ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
4.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1023/2007 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 3 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
15,7 |
TR |
85,9 |
|
XS |
24,2 |
|
ZZ |
41,9 |
|
0707 00 05 |
TR |
150,3 |
ZZ |
150,3 |
|
0709 90 70 |
TR |
80,8 |
ZZ |
80,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
69,3 |
UY |
59,4 |
|
ZA |
56,9 |
|
ZZ |
61,9 |
|
0806 10 10 |
EG |
164,2 |
TR |
97,7 |
|
ZZ |
131,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
52,9 |
AU |
166,3 |
|
BR |
77,5 |
|
CL |
79,2 |
|
CN |
89,9 |
|
NZ |
96,1 |
|
US |
99,5 |
|
ZA |
86,2 |
|
ZZ |
93,5 |
|
0808 20 50 |
AR |
46,9 |
CN |
67,5 |
|
TR |
126,9 |
|
ZA |
85,8 |
|
ZZ |
81,8 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
139,4 |
US |
222,5 |
|
ZZ |
181,0 |
|
0809 40 05 |
IL |
89,0 |
MK |
44,8 |
|
TR |
47,1 |
|
ZZ |
60,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
4.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2007 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 409/2007 recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 409/2007 ha aggiunto 32 prodotti all’elenco nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005. Quindi le importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti d’America sono soggette, a partire dal 1o maggio 2007, a dazi doganali supplementari pari al 15 % ad valorem. |
(2) |
A tutela delle legittime aspettative degli importatori va chiarito che le merci che si trovano già sotto controllo doganale alla data di entrata d’applicazione del regolamento (CE) n. 409/2007 e quelle la cui destinazione non può essere modificata sono esentate dai suddetti dazi doganali supplementari. |
(3) |
Allo scopo di evitare ulteriori ritardi nello sdoganamento delle merci interessate, il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 409/2007, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«I prodotti per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità o che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca o in un deposito franco o sottoposti a regime sospensivo secondo il codice doganale comunitario alla data di applicazione del presente regolamento, e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC (2): 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 e 9406 00 11.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2007.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2007 (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16).
(2) La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).»
4.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1025/2007 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2007
recante ottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 27 agosto 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2007.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2007 (GU L 224 del 29.8.2007, pag. 3).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:
La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
«Abdelmalek Droukdel (alias Abou Mossaab Abdelouadoud). Indirizzo: località Zayane, città di Meftah, Wilaya di Blida, Algeria. Data di nascita: 20.4.1970. Luogo di nascita: Meftah, Wilaya di Blida, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) membro dell'organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, b) il tribunale di Tizi-Ouzou (Algeria) ha emesso un mandato di cattura il 15.1.2005 e lo ha condannato in contumacia all'ergastolo il 21.3.2007, c) nome completo del padre: Rabah Droukdel, d) nome completo della madre: Z’hour Zdigha.»