ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 184

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
14 luglio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009 ( 1 )

1

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio

5

 

 

Regolamento (CE) n. 825/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento (CE) n. 826/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007, relativo alla 35a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II

8

 

 

Regolamento (CE) n. 827/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2007

9

 

*

Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali ( 1 )

12

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

17

 

*

Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità

25

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/496/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 luglio 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità [notificata con il numero C(2007) 3327]  ( 1 )

29

 

 

Banca centrale europea

 

 

2007/497/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2007/5)

34

 

 

 

*

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO (CE) N. 824/2007 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. È nell’interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tali prodotti nella Comunità assicurando al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.

(2)

Occorre garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3)

Al fine di assicurare l’efficacia della gestione comune di detti contingenti, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest’ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri di conseguenza.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento devono essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(5)

Il regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (2), è scaduto il 31 dicembre 2006. Nessun contingente tariffario autonomo era quindi disponibile per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e l’entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre tutti i contingenti aperti dal presente regolamento sono soggetti alle condizioni di utilizzazione finale per poter beneficiare del trattamento tariffario favorevole; non è quindi possibile applicare retroattivamente il presente regolamento. Pertanto, al fine di garantire una certa continuità con il precedente regime di contingenti, è opportuno prevedere un nuovo regime che consenta di concedere una riduzione dei dazi all’importazione per i prodotti della pesca immessi in libera pratica tra il 1o gennaio 2007 e l’entrata in vigore del presente regolamento. Il nuovo regime dovrebbe tenere in debito conto le condizioni di utilizzazione finale e i quantitativi disponibili dei contingenti specifici.

(6)

Data l’urgenza della questione è importante accordare un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea ed ai trattati istitutivi delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

2.   Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore in dogana dichiarato è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

1.   I dazi doganali per i prodotti della pesca immessi in libera pratica tra il 1o gennaio 2007 e il 17 luglio 2007 che rientrano nel campo di applicazione dei prodotti di uno dei contingenti tariffari elencati in allegato possono essere ridotti, su richiesta del dichiarante, in conformità dei dazi doganali ivi stabiliti.

2.   La domanda recante l’indicazione del contingente interessato è presentata entro il 14 agosto 2007 all’ufficio doganale responsabile dell’immissione in libera pratica del prodotto in questione. Essa è accompagnata da tutta la documentazione pertinente che provi che il prodotto importato rientra nel campo di applicazione del contingente e che il medesimo è stato o sarà utilizzato in conformità delle condizioni di utilizzazione finale stabilite nell’allegato per il contingente tariffario in questione.

3.   Il presente articolo si applica unicamente nei limiti permessi dalla disponibilità del relativo contingente tariffario alla data di accettazione della domanda debitamente motivata. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano per quanto di ragione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(2)   GU L 64 del 2.3.2004, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1723/2006 (GU L 324 del 23.11.2006, pag. 1).

(3)   GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

Importo annuale del contingente (t)

Aliquota

Periodo contingentale

09.2759

ex 0302 50 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

80 000

0  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0302 50 90

10

ex 0303 52 10

10

ex 0303 52 30

10

ex 0303 52 90

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

25

29

Merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

10 000

0  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0305 69 10

10

09.2761

ex 0304 29 91

10

Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1)  (2)

20 000

0  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0304 29 99

41

81

ex 0304 99 99

60

81

09.2760

ex 0303 78 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.), e abadeci (Genypterus blacodes) congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

15 000

0  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11

81

ex 0303 78 90

10

ex 0303 79 93

10

09.2766

ex 0304 29 99

71

Melù australi (Micromesistius australis), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1)  (2)

2 000

0  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0304 99 99

91

09.2770

ex 0305 63 00

10

Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (1)  (2)

10 000

0  %

1.1.2007-31.12.2009

09.2788

ex 0302 40 00

10

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (1)  (2)

20 000

0  %

1.10.2007-31.12.2007

ex 0303 51 00

10

1.10.2008-31.12.2008

ex 0304 19 97

10

1.10.2009-31.12.2009

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

10

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (1)  (2)

10 000

6  %

1.1.2007-31.12.2009

09.2790

ex 1604 14 16

20

Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (1)  (2)

8 000

6  %

1.1.2007-31.12.2007

30

9 000

6  %

1.1.2008-31.12.2008

95

10 000

6  %

1.1.2009-31.12.2009

09.2762

ex 0306 11 10

10

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), congelate, destinate alla trasformazione (1)  (2)  (3)

1 500

6  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0306 11 90

10

09.2794

ex 1605 20 10

50

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1)  (2)  (4)

20 000

6  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 1605 20 99

45

09.2785

ex 0307 49 59

10

Branchie di calamari (Ommastrephes spp. — esclusi Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelate, con pelle e pinne, destinate alla trasformazione (1)  (2)

45 000

0  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp. — esclusi Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (1)  (2)

1 500

0  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0307 99 11

20

09.2772

ex 0304 99 10

10

Surimi, congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

55 000

0  %

1.1.2007-31.12.2009

09.2774

ex 0304 29 58

10

Naselli (Merluccius productus), filetti congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

15 000

4  %

1.1.2007-31.12.2009

09.2776

ex 0304 29 21

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1)  (2)

20 000

0  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0304 29 29

20

ex 0304 99 31

10

ex 0304 99 33

10

09.2778

ex 0304 29 99

65

Sogliole, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus), destinate alla trasformazione (1)  (2)

5 000

0  %

1.1.2007-31.12.2009

ex 0304 99 99

65


(1)  La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93].

(2)  Non rientrano nel contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,

taglio, esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,

campionatura, cernita,

etichettatura,

confezionamento,

refrigerazione,

congelamento,

surgelamento,

decongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

(3)  I prodotti dei codici NC 0306 11 10 10 e 0306 11 90 10 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti:

divisione dell’aragosta congelata,

trattamento termico dell’aragosta congelata per l’eliminazione dei residui interni.

(4)  I prodotti dei codici NC 1605 20 10 50 e 1605 20 99 45 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono la seguente operazione:

trattamento dei gamberetti con gas d’imballaggio quale definito nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10)).


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

La Commissione e il Consiglio ribadiscono che la pratica della ghiacciatura deve essere associata al congelamento del prodotto e non può quindi costituire un’operazione di trasformazione che dia diritto al beneficio del contingente ai sensi della nota b).


14.7.2007   

IT

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L 184/6


REGOLAMENTO (CE) N. 825/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

TR

114,3

ZZ

114,3

0709 90 70

TR

88,7

ZZ

88,7

0805 50 10

AR

52,7

UY

55,7

ZA

57,0

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

87,5

BR

83,0

CL

88,0

CN

100,8

NZ

102,2

US

108,3

UY

60,7

ZA

87,8

ZZ

89,8

0808 20 50

AR

82,8

CL

86,0

NZ

144,9

ZA

119,4

ZZ

108,3

0809 10 00

TR

192,1

ZZ

192,1

0809 20 95

TR

294,0

US

359,1

ZZ

326,6

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

152,4

ZZ

152,4

0809 40 05

IL

128,3

ZZ

128,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


14.7.2007   

IT

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L 184/8


REGOLAMENTO (CE) N. 826/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2007

relativo alla 35a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 35a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II, non è dato alcum seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


14.7.2007   

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L 184/9


REGOLAMENTO (CE) N. 827/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 luglio 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 luglio 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 luglio 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

13,96

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

13,96

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

29.6.2007-12.7.2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (*1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (*2)

Frumento duro di bassa qualità (*3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

180,35

96,77

Prezzo FOB USA

191,58

181,58

161,58

154,83

Premio sul Golfo

14,82

Premio sui Grandi laghi

10,10

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

36,47  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

32,62  EUR/t


(*1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


14.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/12


REGOLAMENTO (CE) N. 828/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2007

concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 D, paragrafo 1, e l'articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento stesso.

(3)

Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'uso del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) è stato provvisoriamente autorizzato per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (3). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per i polli da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

L'uso del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) è stato provvisoriamente autorizzato per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione (4). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per i tacchini sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato II del presente regolamento.

(7)

Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per quattro anni del preparato Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) per salmoni e trote. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso il suo parere sull’impiego di questo preparato il 25 gennaio 2006. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare provvisoriamente l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato III del presente regolamento, per un periodo di quattro anni.

(8)

Dalla valutazione di tali richieste emerge la necessità di imporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione deve essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» di cui all'allegato I è autorizzato a tempo indeterminato quale additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» di cui all'allegato II è autorizzato a tempo indeterminato quale additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 3

Il preparato appartenente al gruppo «coloranti, compresi i pigmenti» di cui all'allegato III è autorizzato provvisoriamente, per un periodo di quattro anni, quale additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

(4)   GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.

(5)   GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).


ALLEGATO I

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità d'attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1641

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) avente un'attività minima di:

 

in forma solida: 1 500 AXC/g (1)

 

in forma liquida: 200 AXC/ml

Polli da ingrasso

55 AXC

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo: 55-100 AXC.

3.

Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), ad esempio contenenti oltre il 50 % di frumento.

A tempo indeterminato


(1)  AXC è il quantitativo di enzima che libera 17,2 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di avena, al minuto, a pH 4,7 e a 30 °C.


ALLEGATO II

Numero

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità d'attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1617

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) con un'attività minima di:

 

in forma solida: 6 000 EPU/g (1)

 

in forma liquida: 6 000 EPU/ml

Tacchini da ingrasso

1 050 EPU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 1 050 -3 000 EPU

3.

Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), ad esempio contenenti oltre il 40 % di frumento.

A tempo indeterminato


(1)  1 EPU è il quantitativo di enzima che libera 0,0083 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, a pH 4,7 e a 30 °C


ALLEGATO III

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento completo

Coloranti, compresi i pigmenti

E 161y

Phaffia rhodozyma

ricca di astaxantina

(ATCC SD-5340)

Biomassa concentrata del lievito Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340), ucciso, e contenente almeno 10,0 g di astaxantina per kg di additivo

Salmoni

100

Il tenore massimo è espresso come astaxantina.

Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi.

La miscela dell'additivo con la cantaxantina è ammessa a condizione che la concentrazione totale di astaxantina e cantaxantina non superi i 100 mg/kg nell'alimento completo.

3 agosto 2011

Trote

100


DIRETTIVE

14.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/17


DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2007

relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 maggio 2003, intitolata «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione europea — Un piano per progredire», la Commissione ha segnalato che dovrebbero essere prese nuove iniziative mirate a rafforzare i diritti degli azionisti delle società quotate e che dovrebbero essere affrontati urgentemente i problemi relativi all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

(2)

Nella risoluzione del 21 aprile 2004 (3) il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno all’intenzione della Commissione di rafforzare i diritti degli azionisti, in particolare attraverso l’estensione delle norme sulla trasparenza, dell’esercizio del diritto di voto per delega, della possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi elettronici e garantendo l’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

(3)

I detentori di azioni con diritto di voto dovrebbero poter esercitare tali diritti, considerato che questi si riflettono nel prezzo corrisposto per l’acquisto delle azioni. Inoltre, un controllo effettivo da parte degli azionisti è una condizione preliminare per un buon governo societario e dovrebbe quindi essere agevolato e incoraggiato. A tal fine è pertanto necessario adottare misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Gli ostacoli che dissuadono gli azionisti dal votare, come il fatto di subordinare l’esercizio dei diritti di voto al blocco delle azioni per un certo periodo precedente l’assemblea, dovrebbero essere eliminati. La presente direttiva lascia tuttavia impregiudicata la legislazione comunitaria vigente in materia di quote emesse dagli organismi di investimento collettivo o in materia di acquisto o cessione di quote in tali organismi.

(4)

La legislazione comunitaria vigente non è sufficiente per raggiungere questo obiettivo. La direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (4), è incentrata sulle informazioni che gli emittenti devono comunicare al mercato e non riguarda quindi la procedura di voto degli azionisti. Inoltre, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (5), impone agli emittenti l’obbligo di mettere a disposizione una serie di informazioni e documenti rilevanti per l’assemblea, ma tali informazioni e documenti devono essere messi a disposizione solo nello Stato membro dell’emittente. Dovrebbero pertanto essere introdotte alcune norme minime volte a proteggere gli investitori e a promuovere l’esercizio agevole e effettivo dei diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto. Riguardo ai diritti diversi dal diritto di voto, gli Stati membri possono estendere l’applicazione di tali norme minime anche alle azioni senza diritto di voto, nella misura in cui queste azioni non godano già di siffatto regime.

(5)

Percentuali significative di azioni delle società quotate sono detenute da azionisti che non risiedono nello Stato membro nel quale la società ha la propria sede legale. Gli azionisti non residenti dovrebbero essere in grado di esercitare i loro diritti in relazione all’assemblea con la stessa facilità degli azionisti che risiedono nello Stato membro nel quale la società ha la sede legale. Questo comporta la necessità di eliminare gli ostacoli che impediscono attualmente agli azionisti non residenti di avere accesso alle informazioni rilevanti per l’assemblea e di esercitare i diritti di voto senza intervenire fisicamente all’assemblea. L’eliminazione di tali ostacoli dovrebbe andare anche a vantaggio degli azionisti residenti che non intervengono, o non possono intervenire, all’assemblea.

(6)

Gli azionisti dovrebbero poter votare con cognizione di causa nel corso dell’assemblea, o prima della sua tenuta, indipendentemente dal luogo in cui risiedono. Tutti gli azionisti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per esaminare la documentazione che sarà sottoposta all’assemblea e decidere di come far uso dei diritti di voto conferiti dalle loro azioni. A tal fine, l’assemblea dovrebbe essere convocata per tempo e gli azionisti dovrebbero ricevere tutte le informazioni che saranno sottoposte all’assemblea. È opportuno sfruttare le possibilità offerte dalle moderne tecnologie al fine di rendere immediatamente accessibili le informazioni. La presente direttiva presuppone che tutte le società quotate abbiano già un sito Internet.

(7)

Gli azionisti dovrebbero, in linea di principio, avere la possibilità di iscrivere dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea e di presentare proposte di delibera sui punti all’ordine del giorno. Fatti salvi i diversi termini temporali e le diverse modalità attualmente applicati nella Comunità, l’esercizio di tali diritti dovrebbe essere disciplinato da due regole di base, vale a dire che le soglie richieste per l’esercizio di tali diritti non superino il 5 % del capitale della società e che tutti gli azionisti ricevano comunque la versione finale dell’ordine del giorno in tempo utile per prepararsi per la discussione e per votare su ciascun punto all’ordine del giorno.

(8)

Ciascun azionista dovrebbe, in linea di principio, avere la possibilità di porre domande in relazione ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea e di ricevere risposte alle stesse, in conformità delle norme stabilite dagli Stati membri in ordine alle modalità e ai tempi per porre le domande e per rispondervi.

(9)

Le società non dovrebbero incontrare ostacoli giuridici nell’offrire ai propri azionisti mezzi di partecipazione elettronica all’assemblea. L’esercizio del voto, per corrispondenza o con mezzi elettronici, senza intervenire fisicamente all’assemblea, non dovrebbe essere soggetto a restrizioni diverse da quelle necessarie per la verificazione dell’identità e per la sicurezza delle comunicazioni. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare norme intese ad assicurare che i risultati del voto rispecchino le intenzioni degli azionisti in ogni circostanza, comprese le norme destinate a far fronte a situazioni in cui si verificano o si sono rivelate nuove circostanze dopo che un azionista ha espresso il suo voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

(10)

Il buon governo societario richiede procedure agevoli ed efficienti per l’esercizio del voto per delega. Le limitazioni e i vincoli esistenti che rendono il voto per delega difficile e oneroso dovrebbero pertanto essere eliminati. Tuttavia, il buon governo societario richiede anche opportune salvaguardie contro eventuali abusi del voto per delega. Per tale motivo il rappresentante dovrebbe essere tenuto a osservare le istruzioni eventualmente ricevute dall’azionista e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre misure appropriate per garantire che il rappresentante non persegua interessi diversi da quelli dell’azionista, indipendentemente dal motivo che ha dato origine al conflitto di interessi. Le misure avverso possibili abusi potrebbero, in particolare, essere costituite dai regimi adottati dagli Stati membri per disciplinare l’attività di persone che sollecitano deleghe o che abbiano di fatto raccolto più di un determinato e significativo numero di deleghe, in particolare al fine di garantire un livello adeguato di affidabilità e trasparenza. In forza della presente direttiva, gli azionisti dispongono del diritto illimitato di designare dette persone come rappresentanti incaricati di intervenire e votare a loro nome in assemblea. La presente direttiva lascia tuttavia impregiudicate le disposizioni o le sanzioni che gli Stati membri possono applicare a tali persone, quando i voti sono stati espressi facendo un uso fraudolento delle deleghe raccolte. Inoltre, la presente direttiva non impone alle società alcun obbligo di verificare che i rappresentanti esprimano il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dall’azionista che essi rappresentano.

(11)

Allorquando sono coinvolti intermediari finanziari, l’efficacia del voto su istruzioni dipende in ampia misura dall’efficienza della catena di intermediari, considerato che gli investitori spesso non sono nelle condizioni per esercitare i diritti di voto conferiti dalle loro azioni senza la cooperazione di ogni intermediario della catena, che potrebbe non avere interesse economico nelle azioni. Per consentire all’investitore di esercitare i propri diritti di voto in situazioni transfrontaliere è quindi importante che gli intermediari facilitino l’esercizio dei diritti di voto. La Commissione dovrebbe considerare ulteriormente la questione nel quadro di una raccomandazione, nella prospettiva di assicurare che gli investitori abbiano accesso a servizi per l’esercizio del diritto di voto efficaci e che questo sia esercitato in conformità delle loro istruzioni.

(12)

I tempi della comunicazione dei voti espressi prima dell’assemblea per corrispondenza o con mezzi elettronici all’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza così come al pubblico sono un’importante questione di governo societario, che può essere tuttavia definita dagli Stati membri.

(13)

I risultati delle votazioni dovrebbero essere determinati attraverso metodi che riflettano le intenzioni di voto espresse dagli azionisti e dopo l’assemblea dovrebbero essere resi pubblici almeno sul sito Internet della società.

(14)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire agli azionisti di esercitare effettivamente i loro diritti in tutta la Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri sulla base della legislazione comunitaria vigente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti delle misure in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti che indichino, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce i requisiti relativi all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro.

2.   Lo Stato membro competente a disciplinare le materie oggetto della presente direttiva è lo Stato membro in cui la società ha la sede legale e i riferimenti alla «legge applicabile» si intendono fatti alla legge di tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i seguenti tipi di società:

a)

organismi di investimento collettivo costituiti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (7);

b)

organismi, il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non mirano ad assumere il controllo o la direzione degli emittenti in cui investono, a condizione che tali organismi di investimento collettivo siano autorizzati e soggetti alla vigilanza delle autorità competenti e che dispongano di un depositario che eserciti funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE;

c)

società cooperative.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«mercato regolamentato»: un mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8);

b)

«azionista»: la persona fisica o giuridica riconosciuta come azionista dalla legge applicabile;

c)

«delega»: il potere conferito ad una persona fisica o giuridica da un azionista di esercitare in assemblea alcuni o tutti i diritti di tale azionista in nome di questo.

Articolo 3

Ulteriori misure nazionali

La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di imporre obblighi ulteriori alle società o di adottare ulteriori misure intese ad agevolare l’esercizio, da parte degli azionisti, dei diritti indicati nella presente direttiva.

CAPO II

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Articolo 4

Parità di trattamento degli azionisti

La società assicura la parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano nella stessa posizione per quanto concerne la partecipazione e l’esercizio dei diritti di voto in assemblea.

Articolo 5

Informazioni prima dell’assemblea

1.   Fatti salvi l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (9), gli Stati membri assicurano che la società emetta la convocazione dell’assemblea secondo una delle modalità indicate nel paragrafo 2 del presente articolo, non oltre il ventunesimo giorno precedente la data dell’assemblea.

Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la società offra agli azionisti la possibilità di votare con mezzi elettronici accessibili a tutti gli azionisti, l’assemblea degli azionisti possa decidere di emettere la convocazione dell’assemblea purché non si tratti di quella annuale secondo una delle modalità specificate al paragrafo 2 del presente articolo non oltre il quattordicesimo giorno precedente la data dell’assemblea. Tale decisione va presa da una maggioranza di almeno due terzi dei voti conferiti dalle azioni o dal capitale sottoscritto rappresentati in assemblea e per una durata non superiore alla successiva assemblea annuale.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i termini minimi di cui al primo e secondo comma alla seconda convocazione o alle convocazioni successive dell’assemblea, emesse per mancato raggiungimento del quorum necessario per l’assemblea indetta in prima convocazione, a condizione che siano state rispettate le disposizioni del presente articolo per la prima convocazione e non siano stati aggiunti nuovi punti all’ordine del giorno e intercorrano almeno dieci giorni tra la convocazione finale e la data dell’assemblea.

2.   Fatti salvi gli ulteriori requisiti in materia di notifica o pubblicazione stabiliti dallo Stato membro competente quale definito all’articolo 1, paragrafo 2, la società è tenuta a emettere la convocazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo tale da assicurare un accesso rapido e su base non discriminatoria alla medesima. Lo Stato membro impone alla società di utilizzare mezzi di comunicazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta la Comunità. Lo Stato membro non può imporre l’obbligo di utilizzare solo i mezzi di comunicazione i cui operatori sono stabiliti sul suo territorio.

Lo Stato membro non è tenuto ad applicare il primo comma alle società in grado di desumere nomi e indirizzi dei propri azionisti da un registro aggiornato degli azionisti, a condizione che le società in questione abbiano l’obbligo di inviare l’avviso di convocazione a ciascun azionista registrato.

In entrambi i casi la società non può addebitare costi specifici per l’emissione della convocazione secondo le modalità prescritte.

3.   La convocazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

a)

indicare con precisione dove e quando si svolgerà l’assemblea e l’ordine del giorno proposto per la stessa;

b)

contenere una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, comprese le informazioni riguardanti:

i)

i diritti di cui godono gli azionisti ai sensi dell’articolo 6, nella misura in cui possono essere esercitati dopo l’emissione della convocazione, e ai sensi dell’articolo 9 e i termini entro cui tali diritti possono essere esercitati; la convocazione può limitarsi ad indicare solo i termini entro cui tali diritti possono essere esercitati, a condizione che contenga un riferimento a informazioni più dettagliate su tali diritti, disponibili sul sito Internet della società;

ii)

la procedura per l’esercizio del voto per delega, in particolare i formulari da utilizzare per il voto per delega e le modalità che la società è disposta ad accettare per le notifiche elettroniche delle designazioni dei rappresentanti; e

iii)

se applicabile, le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

c)

se applicabile, indicare la data di registrazione quale definita nell’articolo 7, paragrafo 2, e chiarire che solo coloro che risultano azionisti a tale data avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

d)

indicare dove è possibile reperire il testo completo e integrale delle proposte di delibera e dei documenti di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), e le modalità per ottenerli;

e)

indicare l’indirizzo del sito Internet sul quale saranno disponibili le informazioni di cui al paragrafo 4.

4.   Gli Stati membri assicurano che per un periodo ininterrotto di almeno ventuno giorni precedenti la data dell’assemblea e comprendente quest’ultima, la società renda disponibile agli azionisti sul suo sito Internet almeno le informazioni seguenti:

a)

la convocazione di cui al paragrafo 1;

b)

il numero complessivo delle azioni e dei diritti di voto alla data della convocazione (compreso quello per ciascuna classe di azioni, nel caso in cui il capitale della società sia ripartito in due o più classi di azioni);

c)

i documenti che saranno sottoposti all’assemblea;

d)

una proposta di delibera o, qualora non sia proposta l’adozione di alcuna delibera, un commento dell’organo competente della società, designato conformemente alla legge applicabile, su ciascun punto dell’ordine del giorno proposto all’assemblea; inoltre, le proposte di delibera presentate dagli azionisti sono rese disponibili sul sito Internet non appena possibile dopo la loro ricezione da parte della società;

e)

se applicabile, i formulari da utilizzare per il voto per delega e per corrispondenza, salvo che tali formulari siano inviati direttamente a ciascun azionista.

Qualora i formulari di cui alla lettera e) non possano essere resi disponibili su Internet per motivi tecnici, la società indica sul suo sito Internet le modalità per ottenerli in forma cartacea. In tal caso la società è tenuta a trasmettere i formulari per corrispondenza e gratuitamente a ciascun azionista che ne faccia richiesta.

Se, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, o dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE o in virtù del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, la convocazione dell’assemblea è emessa oltre il ventunesimo giorno precedente l’assemblea, il periodo di cui al presente paragrafo è ridotto di conseguenza.

Articolo 6

Diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno dell’assemblea e di presentare proposte di delibera

1.   Gli Stati membri assicurano che gli azionisti, che agiscano individualmente o collettivamente:

a)

abbiano il diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno dell’assemblea, a condizione che ciascuno di questi punti sia corredato di una motivazione o di una proposta di delibera da adottare in assemblea; e

b)

abbiano il diritto di presentare proposte di delibera sui punti che figurano o figureranno all’ordine del giorno dell’assemblea.

Gli Stati membri possono stabilire che il diritto di cui alla lettera a) possa essere esercitato solo in relazione all’assemblea annuale, a condizione che gli azionisti, agendo individualmente o collettivamente, abbiano il diritto di convocare, o di chiedere alla società di convocare, un’assemblea che non sia quella annuale con un ordine del giorno comprendente almeno tutti i punti che essi hanno chiesto.

Gli Stati membri possono stabilire che tali diritti siano esercitati per iscritto (per corrispondenza con mezzi elettronici).

2.   Qualora uno dei diritti di cui al paragrafo 1 sia subordinato alla condizione che l’azionista o gli azionisti in questione detengano una partecipazione minima nella società, tale partecipazione minima non supera il 5 % del capitale.

3.   Ciascuno Stato membro fissa un’unica data, in funzione di un determinato numero di giorni precedenti l’assemblea o la convocazione, entro la quale gli azionisti possono esercitare il diritto di cui al paragrafo 1, lettera a). Analogamente, ciascuno Stato membro può fissare un termine per l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, lettera b).

4.   Gli Stati membri assicurano che, qualora l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, lettera a), comporti una modifica dell’ordine del giorno dell’assemblea già comunicato agli azionisti, la società rende disponibile un ordine del giorno modificato seguendo le stesse modalità utilizzate per l’ordine del giorno precedente, prima della data di registrazione applicabile quale definita nell’articolo 7, paragrafo 2, o, in mancanza di una data di registrazione applicabile, con sufficiente anticipo rispetto alla data dell’assemblea, in modo da consentire agli altri azionisti di designare un rappresentante o, se applicabile, di votare per corrispondenza.

Articolo 7

Requisiti per partecipare e votare all’assemblea

1.   Gli Stati membri assicurano:

a)

che i diritti di un azionista di partecipare all’assemblea e di votare, in funzione delle sue azioni, non siano soggetti ad alcun requisito di depositare, trasferire o registrare, a nome di un’altra persona fisica o giuridica, tali azioni prima dell’assemblea; e

b)

che i diritti di un azionista di vendere o trasferire in altro modo le sue azioni durante il periodo che intercorre tra la data di registrazione quale definita al paragrafo 2 e l’assemblea cui questa si riferisce non siano soggetti ad alcuna limitazione a cui non sono soggetti in altri momenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di un azionista di partecipare all’assemblea e di votare, in funzione delle sue azioni, siano determinati dalle azioni detenute da tale azionista a una determinata data precedente l’assemblea (data di registrazione).

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il primo comma alle società in grado di desumere nomi e indirizzi dei loro azionisti da un registro aggiornato degli azionisti alla data dell’assemblea.

3.   Ciascuno Stato membro assicura che a tutte le società si applichi un’unica data di registrazione. Tuttavia, uno Stato membro può stabilire una data di registrazione per le società che hanno emesso azioni al portatore e un’altra data di registrazione per le società che hanno emesso azioni nominative, a condizione che alle società che hanno emesso azioni di entrambe le categorie si applichi un’unica data di registrazione. La data di registrazione non può precedere di oltre trenta giorni la data dell’assemblea cui si riferisce. Nell’attuare la presente disposizione e l’articolo 5, paragrafo 1, ciascuno Stato membro assicura che tra l’ultima data utile per la convocazione dell’assemblea e la data di registrazione intercorrano almeno otto giorni. Nel calcolo del numero dei giorni tali due date non sono incluse. Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, uno Stato membro può tuttavia chiedere che intercorrano almeno sei giorni tra l’ultima data utile per la seconda convocazione o le convocazioni successive dell’assemblea e la data di registrazione. Nel calcolo del numero dei giorni tali due date non sono incluse.

4.   La prova della qualità di azionista può essere soggetta solo ai requisiti necessari per assicurare l’identificazione degli azionisti e solo nella misura in cui detti requisiti siano proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.

Articolo 8

Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici

1.   Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici, in particolare in una o più delle seguenti forme:

a)

trasmissione in tempo reale dell’assemblea;

b)

comunicazione a due vie, in tempo reale, che consenta agli azionisti di intervenire in assemblea da un’altra località;

c)

un meccanismo per esercitare il diritto di voto, prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

2.   Il ricorso a mezzi elettronici per consentire agli azionisti di partecipare all’assemblea può essere soggetto solo ai requisiti e ai vincoli necessari per assicurare l’identificazione degli azionisti e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche e solo nella misura in cui detti requisiti e vincoli siano proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

La presente disposizione non pregiudica le norme giuridiche che gli Stati membri hanno adottato o possono adottare riguardo al processo decisionale della società ai fini dell’introduzione o dell’attuazione di qualsiasi forma di partecipazione con mezzi elettronici.

Articolo 9

Diritto di porre domande

1.   Ogni azionista ha il diritto di porre domande connesse con i punti all’ordine del giorno dell’assemblea. La società risponde alle domande poste dagli azionisti.

2.   Il diritto di porre domande e l’obbligo di rispondere sono soggetti alle misure che gli Stati membri possono adottare, o consentire alle società di adottare, per garantire l’identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell’assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi delle società. Gli Stati membri possono consentire alle società di fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto.

Gli Stati membri possono prevedere che si consideri fornita una risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito Internet della società in un formato «domanda e risposta».

Articolo 10

Voto per delega

1.   Ciascun azionista ha il diritto di designare una persona fisica o giuridica come rappresentante incaricato di intervenire e votare a suo nome in assemblea. Il rappresentante gode degli stessi diritti di intervenire e di porre domande in assemblea di cui godrebbe l’azionista rappresentato.

A parte il requisito che il rappresentante abbia capacità giuridica, gli Stati membri abrogano le norme giuridiche che limitano, o consentono alle società di limitare, l’idoneità di persone a essere designate come rappresentanti.

2.   Gli Stati membri possono limitare la designazione di un rappresentante a una singola assemblea o alle assemblee che si svolgono in un determinato periodo.

Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 5, gli Stati membri possono limitare il numero di persone che l’azionista può designare come rappresentanti per una determinata assemblea. Tuttavia, qualora l’azionista possieda azioni di una società detenute in più di un conto titoli, detta limitazione non impedisce all’azionista di designare per una determinata assemblea un distinto rappresentante con riferimento alle azioni detenute in ciascun conto titoli. Ciò non pregiudica le regole previste dalla legge applicabile che vietano di votare in modo differenziato per azioni detenute dallo stesso azionista.

3.   Salve le limitazioni espressamente consentite dai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri non possono limitare, o consentire alle società di limitare, l’esercizio dei diritti dell’azionista tramite un rappresentante per fini diversi da quelli volti a risolvere i potenziali conflitti di interesse tra il rappresentante e l’azionista nell’interesse del quale il rappresentante è tenuto ad agire; nel fare ciò gli Stati membri non possono imporre requisiti diversi dai seguenti:

a)

gli Stati membri possono stabilire che il rappresentante comunichi le specifiche circostanze che possono essere rilevanti per gli azionisti nel valutare se esistono rischi che il rappresentante possa perseguire un interesse diverso dall’interesse dell’azionista;

b)

gli Stati membri possono limitare o escludere l’esercizio dei diritti dell’azionista attraverso un rappresentante in mancanza di istruzioni di voto specifiche per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto dell’azionista;

c)

gli Stati membri possono limitare o escludere il trasferimento della delega a un’altra persona, ma ciò non impedisce a un rappresentante che sia una persona giuridica di esercitare, tramite un membro dei suoi organi di direzione o di amministrazione o un suo dipendente, i poteri conferitigli.

Un conflitto di interessi ai sensi del presente paragrafo può sussistere in particolare nei casi in cui il rappresentante:

i)

sia un azionista di controllo della società o sia un altro soggetto controllato da tale azionista;

ii)

sia membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della società o di un azionista di controllo o di un soggetto controllato di cui al punto i);

iii)

sia un dipendente o un revisore della società o di un azionista di controllo o di un soggetto controllato di cui al punto i);

iv)

abbia legami familiari con una delle persone fisiche di cui ai punti da i) a iii).

4.   Il rappresentante esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dall’azionista che esso rappresenta.

Gli Stati membri possono chiedere ai rappresentanti di tenere traccia delle istruzioni di voto per un determinato periodo minimo e di confermare su richiesta che le istruzioni di voto sono state rispettate.

5.   Una persona che agisca in qualità di rappresentante può ricevere deleghe da parte di più di un azionista, senza limitazioni riguardo al numero di azionisti rappresentati. La legge applicabile consente a un rappresentante che detenga deleghe di più azionisti di esprimere per un azionista un voto diverso da quello espresso per un altro.

Articolo 11

Formalità per la nomina e la notifica del rappresentante

1.   Gli Stati membri consentono agli azionisti di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Inoltre, gli Stati membri consentono alle società di accettare le notifiche di designazione effettuate con mezzi elettronici e provvedono affinché tutte le società offrano ai loro azionisti almeno un modo effettivo di notifica con mezzi elettronici.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti possano essere designati, e la loro designazione notificata alla società, esclusivamente per iscritto. Oltre a questo requisito formale essenziale, la designazione di un rappresentante, la notifica della designazione alla società e la formulazione delle istruzioni di voto, se del caso, al rappresentante possono essere solo assoggettate a requisiti formali necessari, rispettivamente, ad assicurare l’identificazione dell’azionista e del rappresentante o ad assicurare la possibilità di verificare il contenuto delle istruzioni di voto e solo nella misura in cui detti requisiti siano proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

3.   Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alla revoca della designazione di un rappresentante.

Articolo 12

Voto per corrispondenza

Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti la possibilità di votare per corrispondenza prima dell’assemblea. Il voto per corrispondenza può essere assoggettato unicamente ai requisiti e ai vincoli necessari ad assicurare l’identificazione degli azionisti e solo nella misura in cui detti requisiti e vincoli sono proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.

Articolo 13

Soppressione di taluni impedimenti all’effettivo esercizio dei diritti di voto

1.   Il presente articolo si applica nei casi in cui una persona fisica o giuridica, riconosciuta come azionista dalla legge applicabile, agisca, nel quadro di un’attività professionale, per conto di un’altra persona fisica o giuridica (il «cliente»).

2.   Qualora la legge applicabile imponga requisiti di comunicazione, come condizione preliminare per l’esercizio dei diritti di voto da parte di un azionista di cui al paragrafo 1, detti requisiti non vanno al di là di un elenco che comunica alla società l’identità di ciascun cliente e il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto per suo conto.

3.   Qualora la legge applicabile imponga requisiti formali riguardo all’autorizzazione di un azionista di cui al paragrafo 1 a esercitare diritti di voto, o alle istruzioni di voto, detti requisiti formali non vanno al di là di quanto necessario, rispettivamente, per l’identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di voto e sono proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

4.   Un azionista di cui al paragrafo 1 è autorizzato ad esprimere il voto conferito da determinate azioni in maniera diversa rispetto a quello relativo ad altre azioni.

5.   Qualora la legge applicabile limiti il numero delle persone che un azionista può designare come rappresentanti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, tale limitazione non impedisce all’azionista di cui al paragrafo 1 del presente articolo di conferire una delega a ciascuno dei suoi clienti o ad una terza parte designata da un cliente.

Articolo 14

Risultato della votazione

1.   La società determina per ogni delibera almeno il numero di azioni per le quali sono stati espressi voti validi, la proporzione di capitale che tali voti rappresentano, il numero totale di voti validamente espressi, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e, se applicabile, il numero delle astensioni.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere o consentire alle società di prevedere che, se nessun azionista richiede un pieno rendiconto del voto, sia sufficiente determinare i risultati della votazione solo nella misura in cui ciò è necessario per assicurare che per ogni delibera sia stata raggiunta la maggioranza richiesta.

2.   Entro un termine, determinato dalla legge applicabile ma comunque non oltre quindici giorni dopo l’assemblea, la società pubblica sul suo sito Internet i risultati della votazione determinati a norma del paragrafo 1.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme giuridiche che gli Stati membri hanno adottato o possono adottare circa le formalità necessarie affinché una delibera sia ritenuta valida o la possibilità di una successiva impugnazione dei risultati della votazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 agosto 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

In deroga al primo comma, gli Stati membri in cui al 1o luglio 2006 fossero in vigore disposizioni nazionali che limitano o vietano la designazione di un rappresentante nell’ambito della casistica di cui all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, punto ii), mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 10, paragrafo 3, per quanto riguarda siffatta limitazione o divieto, entro il 3 agosto 2012.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il numero di giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 7, paragrafo 3, e qualsiasi modifica al riguardo; la Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)   GU C 318 del 23.12.2006, pag. 42.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 15 febbraio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2007.

(3)   GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 714.

(4)   GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

(5)   GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(6)   GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(7)   GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

(8)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)   GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.


14.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/25


DIRETTIVA 2007/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2007

concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Molti incidenti si verificano perché i conducenti di veicoli commerciali pesanti non si accorgono della presenza di altri utenti stradali nelle immediate vicinanze o a fianco del proprio veicolo. Questi incidenti avvengono spesso in corrispondenza di incroci, confluenze e rotatorie allorché il conducente, cambiando direzione, non si rende conto della presenza di altri utenti stradali negli angoli ciechi della zona immediatamente circostante il veicolo. Si calcola che circa 400 persone muoiano ogni anno in Europa in tali circostanze, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di utenti stradali vulnerabili quali ciclisti, motociclisti e pedoni.

(2)

Nel libro bianco del 12 settembre 2001, dal titolo «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», la Commissione ha stabilito l’obiettivo di dimezzare il numero di vittime in incidenti stradali nell'Unione europea entro il 2010. Nel terzo programma d’azione sulla sicurezza stradale la Commissione ha assunto l’impegno di studiare la possibilità di installare nei veicoli commerciali pesanti già in circolazione dispositivi per la visione indiretta al fine di ridurre gli angoli ciechi, contribuendo in tal modo a ridurre il numero di vittime in incidenti stradali.

(3)

Il gruppo di alto livello CARS 21, nella tabella di marcia da applicare nell’arco di dieci anni contenuta nella relazione finale riguardante un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo (A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century), raccomandava un approccio integrato in materia di sicurezza stradale, fondato in particolare sull'introduzione obbligatoria di nuovi dispositivi di sicurezza, quali gli specchi volti a ridurre gli angoli ciechi dei veicoli commerciali pesanti.

(4)

I dispositivi per la visione indiretta, quali gli specchi grandangolari e di accostamento, le telecamere, gli schermi o altri dispositivi omologati per la visione indiretta migliorano il campo di visibilità del conducente ed aumentano la sicurezza dei veicoli.

(5)

La direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, presenta un notevole potenziale di riduzione del numero delle vittime, ma riguarda soltanto i veicoli di nuova immatricolazione.

(6)

I veicoli già in circolazione non sono pertanto soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/97/CE. Si calcola che non vi sarà una completa sostituzione di tali veicoli prima del 2023.

(7)

Per contribuire a ridurre il numero di incidenti stradali mortali o gravi causati da tali veicoli e nei quali sono coinvolti utenti stradali vulnerabili, occorre nel frattempo provvedere a che nei veicoli di cui trattasi siano installati a posteriori dispositivi perfezionati per la visione indiretta.

(8)

Nei veicoli già in circolazione dovrebbero essere installati specchi che riducano gli angoli ciechi laterali e siano nel contempo conformi alle prescrizioni tecniche della direttiva 2003/97/CE. Ciò è tecnicamente praticabile per la maggior parte dei veicoli in causa.

(9)

È tuttavia adeguato e proporzionato prevedere esenzioni e deroghe per i veicoli con rimanente durata di vita breve, per i veicoli dotati di specchi laterali il cui campo di visibilità è solo minimamente inferiore a quello previsto dalla direttiva 2003/97/CE e per i veicoli in cui l'installazione di specchi conformi a detta direttiva non sia economicamente sostenibile.

(10)

Gli automezzi appartenenti alle categorie N2 e N3 originariamente immatricolati e/o omologati e/o messi in servizio prima del 1o gennaio 2000 e che circolano principalmente per il loro interesse storico non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle procedure contenute nella presente direttiva.

(11)

Per gli automezzi pesanti ai quali non si può imporre di adeguarsi interamente ai requisiti della presente direttiva per motivi tecnici e/o economici, le autorità competenti dovrebbero autorizzare e approvare soluzioni alternative. In questi casi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli elenchi delle soluzioni tecniche consentite e approvate alla Commissione, la quale a sua volta dovrebbe metterli a disposizione di tutti gli Stati membri.

(12)

Per consentire al mercato di far fronte a una forte domanda di specchi durante un breve lasso di tempo, è opportuno prevedere un periodo transitorio.

(13)

I veicoli commerciali pesanti sui quali, prima delle date di attuazione della direttiva 2003/97/CE, sono stati installati a posteriori dispositivi per la visione indiretta che coprono ampiamente il campo di visibilità richiesto dalla suddetta direttiva dovrebbero essere esentati dagli obblighi della presente direttiva.

(14)

L'equipaggiamento dei veicoli già in circolazione dovrebbe essere accompagnato da misure adeguate volte a sensibilizzare sui pericoli legati all'esistenza di angoli ciechi nei veicoli commerciali pesanti, comprese attività di informazione rivolte agli utenti stradali vulnerabili sul corretto uso e posizionamento dei dispositivi per la visione indiretta.

(15)

Anche i veicoli diversi da quelli interessati dalla presente direttiva, quali i veicoli commerciali leggeri e gli autobus, che non dispongono di dispositivi adeguati per la visione indiretta sono coinvolti in incidenti dovuti agli angoli ciechi. La legislazione comunitaria sui requisiti di sicurezza attiva e passiva dovrebbe pertanto essere sottoposta a un riesame costante per migliorare e promuovere la sicurezza stradale.

(16)

Al fine di disporre di un'analisi più completa e di una futura strategia per la riduzione del numero di incidenti dovuti agli angoli ciechi, la Commissione, sulla base della decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (4), e di altri atti comunitari pertinenti, tra cui la decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul programma statistico comunitario 2003-2007 (5), dovrebbe raccogliere dagli Stati membri i dati attinenti e procedere ad una loro adeguata elaborazione.

(17)

La direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (6), dispone che sui veicoli a motore utilizzati per il trasporto di merci con una massa autorizzata massima superiore a 3,5 tonnellate debbano essere effettuati controlli tecnici periodici almeno su base annua. I veicoli commerciali pesanti dovrebbero, tra l'altro, installare specchi retrovisori che siano conformi ai requisiti della presente direttiva al fine di passare il controllo tecnico. I certificati di controllo tecnico rilasciati dagli Stati membri per i veicoli immatricolati nei rispettivi territori sono reciprocamente riconosciuti ai fini della libera circolazione dei veicoli sulle strade degli Stati membri.

(18)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l’equipaggiamento a posteriori dei veicoli già in circolazione nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza fra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce obblighi per l'installazione di sistemi per la visione indiretta nei veicoli delle categorie N2 e N3 di cui all'allegato II, punto 2, sezione A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (8), che sono immatricolati nella Comunità.

Articolo 2

1.   La presente direttiva si applica ai veicoli di categoria N2 e N3 che non sono omologati o non sono omologati come singoli veicoli ai sensi della direttiva 2003/97/CE.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

ai veicoli di categoria N2 e N3 immatricolati prima del 1o gennaio 2000;

b)

ai veicoli di categoria N2 che abbiano una massa autorizzata totale massima che non supera le 7,5 tonnellate, nei quali è impossibile installare uno specchio di categoria V in modo tale da garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

i)

nessuna parte dello specchio è situata a meno di 2 m (può applicarsi una tolleranza di +10 cm) dal suolo, indipendentemente dalla posizione in cui è regolato lo specchio, quando il veicolo si trova in condizioni di carico pari al peso totale tecnicamente ammissibile; e

ii)

lo specchio è completamente visibile dal posto di guida;

c)

ai veicoli di categoria N2 e N3 che sono soggetti a misure nazionali che sono entrate in vigore prima delle date di attuazione della direttiva 2003/97/CE e impongono il montaggio, dal lato del passeggero, di altri dispositivi per la visione indiretta che coprono almeno il 95 % del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V definiti nella suddetta direttiva.

Articolo 3

1.   A decorrere dal 6 agosto 2007 e non oltre il 31 marzo 2009 gli Stati membri prescrivono che in tutti i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano installati, dal lato del passeggero, specchi grandangolari e di accostamento conformi a quanto rispettivamente prescritto per gli specchi di categoria IV e V dalla direttiva 2003/97/CE.

2.   In deroga al paragrafo 1, le prescrizioni della presente direttiva sono ritenute rispettate se i veicoli sono dotati, dal lato del passeggero, di specchi grandangolari e di accostamento la cui combinazione di campi di visibilità copre almeno il 95 % del campo di visibilità totale a livello del suolo di uno specchio di categoria IV e almeno l'85 % del campo di visibilità totale a livello del suolo di uno specchio di categoria V ai sensi della direttiva 2003/97/CE.

3.   I veicoli di cui all'articolo 2 che, a causa della mancanza di soluzioni tecniche disponibili ed economicamente sostenibili, non possono essere dotati di specchi conformi ai criteri di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono essere dotati di specchi supplementari e/o di altri dispositivi di visione indiretta, purché la combinazione di tali dispositivi copra non meno del 95 % del campo di visibilità a livello del suolo di uno specchio di categoria IV e non meno dell'85 % del campo di visibilità a livello del suolo di uno specchio di categoria V ai sensi della direttiva 2003/97/CE.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di soluzioni tecniche conformi alle disposizioni del presente articolo. La Commissione mette a disposizione del pubblico di tutti gli Stati membri tali informazioni notificate mediante il suo sito web o qualsiasi altro mezzo appropriato.

Articolo 4

1.   La conformità ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, è determinata in base alla prova fornita da uno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 96/96/CE.

2.   La Commissione, assistita dai comitati di cui all'articolo 8 della direttiva 96/96/CE e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, nell'ambito dei rispettivi mandati, adotta le misure appropriate per garantire che i dispositivi di cui all'articolo 3 della presente direttiva siano installati e sottoposti a controllo tecnico di conformità e di idoneità su strada in accordo con i requisiti fissati dalla presente direttiva. Dette misure devono essere prese non oltre il 6 agosto 2008.

Articolo 5

Entro il 6 agosto 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, unitamente a uno studio sugli incidenti dovuti agli angoli ciechi che riguardi tutti i veicoli e tutti i costi sostenuti, al fine di migliorare la sicurezza stradale. Sulla base di un'analisi costi-benefici più completa, la relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta relativa alla revisione della legislazione vigente.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 agosto 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  Parere del 14 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 giugno 2007.

(3)   GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(4)   GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(6)   GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(7)   GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(8)   GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/37/CE (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 60).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

14.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità

[notificata con il numero C(2007) 3327]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/496/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (4), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio della malattia.

(2)

A seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nella Repubblica ceca, la Commissione ha adottato la decisione 2007/434/CE, del 21 giugno 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nel pollame nella Repubblica ceca (5).

(3)

Nei giorni successivi, la Commissione ha adottato la decisione 2007/454/CE, del 29 giugno 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità (6) per confermare le aree A e B nella Repubblica ceca e la durata della regionalizzazione.

(4)

A seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Germania, la Commissione ha adottato la decisione 2007/483/CE, del 9 luglio 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania (7).

(5)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle aree A e B fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B in Germania e determinare la durata di tale regionalizzazione.

(6)

È necessario pertanto confermare l'applicazione dei provvedimenti cautelari provvisori di cui alle decisioni 2007/434/CE e 2007/483/CE. Inoltre, la situazione epidemiologica connessa alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame nella Repubblica ceca impone una modifica delle aree soggette a restrizioni e della durata delle misure.

(7)

Inoltre, l'Ungheria e il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione la cessazione, alla data del 12 marzo 2007, di tutte le misure di lotta contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 insorti nel proprio territorio e di conseguenza le misure istituite a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, per le aree A e B non sono più necessarie.

(8)

La decisione 2006/415/CE deve dunque essere modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)   GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(4)   GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/483/CE (GU L 180 del 10.7.2007, pag. 43).

(5)   GU L 161 del 22.6.2007, pag. 70.

(6)   GU L 172 del 30.6.2007, pag. 87.

(7)   GU L 180 del 10.7.2007, pag. 43.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione

dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Nome

CZ

Repubblica ceca

 

 

31.7.2007

 

Zona di protezione

 

BOHUŇOVICE

CEREKVICE NAD LOUČNOU

ČESKÉ HEŘMANICE

CHOCEŇ (in parte)

DŽBÁNOV

HORKY

HRUŠOVÁ (in parte)

KOSOŘÍN

TISOVÁ

VRAČOVICE-ORLOV (in parte)

VYSOKÉ MÝTO

ZÁLŠÍ

 

 

Zona di sorveglianza

 

BĚSTOVICE

BOHUŇOVICE

BOROVNICE

BOŠÍN

BRANDÝS NAD ORLICÍ

BUČINA

CEREKVICE NAD LOUČNOU

ČESKÉ HEŘMANICE

CHOCEŇ

CHOTOVICE (in parte)

DOBŘÍKOV

DOLNÍ ÚJEZD

DŽBÁNOV

HORKY

HRÁDEK

HRUŠOVÁ

JAVORNÍK

JEHNĚDÍ

KOLDÍN

KOSTELECKÉ HORKY

LEŠTINA (in parte)

LHOTY U PODŠTEJNA

LIBECINA

LITOMYŠL (in parte)

MAKOV

MORAŠICE

MOSTEK

NASAVRKY

NĚMČICE (in parte)

NOVÁ SÍDLA

NOVÉ HRADY

ORLICKÉ PODHŮŘÍ

OSÍK

OUCMANICE

PLCHOVICE

PODLESÍ

PODLESÍ (in parte)

PŘÍLUKA

PUSTINA

ŘEPNÍKY

ŘETOVÁ

ŘETŮVKA (in parte)

ŘÍDKÝ

SEČ

SEDLIŠTĚ

SKOŘENICE

SLATINA

SLOUPNICE

SRUBY

SUCHÁ LHOTA

SUDISLAV NAD ORLICÍ

SUDSLAVA

SVATÝ JIŘÍ

TISOVÁ

TRŽEK

TÝNIŠTKO

ÚJEZD U CHOCNĚ

ÚJEZDEC

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VELKÁ SKROVNICE

VIDLATÁ SEČ

VLČKOV (in parte)

VODĚRADY

VRACLAV

VRAČOVICE-ORLOV

VYSOKÉ MÝTO

ZÁDOLÍ

ZÁLŠÍ

ZÁMRSK

ZÁŘECKÁ LHOTA

 

DE

Germania

 

Comuni di:

6.8.2007

 

 

 

ALLENDORF

ARNSGEREUTH

BAD BLANKENBURG

BECHSTEDT

CURSDORF

DEESBACH

DÖSCHNITZ

GRÄFENTHAL

LICHTE

LICHTENHAIN

MARKTGÖLITZ

MELLENBACH-GLASBACH

MEURA

OBERHAIN

OBERWEISSBACH

PIESAU

PROBSTZELLA

REICHMANNSDORF

ROHRBACH

SAALFELD

SAALFELDER HÖHE

SCHMIEDEFELD

SCHWARZBURG

SITZENDORF

UNTERWEISSBACH

WITTGENDORF

 

Parte B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione

dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Nome

CZ

Repubblica ceca

00053

PARDUBICKÝ KRAJ:

OKRES

:

Chrudim, Pardubice

Svitavy

Ústí nad Orlicí

31.7.2007

 

 

00052

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:

OKRES

:

Hradec Králové

Rychnov nad Kněžnou

 

DE

Germania

 

DRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

6.8.2007»


Banca centrale europea

14.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/34


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 luglio 2007

recante la disciplina sugli appalti

(BCE/2007/5)

(2007/497/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto l’articolo 11.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare, l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) è tenuta all’osservanza del principio di efficienza in termini di costi e persegue il miglior rapporto qualità prezzo negli appalti di beni, servizi e lavori.

(2)

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) («direttiva sugli appalti») e il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) («regolamento finanziario») non si applicano alla BCE.

(3)

La BCE si attiene ai principi generali della normativa sugli appalti contenuti nella direttiva sugli appalti e nel regolamento finanziario,

DECIDE:

CAPITOLO I

REGOLE GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «appalti» si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra la BCE e uno o più fornitori aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

b)

per «appalti di lavori» si intendono gli appalti aventi per oggetto l’esecuzione o congiuntamente la progettazione e l’esecuzione di lavori. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

c)

per «appalti di forniture» si intendono gli appalti diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato «un appalto di forniture»;

d)

per «appalti di servizi» si intendono gli appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione di servizi. Un appalto avente per oggetto sia prodotti che servizi è considerato un «appalto di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto. Un appalto avente per oggetto servizi che preveda attività legate ai lavori solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale dell’appalto è considerato un appalto di servizi;

e)

per «accordo quadro» si intende un accordo concluso tra la BCE ed uno o più fornitori, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

f)

per «fornitore» si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di opere, prodotti o servizi; un fornitore che ha presentato una domanda di partecipazione ad una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di «candidato». Un fornitore che ha presentato un’offerta è designato con il termine di «offerente»;

g)

per «procedura aperta» si intende una procedura di aggiudicazione dove ogni fornitore interessato può presentare un’offerta;

h)

per «procedura ristretta» si intende una procedura nella quale ciascun fornitore può chiedere di partecipare e in cui soltanto i candidati invitati dalla BCE possono presentare un’offerta;

i)

per «procedura negoziata» si intende una procedura nella quale la BCE consulta i fornitori da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;

j)

per «dialogo competitivo» si intende una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità;

k)

per «sistema dinamico di acquisizione» si intende un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della BCE. Il sistema è limitato nel tempo ed è aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia fornitore che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri;

l)

per «asta elettronica» si intende un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

m)

per «invito ad offrire» si intende l’invito trasmesso a candidati o fornitori a presentare un’offerta e che precisa la procedura, le esigenze della BCE e i termini e le condizioni contrattuali;

n)

per «scritto» o «per iscritto» si intende qualsiasi espressione composta da parole o cifre che può essere letta, riprodotta e poi comunicata, e che può comprendere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

o)

per «giorni» si intendono i giorni di calendario.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   La BCE svolge procedure di appalto di fornitura, servizi e lavori per conto proprio in conformità delle norme contenute nella presente decisione.

2.   Conformemente alla presente decisione, la BCE può anche realizzare procedure comuni di aggiudicazione per conto proprio e per conto di una o più banche centrali nazionali (BCN) e/o per conto di istituzioni e organi comunitari e/o organizzazioni internazionali. In tali ipotesi, la BCE precisa nella documentazione di gara quali altre amministrazioni aggiudicatrici partecipano alla medesima procedura e il previsto schema delle relazioni contrattuali.

3.   La presente decisione non si applica ad appalti concernenti:

a)

la fornitura di servizi e di beni da parte delle BCN alla BCE nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche connesse all’Eurosistema/SEBC;

b)

le procedure di appalto organizzate dalle BCN o da istituzioni e organi comunitari o organizzazioni internazionali alle quali la BCE prende parte, purché le regole che disciplinano tali procedure di appalto siano coerenti con i principi generali della normativa in materia di appalti;

c)

gli accordi con altre istituzioni o organi della Comunità o organizzazioni internazionali che la BCE conclude nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche;

d)

gli appalti di banconote che sono regolati dall’indirizzo BCE/2004/18, del 16 settembre 2004, sull’appalto di banconote in euro (4);

e)

l’emissione, la vendita, l’acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti e i servizi finanziari relativi a tali operazioni;

f)

l’acquisto o la locazione, con qualsiasi modalità finanziaria, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

g)

i contratti di lavoro tra la BCE e il suo personale stipulati conformemente alle condizioni di impiego della BCE;

h)

i servizi di arbitrato e di conciliazione; e

i)

i servizi di ricerca e sviluppo, a meno che i risultati derivanti da tali servizi siano destinati esclusivamente ad uso della BCE e i servizi siano interamente retribuiti da quest’ultima.

Articolo 3

Principi generali

Ciascuna procedura di appalto è condotta in conformità dei principi generali di trasparenza e pubblicità, parità di accesso e di trattamento, così come dei principi di non discriminazione e leale concorrenza.

Articolo 4

Soglie

1.   Gli appalti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 3, sono aggiudicati in conformità delle procedure previste al capitolo II.

2.   Gli appalti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia inferiore alle soglie sono aggiudicati in conformità delle procedure previste al capitolo III.

3.   Si applicano le seguenti soglie:

a)

211 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;

b)

5 300 000 EUR per gli appalti di lavori.

Articolo 5

Calcolo del valore stimato di un appalto

1.   Il calcolo del valore di un appalto si basa sull’importo complessivo dovuto, al netto dell’IVA, come valutato dalla BCE. Il calcolo include tutti i costi accessori, in particolare i costi legati a clausole di opzione, rinnovi del contratto, retribuzioni premio, interessi, commissioni, spese di viaggio e alloggio, premi o pagamenti a candidati o offerenti.

2.   La stima deve risultare valida al momento in cui la BCE decide la procedura di appalto adeguata.

3.   Non è consentito frazionare un appalto al fine di eludere l’applicazione delle procedure previste nella presente decisione.

4.   Per il calcolo del valore stimato degli appalti di lavori, si tiene conto dei costi totali legati all’esecuzione del lavoro, incluso il valore delle forniture necessarie per l’esecuzione dei lavori che la BCE mette a disposizione dell’appaltatore. Sono inclusi anche i costi legati alla progettazione ed alla pianificazione se fanno parte dell’appalto di lavori.

5.   In relazione ai contratti per la fornitura continuativa di beni e servizi, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a)

nel caso di appalti di durata determinata, il valore complessivo per la loro intera durata;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata, il valore mensile moltiplicato per 48.

6.   Nel caso di appalti successivi di forniture, servizi o lavori della stessa tipologia, il calcolo del valore stimato dell’appalto si basa sul valore complessivo attuale degli appalti successivi aggiudicati durante i 12 mesi precedenti. La stima viene corretta, dove possibile, al fine di tenere in considerazione le variazioni quantitative o di valore attese nei 12 mesi che seguono l’appalto iniziale.

7.   Se un appalto è suddiviso in più lotti, o se diversi appalti da aggiudicare sono strettamente connessi tra loro e hanno per oggetto i medesimi compiti, si considera il valore complessivo di tutti i lotti o singoli appalti. Se il valore complessivo è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 3, si applica a tutti i lotti e appalti la procedura definita nel capitolo II della presente decisione. La BCE può ricorrere, tuttavia, alla procedura di cui all’articolo 29 o, se applicabile, a quella di cui all’articolo 31, in relazione ai lotti/singoli appalti il cui valore stimato sia inferiore a 80 000 EUR, al netto dell’IVA, per forniture e servizi e inferiore a 1 milione di EUR, al netto dell’IVA, per lavori, purché il valore stimato complessivo di tutti i lotti esentati non ecceda il 20 % del valore stimato complessivo di tutti i lotti.

8.   Il valore dei contratti quadro si calcola sulla base del valore massimo stimato, al netto dell’IVA, di tutti gli appalti previsti per la durata complessiva dell’accordo quadro.

Articolo 6

Eccezioni

1.   Nelle ipotesi che seguono la BCE può aggiudicare un appalto direttamente ad un fornitore oppure derogare a specifici obblighi procedurali:

a)

quando, per ragioni inderogabili, l’appalto può essere affidato solamente ad uno specifico fornitore. Tali ragioni possono essere di natura tecnica, artistica o giuridica, ma non di natura economica;

b)

quando, per ragioni di urgenza estrema derivante da eventi non prevedibili dalla BCE, i termini per le procedure di appalto non possono essere rispettati;

c)

quando la BCE ha qualificato l’appalto come segreto o quando l’esecuzione dell’appalto richiede l’adozione di speciali misure di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dalle regole di sicurezza della BCE, ovvero quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali della BCE;

d)

in caso di forniture, quando i prodotti di cui si tratta sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; la presente disposizione non si estende alla produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo;

e)

per l’acquisto di forniture a condizioni di particolare vantaggio da un fornitore che sta liquidando in maniera definitiva la propria attività, dal curatore fallimentare o dal liquidatore di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista da leggi o regolamenti nazionali.

2.   Indipendentemente dal valore dell’appalto, la BCE può aggiudicare un appalto conformemente all’articolo 29 se l’oggetto principale dell’appalto rientra in uno dei seguenti servizi:

a)

servizi alberghieri o di ristorazione;

b)

servizi legali;

c)

servizi di collocamento del personale e di fornitura;

d)

servizi investigativi e di sicurezza;

e)

servizi di istruzione e formazione tecnica e professionale;

f)

servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Articolo 7

Durata e proroghe

1.   Di regola la durata di un appalto non supera i quattro anni, salvo in casi debitamente motivati.

2.   Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni:

a)

il bando di gara o, nel caso di una procedura a norma del capitolo III, la richiesta di offerta, prevedano la possibilità di proroga;

b)

le eventuali proroghe siano debitamente motivate; e

c)

le eventuali proroghe siano state considerate nel calcolare il valore dell’appalto ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione.

La totalità di tutte le proroghe non supera la durata dell’appalto iniziale.

3.   Altrimenti, la durata di un appalto a tempo determinato può essere prorogata solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 6.

Articolo 8

Forniture, servizi e lavori addizionali

1.   La BCE può richiedere forniture, servizi o lavori addizionali all’operatore economico al quale era stato aggiudicato l’appalto iniziale, quando:

a)

la documentazione di gara prevede la possibilità di forniture, servizi o lavori addizionali; e

b)

le forniture, i servizi o i lavori addizionali sono stati presi in considerazione nel calcolare il valore dell’appalto conformemente all’articolo 5 della presente decisione.

2.   Inoltre, la BCE può richiedere al contraente originario forniture, servizi o lavori addizionali che si rendono necessari per il perseguimento degli scopi dell’appalto a seguito di circostanze impreviste, laddove:

a)

le forniture, i servizi o i lavori addizionali non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti; o

b)

le forniture, i servizi o i lavori addizionali, sebbene separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari affinché questo venga portato a termine.

Ad ogni modo, l’importo complessivo di forniture, servizi o lavori addizionali non supera di norma il 50 % dell’importo dell’appalto iniziale.

3.   Se le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 non sono soddisfatte, gli appalti di forniture, servizi o lavori addizionali possono essere aggiudicati solo in base a quanto stabilito agli articoli 4 e 6 della presente decisione.

CAPITOLO II

PROCEDURE PUBBLICHE DI AGGIUDICAZIONE

SEZIONE 1

Tipi di procedure

Articolo 9

Aspetti generali

1.   La BCE aggiudica gli appalti il cui valore stimato supera l’importo delle soglie sopra definite mediante procedura aperta. In casi motivati, la BCE può ricorrere a una procedura ristretta, a una procedura negoziata o a un dialogo competitivo alle condizioni sotto indicate.

2.   La BCE può anche predisporre contratti quadro o sistemi dinamici di acquisizione aggiudicando in tal modo appalti in conformità delle condizioni definite rispettivamente agli articoli 15 e 16.

3.   Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere integrate attraverso un’asta elettronica come descritto all’articolo 17.

4.   La BCE può bandire concorsi di progettazione. La procedura per i concorsi di progettazione è definita nel bando di concorso e soddisfa i principi generali previsti per i medesimi.

Articolo 10

Pubblicazione di opportunità di appalto

1.   Quando la BCE intende realizzare una procedura di aggiudicazione conformemente alle regole definite nel presente capitolo II pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet della BCE. Se del caso, la BCE ne dà pubblicità su altri mezzi di comunicazione idonei. Gli annunci sul sito Internet e/o su altri mezzi di comunicazione non devono precedere la pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale. In caso di discrepanze tra le diverse versioni del bando, la versione facente fede e prevalente rispetto alle altre è quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

2.   La BCE può, inoltre, pubblicare un avviso di preinformazione indicando il valore stimato complessivo degli appalti, per categoria di servizi o gruppi di prodotti, e le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che essa intende aggiudicare durante un esercizio di bilancio. In tale caso, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 18, paragrafo 4, i termini per la presentazione delle domande e delle offerte possono essere abbreviati per tutti gli appalti indicati nell’avviso.

Articolo 11

Procedura aperta

1.   Un volta pubblicato un bando di gara, tutti i fornitori interessati possono richiedere l’invio dell’invito ad offrire se questo non è reso disponibile attraverso mezzi elettronici. La BCE fornisce l’invito ad offrire entro sei giorni dal ricevimento della richiesta laddove la stessa sia stata effettuata in tempo utile prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2.   Gli offerenti interessati presentano le proprie offerte entro la scadenza prevista dalla BCE allegando tutta la documentazione richiesta dalla BCE.

3.   La BCE aggiudica l’appalto all’offerente che meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara/invito ad offrire.

Articolo 12

Procedura ristretta

1.   La BCE può utilizzare la procedura ristretta se:

a)

le esigenze della BCE possono essere definite con precisione tale da consentire la comparazione di tutte le offerte e l’aggiudicazione dell’appalto senza ulteriori negoziazioni con gli offerenti; e

b)

è necessario limitare il numero delle offerte per ragioni di ordine amministrativo o legate alla natura dell’appalto.

2.   Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura ristretta. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

3.   La BCE verifica l’idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita a presentare un’offerta almeno cinque candidati idonei, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione. L’invito ad offrire è trasmesso per iscritto e contemporaneamente a tutti i candidati invitati a presentare un’offerta.

4.   Gli offerenti invitati presentano la propria offerta entro la scadenza stabilita dalla BCE e producono tutta la documentazione da questa richiesta.

5.   La BCE aggiudica l’appalto all’offerente che meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nell’invito ad offrire.

Articolo 13

Procedura negoziata

1.   La BCE può utilizzare una procedura negoziata nei seguenti casi eccezionali:

a)

qualora si tratti di lavori, forniture o servizi la cui natura o i cui rischi non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi; o

b)

quando la natura dei servizi renda impossibile stabilire le specifiche dell’appalto con una precisione sufficiente da permettere di aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta.

2.   La BCE può anche impiegare la procedura negoziata quando non sia stata presentata alcuna offerta accettabile in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. La BCE non è tenuta alla pubblicazione di un nuovo bando di gara se include nella procedura negoziata esclusivamente tutti gli offerenti che hanno preso parte alla precedente procedura, hanno soddisfatto i criteri di selezione e hanno presentato le proprie offerte conformemente ai requisiti formali di gara. Se non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta che soddisfi i requisiti formali di gara, la BCE può anche iniziare una procedura negoziata senza bando conformemente all’articolo 29.

3.   Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata. Questi devono presentare la propria domanda entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

4.   La BCE verifica l’idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita almeno tre candidati idonei che soddisfano i criteri di selezione a presentare un’offerta, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano tali criteri di selezione. L’invito ad offrire è trasmesso per iscritto contemporaneamente a tutti i candidati invitati a presentare un’offerta.

5.   A seguito della valutazione delle offerte, la BCE può negoziare con gli offerenti al fine di ricondurre le offerte di questi in linea con le sue necessità. La BCE può avviare le negoziazioni:

a)

con l’offerente che occupa il primo posto in graduatoria. Se le negoziazioni con quest’ultimo falliscono, la BCE può ricominciare le negoziazioni con l’offerente che occupa il successivo posto in graduatoria; o

b)

contemporaneamente con tutti gli offerenti che abbiano presentato un’offerta che fondamentalmente soddisfi le necessità tecniche e commerciali della BCE. In tale caso, il numero di offerenti ammessi alle negoziazioni può essere ridotto in fasi successive a seguito dell’applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell’invito ad offrire.

Prima dell’inizio delle negoziazioni, la BCE informa tutti gli offerenti relativamente alle modalità con le quali queste verranno condotte.

6.   Le negoziazioni possono riguardare le offerte tecniche, le offerte commerciali degli offerenti, nonché i termini e le condizioni contrattuali, purché l’ambito della procedura di aggiudicazione non sia sostanzialmente modificato. La BCE può altresì invitare gli offerenti a presentare un’offerta modificata. Durante le negoziazioni, la BCE garantisce parità di trattamento a tutti gli offerenti invitati.

7.   Una volta chiuse le negoziazioni, la BCE aggiudica l’appalto all’offerente che meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell’invito ad offrire.

Articolo 14

Dialogo competitivo

1.   La BCE può utilizzare un dialogo competitivo nel caso di appalti particolarmente complessi in cui non sia possibile definire le necessità della BCE in modo tale che l’appalto possa essere aggiudicato attraverso una procedura aperta o ristretta.

2.   Una volta pubblicato il bando di gara, i fornitori interessati possono proporre domanda di partecipazione al dialogo. Questi devono presentare le proprie domande di partecipazione entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

3.   La BCE verifica l’idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita almeno tre candidati idonei a partecipare al dialogo e trasmette loro la richiesta di proposta che precisa le necessità della BCE. Lo scopo del dialogo è di identificare e definire la soluzione più idonea a soddisfare le necessità della BCE. La BCE può discutere tutti gli aspetti dell’appalto con i candidati scelti.

4.   Durante il dialogo, la BCE assicura a tutti i candidati parità di trattamento. Inoltre, la BCE non può rivelare agli altri candidati le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato che partecipa al dialogo competitivo senza il suo consenso scritto.

5.   La BCE prosegue il dialogo fino a che essa non sia in grado di individuare, se del caso anche dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possono soddisfare le sue necessità. Se previsto nel bando di gara o nella richiesta di proposta, la BCE può condurre il dialogo in fasi successive al fine di ridurre il numero delle soluzioni da discutere durante la fase di dialogo. La BCE seleziona le soluzioni da esaminare attraverso l’applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nella richiesta di proposta.

6.   Dopo aver dichiarato concluso il dialogo, la BCE invita i candidati che vi hanno preso parte a presentare le proprie offerte definitive sulla base delle soluzioni presentate e precisate durante il dialogo.

7.   La BCE valuta le offerte ricevute in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nella richiesta di proposta. La BCE può richiedere agli offerenti di chiarire o precisare taluni aspetti delle loro offerte o di confermare gli impegni in esse contenuti, purché ciò non abbia l’effetto di modificare aspetti sostanziali dell’offerta e non rischi di falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. Una volta completata la valutazione, la BCE aggiudica l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 15

Accordi quadro

1.   La BCE può utilizzare accordi quadro quando conclude regolarmente appalti di forniture, servizi o lavori analoghi senza essere in grado di definire i tempi esatti di consegna e/o le necessità in dettaglio.

2.   Ai fini della conclusione di un appalto che costituisce un accordo quadro, la BCE segue le procedure sopra descritte per tutte le fasi fino all’aggiudicazione dell’accordo quadro. Se la BCE intende concludere un accordo quadro con diversi fornitori, essa aggiudica almeno tre accordi, purché vi sia un numero sufficiente di fornitori che soddisfi i criteri di selezione e di aggiudicazione. Il bando di gara precisa l’ambito e il numero di accordi quadro da aggiudicare.

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in conformità delle procedure definite nel presente articolo.

3.   Quando un accordo quadro è concluso con un unico fornitore, gli appalti basati su tale accordo sono aggiudicati nei limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro. Nella misura in cui ciò sia necessario, la BCE può richiedere per iscritto al fornitore di integrare l’offerta inizialmente presentata. Tali offerte integrative non devono comportare variazioni sostanziali dei termini e delle condizioni dell’accordo quadro.

4.   Quando gli accordi quadro sono conclusi con diversi fornitori, gli appalti possono essere aggiudicati:

a)

applicando i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire una gara; o

b)

qualora tali criteri non siano precisati, la BCE può riaprire una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro.

In quest’ultimo caso, la BCE aggiudica l’appalto conformemente alla seguente procedura:

la BCE invita i fornitori per iscritto a presentare un’offerta nei termini specificati nella richiesta di proposta. La richiesta di proposta precisa anche i criteri sulla base dei quali l’appalto sarà aggiudicato,

i fornitori devono presentare le proprie offerte per iscritto entro il termine stabilito dalla BCE, e

la BCE aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione precisati nella richiesta di proposta.

Articolo 16

Sistema dinamico di acquisizione

1.   La BCE può procurare beni, servizi e lavori di uso corrente attraverso il sistema dinamico di acquisizione. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano la procedura aperta.

2.   Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, la BCE:

a)

pubblica un bando di gara precisando che si utilizza un sistema dinamico di acquisizione e inserendo un riferimento all’indirizzo Internet dove possono essere reperite le condizioni d’offerta;

b)

offre attraverso mezzi elettronici, dalla pubblicazione del bando e fino al termine del sistema, l’accesso libero, diretto e completo alle condizioni d’offerta e a qualsiasi documento complementare; e

c)

indica nelle condizioni d’offerta, tra l’altro, i criteri di selezione e di aggiudicazione, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica utilizzata, nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione.

3.   Per tutta la sua durata, il sistema è aperto a qualsivoglia fornitore che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato un’offerta indicativa conforme alle condizioni d’offerta. Gli offerenti possono migliorare le proprie offerte indicative in ogni momento, purché queste continuino a soddisfare le condizioni d’offerta. Non possono essere posti a carico degli offerenti contributi di carattere amministrativo.

4.   Al ricevimento delle offerte indicative, la BCE verifica, entro un termine ragionevole, l’idoneità degli offerenti e il soddisfacimento dei criteri di selezione. Essa controlla anche se le offerte indicative soddisfano le condizioni d’offerta. La BCE informa gli offerenti al più presto in merito alla loro ammissione o meno a partecipare al sistema dinamico di acquisizione.

5.   Ogni specifico appalto il cui valore superi la soglia definita di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è oggetto di un separato invito ad offrire. Prima di emettere tale invito, la BCE pubblica un bando di gara semplificato nella Gazzetta ufficiale invitando tutti i fornitori interessati a presentare un’offerta indicativa, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di invio del bando in forma semplificata. La BCE non può procedere all’aggiudicazione fino a quando essa non abbia terminato la valutazione di tutte le offerte indicative pervenute entro il suddetto termine.

6.   Al completamento della valutazione, la BCE invita tutti gli offerenti ammessi al sistema a presentare un’offerta entro un tempo ragionevole. La BCE aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Se del caso, questi criteri possono essere formulati più precisamente nell’invito ad offrire.

7.   Se il valore di uno specifico appalto è inferiore alla soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la BCE può invitare cinque o tre offerenti ammessi al sistema conformemente alla procedura definita nell’articolo 29.

8.   Un sistema dinamico di acquisizione non può durare più di quattro anni, eccetto in casi dovutamente giustificati.

Articolo 17

Aste elettroniche

1.   Esclusi i casi di dialogo competitivo, la BCE può integrare le procedure di aggiudicazione di cui sopra attraverso un’asta elettronica, purché le specifiche dell’appalto possano essere fissate in maniera precisa.

L’asta elettronica riguarda:

a)

unicamente i prezzi, quando l’appalto è aggiudicato al prezzo più basso; o

b)

i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi delle offerte indicati nel capitolato d’oneri, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

2.   Se la BCE intende ricorrere ad un’asta elettronica, lo indica nel bando di gara. Inoltre, l’invito ad offrire contiene, tra l’altro, le seguenti informazioni:

a)

gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

b)

i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell’oggetto dell’appalto;

c)

le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d)

le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;

e)

le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f)

le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonché sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

3.   L’asta elettronica può essere avviata solo dopo la presentazione e la valutazione iniziale delle offerte. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica ad offrire nuovi prezzi e/o nuovi valori; l’invito contiene tutte le informazioni rilevanti sul collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

4.   Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’interessato. L’invito precisa altresì la formula matematica da utilizzare nell’asta elettronica per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono tuttavia essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

5.   Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, la BCE comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni sufficienti a consentire loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d’oneri. La BCE può inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti a quella fase dell’asta; tuttavia, in nessun caso essa può rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.

6.   La BCE dichiara conclusa un’asta elettronica dopo la scadenza del termine precisato nell’invito a partecipare all’asta. Il termine può consistere in una data e un’ora determinate oppure in un lasso di tempo che deve trascorrere dalla presentazione dell’ultima offerta contenente un nuovo prezzo o nuovo valore. La BCE specifica nell’invito la tempistica per tutte le aste poste in essere in diverse fasi.

7.   Dopo aver dichiarato conclusa l’asta elettronica, la BCE aggiudica l’appalto in funzione del risultato dell’asta elettronica.

Articolo 18

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

1.   Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, la BCE tiene conto, in particolare, della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2.   Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3.   Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo:

a)

il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; e

b)

il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data dell’invio dell’invito ad offrire.

4.   Nei casi in cui la BCE ha pubblicato un avviso di preinformazione conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, che è stato inviato almeno 52 giorni prima del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai meno di 22 giorni.

5.   Qualora i bandi di gara siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione può essere ridotto di sette giorni.

6.   Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte è possibile qualora la BCE offra l’accesso libero e diretto per via elettronica all’invito ad offrire a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara e se il testo del bando specifica l’indirizzo Internet al quale è possibile reperire la documentazione. Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.

7.   Se, in una procedura aperta, l’invito ad offrire, sebbene richiesto in tempo utile, non è fornito entro sei giorni, ovvero quando le offerte possono essere formulate solo dopo una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati all’invito ad offrire, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti i fornitori abbiano il tempo sufficiente per predisporre le offerte.

8.   Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, qualora l’urgenza renda impossibile rispettare i termini previsti nel presente articolo, la BCE può porre in essere una procedura accelerata. In tali casi si applicano i seguenti termini minimi:

a)

un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, o a 10 giorni se il bando è stato trasmesso per via elettronica, secondo il formato e le modalità di trasmissione dei bandi; e

b)

un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di ricezione dell’invito ad offrire.

9.   Prima della scadenza, la BCE può prorogare i termini stabiliti dal bando di gara o nella documentazione di gara, nei casi in cui essa modifica la documentazione di gara o in altri casi debitamente motivati.

SEZIONE 2

Svolgimento della procedura

Articolo 19

Comunicazioni a candidati e offerenti

1.   Durante la procedura di aggiudicazione, i candidati e gli offerenti comunicano solo con la(e) persona(e) di riferimento indicate dalla BCE. La BCE specifica nel bando di gara e/o nell’invito ad offrire i mezzi di comunicazione da utilizzare. I mezzi di comunicazione sono comunemente disponibili e di carattere non discriminatorio.

2.   I candidati/gli offerenti presentano le proprie domande di partecipazione/offerte per iscritto conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di gara/invito ad offrire.

3.   La BCE può condurre procedure di aggiudicazione per via elettronica in linea con i requisiti generali stabiliti per gli appalti per via elettronica, come precisato nell’articolo 42 della direttiva sugli appalti in combinato disposto con l’allegato X della medesima. In tale caso, il bando di gara specifica, in particolare, i requisiti formali che i candidati/offerenti devono osservare e la modalità di accesso alla piattaforma elettronica. La BCE può stabilire che vengano accettate solo domande di partecipazione/offerte presentate per via elettronica.

4.   I candidati o gli offerenti possono presentare alla BCE, per iscritto, domande concernenti il bando di gara, l’invito ad offrire o la documentazione da allegare in conformità delle condizioni definite nel bando di gara o nell’invito ad offrire. La BCE risponde a tali quesiti entro un termine ragionevole e comunica le risposte a tutti i candidati/offerenti in maniera anonima se tali risposte sono rilevanti per ciascuno di essi.

5.   La BCE garantisce che le informazioni fornite dai candidati e dagli offerenti siano trattate ed archiviate in conformità con i principi di riservatezza e, nella misura in cui siano stati forniti dati personali, in conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati personali.

Articolo 20

Richiesta di documentazione e chiarimenti integrativi

Dopo l’apertura delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE può richiedere ai candidati e agli offerenti di integrare la documentazione fornita o di chiarire specifici punti. Tali richieste non devono comportare una distorsione della concorrenza o trattamenti iniqui tra i candidati/offerenti e non devono condurre ad un’alterazione delle condizioni delle domande di partecipazione o delle offerte.

Articolo 21

Rettifiche della documentazione di gara

1.   Se, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE riscontra un errore, un’imprecisione o un’omissione o qualsiasi altro errore nel testo del bando di gara, dell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, essa rettifica l’errore e ne informa tutti i candidati o offerenti in maniera appropriata.

2.   Se i candidati o gli offerenti ritengono incomplete, incoerenti o illegali le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, comunicano le proprie riserve, per iscritto, alla BCE. I candidati/offerenti devono comunicare le proprie riserve senza immotivato ritardo non appena vengano, o possano venire, a conoscenza delle irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni come richiesto ovvero rigettare la richiesta indicandone le ragioni. Le eccezioni relative ai requisiti prescritti dalla BCE non comunicate alla medesima entro un termine ragionevole non possono essere proposte in una fase più avanzata.

Articolo 22

Invito ad offrire

1.   Di regola, l’invito ad offrire, contiene almeno:

a)

un riferimento al bando di gara pubblicato;

b)

i requisiti formali di gara, in particolare il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale le offerte devono essere inviate, la lingua o le lingue nelle quali le offerte devono essere predisposte, la forma nella quale l’offerta deve essere presentata e il periodo di validità di un’offerta;

c)

le opzioni integrative relative ai lavori, i servizi e le forniture addizionali, così come il numero di possibili rinnovi e proroghe, laddove previsti;

d)

l’elenco dei documenti che gli offerenti sono tenuti a presentare; e

e)

la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto o, se del caso, l’ordine di importanza decrescente di tali criteri, se questi non figurano nel bando di gara.

2.   All’invito ad offrire sono allegati:

a)

una copia del capitolato d’oneri che definisca le necessità della BCE o, nel caso di dialogo competitivo, una copia della richiesta di proposta che definisca le necessità della BCE;

b)

una copia della bozza di appalto, delle condizioni generali di contratto della BCE oppure del documento che specifichi le caratteristiche fondamentali dell’appalto; e

c)

qualsiasi altro documento che la BCE consideri rilevante.

Se tali documenti sono resi disponibili per via elettronica, l’invito ad offrire specifica le modalità con le quali gli offerenti possono accedervi.

SEZIONE 3

Valutazione

Articolo 23

Principi generali

1.   La BCE valuta tutte le offerte in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 26 dopo avere:

verificato i requisiti formali dell’offerta,

verificato l’idoneità degli offerenti ai sensi dell’articolo 24, e

valutato il soddisfacimento dei criteri di selezione di cui all’articolo 25.

2.   La BCE aggiudica l’appalto all’offerente che meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione.

3.   Le domande di partecipazione e le offerte non sono aperte prima della scadenza del termine per la presentazione. Le domande di partecipazione e le offerte sono aperte in presenza di almeno due membri del personale e l’apertura è verbalizzata. A meno che non sia diversamente specificato, i candidati e gli offerenti non possono partecipare all’apertura.

4.   Il processo di valutazione e il suo esito sono documentati in una relazione di valutazione.

Articolo 24

Idoneità di candidati/offerenti

1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi successivi, tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nell’UE possono partecipare a procedure di appalto. Le procedure di aggiudicazione sono altresì accessibili a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo che abbia ratificato l’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio o abbia concluso con l’UE un accordo bilaterale sugli appalti, alle condizioni stabilite nei predetti accordi. I fornitori di altri paesi terzi possono essere ammessi a partecipare in base all’esclusiva discrezionalità della BCE.

2.   I raggruppamenti temporanei di fornitori possono partecipare alle procedure di appalto alle condizioni stabilite nel bando di gara o nell’invito ad offrire. La BCE può richiedere che i raggruppamenti temporanei adottino una specifica forma giuridica qualora l’appalto sia aggiudicato ad essi, ove tale forma sia necessaria per la corretta esecuzione dell’appalto.

3.   La BCE può escludere candidati o offerenti dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione se questi sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, riciclaggio dei proventi di attività illecite, coinvolgimento in un’organizzazione criminale o in qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, della BCE o delle BCN.

4.   La BCE può escludere i candidati o gli offerenti dalla partecipazione in ogni momento se:

a)

si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali;

b)

siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla moralità professionale;

c)

siano stati ritenuti responsabili di un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;

d)

non siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, dell’amministrazione aggiudicatrice o nel quale l’appalto deve essere eseguito;

e)

siano stati dichiarati responsabili da un giudice o da un tribunale arbitrale di seria violazione contrattuale per inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nell’ambito di un’altra procedura di appalto;

f)

i dirigenti, il personale o gli agenti dei medesimi si trovino in conflitto di interessi;

g)

siano responsabili di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla BCE;

h)

contattino altri candidati o offerenti al fine di restringere la concorrenza.

5.   I candidati o gli offerenti devono certificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni sopra elencate e/o fornire le prove indicate nel bando di gara o nell’invito ad offrire. Se tali condizioni dovessero verificarsi nel corso della procedura il candidato/offerente interessato informa la BCE senza ingiustificato ritardo.

Articolo 25

Criteri di selezione

1.   La BCE precisa nel bando di gara i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato/offerente di eseguire l’appalto. I criteri di selezione sono relativi alla capacità economica, finanziaria, tecnica o professionale del candidato o dell’offerente.

2.   La BCE può indicare un livello minimo di capacità al di sotto del quale i candidati o gli offerenti non possono essere scelti. Tali livelli minimi sono precisati nel bando di gara.

3.   Inoltre, la BCE può richiedere ai candidati o agli offerenti di provare di essere abilitati ad eseguire l’appalto in base al diritto nazionale, come dimostrato dall’iscrizione a un registro di commercio o a un albo professionale, da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall’appartenenza ad una specifica organizzazione, da un’autorizzazione espressa o da una posizione nel registro IVA.

4.   La BCE precisa nel bando di gara i documenti che i candidati o gli offerenti devono presentare come prova della propria capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale. La documentazione richiesta non esorbita dall’oggetto dell’appalto e tiene in considerazione i legittimi interessi dei fornitori con particolare riguardo alla tutela dei loro segreti tecnici e commerciali.

5.   Se, per qualche ragione eccezionale che la BCE considera giustificata, l’offerente o il candidato non è in grado di fornire i documenti richiesti, quest’ultimo può provare la propria capacità in qualsiasi altro modo che la BCE considera idoneo.

6.   Un fornitore può, se del caso e per un appalto specifico, avvalersi delle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti sussistenti con essi. In tal caso, il fornitore deve dimostrare alla BCE che avrà a disposizione le risorse necessarie per eseguire l’appalto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento temporaneo di fornitori può avvalersi delle capacità dei partecipanti del gruppo.

Articolo 26

Criteri di aggiudicazione

1.   La BCE specifica nel bando di gara o nell’invito ad offrire se essa intende aggiudicare l’appalto all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa o a quello che offre il prezzo più basso.

2.   Quando l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, la BCE precisa nel bando di gara o nell’invito ad offrire o, nel caso di dialogo competitivo, nella richiesta di proposta:

a)

i criteri qualitativi in base ai quali verranno valutate le offerte. Tali criteri devono essere legati all’oggetto dell’appalto in questione e possono includere, ad esempio, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d’utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; e

b)

la ponderazione relativa che essa attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo ed il massimo deve essere appropriato.

Laddove, a parere della BCE, la ponderazione non sia possibile per ragioni dimostrabili, essa indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Articolo 27

Offerte anormalmente basse

1.   La BCE può rifiutare le offerte che appaiono essere anormalmente basse rispetto ai beni, lavori o servizi offerti.

2.   Prima di poter respingere tali offerte, la BCE richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione. Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

a)

l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;

b)

le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente;

c)

l’originalità dell’offerta; o

d)

il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione.

La BCE verifica detti elementi costitutivi tenendo in considerazione le giustificazioni e le prove ricevute.

3.   Se l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la BCE può rifiutare l’offerta anche solo per tale ragione a meno che l’offerente sia in grado di provare, entro un termine sufficiente stabilito dalla BCE, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente in conformità delle procedure e delle decisioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 28

Comunicazione delle decisioni sulla selezione e l’aggiudicazione

1.   Quanto prima, la BCE comunica la propria decisione, per iscritto, a tutti i candidati o offerenti le cui domande di partecipazione o offerte sono state rigettate.

2.   La comunicazione è effettuata almeno 15 giorni prima della sottoscrizione del contratto da parte della BCE.

3.   Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, i candidati e gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto delle proprie domande di partecipazione o delle loro offerte. Gli offerenti esclusi la cui offerta era ammissibile possono anche chiedere il nome del candidato aggiudicatario, così come le caratteristiche e i relativi vantaggi dell’offerta di quest’ultimo.

4.   Tuttavia, la BCE può decidere di non divulgare alcune informazioni ove la loro diffusione pregiudichi i legittimi interessi commerciali di altri fornitori, ostacoli l’applicazione della legge o sia in altro modo contraria all’interesse pubblico.

5.   Inoltre, la BCE pubblica un avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale relativo all’esito della procedura di appalto. L’avviso viene trasmesso entro 48 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

CAPITOLO III

APPALTI SOTTOSOGLIA

Articolo 29

Procedure prive di pubblicazione di un bando

1.   Gli appalti il cui valore stimato complessivo è sotto la soglia indicata dall’articolo 4, paragrafo 3, e gli appalti di servizi elencati nell’articolo 6, paragrafo 2, sono aggiudicati in conformità delle procedure che seguono.

2.   Se il valore dell’appalto supera o è pari a 50 000 EUR per beni e servizi, o a 500 000 EUR per lavori, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei, se disponibili, a presentare un’offerta entro il termine stabilito alla BCE.

Se il valore dell’appalto è inferiore a dette soglie, ma pari o superiore a 10 000 EUR, la BCE invita almeno tre fornitori idonei, se disponibili, a presentare un’offerta.

In entrambi i casi, la BCE fa pervenire ai fornitori una richiesta di proposta che specifichi le richieste della BCE e i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto. Nel fissare il termine per la presentazione delle offerte, la BCE tiene in considerazione la complessità dell’appalto e il tempo necessario per preparare un’offerta.

3.   La BCE seleziona i fornitori invitati a partecipare alla procedura tra gli offerenti ammessi a un sistema dinamico di acquisizione o, ove non sia stato istituito un tale sistema, da un elenco di fornitori registrati oppure, ove non sia creato un tale elenco, sulla base di una adeguata analisi di mercato. La preselezione dei fornitori idonei è prevista ad esclusiva discrezione della BCE. Gli elenchi di fornitori registrati sono aperti a ciascun fornitore interessato che offra quel tipo di fornitura, servizio o lavoro per il quale sia stato stilato l’elenco. La BCE pubblicizza regolarmente attraverso mezzi adeguati la possibilità di iscriversi nei suddetti elenchi.

4.   Alternativamente, la BCE può pubblicare un bando di gara sul suo sito Internet o utilizzando altri adeguati mezzi di comunicazione. In tale caso, la richiesta di proposta è trasmessa a tutti i fornitori che abbiano dichiarato il proprio interesse a partecipare entro il termine stabilito dalla BCE.

5.   Le offerte ricevute vengono valutate in base ai criteri stabiliti nella richiesta di proposta. A seguito della valutazione delle offerte scritte, la BCE può intraprendere negoziazioni con gli offerenti, se tale possibilità era prevista nella richiesta di offerta. Le negoziazioni possono essere avere luogo in maniera consecutiva in base all’ordine della graduatoria degli offerenti oppure negoziazioni parallele con tutti gli offerenti.

6.   La BCE aggiudica l’appalto all’offerente che meglio soddisfi i criteri stabiliti nella richiesta di proposta.

7.   La procedura è esperita in conformità dei principi generali stabiliti dall’articolo 3. Gli articoli 19, 20, 21, 24 e 27 si applicano conseguentemente.

Articolo 30

Comunicazione agli offerenti ed elenco degli appaltatori

1.   A seguito della decisione di aggiudicazione, la BCE informa gli altri offerenti, entro un tempo ragionevole e per iscritto, dell’esito della procedura d’appalto.

2.   Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire le ragioni principali del rigetto della loro offerta. Si applica conseguentemente l’articolo 28, paragrafo 4.

3.   La BCE pubblica annualmente un elenco degli appalti con un valore superiore a 50 000 EUR che sono stati aggiudicati in conformità dell’articolo 29 o a cui è stata concessa un’eccezione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1. L’elenco precisa il nome degli operatori economici ai quali gli appalti sono stati aggiudicati, l’oggetto e il valore degli appalti.

Articolo 31

Aggiudicazione diretta

La BCE può aggiudicare appalti sulla base di una singola offerta se il valore stimato dell’appalto è inferiore a 10 000 EUR, al netto dell’IVA, o se è stata concessa un’eccezione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Cancellazione delle procedure d’appalto

1.   La BCE può cancellare una procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento prima che l’appalto sia sottoscritto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto di richiedere alcuna forma di risarcimento.

2.   La decisione della BCE di cancellare rispetta i principi generali stabiliti nell’articolo 3.

3.   La BCE motiva la decisione e la porta a conoscenza dei candidati o degli offerenti.

Articolo 33

Procedura d’impugnazione

1.   Nelle procedure pubbliche di appalto di cui al capitolo II, i candidati/offerenti possono impugnare per iscritto la decisione della BCE di rigettare la loro domanda di partecipazione o offerta entro 15 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 3, o se non sono richieste informazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’impugnazione deve contenere tutte le informazioni che la sostengono e le eccezioni motivate.

2.   L’impugnazione deve essere indirizzata all’autorità di controllo degli appalti della BCE. Se l’autorità di controllo degli appalti reputa che la decisione di rigetto della domanda di partecipazione o dell’offerta del ricorrente sia stata assunta in violazione della presente decisione o dei principi generali della normativa in materia di appalti, dispone che la procedura di aggiudicazione, o parte di questa, sia ripetuta oppure decide direttamente a riguardo. Diversamente, l’impugnazione è respinta. L’autorità di controllo degli appalti comunica al ricorrente per iscritto la propria decisione entro il mese successivo alla data di ricevimento dell’impugnazione. La decisione precisa le ragioni sulle quali si fonda.

3.   L’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se considerato opportuno, l’autorità di controllo degli appalti può sospendere la procedura d’appalto o l’aggiudicazione dell’appalto.

Articolo 34

Giurisdizione

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia tra la BCE e un fornitore in relazione alla presente decisione o a una specifica procedura d’appalto. Se è esperibile una procedura d’impugnazione ai sensi dell’articolo 33, il ricorrente deve attendere la decisione della BCE relativa all’impugnazione prima di sottoporre la questione alla Corte di giustizia. I termini stabiliti nel trattato decorrono dalla ricezione della decisione in merito all’impugnazione.

Articolo 35

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o agosto 2007 e abroga e sostituisce la circolare amministrativa 05/2006, del 27 giugno 2006, sugli appalti BCE.

2.   Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità della circolare amministrativa 05/2006. Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di appalto abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta.

Fatta a Francoforte sul Meno, il 3 luglio 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)   GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2005, pag. 1).

(4)   GU L 320 del 21.10.2004, pag. 21.

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


14.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/s3


AVVISO AI LETTORI

Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell’ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 con una presentazione semplificata, nelle allora lingue ufficiali dell’Unione europea.

È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.

Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle versioni linguistiche precedenti l’allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1o gennaio 2007.

Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 e le relative rettifiche.

GU del 27 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


GU del 29 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 387

L 34


GU del 30 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50