ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 179

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
7 luglio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 799/2007 della Commissione, del 6 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 800/2007 della Commissione, del 6 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

3

 

*

Regolamento (CE) n. 801/2007 della Commissione, del 6 luglio 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti ( 1 )

6

 

*

Regolamento (CE) n. 802/2007 della Commissione, del 5 luglio 2007, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona IIa per le navi battenti bandiera svedese

36

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/470/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kirghizistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

38

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kirghizistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

39

 

 

2007/471/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca.

46

 

 

2007/472/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2007, recante modifica della decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990, che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS)

50

 

 

2007/473/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985

52

 

 

Commissione

 

 

2007/474/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 luglio 2007, relativa all’assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2007) 3186]

53

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

55

 

 

 

*

Avviso ai lettori(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/1


REGOLAMENTO (CE) N. 799/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

36,7

TR

95,6

ZZ

66,2

0707 00 05

JO

151,2

TR

74,4

ZZ

112,8

0709 90 70

IL

42,1

TR

97,2

ZZ

69,7

0805 50 10

AR

71,9

UY

55,8

ZA

64,3

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

84,2

BR

79,5

CL

93,8

CN

92,0

NZ

99,1

US

125,3

UY

77,0

ZA

96,1

ZZ

93,4

0808 20 50

AR

78,3

CL

87,5

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

102,7

ZZ

85,5

0809 10 00

TR

203,0

ZZ

203,0

0809 20 95

TR

271,1

US

506,2

ZZ

388,7

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/3


REGOLAMENTO (CE) N. 800/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo di osservazione delle indagini della rete d’informazione contabile agricola.

(2)

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 fissa il numero di aziende contabili per circoscrizione.

(3)

In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania, occorre fissare il limite e il numero di aziende contabili per questi due nuovi Stati membri.

(4)

Per garantire una migliore rappresentatività del campione slovacco, occorre adeguare il limite e il numero di aziende contabili della Slovacchia.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l’esercizio contabile 2007 (periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2007) e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato come segue:

Belgio: 16 UDE,

Bulgaria: 1 UDE,

Repubblica ceca: 4 UDE,

Danimarca: 8 UDE,

Germania: 16 UDE,

Estonia: 2 UDE,

Irlanda: 2 UDE,

Grecia: 2 UDE,

Spagna: 2 UDE,

Francia 8 UDE,

Italia: 4 UDE,

Cipro: 2 UDE,

Lettonia: 2 UDE,

Lituania: 2 UDE,

Lussemburgo: 8 UDE,

Ungheria: 2 UDE,

Malta: 8 UDE,

Paesi Bassi: 16 UDE,

Austria: 8 UDE,

Polonia: 2 UDE,

Portogallo: 2 UDE,

Romania: 1 UDE,

Slovenia: 2 UDE,

Slovacchia: 8 UDE,

Finlandia: 8 UDE,

Svezia: 8 UDE,

Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord): 16 UDE,

Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.»;

2)

all’articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

«La Bulgaria e la Romania trasmettono alla Commissione il loro piano di selezione per l’esercizio contabile 2007 anteriormente al 31 luglio 2007.»;

3)

l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 28).

(2)  GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1860/2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 31).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

1)

la parte relativa alla Slovacchia è sostituita dal testo seguente:

«810

SLOVACCHIA

502»

2)

sono aggiunte le seguenti tabelle relative alla Bulgaria e alla Romania:

«Numero d’ordine

Denominazione delle circoscrizioni

Numero di aziende contabili per esercizio contabile

2007

2008

2009 e oltre

830

BULGARIA

2 000

2 000

2 000 (1)


Numero d’ordine

Denominazione delle circoscrizioni

Numero di aziende contabili per esercizio contabile

2007

2008

2009

2010 e oltre

840

ROMANIA

1 000

2 000

4 000

6 000 (2)


(1)  Nell’esercizio contabile 2009 e successivi, la Bulgaria avrà sei circoscrizioni (cfr. allegato del regolamento n. 79/65/CEE) e a ciascuna circoscrizione verrà assegnato il numero di aziende contabili qui indicato, corrispondente al totale nazionale.

(2)  Nell’esercizio contabile 2010 e successivi, la Romania avrà otto circoscrizioni (cfr. allegato del regolamento n. 79/65/CEE) e a ciascuna circoscrizione verrà assegnato il numero di aziende contabili qui indicato, corrispondente al totale nazionale.»


7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/6


REGOLAMENTO (CE) N. 801/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2007

relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, chiedendo conferma scritta che i rifiuti di cui all'allegato III o III A del suddetto regolamento, la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

(2)

In tali richieste a ciascun paese è stato chiesto di indicare quali delle opzioni seguenti avesse scelto in relazione a detti rifiuti: il divieto, una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte oppure nessun controllo.

(3)

La Commissione ha ricevuto una risposta alle richieste scritte da Algeria, Andorra, Argentina, Bielorussia, Botswana, Cile, Cina, Cina (Hong Kong), Costa Rica, Federazione russa, Filippine, Guyana, India, Liechtenstein, Moldova, Oman, Perù, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam.

(4)

Alcuni paesi non hanno inviato conferma scritta relativa alla possibilità di esportare verso di essi dalla Comunità rifiuti destinati al recupero. Di conseguenza, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, si deve ritenere che tali paesi abbiano optato per una procedura di autorizzazione scritta preventiva.

(5)

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento sostituiscano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def. (2). Il regolamento (CE) n. 1547/1999 deve pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esportazione, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, di rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, è disciplinata da procedure che riflettono la scelta operata da tali paesi tra:

a)

divieto,

b)

una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive, oppure

c)

nessun controllo nel paese di destinazione,

secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Scelte operate da alcuni paesi a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006

ALGERIA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

GC030 ex 890800

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

tutti gli altri rifiuti

ANDORRA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

tutti i rifiuti

 

 

ARGENTINA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

B1010

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

B1140

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

della voce B3010:

alcool polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

poliammidi

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (1):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

della voce B3010: tutti gli altri articoli

della voce B3010:

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

della voce B3020:

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

altri, includendo ma non limitatamente a: 2) residui non selezionati

della voce B3020: tutti gli altri articoli

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

della voce B3070: tutti gli altri articoli

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040

262030

262090

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

BIELORUSSIA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

della voce B1010:

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

della voce B1010: tutti gli altri articoli

 

della voce B1020:

rottami di berillio

rottami di tellurio

della voce B1020: tutti gli altri articoli

 

della voce B1030:

polvere di vanadio

della voce B1030: tutti gli altri articoli

 

della voce B1031:

polvere di titanio

della voce B1031: tutti gli altri articoli

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

B1080

 

 

 

B1090

 

B1100

 

 

B1115

 

 

della voce B1120: metalli di transizione

della voce B1120: lantanidi (metalli delle terre rare)

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

 

B1190

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

della voce B2020:

rifiuti di vetro in forma non dispersibile prodotti

vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato

rifiuti di vetro contenenti determinate sostanze

della voce B2020: tutti gli altri articoli

 

 

B2030

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

 

B2060

 

 

B2070

 

 

 

B2080

 

 

B2090

 

B2100

 

 

B2110

 

della voce B2120: soluzioni acide o basiche contenenti determinate sostanze

della voce B2120: tutti gli altri articoli

 

 

 

B2130

 

 

 

 

della voce B3010:

i seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e di copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polimeri acrilici

poliuretano (non contenente CFC)

polimetilacrilato

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

poliammidi

della voce B3010:

i seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e di copolimeri non alogenati:

resine acetaliche

polieteri

solfuri di polifenilene

alcani C10-C13 (plastificante)

polisilossano

* i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati:

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

B3020

 

della voce B3030:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

della voce B3030: tutti gli altri articoli

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

B3050

 

della voce B3060:

degras: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

rifiuti di pesce

della voce B3060: tutti gli altri articoli

 

 

B3065

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

della voce B3070: tutti gli altri articoli

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

della voce GB040: scorie di galvanizzazione contenenti rame

 

della voce GB040: scorie di metalli preziosi

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

della voce GE020: rifiuti di fibre di vetro con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

BOTSWANA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

B1

 

 

B2

 

 

B3010

 

 

della voce B3020: tutti gli altri rifiuti

della voce B3020:

i seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3036

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

CILE

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

B1010

 

 

B1031

 

 

B1050

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1115

 

 

B1250

 

 

B2060

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

 

tutti gli altri rifiuti

CINA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

della voce B1010:

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

della voce B1010:

rottami di tungsteno

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di vanadio

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tantalio

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

B1090

 

 

della voce B1100: tutti gli altri articoli

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

 

B1115

 

della voce B1120

lantanidi (metalli delle terre rare)

della voce B1120: tutti gli altri articoli

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

 

B1210

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

della voce B3010:

i seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e di copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

resine acetaliche

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

resine ureiche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

della voce B3010:

i seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica:

polieteri

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

alcani C10-C13 (plastificante)

poliuretano (non contenente CFC)

polisilossano

polimetilacrilato

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

resine formofenoliche

poliammidi

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (2):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

 

B3020

della voce B3030: tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3030:

della sottovoce: cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati):

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

altri

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di:

fibre sintetiche

fibre artificiali

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

della voce B3060: tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3060:

della sottovoce rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

CINA (HONG KONG)

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

della voce B1010: rottami di tantalio

 

della voce B1010: tutti gli altri articoli

 

 

B1020

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

della voce B1100: rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

 

della voce B1100: tutti gli altri articoli

 

 

B1115

della voce B1120

lantanidi (metalli delle terre rare)

 

della voce B1120: tutti gli altri articoli

 

 

B1130

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

della voce B3010:

i seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica:

resine acetaliche

polieteri

alcani C10-C13 (plastificante)

* i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati:

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

della voce B3010:

i seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e di copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

poliuretano (non contenente CFC)

polisilossano

polimetilacrilato

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

poliammidi

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

COSTA RICA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

tutti i rifiuti

 

 

GUYANA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

 

tutti

INDIA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

 

tutti

LIECHTENSTEIN

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

 

tutti

MOLDOVA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

della voce B3020:

della voce B3020:

i seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

tutti gli altri rifiuti

 

 

OMAN

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

della voce B1010: tutti gli altri rifiuti

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

 

tutti gli altri rifiuti

 

 

PERÙ

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

tutti i rifiuti

 

FILIPPINE

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

della voce B1010: rottami di cobalto

della voce B1010: tutti gli altri articoli

 

della voce B1020:

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

della voce B1020: tutti gli altri articoli

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

della voce B1120: cobalto, lantanio

della voce B1120: tutti gli altri articoli

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

B2040

 

B2060

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

FEDERAZIONE RUSSA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1010

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

B2110

 

 

 

B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

GE020 ex 7001

 

GE020 ex 701939

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

SRI LANKA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

tutti i rifiuti

 

TAIWAN

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di tantalio

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di germanio

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

B1040

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

 

B1115

 

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

della voce B2040: tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

della voce B3010:

poliuretano (non contenente CFC)

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

della voce B3010: tutti gli altri rifiuti

 

 

B3020

 

B3030

 

 

B3035

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

 

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

THAILANDIA

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

 

 

B1010

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

della voce B1100: tutti gli altri rifiuti

della voce B1100:

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

 

B2030

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

della voce B2040: tutti gli altri rifiuti

 

 

B2060

 

 

B2070

 

B2080

 

 

B2090

 

 

 

B2100

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

i rifiuti contenenti polimeri fluorurati (3)

della voce B3010:

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

B3020

 

della voce B3030:

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

della voce B3030: tutti gli altri rifiuti

 

B3035

 

 

della voce B3040:

altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)

della voce B3040:

rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

VIETNAM

a)

divieto

b)

notifica e autorizzazione preventive scritte

c)

nessun controllo nel paese di destinazione

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di cromo

della voce B1020:

rottami di berillio

rottami di cadmio

rottami di selenio

rottami di tellurio

 

della voce B1020:

rottami di antimonio

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

della voce B2040: tutti gli altri rifiuti

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

della voce B3010: tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3010:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

policarbonati

 

 

B3020

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

 

GC010

GC020

 

 

 

 

GC030 ex 890800

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 


(1)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(2)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(3)  Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).


7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/36


REGOLAMENTO (CE) N. 802/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2007

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona IIa per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 15 del 20.01.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

17

Stato membro

SVEZIA

Stock

COD/2AC4.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

IV; acque comunitarie della zona IIa

Data

13.6.2007


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kirghizistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2007/470/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Kirghizistan su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare ed applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kirghizistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata dalla Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dello stesso.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kirghizistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

dall'altra

(in appresso denominate «le Parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Kirghizistan hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Kirghizistan, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica del Kirghizistan e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Kirghizistan che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi elencato nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

4.   La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante gli accordi bilaterali vigenti o futuri.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica del Kirghizistan, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Kirghizistan rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   La Repubblica del Kirghizistan può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

i)

il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del presente paragrafo la Repubblica del Kirghizistan non opera discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra i vettori aerei della Comunità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo del presente articolo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica del Kirghizistan ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica del Kirghizistan si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Kirghizistan che operano tra due scali situati nel territorio di tale Stato membro o fra uno scalo situato nello stesso Stato membro e uno scalo situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Kirghizistan in virtù di un accordo di cui all'allegato I, che contenga una disposizione elencata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1.   Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato I, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, restringano o falsino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità per l'adozione di misure che impediscano, restringano o falsino la concorrenza.

2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 7

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le Parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e alle altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan, elencati all'allegato I che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore, al momento della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

Articolo 10

Cessazione

1.   La cessazione di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La cessazione di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il 1o giugno 2007, nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, russa e kirghisa.

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Европa Шериктештиги γчγн

За Европейское Сообщество

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За правителствοтο на Рeпублика Киргизстан

Por el Gobierno de la República Kirguisa

Za vládu Kyrgyzské republiky

For Den Kirgisiske Republiks regering

Für die Regierung der Kirgisischen Republik

Kirgiisi Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηοη της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

For the Government of the Kyrgyz Republic

Pour le gouvernement de la République kirghize

Per il governo della Repubblica del Kirghizistan

Kirgizstānas Republikas valdības vārdā

Kirgizijos Respublikos Vyriausybės vardu

A Kirgiz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern Tar-Repubblika Kirgiża

Voor de Regering van de Republiek Kirgizië

W imieniu rządu Republiki Kirgiskiej

Pelo Governo da República do Quirguizistão

Pentru Guvernul Republicii Kârgâszstan

Za vládu Kirgizskej republiky

Za vlado Kirgiške republike

Kirgisian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Kirgizistans regering

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За Правительство Кыргызской Республики

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica del Kirghizistan e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo

Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica del Kirghizistan, fatto a Vienna il 17 marzo 1998, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Austria» nell'allegato II,

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica del Kirghizistan, fatto a Praga il 29 aprile 2004, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Repubblica ceca» nell'allegato II,

Accordo fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica del Kirghizistan in materia di servizi aerei, fatto a Bishkek il 13 maggio 1997, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Germania» nell'allegato II,

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kirghizistan e il governo della Repubblica ellenica, fatto ad Atene il 1o novembre 2004, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Grecia» nell'allegato II;

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kirghizistan e il governo della Repubblica slovacca, siglato a Bishkek il 27 settembre 2006, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Slovacchia» nell'allegato II;

Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Kirghizistan in materia di servizi aerei, fatto a Londra l'8 dicembre 1994, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Regno Unito» nell'allegato II.

Modificato da ultimo dal memorandum di intesa fra le autorità dell'aviazione civile dei due paesi fatto a Londra il 2 settembre 2003, in seguito denominato «memorandum di intesa Kirghizistan-Regno Unito».

ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi elencati nell'allegato I, e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo Kirghizistan-Austria,

articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Kirghizistan-Repubblica ceca,

articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Kirghizistan-Germania,

articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo Kirghizistan-Grecia,

articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo Kirghizistan-Regno Unito e allegato B, articolo 4, lettera a), del memorandum di intesa Kirghizistan-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Kirghizistan-Austria,

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo Kirghizistan-Repubblica ceca,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Kirghizistan-Grecia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Kirghizistan-Regno Unito e allegato B, articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del memorandum di intesa Kirghizistan-Regno Unito.

c)

Sicurezza:

articolo 6 dell'accordo Kirghizistan-Austria,

articolo 7 dell'accordo Kirghizistan-Repubblica ceca,

articolo 12 dell'accordo Kirghizistan-Germania,

articolo 8 dell'accordo Kirghizistan-Grecia,

allegato B, articolo 13 bis del memorandum di intesa Kirghizistan-Regno Unito.

d)

Tassazione del carburante:

articolo 7 dell'accordo Kirghizistan-Austria,

articolo 8 dell'accordo Kirghizistan-Repubblica ceca,

articolo 6 dell'accordo Kirghizistan-Germania,

articolo 9 dell'accordo Kirghizistan-Grecia,

articolo 9 dell'accordo Kirghizistan-Slovacchia,

articolo 8 dell'accordo Kirghizistan-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

articolo 11 dell'accordo Kirghizistan-Austria;

articolo 12 dell'accordo Kirghizistan-Repubblica ceca;

articolo 10 dell'accordo Kirghizistan-Germania;

articolo 13 dell'accordo Kirghizistan-Grecia;

articolo 7 dell'accordo Kirghizistan-Regno Unito e allegato B, articolo 7, del memorandum di intesa Kirghizistan-Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).


7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/46


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2007

sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca.

(2007/471/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in seguito «l'atto di adesione del 2003»), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non rientranti nell'allegato I di detto atto si applicano in un nuovo Stato membro, ai sensi di detto strumento, solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis.

(2)

Il Consiglio ha verificato se la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (in seguito «gli Stati membri interessati») assicurassero livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo:

è stato sottoposto agli Stati membri interessati un questionario completo, le relative risposte sono state messe agli atti e sono state effettuate in tutti gli Stati membri interessati, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili quali definite nella decisione del Comitato esecutivo riguardante l'istituzione della commissione permanente della Convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (1), visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati.

(3)

Il 5 dicembre 2006 il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Slovenia soddisfacevano le condizioni in tale settore. L'11 giugno 2007 il Consiglio ha concluso che la Repubblica di Estonia e la Repubblica slovacca soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al Sistema d'informazione Schengen (SIS) in detti Stati membri.

(4)

L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso gli Stati membri interessati. L'utilizzo di detti dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le applicabili procedure di valutazione Schengen definite nel documento SCH/Com-ex (98) 26 def., di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS negli Stati membri interessati. Una volta effettuate queste valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati.

(5)

È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione per la soppressione dei controlli, occorrerebbe imporre talune restrizioni all'uso del SIS.

(6)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE (3), relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato I si applicano a decorrere dal 1o settembre 2007 alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia.

2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato II si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia.

3.   Dal 7 luglio 2007 i dati reali SIS possono essere trasferiti agli Stati membri interessati.

Dal 1o settembre 2007 gli Stati membri interessati, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l'acquis di Schengen è già stato attuato, potranno inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.

4.   Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati, detti Stati membri:

a)

non sono tenuti a rifiutare l'ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;

b)

si asterranno dall'inserire dati disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito: «Convenzione di Schengen») (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).


ALLEGATO I

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati

1.

Per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione di Schengen:

articolo 64 e articoli da 92 a 119 della Convenzione di Schengen;

2.

Altre disposizioni relative al SIS:

a)

per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario C. SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

b)

Per quanto concerne le disposizioni delle seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

i)

dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex (96) decl. 5] (2);

ii)

dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv] (3);

c)

altri strumenti:

i)

decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario Generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet» (4);

ii)

manuale Sirene (5);

iii)

regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (6), e ogni eventuale decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

iv)

decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (7), e ogni eventuale decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

v)

regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (8);

vi)

articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen (SIS) del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (9).


(1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444. Decisione modificata dalla decisione 2007/472/CE (cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 458.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 459.

(4)  GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/155/CE (GU L 68 dell'8.3.2007, pag. 5).

(5)  Parti del manuale Sirene sono state pubblicate in GU C 38 del 17.2.2003, pag. 1. Il manuale è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2006/757/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1) e 2006/758/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 41).

(6)  GU L 162, del 30.4.2004, pag. 29.

(7)  GU L 68, del 15.3.2005, pag. 44.

(8)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18.

(9)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.


ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni

1.

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (1);

2.

regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

3.

decisione 2007/…/CE del Consiglio, del … 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3).


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(3)  Cfr. il documento 14914/06 del Consiglio. Decisione non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma adottata il 12 giugno 2007, tranne che in lingua bulgara e romena (l'adozione in queste lingue è fissata per il 10 luglio 2007).


7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

recante modifica della decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990, che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS)

(2007/472/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 119 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito «convenzione di Schengen del 1990»),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 119 della convenzione di Schengen del 1990 prevede che le parti contraenti sostengano in comune i costi d’installazione e di utilizzazione del C.SIS di cui all’articolo 92, paragrafo 3.

(2)

Gli obblighi finanziari derivanti dall’installazione e dal funzionamento del C.SIS sono disciplinati da uno specifico regolamento finanziario adottato con la decisione del comitato esecutivo Schengen, del 15 dicembre 1997, riguardante la modifica del regolamento finanziario C.SIS (di seguito «regolamento finanziario C.SIS»).

(3)

Il regolamento finanziario C.SIS si applica alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svezia nonché all’Islanda e alla Norvegia in virtù della decisione 2000/777/CE (1).

(4)

I nuovi Stati membri, ad eccezione di Cipro, saranno integrati nel Sistema d’informazione Schengen di prima generazione (SIS 1+) in una data stabilita dal Consiglio a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, nell’ambito del progetto SISone4ALL.

(5)

A partire da quella data, tali Stati membri dovrebbero partecipare al regolamento finanziario C.SIS.

(6)

È ragionevole che gli Stati membri in questione contribuiscano ai costi storici legati al C.SIS. Tuttavia, poiché hanno aderito all’Unione europea solo nel 2004, risulta opportuno che contribuiscano ai costi storici relativi all’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2005. Appare altresì ragionevole che contribuiscano ai costi di funzionamento storici a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE (3), relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE (4) e 2004/860/CE (5).

(9)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE (6).

(10)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE (7).

(11)

Per quanto riguarda la Repubblica di Cipro, la presente decisione costituisce una disposizione basata sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connessa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(12)

La presente decisione costituisce una disposizione basata sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 3 del titolo I del regolamento finanziario C.SIS, è aggiunto il seguente trattino:

«—

per quanto riguarda gli Stati che hanno aderito all’Unione europea nel 2004, tale contributo è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per l’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2005. Tali Stati contribuiscono anche alle spese di funzionamento del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2007.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN


(1)  Decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell’acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24).

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

(5)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(6)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(7)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


7.7.2007   

IT

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L 179/52


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

relativa alla declassificazione di talune parti del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985

(2007/473/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2003/19/CE, del 14 ottobre 2002, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (1), il Consiglio ha declassificato talune parti del manuale Sirene e declassato il punto 2.3 del manuale Sirene nonché gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a «Restreint UE».

(2)

L’ultima versione del manuale Sirene di cui alla decisione 2006/757/CE della Commissione (2) e alla decisione 2006/758/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica il manuale Sirene (3) non contiene una disposizione equivalente al punto 2.3 quale figurava nel manuale al momento dell’adozione della decisione 2003/19/CE.

(3)

Il Consiglio ritiene attualmente opportuno declassificare altre parti del manuale Sirene.

(4)

La classificazione degli allegati 1, 3, 4 e 6 dovrebbe restare «Restreint UE»,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati 2 e 5 del manuale Sirene sono declassificati.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN


(1)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 34.

(2)  GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1.

(3)  GU L 317 del 16.11.2006, pag. 41.


Commissione

7.7.2007   

IT

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L 179/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2007

relativa all’assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

[notificata con il numero C(2007) 3186]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2007/474/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 9 dell’allegato IIB,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IIB, punto 7, del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica il numero massimo di giorni in cui le navi comunitarie di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 m recanti a bordo reti da traino con maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 60 mm o palangari di fondo possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice, quali definite al punto 1 dell’allegato IIB, nel periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

(2)

L’allegato IIB, punto 9, consente alla Commissione di assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo i suddetti attrezzi da pesca, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(3)

In data 10 ottobre 2006, 14 novembre 2006 e 12 marzo 2007, il Portogallo ha presentato dati che dimostrano che le navi che hanno cessato l’attività dal 1o gennaio 2004 hanno esercitato, rispettivamente, il 9,61 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 da navi portoghesi presenti nella zona geografica e recanti a bordo reti da traino con maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, il 6,75 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 da navi portoghesi presenti nella zona geografica e recanti a bordo reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 60 mm e il 14,12 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 da navi portoghesi presenti nella zona geografica e recanti a bordo palangari di fondo.

(4)

Alla luce dei dati presentati e tenuto conto del metodo di calcolo descritto al punto 9.1 dell’allegato IIB, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, 21 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo attrezzi del raggruppamento 3 a), 15 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo attrezzi del raggruppamento 3 b) e 30 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo attrezzi del raggruppamento 3 c).

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Portogallo e recante a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007, che non sia soggetta ad una delle condizioni speciali enumerate al punto 7.1 di detto allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice, quale stabilito nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 237 giorni all’anno.

2.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Portogallo e recante a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 3, lettera b), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007, che non sia soggetta ad una delle condizioni speciali enumerate al punto 7.1 di detto allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice, quale stabilito nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 231 giorni all’anno.

3.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Portogallo e recante a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 3, lettera c), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007, che non sia soggetta ad una delle condizioni speciali enumerate al punto 7.1 di detto allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice, quale stabilito nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 246 giorni all’anno.

Articolo 2

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1.


ACCORDI

Consiglio

7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/55


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Il suddetto accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada (GU L 169 del 29.6.2007) è entrato in vigore il 25 giugno 2007.


7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/s3


AVVISO AI LETTORI

Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell’ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 con una presentazione semplificata, nelle allora lingue ufficiali dell’Unione europea.

È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.

Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle versioni linguistiche precedenti l’allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1o gennaio 2007.

Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 e le relative rettifiche.

GU del 27 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


GU del 29 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 387

L 34


GU del 30 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50