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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/503/CE |
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2007/504/CE |
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Commissione |
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2007/505/CE |
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2007/506/CE |
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Decisione della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli [notificata con il numero C(2007) 3127] ( 1 ) |
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2007/507/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
|
18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 835/2007 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro a Cipro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (2), prevede la sostituzione con l'euro della moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l'euro. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare la futura introduzione dell'euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro come moneta unica. |
|
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale slovena con l'euro. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, Cipro è uno Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato. |
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(6) |
In forza della decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, adottata in applicazione dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008 (6), Cipro soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e la deroga di Cipro deve essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008. |
|
(7) |
Per l'introduzione dell'euro a Cipro occorre estendere a tale Stato membro le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro. |
|
(8) |
Il piano di passaggio all'euro di Cipro specifica che le banconote e le monete in euro dovrebbero avere corso legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. Pertanto, la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido dovrebbero essere il 1o gennaio 2008. Non si dovrebbe applicare il periodo di «abbandono graduale». |
|
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS
(1) GU C 160 del 13.7.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2006 (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2).
(3) GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.
(4) GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1.
(5) GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2.
(6) Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative all'Italia e al Lussemburgo è inserita la seguente riga:
|
Stato membro |
Data di adozione dell'euro |
Data di sostituzione del denaro liquido |
Adozione di un periodo di «abbandono graduale» |
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«Cipro |
1o gennaio 2008 |
1o gennaio 2008 |
No» |
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18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 836/2007 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro a Malta
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (2), prevede la sostituzione con l'euro della moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l'euro. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare la futura introduzione dell'euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro come moneta unica. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale slovena con l'euro. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 835/2007 del Consiglio (6) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale di Cipro con l'euro. |
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(6) |
A norma dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, Malta è uno Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato. |
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(7) |
In forza della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, adottata in applicazione dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato, relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (7), Malta soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica, e la deroga di Malta deve essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008. |
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(8) |
Per l'introduzione dell'euro a Malta occorre estendere a tale Stato membro le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro. |
|
(9) |
Il piano di passaggio all'euro di Malta specifica che le banconote e le monete in euro dovrebbero avere corso legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. Pertanto la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido dovrebbero essere il 1o gennaio 2008. Non si dovrebbe applicare il periodo di «abbandono graduale». |
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(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS
(1) GU C 160 del 13.7.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2007 del Consiglio (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.
(4) GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1.
(5) GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2.
(6) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) Cfr. pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative al Lussemburgo e ai Paesi Bassi è inserita la seguente riga:
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Stato membro |
Data di adozione dell'euro |
Data di sostituzione del denaro liquido |
Adozione di un periodo di «abbandono graduale» |
|
«Malta |
1o gennaio 2008 |
1o gennaio 2008 |
No» |
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18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 837/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MK |
52,4 |
|
TR |
106,7 |
|
|
ZZ |
79,6 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
68,1 |
|
TR |
114,7 |
|
|
ZZ |
91,4 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
86,8 |
|
ZZ |
86,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
66,9 |
|
UY |
55,4 |
|
|
ZA |
63,0 |
|
|
ZZ |
61,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
81,2 |
|
BR |
84,5 |
|
|
CL |
81,2 |
|
|
CN |
93,4 |
|
|
NZ |
98,8 |
|
|
US |
94,8 |
|
|
UY |
60,7 |
|
|
ZA |
85,9 |
|
|
ZZ |
85,1 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
80,3 |
|
CL |
82,0 |
|
|
NZ |
144,9 |
|
|
ZA |
102,9 |
|
|
ZZ |
102,5 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
173,7 |
|
ZZ |
173,7 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
301,3 |
|
US |
330,5 |
|
|
ZZ |
315,9 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
152,4 |
|
ZZ |
152,4 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
141,0 |
|
ZZ |
141,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 838/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2007
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione, nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Detti prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3), e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). |
|
(5) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (5), se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta. |
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(6) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 418/2007 della Commissione (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 2
Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 418/2007 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.
(5) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 18 luglio 2007
|
Codice dei prodotti |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni (7) |
||||||||||||
|
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
25,9 |
||||||||||||
|
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
25,9 |
||||||||||||
|
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
36,6 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
21,5 |
|||||||||||||
|
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
48,8 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
28,7 |
|||||||||||||
|
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
48,8 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
28,7 |
|||||||||||||
|
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
36,6 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
21,5 |
|||||||||||||
|
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
61,0 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
35,9 |
|||||||||||||
|
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
36,6 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
21,5 |
|||||||||||||
|
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg peso netto |
6,5 |
||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg peso netto |
6,5 |
|||||||||||||
|
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
22,6 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,5 |
|||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
84,7 |
|||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
49,8 |
|||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg peso netto |
103,4 |
|||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
50,8 |
|||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
29,9 |
|||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg peso netto |
62,0 |
|||||||||||||
|
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
16,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
|||||||||||||
|
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
16,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
|||||||||||||
|
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
16,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
|||||||||||||
|
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
16,3 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
|||||||||||||
|
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg peso netto |
6,5 |
||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg peso netto |
6,5 |
|||||||||||||
|
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
22,6 |
||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,5 |
|||||||||||||
|
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
||||||||||||
|
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
20,7 |
||||||||||||
|
1602 50 39 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
||||||||||||
|
1602 50 39 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
20,7 |
||||||||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||||||||||||
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11).
(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).
(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44).
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18).
(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).
(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).
Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.
(7) In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999, non sono concesse restituzioni per l'esportazione di prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.
|
18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 839/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2007
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (4). |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CEE) n. 1907/90.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(4) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/2006 (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 18 luglio 2007
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||
|
0407 00 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
1,58 |
||||||
|
0407 00 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,79 |
||||||
|
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||
|
E10 |
EUR/100 kg |
20,00 |
|||||||
|
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||
|
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
50,00 |
||||||
|
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
25,00 |
||||||
|
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
25,00 |
||||||
|
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
73,00 |
||||||
|
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
18,00 |
||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||||||
|
18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 840/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2007
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3). |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 18 luglio 2007
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||
|
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,98 |
||
|
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,98 |
||
|
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,98 |
||
|
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,98 |
||
|
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,95 |
||
|
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,95 |
||
|
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
47,0 |
||
|
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
47,0 |
||
|
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
47,0 |
||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||
|
18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 841/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2007
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale. |
|
(4) |
L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 18 luglio 2007 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
|
(EUR/100 kg) |
||||
|
Codice NC |
Descrizione |
Destinazione (1) |
Tasso della restituzione |
|
|
0407 00 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
|
|
|
|
– di volatili da cortile: |
|
|
||
|
0407 00 30 |
– – altri: |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
|
03 |
20,00 |
|||
|
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
|
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
|
– tuorli d'uovo: |
|
|
||
|
0408 11 |
– – essiccati: |
|
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
50,00 |
||
|
0408 19 |
– – altri: |
|
|
|
|
– – – ad uso alimentare: |
|
|
||
|
ex 0408 19 81 |
– – – – liquidi: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
25,00 |
||
|
ex 0408 19 89 |
– – – – congelati: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
25,00 |
||
|
– altri: |
|
|
||
|
0408 91 |
– – essiccati: |
|
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
73,00 |
||
|
0408 99 |
– – altri: |
|
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
18,00 |
||
(1) Le destinazioni sono indicate come segue:
|
01 |
paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, |
|
02 |
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia, |
|
03 |
Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine, |
|
04 |
tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03. |
|
18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 842/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2007
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
|
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.
(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(4) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 591/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 20).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 17 luglio 2007 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
106,1 |
4 |
01 |
|
105,3 |
4 |
02 |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
211,1 |
27 |
01 |
|
240,3 |
18 |
02 |
||
|
338,7 |
0 |
03 |
||
|
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
241,3 |
0 |
01 |
|
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
128,1 |
10 |
01 |
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
252,4 |
13 |
01 |
|
283,6 |
4 |
03 |
||
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
241,9 |
13 |
01 |
(1) Origine delle importazioni:
|
01 |
Brasile |
|
02 |
Argentina |
|
03 |
Cile.» |
|
18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 843/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2007 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 712/2007 della Commissione (2) ha aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. |
|
(2) |
Tenendo conto della situazione del mercato del granturco, del frumento tenero e dell'orzo nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, risulta necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. Occorre, quindi, autorizzare gli organismi d'intervento degli Stati membri interessati a procedere all'aumento dei quantitativi posti in gara, fino a concorrenza, per il granturco, di 500 000 tonnellate in Ungheria, per il frumento tenero, di 29 244 tonnellate in Ungheria e, per l'orzo, di 13 218 tonnellate in Francia. |
|
(3) |
Nelle ultime gare della campagna 2006/2007, nel giugno 2007, la rivendita di segala sul mercato interno per le gare permanenti aperte dal regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione (3) è fortemente aumentata, con conseguente diminuzione delle scorte di intervento di segala disponibili per la rivendita sul mercato interno nel corso della campagna 2007/2008. Tenuto conto di questa situazione, occorre ridurre di 11 578 tonnellate la quantità di segala inizialmente messa a disposizione mediante la gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 712/2007. |
|
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 712/2007. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 712/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 7.
(3) GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 621/2007 (GU L 143 del 6.6.2007, pag. 9).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
ELENCO DELLE GARE
|
Stato membro |
Quantità messe a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |
Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate |
|||||||||||||||
|
Frumento tenero |
Orzo |
Granturco |
Segala |
||||||||||||||
|
Belgique/België |
0 |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
БЪЛГАРИЯ |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Česká republika |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Danmark |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Deutschland |
0 |
0 |
— |
38 422 |
|
||||||||||||
|
Eesti |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Eire/Ireland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
España |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
France |
0 |
13 218 |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Kypros |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Latvija |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Lietuva |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Magyarország |
29 244 |
0 |
1 000 000 |
— |
|
||||||||||||
|
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Österreich |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Polska |
— |
0 |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
România |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Slovensko |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Suomi/Finland |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Sverige |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||||
|
United Kingdom |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
|
Il segno “—” significa: non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.» |
|||||||||||||||||
|
18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 844/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2007
recante ottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 2 e 3 luglio 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 760/2007 della Commissione (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 50).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
|
(1) |
La voce «Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib]. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib]. Data di nascita: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan.» |
|
(2) |
La voce «Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al-Muhajer; (d) Garib]. Data di nascita: 30 ottobre 1966. Luogo di nascita: Al-Zarqaa, Giordania.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al-Muhajer; (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim]. Data di nascita: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Luogo di nascita: (a) Al-Zarqaa, Giordania, (b) Al Zarqa, Giordania (c) Al Zarquaa, Giordania. N. passaporto: (a) Z 264958 (passaporto giordano rilasciato il 4.4.1999 a Al Zarqaa, Giordania), (b) 1433038 (carta d'identità giordana rilasciata il 4.4.1999 a Al Zarqaa, Giordania). Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto.» |
|
(3) |
La voce «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghar el-dimaa, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) belga (dall'8.11.1993). Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) belga (dall'8.11.1993). N. passaporto: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: arrestato in Belgio il 18.12.2001 e condannato nel settembre 2003 a 6 anni di reclusione, portati a 7 in appello (sentenza del 9.6.2004).» |
|
(4) |
La voce «Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); Dirigente operativo e militare del gruppo della Jihad. Nato i 19.6.1951, a Giza (Egitto); passaporto (egiziano) n. 1084010; o in alternativa n. 19820215.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed]; Title: (a) Doctor, (b) Dr. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. N. passaporto: (a) 1084010 (Egitto), (b) 19820215. Nazionalità: si pensa che sia cittadino egiziano. Altre informazioni: (a) dirigente operativo e militare del gruppo della Jihad, (b) ex leader della Jihad islamica egiziana, (c) stretto collaboratore di Osama bin Laden.» |
|
(5) |
La voce «Shamil Salmanovich Basayev (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Data di nascita: 14.1.1965. Luogo di nascita: Dyshni-Vedeno, distretto di Vedensk, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Unione Sovietica (Federazione russa). Nazionalità: russa. N. passaporto: 623334 (passaporto russo, gennaio 2002). Numero di identificazione nazionale: IY-OZH No 623334 (attribuito il 9 giugno 1989 dal distretto di Vedensk). Altre informazioni: mandato di cattura internazionale rilasciato dal governo russo» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Shamil Salmanovich Basayev [Басаев Шамиль Салманович alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic]. Data di nascita: 14.1.1965. Luogo di nascita: (a) Dyshni-Vedeno, distretto di Vedensk, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Federazione russa, (b) distretto di Vedenskiey, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Federazione russa. Nazionalità: russa. N. passaporto: 623334 (passaporto russo, gennaio 2002). Numero di identificazione nazionale: IY-OZH No 623334 (attribuito il 9.6.1989 dal distretto di Vedensk). Altre informazioni: mandato di cattura internazionale rilasciato dal governo russo.» |
|
(6) |
La voce «Mokhtar Belmokhtar. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Data di nascita: 1.6.1972. Altre informazioni: figlio di Mohamed e Zohra Chemkha.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Mokhtar Belmokhtar. [alias (a) Abou Abbes Khaled, (b) Belaouar Khaled Abou El Abass, (c) Belaouer Khaled Abou El Abass, (d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (e) Khaled Abou El Abass, (f) Khaled Abou El Abbes, (g) Khaled Abou El Abes, (h) Khaled Abulabbas Na Oor, (i) Mukhtar Balmukhtar, (j) Belaoua, (k) Belaour]. Data di nascita: 1.6.1972. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Altre informazioni: figlio di Mohamed e Zohra Chemkha.» |
|
(7) |
La voce «Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Ramzi Omar]. Data di nascita: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Luogo di nascita: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: a) yemenita, b) sudanese. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Ramzi Omar]. Data di nascita: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Luogo di nascita: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: (a) yemenita, (b) sudanese. N. passaporto: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002.» |
|
(8) |
La voce «Usama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden; alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nato 30.7.1957 a Gedda (Arabia Saudita). Privato della cittadinanza saudita, è ora ufficialmente cittadino afghano» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias (a) Usama Bin Laden, (b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (c) Ben Laden Osama, (d) Ben Laden Ossama, (e) Ben Laden Usama, (f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (h) Shaykh Usama Bin Ladin, (i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, (k) Al Qaqa]. Titolo: (a) sceicco, (b) Hajj. Data di nascita: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Luogo di nascita: (a) Gedda, Arabia Saudita, (b) Yemen. Nazionalità: privato della cittadinanza saudita, è ora ufficialmente cittadino afghano.» |
|
(9) |
La voce «Mamoun Darkazanli [alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz]. Indirizzo: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania; data di nascita: 4.8.1958; luogo di nascita: Damasco, Siria; nazionalità: siriana e tedesca; passaporto n.: 1310636262 (Germania), scade il 29 ottobre 2005; numero di identificazione nazionale: carta d'identità tedesca n. 1312072688, scade il 20 agosto 2011.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Mamoun Darkazanli [alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias]. Indirizzo: Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4.8.1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. N. passaporto: 1310636262 (passaporto tedesco scaduto il 29.10.2005). Numero di identificazione nazionale: 1312072688 (carta d'identità tedesca scaduta 29.10.2005).» |
|
(10) |
La voce «Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza (c) Di Karlo Antonio (d) Merlin Oliver Christian Rene (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza]. Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Roubaix (Francia). Data di nascita: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975. Altre informazioni: mandato di cattura internazionale rilasciato da Interpol. Arrestato in Germania il 13.12.2003, estradato in Francia il 18.5.2004. Nell'ottobre 2004 risulta in detenzione.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza (c) Di Karlo Antonio (d) Merlin Oliver Christian Rene (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Data di nascita: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972. Luogo di nascita: Roubaix, Francia. Altre informazioni: mandato di cattura internazionale rilasciato da Interpol. Arrestato in Germania il 13.12.2003, estradato in Francia il 18.5.2004. Nell'ottobre 2004 risultava in detenzione.» |
|
(11) |
La voce «Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); nato il 23.6.1976 al Cairo (Egitto); cittadinanza egiziana o kenyota; documento d'identità kenyota n. 12773667; n. di serie 201735161» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Mustafa Mohamed Fadhil [alias (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu]. Data di nascita: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Luogo di nascita: Cairo, Egitto. Nazionalità: (a) egiziana, (b) kenyota. Numero di identificazione nazionale: 12773667 (carta d'identita kenyota); n. di serie 201735161.» |
|
(12) |
La voce «Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias “Hambali”; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); nato a: Encep Nurjaman; nazionalità: indonesiana; data di nascita: 4 aprile 1964; luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia;» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Nurjaman Riduan Isamuddin [alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data di nascita: 4.4.1964. Luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: nato a: Encep Nurjaman.» |
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(13) |
La voce «Dawood Ibrahim Kaskar [alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Sheikh Ibrahim, (d) Hizrat]. Data di nascita: 26.12.1955. Luogo di nascita: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602 (rilasciato il 4.6.1985 a Bombay, India). Altre informazioni: a) passaporto revocato dal governo indiano, b) mandato di cattura internazionale rilasciato dall’India.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Dawood Ibrahim Kaskar [alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat]. Title: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Indirizzo: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Data di nascita: 26.12.1955. Luogo di nascita: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. N. passaporto: (a) A-333602 (passaporto indiano rilasciato il 4.6.1985 a Bombay, India), (b) M110522 (passaporto indiano rilasciato il 13.11.1978 a Bombay, India), (c) R841697 (passaporto indiano rilasciato il 26.11.1981 a Bombay), (d) F823692 (GEDDA) (passaporto indiano rilasciato dal CGI di Gedda il 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (rilasciato il 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (rilasciato il 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (rilasciato il 18.8.1985 a Dubai, (j) G866537 (MISUSE) (passaporto pakistano rilasciato il 12.8.1991 a Rawalpindi). Altre informazioni: (a) n. passaporto A-333602, revocato dal governo indiano, (b) mandato di cattura internazionale rilasciato dal governo indiano.» |
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(14) |
La voce «Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); nato il 25.8.1972 o il 25.12.1974 o il 25.2.1974, a Moroni (Isole Comore); cittadinanza delle Isole Comore o del Kenya» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Fazul Abdullah Mohammed [alias (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Aisha, Abu, (y) Al Sudani, Abu Seif, (z) Haroon, (aa) Harun, (bb) Luqman, Abu (cc) Haroun]. Data di nascita (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) febbraio 1971. Luogo di nascita: Moroni, Isole Comore. Nazionalità: (a) delle Isole Comore, (b) kenyota.» |
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(15) |
La voce «Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Osama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); nato il 19.2.1976 a Mombasa (Kenya); cittadinanza kenyota.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Fahid Mohammed Ally Msalam [alias (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-Kini, Usama, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M]. Indirizzo: Mombasa, Kenya. Data di nascita: 19.2.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. N. passaporto: (a) A260592 (passaporto kenyota), (b) A056086 (passaporto kenyota), (c) A435712 (passaporto kenyota), (d) A324812 (passaporto kenyota), (e) 356095 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta d'identità kenyota).» |
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La voce «Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias “Ahmed il Lungo”; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmad Salem); nato il 9.4.1969 o il 9.4.1960 a Mombasa (Kenya); cittadinanza kenyota» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Ahmed Salim Swedan Sheikh [alias (a) Ally, Ahmed (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Ahmed The Tall, (j) Bahamad, (k) Bahamad, Sheik, (l) Bahamadi, Sheikh, (m) Sheikh Bahamad]. Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. N. passaporto: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta d'identità kenyota rilasciata il 14.11.1996).» |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2007
a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008
(2007/503/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
vista la relazione della Commissione (1),
vista la relazione della Banca centrale europea (2),
visto il parere del Parlamento europeo (3),
viste le deliberazioni del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,
considerando quanto segue:
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(1) |
La terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) è iniziata il 1o gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1o gennaio 1999 (4). |
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(2) |
Il 19 giugno 2000, il Consiglio ha deciso che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1o gennaio 2001 (5). L'11 luglio 2006, il Consiglio ha deciso che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1o gennaio 2007 (6). |
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(3) |
A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell'UEM il 1o gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto l'avvio della procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato. |
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(4) |
A norma della decisione 98/317/CE, la Svezia beneficia di una deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 (7), la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia e la Slovacchia sono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato. In forza dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005 (8), Bulgaria e Romania sono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato. |
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(5) |
La Banca centrale europea (BCE) è stata istituita il 1o luglio 1998. Il sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con risoluzione del Consiglio europeo, del 16 giugno 1997, sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (9). Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 1o settembre 1998 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (10). |
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(6) |
La procedura per l'abolizione della deroga degli Stati membri che ne sono oggetto è disciplinata dall'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, a norma del quale, almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del trattato. Il 13 febbraio 2007, Cipro ha ufficialmente chiesto una valutazione della convergenza. |
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(7) |
La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione di Cipro con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC. |
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(8) |
A norma dell'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, primo trattino, del trattato significa che uno Stato membro ha un andamento dei prezzi che è sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi, l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (11). Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di dodici indici mensili rispetto alla media aritmetica dei dodici indici mensili precedenti. Nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2007, i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati la Finlandia, la Polonia e la Svezia, con tassi di inflazione pari rispettivamente all'1,3 %, all'1,5 %, e all'1,6 %. Nelle relazioni della Commissione e della BCE, è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Su tale base, il valore di riferimento nel periodo di dodici conclusosi nel marzo 2007 è pari al 3,0 %. |
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(9) |
A norma dell'articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica menzionato all'articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino, del trattato significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo. |
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(10) |
A norma dell'articolo 3 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e per lo stesso periodo, lo Stato membro non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro. Dal 1o gennaio 1999, il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 26 aprile 2007. |
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(11) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino, del trattato significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati i tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di 2 punti percentuali. Su tale base, il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi conclusosi nel marzo 2007 è pari al 6,4 %. |
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(12) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo sui criteri di convergenza, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito i dati necessari per l'elaborazione della presente decisione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri prima del 1o aprile 2007 a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (12). |
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(13) |
Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti da Cipro nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che: la legislazione nazionale cipriota, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con lo statuto del SEBC; per quanto riguarda il rispetto da parte di Cipro dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 121, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino, del trattato:
Cipro ha perciò realizzato un alto grado di convergenza sostenibile in relazione a tutti i suddetti criteri e soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro. |
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(14) |
A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Cipro soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. La deroga nei confronti di Cipro, di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS
(1) Relazione adottata il 16 maggio 2007.
(2) Relazione adottata il 16 maggio 2007.
(3) Parere del 20 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Decisione 98/317/CE (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30).
(5) Decisione 2000/427/CE (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19).
(6) Decisione 2006/495/CE (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).
(7) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(8) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
(9) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.
(10) GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6. Accordo modificato dall'accordo del 14 settembre 2000 (GU C 362 del 16.12.2000, pag. 11).
(11) Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(12) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).
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18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/32 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2007
a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008
(2007/504/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
vista la relazione della Commissione (1),
vista la relazione della Banca centrale europea (2),
visto il parere del Parlamento europeo (3),
viste le deliberazioni del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,
considerando quanto segue:
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(1) |
La terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM) è iniziata il 1o gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica il 1o gennaio 1999 (4). |
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(2) |
Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha deciso che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1o gennaio 2001 (5). L’11 luglio 2006 il Consiglio ha deciso che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1o gennaio 2007 (6). |
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(3) |
A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell’UEM il 1o gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell’UEM. La Danimarca non ha chiesto l’avvio della procedura di cui all’articolo 122, paragrafo 2, del trattato. |
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(4) |
A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato. Conformemente all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003 (7), la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia e la Slovacchia sono Stati membri con deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato. In forza dell’articolo 5 dell’atto di adesione del 2005 (8), Bulgaria e Romania sono Stati membri con deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato. |
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(5) |
La Banca centrale europea (BCE) è stata istituita il 1o luglio 1998. Il sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con risoluzione del Consiglio europeo, del 16 giugno 1997, sull’istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell’unione economica e monetaria (9). Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell’accordo del 1o settembre 1998 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (10). |
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(6) |
La procedura per l’abolizione della deroga degli Stati membri che ne sono oggetto è disciplinata dall’articolo 122, paragrafo 2, del trattato, a norma del quale, almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura di cui all’articolo 121, paragrafo 1, del trattato. Il 27 febbraio 2007 Malta ha ufficialmente chiesto una valutazione della convergenza. |
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(7) |
La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione di Malta con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC. |
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(8) |
A norma dell’articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all’articolo 121 del trattato, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all’articolo 121, paragrafo 1, primo trattino, del trattato significa che uno Stato membro ha un andamento dei prezzi che è sostenibile e un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l’inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (11). Per valutare la stabilità dei prezzi, l’inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di dodici indici mensili rispetto alla media aritmetica dei dodici indici mensili precedenti. Nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2007, i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati la Finlandia, la Polonia e la Svezia, con tassi di inflazione pari rispettivamente all’1,3 %, all’1,5 %, e all’1,6 %. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Su tale base il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi conclusosi nel marzo 2007 è pari al 3,0 %. |
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A norma dell’articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica menzionato all’articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino, del trattato significa che, al momento dell’esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all’articolo 104, paragrafo 6, del trattato circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo. |
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(10) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all’articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell’esame. In particolare, e per lo stesso periodo, lo Stato membro non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro. Dal 1o gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 26 aprile 2007. |
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(11) |
A norma dell’articolo 4 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino, del trattato, significa che il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse sono stati utilizzati i tassi d’interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d’interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Su tale base il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi conclusosi nel marzo 2007 è pari al 6,4 %. |
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(12) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo sui criteri di convergenza, i dati statistici da usare per l’attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito i dati necessari per l’elaborazione della presente decisione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri prima del 1o aprile 2007 a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (12). |
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(13) |
Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti da Malta nell’adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che: la legislazione nazionale maltese, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con lo statuto del SEBC; per quanto riguarda il rispetto da parte di Malta dei criteri di convergenza di cui all’articolo 121, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino, del trattato:
Malta ha perciò realizzato un alto grado di convergenza sostenibile in relazione a tutti i suddetti criteri. Malta perciò soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica. |
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(14) |
Con decisione 2007/465/CE (13) il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha abrogato la decisione 2005/186/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta. |
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(15) |
A norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfino le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Malta soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica. La deroga nei confronti di Malta, di cui all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS
(1) Relazione adottata il 16 maggio 2007.
(2) Relazione adottata il 16 maggio 2007.
(3) Parere del 20 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Decisione 98/317/CE del Consiglio (GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 30).
(5) Decisione 2000/427/CE del Consiglio (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19).
(6) Decisione 2006/495/CE del Consiglio (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).
(7) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(8) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
(9) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.
(10) GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6. Accordo modificato dall’accordo del 14 settembre 2000 (GU C 362 del 16.12.2000, pag. 11).
(11) Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(12) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).
Commissione
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18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2007
relativa agli aiuti di Stato agli investimenti a favore di un metodo ecologico di lavaggio delle barbabietole negli zuccherifici
[notificata con il numero C(2007) 121]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2007/505/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al detto articolo (1),
considerando quanto segue:
I. PROCEDURA
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(1) |
Con lettera del 6 maggio 1998, registrata l’11 maggio 1998, le autorità tedesche hanno notificato l’aiuto summenzionato, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Ulteriori informazioni sono state comunicate con lettere del 22 settembre 1998, 5 maggio 1999 e 19 agosto 1999, registrate rispettivamente il 28 settembre 1998, 7 maggio 1999 e 24 agosto 1999. |
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(2) |
Con lettera n. SG(99) D/8600, del 27 ottobre 1999, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale conformemente all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La Germania ha preso posizione al riguardo nella lettera del 15 marzo 2000. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate. Ulteriori informazioni sono state comunicate alla Commissione dalle autorità tedesche con lettera del 16 agosto 2006. |
|
(3) |
Con lettera del 16 agosto 2006, la Germania ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di ritirare la misura notificata. In risposta ad un quesito posto dalla Commissione, la Germania ha d’altra parte confermato che l’aiuto agli investimenti non era stato versato. |
II. CONCLUSIONE
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(4) |
La Commissione non ha adottato una decisione formale riguardo alla notifica in questione, prima di aver registrato la notifica tedesca. In tali condizioni, la Commissione accetta che la notifica sia ritirata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2). |
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(5) |
Il procedimento d’indagine formale deve pertanto essere chiuso conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto non pertinente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento d’indagine formale relativo all’aiuto agli investimenti per un importo pari a 348 930 DEM, destinato al sistema di filtraggio e lavaggio concesso allo zuccherificio Nordkristall GmbH situato a Güstrow (Meclemburgo-Pomerania anteriore) è chiuso conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU C 359 dell’11.12.1999, pag. 27.
(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
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18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2007
che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli
[notificata con il numero C(2007) 3127]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/506/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,
sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica. |
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(3) |
È opportuno che i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e verifica siano validi per un periodo di tre anni. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» comprende qualsiasi sostanza e preparato eliminabile con il risciacquo e destinato al contatto con la cute e i capelli al fine esclusivo o principale di detergerli. Il gruppo di prodotti comprende anche qualsiasi sostanza e preparato eliminabile con il risciacquo e destinato al contatto con i capelli al fine di migliorarne lo stato (balsami per capelli).
Il suddetto gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.
Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti commercializzati appositamente a scopo disinfettante o antibatterico.
Articolo 2
1. Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i saponi, gli shampoo e i balsami per capelli ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti devono rientrare nel gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» e soddisfare i criteri ecologici stabiliti nell’allegato della presente decisione.
2. La presente decisione è applicabile fatta salva la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (2).
Articolo 3
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi a questo gruppo di prodotti è «30».
Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli», e i relativi requisiti di valutazione e verifica, sono validi per tre anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).
ALLEGATO
CONDIZIONI GENERALI
Finalità dei criteri
I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:
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— |
la riduzione dell’inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto, |
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— |
la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi, |
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— |
la riduzione o prevenzione dei potenziali rischi per l’ambiente connessi all’uso di sostanze pericolose. |
Tali criteri contribuiscono inoltre ad accrescere la consapevolezza ambientale dei consumatori. I criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ai saponi e agli shampoo che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.
Requisiti di valutazione e verifica
Per ciascun criterio ecologico sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica nel prosieguo dell’allegato.
Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.
Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.
In mancanza di indicazioni sulle prove da svolgere o qualora tali prove debbano essere effettuate solo in sede di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, a seconda dei casi, sulle dichiarazioni e sulla documentazione fornite dal richiedente e/o sui risultati di verifiche indipendenti.
Ove opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti, comprese visite sul posto ai siti di produzione.
Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.
Ai fini del presente allegato, per ingredienti si intendono sia le sostanze che i preparati.
Il testo fa riferimento al database degli ingredienti dei detergenti (elenco DID), che elenca molti dei principali ingredienti utilizzati nella formulazione di saponi e shampoo. La parte A dell’elenco DID va utilizzata per ricavare i dati per il calcolo del VCD e per la valutazione della biodegradabilità dei tensioattivi. I richiedenti possono presentare i propri dati solo se l’elenco non fornisce un valore, ad eccezione dei profumi (compresi gli additivi biologici) e le tinture.
Per gli ingredienti che non figurano nella parte A dell’elenco DID, il richiedente applica, sotto la propria responsabilità, la procedura descritta nella parte B dell’elenco.
Al momento della presentazione della domanda, occorre fare riferimento alla versione più aggiornata dell’elenco DID, reperibile presso l’organismo competente incaricato della pratica. L’elenco è reperibile inoltre al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_did_list_en.htm
Per gli ingredienti che non figurano nell’elenco DID, il richiedente può seguire una delle procedure descritte nell’appendice II per fornire la necessaria documentazione sulla biodegradabilità anaerobica.
Ai fini dei presenti criteri, per «tensioattivo» s’intende una sostanza e/o un preparato organico impiegato nei detergenti che presenta proprietà tensioattive e consistente in uno o più gruppi idrofili e in uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da poter ridurre la tensione superficiale dell’acqua e da formare monostrati di dispersione o di adsorbimento nell’interfaccia acqua-aria, da formare emulsioni e/o microemulsioni e/o micelle e favorire l’adsorbimento nelle interfacce acqua-solido.
Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell’attuazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001.
(Nota: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria per la domanda di marchio di qualità ecologica né per la conformità ai criteri di assegnazione del marchio ecologico).
UNITÀ FUNZIONALE
L’unità funzionale è 1 grammo di «contenuto attivo (CA)». Il CA è definito come il peso degli ingredienti organici nel prodotto e deve essere calcolato in base alla formulazione completa del prodotto. Gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani non sono compresi nel calcolo del CA.
Valutazione e verifica
Si devono comunicare le seguenti informazioni:
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— |
descrizione tecnica dei contenuti del prodotto (formulazione completa), compresi gli inquinanti noti. Nella descrizione occorre specificare le quantità, il numero CAS e le denominazioni INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici), |
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— |
indicazione della funzione di ciascun ingrediente individuale del prodotto, precisando lo scopo per il quale è stato aggiunto, |
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— |
scheda di sicurezza/scheda informativa del prodotto, contenente i nomi dei fornitori di tutti gli ingredienti. |
CRITERI ECOLOGICI
1. Tossicità per gli organismi acquatici
Per ciascun ingrediente (i) e per l’intero prodotto, viene calcolato il volume critico di diluizione tossicità (VCD) mediante la seguente equazione:
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VCD (ingrediente i) = peso (i) × FD(i) × 1 000/FT cronica (i) |
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VCD = Σ VCD (ingrediente i) |
dove: peso (i) è il peso dell’ingrediente (in g) per unità funzionale; FD (i) è il fattore di degradazione e FT cronica (i) è il fattore di tossicità dell’ingrediente (in mg/l).
I valori FD e FT cronica sono quelli indicati nella parte A del database degli ingredienti dei detergenti (parte A dell’elenco DID). Se l’ingrediente non è incluso nella parte A dell’elenco DID, il richiedente è tenuto a stimarne i valori seguendo le indicazioni di cui alla parte B dell’elenco DID. Il VCD del prodotto è dato dalla somma dei VCDtox dei singoli ingredienti.
Il VCD totale del prodotto non deve superare i seguenti valori:
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shampoo, prodotti per la doccia e saponi liquidi: 20 000 l/g CA; |
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saponi solidi: 3 500 l/g CA; |
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balsami: 30 000 l/g CA. |
Valutazione e verifica
È necessario comunicare la formulazione esatta del prodotto oltre che la descrizione chimica esatta degli ingredienti (ad esempio identificazione secondo la classificazione IUPAC, numero CAS, denominazione INCI, purezza, tipo e percentuale delle impurità, additivi; per le miscele, ad esempio tensioattivi: numero DID, composizione e spettro di distribuzione degli omologhi, isomeri e denominazioni commerciali).
È necessario trasmettere copie delle schede di sicurezza dei materiali di tutti gli ingredienti. Occorre fornire il calcolo preciso del VCD e i relativi risultati. Per tutti gli ingredienti contenuti nell’elenco DID, occorre fornire il numero adeguato di ingredienti. Per gli ingredienti non inseriti nell’elenco DID, occorre presentare i risultati e i metodi di prova dell’ecotossicità [effetti a lungo termine (dati NOEC) sui pesci, Daphnia magna e sulle alghe], della biodegradazione e del bioaccumulo. I pertinenti allegati della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1) costituiscono il riferimento per le prove.
2. Prodotti nocivi per l’ambiente
Il prodotto non deve rispondere ai requisiti di classificazione per nessuna delle seguenti frasi di rischio a norma della direttiva 67/548/CEE:
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N, R50/53: (WR50/53/25 %) ≥ 1 |
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N, R51/53: [(WR50/53/2,5 %)+(WR51/53/25 %)] ≥ 1 |
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R52/53: [(WR50/53/0,25 %)+(WR51/53/2,5 %)+(WR52/53/25 %)] ≥ 1 |
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WR50/53 = percentuale in peso di ingredienti che possono essere classificati come R50/53. |
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WR51/53 = percentuale in peso di ingredienti che possono essere classificati come R51/53. |
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WR52/53 = percentuale in peso di ingredienti che possono essere classificati come R52/53. |
Gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani non sono compresi.
Valutazione e verifica
Occorre presentare i risultati delle prove di tossicità acquatica e biodegradazione degli ingredienti interessati, come indicato alla parte 2 sui metodi di prova della direttiva 67/548/CEE. Non è possibile utilizzare i risultati sulla tossicità ricavati dall’elenco DID, perché si tratta di valori mediani che non sono conformi alla direttiva 67/548/CEE.
Se il valore più basso della tossicità è ≤ 10 mg/l, è necessario presentare anche i risultati sul bioaccumulo potenziale [fattore di bioconcentrazione (FBC) o logKow]. Se non vengono presentati risultati, l’ingrediente sarà considerato R 50/53. Sono esclusi da quest’obbligo:
fragranze e tinture: R 51/53;
additivi biologici, cioè estratti vegetali e altri ingredienti isolati da vegetali o animali e che presentano scarse o nulle alterazioni chimiche: R 51/53.
Qualsiasi ingrediente (sia esso sostanza o preparato) in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso del prodotto finale deve essere preso in considerazione, a prescindere dal fatto che nella formulazione sia impiegato come sostanza singola o come componente di un preparato. Lo stesso vale per ciascun ingrediente di un preparato utilizzato nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finale.
3. Biodegradabilità aerobica
a) Biodegradabilità aerobica dei tensioattivi
Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili.
Valutazione e verifica
È necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto insieme ad una descrizione della funzione di ciascun ingrediente.
La parte A dell’elenco DID indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o meno in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. Le prove per la determinazione della biodegradabilità rapida sono quelle indicate nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti (2).
I tensioattivi sono considerati rapidamente biodegradabili se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato secondo uno dei cinque metodi di prova di seguito indicati è pari ad almeno il 60 % entro 28 giorni: prova del CO2 nello spazio di testa (OCSE 310); evoluzione del biossido di carbonio (CO2): metodo di Sturm modificato (OCSE 301 B; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-C); metodo della bottiglia chiusa (OCSE 301 D; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-E); respirometria manometrica (OCSE 301 F; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-D) o metodo MITI (I) (OCSE 301 C; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-D), o gli equivalenti metodi ISO. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo, per confermare la biodegradabilità rapida è possibile utilizzare uno dei metodi di seguito elencati, se il livello di biodegradabilità è almeno del 70 % entro 28 giorni: esaurimento del carbonio organico disciolto (COD) (OCSE 301 A; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-A), o test modificato con esaurimento del carbonio organico disciolto (OCSE 301 E, direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-B), o gli equivalenti metodi ISO. L’applicabilità dei metodi di prova basati sulla misurazione del carbonio organico disciolto deve essere opportunamente giustificata, come indicato nel regolamento (CE) n. 648/2004.
Tutti gli ingredienti (sostanze o preparati) in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso del prodotto finale devono essere presi in considerazione. Lo stesso vale per ciascun ingrediente di un preparato utilizzato nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finale.
b) Biodegradabilità aerobica delle sostanze non tensioattive (aNBDOnon surf)
Gli ingredienti che non sono rapidamente biodegradabili (o che non sono stati sottoposti a prove di biodegradabilità aerobica) non devono superare i seguenti livelli nei prodotti:
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shampoo, prodotti per la doccia e saponi liquidi: 30 mg/g CA; |
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saponi solidi: 15 mg/g CA; |
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balsami: 50 mg/g CA. |
Gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani non sono compresi.
Tutti gli ingredienti (sostanze o preparati) in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso del prodotto finale devono essere presi in considerazione. Lo stesso vale per ciascun ingrediente di un preparato utilizzato nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finale.
Valutazione e verifica
Cfr. punto 3, lettera a).
4. Degradabilità anaerobica (aNBDOtox)
Il contenuto di ingredienti non biodegradabili in condizioni anaerobiche (o che non sono stati sottoposti a prove di biodegradabilità anaerobica) e che presentano il valore più basso di tossicità acuta LC50 o EC50 < 100 mg/l (simile cioè al limite per la classificazione di una sostanza come R52 a norma della direttiva 67/548/CEE) non deve superare i seguenti livelli:
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shampoo, prodotti per la doccia e saponi liquidi: 25 mg/g CA; |
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saponi solidi: 15 mg/g CA; |
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balsami: 50 mg/g CA. |
Gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani non sono compresi.
Valutazione e verifica
La parte A dell’elenco DID indica se un determinato ingrediente è biodegradabile o meno in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «S»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID o che vi sono inseriti con l’annotazione «0», occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di test che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica. Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo equivalente; la biodegradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare anche metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico (cfr. appendice II).
In caso di molteplici risultati sulla tossicità, deve essere utilizzato il valore più basso validato. I valori di tossicità ricavati dall’elenco DID non sono utilizzabili a questo scopo perché si tratta di valori mediani.
Tutti gli ingredienti (sostanze o preparati) in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso del prodotto finale devono essere presi in considerazione. Lo stesso vale per ciascun ingrediente di un preparato utilizzato nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finale.
5. Fragranze
Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati, manipolati e utilizzati secondo il codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi).
Valutazione e verifica
Il fabbricante della fragranza deve trasmettere all’organismo competente una dichiarazione che attesti la conformità al suddetto criterio.
6. Tinture o sostanze coloranti
Le tinture o le sostanze coloranti organiche non devono presentare caratteristiche di potenziale bioaccumulo. Nel caso di sostanze coloranti approvate per l’impiego in prodotti alimentari non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo. In questo contesto si ritiene che una sostanza colorante o una tintura possano essere soggette a potenziale bioaccumulo se viene dimostrato per via sperimentale che presentano un FBC > 100. Se non sono disponibili i risultati del test FBC (fattore di bioconcentrazione), è possibile dimostrare il bioaccumulo calcolando il logPow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua). Se il logPow è > 3, la sostanza colorante o la tintura è considerata potenzialmente tendente a bioaccumulo.
Valutazione e verifica
Il fabbricante deve presentare un rapporto di prova o un risultato pubblicato della prova unitamente al riferimento della pubblicazione. Nel caso di tinture o sostanze coloranti approvate per l’impiego in prodotti alimentari, il fabbricante deve presentare una dichiarazione a tal fine.
7. Biocidi
a) Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.
Valutazione e verifica
È necessario fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i conservanti eventualmente aggiunti, insieme ad informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto finale. Il produttore o fornitore dei conservanti deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.
b) I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, e che rispondono ai criteri per la classificazione con le frasi di rischio R50-53 o R51-53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono autorizzati ma solo a condizione che non siano potenzialmente tendenti al bioaccumulo. In questo contesto, si ritiene che un biocida possa essere soggetto a potenziale bioaccumulo se presenta un fattore di bioconcentrazione (FBC) > 100 o, se non sono disponibili i risultati del test FBC, se il logPow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è > 3.
Valutazione e verifica
Occorre presentare i risultati delle prove di tossicità acquatica. Se il valore più basso relativo alla tossicità è ≤ 10 mg/l, è necessario presentare il risultato di una prova di biodegradabilità rapida. Se il biocida non è a biodegradabilità rapida, è necessario presentare anche i risultati delle prove sul bioaccumulo potenziale. Le procedure di prova sono indicate nella direttiva 67/548/CEE.
c) I conservanti non devono rilasciare sostanze classificate secondo il criterio 8, lettera a).
Valutazione e verifica
Il fabbricante del biocida deve presentare una dichiarazione completa e firmata.
8. Ingredienti pericolosi per l’ambiente
I requisiti riguardano tutti gli ingredienti (sostanze o preparati) in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso del prodotto finale. Lo stesso vale per ciascun ingrediente di un preparato utilizzato nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finale.
a) Ingredienti classificati
Nessuna sostanza che compone il prodotto deve essere classificata come cancerogena (Carc), mutagena (Mut) o tossica per la riproduzione (Rep), nemmeno secondo le regole per l’autoclassificazione in classe III.
Valutazione e verifica
È necessario fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali per tutti gli ingredienti (sostanze o preparati). Il richiedente deve fornire una dichiarazione firmata del fabbricante degli ingredienti attestante la conformità a questo criterio.
b) Ingredienti specifici esclusi
Il prodotto non deve contenere i seguenti ingredienti, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione:
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— |
alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici, |
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— |
NTA (nitrilo-tri-acetato), |
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— |
acido borico, borati e perborati, |
|
— |
muschi azotati e muschi policiclici. |
Valutazione e verifica
Il fabbricante del biocida deve presentare una dichiarazione completa e firmata.
c) Ingredienti specifici soggetti a limitazioni
L’acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) e suoi sali e i fosfonati a biodegradabilità non rapida possono essere aggiunti solo ai saponi solidi e per un contenuto massimo di 0,6 mg/g CA.
Valutazione e verifica
Il fabbricante del biocida deve presentare una dichiarazione completa e firmata.
9. Imballaggio
a) Il rapporto peso/contenuto (WCR) deve essere inferiore a 0,30 g di imballaggio per grammo di prodotto ed è calcolato con la seguente formula:
dove:
|
Wi |
= |
peso (in g) del componente d’imballaggio i (applicabile sia all’imballaggio primario che secondario), comprese eventuali etichette; |
|
Ni |
= |
peso (in g) del componente dell’imballaggio proveniente da materiale vergine piuttosto che da fonti riciclate (applicabile sia all’imballaggio primario che secondario). Se il componente dell’imballaggio non contiene materiale riciclato, NI = Wi; |
|
Di |
= |
peso in grammi del prodotto contenuto nel componente d’imballaggio; |
|
r |
= |
il numero di riutilizzi, cioè il numero di volte che il componente d’imballaggio i viene utilizzato per lo stesso scopo attraverso un sistema di restituzione o riempimento (per definizione r = 1 se non c’è riutilizzo). |
Se l’imballaggio viene riutilizzato, r è fissato a 20 per la plastica e a 10 per il cartone ondulato, a meno che il richiedente non riesca a documentare un numero maggiore di riutilizzi.
Valutazione e verifica
Presentazione del calcolo del rapporto peso/contenuto (WCR).
b) Etichettatura dell’imballaggio
Per consentire l’identificazione delle varie parti dell’imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell’imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.
Valutazione e verifica
Dichiarazione completa e firmata.
Campione dell’imballaggio primario.
c) Dosaggio
L’imballaggio deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto, ad esempio garantendo che l’apertura non sia troppo ampia.
Valutazione e verifica
Description of the dosage device.
d) L’imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi, né additivi non conformi al criterio 8.
Valutazione e verifica
Dichiarazione del produttore di imballaggi.
10. Idoneità all’uso
L’idoneità all’uso del prodotto deve essere dimostrata con test di laboratorio o condotti presso i consumatori.
I test devono essere conformi alle linee guida illustrate nell’appendice I riguardanti le prove per verificare l’efficienza dei prodotti.
Valutazione e verifica
Rapporto di un test di laboratorio o di un test condotto presso i consumatori che documenti adeguatamente l’efficienza del prodotto.
11. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica
A norma dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1980/2000, nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:
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«* |
Impatto minimo sugli ecosistemi acquatici |
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* |
Conforme a rigorosi requisiti di biodegradabilità |
|
* |
Limita i rifiuti di imballaggio». |
Valutazione e verifica
Il richiedente deve fornire un esemplare dell’imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
Appendice I
Linee guida per il test di prestazione
L’efficienza delle prestazioni del prodotto deve essere dimostrata con test di laboratorio o condotti presso i consumatori. Se si utilizza un test di laboratorio, deve essere accettabile anche il test dello stesso produttore. In quel caso, il richiedente deve tuttavia dimostrare che il test utilizzato quantifica le prestazioni del prodotto.
Se si utilizza un test condotto presso i consumatori è necessario seguire le linee guida indicate di seguito.
Il test presso i consumatori deve coinvolgere almeno dieci persone. I consumatori devono dare un parere sull’efficienza del prodotto rispetto ad un prodotto leader del mercato. Le domande rivolte ai consumatori devono riguardare almeno i seguenti aspetti:
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1. |
Come si comporta il prodotto rispetto al prodotto leader del mercato? |
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2. |
Come viene valutata la facilità di dosare il prodotto nelle quantità desiderate rispetto al prodotto leader del mercato? |
|
3. |
Come viene valutata la facilità di applicazione del prodotto sui capelli o/o sulla cute rispetto al prodotto leader del mercato? |
Almeno l’80 % dei consumatori deve dimostrarsi come minimo soddisfatto del prodotto rispetto al prodotto leader del mercato.
Appendice II
Documentazione della biodegradabilità anaerobica
Per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell’elenco DID è possibile procedere come segue.
Ricorrere ad estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati delle prove ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell’elenco DID, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche [ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 dell’elenco DID) è biodegradabile in condizioni anaerobiche, cosicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per C12-15 A 6 EO solfato]. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo è stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esteri nella o nelle catene alchiliche).
Effettuare un test di accertamento (screening test) della biodegradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua un test di accertamento della biodegradabilità anaerobica ricorrendo al metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o a metodi equivalenti.
Effettuare test di biodegradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante il test di accertamento della biodegradabilità anaerobica (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze di prova), è opportuno ripetere il test utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione mediante misurazioni con il metodo del carbonio 14 o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere effettuati ricorrendo al metodo OCSE 308 (24 aprile 2002) o a metodi equivalenti, purché in condizioni rigorosamente anaerobiche. I test e l’interpretazione dei risultati devono essere effettuati da un esperto indipendente.
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18.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2007
che modifica la decisione 2006/140/CE per quanto riguarda un contributo finanziario della Comunità per il 2007 per lo studio sui geni della PrP resistenti alle EST nei caprini a Cipro
[notificata con il numero C(2007) 3369]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(2007/507/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei piccoli ruminanti, compresa l’encefalopatia spongiforme bovina (ESB), considerata la causa della variante mortale della malattia di Creutzfeld Jacob nell’uomo, è estremamente importante per la salute degli animali e la protezione dei consumatori. |
|
(2) |
Cipro ha presentato nel 2005 uno studio biennale sui genotipi resistenti alle EST nei caprini, al fine di ottenere un finanziamento dalla Comunità. La ricerca si prefigge di studiare ulteriormente il gene della PrP dei caprini in detto Stato membro, al fine di confermare i risultati di studi preliminari precedenti che hanno individuato specifici polimorfismi della PrP indicanti una resistenza alle EST nonché di valutare i dati per poter determinare la prevalenza di base dei geni PrP resistenti alle EST nei caprini. Dal momento che a Cipro la prevalenza delle EST nei caprini è assai elevata, l’isola è lo Stato membro più adatto alla realizzazione di questo progetto pilota. Lo studio ha avuto inizio il 1o gennaio 2006. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento. |
|
(4) |
La decisione 2006/140/CE della Commissione, del 15 febbraio 2006, concernente un contributo finanziario specifico della Comunità per lo studio sui geni della PrP resistenti alle EST nei caprini presentato da Cipro per il 2006 (3), ha concesso un contributo finanziario della Comunità per il 2006 per lo studio della resistenza genetica alle EST nei caprini in detto Stato membro. |
|
(5) |
Per ragioni di bilancio, il finanziamento comunitario viene deciso anno per anno. È opportuno concedere per lo studio in questione un contributo finanziario della Comunità per il 2007. Occorre pertanto modificare la decisione 2006/140/CE in modo che copra tale anno. |
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(6) |
L’allegato della decisione 2006/140/CE specifica il contributo finanziario della Comunità nonché la forma della relazione tecnica e finanziaria. Occorre modificarlo in modo da tener conto del contributo finanziario per il 2007 e dei cambiamenti nelle relazioni relative a tale anno. |
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(7) |
Per ragioni di efficienza amministrativa, tutte le spese dichiarate ai fini di un contributo comunitario vanno espresse in euro. A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005, il tasso di conversione per le spese sostenute in una moneta diversa dall’euro sarà l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese nel quale Cipro presenterà la domanda. |
|
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/140/CE. |
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(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/140/CE è modificata come segue:
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1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Il programma di studio sui geni PrP resistenti alle EST presentato da Cipro è approvato per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1o gennaio 2006. 2. Il contributo finanziario della Comunità al programma di cui al paragrafo 1 copre fino al 100 % dei costi (IVA esclusa) sostenuti da Cipro per le prove di laboratorio, conformemente al capitolo 1 dell’allegato per il 2006 e al capitolo 3 dello stesso per il 2007. L’importo massimo del contributo complessivo è fissato a 47 500 EUR per il 2006 e a 103 000 EUR per il 2007.»; |
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2) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Le spese dichiarate da Cipro ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto e altri tributi. Il tasso di conversione per le spese è l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese nel quale Cipro presenta la domanda.»; |
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4) |
l’allegato è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).
ALLEGATO
All’allegato della decisione 2006/140/CE sono aggiunti i seguenti capitoli 3 e 4:
«CAPITOLO 3
Contributo finanziario della Comunità
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Costi |
Numero di unità |
Costo unitario (in EUR) |
Costo totale (in EUR) |
Contributo comunitario |
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Genotipizzazione PrP Analisi SNP/sequenziamento del DNA |
11 000 analisi |
8 EUR |
88 000 EUR |
Costo per un massimo di 11 000 analisi al prezzo massimo di 8 EUR per analisi |
|
Prove rapide: kit di prova e materiali correnti |
1 500 prove |
10 EUR |
15 000 EUR |
Costo per un massimo di 1 500 prove al prezzo massimo di 10 EUR per prova |
|
|
Totale |
Massimo 103 000 EUR |
||
CAPITOLO 4
Relazione tecnica e finanziaria
Sezione A: Relazione tecnica
Periodo oggetto della relazione: dal … al …
Determinazione del genotipo PrP tramite analisi SNP/sequenziamento del DNA
|
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Numero di campioni aventi in corrispondenza del codone 146 il seguente aminoacido: |
|||
|
acido aspartico |
serina |
… |
altro |
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|
Razza in esame: Damascus |
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|
|
|
|
Razza in esame: Saanen |
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Razza in esame: locale Macheras |
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Razza in esame: locale |
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Razza in esame: alpina francese (French Alpine) |
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Greggi esenti da scrapie (unità nucleari |
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|
|
Istologicamente sospetti di positività alle EST, prove rapide positive |
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Sezione B: Dichiarazione relativa ai costi sostenuti per il controllo (1)
Periodo oggetto della relazione: dal … al …
Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa all’aiuto finanziario: …
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Spese sostenute per |
Numero di unità |
Spese sostenute nel periodo oggetto della relazione (in valuta nazionale) |
|
Genotipizzazione PrP tramite analisi SNP/sequenziamento del DNA. Numero di prove: |
|
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Prove rapide. Numero di prove: |
|
|
(1) Nel presentare la relazione finale di cui all’articolo 2, lettera c), per ogni voce sarà fornito un tabulato di tutte le spese insieme ad una copia dei documenti giustificativi.»