ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 181

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
11 luglio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 805/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine

3

 

*

Regolamento (CE) n. 807/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

10

 

*

Regolamento (CE) n. 808/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, relativo al divieto di pesca dello sgombro nelle zone CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV per le navi battenti bandiera della Spagna

12

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/484/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2007, che proroga l’azione comune 2006/439/PESC relativa all’ulteriore contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

14

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006)

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

11.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/1


REGOLAMENTO (CE) N. 805/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

114,6

ZZ

132,9

0709 90 70

IL

42,1

TR

90,1

ZZ

66,1

0805 50 10

AR

68,4

UY

59,2

ZA

56,7

ZZ

61,4

0808 10 80

AR

77,4

BR

88,2

CL

93,8

CN

102,3

NZ

102,9

US

105,9

UY

60,7

ZA

91,4

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

86,4

CL

95,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

114,0

ZZ

90,8

0809 10 00

TR

194,3

ZZ

194,3

0809 20 95

TR

283,2

US

484,1

ZZ

383,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

129,4

ZZ

129,4

0809 40 05

IL

131,5

ZZ

131,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


11.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/3


REGOLAMENTO (CE) N. 806/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione per la gestione di detti contingenti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine (2), è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1458/2003 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3)

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4).

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(6)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori al regime suddetto.

(7)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(8)

Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore delle carni suine di cui ai codici NC riportati nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2.   Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

3.   Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 di cui ai gruppi G2 e G3 dell'allegato I si considerano:

a)

«lombate disossate», le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo;

b)

«filetto mignon», il pezzo comprendente la carne dei muscoli musculus major psoas e musculos minor psoas, con o senza testa, anche non rifilato.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, per ciascun numero d'ordine, è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2.   Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine riportati nell'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale di cui trattasi.

3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

b)

nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, sono presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda ai fini del massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

5.   I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 4.

6.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1458/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1191/2006 (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 3).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).


ALLEGATO I

Numero d'ordine

Numero del gruppo

Codici NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

(EUR/t)

Quantità in tonnellate

(peso del prodotto)

09.4038

G2

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati

250

35 265

09.4039

G3

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Filetto fresco, refrigerato o congelato

300

5 000

09.4071

G4

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati o da spalmare, non cotti

747

3 002

1601 00 99

Altri

502

09.4072

G5

1602 41 10

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

784

6 161

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.4073

G6

0203 11 10

0203 21 10

Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate

268

15 067

09.4074

G7

0203 12 11

Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli

389

5 535

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434


ALLEGATO II

PARTE A

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 806/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 806/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 806/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 806/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 806/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 806/2007.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 806/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 806/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 806/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 806/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 806/2007.

in ungherese

:

806/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 806/2007.

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 806/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 806/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 806/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 806/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 806/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 806/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 806/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 806/2007.

PARTE B

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

in bulgaro

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 806/2007.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 806/2007.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 806/2007.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 806/2007.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 806/2007.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 806/2007.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007.

in inglese

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 806/2007.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 806/2007.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 806/2007.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 806/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 806/2007.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 806/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 806/2007.

in neerlandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 806/2007.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 806/2007.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 806/2007.

in rumeno

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 806/2007.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 806/2007.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 806/2007.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 806/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 806/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1458/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5, primo comma

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 5, paragrafo 11, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 11, secondo comma

Articolo 6, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, secondo comma

Articolo 7, primo comma

Articolo 2

Articolo 7, secondo comma

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato II bis

Allegato II, parte A

Allegato II ter

Allegato II, parte B

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI


11.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/10


REGOLAMENTO (CE) N. 807/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2007

recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L'autorizzazione per l'utilizzazione della metaldeide nell'agricoltura biologica prevista nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è scaduta il 31 marzo 2006.

(2)

Diversi Stati membri hanno segnalato che gli agricoltori biologici nel loro territorio non dispongono di valide alternative all'utilizzazione della metaldeide per il controllo dei molluschi su alcuni seminativi.

(3)

Si ritiene pertanto necessario reintrodurre per un periodo di tempo limitato l'autorizzazione per l'impiego della metaldeide, in attesa dei risultati della ricerca di nuovi metodi per il controllo dei molluschi e di una maggiore disponibilità di sostanze alternative.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Al punto 1 della parte B («Antiparassitari») dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, nella tabella III («Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici»), alla voce «metaldeide», la data «31 marzo 2006» è sostituita dalla data «31 marzo 2008».


11.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/12


REGOLAMENTO (CE) N. 808/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2007

relativo al divieto di pesca dello sgombro nelle zone CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV per le navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

18

Stato membro

Spagna

Stock

MAC/2CX14-

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque comunitarie della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

Data

13.6.2007


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

11.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/14


AZIONE COMUNE 2007/484/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

che proroga l’azione comune 2006/439/PESC relativa all’ulteriore contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/439/PESC (1), che ha termine il 30 giugno 2007.

(2)

In base alla valutazione della missione OSCE in Georgia e alle raccomandazioni del Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e della Commissione, il contributo dell’UE dovrebbe proseguire fino a tutto il 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2006/439/PESC è prorogata fino al 31 dicembre 2007.

Articolo 2

L’importo di riferimento finanziario di cui all’articolo 4 dell’azione comune 2006/439/PESC copre la spesa relativa al periodo che va dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2007.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 174 del 28.6.2006, pag. 9.


Rettifiche

11.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/15


Rettifica della decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 378 del 27 dicembre 2006 )

La decisione 1904/2006/CE va letta come segue:

DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 151 e 308,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato istituisce la cittadinanza dell’Unione, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale dei rispettivi Stati membri. Si tratta di un importante elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del processo di integrazione europea.

(2)

La Comunità dovrebbe rendere i cittadini pienamente consapevoli della loro cittadinanza europea, dei vantaggi che essa presenta nonché dei loro diritti e doveri, che devono essere promossi nel rispetto del principio di sussidiarietà e nell’interesse della coesione.

(3)

È particolarmente urgente rendere i cittadini europei pienamente consapevoli della loro cittadinanza dell’Unione europea nel contesto dell’ampia riflessione sul futuro dell’Europa avviato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005. Il programma «Europa per i cittadini» dovrebbe pertanto integrare le altre iniziative attuate in tale contesto e non sovrapporsi ad esse.

(4)

Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all’integrazione europea occorre perciò dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), proclamata il 7 dicembre 2000.

(5)

La promozione della cittadinanza attiva costituisce un elemento fondamentale per rafforzare non solo la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza, ma anche la coesione e lo sviluppo della democrazia.

(6)

Nel contesto della strategia d’informazione e comunicazione dell’Unione europea, occorre garantire un’ampia divulgazione e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

(7)

Per avvicinare l’Europa ai suoi cittadini e permettere a questi di partecipare pienamente alla costruzione di un’Europa sempre più vicina, è necessario rivolgersi a tutti i cittadini e ai residenti legali nei paesi partecipanti e promuovere la loro partecipazione a scambi e ad attività di cooperazione di carattere transnazionale, per contribuire a sviluppare il senso di appartenenza a ideali europei comuni.

(8)

Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 1988, ha auspicato un grande sforzo per intensificare i contatti tra i cittadini dei diversi Stati membri e ha considerato giustificato e opportuno un sostegno specifico dell’Unione europea alle iniziative di gemellaggio tra città di diversi Stati membri.

(9)

Il Consiglio europeo ha rilevato in più occasioni la necessità di avvicinare l’Unione europea e le sue istituzioni ai cittadini degli Stati membri e ha esortato le istituzioni dell’Unione a mantenere e a promuovere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile organizzata, favorendo così la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e ai procedimenti decisionali, sottolineando i valori essenziali comuni ai cittadini europei.

(10)

Con la decisione 2004/100/CE, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (5), il Consiglio ha istituito un programma di azione che ha confermato la necessità di promuovere un dialogo costante con le organizzazioni della società civile e le municipalità e di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini.

(11)

I progetti dei cittadini con valenza transnazionale e intersettoriale sono strumenti importanti per raggiungere i cittadini e promuovere la consapevolezza europea, l’integrazione politica europea, l’inclusione sociale e la reciproca comprensione.

(12)

Le organizzazioni della società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale sono elementi importanti della partecipazione attiva dei cittadini nella società e contribuiscono a rafforzare tutti gli aspetti della vita pubblica. Esse inoltre fanno da tramite tra l’Europa e i suoi cittadini. Pertanto la loro collaborazione transnazionale dovrebbe essere promossa e incoraggiata.

(13)

I centri di ricerca sulla politica europea possono contribuire con le loro idee e riflessioni al dibattito su scala europea. Inoltre, in quanto legame tra le istituzioni europee e i cittadini, è opportuno sostenere le attività che riflettono il loro impegno nei confronti della costruzione dell’identità e della cittadinanza europea mediante l’istituzione di procedure che prevedano criteri di trasparenza per la promozione di reti di informazione e di scambio.

(14)

Occorre anche proseguire l’azione intrapresa dall’Unione europea nel quadro della decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (6) per la preservazione e la commemorazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni. In tal modo, può essere mantenuta la consapevolezza dell’intera dimensione e delle tragiche conseguenze della seconda guerra mondiale e può essere alimentata la memoria universale, quale strumento per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro.

(15)

Nella dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio europeo di Nizza, del 7-9 dicembre 2000, si afferma che «nell’azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport.»

(16)

Occorre prestare particolare attenzione all’integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri in progetti e attività transnazionali.

(17)

I paesi candidati e i paesi dell’EFTA parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo sono considerati come possibili partecipanti ai programmi comunitari, in base agli accordi conclusi con tali paesi.

(18)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato l’«Agenda per i Balcani occidentali: procedere verso l’integrazione europea», che invita i paesi dei Balcani occidentali a partecipare ai programmi e alle agenzie comunitari. Questi paesi dovrebbero pertanto essere considerati come possibili partecipanti ai programmi comunitari.

(19)

Il programma dovrebbe essere oggetto di verifiche regolari e valutazioni indipendenti in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, in modo da permettere gli adattamenti necessari alla corretta applicazione delle misure.

(20)

Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero avvalersi di obiettivi e di indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine.

(21)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (qui di seguito: «il regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (8), che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi della semplicità e della coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero di casi in cui la Commissione ha la responsabilità diretta della loro attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l’entità delle risorse e l’onere amministrativo connesso al loro impiego.

(22)

Sono altresì necessarie misure per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.

(23)

In base al principio di sana gestione finanziaria, l’attuazione del programma può essere semplificata facendo ricorso al finanziamento forfettario, rispetto sia al sostegno concesso ai partecipanti al programma sia al sostegno comunitario per le strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma.

(24)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (9).

(25)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, per la natura transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(27)

È necessario adottare disposizioni transitorie per monitorare le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in applicazione della decisione 2004/100/CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma «Europa per i cittadini» (in appresso denominato «il programma») per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2.   Il programma contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

a)

dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa sempre più vicina, democratica e proiettata verso il mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando così la cittadinanza dell’Unione europea;

b)

sviluppare un sentimento d’identità europea, fondata su valori, storia e cultura comuni;

c)

promuovere un sentimento di appartenenza all’Unione europea da parte dei suoi cittadini;

d)

migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e promovendo la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.

Articolo 2

Obiettivi specifici del programma

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, in linea con gli obiettivi fondamentali del trattato, che sono realizzati su base transnazionale:

a)

avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di tutta Europa, perché possano condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla storia e operare per costruire il futuro;

b)

promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza europea e democrazia, valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione all’interno delle organizzazioni della società civile a livello europeo;

c)

avvicinare l’Europa ai suoi cittadini, promuovendo i valori e le realizzazioni dell’Europa e preservando la memoria del passato europeo;

d)

favorire l’interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l’unità dell’Europa, con un’attenzione particolare per le attività volte a promuovere più stretti contatti tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e quelli degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo tale data.

Articolo 3

Azioni

1.   Gli obiettivi del programma sono perseguiti sostenendo le azioni qui di seguito elencate, descritte in modo dettagliato nell’allegato, parte I:

a)

Cittadini attivi per l’Europa, comprendente:

gemellaggio di città;

progetti dei cittadini e misure di sostegno.

b)

Una società civile attiva in Europa, comprendente:

sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione);

sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo;

sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile.

c)

Insieme per l’Europa, comprendente:

eventi di grande visibilità, come commemorazioni, premi, manifestazioni artistiche, conferenze su scala europea;

studi, indagini e sondaggi d’opinione;

strumenti d’informazione e di diffusione.

d)

Memoria europea attiva, comprendente:

preservazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni e commemorazione delle vittime.

2.   Per ogni azione può essere data priorità all’integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri, come prevede l’obiettivo specifico di cui all’articolo 2, lettera d).

Articolo 4

Forma delle misure comunitarie

1.   Le misure comunitarie possono avere la forma di convenzioni di sovvenzione o di contratti di appalto.

2.   Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo forme e accordi specifici, quali sovvenzioni di funzionamento, sovvenzioni di azioni, borse di studio e premi.

3.   I contratti d’appalto riguarderanno l’acquisto di servizi, quali l’organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d’informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.

4.   Possono fruire di una sovvenzione comunitaria solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’allegato, parte II.

Articolo 5

Partecipazione al programma

Possono partecipare al programma i seguenti paesi (in appresso denominati «i paesi partecipanti»):

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi dell’EFTA parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

c)

i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi comunitari;

d)

i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell’ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 6

Accesso al programma

Il programma è accessibile a tutti i soggetti che promuovono la cittadinanza europea attiva, in particolare alle autorità e organizzazioni locali, ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione), ai gruppi di cittadini e ad altre organizzazioni della società civile.

Articolo 7

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il programma può comprendere attività in comune e innovative nel settore della cittadinanza europea attiva svolte con organizzazioni internazionali prestigiose, quali il Consiglio d’Europa e l’Unesco, sulla base di contributi comuni e conformemente al regolamento finanziario e alle norme proprie di ogni istituzione od organizzazione.

Articolo 8

Disposizioni di attuazione

1.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie per l’attuazione del programma secondo le modalità specificate nell’allegato.

2.   Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2:

a)

le modalità di attuazione del programma, compresi il piano di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;

b)

l’equilibrio generale tra le varie azioni del programma;

c)

le procedure di monitoraggio e di valutazione del programma;

d)

il sostegno finanziario (importo, durata, distribuzione e beneficiari) fornito dalla Comunità in relazione a tutte le sovvenzioni di funzionamento, agli accordi di gemellaggio pluriennali di cui all’azione 1 ed agli eventi di grande visibilità di cui all’azione 3.

3.   Tutte le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

4.   Nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 2, la Commissione può stabilire indirizzi per ogni azione definita nell’allegato, allo scopo di adattare il programma ai mutamenti delle priorità nel campo della cittadinanza europea attiva.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Coerenza con altri strumenti della Comunità e dell’Unione europea

1.   La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra il presente programma e gli strumenti in altri settori d’azione della Comunità, in particolare l’istruzione, la formazione professionale, la cultura, la gioventù, lo sport, l’ambiente, il settore dell’audiovisivo e i media, i diritti e le libertà fondamentali, l’inclusione sociale, l’uguaglianza tra i sessi, la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, la ricerca scientifica, la società dell’informazione e l’azione esterna della Comunità, in particolare a livello di politica europea di vicinato.

2.   Il programma può condividere risorse con altri strumenti della Comunità e dell’Unione europea per realizzare azioni che perseguono gli obiettivi comuni al programma e a tali altri strumenti.

Articolo 11

Risorse di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente programma, per il periodo di cui all’articolo 1, è fissata a 215 milioni EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   Il sostegno finanziario assume la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In funzione della natura dell’azione e dell’obiettivo perseguito possono essere concesse sovvenzioni a persone fisiche.

2.   La Commissione può assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti realizzati nel quadro del programma.

3.   A norma dell’articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e secondo la natura dell’azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o il ricorso a tabelle di costi unitari.

4.   Può essere autorizzato un cofinanziamento in natura.

5.   La Commissione può decidere, in considerazione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentarli dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l’azione o il programma di lavoro proposti.

6.   La quantità di informazioni che il beneficiario deve fornire può essere limitata per le sovvenzioni di importo limitato.

7.   In casi specifici, come la concessione di una sovvenzione di importo limitato, il beneficiario non è necessariamente tenuto a dimostrare il possesso della capacità finanziaria richiesta per realizzare il progetto o il programma di lavoro previsto.

8.   Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma agli organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale europeo, come definiti all’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non sono automaticamente ridotte in caso di rinnovo.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   La Commissione provvede affinché, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati dall’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, mediante controlli efficaci e mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono constatate irregolarità, con l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (11), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (12) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (13).

2.   Per le azioni comunitarie finanziate nel quadro del programma, si intende per irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza, a causa di una spesa indebita, un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci gestiti dalle Comunità.

3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo dell’aiuto finanziario erogato a favore di un’azione se accerta irregolarità, compresa l’inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della decisione individuale o del contratto o della convenzione che assegnano l’aiuto finanziario in questione, o qualora risulti che, senza che sia stata chiesta l’approvazione della Commissione, ad un’azione sono state apportate modifiche incompatibili con la natura o con le condizioni d’attuazione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro il termine stabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero delle somme già erogate.

5.   Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione assicura un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono utilizzati nell’attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

Gli obiettivi specifici possono essere riveduti conformemente all’articolo 251 del trattato.

2.   La Commissione assicura una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma e informa regolarmente il Parlamento europeo.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del programma entro il 31 dicembre 2010;

b)

una comunicazione sulla continuazione del programma entro il 31 dicembre 2011;

c)

una relazione di valutazione ex-post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 15

Disposizione transitoria

Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione 2004/100/CE continuano a valere, fino al loro completamento, le disposizioni di tale decisione.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate in virtù della decisione 2004/100/CE possono essere assegnati al programma.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Josep BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

Mauri PEKKARINEN

ALLEGATO

I.   DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Informazioni complementari sull’accesso al programma

Le organizzazioni della società civile di cui all’articolo 6 includono, tra l’altro, i sindacati, gli istituti di istruzione e le organizzazioni attive nel settore del volontariato e dello sport dilettantistico.

AZIONE 1: cittadini attivi per l’Europa

Questa azione costituisce la parte del programma imperniata in modo specifico su attività che coinvolgono i cittadini. Si tratta di attività che rientrano nei seguenti due tipi di misure:

Gemellaggio di città

Questa misura riguarda attività che comportano o promuovono scambi diretti tra cittadini europei attraverso la loro partecipazione ad iniziative attuate nel quadro del gemellaggio di città. Queste attività possono avere un carattere specifico o pilota, o prendere la forma di accordi strutturati, pluriennali, tra più partner, rispondenti a una strategia prestabilita e comprendenti una serie di attività, che vanno da riunioni di cittadini a conferenze o seminari specifici su argomenti d’interesse comune, con le relative pubblicazioni, organizzati nel quadro di attività di gemellaggio di città. Questa misura contribuirà attivamente a rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche tra i cittadini e tra le culture.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente al Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE), un organismo che persegue un obiettivo d’interesse generale europeo, attivo nel campo dei gemellaggi di città.

Progetti dei cittadini e misure di sostegno

Saranno sostenuti svariati progetti di carattere transnazionale e intersettoriale in cui intervengano direttamente i cittadini. Sarà attribuita priorità ai progetti intesi ad incoraggiare la partecipazione a livello locale. Questi progetti, dimensione e oggetto dei quali dipenderanno dall’evoluzione della società, esploreranno, in modi innovativi, le possibili risposte ai bisogni individuati. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie della società dell’informazione (TSI). Questi progetti riuniranno cittadini provenienti da diversi orizzonti, che agiranno insieme o discuteranno di questioni europee comuni, sviluppando così la comprensione reciproca e la sensibilizzazione al processo dell’integrazione europea.

Per migliorare il gemellaggio di città e i progetti dei cittadini è anche necessario attuare misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, mettere in comune le esperienze dei soggetti interessati ai livelli locale e regionale, compresi i pubblici poteri, e sviluppare nuove competenze, ad esempio attraverso la formazione.

Indicativamente, almeno il 45 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

AZIONE 2: una società civile attiva in Europa

Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione)

Gli organismi che sviluppano nuove idee e riflessioni sulle questioni europee sono importanti interlocutori istituzionali, che possono offrire indicazioni intersettoriali strategiche indipendenti alle istituzioni dell’Unione europea e contribuire al dibattito, in particolare sulla cittadinanza dell’Unione europea e sui valori e sulle culture europei. Questa misura mira a rafforzare la capacità istituzionale di organismi che sono rappresentativi, portatori di un effettivo valore aggiunto europeo, in grado di produrre rilevanti effetti moltiplicatori e di cooperare con altri soggetti a cui il programma si rivolge. Il rafforzamento delle reti transeuropee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all’associazione «Groupement d’études et de recherches Notre Europe» e all’«Institut für Europäische Politik», organismi che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo.

Sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo

Le organizzazioni della società civile costituiscono un elemento importante delle attività nel campo civico, dell’istruzione, culturale e politico per la partecipazione alla società. Esse sono necessarie e dovrebbero essere capaci di agire e cooperare a livello europeo. Dovrebbero inoltre poter partecipare alla formulazione di linee programmatiche attraverso la consultazione. Questa misura darà loro la capacità e la stabilità necessarie per agire in modo transettoriale e orizzontale e per fungere da catalizzatore transnazionale per i loro membri e per la società civile a livello europeo, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi del programma. Il rafforzamento delle reti transeuropee e delle associazioni europee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente a tre organismi che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo: la Piattaforma delle organizzazioni non governative sociali europee, il Movimento europeo e il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.

Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile

Le organizzazioni della società civile, a livello locale, regionale o nazionale o europeo, possono mobilitare i cittadini o rappresentarne gli interessi, mediante dibattiti, pubblicazioni, azioni di sensibilizzazione e altri progetti transnazionali concreti. Introdurre o sviluppare la dimensione europea nelle loro attività permetterà alle organizzazioni della società civile di rafforzare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio. Una cooperazione diretta tra le organizzazioni della società civile di vari Stati membri contribuirà alla comprensione reciproca di culture e punti di vista diversi, nonché all’individuazione di preoccupazioni e valori comuni. Questo potrà avvenire per mezzo di singoli progetti, ma una strategia a lungo termine avrà maggiore efficacia e permetterà di creare reti e sinergie.

Indicativamente, circa il 31 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

AZIONE 3: insieme per l’Europa

Eventi di grande visibilità

Saranno sostenuti nel quadro di questa misura eventi, organizzati dalla Commissione europea, se del caso in cooperazione con gli Stati membri o altri partner prestigiosi, che siano di una dimensione e di una portata rilevanti, abbiano una risonanza presso i popoli d’Europa, contribuiscano a rafforzare il loro senso d’appartenenza ad una stessa comunità, accrescano la loro consapevolezza della storia, delle realizzazioni e dei valori dell’Unione europea, li rendano partecipi del dialogo interculturale e contribuiscano allo sviluppo della loro identità europea.

Queste manifestazioni possono consistere nella commemorazione di avvenimenti storici, nella celebrazione di realizzazioni europee, in manifestazioni artistiche, in azioni di sensibilizzazione su temi specifici, in conferenze su scala europea e nell’assegnazione di premi destinati a mettere in luce realizzazioni di rilievo. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle TSI.

Studi

Al fine di migliorare la comprensione della cittadinanza attiva a livello europeo, la Commissione effettuerà studi, indagini e sondaggi d’opinione.

Strumenti d’informazione e di diffusione

La centralità riconosciuta ai cittadini e la diversità delle iniziative in materia di cittadinanza attiva implicano l’esigenza di fornire, tramite un portale Internet e altri strumenti, ampie informazioni sulle varie attività del programma, su altre azioni europee in relazione con la cittadinanza e su altre iniziative in questo settore.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all’«Association Jean Monnet», al «Centre européen Robert Schuman» e alle «Case d’Europa» federate sul piano nazionale ed europeo, organismi che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo.

Indicativamente, circa il 10 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

AZIONE 4: memoria europea attiva

Potranno essere sostenuti a titolo della presente azione progetti dei seguenti tipi:

progetti volti a preservare i principali siti e memoriali connessi con le deportazioni di massa, gli ex campi di concentramento ed altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili da parte dei nazisti nonché gli archivi che documentano tali tragedie, e a conservare la memoria delle vittime e di quanti, in condizioni estreme salvarono loro simili dall’olocausto;

progetti volti a commemorare le vittime degli stermini e delle deportazioni di massa connessi con lo stalinismo e a preservare i memoriali e gli archivi che documentano tali tragedie.

Circa il 4 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

II.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

La realizzazione del programma sarà guidata dai principi di trasparenza e di apertura ad un’ampia gamma di organizzazioni e di progetti. Di conseguenza, i progetti e le attività saranno scelti, di norma, mediante inviti a presentare proposte. Deroghe saranno possibili soltanto in casi molto particolari e in piena conformità all’articolo 168, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Il programma applicherà il principio delle partnership pluriennali basate su obiettivi concordati, fondandosi sull’analisi dei risultati, per garantire vantaggi reciproci alla società civile e all’Unione europea. La durata massima del finanziamento stanziato sulla base di una convenzione unica di sovvenzione a titolo del programma è limitata a tre anni.

Per alcune azioni potrà essere necessario adottare una gestione indiretta centralizzata da parte di un’agenzia esecutiva o, in particolare per l’azione 1, da parte di agenzie nazionali.

Tutte le azioni saranno realizzate su base transnazionale e promuoveranno la mobilità dei cittadini e delle idee nell’Unione europea.

La creazione di reti e la ricerca di effetti moltiplicatori, compreso il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), costituiranno elementi importanti e si rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella varietà delle organizzazioni interessate. Sarà favorito lo sviluppo di interazioni e di sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti al programma.

Il bilancio del programma può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, controllo, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività d’informazione e di pubblicazione, le spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa per l’assistenza amministrativa e tecnica che la Commissione ritenga necessaria per la gestione del programma.

La spesa amministrativa globale del programma dovrebbe essere proporzionata ai compiti previsti nel programma in questione e, indicativamente, dovrebbe rappresentare circa il 10 % del bilancio totale assegnato al programma.

La Commissione può svolgere, se necessario, attività di informazione, pubblicazione e diffusione, assicurando così un’ampia conoscenza e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

III.   CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti selezionati conformemente alla presente decisione, sarà istituito un sistema di audit per campionamento.

Il beneficiario di una sovvenzione deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a partire dall’ultimo pagamento e garantire che, se necessario, siano messi a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso di suoi partner o membri.

La Commissione può far eseguire un audit sull’uso fatto della sovvenzione, o direttamente da suoi funzionari o da altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in base ai risultati dell’audit la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.

Il personale della Commissione e il personale esterno da essa delegato devono poter accedere nei modi appropriati agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per tali audit.

La Corte dei conti e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) disporranno degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d’accesso.


(1)  GU C 28 del 3.2.2006, pag. 29.

(2)  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 81.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 5 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione comune del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio dell’11 dicembre 2006.

(4)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

(6)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(9)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(11)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(12)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.