|
XS |
40,3 |
|
|
ZZ |
45,3 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
175,0 |
|
TR |
142,2 |
|
|
ZZ |
158,6 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
108,2 |
|
ZZ |
108,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
76,6 |
|
UY |
75,8 |
|
|
ZA |
66,6 |
|
|
ZZ |
73,0 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
177,6 |
|
MK |
28,3 |
|
|
TR |
97,9 |
|
|
ZZ |
101,3 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
62,4 |
|
AU |
215,7 |
|
|
BR |
117,4 |
|
|
CL |
91,4 |
|
|
CN |
79,8 |
|
|
NZ |
96,8 |
|
|
US |
98,6 |
|
|
ZA |
88,3 |
|
|
ZZ |
106,3 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
80,0 |
|
TR |
126,1 |
|
|
ZA |
108,8 |
|
|
ZZ |
105,0 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
156,1 |
|
US |
189,2 |
|
|
ZZ |
172,7 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
49,8 |
|
IL |
124,7 |
|
|
MK |
49,8 |
|
|
TR |
113,5 |
|
|
ZZ |
84,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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15.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2007
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso. |
|
(2) |
Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 1039/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese (3). Ai sensi del suddetto regolamento, l'ultimo periodo di presentazione delle offerte va dal 13 al 26 settembre 2007. |
|
(3) |
È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri in questione le scorte d'intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per continuare a rispondere alle esigenze del mercato è dunque opportuno aprire una nuova gara permanente, affinché le scorte suddette siano rese disponibili sul mercato interno. |
|
(4) |
Per consentire il confronto tra i prezzi di offerta di zucchero di diverse qualità, il prezzo dell'offerta deve far riferimento allo zucchero della qualità tipo quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(5) |
Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita. |
|
(6) |
Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale. |
|
(7) |
Il prezzo minimo di vendita si riferisce allo zucchero della qualità tipo. Devono essere adottate disposizioni per adeguare il prezzo di vendita. |
|
(8) |
Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti. |
|
(9) |
Per assicurare una buona gestione dei quantitativi di zucchero all'intervento è opportuno prevedere una notifica degli Stati membri in merito ai quantitativi effettivamente venduti. |
|
(10) |
Ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (4) resta di applicazione per lo zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero di intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero di intervento. |
|
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi d'intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale massimo di 601 981 tonnellate di zucchero da essi detenuto e ammesso all'intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno.
I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell'allegato I.
Articolo 2
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2007 e termina il 10 ottobre 2007 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
|
— |
24 ottobre 2007, |
|
— |
7 e 21 novembre 2007, |
|
— |
5 e 19 dicembre 2007, |
|
— |
9 e 30 gennaio 2008, |
|
— |
13 e 27 febbraio 2008, |
|
— |
12 e 26 marzo 2008, |
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— |
9 e 23 aprile 2008, |
|
— |
7 e 28 maggio 2008, |
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— |
11 e 25 giugno 2008, |
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— |
9 e 23 luglio 2008, |
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— |
6 e 27 agosto 2008, |
|
— |
10 e 24 settembre 2008. |
2. Il prezzo dell'offerta fa riferimento allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006.
3. La quantità minima dell'offerta per partita ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 250 tonnellate, a meno che la quantità disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso si presenta un'offerta per la quantità disponibile.
4. Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell'allegato I.
Articolo 3
Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.
L'identità degli offerenti rimane segreta.
Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell'allegato II.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 4
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Per lo zucchero d'intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo mediante l'applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 952/2006.
3. Se l'aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all'aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo per uno Stato membro, se l'accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro si procede all'aggiudicazione:
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a) |
suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure |
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b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure |
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c) |
per estrazione a sorte. |
4. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modello che figura nell'allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.
Articolo 5
In deroga all'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, detto regolamento si applica alla rivendita, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 551/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7).
(3) GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1555/2006 (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 3).
(4) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.
ALLEGATO I
Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero
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Stato Membro |
Organismo di intervento |
Quantitativi detenuti dall'organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno (in tonnellate) |
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Belgio |
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21 409 |
||||||||
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Repubblica ceca |
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30 754 |
||||||||
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Irlanda |
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12 000 |
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Spagna |
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24 084 |
||||||||
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Italia |
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322 915 |
||||||||
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Ungheria |
|
100 462 |
||||||||
|
Slovacchia |
|
34 000 |
||||||||
|
Svezia |
|
56 357 |
ALLEGATO II
Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 3
Modulo (*1)
Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento
Regolamento (CE) n. 1059/2007
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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Stato membro che vende lo zucchero di intervento |
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo dell'offerta (EUR/100 kg) |
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1 |
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|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
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3 |
|
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(*1) Da trasmettere via fax al seguente numero: +32 2 292 10 34
ALLEGATO III
Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 4
Modulo (*1)
Gara parziale del… per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento
Regolamento (CE) n. 1059/2007
|
1 |
2 |
|
Stato membro che vende lo zucchero di intervento |
Quantitativo effettivamente venduto (tonnellate) |
|
|
|
(*1) Da trasmettere via fax al seguente numero: +32 2 292 10 34.
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15.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2007
recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d’intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso. |
|
(2) |
Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (3). Ai sensi del suddetto regolamento, l’ultimo periodo di presentazione delle offerte va dal 13 al 26 settembre 2007. |
|
(3) |
È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri interessati le scorte d’intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per rispondere alle persistenti esigenze del mercato, è pertanto opportuno aprire una gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per l’esportazione. |
|
(4) |
Possono essere fissate restituzioni all’esportazione a norma degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all’importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni. Dato il legame esistente tra la concessione di restituzioni e la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento, è opportuno che a norma del presente regolamento non sia prevista neppure la rivendita per l’esportazione verso dette destinazioni. |
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(5) |
Allo scopo di impedire eventuali abusi connessi alla reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che possono beneficiare di restituzioni all’esportazione è necessario non fissare restituzioni all’esportazione per i paesi dei Balcani occidentali. |
|
(6) |
Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita. |
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(7) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, occorre che la Commissione fissi una restituzione massima all’esportazione per ciascuna gara parziale. |
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(8) |
Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti. |
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(9) |
Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006, nel bando di gara occorre stabilire il prezzo che deve essere pagato dall’aggiudicatario. |
|
(10) |
Per tenere conto delle diverse qualità di zucchero d’intervento, occorre che il prezzo faccia riferimento allo zucchero di qualità tipo e che siano adottate disposizioni per adeguare il prezzo suddetto. |
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(11) |
Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno stabilire il periodo di validità dei titoli di esportazione. |
|
(12) |
Per assicurare la corretta gestione dei quantitativi di zucchero d’intervento occorre prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti ed esportati. |
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(13) |
Ai sensi dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (4) resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero d’intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero d’intervento di cui al presente regolamento. |
|
(14) |
È opportuno che i quantitativi disponibili per uno Stato membro che possono essere aggiudicati quando la Commissione fissa la restituzione massima all’esportazione tengano conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1059/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (5). |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l’esportazione verso tutte le destinazioni, eccetto quelle elencate nel terzo comma, un quantitativo totale di 601 981 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per l’esportazione.
I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.
Le destinazioni di cui al primo comma sono le seguenti:
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a) |
paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia (6) e Montenegro; |
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b) |
territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
Articolo 2
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2007 e termina il 10 ottobre 2007 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
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— |
24 ottobre 2007, |
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— |
7 e 21 novembre 2007, |
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5 e 19 dicembre 2007, |
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9 e 30 gennaio 2008, |
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13 e 27 febbraio 2008, |
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12 e 26 marzo 2008, |
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9 e 23 aprile 2008, |
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7 e 28 maggio 2008, |
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11 e 25 giugno 2008, |
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9 e 23 luglio 2008, |
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6 e 27 agosto 2008, |
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10 e 24 settembre 2008. |
2. La quantità minima dell’offerta per partita ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 250 tonnellate, a meno che la quantità disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso si presenta un’offerta per la quantità disponibile.
3. Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I.
Articolo 3
Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.
L’identità degli offerenti rimane segreta.
Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell’allegato II.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 4
1. La Commissione fissa una restituzione massima all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio o decide di non dare seguito alle offerte ricevute secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito del regolamento (CE) n. 1059/2007.
Qualora un’aggiudicazione al livello della restituzione massima all’esportazione fissata ai sensi del paragrafo 1 comporti il superamento del quantitativo diminuito disponibile per una partita, l’aggiudicazione è limitata al quantitativo diminuito disponibile.
Qualora per uno Stato membro le aggiudicazioni a tutti gli offerenti che offrono la stessa restituzione all’esportazione per una data partita comportino il superamento del quantitativo diminuito disponibile, il quantitativo diminuito disponibile è aggiudicato procedendo come segue:
|
a) |
suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure |
|
b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure |
|
c) |
per estrazione a sorte. |
3. Il prezzo da pagare all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 632 EUR a tonnellata per lo zucchero bianco e di 497 EUR per lo zucchero greggio. I prezzi dell’offerta si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006.
Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo applicando rispettivamente, in quanto compatibili, l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33 del regolamento (CE) n. 952/2006.
Articolo 5
1. Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato III.
2. I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.
Articolo 6
1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione della restituzione massima all’esportazione da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo riportato nell’allegato IV, il quantitativo esatto venduto mediante gara parziale.
2. Entro la fine di ogni mese per il mese precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti ai titoli di esportazione rinviati alle autorità competenti e i quantitativi corrispondenti di zucchero esportato, tenendo conto delle tolleranze di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (7).
Articolo 7
In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, detto regolamento si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 551/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7).
(3) GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3).
(4) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.
(5) Cfr. pag. 3 della presente GU.
(6) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
ALLEGATO I
Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero
|
Stato Membro |
Organismo di intervento |
Quantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita per esportazione (in tonnellate) |
||||||||
|
Belgio |
|
21 409 |
||||||||
|
Repubblica ceca |
|
30 754 |
||||||||
|
Irlanda |
|
12 000 |
||||||||
|
Spagna |
|
24 084 |
||||||||
|
Italia |
|
322 915 |
||||||||
|
Ungheria |
|
100 462 |
||||||||
|
Slovacchia |
|
34 000 |
||||||||
|
Svezia |
|
56 357 |
ALLEGATO II
Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3
Modulo (*1)
Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento
Regolamento (CE) n. 1060/2007
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Stato membro che vende lo zucchero di intervento |
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantitativo (t) |
Restituzione all’esportazione EUR/100kg |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(*1) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 1:
|
in bulgaro |
: |
Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2007 |
|
in spagnolo |
: |
Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) no 1060/2007 |
|
in ceco |
: |
Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 1060/2007 |
|
in danese |
: |
Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2007 |
|
in tedesco |
: |
Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2007 |
|
in estone |
: |
Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 1060/2007 |
|
in greco |
: |
Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 |
|
in inglese |
: |
Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 1060/2007 |
|
in francese |
: |
Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) no 1060/2007 |
|
in italiano |
: |
Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2007 |
|
in lettone |
: |
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju |
|
in lituano |
: |
Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1060/2007 |
|
in ungherese |
: |
Visszatérítéssel exportálva a 1060/2007/EK rendelet szerint |
|
in maltese |
: |
Esportat b'rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1060/2007 |
|
in olandese |
: |
Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2007 |
|
in polacco |
: |
Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2007 |
|
in portoghese |
: |
Exportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1060/2007 |
|
in rumeno |
: |
Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 1060/2007 |
|
in slovacco |
: |
Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007 |
|
in sloveno |
: |
Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2007 |
|
in finlandese |
: |
Viety asetuksen (EY) N:o 1060/2007 mukaisella vientituella |
|
in svedese |
: |
Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 1060/2007 |
ALLEGATO IV
Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 6, paragrafo 1
Modulo (*1)
Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento
Regolamento (CE) n. 1060/2007
|
1 |
2 |
|
Stato membro che vende lo zucchero di intervento |
Quantitativo effettivamente venduto (tonnellate) |
|
|
|
(*1) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.
|
15.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2007
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
|
(4) |
Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 settembre 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 settembre 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 settembre 2007
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
|
di media qualità |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 |
|
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
1,93 |
|
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
1,93 |
|
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
31.8.2007-13.9.2007
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(*1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
|
15.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2007
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 13 settembre 2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1108 12 00 presentate il 13 settembre 2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).
(2) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
|
15.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2007
sulla definizione delle misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera
[notificata con il numero C(2007) 4140]
(I testi in lingua francese e portoghese sono i soli facenti fede)
(2007/609/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera è soggetta a particolari problemi legati al clima e alla specificità degli organismi nocivi presenti in tali regioni. Gli Stati membri interessati hanno adottato programmi per la lotta contro tali organismi. |
|
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 247/2006 sono state adottate nuove regole per i contributi della Comunità alle misure fitosanitarie nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. Pertanto occorre ridefinire, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre e Madera, le misure per le quali è disponibile un finanziamento comunitario e le spese ammissibili. |
|
(3) |
La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera (2), deve pertanto essere sostituita. |
|
(4) |
La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (3), stabilisce misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. |
|
(5) |
Occorre pertanto abrogare la decisione 93/522/CEE. |
|
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera che possono beneficiare del finanziamento comunitario, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, sono definite nell’allegato della presente decisione.
Tali misure si riferiscono a tutti i programmi, o a parte dei programmi, di lotta contro gli organismi nocivi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE.
Articolo 2
La decisione 93/522/CEE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 4
La Repubblica francese e la Repubblica del Portogallo sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).
(2) GU L 251 dell’8.10.1993, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 96/633/CE (GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58).
(3) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).
ALLEGATO
MISURE E SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO COMUNITARIO
PARTE A
Misure ammissibili
|
1) |
Misure relative alla conoscenza della situazione fitosanitaria locale:
|
|
2) |
Misure preventive contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:
|
|
3) |
Misure di lotta diretta agli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:
|
|
4) |
Misure di supporto tecnico ai programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali:
|
PARTE B
Spese ammissibili
|
1) |
Spese di personale relative alla fornitura di specifici servizi nell’ambito di contratti di fornitura di servizi; |
|
2) |
materiali di consumo e attrezzature utilizzati per l’esecuzione delle misure; |
|
3) |
acquisti di servizi o noleggio di mezzi di trasporto nella misura in cui sono necessari per l’esecuzione delle misure. |
|
15.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2007
relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2007
[notificata con il numero C(2007) 4147]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2007/610/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, prima frase del primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le condizioni della produzione vegetale nei dipartimenti francesi d’oltremare richiedono misure particolari per la produzione agricola. Tra tali misure ci sono anche quelle assai costose in campo fitosanitario. |
|
(2) |
La decisione 2007/609/CE della Commissione, del 10 settembre 2007, relativa alla definizione delle misure che possono beneficiare del contributo comunitario nei programmi per il controllo degli organismi nocivi ai vegetali o dei prodotti vegetali, nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera (2) definisce le misure che possono beneficiare del contributo comunitario nel quadro dei programmi per il controllo degli organismi nocivi ai vegetali e dei prodotti vegetali nei dipartimenti d’oltremare francesi, nelle Azzorre e a Madera. |
|
(3) |
Le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma che prevede misure fitosanitarie. Tale programma specifica gli obiettivi da raggiungere, i risultati concreti previsti, le misure da attuare, la loro durata e il loro costo ai fini di un eventuale contributo finanziario comunitario. Le misure previste nel programma soddisfano le condizioni della decisione 2007/609/CE. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), gli interventi fitosanitari devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario su tali interventi, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento. |
|
(5) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Viene approvato un contributo finanziario comunitario alla Francia a favore del programma ufficiale per il controllo degli organismi nocivi ai vegetali e dei prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2007, come precisato nella parte A dell’allegato.
Esso potrà coprire fino al 60 % della spesa totale ammissibile, come specificato nella parte B dell’allegato, con un massimale pari a 224 700 EUR (IVA esclusa).
Articolo 2
1. Entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso da parte della Francia, verrà versato a questo paese un anticipo di 100 000 EUR.
2. Il saldo del contributo finanziario verrà versato a condizione che entro e non oltre il 15 marzo 2008 sia presentata alla Commissione in forma elettronica una relazione d’attuazione definitiva del programma.
Tale relazione conterrà:
|
a) |
una valutazione tecnica concisa dell’intero programma, comprendente il grado di raggiungimento degli obbiettivi fisici e qualitativi, dei progressi ottenuti nonché una stima dell’impatto fitosanitario ed economico immediato; e |
|
b) |
una scheda finanziaria indicante le spese effettive ripartite per sottoprogrammi e interventi. |
3. Riguardo alla ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell’allegato, la Francia può ripartire il finanziamento tra più interventi dello stesso sottoprogramma entro un limite pari al 15 % del contributo comunitario a tale sottoprogramma, purché non sia superato l’importo globale dei costi ammissibili fissati nel programma e ciò non comprometta gli obiettivi principali del programma.
La Francia informa la Commissione di tutte le decisioni che essa prende in materia.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).
(2) Cfr. pag. 20 della presente GU.
(3) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).
ALLEGATO
Programma e ripartizione indicativa del bilancio per il 2007
PARTE A
Programma
Il programma si articolerà in 3 sottoprogrammi:
|
1) |
sottoprogramma per il dipartimento della Martinica:
|
|
2) |
sottoprogramma per il dipartimento della Guyana:
|
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3) |
sottoprogramma per il dipartimento della Guadalupa:
|
PARTE B
Ripartizione indicativa del bilancio
(in euro), con indicazione dei risultati concreti previsti
|
Sottoprogrammi |
Natura dei risultati (S: fornitura di servizi, R: lavoro di ricerca o di studio) |
Spese rimborsabili |
Contributo nazionale |
Contributo CE |
|
Martinica |
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|
Misura 1.1 |
Diagnostica fitosanitaria in loco (S) |
75 000 |
|
|
|
Misura 1.2 |
Studio sulla biodiversità e sui benefici collaterali (R) |
40 500 |
||
|
Totale parziale |
|
115 500 |
46 200 |
69 300 |
|
Guyana |
||||
|
Misura 2.1 |
Modellizzazione di un sistema d’allarme fitosanitario (R) |
110 000 |
|
|
|
Misura 2.2 |
Diagnostica fitosanitaria in loco (S) |
25 000 |
||
|
Totale parziale |
|
135 000 |
54 000 |
81 000 |
|
Guadalupa |
||||
|
Misura 3.1 |
Istituzione di una rete d’osservazione per le mosche della frutta (R) |
28 000 |
|
|
|
Misura 3.2 |
Relazione d’indagine su una malattia e comunicazione su rischi fitosanitari ai produttori (S) |
12 000 |
||
|
Misura 3.3 |
Iniziative di comunicazione al pubblico sui rischi dovuti all’introduzione di organismi nocivi (S) |
28 000 |
||
|
Misura 3.4 |
Attuazione di un metodo di disinquinamento biologico di terreni contaminati(R) |
15 000 |
||
|
Misura 3.5 |
Studio sulla possibilità di controllo integrato di un organismo nocivo (R) |
41 000 |
||
|
Totale parziale |
|
124 000 |
49 600 |
74 400 |
|
Totale |
|
374 500 |
149 800 |
224 700 |