ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 199 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
31.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 199/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 luglio 2007
che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 65, lettera c), del trattato, tali misure includono l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. |
(3) |
A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (3), il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (5), il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (6), e il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (7). |
(4) |
Nella riunione tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire norme procedurali comuni per semplificare e accelerare le controversie transfrontaliere di modesta entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori. |
(5) |
Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (8). Il programma è inteso a semplificare e accelerare la composizione delle controverse transfrontaliere di modesta entità. Questi obiettivi sono stati ripresi nel programma dell’Aia (9), adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi alle controversie di modesta entità. |
(6) |
Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha adottato il libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il libro verde ha avviato una consultazione sulle misure atte a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie di modesta entità. |
(7) |
Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità, in quanto le spese, i ritardi e le difficoltà legati ai contenziosi non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della causa. Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e poco costosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. È pertanto necessario istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L’obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere di agevolare l’accesso alla giustizia. La distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determina l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea. Nel momento in cui si stabiliscono le spese di trattazione della controversia nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si dovrebbero prendere in considerazione i principi di semplicità, rapidità e proporzionalità. Sarebbe appropriato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione. |
(8) |
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità offrendo uno strumento alternativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano impregiudicati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre semplificare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, nell’ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. |
(9) |
Il presente regolamento si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’organo giurisdizionale rispetta il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un’udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all’estensione dell’assunzione di prove. |
(10) |
Per facilitare il calcolo del valore della controversia, non si dovrebbe tener conto degli interessi, dei diritti e delle spese. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati il potere dell’organo giurisdizionale di determinare tali somme in corso di giudizio, nonché le norme nazionali relative al calcolo degli interessi. |
(11) |
Al fine di agevolare l’avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l’attore dovrebbe introdurre una domanda, compilando l’apposito modulo e presentandolo all’organo giurisdizionale. Il modulo di domanda dovrebbe essere presentato soltanto ad un organo giurisdizionale competente. |
(12) |
Il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, ove opportuno, di documenti giustificativi pertinenti. Tuttavia, ciò non impedisce all’attore di presentare, se del caso, ulteriori prove durante il procedimento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla replica da parte del convenuto. |
(13) |
Le nozioni di «manifestamente infondata» in riferimento al rigetto di una pretesa e di «irricevibile» in riferimento al rigetto di una domanda dovrebbero essere determinati conformemente al diritto nazionale. |
(14) |
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che l’organo giurisdizionale non ritenga necessaria un’udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta. Tale rigetto non può essere impugnato autonomamente. |
(15) |
Le parti non dovrebbero essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato o da un altro professionista del settore legale. |
(16) |
La nozione di «domanda riconvenzionale» dovrebbe essere interpretata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, come nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale. Gli articoli 2 e 4, nonché l’articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, dovrebbero applicarsi per analogia alle domande riconvenzionali. |
(17) |
Qualora il convenuto invochi un diritto di compensazione nel corso del procedimento, tale richiesta non dovrebbe costituire una domanda riconvenzionale ai fini del presente regolamento. Pertanto, il convenuto non dovrebbe essere tenuto a servirsi del modulo standard A di cui all’allegato I per far valere tale diritto. |
(18) |
Lo Stato membro richiesto ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 è lo Stato membro in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o al quale deve essere inviato l’atto. Per ridurre spese e tempi, la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata. |
(19) |
La parte può rifiutare di accettare un documento al momento della notificazione e/o comunicazione, o restituendo il documento entro una settimana, qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento, oppure in una lingua compresa dal destinatario. |
(20) |
Per quanto concerne le udienze e l’assunzione di prove, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’uso di tecnologie di comunicazione moderne conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro del foro. L’organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l’assunzione delle prove. |
(21) |
L’assistenza pratica da fornire alle parti dovrebbe comprendere le informazioni tecniche relative alla possibilità di accesso e alla compilazione dei moduli. |
(22) |
Le informazioni sulle questioni procedurali possono essere fornite anche dal personale dell’organo giurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale. |
(23) |
Dato che il presente regolamento mira a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità, l’organo giurisdizionale dovrebbe agire nel minor tempo possibile anche nei casi in cui il presente regolamento non prescriva alcun termine per una fase specifica della procedura. |
(24) |
Per calcolare i termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (10). |
(25) |
Al fine di accelerare il recupero dei crediti di modesta entità, la sentenza dovrebbe essere esecutiva indipendentemente da ogni possibile impugnazione e non dovrebbe essere subordinata alla costituzione di una cauzione, eccetto nei casi previsti dal presente regolamento. |
(26) |
Eventuali riferimenti nel presente regolamento ad una possibile impugnazione dovrebbero comprendere qualsiasi possibile mezzo di impugnazione previsto dalla legislazione nazionale. |
(27) |
Dell’organo giurisdizionale deve far parte una persona abilitata ad esercitare le funzioni di giudice in conformità della legislazione nazionale. |
(28) |
Ogniqualvolta l’organo giurisdizionale è tenuto a fissare un termine, la parte interessata dovrebbe essere informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine. |
(29) |
La parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale. Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, l’organo giurisdizionale dovrebbe ingiungere alla parte soccombente di sopportare soltanto le spese processuali, comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, o eventuali spese derivanti dalla notificazione e/o comunicazione oppure dalla traduzione degli atti, che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie. |
(30) |
Per agevolare il riconoscimento e l’esecuzione, la sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere riconosciuta ed essere esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. |
(31) |
Dovrebbero essere previste norme minime per il riesame di una sentenza nei casi in cui il convenuto non sia stato in grado di contestare la domanda. |
(32) |
Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, la parte che richiede l’esecuzione non dovrebbe essere obbligata ad avere un rappresentante autorizzato o un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, a parte i soggetti responsabili dell’esecuzione secondo la legislazione di tale Stato membro. |
(33) |
Il capo III del presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alla determinazione delle spese giudiziali da parte dei funzionari dell’organo giurisdizionale per una sentenza emessa secondo la procedura prevista dal presente regolamento. |
(34) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11). |
(35) |
In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le misure necessarie per aggiornare o apportare modifiche tecniche ai moduli di cui agli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento nonché ad integrare il presente regolamento con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(36) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura per semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurne le spese, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(37) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
(38) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurne le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.
Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Articolo 2
Campo d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda 2 000 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii).
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti le seguenti materie:
a) |
stato o capacità giuridica delle persone fisiche; |
b) |
regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari; |
c) |
fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini; |
d) |
sicurezza sociale; |
e) |
arbitrato; |
f) |
diritto del lavoro; |
g) |
affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro; |
h) |
violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione. |
3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.
Articolo 3
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito.
2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.
3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.
CAPO II
PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ
Articolo 4
Introduzione del procedimento
1. L’attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all’allegato I e presentandolo all’organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni.
3. Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l’organo giurisdizionale ne informa l’attore. A meno che l’attore non ritiri la domanda, l’organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.
4. Se l’organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall’attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all’attore l’opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L’organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all’allegato II.
Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l’attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta.
5. Gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato.
Articolo 5
Svolgimento del procedimento
1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L’organo giurisdizionale procede ad un’udienza se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia manifestamente superflua per l’equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente.
2. Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l’organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all’allegato III.
Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato.
3. Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all’organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica.
4. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l’organo giurisdizionale ne invia una copia all’attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.
5. Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, l’organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall’invio della replica all’attore se la controversia rientra nel campo d’applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente.
6. Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all’attore secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione.
L’attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali.
7. Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.
Gli articoli 2 e 4 nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali.
Articolo 6
Lingue
1. Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell’organo giurisdizionale.
2. Se qualsiasi altro documento ricevuto dall’organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l’organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l’emissione della sentenza.
3. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:
a) |
nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento; o |
b) |
in una lingua compresa dal destinatario; |
l’organo giurisdizionale ne informa l’altra parte in modo che quest’ultima possa fornire una traduzione del documento.
Articolo 7
Conclusione del procedimento
1. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell’attore entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:
a) |
richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure |
b) |
assume le prove a norma dell’articolo 9; oppure |
c) |
ordina la comparizione delle parti ad un’udienza da tenersi entro trenta giorni dall’ordinanza. |
2. L’organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all’articolo 13.
3. In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.
Articolo 8
Udienza
L’organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.
Articolo 9
Assunzione delle prove
1. L’organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Può inoltre ammettere l’assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.
2. L’organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell’adottare tale decisione l’organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese.
3. L’organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.
Articolo 10
Rappresentanza delle parti
La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.
Articolo 11
Assistenza alle parti
Gli Stati membri assicurano che le parti dispongano di un’assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli.
Articolo 12
Mandato dell’organo giurisdizionale
1. L’organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.
2. Se necessario, l’organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.
3. Ove possibile, l’organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.
Articolo 13
Notificazione e/o comunicazione degli atti
1. La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.
2. Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.
Articolo 14
Termini
1. Qualora l’organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.
2. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l’organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall’articolo 4, paragrafo 4, dall’articolo 5, paragrafi 3 e 6, e dall’articolo 7, paragrafo 1.
3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l’organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall’articolo 5, paragrafi da 2 a 6, e dall’articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.
Articolo 15
Esecutorietà della sentenza
1. La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestare una cauzione.
2. L’articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa.
Articolo 16
Spese
La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.
Articolo 17
Impugnazione
1. Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l’impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.
2. L’articolo 16 si applica ad ogni mezzo di impugnazione.
Articolo 18
Norme minime per il riesame della sentenza
1. Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, quando:
a) |
oppure |
b) |
il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili; |
purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.
2. Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva.
Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.
Articolo 19
Diritto processuale applicabile
Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.
CAPO III
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
Articolo 20
Riconoscimento ed esecuzione
1. La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
2. Su richiesta di una delle parti l’organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all’allegato IV senza spese supplementari.
Articolo 21
Procedimento di esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
Tutte le sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.
2. La parte che richiede l’esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:
a) |
una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e |
b) |
una copia del certificato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo D è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri. |
3. La parte che richiede l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:
a) |
un rappresentante autorizzato; né |
b) |
un recapito postale; |
nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l’esecuzione.
4. Alla parte che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.
Articolo 22
Rifiuto dell’esecuzione
1. Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l’esecuzione è rifiutata dall’organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:
a) |
la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti; |
b) |
la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro; |
c) |
la persona contro cui viene chiesta l’esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. |
2. In nessun caso la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.
Articolo 23
Sospensione o limitazione dell’esecuzione
Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell’articolo 18, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, possono:
a) |
limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o |
b) |
subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l’importo; oppure |
c) |
in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione. |
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Informazioni
Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.
Articolo 25
Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni
1. Entro il 1o gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) |
gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità; |
b) |
i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell’articolo 4, paragrafo 1; |
c) |
la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell’articolo 17 e l’organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata; |
d) |
le lingue ammesse a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b); |
e) |
quali sono le autorità competenti per l’esecuzione e quali sono le autorità competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 23. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.
Articolo 26
Misure di attuazione
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, con riferimento agli aggiornamenti o alle modifiche tecniche dei moduli di cui agli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Articolo 27
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 28
Riesame
Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata che riesamina l’applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche per quanto riguarda il valore limite della controversia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Detta relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e un’ampia valutazione d’impatto per ciascuno Stato membro.
A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Queste informazioni contemplano le spese processuali, la rapidità della procedura, l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni per controversie di modesta entità degli Stati membri.
La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009, ad eccezione dell’articolo 25, che si applica dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES
(1) GU C 88 dell’11.4.2006, pag. 61.
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2007.
(3) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
(4) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(5) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
(6) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 6).
(7) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
(8) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
(9) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
(10) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
31.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 199/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 862/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 2007
relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Nelle conclusioni approvate il 28 e 29 maggio 2001 il Consiglio «Giustizia e affari interni» ha evidenziato, riferendosi all’analisi comune e al miglioramento dello scambio di statistiche in materia di migrazione e asilo, la necessità di disporre di un quadro globale e coerente per future azioni dirette a migliorare le statistiche. |
(2) |
Nell’aprile 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione concernente un piano di azione per la raccolta e l’analisi di dati statistici comunitari nel settore della migrazione. Questo piano conteneva numerose modifiche significative intese a migliorare la completezza e il grado di armonizzazione di tali statistiche. Sulla base del piano d’azione la Commissione ha inteso proporre una normativa sulle statistiche comunitarie in materia di migrazione e asilo. |
(3) |
Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha messo in luce la necessità di meccanismi più efficaci per la rilevazione e l’analisi delle informazioni in materia di migrazione e asilo nell’Unione europea. |
(4) |
Nella risoluzione del 6 novembre 2003 (3) sulla suddetta comunicazione della Commissione il Parlamento europeo ha rilevato la necessità di una normativa volta a garantire la produzione di statistiche esaurienti idonee a sviluppare politiche comunitarie efficaci ed eque nel settore della migrazione. La risoluzione sostiene l’intenzione della Commissione di formulare proposte legislative nel settore delle statistiche in materia di migrazione e asilo. |
(5) |
L’allargamento dell’Unione europea ha aggiunto una dimensione geografica e politica alla gamma dei fenomeni associati alla migrazione. Ha altresì ulteriormente accresciuto la domanda di informazioni statistiche accurate, tempestive e armonizzate. Cresce inoltre sempre di più l’esigenza di informazioni statistiche in merito alla professione, all’istruzione, alle qualifiche e al tipo di attività dei migranti. |
(6) |
Statistiche comunitarie armonizzate e comparabili in materia di migrazione e asilo sono indispensabili ai fini dello sviluppo e del monitoraggio della legislazione e delle politiche comunitarie attinenti a tali materie e alla libera circolazione delle persone. |
(7) |
È necessario rafforzare gli scambi di informazioni statistiche in materia di migrazione e asilo e di migliorare la qualità delle rilevazioni di dati statistici e dei risultati delle statistiche comunitarie che finora sono state organizzate sulla base di una serie di «accordi informali». |
(8) |
Ai fini della verifica dello sviluppo e dell’applicazione delle normative e delle politiche comunitarie è essenziale disporre di informazioni in tutta l’Unione europea. Nel complesso le pratiche attuali non assicurano in maniera sufficiente e uniforme la regolare, tempestiva e rapida raccolta e diffusione di dati armonizzati. |
(9) |
Il presente regolamento non riguarda le stime sul numero di persone che risiedono illegalmente negli Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero fornire alla Commissione (Eurostat) stime o dati sulle suddette persone, le quali possono però essere incluse negli stock di popolazione derivanti da indagini. |
(10) |
Ogni qualvolta ciò sia possibile, le definizioni utilizzate ai fini del presente regolamento sono tratte dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite per le statistiche sulle migrazioni internazionali, dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite per i censimenti della popolazione e delle abitazioni nella regione ECE (Commissione economica per l'Europa) o dalla legislazione comunitaria e dovrebbero essere aggiornate secondo le pertinenti procedure. |
(11) |
Le nuove esigenze comunitarie riguardo alle statistiche in materia di migrazione e asilo rendono obsolete le disposizioni del regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (4). |
(12) |
Il regolamento (CEE) n. 311/76 dovrebbe pertanto essere abrogato. |
(13) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la fissazione di norme comuni per la rilevazione di dati e la compilazione di statistiche comunitarie in materia di migrazione e protezione internazionale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(14) |
Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (5), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso sancisce il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi/benefici e segreto statistico. |
(15) |
Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6). |
(16) |
In particolare, la Commissione ha il potere di aggiornare le definizioni, di decidere in merito ai raggruppamenti di dati e alle ulteriori disaggregazioni e di definire le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e a integrarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(17) |
Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (7), è stato consultato conformemente all’articolo 3 di tale decisione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa norme comuni riguardo alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche comunitarie in materia di:
a) |
immigrazione nei territori degli Stati membri e emigrazione da tali territori, inclusi i flussi tra il territorio di uno Stato membro e quello di un altro Stato membro nonché i flussi tra uno Stato membro e il territorio di un paese terzo; |
b) |
cittadinanza e paese di nascita delle persone con dimora abituale nel territorio degli Stati membri; |
c) |
procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all’immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all’asilo e ad altre forme di protezione internazionale, nonché alla prevenzione dell’immigrazione clandestina. |
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«dimora abituale», il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo quotidiano di riposo a prescindere dalle assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita a parenti e amici, affari e motivi professionali, trattamenti medici o pellegrinaggi religiosi, oppure, in assenza di dati disponibili, il luogo di residenza legale o registrato; |
b) |
«immigrazione», l’azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un paese terzo; |
c) |
«emigrazione», l’azione con la quale una persona, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, cessa di avere la propria dimora abituale in tale Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi; |
d) |
«cittadinanza», lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale; |
e) |
«paese di nascita», il paese di residenza (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) della madre al momento della nascita o, in mancanza, il paese (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) in cui è avvenuta la nascita; |
f) |
«immigrato», la persona che compie un’azione di immigrazione; |
g) |
«emigrato», la persona che compie un’azione di emigrazione; |
h) |
«soggiornante di lungo periodo», il soggiornante di lungo periodo quale è definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (8); |
i) |
«cittadino di paese terzo», la persona che non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato, inclusi gli apolidi; |
j) |
«domanda di protezione internazionale», la domanda di protezione internazionale quale è definita all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (9); |
k) |
«status di rifugiato», lo status di rifugiato quale è definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE; |
l) |
«status di protezione sussidiaria», lo status di protezione sussidiaria quale è definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2004/83/CE; |
m) |
«familiari», i familiari quali sono definiti all’articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (10); |
n) |
«protezione temporanea», la protezione temporanea quale è definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (11); |
o) |
«minore non accompagnato», un minore non accompagnato quale è definito all’articolo 2, lettera i), della direttiva 2004/83/CE; |
p) |
«frontiera esterna», la frontiera esterna quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (12); |
q) |
«cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso», i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 e non rientrano nelle categorie di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo regolamento; |
r) |
«cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare», i cittadini di paesi terzi dei quali è stata ufficialmente constatata la presenza sul territorio di uno Stato membro e che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di soggiorno o di residenza per quel determinato Stato membro; |
s) |
«insediamento», il trasferimento di cittadini di paesi terzi o di apolidi, in base a una valutazione della loro necessità di protezione internazionale e di una soluzione duratura, in uno Stato membro in cui sono autorizzati a risiedere con uno status giuridico sicuro. |
2. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) in merito all'uso e ai probabili effetti delle stime o di altre metodologie di adeguamento delle statistiche basate sulle definizioni nazionali affinché siano conformi alle definizioni armonizzate di cui al paragrafo 1.
3. Per l'anno di riferimento 2008 le statistiche fornite alla Commissione (Eurostat) ai sensi del presente regolamento possono anche basarsi su definizioni (nazionali) alternative. In tali casi gli Stati membri notificano alla Commissione (Eurostat) le definizioni alternative.
4. Qualora uno Stato membro non sia vincolato al rispetto di uno o più dei testi giuridici citati nelle definizioni di cui al paragrafo 1, tale Stato membro dovrebbe fornire statistiche comparabili a quelle previste ai sensi del presente regolamento, ove ciò sia possibile secondo le vigenti procedure legislative e/o amministrative.
Articolo 3
Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull’acquisizione della cittadinanza
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:
a) |
immigrati che si trasferiscono nel territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:
|
b) |
emigrati che si trasferiscono dal territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:
|
c) |
persone aventi dimora abituale nello Stato membro alla fine del periodo di riferimento, disaggregate come segue:
|
d) |
persone che hanno dimora abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro dopo aver avuto in precedenza la cittadinanza di un altro Stato membro o di un paese terzo o essere stati nella condizione di apolidi, disaggregate per età, per sesso nonché per precedente cittadinanza o precedente status di apolide delle persone in questione. |
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.
Articolo 4
Statistiche sulla protezione internazionale
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:
a) |
persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento; |
b) |
persone che sono oggetto di domande di protezione internazionale all’esame dell’autorità nazionale responsabile alla fine del periodo di riferimento; |
c) |
domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento. |
Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2008.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:
a) |
persone interessate da decisioni di primo grado di rigetto di domande di protezione internazionale, quali le decisioni che dichiarano tali domande inammissibili o infondate e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento; |
b) |
persone interessate da decisioni di primo grado di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento; |
c) |
persone interessate da decisioni di primo grado di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento; |
d) |
persone interessate da decisioni di primo grado di concessione o di revoca della protezione temporanea, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento; |
e) |
persone interessate da altre decisioni di primo grado di concessione o di revoca dell'autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari a norma della legislazione nazionale in materia di protezione internazionale, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento. |
Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2008.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:
a) |
persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale considerate minori non accompagnati dall’autorità nazionale responsabile durante il periodo di riferimento; |
b) |
persone interessate da decisioni definitive di rigetto di domande di protezione internazionale, quali le decisioni che dichiarano tali domande inammissibili o infondate, e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento; |
c) |
persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento; |
d) |
persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento; |
e) |
persone interessate da decisioni definitive di concessione o di revoca della protezione temporanea adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento; |
f) |
persone interessate da altre decisioni definitive, adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione, di concessione o di revoca dell'autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari a norma della legislazione nazionale in materia di protezione internazionale, durante il periodo di riferimento; |
g) |
persone cui è stata concessa l'autorizzazione a soggiornare in uno Stato membro nel quadro di un programma di reinsediamento nazionale o comunitario durante il periodo di riferimento, ove detto programma sia attuato nello Stato membro in questione. |
Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le seguenti statistiche sull'attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 e del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (13):
a) |
il numero di richieste di ripresa in carico o di presa in carico dei richiedenti asilo; |
b) |
le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera a); |
c) |
le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera a); |
d) |
il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alla lettera c); |
e) |
il numero di richieste di informazioni. |
Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.
Articolo 5
Statistiche sulla prevenzione dell’ingresso e del soggiorno illegali
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:
a) |
cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso nel territorio dello Stato membro alla frontiera esterna; |
b) |
cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro ai sensi della normativa nazionale in materia di immigrazione. |
Le statistiche di cui alla lettera a) sono disaggregate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 562/2006.
Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione.
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.
Articolo 6
Statistiche sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi terzi
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul:
a) |
numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi disaggregati come segue:
|
b) |
numero di soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza. |
2. Nel caso in cui la normativa nazionale e le prassi amministrative di uno Stato membro consentano la concessione di categorie specifiche di status di immigrazione o di visti a lungo termine in luogo dei permessi di residenza, nelle statistiche di cui al paragrafo 1 sono inclusi i dati relativi a tali visti e a tali riconoscimenti di status.
3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.
Articolo 7
Statistiche sui rimpatri
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche concernenti:
a) |
il numero dei cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario che ne dichiari illegale il soggiorno e li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate; |
b) |
il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone interessate. |
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.
3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 non includono i cittadini di paesi terzi trasferiti da uno Stato membro all'altro nell'ambito del meccanismo previsto dai regolamenti (CE) n. 343/2003 e (CE) n. 1560/2003.
Articolo 8
Disaggregazioni supplementari
1. La Commissione può adottare misure inerenti alla definizione delle disaggregazioni supplementari sottoelencate per le seguenti statistiche:
a) |
per le statistiche di cui all'insieme dell'articolo 4, disaggregazioni per:
|
b) |
per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4, disaggregazioni per:
|
c) |
per le statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), disaggregazioni per:
|
d) |
per le statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), disaggregazioni per:
|
e) |
per le statistiche di cui all’articolo 6, disaggregazioni per:
|
f) |
per le statistiche di cui all’articolo 7, disaggregazioni per:
|
2. Le disaggregazioni supplementari di cui al paragrafo 1 sono fornite soltanto separatamente ma senza incroci con le disaggregazioni previste agli articoli da 4 a 7.
3. In sede di decisione sull’eventuale necessità di introdurre disaggregazioni supplementari la Commissione valuta la necessità di tali informazioni ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche comunitarie e analizza la disponibilità di fonti di dati appropriate nonché i relativi costi.
I negoziati sulle disaggregazioni supplementari che possono eventualmente rendersi necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 4 a 7 sono avviati entro il 20 agosto 2009. Il primo anno di riferimento per l'attuazione delle disaggregazioni supplementari è il 2010.
Articolo 9
Fonti di dati e standard di qualità
1. Le statistiche si basano sulle seguenti fonti di dati in funzione della loro disponibilità nello Stato membro e conformemente alle normative e alle prassi nazionali:
a) |
registrazioni di azioni amministrative e giudiziarie; |
b) |
registri relativi ad azioni amministrative; |
c) |
anagrafe della popolazione di persone o di un particolare sottogruppo di tale popolazione; |
d) |
censimenti; |
e) |
indagini campionarie; |
f) |
altre fonti appropriate. |
Come parte del processo di elaborazione delle statistiche, possono essere utilizzati metodi di stima scientificamente validi e ben documentati.
2. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionate, nonché ai metodi di calcolo utilizzati e informano la Commissione (Eurostat) in merito ad eventuali cambiamenti.
3. Su richiesta della Commissione (Eurostat) gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità, la comparabilità e la completezza delle informazioni statistiche.
4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a revisioni e correzioni delle statistiche fornite ai sensi del presente regolamento e a qualsiasi cambiamento riguardante i metodi e le fonti di dati utilizzati.
5. Le misure inerenti alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 10
Misure di esecuzione
1. Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento che definiscono le norme relative ai formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all'articolo 9 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
2. Le seguenti misure, necessarie per l'esecuzione del presente regolamento e intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3:
a) |
aggiornamento delle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1; |
b) |
definizione delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente e successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1; |
c) |
definizione delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di residenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); |
d) |
definizione delle disaggregazioni supplementari e dei livelli di disaggregazione da applicare alle variabili di cui all'articolo 8; |
e) |
definizione delle disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità. |
Articolo 11
Comitato
1. In sede di adozione delle misure di esecuzione, la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 12
Relazione
Entro il 20 agosto 2012 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle statistiche compilate a norma del presente regolamento e alla loro qualità.
Articolo 13
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 311/76 è abrogato.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES
(1) GU C 185 dell’8.8.2006, pag. 31.
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2007.
(3) GU C 83 E del 2.4.2004, pag. 94.
(4) GU L 39 del 14.2.1976, pag. 1.
(5) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(7) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(8) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(9) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
(10) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
(11) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.
(12) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(13) GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.
31.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 199/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 863/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 luglio 2007
che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 ottobre 2004, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (2) («l’Agenzia»). |
(2) |
Fatto salvo l’articolo 64, paragrafo 2, del trattato, lo Stato membro che si trovi in circostanze tali da richiedere una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne può, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2007/2004, chiedere assistenza all’Agenzia sotto forma di coordinamento quando sono coinvolti altri Stati membri. |
(3) |
Una gestione efficace delle frontiere esterne attraverso controlli e sorveglianza contribuisce alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nonché alla prevenzione di qualsiasi minaccia alla sicurezza interna, all’ordine pubblico, alla sanità pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri. Il controllo di frontiera è interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma anche di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. |
(4) |
Il controllo delle frontiere esterne è di competenza degli Stati membri. Tenuto conto delle sollecitazioni alle frontiere esterne a cui gli Stati membri devono fare fronte periodicamente, soprattutto dell’afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri, può essere necessario assistere gli Stati membri fornendo loro risorse, e soprattutto personale, in misura adeguata e sufficiente. |
(5) |
Le possibilità di cui si dispone attualmente per fornire un’assistenza pratica efficace nel quadro dei controlli delle persone alle frontiere esterne e della sorveglianza di tali frontiere a livello europeo non sono ritenute sufficienti, soprattutto nei casi in cui gli Stati membri si trovino a far fronte a un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri. |
(6) |
Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la possibilità di chiedere, nel quadro dell’Agenzia, l’invio nel proprio territorio di squadre di intervento rapido alle frontiere, composte da esperti di altri Stati membri opportunamente addestrati, affinché assistano temporaneamente le sue guardie di frontiera. L’invio di squadre di intervento rapido alle frontiere contribuirà ad accrescere la solidarietà e la reciproca assistenza tra Stati membri. |
(7) |
L’invio di squadre di intervento rapido alle frontiere allo scopo di fornire sostegno per un periodo di tempo limitato ha luogo in situazioni urgenti ed eccezionali. Tali situazioni si verificano quando uno Stato membro si trovi a fare fronte ad un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel suo territorio, afflusso che richiede un’azione immediata, e qualora l’invio di squadre di intervento rapido alle frontiere contribuisca a fornire una risposta efficace. Le squadre di intervento rapido alle frontiere non sono intese a fornire assistenza a lungo termine. |
(8) |
Le squadre di intervento rapido alle frontiere dipenderanno dalle funzioni, dalla disponibilità e dalla frequenza d’invio previste. Per assicurare l’efficacia di funzionamento delle squadre d’intervento rapido alle frontiere, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione un numero adeguato di guardie di frontiera (il «pool d’intervento rapido») che rispecchi in particolare la specializzazione e l’entità del corpo di guardie di frontiera d’appartenenza. Gli Stati membri dovrebbero perciò istituire pool nazionali di esperti per contribuire ad una maggiore efficacia del presente regolamento. Le diverse dimensioni degli Stati membri e le specializzazioni tecniche delle loro organizzazioni di guardie di frontiera dovrebbero essere prese in considerazione dall’Agenzia. |
(9) |
Le migliori pratiche esistenti in molti Stati membri dimostrano che la conoscenza dei profili (competenze e qualifiche) delle guardie di frontiera disponibili, prima dell’invio, contribuisce in misura significativa a un’efficiente pianificazione e conduzione delle operazioni. È opportuno quindi che l’Agenzia stabilisca i profili e il numero complessivo di guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre di intervento rapido alle frontiere. |
(10) |
Dovrebbe essere istituito un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere, che offra sia all’Agenzia sia agli Stati membri una flessibilità sufficiente e garantisca un livello elevato di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle operazioni. |
(11) |
L’Agenzia dovrebbe tra l’altro coordinare la composizione, la formazione e l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere. È pertanto necessario introdurre nuove disposizioni nel regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda il ruolo dell’Agenzia rispetto a dette squadre. |
(12) |
Quando uno Stato membro si trovi a far fronte ad un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel suo territorio, o ad un’altra situazione di emergenza che incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, esso può astenersi dal mettere a disposizione le proprie guardie di frontiera. |
(13) |
Per collaborare efficacemente con le guardie nazionali di frontiera, è opportuno che durante la missione nello Stato membro che ha chiesto assistenza i membri delle squadre possano svolgere compiti di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere. |
(14) |
Analogamente, per rendere più efficaci le operazioni congiunte coordinate dall’Agenzia, è opportuno che agli agenti distaccati di altri Stati membri sia temporaneamente concesso di svolgere compiti di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere. |
(15) |
È pertanto altresì necessario introdurre nuove disposizioni nel regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda i compiti e le competenze degli agenti inviati nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest’ultimo nel quadro dell’Agenzia. |
(16) |
Il presente regolamento contribuisce alla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3). A tal fine, nell’effettuare le verifiche e la sorveglianza di frontiera, i membri delle squadre e gli agenti distaccati non dovrebbero esercitare verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Tutte le misure adottate in esecuzione dei loro compiti e nell’esercizio delle loro funzioni dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure. |
(17) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Esso dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento. |
(18) |
Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, in particolare per quanto riguarda la ricerca e il salvataggio. |
(19) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), si applica al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento. |
(20) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6) relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo. |
(21) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (7) e 2004/860/CE (8). |
(22) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, decide, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. |
(23) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione. |
(24) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10). Di conseguenza, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. |
(25) |
Le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 8 e 9, del presente regolamento, in quanto relative all’accesso al sistema di informazione Schengen, sono disposizioni basate sull’acquis di Schengen o altrimenti a esso correlate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo volto a fornire assistenza operativa rapida per un periodo limitato allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si trovi a fare fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio dello Stato membro, attraverso la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (di seguito «squadre»). Il presente regolamento definisce inoltre i compiti che devono essere svolti e le competenze che devono essere esercitate dai membri delle squadre nelle operazioni condotte in uno Stato membro diverso dal loro.
2. Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004, a seguito dell’istituzione del meccanismo di cui al paragrafo 1 e ai fini della definizione dei compiti che devono essere svolti e delle competenze che devono essere esercitate dalle guardie di frontiera degli Stati membri che prendono parte a operazioni congiunte e a progetti pilota svolti in un altro Stato membro.
3. A norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2007/2004, è fornita l’assistenza tecnica necessaria a uno Stato membro che la richieda.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica fatti salvi i diritti dei rifugiati e delle persone che chiedono protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda il non respingimento.
CAPO I
SQUADRE DI INTERVENTO RAPIDO ALLE FRONTIERE
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) |
«Agenzia»: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea; |
2) |
«membri delle squadre»: le guardie di frontiera di Stati membri che operano nelle squadre di intervento rapido alle frontiere e non appartengono allo Stato membro ospitante; |
3) |
«Stato membro richiedente»: lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all’Agenzia di inviare squadre di intervento rapido alle frontiere nel suo territorio; |
4) |
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel cui territorio è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere; |
5) |
«Stato membro di origine»: lo Stato membro di cui un membro della squadra è guardia di frontiera. |
Articolo 4
Composizione e invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere
1. La composizione delle squadre è determinata dall’Agenzia a norma dell’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2007/2004 come modificato dal presente regolamento. L’invio è disciplinato dall’articolo 8 quinquies del medesimo regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore esecutivo della stessa, decide a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri sui profili e sul numero totale di guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre (pool d’intervento rapido). La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale delle guardie di frontiera del pool d’intervento rapido. Gli Stati membri contribuiscono al pool d’intervento rapido tramite un pool di esperti nazionali in base ai diversi profili stabiliti, designando le guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.
3. Su richiesta dell’Agenzia, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera per una missione, a meno che non siano confrontati a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento di compiti nazionali. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.
4. I costi relativi alle attività di cui al paragrafo 1 sono sostenuti dall’Agenzia a norma dell’articolo 8 nonies del regolamento (CE) n. 2007/2004.
Articolo 5
Istruzioni alle squadre di intervento rapido alle frontiere
1. Durante la missione, le istruzioni alle squadre sono impartite dallo Stato membro ospitante conformemente al piano operativo di cui all’articolo 8 sexies del regolamento (CE) n. 2007/2004.
2. L’Agenzia, tramite il suo agente di coordinamento di cui all’articolo 8 octies del regolamento (CE) n. 2007/2004, può comunicare i suoi pareri sulle istruzioni allo Stato membro ospitante il quale, in tale eventualità, ne tiene conto.
3. A norma dell’articolo 8 octies del regolamento (CE) n. 2007/2004, lo Stato membro ospitante fornisce all’agente di coordinamento tutta l’assistenza necessaria, compreso il pieno accesso alle squadre in qualsiasi momento per tutta la durata della missione.
Articolo 6
Compiti e competenze dei membri delle squadre
1. I membri delle squadre sono in grado di svolgere tutti i compiti e di esercitare tutte le competenze per i controlli alle frontiere o la sorveglianza di frontiera a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 e che sono necessari per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento. Il piano operativo specifica i dettagli di ciascuna missione a norma dell’articolo 8 sexies del regolamento (CE) n. 2007/2004.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Quando svolgono i loro compiti ed esercitano le loro competenze, i membri delle squadre non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
3. I membri delle squadre possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza.
4. I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Sull’uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia, che li identifica come membri di una squadra. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante e dai suoi cittadini, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, a norma dell’articolo 8, che esibiscono su richiesta.
5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare di portare alcune armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue guardie di frontiera. Preventivamente all’invio delle squadre, detto Stato membro informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d’uso. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.
6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, incluso l’uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell’equipaggiamento, soltanto se autorizzati dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera di quest’ultimo Stato e conformemente alla sua legislazione nazionale.
7. In deroga al paragrafo 6, le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa di se stessi, di membri della squadra o di altri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
8. Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre a consultare le sue banche dati nazionali e quelle europee necessarie per i controlli e la sorveglianza delle frontiere. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro competenze. Preventivamente all’invio delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.
9. La consultazione di cui al paragrafo 8 si effettua conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.
10. I provvedimenti di respingimento ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.
Articolo 7
Status, diritti e doveri dei membri delle squadre
1. I membri delle squadre mantengono la qualifica di guardia nazionale di frontiera del loro Stato membro d’origine e sono retribuiti da quest’ultimo.
2. Le guardie di frontiera messe a disposizione del pool d’intervento rapido a norma dell’articolo 4 partecipano alle formazioni avanzate attinenti ai loro compiti e alle loro competenze ed alle esercitazioni periodiche organizzate dall’Agenzia a norma dell’articolo 8 quater del regolamento (CE) n. 2007/2004.
3. Le guardie di frontiera ricevono una diaria, che comprende le spese d’alloggio, per tutta la durata della loro partecipazione alla formazione e alle esercitazioni organizzate dall’Agenzia, ed anche della loro missione, a norma dell’articolo 8 nonies del regolamento (CE) n. 2007/2004.
Articolo 8
Documento di riconoscimento
1. L’Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia ai membri delle squadre un documento di identificazione nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, che attesta anche il diritto del titolare di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Nel documento figurano i seguenti dati del membro della squadra:
a) |
nome e cittadinanza; |
b) |
grado; e |
c) |
una fotografia digitale recente. |
2. Il documento è restituito all’Agenzia al termine della missione della squadra.
Articolo 9
Legislazione applicabile
1. Nello svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1, i membri delle squadre osservano la normativa comunitaria e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
2. Nello svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1, i membri delle squadre restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri d’origine.
3. Le norme specifiche in materia di porto ed uso di armi d’ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, nonché dell’uso della forza, figurano all’articolo 6, paragrafi 5, 6 e 7.
4. Le norme specifiche in materia di responsabilità civile e penale figurano rispettivamente agli articoli 10 e 11.
Articolo 10
Responsabilità civile
1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua normativa nazionale.
2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d’origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto.
3. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.
4. Eventuali controversie tra Stati membri quanto all’applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell’articolo 239 del trattato.
5. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l’Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati all’equipaggiamento dell’Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.
Articolo 11
Responsabilità penale
Durante le missioni delle squadre, i membri delle squadre sono assimilati agli agenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.
CAPO II
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2004
Articolo 12
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1 il paragrafo 4 è soppresso; |
2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 bis Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per:
|
3) |
all’articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
|
4) |
all’articolo 8 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia può acquistare attrezzature tecniche di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne a uso dei propri esperti e nel quadro delle squadre di intervento rapido alle frontiere per la durata della loro missione.»; |
5) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis Squadre di intervento rapido alle frontiere Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio di tale Stato membro, l’Agenzia può inviare per un periodo limitato nel territorio dello Stato membro richiedente una o più squadre di intervento rapido alle frontiere (di seguito “le squadre”), per la durata necessaria, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 863/2007. Articolo 8 ter Composizione delle squadre di intervento rapido alle frontiere 1. Nelle situazioni di cui all’articolo 8 bis, gli Stati membri comunicano immediatamente, su richiesta dell’Agenzia, il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per far parte di una squadra. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell’Agenzia a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. 2. Nel determinare la composizione di una squadra in vista del suo invio, il direttore esecutivo tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. La squadra è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell’articolo 8 sexies. Articolo 8 quater Formazione ed esercitazioni Per le guardie di frontiera che fanno parte del pool d’intervento rapido di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 863/2007, l’Agenzia organizza formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze e prevede esercitazioni periodiche per le stesse guardie di frontiera secondo il calendario di formazione avanzata ed esercitazioni fissato nel suo programma di lavoro annuale. Articolo 8 quinquies Procedura per decidere l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere 1. Una domanda d’invio di una squadra a norma dell’articolo 8 bis contiene una descrizione della situazione, eventuali obiettivi ed esigenze previste per l’invio. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell’Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro richiedente. 2. Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della domanda di invio di squadre presentata da uno Stato membro. 3. Quando decide in merito alla domanda di uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi di rischio effettuate dall’Agenzia e di tutte le altre informazioni pertinenti fornite dallo Stato membro richiedente o da un altro Stato membro. 4. Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio di squadre quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Allo stesso tempo, notifica per iscritto la decisione allo Stato membro richiedente e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa. 5. Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre, l’Agenzia e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell’articolo 8 sexies. 6. Subito dopo l’approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti delle guardie di frontiera che parteciperanno alle squadre. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all’articolo 8 septies, e menziona la data prevista per l’operazione. Viene trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo. 7. In caso di assenza o d’impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all’invio delle squadre sono prese dal direttore esecutivo aggiunto. 8. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera per una missione, su richiesta dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. 9. Le squadre sono inviate entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. Articolo 8 sexies Piano operativo 1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l’invio delle squadre. Il piano operativo precisa i seguenti elementi:
2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L’Agenzia trasmette immediatamente una copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti. Articolo 8 septies Referente nazionale Gli Stati membri designano un referente nazionale incaricato di comunicare con l’Agenzia su tutte le questioni relative alle squadre. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento. Articolo 8 octies Agente di coordinamento 1. Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell’Agenzia da inviare in qualità di agente di coordinamento e ne informa lo Stato membro ospitante. 2. L’agente di coordinamento agisce a nome dell’Agenzia per tutti gli aspetti relativi all’invio delle squadre. In particolare, l’agente di coordinamento:
3. A norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), il direttore esecutivo può autorizzare l’agente di coordinamento a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull’esecuzione del piano operativo e sull’invio delle squadre. 4. Nell’esecuzione delle sue funzioni, l’agente di coordinamento riceve istruzioni soltanto dall’Agenzia. Articolo 8 nonies Costi 1. L’Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini di cui agli articoli 8 bis e 8 quater:
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre.»; |
6) |
l’articolo 10 è sostituito dai seguenti: «Articolo 10 Competenze e compiti degli agenti distaccati 1. Gli agenti distaccati sono in grado di svolgere tutti i compiti e di esercitare tutte le competenze per i controlli di frontiera o la sorveglianza di frontiera a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (12), e che sono necessari per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento. 2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati osservano la normativa comunitaria e la legislazione dello Stato membro ospitante. 3. Gli agenti distaccati possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza. 4. Gli agenti distaccati indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Sull’uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia, che li identifica come partecipanti all’operazione congiunta o al progetto pilota. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante e dai suoi cittadini, gli agenti distaccati sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, a norma dell’articolo 10 bis, che esibiscono su richiesta. 5. In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare di portare alcune armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue guardie di frontiera. Prima dell’invio degli agenti distaccati, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all’equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d’uso. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. 6. In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, compreso l’uso di armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, in presenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla legislazione nazionale di quest’ultimo. 7. In deroga al paragrafo 6, le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento possono essere usati esclusivamente per legittima difesa di sé stessi, di agenti distaccati o di altri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante. 8. Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante può autorizzare gli agenti distaccati a consultare le sue banche dati nazionali e quelle europee necessarie per i controlli e la sorveglianza delle frontiere. Gli agenti distaccati consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro competenze. Preventivamente all’invio degli agenti distaccati, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione. 9. La consultazione di cui al paragrafo 8 si effettua conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati. 10. I provvedimenti di respingimento ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante. Articolo 10 bis Documento di riconoscimento 1. L’Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia agli agenti distaccati un documento nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, ai fini dell’identificazione e dell’attestazione dei diritti del titolare di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Nel documento figurano i seguenti dati dell’agente distaccato:
2. Il documento è restituito all’Agenzia al termine dell’operazione congiunta o del progetto pilota. Articolo 10 ter Responsabilità civile 1. Quando gli agenti distaccati operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente alla sua normativa nazionale. 2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d’origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto. 3. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro di origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso. 4. Eventuali controversie tra Stati membri quanto all’applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 239 del trattato. 5. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l’Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati all’equipaggiamento dell’Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso. Articolo 10 quater Responsabilità penale Durante la missione di un’operazione congiunta o di un progetto pilota, gli agenti distaccati sono assimilati agli agenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime. |
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Valutazione
La Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento un anno dopo la sua entrata in vigore e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, da proposte di modifica del presente regolamento.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES
(1) Parere del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2007.
(2) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
(3) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(7) Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).
(8) Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).
(9) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(10) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(11) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.»;
(12) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.»
ALLEGATO
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, in caso di pressioni urgenti ed eccezionali alle frontiere esterne, che richiedano l’invio di una squadra d’intervento rapido alle frontiere, contestuali ad un’eventuale insufficienza di risorse finanziarie nel bilancio dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), tutte le possibilità per garantire il finanziamento dovranno essere esperite. La Commissione verificherà con estrema urgenza se sia possibile un’eventuale riassegnazione di fondi. Qualora si rendesse necessaria una decisione da parte dell’autorità di bilancio, la Commissione avvierà una procedura in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario, in particolare degli articoli 23 e 24, al fine di garantire una decisione tempestiva da parte dei due rami dell’autorità di bilancio quanto ai mezzi per fornire finanziamenti addizionali affinché Frontex possa mobilitare una squadra d’intervento rapido alle frontiere. L’autorità di bilancio si impegna ad agire con la massima rapidità, tenendo conto dell’urgenza della situazione.
31.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 199/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 864/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 2007
sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 25 giugno 2007 (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, la Comunità dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. |
(2) |
A norma dell'articolo 65, lettera b), del trattato, queste misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale. |
(3) |
Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento. |
(4) |
Il 30 novembre 2000, il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3). Il programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle regole di conflitto di leggi gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni. |
(5) |
Il programma dell'Aia (4), adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni non contrattuali («Roma II»). |
(6) |
Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze. |
(7) |
Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5) («Bruxelles I»), e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. |
(8) |
Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'organo giurisdizionale adito. |
(9) |
Le azioni che derivano da atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii) dovrebbero includere quelle esercitate nei confronti dei funzionari che agiscono a nome dello Stato e quelle di responsabilità per atti delle autorità pubbliche, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici. Pertanto, tali questioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. |
(10) |
I rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l'ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l'affinità e i parenti collaterali. Il riferimento, nell'articolo 1, paragrafo 2, ai rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del giudice adito. |
(11) |
La nozione di obbligazione extracontrattuale varia da uno Stato membro all'altro. Pertanto, ai fini del presente regolamento, essa dovrebbe essere intesa come nozione autonoma. Le regole di conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare anche le obbligazioni extracontrattuali derivanti da responsabilità oggettiva. |
(12) |
La legge applicabile dovrebbe disciplinare altresì la questione della capacità di rispondere per il fatto illecito. |
(13) |
Norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge da esse designata possono permettere di evitare il rischio di distorsioni di concorrenza fra contendenti comunitari. |
(14) |
Il requisito della certezza del diritto e l'esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. Il presente regolamento prevede i criteri di collegamento più adatti al raggiungimento di tali obiettivi. Pertanto, il presente regolamento prevede una regola generale ma anche regole specifiche e, in determinate disposizioni, una «clausola di salvaguardia» che consente di discostarsi da tali regole qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese. Tale insieme di regole crea un quadro flessibile di regole di conflitto di leggi. Inoltre, esso consente al giudice adito di trattare i casi singoli in maniera adeguata. |
(15) |
Se il principio della lex loci delicti commissi rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati membri, questo principio viene applicato in pratica in modo differenziato in caso di dispersione degli elementi della fattispecie tra vari paesi. Questo stato di cose genera incertezza circa la legge applicabile. |
(16) |
Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all’evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva. |
(17) |
La legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto, in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale. |
(18) |
La regola generale nel presente regolamento dovrebbe essere quella della lex loci damni di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'articolo 4, paragrafo 2, dovrebbe costituire un'eccezione a tale regola generale in quanto crea una connessione speciale qualora le parti siano abitualmente residenti nello stesso paese. L'articolo 4, paragrafo 3, dovrebbe essere inteso come «clausola di salvaguardia» rispetto all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese. |
(19) |
È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi. |
(20) |
In materia di responsabilità per prodotti difettosi, la regola di conflitto di leggi dovrebbe rispondere agli obiettivi di ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna altamente tecnologica, di tutelare la salute dei consumatori, di incentivare l’innovazione, di garantire una concorrenza non falsata e di agevolare gli scambi commerciali. La creazione di un sistema a cascata di criteri di collegamento, unitamente a una clausola di prevedibilità, costituisce, alla luce di questi obiettivi, una soluzione equilibrata. Il primo elemento da prendere in considerazione è la legge del paese in cui la parte lesa risiedeva abitualmente nel momento in cui il danno si è verificato, a condizione che il prodotto sia stato commercializzato in quel paese. Gli altri elementi del sistema a cascata entrano in gioco se il prodotto non è stato commercializzato in tale paese, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e la possibilità di un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese. |
(21) |
La disposizione specifica dell'articolo 6 non costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ma piuttosto un chiarimento della stessa. In materia di concorrenza sleale, la regola di conflitto di leggi dovrebbe tutelare i concorrenti, i consumatori e il pubblico in senso lato, nonché garantire il corretto funzionamento dell’economia di mercato. Il collegamento con la legge del paese in cui i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori sono o possono essere pregiudicati permette in genere di realizzare questi obiettivi. |
(22) |
Le obbligazioni extracontrattuali che derivano da una restrizione della concorrenza di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dovrebbero riguardare le violazioni della legislazione sulla concorrenza a livello sia nazionale che comunitario. La legge applicabile a tali obbligazioni extracontrattuali dovrebbe essere quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto. Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, la persona che promuove un'azione può, in taluni casi, scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito. |
(23) |
Ai fini del presente regolamento, la nozione di restrizione della concorrenza dovrebbe comprendere divieti di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire‚ restringere o falsare il gioco della concorrenza in uno Stato membro o nel mercato interno, nonché il divieto di abusare di una posizione dominante nell'ambito di uno Stato membro o del mercato interno, quando tali accordi, decisioni, pratiche concordate e abusi di posizione dominante siano vietati dagli articoli 81 e 82 del trattato o dalla legge di uno Stato membro. |
(24) |
Per «danno ambientale» dovrebbe intendersi il mutamento negativo di una risorsa naturale, come l'acqua, il terreno o l'aria, il deterioramento di una funzione svolta da tale risorsa naturale a vantaggio di un'altra risorsa naturale o del pubblico, oppure il deterioramento della variabilità tra gli organismi viventi. |
(25) |
In materia di danni all’ambiente, l’articolo 174 del trattato, il quale si prefigge un elevato livello di tutela fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga», giustifica pienamente il ricorso al principio del trattamento favorevole per la parte lesa. Il momento in cui la persona che chiede il risarcimento può effettuare la scelta in merito alla legge applicabile dovrebbe essere determinato in conformità della legge dello Stato membro in cui il giudice è adito. |
(26) |
Quanto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe opportuno mantenere il principio della lex loci protectionis, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per «diritti di proprietà intellettuale» si dovrebbero intendere, per esempio, il diritto d’autore, i diritti connessi, il diritto sui generis alla protezione delle banche dati, nonché i diritti di proprietà industriale. |
(27) |
La nozione esatta di attività sindacale, quale lo sciopero o la serrata, varia da uno Stato membro all'altro ed è definita secondo le norme di diritto interno di ciascuno Stato membro. Pertanto, il presente regolamento si basa sul principio generale dell'applicazione della legge del paese in cui l'attività sindacale ha avuto luogo al fine di tutelare i diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro. |
(28) |
La norma speciale riguardante l'attività sindacale di cui all'articolo 9 lascia impregiudicate le condizioni per l'esercizio di una siffatta attività in conformità della legge nazionale e fa salvo lo status giuridico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori previsto nel diritto interno degli Stati membri. |
(29) |
Sarebbe opportuno prevedere norme specifiche in caso di danni causati da un atto diverso da un fatto illecito quali l’arricchimento senza causa, la negotiorum gestio e la culpa in contrahendo. |
(30) |
La culpa in contrahendo ai fini del presente regolamento è una nozione autonoma e non dovrebbe necessariamente essere interpretata ai sensi del diritto interno. Essa dovrebbe includere la violazione dell'onere di informare e l'interruzione delle trattative contrattuali. L'articolo 12 comprende solo le obbligazioni extracontrattuali che presentano un collegamento diretto con le trattative precontrattuali. Ciò significa che, se durante le trattative precontrattuali una persona subisce lesioni alla sfera personale, si dovrebbero applicare l'articolo 4 o altre disposizioni pertinenti del presente regolamento. |
(31) |
Nel rispetto del principio dell'autonomia delle parti e nell'intento di rafforzare la certezza del diritto, le parti dovrebbero poter scegliere la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale. Tale scelta dovrebbe essere espressa o risultare in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie. Qualora accerti la sussistenza dell'accordo, il giudice deve rispettare le intenzioni delle parti. È opportuno proteggere le parti più deboli sottoponendo tale scelta a determinate condizioni. |
(32) |
Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. In particolare, l'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l'effetto di determinare il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito. |
(33) |
Conformemente alle norme nazionali vigenti in materia di risarcimento concesso alle vittime di incidenti stradali, è opportuno che, nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l'incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, il giudice adito tenga conto di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l'effettivo lucro cessante e le spese del trattamento medico e riabilitativo. |
(34) |
Al fine di raggiungere un equilibrio ragionevole fra le parti, occorre tener conto, ove appropriato, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel paese in cui il fatto dannoso è stato commesso, anche ove l’obbligazione extracontrattuale sia disciplinata dalla legge di un altro paese. Il concetto di «norme di sicurezza e di condotta» dovrebbe essere interpretato come riferito a tutte le disposizioni che presentano un collegamento con la sicurezza e la condotta, comprese per esempio le norme relative alla sicurezza stradale in caso di incidente. |
(35) |
Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra tali regole. Tuttavia, il presente regolamento non esclude la possibilità di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni extracontrattuali nelle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a materie particolari. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella misura in cui esse non possono essere applicate in collegamento con la legge designata in base al presente regolamento. L'applicazione delle disposizioni sulla legge applicabile designata in base al presente regolamento non dovrebbe restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi disciplinata da strumenti comunitari quali la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (6). |
(36) |
Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l’elenco delle convenzioni in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(37) |
La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. |
(38) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(39) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
(40) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è pertanto da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) |
le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti di famiglia o da rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari; |
b) |
le obbligazioni extracontrattuali che derivano da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni; |
c) |
le obbligazioni extracontrattuali che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile; |
d) |
le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica nonché la responsabilità personale dei revisori dei conti nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili; |
e) |
le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust costituito per iniziativa volontaria; |
f) |
le obbligazioni extracontrattuali che derivano da un danno nucleare; |
g) |
le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione. |
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli 21 e 22.
4. Ai fini del presente regolamento, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca.
Articolo 2
Obbligazioni extracontrattuali
1. Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo.
2. Il presente regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere.
3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente regolamento, a:
a) |
un fatto che dà origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni; |
b) |
un danno comprende i danni che possono verificarsi. |
Articolo 3
Carattere universale
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
CAPO II
ILLECITI
Articolo 4
Norma generale
1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.
Articolo 5
Responsabilità da prodotti
1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danni causati da un prodotto è:
a) |
la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza, |
b) |
la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza, |
c) |
la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese. |
Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c).
2. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui al paragrafo 1, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.
Articolo 6
Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza
1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.
2. Qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l'articolo 4.
3. |
|
4. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14.
Articolo 7
Danno ambientale
La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato.
Articolo 8
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta.
2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario.
3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14.
Articolo 9
Attività sindacale
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale per quanto concerne la responsabilità di una persona in qualità di lavoratore, datore di lavoro o organizzazione che rappresenta i loro interessi professionali per danni causati da un’attività sindacale, prevista o conclusa, è quella del paese in cui tale attività è destinata a svolgersi o si è svolta.
CAPO III
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, NEGOTIORUM GESTIO E CULPA IN CONTRAHENDO
Articolo 10
Arricchimento senza causa
1. Ove un’obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa, compresa la ripetizione dell’indebito, si ricolleghi a una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si applica la legge di tale paese.
3. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge del paese in cui l’arricchimento senza causa si è prodotto.
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge di quest'altro paese.
Articolo 11
Negotiorum gestio
1. Qualora un’obbligazione extracontrattuale che deriva da una gestione d'affari altrui si ricolleghi ad una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, si applica la legge di tale paese.
3. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge del paese in cui si è svolta la gestione d'affari.
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da una gestione d'affari altrui presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge di quest'altro paese.
Articolo 12
Culpa in contrahendo
1. La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1, si applica:
a) |
la legge del paese in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese nel quale si è verificato il fatto che ha determinato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si sono verificate le conseguenze indirette del fatto; oppure |
b) |
se le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, la legge di tale paese; oppure |
c) |
se dal complesso delle circostanze del caso risulta evidente che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative precontrattuali presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui alle lettere a) e b), la legge di quest'altro paese. |
Articolo 13
Applicabilità dell'articolo 8
Ai fini del presente capo, l'articolo 8 si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
CAPO IV
LIBERTÀ DI SCELTA
Articolo 14
Libertà di scelta
1. Le parti possono convenire di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta:
a) |
con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno; o |
b) |
se tutte le parti esercitano un'attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno. |
La scelta è espressa o risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie e non pregiudica i diritti dei terzi.
2. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.
3. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.
CAPO V
NORME COMUNI
Articolo 15
Ambito della legge applicabile
La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:
a) |
la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti; |
b) |
i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità; |
c) |
l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto; |
d) |
entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento; |
e) |
la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per via successoria; |
f) |
i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito; |
g) |
la responsabilità per fatto altrui; |
h) |
il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza. |
Articolo 16
Norme di applicazione necessaria
Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.
Articolo 17
Norme di sicurezza e di condotta
Nel valutare il comportamento del presunto responsabile del danno prodotto si tiene conto, quale dato di fatto e ove opportuno, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità.
Articolo 18
Azione diretta contro l'assicuratore del responsabile
La parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione.
Articolo 19
Surrogazione
Qualora, in virtù di un'obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti.
Articolo 20
Obbligazioni solidali
Qualora il creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto l'obbligazione in tutto o in parte, il diritto di tale debitore di rivalersi sugli altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale del suddetto debitore nei confronti del creditore.
Articolo 21
Validità formale
Un atto giuridico unilaterale relativo ad una obbligazione extracontrattuale è valido sotto il profilo formale ove soddisfi i requisiti di forma della legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione o della legge del paese in cui l'atto è stato posto in essere.
Articolo 22
Onere della prova
1. La legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni extracontrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui all'articolo 21 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova possa essere impiegato davanti al tribunale adito.
CAPO VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 23
Residenza abituale
1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.
Qualora il fatto che ha determinato il danno si verifichi o il danno insorga durante l'esercizio dell'attività di una filiale, un'agenzia o qualunque altra sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o l'altra sede di attività è considerato residenza abituale.
2. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.
Articolo 24
Esclusione del rinvio
Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Articolo 25
Stati con più sistemi giuridici
1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni extracontrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.
2. Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni extracontrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.
Articolo 26
Ordine pubblico del foro
L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Articolo 27
Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali.
Articolo 28
Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.
2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Elenco delle convenzioni
1. Entro l'11 luglio 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro sei mesi dal ricevimento:
i) |
un elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1; |
ii) |
le denunce di cui al paragrafo 1. |
Articolo 30
Clausola di revisione
1. Entro il 20 agosto 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione comprende:
i) |
uno studio degli effetti del modo in cui il diritto straniero è trattato nelle varie giurisdizioni e della misura in cui i giudici degli Stati membri applicano il diritto straniero nella prassi a seguito del presente regolamento; |
ii) |
uno studio degli effetti dell'articolo 28 del presente regolamento riguardo alla convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale. |
2. Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio della situazione nel settore della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, che tenga conto delle disposizioni relative alla libertà di stampa e di espressione nei mezzi d'informazione e delle questioni di conflitti di leggi connesse alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7).
Articolo 31
Applicazione nel tempo
Il presente regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni.
Articolo 32
Data di applicazione
Il presente regolamento si applica a decorrere dall'11 gennaio 2009, fatta eccezione per l'articolo 29, che si applica a decorrere dall'11 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES
(1) GU C 241 del 28.9.2004, pag. 1.
(2) Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 371), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 68) e posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 e decisione del Consiglio del 28 giugno 2007.
(3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
(4) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
(5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(6) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(7) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
Dichiarazione della Commissione sulla clausola di revisione (Articolo 30)
La Commissione, in risposta all'invito del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'articolo 30 del regolamento «Roma II», presenterà, entro dicembre 2008, uno studio sulla situazione nel campo della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità. La Commissione esaminerà tutti gli aspetti della situazione e, se necessario, prenderà opportune misure.