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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/585/CE |
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Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele |
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Commissione |
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2007/586/CE |
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Decisione della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 3894] ( 1 ) |
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2007/587/CE |
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2007/588/CE |
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Decisione della Commissione, del 24 agosto 2007, che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 4058] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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25.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 990/2007 DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 24 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MK |
55,1 |
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TR |
67,0 |
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XK |
48,8 |
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XS |
36,3 |
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ZZ |
51,8 |
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0707 00 05 |
TR |
106,4 |
|
ZZ |
106,4 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
104,1 |
|
ZZ |
104,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
46,1 |
|
UY |
71,7 |
|
|
ZA |
59,8 |
|
|
ZZ |
59,2 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
236,6 |
|
TR |
92,7 |
|
|
US |
164,8 |
|
|
ZZ |
164,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
78,9 |
|
BR |
77,5 |
|
|
CL |
78,8 |
|
|
CN |
94,4 |
|
|
NZ |
92,5 |
|
|
US |
99,4 |
|
|
ZA |
88,5 |
|
|
ZZ |
87,1 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
43,8 |
|
CN |
21,3 |
|
|
TR |
122,6 |
|
|
ZA |
87,8 |
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|
ZZ |
68,9 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
140,4 |
|
ZZ |
140,4 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
41,3 |
|
IL |
153,7 |
|
|
TR |
78,6 |
|
|
ZZ |
91,2 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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25.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2007
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele
(2007/585/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha negoziato con lo Stato di Israele, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnica che stabilisce anche l’applicazione in via provvisoria dell’accordo rinnovato a decorrere dal 1o gennaio 2007. L'applicazione in via provvisoria doveva consentire agli organismi israeliani di partecipare ai primi inviti a presentare proposte del settimo programma quadro. |
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(2) |
I negoziati hanno consentito ai rappresentanti autorizzati delle due parti di siglare il 15 febbraio 2007 il progetto di accordo. |
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(3) |
Occorre firmare l’accordo e applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione formale, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
L'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele è applicato su base provvisoria.
Articolo 4
1. La Commissione adotta la posizione della Comunità all’interno del comitato di ricerca CE-Israele, istituito dall’articolo 4 dell’accordo, in merito alle decisioni di cui alla sezione I.1 dell'allegato I dello stesso per quanto riguarda l’applicabilità in Israele delle norme relative alla creazione delle strutture giuridiche di cui agli articoli 169 e 171 del trattato CE.
2. La Commissione adotta la posizione della Comunità all’interno del comitato di ricerca CE-Israele, istituito dall’articolo 4 dell’accordo, in merito alle decisioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dello stesso che indica le regioni di Israele che possono beneficiare delle azioni di ricerca nell’ambito del programma di lavoro «potenziale di ricerca» del programma specifico «capacità».
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS
ACCORDO
di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele
LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,
da una parte
e
LO STATO DI ISRAELE, di seguito «Israele»,
dall’altra,
di seguito «le parti»,
CONSIDERATA l’importanza della cooperazione scientifica e tecnologica attuale tra Israele e la Comunità e il loro interesse reciproco a rafforzarla nell’ambito dell’istituzione dello Spazio europeo della ricerca,
CONSIDERANDO che Israele e la Comunità stanno attuando programmi di ricerca in settori di interesse comune,
CONSIDERANDO che Israele e la Comunità possono trarre reciproco vantaggio dalla cooperazione a tali programmi,
CONSIDERATO l’interesse di entrambe le parti a incoraggiare l’accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo in Israele, da un lato, e ai programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, dall’altro,
CONSIDERATO che l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall’altro, è entrato in vigore il 1o giugno 2000 e che in base a detto accordo le parti si impegnano a intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica e a definire le intese necessarie per il conseguimento di tale obiettivo in accordi separati che devono essere conclusi specificatamente a tal fine,
CONSIDERANDO che la Comunità e Israele hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica per la durata del sesto programma quadro, che prevede il rinnovo dell’accordo medesimo a condizioni da stabilire di comune intesa,
CONSIDERANDO che, con decisione n. 1982/2006/CE (1), il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (di seguito «settimo programma quadro»),
CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell’ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con Israele nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Israele viene associato, con le modalità e alle condizioni stabilite o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati, al settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (di seguito «settimo programma quadro CE»), istituito con la decisione n. 1982/2006/CE, con il regolamento (CE) n. 2321/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1906/2006 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013), e con le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE del Consiglio.
2. Oltre all’associazione menzionata al paragrafo 1, la cooperazione può comprendere:
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— |
regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica, |
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— |
scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione, |
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— |
trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca in Israele e nella Comunità, nonché sui risultati del lavoro svolto nell’ambito del presente accordo, |
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— |
riunioni congiunte, |
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— |
visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, |
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— |
contatti regolari e continui fra i responsabili dei programmi o dei progetti dello Stato di Israele e della Comunità, |
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— |
partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop. |
Articolo 2
Modalità e condizioni riguardanti l’associazione di Israele al settimo programma quadro CE
1. Fatte salve le modalità e le condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti in Israele partecipano alle azioni indirette e alle attività del Centro comune di ricerca del settimo programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea. Agli organismi di ricerca israeliani, si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell’ambito dei programmi comunitari applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e di Israele.
Fatte salve le modalità e le condizioni stabilite dagli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti nella Comunità partecipano ai programmi e ai progetti di ricerca israeliani su temi analoghi a quelli del settimo programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti in Israele. Nel quadro del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al settimo programma quadro CE (paese associato) sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici israeliani gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.
2. Israele versa per ogni anno di validità del settimo programma quadro CE un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea. Il contributo finanziario di Israele viene aggiunto all’importo globale degli stanziamenti d’impegno iscritti ogni anno nel bilancio generale dell’Unione europea per far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle varie attività connesse con l’attuazione, la gestione e l’esecuzione del settimo programma quadro CE. Le disposizioni che regolano il calcolo e il versamento del contributo finanziario di Israele sono stabilite all’allegato III.
3. I rappresentanti di Israele partecipano in qualità di osservatori ai comitati del settimo programma quadro CE istituiti dalla decisione 2006/512/CE, del 17 luglio 2006 (3), che modifica la decisione 1999/468/CE. Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti israeliani durante le votazioni. Israele viene informato del risultato di dette votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell’Unione europea.
I rappresentanti di Israele possono partecipare alle riunioni del comitato della ricerca tecnica e scientifica (CREST). Detto comitato si riunisce senza i rappresentanti israeliani durante le votazioni e in casi eccezionali. Israele viene informato del risultato di dette votazioni.
4. I rappresentanti di Israele partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell’Unione europea.
5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti israeliani che partecipano ai lavori dei comitati e degli organismi di cui al presente articolo o ad altre riunioni connesse con l’attuazione del settimo programma quadro CE, organizzate dalla Comunità, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea.
Articolo 3
Rafforzamento della cooperazione
1. Le parti si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni vigenti, a facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.
2. Le parti garantiscono che non saranno imposti oneri fiscali o tasse sulla transazione relativa al trasferimento di fondi tra la Comunità e Israele qualora detti fondi siano necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
Articolo 4
Comitato di ricerca CE-Israele
1. È istituito un comitato misto denominato «comitato di ricerca CE-Israele», incaricato di:
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— |
garantire, valutare e controllare l'attuazione del presente accordo, |
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— |
esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione, |
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— |
avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione di detta politica, e sulle prospettive della cooperazione. |
2. Il comitato può indicare su richiesta di Israele le regioni di Israele che rispondono ai criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 (4) del Consiglio e che possono quindi beneficiare delle azioni di ricerca nell’ambito del programma di lavoro «potenziale di ricerca» del programma specifico «capacità».
3. Il comitato di ricerca CE-Israele, composto da rappresentanti della Commissione e di Israele, adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato di ricerca CE-Israele si riunisce almeno una volta all’anno. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta dell’una o dell’altra parte.
Articolo 5
Disposizioni finali
1. Gli allegati I, II, III e IV costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo è concluso per l’intera durata del settimo programma quadro CE. Esso entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all’altra l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine e viene applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente accordo può essere modificato solo previo consenso scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura applicata all’accordo attraverso i canali diplomatici. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi attraverso i canali diplomatici. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia o della scadenza del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nell'ambito dello stesso. Le parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia o alla scadenza dell’accordo.
3. Se una delle parti informa l’altra parte che non intende concludere l’accordo, si è convenuto che:
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— |
la Comunità rimborsa a Israele il suo contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea di cui all’articolo 2, paragrafo 2, |
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— |
tuttavia, gli stanziamenti impegnati dalla Comunità in relazione alla partecipazione dei soggetti giuridici israeliani alle azioni indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, sono dedotti dalla Comunità dai suddetti rimborsi, |
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— |
i progetti e le attività avviate durante l’applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni concordate nell'ambito dell’accordo. |
4. Ove la Comunità decida di modificare il settimo programma quadro CE, notifica allo Stato di Israele il contenuto esatto delle modifiche entro una settimana dalla data di adozione delle stesse da parte della Comunità. In caso di revisione o estensione dei programmi di ricerca, Israele può mettere fine all’accordo con un preavviso di sei mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall’adozione della decisione della Comunità.
5. Ove la Comunità adotti un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, un nuovo accordo può formare oggetto di nuovi negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa, su richiesta di una delle parti.
6. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest’ultimo, e, dall’altra, al territorio dello Stato di Israele.
7. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на шестнадесети юли две хиляди и седма година.
Hecho en Bruselas, el dieciséis de julio de dos mil siete.
V Bruselu dne šestnáctého července dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende juli to tusind og syv.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Juli zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Brussels on the sixteenth day of July in the year two thousand and seven.
Fait à Bruxelles, le seize juillet deux mille sept.
Fatto a Bruxelles, addì sedici luglio duemilasette.
Briselē, divtūkstoš septītā gada sešpadsmitajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai septintų metų liepos šešioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának tizenhatodik napján.
Magħmul fi Brussel, fis-sittax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Brussel, de zestiende juli tweeduizend zeven.
Sporządzono w Brukseli, dnia szesnastego lipca roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Julho de dois mil e sete.
Întocmit la Bruxelles, șaisprezece iulie două mii șapte.
V Bruseli dňa šestnásteho júla dvetisícsedem.
V Bruslju, dne šestnajstega julija leta dva tisoč sedem.
Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Bryssel den sextonde juli tjugohundrasju.
За Европейската общнoст
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Европa Шериктештиги γчγн
За Европейское Сообщество
За държавата Израел
Por el Estado de Israel
Za Stát Izrael
For Staten Israel
Für den Staat Israel
Iisraeli Riigi nimel
Για το Κράτος του Ισραήλ
For the State of Israel
Pour l'État d'Israël
Per lo Stato di Israele
Izraēlas Valsts vārdā
Izraelio Valstybės vardu
Izrael Állam részéről
Għall-Istat ta' l-Iżrael
Voor de Staat Israël
W imieniu Państwa Izrael
Pelo Estado de Israel
Pentru Statul Israel
Za Izraelský štát
Za državo Izrael
Israelin valtion puolesta
För Staten Israel
(1) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(4) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
ALLEGATO I
MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA E DI ISRAELE
Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità del diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o del diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.
I. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici di Israele alle azioni indirette del settimo programma quadro CE
|
1. |
La partecipazione e il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti in Israele alle azioni indirette del settimo programma quadro CE soggiacciono alle condizioni stabilite per i «paesi associati» dal regolamento (CE) n. 2321/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1906/2006. Qualora la Comunità adotti decisioni di attuazione degli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, Israele è autorizzato a partecipare alle strutture create in virtù di dette disposizioni, subordinatamente ai regolamenti e alle decisioni che saranno adottati per istituire tali strutture e a condizione che detti regolamenti e decisioni possano essere applicati in Israele. Il comitato congiunto decide in merito all’applicabilità di detti regolamenti e decisioni in Israele. I soggetti giuridici stabiliti in Israele sono ammessi a partecipare alle azioni indirette basate sugli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri. I soggetti giuridici stabiliti in Israele sono ammessi a beneficiare, alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, ai mutui che la BEI eroga a sostegno degli obiettivi di ricerca fissati nell’ambito del settimo programma quadro (meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi). |
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2. |
I soggetti giuridici di Israele sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici della Comunità, ai fini della selezione di un numero adeguato di esperti indipendenti per i compiti e alle condizioni di cui agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1906/2006, nonché per la partecipazione a vari gruppi e comitati consultivi del settimo programma quadro CE, tenendo conto delle capacità e delle conoscenze adeguate all’espletamento di tali compiti. |
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3. |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1906/2006 e ai regolamenti finanziari della Comunità europea, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi dalla Comunità con un soggetto giuridico dello Stato di Israele per la realizzazione di un’azione indiretta prevedono lo svolgimento di controlli e audit da parte della Commissione o della Corte dei conti, o sotto l’autorità di queste due istituzioni. Le competenti autorità israeliane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l’assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l’esecuzione di tali controlli e audit. |
II. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell’Unione europea ai programmi e ai progetti di ricerca di Israele
|
1. |
La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell’Unione europea o al diritto comunitario, ai progetti dei programmi di ricerca e sviluppo israeliani può richiedere la partecipazione congiunta di almeno un soggetto giuridico israeliano. Ove necessario, tali proposte di partecipazione devono essere presentate unitamente a uno o più soggetti giuridici israeliani. |
|
2. |
Fatti salvi il paragrafo 1 e l’allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti di ricerca israeliani nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché le modalità e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti per l’attuazione di detti progetti sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Israele in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici israeliani e tali da garantire un trattamento equo, tenuto conto della natura della cooperazione fra Israele e la Comunità europea in questo settore. Il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti di ricerca israeliani nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Israele in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici non israeliani che partecipano ai progetti di ricerca israeliani nell’ambito di programmi di ricerca e sviluppo. Se i soggetti giuridici non israeliani non beneficiano di finanziamenti, i soggetti giuridici comunitari sostengono le proprie spese, ivi compresa la parte relativa di costi amministrativi e di gestione generale del progetto. |
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3. |
A seconda della natura del progetto, le proposte possono essere presentate:
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4. |
Israele informa regolarmente la Comunità e i soggetti giuridici israeliani di ricerca in merito ai programmi israeliani in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici europei stabiliti nella Comunità. |
ALLEGATO II
PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I. Applicazione
Agli effetti del presente accordo: per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967, e per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno, nonché i diritti patrimoniali di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.
II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti
|
1. |
Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alle parti, in particolare l’accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall’Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (atto di Parigi del 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma del 1967). |
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2. |
I soggetti giuridici di Israele che partecipano a un’azione indiretta del settimo programma quadro CE hanno diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1906/2006 e dalle convenzioni di sovvenzione e/o dai contratti conclusi con la Comunità europea; allo stesso tempo, detti diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1. Quando Israele partecipa a un’azione indiretta del settimo programma quadro CE attuata conformemente all’articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, Israele è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti dalla relativa decisione del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla convenzione di sovvenzione e/o dal contratto sottoscritti con la Comunità europea; nello stesso tempo, detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1. |
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3. |
I soggetti giuridici della Comunità che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca israeliani sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Israele che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; nello stesso tempo, detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1. |
III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti
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1. |
Salvo diversi accordi specificamente stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente accordo si applicano le seguenti regole:
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2. |
Salvo diversi accordi specificamente stabiliti dalle parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le seguenti regole:
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3. |
Salvo diversi accordi specificamente stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate si applicano le seguenti regole:
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ALLEGATO III
REGOLE RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI ISRAELE AL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO CE
I. Calcolo del contributo finanziario di Israele
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1. |
Il contributo finanziario di Israele al settimo programma quadro CE è calcolato su base annuale in proporzione o in aggiunta all’importo globale disponibile ogni anno nel bilancio generale dell’Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l’attuazione, la gestione e l’esecuzione del settimo programma quadro CE. |
|
2. |
La proporzione in base a cui viene determinato il contributo finanziario di Israele si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo di Israele, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione europea e di Israele. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici per lo stesso anno della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea. |
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3. |
La Commissione comunica ad Israele, quanto prima e comunque non oltre il 1o settembre dell’anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:
Dopo l’approvazione definitiva del bilancio generale, la Commissione comunica a Israele, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione di Israele, gli importi definitivi menzionati al primo trattino. |
II. Versamento del contributo finanziario di Israele
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1. |
Entro al più tardi gennaio e giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge a Israele una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi: sei dodicesimi del contributo di Israele entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi. Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata in gennaio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio: il conguaglio relativo avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da pagare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi inoltrata al più tardi in giugno. Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua applicazione in via provvisoria. Se tale richiesta viene presentata dopo il 15 giugno, essa prevede il versamento, entro 60 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo di Israele, calcolato in base all’importo indicato nello stato delle entrate del bilancio. |
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2. |
Il contributo israeliano è espresso e corrisposto in euro. I versamenti di Israele sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell’Unione europea. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti. |
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3. |
Il contributo dovuto da Israele in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al punto 1. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo dà luogo a un pagamento, da parte di Israele, di interessi di mora sull’importo restante alla data di scadenza, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, alla data di scadenza, maggiorato dell’1,5 %. Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l’attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione di Israele al programma per l’esercizio finanziario considerato, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall’invio ad Israele di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che spettano alla Comunità in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti già conclusi relativi all’esecuzione di determinate azioni indirette. |
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4. |
Entro il 31 maggio dell’anno che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara ed invia a fini informativi a Israele un prospetto dello stato delle risorse assegnate al settimo programma quadro CE per il precedente esercizio finanziario, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione. |
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5. |
Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione di Israele. Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute, in seguito a trasferimenti, annullamenti, disimpegni, riporti o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell’esercizio finanziario. Detta operazione viene effettuata con il secondo versamento per l’esercizio seguente e in luglio 2014 per l’ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2016. |
ALLEGATO IV
CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI ISRAELIANI AI PROGRAMMI COMUNITARI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO
I. Comunicazione diretta
La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al settimo programma quadro CE stabiliti in Israele e con i loro subappaltatori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.
II. Controlli
|
1. |
Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (1) del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e al regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (2) della Commissione, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e alle altre regole di cui al presente regolamento, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Israele possono contenere disposizioni per consentire al personale della Commissione, o a qualsiasi altra persona incaricata all’uopo dalla Commissione, di eseguire in ogni momento controlli di tipo scientifico, finanziario, tecnologico o altro nelle sedi dei partecipanti o dei loro subappaltatori. |
|
2. |
Il personale della Commissione, della Corte dei conti europea e altro personale incaricato dalla Commissione deve avere adeguato accesso ai siti, alle opere e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per realizzare tali controlli, anche in formato elettronico, a condizione che tale diritto di accesso sia stato concordato e sia indicato esplicitamente nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo che vedono la partecipazione di soggetti israeliani. |
|
3. |
I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza del settimo programma quadro CE e Euratom o del presente accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione. |
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4. |
L’autorità competente israeliana, designata dal governo di Israele, deve essere informata in anticipo dei controlli da effettuare in territorio israeliano. Lo svolgimento dei controlli non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione. |
III. Verifiche in loco
|
1. |
Nell’ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare verifiche e ispezioni in loco presso le sedi dei partecipanti e relativi subappaltatori israeliani, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (3). |
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2. |
Le verifiche e le ispezioni in loco sono preparate ed effettuate dalla Commissione in stretta cooperazione con l’autorità competente israeliana designata dal governo di Israele, come indicato nell’appendice A del presente allegato. L’autorità designata deve essere informata con ragionevole anticipo dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico delle verifiche e delle ispezioni, così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, gli agenti delle autorità israeliane competenti possono partecipare alle verifiche e alle ispezioni in loco. |
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3. |
Se le autorità israeliane interessate lo desiderano, le verifiche e le ispezioni in loco sono effettuate congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità. |
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4. |
Qualora i soggetti partecipanti al settimo programma quadro CE oppongano resistenza alle verifiche o alle ispezioni in loco, le autorità israeliane, operando in conformità con le norme e i regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a termine le verifiche o le ispezioni in loco. |
|
5. |
La Commissione informa prima possibile le autorità competenti israeliane di eventuali casi o sospetti di irregolarità emersi nel corso delle verifiche o delle ispezioni in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare dette autorità dei risultati delle verifiche e delle ispezioni. |
IV. Informazione e consultazione
|
1. |
Ai fini di un’adeguata applicazione del presente allegato, le autorità competenti di Israele e della Comunità si scambiano regolarmente informazioni, ad esclusione di quelle proibite o non autorizzate dalle norme e dai regolamenti nazionali, ed effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti. |
|
2. |
Le autorità competenti israeliane informano la Commissione in tempi ragionevoli di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare applicazione agli strumenti indicati nel presente accordo. |
V. Riservatezza
Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell’ambito del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge israeliana e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone che non siano quelle delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri o di Israele le cui funzioni comportino per legge che ne siano a conoscenza, né possono essere utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione efficace degli interessi finanziari delle parti (4).
VI. Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva l’applicazione del diritto penale israeliano, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato dai regolamenti (CE, Euratom) del Consiglio n. 1995/2006 e (CE, Euratom) n. 2342/2002, modificati dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione, e conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
VII. Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dalla Commissione a titolo del settimo programma quadro CE nell’ambito di applicazione del presente accordo che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Israele mediante procedimento civile in un tribunale israeliano. Le pertinenti disposizioni di esecuzione sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione che vedono la partecipazione di soggetti israeliani. Il titolo esecutivo è trasmesso al tribunale israeliano, con la sola verifica della sua autenticità, dall’autorità designata dal governo israeliano, che ne informa la Commissione. L’esecuzione ha luogo secondo disposizioni procedurali israeliane. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria inserita in una convenzione di sovvenzione e/o in un contratto nell’ambito del settimo programma quadro CE e Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
(3) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(4) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
Appendice A
Ai fini dell’articolo III dell’allegato IV e per quanto concerne le questioni di natura civile o amministrativa, l’autorità israeliana designata è l’Office of the Chief Scientist presso il ministero dell’Industria, del Commercio e del Lavoro. Tuttavia per questioni relative all’esecuzione di ispezioni o indagini, l’autorità israeliana designata è il dipartimento degli Affari internazionali dell’avvocatura dello Stato presso il ministero israeliano della Giustizia.
ATTO FINALE
I plenipotenziari
della COMUNITÀ EUROPEA
e
dello STATO DI ISRAELE,
riuniti a Bruxelles il sedici luglio duemilasette per la firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea, da un lato, e lo Stato d’Israele, dall’altro, hanno adottato la seguente dichiarazione congiunta:
Dichiarazione congiunta delle parti contraenti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE.
За Европейската общнoст
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Европa Шериктештиги γчγн
За Европейское Сообщество
За държавата Израел
Por el Estado de Israel
Za Stát Izrael
For Staten Israel
Für den Staat Israel
Iisraeli Riigi nimel
Για το Κράτος του Ισραήλ
For the State of Israel
Pour l'État d'Israël
Per lo Stato di Israele
Izraēlas Valsts vārdā
Izraelio Valstybės vardu
Izrael Állam részéről
Għall-Istat ta' l-Iżrael
Voor de Staat Israël
W imieniu Państwa Izrael
Pelo Estado de Israel
Pentru Statul Israel
Za Izraelský štát
Za državo Izrael
Israelin valtion puolesta
För Staten Israel
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
delle parti contraenti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE
Allo scopo di garantire un’adeguata attuazione dell’allegato I.I.1 del presente accordo, le due parti dichiarano che Israele sarà informato per tempo, e con le modalità opportune, dei lavori preparatori relativi a strutture basate sugli articoli 169 e/o 171 del trattato CE da attuare nell’ambito del settimo programma quadro.
Commissione
|
25.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2007
che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 3894]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/586/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2007/31/CE della Commissione (2) stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3). Tali prodotti possono essere spediti dalla Bulgaria solo se sono stati ottenuti in uno stabilimento di trasformazione elencato nell'allegato di tale decisione. |
|
(2) |
La Bulgaria ha chiesto l'aggiunta di alcuni stabilimenti nell'elenco che figura nell'allegato della decisione 2007/31/CE. Le autorità competenti hanno garantito che tali stabilimenti erano ormai pienamente conformi ai requisiti comunitari. È quindi opportuno aggiornare l'elenco di tale allegato di conseguenza. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale allegato con il testo che figura nell'allegato della presente decisione. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/31/CE. |
|
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2007/31/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 8 del 13.1.2007, pag. 61. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/398/CE (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 8).
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE AUTORIZZATI A SPEDIRE DALLA BULGARIA AD ALTRI STATI MEMBRI I PRODOTTI DEI SETTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CARNE
|
N. |
N. vet. |
Nome e indirizzo dello stabilimento |
Ubicazione dei locali interessati |
|
1. |
BG 0104014 |
“Karol Fernandes Miyt” OOD |
gr. Blagoevgrad, ul. “Sv. D. Solunski” 1 |
|
2. |
BG 0105001 |
“Primo Treyd” EOOD |
gr. Sandanski Glaven pat E79, Mestnost “Druma” |
|
3. |
BG 0401028 |
“Mesokombinat - Svishtov” EOOD |
gr. Svishtov, ul. “33-ti Svishtovski polk” 91 |
|
4. |
BG 0404004 |
“Elit Mes Minev - Rodopa-V.T.” OOD |
gr. V. Tarnovo, ul. “Gara Trapezitsa” 11 |
|
5. |
BG 0404013 |
“Dakor” OOD |
gr. G. Oriahovitsa, ul. “Tsar Osvoboditel” 60 |
|
6. |
BG 1201011 |
“Mesotsentrala - Montana” OOD |
gr. Montana, bul. “Treti mart” 216 |
|
7. |
BG 1204013 |
“Kompas” OOD |
s. Komarevo, obsht. Berkovitsa |
|
8. |
BG 1604025 |
AD “Dil tur” |
gr. Plovdiv, bul. “Vasil Aprilov” 150 |
|
9. |
BG 1604039 |
“Evropimel” OOD |
gr. Plovdiv, bul. “V. Aprilov” |
|
10. |
BG 1604045 |
AD “BELLA Bulgaria” |
s. Kostievo, obsht. “Maritsa” |
|
11. |
BG 1605052 |
“Unitemp” OOD |
s. Voivodinovo |
|
12. |
BG 1701003 |
“Mesokombinat - Razgrad” AD |
gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. “Beli Lom” 1 |
|
13. |
ВG 1901021 |
“Mekom” AD |
gr. Silistra, Industrialna zona - Zapad |
|
14. |
BG 2201014 |
EOOD “Bulmestreyding” |
gr. Sofia, ul. “Obelsko shose” 11 |
|
15. |
BG 2204007 |
“Bravo” OOD |
gr. Sofia, ZSK Kremikovtsi |
|
16. |
BG 2204093 |
“Liani - 96” OOD |
gr. Sofia, kv. Gorublyane, ul. “Progledets” 15 |
|
17. |
BG 2204099 |
“Tandem - V” OOD |
gr. Sofia, bul. “Iliantsi” 23 |
|
18. |
BG 2501002 |
“Tandem - Popovo” OOD |
s. Drinovo, obsht. Popovo |
STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CARNE DI POLLAME
|
N. |
N. vet. |
Nome e indirizzo dello stabilimento |
Ubicazione dei locali interessati |
|
1. |
BG 0402052 |
“Zornitsa Komers” OOD |
s. Kesarevo, obsht. Strazhitsa |
|
2. |
BG 0702006 |
“Hrinad” OOD |
gr. Sevlievo |
|
3. |
BG 0802069 |
“Agroplasment 92V” AD |
gr. Dobrich |
|
4. |
BG 1102073 |
“Avis” OOD |
s. Yoglav, obl. Lovetch |
|
5. |
BG 1202005 |
“Gala M” OOD |
gr. Montana |
|
6. |
BG 1402003 |
“Vlanel” EOOD |
gr. Radomir, UPI - V kv. 155 |
|
7. |
BG 1602001 |
“Galus - 2004” EOOD |
s. Hr. Milevo, obl. Plovdiv |
|
8. |
BG 1602045 |
“Deniz 2001” EOOD |
gr. Parvomay, ul. “Al. Stamboliiski” 23 |
|
9. |
BG 1602071 |
“Brezovo” AD |
gr. Brezovo, ul. “Marin Domuschiev” 2 |
|
10. |
BG 2302001 |
“Dzhiev - K” EOOD |
gr. Kostinbrod |
|
11. |
BG 2402001 |
“Gradus - 1” OOD |
gr. Stara Zagora, kv. “Industrialen” |
|
12. |
BG 2802076 |
“Alians Agriko 1 - ALAG” OOD |
s. Okop, obl. Yambolska |
STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE
|
N. |
N. vet. |
Nome e indirizzo dello stabilimento |
Ubicazione dei locali interessati |
|
1. |
BG 0412010 |
“Bi Si Si Handel” OOD |
gr. Elena, ul. “Treti mart” 19 |
|
2. |
BG 0512025 |
“El Bi Bulgarikum” EAD |
gr. Vidin, YUPZ |
|
3. |
BG 0612012 |
OOD “Zorov-97” |
gr. Vratsa |
|
4. |
BG 0612027 |
“Mlechen ray-99” EOOD |
gr. Vratsa |
|
5. |
BG 0612043 |
ET “Zorov-91 - Dimitar Zorov” |
gr. Vratsa |
|
6. |
BG 0812029 |
“Akurat mlechna promishlenost” OOD |
gr. Dobrich, kv. Riltsi |
|
7. |
BG 1112006 |
“Kondov Ekoproduktsia” OOD |
s. Staro selo |
|
8. |
BG 1312001 |
“Lakrima” AD |
gr. Pazardzhik |
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9. |
BG 1612001 |
“OMK” AD |
gr. Plovdiv, bul. “Dunav” 3 |
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10. |
BG 1612002 |
“Shipka 99” AD |
gr. Parvomay, ul. “Vasil Levski” 47 |
|
11. |
BG 1612011 |
“Em Dzhey Deriz” EOOD |
gr. Karlovo, bul. “Osvobozhdenie” 69 |
|
12. |
BG 1612037 |
“Filipopolis - RK” OOD |
gr. Plovdiv, ul. “Prosveta” 2A |
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13. |
BG 1612041 |
“Elit 95” OOD |
s. Dalbok izvor, obsht. Parvomay |
|
14. |
BG 1912013 |
“ZHOSI” OOD |
s. Chernolik |
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15. |
BG 1912024 |
“Buldeks” OOD |
s. Belitsa |
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16. |
BG 2012020 |
“Yotovi” OOD |
gr. Sliven, kv. “Rechitsa” |
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17. |
BG 2012042 |
“Tirbul” EAD |
gr. Sliven, Industrialna zona |
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18. |
BG 2212001 |
“Danon - Serdika” AD |
gr. Sofia, ul. “Ohridsko ezero” 3 |
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19. |
BG 2212003 |
“Darko” AD |
gr. Sofia, ul. “Ohridsko ezero” 3 |
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20. |
BG 2212022 |
“Megle-Em Dzhey” OOD |
gr. Sofia, ul. “Probuda” 12-14 |
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21. |
BG 2512004 |
“Pip Treyd” OOD |
s. Davidovo, obsht. Targovishte |
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22. |
BG 2512020 |
“Mizia-Milk” OOD |
gr. Targovishte, Industrialna zona |
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23. |
BG 2612047 |
“Balgarsko sirene” OOD |
gr. Haskovo, bul. “Saedinenie” 94 |
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24. |
BG 2712001 |
“Vakom MP” OOD |
gr. Shumen, Industrialna zona |
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25. |
BG 2712014 |
“Stars kampani” OOD |
gr. Shumen, ul. “Trakiyska” 3 |
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26. |
BG 2812022 |
“Karil i Tania” OOD |
gr. Yambol, ul. “Gr. Ignatiev” 189» |
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25.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2007
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in Italia nel 2006 e 2007
[notificata con il numero C(2007) 3957]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2007/587/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel 2006 e 2007 sono comparsi in Italia focolai della malattia vescicolare dei suini. L'insorgere di tale malattia rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. |
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(2) |
Al fine di prevenire la propagazione dell’epizoozia e contribuire ad eradicarla nel tempo più breve possibile, occorre che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE. |
|
(3) |
La partecipazione finanziaria della Comunità, nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini, è soggetta alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce le norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2). |
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(4) |
In data 4 giugno 2007, l'Italia ha presentato la più recente stima lorda dei costi sostenuti per eradicare la malattia. |
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(5) |
Le autorità italiane hanno pienamente soddisfatto gli obblighi amministrativi e tecnici che competono loro a norma dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
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(6) |
Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla comunicazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione finanziaria della Comunità
1. L'Italia beneficia di un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, adottati nel 2006 e 2007 per combattere la malattia vescicolare dei suini.
2. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 50 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario e viene corrisposto alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2
Modalità di pagamento
È effettuato un primo versamento di 1 200 000 EUR a titolo della partecipazione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Destinatario
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.
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25.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2007
che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito
[notificata con il numero C(2007) 4058]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/588/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nel Regno Unito. |
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(2) |
La situazione dell’afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e all’immissione sul mercato di alcuni loro prodotti derivati. |
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(3) |
Data la situazione della malattia nel Regno Unito, è stata adottata la decisione 2007/554/CE (3) della Commissione per rafforzare le misure di controllo dell’afta epizootica introdotte dal Regno Unito. |
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(4) |
È ora possibile modificare le aree poste sotto restrizione, così da tener conto dell’analisi dei possibili contatti con gli allevamenti infetti e dei controlli effettuati sugli spostamenti degli animali e dei prodotti interessati. |
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(5) |
Al momento attuale e in base alle informazioni fornite dal Regno Unito, le aree di cui agli allegati I e II della decisione 2007/554/CE dovrebbero comprendere le zone di protezione attorno ai focolai confermati e la circostante zona di sorveglianza consolidata nel Surrey, istituite in conformità della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (4). |
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(6) |
Alla luce della situazione epidemiologica e delle efficaci misure di controllo attuate nell’area ad alto rischio, la suddetta modifica rimuove la zona cuscinetto tra l’area ad alto rischio ridotta e la parte del Regno Unito indenne dalla malattia. È però necessario, per la parte della Gran Bretagna esterna alla zona di sorveglianza, applicare le stesse misure di sorveglianza veterinaria e certificazione supplementare in vigore nell’Irlanda del Nord dall’adozione della decisione 2007/554/CE. |
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(7) |
Occorre inoltre sopprimere le restrizioni al movimento di equidi e la norma che prevede il trattamento con disinfettante degli pneumatici dei veicoli in tutto il Regno Unito. |
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(8) |
La situazione sarà rivista alla riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, prevista per l’11 settembre 2007, e se del caso le misure saranno modificate. |
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(9) |
La decisione 2007/554/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/554/CE è così modificata:
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1) |
L’articolo 10, paragrafo 2 e l’articolo 12 sono soppressi. |
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2) |
All’articolo 17, la data del «25 agosto 2007» è sostituita da «15 settembre 2007». |
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3) |
Gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36.
(4) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
ALLEGATO
ALLEGATO I
Le seguenti aree del Regno Unito:
le zone di protezione e la circostante zona di sorveglianza consolidata istituite a norma dell’articolo 21 della direttiva 2003/85/CE nella contea del Surrey in Gran Bretagna.
ALLEGATO II
Le seguenti aree del Regno Unito:
le zone di protezione e la circostante zona di sorveglianza consolidata istituite a norma dell’articolo 21 della direttiva 2003/85/CE nella contea del Surrey in Gran Bretagna.