ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 236

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
8 settembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1033/2007 della Commissione, del 7 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1034/2007 della Commissione, del 7 settembre 2007, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM VI, nella zona Vb (acque CE), e nelle acque CE e internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera francese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1035/2007 della Commissione, del 7 settembre 2007, relativo al divieto di pesca del brosmio nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM V, VI e VII per le navi battenti bandiera del Regno Unito

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/603/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 settembre 2007, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire la Slovacchia nell'elenco delle regioni esenti dalla malattia di Aujeszky e regioni in Spagna nell'elenco delle regioni in cui sono in atto programmi di controllo della malattia [notificata con il numero C(2007) 4108]  ( 1 )

7

 

 

2007/604/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 settembre 2007, recante modifica della decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Germania [notificata con il numero C(2007) 4141]  ( 1 )

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

30,0

XS

19,8

ZZ

24,9

0707 00 05

JO

162,5

TR

117,2

ZZ

139,9

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

67,5

UY

59,7

ZA

58,2

ZZ

61,8

0806 10 10

EG

164,2

IL

217,7

TR

104,9

ZZ

162,3

0808 10 80

AR

53,0

BR

77,5

CL

90,6

CN

89,9

NZ

92,3

US

99,8

ZA

89,6

ZZ

84,7

0808 20 50

CN

66,4

TR

104,7

ZA

88,4

ZZ

86,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

165,5

US

211,2

ZZ

188,4

0809 40 05

BA

45,7

IL

53,0

MK

45,7

TR

115,8

ZZ

65,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2007

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM VI, nella zona Vb (acque CE), e nelle acque CE e internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(3)   GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

29

Stato membro

Francia

Stock

COD/561214

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

zona CIEM VI, Vb (acque CE), acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV

Data

24 luglio 2007


8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2007

relativo al divieto di pesca del brosmio nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM V, VI e VII per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(3)   GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

34

Stato membro

Regno Unito

Stock

USK/567EI.

Specie

Brosmio (Brosme brosme)

Zona

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, VI e VII

Data

6 luglio 2007


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2007

che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire la Slovacchia nell'elenco delle regioni esenti dalla malattia di Aujeszky e regioni in Spagna nell'elenco delle regioni in cui sono in atto programmi di controllo della malattia

[notificata con il numero C(2007) 4108]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/603/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che stabilisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), e in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili al commercio intracomunitario per taluni animali. L'articolo 9 della direttiva prevede la presentazione alla Commissione, per approvazione, di programmi nazionali obbligatori per alcune malattie contagiose, inclusa la malattia di Aujeszky. Inoltre, l'articolo 10 della direttiva in questione prevede la presentazione della documentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, sulla situazione di queste malattie nel loro territorio.

(2)

La decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (2) contiene, nell'allegato I, un elenco di Stati membri o rispettive regioni esenti dalla malattia di Aujeszky e in cui la vaccinazione é vietata. L'allegato II della decisione 2001/618/CE contiene un elenco di Stati membri o rispettive regioni in cui sono in atto programmi di controllo per questa malattia.

(3)

Da alcuni anni viene applicato in Slovacchia un programma per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.

(4)

La Slovacchia ha presentato alla Commissione una documentazione di sostegno riguardo alla qualifica di indenne dalla malattia del territorio di Slovacchia, dimostrando che la malattia é stata eradicata da quello Stato membro.

(5)

La Commissione ha esaminato la documentazione presentata dalla Slovacchia e l'ha trovata conforme all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. Di conseguenza, questo Stato membro dovrebbe essere incluso nell'elenco dell'allegato I alla decisione 2001/618/CE.

(6)

Da molti anni é in corso in Spagna un programma per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.

(7)

La Spagna ha ora presentato della documentazione di sostegno alla Commissione riguardo alle Comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, la Rioja e le province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella Comunità autonoma di Castilla y León e nella provincia di Las Palmas nelle isole Canarie e ha richiesto l'approvazione di questo programma.

(8)

La Commissione ha esaminato la documentazione presentata dalla Spagna e l'ha trovata conforme ai criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE.

(9)

Di conseguenza, l'elenco dell'allegato II della decisione 2001/618/CE dovrà essere modificato per includere queste regioni spagnole.

(10)

La decisione 2001/618/CE deve essere quindi modificata di conseguenza.

(11)

Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2001/618/CE sono sostituite dal testo in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)   GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/911/CE (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stati membri o relative regioni esenti dalla malattia di Aujeszky e in cui la vaccinazione è vietata

Codice ISO

Stato membro

Regioni

CZ

Repubblica ceca

Tutte le regioni

DK

Danimarca

Tutte le regioni

DE

Germania

Tutte le regioni

FR

Francia

I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cipro

L'intero territorio

LU

Lussemburgo

Tutte le regioni

AT

Austria

L'intero territorio

SK

Slovacchia

Tutte le regioni

FI

Finlandia

Tutte le regioni

SE

Svezia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles

«ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui sono in atto programmi di controllo approvati della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

BE

Belgio

L'intero territorio

ES

Spagna

Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja.

Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella Comunità autonoma di Castilla y León.

Il territorio della provincia di Las Palmas nelle isole Canarie

FR

Francia

I dipartimenti di Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord

IT

Italia

La provincia di Bolzano

NL

Paesi Bassi

L'intero territorio

»

8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2007

recante modifica della decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Germania

[notificata con il numero C(2007) 4141]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (4), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia. Tra queste misure figura l'istituzione di aree A e B, nelle quali si devono applicare misure di protezione non appena si abbia il sospetto o la conferma della presenza di un focolaio di influenza aviaria. L'allegato della decisione 2006/415/CE elenca le aree A e B.

(2)

A seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Land della Baviera in Germania, la decisione 2006/415/CE è stata modificata mediante la decisione 2007/591/CE, in modo da modificare l'allegato della decisione 2006/415/CE per quanto concerne le voci relative a detto Stato membro.

(3)

Le misure di protezione adottate dalla Germania a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione, sono state ora esaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è altresì opportuno sopprimere dall'allegato della decisione 2006/415/CE le voci relative alle aree A e B della Repubblica ceca e della Germania in cui le misure di protezione non sono più applicabili.

(5)

La decisione 2006/415/CE deve dunque essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)   GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(4)   GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/591/CE (GU L 222 del 28.8.2007, pag. 21).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(se disponibile)

Denominazione

DE

GERMANIA

 

La zona di 10 km istituita attorno al focolaio nel comune di Wachenroth comprendente la totalità o parti dei comuni di:

6.10.2007

 

 

LANDKREIS ERLANGEN-HÖCHSTADT

BIRKACH

HÖCHSTADT A.D. AISCH

LONNERSTADT

MÜHLHAUSEN

VESTENBERGSGREUTH

WACHENROTH

 

 

LANDKREIS NEUSTADT A.D. AISCH

BURGHASLACH

DACHSBACH

GUTENSTETTEN

MARKT TASCHENDORF

MÜNCHSTEINACH

UEHLFELD

 

 

LANDKREIS BAMBERG

BURGEBRACH

BURGWINDHEIM

POMMERSFELDEN

SCHLÜSSELFELD

PARTE B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(se disponibile)

Denominazione

DE

GERMANIA

 

I comuni di:

6.10.2007»

 

 

LANDKREIS ERLANGEN-HÖCHSTADT

ADELSDORF

BIRKACH

GREMSDORF

HÖCHSTADT A.D. AISCH

LONNERSTADT

MÜHLHAUSEN

VESTENBERGSGREUTH

WACHENROTH

WEISENDORF

 

 

LANDKREIS NEUSTADT A.D. AISCH

BAUDENBACH

BURGHASLACH

DACHSBACH

GERHARDSHOFEN

GUTENSTETTEN

MARKT TASCHENDORF

MÜNCHSTEINACH

SCHEINFELD

UEHLFELD

 

 

LANDKREIS BAMBERG

BURGEBRACH

BURGWINDHEIM

POMMERSFELDEN

SCHLÜSSELFELD

STEINACHSRANGEN

 

 

LANDKREIS KITZINGEN

GEISELWIND