ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 174

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
4 luglio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 780/2007 della Commissione, del 3 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 781/2007 della Commissione, del 3 luglio 2007, che adegua in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole

3

 

*

Regolamento (CE) n. 782/2007 della Commissione, del 3 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 634/2006 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti

7

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/459/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007, recante modifica della decisione 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2007) 3020]  ( 1 )

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/1


REGOLAMENTO (CE) N. 780/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

36,7

TR

106,4

ZZ

71,6

0707 00 05

TR

120,2

ZZ

120,2

0709 90 70

TR

93,6

ZZ

93,6

0805 50 10

AR

54,6

ZA

60,7

ZZ

57,7

0808 10 80

AR

93,3

BR

81,0

CA

99,5

CL

91,4

CN

78,4

NZ

98,7

US

119,4

UY

47,3

ZA

107,0

ZZ

90,7

0808 20 50

AR

79,5

CL

90,3

NZ

161,9

ZA

103,5

ZZ

108,8

0809 10 00

EG

88,7

TR

215,8

ZZ

152,3

0809 20 95

TR

274,7

US

479,0

ZZ

376,9

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/3


REGOLAMENTO (CE) N. 781/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2007

che adegua in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione (1) stabilisce il contenuto della scheda aziendale da utilizzare.

(2)

Occorre adeguare la scheda aziendale per quanto riguarda le informazioni relative al regime dell'IVA in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2237/77, il punto 107 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2007, che inizia nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1861/2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 33).


ALLEGATO

«107.   Regime dell'IVA

Il regime dell'IVA (n. d'ordine 400) cui è sottoposta l'azienda è indicato, per ciascuna azienda, dal numero di codice corrispondente del seguente elenco:

 

Numero d'ordine 400

Codice

BELGIO

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

BULGARIA

Esente

1

Registrato

2

REPUBBLICA CECA

Registrato

1

DANIMARCA

Moms (= normale)

1

GERMANIA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTONIA

Regime normale

1

Regime speciale

2

IRLANDA

Agricultural

1

Registered (= normal)

2

GRECIA

Regime normale

1

Regime agricolo

2

SPAGNA

Regime normale

1

Regime semplificato

2

Regime agricolo

3

FRANCIA

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

ITALIA

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Regime normale

3

CIPRO

Regime normale

1

Regime agricolo

2

Esente da IVA

3

LETTONIA

Regime normale

1

Regime agricolo

2

LITUANIA

Regime normale

1

Regime speciale

2

LUSSEMBURGO

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l'agriculture

3

UNGHERIA

Regime normale

1

Regime agricolo

2

MALTA

Regime normale

1

PAESI BASSI

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

AUSTRIA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

POLONIA

Regime normale

1

Regime agricolo

2

PORTOGALLO

Regime agricolo

1

Regime normale

2

ROMANIA

Regime normale

1

Regime speciale

2

Regime delle piccole aziende

3

SLOVENIA

Regime normale

1

Regime agricolo

2

SLOVACCHIA

Registrato

1

Esente

2

FINLANDIA

Regime normale

1

SVEZIA

Regime normale

1

REGNO UNITO

Exempt

1

Registered

2


Suddivisione del regime dell'IVA (solamente Spagna, Francia, Italia, Ungheria e Polonia)

 

Numero d'ordine 401

SPAGNA

 

Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario

FRANCIA

Sans TVA obligatoire sur activités connexes

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexes

1

ITALIA

Regime IVA per “l'agriturismo” come attività secondaria

Regime speciale agriturismo

1

Regime normale agriturismo

2

UNGHERIA

 

Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario

POLONIA

 

Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario»


4.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/7


REGOLAMENTO (CE) N. 782/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 634/2006 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni relative alle indicazioni esterne della norma di commercializzazione per i cavoli cappucci e verzotti stabilita dal regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione (2) prevedono l’indicazione obbligatoria del numero di pezzi sui colli.

(2)

Per agevolare gli scambi commerciali e tenuto conto del fatto che i cavoli cappucci e verzotti sono generalmente venduti al peso e non al pezzo, occorre sopprimere tale obbligo.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 634/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al punto 6.1.D dell’allegato del regolamento (CE) n. 634/2006 è soppresso il secondo trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 3.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

4.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

recante modifica della decisione 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti

[notificata con il numero C(2007) 3020]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), e in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/504/CE della Commissione (2) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti.

(2)

L’applicazione della decisione 2006/504/CE ha posto in evidenza la necessità di alcune modifiche. È opportuno attualizzare l’elenco dei punti d’importazione designati per l’importazione nella Comunità dei generi alimentari coperti da tale decisione, in particolare considerando l’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(3)

Per la protezione della salute pubblica è importante che i prodotti alimentari composti contenenti in misura significativa gli alimenti coperti dalla presente decisione rientrino nell’ambito di applicazione della decisione stessa. Viene a tal fine fissata una soglia del 10 %. Le autorità competenti possono effettuare controlli casuali per verificare la presenza di aflatossine su prodotti alimentari composti contenenti meno del 10 % degli alimenti coperti dalla presente decisione. Nel caso in cui dai dati dei controlli risulti che i prodotti alimentari composti contenenti meno del 10 % degli alimenti coperti dalla presente decisione non sono in un certo numero di casi conformi alla legislazione comunitaria relativa al livello massimo di aflatossine, tale soglia dovrà essere riesaminata.

(4)

La decisione 2006/504/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare l’importazione di alcuni generi alimentari solo quando la partita è accompagnata, tra l’altro, da un certificato sanitario. Il requisito si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006. Al fine di evitare qualunque divergenza nell’applicazione di questa decisione, risulta necessario precisare che il requisito relativo al certificato sanitario riguarda le partite che hanno lasciato il paese d’origine dal 1o ottobre 2006.

(5)

Inoltre, è opportuno modificare il modello di certificato sanitario allegato a tale decisione separando il certificato sanitario che deve essere compilato dalle autorità competenti del paese di origine degli alimenti coperti dalla decisione 2006/504/CE dalle informazioni che devono essere fornite dalle autorità competenti degli Stati membri. Inoltre il documento comune contenente le informazioni sui controlli effettuati deve essere modificato in modo tale da comprendere anche la situazione in cui l’autorità competente per il punto di entrata fisica nella Comunità è diversa dall’autorità competente per il punto d’importazione designato, o quando un controllo fisico non è obbligatorio.

(6)

È quindi opportuno modificare la decisione 2006/504/CE della Commissione di conseguenza.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad e) e ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da o contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e). Non si applica tuttavia alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non supera i 5 kg.

I prodotti alimentari sono considerati contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e) quando sono presenti in una percentuale uguale o superiore al 10 %.

a)

I seguenti prodotti alimentari originari o importati dal Brasile:

i)

noci del Brasile in guscio di cui al codice NC 0801 21 00;

ii)

miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio.

b)

I seguenti prodotti alimentari originari o importati dalla Cina:

i)

arachidi di cui alla categoria NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

ii)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);

iii)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

c)

I seguenti prodotti alimentari importati dall’Egitto:

i)

arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

ii)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);

iii)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

d)

I seguenti prodotti alimentari importati dall’Iran:

i)

pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;

ii)

pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

e)

I seguenti prodotti alimentari importati dalla Turchia:

i)

fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;

ii)

nocciole (sp. Corylus) con o senza guscio di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00;

iii)

pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;

iv)

miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;

v)

pasta di fichi e pasta di nocciole di cui al codice NC 2007 99 98;

vi)

nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19;

vii)

farina e polvere di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90;

viii)

nocciole tritate, affettate e spezzate.»

2)

all’articolo 3:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti dello Stato membro di introduzione garantiscono che i prodotti destinati all’importazione nella Comunità siano sottoposti a controlli dei documenti in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento e dell’analisi di cui al paragrafo 1.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Le autorità competenti nei punti di introduzione nella Comunità e nei punti designati per l’importazione compilano il documento comune relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione 2006/504/CE, contenuto nell’allegato III, con il quale si certificano i controlli sui prodotti alimentari coperti dalla tale decisione.»

3)

all’articolo 5:

a)

al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e)

per circa il 5 % delle partite di ogni categoria di nocciole e prodotti derivati di cui alla lettera e), punti ii), iv), v), vi), vii) e viii) del paragrafo 2 dell’articolo 1 e dei prodotti derivati da tali nocciole provenienti dalla Turchia, nonché per circa il 10 % delle partite di altre categorie di prodotti alimentari provenienti dalla Turchia.»;

b)

al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le autorità competenti nel punto designato per l’importazione garantiscono che il documento comune compilato relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione della Commissione 2006/504/CE, contenuto nell’allegato III, sia accompagnato dai risultati del campionamento e dell’analisi.»

4)

il paragrafo 2 dell’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in relazione alla non conformità delle partite di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, lettere da a) a e), e dei prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da prodotti alimentari di cui alle suddette lettere, o contenenti gli stessi, sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.»

5)

è inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione delle partite che hanno lasciato il paese d’origine prima del 1o ottobre 2006 e sono accompagnate dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2000/49/CE della Commissione (3) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall’Egitto, dalla decisione 2002/79/CE della Commissione (4) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Cina, dalla decisione 2002/80/CE della Commissione (5) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Turchia, dalla decisione 2003/493/CE della Commissione (6) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dal Brasile e dalla decisione 2005/85/CE della Commissione (7) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall’Iran.

6)

l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I della presente decisione.

7)

l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II della presente decisione.

8)

il testo dell’allegato III della presente decisione è aggiunto quale allegato III.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006 e l’articolo 1, paragrafo 7, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.

(3)  GU L 19 del 25.1.2000, pag. 46.

(4)  GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21.

(5)  GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26.

(6)  GU L 168 del 5.7.2003, pag. 33.

(7)  GU L 30 del 3.2.2005, pag. 12


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Image


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

elenco dei punti designati per l’importazione attraverso i quali è possibile importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all’articolo 1

Stato membro

Punti designati per l’importazione

Belgio

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Bulgaria

Burgas, aeroporto,

Burgas “West–Fish port”,

Varna aeroporto,

Varna porto-ovest

Varna porto,

Varna – porto ferry–boat,

Svilengrad – stazione ferroviaria,

Kapitan Andreevo,

Ruse – terminal porto est,

Sofia – aeroporto,

Ufficio doganale-Sofia,

Ufficio doganale-Plovdiv

Repubblica ceca

Celní úřad Praha D5

Danimarca

Tutti i porti e aeroporti danesi

Germania

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein–Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München – Flughafen, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Forst–Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg – Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg – Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg – Flughafen, HZA Frankfurt–am–Main–Flughafen, HZA Braunschweig – ZA Braunschweig–Broitzem, HZA Hannover – ZA Hannover nord, HZA Koblenz – ZA Hahn – Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Tegel, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg–Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg–Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln – ZA Köln Niehl

Estonia

Tutti gli uffici doganali estoni

Grecia

Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

Spagna

Algeciras (Porto), Alicante (Porto), Almería (Porto), Barcelona (Porto), Bilbao (Porto), Cádiz (Porto), Ceuta (Porto), Las Palmas de Gran Canaria (porto), Málaga (Porto), Melilla (Porto), Sevilla (Porto), Tarragona (Porto), Valencia (Porto), Juan Escoda SA – Tarragona (Porto), Importaco – Valencia (Porto)

Francia

Marseille (Bouches–du–Rhone), Le Havre (Seine–Maritime), Rungis MIN (Val–de–Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas–Rhin), Lille CRD (Nord), Saint–Nazaire Montoir CRD (Loire–Atlantique), Agen (Lot–et–Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlanda

Dublin – Porto, Shannon – aeroporto

Italia

Ufficio di sanità, marittima, aerea e di frontiera (USMAF) Bari, Unità territoriale (UT) Bari

USMAF Bologna, UT Ravenna,

USMAF Brindisi, UT Brindisi

USMAF Catania, UT Reggio Calabria

USMAF Genova, UT Genova

USMAF Genova, UT La Spezia

USMAF Genova, UT Savona,

USMAF Livorno, UT Livorno

USMAF Napoli, UT Cagliari

USMAF Napoli, UT Napoli,

USMAF Napoli, UT Salerno,

USMAF Pescara, UT Ancona,

USMAF Venezia, UT Trieste, compresa dogana di Fernetti-interporto Monrupino

USMAF Venezia, UT Venezia

Cipro

Limassol porto, Larnaca aeroporto

Lettonia

Grebneva – frontiera stradale con la Russia

Terehova – frontiera stradale con la Russia

Pātarnieki – frontiera stradale con la Bielorussia

Silene – frontiera stradale con la Bielorussia

Daugavpils – stazione ferroviaria per le merci

Rēzekne – stazione ferroviaria per le merci

Liepāja – porto marittimo

Ventspils – porto marittimo

Rīga – porto marittimo

Rīga – aeroporto Rīga

Rīga – posta lettone

Lituania

Strada: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Aeroporto: Vilnius

Porto marittimo: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Lussemburgo

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg–Aéroport, Niederanven

Ungheria

Ferihegy – Budapest – aeroporto

Záhony – Szabolcs–Szatmár–Bereg – strada

Eperjeske – Szabolcs–Szatmár–Bereg – ferrovia

Röszke – Csongrád – strada

Kelebia – Bács-Kiskun – ferrovia

Letenye – Zala – strada

Gyékényes – Somogy – ferrovia

Mohács – Baranya – porto

Tutti i principali uffici doganali ungheresi

Malta

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour.

Paesi Bassi

Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera

Austria

Tutti gli uffici doganali

Polonia

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – posto di frontiera stradale

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – posto di frontiera stradale

Bobrowniki – Podlaskie – posto di frontiera stradale

Koroszczyn – Lubelskie – posto di frontiera stradale

Dorohusk – Lubelskie – posto di frontiera stradale e ferroviario

Gdynia – Pomorskie – posto di frontiera portuale

Gdańsk – Pomorskie – posto di frontiera portuale

Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – posto di frontiera ferroviario

Medyka – Podkarpackie – posto di frontiera stradale

Korczowa – Podkarpackie – posto di frontiera stradale

Jasionka – Podkarpackie – posto di frontiera aeroportuale

Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale

Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale

Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale

Mazowieckie-Aeroporto di Varsavia e depositi doganali-sotto la supervisione di BSES a Varsavia

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bytom

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Gliwice

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Dabrowa Górnicza

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Katowice

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Cieszyn

4 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Poznań

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Łódź

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Łowicz

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Skierniewice

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bytów

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Kraków

2 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Biała Podlaska

Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bolesławiec

2 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Bydgoszcz

Portogallo

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, aeroporto di Lisbona, aeroporto di Porto

Romania

Constanta Nord porto,

Constanta Sud porto,

Otopeni aeroporto internazionale,

Sculeni – su strada,

Halmeu – su strada,

Siret – su strada,

Stamora Moravita – su strada

Albita – su strada

Slovenia

Obrežje – posto di frontiera stradale

Koper – posto di frontiera portuale

Dobova – posto di frontiera ferroviario

Brnik – posto di frontiera aeroportuale

Jelšane – posto di frontiera stradale

Ljubljana – posto di frontiera ferroviario e stradale

Gruškovje – posto di frontiera stradale

Sežana – posto di frontiera ferroviario e stradale

Slovacchia

Uffici doganali: Banská Bystrica, Bratislava,, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Finlandia

Tutti gli uffici doganali finlandesi

Svezia

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Regno Unito

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (compreso Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (solo Ellesmere Port), Southampton, Teesport»


ALLEGATO III

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