ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 190

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
21 luglio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 856/2007 del Consiglio, del 16 luglio 2007, che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 857/2007 della Commissione, del 20 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 858/2007 della Commissione, del 20 luglio 2007, concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo 1o settembre-30 novembre 2007

5

 

*

Regolamento (CE) n. 859/2007 della Commissione, del 20 luglio 2007, recante ottantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

7

 

 

Regolamento (CE) n. 860/2007 della Commissione, del 20 luglio 2007, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

10

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/513/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2007, che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata

12

Dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 e dell'articolo 17, paragrafo 3 della CPPNM

14

 

 

2007/514/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2007, relativa alla nomina di membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

15

 

 

Commissione

 

 

2007/515/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 marzo 2007, relativa alla misura alla quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bavaria Film GmbH — C 51/03 (ex NN 57/03) [notificata con il numero C(2007) 1170]  ( 1 )

18

 

 

2007/516/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 luglio 2007, riguardo al contributo finanziario della Comunità a favore di un’indagine da effettuare negli Stati membri relativa alla diffusione e alla resistenza agli antimicrobici del campylobacter spp. nei branchi di polli da ingrasso e alla diffusione del campylobacter spp. e della salmonella spp. nelle carcasse di pollo [notificata con il numero C(2007) 3440]

25

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/517/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2007, che modifica e proroga l'azione comune 2006/623/PESC relativa all'istituzione di un gruppo dell'UE incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di una possibile missione civile internazionale in Kosovo, on una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE)

38

 

 

 

*

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


REGOLAMENTO (CE) N. 856/2007 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2007

che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (CE) n. 215/2002 (2), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), di cui al codice NC 7202 70 00 (il prodotto interessato). L’aliquota del dazio antidumping è del 22,5 %.

(2)

La Commissione, con la decisione 2006/714/CE (3), ha sospeso per un periodo nove mesi il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni del prodotto interessato originarie della Repubblica popolare cinese.

(3)

La decisione di sospendere il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 215/2002 è stata adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, in cui si prevede che, nell’interesse della Comunità, le misure antidumping possono essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l’industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione.

(4)

Nella decisione 2006/714/CE, la Commissione è giunta alla conclusione che sia improbabile che il pregiudizio connesso alle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC riemerga a seguito della sospensione delle misure a motivo della modifica temporanea delle condizioni di mercato e, in particolare, dell’elevato livello dei prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell’inchiesta originaria, nonché dell’asserita insufficienza di offerta del prodotto in esame.

(5)

Nella decisione 2006/714/CE, la Commissione si è assunta l’obbligo di sorvegliare l’andamento delle importazioni e i prezzi del prodotto interessato e di abrogare la sospensione nel caso in cui un maggiore quantitativo del prodotto in esame proveniente dalla RPC sia presentato a prezzi di dumping e comporti pertanto un pregiudizio per l’industria comunitaria.

(6)

Il 31 ottobre 2006 è stato avviato d’ufficio un riesame intermedio a pieno titolo con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) dal momento che gli elementi di prova a disposizione della Commissione indicavano che le circostanze in cui erano state istituite le misure in vigore avevano subito modifiche tali da renderle inadeguate e che alcune di queste modifiche potevano essere durature.

B.   MOTIVAZIONE

(7)

L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base dispone che, nell’interesse comunitario, si possono sospendere le misure antidumping per un periodo di nove mesi, ma che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, con decisione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

(8)

Dalla sospensione della misura non risulta modificata la situazione di cui ai considerando da (5) a (10) della decisione 2006/714/CE per quanto riguarda le importazioni ed i prezzi del prodotto in esame. Soltanto quantitativi scarsamente rilevanti di ferro-molibdeno originario della RPC sono stati importati nell’UE.

(9)

Per quanto riguarda il riesame intermedio a pieno titolo avviato d’ufficio, si ricorda che deve essere completato entro quindici mesi dall’inizio, vale a dire entro il 31 gennaio 2008.

C.   CONCLUSIONI

(10)

Dal momento che la situazione del mercato comunitario è rimasta invariata dopo la sospensione dei dazi antidumping dell’ottobre 2006 e poiché il riesame intermedio non è stato ancora completato, si ritiene opportuno prorogare la sospensione delle misure in vigore conformemente a quanto disposto nell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Sulla base del principio generale della prevedibilità dei flussi commerciali e anticipando i risultati del riesame intermedio attualmente in corso, si conclude che la sospensione delle misure dovrebbe essere prorogata fino al 31 gennaio 2008, vale a dire fino al termine ultimo per il completamento del riesame intermedio. Non sono stati riscontrati elementi che indichino che la sospensione non sarebbe nell’interesse comunitario.

(11)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha informato l’industria comunitaria della sua intenzione di prorogare la sospensione delle misure antidumping in vigore. All’industria comunitaria è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni, ma queste non hanno modificato la constatazione che la situazione è rimasta invariata rispetto a quanto indicato nella decisione 2006/714/CE.

(12)

La Commissione ritiene pertanto che siano rispettati tutti i requisiti per prorogare la sospensione del dazio antidumping imposto sul prodotto in esame, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. La sospensione dei dazi antidumping imposti dal regolamento (CE) n. 215/2002 dovrebbe essere quindi prorogata fino al 31 gennaio 2008.

(13)

La Commissione seguirà l’evoluzione delle importazioni e dei prezzi del prodotto in esame. Qualora dovesse verificarsi, in qualunque momento, il ritorno ad un aumento dei volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC a prezzi oggetto di dumping, con conseguente pregiudizio per l’industria comunitaria, la Commissione provvederà a rendere nuovamente efficace il dazio antidumping abrogando la presente sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno, di cui al codice NC 7202 70 00, e originarie della Repubblica popolare cinese è prorogata fino al 31 gennaio 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 35 del 6.2.2002, pag. 1.

(3)  GU L 293 del 24.10.2006, pag. 15.

(4)  GU C 262 del 31.10.2006, pag. 28.


21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/3


REGOLAMENTO (CE) N. 857/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

52,4

TR

106,7

ZZ

79,6

0707 00 05

MK

68,1

TR

145,6

ZZ

106,9

0709 90 70

TR

87,6

ZZ

87,6

0805 50 10

AR

55,2

UY

55,7

ZA

61,2

ZZ

57,4

0808 10 80

AR

89,3

BR

89,3

CA

101,7

CL

85,0

CN

87,0

NZ

99,5

US

105,3

UY

36,3

ZA

97,9

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

70,7

CL

82,3

NZ

99,2

TR

138,6

ZA

112,3

ZZ

100,6

0809 10 00

TR

174,3

ZZ

174,3

0809 20 95

CA

324,1

TR

287,4

US

354,3

ZZ

321,9

0809 30 10, 0809 30 90

TR

163,9

ZZ

163,9

0809 40 05

IL

135,2

ZZ

135,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.7.2007   

IT

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L 190/5


REGOLAMENTO (CE) N. 858/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2007

concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo 1o settembre-30 novembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di luglio 2007, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Argentina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 luglio 2007 ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di luglio 2007 e trasmesse alla Commissione entro il 15 luglio 2007 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

X

Nuovi importatori

09.4099

X

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

25,646149 %

Nuovi importatori

09.4100

0,575177 %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100 %

Nuovi importatori

09.4102

62,084331 %

«X»

:

per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione.


21.7.2007   

IT

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L 190/7


REGOLAMENTO (CE) N. 859/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2007

recante ottantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 9 luglio 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 844/2007 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 24).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce «Agha, Abdul Rahman (Presidente del tribunale militare).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Rahman Agha Titolo: Maulavi. Funzione: Presidente del tribunale militare del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(2)

La voce «Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Servizio visti e passaporti).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Sayed Mohammad Azim Agha. [alias (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb]. Titolo: Maulavi. Funzione: impiegato del Servizio visti e passaporti del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1966. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(3)

La voce «Hamidullah, Mullah, Capo dell'Ariana Afghan Airlines» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Hamidullah Akhund. Titolo: Mullah. Funzione: capo dell'Ariana Afghan Airlines sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(4)

La voce «Mohammad Hassan. Titolo: (a) Mullah, (b) Hadji. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) primo vice presidente del Consiglio dei ministri (regime dei Talibani), (b) appartiene alla fazione Malwhavi Khaalis, una delle sette fazioni della Jihad contro i sovietici, (c) diplomato presso una madrasa di Queta, Pakistan, (d) stretto collaboratore del Mullah Omar.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Hassan Akhund. Titolo: (a) Mullah, (b) Haji. Funzione: (a) primo vice presidente del Consiglio dei ministri del regime dei Talibani, (b) ministro degli esteri prima di Wakil Ahmad Mutawakil sotto il regime dei Talibani, (c) governatore di Kandahar sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) appartiene alla fazione Malwhavi Khaalis, una delle sette fazioni della Jihad contro i sovietici, (b) diplomato presso una madrasa di Quetta, Pakistan, (c) stretto collaboratore del Mullah Omar.»

(5)

La voce «Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Affari amministrativi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Muhammad Taher Anwari [alias (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir]. Titolo: Mullah. Funzione: direttore degli affari amministrativi del regime dei Talibani, (b) ministro delle finanze dei Talibani. Data di nascita: circa 1961. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(6)

La voce «Faiz, Maulavi (Ministero degli Affari esteri, servizi informazione).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Faiz. Titolo: Maulavi. Funzione: capo dei servizi informazione, ministero degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1969. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(7)

La voce «Hanif, Qari Din Mohammad (Ministro della pianificazione).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad). Titolo: Qari. Funzione: (a) ministro della pianificazione del regime dei Talibani, (b) ministro dell'istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1955. Luogo di nascita: provincia di Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(8)

La voce «Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Vice ministro dell'informazione e della cultura (sezione culturale)]» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib). Titolo: Maulavi. Funzione: vice ministro dell'informazione e della cultura (sezione culturale) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1957. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(9)

La voce «Jalal, Noor, Maulavi [Vice ministro degli interni (questioni amministrative)].» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Noor Jalal (alias Nur Jalal). Titolo: Maulavi. Funzione: vice ministro degli interni (questioni amministrative) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

(10)

La voce «Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Ministro delle finanze).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Titolo: Mullah. Funzione: ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: Afghan.»

(11)

La voce «Naim, Mohammad, Mullah (Vice ministro dell'aviazione civile)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammad Naim (alias Mullah Naeem). Titolo: Mullah. Funzione: vice ministro dell'aviazione civile del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»


21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/10


REGOLAMENTO (CE) N. 860/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2007

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 710/2007 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 21 luglio 2007

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

22,10

5,25

1701 11 90 (1)

22,10

10,48

1701 12 10 (1)

22,10

5,06

1701 12 90 (1)

22,10

10,05

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

21.7.2007   

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L 190/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata

(2007/513/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, lettera e) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «trattato Euratom»), la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Comunità») garantisce, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate.

(2)

La convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (di seguito «CPPNM») è stata adottata nel 1979 ed è entrata in vigore nel 1987. Al 27 giugno 2006 ne erano parti 118 Stati e la Comunità. Tutti gli Stati membri sono parti della CPPNM.

(3)

In virtù dell'articolo 20 della CPPNM, il 4 luglio 2005 è stata indetta una conferenza modificativa sotto l’egida dell'AIEA. L'atto finale relativo alle modifiche della CPPNM è stato firmato dalla Commissione europea a nome della Comunità l'8 luglio 2005.

(4)

La Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito «Corte di giustizia») (1) ha stabilito che la partecipazione degli Stati membri alla CPPNM è compatibile con le disposizioni del trattato Euratom soltanto a condizione che, per i settori di sua competenza, la Comunità partecipi in quanto tale alla convenzione, a fianco degli Stati membri e che alcuni obblighi previsti dalla convenzione possono essere posti in vigore, per quanto riguarda la Comunità, soltanto grazie ad una stretta associazione, tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell'adempimento degli impegni assunti, fra la Comunità e gli Stati membri.

(5)

La Corte di giustizia ha confermato inoltre che l’articolo 2, lettera e) del trattato Euratom affida alla Comunità il compito di garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate, senza stabilire alcuna distinzione quanto alla natura degli atti mediante i quali ciò potrebbe avvenire e le circostanze in cui essi siano eventualmente compiuti e che, infine, la stessa espressione «controllo di sicurezza», che il trattato adopera per caratterizzare le disposizioni del capo VII, ha portata più vasta che non quella correlativa alla semplice sostituzione della destinazione dichiarata dall'utilizzatore di materie nucleari con una destinazione diversa. Secondo la Corte di giustizia, ne consegue che tale nozione comprende anche provvedimenti di protezione fisica (2). La Corte di giustizia ha altresì affermato nella deliberazione 1/78 che le disposizioni relative alla repressione penale e all'estradizione vertono su materie di competenza degli Stati membri (3).

(6)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 4 della CPPNM, al momento di diventare parte della convenzione, la Comunità deve trasmettere al depositario una dichiarazione indicante quali articoli della CPPNM non trovano applicazione nei suoi confronti. Tale dichiarazione è acclusa alla presente decisione.

(7)

L'articolo 7 della CPPNM prescrive che ogni parte commini pene adeguate per taluni reati, tenendo conto della loro gravità. È inteso che tale disposizione lascia alle parti la scelta circa la natura, tipo e livello delle pene da comminare. In particolare tale articolo non implica che per gli atti in esso previsti le parti debbano comminare sanzioni penali. L'articolo 7 si applica pertanto almeno in una certa misura alla Comunità.

(8)

Per questi motivi è opportuno approvare l'adesione della Comunità alla CPPNM, quale modificata,

DECIDE:

Articolo unico

È approvata l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata dall'atto finale firmato l'8 luglio 2005.

Il testo della convenzione modificata e della dichiarazione della Comunità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 e dell'articolo 17, paragrafo 3 della convenzione è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Deliberazione 1/78 del 14 novembre 1978, Racc. 1978, pagina 2151, in particolare punto 34 e primo paragrafo del dispositivo della deliberazione.

(2)  Punto 21.

(3)  Punto 31.


Dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 e dell'articolo 17, paragrafo 3 della CPPNM

I seguenti Stati sono attualmente membri della Comunità europea dell’energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Irlanda, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che gli articoli da 8 a 13 e l'articolo 14, paragrafi 2 e 3 della convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari non sono ad essa applicabili.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 di tale convenzione, la Comunità dichiara altresì che, siccome solo gli Stati possono stare in giudizio dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, la Comunità è vincolata unicamente dalla procedura di arbitrato di cui all'articolo 17, paragrafo 2.


21.7.2007   

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

relativa alla nomina di membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(2007/514/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 54, secondo e terzo comma,

visto l'articolo X dello statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (1), modificato da ultimo dalla decisione 95/1/CE/Euratom/CECA del 1o gennaio 1995 (2),

vista la decisione del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (3),

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom è scaduto il 28 marzo 2007.

(2)

Occorre procedere alla nomina dei membri del comitato per il periodo dal 29 marzo 2007 al 28 marzo 2009, tenendo conto delle candidature presentate dai governi degli Stati membri,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom:

Belgio (3 posti)

Sig. Théo VAN RENTERGEM

Sig. Gérard PAULUS

Sig. Jean VAN VLIET

Repubblica ceca (3 posti)

Sig. Miroslav ŠEDINA

Sig. Zdeněk HUBÁČEK

Sig. Vladimír HLAVINKA

Danimarca (2 posti) (4)

Sig. Casper LEIHOLT

Germania (6 posti)

Sig. Walter SANDTNER

Sig. Thomas LEHLE

Sig. Joachim OHNEMUS

Sig. Kurt SCHREIBER

Sig. Klaus TÄGDER

Sig. Gerhard HOTTENROTT

Estonia (1 posto)

Sig.ra Merle LUST

Grecia (3 posti)

Sig. Konstantinos POTIRIADIS

Sig. Ioannis G. KOLLAS

Sig.ra Anastasia SAVVIDOU

Spagna (5 posti)

Sig. Rafael MÁRQUEZ OSORIO

Sig. José Manuel REDONDO

Sig.ra Maria Jesús ONEGA

Sig. Germán GARCÍA-CALDERÓN

Sig. Eduardo GONZÁLEZ

Francia (6 posti)

Sig. Thierry ARNOLD

Sig. Louis-François DURRET

Sig.ra Marie-Claire GUYADER

Sig.ra Caroline JORANT

Sig.ra Jeanne MARCUCCI

Sig. Jean-Luc SALANAVE

Irlanda (1 posto)

Sig. Patrick Terence SHERIDAN

Italia (6 posti)

Sig. Ugo BOLLETTINI

Sig. Raffaele DI SAPIA

Sig. Angelo PAPA

Sig. Roberto RANIERI

Sig. Giuseppe SEDDA

Sig. Paolo VENDITTI

Cipro (1 posto)

Sig. Panicos DEMETRIADES

Lettonia (1 posto)

Sig. Andrejs SALMIŅŠ

Lituania (1 posto)

Sig. Donaldas JASULAITIS

Ungheria (3 posti)

Sig. Kristóf HORVÁTH

Sig. Attila NAGY

Sig.ra Ágnes Bajor SZÉLNÉ

Paesi Bassi (3 posti)

Sig. Jan WIEMAN

Sig. Huub RAKHORST

Sig.ra Marlies HOEDEMAKERS

Austria (2 posti)

Sig. Andres MOLIN

Sig.ra Christine GÖSTL

Polonia (5 posti) (5)

Sig. Grzegorz KRZYSZTOSZEK

Sig.ra Elżbieta WRÓBLEWSKA

Sig. Jacek Tadeusz KANIEWSKI

Portogallo (3 posti) (6)

Sig. José Joaquim GONÇALVES MARQUES

Sig. Luís José RODRIGUES DA COSTA

Slovenia (1 posto)

Sig. Ivo NOVAK

Slovacchia (2 posti)

Sig. Marián NANIAŠ

Sig. Eduard ĎURČEK

Finlandia (2 posti)

Sig. Riku Eino Juhani HUTTUNEN

Sig.ra Tuula Inkeri PURRA

Svezia (3 posti)

Sig. Sven-Olov ERICSON

Sig. Ali ETEMAD

Sig. Sven NORDLÖF

Regno Unito (6 posti)

Sig.ra Megan PRESTON

Sig. David POWELL

Sig. Mark ELLIOTT

Sig. John LUKE

Sig. Martin OLIVA

Sig.ra Louise ROBSON

Romania (4 posti)

Sig. Dragos Paul POPESCU

Sig. Razvan Eugen NICOLESCU

Sig. Tudor LAVRIC

Sig.ra Elena POPESCU

Bulgaria (2 posti)

Sig. Mitko YANKOV

Sig.ra Katerina KOSTADINOVA

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU 27 del 6.12.1958, pagg. 534/58.

(2)  GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

(3)  GU C 178 del 20.7.2005, pag. 1.

(4)  Un posto rimane ancora vacante.

(5)  Due posti rimangono ancora vacanti.

(6)  Un posto rimane ancora vacante.


Commissione

21.7.2007   

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2007

relativa alla misura alla quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bavaria Film GmbH — C 51/03 (ex NN 57/03)

[notificata con il numero C(2007) 1170]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/515/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito alle denuncie relative ai presunti aiuti a favore di Bavaria Film GmbH (in appresso «BAV»), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale il 23 luglio 2003. La Germania ha formulato le sue osservazioni il 20 ottobre 2003; non sono pervenute osservazioni da parte dei concorrenti e di altre parti interessate. Il 3 maggio 2005 la Commissione ha chiesto alcune informazioni, che sono state fornite dalla Germania con lettera datata 1o luglio 2005. In seguito ad una riunione tenutasi il 12 ottobre 2005 la Germania ha fornito ulteriori informazioni il 9 novembre 2006 e il 21 novembre 2006.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA INIZIALE

2.1.   Introduzione

(2)

Nel 1999 è stata avviata su un terreno appartenente a BAV la costruzione di uno studio cinematografico (in appresso «studio») dotato delle più moderne apparecchiature. Il terreno ospita la sede centrale di BAV, la cosiddetta Filmstadt Geiselgasteig, nel Land di Baviera. BAV è un’impresa privata di produzione (2).

2.2.   L’investitore — la società veicolo BFH

(3)

L’investimento citato precedentemente è stato effettuato attraverso una società veicolo, la Bayerische Filmhallen GmbH (in appresso «BFH»).

(4)

Il capitale sociale di BFH ammonta a 50 000 EUR. Alla società partecipano LfA Förderbank Bayern (in appresso «LfA») con una quota del 49 %, il signor Lothar Wedel (3) con una quota fiduciaria del 21 % e BAV con una quota del 30 %. Il valore nominale della quota sociale di BAV ammonta quindi a 15 000 EUR. Le quote di LfA e BAV sono state fissate in base ai rispettivi contributi per la costituzione di BFH.

2.3.   Condizioni di finanziamento

(5)

Oltre alla quota sociale, LfA ha fornito a BFH una sovvenzione pari a 3,8 milioni di EUR e un credito transitorio (da convertire successivamente in sovvenzione) di 3,1 milioni di EUR (4). L’importo complessivo di 6,9 milioni di EUR era destinato al finanziamento delle spese di costruzione del nuovo studio.

(6)

Oltre alla quota sociale di 15 000 EUR, BAV ha concesso per 25 anni a BFH l’uso a titolo gratuito del terreno che ospita lo studio. Alla scadenza dei 25 anni il nuovo edificio BFH e tutte le sue attrezzature e dotazioni sarebbero stati trasferiti gratuitamente a BAV.

(7)

BAV gestisce il centro di produzione per conto di BFH. In base al contratto di gestione d’affari (Geschäftsbesorgungsvertrag) le entrate derivanti dall’affitto dello studio sono state calcolate come segue nei primi tre anni da ottobre 1999 fino ad ottobre 2002:

a)

BAV garantiva a BFH un reddito locativo pari a 300 000 DEM (153 000 EUR) l’anno;

b)

BAV tratteneva un reddito locativo compreso tra 300 000 DEM (153 000 EUR) e 500 000 DEM (256 000 EUR) a copertura delle spese di riparazione, manutenzione, assicurazione e marketing;

c)

le eventuali entrate superiori a 500 000 DEM venivano spartite tra BAV e BFH (5).

La tabella 1 illustra il reddito locativo effettivo derivante dall’affitto del nuovo studio nei primi tre anni e la relativa ripartizione:

Tabella 1

Entrate e pagamenti 1999-2002

(EUR)

 

A partire da ottobre 1999

2000

2001

Fino a settembre 2002

Reddito locativo

61 000

333 000

250 000

174 000

Affitto garantito per BFH

38 000

153 000

153 000

115 000

Importo residuo, di cui:

23 000

180 000

97 000

59 000

compenso forfettario per BAV

23 000

103 000

97 000

59 000

surplus diviso tra BAV e BFH

 

77 000 di cui:

39 000 BFH

38 000 BAV

 

 

Totale BFH

38 000

192 000

153 000

115 000

Totale BAV

23 000

141 000

97 000

59 000

Costi diretti per riparazioni, manutenzione, acqua, elettricità, riscaldamento, ecc. (6)

7 000

53 000

66 000

52 000

(8)

Il contratto di gestione d’affari prevedeva che al termine dei primi tre anni di avvio di BFH, ossia all’inizio del quarto anno (ottobre 2002), il reddito derivante dall’affitto del nuovo studio, meno le spese di riparazione, manutenzione, assicurazione e marketing, sarebbe stato spartito tra i proprietari delle quote proporzionalmente alla loro partecipazione a BFH (7).

La tabella 2 illustra le entrate effettive derivanti dall’affitto del nuovo studio dal 2002 al 2005 e la loro ripartizione:

Tabella 2

Entrate e pagamenti 2002-2005

(EUR)

 

Da ottobre 2002

2003

2004

2005

Entrate

31 000

252 000

258 000

181 000

Costi di riparazione e manutenzione (costi effettivi a carico di BAV)

10 000

18 000

42 000

31 000

Garanzia globale (BAV)

3 000

13 000

13 000

13 000

Marketing globale (BAV)

12 000

48 000

48 000

48 000

Dedotte le spese, il reddito residuo viene ripartito come segue:

70 % del reddito residuo (BFH)

4 000

121 000

109 000

62 000

30 % del reddito residuo (BAV)

2 000

52 000

46 000

27 000

Totale BAV

17 000

113 000

107 000

85 000

3.   L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(9)

La Commissione sosteneva in sede di avvio del procedimento che, considerando le condizioni nelle quali le rispettive parti avevano investito in BFH, l’investimento di LfA rappresentava un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ed esprimeva i propri dubbi in merito alla compatibilità del finanziamento con il mercato comune. La Commissione dubitava in particolare che la partecipazione di LfA in BFH fosse compatibile con il principio dell’investitore privato che opera in un’economia di mercato, poiché BAV e LfA non hanno investito alle stesse condizioni in BFH. Infatti, in cambio di un investimento in contanti di 6,9 milioni di EUR e dell’acquisto in contanti di quote di BFH, LfA ha ottenuto una quota del 70 % nel capitale sociale di BFH, contro la quota del 30 % assegnata a BAV in cambio di 15 000 EUR e di 25 anni di uso gratuito del terreno, il cui valore è stato stimato a circa 3 milioni di EUR.

(10)

Nella sua decisione relativa all’avvio del procedimento la Commissione affermava che LfA era una banca pubblica e che l’investimento da essa finanziato mediante fondi pubblici rappresentava probabilmente un aiuto incompatibile con il mercato comune, il cui beneficiario finale era BAV.

4.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(11)

La Germania riteneva sostanzialmente che il finanziamento non si configurava come aiuto, poiché si tratta di un investimento in infrastrutture che non avvantaggia una particolare impresa. La Germania sosteneva inoltre che se il finanziamento dovesse costituire lo stesso un aiuto, ad esso si applicherebbe la cosiddetta deroga «culturale» di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

(12)

Lo studio viene utilizzato per produzioni cinematografiche. Secondo i dati forniti dalla Germania lo studio viene affittato a tutti gli affittuari (e quindi anche a BAV e alle sue affiliate) alle stesse condizioni. Questo principio è sancito anche dal contratto di gestione d’affari, che disciplina la gestione della struttura e dello studio ad opera di BAV. Secondo la Germania BAV non gode quindi di alcun trattamento preferenziale.

(13)

La Germania ha fornito un elenco dei film prodotti nello studio che dimostra che oltre due terzi di essi sono stati prodotti da imprese che non hanno alcun collegamento con BAV (8).

(14)

Per dimostrare che né BAV né un altro fruitore del sito di produzione hanno beneficiato di un trattamento preferenziale, la Germania ha fornito nel 2005 un elenco dei prezzi di affitto di 25 studi cinematografici (con una superficie compresa tra 748 m2 e 4 225 m2) in Germania, Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Regno Unito e Italia. I prezzi di affitto oscillavano tra 0,27 EUR/m2 (Italia) e 4,34 EUR/m2 (Regno Unito). Nel 2005 il prezzo di affitto del nuovo studio BFH di 3 060 m2 ammontava a 1,02 EUR/m2. Questo prezzo veniva applicato a tutti gli affittuari, ivi compresa BAV.

5.   SVILUPPI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

(15)

Per fugare ogni dubbio circa la presenza di un eventuale elemento di aiuto e impostare la procedura in maniera più trasparente, in seguito all’avvio del procedimento la Germania ha proposto la seguente modifica (in appresso «nuovo approccio»):

a)

LfA diventa proprietario unico di BFH. Acquisisce le quote di BAV (30 %) al valore nominale di 15 000 EUR. Si ricorda a tal riguardo che l’atto costitutivo di BFH prevedeva che le quote sarebbero state vendute all’altro socio (agli altri soci) al loro valore nominale (iniziale). LfA rileva inoltre il restante 21 % delle quote (9);

b)

BAV rinuncia alla sua partecipazione agli utili del 30 % corrispondente alla sua quota sociale iniziale ed è responsabile soltanto della gestione del nuovo studio. BAV fattura ogni anno a BFH le spese di gestione degli affari in base alle spese effettivamente sostenute. Nel 2006 tali spese sono state stimate a 106 405 EUR e verranno controllate da un esperto indipendente;

Tabella 3

Spese di gestione degli affari 2006

(EUR)

Voce di spesa

Commento

Costi 2006

Servizi riguardanti il terreno e gli edifici: pulizia, servizio invernale, servizi di giardinaggio; manutenzione e riparazioni, smaltimento rifiuti, ecc.

Il calcolo si basa sulla quota del terreno e degli edifici del 6 %. Le offerte comparative presentavano un prezzo analogo.

21 539,29

Pratiche commerciali, ad esempio fatturazione, stesura dei contratti, ecc.

2 ore alla settimana a 40 EUR

4 160

Property management

1 ora alla settimana a 40 EUR

2 080

Vigili del fuoco, servizi di vigilanza, sistema d’allarme, controllo degli impianti antincendio

BAV è obbligata per legge a disporre di una propria unità di vigili del fuoco, i cui costi ammontano a 1 milione di EUR l’anno

50 906,13

Marketing, distribuzione, servizi; segreteria, acquisizione clienti, marketing, contabilità di bilancio, gestione del progetto, assistenza alla produzione, ecc.

Costi complessivi del reparto: 175 000 EUR

segreteria: 200 EUR al mese

coordinamento della distribuzione: 100 EUR al mese

coordinamento del marketing: 100 EUR al mese

attività di marketing: 400 EUR al mese

assistenza ai clienti fissi: 200 EUR al mese

assistenza ai nuovi clienti in Germania: 200 EUR al mese

acquisizione di nuovi clienti all’estero: 100 EUR al mese

contabilità di bilancio: 100 EUR al mese

ssistenza alla produzione: 200 EUR al mese

estione del progetto: 150 EUR al mese

gestione reclami: 200 EUR al mese

analisi della concorrenza: 100 EUR al mese

25 800

Servizio stampa: comunicati stampa, rassegna stampa; Intranet e Internet, ecc.

2 ore a settimana a 40 EUR

960

Contabilità

2 ore a settimana a 40 EUR

960

 

 

106 405,42

c)

BFH si impegna a versare un compenso corrispondente ai prezzi di mercato per l’uso del terreno. Tale compenso ammonta, secondo le pratiche di mercato correnti, al 5 % del valore del terreno, stimato da un esperto indipendente nel gennaio 2006 a 3 670 000 EUR. Il compenso è stato quindi fissato a 183 500 EUR l’anno, più IVA. Il prezzo è legato all’indice dei prezzi al consumo. BFH non verserà tuttavia il compenso su base mensile, bensì effettuerà pagamenti differiti ai quali verrà applicato un tasso d’interesse di base maggiorato del 4 %;

d)

nel 2024 un esperto indipendente calcolerà il valore di mercato del nuovo studio; per rilevare gli attivi del nuovo studio BAV pagherà a BFH un prezzo corrispondente a tal valore di mercato, conteggiando eventualmente l’importo complessivo dei pagamenti differiti comprensivo degli interessi. Qualora il valore dello studio dovesse essere superiore al debito accumulato, BAV pagherà la differenza a BFH (LfA).

6.   VALUTAZIONE

(16)

La misura iniziale in esame consisteva nell’investimento di 6,9 milioni di EUR di LfA nel nuovo studio e nella sua partecipazione in BFH.

(17)

Come illustrato nella decisione relativa all’avvio del procedimento, l’operazione in esame potrebbe costituire un aiuto di Stato a favore di BAV ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE per i seguenti motivi:

a)

LfA è una banca statale, le cui operazioni e decisioni sono di competenza dello Stato (il Land Baviera); ne consegue che le risorse utilizzate erano fondi pubblici;

b)

l’investimento di LfA potrebbe aver conferito a BAV un vantaggio economico attraverso: l’eventuale sovracompensazione dei costi amministrativi, vantaggi nell’acquisizione delle quote di BFH a condizioni preferenziali ingiustificate rispetto a quelle di LfA, il rilevamento incondizionato del diritto di proprietà dopo 25 anni e infine l’accesso allo studio a condizioni preferenziali e l’uso dello stesso a prezzi contenuti, che BAV non avrebbe probabilmente ottenuto in normali condizioni di mercato;

c)

poiché il vantaggio è stato accordato in maniera selettiva a BAV e non ai suoi concorrenti, l’investimento di LfA potrebbe avere creato distorsioni nella concorrenza;

d)

inoltre, dal momento che BAV concorre sui mercati internazionali con le altre imprese, la gestione del nuovo studio potrebbe aver inciso sugli scambi tra Stati membri.

6.1.   Esistenza di un aiuto — conseguenze del nuovo approccio

6.1.1.   Riguardo al futuro

(18)

La Germania ha predisposto tutte le modifiche necessarie per l’attuazione del nuovo approccio, ha eliminato tutti gli eventuali elementi di aiuto per il passato e per il futuro e si è impegnata ad attuare l’approccio non appena la Commissione avrà adottato la sua decisione.

(19)

LfA acquisterà da BAV la sua quota del 30 % in BFH al prezzo di 15 000 EUR. Questo prezzo figura nell’atto costitutivo di BFH e corrisponde esattamente al prezzo pagato inizialmente da Bavaria per le sue quote. Per la vendita delle sue quote in BFH non verrà concesso a BAV alcun vantaggio che potrebbe essere considerato come aiuto. LfA possiederà il 100 % delle quote e riceverà pertanto il 100 % degli utili di BFH.

(20)

In futuro BAV fatturerà ogni anno a BFH le spese di gestione degli affari in base alle «spese effettive». Secondo i dati forniti dalla Germania nel novembre 2006, le spese annuali ammontavano nel 2006 a 106 405 EUR. Le spese effettivamente sostenute vengono calcolate e fatturate annualmente e controllate da un esperto indipendente. Si assicura che a BAV verranno pagati solamente i servizi effettivamente prestati al fine di evitare una sovracompensazione. In tal modo BAV non potrà ottenere alcun vantaggio sotto forma di pagamenti compensativi eccessivi per la gestione della struttura, equiparabili ad un aiuto.

(21)

Fino al 2024 BFH verserà a BAV un canone d’affitto per il terreno a condizioni di mercato. Tale canone corrisponde al 5 % del valore del terreno, stimato da un esperto indipendente (10). Esso può essere considerato come un affitto alle normali condizioni di mercato nella misura in cui garantisce a BAV un’adeguata rendita per il terreno. BFH non pagherà tuttavia l’affitto mensilmente e in contanti, bensì mediante pagamenti differiti maggiorati degli interessi (11). Si garantisce che BAV verrà pagata soltanto per l’uso del terreno al fine di evitare una sovracompensazione.

(22)

Nel 2024, ossia al termine del periodo di 25 anni, un esperto indipendente calcolerà il valore di mercato del nuovo studio; BAV potrà acquistare il nuovo studio da BFH a tale prezzo, conteggiando eventualmente l’importo complessivo dei pagamenti differiti più gli interessi. Qualora nel 2024 il valore di mercato dell’edificio dovesse superare il debito accumulato nei confronti di BAV, BAV pagherà la differenza. Si esclude pertanto che BAV goda di un vantaggio al momento dell’acquisto dello studio (12). Si può pertanto concludere che il nuovo approccio garantisce che in futuro BAV non riceva alcun vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE dalla gestione del nuovo studio e che quindi è esclusa la possibilità di un futuro aiuto di Stato a favore di BAV. BAV rinuncerà alla sua quota del 30 % e fatturerà a BFH le spese effettive relative alla gestione del nuovo studio e all’affitto dell’edificio. Inoltre, dopo 25 anni BAV dovrà pagare un prezzo corrispondente alle condizioni di mercato per l’acquisto del centro di produzione. Inizialmente era previsto che, alla scadenza dei 25 anni, la proprietà del nuovo edificio BFH e delle relative attrezzature fosse trasferita gratuitamente a BAV.

6.1.2.   Riguardo al passato — effetti della misura manifestatisi già prima dell’attuazione del nuovo approccio

(23)

Le tabelle 1 e 2 illustrano i pagamenti ottenuti da BAV dal 1999 al 2005. I pagamenti si dividono in due categorie: il pagamento per la gestione degli affari e la quota di reddito concordata destinata a BAV. Segue un riepilogo dei pagamenti:

Tabella 4

Pagamenti a favore di BAV — pagamenti e utili

(EUR)

 

Da ottobre 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

A.

Totale entrate

61 000

333 000

250 000

205 000

252 000

258 000

181 000

B.

Pagamenti garantiti a favore di BFH

38 000

153 000

153 000

115 000

 

 

 

C.

Spese di esercizio (pagate a BAV)

23 000

103 000

97 000

84 000

79 000

103 000

92 000

D.

Manutenzione, acqua, elettricità, riscaldamento, ecc.

7 000

53 000

66 000

62 000

18 000

42 000

31 000

E.

Sicurezza, marketing, spese generali e amministrazione

16 000

50 000

31 000

22 000

61 000

61 000

61 000

F = A – B – C Utili

0

77 000

0

6 000

173 000

155 000

89 000

G.

Utili di BFH

 

39 000

 

4 200

121 100

108 500

62 300

H.

Utili di BAV

 

38 000

 

1 800

51 900

46 500

26 700

Totale pagamenti a favore di BAV: I = C + H

23 000

141 000

97 000

85 800

130 900

149 500

118 700

(24)

I pagamenti ottenuti da BAV per la gestione del centro di produzione (vedi riga C e i dati dettagliati nelle righe D e E della tabella 4), rispecchiano in parte le spese effettive e in parte i pagamenti forfettari stabiliti preventivamente nel contratto di gestione d’affari. Anche negli «anni record» 2000 e 2004, quando i pagamenti a favore di BAV ammontavano a 103 000 EUR, questi pagamenti erano di gran lunga inferiori alle proiezioni dettagliate dei costi, che prevedevano per il 2006 un importo superiore a 106 405 EUR (vedi tabella 3) e non hanno conferito a BAV alcun vantaggio indebito.

(25)

La quota di reddito di BAV era intesa come compensazione per l’utilizzo gratuito del terreno. Questi pagamenti sono inferiori al prezzo di mercato per l’affitto del terreno, che ammonta attualmente a 183 500 EUR l’anno (vedi punto 15).

(26)

Dalla tabella 4 emerge che, anche calcolando tutte le entrate di BAV (amministrazione e utili, vedi riga I), la somma complessiva dei pagamenti ottenuti da BAV tra il 1999 e il 2005 è inferiore al valore di mercato stimato per l’uso del terreno (che ammonta attualmente a 183 500 EUR l’anno). Ciò è dovuto al piano iniziale, in base al quale alla scadenza dei 25 anni la proprietà del nuovo edificio BFH e delle relative attrezzature sarebbe stata trasferita gratuitamente a BAV, il che avrebbe costituito un vantaggio «aggiuntivo» per BAV. Il nuovo approccio prevede tuttavia che BAV acquisti lo studio ad un prezzo di mercato. Ne consegue che dal 1999 al 2005 BAV non ha tratto alcun vantaggio dalla misura ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(27)

Si può pertanto concludere che, nella passata gestione del nuovo studio, BAV non ha beneficiato di alcun aiuto di Stato.

6.2.   Eventuali aiuti in relazione all’uso dello studio

(28)

Oltre agli eventuali pagamenti in eccesso ottenuti da BAV per la gestione dello studio (vedi tabella 4), BAV potrebbe aver beneficiato di un trattamento preferenziale nell’uso dello studio.

(29)

Secondo i dati forniti dalla Germania, la maggior parte dei film è stata prodotta da imprese che non avevano alcun collegamento con BAV (13). La Germania ha confermato che BAV non gode di alcun privilegio in termini di accesso allo studio. Inoltre, tutti i produttori cinematografici possono e potranno utilizzare lo studio alle stesse condizioni e allo stesso prezzo di BAV. Alla Commissione viene assicurato che BAV riceve lo stesso trattamento riservato agli altri concorrenti e che essa non gode e non ha goduto di alcun trattamento preferenziale. Pertanto, l’uso del nuovo studio non conferisce e non conferirà alcun vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

6.3.   Compatibilità del nuovo approccio con il principio dell’investitore privato che opera in un’economia di mercato

(30)

Per quanto riguarda il principio dell’investitore privato che opera in un’economia di mercato, citato nella decisione sull’avvio del procedimento, va ricordato che LfA e BAV non hanno investito in BFH alle stesse condizioni e che ciò è stato considerato come un aiuto a favore di BAV. Il nuovo approccio affronta tale problema, trasformando LfA in proprietario unico di BFH. Esso prevede che le entrate di BFH, che applica un prezzo di mercato a tutti i fruitori dello studio, appartengano per il 100 % a LfA e che tutti gli utili di BFH vengano destinati a LfA. Infine, nel 2024 LfA otterrà un prezzo di mercato per la vendita dello studio. Si può pertanto concludere, prima facie, che l’investimento di LfA in BFH è compatibile con il principio dell’investitore privato che opera in un’economia di mercato.

7.   CONCLUSIONI

(31)

Alla luce di quanto sopra la Commissione conclude che in seguito al nuovo approccio le misure in esame non conferiscono a BAV alcun vantaggio e che non costituiscono pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore di BAV.

DECIDE:

Articolo 1

Nella sua forma modificata notificata dalla Germania l’investimento di LfA Förderbank Bayern nella Bayerische Filmhallen GmbH non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore di Bavaria Film GmbH.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 249 del 17.10.2003, pag. 2.

(2)  Nata nel 1919 come studio, Bavaria Film conta oggi oltre 30 tra società affiliate e collegate in Germania, Austria, Italia e nella Repubblica ceca. Il gruppo Bavaria opera a livello mondiale in tutti i settori dell’industria audiovisiva. Oltre il 50 % delle quote del capitale sociale di BAV sono detenute da emittenti pubbliche regionali.

(3)  Originariamente LfA doveva detenere una quota del 70 %. Per motivi giuridici (superamento del limite massimo unico per i grossi crediti ai sensi della legge sul sistema creditizio) una quota del 21 % è stata trasferita all’avvocato Lothar Wedel.

(4)  Contrariamente a quanto affermato nella decisione riguardante l’avvio del procedimento, i 3,1 milioni di EUR sono stati convertiti solo in parte in sovvenzione: a seguito dell’avvio del procedimento deciso dalla Commissione, l’ultima quota del prestito (1,345 milioni di EUR) non è stata convertita in sovvenzione ed il prestito è stato prorogato (interessi compresi).

(5)  Il motivo di questa partecipazione forfettaria del 50 %, che non corrisponde alle quote effettive del 30 e 70 %, è il riconoscimento del fatto che i servizi infrastrutturali e le attività di BAV (ivi compreso l’uso gratuito del terreno) superano di gran lunga la partecipazione al reddito locativo concessa come compensazione (ossia un massimo di 103 000 EUR).

(6)  Gli altri costi indiretti legati alla gestione del sito, come ad esempio il costo della garanzia e i costi generali (marketing, acquisizione clienti, ecc.), non sono stati inclusi.

(7)  In base all’accordo al termine dei tre anni il metodo di conteggio sarebbe stato rivisto, poiché tale periodo veniva considerato come una fase di avvio per la stabilizzazione di BFH.

(8)  Due dei 14 film prodotti nello studio tra il 1999 e il 2005 sono stati prodotti da BAV e altri due da Odeon Film AG e da Odeon Pictures GmbH. All’epoca di tali produzioni (2000) BAV deteneva una quota compresa tra 32,75 % e 38,4 % in Odeon Film AG, che a sua volta controllava al 100 % Odeon Pictures.

(9)  LfA rileva inoltre le quote di Lothar Wedel al loro valore nominale di 10 500 EUR.

(10)  Il valore del terreno è stimato a 3 670 000 EUR. L’affitto annuale ammonta a 183 000 EUR, il che garantisce una rendita nominale del 5 % corrispondente alle normali condizioni di mercato.

(11)  BAV applica un tasso d’interesse di mercato, che ammonta al tasso di base maggiorato del 4 %. Tale tasso corrisponderebbe a quello che si applicherebbe normalmente alla concessione di un credito ad un’impresa paragonabile a BFH.

(12)  La Germania ritiene che, poiché il pagamento dell’affitto è differito, si può escludere che BFH possa fallire e che BAV ne derivi un vantaggio nell’ambito della procedura d’insolvenza, dal momento che lo studio è situato sul suo terreno.

(13)  Cfr. nota 7.


21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2007

riguardo al contributo finanziario della Comunità a favore di un’indagine da effettuare negli Stati membri relativa alla diffusione e alla resistenza agli antimicrobici del campylobacter spp. nei branchi di polli da ingrasso e alla diffusione del campylobacter spp. e della salmonella spp. nelle carcasse di pollo

[notificata con il numero C(2007) 3440]

(2007/516/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano i contributi finanziari della Comunità a favore di misure veterinarie specifiche, anche a carattere tecnico e scientifico. Essa stabilisce che la Comunità deve prendere i provvedimenti tecnici e scientifici necessari a sviluppare la normativa veterinaria comunitaria, l’istruzione veterinaria e la formazione, o assistere gli Stati membri in tale attività.

(2)

Secondo la relazione sulle tendenze e sulle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici, della resistenza agli antimicrobici nella Comunità nel 2005 (2), dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), sono stati rilevati 194 695 casi di campilobatteriosi negli esseri umani in 22 Stati membri. La carne di pollo è considerata la fonte d’infezione più comune. Nella carne di pollo sono stati rilevati fino al 66,4 % di campioni positivi. Nei branchi di polli da ingrasso sono risultati positivi tra lo 0,2 e l’86 % dei campioni.

(3)

Inoltre, secondo la relazione dell’EFSA, nel 2005 sono stati rilevati 168 929 casi di salmonellosi umana in 22 Stati membri. I tassi tipici di infezione del pollame fresco variano da 4 al 10 %, i più alti tra tutti gli alimenti analizzati.

(4)

Nella sua relazione, l’EFSA evidenzia anche la presenza di tassi relativamente elevati di isolati di campylobacter e salmonella, provenienti da animali e alimenti, resistenti agli antimicrobici solitamente usati nel trattamento delle malattie umane. Si tratta soprattutto della resistenza ai fluorochinoloni degli isolati di campylobacter provenienti dal pollame, in cui fino al 94 % degli isolati si sono rivelati resistenti alla ciprofloxacina. Le infezioni di origine alimentare causate da tali batteri resistenti presentano rischi particolari per gli esseri umani perché la terapia può non avere successo.

(5)

Informazioni comparabili sulla diffusione della salmonella in tali branchi sono state raccolte ai sensi della decisione 2005/636/CE della Commissione del 1o settembre 2005, relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della salmonella spp. fra gli esemplari da carne di gallus gallus da realizzare negli Stati membri (3). Data la mancanza di controlli armonizzati, è però molto difficile comparare la diffusione del campylobacter nei branchi da ingrasso e nelle carni di pollo, e della salmonella nelle carni di pollo, provenienti da Stati membri diversi.

(6)

Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (4), si possono attuare programmi coordinati di sorveglianza, quando siano accertate necessità specifiche, per valutare rischi e stabilire valori di riferimento sulle zoonosi e gli agenti zoonotici a livello degli Stati membri.

(7)

Ricercatori ed esperti hanno definito, insieme con l’EFSA, le caratteristiche tecniche di uno studio di riferimento per forme armonizzate di sorveglianza del campylobacter nei branchi di polli da ingrasso. Nel 2006, i tecnici di laboratorio in tutti gli Stati membri sono stati formati sui metodi di rilevamento del campylobacter in tali branchi e nel 2007 essi saranno addestrati sui metodi di conteggio del campylobacter nelle carcasse.

(8)

Durante la riunione del 16 e 17 ottobre 2006, la task force dell’EFSA che raccoglie i dati sulla sorveglianza delle zoonosi ha approvato la relazione sulle proposte di caratteristiche tecniche di un programma di sorveglianza coordinato della salmonella e del campylobacter nella carne di pollo nell’UE (5).

(9)

Il 20 febbraio 2007, la task force ha anche approvato una relazione contenente la proposta di un regime di sorveglianza armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici della salmonella nelle galline (gallus gallus), nei tacchini e nei suini e del campylobacter (campylobacter jejuni e campylobacter coli) nel pollame (6). La relazione raccomanda un regime di sorveglianza armonizzato e una metodologia armonizzata per i test di suscettibilità agli antimicrobici.

(10)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 e dell’allegato II, punto B, della direttiva 2003/99/CE, vanno definite norme dettagliate di sorveglianza della resistenza agli antimicrobici del campylobacter jejuni e del campylobacter coli nel pollame. Occorre raccogliere dati in modo da poter definire tali regole. Nell’indagine volta a raccogliere i dati necessari vanno perciò inclusi test di resistenza agli antimicrobici.

(11)

Dato la diffusa presenza di salmonella e campylobacter negli esseri umani, l’importanza del pollame e della carne di pollo come fonte d’infezione e la crescente apprensione per l’andamento della resistenza agli antimicrobici, è opportuno che negli Stati membri si raccolgano dati comparabili sulla diffusione del campylobacter nel pollame e nella carne di pollo e della salmonella nella carne di pollo, per misurare necessità, fattibilità, costi e vantaggi di iniziative di sorveglianza a livello comunitario.

(12)

L’indagine dovrà fornire informazioni tecniche atte a sviluppare la normativa veterinaria comunitaria, come indicazioni sull’uso degli antimicrobici nei programmi di sorveglianza delle zoonosi nel pollame. Data l’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della salmonella e del campylobacter nel pollame e nella carne di pollo e sulla resistenza del campylobacter agli antimicrobici nei branchi di polli da ingrasso negli Stati membri, è opportuno concedere a quest’ultimi un contributo finanziario della Comunità per soddisfare i requisiti specifici dell’indagine. Si ritiene adeguato rimborsare il 100 %, entro un determinato massimale, delle spese sostenute per le analisi di laboratorio. Tutte le altre spese (amministrative, di campionamento, di viaggio) vanno del tutto escluse dal contributo finanziario della Comunità.

(13)

Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso solo se l’indagine è conforme al diritto comunitario e se soddisfa una serie di altre condizioni.

(14)

Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso solo se le azioni previste sono effettivamente eseguite e se le autorità competenti forniscono le informazioni richieste entro le scadenze previste dalla presente decisione.

(15)

Per ragioni di efficienza amministrativa, tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità vanno espresse in euro. In base al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall’euro sarà quello fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione fissa le norme relative a un contributo finanziario della Comunità a favore di un’indagine da effettuare negli Stati membri avente per oggetto:

a)

la diffusione del campylobacter spp. nei branchi di polli da ingrasso e la loro resistenza agli antimicrobici; nonché

b)

la diffusione del campylobacter spp. e della salmonella spp. nelle carcasse di pollame.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«branco» indica tutto il pollame (come quello da ingrasso) avente lo stesso stato sanitario, allevato nello stesso stabilimento o recinto e costituente un’unica unità epidemiologica; in caso di pollame in batteria, il branco comprende tutti i volatili che condividano lo stesso ambiente;

b)

«lotto di macellazione» indica una partita di polli da ingrasso, allevati nello stesso branco, e portati nello stesso giorno a un mattatoio;

c)

«autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro, designate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Articolo 3

Zoonosi e agenti zoonotici compresi nell’indagine

Gli Stati membri effettuano un’indagine che valuti la diffusione delle seguenti zoonosi e agenti zoonotici in campioni prelevati da mattatoi scelti a caso in conformità dell’allegato I:

a)

campylobacter spp. nei branchi di polli da ingrasso e resistenza agli antimicrobici;

b)

campylobacter spp. nelle carcasse di pollame;

c)

salmonella spp. nelle carcasse di pollame;

in tutta la Comunità. Sono compresi nell’indagine solo i polli da ingrasso prodotti fin dall’inizio nello Stato membro interessato.

Articolo 4

Modalità di campionamento e di analisi

1.   Il campionamento viene effettuato dall’autorità competente, o sotto il suo controllo, in base alle caratteristiche tecniche definite nell’allegato I.

2.   I laboratori nazionali di riferimento (LNR) per salmonella spp., campylobacter spp. e le prove di resistenza agli antimicrobici, effettueranno le relative analisi di campioni e isolati.

3.   L’autorità competente può però decidere di far eseguire le analisi dei campioni e degli isolati ad altri laboratori coinvolti nei controlli ufficiali di salmonella spp., campylobacter spp. e nelle prove di resistenza agli antimicrobici.

In tal caso, i LNR sosterranno tali laboratori, addestrandone il personale e garantendo che soddisfino le norme sui controlli di qualità attraverso ring test a scadenze regolari.

I laboratori designati conformemente al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo che eseguono le prove devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

disporre di comprovata esperienza nell’uso dei metodi da applicare alla prova;

b)

disporre di un sistema di garanzia della qualità che soddisfi la norma EN/ISO 17025;

c)

sottoporsi alla supervisione dei pertinenti LNR.

Articolo 5

Condizioni per l’ottenimento di un contributo finanziario della Comunità

1.   Del contributo finanziario comunitario alle spese di campionamento e di analisi beneficiano gli Stati membri fino all’importo complessivo massimo del cofinanziamento di cui all’allegato II.

2.   Il contributo finanziario comunitario di cui al paragrafo 1 verrà versato agli Stati membri se l’indagine viene effettuata secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, come le norme di concorrenza e di aggiudicazione dei pubblici appalti, e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

entro e non oltre il 31 dicembre 2007 devono entrate in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prescritte per effettuare l’indagine;

b)

entro e non oltre il 31 maggio 2008 va presentata alla Commissione una relazione provvisoria contenente le informazioni di cui all’allegato I, parte E, punto 1, riguardante i primi 3 mesi d’indagine;

c)

entro e non oltre il 28 febbraio 2009 va presentata alla Commissione una relazione finale sull’esecuzione dell’indagine, contenente le informazioni di cui all’allegato I, parte E, punti 1 e 2, la documentazione comprovante le spese di campionamento e di analisi sostenute dagli Stati membri e i risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; la documentazione delle spese sostenute conterrà almeno le informazioni di cui all’allegato III;

d)

l’indagine va effettuata secondo modalità appropriate.

3.   Se la relazione finale di cui al paragrafo 2, punto c), non viene presentata entro e non oltre il 28 febbraio 2009, il contributo finanziario si riduce progressivamente del 25 % dell’importo globale fino al 30 marzo 2009, del 50 % fino al 30 aprile 2009 e del 100 % fino al 30 maggio 2009.

Articolo 6

Importi massimi rimborsabili

L’importo massimo del contributo finanziario comunitario a favore delle spese rimborsabili di analisi e campionamento sostenute dagli Stati membri nel quadro dell’indagine non sarà superiore a:

a)

20 EUR per ogni prova d’individuazione del campylobacter e della salmonella spp;

b)

30 EUR per ogni conferma, speciazione e conteggio degli isolati di campylobacter spp. e per la sierotipizzazione degli isolati di salmonella spp.;

c)

30 EUR per la prova di resistenza antimicrobica degli isolati di campylobacter provenienti da branchi di polli da ingrasso.

Articolo 7

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

1.   L’autorità competente che redige la relazione nazionale annuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE deve raccogliere e valutare i risultati del campionamento e le analisi sulla diffusione della salmonella e del campylobacter effettuati ai sensi dell’articolo 4 della presente decisione e comunicare alla Commissione, entro e non oltre il 28 febbraio 2009, i dati necessari e la loro valutazione effettuata dallo Stato membro pertinente. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE, i risultati dalla prova di resistenza antimicrobica vanno comunicati entro la fine di maggio 2009 nell’ambito della relazione annuale.

2.   La Commissione trasmette all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, perché li esamini, i risultati ottenuti con l’indagine nonché i dati aggregati nazionali e la valutazione che ne danno gli Stati membri.

Gli Stati membri devono approvare preventivamente un uso dei dati da essi presentati per fini diversi da quelli dell’indagine.

3.   I risultati e i dati nazionali aggregati vanno pubblicati salvaguardandone la riservatezza.

Articolo 8

Tasso di conversione applicabile alle spese

Se la spesa di uno Stato membro avviene in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro la convertirà in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

Articolo 9

Applicazione

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2008.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

(2)  The EFSA Journal (2006) 94.

(3)  GU L 228 del 3.9.2005, pag. 14.

(4)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(5)  The EFSA Journal (2007) 96, pagg. 1-46.

(6)  The EFSA Journal (2006) 403, pagg. 1-62.

(7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(8)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

SPECIFICHE TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 4

PARTE A

Base di campionamento

Per evitare distorsioni connesse all’età, la sorveglianza avverrà per lotti di macellazione al macello.

Poiché è dimostrato che la diffusione del campylobacter spp. varia significativamente a seconda della stagione, occorre effettuare una stratificazione. A tal fine, un periodo di 12 mesi va suddiviso in 12 periodi di un 1 mese. In ciascuno di essi, va prelevato 1/12 del campione totale.

Altrimenti, il campionamento deve basarsi su una selezione casuale, sia per ciò che riguarda i macelli, che per i giorni di campionamento ogni mese, che per i lotti da prelevare in un determinato giorno di campionamento. In particolare, il piano di randomizzazione deve garantire una scelta di lotti di macellazione proporzionati al numero di branchi ingrassati a seconda dei vari tipi di produzione (convenzionale, all’aperto, ecologica). Lo statuto della salmonella spp. o del campylobacter spp., se noto all’atto della macellazione, non deve, inoltre, influenzare la randomizzazione. L’autorità competente genererà il piano di randomizzazione e garantirà la sua corretta attuazione. Un esempio di tale piano si trova nella relazione della task force dell’EFSA che raccoglie i dati sulla sorveglianza delle zoonosi, riguardo alle specifiche tecniche proposte per un programma di sorveglianza coordinato sulla salmonella e il campylobacter nella carne di pollo nell’UE. I dettagli del procedimento di randomizzazione vanno comunicati alla Commissione.

PARTE B

Dimensione del campione

1.   Dimensione del campione elementare

a)

La dimensione del campione elementare dà il numero di lotti di macellazione da provare.

b)

Vanno prelevati almeno 384 lotti di macellazione. In previsione di mancate risposte, si preleva il 10 % in più circa delle cifre indicate.

c)

In deroga al punto b), in Estonia, Lettonia e Lussemburgo va prelevato il seguente numero di lotti di macellazione (1):

i)

in Estonia, almeno 96 lotti di macellazione;

ii)

in Lettonia, almeno 120 lotti di macellazione;

iii)

in Lussemburgo, almeno 12 lotti di macellazione.

2.   Dimensione del campione secondario

La dimensione del campione secondario dà il numero dei singoli polli da carne da campionare per lotto di macellazione. Esso sarà di 10 volatili per individuare il campylobacter negli intestini ciechi e di 1 volatile per individuare il campylobacter e la salmonella nelle carcasse. I campioni degli intestini ciechi e il campione della carcassa devono provenire dallo stesso lotto di macellazione.

PARTE C

Raccolta, trattamento e analisi dei campioni per individuare il campylobacter spp nei branchi di polli da ingrasso e provare la sua resistenza antimicrobica

1.   Raccolta e trasporto

I campylobacter sono organismi relativamente fragili, che muoiono rapidamente all’esterno dell’intestino ospite. I campioni vanno perciò prelevati con la dovuta attenzione e analizzati rapidamente. Evitare temperature estreme; effettuare eventuali spostamenti nel modo più veloce possibile.

I campioni da prelevare devono essere intestini ciechi intatti. I campioni di intestino cieco saranno prelevati al momento dell’eviscerazione.

La raccolta dei campioni va affidata esclusivamente a personale addestrato alle procedure standard di campionamento. L’obiettivo principale è ridurre al minimo la contaminazione esterna del contenuto ciecale durante il prelievo. Il modo migliore per ottenerlo è un’accurata trazione manuale alla giunzione con l’intestino. Si prende un intestino cieco intatto per volatile; i campionatori verificano che l’intestino cieco sia pieno; in caso contrario non verrà preso in considerazione. I volatili vanno possibilmente prelevati a caso in tutto il lotto (evitando la prima parte del lotto da macellare); effettuare un campionamento in ordine sparso. I 10 intestini ciechi raccolti possono essere messi in un’unica borsa/imballaggio sterili per il trasporto.

Ogni utile informazione sul campione sarà annotata su un modulo di campionamento fornito dall’autorità competente per soddisfare i requisiti di notifica di cui alla parte E. Ogni campione, e il relativo modulo, va etichettato con un unico numero da usare dal campionamento alle prove. L’autorità competente organizzerà l’elaborazione e l’uso del sistema di numerazione unica. Lo stesso numero di identificazione del lotto di macellazione sarà usato per il campione delle carcasse.

Entro 24 ore, si trasporteranno i campioni di intestino cieco al laboratorio, dove saranno analizzati immediatamente, come intestini ciechi intatti (trasporto notturno o corriere). In caso di impedimento, i campioni vanno tenuti refrigerati almeno fino al trasporto al laboratorio; l’analisi deve avvenire entro 72-80 ore dopo il campionamento. Al laboratorio, i campioni che non possono essere provati il giorno di arrivo vanno tenuti refrigerati fino all’analisi.

In laboratorio, il contenuto ciecale va rimosso in condizioni asettiche e riunito in un campione composito.

2.   Metodo diagnostico

2.1.   Coltura

La coltura diretta in ambiente selettivo fornisce una buona stima della diffusione dei campylobacter. La coltura diretta del campione va effettuata in un ambiente selettivo adatto al campylobacter [ambiente selettivo modificato per campylobacter, esente da sangue (CCDA); Karmali; o Preston agar].

Le piastre vanno incubate a 41,5 ± 1 °C, in atmosfera microaerobica, per almeno 48 ± 2 ore. Una crescita può essere accertata dopo 24 ore.

L’atmosfera microaerobica può essere ottenuta in incubatrici microaerobiche normalmente in commercio (miscela di gas 10 % CO2/6 % O2). In mancanza di tali incubatrici, si possono usare sistemi di coltura microaerobici come i contenitori di gas. Esistono in commercio sistemi d’imballaggio sotto gas che forniscono un’atmosfera microaerobica adeguata.

Per ogni lotto di campioni messo a coltura, vanno previsti adeguati controlli positivi e negativi.

2.2.   Conferma e speciazione del genere campylobacter

L’isolamento e la conferma di organismi di campylobacter devono avvenire secondo la norma ISO 10272-1:2006(E). Effettuare la speciazione di almeno un isolato di campylobacter per lotto usando metodi fenotipici secondo la norma ISO 10272-1:2006(E) o metodi molecolari come le tecniche di reazione a catena della polimerasi (PCR). Indicare i metodi usati. Utilizzare l’isolato speciato per la successiva prova di resistenza antimicrobica.

Se un laboratorio non ha molta esperienza nel campo della speciazione, conserva l’isolato come descritto al punto 2.4 per il tempo necessario a un’adeguata formazione o lo invia a un laboratorio con maggior esperienza, dopo aver consultato il laboratorio comunitario di riferimento per il campylobacter.

2.3.   Controllo di qualità

A garanzia della qualità, occorre inviare al laboratorio comunitario di riferimento per il campylobacter, a fini di conferma e speciazione, una parte degli isolati di campylobacter spp. (non più di 8).

Una parte di tali isolati va inviata al laboratorio in un unico lotto o trimestralmente. L’eventuale trasporto degli isolati da un laboratorio all’altro va effettuato in modo appropriato (per esempio in tamponi di carbone).

2.4.   Conservazione

Se è garantita la sopravvivenza dei ceppi per almeno 2 anni, si conserva almeno un isolato per campione positivo presso i LNR, con il normale metodo di raccolta delle colture degli LNR.

2.5.   Prove della resistenza antimicrobica

Nella sorveglianza della resistenza antimicrobica, vanno inclusi 170 isolati di campylobacter per Stato membro. Nella sorveglianza non va incluso più di 1 isolato per specie di campylobacter proveniente dallo stesso lotto di macellazione.

Negli Stati membri in cui, in un determinato anno, è disponibile un numero di isolati inferiore alla dimensione prescritta del campione, tali isolati vanno tutti inclusi nella sorveglianza della resistenza antimicrobica.

Negli Stati membri in cui è disponibile un numero di isolati superiore, vanno inclusi tutti gli isolati oppure un campione rappresentativo casuale di dimensione pari o maggiore a quella prescritta del campione.

Gli Stati membri proveranno almeno gli antimicrobici di cui alla tabella 1, usando i valori limite dati e un'adeguata gamma di concentrazioni per determinare la sensibilità del campylobacter.

Tabella 1

 

Antimicrobico

Valore limite (mg/l) R >

Campylobacter jejuni

Eritromicina

4

Ciprofloxacina

1

Tetraciclina

2

Streptomicina

2

Gentamicina

1

Campylobacter coli

Eritromicina

16

Ciprofloxacina

1

Tetraciclina

2

Streptomicina

4

gentamicina

2

Le diluizioni avverranno con i metodi di cui agli orientamenti M31-A3, Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals (Third Edition) e M100-S16, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility testing (Sixteenth International Supplement), del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).

PARTE D

Raccolta, trattamento e analisi dei campioni per individuare il campylobacter spp. e la salmonella spp. nelle carcasse di polli da ingrasso

1.   Raccolta e trasporto

Immediatamente dopo la refrigerazione ma prima di ulteriori trasformazioni (come congelamento, taglio o imballaggio), si preleva un’intera carcassa per lotto di macellazione I campioni sono prelevati dopo il pre-raffreddamento nei macelli in cui questa fase è l’ultima prima di ulteriori trasformazioni.

Il campione prelevato, messo in un sacchetto separato di plastica sterile per evitare contaminazioni trasversali, è inviato al laboratorio che effettua il campionamento della pelle.

Durante la raccolta delle carcasse, va evitata la contaminazione trasversale da altre carcasse o da altri campioni di intestini ciechi. Bisogna perciò sempre prendere ogni precauzione per escludere che l’attrezzatura usata per il campionamento, il trasporto e la conservazione non sia contaminata con gli agenti patogeni studiati nell’indagine.

Ogni utile informazione sul campione va annotata su un modulo di campionamento fornito dall’autorità competente per soddisfare i requisiti di registrazione di cui alla parte E.

Ogni campione, e il relativo modulo, va etichettato con un unico numero da usare dal campionamento alle prove. L’autorità competente organizzerà l’elaborazione e l’uso del sistema di numerazione unica. Lo stesso numero di identificazione del lotto di macellazione sarà usato per i campioni di intestino cieco.

Durante eventuali trasporti, i campioni vanno tenuti a una temperatura tra 2 e 8 °C ed esenti da contaminazione esterna.

Sarebbe bene che tutti i campioni raggiungessero il laboratorio entro 24 ore dal campionamento. In situazioni eccezionali (viaggi lunghi, fine settimana, feste nazionali), tale periodo può essere portato a 80 ore.

Se si usano più laboratori per le prove sul campylobacter e sulla salmonella, quello che prova il campylobacter avrà la precedenza per il ricevimento del campione.

2.   Campionamento in laboratorio e metodi d’analisi

2.1.   Ricevimento dei campioni

Al ricevimento dei campioni, i laboratori controllano le informazioni registrate dal campionatore e completano le pertinenti sezioni del modulo di campionamento.

In laboratorio, i campioni vanno tenuti a una temperatura di + 2-8 °C e la procedura di campionamento comincerà appena possibile dopo l’arrivo dei campioni al laboratorio e comunque entro 72/80 ore dall’atto del campionamento.

2.2.   Preparazione del campione

Prima delle prove, si accerta l’integrità dell’imballaggio di trasporto esaminando tutti i campioni ricevuti.

In tutte le fasi, gli operatori eviteranno contaminazioni trasversali tra campioni e dall’ambiente circostante.

Indossando guanti monouso, essi rimuoveranno il pollo dalla scatola del campione, stando attenti a non contaminare la superficie esterna del volatile.

Servendosi di strumenti sterili e in condizioni asettiche, si toglie la pelle del collo, se presente, insieme a quella di un lato della carcassa, senza grasso, per comporre una porzione di prova di 27 g, ponendola in un sacchetto per stomacher (o nel pulsifier).

2.3.   Sospensione iniziale

La porzione di prova da 27 g viene aggiunta a 9 volumi d’acqua (243 ml) con tampone di peptone (Buffered Peptone Water — BPW) portata in precedenza a temperatura ambiente. La miscela va trattata in uno stomacher o in un pulsifier per circa 1 minuto (sono necessari 27 g per l’analisi parallela di salmonella spp. e campylobacter spp. da uno stesso campione). Evitare la formazione di schiuma sottraendo allo stomacher tutta l’aria possibile.

La sospensione iniziale sarà utilizzata nel modo che segue:

a)

per individuare il campylobacter spp. si aggiungono 10 ml (~1g) a 90 ml del mezzo d’arricchimento;

b)

si aggiungono 10 ml (~1g) a una pipetta sterile vuota; 1 ml si usa per conteggiare il campylobacter spp. su piastre selettive.

Il resto della sospensione iniziale (250 ml, ~25g) si usa per individuare la salmonella spp.

2.4.   Metodi di individuazione e d’identificazione della salmonella spp.

2.4.1.   Individuazione della salmonella spp.

La salmonella spp. viene individuata in base alla norma ISO 6579-2002 (E). «Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection of salmonella spp.»

2.4.2.   Sierotipizzazione della salmonella spp.

Usando lo schema Kaufmann-White, il LNR per la salmonella tipizzerà almeno un isolato per ogni campione positivo.

A garanzia della qualità, una parte di isolati non tipizzabili (16 al massimo) va inviata all’LCR per la salmonella. Una parte di tali isolati sarà inviata a tale laboratorio con scadenza trimestrale.

2.4.3.   Fagotipizzazione della salmonella spp.

Per la S. Enteritidis e la S. Typhimurium, si raccomanda che almeno un isolato di ogni campione positivo sia fagotipizzato, usando il protocollo definito dall’Agenzia per la tutela della salute (HPA), Colindale, Londra.

2.5.   Metodi d’individuazione, d’identificazione e di quantificazione del campylobacter spp.

2.5.1.   Individuazione del campylobacter spp.

L’isolamento e la conferma di organismi di campylobacter devono avvenire secondo la norma ISO 10272-1:2006 (E). Effettuare la speciazione di almeno un isolato di campylobacter per lotto usando metodi fenotipici secondo la norma ISO 10272-1:2006 (E) o metodi molecolari come le tecniche di reazione a catena della polimerasi (PCR). Indicare i metodi usati.

A garanzia della qualità, occorre inviare all’LCR per il campylobacter, a fini di conferma e speciazione, una parte degli isolati di campylobacter spp. (non più di 8).

Una parte degli isolati va inviata a tale laboratorio con scadenza trimestrale. L’eventuale trasporto degli isolati da un laboratorio all’altro va effettuato in modo appropriato (per esempio in tamponi di carbone).

2.5.2.   Quantificazione del campylobacter spp.

L’individuazione quantitativa del campylobacter spp. deve avvenire secondo la norma ISO/TS 10272-2:2006 «Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for detection and enumeration of campylobacter spp. Part 2: Colony-count technique». A partire da 10 ml di sospensione iniziale, si esamina 0,1 ml di tale sospensione e delle sue ulteriori diluizioni per permettere di conteggiare fino a 106 CFU/g. Si esamina inoltre 1 ml di sospensione iniziale non diluita per ottenere un limite di conteggio di 10 CFU/g. Tutti i conteggi su piastre sono fatti 2 volte.

Per permettere una comparazione e un giudizio corretti sui dati (per future valutazioni di rischio), per ogni laboratorio si stima l’incertezza di misurazione (IM) del metodo di individuazione quantitativa.

Per stimare l’IM, si ricorre alla specifica tecnica ISO/TS 19036:2006 quando, per tale stima, non si usano le diluizioni parallele della sospensione iniziale.

La IM è derivata dalla deviazione standard, interna al laboratorio, della riproducibilità. I dati sulla stima dell’IM vanno raccolti da maggio a settembre per garantire campioni positivi. Si esamineranno, 2 volte, 12 campioni positivi in tutto e si prepareranno diluizioni parallele a partire dalla sospensione iniziale di 10 ml. I dati originali sulla stima dell’IM vanno comunicati separatamente come parte della descrizione complessiva sull’indagine eseguita, come precisato nella parte E.

3.   Stoccaggio degli isolati

Si raccomanda di conservare un sottoinsieme rappresentativo di isolati al fine, per esempio, di provarne in un secondo tempo la sensibilità antimicrobica. Va conservato un isolato per campione positivo. È preferibile conservare l’isolato di campylobacter ottenuto dall’analisi quantitativa. Se è garantita la sopravvivenza dei ceppi per almeno 2 anni, gli isolati vanno conservati presso gli LNR, con il normale metodo di raccolta delle colture dell’LNR.

PARTE E

Relazioni

Le relazioni devono contenere almeno le seguenti informazioni:

1)

Descrizione complessiva dell’attuazione dell’indagine:

macelli: numero totale per paese e numero di quelli sottoposti a campionamento,

dimensione del campione elementare realizzato,

descrizione delle procedure di stratificazione e randomizzazione,

descrizione delle attività di controllo della qualità che comprenda una relazione sulle 12 stime dell’IM effettuate per laboratorio in relazione alla quantificazione del campylobacter,

risultati complessivi;

2)

Informazioni specifiche riguardo ai dati sulla diffusione

Gli Stati membri presentano i risultati della ricerca in forma di dati grezzi usando un dizionario dei dati e i formulari per la loro raccolta, forniti dalla Commissione.

Tali dati comprenderanno almeno le seguenti informazioni:

nome/codice del macello,

numero di identificazione del lotto di macellazione,

nome/codice dell’azienda agricola d’origine del lotto di macellazione,

dimensione dell’azienda, se nota,

stato di vaccinazione del branco contro la salmonella, se noto,

età dei polli da ingrasso all’atto del campionamento (macello),

indicazione se il lotto di macellazione di un determinato branco fosse il primo o uno successivo (precedente o no l’assottigliamento),

tipo di produzione (convenzionale, all’aperto, ecologica),

risultati di prove precedenti sulla salmonella e il campylobacter nello stesso branco,

data del campionamento,

numero di volatili macellati all’anno in tale macello,

metodo di refrigerazione impiegato (aria, immersione, spray),

particolari del protocollo di trasporto (come precisato: S/N),

data di ricevimento da parte del laboratorio,

data del test,

identificazione del laboratorio,

tipo di campione,

descrizione dei metodi di coltura usati, in particolare del/degli ambienti selettivi,

isolati di campylobacter: metodo di speciazione,

campylobacter: risultato della prova batteriologica, compresa la speciazione a partire dal campione ciecale,

campylobacter: risultato della prova batteriologica, compresa la speciazione e la quantificazione a partire dal campione di carcasse,

salmonella: risultato della prova batteriologica e della sierotipizzazione,

lasso di tempo tra campionamento e analisi (periodi di 12 ore);

3)

Informazioni specifiche riguardo alla prova di resistenza agli antimicrobici degli isolati di campylobacter di campioni provenienti dall’intestino cieco.

Conformemente all’articolo 9 della direttiva 2003/99/CE, i risultati sulla sorveglianza della resistenza agli antimicrobici vanno valutati e trasmessi nella relazione annuale sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici.

Fatte salve le disposizioni dell’allegato IV della direttiva 2003/99/CE, vanno comunicate le seguenti informazioni:

origine degli isolati, cioè studio di riferimento, programma di controllo, sorveglianza passiva,

numero di isolati per specie di campylobacter sottoposti alla prova di sensibilità,

numero di isolati risultati resistenti, per antimicrobico e per specie di campylobacter, nonché

numero di isolati totalmente sensibili e numero di isolati resistenti agli antimicrobici 1, 2, 3, 4 e > 4 di cui alla tabella 1, per specie di campylobacter.


(1)  Stima: numero di aziende (4 in Estonia, 5 in Lettonia) × 2 branchi per azienda × 2 lotti di macellazione per branco × 6 cicli all’anno. In Lussemburgo, vengono macellati solo polli da ingrasso di 3 piccoli branchi. Si preleva 1 lotto di macellazione da ciascuno di essi ogni trimestre.


ALLEGATO II

Contributo finanziario massimo della Comunità agli Stati membri

(EUR)

Stato membro

Importo totale massimo per il cofinanziamento del campionamento e delle analisi

Belgio — BE

58 092

Bulgaria — BG

58 092

Repubblica ceca — CZ

58 092

Danimarca — DK

58 092

Germania — DE

58 092

Estonia — EE

14 688

Irlanda — IE

58 092

Grecia — EL

58 092

Spagna — ES

58 092

Francia — FR

58 092

Italia — IT

58 092

Cipro — CY

58 092

Lettonia — LV

18 360

Lituania — LT

58 092

Lussemburgo — LU

1 836

Ungheria — HU

58 092

Malta — MT

58 092

Paesi Bassi — NL

58 092

Austria — AT

58 092

Polonia — PL

58 092

Portogallo — PT

58 092

Romania — RO

58 092

Slovenia — SI

58 092

Slovacchia — SK

58 092

Finlandia — FI

58 092

Svezia — SE

58 092

Regno Unito — UK

58 092

Totale

1 429 092


ALLEGATO III

Relazione finanziaria certificata sull’attuazione di un'indagine relativa alla diffusione e alla resistenza agli antimicrobici del campylobacter spp. nei branchi di polli da ingrasso e alla diffusione del campylobacter spp. e della salmonella spp. nelle carcasse di pollo

Periodo di riferimento: dal … al …

Dichiarazione relativa alle spese sostenute per l’indagine e ammissibili al contributo finanziario della Comunità

Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa al contributo finanziario della Comunità:

Spese sostenute in rapporto a:

Numero di prove

Totale delle spese sostenute per le prove durante il periodo di riferimento

(valuta nazionale)

individuazione batteriologica del campylobacter spp.

 

 

individuazione batteriologica della salmonella spp.

 

 

conferma del campylobacter spp.

 

 

speciazione degli isolati di campylobacter

 

 

conteggio degli isolati di campylobacter

 

 

sierotipizzazione degli isolati di salmonella

 

 

prove di resistenza agli antimicrobici degli isolati di campylobacter

 

 

Dichiarazione del beneficiario

Si dichiara che:

le spese di cui sopra sono state effettivamente sostenute per espletare i compiti previsti dalla presente decisione ed erano indispensabili alla corretta esecuzione di tali compiti,

l’intera documentazione che le giustifica è a disposizione per le verifiche contabili,

non è stato richiesto alcun altro contributo comunitario per questo programma.

Data:

Responsabile finanziario:

Firma:


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/38


AZIONE COMUNE 2007/517/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2007

che modifica e proroga l'azione comune 2006/623/PESC relativa all'istituzione di un gruppo dell'UE incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di una possibile missione civile internazionale in Kosovo, on una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 settembre 2006, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/623/PESC (1) che scade il 31 luglio 2007.

(2)

Alla luce della proposta globale di accordo sullo status del Kosovo del 26 marzo 2007, che prevede un rappresentante civile internazionale in Kosovo, il quale agirà anche in veste di rappresentante speciale dell'Unione europea e sarà assistito da un Ufficio civile internazionale (UCI) in Kosovo, con una componente del Rappresentante speciale dell'Unione europea, il gruppo di preparazione MCI/RSUE dovrebbe essere ridenominato gruppo di preparazione UCI/RSUE.

(3)

Il mandato del gruppo di preparazione MCI/RSUE dovrebbe essere modificato e prorogato fino al 30 novembre 2007 o fino a 30 giorni dopo l'adozione di una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) che sostituisca la risoluzione 1244 e approvi la nomina di un rappresentante civile internazionale, qualora tale nuova risoluzione sia adottata anteriormente al 1o novembre 2007.

(4)

L'azione comune 2006/623/CFSP dovrebbe essere modificata e prorogata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2006/623/PESC è così modificata:

1)

I riferimenti alla «missione civile internazionale», all'«MCI» e al «gruppo di preparazione MCI/RSUE» vanno letti come riferimenti, rispettivamente, all' «Ufficio civile internazionale», all' «UCI» e al «gruppo di preparazione UCI/RSUE».

2)

All'articolo 2 dell'azione comune 2006/623/PESC è aggiunto il punto seguente:

«5)

lavorare congiuntamente alle autorità del Kosovo, all'UNMIK e ad altri partner internazionali importanti per programmare il passaggio dell'autorità dall'UNMIK e per preparare l'attuazione dell'accordo sullo status.»

3)

L'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Il sig. Jonas Jonsson è nominato capo del gruppo di preparazione UCI/RSUE.»

4)

All'articolo 9 paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«L'importo di riferimento finanziario inteso a coprire le spese inerenti al gruppo di preparazione UCI/RSUE dal 1o agosto 2007 al 30 novembre 2007 è di 1 875 000 EUR.»

5)

L'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Essa giunge a scadenza il 30 novembre 2007 o 30 giorni dopo l'adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (UNSCR) che sostituisca la risoluzione 1244 e approvi la nomina di un rappresentante civile internazionale, purché la nuova risoluzione sia adottata anteriormente al 1o novembre 2007.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o agosto 2007.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 16 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 253 del 16.9.2006, pag. 29. Azione comune prorogata dall'azione comune 2007/203/PESC (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 94).


21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/s3


AVVISO AI LETTORI

Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell’ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 con una presentazione semplificata, nelle allora lingue ufficiali dell’Unione europea.

È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.

Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle versioni linguistiche precedenti l’allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1o gennaio 2007.

Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 e le relative rettifiche.

GU del 27 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


GU del 29 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 387

L 34


GU del 30 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50