ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 176

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
6 luglio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione

1

 

 

Regolamento (CE) n. 792/2007 della Commissione, del 5 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento (CE) n. 793/2007 della Commissione, del 5 luglio 2007, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 659/2007 per tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna

7

 

 

Regolamento (CE) n. 794/2007 della Commissione, del 5 luglio 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame

8

 

 

Regolamento (CE) n. 795/2007 della Commissione, del 5 luglio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

9

 

 

Regolamento (CE) n. 796/2007 della Commissione, del 5 luglio 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

12

 

 

Regolamento (CE) n. 797/2007 della Commissione, del 5 luglio 2007, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

16

 

*

Regolamento (CE) n. 798/2007 della Commissione, del 5 luglio 2007, relativo al divieto di pesca dell'aringa nelle zone CIEM VII g, VII h, VII j e VII k per le navi battenti bandiera del Regno Unito

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/464/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007, che abroga la decisione 2005/186/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

19

 

 

2007/465/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007, che abroga la decisione 2004/917/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

21

 

 

2007/466/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2007, recante nomina di sei membri svedesi e di nove supplenti svedesi del Comitato delle regioni

23

 

 

Commissione

 

 

2007/467/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 giugno 2007, che istituisce il gruppo di esperti sull’identificazione a radiofrequenza (RFID)

25

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/468/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

31

 

*

Posizione comune 2007/469/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007, riguardante la conferenza di revisione del 2008 della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC)

39

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 67 del 10.3.1989)

42

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO (CE) N. 791/2007 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2007

che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati principalmente alle spese di trasporto verso l’Europa continentale.

(2)

Per mantenere la competitività di taluni prodotti del settore della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, a partire dal 1992 quest’ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2003-2006 sono fissate nel regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio (3). Una relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo ha stabilito la necessità di prorogare a partire dal 2007 le misure di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca.

(3)

Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

(4)

È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a variare l’elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l’importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l’evoluzione della situazione lo giustifichi.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero fissare l’importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso l’Europa continentale. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l’importo dovrebbe essere proporzionale ai costi supplementari che l’aiuto intende compensare e in nessun caso dovrebbe superare il 100 % dei costi di trasporto verso l’Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull’entità dei costi supplementari.

(6)

Al fine di conseguire convenientemente gli obiettivi del presente regolamento e di assicurare il rispetto della politica comune della pesca, si dovrebbe limitare il sostegno ai prodotti della pesca catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della stessa.

(7)

Per assicurare un funzionamento efficace e corretto del regime di compensazione, gli Stati membri dovrebbero inoltre accertare la redditività economica dei destinatari dell’aiuto e l’applicazione regolare del regime tramite il sistema di attuazione.

(8)

Per consentire un controllo adeguato del regime di compensazione, gli Stati membri interessati dovrebbero presentare una relazione annuale sul suo funzionamento.

(9)

Affinché una decisione possa essere adottata in merito alla proroga del regime di compensazione dopo il 2013, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, con debito anticipo rispetto alla scadenza del regime, una relazione basata su una valutazione indipendente.

(10)

È opportuno che l’esecuzione delle spese comunitarie previste per il regime di compensazione sia affidata al Fondo europeo agricolo di garanzia con una gestione diretta centralizzata conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4).

(11)

Occorre che le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(12)

Per l’attuazione della gestione finanziaria diretta centralizzata si applica il regolamento (CE) n. 2003/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante fissazione delle modalità di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) delle spese relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 2007 al 2013, una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all’articolo 3 e che gravano sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni ultraperiferiche a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito «compensazione»):

Azzorre,

Madera,

Isole Canarie,

Guiana francese,

Riunione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (7).

Articolo 3

Operatori

1.   La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti della pesca:

a)

i produttori;

b)

i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni elencate all’articolo 1 e che vi esercitano la loro attività o le loro associazioni;

c)

gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione.

2.   Gli Stati membri interessati prendono provvedimenti per accertare la redditività economica degli operatori che beneficiano della compensazione.

Articolo 4

Prodotti della pesca ammissibili

1.   Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui all’articolo 1 che fanno parte del proprio territorio, l’elenco dei prodotti della pesca e i quantitativi corrispondenti che possono fruire della compensazione. L’elenco dei prodotti della pesca e i quantitativi corrispondenti possono variare per ciascuna delle regioni appartenenti a uno Stato membro.

2.   Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione non abbia l’effetto di accrescere la pressione sugli stock biologicamente sensibili, sull’entità dei costi supplementari e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione e della commercializzazione.

3.   I prodotti della pesca che beneficiano della compensazione devono essere stati catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della politica comune della pesca per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

conservazione e gestione;

b)

tracciabilità;

c)

norme di calibrazione.

4.   Non possono fruire della compensazione i prodotti della pesca:

a)

catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti in acque comunitarie;

b)

catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all’articolo 1;

c)

importati da paesi terzi;

d)

provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

La lettera b) non si applica se la materia prima fornita secondo le norme previste dal presente articolo non è sufficiente per l’utilizzazione della capacità esistente dell’industria di trasformazione in loco nella regione ultraperiferica interessata.

Articolo 5

La compensazione

1.   Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni elencate all’articolo 1 che fanno parte del proprio territorio, il livello di compensazione per ciascun prodotto della pesca compreso nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Tale livello può variare all’interno di una singola regione o da una regione all’altra di uno stesso Stato membro.

2.   La compensazione tiene conto dei seguenti fattori:

a)

per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso l’Europa continentale;

b)

qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi supplementari.

3.   La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende compensare. Il livello di compensazione per i costi supplementari deve essere debitamente giustificato nel piano di compensazione. Tuttavia, in nessun caso la compensazione può superare il 100 % dei costi di trasporto e altri costi correlati dei prodotti della pesca destinati all’Europa continentale.

4.   L’importo totale annuo della compensazione è limitato ai seguenti valori:

a)

:

per le Azzorre e Madera

:

4 283 992 EUR;

b)

:

per le Isole Canarie

:

5 844 076 EUR;

c)

:

per la Guiana francese e la Riunione

:

4 868 700 EUR.

Articolo 6

Modulazioni

Per tener conto dell’evoluzione della situazione, gli Stati membri interessati possono modulare l’elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca ammissibili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e il livello di compensazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, purché siano rispettati gli importi globali di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 7

Comunicazione dei piani di compensazione

1.   Entro il 6 novembre 2007, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco e i quantitativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e il livello di compensazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1 (l’insieme di tali dati è di seguito denominato «piano di compensazione»).

2.   Se il piano di compensazione non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente regolamento, entro due mesi la Commissione chiede allo Stato membro di adeguarlo di conseguenza. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione il piano di compensazione adattato.

3.   Se la Commissione non si esprime entro due mesi dal ricevimento del piano di compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2, esso si considera approvato.

4.   Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell’articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata e la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis. Il piano modificato si considera approvato, se la Commissione non si esprime entro quattro settimane dal ricevimento del piano di compensazione modificato.

Articolo 8

Relazioni

1.   Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull’attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno.

2.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   Le spese sostenute dagli Stati membri in conformità del presente regolamento sono considerate rientranti nella categoria di spese di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 si applica il regolamento (CE) n. 2003/2006.

Articolo 10

Controllo

Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e la regolarità delle operazioni.

Articolo 11

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i prodotti della pesca.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 13

Misure transitorie

1.   Qualora gli Stati membri abbiano presentato alla Commissione domande di modulazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2328/2003 riguardo alle quali essa non abbia ancora preso una decisione al 31 dicembre 2006, a tali domande continua ad applicarsi l’articolo 8 di tale regolamento.

2.   Le disposizioni dell’articolo 9 si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 2328/2003 e dichiarate alla Commissione dopo il 15 ottobre 2006.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. GLOS


(1)  Parere del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 93 del 27.4.2007, pag. 31.

(3)  Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34).

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 49.

(7)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).


6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/5


REGOLAMENTO (CE) N. 792/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

JO

151,2

TR

105,7

ZZ

128,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

92,9

ZZ

67,5

0805 50 10

AR

52,2

UY

55,9

ZA

60,2

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

80,0

CA

99,5

CL

84,3

CN

74,6

NZ

98,9

US

124,2

UY

46,9

ZA

103,6

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

79,0

CL

85,5

NZ

98,4

ZA

112,4

ZZ

93,8

0809 10 00

EG

88,7

TR

203,7

ZZ

146,2

0809 20 95

TR

257,5

US

279,5

ZZ

268,5

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.7.2007   

IT

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L 176/7


REGOLAMENTO (CE) N. 793/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2007

relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 659/2007 per tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 659/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (3) ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 superano i quantitativi disponibili per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4196. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 a norma del regolamento (CE) n. 659/2007 è applicato un coefficiente di attribuzione del 14,2857 % per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4196.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 20.


6.7.2007   

IT

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L 176/8


REGOLAMENTO (CE) N. 794/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 536/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4169, ai sensi del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007, ammontano a 4 166 250 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.


6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/9


REGOLAMENTO (CE) N. 795/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

21,55

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

27,70

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

21,55

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

24,62

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

20,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

23,09

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

17,70

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

3,85

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

24,12

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

18,47

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

24,12

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

24,12

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

18,47

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

25,28

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

17,54

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

18,47

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/12


REGOLAMENTO (CE) N. 796/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 6 luglio 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,539

1,539

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1,539

1,539

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,154

1,154

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1,154

1,154

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

1,539

1,539

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,539

1,539

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1,539

1,539

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


6.7.2007   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/16


REGOLAMENTO (CE) N. 797/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2007

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3)

In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 4 luglio 2007, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 31 agosto 2007, per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 1o al 3 luglio 2007 e sospendere per questa zona fino al 16 settembre 2007 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1o al 3 luglio 2007 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 16,62 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 23,66 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 27,97 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.

2.   Fino al 4 luglio 2007, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dall'6 luglio 2007, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 16 settembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).


6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/17


REGOLAMENTO (CE) N. 798/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2007

relativo al divieto di pesca dell'aringa nelle zone CIEM VII g, VII h, VII j e VII k per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

16

Stato membro

REGNO UNITO

Stock

HER/7G-K.

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

VII g, VII h, VII j e VII k

Data

12.6.2007


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

6.7.2007   

IT

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L 176/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2007

che abroga la decisione 2005/186/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

(2007/464/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/186/CE (1) del Consiglio, adottata su raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato CE, é stato deciso che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che nel 2003 il disavanzo pubblico era stato pari al 9,7 % del PIL tenuto conto di un’operazione una tantum equivalente al 2,9 % del PIL, superiore pertanto al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato, e che il debito pubblico lordo ammontava al 72 % del PIL, e si sarebbe ulteriormente allontanato nel 2004 dal valore di riferimento del 60 % stabilito dal trattato.

(2)

Il 5 luglio 2004, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio ha rivolto una raccomandazione a Malta affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2006. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, la decisione del Consiglio che constata l’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando il Consiglio ritenga che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(4)

Conformemente al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati necessari per la procedura. Nel quadro dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri devono trasmettere i dati relativi al disavanzo e al debito pubblico e altre variabili connesse due volte all’anno, entro il 1o aprile e entro il 1o ottobre a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3).

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della comunicazione di Malta prima del 1o aprile 2007 e le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:

Il disavanzo pubblico è stato ridotto dal 10 % del PIL nel 2003 al 2,6 % nel 2006, ovvero al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL. Pur trattandosi di un risultato leggermente migliore dell’obiettivo fissato per il 2006 nel programma di convergenza aggiornato del gennaio del 2006, il disavanzo rimane leggermente superiore agli obiettivi approvati dal Consiglio nella raccomandazione formulata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7,

Più della metà (circa quattro punti percentuali) dei 7,4 punti percentuali di PIL di riduzione del rapporto disavanzo/PIL conseguito tra il 2003 e il 2006 è stata ottenuta grazie all’aumento delle entrate, aumento dovuto alle modifiche alla tassazione indiretta, nonché ad una maggiore efficienza nella riscossione delle imposte. I restanti 3,5 punti percentuali sono da attribuire alla riduzione del rapporto spesa/PIL, che riflette in parte il maggiore ricorso ad operazioni una tantum, in particolare, le vendite di terreni, che per convenzione vengono registrate come spese negative. Il rapporto spesa/PIL sarebbe diminuito in misura minore, se non si fosse tenuto conto della consistente operazione una tantum legata alla ristrutturazione dei cantieri navali, equivalente a circa il 3 % del PIL nel 2003, che ha determinato un aumento della spesa. Inoltre, il contenimento della spesa è stato conseguito tramite il ridimensionamento e la ristrutturazione degli enti pubblici, le restrizioni nelle assunzioni nel pubblico impiego e il controllo delle prestazioni sociali.

Tra il 2004 e il 2006 le operazioni una tantum a riduzione del disavanzo hanno rappresentato l’1 % del PIL. Senza le operazioni una tantum (0,7 % del PIL), il disavanzo del 2006 sarebbe rimasto al 3,3 % del PIL, al di sopra quindi del valore di riferimento. Il saldo strutturale, ossia il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, per il 2006 è stimato a poco più dell’1 % del PIL.

Per il 2007 le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione indicano un’ulteriore diminuzione del disavanzo al 2,1 % del PIL, soprattutto grazie ad ulteriori riduzioni della spesa. Le misure una tantum sono stimate pari allo 0,6 % del PIL, un livello nel complesso analogo a quello dell’anno precedente, per cui senza di esse il disavanzo si situerebbe sotto il valore di riferimento. Si tratta di cifre sostanzialmente in linea con la stima ufficiale del disavanzo dell’1,9 % del PIL contenuta nella comunicazione dei dati di bilancio dell’aprile del 2007. Per il 2008 le previsioni di primavera indicano, a politiche invariate, un’ulteriore diminuzione del disavanzo, che dovrebbe attestarsi all’1,6 % del PIL senza ricorrere ad una tantum. Il disavanzo è stato pertanto portato al di sotto della soglia del 3 % del PIL in modo credibile e duraturo. Il saldo strutturale dovrebbe migliorare leggermente nel 2007 e dovrebbe crescere di un ulteriore punto percentuale nel 2008 a politiche invariate. Si tratta di un’evoluzione che deve essere valutata alla luce della necessità di avanzare verso l’obiettivo di bilancio a medio termine, che nel caso di Malta è un bilancio in pareggio in termini strutturali.

Il debito pubblico, che ha raggiunto il suo massimo al 73,9 % del PIL nel 2004, è sceso al 66,5 % del PIL nel 2006. Secondo le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione, il rapporto debito/PIL dovrebbe ridursi ulteriormente, scendendo al 64,3 % entro la fine del 2008, avvicinandosi pertanto al valore di riferimento del 60 % del PIL.

(6)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo di Malta sia stato corretto e che la decisione 2005/186/CE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La valutazione generale consente di concludere che a Malta la situazione di disavanzo eccessivo è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2005/186/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 21.

(2)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(3)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).


6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2007

che abroga la decisione 2004/917/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

(2007/465/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2004/917/CE del Consiglio (1), adottata su raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, è stato deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che il disavanzo pubblico ammontava al 3,2 % del PIL nel 2003, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 103 % del PIL, ben al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. I dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico lordo per il 2003 sono stati riveduti in diverse occasioni dopo la decisione 2004/917/CE. Secondo i dati più recenti, il disavanzo e il debito erano pari rispettivamente al 6,2 % del PIL e al 107,8 % del PIL.

(2)

In data 6 luglio 2004, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio ha rivolto una raccomandazione alla Grecia affinché questa ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2005. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3)

Il 19 gennaio 2005, con decisione 2005/334/CE (3), conformemente all’articolo 104, paragrafo 8, il Consiglio ha deciso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, che la Grecia non aveva dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7. Il 17 febbraio 2005, il Consiglio ha deciso, con decisione 2005/441/CE (4) basata su una raccomandazione della Commissione, di intimare alla Grecia, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo e ha prorogato di un anno, fino al 2006, il termine per la correzione.

(4)

Conformemente all’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata allorché il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione, a giudizio del Consiglio, è stato corretto.

(5)

A norma del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato del trattato, la Commissione fornisce i dati statistici da utilizzare per l’applicazione della procedura. Nel quadro dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri notificano i dati sul disavanzo e sul debito e le altre variabili correlate due volte l’anno, ossia prima del 1o aprile e del 1o ottobre, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato del trattato che istituisce la Comunità europea (5).

(6)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della notifica da parte della Grecia in data 1o aprile 2007 e le previsioni di primavera 2007 dei servizi della Commissione permettono di giungere alle seguenti conclusioni:

il disavanzo pubblico è sceso dal 7,9 % del PIL nel 2004 al 2,6 % del PIL nel 2006, al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL definito per il rapporto disavanzo/PIL, in linea con l’obiettivo stabilito nell’aggiornamento al dicembre 2005 del programma di stabilità,

le entrate e le uscite hanno contribuito in misura quasi uguale alla modifica nominale di quasi 3 punti percentuali del PIL rispetto al disavanzo del 5,5 % nel 2005. Espresse in termini di PIL, le entrate totali sono aumentate di 1Formula punto percentuale del PIL; di tale aumento, mezzo punto percentuale è rappresentato dalle imposte indirette e il restante punto percentuale è riconducibile ad aumenti dei contributi sociali e ad altre entrate, compresi i trasferimenti in conto capitale (trasferimenti comunitari). Le uscite totali sono diminuite di 1Formula punto percentuale del PIL, principalmente per effetto di riduzioni della spesa primaria (0,5 % del PIL) e della spesa per interessi (0,25 % del PIL). Anche le spese in conto capitale sono diminuite di circa mezzo punto percentuale del PIL. Le entrate una tantum sono state pari allo 0,6 % del PIL. Il miglioramento del saldo strutturale (ovvero il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee) è stimato al 2,25 % del PIL nel 2006. L’aggiustamento disavanzo-debito al 2,3 % del PIL è ampiamente giustificato,

per il 2007, secondo le previsioni di primavera 2007 dei servizi della Commissione, il disavanzo dovrebbe essere ulteriormente ridotto al 2,4 % del PIL, in linea con l’obiettivo di disavanzo ufficiale del 2,4 % del PIL fissato nell’aggiornamento al dicembre 2006 del programma di stabilità. Le previsioni dei servizi della Commissione includono tuttavia entrate aggiuntive una tantum pari a 0,25 % del PIL, nonché misure permanenti di riduzione della spesa di circa un quarto di punto del PIL come annunciato entro la data limite per le previsioni di primavera 2007 dei servizi della Commissione e quindi non contemplate nell’obiettivo ufficiale del dicembre 2006. Nonostante ciò, la previsione del disavanzo per il 2007 formulata in primavera non è migliore dell’obiettivo in quanto l’incidenza di tali nuove misure è compensata sia da ipotesi di crescita più caute sia dal fatto che le misure permanenti previste per il 2007 non sostituiranno completamente, a parere della Commissione, la diminuzione delle entrate una tantum. Senza tali entrate, il disavanzo (2,9 % del PIL) sarebbe comunque inferiore al valore di riferimento. Per il 2008, secondo le previsioni di primavera, nell’ipotesi di politiche invariate, il disavanzo sarà del 2,7 % del PIL, senza includere entrate una tantum per il 2008. Questo indica che il disavanzo è stato portato al di sotto della soglia del 3 % del PIL in modo credibile e sostenibile. Il saldo strutturale dovrebbe migliorare nel 2007 di circa un quarto di punto percentuale del PIL e, nell’ipotesi di politiche invariate, di un valore marginale nel 2008. Ciò va visto nell’ottica della necessità di realizzare progressi in direzione del raggiungimento dell’obiettivo di medio termine per la posizione di bilancio, che per la Grecia è una posizione in equilibrio in termini strutturali,

il debito pubblico è sceso dal 108,5 % del PIL nel 2004 al 104,5 % nel 2006. Secondo le previsioni di primavera 2007, il rapporto debito/PIL dovrebbe scendere ulteriormente a circa il 97,5 % entro la fine del 2008, comunque ben al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL. Si può considerare che il rapporto debito/PIL stia diminuendo in misura sufficiente per convergere verso il valore di riferimento del 60 % del PIL.

(7)

Le autorità statistiche greche hanno migliorato le proprie procedure, ciò che ha portato a una significativa riduzione delle discrepanze statistiche e a un incremento della qualità globale dei dati. Le autorità greche si sono impegnate ad attuare pienamente il piano d’azione per migliorare le statistiche della finanza pubblica. Di conseguenza, Eurostat ha ritirato le proprie riserve circa la qualità dei dati trasmessi.

(8)

A parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto e la decisione 2004/917/CE deve essere pertanto abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto.

Articolo 2

La decisione 2004/917/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)  GU L 389 del 30.12.2004, pag. 25.

(2)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(3)  GU L 107 del 28.4.2005, pag. 24.

(4)  GU L 153 del 16.6.2005, pag. 29.

(5)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).


6.7.2007   

IT

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L 176/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

recante nomina di sei membri svedesi e di nove supplenti svedesi del Comitato delle regioni

(2007/466/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Sei seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del Sig. HAMMAR, del Sig. HEISTER, del Sig. KALIFF, del Sig. NORDSTRÖM, della Sig.ra RYDEFJÄRD e della Sig.ra TARRAS-WAHLBERG. Sette seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni della Sig.ra CELION, della Sig.ra GRANBERG, della Sig.ra NORGREN, del Sig. SCHUBERT, della Sig.ra SEGERSTEN-LARSSON, della Sig.ra TALLBERG e della Sig.ra ÖGREN. Un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. PERSSON. Un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alla nomina della Sig.ra RYDEFJÄRD, ex supplente, in qualità di membro (nel frattempo dimissionario),

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri e supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

in quanto membri:

Sig. Paul LINDQUIST, Lidingö kommun,

Sig.ra Kristina ALVENDAHL, Stockholms kommun,

Sig.ra Maria WALLHAGER, Stockholms läns landsting,

Sig. Ilmar REEPALU, Malmö kommun,

Sig.ra Lotta HÅKANSSON HARJU, Järfälla kommun,

Sig.ra Catarina SEGERSTEN-LARSSON, Värmlands läns landsting;

e

b)

in quanto supplenti:

Sig. Carl Fredrik GRAF, Halmstads kommun,

Sig.ra Susanna HABY, Göteborgs kommun,

Sig. Carl Johan SONESON, Skåne läns landsting,

Sig. Rolf SÄLLRYD, Kronobergs läns landsting,

Sig.ra Ingela NYLUND WATZ, Stockholms läns landsting,

Sig.ra Agneta LIPKIN, Norrbottens läns landsting,

Sig. Tore HULT, Alingsås kommun,

Sig.ra Yoomi RENSTRÖM, Ovanåkers kommun,

Sig. Kenth LÖVGREN, Gävle kommun,

in sostituzione di

a)

Sig. Henrik HAMMAR,

Sig.ra Lisbeth RYDEFJÄRD,

Sig. Lars NORDSTRÖM,

Sig. Roger KALIFF,

Sig.ra Catarina TARRAS-WAHLBERG,

Sig. Chris HEISTER,

e

b)

Sig.ra Agneta GRANBERG,

Sig.ra Lena CELION,

Sig.ra Catarina SEGERSTEN-LARSSON,

Sig. Kent PERSSON,

Sig. Endrick SCHUBERT,

Sig.ra Christina TALLBERG,

Sig.ra Lisbeth RYDEFJÄRD (nominata membro, nel frattempo dimissionario),

Sig.ra Åsa ÖGREN,

Sig.ra Ulla NORGREN.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che istituisce il gruppo di esperti sull’identificazione a radiofrequenza (RFID)

(2007/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 153 del trattato conferisce alla Comunità europea il compito di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, promuovendo il loro diritto all’informazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. L’articolo 163 enuncia l’obiettivo della Comunità di incoraggiare l’industria a rendersi più competitiva sul piano internazionale e di permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, tra l’altro, alla definizione di norme comuni. Secondo l’articolo 157, la Comunità e gli Stati membri promuovono un ambiente favorevole all’iniziativa delle imprese e un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche.

(2)

La comunicazione della Commissione intitolata «L’identificazione a radiofrequenza (RFID) in Europa: verso un quadro politico» (1) (di seguito «la comunicazione») ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti sull’identificazione a radiofrequenza (di seguito «RFID») incaricato di favorire il dialogo tra tutte le parti interessate, per comprendere appieno le problematiche sollevate nella comunicazione e consigliare sulle azioni da intraprendere in materia.

(3)

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel campo della RFID e definirne i compiti e la struttura.

(4)

Il gruppo dovrà stimolare il dialogo tra organizzazioni di consumatori, soggetti economici e autorità nazionali ed europee, comprese quelle incaricate della protezione dei dati.

(5)

I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2).

(6)

È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Il gruppo di esperti sull’identificazione a radiofrequenza

Il «gruppo di esperti sull’identificazione a radiofrequenza» (di seguito «il gruppo») è istituito a decorrere dal 1.7.2007.

Articolo 2

Mandato

Il gruppo ha il compito di:

a)

consigliare la Commissione sul contenuto di una raccomandazione che esponga i principi cui dovrebbero attenersi le autorità pubbliche e le altre parti interessate in relazione all’uso della RFID, nonché su altre eventuali iniziative della Commissione in questo campo;

b)

elaborare orientamenti sulle modalità di funzionamento delle applicazioni RFID, tenendo conto delle opinioni delle parti interessate, delle questioni concernenti gli utilizzatori a lungo termine e degli aspetti socioeconomici delle tecnologie RFID;

c)

sostenere la Commissione nella promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte agli Stati membri e ai cittadini sulle opportunità offerte e sulle sfide sollevate dalla RFID;

d)

fornire informazioni obiettive e favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche riguardo alle opportunità e alle sfide inerenti alla tecnologia RFID, comprese le sue applicazioni per l’economia e la società europee; fornire informazioni obiettive sui quadri normativi comunitari e nazionali relativi alla protezione dei dati e alla tutela della vita privata, nonché su altre questioni politiche.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione connessa all’applicazione della RFID in Europa secondo criteri di sicurezza, affidabilità, rispetto della vita privata ed efficacia.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto da un massimo di 35 membri.

2.   Il direttore generale della DG «Società dell’informazione e media» o il suo rappresentante nomina i membri e gli osservatori del gruppo scegliendoli tra specialisti con competenze nelle materie di cui agli articoli 2 e 3, su proposta delle organizzazioni invitate a designare esperti. I membri supplenti sono nominati in numero pari a quello dei membri effettivi e secondo le stesse modalità. Il supplente sostituisce automaticamente un membro effettivo in caso di assenza o impedimento.

3.   I membri sono nominati in modo da assicurare una rappresentanza equilibrata delle varie parti interessate e, più in particolare, comprendono rappresentanti dei seguenti settori:

a)

società civile:

i)

gruppi di utenti finali soggetti ai sistemi RFID (cittadini, consumatori, pazienti, lavoratori);

ii)

associazioni per la difesa della vita privata;

b)

parti interessate:

i)

utenti dei diversi settori applicativi (per esempio logistica, autotrasporti, aerospaziale, sanità, commercio al dettaglio, industria farmaceutica);

ii)

soggetti coinvolti attivamente nella configurazione dei sistemi RFID (per esempio produttori di chip, progettisti e fabbricanti di tag e lettori, integratori di software e di sistemi, prestatori di servizi e fornitori di soluzioni per la sicurezza e la riservatezza);

iii)

organismi di normalizzazione.

4.   Le seguenti autorità pubbliche sono invitate a partecipare ai lavori del gruppo in qualità di osservatori:

a)

rappresentanti degli Stati membri che assumono la presidenza dell’UE durante il mandato del gruppo di esperti;

b)

rappresentanti delle autorità per la protezione dei dati.

5.   I seguenti esperti sono invitati a partecipare ai lavori del gruppo in qualità di osservatori:

a)

ricercatori e operatori universitari;

b)

esperti in tecnologia, con particolare riguardo alla prossima generazione di RFID in rete («Internet degli oggetti»);

c)

giuristi, che saranno invitati a prestare consulenza in materia legislativa.

6.   I membri del gruppo sono nominati con un mandato di due anni rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.

7.   I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato.

8.   I nomi delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono pubblicati sul sito internet della DG «Società dell’informazione e media». I dati personali dei membri sono raccolti, elaborati e pubblicati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   D’intesa con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Essi vengono sciolti non appena hanno adempiuto il proprio mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione, se lo ritiene utile e/o necessario, può invitare esperti od osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o di un sottogruppo.

4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione le giudica riservate.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti da quest’ultima. I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare altri funzionari della Commissione interessati ai temi trattati.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di vitto e alloggio sostenute dai membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le norme della Commissione sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti della dotazione annuale assegnata al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2009.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  COM(2007) 96 def.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI ESPERTI SULL’IDENTIFICAZIONE A RADIOFREQUENZA (RFID)

IL GRUPPO DI ESPERTI sull’identificazione a radiofrequenza (RFID),

vista la decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti sull’identificazione a radiofrequenza (RFID), in particolare l’articolo 1,

visto il modello di regolamento interno pubblicato dalla Commissione,

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Convocazione

1.   Le riunioni del gruppo sono convocate dal presidente, su iniziativa di quest’ultimo o su richiesta della maggioranza semplice dei membri, previo consenso della Commissione.

2.   Riunioni congiunte del gruppo con altri gruppi possono essere convocate per discutere questioni che rientrano nelle rispettive sfere di competenza.

Articolo 2

Ordine del giorno

1.   La segreteria redige l’ordine del giorno sotto la responsabilità del presidente e lo trasmette ai membri del gruppo.

2.   L’ordine del giorno viene adottato dal gruppo all’inizio della riunione.

Articolo 3

Invio di documenti ai membri del gruppo

1.   La segreteria trasmette ai membri del gruppo la convocazione e il progetto di ordine del giorno al più tardi trenta giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   La segreteria trasmette ai membri del gruppo i progetti sui quali il gruppo è consultato ed ogni altro documento di lavoro al più tardi quattordici giorni di calendario prima della data della riunione.

3.   In casi urgenti o eccezionali, i termini per l’invio della documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti a cinque giorni di calendario prima della data della riunione.

Articolo 4

Pareri del gruppo

1.   Per quanto possibile, il gruppo adotta i pareri e le relazioni all’unanimità.

2.   Se non è possibile raggiungere l’unanimità, le posizioni discordanti e le relative motivazioni sono iscritte a verbale affinché le varie opinioni espresse risultino comprensibili.

Articolo 5

Sottogruppi

1.   D’intesa con la Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo; essi vengono sciolti non appena adempiuto il mandato.

2.   I sottogruppi riferiscono al gruppo.

Articolo 6

Ammissione di terzi

1.   Il rappresentante della Commissione, se lo ritiene utile e/o necessario, può invitare esperti od osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o di un sottogruppo.

2.   Gli esperti o gli osservatori di cui al paragrafo 1 non partecipano all’adozione dei pareri o delle relazioni in sede di gruppo.

Articolo 7

Procedura scritta

1.   Se necessario, il gruppo può esprimere il proprio parere su una questione specifica mediante procedura scritta. A tale fine, la segreteria trasmette ai membri del gruppo i progetti sui quali il gruppo è consultato ed ogni altro documento utile.

2.   Tuttavia, se la maggioranza semplice dei membri del gruppo chiede che la questione sia esaminata nel corso di una riunione del gruppo, la procedura scritta viene chiusa senza esito e il presidente convoca una riunione al più presto possibile.

Articolo 8

Segreteria

La Commissione provvede alla segreteria del gruppo e di qualsiasi sottogruppo creato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 9

Verbale delle riunioni

La segreteria redige, sotto la responsabilità del presidente, il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all’ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo. Il verbale non reca menzione dell’opinione individuale dei membri nel corso delle discussioni del gruppo. Il verbale è approvato dal gruppo.

Articolo 10

Elenco delle presenze

Ad ogni riunione la segreteria redige, sotto la responsabilità del presidente, un elenco delle presenze indicante, se del caso, le autorità, organizzazioni o enti a cui appartengono i partecipanti.

Articolo 11

Prevenzione dei conflitti di interessi

1.   Qualsiasi membro la cui partecipazione ai lavori del gruppo rischi di suscitare un conflitto di interessi su una particolare questione all’ordine del giorno ne informa il presidente all’inizio della riunione.

2.   In caso di conflitto di interessi, il membro in causa si astiene dall’intervenire nelle discussioni concernenti la questione trattata e dal votare su di essa.

Articolo 12

Corrispondenza

1.   La corrispondenza relativa al gruppo va indirizzata alla Commissione, all’attenzione del presidente del gruppo.

2.   La corrispondenza destinata a singoli membri del gruppo va inviata all’indirizzo [e-mail] all’uopo notificato.

Articolo 13

Trasparenza

1.   I principi e le condizioni riguardanti l’accesso del pubblico ai documenti del gruppo sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. La competenza a decidere sulle richieste di accesso ai documenti spetta alla Commissione.

2.   Le discussioni in seno al gruppo sono riservate.

3.   D’intesa con la Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubblici i suoi dibattiti.

Articolo 14

Protezione dei dati personali

Ai fini del presente regolamento interno, tutti i dati personali sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.


(1)  GU L 145 del 31.5.2002, pag. 43.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/31


AZIONE COMUNE 2007/468/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere attuate sia nell'UE sia nei paesi terzi.

(2)

L'Unione europea sta attivamente attuando la strategia dell'UE e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali.

(3)

Gli Stati firmatari del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996, hanno deciso di istituire una commissione preparatoria dotata di capacità giuridica, al fine di realizzare l'effettiva attuazione del CTBT, in attesa della creazione dell'Organizzazione del CTBT (CTBTO).

(4)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1).

(5)

La rapida entrata in vigore e l'universalizzazione del CTBT ed il rafforzamento del sistema di controllo e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(6)

La commissione preparatoria della CTBTO persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando 4 e 5 ed è già impegnata ad individuare in che modo il proprio sistema di verifica potrebbe essere rafforzato al meglio tramite la tempestiva fornitura di competenza e di formazione al personale degli Stati firmatari che partecipa all'attuazione del regime di verifica. È opportuno pertanto affidare alla commissione preparatoria della CTBTO l'attuazione tecnica della presente azione comune.

(7)

Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/243/PESC sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2).

(8)

L'esperimento nucleare effettuato dalla Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC) nell'ottobre 2006 ha ulteriormente sottolineato l'importanza di una rapida entrata in vigore del CTBT e la necessità di accelerare lo sviluppo del sistema di monitoraggio e di verifica della CTBTO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine dell'attuazione immediata e pratica di alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione europea sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per conseguire i seguenti obiettivi:

a)

rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica della CTBTO, anche nel campo del rilevamento dei radionuclidi;

b)

potenziare la prestazione operativa del sistema di monitoraggio e di verifica della CTBTO, anche mediante sperimentazione e convalida delle modalità di ispezione in loco.

2.   I progetti sostenuti dall'Unione europea si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

a)

fornire sostegno ai fini dello sviluppo di capacità nel settore del monitoraggio e della verifica dei gas nobili;

b)

fornire sostegno per la preparazione, lo svolgimento e la valutazione dell'esercitazione integrata sul campo 2008 nel settore delle ispezioni in loco (IFE08/OSI).

I progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente azione comune. La Commissione vi è pienamente associata.

2.   I progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono realizzati dalla commissione preparatoria della CTBTO. Essa assolve questo compito sotto il controllo dell'SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine, l'SG/AR conclude gli accordi necessari con la commissione preparatoria della CTBTO.

3.   La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito ai progetti, conformemente alle rispettive competenze.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 670 000 EUR.

2.   Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme della Comunità europea applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, restando inteso che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione del contributo dell'UE di cui al paragrafo 2. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO, che assume la forma di una sovvenzione. L'accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria della CTBTO deve assicurare la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.

4.   La Commissione cerca di concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente azione comune. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente azione comune sulla base di relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base per la valutazione da parte del Consiglio. La Commissione è pienamente associata e fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione dell'azione comune.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa scade:

a)

15 mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e la commissione preparatoria della CTBTO; oppure

b)

12 mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento in tale periodo.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 88 del 25.3.2006, pag. 68.


ALLEGATO

Sostegno dell'UE alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

I.   Introduzione

Gli esperimenti nucleari annunciati dalla Repubblica democratica popolare di Corea nell'ottobre 2006 non solo hanno messo in rilievo l'importanza di una rapida entrata in vigore del trattato, ma hanno anche sottolineato la necessità di sviluppare quanto prima il regime di verifica del CTBT. Questi esperimenti hanno rappresentato per il segretariato tecnico provvisorio (STP) un test concreto in condizioni reali di tutto il sistema e hanno messo in luce il valore potenziale che il sistema di verifica globale può apportare agli Stati firmatari. Hanno dimostrato la pertinenza tecnica del regime di verifica del CTBT nonché l'importanza di ispezioni in loco (OSI) efficienti e convalidate. Per questa proposta di progetto, l'STP ha individuato elementi in materia di capacità di monitoraggio e di verifica che meritano particolare attenzione alla luce delle esperienze acquisite a seguito degli esperimenti coreani. La proposta si articola nei seguenti due elementi principali:

a)

gas nobili;

b)

esercitazione integrata sul campo per il 2008 (IFE08/OSI).

II.   Descrizione dei progetti

1.   Elemento del progetto «gas nobili»; migliorare la conoscenza dell'STP delle misurazioni di gas nobili

a)

Il sistema internazionale di monitoraggio (IMS) ha attualmente raggiunto un livello di circa due terzi di stazioni operative. Lo sviluppo del sistema è portato avanti a titolo prioritario con l'obiettivo di raggiungere un livello del 90 % all'inizio del 2008. Gli esperimenti coreani sono stati correttamente registrati dalle stazioni sismiche primarie e ausiliarie dell'STP, che hanno fornito agli Stati firmatari misure affidabili riguardo ai tempi, all'ubicazione e all'ampiezza degli esperimenti. Il sistema di stazioni sismiche ha raggiunto attualmente un livello di sviluppo dell'80 % circa.

b)

È necessario tuttavia potenziare il livello di funzionamento delle stazioni capaci di monitorare la presenza nell'atmosfera dei gas nobili in questione al momento dell'entrata in vigore del trattato. Attualmente, dieci stazioni prototipo sono operative o in costruzione, vale a dire il 25 % del numero previsto all'entrata in vigore. Tali stazioni forniscono misure sperimentali e provvisorie nel quadro dell'esperimento internazionale sui gas nobili dell'STP (INGE). Si ricorda che questo programma di ricerca e sviluppo è basato su quattro tecnologie proposte dai quattro paesi seguenti: Francia, Russia, Svezia e Stati Uniti. A seguito degli esperimenti coreani, molti Stati firmatari, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, hanno espresso il parere che le capacità dell'STP di monitorare la presenza di gas nobili debbano essere potenziate.

c)

Il monitoraggio dei gas nobili è una tecnica fondamentale e altamente sensibile volta a individuare le esplosioni nucleari sotterranee e subacquee. Tra tutte le tecnologie di verifica si tratta, con il monitoraggio delle particelle di radionuclidi, dell'unica tecnica potenzialmente in grado di fornire prove inconfutabili di un'esplosione nucleare.

d)

Al fine di garantire la qualità e l'accuratezza delle attuali e future capacità di misurare i gas nobili da parte dell'STP, riveste importanza fondamentale la conoscenza della situazione in materia di «gas nobili di fondo» che ci si può aspettare in altre regioni del mondo in cui attualmente non esistono stazioni. È pertanto necessario sviluppare una metodologia per la categorizzazione dei casi rilevati dalle misurazioni sistematiche di gas nobili. Le misurazioni sul campo dei gas nobili sono il modo migliore di raggiungere tale scopo e di dare risposta a tali «incognite». Attualmente stazioni INGE stanno raccogliendo dati in America settentrionale e meridionale, in Europa, in Asia e in Oceania. Tuttavia, nell'Asia meridionale, nel Golfo Persico e nell'Africa meridionale esistono impianti nucleari ma non sono disponibili dati di fondo in materia di radio xenon. Inoltre, in Europa sono necessarie anche misurazioni in siti specifici, ad esempio vicino a impianti per la produzione di radiofarmaci o centrali nucleari.

e)

A tal fine dovrebbero essere intraprese misurazioni vicino a centrali nucleari o a impianti per la produzione di radiofarmaci al fine di mostrare la differenza tra modelli teorici di rilascio, emissioni medie registrate e risultati sperimentali, realmente misurati. Inoltre, devono essere studiati i gas nobili di fondo in altre regioni del mondo in cui attualmente non esistono stazioni.

f)

Per realizzare i miglioramenti necessari, sopramenzionati, delle capacità nel settore dei gas nobili, il segretariato tecnico provvisorio (STP) chiede un sostegno per il progetto di seguito illustrato:

i)

effettuazione fino a un massimo di quattro campagne di misurazione sul campo per una durata approssimativa di 4 mesi ciascuna. Nel corso di ciascuna campagna, la presenza di xenon è registrata in diversi siti collocati a una distanza variabile tra 500 e 2 500 chilometri dal campo base per un periodo di circa tre settimane. Inoltre, dovrebbe essere effettuata una misurazione di fondo mediante rilevatore in ciascuna stazione di misurazione. Alcune misurazioni potrebbero quindi essere anche utilizzate quali informazioni di fondo sul sito in vista dell'installazione futura di stazioni del sistema internazionale di monitoraggio (IMS). Tutte queste attività sarebbero condotte in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni per le previsioni meteorologiche;

ii)

i rilievi saranno effettuati con apparecchiature portatili per la misurazione dei gas nobili, di fabbricazione europea (rispettivamente i sistemi svedese SAUNA e/o francese SPALAX), che saranno date in prestito all'STP, a costo zero, per il periodo contemplato dalla presente azione comune;

iii)

il sistema francese SPALAX è un sistema giunto a maturazione che opera da diversi anni in molti siti (compresi i siti dell'IMS). Sarà anche disponibile in una versione portatile in grado di fornire dati allo stesso livello elevato di sensibilità. Durante ciascuna campagna, l'intero sistema può essere trasportato in siti differenti oppure suddiviso in un'unità portatile per il campionamento e in un'unità di rilevazione nel campo base, a seconda delle condizioni logistiche della regione;

iv)

il sistema svedese SAUNA è già stato utilizzato in varie campagne sul campo, dove è stato valutato positivamente. Il sistema fornisce dati con limiti di rilevazione simili a quelli della versione del sistema internazionale di monitoraggio (SAUNA II) per i quattro isotopi corrispondenti, e pertanto i dati saranno direttamente applicabili allo scenario di misurazione dello stesso IMS. Durante ciascuna campagna, l'unità del campo base è installata in un'unica ubicazione e sono effettuate misurazioni mobili dei campioni in due o tre siti vicini;

v)

ciascuna campagna di misurazione richiederebbe:

preparativi e un'attenta logistica (servizio assistenza apparecchiature, pianificazione logistica, accordi con gli istituti locali, trasporti, ecc.),

installazione, calibrazioni e raccolta di dati,

calibrazione, imballaggio, trasporto di ritorno delle apparecchiature,

analisi dei dati;

vi)

gli elementi della previsione costi per questo progetto includono:

spese di personale (comprensive di un assistente temporaneo responsabile della logistica) e spese di viaggio,

apparecchiature (per esempio, fabbricazione delle colonne di campionamento o equivalenti, fornitura energetica ininterrotta, ecc.),

materiale di consumo (per esempio, energia ed elio),

manutenzione e parti di ricambio,

spedizione e trasporto delle apparecchiature,

trasporto locale e logistica,

seminario di valutazione.

g)

In base alla pianificazione le misurazioni saranno eseguite nelle seguenti regioni: Europa (1), Golfo Persico (2), Africa australe (3) e Asia meridionale (4). Le misurazioni nella regione (3) e in parte della regione (1) dovrebbero essere eseguite con apparecchiature del CEA (Commissariato francese per l'energia atomica), mentre le misurazioni nelle regioni (2) e (4), nonché in parte della regione (1), dovrebbero essere effettuate con apparecchiature della FOI (Agenzia svedese di ricerca per la difesa).

h)

Le apparecchiature per questo progetto saranno fornite gratuitamente dal CEA (Francia) e dalla FOI (Svezia) cui verranno inoltre date in appalto dall'STP le relative attività di dispiegamento e funzionamento.

i)

La durata prevista di questa componente del progetto sarebbe di circa un anno-un anno e mezzo.

j)

Costo stimato preliminare: 960 507 EUR.

2.   Componente del progetto relativa alle ispezioni in loco; sostegno ai preparativi per l'esercitazione integrata sul campo 2008

a)

Gli eventi nella Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC) hanno nuovamente messo in risalto l'importanza delle ispezioni in loco quale pilastro fondamentale del regime di verifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT). Sebbene i dati forniti dal sistema internazionale di monitoraggio e dal centro dati internazionale (IDC) sugli eventi nella RDPC nel contesto del funzionamento provvisorio e del collaudo del sistema si siano rivelati estremamente preziosi e affidabili, la natura di tali eventi può essere stabilita con precisione assoluta solo tramite un'ispezione in loco nell'esatta ubicazione. Spetta alla commissione preparatoria la responsabilità principale di raggiungere il livello più elevato possibile di prontezza operativa del regime delle ispezioni in loco in tempo per l'entrata in vigore del trattato.

b)

Gli organi direttivi della commissione preparatoria, in particolare il gruppo B, hanno ripetutamente sottolineato che il modo più efficace di pervenire al livello richiesto di prontezza è quello di realizzare esercitazioni sul campo di ispezioni in loco. La prima esercitazione su vasta scala, l'esercitazione integrata sul campo 2008 (IFE08), si terrà nel settembre 2008 in Kazakstan. Sarà il primo tentativo di simulare una reale ispezione in loco con l'integrazione dei tre pilastri principali del regime di ispezioni in loco, segnatamente:

i)

ispettori formati (circa 50);

ii)

apparecchiature per le ispezioni in loco; e

iii)

verifica del manuale operativo delle ispezioni in loco.

c)

I vasti preparativi e la riuscita effettuazione dell'IFE08 sono un presupposto indispensabile del completamento del regime delle ispezioni in loco in un prossimo futuro. La valutazione dei risultati e gli insegnamenti tratti dalla stessa IFE08 forniranno all'STP le conoscenze necessarie sulle iniziative che dovranno ancora essere prese per raggiungere la prontezza operativa del regime delle ispezioni in loco. La disponibilità di appropriate risorse, finanziarie e umane, per l'IFE08, nonché contributi in natura, forniti dagli Stati firmatari, sotto forma di apparecchiature, formazione e sostegno logistico sono essenziali per il successo della stessa IFE08.

d)

Nell'attuale fase preparatoria dell'IFE08, l'STP ha identificato i settori, qui di seguito indicati, in cui il supporto degli Stati firmatari sarebbe di particolare importanza.

i)

Trasporti

L'IFE08 richiede il trasporto di 20-30 tonnellate di materiale da Vienna al punto d'entrata in Kazakstan. Inoltre, 80 persone (40 ispettori e altre 40 persone, tra direzione dell'esercitazione, squadra di controllo, osservatori e valutatori) dovrebbero recarsi sul posto. Il bilancio provvisorio dell'IFE08, che deve essere approvato dagli Stati firmatari, prevede il trasporto via terra del materiale in un'ottica di risparmio. Secondo una valutazione dell'STP, ciò comporta tuttavia gravi inconvenienti, in particolare per quanto riguarda la durata e l'affidabilità del trasporto e la sicurezza delle apparecchiature per le ispezioni in loco. La valutazione è stata condivisa dal gruppo consultivo di esperti OSI, che coadiuva l'STP nella preparazione dell'IFE08, nella riunione del 5 e 6 dicembre 2006. L'STP cerca pertanto un supporto per il trasporto aereo del materiale e del personale da e verso il Kazakstan. Considerate le esigenze logistiche e operative dell'IFE08, e gli accordi giuridici con il paese ospitante, il trasporto aereo potrebbe dover essere organizzato tramite società situate al di fuori dell'UE.

ii)

Installazione dei campi base operativi

Durante l'IFE08, l'STP dovrà schierare due basi per le operazioni nell'area d'ispezione fittizia, nel territorio dell'ex sito sovietico di sperimentazione nucleare di Semipalatinsk. La prima base sarà riservata alla squadra d'ispezione, la seconda servirà invece ai valutatori e agli osservatori dell'IFE08. Le due basi, dotate delle necessarie infrastrutture, quali uffici, sistemi di comunicazione, ecc., fungeranno da quartier generale dell'IFE08 e svolgeranno una funzione fondamentale per la conduzione e il controllo dell'operazione nell'area dell'ispezione. L'STP è in grado di reperire le risorse per l'approvvigionamento del primo campo base destinato alla squadra d'ispezione. Tuttavia, il bilancio ordinario non consentirà l'approvvigionamento di un secondo complesso. Pertanto, l'approvvigionamento e lo schieramento della seconda base richiederanno risorse che non possono essere coperte dal bilancio dell'IFE08. L'utilizzo di infrastrutture distanti comporterà una maggiore perdita di tempo per il trasporto, con relativi costi addizionali e la riduzione del numero di ore che potrebbero essere utilmente impiegate per l'esercitazione.

iii)

Seminario di valutazione dell'IFE08

Obiettivo: migliorare la valutazione e i risultati dell'IFE08 nel dicembre 2008. Il seminario sarà per gli esperti l'occasione per esaminare e discutere i primi risultati dell'esercitazione allo scopo di coadiuvare l'STP nella stesura di una relazione preliminare per la prima riunione del gruppo B nel 2009 e per individuare le priorità per il futuro impegno dell'STP. Si auspica inoltre che gli esperti traggano insegnamenti preziosi dai dati grezzi che emergeranno nel corso del seminario e che si delinei un orientamento preliminare per il prossimo ciclo di esercitazioni sul campo. Il seminario affronterà i seguenti temi:

logistica, compresi l'installazione e il funzionamento della base per le operazioni,

gestione delle squadre,

questioni connesse alle relazioni con lo Stato parte ispezionato, con particolare riguardo alla riservatezza e all'accesso regolamentato,

osservazione visiva, anche durante i sorvoli,

questioni sismiche,

tecniche geofisiche,

salute e sicurezza,

comunicazioni,

navigazione.

Dovrebbe essere inoltre discussa la stessa valutazione dell'esercitazione, in cooperazione con il segretario esecutivo/valutazione.

e)

I costi stimati delle due componenti a sostegno dell'IFE08 sono:

250 000 EUR

(trasporto aereo commerciale. Si potrebbe prevedere un supporto in natura, per esempio il noleggio di un aereo da carico)

269 249 EUR

(noleggio, installazione e attivazione di un secondo campo base operativo)

152 965 EUR

seminario di valutazione dell'IFE08

672 214 EUR

(totale).

III.   Durata

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti sarà di 15 mesi.

IV.   Beneficiari

I beneficiari dei progetti della presente azione comune volti al potenziamento delle capacità di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono tutti Stati firmatari del CTBT.

V.   Ente incaricato dell'attuazione

La commissione preparatoria della CTBTO sarà incaricata dell'attuazione dei progetti. I progetti saranno attuati direttamente dal personale del segretariato tecnico provvisorio della commissione preparatoria della CTBTO, dagli esperti degli Stati firmatari del CTBTO e dai contraenti. Per i contraenti l'appalto di merci, opere o servizi da parte della commissione preparatoria della CTBTO nel contesto della presente azione comune sarà effettuato come specificato nell'accordo di finanziamento che sarà concluso dalla Commissione europea con la commissione preparatoria della CTBTO.

L'ente incaricato dell'attuazione prepara:

a)

una relazione intermedia dopo i primi sei mesi di attuazione dei progetti;

b)

una relazione finale entro un mese dal completamento dei progetti.

Le relazioni sono trasmesse alla presidenza, assistita dall'SG/AR per la politica estera e di sicurezza comune.

VI.   Partecipanti terzi

I progetti saranno totalmente finanziati dalla presente azione comune. Gli esperti della commissione preparatoria della CTBTO e degli Stati firmatari del CTBT possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti della commissione preparatoria della CTBTO.

VII.   Stima dei mezzi finanziari totali necessari

Il contributo dell'UE coprirà l'attuazione completa dei progetti di cui al presente allegato. I costi stimati sono i seguenti:

componente progetto gas nobili

960 507 EUR

componente progetto ispezione in loco

672 214 EUR

totale

1 632 721 EUR

È inoltre inclusa una riserva per imprevisti pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di 37 279 EUR).

VIII.   Importo di riferimento finanziario per coprire i costi dei progetti

Il costo totale dei progetti è pari a 1 670 000 EUR.


6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/39


POSIZIONE COMUNE 2007/469/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

riguardante la conferenza di revisione del 2008 della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 1997 è entrata in vigore la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC). Obiettivo della convenzione è eliminare un'intera categoria di armi di distruzione di massa proibendo lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, l'immagazzinaggio, la detenzione, il trasferimento o l'uso di armi chimiche da parte degli Stati parti della convenzione. A loro volta questi ultimi devono adottare le misure necessarie ad attuare detta proibizione nei confronti delle persone (fisiche o giuridiche) nell'ambito della loro giurisdizione.

(2)

L'Unione europea considera la CWC un elemento essenziale del contesto internazionale di non proliferazione e disarmo e uno strumento di disarmo e di non proliferazione unico, la cui integrità e rigorosa applicazione devono essere pienamente garantite. Tutti gli Stati membri dell'UE sono Stati parti della CWC.

(3)

Gli Stati parti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) si sono riuniti all'Aia dal 28 aprile al 9 maggio 2003 per la prima conferenza di revisione della CWC. In particolare, la prima conferenza di revisione ha valutato il processo di distruzione degli arsenali dichiarati. Essa ha tenuto conto degli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti verificatisi dopo l'elaborazione della convenzione. Ha anche riveduto e riesaminato le disposizioni della convenzione sulla verifica nell'industria chimica. La conferenza ha fornito orientamenti strategici per la prossima fase di attuazione della CWC.

(4)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1). Ai sensi di tale posizione comune la CWC è inclusa come uno di tali accordi multilaterali.

(5)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa che ribadisce l'adesione dell’UE al sistema del trattato multilaterale e che sottolinea, tra l'altro, il ruolo determinante della CWC e dell'OPCW nel creare un mondo privo di armi chimiche.

(6)

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004) in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'attuazione delle disposizioni della suddetta risoluzione contribuisce all'attuazione della CWC.

(7)

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato la prima azione comune 2004/797/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2). A tale azione comune sono seguite l'azione comune 2005/913/PESC (3), adottata il 12 dicembre 2005, e l'azione comune 2007/185/PESC (4), adottata il 19 marzo 2007.

(8)

Il 6 dicembre 2006 l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, per consenso, la risoluzione sull'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

(9)

Nella prospettiva della prossima seconda conferenza di revisione della CWC che si svolgerà tra il 7 e il 18 aprile 2008, è opportuno definire l'approccio dell'Unione europea, che fungerà da orientamento per gli Stati membri dell'UE nella conferenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di rafforzare la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC), in particolare promuovendo il rispetto della CWC, nonché la distruzione tempestiva di tutte le armi chimiche, potenziando il suo sistema di verifica e perseguendo il carattere universale della CWC.

L'Unione europea cerca pertanto di conseguire un risultato positivo della seconda conferenza di revisione del 2008.

Articolo 2

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione europea:

a)

contribuisce a una completa revisione del funzionamento della CWC, in sede di seconda conferenza di revisione, che comprenda l'attuazione degli obblighi assunti dagli Stati parti della convenzione nel quadro del trattato, nonché l'individuazione dei settori nei quali si dovrebbe cercare in futuro di compiere ulteriori progressi nonché dei mezzi necessari a tal fine;

b)

contribuisce alla formazione di un consenso per un risultato positivo della seconda conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalla prima conferenza di revisione, e promuove tra l'altro i seguenti temi essenziali:

i)

riaffermazione del carattere globale della proibizione delle armi chimiche come stabilito nel criterio dell'obiettivo generale:

riconfermando che le proibizioni imposte dalla convenzione si applicano a tutti i prodotti chimici tossici, salvo quando un prodotto chimico è utilizzato a fini non proibiti dalla convenzione e nella misura in cui le tipologie e i quantitativi sono conformi a tali fini e tengono pertanto conto degli sviluppi scientifici e tecnologici verificatisi successivamente alla prima conferenza di revisione,

sottolineando l'obbligo degli Stati parti della convenzione di rispecchiare il criterio dell'obiettivo generale nella legislazione di attuazione e nelle prassi amministrative di attuazione nazionali,

rilevando l'obbligo degli Stati parti della convenzione di dichiarare gli agenti antisommossa;

ii)

riaffermazione dell'obbligo imposto agli Stati possessori di armi chimiche di distruggere tali armi entro i termini stabiliti dalla CWC:

accogliendo favorevolmente i progressi e gli sforzi compiuti dagli Stati possessori per rispettare i termini ed esortandoli nel contempo a recuperare i ritardi nella distruzione,

sottolineando l'importanza di una verifica sistematica mediante un continuo controllo in loco della distruzione delle armi chimiche,

valutando i progressi compiuti nella distruzione delle armi chimiche, tenendo conto, tra l'altro, dei risultati delle visite dei rappresentanti del Consiglio esecutivo a norma della decisione dell'11a sessione della conferenza degli Stati parti della convenzione,

mettendo in rilievo la responsabilità degli organi politici di esaminare a tempo debito come gli Stati parti della convenzione rispettano i termini convenuti per la distruzione;

iii)

ulteriore rafforzamento del sistema di verifica per quanto riguarda le attività non vietate dalla convenzione al fine di aumentare la fiducia nella non proliferazione delle armi chimiche e di promuovere ulteriormente la cooperazione con l'industria:

sensibilizzando continuamente governi, industria, mondo accademico e organizzazioni non governative ai divieti imposti dalla convenzione,

sottolineando l'esigenza di aumentare il numero delle ispezioni negli altri impianti di produzione chimica (OCPF) e di migliorare l'efficienza del sistema ove necessario, dando la priorità ai siti di grande rilevanza ai fini della convenzione e al miglioramento delle dichiarazioni degli Stati parti sui siti OCPF;

iv)

attuazione delle disposizioni della convenzione in materia di consultazioni, cooperazione e accertamento dei fatti, in particolare il meccanismo delle ispezioni su sfida che rimane uno strumento indispensabile e prontamente disponibile nonché un mezzo valido e utilizzabile del sistema di verifica dell'OPWC; messa in evidenza del diritto degli Stati parti della convenzione di chiedere un'ispezione su sfida senza previa consultazione e incentivi al ricorso automatico al meccanismo, ove appropriato;

v)

sviluppo di strategie specifiche per conseguire l'universalità della CWC, in particolare per quanto riguarda il Medio Oriente, compresi seminari regionali nelle zone interessate;

vi)

continuo miglioramento delle misure di attuazione nazionali e insistenza sul fatto che il pieno rispetto dell'articolo VII è un fattore vitale per l'efficacia presente e futura del regime CWC, anche attraverso:

l'offerta di assistenza agli Stati parti della convenzione bisognosi di aiuto, come esemplificato dalle azioni comuni dell'Unione europea, e

l'intensificazione dei controlli nazionali delle esportazioni che sono necessari per impedire l'acquisto di armi chimiche;

vii)

garanzie circa la capacità dell'OPWC di fornire assistenza e protezione;

viii)

promozione della cooperazione internazionale conformemente alle disposizioni della convenzione e, in particolare, contributi alle attività di sviluppo delle capacità da parte dell'OPCW negli Stati parti della convenzione in cui l'industria e il commercio di prodotti chimici sono in espansione;

ix)

inizio dei lavori intesi ad assicurare che, in seguito al completamento della distruzione di tutte le armi chimiche, l'OPCW sia in grado di concentrarsi sulle sue rimanenti attività, in particolare il suo ruolo in materia di non proliferazione;

x)

rispetto degli obblighi previsti dalle risoluzioni 1540 (2004) e 1673 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare per invitare alla cooperazione pratica tra l'OPCW e il comitato ONU 1540, nonché altri consessi al fine di eliminare il rischio che le armi chimiche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il possibile accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze specialistiche che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi chimiche;

xi)

i programmi del partenariato G8 globale volti a impedire la proliferazione di armi e materiali di distruzione di massa sostenendo il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 2, l'azione dell'Unione europea comprende:

a)

un accordo degli Stati membri su proposte riguardanti questioni sostanziali che saranno sottoposte, a nome dell'Unione europea, all'esame degli Stati parti della convenzione nella fase preparatoria e nella seconda conferenza di revisione;

b)

se opportuno, le iniziative della presidenza a norma dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea, volte a:

i)

promuovere l'adesione universale alla CWC;

ii)

promuovere l'attuazione efficace della CWC a livello nazionale da parte degli Stati parti della convenzione;

iii)

esortare gli Stati parti della convenzione a sostenere una revisione effettiva e completa della CWC, a partecipare a tale processo e a ribadire in tal modo il loro impegno nei confronti di questo strumento internazionale di fondamentale importanza contro le armi chimiche;

iv)

promuovere le proposte indicate in precedenza, sottoposte dall'Unione europea all'esame degli Stati parti della convenzione, intese a rafforzare ulteriormente la CWC;

c)

dichiarazioni dell'Unione europea fatte dalla presidenza nel periodo precedente la seconda conferenza di revisione e durante tale conferenza.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63.

(3)  GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34.

(4)  GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10


Rettifiche

6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/42


Rettifica della direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 67 del 10 marzo 1989 )

A pagina 110, allegato IV, appendice 4, terzo trattino:

anziché:

«—

con la lettera D o ST secondo la prova cui è stato sottoposto il dispositivo meccanico (prova dinamica D, prova statica ST) sopra il rettangolo che circonda la lettera “e”.»

leggi:

«—

con la lettera D o S secondo la prova cui è stato sottoposto il dispositivo meccanico (prova dinamica D, prova statica S) sopra il rettangolo che circonda la lettera “e”.»