ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 188

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
20 luglio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 849/2007 della Commissione, del 19 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 850/2007 della Commissione, del 19 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi ( 1 )

3

 

 

Regolamento (CE) n. 851/2007 della Commissione, del 19 luglio 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

7

 

 

Regolamento (CE) n. 852/2007 della Commissione, del 19 luglio 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

9

 

 

Regolamento (CE) n. 853/2007 della Commissione, del 19 luglio 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

11

 

 

Regolamento (CE) n. 854/2007 della Commissione, del 19 luglio 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

13

 

 

Regolamento (CE) n. 855/2007 della Commissione, del 19 luglio 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

14

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/511/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 2007, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

15

 

 

2007/512/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria della convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

17

Convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/1


REGOLAMENTO (CE) N. 849/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

52,4

TR

106,7

ZZ

79,6

0707 00 05

MK

68,1

TR

104,4

ZZ

86,3

0709 90 70

TR

90,5

ZZ

90,5

0805 50 10

AR

55,1

UY

55,7

ZA

57,8

ZZ

56,2

0808 10 80

AR

91,4

BR

90,0

CA

101,7

CL

89,4

CN

86,6

NZ

100,0

US

96,8

UY

54,7

ZA

97,3

ZZ

89,8

0808 20 50

AR

82,7

CL

83,8

NZ

103,5

TR

138,6

ZA

125,0

ZZ

106,7

0809 10 00

TR

179,3

ZZ

179,3

0809 20 95

CA

344,6

TR

302,2

US

366,1

ZZ

337,6

0809 30 10, 0809 30 90

TR

159,9

ZZ

159,9

0809 40 05

IL

142,1

ZZ

142,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/3


REGOLAMENTO (CE) N. 850/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 21, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura comunitaria per l’autorizzazione all’immissione sul mercato e all’utilizzazione degli additivi per mangimi nell’alimentazione animale. Esso stabilisce che chiunque desideri ottenere un’autorizzazione relativa ad un additivo per mangimi o ad una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi deve presentare alla Commissione una domanda di autorizzazione in conformità del regolamento stesso («la domanda»).

(2)

Inoltre il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l’istituzione di un laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per lo svolgimento di taluni compiti e mansioni indicati nell’allegato II del regolamento stesso. Prevede altresì che l’LCR possa essere assistito da un consorzio di laboratori nazionali di riferimento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 378/2005 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda le domande d’autorizzazione e i compiti e le mansioni dell’LCR.

(4)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2005 stabilisce che l’LCR imponga ai richiedenti il versamento di un diritto per ciascuna domanda («il diritto»). Inoltre l’allegato II di detto regolamento contiene l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento facenti parte del consorzio.

(5)

Dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 378/2005 l’importo del diritto non è mai stato adeguato; è opportuno aumentarlo tenendo conto dell’esperienza acquisita a partire da tale data.

(6)

La Repubblica ceca, l’Irlanda, l’Ungheria e la Finlandia hanno comunicato alla Commissione l’avvenuto cambiamento del nome dei loro laboratori nazionali di riferimento che partecipano al consorzio o di qualche dato relativo ad essi. Di conseguenza l’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 378/2005 dev’essere sostituito dall’elenco che figura nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 378/2005.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 378/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’LCR impone al richiedente il versamento di un diritto di 6 000 EUR per ciascuna domanda (“il diritto”).»;

2)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Laboratorio comunitario di riferimento e consorzio dei laboratori nazionali di riferimento, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

Centro comune di ricerca della Commissione europea. Istituto dei materiali e misure di riferimento. Geel, Belgio.

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEGLI STATI MEMBRI

Belgique/België

Federaal Voedingslabo Tervuren (AFSCA-FAVV), Tervuren,

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol.

Česká republika

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.

Danmark

Plantedirektoratets Laboratorium, Lyngby.

Deutschland

Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim,

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer, Speyer,

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Fachbereich 8 — Landwirtschaftliches Untersuchungswesen, Leipzig,

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL), Abteilung Untersuchungswesen. Jena.

Eesti

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa,

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali analüüsi labor, Saku, Harjumaa.

Éire/Ireland

The State Laboratory, Kildare.

España

Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid,

Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils.

France

Laboratoire de Rennes, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), Rennes.

Italia

Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma,

Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Κύπρος

Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών, Τμήμα Γεωργίας, Λευκωσία.

Latvija

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (VVMDC), Rīga.

Lietuva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius,

Klaipėdos apskrities VMVT laboratorija, Klaipėda.

Luxembourg

Laboratoire de contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbruck.

Magyarország

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Központi Takarmányvizsgáló Laboratórium – Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.

Nederland

RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.

Polska

Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy.

Portugal

Laboratorio Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa.

Slovenija

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut, Enota za patologijo prehrane in higieno okolja, Ljubljana,

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Slovensko

Skúšobné laboratórium – Oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava.

Suomi/Finland

Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.

Sverige

Foderavdelningen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.

United Kingdom

The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEI PAESI EFTA

Norvegia

LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.»


20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/7


REGOLAMENTO (CE) N. 851/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007 pag. 31).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 luglio 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

34,70

34,70


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/9


REGOLAMENTO (CE) N. 852/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 20 luglio 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3470

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3470

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faerøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/11


REGOLAMENTO (CE) N. 853/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 20 luglio 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

34,70

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

34,70

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3470

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

34,70

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3470

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3470

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3470 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

34,70

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3470

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faerøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/13


REGOLAMENTO (CE) N. 854/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 19 luglio 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 19 luglio 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 39,695 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3).


20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/14


REGOLAMENTO (CE) N. 855/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 18 luglio 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 18 luglio 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007, è di 45,236 EUR/100 kgt.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2006, pag. 3).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

relativa alla conclusione, a nome della Comunità, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

(2007/511/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 66, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (2), i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen devono prendere parte all'Agenzia. Le modalità della loro partecipazione devono essere disciplinate in accordi successivi che devono essere conclusi tra la Comunità e tali paesi.

(2)

In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione il 7 ottobre 2004, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla. Poiché la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da essa o tenuto ad applicarla.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (4). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla,

(6)

A norma della decisione 2007/512/CE del Consiglio (5), e con riserva della sua conclusione definitiva in una data successiva, la convenzione è stata firmata a nome della Comunità il 1o febbraio 2007.

(7)

La convenzione dovrebbe essere conclusa,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea è approvata a nome della Comunità.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione (6).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione, allo scopo di impegnare la Comunità medesima.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(3)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Per l'accordo cfr. 19 documento 10945/1/06.


20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria della convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

(2007/512/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (1), i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen dovrebbero prendere parte all'Agenzia. Le modalità della loro partecipazione vanno disciplinate in convenzioni ulteriori da concludersi tra la Comunità e tali paesi.

(2)

A seguito dell’autorizzazione concessa alla Commissione il 7 ottobre 2004, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

(3)

Con riserva della sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare la convenzione siglata il 18 maggio 2005 ed approvare l'acclusa dichiarazione congiunta. La convenzione dovrebbe essere applicata a titolo provvisorio.

(4)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla. Poiché la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, e non è vincolato da essa o tenuto ad applicarla.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a norme della Comunità la firma della convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e della dichiarazione congiunta, con riserva della conclusione della convenzione.

Il testo della convenzione e della dichiarazione congiunta è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a noma della Comunità, la convenzione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La convenzione è applicata a titolo provvisorio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione (4).

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(2)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  La data della firma della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


CONVENZIONE

fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

LA COMUNITÀ EUROPEA,

rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA D’ISLANDA, (in seguito denominata «l’Islanda»), e

IL REGNO DI NORVEGIA, (in seguito denominato «la Norvegia»),

dall'altra,

VISTO l’accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia, con cui questi due Stati sono stati associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (in seguito denominato «l'accordo»),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

La Comunità europea, con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (1) (in seguito denominato «il regolamento»), ha istituito l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominata «l’Agenzia»).

(2)

Il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo.

(3)

Il regolamento conferma che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen dovrebbero partecipare a pieno titolo alle attività dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.

(4)

L’accordo non tratta le modalità dell’associazione dell’Islanda e della Norvegia alle attività dei nuovi organismi istituiti dall’Unione europea nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen e taluni aspetti dell'associazione con l’Agenzia dovrebbero essere disciplinati in una convenzione supplementare fra le parti contraenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il consiglio di amministrazione

1.   L’Islanda e la Norvegia sono rappresentate presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia come previsto all’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento.

2.   Esse hanno diritto di voto:

a)

sulle decisioni relative ad attività specifiche da eseguire alle loro frontiere esterne o in prossimità di queste. Le proposte per tali decisioni richiedono un voto favorevole all’adozione da parte del loro rappresentante presso il consiglio di amministrazione;

b)

sulle decisioni relative ad attività specifiche di cui all’articolo 3 (operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne), all’articolo 7 (gestione delle attrezzature tecniche), all’articolo 8 (sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne) e all’articolo 9, paragrafo 1, prima frase (operazioni di rimpatrio congiunte), da eseguire con risorse umane e/o con attrezzature messe a disposizione dall’Islanda e/o dalla Norvegia;

c)

sulle decisioni relative all’analisi dei rischi (sviluppo dell’analisi comune integrata dei rischi, analisi dei rischi generale e specifica) che riguardino direttamente questi paesi, ai sensi dell’articolo 4;

d)

sulle decisioni relative ad attività di formazione di cui all’articolo 5, ad eccezione della definizione della formazione di base comune.

Articolo 2

Contributo finanziario

L’Islanda e la Norvegia contribuiscono al bilancio dell’Agenzia negli importi percentuali di cui all’articolo 12, paragrafo 1 dell’accordo.

Articolo 3

Protezione e riservatezza dei dati

1.   Ai dati personali trasmessi dall'Agenzia alle autorità islandesi e norvegesi si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2).

2.   Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), si applica ai dati personali trasmessi dalle autorità islandesi e norvegesi all'Agenzia.

3.   L’Islanda e la Norvegia, nei confronti dei documenti detenuti dall’Agenzia, rispettano le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Articolo 4

Status giuridico

L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto islandese e norvegese e gode in Islanda e in Norvegia della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di questi due Stati. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 5

Responsabilità

La responsabilità dell'Agenzia è disciplinata secondo quanto previsto all’articolo 19, paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento.

Articolo 6

Corte di giustizia

L’Islanda e la Norvegia riconoscono la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell’Agenzia, a norma dell’articolo 19, paragrafi 2 e 4 del regolamento.

Articolo 7

Privilegi e immunità

L’Islanda e la Norvegia applicano all'Agenzia e al personale della stessa il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee e le norme pertinenti adottate conformemente a detto protocollo.

Articolo 8

Personale

1.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini islandesi e norvegesi che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

2.   I cittadini islandesi e norvegesi, tuttavia, non possono essere nominati alle funzioni di direttore esecutivo o di vicedirettore esecutivo dell'Agenzia.

3.   I cittadini islandesi e norvegesi non possono essere eletti presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso delle parti della convenzione ad essere vincolate da essa, ovvero l'adempimento in loro nome di tali formalità.

2.   La presente convenzione è applicata a titolo provvisorio a partire dal giorno successivo alla sua firma.

Articolo 10

Validità ed estinzione

1.   La presente convenzione è conclusa a durata indeterminata.

2.   La presente convenzione cessa di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia da parte dell’Islanda o della Norvegia oppure per decisione del Consiglio dell’Unione europea, ovvero qualora vi si ponga termine in altro modo secondo le procedure di cui agli articoli 11 e 16 dell'accordo.

L’accordo di cui all’articolo 17 dell'accordo disciplina anche le conseguenze della cessazione della presente convenzione.

La presente convenzione, nonché la dichiarazione congiunta allegata, sono redatte in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на първи февруари две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne prvního února dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles, den første februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta veebruarikuu esimesel päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the first day of February in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le premier février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada pirmajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de eerste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, întâi februarie două mii șapte.

V Bruseli prvého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, prvega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den första februari tjugohundrasju.

Gjört í Brussel fyrsta dag febrúarmánaðar árið tvö þúsund og sjö.

Utferdiget i Brussel den 1. februar 2007.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyrir hönd Evrópubandalagsins

For Det europeiske fellesskap

Image

За Европейската общност

Por la República de Islandia

Za Islandskou republiku

For Republikken Island

Für die Republik Island

Islandi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Islandes Republikas vārdā

Islandijos Respublikos vardu

az Izlandi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta’ l-Iżlanda

Voor de Republiek IJsland

W imieniu Republiki Islandii

Pela República da Islândia

Pentru Republica Islanda

Za Islandskú republiku

Za Republiko Islandijo

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

За Република Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Image


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

da parte della Comunità europea e dei governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia relativa alla convenzione riguardante le modalità di partecipazione della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

La Comunità europea,

il governo della Repubblica d’Islanda

e

il governo del Regno di Norvegia,

avendo concluso una convenzione riguardante le modalità di partecipazione della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio,

formulano la seguente dichiarazione congiunta:

Il diritto di voto previsto nell'accordo è giustificato dalle speciali relazioni con l’Islanda e la Norvegia, dovute all’associazione di tali Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, come riconosciuto nel protocollo di Schengen al trattato di Amsterdam.

Tale diritto di voto ha carattere eccezionale e deriva dalla natura specifica della cooperazione Schengen e dalla posizione particolare dell’Islanda e della Norvegia.

Non può pertanto essere considerato un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra le parti di detto accordo o per la partecipazione di altri paesi terzi ad altre agenzie dell’Unione.

Tale diritto di voto non può essere esercitato in nessun caso per decisioni di natura legislativa o regolamentare.