ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 209

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
9 agosto 2007


Sommario

 

IV   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2007, del 27 aprile 2007, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

58

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

63

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

65

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

66

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

68

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 39/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

70

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

72

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

74

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

76

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

78

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

80

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2007, del 27 aprile 2007, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

82

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

9.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 1/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 141/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/130/CE della Commissione, del 10 febbraio 2006, che modifica la decisione 98/536/CE che stabilisce l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/117/CE, del 3 febbraio 2006, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/214/CE della Commissione, del 7 marzo 2006, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/272/CE della Commissione, del 5 aprile 2006, che modifica la decisione 2004/453/CE per quanto riguarda la Svezia e il Regno Unito (5).

(6)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

ai punti 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0117: decisione 2006/117/CE della Commissione, del 3 febbraio 2006 (GU L 53 del 23.2.2006, pag. 1).»;

2)

al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0214: decisione 2006/214/CE della Commissione, del 7 marzo 2006 (GU L 80 del 17.3.2006, pag. 46).»;

3)

al punto 79 (decisione 2004/453/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32006 D 0272: decisione 2006/272/CE della Commissione, del 5 aprile 2006 (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 31).»;

4)

al punto 39 (decisione 98/536/CE della Commissione) della parte 6.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0130: decisione 2006/130/CE della Commissione, del 10 febbraio 2006 (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 25).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2006/130/CE, 2006/117/CE, 2006/214/CE e 2006/272/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 6.

(2)   GU L 52 del 23.2.2006, pag. 25.

(3)   GU L 53 del 23.2.2006, pag. 1.

(4)   GU L 80 del 17.3.2006, pag. 46.

(5)   GU L 99 del 7.4.2006, pag. 31.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 2/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 141/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/724/CE della Commissione, del 10 ottobre 2003, recante deroga temporanea alla direttiva 82/894/CEE per quanto riguarda la frequenza della notifica dei focolai primari dell'encefalopatia spongiforme bovina (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (3).

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

al punto 10 (direttiva 82/894/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0216: decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1o marzo 2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).»;

2)

al punto 10 (direttiva 82/894/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente testo:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Questo atto si applica anche all'Islanda.»;

3)

dopo il punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il punto seguente:

«34.

32003 D 0724: decisione 2003/724/CE della Commissione, del 10 ottobre 2003, recante deroga temporanea alla direttiva 82/894/CEE per quanto riguarda la frequenza della notifica dei focolai primari dell'encefalopatia spongiforme bovina (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 36).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2003/724/CE e 2004/216/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 6.

(2)   GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 36.

(3)   GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 3/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 142/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all’autorizzazione decennale di un coccidiostatico (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l’autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1445/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2005 per quanto concerne l’autorizzazione dell’additivo per mangimi Bacillus cereus var. toyoi appartenente al gruppo microorganismi (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1446/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l’autorizzazione dell’Enterococcus faecium (Biomin IMB52) come additivo per mangimi (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell’alimentazione animale (8),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 1zzw [regolamento (CE) n. 773/2006 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zzx.

32006 R 1284: regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 3).

1zzy.

32006 R 1443: regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all’autorizzazione decennale di un coccidiostatico (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12).

1zzz.

32006 R 1444: regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l’autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19).

1zzza.

32006 R 1446: regolamento (CE) n. 1446/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l’autorizzazione dell’Enterococcus faecium (Biomin IMB52) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 25).

1zzzb.

32006 R 1447: regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28).»;

2)

al punto 1zzm [regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32006 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 22).»;

3)

al punto 33 (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0077: direttiva 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1284/2006, (CE) n. 1443/2006, (CE) n. 1444/2006, (CE) n. 1445/2006, (CE) n. 1446/2006 e (CE) n. 1447/2006 e della direttiva 2006/77/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 8.

(2)   GU L 235 del 30.8.2006, pag. 3.

(3)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12.

(4)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19.

(5)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 22.

(6)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 25.

(7)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.

(8)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 4/2007

del 27 aprile 2007

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 142/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 147/2006 dell'8 dicembre 2006 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurvi l’allegato I, recante l’elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari (4),

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I dell'accordo, capitolo II, dopo il punto 39 [regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«40.

32005 R 0396: regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) modificato da:

32006 R 0178: regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006 (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3).»;

2)

nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, dopo il punto 54zzx [regolamento (CE) n. 627/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«54zzy.

32005 R 0396: regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da:

32006 R 0178: regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006 (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3).»;

3)

al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 0396: regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 178/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 8.

(2)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 17.

(3)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(4)   GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

IT

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L 209/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 5/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 144/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/72/CE della Commissione, del 18 agosto 2006, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo I dell'allegato II dell'accordo, dopo il punto 45x (direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«—

32006 L 0072: direttiva 2006/72/CE della Commissione, del 18 agosto 2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 43).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/72/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 11.

(2)   GU L 227 del 19.8.2006, pag. 43.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 6/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (2) (rettifica nella GU L 76 del 16.3.2007, pag. 35).

(3)

La direttiva 2006/42/CE abroga la direttiva 98/37/CE (3), che è integrata nell'accordo, e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto dal 29 dicembre 2009,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 5 (direttiva 95/16/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo III dell’allegato II dell’accordo, viene aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32006 L 0042: direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; rettifica nella GU L 76 del 16.3.2007, pag. 35).»

Articolo 2

Il capitolo XXIV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 1b (direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«1c.

32006 L 0042: direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (rettifica nella GU L 157 del 9.6.2006, pag. 35).»;

2)

il testo del punto 1 (direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con decorrenza dal 29 dicembre 2009.

Articolo 3

I testi della direttiva 2006/42/CE (rettifica nella GU L 76 del 16.3.2007, pag. 35), nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(2)   GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(3)   GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 7/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 147/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/59/CE della Commissione, del 28 giugno 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotione, metidatione e oxamil (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/60/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clormequat (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/62/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos (5),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio), 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32006 L 0059: direttiva 2006/59/CE della Commissione, del 28 giugno 2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61),

32006 L 0062: direttiva 2006/62/CE della Commissione, del 12 luglio 2006 (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 27).»;

2)

ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0061: direttiva 2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006 (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 12).»;

3)

al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0060: direttiva 2006/60/CE della Commissione, del 7 luglio 2006 (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 1).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2006/59/CE, 2006/60/CE, 2006/61/CE e 2006/62/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 17.

(2)   GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61.

(3)   GU L 206 del 27.7.2006, pag. 1.

(4)   GU L 206 del 27.7.2006, pag. 12.

(5)   GU L 206 del 27.7.2006, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 8/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 147/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/53/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, recante modifica della direttiva 90/642/CEE per quanto concerne le quantità massime di residui di fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell’allegato II dell’accordo al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0053: direttiva 2006/53/CE della Commissione, del 7 giugno 2006 (GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 11).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 17.

(2)   GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 9/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 147/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo, viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 0780: regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006 (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 780/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 17.

(2)   GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 10/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 147/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo, viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 0956: regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 41).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 956/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 17.

(2)   GU L 175 del 29.6.2006, pag. 41.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

IT

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L 209/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 11/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 148/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, che modifica, per quanto riguarda il ceftiofur e il monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano, gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1231: regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006 (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1231/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 18.

(2)   GU L 225 del 17.8.2006, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 12/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 148/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1451/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica, per quanto riguarda il fluazuron, il nitrito di sodio e il peforelin, gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1451: regolamento (CE) n. 1451/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 37).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1451/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 18.

(2)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 37.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

IT

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L 209/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 13/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 117/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/45/CE della Commissione, del 16 maggio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/41/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/64/CE della Commissione, del 18 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell’11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/76/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil (7),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32006 L 0045: direttiva 2006/45/CE della Commissione, del 16 maggio 2006 (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27),

32006 L 0041: direttiva 2006/41/CE della Commissione, del 7 luglio 2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 24),

32006 L 0064: direttiva 2006/64/CE della Commissione, del 18 luglio 2006 (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 107),

32006 L 0074: direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006 (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17),

32006 L 0075: direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell'11 settembre 2006 (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3),

32006 L 0076: direttiva 2006/76/CE della Commissione, del 22 settembre 2006 (GU L 263 del 23.9.2006, pag. 9).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2006/45/CE, 2006/41/CE, 2006/64/CE, 2006/74/CE, 2006/75/CE e 2006/76/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 40.

(2)   GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27.

(3)   GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 24.

(4)   GU L 206 del 27.7.2006, pag. 107.

(5)   GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17.

(6)   GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3.

(7)   GU L 263 del 23.9.2006, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 14/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 117/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/50/CE della Commissione, del 29 maggio 2006, che modifica gli allegati IV A e IV B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32006 L 0050: direttiva 2006/50/CE della Commissione, del 29 maggio 2006 (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/50/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 40.

(2)   GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 15/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 117/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12u [regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32006 R 0907: regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 907/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 40.

(2)   GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 16/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 117/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 565/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12u [regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«12v.

32006 R 0565: regolamento (CE) n. 565/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 565/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 40.

(2)   GU L 99 del 7.4.2006, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 17/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2006 del 27 ottobre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2006/406/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, che stabilisce linee guida sull’uso di dichiarazioni relative all’assenza di sperimentazioni animali, ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 13 (direttiva 2003/83/CE della Commissione, soppressa) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo, viene aggiunto il testo seguente:

«ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

14.

32006 H 0406: raccomandazione 2006/406/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, che stabilisce linee guida sull’uso di dichiarazioni relative all’assenza di sperimentazioni animali, ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2006/406/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 366 del 21.12.2006, pag. 66.

(2)   GU L 158 del 10.6.2006, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 18/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2006 del 27 gennaio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/340/CE della Commissione, dell’8 maggio 2006, che modifica la decisione 2001/171/CE al fine di prorogare la validità delle condizioni per l’applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, (2)

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 7d (decisione 2001/171/CE della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32006 D 0340: decisione 2006/340/CE della Commissione, dell'8 maggio 2006 (GU L 125 del 12.5.2006, pag. 43).»

Articolo 2

I testi della decisione 2006/340/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 92 del 30.3.2006, pag. 26.

(2)   GU L 125 del 12.5.2006, pag. 43.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 19/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2006 del 7 luglio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/502/CE della Commissione, dell’11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3j (decisione 2005/718/CE della Commissione) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«3k.

32006 D 0502: decisione 2006/502/CE della Commissione, dell’11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41).»

Articolo 2

I testi della decisione 2006/502/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 289 del 19.10.2006, pag. 15.

(2)   GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 20/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 160/2006 dell'8 dicembre 2006 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo, la direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (3),

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 12b (direttiva 91/674/CEE del Consiglio) e 21 (direttiva 86/635/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0046: direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).»

Articolo 2

Ai punti 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) e 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) dell'allegato XXII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0046: direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2006/46/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 24.

(2)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 38.

(3)   GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 21/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo, la direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo, il regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (3),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo, dopo il punto 30caa (direttiva 93/22/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:

«30cab.

32006 L 0073: direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

30cac.

32006 R 1287: regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/73/CE e del regolamento (CE) n. 1287/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 24.

(2)   GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

(3)   GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

IT

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L 209/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 22/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/82/CE del Parlamento europeo, del 14 dicembre 2005, che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l’introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/928/CE della Commissione, del 20 dicembre 2005, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea (3).

(4)

La direttiva 2005/82/CE abroga la direttiva 90/54/CEE (4), che è integrata nell'accordo e che deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 4 (direttiva 90/544/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

« 32005 L 0082: direttiva 2005/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l’introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 38).»;

2)

dopo il punto 5cs (decisione 2005/513/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«5ct.

32005 D 0928: decisione 2005/928/CE della Commissione, del 20 dicembre 2005, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 47).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/82/CE e della decisione 2005/928/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 47.

(2)   GU L 344 del 27.12.2005, pag. 38.

(3)   GU L 344 del 27.12.2005, pag. 47.

(4)   GU L 310 del 9.11.1990, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 23/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo, il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 851/2006 abroga il regolamento (CEE) n. 2598/70 (3), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto abrogato ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 2 [regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione] è soppresso;

2)

dopo il punto 2 [regolamento (CEE) n. 2598/70 del Consiglio, soppresso] è inserito il punto seguente:

«2a.

32006 R 0851: regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 851/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 29.

(2)   GU L 158 del 10.6.2006, pag. 3.

(3)   GU L 278 del 23.12.1970, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 24/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/89/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (2),

DECIDE:

Articolo 1

All'allegato XIII dell'accordo, punto 17e (direttiva 94/55/CE del Consiglio), è inserito il seguente trattino:

«—

32006 L 0089: direttiva 2006/89/CE della Commissione, del 3 novembre 2006 (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 4).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/89/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 29.

(2)   GU L 305 del 4.11.2006, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 25/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per la settima volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 42b (direttiva 96/49/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0090: direttiva 2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006 (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 6).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/90/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 29.

(2)   GU L 305 del 4.11.2006, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 26/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2) è stato integrato nell’accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004 (3), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 831/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66i [regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 0831: regolamento (CE) n. 831/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006 (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 831/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 29.

(2)   GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(3)   GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

(4)   GU L 150 del 3.6.2006, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 27/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (2), è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004 (3), che prevede adeguamenti specifici.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (4),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66q [regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo, è aggiunto il seguente punto:

«66qa.

32006 R 0736: regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

all'articolo 14, la frase “o di un accordo tra gli Stati EFTA e il paese terzo” è inserita dopo “accordo comunitario”, e la frase, “come modificato ai fini del presente accordo”, è inserita dopo “regolamento (CE) n. 1592/2002”;

b)

all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto il seguente testo:

“Il rapporto annuale contenente un’analisi delle ispezioni in materia di standardizzazione è inoltrato all'autorità di vigilanza EFTA.” »

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 736/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 29.

(2)   GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.

(4)   GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 28/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 157/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XV dell’accordo è modificato come segue:

1)

ai punti 1d [regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione] e 1f [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione], è inserito il seguente trattino:

«—

32006 R 1976: regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).»;

2)

al punto 1g [regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione] è inserito il seguente testo:

«, modificato da:

32006 R 1976: regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1976/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 33.

(2)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 29/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 157/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1e [regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:

«1ea.

32006 R 1998: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente: “Il regolamento non si applica ai settori che rientrano nel campo di applicazione degli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE.”;

b)

il testo “articolo 87, paragrafo 1, del trattato” va letto “articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE”;

c)

la dicitura “articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE” va letta “articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1998/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 33.

(2)   GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 30/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 124/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XVIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 16jc (direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«16jd.

32006 L 0015: direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36).»;

2)

ai punti 3a (direttiva 91/322/CEE della Commissione) e 16j (direttiva 2000/39/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32006 L 0015: direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/15/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 53.

(2)   GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 31/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 124/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XVIII dell'accordo, dopo il punto 32h (direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«32i.

32005 L 0047: direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/47/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 53.

(2)   GU L 195 del 27.7.2005, pag. 15.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 32/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 125/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/193/CE della Commissione, del 1o marzo 2006, recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1eaa (decisione 2001/681/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il punto seguente:

«1eab.

32006 D 0193: decisione 2006/193/CE della Commissione, del 1o marzo 2006, recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 63).»

Articolo 2

I testi della decisione 2006/193/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 55.

(2)   GU L 70 del 9.3.2006, pag. 63.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 33/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 125/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (versione codificata) (2).

(3)

La direttiva 2006/11/CE abroga la direttiva 76/464/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 4 (direttiva 76/464/CEE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene sostituito dal testo seguente:

« 32006 L 0011: direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (versione codificata) (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

All'articolo 13, il testo seguente è aggiunto dopo il primo comma:

“I termini di attuazione della direttiva 2000/60/CE nel diritto nazionale indicati all'allegato II, parte B, non si applicano e sono sostituiti dalla data di entrata di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2000/60/CE nel presente accordo.” »

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/11/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 55.

(2)   GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.

(3)   GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 34/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 125/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 21aj (decisione 2004/461/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il punto seguente:

«21ak.

32004 L 0107: direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/107/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 55.

(2)   GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 35/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 125/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (2).

(3)

La direttiva 2006/12/CE abroga la direttiva 75/442/CEE (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 27 (direttiva 75/442/CEE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene sostituito dal testo seguente:

« 32006 L 0012: direttiva 2006/12/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/12/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 55.

(2)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(3)   GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 36/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 125/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/329/CE della Commissione, del 20 febbraio 2006, relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 32fc (decisione 2005/369/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il punto seguente:

«32fd.

32006 D 0329: decisione 2006/329/CE della Commissione, del 20 febbraio 2006, relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 38).»

Articolo 2

I testi della decisione 2006/329/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 55.

(2)   GU L 121 del 6.5.2006, pag. 38.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/66


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 37/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 159/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione abroga il regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione (3), che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere soppresso ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 2b [regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

«2c.

32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15).»;

2)

al punto 2 [regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15).»;

3)

il testo del punto 2b [regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1503/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 36.

(2)   GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.

(3)   GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/68


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 38/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 159/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 abroga la direttiva 80/1119/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 7i [regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«7j.

32006 R 1365: regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).»;

2)

il testo del punto 6 (direttiva 80/1119/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1365/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 36.

(2)   GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1.

(3)   GU L 339 del 15.12.1980, pag. 30.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/70


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 39/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 142/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l’autorizzazione dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1743/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, riguardante l’autorizzazione permanente di un additivo per l’alimentazione animale (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione, del 27 novembre 2006, concernente l’autorizzazione della selenometionina come additivo per mangimi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali (5),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zzzb [regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«1zzzc.

32006 R 1730: regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l’autorizzazione dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9).

1zzzd.

32006 R 1743: regolamento (CE) n. 1743/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, riguardante l’autorizzazione permanente di un additivo per l’alimentazione animale (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 16).

1zzze.

32006 R 1750: regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione, del 27 novembre 2006, concernente l’autorizzazione della selenometionina come additivo per mangimi (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 9).

1zzzf.

32006 R 1876: regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 126; rettifica nella GU L 43 del 15.2.2007, pag. 42).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1730/2006, (CE) n. 1743/2006, (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 1876/2006 (rettifica nella GU L 43 del 15.2.2007, pag. 42), nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 8.

(2)   GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.

(3)   GU L 329 del 25.11.2006, pag. 16.

(4)   GU L 330 del 28.11.2006, pag. 9.

(5)   GU L 360 del 19.12.2006, pag. 126.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/72


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 40/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (2) (rettifica nella GU L 165 del 17.6.2006, pag. 35),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 10a (direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo VI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 L 0088: direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 44; rettifica nella GU L 165 del 17.6.2006, pag. 35).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/88/CE (rettifica nella GU L 165 del 17.6.2006, pag. 35) nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(2)   GU L 344 del 27.12.2005, pag. 44.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/74


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 41/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 147/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/92/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet (3),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio), 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0092: direttiva 2006/92/CE della Commissione, del 9 novembre 2006 (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).»;

2)

dopo il punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«54zzz.

32006 R 1609: regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1609/2006 e della direttiva 2006/92/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 17.

(2)   GU L 299 del 28.10.2006, pag. 9.

(3)   GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/76


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 42/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2), è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004, che prevede adeguamenti nazionali specifici (3).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1448/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66i [regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1448: regolamento (CE) n. 1448/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 31).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1488/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 29.

(2)   GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(3)   GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

(4)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 31.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/78


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 43/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2), è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004 (3), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1862/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66i [regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1862: regolamento (CE) n. 1862/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 36).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1862/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 29.

(2)   GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(3)   GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

(4)   GU L 358 del 16.12.2006, pag. 36.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 44/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

La direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (2), è stata integrata nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 152/2005 (3), del 2 dicembre 2005, che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (4), è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 (5) del 9 dicembre 2004, che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (6).

(5)

Gli adeguamenti previsti in relazione al regolamento (CE) n. 1592/2002 dovrebbero, ove opportuno e salvo altrimenti disposto, applicarsi mutatis mutandis agli altri atti normativi comunitari che conferiscono poteri all'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che sono stati integrati nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 66r (direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«66ra.

32006 R 0768: regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).»;

2)

al punto 66n [regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente testo di adattamento:

«s)

Ove opportuno e salvo altrimenti disposto, i suddetti adeguamenti si applicano, mutatis mutandis, agli altri atti normativi comunitari che conferiscono poteri all'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che sono stati integrati nell'accordo.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 768/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 29.

(2)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

(3)   GU L 53 del 23.2.2006, pag. 53.

(4)   GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(5)   GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.

(6)   GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


9.8.2007   

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L 209/82


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 45/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 160/2006 dell'8 dicembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1329/2006 della Commissione, dell'8 settembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 8 e 9 (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1329: regolamento (CE) n. 1329/2006 della Commissione, dell'8 settembre 2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1329/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo all’adozione, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)   GU L 89 del 29.3.2007, pag. 38.

(2)   GU L 247 del 9.9.2006, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.