ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/475/CE |
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2007/476/CE |
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2007/477/CE |
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2007/478/CE |
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2007/479/CE |
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2007/480/CE |
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2007/481/CE |
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2007/482/CE |
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Decisione della Commissione, del 9 luglio 2007, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [notificata con il numero C(2007) 3291] ( 1 ) |
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2007/483/CE |
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Decisione della Commissione, del 9 luglio 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania [notificata con il numero C(2007) 3413] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 803/2007 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
36,7 |
MK |
48,1 |
|
TR |
90,9 |
|
XS |
23,6 |
|
ZZ |
49,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
151,2 |
TR |
113,1 |
|
ZZ |
132,2 |
|
0709 90 70 |
IL |
42,1 |
TR |
93,7 |
|
ZZ |
67,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
65,9 |
UY |
62,2 |
|
ZA |
58,7 |
|
ZZ |
62,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
87,8 |
BR |
83,3 |
|
CL |
98,1 |
|
CN |
98,6 |
|
NZ |
102,3 |
|
US |
116,7 |
|
UY |
98,6 |
|
ZA |
90,0 |
|
ZZ |
96,9 |
|
0808 20 50 |
AR |
76,9 |
CL |
86,0 |
|
CN |
59,8 |
|
NZ |
99,0 |
|
ZA |
104,2 |
|
ZZ |
85,2 |
|
0809 10 00 |
TR |
200,2 |
ZZ |
200,2 |
|
0809 20 95 |
TR |
273,6 |
US |
430,7 |
|
ZZ |
352,2 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
US |
120,3 |
ZZ |
120,3 |
|
0809 40 05 |
IL |
150,7 |
ZZ |
150,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 804/2007 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2007
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) per i pescherecci battenti bandiera polacca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3), fissa un quantitativo di 10 794 tonnellate di merluzzo bianco che può essere pescato nel 2007 nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) da pescherecci battenti bandiera polacca. |
(2) |
Le informazioni pervenute alla Commissione a seguito dei controlli effettuati dai propri ispettori in relazione alle catture dello stock considerato non corrispondono ai dati trasmessi alla Commissione dalla Polonia. |
(3) |
Dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che le catture dello stock suddetto effettuate da pescherecci polacchi nel 2007 sono il triplo di quelle dichiarate dalla Polonia. Le possibilità di pesca per tale stock concesse alla Polonia per il 2007 si ritengono pertanto esaurite. |
(4) |
In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Polonia, a decorrere dalla data in cui il suo contingente di cui trattasi si ritiene esaurito, è tenuta a vietare provvisoriamente la pesca dello stock in questione, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture prelevate da tale stock dopo tale data. |
(5) |
Se la Polonia non prende adeguate misure, è necessario che la Commissione stabilisca di propria iniziativa il momento in cui si ritiene che le catture di merluzzo bianco effettuate nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) da pescherecci battenti bandiera polacca abbiano esaurito il contingente della Polonia e vieti immediatamente a decorrere da tale data la pesca dello stock in questione. È altresì necessario vietare la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dopo tale data da pescherecci battenti bandiera polacca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) effettuate da pescherecci battenti bandiera polacca abbiano esaurito la parte del contingente concesso alla Polonia per il 2007 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Divieti
La pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) da parte di navi battenti bandiera polacca è vietata dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2007. In tale periodo sono inoltre vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle catture provenienti da tale stock effettuate dalle navi suddette.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.).
(3) GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento n. 609/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 33).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(2007/475/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 10 maggio 1999, l'Italia ha notificato alla Commissione le misure adottate il 9 marzo 1999 a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE. |
(2) |
La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione. |
(3) |
Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo italiano. |
(4) |
L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dall'Italia è stato redatto in modo chiaro e trasparente. |
(5) |
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dall'Italia rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. |
(6) |
Molti degli eventi elencati nelle misure adottate dall'Italia, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le partite della nazionale italiana (nel campionato del mondo e nel campionato europeo di calcio), nonché le finali di questi tornei, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un'importanza speciale in Italia, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. Tali eventi hanno inoltre una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione italiana, dato il loro importante contributo alla comprensione tra i popoli e data la rilevanza dello sport per tutta la società italiana e per l'orgoglio nazionale, in quanto rappresentano l'occasione per i migliori atleti italiani di eccellere in queste competizioni internazionali di alto livello. |
(7) |
Gli altri eventi calcistici elencati hanno un'importanza particolare in Italia e hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione italiana, vista l'importanza del calcio per l'intera società italiana e per l'orgoglio nazionale, in quanto rappresentano l'occasione per le squadre italiane di vincere importanti incontri calcistici di risonanza internazionale. |
(8) |
Il Giro d'Italia ha una particolare rilevanza in Italia e una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta in quanto catalizzatore dell'identità culturale nazionale, non solo grazie alla sua importanza di evento sportivo di alto livello, ma anche come occasione per promuovere il Paese Italia. |
(9) |
La particolare rilevanza in Italia e la specifica importanza culturale per la popolazione italiana, ampiamente riconosciuta, del Gran Premio automobilistico d'Italia di Formula 1 deriva dai grandi successi conseguiti dalle marche automobilistiche italiane nelle gare di Formula 1. |
(10) |
Il Festival dalla musica italiana di Sanremo ha una particolare rilevanza in Italia ed ha una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta per l'identità culturale italiana quale evento di «cultura popolare» che rientra nella tradizione culturale italiana. |
(11) |
Le misure adottate dall'Italia appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare un ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. |
(12) |
Le misure adottate dall'Italia sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. |
(13) |
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure italiane agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell'Istruzione e della cultura ha informato l'Italia, con lettera del 5 luglio 1999, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate. |
(14) |
Il 7 settembre 1999 alla Commissione è stata notificata una modifica delle misure italiane, che lascia però inalterato l'elenco degli eventi. |
(15) |
Le misure italiane sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C (2), a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE. La rettifica a tale pubblicazione è stata successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C (3). |
(16) |
In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dall'Italia sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, |
DECIDE:
Articolo 1
Le misure ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dall'Italia alla Commissione il 10 maggio 1999 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 277 del 30 settembre 1999 (rettifica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208 del 26 luglio 2001), sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 2
Le misure, elencate nell'allegato della presente decisione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(2) GU C 277 del 30.9.1999, pag. 3.
(3) GU C 208 del 26.7.2001, pag. 27.
ALLEGATO
Pubblicazione a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
I provvedimenti adottati dall'Italia, da pubblicare a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, figurano nei seguenti estratti della delibera n. 8/99 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 marzo 1999, successivamente modificata dalla delibera n. 172/1999 del 28 luglio 1999:
«Articolo 1
1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.
2. Per “evento di particolare rilevanza per la società” si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:
a) |
l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione; |
b) |
l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana; |
c) |
l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo; |
d) |
l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia. |
Articolo 2
1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma criptata in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90 %) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:
a) |
le Olimpiadi estive e invernali; |
b) |
la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; |
c) |
la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; |
d) |
tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; |
e) |
la finale e le semifinali della Champions League e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane; |
f) |
il Giro d'Italia; |
g) |
il Gran Premio automobilistico d'Italia di Formula 1; |
h) |
il Festival della musica italiana di Sanremo. |
2. Gli eventi di cui al comma 1, lettere b) e c) sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.»
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Germania a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
(2007/476/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1), in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 28 aprile 1999, la Germania ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE. |
(2) |
La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione. |
(3) |
Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo tedesco. |
(4) |
L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dalla Germania è stato redatto in modo chiaro e trasparente. |
(5) |
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dalla Germania rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell’identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. |
(6) |
Molti degli eventi elencati nelle misure adottate dalla Germania, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le partite della nazionale tedesca nei Campionati mondiali ed europei di calcio, nonché la partita inaugurale, le semifinali e le finali di questi tornei, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un’importanza speciale in Germania, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. |
(7) |
La particolare attenzione dedicata, anche dalla stampa non specializzata, agli altri eventi elencati, comprese le semifinali e la finale del Campionato di Germania, le partite della nazionale tedesca di calcio, in casa e fuori casa e la finale dei tornei europei di calcio (Champions League, Coppa UEFA) qualora siano coinvolte squadre tedesche, attesta l’importanza particolare che tali eventi hanno in Germania. |
(8) |
Gli eventi elencati hanno una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dai tedeschi, visto che contribuiscono in modo significativo alla comprensione tra i popoli e testimoniano l’importanza dello sport per tutta la società tedesca e per l’orgoglio nazionale, in quanto rappresentano l’occasione per i migliori atleti tedeschi di eccellere in queste importanti competizioni internazionali. |
(9) |
Le misure adottate dalla Germania appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. |
(10) |
Le misure adottate dalla Germania sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. |
(11) |
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure adottate dalla Germania agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell’Istruzione e della cultura ha informato l’Irlanda, con lettera del 2 luglio 1999, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate. |
(12) |
Le misure tedesche sono entrate in vigore il 1o aprile 2000. Le misure finali differivano dalle misure notificate nel 1999 per l’assenza di un evento tra quelli elencati, nello specifico la «Coppa delle Coppe», a motivo della cancellazione di tale torneo dopo l’ultima edizione disputata nel 1998/1999. |
(13) |
Le misure sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C (2), a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE. |
(14) |
In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dalla Germania sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dalla Germania ed elencate nell’allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, |
DECIDE:
Articolo 1
Le misure di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dalla Germania alla Commissione il 28 aprile 1999 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 277 del 29 settembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 2
Le misure definitive adottate dalla Germania ed elencate nell’allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(2) GU C 277 del 29.9.2000, pag. 4.
ALLEGATO
Pubblicazione a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
Le misure adottate dalla Germania, che devono essere pubblicate conformemente all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE figurano negli estratti che seguono dell’articolo 5 bis del trattato statale sulla diffusione radiotelevisiva (Rundfunkstaatsvertrag), modificato dal Quarto trattato statale sulla diffusione radiotelevisiva:
«Articolo 5 bis
Diffusione radiotelevisiva di grandi eventi
1. Nella Repubblica federale di Germania, le televisioni a pagamento sono autorizzate a trasmettere eventi di particolare rilevanza per la società (grandi eventi) solo a condizione che l’emittente o un terzo ne garantiscano la diffusione, a condizioni adeguate, su canali liberamente accessibili in diretta o, laddove ciò risulti impossibile a causa di eventi concomitanti, in differita parziale. Qualora non raggiungano un accordo sulle condizioni adeguate, le parti convengono di accettare l’arbitrato previsto dall’articolo 1025 e seguenti del codice di procedura civile, con congruo anticipo rispetto alla data in cui si svolge l’evento. Laddove non venga convenuta una procedura arbitrale per ragioni che l’emittente o la terza parte dovranno motivare, la diffusione radiotelevisiva di cui al presente paragrafo sarà considerata impossibile a condizioni adeguate. Sono considerati generalmente accessibili solo i programmi captati da oltre due terzi del pubblico tedesco.
2. Ai fini del presente trattato sono considerati grandi eventi:
1. |
le Olimpiadi estive ed invernali; |
2. |
tutte le partite della nazionale tedesca nel Campionato del mondo di calcio e nel Campionato europeo di calcio, nonché l’incontro inaugurale, le semifinali e la finale, anche qualora non sia coinvolta la nazionale tedesca; |
3. |
le semifinali e la finale della Coppa di Germania; |
4. |
tutte le partite della nazionale tedesca di calcio, in casa e fuori casa; |
5. |
la finale dei tornei europei di calcio (Champions League, Coppa UEFA) qualora siano coinvolte squadre tedesche. |
Quando un grande evento sia costituito da una serie di eventi, ogni singolo evento è assimilato a un evento importante. Il presente elenco è emendabile solo in base ad un accordo concluso da tutti i Länder.»
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Austria a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(2007/477/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 12 marzo 2001, l'Austria ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE. |
(2) |
La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione. |
(3) |
Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo austriaco. |
(4) |
L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dall'Austria è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Austria è stata avviata una consultazione di ampio respiro. |
(5) |
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dall'Austria rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. |
(6) |
Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dall'Austria, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le partite della nazionale austriaca nei campionati mondiali ed europei di calcio, nonché la partita inaugurale, le semifinali e le finali di questi tornei (maschili), rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un'importanza speciale in Austria, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. |
(7) |
La finale del campionato austriaco di calcio ha una particolare rilevanza in Austria, in quanto il calcio è lo sport più popolare in quello Stato membro. |
(8) |
I Campionati mondiali FIS di sci alpino e i Campionati mondiali FIS di sci nordico hanno una particolare rilevanza in Austria dato che lo sci è uno sport molto popolare che fa parte dei programmi scolastici generali di educazione fisica in questo Stato membro. La specifica importanza culturale di questi eventi come catalizzatori dell'identità culturale austriaca è inoltre dovuta al successo riscosso dai partecipanti austriaci a queste competizioni ed è legata all'importanza del turismo invernale in Austria. |
(9) |
Il Concerto di capodanno dei Wiener Philharmoniker ha una specifica importanza culturale in quanto chiave di volta dell'identità culturale austriaca a motivo dell'eccelsa qualità di questo evento e del vastissimo pubblico di telespettatori che lo seguono in tutto il mondo. |
(10) |
Il Ballo dell'Opera di Vienna è un evento di «cultura popolare» particolarmente famoso in Austria ed è il simbolo della stagione dei balli, che riveste un'importanza specifica nella tradizione culturale austriaca. L'importante contributo che questo evento apporta alla fama mondiale del Teatro di Stato dell'Opera di Vienna (Wiener Staatsoper), che ospita in genere cantanti d'opera di fama mondiale, conferma la sua specifica importanza culturale per l'Austria. |
(11) |
Gli eventi elencati sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano un grande numero di telespettatori. |
(12) |
Le misure adottate dall'Austria appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. |
(13) |
Le misure adottate dall'Austria sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. |
(14) |
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure austriache agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell'Istruzione e della cultura ha informato l'Austria, con lettera del 31 maggio 2001, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate. |
(15) |
Le misure austriache sono entrate in vigore il 1o ottobre 2001. |
(16) |
Le misure adottate dall'Austria sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), serie C, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE. |
(17) |
In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dall'Austria sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dall'Irlanda ed elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, |
DECIDE:
Articolo 1
Le misure ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dall'Austria alla Commissione il 12 marzo 2001 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 16 del 19 gennaio 2002, sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 2
Le misure definitive adottate dall'Austria ed elencate nell'allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(2) GU C 16 del 19.1.2002, pag. 8.
ALLEGATO
Pubblicazione a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
I provvedimenti adottati dall'Austria ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE figurano nei seguenti estratti dal Bundesgesetzblatt [BGB1 = Gazzetta ufficiale] I n. 85/2001 e II n. 305/2001:
«85. Legge federale concernente l'esercizio di diritti esclusivi di telediffusione (FERG, Fernseh-Exclusivrechtegesetz)
Il Nationalrat ha deciso quanto segue:
Articolo I
§ 1. |
|
§ 2. Per evento di grande interesse sociale ai sensi della presente legge s'intendono soltanto gli eventi indicati in un decreto emesso in conformità del paragrafo 4.
§ 3. |
|
§ 4. |
|
§ 6. La sorveglianza sulle emittenti televisive relativamente alle disposizioni di cui alla presente legge spetta al Bundeskommunikationssenat (par. 11 KOG, BGBl. I n. 32/2001).
§ 7. |
|
§ 9. |
|
§ 10. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, da 6 a 9 e del paragrafo 11 della presente legge recepiscono l'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23), modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
[…]
§ 11. La presente legge entra in vigore il 1o agosto 2001.
KLESTIL
SCHÜSSEL»
«305. Decreto relativo agli eventi di grande interesse sociale
Conformemente al paragrafo 4, capoverso 1, della legge federale concernente l'esercizio di diritti esclusivi di telediffusione (FERG), BGBl. I n. 85/2001, si dispone quanto segue:
§ 1. |
Sono eventi di grande interesse sociale:
|
§ 2. |
|
§ 3. |
Il presente decreto entra in vigore il 1o ottobre 2001. |
SCHÜSSEL — RIESS-PASSER — FERRERO-WALDNER — GEHRER — GRASSER — STRASSER — BÖHMDORFER — MOLTERER — HAUPT — FORSTINGER — BARTENSTEIN.»
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Irlanda a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(2007/478/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 7 novembre 2002, l'Irlanda ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE. |
(2) |
La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione. |
(3) |
Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo irlandese. |
(4) |
L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dall'Irlanda è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Irlanda è stata avviata una consultazione di ampio respiro |
(5) |
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dall'Irlanda rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. |
(6) |
Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dall'Irlanda, comprese le Olimpiadi estive, le partite della nazionale irlandese nei campionati mondiali ed europei di calcio, nonché la partita inaugurale, le semifinali e le finali di questi tornei, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un'importanza particolare in Irlanda, in quanto hanno una grande risonanza presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. Le partite della nazionale irlandese nel campionato del mondo e nel campionato europeo di calcio hanno inoltre una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, in quanto catalizzatrici dell'identità culturale irlandese. Tali partite costituiscono un momento di aggregazione per la società in generale e contribuiscono a creare un senso di identità nazionale e di orgoglio irlandese. |
(7) |
Le partite di qualificazione al campionato europeo di calcio e al campionato del mondo di calcio disputate dalla nazionale irlandese hanno una risonanza particolare in Irlanda e non solo presso il pubblico che segue abitualmente lo sport. |
(8) |
Il calcio irlandese e l'hurling sono sport tipicamente irlandesi. Di conseguenza, le finali dell'All-Ireland Senior Inter-County Football (calcio irlandese) e le finali di Hurling hanno una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dagli irlandesi in quanto catalizzatrici dell'identità culturale. |
(9) |
In Irlanda il rugby è giocato in modo organizzato in tutto il paese. Di conseguenza, le partite disputate dalla nazionale irlandese nel torneo di rugby delle «Sei Nazioni» e nella fase finale della Coppa del Mondo di Rugby hanno una risonanza particolare per i cittadini irlandesi. Le partite disputate dall'Irlanda nella fase finale della Coppa del Mondo di Rugby coinvolgono la nazionale irlandese in un torneo internazionale di grande rilievo ed hanno, pertanto, un impatto sull'identità nazionale irlandese. |
(10) |
La risonanza particolare degli eventi legati alle corse e agli sport equestri in Irlanda deriva dalla notevole incidenza del settore dell'ippica sulle comunità rurali in tutto il paese. L'Irish Grand National e l'Irish Derby sono le corse ippiche più importanti in Irlanda. Data l'importanza delle corse ippiche per il turismo e la fama internazionale dell'Irlanda, tali eventi hanno una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dagli irlandesi in quanto catalizzatori dell'identità culturale. Anche la Coppa delle Nazioni del Dublin Horse Show ha una specifica importanza culturale in quanto promuove la disciplina del salto ostacoli irlandese (show-jumping) e attira le più forti squadre al mondo in questa disciplina. |
(11) |
Gli eventi elencati sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori in Irlanda. |
(12) |
Le misure adottate dall'Irlanda appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. |
(13) |
Le misure adottate dall'Irlanda sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. |
(14) |
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure irlandesi agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell'Istruzione e della cultura ha informato l'Irlanda, con lettera del 10 febbraio 2003, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate. |
(15) |
L'Irlanda ha adottato le misure in data 13 marzo 2003. |
(16) |
Le misure sono state pubblicate nella della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C (2), a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, modificato dalla direttiva 97/36/CE. |
(17) |
In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dall'Irlanda sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dall'Irlanda ed elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, |
DECIDE:
Articolo 1
Le misure ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE notificate dall'Irlanda alla Commissione il 7 novembre 2002 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 100 del 26 aprile 2003, sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 2
Le misure definitive adottate dall'Irlanda ed elencate nell'allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(2) GU C 100 del 26.4.2003, pag. 12.
ALLEGATO
Pubblicazione a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
Le misure adottate dall'Irlanda che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE sono le seguenti:
«NUMERO 28 DEL 1999
Legge sulla telediffusione (trasmissione televisiva di eventi importanti), 1999
Suddivisione delle sezioni
Sezione
1. |
Interpretazione |
2. |
Designazione di eventi di grande importanza |
3. |
Consultazione |
4. |
Obblighi delle emittenti relativamente ad eventi designati |
5. |
Obblighi delle emittenti relativamente ad eventi negli Stati membri |
6. |
Ricorsi |
7. |
Tariffe eque |
8. |
Titolo abbreviato |
Testi legislativi cui viene fatto riferimento
Legge comunitaria n. 27, 1972
Legge comunitaria n. 25, 1993
Legge sulla telediffusione (trasmissione televisiva di eventi importanti), 1999
Legge che dispone la trasmissione televisiva di eventi di grande importanza per la società, in applicazione dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, modificata dalla Direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, e recante altre disposizioni per altre questioni connesse. [13 novembre 1999] adottata dal Parlamento irlandese (Oireachtas) con le seguenti modalità:
1) |
Nel presente testo legislativo:
|
2) |
Le emittenti si ritengono qualificate nei seguenti casi:
|
3) |
Per quanto riguarda il paragrafo 2, due o più emittenti che, a seguito di un contratto o un accordo, forniscono assieme la copertura quasi universale di un evento designato, saranno ritenuti un'unica emittente per quanto riguarda l'evento in questione. |
4) |
Un'emittente può chiedere al ministro di risolvere qualsiasi controversia in materia di portata del servizio televisivo gratuito fornito da un'emittente nel paese, ai sensi del paragrafo 2 e per quanto riguarda la definizione della “copertura quasi universale” del paragrafo 1). |
5) |
Il Ministro può consultare eventualmente esperti tecnici o altre persone o organizzazioni che ritiene opportuno, prima di risolvere la controversia di cui al paragrafo 4. |
6) |
Nel presente testo legislativo:
|
1) |
Il Ministro può, per decreto:
|
2) |
Il Ministro, quando procede a una designazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), tiene conto di tutte le circostanze e, in particolare, di ciascuno dei seguenti criteri:
|
3) |
Per determinare in che misura i criteri di cui al paragrafo 2 sono stati soddisfatti, il ministro può prendere in considerazione i seguenti fattori:
|
4) |
Il Ministro prende in considerazione i seguenti elementi nel prendere una decisione ai sensi del paragrafo 1, lettera b):
|
5) |
Il Ministro può, mediante decreto, revocare o modificare qualsiasi decreto relativo al presente articolo. |
6) |
Il Ministro si consulta con il Ministro del turismo, dello sport e del tempo libero prima di emanare, revocare o modificare un decreto ai sensi del presente articolo. |
7) |
Nel caso in cui si intenda emanare, revocare o modificare un decreto ai sensi del presente articolo, si presenta una bozza del decreto davanti alle Camere e il decreto non verrà adottato fino a quando una risoluzione che approva la stesura preliminare sia stata approvata da ciascuna delle due Camere. |
1) |
Prima di emanare un decreto ai sensi dell'articolo 2, il Ministro
|
2) |
L'impossibilità di stabilire chi sia l'organizzatore dell'evento o la mancata risposta alla consultazione del Ministro da parte dell'organizzatore o di un'emittente nell'ambito della giurisdizione del paese, non impediscono al Ministro di emanare un decreto ai sensi dell'articolo 2. |
1) |
Nel caso in cui un'emittente, che dipenda dalla giurisdizione del paese e che non sia un'emittente qualificata, acquisti diritti esclusivi per la trasmissione di un evento designato, l'emittente in questione non potrà trasmettere l'evento se questo non è stato proposto ad un'emittente qualificata, conformemente all'articolo 2 del decreto, su richiesta e mediante pagamento di una tariffa ragionevole da parte dell'emittente qualificata. |
2) |
Nel caso in cui un'emittente qualificata acquisti il diritto di trasmettere un evento designato (in virtù del presente articolo, ovvero direttamente) l'emittente qualificata trasmetterà l'evento con un servizio gratuito fornendo una copertura quasi universale, conformemente al decreto di cui all'articolo 2. |
3) |
Nel presente articolo, per “evento designato” s'intende un evento designato in un decreto di cui all'articolo 2. |
5. Nel caso in cui un altro Stato membro abbia designato un evento come avente grande importanza per la società dello Stato membro in questione e la Commissione europea abbia comunicato le misure adottate dallo Stato membro conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio, nessuna emittente nella giurisdizione del paese che acquisti diritti esclusivi per l'evento designato, eserciterà detti diritti in modo tale che una parte importante del pubblico dello Stato membro in questione sia privata della possibilità di seguire l'evento, conformemente alle misure adottate.
1) |
Quando un'emittente (“l'emittente lesa”) dichiara che una o più emittenti (“le altre emittenti”) abbiano svolto, o siano in procinto di svolgere attività vietate ai sensi degli articoli 4 o 5, l'emittente lesa potrà appellarsi al Tribunale di prima istanza (High court) per ottenere che vengano adottati i seguenti provvedimenti nei confronti dell'altra emittente:
|
2) |
Qualsiasi richiesta presentata al Tribunale di prima istanza relativa ad una decisione di cui al paragrafo 1, sarà trattata d'ufficio e il tribunale, nel prendere in considerazione la questione, può prendere una decisione a titolo provvisorio o interlocutorio qualora lo consideri opportuno. |
1) |
Se, ai fini dell'applicazione di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, le emittenti non sono in grado di raggiungere un accordo sulla definizione di una tariffa equa per quanto riguarda la copertura televisiva di un evento, una delle emittenti si può rivolgere al tribunale per ottenere un'ordinanza che definisca le tariffe eque corrispondenti a un evento. |
2) |
Un'ordinanza ai sensi del paragrafo 1 può contenere disposizioni indirette o supplementari a seconda di quanto il Tribunale ritenga opportuno. |
8. Il presente testo normativo può essere citato come Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act, 1999 [Legge del 1999 sulla telediffusione (trasmissione televisiva di eventi importanti)].
Strumenti legislativi
S.I. n. 99 del 2003
Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 [Legge del 2003 sulla designazione di eventi di grande importanza, in virtù della legge del 1999 sulla telediffusione (trasmissione televisiva di eventi di grande importanza)]
2003
Il sottoscritto, Dermot Ahern, Ministro delle Comunicazioni, delle risorse marine e naturali, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 2, paragrafo 1, della legge del 1999 sulla telediffusione (copertura televisiva di eventi di grande importanza) (n. 28 del 1999), nonché del decreto 2002 sulla trasmissione (Trasferimento di amministrazione dipartimentale e funzioni ministeriali) (S.I. n. 302 del 2002) (adattato dalle Risorse marittime e naturali) (modifica del nome del dipartimento e del titolo del Ministro) decreto 2002 (S.I. n. 307 del 2002), dopo consultazione del Ministro delle arti, dello sport e del turismo, secondo quanto disposto al paragrafo 6 (adattato dal decreto 2002 sul turismo, lo sport e il tempo libero (modifica del nome del dipartimento e del titolo del Ministro) (S.I. n. 307 del 2002) emana il seguente decreto relativamente al quale, conformemente al paragrafo 7 dell'articolo in questione, è stato presentato a ciascuna delle Camere del Parlamento (Oireachts) un progetto e successivamente è stata adottata da ciascuna delle Camere una risoluzione che approva il progetto:
1. |
il presente decreto può essere citato con il titolo di Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003. [Decreto del 2003 sulla designazione degli eventi di grande importanza, in virtù della legge del 1999 sulla telediffusione (trasmissione televisiva di eventi di grande importanza)]; |
2. |
gli eventi indicati nell'elenco allegato al presente decreto sono designati quali eventi di grande importanza per la società, per i quali il diritto di un'emittente qualificata a garantire una trasmissione in diretta a titolo di servizio gratuito dovrebbe essere garantito nell'interesse del pubblico; |
3. |
ciascuna delle partite del campionato di Rugby delle Sei Nazioni è designata quale evento di grande importanza per la società, per la quale nell'interesse del pubblico deve essere garantito il diritto di un'emittente a fornire una copertura in differita, sulla base di un servizio televisivo gratuito. |
ELENCO
Regolamento 2
Olimpiadi estive
Finali dell'All-Ireland Senior Inter-County Football (calcio irlandese) e di Hurling
Partite di calcio disputate in casa e fuori casa per la qualificazione al Campionato europeo di calcio e alla Coppa del mondo FIFA
Partite giocate dall'Irlanda nell'ambito della fase finale del Campionato europeo di calcio e della Coppa del mondo di calcio FIFA
Le gare di apertura, le semifinali e le finali del Campionato europeo di calcio e della Coppa del mondo di calcio FIFA
Partite giocate dall'Irlanda nella fase finale della Coppa del mondo di Rugby
Irish Grand National e Irish Derby
Coppa delle Nazioni del Dublin Horse Show
MUNITO di Sigillo ufficiale,
13 marzo 2003.
DERMOT AHERN
Ministro delle Comunicazioni, delle risorse marine e naturali.»
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(2007/479/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 10 dicembre 2003, il Belgio ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE. |
(2) |
La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione. |
(3) |
Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo belga. |
(4) |
L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dal Belgio è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Belgio è stata avviata una consultazione di ampio respiro. |
(5) |
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Belgio rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. |
(6) |
Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dal Belgio, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le finali del Campionato del mondo di calcio e del Campionato europeo di calcio (uomini), rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un'importanza speciale in Belgio, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. |
(7) |
Dato che la finale della Coppa del Belgio di calcio (maschile) costituisce l'incontro tra le due migliori formazioni del Belgio e termina con l'assegnazione di un trofeo (la Coppa), la sua popolarità si estende ben oltre il gruppo di persone che normalmente segue eventi sportivi ed ha, pertanto, un'importanza particolare in Belgio. |
(8) |
Gli eventi calcistici elencati che vedono la partecipazione delle squadre nazionali hanno un'importanza particolare in Belgio in quanto offrono alle squadre belghe la possibilità di promuovere il calcio belga a livello internazionale. |
(9) |
Le finali e le semifinali della Champions League e della Coppa UEFA hanno un'importanza particolare in Belgio, dato la popolarità del calcio in Belgio e il prestigio di questi incontri che sono seguiti dal pubblico in generale e non solo da coloro che seguono abitualmente gli eventi sportivi. |
(10) |
Il ciclismo su strada è uno sport molto popolare in Belgio. Parte del Tour de France (uomini), la più importante corsa ciclistica al mondo, si svolge in Belgio. Il Campionato del Belgio di ciclismo professionista su strada (uomini) ha un'importanza particolare in Belgio in quanto chiude la stagione ciclistica dei professionisti ed è seguito dal vasto pubblico e della stampa belga. Le altre corse ciclistiche elencate hanno un'importanza particolare in Belgio dato il successo generalmente riscosso dai partecipanti belgi a livello internazionale. Le corse ciclistiche elencate che si svolgono in Belgio costituiscono inoltre un'opportunità di promozione per il paese. |
(11) |
Il Memorial Ivo Van Damme, una tappa della Golden League, ha un'importanza particolare in Belgio dato che si tratta di una manifestazione internazionale di atletica leggera di alto livello che si tiene in Belgio per commemorare un grande atleta belga e combina sport e musica. Di conseguenza, è molto popolare presso il pubblico. |
(12) |
Le specialità elencate dei Campionati del Mondo di Atletica leggera che vedono la partecipazione di atleti belgi hanno un'importanza particolare in Belgio in quanto offrono agli atleti belgi la possibilità di competere a livello internazionale. |
(13) |
Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 ha un'importanza particolare in quanto promuove un circuito belga particolarmente bello che rappresenta un vanto nazionale. |
(14) |
I tornei di tennis elencati a cui partecipano squadre o giocatori nazionali hanno un'importanza particolare in Belgio dato il successo generalmente riscosso dai tennisti belgi a livello internazionale. |
(15) |
La finale del Concorso musicale Reine Elisabeth ha una specifica importanza culturale in quanto catalizzatore dell'identità culturale belga, dato l'importante contributo offerto dalla Regina Elisabetta e dal suo consorte il Re Alberto alla storia del Belgio e dell'eccelsa qualità di questo evento culturale di importanza mondiale. |
(16) |
Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme, e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. Nei casi in cui, eccezionalmente, non siano disponibili dati specifici sull'ascolto televisivo (fase finale del Campionato europeo di calcio), il loro inserimento è giustificato anche dalla specifica importanza culturale dei vari eventi, ampiamente riconosciuta dalla popolazione belga, dato il loro importante contributo alla comprensione tra i popoli, nonché dall'importanza del calcio per la società belga nel suo complesso e per il sentimento di orgoglio nazionale, in quanto fornisce l'opportunità ai principali atleti belgi di eccellere in questa importante competizione internazionale. |
(17) |
Le misure adottate dal Belgio appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso degli spettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. |
(18) |
Le misure adottate dal Belgio sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. |
(19) |
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure belghe agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell'Istruzione e della cultura ha informato il Belgio, con lettera del 7 aprile 2004, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate. |
(20) |
Le misure belghe sono state adottate nella Comunità fiamminga il 28 maggio 2004 e nella Comunità francese l'8 giugno 2004. |
(21) |
Tali misure sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C (2), a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE. |
(22) |
In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Belgio sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dal Belgio ed elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, |
DECIDE:
Articolo 1
Le misure ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dal Belgio alla Commissione il 10 dicembre 2003 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 158 del 29 giugno 2005, sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 2
Le misure definitive adottate dal Belgio ed elencate nell'allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(2) GU C 158 del 29.6.2005, pag. 13.
ALLEGATO
Pubblicazione a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
Le misure adottate dal Belgio da pubblicare a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE figurano nei seguenti estratti delle disposizioni adottate rispettivamente dalla Comunità fiamminga e dalla Comunità francese, pubblicate nel Moniteur Belge (Gazzetta ufficiale):
— |
per la Comunità francese, nel decreto (décret) del 27 febbraio 2003 sulla radiodiffusione (MB n. 137 del 17.4.2003) e nella delibera (arrêté) dell'8 giugno 2004 (MB n. 318 del 6.9.2004); |
— |
per la Comunità fiamminga, nel decreto (décret) del 25 gennaio 1995 (DCFL n. 1995-01-25/38) e nella delibera (arrêté) del 28 maggio 2004 (MB n. 295 del 19.8.2004). |
Un elenco consolidato di eventi di particolare rilevanza per il Belgio figura nella convenzione conclusa tra la Comunità francese e la Comunità fiamminga in data 28 novembre 2003.
COMUNITÀ FRANCESE:
«1. Decreto sulla radiodiffusione
[…]
Articolo 4, paragrafo 1
Sentito il parere del CSA, il Governo può adottare un elenco di eventi che ritiene di particolare rilevanza per il pubblico della Comunità francese. Tali eventi non possono formare oggetto di un esercizio di diritto di esclusiva da parte di una emittente televisiva o da parte della RTBF (Radio televisione belga della Comunità francese), in modo da privare una parte rilevante del pubblico di tale Comunità dell'accesso a tali eventi attraverso un servizio di radiodiffusione televisiva su canali liberamente accessibili.
Il Governo stabilisce se gli eventi debbano essere trasmessi in diretta o in differita, integralmente o per estratti.
Articolo 4, paragrafo 2
Un evento è considerato di particolare rilevanza per il pubblico della Comunità francese se risponde almeno a due dei seguenti criteri:
1. |
l'evento ha una risonanza particolare presso il pubblico della Comunità francese in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente questo tipo di evento; |
2. |
l'evento riveste una particolare importanza culturale, gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico della Comunità francese e costituisce un catalizzatore della sua identità culturale; |
3. |
l'evento coinvolge una personalità o una squadra nazionale nell'ambito di una gara o di una manifestazione internazionale di rilievo; |
4. |
l'evento viene tradizionalmente ritrasmesso in un programma offerto da un servizio di radiodiffusione televisiva liberamente accessibile nella Comunità francese e interessa un ampio pubblico. |
Sentito il parere del CSA, il Governo stabilisce le modalità relative all'accessibilità degli eventi sopra descritti.
Articolo 3, paragrafo 3
Un servizio di radiodiffusione televisiva è considerato liberamente accessibile quando viene diffuso in lingua francese e può essere captato dal 90 % delle famiglie provviste di un impianto di ricezione dei servizi di radiodiffusione televisiva, situati nella regione di lingua francese e nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale. Escluse le spese tecniche, la ricezione di tale servizio non può formare oggetto di pagamenti diversi dal prezzo eventuale di abbonamento all'offerta di base proposta da un servizio di distribuzione via cavo.
Articolo 4, paragrafo 4
Le emittenti radiotelevisive e la RTBF si astengono dall'esercizio di diritti di esclusiva che abbiano eventualmente acquistato dopo il 30 luglio 1997, suscettibili di privare una parte consistente del pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea della possibilità di seguire eventi di particolare rilevanza, il cui elenco è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, attraverso un servizio di radiodiffusione televisiva liberamente accessibile.
Esse si conformano alle condizioni particolari stabilite in occasione della pubblicazione dei suddetti elenchi, relative all'accesso in diretta, in differita, integrale o per estratti.
2. Delibera relativa alla definizione degli eventi di particolare rilevanza e alla fissazione delle relative modalità di accesso
Articolo 1
Nei limiti fissati dalla presente delibera, l'accesso del pubblico della Comunità francese agli eventi è offerto in diretta, in differita, integralmente o per estratti, secondo quanto stabilito nell'allegato della presente delibera.
Articolo 2
L'emittente radiotelevisiva della Comunità francese che intende esercitare un diritto esclusivo di ritrasmissione acquistato per un evento di particolare rilevanza è tenuta a diffonderlo attraverso un programma di un canale liberamente accessibile e secondo quanto stabilito nell'allegato della presente delibera.
Articolo 3
L'emittente radiotelevisiva che ha acquistato un diritto di trasmissione integrale in diretta di un evento può differirne la trasmissione su un canale liberamente accessibile nei seguenti casi:
— |
l'evento si svolge tra la mezzanotte e le 8 di mattina, ora del Belgio; |
— |
l'evento si svolge durante la trasmissione di un giornale di informazione generale diffuso abitualmente dalla stessa emittente; |
— |
l'evento si compone di elementi che si svolgono simultaneamente. |
Articolo 4
La presente delibera non crea alcun obbligo di diffusione per la RTBF né per le emittenti radiotelevisive della Comunità francese.
Articolo 5
Il Ministro competente dell'audiovisivo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Bruxelles, addì 8 giugno 2004.
Per il Governo della Comunità francese
Il Ministro competente dell'audiovisivo
O. CHASTEL
3. Allegato della delibera
Elenco degli eventi e categorie di eventi di particolare rilevanza e modalità di accesso da parte del pubblico:
|
le Olimpiadi estive e invernali, in diretta e per estratti; |
|
la finale della Coppa del Belgio di calcio, squadre maschili, trasmissione integrale in diretta; |
|
tutte le partite di calcio della squadra nazionale belga maschile, trasmissione integrale in diretta; |
|
la fase finale della Coppa del Mondo di calcio, squadre maschili, trasmissione integrale in diretta; |
|
la fase finale del Campionato europeo di calcio, squadre maschili, trasmissione integrale in diretta; |
|
la Champions' League, le partite in cui giocano squadre belghe, trasmissione integrale in diretta; |
|
la Coppa UEFA, le partite in cui giocano squadre belghe, trasmissione integrale in diretta; |
|
la competizione ciclistica “Tour de France”, uomini, professionisti, in diretta e per estratti; |
|
la competizione ciclistica Liegi-Bastogne-Liegi, in diretta e per estratti; |
|
la competizione ciclistica Amstel Gold Race, in diretta e per estratti; |
|
la competizione ciclistica Giro delle Fiandre, in diretta e per estratti; |
|
la competizione ciclistica Parigi-Roubaix, in diretta e per estratti; |
|
la competizione ciclistica Milano-Sanremo, in diretta e per estratti; |
|
il Campionato del Belgio di ciclismo professionista su strada, uomini, in diretta e per estratti; |
|
il Campionato del Mondo di ciclismo professionista su strada, uomini, in diretta e per estratti; |
|
il Memorial Ivo Van Damme, trasmissione integrale in diretta; |
|
il Gran Premio del Belgio di Formula 1, trasmissione integrale in diretta; |
|
I seguenti tornei di tennis del Grande Slam: Roland Garros e Wimbledon, le partite dei quarti di finale, le semifinali e la finale se vi prendono parte un tennista o una tennista belga, trasmissione integrale in diretta; |
|
la Coppa Davis e la Fed Cup, le partite dei quarti di finale, le semifinali e la finale se vi prende parte la squadra belga, trasmissione integrale in diretta; |
|
la finale del Concorso musicale Reine Elisabeth, trasmissione integrale in diretta; |
|
la Freccia Vallona, in diretta e per estratti; |
|
le prove del Campionato del Mondo di atletica se vi prendono parte atleti belgi, trasmissione integrale in diretta. |
Allegato alla delibera dell'8 giugno 2004.
Il Ministro competente dell'audiovisivo
O. CHASTEL»
COMUNITÀ FIAMMINGA
«1. Decreto del 25 gennaio 1995
Articolo 76, paragrafo 1
Il Governo fiammingo redige l'elenco degli eventi che considera di particolare rilevanza per il pubblico, i quali per questo motivo non possono essere trasmessi in esclusiva in modo da privare una parte consistente del pubblico della Comunità fiamminga della possibilità di seguirli sulla televisione non a pagamento, né in diretta né in differita.
Il Governo fiammingo decide se tali eventi debbano essere trasmessi totalmente o parzialmente in diretta, oppure se sia necessario o appropriato per motivi obiettivi di pubblico interesse trasmetterli totalmente o parzialmente in differita.
Articolo 76, paragrafo 2
Le emittenti della Comunità fiamminga o da essa riconosciute non possono esercitare eventuali diritti di esclusiva da esse acquisiti in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della Comunità europea della possibilità di seguire gli eventi indicati da questo Stato membro sulla televisione non a pagamento nell'ambito di una trasmissione totalmente o parzialmente in diretta oppure, se necessario o appropriato per motivi obiettivi di pubblico interesse, nell'ambito di una trasmissione totalmente o parzialmente in differita, come previsto dal tale Stato membro.
2. Delibera del Governo fiammingo che stabilisce l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società […]
Considerando che per essere considerato di particolare rilevanza per la società un evento deve soddisfare almeno due delle seguenti condizioni:
1. |
l'evento presenta una grande valenza di attualità e riscuote ampio interesse presso il pubblico; |
2. |
l'evento si svolge nel quadro di un'importante competizione internazionale oppure è una partita a cui prende parte la squadra nazionale belga, una squadra di un club belga oppure uno o vari sportivi belgi (uomini e donne); |
3. |
l'evento riguarda un'importante disciplina sportiva e rappresenta un importante valore culturale per la Comunità fiamminga; |
4. |
l'evento è tradizionalmente diffuso dalla televisione non a pagamento e gode di un elevato indice di ascolto nella sua categoria. |
[…]
Articolo 1, paragrafo 1
Sono considerati di particolare rilevanza per la società gli eventi seguenti:
1. |
le Olimpiadi estive; |
2. |
calcio (maschile): tutte le partite della squadra nazionale e tutte le partite della fase finale dei Campionati mondiali ed europei; |
3. |
la Champions' League e la Coppa UEFA:
|
4. |
la finale della Coppa del Belgio di calcio (maschile); |
5. |
Ciclismo:
|
6. |
Ciclocross: il Campionato del Belgio e il Campionato del mondo per ciclisti professionisti (uomini); |
7. |
Tennis:
|
8. |
il Gran Premio del Belgio di Formula 1; |
9. |
Atletica: il Memorial Ivo Van Damme. |
10. |
il Concorso musicale Reine Elisabeth. |
Articolo 1, paragrafo 2
Gli eventi di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 sono diffusi nell'ambito di reportage integrali in diretta.
Gli eventi di cui ai punti 1 e 5 sono diffusi nell'ambito di reportage parziali in diretta.
Articolo 2
I diritti esclusivi sugli eventi indicati all'articolo 1, paragrafo 1, non possono essere esercitati in modo da impedire ad una parte consistente della popolazione di seguirli su canali televisivi non a pagamento.
Si considera che una parte consistente della popolazione della Comunità fiamminga possa seguire un evento di grande rilevanza per la società alla televisione non a pagamento quando l'evento è diffuso da una televisione che emette in lingua neerlandese e che viene ricevuta da almeno il 90 % della popolazione senza altro pagamento oltre al prezzo dell'abbonamento alla teledistribuzione.
Articolo 3, paragrafo 1
Le emittenti che non soddisfano il disposto dell'articolo 2 e che acquisiscano diritti di emissione in esclusiva nella regione di lingua neerlandese e nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale per gli eventi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non possono esercitare tali diritti se non sono in grado di garantire, sulla scorta di contratti stipulati, che una parte consistente della popolazione non sarà privata della possibilità di seguire tali eventi alla televisione non a pagamento, come previsto all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2.
Articolo 3, paragrafo 2
Le emittenti che detengono diritti di emissione in esclusiva possono concedere sottolicenze a prezzi di mercato ragionevoli ed entro termini da stabilirsi dalle stesse ad emittenti televisive che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2.
Articolo 3, paragrafo 3
Se non vi sono emittenti disposte ad acquistare sottolicenze alle suddette condizioni, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, l'emittente in questione può utilizzare i diritti di emissione acquisiti.
Articolo 4
Il Ministro fiammingo competente della politica delle comunicazioni è incaricato dell'esecuzione della presente delibera.
Bruxelles, addì 28 maggio 2004.
Il Ministro-Presidente del Governo fiammingo
B. SOMERS
Il Ministro fiammingo degli alloggi, dei mezzi comunicazione e dello sport
M. KEULEN»
Elenco consolidato degli eventi di rilevanza particolare per il Belgio
1. |
Olimpiadi estive Comunità fiamminga: in diretta e per estratti Comunità francese: in diretta e per estratti |
2. |
La finale della Coppa del Belgio di calcio, squadre maschili Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
3. |
Tutte le partite a cui prende parte la nazionale belga di calcio maschile Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
4. |
La fase finale della Coppa del Mondo di calcio, squadre maschili Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
5. |
La fase finale del Campionato europeo di calcio, squadre maschili Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
6. |
La Champions' League, le partite a cui prendono parte club belgi Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
7. |
La Coppa UEFA, le partite a cui prendono parte club belgi Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
8. |
Ciclismo: il Tour de France, uomini, professionisti Comunità fiamminga: in diretta e per estratti Comunità francese: in diretta e per estratti |
9. |
La Liegi-Bastogne-Liegi Comunità fiamminga: in diretta e per estratti Comunità francese: in diretta e per estratti |
10. |
La Amstel Gold Race Comunità fiamminga: in diretta e per estratti Comunità francese: in diretta e per estratti |
11. |
Il Giro delle Fiandre Comunità fiamminga: in diretta e per estratti Comunità francese: in diretta e per estratti |
12. |
La Parigi-Roubaix Comunità fiamminga: in diretta e per estratti Comunità francese: in diretta e per estratti |
13. |
La Milano-Sanremo Comunità fiamminga: in diretta e per estratti Comunità francese: in diretta e per estratti |
14. |
Il Campionato del Belgio di ciclismo professionista su strada, uomini Comunità fiamminga: in diretta e per estratti Comunità francese: in diretta e per estratti |
15. |
Il Campionato del Mondo di ciclismo professionista su strada, uomini Comunità fiamminga: in diretta e per estratti Comunità francese: in diretta e per estratti |
16. |
Il Memorial Ivo Van Damme Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
17. |
Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
18. |
I seguenti tornei di tennis del Grande Slam: Roland Garros e Wimbledon, le partite dei quarti di finale, le semifinali e le finali se vi prende parte un tennista o una tennista belga Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
19. |
La Coppa Davis e la Fed Cup, le partite dei quarti di finale, le semifinali e le finali se vi prende parte la squadra belga Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
20. |
La finale del Concorso musicale Reine Elisabeth Comunità fiamminga: trasmissione integrale in diretta Comunità francese: trasmissione integrale in diretta |
Eventi specifici dell'elenco della Comunità francese
1. |
La Freccia Vallona: in diretta e per estratti. |
2. |
Le Olimpiadi invernali: in diretta e per estratti. |
3. |
Le prove del Campionato del mondo di atletica se vi partecipano atleti belgi: trasmissione integrale in diretta. |
Eventi specifici dell'elenco della Comunità fiamminga
1. |
Champions' League: finali e semifinali, trasmissione integrale in diretta. |
2. |
Coppa UEFA: finali e semifinali, trasmissione integrale in diretta. |
3. |
Ciclismo: Parigi-Tours e Giro di Lombardia: in diretta e per estratti. |
4. |
I Campionati belgi e mondiali di ciclocross maschile professionista: trasmissione integrale in diretta. |
5. |
I seguenti tornei di tennis del Grande Slam: Australian Open e US Open, le partite dei quarti di finale, le semifinali e le finali se vi prendono parte un tennista o una tennista belga, trasmissione integrale in diretta. |
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Francia a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
(2007/480/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1), in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 30 dicembre 2003, la Francia ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE. |
(2) |
La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione. |
(3) |
Nel corso della verifica, la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo francese. |
(4) |
L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dalla Francia è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Francia è stata avviata una consultazione di ampio respiro. |
(5) |
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dalla Francia rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) hanno una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell’identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; e iv) l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. |
(6) |
Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dalla Francia, comprese le Olimpiadi estive e invernali, la partita inaugurale, le semifinali e le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un’importanza speciale in Francia, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. |
(7) |
Gli altri eventi calcistici elencati, comprese le partite ufficiali della nazionale francese di calcio nel calendario FIFA, la finale della coppa UEFA, quando vi partecipi una squadra francese iscritta a uno dei campionati francesi, la finale della coppa di Francia di calcio e la finale della Champions’ League di calcio hanno un’importanza particolare in Francia, in quanto il calcio è lo sport più popolare in questo paese. |
(8) |
Il rugby è uno sport importante e attira numerosi spettatori, in particolare nel sudovest della Francia e dunque in gran parte del paese. La finale del campionato di Francia di rugby, la finale della coppa europea di rugby, quando vi partecipi una squadra francese iscritta a uno dei campionati francesi, il torneo di rugby delle sei nazioni e le semifinali e la finale della coppa del mondo di rugby hanno, pertanto, una particolare risonanza in Francia. |
(9) |
Gli eventi tennistici elencati hanno un’importanza particolare in Francia, in quanto il tennis è il principale sport individuale in questo Stato membro. |
(10) |
Il Gran premio di Francia di formula 1 ha un’importanza particolare in Francia, vista l’importanza di tale evento per i costruttori francesi di auto da corsa. |
(11) |
Il Tour de France (giro ciclistico di Francia) maschile ha una risonanza particolare in Francia ed ha una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione francese in quanto catalizzatore dell’identità culturale, visto che si tratta della principale competizione ciclistica al mondo. Tale competizione riflette la popolarità del ciclismo in Francia ed ha importanti ripercussioni sull’industria del turismo in quanto costituisce un’occasione di promozione per il paese. |
(12) |
La gara ciclistica Parigi-Roubaix ha un’importanza particolare in Francia in quanto fa parte del patrimonio francese. |
(13) |
Le competizioni di pallacanestro elencate hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione francese e, in particolare, in quanto catalizzatrici dell’identità culturale, dato che la pallacanestro rappresenta un importante fattore di coesione sociale in Francia. |
(14) |
Le competizioni di pallamano elencate vedono la partecipazione della nazionale francese a un importante torneo internazionale ed hanno pertanto una specifica importanza culturale per la popolazione francese. |
(15) |
I campionati mondiali di atletica leggera hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione francese e, in particolare, in quanto catalizzatori dell’identità culturale, dovuta soprattutto ai successi abitualmente conseguiti dai partecipanti francesi. |
(16) |
Gli eventi elencati sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. |
(17) |
Le misure adottate dalla Francia appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare un ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. |
(18) |
Le misure adottate dalla Francia sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. |
(19) |
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure francesi agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il direttore generale dell’Istruzione e della cultura ha informato la Francia, con lettera del 7 aprile 2004, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate. |
(20) |
Le misure sono state adottate dalla Francia il 22 dicembre 2004. |
(21) |
In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dalla Francia sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dalla Francia ed elencate nell’allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, |
DECIDE:
Articolo 1
Le misure ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dalla Francia alla Commissione il 30 dicembre 2003, sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 2
Le misure definitive adottate dalla Francia ed elencate nell’allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
ALLEGATO
Pubblicazione a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
Le misure adottate dalla Francia che devono essere pubblicate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE sono le seguenti:
«Decreto n. 2004-1392 del 22 dicembre 2004 recante applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione
Il primo ministro,
visto il rapporto del ministro della Cultura e della comunicazione,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente l’esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, in particolare l’articolo 3 bis;
vista la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, aperta alla firma il 5 maggio 1989, modificata dal Protocollo adottato dal comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 9 settembre 1998, aperto all’accettazione delle parti contraenti della Convenzione il 1o ottobre 1998, in particolare l’articolo 9 bis, nonché le leggi n. 94-542, del 28 giugno 1994, e n. 2001-1210, del 20 dicembre 2001, che ne autorizzano l’approvazione e i decreti n. 95-438, del 14 aprile 1995, e n. 2002-739, del 30 aprile 2002, che ne recano pubblicazione;
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992 e il protocollo che adegua tale accordo, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, in particolare l’allegato X, unitamente alla legge n. 93-1274, del 2 dicembre 1993, che ne autorizza la ratifica e il decreto n. 94-43, del 1o febbraio 1994, che ne reca pubblicazione;
vista la legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, quale modificata, relativa alla libertà di comunicazione, in particolare l’articolo 20-2;
vista la lettera del 7 aprile 2004 della Commissione europea relativa al progetto delle misure trasmesse dalla Francia per l’attuazione dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE;
sentito il parere del Consiglio di Stato (sezione Interni),
DECRETA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Il presente decreto fissa le condizioni alle quali le emittenti televisive provvedono alla trasmissione esclusiva degli eventi di particolare rilevanza affinché ad una parte considerevole del pubblico non sia negata la possibilità di seguirli attraverso un servizio di radiodiffusione televisiva a libero accesso.
Titolo I
Disposizioni applicabili alla trasmissione degli eventi di particolare rilevanza sul territorio francese
Articolo 2 - Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:
a) |
“emittente televisiva a libero accesso”: ogni emittente televisiva per il cui finanziamento non si attinge a pagamenti versati dagli utenti e le cui trasmissioni possono essere effettivamente ricevute da una percentuale pari all’85 % almeno delle famiglie nella Francia metropolitana; |
b) |
“emittente televisiva ad accesso ristretto”: le emittenti televisive che non soddisfano le due condizioni fissate alla lettera precedente. |
Articolo 3 - L’elenco degli eventi di cui all’articolo 20-2 della legge 86-1067 del 30 settembre 1986, sopra citata, è il seguente:
1. |
le Olimpiadi estive e invernali; |
2. |
le partite della nazionale di calcio francese iscritte nel calendario della Federazione internazionale del calcio (FIFA); |
3. |
la partita di apertura, le semifinali e la finale del campionato del mondo di calcio; |
4. |
le semifinali e la finale del Campionato europeo di calcio; |
5. |
la finale della coppa UEFA quando vi partecipa una squadra francese che gioca in uno dei campionati di Francia; |
6. |
la finale della Champions League di calcio; |
7. |
la finale della coppa di Francia di calcio; |
8. |
il torneo di rugby delle sei nazioni; |
9. |
le semifinali e la finale della Coppa del mondo di rugby; |
10. |
la finale del campionato di Francia di rugby; |
11. |
la finale della coppa d’Europa di rugby quando vi partecipa una squadra che gioca in uno dei campionati di Francia; |
12. |
le finali dei singolari maschili e femminili del torneo di tennis di Roland Garros; |
13. |
le semifinali e le finali della Coppa Davis e della Fed Cup quando vi partecipa la squadra di tennis francese; |
14. |
il Gran premio di Francia di formula 1; |
15. |
il Tour de France (ciclismo maschile); |
16. |
la corsa ciclistica “Parigi-Roubaix”; |
17. |
le finali maschile e femminile del Campionato d’Europa di pallacanestro quando vi partecipa la squadra nazionale francese; |
18. |
le finali maschile e femminile del Campionato del Mondo di pallacanestro quando vi partecipa la squadra nazionale francese; |
19. |
le finali maschile e femminile del Campionato d’Europa di pallamano quando vi partecipa la squadra nazionale francese; |
20. |
le finali maschile e femminile del Campionato del mondo di pallamano quando vi partecipa la squadra nazionale francese; |
21. |
i campionati del mondo di atletica leggera. |
Articolo 4 - L’esercizio da parte di un’emittente televisiva, sul territorio francese, dei diritti di trasmissione acquisiti a titolo esclusivo, dopo il 23 agosto 1997, su uno degli eventi di particolare rilevanza menzionati all’articolo 3 non può impedire la trasmissione di tale evento da parte di un servizio televisivo a libero accesso, che deve essere allora integrale e in diretta, salvo nei casi seguenti:
1. |
la trasmissione dell’evento menzionato al punto 15 dell’articolo 3 può essere limitata a momenti significativi, secondo le consuetudini di diffusione dell’evento; |
2. |
la trasmissione degli eventi menzionati ai punti 1 e 21 dell’articolo 3 può essere limitata a momenti rappresentativi della diversità delle discipline sportive e dei paesi partecipanti e trasmessa in differita quando hanno luogo simultaneamente diverse prove; |
3. |
gli eventi di particolare rilevanza possono essere trasmessi anche in differita se hanno luogo fra le mezzanotte e le ore 6.00, ora francese, a condizione che la diffusione in Francia abbia inizio prima delle ore 10.00. |
Il fatto che un’emittente televisiva ad accesso ristretto, finanziata da pagamenti versati dagli utenti e le cui trasmissioni possono essere ricevute alle condizioni menzionate all’articolo 2, lettera a), del presente decreto diffonda un evento di particolare rilevanza integralmente e in diretta, con riserva delle disposizioni che precedono, senza condizioni di accesso particolari, non è considerato un impedimento alla trasmissione di tale evento da parte di un servizio televisivo a libero accesso.
Articolo 5 - Al fine di permettere ad un’emittente televisiva a libero accesso di trasmettere un evento di particolare rilevanza alle condizioni previste dall’articolo 4, l’emittente titolare di diritti esclusivi di trasmissione totale o parziale di un evento di particolare rilevanza, che non sia in grado di rispettare tali condizioni deve, con ragionevole anticipo rispetto all’evento stesso e secondo modalità che permettano di informare le emittenti televisive a libero accesso, annunciare la propria proposta di cedere i diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste dall’articolo 4. L’offerta deve essere fatta secondo termini e condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie.
Se nessuna emittente televisiva formula proposte in risposta a questa offerta, o se la proposta presentata non è formulata secondo termini e condizioni di mercato di carattere equo, ragionevole e non discriminatorio, l’emittente titolare dei diritti esclusivi può esercitare questi ultimi senza soddisfare le condizioni previste dall’articolo 4.
Titolo II
Disposizioni applicabili alla trasmissione degli eventi di particolare rilevanza in altri paesi europei
Articolo 6 - Le disposizioni del presente titolo si applicano alle emittenti televisive, che rientrano nella competenza territoriale della Francia, le quali effettuano la trasmissione televisiva sul territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, di un evento designato da quest’ultimo Stato come di particolare rilevanza per la società del paese, ai sensi delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, e che hanno acquisito i diritti di trasmissione di tale evento dopo il 23 agosto 1997.
Articolo 7 - Le emittenti televisive che rientrano nella competenza territoriale della Francia esercitano, in uno Stato di cui all’articolo 6, i diritti di trasmissione acquisiti su un evento di particolare importanza, quale definito da quest’ultimo Stato, in maniera tale da non negare ad una parte considerevole del pubblico la possibilità di seguire tale evento, in diretta o in differita, su un servizio di televisione a libero accesso ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 bis della direttiva del 3 ottobre 1989 sopra citata.
Articolo 8 - Quando un’emittente televisiva rientra nella competenza territoriale della Francia trasmette un evento di particolare rilevanza in uno degli Stati di cui all’articolo 6 deve soddisfare le condizioni imposte da tale Stato per la trasmissione dell’evento da parte dell’emittente televisiva.
Titolo III
Disposizioni finali
Articolo 9 - Se adito da un’emittente televisiva o di propria iniziativa, il Consiglio superiore dell’audiovisivo può emettere un parere sulle condizioni di applicazione delle disposizioni del presente decreto.
Articolo 10 - Un successivo decreto del Consiglio di Stato fisserà l’elenco degli eventi di particolare rilevanza e le condizioni per la loro trasmissione televisiva prevista per i dipartimenti d’Oltremare, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e le isole Wallis e Futuna, tenendo conto, segnatamente, delle specificità di ciascuna di queste collettività e delle particolarità tecniche di diffusione televisiva oltremare.
Articolo 11 - Il ministro della Cultura e della comunicazione e il ministro dei Territori d’Oltremare sono incaricati, ciascuno nei settori di loro competenza, dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Fatto a Parigi, 22 dicembre 2004.
Il Primo ministro:
Jean-Pierre RAFFARIN
Il ministro della Cultura e della comunicazione
Renaud DONNEDIEU DE VABRES
Il ministro dei Territori d’Oltremare,
Brigitte GIRARDIN.»
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Finlandia a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
(2007/481/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1), in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 22 settembre 2006, ricevuta dalla Commissione il 2 ottobre 2006, la Finlandia ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE. |
(2) |
La Commissione ha verificato, entro un termine di tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione. |
(3) |
Nel corso della verifica, la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo finlandese. |
(4) |
L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dalla Finlandia è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Finlandia è stata avviata una consultazione di ampio respiro. |
(5) |
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dalla Finlandia rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono normalmente lo sport o l’attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell’identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; e iv) l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. |
(6) |
Molti degli eventi elencati nelle misure adottate dalla Finlandia, comprese le Olimpiadi estive e invernali, la partita inaugurale, le semifinali e le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, nonché le partite disputate dalla nazionale finlandese in questi tornei, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno una grande importanza in Finlandia, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. |
(7) |
I campionati del mondo maschili di hockey su ghiaccio, organizzati dalla Federazione internazionale hockey su ghiaccio (IIHF), rispondono al criterio della rilevanza particolare, in quanto l’hockey su ghiaccio è largamente praticato dai finlandesi ed ha una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta a motivo delle importanti vittorie conquistate dalla squadra finlandese in questo torneo internazionale. A causa della loro modalità specifica di organizzazione, i campionati del mondo di hockey su ghiaccio devono essere trattati come un evento unico in quanto gli incontri disputati tra altri paesi determinano anche quale squadra dovrà affrontare la Finlandia e influenzano il risultato finale della competizione. |
(8) |
I campionati mondiali di sci nordico (sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica), organizzati dalla Federazione internazionale sci (FIS), rispettano il criterio della particolare rilevanza ed hanno una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dai finlandesi in quanto catalizzatori dell’identità culturale dato che lo sci nordico è considerato sport nazionale in Finlandia. |
(9) |
Gli eventi di atletica leggera citati nelle misure, vale a dire i campionati del mondo di atletica leggera, organizzati dalla IAAF (International Association of Athletics Federations) e i campionati europei di atletica leggera, organizzati dalla EAA (European Athletics Association), hanno una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dai finlandesi in quanto catalizzatori dell’identità culturale, visto che gli atleti finlandesi di alto livello che rappresentano la Finlandia sulla scena internazionale fanno parte dell’élite mondiale nelle loro rispettive discipline. |
(10) |
Gli eventi elencati sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi spettatori. |
(11) |
Le misure adottate dalla Finlandia appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. |
(12) |
Le misure adottate dalla Finlandia sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. |
(13) |
La proporzionalità delle misure finlandesi è rafforzata dall’assenza di qualsiasi efficacia retroattiva delle medesime e quindi dall’assenza di conseguenze per l’esercizio dei diritti di trasmissione degli eventi elencati che sono stati acquisiti prima della data di entrata in vigore delle misure in esame. |
(14) |
La Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le misure notificate dalla Finlandia e ha presentato i risultati di questa verifica durante la riunione del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, del 15 novembre 2006. Nel corso della riunione il comitato ha adottato un parere favorevole. |
(15) |
Le misure finlandesi sono state adottate il 22 febbraio 2007 e sono entrate in vigore il 1o marzo 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
Le misure ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dalla Finlandia alla Commissione il 22 settembre 2006 sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 2
Le misure definitive adottate dalla Finlandia ed elencate nell’allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
ALLEGATO
Pubblicazione a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
Le misure adottate dalla Finlandia che devono essere pubblicate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE sono le seguenti:
«DECRETO GOVERNATIVO
in materia di trasmissione televisiva di eventi d'interesse sociale
adottato a Helsinki, il 22 febbraio 2007
Conformemente alla decisione governativa adottata su proposta del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, sono adottate le disposizioni che seguono in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della legge sulle attività radiotelevisive (744/1998), del 9 ottobre 2003, modificata dalla legge n. 394/2003:
Articolo 1
Manifestazioni di interesse sociale
Gli eventi che seguono sono eventi di interesse sociale in Finlandia, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, della legge sulle attività radiotelevisive (744/1998):
1) |
le Olimpiadi estive ed invernali, organizzate dal comitato olimpico internazionale; |
2) |
l’incontro di apertura, i quarti di finale, le semifinali e la finale del campionato mondiale di calcio organizzato dalla FIFA (Fédération Internationale de Football Association) e gli incontri disputati dalla squadra finlandese; |
3) |
l’incontro di apertura, i quarti di finale, le semifinali e la finale del campionato europeo di calcio organizzato dalla UEFA (Union of European Football Associations) e gli incontri disputati dalla squadra finlandese; |
4) |
i campionati del mondo maschili di hockey su ghiaccio, organizzati dalla Federazione internazionale hockey su ghiaccio (IIHF); |
5) |
i campionati mondiali di sci nordico (sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica), organizzati dalla Federazione internazionale sci (FIS); |
6) |
i campionati mondiali di atletica leggera, organizzati dalla IAAF (International Association of Athletics Federations); |
7) |
i campionati europei di atletica leggera, organizzati dalla EAA (European Athletics Association). |
L’incontro di apertura, le semifinali e la finale del campionato mondiale di calcio e le partite della squadra finlandese in tale torneo, l’incontro di apertura, le semifinali e la finale del campionato europeo di calcio e le partite della squadra finlandese in tale torneo, le semifinali e la finale del campionato del mondo maschile di hockey e le partite della squadra finlandese in tale torneo, di cui all'articolo 1, devono essere trasmessi integralmente in diretta.
Gli altri eventi di cui all'articolo 1 possono essere trasmessi totalmente o parzialmente in diretta oppure in differita.
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il 1o marzo 2007.
Il presente decreto non si applica ai diritti esclusivi acquistati prima della sua entrata in vigore.
Helsinki, il 22 febbraio 2007.
Susanna HUOVINEN
Ministro dei Trasporti e delle comunicazioni
Ismo KOSONEN
Direttore dell’Unità.»
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2007
relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
[notificata con il numero C(2007) 3291]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/482/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 maggio 2002, è stata conclusa una convenzione multilaterale, di seguito «convenzione», tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e altri Stati associati. La convenzione è stata allegata alla decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2), con cui la Commissione ha fissato la data a partire dalla quale gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati che hanno firmato la convenzione e che vi sono soggetti. La convenzione è stata successivamente estesa ad altri paesi con l’adozione degli addendum n. 1 e n. 2. |
(2) |
L’8 marzo 2007, gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera, hanno firmato l’addendum n. 3 alla convenzione, con cui questa è stata estesa all’ufficio nazionale di assicurazione della Bulgaria e della Romania. L’addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Bulgaria e della Romania e che sono soggetti all’addendum. |
(3) |
Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 72/166/CEE con riguardo ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Bulgaria e della Romania, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A decorrere dal 1o agosto 2007, gli Stati membri si astengono dall’effettuare i controlli relativi all’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Bulgaria e della Romania e che sono soggetti all’addendum n. 3 dell’8 marzo 2007 alla convenzione multilaterale tra gli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati.
Articolo 2
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2007.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.06.2005, pag. 14).
(2) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 23.
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2007
che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania
[notificata con il numero C(2007) 3413]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/483/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3), stabilisce alcune misure di protezione da applicare per prevenire la diffusione di questa malattia, compresa l’istituzione di aree A e B non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria. |
(2) |
La Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di H5N1 in un allevamento di pollame sul suo territorio e ha adottato provvedimenti appropriati in conformità alla decisione 2006/415/CE, tra cui l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione. |
(3) |
La Commissione ha esaminato detti provvedimenti in collaborazione con la Germania e ha accertato che i limiti della aree A e B fissati dall'autorità competente di questo Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio. Possono pertanto essere confermate le aree A e B in Germania e può essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
(4) |
La decisione 2006/415/CE deve quindi essere modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione devono essere riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2007/454/CE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 87).
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:
1. |
Alla parte A è aggiunto il testo seguente:
|
2. |
Alla parte B è aggiunto il testo seguente:
|
Rettifiche
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/45 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103 del 20 aprile 2007 )
A pagina 6, articolo 11, paragrafo 1
anziché:
«1. L'articolo 7, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi della Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti …»,
leggi:
«1. L'articolo 7, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti …».
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/45 |
Rettifica della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea
La pubblicazione della raccomandazione 2006/952/CE è da considerare nulla e non avvenuta.
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell’ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 con una presentazione semplificata, nelle allora lingue ufficiali dell’Unione europea.
È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.
Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle versioni linguistiche precedenti l’allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1o gennaio 2007.
Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 e le relative rettifiche.
GU del 27 dicembre 2006 |
Rettifiche GU (2007) |
L 370 |
L 30 |
L 371 |
L 45 |
L 373 |
L 121 |
L 375 |
L 70 |
GU del 29 dicembre 2006 |
Rettifiche GU (2007) |
L 387 |
L 34 |
GU del 30 dicembre 2006 |
Rettifiche GU (2007) |
L 396 |
L 136 |
L 400 |
L 54 |
L 405 |
L 29 |
L 407 |
L 44 |
L 408 |
L 47 |
L 409 |
L 36 |
L 410 |
L 40 |
L 411 |
L 27 |
L 413 |
L 50 |