ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 170

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
29 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/1


REGOLAMENTO (CE) N. 718/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

INDICE

Parte I

Disposizioni comuni

Titolo I

Principi e quadro generale dell'assistenza

Capo I

Oggetto e principi

Capo II

Quadro generale di attuazione

Titolo II

Norme comuni di attuazione

Capo I

Principi

Capo II

Sistemi di gestione e di controllo

Sezione 1

Gestione decentrata

Sezione 2

Altre forme di gestione

Capo III

Contributo finanziario della Comunità europea

Capo IV

Gestione finanziaria

Sezione 1

Impegni di bilancio

Sezione 2

Norme per la gestione decentrata

Sezione 3

Norme per la gestione centralizzata e congiunta

Capo V

Valutazione e controllo

Capo VI

Pubblicità, visibilità

Parte II

Disposizioni specifiche

Titolo I

Componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale»

Capo I

Oggetto dell'assistenza e ammissibilità

Capo II

Programmazione

Capo III

Attuazione

Sezione 1

Quadro e principi di attuazione

Sezione 2

Gestione finanziaria

Sezione 3

Valutazione e controllo

Titolo II

Componente «cooperazione transfrontaliera»

Capo I

Oggetto dell'assistenza e ammissibilità

Capo II

Programmazione

Sezione 1

Programmi

Sezione 2

Operazioni

Capo III

Attuazione

Sezione 1

Disposizioni generali

Sezione 2

Programmi transfrontalieri tra i paesi beneficiari e gli Stati membri

Sezione 3

Programmi transfrontalieri tra paesi beneficiari

Titolo III

Componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane»

Capo I

Oggetto dell'assistenza e ammissibilità

Sezione 1

Componente «sviluppo regionale»

Sezione 2

Componente «sviluppo delle risorse umane»

Capo II

Programmazione

Capo III

Attuazione

Sezione 1

Norme generali

Sezione 2

Gestione finanziaria

Sezione 3

Valutazione e controllo

Titolo IV

Componente «sviluppo rurale»

Capo I

Oggetto dell'assistenza e ammissibilità

Sezione 1

Oggetto dell'assistenza

Sezione 2

Requisiti generali in materia di ammissibilità e intensità degli aiuti

Sezione 3

Ammissibilità e requisiti specifici per l'assistenza nell'ambito dell'asse prioritario 1

Sezione 4

Ammissibilità e requisiti specifici nell'ambito dell'asse prioritario 2

Sezione 5

Ammissibilità e requisiti specifici nell'ambito dell'asse prioritario 3

Sezione 6

Assistenza tecnica

Capo II

Programmazione

Capo III

Attuazione

Sezione 1

Principi e gestione finanziaria

Sezione 2

Valutazione e controllo

Parte III

Disposizioni finali

Allegato

Criteri di accreditamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo del regolamento (CE) n. 1085/2006 (di seguito «il regolamento IPA») è fornire un'assistenza preadesione ai paesi beneficiari e aiutarli nella loro transizione dall'allegato II all'allegato I di detto regolamento fino alla loro adesione all'Unione europea.

(2)

Dal momento che il regolamento IPA rappresenta l'unico strumento di preadesione per il periodo 2007–2013, le norme riguardanti la programmazione e l'erogazione dell'assistenza nell'ambito di tale regolamento dovrebbero essere semplificate e riunite in un unico regolamento di attuazione che copre tutte e cinque le componenti istituite nel quadro del regolamento IPA (di seguito «le componenti IPA»).

(3)

Per garantire la coerenza, il coordinamento e l'efficienza, soprattutto nell'ambito del piano d'azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato, sono necessarie norme comuni per l'attuazione dell'assistenza nel quadro del regolamento IPA per tutte e cinque le componenti IPA. Sarà tuttavia opportuno tener conto delle caratteristiche specifiche delle singole componenti IPA.

(4)

È inoltre opportuno tenere anche conto delle differenze riguardanti il contesto socioeconomico, culturale e politico dei paesi beneficiari, poiché esse determinano l'esigenza di un approccio specifico e di un sostegno differenziato a seconda dello status del paese in questione (paese candidato o potenziale paese candidato), della sua situazione politica ed economica, delle sue esigenze e delle sue capacità di assorbimento e di gestione.

(5)

L'assistenza concessa nell'ambito del regolamento IPA dovrebbe essere conforme alle politiche e alle azioni comunitarie nel settore dell'assistenza esterna.

(6)

L'assistenza dovrebbe rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento IPA. Essa dovrebbe puntare a fornire sostegno ad un'ampia gamma di misure di sviluppo istituzionale in tutti i paesi beneficiari. L'assistenza dovrebbe inoltre rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare la pubblica amministrazione, promuovere le riforme economiche, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze, la parità di genere, la lotta alla discriminazione, i diritti civili e lo sviluppo della società civile, la cooperazione regionale avanzata, la riconciliazione e la ricostruzione e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà, introducendo nel contempo elevati standard di tutela ambientale in tali paesi.

(7)

L'assistenza ai paesi candidati dovrebbe inoltre concentrarsi sull'adozione e attuazione dell'intero acquis comunitario e sul rispetto dei criteri di adesione; essa dovrebbe altresì preparare i paesi candidati a programmare, gestire e attuare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo e il Fondo di sviluppo regionale, ai quali potranno accedere al momento dell'adesione.

(8)

L'assistenza ai potenziali paesi candidati dovrebbe promuovere un certo livello di allineamento con l'acquis comunitario e con i criteri di adesione nonché operazioni simili a quelle di cui potranno disporre i paesi candidati nell'ambito delle componenti IPA in materia di sviluppo regionale, sviluppo delle risorse umane e sviluppo rurale.

(9)

Al fine di garantire la coerenza, la complementarietà e la concentrazione dell'assistenza, è necessario assicurare la coerenza e il coordinamento delle azioni realizzate in un determinato paese nell'ambito delle diverse componenti IPA nel quadro della pianificazione pluriennale prevista dall'articolo 6 del regolamento IPA.

(10)

La Commissione e i paesi beneficiari dovrebbero firmare gli accordi quadro al fine di stabilire i principi della loro cooperazione nell'ambito del presente regolamento.

(11)

È opportuno chiarire quale dei metodi di gestione previsti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) trova applicazione in relazione alle singole componenti previste dal regolamento IPA.

(12)

In particolare, dal momento che il regolamento IPA prevede un'assistenza nell'ambito del processo di preadesione, è opportuno applicare, ove possibile, la gestione decentrata delle risorse nel corso dell'attuazione del regolamento, al fine di promuovere il diretto coinvolgimento dei paesi beneficiari nella gestione dell'assistenza. Dovrebbe tuttavia essere possibile applicare la gestione centralizzata, congiunta e concorrente a seconda delle necessità.

(13)

Nel caso della gestione decentrata, è necessario chiarire i rispettivi ruoli e requisiti della Commissione e dei paesi beneficiari. Le disposizioni riguardanti i paesi beneficiari dovrebbero essere incluse negli accordi quadro, settoriali o di finanziamento.

(14)

È necessario fissare norme dettagliate per la gestione finanziaria dei fondi nell'ambito del regolamento IPA in funzione del metodo di gestione da applicare all'attuazione dell'assistenza. Gli obblighi dei paesi beneficiari a tal riguardo dovrebbero essere fissati nell'ambito di accordi quadro, settoriali o di finanziamento.

(15)

Oltre alla valutazione generale del regolamento IPA prevista dall'articolo 22 dello stesso, l'assistenza fornita nell'ambito di detto regolamento dovrebbe essere controllata e valutata periodicamente. In particolare, è opportuno che i programmi siano valutati da specifici comitati di controllo e l'attuazione generale dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA dovrebbe essere regolarmente controllata.

(16)

La visibilità dei programmi di assistenza IPA e del loro impatto sui cittadini dei paesi beneficiari è essenziale per sensibilizzare l'opinione pubblica alle azioni dell'UE e per creare un'immagine coerente delle misure in questione in tutti i paesi beneficiari, in linea con il piano d'azione della Commissione intitolato «Comunicare l'Europa», il libro bianco della Commissione su una politica europea di comunicazione e la strategia di comunicazione sull'allargamento per il periodo 2005–2009.

(17)

Poiché il regolamento IPA si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007, è opportuno che anche le regole della Commissione riguardanti l'attuazione di detto regolamento si applichino a partire da tale data.

(18)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I

PRINCIPI E QUADRO GENERALE DELL'ASSISTENZA

CAPO I

Oggetto e principi

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme di attuazione che disciplinano la fornitura, da parte della Comunità, dell'assistenza preadesione istituita dal regolamento (CE) n. 1085/2006 (IPA) del Consiglio (di seguito il «regolamento IPA»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«paese beneficiario»: qualsiasi paese che figura negli allegati I e II del regolamento IPA;

2.

«pacchetto allargamento»: l'insieme di documenti presentati ogni anno dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, la cui parte strategica e politica consiste nelle eventuali revisioni dei partenariati di adesione e dei partenariati europei, nelle relazioni periodiche elaborate per i singoli paesi e nel documento di strategia della Commissione. Un quadro finanziario indicativo pluriennale completa il pacchetto;

3.

«accordo quadro»: un accordo concluso tra la Commissione e il paese beneficiario, che si applica a tutte le componenti IPA e stabilisce i principi della cooperazione del paese beneficiario e della Commissione nell'ambito del presente regolamento;

4.

«accordo settoriale»: un accordo riguardante una componente IPA specifica elaborato, ove opportuno, tra la Commissione e il paese beneficiario e che fissa le pertinenti disposizioni da rispettare che non figurano nell'accordo quadro o negli accordi di finanziamento relativi al paese;

5.

«accordo di finanziamento»: un accordo annuale o pluriennale concluso tra la Commissione e il paese beneficiario in seguito ad una decisione di finanziamento della Commissione che approva il contributo comunitario ad un programma o ad un'operazione che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento;

6.

«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione delle norme applicabili e dei contratti derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio per il bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale;

7.

«esercizio finanziario»: dal 1o gennaio al 31 dicembre;

8.

«beneficiario finale»: un organismo o impresa, pubblico/a o privato/a, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Nel quadro dei regimi di aiuti, i beneficiari finali sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono un aiuto pubblico;

9.

«contributo comunitario»: la parte della spesa ammissibile finanziata dalla Comunità;

10.

«conto in euro»: un conto bancario fruttifero aperto dal fondo nazionale presso un istituto finanziario o una tesoreria a nome del paese beneficiario e sotto la sua responsabilità e destinato a ricevere i pagamenti provenienti dalla Commissione;

11.

«spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dalla Comunità europea o dal bilancio delle autorità pubbliche del paese beneficiario e qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali o organismi di diritto pubblico;

12.

«spesa complessiva»: la spesa pubblica e gli eventuali contributi privati per il finanziamento delle operazioni.

Articolo 3

Principi dell'assistenza

La Commissione garantisce l'applicazione dei seguenti principi in relazione all'assistenza fornita nell'ambito del regolamento IPA:

l'assistenza concessa rispetta i principi di coerenza, complementarietà, coordinamento, partenariato e concentrazione,

l'assistenza è coerente con le politiche dell'UE e favorisce l'allineamento all'acquis comunitario,

l'assistenza è conforme ai principi di bilancio stabiliti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

l'assistenza è in linea con le esigenze individuate nell'ambito del processo di allargamento e con le capacità di assorbimento del paese beneficiario. Essa tiene anche conto dell'esperienza acquisita,

viene fortemente incoraggiata la diretta partecipazione del paese beneficiario alla programmazione e attuazione dell'assistenza e viene garantita un'adeguata visibilità dell'intervento dell'UE,

le operazioni vengono preparate in maniera adeguata, fissando obiettivi chiari e verificabili che devono essere raggiunti entro un determinato periodo,

nel corso delle diverse fasi di attuazione dell'assistenza vengono combattute tutte le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,

gli obiettivi dell'assistenza preadesione vengono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo della tutela e del miglioramento dell'ambiente.

Articolo 4

Priorità dell'assistenza

L'assistenza a favore di un determinato paese beneficiario si basa sulle priorità individuate nei seguenti documenti, laddove esistono:

il partenariato europeo,

il partenariato di adesione,

il programma nazionale per l'adozione dell'acquis,

le relazioni e il documento di strategia che figurano nel pacchetto annuale «allargamento» della Commissione,

l'accordo di stabilizzazione e di associazione,

il quadro di negoziazione.

Si tiene anche conto delle priorità fissate nelle strategie nazionali laddove esse sono compatibili con gli obiettivi di preadesione e con il campo d'applicazione secondo quanto previsto dal regolamento IPA.

CAPO II

Quadro generale di attuazione

Articolo 5

Documenti indicativi di programmazione pluriennale

1.   Il documento indicativo di programmazione pluriennale garantisce la necessaria coerenza e complementarità tra le componenti IPA in un determinato paese beneficiario. In particolare, esso riflette i principi di cui all'articolo 9.

2.   In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento IPA e nel quadro del processo di consultazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione si impegna a concedere un tempo sufficiente affinché le parti interessate, ivi compresi gli Stati membri, possano formulare le proprie osservazioni in merito al documento.

3.   I documenti indicativi di programmazione pluriennale comprendono, per ciascun paese interessato:

a)

un contesto generale, compresa una breve descrizione del processo di consultazione con il paese beneficiario e all'interno dello stesso;

b)

una descrizione degli obiettivi di cooperazione dell'Unione europea nel paese interessato;

c)

una valutazione d'insieme dei problemi, delle esigenze e dell'importanza relativa delle priorità dell'assistenza;

d)

una descrizione della precedente e attuale cooperazione dell'Unione europea, ivi compresa un'analisi delle esigenze, della capacità di assorbimento e delle lezioni tratte, e una descrizione delle pertinenti attività promosse dagli altri donatori, laddove tali informazioni siano disponibili;

e)

per ciascuna componente, una descrizione di come la valutazione d'insieme di cui alla lettera c) si traduce in scelte strategiche e una descrizione dei principali settori selezionati per l'assistenza nel paese interessato e dei previsti risultati;

f)

gli stanziamenti finanziari indicativi per i principali settori di intervento nell'ambito delle singole componenti IPA.

4.   Per i programmi regionali e orizzontali si può far ricorso a documenti indicativi di programmazione pluriennale specifici e distinti destinati a più beneficiari.

Articolo 6

Programmi pluriennali o annuali

1.   I documenti indicativi di programmazione pluriennale vengono attuati attraverso programmi pluriennali o, a seconda della componente, programmi annuali, come previsto dall'articolo 7 del regolamento IPA.

2.   I programmi pluriennali o annuali consistono in documenti presentati dal paese beneficiario, o preparati dalla Commissione nel caso dei programmi regionali e orizzontali, e adottati da quest'ultima. I programmi presentano una serie coerente di assi prioritari e le eventuali misure o operazioni e descrivono il contributo finanziario necessario per attuare le strategie definite nei documenti indicativi di programmazione pluriennale.

I programmi sono ripartiti in assi prioritari, ciascuno dei quali definisce un obiettivo globale da raggiungere che, a seconda della componente IPA in questione, viene attuato attraverso misure divisibili in operazioni o direttamente attraverso le operazioni.

Le operazioni comprendono un progetto o un gruppo di progetti attuati dalla Commissione o avviati o avviati e attuati da uno o più beneficiari finali e che permettono la realizzazione degli obiettivi della misura e/o del relativo asse prioritario.

3.   In linea con le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento IPA, le parti interessate, ivi compresi gli Stati membri, vengono consultate durante il processo di programmazione, in conformità con le disposizioni stabilite nella parte II. La Commissione e/o il paese beneficiario si impegnano a concedere un tempo sufficiente affinché le parti interessate possano formulare le proprie osservazioni in tale contesto.

Articolo 7

Accordi quadro e accordi settoriali

1.   La Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo quadro al fine di definire e concordare le regole della cooperazione riguardante l'assistenza finanziaria CE a favore del paese beneficiario. Ove opportuno, l'accordo quadro può essere integrato da un accordo settoriale, o da accordi settoriali, riguardanti le disposizioni specifiche relative alle singole componenti.

2.   L'assistenza nell'ambito del regolamento IPA può essere concessa al paese beneficiario soltanto dopo la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cui al paragrafo 1.

Laddove è stato concluso un accordo settoriale con il paese beneficiario, l'assistenza a titolo del regolamento IPA può essere concessa, nell'ambito della componente IPA interessata dall'accordo settoriale, soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo quadro e dell'accordo settoriale.

In deroga al primo comma, laddove non viene concluso alcun accordo quadro o laddove l'accordo quadro in vigore concluso ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 3906/89 (3), (CE) n. 1267/1999 (4), (CE) n. 1268/1999 (5), (CE) n. 2500/2001 (6) o (CE) n. 2666/2000 (7) del Consiglio non fissa le disposizioni minime previste dal paragrafo 3, queste ultime vengono fissate negli accordi di finanziamento.

3.   L'accordo quadro fissa, in particolare, le disposizioni riguardanti:

a)

le regole generali dell'assistenza finanziaria della Comunità;

b)

la creazione delle strutture e delle autorità necessarie per la gestione e citate agli articoli 21, 32 e 33 e di altri organismi particolari competenti;

c)

le responsabilità comuni delle strutture, delle autorità e degli organismi summenzionati, in conformità con i principi di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29;

d)

i requisiti e le condizioni di controllo per:

i)

l'accreditamento e il controllo dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale da parte del funzionario accreditante competente, in conformità con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 15;

ii)

l'accreditamento e il controllo dell'accreditamento della struttura operativa da parte dell'ordinatore nazionale, in conformità con i principi di cui agli articoli 11, 13 e 16;

iii)

il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione, in conformità con i principi di cui agli articoli 11, 14 e 17;

e)

l'elaborazione di una dichiarazione annuale di affidabilità da parte dell'ordinatore nazionale, come previsto dall'articolo 27;

f)

le norme sugli appalti in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e con il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (8) recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

g)

la chiusura dei programmi secondo quanto previsto dagli articoli 47 e 56;

h)

le definizioni di irregolarità, in conformità con l'articolo 2, di frode e di corruzione attiva e passiva, in linea con le definizioni contenute nella legislazione comunitaria; l'obbligo del paese beneficiario di adottare adeguate misure preventive contro la corruzione attiva e passiva, misure antifrode e misure rettificative; le norme riguardanti il recupero dei fondi in caso di irregolarità o frode;

i)

i recuperi e le rettifiche e gli adeguamenti finanziari, in conformità con gli articoli 49 e 50;

j)

le norme riguardanti la vigilanza, il controllo e l'audit da parte della Commissione e della Corte dei conti europea;

k)

le norme riguardanti le tasse, i dazi doganali e gli altri oneri fiscali;

l)

i requisiti in materia di informazione e pubblicità.

4.   Ove opportuno, può essere concluso un accordo settoriale che riguarda una componente IPA specifica e che integra l'accordo quadro. Fatti salvi gli accordi che figurano nell'accordo quadro, esso comprende disposizioni specifiche e dettagliate riguardanti la gestione, la valutazione e il controllo della componente in questione.

5.   In un determinato paese beneficiario, l'accordo quadro si applica a tutti gli accordi di finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Laddove esiste, l'accordo settoriale riguardante una determinata componente si applica a tutti gli accordi finanziamento conclusi nell'ambito di quest'ultima.

Articolo 8

Decisioni e accordi di finanziamento

1.   Le decisioni della Commissione che adottano i programmi pluriennali o annuali soddisfano i requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento in conformità con l'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2.   Ove previsto dalla decisione di finanziamento, la Commissione e il paese beneficiario interessato concludono un accordo di finanziamento. Gli accordi di finanziamento possono essere conclusi su base annuale o pluriennale in conformità con l'articolo 39.

3.   Ciascun programma costituisce parte integrante dell'accordo di finanziamento.

4.   Gli accordi di finanziamento fissano:

a)

le disposizioni in virtù delle quali il paese beneficiario accetta l'assistenza della Comunità e approva le norme e procedure riguardanti l'erogazione di tale assistenza;

b)

i termini relativi alla gestione dell'assistenza, ivi compresi i relativi metodi e le responsabilità dell'attuazione del programma annuale o pluriennale e/o delle operazioni;

c)

le disposizioni riguardanti la creazione e il regolare aggiornamento, da parte del paese beneficiario, di un calendario con scadenze e parametri indicativi per la realizzazione del decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione secondo quanto stabilito agli articoli 14 e 18.

TITOLO II

NORME COMUNI DI ATTUAZIONE

CAPO I

Principi

Articolo 9

Coerenza dell'attuazione dell'assistenza

1.   L'assistenza fornita nell'ambito del regolamento IPA è coerente e coordinata tra le componenti IPA e all'interno delle stesse, sia a livello di pianificazione che di programmazione.

2.   Vengono evitate eventuali sovrapposizioni tra le azioni coperte dalle diverse componenti e nessuna spesa viene finanziata nell'ambito di più di una operazione.

Articolo 10

Principi generali dell'attuazione dell'assistenza

1.   Salvo diversamente stabilito ai paragrafi 2, 3 e 4, laddove la Commissione affida la gestione di determinate azioni al paese beneficiario, mantenendo la responsabilità globale finale dell’esecuzione del bilancio generale in conformità con l'articolo 53 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e con le pertinenti disposizioni dei trattati CE, la gestione decentrata si applica all'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA.

Ai fini dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA, la gestione decentrata riguarda perlomeno le gare d'appalto, l'aggiudicazione dei contratti e i pagamenti.

In caso di gestione decentrata, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 53 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2.   La gestione centralizzata, quale definita dall'articolo 53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, può essere utilizzata nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale», in particolare per i programmi regionali e orizzontali, e nell'ambito della componente «cooperazione transfrontaliera». Essa può anche essere utilizzata per l'assistenza tecnica nell'ambito di tutte le componenti IPA.

Nell'ambito della gestione centralizzata, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 53, lettera a), 53 bis e da 54 a 57 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3.   La gestione congiunta, quale definita dall'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, può essere utilizzata nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale», in particolare per i programmi regionali e orizzontali e per i programmi che riguardano le organizzazioni internazionali.

In caso di gestione congiunta con le organizzazioni internazionali, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 53, lettera c), e all'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.   La gestione concorrente, quale definita dall'articolo 53 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, può essere utilizzata nell'ambito della componente «cooperazione transfrontaliera» per i programmi transfrontalieri ai quali partecipano gli Stati membri.

Nell'ambito della gestione concorrente con uno Stato membro, le operazioni vengono attuate in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 53, lettera b), 53 ter e al titolo II della parte II del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

CAPO II

Sistemi di gestione e di controllo

Sezione 1

Gestione decentrata

Sottosezione 1

Accreditamento e conferimento dei poteri di gestione

Articolo 11

Requisiti comuni

1.   Prima di decidere di conferire al paese beneficiario i poteri di gestione riguardanti una componente, un programma o una misura, la Commissione si accerta che il paese in questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo istituiti, e che siano in vigore gli accreditamenti di cui agli articoli 12 e 13.

2.   A tal fine, i sistemi di gestione e di controllo istituiti nel paese beneficiario garantiscono controlli efficaci almeno nei settori che figurano nell'allegato. Oltre al presente regolamento si applicano le disposizioni relative ad altri settori fissate negli accordi settoriali o di finanziamento.

3.   Laddove è stata attribuita a persone specifiche la responsabilità di un'attività in relazione alla gestione, all'attuazione e al controllo dei programmi, il paese beneficiario permette a tali persone di esercitare le funzioni associate a tale responsabilità, ivi compresi i casi in cui non vi è alcun legame gerarchico tra le persone e gli organismi che partecipano a detta attività. In particolare, il paese beneficiario conferisce a tali persone la facoltà di stabilire, attraverso accordi operativi formali tra esse e gli organismi interessati:

a)

un adeguato sistema per lo scambio di informazioni, ivi compresa la facoltà di chiedere informazioni e di accedere ai documenti e contattare il personale sul posto, ove opportuno;

b)

le norme da rispettare;

c)

le procedure da seguire.

4.   Oltre al presente regolamento si applicano tutti gli altri requisiti specifici delle componenti che sono stati definiti nell'ambito degli accordi settoriali o di finanziamento.

Articolo 12

Accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale

1.   Il funzionario accreditante competente di cui all'articolo 24 è responsabile dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale descritto all'articolo 25, sia come capo del fondo nazionale in conformità con l'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), che in relazione alla sua capacità di assumere le responsabilità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera b). L'accreditamento dell'ordinatore nazionale copre il fondo nazionale descritto all'articolo 26.

2.   Prima di accreditare l'ordinatore nazionale, il funzionario accreditante competente si accerta che siano rispettati i requisiti applicabili di cui all'articolo 11, avvalendosi anche di un parere di audit elaborato da un revisore esterno funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano ai sistemi di gestione e di controllo. Tale parere si basa su esami condotti secondo le norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

3.   Il funzionario accreditante competente notifica alla Commissione l'accreditamento dell'ordinatore nazionale al più tardi al momento della notifica dell'accreditamento della prima struttura operativa secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 3. Il funzionario accreditante competente fornisce tutte le pertinenti informazioni di sostegno richieste dalla Commissione.

4.   Il funzionario accreditante competente comunica senza indugio alla Commissione gli eventuali cambiamenti riguardanti l'ordinatore nazionale o il fondo nazionale. Laddove il cambiamento riguarda l'ordinatore nazionale o il fondo nazionale in relazione ai requisiti applicabili di cui all'articolo 11, il funzionario accreditante competente invia alla Commissione una valutazione delle ripercussioni di tale cambiamento sulla validità dell'accreditamento. Se tale cambiamento è significativo, il funzionario accreditante competente comunica alla Commissione anche la sua decisione riguardante l'accreditamento.

Articolo 13

Accreditamento della struttura operativa

1.   L'ordinatore nazionale è responsabile dell'accreditamento delle strutture operative di cui all'articolo 28.

2.   Prima di accreditare una struttura operativa l'ordinatore nazionale si accerta che essa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11. La dichiarazione dell'ordinatore è suffragata da un parere di audit elaborato da un revisore esterno funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano ai sistemi di gestione e di controllo. Tale parere si basa su esami condotti secondo le norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

3.   L'ordinatore nazionale notifica alla Commissione l'accreditamento delle strutture operative e fornisce tutte le pertinenti informazioni di sostegno richieste dalla Commissione, ivi compresa una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 14

Conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione

1.   Prima di conferire i poteri di gestione, la Commissione esamina gli accreditamenti di cui agli articoli 12 e 13 e le procedure e le strutture delle autorità o degli organismi interessati all'interno del paese beneficiario. Tale attività può comprendere verifiche sul posto eseguite dai suoi servizi o subappaltate a una società di audit.

2.   Nell'ambito della sua decisione di conferire i poteri di gestione, la Commissione può stabilire ulteriori condizioni per garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 11. Affinché il conferimento dei poteri di gestione rimanga valido, tali condizioni ulteriori devono essere soddisfatte entro un periodo fisso stabilito dalla Commissione.

3.   La decisione della Commissione riguardante il conferimento dei poteri di gestione stabilisce un elenco di eventuali controlli ex ante eseguiti dalla Commissione sulle gare di appalto, sulla pubblicazione degli inviti a presentare proposte e sull'assegnazione dei contratti e delle sovvenzioni. Tale elenco può variare in funzione della componente o del programma. A seconda della componente o del programma, i controlli ex ante si applicano fino al momento in cui la Commissione autorizza la gestione decentrata senza controlli ex ante, secondo quanto previsto dall'articolo 18.

4.   La decisione della Commissione può fissare le disposizioni riguardanti la sospensione o il ritiro del conferimento dei poteri di gestione in relazione ad autorità o organismi specifici.

Articolo 15

Revoca o sospensione dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale

1.   In seguito al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione, spetta al funzionario accreditante competente controllare il costante adempimento di tutti i requisiti relativi a tale accreditamento e notificare alla Commissione gli eventuali cambiamenti significativi a tal riguardo.

2.   Se uno dei requisiti applicabili di cui all'articolo 11 non è o non è più soddisfatto, il funzionario accreditante competente sospende o revoca l'accreditamento dell'ordinatore nazionale e comunica senza indugio alla Commissione la propria decisione e le relative motivazioni. Il funzionario accreditante competente si assicura che tali requisiti siano di nuovo soddisfatti prima di riconcedere l'accreditamento. Tale assicurazione è accompagnata da un parere di audit secondo quanto specificato all'articolo 12, paragrafo 2.

3.   Qualora il funzionario accreditante competente dovesse revocare o sospendere l'accreditamento dell'ordinatore nazionale, si applicano le disposizioni del presente paragrafo.

La Commissione cessa di effettuare i trasferimenti di fondi a favore del paese beneficiario durante il periodo di revoca o sospensione dell'accreditamento.

Durante il periodo di revoca o sospensione dell'accreditamento tutti i conti in euro o i conti in euro relativi alle componenti in questione sono bloccati e nessun pagamento eseguito dal fondo nazionale a valere su detti conti bloccati è considerato ammissibile a beneficiare dei finanziamenti comunitari.

Fatte salve le eventuali altre rettifiche finanziarie, la Commissione può apportare delle rettifiche finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, nei confronti del paese beneficiario in relazione al suo precedente mancato adempimento dei requisiti relativi al conferimento dei poteri di gestione.

Articolo 16

Revoca o sospensione dell'accreditamento delle strutture operative

1.   In seguito al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione, spetta all'ordinatore nazionale controllare il costante adempimento di tutti i requisiti relativi a tale accreditamento e notificare alla Commissione e al funzionario accreditante competente gli eventuali cambiamenti significativi a tal riguardo.

2.   Se uno dei requisiti applicabili di cui all'articolo 11 non è o non è più soddisfatto, l'ordinatore nazionale sospende o revoca l'accreditamento della struttura operativa in questione e comunica senza indugio alla Commissione e al funzionario accreditante competente la propria decisione e le relative motivazioni.

L'ordinatore nazionale si assicura che tali requisiti siano di nuovo soddisfatti prima di riconcedere l'accreditamento in questione. Tale assicurazione è accompagnata da un parere di audit secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 2.

3.   Qualora l'ordinatore nazionale dovesse revocare o sospendere l'accreditamento di una struttura operativa, si applicano le disposizioni del presente paragrafo.

La Commissione non effettua alcun trasferimento di fondi a favore del paese beneficiario riguardante i programmi o le operazioni attuati dalla struttura operativa in questione durante il periodo di revoca o sospensione del suo accreditamento.

Fatte salve le eventuali altre rettifiche finanziarie, la Commissione può apportare delle rettifiche finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, nei confronti del paese beneficiario in relazione al suo precedente mancato adempimento dei requisiti e delle condizioni per il conferimento dei poteri di gestione.

I nuovi impegni giuridici contratti dalla struttura operativa in questione non sono considerati ammissibili durante il periodo di revoca o sospensione dell'accreditamento.

Spetta all'ordinatore nazionale adottare le eventuali e opportune misure di salvaguardia riguardanti i pagamenti effettuati o i contratti firmati dalla struttura operativa in questione.

Articolo 17

Revoca o sospensione del conferimento dei poteri di gestione

1.   La Commissione controlla l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 11.

2.   A prescindere dalla decisione del funzionario accreditante competente di mantenere, sospendere o revocare l'accreditamento dell'ordinatore nazionale o dalla decisione dell'ordinatore nazionale di mantenere, sospendere o revocare l'accreditamento della struttura operativa, la Commissione può revocare o sospendere in qualsiasi momento il conferimento dei poteri di gestione, in particolare quando uno dei requisiti di cui all'articolo 11 non è o non è più soddisfatto.

3.   Laddove la Commissione dovesse revocare o sospendere il conferimento dei poteri di gestione, si applicano le disposizioni del presente paragrafo.

La Commissione cessa di effettuare trasferimenti di fondi a favore del paese beneficiario.

Fatte salve le eventuali altre rettifiche finanziarie, la Commissione può apportare delle rettifiche finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, nei confronti del paese beneficiario in relazione al suo precedente mancato adempimento dei requisiti relativi al conferimento dei poteri di gestione.

La Commissione può decidere altre conseguenze di tale sospensione o revoca mediante un'apposita decisione.

Articolo 18

Decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione

1.   Il decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione rappresenta l'obiettivo dell'attuazione delle componenti IPA laddove l'assistenza viene attuata su base decentrata in conformità con l'articolo 10. I tempi relativi al raggiungimento di tale obiettivo possono variare a seconda della componente IPA in questione.

2.   Prima di rinunciare ai controlli ex ante stabiliti nella decisione della Commissione sul conferimento dei poteri di gestione, la Commissione controlla l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo in questione in conformità con le pertinenti norme comunitarie e nazionali.

3.   In particolare, la Commissione controlla l'attuazione, da parte del paese beneficiario, del calendario incluso nell'accordo di finanziamento secondo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), che può contenere un riferimento a una rinuncia graduale ai diversi tipi di controlli ex ante.

4.   La Commissione tiene debitamente conto dei risultati ottenuti dal paese beneficiario in tale contesto, in particolare nell'ambito della fornitura di assistenza e del processo di negoziazione.

Articolo 19

Misure antifrode

1.   I paesi beneficiari assicurano lo svolgimento di indagini e un efficace trattamento dei casi sospetti di frode e irregolarità e garantiscono il funzionamento di un meccanismo di controllo e di informazione equivalente a quello citato nel regolamento (CE) n. 1828/2006 (9). In caso di sospetto di frode o irregolarità la Commissione viene informata senza indugio.

2.   Inoltre, i paesi beneficiari adottano tutte le misure opportune per prevenire e contrastare le pratiche di corruzione attiva o passiva in qualsiasi fase della procedura di gara o di attribuzione delle sovvenzioni o durante l'esecuzione dei contratti corrispondenti.

Articolo 20

Pista di controllo

L'ordinatore nazionale assicura che siano disponibili tutte le informazioni pertinenti per garantire in qualsiasi momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata. Tali informazioni comprendono le prove documentali riguardanti l'autorizzazione delle domande di pagamento, la contabilità e l'esecuzione di tali pagamenti e la gestione degli anticipi, delle garanzie e dei debiti.

Sottosezione 2

Strutture e autorità

Articolo 21

Designazione

1.   Il paese beneficiario designa i seguenti organismi e le seguenti autorità:

a)

un coordinatore nazionale IPA;

b)

un coordinatore strategico per le componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane»;

c)

un funzionario accreditante competente;

d)

un ordinatore nazionale;

e)

un fondo nazionale;

f)

una struttura operativa per ciascuna componente o ciascun programma IPA;

g)

un'autorità di audit.

2.   Il paese beneficiario garantisce che si applichi un'adeguata separazione delle funzioni agli organismi e alle autorità di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1, in conformità con l'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3.   La Commissione conferisce i poteri di gestione al paese beneficiario, in conformità con l'articolo 14 del presente regolamento soltanto in seguito alla designazione e creazione degli organismi e delle autorità di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Funzioni e responsabilità del coordinatore nazionale IPA

1.   Il paese beneficiario nomina un coordinatore nazionale IPA. Il coordinatore è un alto funzionario del governo o della pubblica amministrazione del paese beneficiario incaricato di garantire il coordinamento generale dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA.

2.   In particolare, il coordinatore:

a)

assicura il partenariato tra la Commissione e il paese beneficiario e garantisce lo stretto collegamento tra il processo generale di adesione e l'utilizzo dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA;

b)

è responsabile, a livello generale, dei seguenti aspetti:

coerenza e coordinamento dei programmi promossi nell'ambito del presente regolamento,

programmazione annuale della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» a livello nazionale,

coordinamento della partecipazione del paese beneficiario ai pertinenti programmi transfrontalieri, sia con gli Stati membri che con gli altri paesi beneficiari, ai programmi transnazionali o interregionali e a quelli relativi ai bacini marittimi nell'ambito degli altri strumenti comunitari. Il coordinatore nazionale IPA può delegare le funzioni riguardanti tale coordinamento ad un coordinatore della cooperazione transfrontaliera;

c)

elabora e, previo esame da parte del comitato di controllo IPA, presenta alla Commissione le relazioni annuale e finale IPA sull'attuazione secondo quanto stabilito dall'articolo 61, paragrafo 3, trasmettendone copia all'ordinatore nazionale.

Articolo 23

Funzioni e responsabilità del coordinatore strategico

1.   Il paese beneficiario nomina un coordinatore strategico per garantire il coordinamento delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane» sotto la responsabilità del coordinatore nazionale IPA. Il coordinatore strategico è un'entità della pubblica amministrazione del paese beneficiario non direttamente coinvolta nell'attuazione delle componenti in questione.

2.   Il coordinatore strategico assicura in particolare le seguenti funzioni:

a)

coordinamento dell'assistenza fornita nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane»;

b)

elaborazione del quadro di coerenza strategico secondo quanto stabilito dall'articolo 154;

c)

coordinamento tra i programmi e le strategie settoriali.

Articolo 24

Responsabilità del funzionario accreditante competente

1.   Il paese beneficiario nomina un funzionario accreditante competente, che è un alto funzionario del governo o della pubblica amministrazione del paese beneficiario.

2.   Il funzionario accreditante competente è responsabile dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale e del controllo e della sospensione o revoca di tale accreditamento, in conformità con gli articoli 12 e 15.

Articolo 25

Funzioni e responsabilità dell'ordinatore nazionale

1.   Il paese beneficiario nomina un ordinatore nazionale, che è un alto funzionario del governo o della pubblica amministrazione del paese beneficiario.

2.   L'ordinatore nazionale:

a)

è responsabile a livello generale, in quanto capo del fondo nazionale, della gestione finanziaria dei fondi UE nel paese beneficiario; è responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

b)

è responsabile del buon funzionamento dei sistemi di gestione e controllo nell'ambito del regolamento IPA.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), l'ordinatore nazionale esegue in particolare le seguenti funzioni:

a)

garantire la regolarità e legittimità delle operazioni sottostanti;

b)

elaborare e trasmettere alla Commissione dichiarazioni di spesa certificate e domande di pagamento; l'ordinatore nazionale è responsabile, a livello generale, dell'accuratezza della domanda di pagamento e del trasferimento dei fondi alle strutture operative e/o ai beneficiari finali;

c)

verificare l'esistenza e la correttezza degli elementi di cofinanziamento;

d)

garantire l'identificazione e l'immediata notifica di eventuali irregolarità;

e)

effettuare le necessarie rettifiche finanziarie in collegamento con le irregolarità riscontrate, in base alle disposizioni di cui all'articolo 50;

f)

fungere da punto di contatto per la trasmissione di informazioni finanziarie tra la Commissione e il paese beneficiario.

4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l'ordinatore nazionale esegue in particolare le seguenti funzioni:

a)

essere responsabile dell'accreditamento delle strutture operative e del controllo e della sospensione o revoca di tale accreditamento;

b)

garantire la presenza e il buon funzionamento dei sistemi di gestione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA;

c)

garantire che il sistema di controllo interno riguardante la gestione dei fondi sia efficace ed efficiente;

d)

fornire relazioni sui sistemi di gestione e di controllo;

e)

garantire il funzionamento di un adeguato sistema di relazioni e di informazione;

f)

dare seguito ai risultati dei rapporti di audit elaborati dall'autorità di audit, in conformità con l'articolo 30, paragrafo 1;

g)

notificare senza indugio alla Commissione, trasmettendo una copia della notifica al funzionario accreditante competente, gli eventuali cambiamenti significativi riguardanti i sistemi di gestione e di controllo.

5.   In virtù delle responsabilità stabilite ai paragrafi 2, lettere a) e b), l'ordinatore nazionale redige una dichiarazione annuale di affidabilità, secondo quanto definito all'articolo 27.

Articolo 26

Il fondo nazionale

Il fondo nazionale è un organismo che opera all'interno di un ministero del governo del paese beneficiario con competenze di bilancio a livello centrale. Il fondo nazionale funge da tesoreria centrale e cura la gestione finanziaria dell'assistenza nel quadro del regolamento IPA, sotto la responsabilità dell'ordinatore nazionale.

In particolare, esso cura l'organizzazione dei conti bancari, chiede i finanziamenti alla Commissione, autorizza il trasferimento dei fondi dalla Commissione alle strutture operative o ai beneficiari finali e presenta relazioni finanziarie alla Commissione.

Articolo 27

Dichiarazione di affidabilità da parte dell'ordinatore nazionale

1.   In conformità con l'articolo 25, paragrafo 5, l'ordinatore nazionale elabora una dichiarazione annuale sulla gestione, sotto forma di dichiarazione di affidabilità, da presentare ogni anno entro il 28 febbraio alla Commissione. L'ordinatore trasmette una copia della dichiarazione al funzionario accreditante competente.

2.   La dichiarazione di affidabilità si basa sul controllo, da parte dell'ordinatore nazionale, dei sistemi di gestione e di controllo nel corso dell'intero esercizio.

3.   La dichiarazione di affidabilità viene elaborata secondo le disposizioni contenute nell'accordo quadro e include:

a)

una conferma del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b)

una conferma riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;

c)

informazioni riguardanti eventuali cambiamenti dei sistemi e dei controlli e elementi a sostegno delle informazioni contabili;

4.   Se le conferme richieste in conformità con le lettere a) e b) del paragrafo 3 non sono disponibili, l'ordinatore nazionale comunica alla Commissione le motivazioni e le potenziali conseguenze nonché le misure adottate per porre rimedio alla situazione e tutelare gli interessi della Comunità. L'ordinatore trasmette una copia di tali informazioni al funzionario accreditante competente.

Articolo 28

Funzioni e responsabilità della struttura operativa

1.   Per ogni componente o programma IPA viene istituita una struttura operativa incaricata di curare la gestione e l'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA.

La struttura operativa è composta da un organismo o da un gruppo di organismi all'interno dell'amministrazione del paese beneficiario.

2.   La struttura operativa è responsabile della gestione e attuazione del programma o dei programmi in questione in conformità con il principio di sana gestione finanziaria. A tal fine, essa esegue una serie di funzioni, tra cui:

a)

elaborare i programmi annuali o pluriennali;

b)

controllare l'attuazione del programma e guidare i lavori del comitato di controllo settoriale secondo quanto stabilito all'articolo 59, fornendo in particolare i documenti necessari per controllare la qualità dell'attuazione dei programmi;

c)

elaborare le relazioni settoriali annuali e le relazioni finali riguardanti l'attuazione previste dall'articolo 61, paragrafo 1, e, previo esame da parte del comitato di controllo settoriale, trasmetterle alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale;

d)

garantire che le operazioni siano selezionate ai fini del finanziamento e approvate in conformità con i criteri e i meccanismi applicabili ai programmi, e che esse siano conformi alle pertinenti norme comunitarie e nazionali;

e)

istituire procedure per garantire la conservazione di tutti i documenti necessari per assicurare un'adeguata pista di controllo, in conformità con l'articolo 20;

f)

curare le procedure d'appalto, le procedure di assegnazione delle sovvenzioni e la successiva stipula dei contratti e i pagamenti a favore del beneficiario finale nonché i rimborsi da parte di quest'ultimo;

g)

garantire che tutti gli organismi che partecipano all'attuazione delle operazioni mantengano un sistema contabile separato o una codificazione contabile separata;

h)

garantire che il fondo nazionale e l'ordinatore nazionale ricevano tutte le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le verifiche eseguite in relazione alle spese;

i)

creare, mantenere e aggiornare il sistema di relazioni e di informazione;

j)

eseguire controlli per assicurare che le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute in conformità con le norme applicabili, che i prodotti o i servizi siano stati forniti in conformità con la decisione di autorizzazione e che le richieste di pagamento da parte del beneficiario finale siano corrette. Tali verifiche riguardano, ove opportuno, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e materiali delle operazioni;

k)

garantire l'audit interno dei diversi organismi che costituiscono la struttura operativa;

l)

garantire la segnalazione delle irregolarità;

m)

garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione e pubblicità.

3.   I capi degli organismi che costituiscono la struttura operativa vengono designati in maniera chiara e sono responsabili delle funzioni attribuite ai rispettivi organismi, in conformità con l'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 29

Funzioni e responsabilità dell'autorità di audit

1.   Il paese beneficiario designa un'autorità di audit, funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano ai sistemi di gestione e di controllo e che rispetta le norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale. L'autorità di audit è incaricata di controllare l'efficace e buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.

2.   Sotto la responsabilità del suo capo, l'autorità di audit cura in particolare le seguenti attività:

a)

nel corso di ogni anno, essa elabora ed esegue un piano annuale di lavoro di audit che comprende gli audit finalizzati a verificare:

il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo,

l'affidabilità delle informazioni contabili fornite alla Commissione.

Il lavoro di audit comprende gli audit di un adeguato campione di operazioni o transazioni e un esame delle procedure.

Il piano di lavoro annuale in materia di audit viene trasmesso all'ordinatore nazionale e prima dell'inizio dell'anno in questione la Commissione.

b)

presenta quanto segue:

una relazione annuale sulle attività di audit basata sul modello che figura nell'accordo quadro e che descrive le risorse utilizzate dell'autorità di audit e contiene una sintesi delle eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo o che emergono dai risultati sulle transazioni basati sugli audit svolti in conformità con la relazione annuale sulle attività di audit nel corso dei precedenti 12 mesi e che termina il 30 settembre dell'anno in questione. La relazione annuale sulle attività di audit viene trasmessa alla Commissione, all'ordinatore nazionale e al funzionario accreditante competente entro il 31 dicembre di ogni anno. La prima relazione di questo tipo riguarda il periodo dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 novembre 2007,

un parere annuale basato sul modello che figura nell'accordo quadro, che stabilisce se i sistemi di gestione e di controllo funzionano in maniera efficiente e sono conformi ai requisiti del presente regolamento e/o ad altri accordi tra la Commissione e il paese beneficiario. Tale parere viene trasmesso alla Commissione, all'ordinatore nazionale e al funzionario accreditante competente. Esso riguarda lo stesso periodo ed ha la stessa scadenza della relazione annuale sulle attività di audit,

un parere sulle eventuali dichiarazioni finali di spesa presentate dall'ordinatore nazionale alla Commissione per la chiusura di eventuali programmi o di una parte di essi. Ove opportuno, la dichiarazione finale di spesa può comprendere domande di pagamento sotto forma di conti presentati su base annuale. Il parere sull'eventuale dichiarazione finale di spesa si basa sul modello che figura nell'allegato dell'accordo quadro. Esso valuta la validità della domanda finale di pagamento e l'esattezza delle informazioni finanziarie e, ove opportuno, è accompagnato da una relazione finale sulle attività di audit. Il parere viene trasmesso alla Commissione e al funzionario accreditante competente in concomitanza con la relativa dichiarazione finale di spesa presentata dall'ordinatore nazionale o entro almeno tre mesi dalla presentazione della dichiarazione finale di spesa.

Gli accordi settoriali o di finanziamento possono contenere ulteriori requisiti specifici riguardanti il piano di lavoro annuale in materia di audit e/o le relazioni e i pareri di cui alla lettera b).

Per quanto riguarda il metodo dell'attività di audit, le relazioni e i pareri di audit previsti dal presente articolo, l'autorità di audit applica le norme internazionali in materia di audit, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio, la materialità dell'audit e il campionamento. Tale metodo può essere integrato da ulteriori orientamenti e definizioni da parte della Commissione, in particolare per quanto riguarda un adeguato approccio generale in materia di campionamento, livelli di fiducia e materialità.

Articolo 30

Follow-up delle relazioni dell'autorità di audit

1.   Dopo aver ricevuto le relazioni ed i pareri di cui al primo e al secondo trattino dell'articolo 29, paragrafo, 2, lettera b), l'ordinatore nazionale:

a)

decide se siano necessari eventuali miglioramenti ai sistemi di gestione e di controllo, registra le decisioni a tal riguardo e assicura la tempestiva attuazione di tali miglioramenti;

b)

effettua gli eventuali necessari adeguamenti alle domande di pagamento indirizzate alla Commissione.

2.   La Commissione può decidere di adottare essa stessa misure di follow-up in risposta alle relazioni e ai pareri, avviando ad esempio la procedura di rettifica finanziaria, o di chiedere al paese beneficiario di adottare misure, informando nel contempo l'ordinatore nazionale e il funzionario accreditante competente della sua decisione.

Articolo 31

Organismi specifici

Nell'ambito del quadro generale definito dalle strutture e dalle autorità di cui all'articolo 21, le funzioni descritte all'articolo 28 possono essere raggruppate e assegnate a organismi specifici all'interno o al di fuori delle strutture operative inizialmente designate. Tale raggruppamento e assegnazione rispetta l'opportuna segregazione delle funzioni imposta dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e garantisce che la responsabilità ultima delle funzioni descritte in detto articolo continui ad essere attribuita alla struttura operativa inizialmente designata. Tale ristrutturazione viene ufficializzata da accordi scritti ed è soggetta all'accreditamento da parte dell'ordinatore nazionale e al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione.

Sezione 2

Altre forme di gestione

Articolo 32

Strutture e autorità preposte alla gestione centralizzata o congiunta

1.   In caso di gestione centralizzata o congiunta, il paese beneficiario designa un coordinatore nazionale IPA che funge da suo rappresentante nei confronti della Commissione. Egli assicura che venga mantenuto uno stretto collegamento tra la Commissione e il paese beneficiario in relazione al processo generale di adesione e all'assistenza preadesione UE nell'ambito del regolamento IPA.

Il coordinatore nazionale IPA è altresì responsabile del coordinamento della partecipazione del paese beneficiario ai pertinenti programmi transfrontalieri (sia insieme agli altri Stati membri che insieme agli altri paesi beneficiari) e ai programmi transnazionali e interregionali e ai programmi relativi ai bacini marittimi promossi nell'ambito degli altri strumenti comunitari. Il coordinatore può delegare le funzioni legate a quest'ultima competenza ad un coordinatore della cooperazione transfrontaliera.

2.   Nel caso della componente «cooperazione transfrontaliera», le strutture operative vengono designate e istituite dal paese beneficiario, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 139.

Articolo 33

Strutture e autorità preposte alla gestione concorrente

Nel caso di programmi transfrontalieri attuati attraverso la gestione concorrente insieme ad uno Stato membro, vengono istituite le seguenti strutture in uno degli Stati membri che partecipano al programma transfrontaliero, come previsto dall'articolo 102:

un'unica autorità di gestione,

un'unica autorità di certificazione,

un'unica autorità di audit.

CAPO III

Contributo finanziario della Comunità europea

Articolo 34

Ammissibilità delle spese

1.   Nel caso della gestione decentrata, fatti salvi gli accreditamenti da parte del funzionario accreditante competente e dell'ordinatore nazionale, i contratti e gli addenda firmati, le spese sostenute e i pagamenti effettuati dalle autorità nazionali non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del regolamento IPA prima del conferimento dei poteri di gestione alle strutture e autorità interessate da parte della Commissione, salvo diversamente disposto al paragrafo 2.

La data finale dell'ammissibilità delle spese viene fissata nella parte II o, ove opportuno, negli accordi di finanziamento.

2.   L'assistenza tecnica a sostegno dell'istituzione dei sistemi di gestione e di controllo può essere ammissibile prima del conferimento iniziale dei poteri di gestione per le spese sostenute dopo il 1o gennaio 2007.

Anche la pubblicazione di inviti a presentare proposte o di gare d'appalto può essere ammissibile prima del conferimento iniziale dei poteri di gestione e dopo il 1o gennaio 2007, a condizione che tale conferimento sia stato effettuato entro i tempi definiti in una clausola di riserva da inserire nelle operazioni o nelle gare in questione e previa approvazione dei documenti in questione da parte della Commissione. Gli inviti a presentare proposte o le gare d'appalto in questione possono essere cancellati o modificati a seconda della decisione riguardante il conferimento dei poteri di gestione.

3.   Le seguenti spese non sono ammissibili nell'ambito del regolamento IPA:

a)

le tasse, ivi comprese le imposte sul valore aggiunto;

b)

i dazi doganali e i dazi all'importazione ed eventuali altri oneri;

c)

l'acquisto, l'affitto o il leasing di terreni ed edifici esistenti;

d)

le ammende, le penali e le spese per controversie legali;

e)

i costi di funzionamento;

f)

le attrezzature di seconda mano;

g)

le spese bancarie, i costi delle garanzie e altri oneri analoghi;

h)

i costi di conversione, gli oneri e le perdite valutarie associati ad uno dei conti in euro specifici di ciascuna componente, nonché altre spese puramente finanziarie;

i)

contributi in natura.

4.   Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio comunitario.

Articolo 35

Gestione delle entrate

1.   Per entrate, ai fini del presente regolamento, si intendono le entrate generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento, attraverso vendite, affitti, servizi, tasse di iscrizione o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:

a)

le entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati nel caso degli investimenti in aziende;

b)

le entrate generate nell'ambito di una misura di ingegneria finanziaria, quali il capitale di rischio, i fondi per mutui, i fondi di garanzia e il leasing;

c)

gli eventuali contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del programma.

2.   Le entrate definite al paragrafo 1 rappresentano un reddito che viene detratto dall'importo delle spese ammissibili per l'operazione in questione. Al più tardi al momento della chiusura del programma, esse vengono detratte integralmente o proporzionalmente dalla spesa ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

3.   Il presente articolo non si applica:

alla componente «sviluppo rurale»,

alle infrastrutture generatrici di reddito di cui all'articolo 150.

Articolo 36

Proprietà degli interessi

Tutti gli interessi maturati sui conti in euro specifici di ciascuna componente rimangono di proprietà del paese beneficiario. Gli interessi generati dal finanziamento di un programma da parte della Comunità sono imputati esclusivamente a tale programma, essendo considerati come una risorsa del paese beneficiario sotto forma di contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma.

Articolo 37

Finanziamento comunitario

1.   Il contributo finanziario della Comunità alla spesa nell'ambito dei programmi pluriennali o annuali viene determinato in conformità con gli stanziamenti proposti nel quadro finanziario indicativo pluriennale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento IPA.

2.   Tutte le operazioni che beneficiano di un'assistenza nell'ambito della varie componenti IPA necessitano di contributi nazionali e comunitari.

Articolo 38

Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario

1.   Il contributo comunitario viene calcolato in relazione alle spese ammissibili, quali definite nella parte II di ciascuna componente IPA.

2.   Le decisioni di finanziamento che adottano i programmi annuali o pluriennali per ciascuna componente IPA fissano l'importo indicativo massimo del contributo comunitario e il conseguente tasso massimo per ciascun asse prioritario.

CAPO IV

Gestione finanziaria

Sezione 1

Impegni di bilancio

Articolo 39

Principi

1.   Viene adottato un impegno di bilancio corrispondente all'importo dell'impegno giuridico, che assume la forma di un accordo di finanziamento con il paese beneficiario interessato, sulla base di decisioni di finanziamento che adottano i programmi annuali.

2.   Le decisioni di finanziamento che adottano i programmi pluriennali possono prevedere l'assunzione di impegni giuridici pluriennali che assumono la forma di accordi di finanziamento con il paese beneficiario interessato.

L'impegno di bilancio che corrisponde all'importo dell'impegno giuridico può, in questi casi, essere ripartito su più esercizi in quote annue, laddove ciò sia previsto dalla decisione di finanziamento e tenendo conto del quadro finanziario indicativo pluriennale. La decisione di finanziamento e l'accordo di finanziamento corrispondenti riportano tale ripartizione in opportune tabelle finanziarie.

Sezione 2

Norme per la gestione decentrata

Articolo 40

Pagamenti

1.   Il pagamento del contributo comunitario da parte della Commissione viene effettuato nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso dei programmi pluriennali, ciascun pagamento è imputato ai primi impegni di bilancio aperti della componente IPA in questione.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale.

3.   Entro il 28 febbraio di ogni anno, il paese beneficiario invia alla Commissione una previsione delle sue probabili domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo, in relazione a ciascuna componente o a ciascun programma IPA. Ove opportuno, la Commissione può chiedere un aggiornamento della previsione.

4.   Gli scambi di informazioni relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità e le strutture di cui all'articolo 21 avvengono, ove opportuno, per via elettronica, utilizzando le procedure concordate dalla Commissione insieme al paese beneficiario.

5.   Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo comunitario definito nella tabella finanziaria di ciascun programma.

6.   Una volta raggiunta la soglia di cui al paragrafo 5, l'ordinatore nazionale continua a trasmettere alla Commissione tutte le dichiarazioni certificate di spesa e le informazioni relative agli importi recuperati.

7.   Gli importi definiti nei programmi presentati dal paese beneficiario nelle dichiarazioni certificate di spesa, nelle domande di pagamento e nelle spese citate nelle relazioni sull'attuazione sono denominati in euro. I paesi beneficiari convertono in euro le spese sostenute in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio contabile mensile dell'euro fissato dalla Commissione per il mese durante il quale la spesa è stata registrata nei conti della struttura operativa in questione.

8.   I pagamenti della Commissione a favore del fondo nazionale vengono effettuati sul conto in euro, in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 41, 42, 43, 44 e 45 e con gli accordi quadro, settoriali o di finanziamento. Per ciascun programma IPA in questione o, ove opportuno, per ciascuna componente IPA, viene aperto un conto in euro che viene utilizzato esclusivamente per le transazioni relative a tale programma o componente.

9.   I paesi beneficiari garantiscono che i beneficiari finali ricevano in tempo utile e integralmente l'importo complessivo del contributo pubblico. Non si applica nessun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che conduca alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali.

10.   La spesa può essere finanziata dalla Comunità soltanto se è stata sostenuta e pagata dal beneficiario finale. Le spese pagate dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate, da documenti contabili di valore probatorio equivalente o da altri documenti pertinenti laddove, secondo il programma, l'assistenza non è un'assistenza finanziaria. La spesa deve essere stata certificata dall'ordinatore nazionale.

Articolo 41

Ricevibilità delle domande di pagamento

Affinché la Commissione possa approvare una domanda di pagamento, devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 43, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1.

Articolo 42

Prefinanziamento

1.   Nel caso di una domanda di pagamento per un prefinanziamento, i requisiti minimi di cui all'articolo 41 sono i seguenti:

a)

l'ordinatore nazionale ha notificato alla Commissione l'apertura del conto in euro in questione;

b)

gli accreditamenti effettuati dal funzionario accreditante competente e dall'ordinatore nazionale sono in vigore e il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione rimane valido;

c)

il relativo accordo di finanziamento è entrato in vigore.

2.   I prefinanziamenti rappresentano una determinata percentuale del contributo comunitario al programma in questione, come specificato nella parte II del presente regolamento. Nel caso dei programmi pluriennali il prefinanziamento può essere ripartito tra diversi esercizi.

3.   L'importo complessivo pagato come prefinanziamento viene rimborsato alla Commissione se non viene inviata alcuna domanda di pagamento entro 15 mesi dalla data in cui la Commissione paga la prima quota di prefinanziamento. Tale rimborso non incide in alcun modo sul contributo comunitario al programma in questione.

4.   L'importo complessivo del prefinanziamento viene saldato al più tardi al momento della chiusura del programma. Per tutta la durata del programma, l'ordinatore nazionale utilizza il prefinanziamento soltanto per pagare il contributo comunitario alla spesa in conformità con il presente regolamento.

Articolo 43

Pagamenti intermedi

1.   Nel caso di una domanda di pagamento per un pagamento intermedio, i requisiti minimi di cui all'articolo 41 sono i seguenti:

a)

l'ordinatore nazionale ha inviato alla Commissione una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa riguardante il pagamento in questione; la dichiarazione di spesa è certificata dall'ordinatore nazionale;

b)

sono state rispettate le soglie dell'assistenza comunitaria nell'ambito dei singoli assi prioritari, secondo quanto stabilito nella decisione di finanziamento della Commissione;

c)

la struttura operativa ha inviato alla Commissione le relazioni settoriali annuali riguardanti l'attuazione secondo quanto stabilito all'articolo 61, paragrafo 1, ivi compresa la relazione più recente;

d)

l'autorità di audit ha inviato alla Commissione, in conformità con il primo e il secondo trattino di cui all'articolo 29, paragrafo, 2, lettera b), la più recente relazione annuale sulle attività di audit e un parere sulla conformità dei sistemi di gestione e di controllo esistenti con i requisiti del presente regolamento e/o quelli di eventuali accordi tra la Commissione e il paese beneficiario;

e)

gli accreditamenti effettuati dal funzionario accreditante competente e dall'ordinatore nazionale sono in vigore e il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione rimane valido.

In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al presente paragrafo, il paese beneficiario adotta, su richiesta della Commissione ed entro i termini da essa stessa fissati, le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

2.   Qualora dovesse emergere che le norme applicabili non sono state rispettate o che i fondi comunitari sono stati utilizzati in maniera indebita, la Commissione può ridurre i pagamenti intermedi a favore del paese beneficiario o sospenderli temporaneamente, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 46. Essa informa di conseguenza il paese beneficiario.

3.   La sospensione o riduzione dei pagamenti intermedi è conforme al principio di proporzionalità e lascia impregiudicate le decisioni sulla conformità, le decisioni sulla liquidazione dei conti e le rettifiche finanziarie.

Articolo 44

Calcolo dei pagamenti

I pagamenti vengono calcolati sulla base del contributo comunitario al finanziamento delle operazioni in questione fino al raggiungimento dell'importo ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento stabilito per ciascun asse prioritario nella decisione di finanziamento alla spesa ammissibile, tenendo conto del contributo comunitario massimo collegato a ciascun asse prioritario.

Articolo 45

Pagamento del saldo finale

1.   Nel caso del pagamento del saldo finale si applica la scadenza di cui all'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e i requisiti minimi di cui all'articolo 41 sono i seguenti:

a)

l'ordinatore nazionale ha inviato alla Commissione una domanda finale di pagamento e una dichiarazione finale di spesa; la dichiarazione finale di spesa è certificata dall'ordinatore nazionale;

b)

la struttura operativa ha inviato alla Commissione le relazioni settoriali finali per il programma in questione, secondo quanto stabilito all'articolo 61, paragrafo 1;

c)

l'autorità di audit ha inviato alla Commissione, in conformità con il terzo trattino dell'articolo 29, paragrafo, 2, lettera b), un parere sull'eventuale dichiarazione finale di spesa, accompagnato da una relazione finale sulle attività;

d)

gli accreditamenti effettuati dal funzionario accreditante competente e dall'ordinatore nazionale sono in vigore e il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione rimane valido.

2.   La parte degli impegni di bilancio relativa ai programmi pluriennali che ancora risulta aperta il 31 dicembre 2017 e per la quale i documenti di cui al paragrafo 1 non sono stati trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 2018 viene automaticamente disimpegnata.

Articolo 46

Sospensione dei pagamenti

1.   La Commissione può sospendere integralmente o in parte i pagamenti qualora:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettificative; o

b)

le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o

c)

siano richiesti chiarimenti riguardanti le informazioni contenute nella dichiarazione di spesa.

2.   Al paese beneficiario viene data la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di due mesi prima che la Commissione decida in merito alla sospensione in conformità con il paragrafo 1.

3.   La Commissione pone fine alla sospensione nel momento in cui il paese beneficiario ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alle carenze, alle irregolarità o alla mancanza di chiarezza descritte al paragrafo 1.

Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma in conformità con l'articolo 51.

Articolo 47

Chiusura di un programma

1.   Dopo che la Commissione ha ricevuto una domanda di pagamento finale, un programma è considerato chiuso quando si verifica uno dei seguenti eventi:

pagamento del saldo finale dovuto dalla Commissione,

emissione di un ordine di riscossione da parte della Commissione,

disimpegno degli stanziamenti da parte della Commissione.

2.   La chiusura di un programma lascia impregiudicato il diritto della Commissione di eseguire successivamente una rettifica finanziaria.

3.   La chiusura di un programma non modifica l'obbligo del paese beneficiario di continuare a conservare i documenti pertinenti, in conformità con l'articolo 48.

Articolo 48

Conservazione dei documenti

Tutti i documenti riguardanti un determinato programma vengono conservati dal paese beneficiario per almeno tre anni dopo la chiusura del programma. Questo termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda debitamente motivata della Commissione.

Articolo 49

Rettifiche finanziarie

1.   Al fine di garantire che i fondi vengano utilizzati in conformità con le norme applicabili, la Commissione applica le procedure di liquidazione dei conti o i meccanismi di rettifica finanziaria ai sensi dell'articolo 53 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 53 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e secondo quanto specificato nell'accordo quadro e negli eventuali accordi settoriali.

2.   Una rettifica finanziaria può essere effettuata nei seguenti casi:

a)

identificazione di un'irregolarità specifica, ivi comprese le frodi; o

b)

identificazione di una carenza o insufficienza nei sistemi di gestione e di controllo del paese beneficiario.

3.   Qualora la Commissione rilevi che la spesa effettuata nell'ambito dei programmi coperti dal presente regolamento è stata sostenuta con modalità che violano le norme applicabili, essa decide gli importi che devono essere esclusi dal finanziamento comunitario.

4.   Il calcolo e la determinazione di tali rettifiche e i relativi recuperi vengono eseguiti dalla Commissione sulla base dei criteri e delle procedure di cui agli articoli 51, 52 e 53. Oltre al presente regolamento si applicano le disposizioni relative alle rettifiche finanziarie fissate negli accordi settoriali o di finanziamento.

Articolo 50

Adeguamenti finanziari

1.   L'ordinatore nazionale, che è il primo a dover indagare sulle irregolarità, effettua gli adeguamenti finanziari laddove vengono riscontrati casi di negligenza o irregolarità nelle operazioni o nei programmi operativi, annullando integralmente o in parte il contributo comunitario a favore delle operazioni o dei programmi operativi in questione. L'ordinatore nazionale tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il contributo comunitario.

2.   In caso di irregolarità, l'ordinatore nazionale recupera il contributo comunitario versato al paese beneficiario conformemente alle relative procedure nazionali.

Articolo 51

Criteri per le rettifiche finanziarie

1.   Nelle situazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 2, la Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma.

2.   Laddove vengono identificati singoli casi di irregolarità, la Commissione tiene conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di applicare un tasso forfettario o una rettifica finanziaria estrapolata.

3.   Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità e/o dell'entità e delle implicazioni finanziarie delle carenze o delle insufficienze riscontrate nel sistema di gestione e di controllo del programma in questione.

Articolo 52

Procedura di rettifica finanziaria

1.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione comunica all'ordinatore nazionale le sue conclusioni provvisorie e lo invita a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà al paese beneficiario di stabilire, attraverso un esame della documentazione pertinente, la portata reale dell'irregolarità. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione in questione. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi menzionato al primo comma.

2.   La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dal paese beneficiario entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3.   La Commissione si impegna ad adottare una decisione sulla rettifica finanziaria entro sei mesi dall'avvio della procedura, secondo quanto stabilito al paragrafo 1.

Articolo 53

Rimborso

1.   Qualsiasi rimborso a favore del bilancio generale dell'Unione europea viene effettuato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tali interessi è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Articolo 54

Riutilizzo del contributo comunitario

1.   Le risorse del contributo comunitario soppresse in conformità con l'articolo 49 vengono destinate al bilancio comunitario, compresi i relativi interessi.

2.   Il contributo soppresso o recuperato in conformità con l'articolo 50 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto del recupero o dell'adeguamento né, se il recupero o l'adeguamento vengono effettuati per una irregolarità sistemica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o di una parte dell'asse prioritario in cui si è prodotta tale irregolarità.

Sezione 3

Norme per la gestione centralizzata e congiunta

Articolo 55

Pagamenti

1.   Il pagamento del contributo comunitario da parte della Commissione viene effettuato entro i limiti dei fondi disponibili.

2.   In conformità con l'articolo 81 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, i pagamenti vengono effettuati dopo aver dimostrato che l'operazione in questione è conforme alle disposizioni del regolamento IPA, del presente regolamento, del contratto o della sovvenzione.

3.   Gli stanziamenti necessari per coprire le spese indicate nei programmi annuali vengono resi disponibili attraverso una o più delle seguenti azioni: pagamento della totalità degli importi dovuti; prefinanziamento; uno o più pagamenti intermedi e pagamento del saldo degli importi dovuti.

4.   I pagamenti da parte della Commissione vengono effettuati, ove possibile, in euro su un conto in euro.

Articolo 56

Chiusura di un programma

1.   Un programma è chiuso quando sono stati chiusi tutti i contratti e tutte le sovvenzioni da esso finanziati.

2.   In seguito al ricevimento di una domanda di pagamento finale, un contratto o una sovvenzione sono considerati chiusi non appena si verifica uno degli eventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

3.   La chiusura di un contratto o di una sovvenzione lascia impregiudicato il diritto della Commissione di effettuare una rettifica finanziaria in una fase successiva.

CAPO V

Valutazione e controllo

Articolo 57

Valutazione

1.   Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'assistenza a valere sui finanziamenti comunitari nonché la strategia e l'attuazione dei programmi.

2.   I documenti indicativi di programmazione pluriennale descritti all'articolo 5 sono soggetti a valutazioni periodiche ex ante condotte dalla Commissione.

3.   La Commissione può anche effettuare valutazioni strategiche.

4.   I programmi sono soggetti a valutazioni ex ante e a valutazioni intermedie e, ove opportuno, ex post, in conformità con le disposizioni specifiche fissate nell'ambito di ciascuna componente IPA nella parte II e dall'articolo 21 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione.

5.   Durante il periodo di attuazione di un programma, viene eseguita almeno una valutazione intermedia e in particolare quando dal controllo del programma emerge una deviazione significativa dagli obiettivi inizialmente fissati.

6.   La valutazione ex post dell'attuazione dell'assistenza è responsabilità della Commissione. La valutazione ex post comprende risultati identificabili e specifici delle componenti IPA. In caso di gestione congiunta, la valutazione ex post può essere eseguita congiuntamente insieme agli altri donatori.

7.   I risultati della valutazione ex ante e intermedia vengono presi in considerazione nel ciclo di programmazione e di attuazione.

8.   La Commissione definisce i metodi di valutazione, ivi comprese le norme sulla qualità, e utilizza indicatori obiettivi e misurabili.

Articolo 58

Controllo in caso di gestione decentrata

1.   In caso di gestione decentrata, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, il paese beneficiario istituisce un comitato di controllo IPA, in accordo con il coordinatore nazionale IPA e con la Commissione, al fine di garantire la coerenza e il coordinamento dell'attuazione delle componenti IPA.

2.   Il comitato di controllo IPA verifica l'efficacia, la qualità e la coerenza generale dell'attuazione di tutti i programmi e di tutte le operazioni dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi fissati negli accordi di finanziamento e nei documenti indicativi di pianificazione pluriennale. A tal fine esso si basa sugli elementi forniti dai comitati di controllo settoriali, come previsto dall'articolo 59, paragrafo 3.

3.   Il comitato di controllo IPA può formulare proposte di azioni alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale per assicurare la coerenza e il coordinamento tra le operazioni e i programmi attuati nell'ambito delle diverse componenti e per attuare eventuali misure rettificative tra componenti al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi globali dell'assistenza fornita e migliorarne l'efficienza a livello generale. Il comitato può altresì formulare proposte al/ai comitato/i settoriale/i competente/i riguardo a decisioni su eventuali misure rettificative per garantire la realizzazione degli obiettivi del programma e migliorare l'efficienza dell'assistenza fornita dall'ambito dei programmi o della/e componente/i IPA in questione.

4.   Il comitato di controllo IPA adotta il proprio regolamento interno in conformità con il relativo mandato istituito dalla Commissione e nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario del paese beneficiario in questione.

5.   Salvo diversamente disposto dal mandato del comitato di controllo istituito dalla Commissione, si applicano le disposizioni del presente paragrafo.

Il comitato di controllo IPA comprende i rappresentanti della Commissione, il coordinatore nazionale IPA, l'ordinatore nazionale, i rappresentanti delle strutture operative e il coordinatore strategico.

Un rappresentante della Commissione e il coordinatore nazionale IPA copresiedono le riunioni del comitato di controllo IPA.

Il comitato di controllo IPA si riunisce almeno una volta l'anno. Possono inoltre essere indette riunioni intermedie, in particolare su base tematica.

Articolo 59

Comitati di controllo settoriali in caso di gestione decentrata

1.   Il comitato di controllo IPA è assistito da comitati di controllo settoriali istituiti nell'ambito delle componenti IPA entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità con le disposizioni specifiche fissate nella parte II. I comitati di controllo settoriali sono collegati ai programmi o alle componenti. Ove opportuno, essi possono comprendere rappresentanti della società civile.

2.   Ciascun comitato di controllo settoriale verifica l'efficacia e la qualità dell'attuazione dei programmi e delle operazioni in questione, in conformità con le disposizioni specifiche fissate per ciascuna componente nella parte II e per i relativi accordi settoriali e/o di finanziamento. Esso può formulare proposte alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA (inviando una copia all'ordinatore nazionale) di decisioni riguardanti eventuali misure rettificative per garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma e migliorare l'efficienza dell'assistenza fornita.

3.   I comitati di controllo settoriali riferiscono al comitato di controllo IPA. Essi forniscono in particolare al comitato di controllo IPA informazioni riguardanti:

a)

i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi, per asse prioritario e, ove opportuno, per ciascuna misura o operazione; tali informazioni comprendono i risultati conseguiti, gli indicatori riguardanti l'attuazione finanziaria e altri fattori e servono a migliorare l'attuazione dei programmi;

b)

eventuali aspetti riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sollevati dall'autorità di audit, dall'ordinatore nazionale o dal funzionario accreditante competente.

Articolo 60

Controllo in caso di gestione decentrata e congiunta

In caso di gestione decentrata e congiunta, la Commissione può varare tutte le azioni che essa reputa necessarie per controllare i programmi in questione. in caso di gestione congiunta, tali azioni possono essere realizzate insieme all'organizzazione o alle organizzazioni internazionali interessate.

Articolo 61

Relazione annuale e relazione finale sull'attuazione

1.   Le strutture operative elaborano una relazione annuale settoriale e una relazione finale settoriale sull'attuazione dei programmi di loro competenza, in conformità con le procedure definite nella parte II per ciascuna componente IPA.

Le relazioni annuali settoriali sull'attuazione riguardano l'esercizio finanziario. Le relazioni finali settoriali sull'attuazione coprono l'intero periodo di attuazione e possono includere l'ultima relazione annuale settoriale.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 vengono inviate al coordinatore nazionale IPA, all'ordinatore nazionale e alla Commissione, previo esame da parte dei comitati di controllo settoriali.

3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1 il coordinatore nazionale IPA invia alla Commissione e all'ordinatore nazionale, previo esame da parte del comitato di controllo IPA, la relazione annuale e la relazione finale sull'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA.

4.   La relazione annuale sull'attuazione di cui al paragrafo 3, che viene inviata entro il 31 agosto di ogni anno e per la prima volta nel 2008, riassume le diverse relazioni annuali settoriali presentate nell'ambito delle varie componenti e comprende informazioni sui seguenti aspetti:

a)

i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza comunitaria, in relazione alle priorità stabilite nel documento indicativo di programmazione pluriennale e nei diversi programmi;

b)

l'attuazione finanziaria dell'assistenza comunitaria.

5.   La relazione finale sull'attuazione di cui al paragrafo 3 copre l'intero periodo di attuazione e può includere l'ultima relazione annuale citata al paragrafo 4.

CAPO VI

Pubblicità, visibilità

Articolo 62

Informazione e pubblicità

1.   Nel caso della gestione centralizzata e congiunta, le informazioni sui programmi e sulle operazioni vengono fornite dalla Commissione con l'aiuto, ove opportuno, del coordinatore nazionale IPA. Nel caso della gestione decentrata e in tutti i casi riguardanti i programmi o parte dei programmi nell'ambito della componente «cooperazione transfrontaliera» non attuati mediante la gestione concorrente il paese beneficiario e il coordinatore nazionale IPA pubblicizzano i programmi e le operazioni e forniscono informazioni su di essi. Nel caso della gestione concorrente, gli Stati membri, i paesi beneficiari e l'autorità di gestione di cui all'articolo 103 pubblicizzano i programmi e le operazioni e forniscono informazioni su di essi. Le informazioni sono indirizzate ai cittadini e ai beneficiari con l'obiettivo di illustrare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza.

2.   Nel caso della gestione decentrata, spetta alle strutture operative curare la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari finali, dei titoli delle operazioni e dell'importo dei finanziamenti comunitari assegnati a queste ultime. Esse assicurano che il beneficiario finale sia informato del fatto che l'accettazione del finanziamento rappresenta anche l'accettazione della sua inclusione nell'elenco dei beneficiari pubblicato. Tutti i dati personali inclusi nell'elenco vengono elaborati in conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

3.   In conformità con l'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione pubblica le pertinenti informazioni relative ai contratti. La Commissione pubblica i risultati della procedura d'appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web di EuropeAid e su eventuali altri media, in conformità con le pertinenti procedure sui contratti riguardanti le azioni esterne della Comunità.

Articolo 63

Visibilità

1.   La Commissione e le competenti autorità nazionali, regionali o locali dei paesi beneficiari concordano una serie coerente di attività destinate a fornire e pubblicizzare nei paesi beneficiari informazioni riguardanti l'assistenza nell'ambito del regolamento IPA.

Le procedure riguardanti l'attuazione di tali attività vengono specificate negli accordi settoriali o di finanziamento.

2.   L'attuazione delle attività di cui al paragrafo 1 spetta ai beneficiari finali e viene finanziata attraverso gli stanziamenti destinati ai programmi o alle operazioni pertinenti.

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I

COMPONENTE «ASSISTENZA ALLA TRANSIZIONE E SVILUPPO ISTITUZIONALE»

CAPO I

Oggetto dell'assistenza e ammissibilità

Articolo 64

Settori di assistenza

1.   L'assistenza nell'ambito di questa componente può essere concessa ai paesi beneficiari in particolare nei seguenti settori:

a)

rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto;

b)

promozione e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali;

c)

riforma della pubblica amministrazione;

d)

riforma nel settore della giustizia e degli affari interni, ivi compresa la riforma del sistema giuridico, dell'apparato di polizia, dei procedimenti giudiziari, dell'apparato giudiziario, dei sistemi penitenziari e dei servizi doganali e di controllo delle frontiere, con un particolare accento sul miglioramento della lotta contro la corruzione, la criminalità organizzata, il terrorismo e i flussi migratori clandestini e istituzione di sistemi di informazione collegati a tali settori;

e)

modernizzazione del quadro normativo, compresi gli investimenti necessari per fornire attrezzature alle istituzioni principali di cui occorre migliorare le infrastrutture o la capacità di controllare e di far applicare la legislazione;

f)

creazione di sistemi di controllo finanziario o potenziamento degli stessi;

g)

consolidamento dell'economia di mercato, in particolare attraverso il rafforzamento dell'indipendenza degli attori economici, la fornitura di un sostegno diretto alle attività economiche, l'assistenza al settore privato e alla ristrutturazione industriale, la diversificazione dell'economia, la modernizzazione dei settori chiave e il miglioramento di settori specifici;

h)

sviluppo della società civile e dialogo tra il governo e gli organismi non governativi teso a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze e dialogo con la società civile;

i)

creazione di un dialogo sociale come elemento di buon governo e per promuovere condizioni di lavoro giuste ed eque;

j)

promozione dell'integrazione delle minoranze, misure di riconciliazione e misure volte a rafforzare la fiducia a tutti i livelli della società;

k)

politica ambientale, basata su un elevato livello di protezione, promozione del principio «chi inquina paga», utilizzo sostenibile delle risorse naturali, efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e progressiva adozione della politica comunitaria in tutti i settori interessati dai cambiamenti climatici;

l)

miglioramento dell'accesso agli strumenti finanziari per le piccole e medie imprese e le pubbliche amministrazioni;

m)

sviluppo istituzionale nel settore della sicurezza nucleare, gestione delle scorie radioattive e protezione contro le radiazioni, in linea con l'acquis comunitario e con le migliori pratiche dell'Unione europea;

n)

sostegno per la partecipazione ai programmi comunitari, in particolare ai programmi di sensibilizzazione alla cittadinanza europea, e preparativi in vista della partecipazione alle agenzie comunitarie.

2.   Oltre ai settori di cui al paragrafo 1, l'assistenza può essere anche concessa nell'ambito di questa componente ai paesi beneficiari che figurano nell'allegato II del regolamento IPA nei seguenti settori:

a)

sviluppo sociale, economico e territoriale, ivi compresi gli investimenti nel settore dello sviluppo regionale, dello sviluppo delle risorse umane e dello sviluppo rurale, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento IPA;

b)

rimozione degli ostacoli per impediscono l'inclusione sociale e sostegno ai mercati del lavoro che promuovono l'inclusione, in particolare attraverso azioni tese a migliorare le condizioni di vita, combattere la disoccupazione e potenziare le risorse umane;

c)

sostegno al settore produttivo e ai servizi e miglioramento delle infrastrutture in campo aziendale;

d)

adeguamento e riforma dei sistemi di istruzione e dei sistemi di formazione professionale e, ove opportuno, creazione di nuovi sistemi;

e)

miglioramento dell'accesso alle reti di trasporto, energetiche e di informazione e alle altre reti e delle relative interconnessioni;

f)

riforma dei sistemi di assistenza sanitaria;

g)

miglioramento dei sistemi di informazione e comunicazione.

Articolo 65

Forme di assistenza

1.   L'assistenza nell'ambito di questa componente può essere fornita, in particolare, attraverso:

a)

misure di cooperazione in campo amministrativo finalizzate alla formazione e allo scambio di informazioni tra gli esperti distaccati del settore pubblico provenienti dagli Stati membri o dalle organizzazioni internazionali, in particolare attraverso azioni di gemellaggio, gemellaggio parziale e TAIEX;

b)

assistenza tecnica;

c)

investimenti nelle infrastrutture normative, ivi comprese le istituzioni multilaterali esterne indipendenti, per promuovere in particolare l'allineamento con le norme e gli standard dell'Unione europea; tale intervento è destinato alle principali istituzioni normative e viene attuato sulla base di una chiara strategia per la riforma della pubblica amministrazione e l'allineamento con l'acquis;

d)

piani di sovvenzioni;

e)

dispositivi per la preparazione dei progetti;

f)

attuazione degli strumenti di finanziamento in collaborazione con le istituzioni finanziarie;

g)

sostegno di bilancio, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento IPA.

2.   Per i paesi beneficiari che figurano nell'allegato II del regolamento IPA, l'assistenza nell'ambito di questa componente può essere anche fornita attraverso misure e azioni simili a quelle previste per le componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale», ivi comprese le operazioni assimilabili agli investimenti.

3.   L'assistenza può essere anche utilizzata per coprire i costi del contributo comunitario alle missioni, iniziative e organizzazioni internazionali che operano nell'interesse del paese beneficiario, ivi comprese le spese amministrative.

Articolo 66

Ammissibilità delle spese

1.   Le spese nell'ambito di questa componente sono ammissibili se sono state sostenute dopo la firma degli appalti, dei contratti e delle sovvenzioni, ad eccezione dei casi esplicitamente previsti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2.   Ferme restando le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 3, non sono ammissibili le seguenti spese:

a)

tutti i costi di leasing;

b)

i costi di ammortamento.

3.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 3, viene deciso caso per caso se le seguenti spese siano ammissibili:

a)

i costi di funzionamento, ivi compresi i costi di affitto, riguardanti esclusivamente il periodo di cofinanziamento dell'operazione;

b)

le imposte sul valore aggiunto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

le imposte sul valore aggiunto non sono recuperabili in alcun modo;

ii)

viene stabilito che sono a carico del beneficiario finale e

iii)

sono chiaramente identificate nella proposta di progetto.

Articolo 67

Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario

1.   Ai fini della presente componente, le spese ammissibili di cui all'articolo 38, paragrafo 1, si basano sulla spesa pubblica, nel caso della gestione decentrata, e sulla spesa totale, nel caso della gestione centralizzata e congiunta.

2.   Nel caso della gestione decentrata, oltre alle norme generali di cui agli articoli 37 e 38, il presente paragrafo si applica all'assistenza fornita nell'ambito di questa componente.

Nel caso delle sovvenzioni, potrebbe essere chiesto ai beneficiari finali di contribuire ai costi ammissibili dell'operazione. Nel caso delle operazioni di investimento, il contributo comunitario non supera il 75 % della spesa pubblica, mentre il restante 25 % viene fornito dal paese beneficiario attraverso fondi pubblici. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo comunitario può tuttavia superare il 75 % della spesa pubblica.

Le attività di sviluppo istituzionale richiedono un certo livello di cofinanziamento da parte del beneficiario finale e/o la fornitura di fondi pubblici nel paese beneficiario. In casi debitamente giustificati, le attività di sviluppo istituzionale possono tuttavia essere finanziate fino al 100 % attraverso i fondi comunitari.

L'assistenza fornita attraverso le misure di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), può essere finanziata al 100 % attraverso i fondi comunitari.

3.   In caso di gestione centralizzata o congiunta, la Commissione decide il tasso di contributo comunitario, che può rappresentare il 100 % della spesa ammissibile.

CAPO II

Programmazione

Articolo 68

Quadro di programmazione

In linea di principio, l'assistenza viene fornita sotto forma di:

programmi nazionali,

programmi e strumenti regionali e orizzontali.

Articolo 69

Programmi nazionali

1.   Ogni anno la Commissione adotta programmi nazionali sulla base delle proposte di progetto presentate dal paese beneficiario, che tengono conto dei principi e delle priorità che figurano nei documenti indicativi di pianificazione pluriennale di cui all'articolo 5.

2.   Le proposte di progetto elencano in particolare gli assi prioritari nel paese beneficiario in questione, che possono includere i settori di assistenza di cui all'articolo 64. Le parti interessate vengono consultate in sede di elaborazione delle proposte di progetto.

3.   Ogni anno, in seguito alle discussioni tra la Commissione e il paese beneficiario riguardanti le proposte di progetto, il paese beneficiario presenta alla Commissione delle schede di progetto. Tali schede indicano chiaramente gli assi prioritari, le previste operazioni e i metodi di attuazione selezionati. La Commissione prepara le proposte di finanziamento in vista delle schede di progetto.

4.   Le proposte di finanziamento vengono adottate mediante una decisione di finanziamento, in conformità con l'articolo 8.

5.   La Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo di finanziamento, conformemente all'articolo 8.

Articolo 70

Partecipazione ai programmi comunitari nel quadro dei programmi nazionali

1.   Può essere concessa un'assistenza per promuovere la partecipazione dei paesi beneficiari ai programmi comunitari. La partecipazione viene stabilita nei programmi nazionali.

2.   I fondi complessivi forniti sotto forma di sostegno comunitario per la partecipazione ai programmi comunitari non superano il limite stabilito nel programma nazionale.

3.   La partecipazione dei paesi beneficiari ai programmi comunitari segue le clausole e le condizioni specifiche stabilite per ciascun programma nel memorandum d'intesa concluso tra la Commissione e il paese beneficiario, in conformità con gli accordi che stabiliscono i principi generali per la partecipazione dei paesi beneficiari ai programmi comunitari. Essa implica delle disposizioni riguardanti l'importo complessivo del contributo del paese beneficiario e l'importo finanziato dall'assistenza nell'ambito del regolamento IPA.

Articolo 71

Partecipazione alle agenzie comunitarie nel quadro dei programmi nazionali

1.   Può essere concessa un'assistenza per promuovere la partecipazione dei paesi beneficiari alle agenzie comunitarie. La partecipazione viene stabilita nei programmi nazionali.

2.   I paesi candidati sono invitati a partecipare su base ad hoc ai lavori delle varie agenzie comunitarie. Il costo della loro partecipazione può essere finanziato attraverso l'assistenza fornita nell'ambito del regolamento IPA con metodi analoghi a quelli applicabili alla partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 72

Programmi regionali e orizzontali

1.   La Commissione elabora i programmi regionali e orizzontali in linea e in coordinamento con i programmi nazionali, sulla base dei pertinenti documenti indicativi di pianificazione pluriennale e in consultazione con le parti interessate.

2.   I programmi regionali e orizzontali sono finalizzati a promuovere la cooperazione regionale, a rafforzare gli scambi con altri paesi nei paesi beneficiari e a promuovere le iniziative che incoraggiano i paesi beneficiari a collaborare nei settori di interesse comune.

3.   Il programma regionale riguarda i paesi beneficiari nei Balcani occidentali. Il programma promuove in particolare la riconciliazione, la ricostruzione e la cooperazione politica nella regione, con l'obiettivo di contribuire all'attuazione del patto di stabilità per l'Europa sud-orientale.

4.   I programmi orizzontali riguardano alcuni o tutti i paesi beneficiari nei settori di interesse comune, quando l'assistenza può essere attuata in maniera più efficace ed economica attraverso tali programmi piuttosto che attraverso i programmi nazionali.

5.   Nell'ambito dei programmi regionali e orizzontali l'assistenza può essere concessa, ad esempio, in settori quali lo strumento per la preparazione dei progetti, il sostegno alla società civile, le dogane, il sostegno alle piccole e medie imprese, gli strumenti per i finanziamenti ai comuni e le infrastrutture comunali, le statistiche, la sicurezza nucleare, l'informazione e la comunicazione.

CAPO III

Attuazione

Sezione 1

Quadro e principi di attuazione

Articolo 73

Principi generali

1.   L'assistenza nell'ambito di questa componente viene concessa attraverso una gestione centralizzata, decentrata o congiunta, in conformità con l'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2.   L'obiettivo è attuare la gestione decentrata nel caso dei programmi nazionali.

3.   I programmi regionali e orizzontali vengono attuati dalla Commissione su base centralizzata o mediante una gestione congiunta insieme alle organizzazioni internazionali secondo quanto definito dall'articolo 43, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 74

Strutture e autorità in caso di gestione centralizzata e congiunta

In caso di gestione centralizzata o congiunta, il coordinatore nazionale IPA rappresenta l'unica persona di contatto della Commissione, in conformità con l'articolo 32.

Articolo 75

Strutture e autorità in caso di gestione decentrata

1.   Laddove, in caso di gestione decentrata e in conformità con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), il coordinatore nazionale IPA esercita la propria responsabilità in relazione alla programmazione della presente componente a livello nazionale, egli esegue le seguenti funzioni:

a)

curare la preparazione delle proposte di progetto secondo quanto indicato all'articolo 69,

b)

elaborare e presentare alla Commissione le schede di progetto indicate all'articolo 69,

c)

controllare l'esecuzione tecnica dei programmi nazionali.

2.   In conformità con l'articolo 31, la struttura operativa consiste in una o più agenzie esecutive, istituite nell'ambito dell'amministrazione nazionale del paese beneficiario o poste sotto il suo diretto controllo.

Dopo aver consultato il coordinatore nazionale IPA, l'ordinatore nazionale designa gli ordinatori dei programmi incaricati di guidare le agenzie esecutive.

Gli ordinatori dei programmi sono funzionari della pubblica amministrazione del paese beneficiario. Essi sono responsabili delle attività svolte dalle agenzie esecutive in conformità con l'articolo 28.

3.   Gli ordinatori dei programmi designano i funzionari all'interno dell'amministrazione nazionale come alti responsabili del programma. Questi ultimi eseguono le seguenti funzioni sotto la responsabilità generale dell'ordinatore del programma in questione:

a)

curare l'aspetto tecnico delle operazioni all'interno dei ministeri competenti;

b)

assistere gli ordinatori dei programmi nella efficace e tempestiva preparazione e attuazione delle operazioni a livello tecnico;

c)

eseguire il coordinamento all'interno dei singoli assi prioritari stabiliti nella proposta di progetto del paese beneficiario.

Articolo 76

Accreditamento della struttura operativa e conferimento dei poteri di gestione

1.   Laddove i fondi comunitari sono stati gestiti dagli organismi nazionali esistenti nei paesi beneficiari nel quadro del regolamento (CEE) n. 3906/89 o del regolamento (CE) n. 2500/2001 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, tali organismi (di seguito «gli organismi nazionali esistenti») gestiscono i fondi nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione sul conferimento dei poteri di gestione.

2.   Gli organismi nazionali esistenti non possono in nessun caso gestire i fondi nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» senza che siano stati conferiti loro i poteri di gestione nell'ambito del presente regolamento per oltre un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

3.   La Commissione decide di conferire i poteri di gestione agli organismi nazionali esistenti tenendo conto in particolare dell'elenco delle deviazioni presentato in conformità con il paragrafo 4 e della decisione adottata dall'ordinatore nazionale in conformità con il paragrafo 5.

4.   L'ordinatore nazionale esegue una valutazione della struttura operativa, che comprende gli organismi nazionali esistenti, per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 11. In particolare, egli stila un elenco di tutti i requisiti nell'ambito del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, che risultano non essere soddisfatti dalla struttura operativa secondo il parere formulato da un revisore esterno funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano al sistema di gestione e di controllo.

L'elenco delle deviazioni viene inviato alla Commissione al più tardi quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5.   Laddove il mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4 sia considerato compatibile con l'efficiente e buon funzionamento delle strutture operative, l'ordinatore nazionale può decidere di accreditare gli organismi in questione nell'ambito del presente regolamento.

Al più tardi cinque mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, egli invia alla Commissione una decisione riguardante l'accreditamento degli organismi in questione. Tale decisione include un calendario, con obiettivi legati a scadenze, che stabilisce le misure da adottare per porre rimedio al mancato rispetto in base all'elenco di cui al paragrafo 4. Il calendario viene concordato con la Commissione.

6.   Laddove il mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4 non sia considerato compatibile con l'efficiente e buon funzionamento di una struttura operativa, l'ordinatore nazionale esegue l'accreditamento della struttura operativa in questione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 13.

7.   Laddove la Commissione decidesse di conferire i poteri di gestione agli organismi nazionali esistenti nell'ambito del presente regolamento, la decisione della Commissione può imporre ulteriori condizioni alle autorità nazionali. In tal caso, essa fissa un termine per l'adempimento da parte delle autorità nazionali affinché il conferimento dei poteri di gestione mantenga la sua validità. La decisione della Commissione contiene anche l'elenco dei controlli ex ante di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

8.   A prescindere dalla decisione dell'ordinatore nazionale, la Commissione può decidere in ogni momento di mantenere, sospendere o revocare il conferimento dei poteri di gestione nei confronti di qualsiasi organismo.

9.   In tutte le fasi, l'ordinatore nazionale garantisce che il paese beneficiario fornisca tutte le informazioni richieste della Commissione.

Articolo 77

Principi di attuazione nel caso dei progetti di gemellaggio

1.   Vengono istituiti dei progetti di gemellaggio sotto forma di sovvenzione, in base ai quali le amministrazioni selezionate dello Stato membro concordano di fornire le competenze del settore pubblico richieste contro il rimborso delle spese a tal fine sostenute.

La sovvenzione può prevedere in particolare il distacco a lungo termine di un funzionario incaricato di fornire a tempo pieno consulenze all'amministrazione del paese beneficiario in veste di consulente residente nell'ambito di un'azione di gemellaggio.

La sovvenzione per il gemellaggio viene stabilita in conformità con le pertinenti disposizioni della parte I, titolo VI sulle sovvenzioni, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione.

2.   La Commissione elabora e aggiorna costantemente un manuale di gemellaggio che comprende in particolare un sistema di tassi e prezzi fissi per il rimborso delle competenze del settore pubblico fornite dalle amministrazioni selezionate dello Stato membro.

Articolo 78

Principi di attuazione in caso di partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari

In caso di partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari, l'attuazione consiste nel pagamento, a favore del programma o del bilancio dell'agenzia, della parte del contributo finanziario del paese beneficiario finanziata nell'ambito del regolamento IPA. Il pagamento viene effettuato dal fondo nazionale in caso di gestione decentrata e dalla Commissione in caso di gestione centralizzata.

Sezione 2

Gestione finanziaria

Articolo 79

Pagamenti nell'ambito della gestione decentrata

1.   In deroga all'articolo 40, paragrafo 6, quando viene raggiunta la soglia del 95 %, l'ordinatore nazionale presenta una nuova dichiarazione di spesa certificata e fornisce informazioni sugli importi recuperati al momento della richiesta di pagamento del saldo finale.

2.   In linea di principio il prefinanziamento rappresenta il 50 % del contributo comunitario al programma in questione. Esso può essere pagato in quote annuali. Il tasso del 50 % può essere aumentato se l'ordinatore nazionale dimostra che il risultante importo non è sufficiente a coprire il prefinanziamento dei contratti e delle sovvenzioni firmati a livello nazionale.

3.   L'importo da prefinanziare equivale alla somma del previsto importo da assegnare ogni anno e dell'importo effettivo per il quale sono stati assunti obblighi contrattuali negli anni precedenti. Ad eccezione del prefinanziamento riguardante la partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari, il prefinanziamento viene pagato soltanto al momento della pubblicazione della prima gara o del primo invito a presentare proposte.

4.   I pagamenti per la partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari possono rappresentare il 100 % del contributo comunitario per tale partecipazione.

Articolo 80

Conservazione dei documenti

In deroga all'articolo 48, la struttura operativa conserva per un periodo di almeno sette anni a partire dal pagamento del saldo del contratto tutta la documentazione scritta riguardante l'intera procedura di appalto, concessione delle sovvenzioni e stipula dei contratti nell'ambito di questa componente.

Articolo 81

Proprietà degli interessi

In deroga all'articolo 36, gli interessi generati dal finanziamento di un programma da parte della Comunità vengono dichiarati alla Commissione ogni volta che viene presentata a quest'ultima una domanda di pagamento.

Sezione 3

Valutazione e controllo

Articolo 82

Valutazione

1.   Tutti i programmi nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» sono sottoposti ad una valutazione intermedia e/o ex post, in conformità con l'articolo 21 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione.

2.   Prima di conferire i poteri di gestione al paese beneficiario la Commissione esegue delle valutazioni intermedie ed ex post.

In seguito al conferimento dei poteri di gestione, spetta al paese beneficiario eseguire le valutazioni intermedie, fatto salvo il diritto della Commissione di eseguire le valutazioni intermedie ad hoc dei programmi che essa ritiene opportune.

La valutazione ex post rimane una prerogativa della Commissione anche dopo il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario.

3.   Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento IPA, le sintesi delle relazioni sulla valutazione intermedia e su quella ex post vengono trasmesse al comitato IPA per la discussione.

Articolo 83

Controllo

1.   In caso di gestione decentrata, in conformità con l'articolo 59, il coordinatore nazionale IPA istituisce un comitato di controllo settoriale per la componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» (di seguito «comitato TAIB»).

2.   Il comitato TAIB si riunisce almeno due volte l'anno, su iniziativa del paese beneficiario o della Commissione. Esso redige il proprio regolamento interno, in conformità con il mandato del comitato di controllo settoriale istituito dalla Commissione e nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario del paese beneficiario in questione. Il comitato adotta il regolamento interno in accordo con il coordinatore nazionale IPA, l'ordinatore nazionale e il comitato di controllo IPA.

3.   Il comitato TAIB è presieduto dal coordinatore nazionale IPA. Tra i suoi membri figurano l'ordinatore nazionale, gli ordinatori dei programmi e, ove opportuno, altri rappresentanti della struttura operativa, rappresentanti della Commissione nonché, ove opportuno, rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali e della società civile designati dal paese beneficiario in accordo con la Commissione.

4.   In conformità con l'articolo 59, paragrafo 2, il comitato TAIB verifica l'efficacia e la qualità dei programmi e delle operazioni in questione, eseguendo in particolare le seguenti azioni:

a)

analisi delle relazioni sull'attuazione che descrivono i progressi finanziari e operativi dei programmi;

b)

analisi della realizzazione degli obiettivi e dei risultati dei programmi;

c)

analisi dei programmi di appalto e delle relative raccomandazioni riguardanti la valutazione;

d)

discussione dei problemi e delle operazioni;

e)

proposte di misure rettificative, ove opportuno;

f)

analisi dei casi di frode e di irregolarità e presentazione delle misure adottate per recuperare i fondi ed evitare il ripetersi di casi analoghi;

g)

analisi del piano di lavoro annuale in materia di audit preparato dall'autorità di audit e analisi dei risultati e delle raccomandazioni degli audit eseguiti.

5.   Il comitato TAIB controlla tutti i programmi in corso nell'ambito di questa componente. In caso di operazioni di investimenti, cessioni di attività, privatizzazioni o altre operazioni, il paese beneficiario controlla i programmi fino alla loro chiusura e notifica al comitato TAIB tutti i cambiamenti riguardanti i risultati di tali programmi che incidono in maniera significativa sul loro impatto, sulla loro sostenibilità e sulla partecipazione alla loro gestione.

6.   Il comitato TAIB è assistito da sottocomitati di controllo settoriali, istituiti dal paese beneficiario per controllare i programmi e le operazioni di questa componente e raggruppati per settori di controllo. I sottocomitati riferiscono al comitato TAIB. Essi redigono il proprio regolamento interno, in conformità con il mandato istituito dalla Commissione.

Articolo 84

Relazioni annuali e relazioni finali sull'attuazione

1.   In caso di gestione decentrata, la struttura operativa invia alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale una relazione annuale settoriale entro il 30 giugno di ogni anno.

2.   Al più tardi entro sei mesi dalla chiusura del programma viene inviata una relazione finale settoriale alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale. La relazione finale settoriale copre l'intero periodo di attuazione e comprende l'ultima relazione annuale settoriale.

3.   Le relazioni settoriali vengono esaminate dal comitato TAIB prima di essere trasmesse alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale.

4.   Le relazioni settoriali comprendono le seguenti informazioni:

a)

elementi quantitativi e qualitativi riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del programma, gli assi prioritari o le operazioni in relazione a obiettivi specifici e verificabili;

b)

informazioni dettagliate sull'attuazione finanziaria del programma;

c)

informazioni sulle misure adottate dalla struttura operativa o dal comitato TAIB per garantire la qualità e l'efficacia dell'attuazione, in particolare:

i)

le misure di controllo e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi degli eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma e delle eventuali misure adottate successivamente;

iii)

il ricorso all'assistenza tecnica;

d)

informazioni sulle attività svolte per pubblicizzare il programma e fornire informazioni su di esso, in conformità con l'articolo 62.

TITOLO II

COMPONENTE «COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA»

CAPO I

Oggetto dell'assistenza e ammissibilità

Articolo 85

Ulteriori definizioni della componente «cooperazione transfrontaliera»

Ai fini del presente titolo, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2, per «paesi partecipanti» si intendono gli Stati membri e/o i paesi beneficiari che partecipano a un programma transfrontaliero nell'ambito di questa componente.

Articolo 86

Settori e forme di assistenza

1.   La componente «cooperazione transfrontaliera» fornisce assistenza per:

a)

la cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri e uno o più paesi beneficiari;

b)

la cooperazione transfrontaliera tra due o più paesi beneficiari.

2.   L'assistenza comunitaria di cui al paragrafo 1 mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera attraverso iniziative congiunte a livello locale e regionale, unendo gli obiettivi dell'aiuto esterno con quelli della coesione economica e sociale. In particolare, la cooperazione persegue uno o più dei seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile nelle regioni di confine;

b)

collaborare alla soluzione di problemi comuni in settori quali l'ambiente, il patrimonio naturale e culturale, la sanità pubblica, la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata;

c)

garantire una gestione efficiente e sicura delle frontiere;

d)

promuovere azioni su scala ridotta con la partecipazione degli attori locali delle regioni di confine.

3.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 possono essere perseguiti in particolare:

a)

promuovendo l'imprenditorialità, segnatamente lo sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero;

b)

promuovendo e migliorando la protezione e la gestione congiunte delle risorse naturali e culturali e prevenendo i rischi naturali e tecnologici;

c)

rafforzando i collegamenti tra le zone urbane e rurali;

d)

riducendo l'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti;

e)

sviluppando la collaborazione, la capacità e l'utilizzo congiunto di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione;

f)

promuovendo la cooperazione in campo giuridico e amministrativo;

g)

garantendo un'efficiente gestione delle frontiere, favorendo gli scambi e i transiti legali e combattendo nelle zone di frontiera le attività di contrabbando, i traffici illeciti, la criminalità organizzata, le malattie infettive e i flussi migratori clandestini, ivi compresi i flussi migratori di transito;

h)

promuovendo i contatti transfrontalieri a livello regionale e locale, migliorando gli scambi e rafforzando la cooperazione tra le comunità locali in campo economico, sociale, culturale e nel campo dell'istruzione;

i)

promuovendo l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali per l'occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l'inclusione sociale;

j)

promuovendo la condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

4.   Ove opportuno, la componente «cooperazione transfrontaliera» può anche fornire sostegno alla partecipazione delle regioni ammissibili dei paesi beneficiari ai programmi transnazionali e interregionali nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» dei Fondi strutturali e dei programmi multilaterali relativi ai bacini marittimi nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le norme che disciplinano la partecipazione dei paesi beneficiari ai suddetti programmi vengono stabilite nei relativi accordi di finanziamento.

Articolo 87

Partenariato

Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (12) si applicano mutatis mutandis agli Stati membri e ai paesi beneficiari nel contesto della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 86, paragrafo 1.

Articolo 88

Ammissibilità territoriale

1.   Ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), le regioni ammissibili a beneficiare dei finanziamenti sono le seguenti:

a)

le regioni di livello NUTS 2 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti lungo i confini terrestri tra la Comunità e i paesi beneficiari;

b)

le regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti lungo i confini marittimi tra la Comunità e i paesi beneficiari separate, in linea di principio, da un massimo di 150 chilometri, tenendo conto dei possibili adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta l'elenco delle regioni ammissibili situate nella Comunità e nei paesi beneficiari. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2.   Ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), le regioni ammissibili a beneficiare dei finanziamenti sono le seguenti:

a)

le regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti lungo i confini terrestri tra i paesi beneficiari;

b)

le regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti lungo i confini marittimi tra i paesi beneficiari separate, in linea di principio, da un massimo di 150 chilometri, tenendo conto dei possibili adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

L'elenco delle regioni ammissibili viene incluso nei pertinenti programmi transfrontalieri di cui all'articolo 94.

3.   Ai fini della partecipazione ai programmi di cui all'articolo 86, paragrafo 4, le regioni ammissibili dei paesi beneficiari vengono stabilite, a seconda delle esigenze, nel pertinente documento di programmazione.

Articolo 89

Ammissibilità delle spese

1.   Le spese nell'ambito della presente componente sono ammissibili se sono state effettivamente sostenute tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo impegno di bilancio, per le operazioni o una parte delle operazioni attuate all'interno degli Stati membri, e dopo la firma dell'accordo di finanziamento, per le operazioni o una parte delle operazioni attuate all'interno dei paesi beneficiari.

2.   Oltre alle spese di cui all'articolo 34, paragrafo 3, non sono ammissibili le seguenti spese:

a)

gli interessi passivi;

b)

l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile per l'operazione in questione.

3.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 3, le seguenti spese sono ammissibili:

a)

le imposte sul valore aggiunto, se sussistono le seguenti condizioni:

i)

non sono recuperabili in alcun modo;

ii)

viene stabilito che sono a carico del beneficiario finale; e

iii)

sono chiaramente identificate nella proposta di progetto;

b)

gli oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali;

c)

le spese bancarie per l'apertura o la gestione dei conti, quando l'attuazione di un'operazione richiede un conto separato o l'apertura di conti;

d)

le spese di consulenza giuridica, le spese notarili, il costo degli esperti tecnici o finanziari, il costo della contabilità o dell'audit, se sono direttamente collegati all'operazione cofinanziata e sono necessari per la sua preparazione o attuazione;

e)

il costo delle garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, nella misura in cui tali garanzie sono richieste dalla legislazione nazionale o comunitaria;

f)

le spese generali, a condizione che siano basate su costi reali attribuibili all'attuazione dell'operazione in questione. I tassi forfettari basati sui costi medi non possono superare il 25 % dei costi diretti di un'operazione che possono incidere sul livello delle spese generali. Il calcolo viene adeguatamente documentato e sottoposto ad analisi periodiche.

4.   Oltre all'assistenza tecnica per il programma transfrontaliero di cui all'articolo 94, sono ammissibili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per preparare o attuare un'operazione:

a)

il costo dei servizi professionali forniti da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario finale per preparare o attuare un'operazione;

b)

il costo dei servizi riguardanti la preparazione e attuazione di un'operazione forniti da un'autorità pubblica che è essa stessa il beneficiario finale e che esegue l'operazione per conto proprio senza far ricorso a fornitori di servizi esterni, se tale costo rappresenta un costo aggiuntivo e riguarda la spesa pagata effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata.

L'autorità pubblica in questione fattura i costi di cui alla lettera a) del presente paragrafo al beneficiario finale o certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che permettono di identificare i costi reali pagati da detta autorità per tale operazione.

I costi di cui alla lettera b) del presente paragrafo devono essere certificati con documenti che permettono di identificare i costi reali pagati dall'autorità per tale operazione.

5.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, i paesi che partecipano al programma transfrontaliero possono stabilire ulteriori norme riguardanti l'ammissibilità delle spese.

Articolo 90

Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario

1.   Ai fini della presente componente, le spese ammissibili di cui all'articolo 38, paragrafo 1, si basano sulla spesa pubblica o sulla spesa complessiva, secondo quanto concordato dai paesi partecipanti e stabilito nel programma transfrontaliero.

2.   Il contributo comunitario per i programmi transfrontalieri al livello dell'asse prioritario non supera la soglia dell'85 % delle spese ammissibili.

3.   Il contributo comunitario per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % delle spese ammissibili.

4.   Nessuna operazione può beneficiare di un tasso di cofinanziamento superiore a quello riguardante l'asse prioritario in questione.

5.   Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 89, paragrafo 1, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 4, vale quanto segue

a)

un'operazione può ricevere l'assistenza comunitaria soltanto nell'ambito di un programma transfrontaliero alla volta;

b)

un'operazione non può ricevere un'assistenza il cui valore è superiore allo stanziamento pubblico assegnato.

6.   Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'ambito dei programmi transfrontalieri osservano i massimali stabiliti in materia di aiuti di Stato.

CAPO II

Programmazione

Sezione 1

Programmi

Articolo 91

Preparazione e approvazione dei programmi transfrontalieri

1.   L'assistenza alla cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 86, paragrafo 1, viene concessa, in linea di principio, nell'ambito dei programmi pluriennali di cooperazione transfrontaliera (di seguito «programmi transfrontalieri»).

2.   I programmi transfrontalieri vengono elaborati per ciascun confine o gruppo di confini da un opportuno gruppo a livello di regioni NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, a livello di regioni equivalenti.

3.   Ciascun programma transfrontaliero viene elaborato congiuntamente dai paesi partecipanti, in collaborazione con i partner di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

4.   I paesi partecipanti presentano congiuntamente una proposta di programma transfrontaliero alla Commissione contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 94.

5.   La Commissione valuta la proposta di programma transfrontaliero per verificare se contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 94 e se contribuisce agli obiettivi e alle priorità del/dei relativo/i documento/i indicativo/i di pianificazione pluriennale di cui all'articolo 5.

Se la Commissione ritiene che un programma transfrontaliero non contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 94 o non è in linea con gli obiettivi e le priorità del/dei relativo/i documento/i indicativo/i di pianificazione pluriennale, essa può invitare i paesi partecipanti a fornire tutte le informazioni aggiuntive necessarie e, ove opportuno, a rivedere di conseguenza la proposta di programma.

6.   La Commissione adotta il programma transfrontaliero mediante una decisione.

Articolo 92

Accordi di finanziamento

1.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), vengono conclusi accordi pluriennali di finanziamento tra la Commissione e ciascuno dei paesi beneficiari che partecipano al programma, sulla base della decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 6.

Laddove il programma transfrontaliero viene attuato nel quadro degli accordi transitori di cui all'articolo 99, vengono conclusi accordi annuali di finanziamento tra la Commissione e ciascuno dei paesi beneficiari che partecipano al programma. Ciascuno di tali accordi riguarda il contributo comunitario per il paese beneficiario e per l'anno in questione, secondo quanto specificato nel piano di finanziamento di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

2.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), vengono conclusi accordi annuali di finanziamento tra la Commissione e ciascuno dei paesi beneficiari che partecipano al programma, sulla base della decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 6. Ciascuno di tali accordi di finanziamento riguarda il contributo comunitario per il paese beneficiario e per l'anno in questione, come specificato nel piano di finanziamento di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 93

Revisione dei programmi transfrontalieri

1.   Su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, i programmi transfrontalieri possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

a)

per aggiornare il piano di finanziamento, in base alla revisione del quadro finanziario indicativo pluriennale di cui all'articolo 5 del regolamento IPA;

b)

a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

c)

al fine di tener conto in misura maggiore o differente dei mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;

d)

alla luce della valutazione di cui all'articolo 109 o dell'articolo 141;

e)

a seguito di difficoltà a livello di attuazione;

f)

a seguito della cessazione degli accordi transitori di cui all'articolo 100 o di eventuali altre modifiche alle disposizioni di attuazione, ivi compresa la transizione nei paesi beneficiari dalla gestione centralizzata a quella decentrata.

2.   La Commissione adotta il programma transfrontaliero riveduto mediante una decisione e conclude di conseguenza un nuovo/i accordo/i di finanziamento in base a quanto stabilito dall'articolo 92. Ove opportuno, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento IPA.

Articolo 94

Contenuto dei programmi transfrontalieri

1.   Ciascun programma transfrontaliero contiene le seguenti informazioni:

a)

un elenco dei settori ammissibili coperti dal programma in conformità con l'articolo 88, ivi compresi i settori di flessibilità di cui all'articolo 97;

b)

un'analisi della situazione nei settori di cooperazione ammissibili in termini di carenze e punti di forza e le esigenze e l'obiettivo di medio termine derivanti da tale analisi;

c)

una descrizione della strategia di cooperazione e delle priorità e misure scelte per l'assistenza, tenendo conto del/dei relativo/i documento/i indicativo/i di pianificazione pluriennale del/dei paese/i beneficiario/i e degli altri documenti di strategia nazionale e regionale pertinenti nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 109 e all'articolo 141;

d)

informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi vengono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di prestazione e di risultato, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi che attuano le priorità;

e)

le norme riguardanti l'ammissibilità della spesa di cui all'articolo 89;

f)

un asse prioritario specifico di assistenza tecnica che copre le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa a tale attuazione, fino ad un massimo del 10 % del contributo comunitario assegnato al programma. In casi eccezionali, sulla base di un accordo tra la Commissione e i paesi partecipanti, può essere assegnato a questa priorità un importo superiore al 10 % del contributo comunitario per il programma;

g)

informazioni sulla complementarità con le misure finanziate da altre componenti IPA o, se del caso, da altri strumenti comunitari;

h)

le disposizioni di attuazione del programma operativo comprendenti:

i)

la designazione, da parte dei paesi partecipanti, delle strutture e delle autorità previste dall'articolo 102 e, a seconda del caso, dall'articolo 139;

ii)

una descrizione dei sistemi di controllo e valutazione;

iii)

ove opportuno, informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e all'organismo o agli organismi responsabili dell’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

iv)

ove opportuno, una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;

v)

gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma transfrontaliero di cui all'articolo 62;

vi)

ove opportuno, una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e i paesi partecipanti per lo scambio di dati informatizzati.

2.   Inoltre, i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), contengono un unico piano di finanziamento basato sul quadro finanziario indicativo pluriennale senza una ripartizione per paesi partecipanti, comprendente una tabella che specifica per ogni anno coperto dal quadro finanziario indicativo pluriennale e per ogni asse prioritario l'importo del contributo comunitario e il relativo tasso nonché l'importo finanziato dalle controparti nazionali.

I programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), contengono un piano di finanziamento basato sul quadro finanziario indicativo pluriennale comprendente una tabella per ciascun paese partecipante che specifica, per ogni anno coperto dal quadro finanziario indicativo pluriennale e per ogni asse prioritario, l'importo del contributo comunitario e il relativo tasso e, ove opportuno, l'importo finanziato dalle controparti nazionali.

Sezione 2

Operazioni

Articolo 95

Selezione delle operazioni

1.   I programmi transfrontalieri finanziano le operazioni congiunte selezionate congiuntamente dai paesi partecipanti attraverso un unico invito a presentare proposte che copre l'intero settore ammissibile.

I paesi partecipanti possono inoltre individuare operazioni congiunte al di fuori degli inviti a presentare proposte. In tal caso, l'operazione congiunta viene menzionata in maniera specifica nel programma transfrontaliero o, se è in linea con la priorità o le misure del programma transfrontaliero, può essere identificata in qualsiasi momento in seguito all'adozione del programma mediante una decisione adottata dal comitato congiunto di controllo di cui all'articolo 110 o all'articolo 142.

2.   Le operazioni selezionate per i programmi transfrontalieri comprendono i beneficiari finali di almeno due paesi partecipanti che collaborano in almeno uno dei seguenti modi per ciascuna operazione: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, condivisione del personale e finanziamento congiunto.

3.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), le operazioni selezionate comprendono i beneficiari di almeno uno degli Stati membri partecipanti e uno dei paesi beneficiari partecipanti.

4.   Le operazioni selezionate che soddisfano le suddette condizioni possono essere attuate in un unico paese a condizione che offrano un chiaro vantaggio a livello transfrontaliero.

5.   Ciascun programma stabilisce delle norme di ammissibilità per la selezione delle operazioni che evitino duplicazioni tra i diversi programmi transfrontalieri nell'ambito dello strumento IPA o di altri strumenti comunitari.

Articolo 96

Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari

1.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), i beneficiari finali di un'operazione nominano tra di essi il beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale si assume le seguenti responsabilità:

a)

definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari finali che partecipano all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, comprese le modalità per il recupero degli importi indebitamente versati;

b)

è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione;

c)

è incaricato di trasferire il contributo comunitario ai beneficiari finali che partecipano all'operazione;

d)

garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari finali che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività tra essi stessi concordate;

e)

verifica la convalida, da parte dei controllori di cui all'articolo 108, delle spese dichiarate dai beneficiari finali che partecipano all'operazione.

2.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), e attuati sulla base degli accordi transitori di cui all'articolo 99:

a)

i beneficiari finali di un'operazione negli Stati membri partecipanti nominano tra di essi un beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale assume le responsabilità di cui alle lettere da a) a e) del paragrafo 1 per la parte dell'operazione eseguita negli Stati membri;

b)

i beneficiari finali di un'operazione in ciascun paese beneficiario partecipante nominano tra di essi un beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale assume le responsabilità di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 per la parte dell'operazione eseguita nel rispettivo paese.

I beneficiari principali degli Stati membri e dei paesi beneficiari partecipanti assicurano lo stretto coordinamento dell'attuazione dell'operazione.

3.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), i beneficiari finali di un'operazione in ciascun paese beneficiario partecipante nominano tra di essi il beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale assume le responsabilità di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 per la parte dell'operazione eseguita nel rispettivo paese.

I beneficiari principali dei paesi beneficiari partecipanti assicurano lo stretto coordinamento dell'attuazione dell'operazione.

4.   Ciascun beneficiario finale che partecipa all'operazione è responsabile delle irregolarità riguardanti la spesa da esso dichiarata.

Articolo 97

Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni

1.   In casi debitamente giustificati, il contributo comunitario può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20 % dell'importo del proprio contributo al programma transfrontaliero, in regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, in regioni equivalenti adiacenti alle zone ammissibili a beneficiare di tale programma. In casi eccezionali, concordati tra la Commissione e i paesi partecipanti, tale flessibilità può estendersi alle regioni di livello NUTS 2 o, in assenza della classificazione NUTS, a zone equivalenti nelle quali sono situate le zone ammissibili.

A livello di progetto, in casi eccezionali le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammesse qualora gli obiettivi del progetto siano conseguibili soltanto con la partecipazione di tali partner.

2.   I paesi partecipanti di ciascun programma garantiscono la legittimità e la regolarità di tali spese.

La selezione delle operazioni al di fuori dalla zona ammissibile di cui al paragrafo 1 viene confermata:

a)

dall'autorità di gestione di cui all'articolo 102, per i programmi o la parte dei programmi attuati insieme agli Stati membri in regime di gestione concorrente;

b)

dalle strutture operative di cui all'articolo 28, per i programmi o la parte dei programmi attuati insieme ai paesi beneficiari in regime di gestione decentrata;

c)

dalla Commissione, per i programmi o la parte dei programmi attuati nei paesi beneficiari in regime di gestione centralizzata.

CAPO III

Attuazione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 98

Modalità di esecuzione

1.   Per la cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), i programmi vengono attuati in linea di principio attraverso la gestione concorrente con gli Stati membri dalle autorità di cui all'articolo 102 responsabili dell'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera negli Stati membri e nei paesi beneficiari partecipanti.

A tal fine, gli Stati membri e i paesi beneficiari che partecipano ad un programma transfrontaliero devono essere in grado di attuare l'intero programma nell'intero territorio ammissibile secondo le disposizioni di cui alla sezione 2 del presente capo.

Prima di adottare il programma transfrontaliero in conformità con l'articolo 91, paragrafo 6, la Commissione può chiedere ai paesi partecipanti tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per verificare la capacità delle autorità di cui all'articolo 102 di adempiere gli obblighi stabiliti nella sezione 2 del presente capo.

Laddove gli Stati membri e i paesi beneficiari che partecipano ad un programma transfrontaliero non fossero ancora in grado di attuare l'intero programma in base a tali modalità, si applicano gli accordi transitori di cui all'articolo 99.

2.   Per la cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), i programmi vengono attuati attraverso la gestione centralizzata o decentrata in conformità con l'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, attribuendo rispettivamente alla Commissione o all'ordinatore nazionale e alle strutture operative nei singoli paesi partecipanti la responsabilità dell'attuazione del programma nei rispettivi paesi.

In tale contesto, i programmi transfrontalieri vengono attuati in base alle disposizioni di cui alla sezione 3 del presente capo.

Per la cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), l'obiettivo di tutti i paesi beneficiari è la gestione decentrata.

Articolo 99

Accordi transitori

1.   Per la cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), laddove i paesi partecipanti non fossero ancora pronti ad attuare l'intero programma transfrontaliero in regime di gestione concorrente insieme agli Stati membri in base alle disposizioni di cui alla sezione 2 del presente capo, il programma viene attuato sulla base degli accordi transitori stabiliti nel presente articolo.

2.   Il piano di finanziamento di cui all'articolo 94, paragrafo 2, primo comma, e incluso nel programma transfrontaliero contiene:

a)

una tabella riguardante tutti gli Stati membri partecipanti e

b)

una tabella per ciascuno dei paesi beneficiari partecipanti.

3.   La parte del programma transfrontaliero riguardante gli Stati membri partecipanti viene attuata sulla base delle disposizioni di cui alla sezione 2 del presente capo.

La parte del programma transfrontaliero riguardante i paesi beneficiari partecipanti viene attuata sulla base delle disposizioni di cui alla sezione 3 del presente capo, ad eccezione dell'articolo 142. Si applicano le disposizioni riguardanti il comitato congiunto di cui all'articolo 110.

4.   Le disposizioni di attuazione contenute nel programma transfrontaliero di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), operano una distinzione tra le modalità applicabili agli Stati membri partecipanti e quelle applicabili ai paesi beneficiari partecipanti.

5.   In seguito alla selezione delle operazioni congiunte in conformità con le disposizioni dell'articolo 95, l'autorità di gestione eroga una sovvenzione al beneficiario principale dello Stato membro partecipante.

In caso di gestione decentrata, le strutture operative nei paesi beneficiari partecipanti erogano delle sovvenzioni a favore dei beneficiari principali nei rispettivi paesi.

In caso di gestione centralizzata, la Commissione eroga una sovvenzione a favore del beneficiario principale in ciascun paese beneficiario partecipante.

Articolo 100

Cessazione degli accordi transitori

1.   Quando i paesi partecipanti sono pronti a passare alla gestione concorrente in conformità con l'articolo 98, paragrafo 1, essi trasmettono alla Commissione un programma transfrontaliero riveduto che comprende un unico piano di finanziamento basato sul quadro finanziario indicativo pluriennale per i successivi tre anni e una descrizione riveduta dei sistemi di gestione e di controllo accompagnata da una relazione riveduta e da un parere in conformità con l'articolo 117.

La Commissione riesamina il programma transfrontaliero e valuta i documenti presentati in conformità con l'articolo 117. Essa decide se adottare una nuova decisione che modifica il programma affinché possa essere attuato applicando gli accordi di cui all'articolo 98, paragrafo 1.

2.   Gli impegni di bilancio per la parte del programma riguardante i paesi beneficiari partecipanti assunti nel corso degli accordi transitori continuano ad essere attuati conformemente alla disposizioni di cui all'articolo 99.

Sezione 2

Programmi transfrontalieri tra i paesi beneficiari e gli Stati membri

Sottosezione 1

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 101

Principi generali

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi transfrontalieri stabiliti dai paesi partecipanti prevedono:

a)

la definizione delle funzioni degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo e la ripartizione delle funzioni nell’ambito di ciascun organismo;

b)

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e nell'ambito degli stessi;

c)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma transfrontaliero;

d)

sistemi di contabilità, controllo e rendicontazione finanziaria affidabili e informatizzati;

e)

un sistema di informazione e controllo nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

f)

disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;

g)

sistemi e procedure per garantire un'adeguata pista di controllo;

h)

procedure di rendicontazione e controllo per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 102

Designazione delle autorità

1.   I paesi che partecipano ad un programma transfrontaliero nominano un'unica autorità di gestione, un'unica autorità di certificazione e un'unica autorità di audit; tutte e tre devono essere situate in uno degli Stati membri che partecipano al programma transfrontaliero. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, di norma, esegue i pagamenti a favore del beneficiario principale, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 104.

Previa consultazione con i paesi che partecipano al programma, l'autorità di gestione istituisce un segretariato tecnico congiunto. Il segretariato tecnico congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato congiunto di controllo di cui all'articolo 110 e, se del caso, l'autorità di audit e l'autorità di certificazione nell'esecuzione dei rispettivi compiti.

Il segretariato tecnico congiunto può disporre di antenne distaccate in altri paesi partecipanti.

2.   L'autorità di audit responsabile del programma transfrontaliero è assistita da un gruppo di revisori comprendente un rappresentante di ciascun paese che partecipa al programma incaricato di svolgere le funzioni di cui all'articolo 105. Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma transfrontaliero. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il gruppo è presieduto dall'autorità di audit responsabile del programma transfrontaliero.

I paesi partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste dall'articolo 105 sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di revisori secondo quanto stabilito al primo comma.

I revisori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all'articolo 108.

3.   Ciascun paese che partecipa al programma transfrontaliero nomina i rappresentanti che partecipano al comitato congiunto di controllo di cui all'articolo 110.

4.   Laddove una o più funzioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione sono svolte da un organismo intermedio, i relativi accordi vengono formalmente registrati per iscritto.

Le disposizioni del presente regolamento riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'autorità di certificazione si applicano a detto organismo intermedio.

Articolo 103

Funzioni dell'autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma transfrontaliero conformemente al principio di sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

a)

garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma transfrontaliero e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

b)

garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del programma transfrontaliero nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, il controllo, le verifiche, gli audit e la valutazione;

c)

verificare la regolarità delle spese; a tal fine essa si assicura che le spese di ciascun beneficiario finale che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui all'articolo 108;

d)

garantire che le operazioni siano attuate in conformità con le disposizioni sugli appalti pubblici di cui all'articolo 121;

e)

garantire che i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separato o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

f)

garantire che le valutazioni dei programmi transfrontalieri siano eseguite in conformità con l'articolo 109;

g)

istituire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano conservati applicando le disposizioni di cui all'articolo 134;

h)

garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;

i)

guidare i lavori del comitato congiunto di controllo e trasmettergli i documenti atti a consentire un controllo qualitativo dell’attuazione del programma transfrontaliero, alla luce dei suoi obiettivi specifici;

j)

elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato congiunto di controllo, i rapporti annuali e finali sull'attuazione di cui all'articolo 112;

k)

garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione e pubblicità di cui all’articolo 62.

2.   L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale.

Articolo 104

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma transfrontaliero è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a)

elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni di spesa certificate e le domande di pagamento;

b)

certificare che:

i)

la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

ii)

le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;

c)

garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

d)

tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

e)

tenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione. Le autorità di gestione e le autorità di audit hanno accesso a tali informazioni. Su richiesta scritta della Commissione, l'autorità di certificazione fornisce alla Commissione tali informazioni entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta o entro un eventuale altro periodo concordato ai fini dell'esecuzione delle verifiche documentali e delle verifiche sul posto;

f)

tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo per un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma transfrontaliero detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva;

g)

inviare alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione che identifica i seguenti elementi per ciascun asse prioritario del programma transfrontaliero:

i)

gli importi ritirati in seguito alle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell'anno precedente dopo la soppressione totale o parziale del contributo pubblico per un'operazione;

ii)

gli importi recuperati che sono stati dedotti da tali dichiarazioni di spesa;

iii)

una dichiarazione degli importi da recuperare al 31 dicembre dell'anno precedente classificati in base all'anno di emissione degli ordini di recupero.

Articolo 105

Funzioni dell'autorità di audit

1.   L'autorità di audit di un programma transfrontaliero è funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione ed è in particolare responsabile delle seguenti azioni:

a)

garantire l'esecuzione degli audit per accertare il buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma transfrontaliero;

b)

garantire che gli audit vengano svolti sulla base di un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

c)

entro il 31 dicembre dall'anno successivo all'adozione del programma transfrontaliero al quarto anno successivo all'ultimo impegno di bilancio:

i)

presentare alla Commissione una relazione annuale di controllo che illustra i risultati delle verifiche effettuate nel corso del precedente periodo di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione e segnala le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. La prima relazione, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione del programma, copre il periodo dal 1o gennaio dell'anno di adozione al 30 giugno dell'anno successivo all'adozione del programma. Le informazioni riguardanti gli audit eseguiti dopo il 1o luglio del quarto anno successivo all'ultimo impegno di bilancio sono incluse nella relazione finale di controllo che accompagna la dichiarazione di chiusura di cui alla lettera d) del presente paragrafo. La relazione si basa sugli audit del sistema e sugli audit delle operazioni eseguiti secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;

ii)

formulare un parere, in base ai controlli e agli audit eseguiti sotto la propria responsabilità, in merito al buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e quindi circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti.

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a diversi programmi transfrontalieri IPA, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in un'unica relazione e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi transfrontalieri in questione;

d)

presentare alla Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'ultimo impegno di bilancio, una dichiarazione di chiusura che valuti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale di spesa, accompagnata da un rapporto di controllo finale. La dichiarazione di chiusura si basa sul lavoro di audit svolto dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

2.   L'autorità di audit assicura che il lavoro di audit tenga conto delle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

3.   Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che esso disponga dell'indipendenza funzionale necessaria.

4.   Qualora le carenze nei sistemi di gestione o di controllo o il livello delle spese irregolari rilevato non consentano di formulare un parere senza riserve in relazione al parere annuale di cui al paragrafo 1, lettera c), o alla dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità di audit fornisce le relative motivazioni e una stima dell'entità del problema e del suo impatto finanziario.

Articolo 106

Pista di controllo

Ai fini degli audit di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera b), una pista di controllo viene considerata adeguata quando soddisfa i seguenti criteri per il programma transfrontaliero in questione:

a)

essa permette di conciliare gli importi complessivi certificati dalla Commissione con i dati contabili dettagliati e i documenti probatori detenuti dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari principali per quanto riguarda le operazioni cofinanziate nell'ambito del programma transfrontaliero;

b)

essa permette di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario principale e a ciascun beneficiario finale;

c)

essa permette di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato congiunto di controllo per il programma transfrontaliero;

d)

essa contiene, per ciascuna operazione, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, i documenti riguardanti le procedure di appalto pubblico, le relazioni sullo stato di avanzamento e le relazioni sulle verifiche e sugli audit eseguiti.

Articolo 107

Audit delle operazioni

1.   Gli audit di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera b), vengono eseguiti ogni periodo di 12 mesi a partire dal 1o luglio dell'anno successivo all'adozione del programma transfrontaliero su un campione di operazioni selezionato applicando un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in accordo con la Commissione.

Gli audit vengono eseguiti sul posto sulla base della documentazione e dei dati detenuti dal beneficiario finale.

I paesi partecipanti garantiscono l'adeguata ripartizione di tali audit sul periodo di attuazione.

2.   Gli audit servono a verificare che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

l'operazione soddisfa i criteri di selezione per il programma transfrontaliero, è stata attuata in conformità con la decisione di approvazione e soddisfa tutte le condizioni applicabili riguardanti la sua funzionalità e il suo impiego o gli obiettivi da realizzare;

b)

la spesa dichiarata corrisponde ai dati contabili e ai documenti probatori detenuti dal beneficiario finale;

c)

la spesa dichiarata dal beneficiario finale è conforme alle norme comunitarie e nazionali;

d)

il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario finale in conformità con l'articolo 40, paragrafo 9.

3.   Laddove i problemi rilevati risultano essere di natura sistemica e comportano pertanto un rischio per le altre operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero, l'autorità di audit esegue un ulteriore esame, ivi compresi ulteriori audit, se del caso, per determinare l'entità di tali problemi. Le autorità competenti adottano le necessarie misure preventive e rettificative.

4.   Almeno il 5 % della spesa complessiva dichiarata dai beneficiari principali e certificata alla Commissione nella dichiarazione finale di spesa viene sottoposto ad audit in conformità con il paragrafo 2 prima della chiusura di un programma transfrontaliero.

Articolo 108

Sistema di controllo

1.   Al fine di convalidare le spese, ciascuno paese partecipante predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la validità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali.

A tale scopo ciascun paese partecipante designa i controllori responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari finali che partecipano all'operazione. I paesi partecipanti possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma.

Qualora la verifica della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuata unicamente sull'insieme dell'operazione, tale verifica viene eseguita dal controllore del paese partecipante in cui è situato il beneficiario principale o dall'autorità di gestione.

2.   Ciascun paese partecipante provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi dalla data del loro invio ai controllori da parte dei beneficiari principali.

Sottosezione 2

Valutazione e controllo

Articolo 109

Valutazione

1.   La valutazione punta a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'assistenza a valere sui fondi comunitari nonché la strategia e l'attuazione dei programmi transfrontalieri, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

2.   I paesi partecipanti effettuano congiuntamente una valutazione ex ante relativa a ciascun programma transfrontaliero.

Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi transfrontalieri e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e valutano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, gli obiettivi quantificati, la coerenza del/dei pertinente/i documento/i indicativo/i di pianificazione pluriennale, il valore aggiunto comunitario, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, controllo, valutazione e gestione finanziaria.

La valutazione ex ante viene allegata al programma transfrontaliero.

3.   Nel corso del periodo di programmazione, i paesi partecipanti effettuano valutazioni connesse al controllo dei programmi transfrontalieri, in particolare laddove tale controllo riveli uno scostamento significativo rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove vengano presentate proposte per la revisione dei programmi transfrontalieri. I risultati sono trasmessi al comitato congiunto di controllo per il programma transfrontaliero e alla Commissione.

Laddove i risultati inducono una revisione della parte restante del programma secondo quanto stabilito dall'articolo 93, essi vengono discussi insieme al comitato IPA al momento della presentazione del programma transfrontaliero riveduto.

4.   Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di certificazione e di audit di cui all'articolo 102. I risultati sono pubblicati secondo le norme applicabili in materia di accesso ai documenti.

5.   La valutazione viene finanziata dal bilancio per l'assistenza pubblica di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera f).

Articolo 110

Comitato congiunto di controllo

1.   I paesi partecipanti istituiscono un comitato congiunto di controllo per ciascun programma transfrontaliero entro tre mesi dalla data di notifica ai paesi partecipanti della decisione di approvazione del programma transfrontaliero.

I comitati congiunti di controllo si riuniscono almeno due volte l'anno, su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione.

Nel caso di un programma transfrontaliero attuato in base agli accordi transitori di cui all'articolo 99, per i paesi beneficiari in cui l'assistenza viene attuata su base decentrata il comitato congiunto di controllo svolge il ruolo del comitato di controllo settoriale di cui all'articolo 59.

2.   Ciascun comitato congiunto di controllo stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dei paesi partecipanti e in conformità con un mandato di comitato congiunto di controllo istituito dalla Commissione, al fine di esercitare i suoi compiti conformemente al presente regolamento. Esso adotta il regolamento in accordo con l'autorità di gestione e, nel caso di un programma attuato in base agli accordi transitori di cui all'articolo 99, in accordo con il/i coordinatore/i nazionale/i IPA del paese/i beneficiario/i partecipante/i.

3.   Il comitato congiunto di controllo è presieduto da un rappresentante di uno dei paesi partecipanti o dell'autorità di gestione.

Nel decidere la sua composizione in conformità con l'articolo 102, paragrafo 3, i paesi partecipanti tengono debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 87.

4.   La Commissione prende parte ai lavori del comitato congiunto di controllo con funzione consultiva. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti può partecipare in veste di consulente per i programmi transfrontalieri ai quali la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti forniscono un contributo.

5.   Il comitato congiunto di controllo si accerta dell'efficacia e della qualità dell'attuazione del programma transfrontaliero, in conformità con le seguenti disposizioni:

a)

esso esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate dal programma transfrontaliero e approva ogni eventuale revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;

b)

esso valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma transfrontaliero sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione e, nel caso dei programmi attuati in base agli accordi transitori di cui all'articolo 99, dalle strutture operative nei paesi beneficiari partecipanti;

c)

esso esamina i risultati dell'attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, e all'articolo 109;

d)

esso esamina e approva le relazioni annuali e finali sull'attuazione di cui all'articolo 112 e, nel caso di un programma attuato in base agli accordi transitori di cui all'articolo 99, esamina le relazioni annuali di cui all'articolo 144;

e)

esso è informato in merito alla relazione annuale di controllo di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera c) e, ove opportuno nel caso di un programma attuato in base agli accordi transitori di cui all'articolo 99, alla/e relazione/i annuale/i sulle attività di audit di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), primo trattino e alle pertinenti osservazioni formulate dalla Commissione a seguito dell’esame di tali relazioni;

f)

esso è responsabile della selezione delle operazioni, ma può delegare tale funzione ad un comitato direttivo che riferisce ad esso;

g)

esso può proporre qualsiasi revisione o esame del programma transfrontaliero di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 86, paragrafo 2, o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;

h)

esso esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto del programma transfrontaliero.

Articolo 111

Accordi di controllo

1.   L'autorità di gestione e il comitato congiunto di controllo garantiscono la qualità dell'attuazione del programma transfrontaliero.

2.   L'autorità di gestione e il comitato congiunto di controllo eseguono i controlli in riferimento agli indicatori finanziari e agli indicatori di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d).

3.   Gli scambi di dati, ai fini del controllo, tra la Commissione e le autorità di cui all'articolo 102 vengono eseguiti per via elettronica.

Articolo 112

Relazione annuale e relazione finale sull'attuazione

1.   Al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma transfrontaliero approvata dal comitato congiunto di controllo. La prima relazione annuale viene presentata il secondo anno successivo all'adozione del programma.

L'autorità di gestione trasmette una relazione finale sull'attuazione del programma transfrontaliero al più tardi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo all'ultimo impegno di bilancio.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:

a)

lo stato di avanzamento del programma transfrontaliero e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici e verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), per asse prioritario;

b)

l'attuazione finanziaria del programma transfrontaliero, che specifica per ciascun asse prioritario:

i)

le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;

ii)

i pagamenti totali provenienti dalla Commissione e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 111, paragrafo 2;

iii)

le spese sostenute dall'organismo incaricato di effettuare i pagamenti ai beneficiari;

c)

le misure adottate dall'autorità di gestione o dal comitato congiunto di controllo per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, riguardanti segnatamente:

i)

le misure di controllo e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'attuazione del programma transfrontaliero e le misure eventualmente adottate, compresa la risposta data alle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 113, se del caso;

iii)

il ricorso all'assistenza tecnica;

d)

le misure adottate per fornire informazioni in merito al programma transfrontaliero e per pubblicizzarlo;

e)

le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma transfrontaliero e le misure adottate per risolverli;

f)

l'impiego, in seguito alle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 138, dei fondi messi a disposizione dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di attuazione del programma transfrontaliero;

g)

nel caso dei programmi attuati in base agli accordi transitori di cui all'articolo 99, i progressi compiuti in termini di attuazione nell'ambito della gestione concorrente del programma transfrontaliero nell'intero territorio.

Ove opportuno, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo possono essere fornite in forma sintetica.

Le informazioni di cui alle lettere c) e f) non devono essere incluse se non sussistono modifiche significative rispetto alla relazione precedente.

3.   La Commissione dispone di tre mesi per informare i paesi partecipanti del suo parere sul contenuto di una relazione annuale sull'attuazione trasmessa dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione della stessa. Per la relazione finale su un programma transfrontaliero, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

Articolo 113

Esame annuale dei programmi

1.   Ogni anno, al momento della presentazione della relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 112, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma transfrontaliero, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'attuazione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l'attuazione.

Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultima relazione annuale di controllo di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera c), punto i).

2.   Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni ai paesi partecipanti e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato congiunto di controllo. I paesi partecipanti informano la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

Sottosezione 3

Competenze dei paesi partecipanti e della Commissione

Articolo 114

Gestione e controllo

1.   I paesi partecipanti sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi transfrontalieri in particolare mediante le seguenti misure:

a)

garantire che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi transfrontalieri siano istituiti in conformità con gli articoli da 101 a 105 e funzionino in modo efficace;

b)

prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2.   Fatta salva la responsabilità dei paesi partecipanti con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari finali rimborsano al beneficiario principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo tra di essi sottoscritto. Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un beneficiario finale, il paese beneficiario sul cui territorio è situato il beneficiario finale in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a detto beneficiario finale.

Articolo 115

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

1.   Prima del pagamento del prefinanziamento di cui all'articolo 128, lo Stato membro sul cui territorio è situata l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, riguardante in particolare l’organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:

a)

le autorità di gestione e di certificazione e gli organismi intermedi di cui all'articolo 102;

b)

l'autorità di audit e gli eventuali altri organismi che eseguono attività di audit sotto la sua responsabilità secondo quanto stabilito all'articolo 102.

2.   Per quanto riguarda l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e i singoli organismi intermedi, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

una descrizione delle funzioni ad esso attribuite;

b)

l'organigramma dell'organismo, la ripartizione delle funzioni tra i vari dipartimenti e all'interno degli stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;

c)

le procedure di selezione e approvazione delle operazioni;

d)

le procedure di ricezione, verifica e convalida delle domande dei beneficiari e le procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari;

e)

le procedure di elaborazione e certificazione delle dichiarazioni di spesa e di trasmissione delle stesse alla Commissione;

f)

il riferimento alle procedure scritte istituite ai fini delle disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e);

g)

le norme in materia di ammissibilità stabilite dai paesi partecipanti e applicabili al programma transfrontaliero;

h)

il sistema di contabilizzazione dettagliata delle operazioni eseguite nell'ambito del programma transfrontaliero.

3.   Per quanto riguarda l'autorità di audit e gli altri organismi, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

una descrizione delle rispettive funzioni e dei rapporti reciproci;

b)

l'organigramma dell'autorità di audit e di ciascuno degli organismi incaricati di eseguire gli audit riguardanti il programma transfrontaliero, con una descrizione dei metodi utilizzati per garantire l'indipendenza, del numero indicativo dei posti attribuiti e delle qualifiche del personale;

c)

le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e le misure rettificative risultanti dalle relazioni di audit;

d)

la procedura, ove opportuno, per il controllo da parte dell'autorità di audit dei lavori degli organismi incaricati di eseguire gli audit riguardanti il programma transfrontaliero;

e)

le procedure per la preparazione della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.

Articolo 116

Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

1.   La descrizione di cui al paragrafo 115 è accompagnata da una relazione che illustra i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli 101 e 105. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate. Il paese partecipante in questione informa la Commissione delle misure rettificative da applicare e del calendario della loro attuazione e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

2.   La relazione ed il parere di cui al paragrafo 1 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto delle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

3.   Laddove il sistema di gestione e di controllo è essenzialmente identico a quello utilizzato per l'assistenza approvata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1083/2006, si può tener conto dei risultati degli audit eseguiti dai revisori nazionali e della Comunità in relazione a tale sistema ai fini dell'elaborazione della relazione e del parere di cui al paragrafo 1.

4.   La relazione di cui al paragrafo 1 è considerata accettata e si procede al primo prefinanziamento nei seguenti casi:

a)

entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione, quando il suddetto parere non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;

b)

se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure rettificative riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data della conferma.

Articolo 117

Requisiti relativi alla transizione successiva agli accordi transitori

1.   Nel caso di un programma transfrontaliero attuato in base agli accordi transitori di cui all'articolo 99, quando i paesi partecipanti sono pronti a passare alle modalità di attuazione di cui all'articolo 98, paragrafo 1, essi trasmettono alla Commissione una descrizione riveduta dei sistemi di gestione e di controllo, accompagnata da una relazione riveduta e da un parere in conformità con l'articolo 116, paragrafo 1.

2.   Se il parere contiene riserve, la decisione della Commissione che modifica il programma può essere adottata solamente se la Commissione ha ricevuto la conferma dell'attuazione di misure rettificative riguardanti elementi chiave dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

Articolo 118

Conclusione di accordi tra paesi partecipanti e comunicazione degli stessi

Oltre alle informazioni elencate all'articolo 115, paragrafi 2 e 3, la descrizione del sistema di gestione e di controllo comprende gli accordi presi dai paesi partecipanti per consentire all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e all'autorità di audit di esercitare le funzioni previste dal presente regolamento e garantire l'adempimento, da parte dei paesi partecipanti, dei loro obblighi per quanto riguarda il recupero dei fondi indebitamente versati, secondo quanto stabilito all'articolo 114, paragrafo 2.

Tali accordi vengono inseriti, insieme alle disposizioni riguardanti le norme e le procedure per gli appalti pubblici di cui all'articolo 121, in un accordo scritto concluso tra i paesi partecipanti e allegato alla descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 115.

Articolo 119

Competenze della Commissione

1.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 116, la Commissione si assicura che i paesi partecipanti abbiano creato sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli 101 e 105 e, sulla base delle relazioni di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera c), e dei propri audit, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi transfrontalieri.

2.   Fatte salve le attività di audit condotte dai paesi partecipanti, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono eseguire audit in loco per accertare il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere audit sulle operazioni incluse nei programmi transfrontalieri, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dei paesi partecipanti.

I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati per via elettronica, relativi alle spese finanziate dai fondi comunitari.

Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale.

3.   La Commissione può chiedere a un paese partecipante di effettuare un audit in loco per accertare il buon funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali audit possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

Articolo 120

Cooperazione con le autorità di audit

La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi transfrontalieri per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare duplicazioni ingiustificate del lavoro svolto.

La Commissione e le autorità di audit si riuniscono regolarmente, almeno una volta all’anno, salvo diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme la relazione di controllo annuale e il parere presentati ai sensi dell’articolo 105 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi transfrontalieri.

Articolo 121

Appalti

1.   Per la stipula dei contratti per servizi, opere e forniture, le procedure d'appalto si basano sulle disposizioni di cui al capo 3 della parte 2, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al capo 3 della parte 2, titolo III, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e alla decisione C(2006) 117 della Commissione, del 24 gennaio 2006, sulle norme e procedure applicabili agli appalti di servizi, di forniture e opere finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee nel quadro della cooperazione con i paesi terzi.

Tali disposizioni si applicano all'intera area del programma transfrontaliero, sia sul territorio degli Stati membri che su quello dei paesi beneficiari.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 vengono incluse nell'accordo scritto concluso tra i paesi partecipanti secondo quanto stabilito all'articolo 118.

3.   Nel caso dei programmi transfrontalieri attuati in base agli accordi transitori di cui all'articolo 99, il paragrafo 1 non si applica alla parte del programma attuata sul territorio dello Stato membro, salvo diversamente disposto dagli Stati membri partecipanti.

Sottosezione 4

Gestione finanziaria

Articolo 122

Norme comuni per i pagamenti

1.   I pagamenti, da parte della Commissione, del contributo a valere sui fondi comunitari sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ogni pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto meno recente.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Essi sono versati all’organismo designato dai paesi partecipanti.

3.   Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, l'autorità di certificazione trasmette alla Commissione una previsione provvisoria delle sue probabili domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

4.   Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dai paesi partecipanti avvengono per via elettronica. In casi di forza maggiore ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione di una connessione, l'autorità di certificazione può trasmettere la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento su supporto cartaceo.

Articolo 123

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

Il contributo comunitario mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non è tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo dell'assistenza a valere sui fondi comunitari per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma transfrontaliero.

Articolo 124

Dichiarazione di spesa

1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'importo totale delle spese ammissibili, in conformità con l'articolo 89, sostenute dai beneficiari finali nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari finali in base alle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari finali sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

2.   Allorché il contributo a valere sui fondi comunitari è calcolato in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non influisce sull'importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.

Articolo 125

Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 5.

Articolo 126

Integrità dei pagamenti ai beneficiari

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 9.

Articolo 127

Uso dell'euro

1.   Gli importi che figurano nel programma operativo presentato dai paesi partecipanti, le dichiarazioni di spesa certificate, le domande di pagamento e le spese indicate nelle relazioni annuali e finali sull'attuazione sono espressi in euro.

2.   Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi transfrontalieri e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi ed eseguiti in euro.

3.   I beneficiari principali dei progetti che coinvolgono i beneficiari finali nei paesi partecipanti che non hanno adottato l'euro come valuta al momento della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale.

Tale importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale il beneficiario principale presenta la domanda di pagamento all'autorità di gestione. Detto tasso è pubblicato ogni mese in formato elettronico dalla Commissione.

4.   Quando l'euro diventa la valuta di un paese partecipante, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 128

Prefinanziamento

1.   In seguito alla decisione della Commissione che approva il programma transfrontaliero e previa approvazione della relazione di cui all'articolo 116, la Commissione versa all’organismo designato dai paesi partecipanti un importo unico a titolo di prefinanziamento.

Tale importo ammonta al 15 % dei primi tre impegni di bilancio a favore del programma.

L'importo può essere pagato in due rate, ove opportuno, a seconda della disponibilità dell'impegno di bilancio.

2.   L'organismo designato dai paesi partecipanti rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora entro un termine di ventiquattro mesi dal versamento della prima rata del prefinanziamento da parte della Commissione non sia stata trasmessa nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma transfrontaliero.

Articolo 129

Interessi

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 36.

Articolo 130

Liquidazione

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata totalmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma transfrontaliero a norma dell'articolo 133.

Articolo 131

Ricevibilità delle domande di pagamento intermedio

1.   Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

a)

alla Commissione devono essere state inviate una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 124;

b)

la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo del contributo a valere sui fondi comunitari fissato nella decisione della Commissione che approva il programma transfrontaliero;

c)

l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultima relazione annuale sull'attuazione conformemente all'articolo 112;

d)

assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione alla/e operazione/i le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2.   In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa i paesi partecipanti e l'autorità di certificazione entro un mese, affinché possano essere adottate le misure necessarie per porvi rimedio.

Articolo 132

Data di presentazione delle domande di pagamento intermedio e termini per il pagamento

1.   Ove possibile, l'autorità di certificazione invia alla Commissione le domande di pagamento intermedio per ciascun programma transfrontaliero tre volte all'anno. Affinché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento è il 31 ottobre.

2.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi e in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 136, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro i due mesi successivi alla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 131.

Articolo 133

Condizioni per il pagamento del saldo finale

1.   La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che:

a)

l'autorità di certificazione abbia inviato entro il 31 marzo del quinto anno successivo all'ultimo impegno di bilancio una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente:

i)

una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 124;

ii)

la relazione finale sull'attuazione del programma transfrontaliero, comprendente le informazioni di cui all'articolo 112;

iii)

una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera d);

b)

l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione alla/e operazione/i le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2.   Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'articolo 137.

3.   La Commissione informa i paesi partecipanti del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa.

La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro detto periodo di cinque mesi.

4.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre 45 giorni dall'ultima delle seguenti date:

a)

la data di accettazione della relazione finale, a norma dell'articolo 112; e

b)

la data di accettazione della dichiarazione di chiusura.

5.   Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento del saldo finale. Il programma transfrontaliero è considerato chiuso non appena si verifica uno dei seguenti eventi:

a)

pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;

b)

invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato ai paesi partecipanti riguardo al programma transfrontaliero;

c)

disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.

La Commissione comunica ai paesi partecipanti la data di chiusura del programma transfrontaliero entro un termine di due mesi.

6.   Fatto salvo l'esito di eventuali audit eseguiti dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma transfrontaliero può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dei paesi partecipanti, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma transfrontaliero di cui al paragrafo 5.

Articolo 134

Disponibilità dei documenti

1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit del programma transfrontaliero in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i tre anni successivi alla chiusura di un programma transfrontaliero ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 5.

Questo termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione.

2.   I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

3.   L'autorità di gestione registra gli organismi che conservano i documenti giustificativi originali riguardanti le spese e le verifiche, ivi compresi:

a)

i documenti riguardanti le spese specifiche sostenute e i pagamenti dichiarati nel quadro dell'assistenza e necessari per garantire una sufficiente pista di controllo, ivi compresi i documenti che dimostrano l'effettiva fornitura dei beni o dei servizi cofinanziati;

b)

le relazioni ed i documenti riguardanti le verifiche svolte dagli organismi di cui all'articolo 102.

4.   L'autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione ai fini delle ispezioni da parte delle persone e degli organismi aventi diritto (ivi compreso perlomeno il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi e dell'autorità di audit e i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati) e che estratti o copie di tali documenti siano forniti a tali persone o organismi.

5.   Sono considerati supporti comunemente accettati, secondo quanto disposto al paragrafo 2:

a)

le fotocopie di documenti originali;

b)

le microschede di documenti originali;

c)

le versioni elettroniche di documenti originali;

d)

i documenti disponibili soltanto in versione elettronica.

6.   La procedura utilizzata per certificare la conformità dei documenti disponibili su supporti comunemente accettati con il documento originale viene stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate soddisfino i requisiti della legislazione nazionale e siano affidabili ai fini dell'audit.

7.   Laddove i documenti esistono soltanto in versione elettronica, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi agli standard di sicurezza riconosciuti che garantiscono che i documenti conservati soddisfino i requisiti della legislazione nazionale e siano affidabili ai fini dell'audit.

Articolo 135

Interruzione dei termini di pagamento

1.   I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora:

a)

in una relazione di un organismo di audit comunitario o nazionale vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b)

l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.   I paesi partecipanti e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione è sospesa non appena i paesi partecipanti adottano le misure necessarie.

Articolo 136

Sospensione dei pagamenti

1.   La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei programmi nei casi in cui:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettificative; o

b)

le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o

c)

i paesi partecipanti hanno commesso una grave violazione dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 114.

2.   La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver offerto ai paesi partecipanti la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

3.   La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando i paesi partecipanti hanno adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora i paesi partecipanti non abbiano adottato le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma transfrontaliero in conformità con l'articolo 138.

Articolo 137

Disimpegno automatico

Il disimpegno automatico e finale di qualsiasi parte dell'impegno di bilancio a favore di un programma transfrontaliero viene eseguito in base alle norme di cui all'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 138

Rettifiche finanziarie e irregolarità

1.   Ai fini delle rettifiche finanziarie, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni contenute negli articoli 98, 99, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.   Ai fini delle irregolarità, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni contenute negli articoli da 27 a 34 del regolamento (CE) n. 1828/2006 (13) della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sezione 3

Programmi transfrontalieri tra paesi beneficiari

Sottosezione 1

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 139

Strutture e autorità

1.   Per ciascun programma transfrontaliero, ogni paese beneficiario istituisce una struttura operativa per la parte del programma che lo riguarda.

2.   Tra i compiti delle strutture operative figura la preparazione dei programmi transfrontalieri in conformità con l'articolo 91.

3.   Le strutture operative dei paesi beneficiari operano in stretta collaborazione nella programmazione e attuazione del pertinente programma transfrontaliero.

4.   Per ciascun programma transfrontaliero tra paesi beneficiari, le relative strutture operative istituiscono un segretariato tecnico congiunto incaricato di assistere le strutture operative e il comitato congiunto di controllo di cui all'articolo 142 nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Il segretariato tecnico congiunto può disporre di antenne distaccate nei singoli paesi partecipanti.

5.   In caso di gestione decentrata valgono mutatis mutandis le funzioni e le responsabilità delle strutture operative elencate all'articolo 28. Inoltre, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

le strutture operative nei singoli paesi beneficiari partecipanti comprendono un'agenzia esecutiva istituita nell'ambito dell'amministrazione nazionale o posta sotto il suo diretto controllo.

b)

Dopo aver consultato il coordinatore nazionale IPA in ogni paese beneficiario partecipante l'ordinatore nazionale designa un ordinatore del programma incaricato di guidare l'agenzia esecutiva.

Gli ordinatori dei programmi sono funzionari della pubblica amministrazione dei paesi beneficiari. Essi sono responsabili delle attività svolte dall'agenzia esecutiva.

c)

Le agenzie esecutive sono responsabili delle gare d'appalto e della stipula dei contratti nonché degli aspetti riguardanti la contabilizzazione dei pagamenti e la rendicontazione finanziaria delle gare per i servizi, le forniture, le opere e le sovvenzioni relative alla parte del programma transfrontaliero riguardante i singoli paesi.

Ove opportuno, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 76.

6.   In caso di gestione centralizzata, le funzioni e le responsabilità delle strutture operative vengono definite nei relativi programmi transfrontalieri, ad eccezione delle gare d'appalto, della stipula dei contratti e dei pagamenti, che sono di competenza della Commissione.

Articolo 140

Ruolo della Commissione nella selezione delle operazioni

1.   In caso di gestione centralizzata, la Commissione:

a)

approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate dal programma transfrontaliero;

b)

approva gli inviti a presentare proposte e i relativi fascicoli per la presentazione delle domande (linee guida per i richiedenti) prima della loro pubblicazione;

c)

se del caso, approva la composizione del comitato direttivo incaricato della selezione delle operazioni;

d)

conferma ufficialmente le operazioni selezionate dal comitato congiunto di controllo di cui all'articolo 142. L'approvazione finale di un'operazione selezionata ai fini del finanziamento spetta in ogni caso alla Commissione.

2.   In caso di gestione decentrata, il diritto della Commissione di eseguire un controllo ex ante della selezione delle operazioni viene definito nella decisione della Commissione sul conferimento dei poteri di gestione in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3.

Sottosezione 2

Valutazione e controllo

Articolo 141

Valutazione

Le disposizioni dell'articolo 109 si applicano mutatis mutandis. Tuttavia, in caso di gestione centralizzata, le valutazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 3, vengono eseguite sotto la responsabilità della Commissione. In tal caso, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109, paragrafi 4 e 5.

Nel caso dei programmi transfrontalieri tra paesi beneficiari, la valutazione ex ante di cui all'articolo 109, paragrafo 2, viene decisa dalla Commissione in accordo con i paesi beneficiari partecipanti, tenendo conto dei fondi comunitari assegnati al programma e in conformità con il principio di proporzionalità. La valutazione ex ante può essere eseguita con il sostegno della Commissione.

In caso di gestione decentrata, la Commissione può eseguire le valutazioni intermedie ad hoc dei programmi transfrontalieri che essa ritiene opportune.

Articolo 142

Comitato congiunto di controllo

1.   Nel caso dei programmi transfrontalieri tra paesi beneficiari, questi ultimi istituiscono un comitato congiunto di controllo per ciascun programma transfrontaliero. Il comitato congiunto di controllo svolge il ruolo dei comitati di controllo settoriali di cui all'articolo 59. In deroga all'articolo 59, paragrafo 1, esso viene istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore del primo accordo di finanziamento relativo al programma.

I comitati congiunti di controllo si riuniscono almeno due volte l'anno, su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione.

2.   Ciascun comitato congiunto di controllo stabilisce il proprio regolamento interno in conformità con un mandato di comitato congiunto di controllo conferito dalla Commissione e nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dei paesi partecipanti in questione, al fine di esercitare i suoi compiti conformemente al presente regolamento. Esso adotta tale regolamento interno.

3.   Il comitato congiunto di controllo è presieduto da un rappresentante di uno dei paesi partecipanti.

Ciascun paese partecipante nomina i propri rappresentanti, ivi compresi i rappresentanti della struttura operativa responsabile del programma, incaricandoli di partecipare al comitato congiunto di controllo. Per quanto riguarda la composizione del comitato congiunto di controllo, si tiene debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 87.

4.   La Commissione prende parte ai lavori del comitato congiunto di controllo in veste consultiva.

5.   Il comitato congiunto di controllo accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma transfrontaliero, in conformità con le seguenti disposizioni:

a)

esso esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate dal programma transfrontaliero e approva ogni eventuale revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;

b)

esso valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma transfrontaliero sulla base dei documenti presentati dalle strutture operative dei paesi beneficiari partecipanti;

c)

esso esamina i risultati dell'attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, e all'articolo 141;

d)

esso esamina e approva le relazioni annuali e finali sull'attuazione di cui all'articolo 144;

e)

esso è informato, ove opportuno, della/e relazione/i annuale/i sulle attività di audit di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, e delle pertinenti osservazioni formulate dalla Commissione a seguito dell’esame di tale relazione;

f)

esso è responsabile della selezione delle operazioni, ma può delegare tale funzione ad un comitato direttivo;

g)

esso può proporre qualsiasi revisione o esame del programma transfrontaliero che potrebbero permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 86, paragrafo 2, o migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;

h)

esso esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto del programma transfrontaliero.

Articolo 143

Funzioni comuni delle strutture operative e del comitato congiunto di controllo

Le strutture operative dei paesi beneficiari partecipanti e il comitato congiunto di controllo garantiscono la qualità dell'attuazione del programma transfrontaliero. Essi eseguono i controlli sulla base degli indicatori di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d) e, nel caso della gestione decentrata, degli indicatori finanziari specificati nel programma transfrontaliero.

Articolo 144

Relazione annuale e relazione finale sull'attuazione

1.   Le strutture operative dei paesi beneficiari che partecipano ad un programma transfrontaliero inviano alla Commissione e ai rispettivi coordinatori nazionali IPA una relazione annuale e una relazione finale sull'attuazione del programma transfrontaliero previo esame da parte del comitato congiunto di controllo.

Nel caso della gestione decentrata, le relazioni vengono inviate anche ai rispettivi ordinatori nazionali.

La relazione annuale viene inviata entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta nel secondo anno successivo all'adozione del programma transfrontaliero.

La relazione finale viene inviata al più tardi 6 mesi dopo la chiusura del programma transfrontaliero.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:

a)

lo stato di avanzamento del programma transfrontaliero e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), per asse prioritario;

b)

informazioni dettagliate sull'attuazione finanziaria del programma transfrontaliero;

c)

le misure adottate dalle strutture operative e/o dal comitato congiunto di controllo per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, riguardanti segnatamente:

i)

le misure di controllo e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi degli eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma transfrontaliero e delle eventuali misure adottate;

iii)

il ricorso all'assistenza tecnica;

d)

le misure adottate per fornire informazioni in merito al programma transfrontaliero e per pubblicizzarlo.

Ove opportuno, le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo possono essere fornite in forma sintetica.

Le informazioni di cui alla lettera b) sono incluse nelle relazioni soltanto nel caso della gestione decentrata.

Le informazioni di cui alla lettera c) non devono essere incluse se non sussistono modifiche significative rispetto alla relazione precedente.

Sottosezione 3

Gestione finanziaria

Articolo 145

Sovvenzioni

In seguito alla selezione delle operazioni congiunte in conformità con le disposizioni dell'articolo 95, le strutture operative (in caso di gestione decentrata) e la Commissione (in caso di gestione centralizzata) erogano una sovvenzione a favore del beneficiario principale del paese in questione.

Articolo 146

Disposizioni applicabili

In caso di gestione decentrata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 80.

TITOLO III

COMPONENTI «SVILUPPO REGIONALE» E «SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE»

CAPO I

Oggetto dell'assistenza e ammissibilità

Sezione 1

Componente «sviluppo regionale»

Articolo 147

Settori e forme di assistenza

1.   La componente «sviluppo regionale» può fornire sostegno alle operazioni nel quadro delle seguenti priorità:

a)

infrastrutture dei trasporti, in particolare le interconnessioni e l'interoperabilità tra le reti nazionali e tra le reti nazionali e quelle transeuropee;

b)

misure per l'ambiente riguardanti la gestione dei rifiuti, l'approvvigionamento idrico, le acque reflue urbane e la qualità dell'aria; bonifica dei siti e terreni contaminati; settori associati allo sviluppo sostenibile che presentano vantaggi ambientali, ossia l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili;

c)

operazioni che rafforzano la competitività regionale e favoriscono la produttività e che promuovono in maniera sostenibile la creazione e la salvaguardia dell'occupazione, facendo ricorso in particolare alle seguenti misure

i)

fornitura di servizi aziendali e tecnologici per le imprese, in particolare nei seguenti settori: gestione, ricerca di mercato e sviluppo, creazione di reti;

ii)

accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e utilizzo delle stesse;

iii)

promozione dello sviluppo tecnologico, della ricerca e dell'innovazione attraverso, ad esempio, la cooperazione con gli istituti universitari e di ricerca e con i centri di ricerca e tecnologia;

iv)

sviluppo di reti e agglomerati di imprese;

v)

creazione e sviluppo di strumenti finanziari che facilitano l'accesso ai fondi rotativi attraverso i fondi di capitale di rischio, i fondi per mutui e i fondi di garanzia;

vi)

fornitura di infrastrutture e servizi locali che contribuiscono a favorire la creazione, lo sviluppo e la crescita delle imprese nuove e di quelle esistenti;

vii)

strutture per l'istruzione e la formazione destinate, ove opportuno, alla componente «sviluppo regionale» e utilizzate in stretto coordinamento con la componente «sviluppo delle risorse umane».

2.   Nell'ambito di questa componente può essere fornita un'assistenza tecnica per gli studi preliminari e il sostegno tecnico riguardanti le attività ammissibili, ivi comprese quelle necessarie per la loro attuazione.

L'assistenza tecnica può anche finanziare le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo e le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA attraverso questa componente.

Articolo 148

Ammissibilità delle spese

1.   Le spese nell'ambito di questa componente sono ammissibili se sono state effettivamente pagate, dopo la firma dell'accordo di finanziamento a seguito dell'adozione del programma in questione. Nel caso dei progetti di grande entità di cui all'articolo 157, le spese non sono considerate ammissibili prima dell'adozione della decisione della Commissione che approva tali progetti, secondo quanto stabilito all'articolo 157, paragrafo 3.

2.   Ferme restando le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 3, non sono ammissibili le seguenti spese:

a)

le spese di manutenzione e di affitto;

b)

i costi di ammortamento delle infrastrutture;

Articolo 149

Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario

1.   Ai fini di questa componente, le spese ammissibili di cui all'articolo 38, paragrafo 1, si basano sulla spesa pubblica.

2.   Il contributo comunitario non supera il 75 % delle spese ammissibili per asse prioritario. In casi eccezionali e debitamente giustificati, tale soglia può raggiungere l'85 % in funzione della portata dell'asse prioritario.

3.   Nessuna operazione beneficia di un tasso di cofinanziamento superiore a quello riguardante l'asse prioritario in questione.

Articolo 150

Progetti generatori di entrate

1.   Ai fini di questa componente, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione proposta nell'ambito dell'assistenza preadesione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti e che generi entrate o qualsiasi operazione che comporti la vendita o l'affitto di terreni o immobili.

2.   Le spese pubbliche destinate ai progetti generatori di entrate, utilizzate per calcolare il contributo comunitario in conformità con l'articolo 149, corrispondono al valore scontato del costo d'investimento del progetto proposto meno il valore scontato delle entrate nette, calcolato deducendo i costi di funzionamento dalle entrate complessive dell'investimento effettuato nel corso dell'opportuno periodo di riferimento, a seconda delle caratteristiche finanziarie del progetto.

3.   Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile a beneficiare del cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate su base proporzionale alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

4.   Nel calcolo, la struttura operativa tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di sostenibilità, soprattutto in campo ambientale.

Sezione 2

Componente «sviluppo delle risorse umane»

Articolo 151

Settori e forme di assistenza

1.   La componente «sviluppo delle risorse umane» contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale e alle priorità della strategia europea per l'occupazione nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e dell'inclusione sociale.

2.   In particolare, il campo d'applicazione di questa componente comprende l'assistenza alle persone e si concentra sulle seguenti priorità, la cui esatta combinazione e concentrazione dipendono dalle caratteristiche economiche e sociali dei singoli paesi beneficiari:

a)

accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare la capacità di prevedere e gestire in maniera positiva i cambiamenti economici, promuovendo in particolare:

i)

l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese e dei lavoratori;

ii)

l'elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive;

b)

migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro delle persone in cerca di lavoro e di quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile e la disoccupazione di lunga durata, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:

i)

la creazione, l'ammodernamento e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro;

ii)

l'attuazione di misure attive e preventive atte a garantire l'identificazione precoce delle esigenze;

iii)

l'accesso all'occupazione e la partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nel mondo del lavoro;

iv)

la partecipazione degli immigrati al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro inclusione sociale;

v)

la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro;

c)

potenziare l'inclusione sociale e l'integrazione delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare:

i)

i percorsi di integrazione e il reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati;

ii)

l'accettazione della diversità sul posto di lavoro e la lotta alla discriminazione;

d)

promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello nazionale, regionale e locale, al fine di avviare insieme riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro;

e)

accrescere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare:

i)

l'elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l’occupabilità e la pertinenza di tali sistemi rispetto al mercato del lavoro;

ii)

una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti;

iii)

lo sviluppo del potenziale umano nel campo della ricerca e dell'innovazione;

iv)

le attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;

f)

rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative al fine di promuovere le riforme e il buon governo nel campo dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e in campo sociale.

3.   Su iniziativa del paese beneficiario può essere concessa un'assistenza tecnica nell'ambito di questa componente per promuovere le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, sostegno amministrativo, valutazione, informazione e controllo del programma e le attività preparatorie volte a rafforzare la futura gestione dei Fondi strutturali europei.

4.   L'assistenza si concentra sulle politiche e attività capaci di innescare un cambiamento politico e di migliorare il buon governo e il partenariato.

Articolo 152

Ammissibilità delle spese

1.   Sono ammissibili le seguenti spese per le operazioni di cui all'articolo 151:

a)

i costi di ammortamento, qualora siano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

i)

nessuna sovvenzione nazionale o comunitaria ha contribuito al pagamento dell'investimento in questione;

ii)

i costi di ammortamento sono calcolati sulla base delle pertinenti norme nazionali applicabili in materia di contabilità;

iii)

i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione;

b)

nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione, a condizione che siano stati sostenuti in conformità con le norme nazionali, ivi comprese le norme in materia di contabilità;

c)

l'acquisto di mobili e di attrezzature, l'adattamento e l'ammodernamento di infrastrutture esistenti, a condizione che:

i)

l'importo in questione per le relative operazioni non superi il 15 % del finanziamento nell'ambito del regolamento IPA per ciascun asse prioritario del/i programma/i promosso/i nel quadro di questa componente;

ii)

gli investimenti siano necessari per garantire la corretta attuazione del/i programma/i nell'ambito di questa componente e contribuiscano ad accrescere l'impatto dell'assistenza;

iii)

la valutazione, eseguita sotto la responsabilità della struttura operativa, abbia dimostrato che l'acquisto è preferibile ad altre soluzioni in termini di rapporto costi-benefici.

2.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 3, anche le seguenti spese sono ammissibili:

a)

le tasse, ivi comprese le imposte sul valore aggiunto, se non sono recuperabili in alcun modo e se risulta che sono pagate dal beneficiario finale;

b)

i costi di funzionamento, ivi compresi i costi di affitto, riguardanti esclusivamente il periodo di cofinanziamento dell'operazione;

c)

l'affitto o il leasing, a condizione che riguardino esclusivamente il periodo di cofinanziamento dell'operazione e che siano preferibili ad altre soluzioni in termini di rapporto costi-benefici.

Articolo 153

Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario

1.   Ai fini di questa componente, le spese ammissibili di cui all'articolo 38, paragrafo 1, si basano sulla spesa pubblica o sulla spesa totale; tale scelta si applica all'intero programma in questione.

2.   Il contributo comunitario non supera l'85 % delle spese ammissibili al livello di asse prioritario.

3.   Nessuna operazione beneficia di un tasso di cofinanziamento superiore a quello riguardante l'asse prioritario in questione.

CAPO II

Programmazione

Articolo 154

Quadro di coerenza strategico

1.   I paesi beneficiari elaborano, sulla base del documento indicativo di programmazione pluriennale, un quadro di coerenza strategico da discutere con la Commissione. Esso costituisce un documento di riferimento per la programmazione delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane».

2.   Il quadro di coerenza strategico comprende:

a)

una breve analisi che illustra i punti di forza, le carenze, le opportunità e i rischi dei settori ammissibili e delle priorità tematiche nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane» e sui quali il paese beneficiario intende concentrare la sua assistenza;

b)

una descrizione degli obiettivi perseguiti nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane», in conformità con le pertinenti priorità nazionali e comunitarie, secondo quanto stabilito nel primo documento indicativo di programmazione pluriennale;

c)

un elenco dei programmi, accompagnato da una breve descrizione dei principali assi prioritari nell'ambito di ciascun programma;

d)

una ripartizione indicativa degli stanziamenti tra i programmi sottostanti che copre un periodo di tre anni, in conformità con il quadro finanziario indicativo pluriennale e con il documento indicativo di programmazione pluriennale, e il saldo di bilancio indicativo tra i programmi in questione per gli anni successivi, nell'ambito delle singole componenti.

3.   Inoltre, ove opportuno il quadro di coerenza strategico contiene disposizioni riguardanti:

a)

il coordinamento con altri programmi nazionali promossi dalle istituzioni finanziarie internazionali o con altre iniziative pertinenti di assistenza esterna;

b)

il coordinamento con altre componenti IPA, in particolare con la componente «sviluppo rurale».

4.   Il quadro di coerenza strategico rappresenta un presupposto essenziale per l'approvazione dei programmi nel quadro delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane». Esso viene trasmesso alla Commissione prima della presentazione, ai fini dell'approvazione, del primo programma nel quadro di tali componenti o al più tardi in concomitanza con essa.

5.   Il quadro di coerenza strategico viene elaborato dal coordinatore strategico sotto la responsabilità generale del coordinatore nazionale IPA.

Articolo 155

Programmi operativi

1.   L'assistenza viene attuata attraverso programmi operativi pluriennali. Tali programmi vengono elaborati dalle strutture operative. Essi vengono stabiliti in stretta consultazione con la Commissione e le parti interessate e approvati mediante una decisione della Commissione, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 1.

2.   I programmi operativi contengono:

a)

una valutazione delle esigenze e degli obiettivi di medio termine che illustra i punti di forza, le carenze, le opportunità e i rischi dei settori, dei temi e delle regioni in questione;

b)

una descrizione della consultazione delle parti sociali ed economiche interessate e, ove opportuno, dei rappresentanti della società civile;

c)

una descrizione delle priorità strategiche selezionate, tenendo conto del quadro di coerenza strategico e dei meccanismi settoriali, tematici e/o geografici di concentrazione dell'assistenza nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 57, paragrafo 4, e all'articolo 166;

d)

informazioni relative agli assi prioritari, alle misure correlate e ai loro obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati, ove opportuno, usando un numero limitato di indicatori di risultato. Gli indicatori consentono di determinare i progressi nell'attuazione delle misure selezionate, ivi compresa l'efficacia degli obiettivi associati agli assi prioritari e alle misure;

e)

laddove le misure devono essere attuate attraverso piani di sovvenzioni per le imprese, vengono descritte le relative modalità;

f)

una descrizione delle operazioni di assistenza tecnica, eseguita nell'ambito di un asse prioritario specifico. Il sostegno comunitario per questo asse prioritario è limitato al 6 % del contributo comunitario assegnato al programma operativo. In casi eccezionali e debitamente giustificati in relazione alla portata del programma, tale soglia può raggiungere il 10 %;

g)

un'identificazione, per ciascuna misura, dei previsti beneficiari finali, delle previste modalità di selezione e dei possibili criteri di selezione specifici;

h)

una tabella finanziaria che specifica per ogni anno coperto dal quadro finanziario indicativo pluriennale applicabile, per ogni asse prioritario e a titolo indicativo, per ciascuna misura

i)

l'importo complessivo del contributo comunitario;

ii)

il contributo nazionale e, ove opportuno, gli altri contributi esterni. Laddove il contributo comunitario, nell'ambito della componente «sviluppo delle risorse umane», viene calcolato in riferimento alla spesa totale, la tabella specifica la ripartizione indicativa del contributo nazionale tra le sue componenti pubbliche e private;

iii)

il risultante tasso di contributo comunitario;

i)

gli indicatori e le modalità di controllo proposti, ivi comprese le attività indicative di valutazione e i relativi tempi;

j)

per la componente «sviluppo regionale», un elenco indicativo dei progetti di grande entità con una descrizione delle loro caratteristiche tecniche e finanziarie, ivi comprese le previste fonti di finanziamento, e un calendario indicativo di attuazione;

k)

una descrizione delle strutture e autorità responsabili della gestione e del controllo del programma operativo, in conformità con gli articoli da 21 a 26, 28, 29 e 31.

Articolo 156

Revisione dei programmi operativi

1.   Su iniziativa del paese beneficiario o della Commissione, i programmi operativi possono essere riesaminati e, ove opportuno, può essere rivisto il resto del programma. In particolare, tale revisione può aver luogo nei seguenti casi:

a)

a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

b)

al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie o nazionali;

c)

a seguito della revisione annuale del documento indicativo di programmazione pluriennale;

d)

alla luce delle valutazioni di cui all'articolo 166, paragrafo 2;

e)

a seguito di difficoltà di attuazione.

2.   La decisione della Commissione su una richiesta di revisione di un programma operativo viene adottata il più presto possibile dopo la sua presentazione ufficiale da parte del coordinatore strategico in coordinamento con il coordinatore nazionale IPA.

3.   Laddove la revisione di un programma operativo descritta al paragrafo 1 ne amplia la portata, l'eventuale spesa correlata a tale ampliamento è ammissibile a partire dalla data di adozione della decisione della Commissione.

Articolo 157

Progetti di grande entità nell'ambito della componente «sviluppo regionale»

1.   Nell'ambito di un programma operativo, l'assistenza nel quadro della componente «sviluppo regionale» può finanziare progetti di grande entità.

2.   Un'operazione di grande entità comprende una serie di lavori, attività o servizi e mira a realizzare un'azione chiara e indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 10 milioni di euro.

3.   La struttura operativa competente trasmette il progetto di grande entità alla Commissione ai fini dell'approvazione. La decisione che approva il progetto definisce l'oggetto fisico e la spesa ammissibile alla quale si applica il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario. Ad essa fa seguito un accordo bilaterale con il paese beneficiario che definisce tali elementi.

4.   Nel presentare un progetto di grande entità alla Commissione, la struttura operativa fornisce le seguenti informazioni

a)

informazioni sull'organismo responsabile dell'attuazione;

b)

informazioni sulla natura dell'investimento e una descrizione della relativa dotazione finanziaria e ubicazione;

c)

i risultati degli studi di fattibilità;

d)

un calendario per l'attuazione del progetto prima della chiusura del relativo programma operativo;

e)

una valutazione dell'equilibrio socioeconomico generale dell'operazione, basata su un'analisi costi-benefici e accompagnata da una valutazione dei rischi, una valutazione del previsto impatto sul settore in questione e sulla situazione socioeconomica del paese beneficiario e, laddove l'operazione comporta il trasferimento di attività da una regione in uno Stato membro, una valutazione dell'impatto socioeconomico su tale regione;

f)

un'analisi dell'impatto ambientale;

g)

il piano di finanziamento indicante i previsti contributi finanziari complessivi e il previsto contributo fornito nell'ambito del regolamento IPA e da altre fonti di finanziamento della Comunità o fonti esterne. Il piano di finanziamento convalida i contributo IPA richiesto mediante un'analisi della sostenibilità finanziaria.

CAPO III

Attuazione

Sezione 1

Norme generali

Articolo 158

Selezione delle operazioni

1.   Tutte le operazioni che non sono progetti di grande entità e che sono attuate da beneficiari finali diversi dagli organismi pubblici nazionali vengono selezionate attraverso inviti a presentare proposte. I criteri di selezione vengono elaborati dalla struttura operativa e vengono pubblicati insieme all'invito a presentare proposte.

2.   La struttura operativa istituisce un comitato di selezione per ciascun invito a presentare proposte, che analizza e seleziona le proposte e raccomanda i risultati alla struttura operativa.

La struttura operativa decide se approvare i risultati della procedura di selezione e presenta le motivazioni della sua decisione.

La composizione del comitato di selezione e le sue modalità di funzionamento sono definite nel relativo accordo di finanziamento.

Articolo 159

Strumenti di ingegneria finanziaria

1.   Nell'ambito di un programma operativo, il contributo comunitario può finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui. Viene data priorità alle piccole e medie imprese.

2.   A seguito dell'adozione di un programma operativo che prevede un contributo comunitario agli strumenti di ingegneria finanziaria, vengono definite nell'accordo di finanziamento delle norme di attuazione dettagliate.

Sezione 2

Gestione finanziaria

Articolo 160

Pagamenti

1.   Fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 5, il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 90 % del contributo comunitario, secondo quanto definito nella tabella finanziaria di ciascun programma operativo.

2.   Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità e gli organismi di cui all'articolo 21 avvengono per via elettronica, come previsto dall'accordo di finanziamento.

3.   Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 42, i pagamenti relativi al prefinanziamento ammontano al 30 % del contributo comunitario per i primi tre anni del programma in questione e vengono effettuati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1. Ove opportuno, in funzione della disponibilità dell'impegno di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due rate.

Articolo 161

Ricevibilità delle domande di pagamento

1.   Nel caso di una domanda di pagamento per un pagamento intermedio, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, si applicano le disposizioni del presente paragrafo nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane».

Una domanda di pagamento non può essere accolta se i pagamenti sono stati sospesi in conformità con l'articolo 163. La domanda di pagamento certifica che sono soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente paragrafo e all'articolo 43, paragrafo 1.

La dichiarazione di spesa certificata di cui all'articolo 43, paragrafo 1, viene elaborata per ciascun asse prioritario e ciascuna misura. L'ordinatore nazionale certifica che la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti verificabili. L'ordinatore nazionale invia tale documento alla Commissione insieme a:

a)

un certificato di spesa che attesta che la spesa dichiarata è conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili ed è stata sostenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma e conformemente alle vigenti norme comunitarie e nazionali;

b)

un elenco informatizzato delle operazioni per ciascuna misura e la spesa corrispondente, ivi compreso il contributo nell'ambito del regolamento IPA, il contributo pubblico nazionale e, ove opportuno, i contributi privati;

c)

i dettagli degli importi recuperabili in seguito alla cancellazione integrale o parziale del contributo comunitario per un'operazione;

d)

il volume dei fondi comunitari sul conto in euro specifico delle singole componenti alla data dell'ultimo addebito al quale si riferisce tale dichiarazione e gli interessi maturati.

2.   Nel caso di una domanda di pagamento per il pagamento del saldo finale, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, si applicano le disposizioni del presente paragrafo nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane».

Affinché la domanda di pagamento possa essere accolta, il contributo comunitario, per asse prioritario, deve essere in linea con la tabella finanziaria del programma operativo.

La dichiarazione di spesa certificata di cui all'articolo 45, paragrafo 1, viene elaborata dall'ordinatore nazionale e inviata alla Commissione in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La Commissione comunica al paese beneficiario le sue conclusioni in merito al contenuto del parere dell'autorità di audit di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera c). Il parere si considera accolto se la Commissione non formula osservazioni entro cinque mesi dalla data della sua ricezione.

Articolo 162

Scadenze per i pagamenti

1.   Il fondo nazionale provvede affinché le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano trasmesse alla Commissione tre volte l'anno. Per un pagamento che la Commissione deve effettuare in un determinato anno la domanda di pagamento viene presentata entro il 31 ottobre di tale anno.

2.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della relativa domanda conforme ai requisiti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, e all'articolo 161, paragrafo 1.

3.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento del saldo finale quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la Commissione ha approvato la relazione finale settoriale sull'attuazione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 169, paragrafi 4 e 5;

b)

la Commissione ha approvato il parere formulato dall'autorità di audit secondo quanto stabilito all'articolo 45, paragrafo 1, lettera c), e la relativa relazione sulle attività di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), primo trattino.

4.   I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato della Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a)

in una relazione di un organismo di audit comunitario o nazionale vi siano prove che indicano probabili carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; o

b)

l'ordinatore delegato della Commissione debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate; o

c)

siano richiesti chiarimenti riguardanti le informazioni contenute nella dichiarazione di spesa.

Il coordinatore nazionale IPA e l'ordinatore nazionale sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione è sospesa non appena il paese partecipante adotta le misure necessarie.

Articolo 163

Sospensione dei pagamenti

Le disposizioni di cui all'articolo 46 si applicano a tutti o a una parte dei pagamenti intermedi a livello di assi prioritari o di programmi.

Articolo 164

Chiusura di un programma

1.   Il programma operativo viene chiuso in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e il pagamento del saldo finale viene deciso dalla Commissione sulla base dei documenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 161, paragrafo 2.

La Commissione comunica al paese beneficiario la data di chiusura del programma operativo.

2.   Fatto salvo l'esito di eventuali audit eseguiti dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico del paese beneficiario, entro nove mesi dalla data di emissione dell'ordine di riscossione. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data di chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 1.

Articolo 165

Riutilizzo del contributo comunitario

Il paese beneficiario informa la Commissione su come intende riutilizzare i fondi cancellati in conformità con l'articolo 54 e, ove opportuno, modificare il piano di finanziamento dell'assistenza, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 156.

Sezione 3

Valutazione e controllo

Articolo 166

Valutazione

1.   I paesi beneficiari effettuano separatamente una valutazione ex ante per ciascun programma operativo. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, i paesi beneficiari possono effettuare un'unica valutazione ex ante concernente più programmi operativi.

Le valutazioni ex ante vengono eseguite sotto la responsabilità della struttura operativa.

Le valutazioni ex ante mirano ad ottimizzare l'assegnazione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e valutano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta e la qualità delle procedure di attuazione, controllo, valutazione e gestione finanziaria.

La valutazione ex ante è allegata al/ai programma/i operativo/i al/ai quale/i fa riferimento.

2.   Nel corso del periodo di programmazione, i paesi beneficiari effettuano valutazioni connesse al controllo dei programmi operativi, in particolare laddove tale controllo riveli uno scostamento significativo dagli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi, secondo quanto previsto dall'articolo 156. I risultati sono trasmessi al comitato di controllo settoriale responsabile del programma operativo e alla Commissione.

3.   Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 21. I risultati sono pubblicati secondo le norme applicabili in materia di accesso ai documenti.

Articolo 167

Comitato di controllo settoriale

1.   In conformità con l'articolo 59, la struttura operativa istituisce un comitato di controllo settoriale per ciascun programma. Nell'ambito della stessa componente può essere istituito un unico comitato di controllo settoriale per diversi programmi. Tale comitato si riunisce almeno due volte l'anno, su iniziativa del paese beneficiario o della Commissione.

2.   Ciascun comitato di controllo settoriale redige il proprio regolamento interno, in conformità con il mandato del comitato di controllo settoriale conferito dalla Commissione e nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario del paese beneficiario in questione. Esso adotta tale regolamento interno in accordo con le strutture operative e con il comitato di controllo IPA al fine di esercitare le sue funzioni a norma del presente regolamento.

3.   Il comitato di controllo settoriale è copresieduto dal responsabile della struttura operativa e dalla Commissione. La sua composizione viene decisa dalla struttura operativa, in accordo con la Commissione.

Il comitato di controllo settoriale comprende la Commissione, il coordinatore nazionale IPA, il coordinatore strategico delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane» e la struttura operativa del programma. Ove opportuno, esso comprende anche i rappresentanti della società civile e le parti sociali ed economiche. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti può partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui essa fornisce un contributo.

4.   Il comitato di controllo settoriale:

a)

esamina ed approva i criteri generali di selezione delle operazioni in conformità, ove opportuno, con l'articolo 155, paragrafo 2, lettera g), entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo di finanziamento relativo al programma e approva ogni eventuale revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;

b)

valuta, in occasione di ogni riunione, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dalla struttura operativa;

c)

esamina, in occasione di ogni riunione, i risultati dell'attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario e ciascuna misura, nonché le valutazioni intermedie di cui all'articolo 57, paragrafo 5; esegue tale controllo in riferimento agli indicatori di cui all'articolo 155, paragrafo 2, lettera d);

d)

esamina e approva le relazioni settoriali annuali e finali sull'attuazione di cui all'articolo 169;

e)

è informato in merito alla relazione annuale sulle attività di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, o alla parte di essa relativa al programma operativo in questione, e alle eventuali osservazioni formulate al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame della relazione o relativamente alla suddetta parte del medesimo;

f)

esamina le eventuali proposte di modifica dell'accordo di finanziamento del programma.

5.   Il comitato di controllo settoriale può proporre alla struttura operativa qualsiasi revisione o esame del programma di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi del programma di cui all'articolo 155, paragrafo 2, lettera a), o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria.

Articolo 168

Accordi di controllo

Lo scambio di dati tra la Commissione e i paesi beneficiari ai fini del controllo avviene per via elettronica, secondo quanto previsto dagli accordi di finanziamento.

Articolo 169

Relazioni annuali e relazioni finali sull'attuazione

1.   La struttura operativa invia alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA una relazione annuale settoriale entro il 30 giugno di ogni anno e, per la prima volta, entro il 30 giugno 2008.

Una relazione settoriale finale viene inviata alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA al più tardi nei sei mesi successivi alla data finale di ammissibilità delle spese. La relazione finale settoriale copre l'intero periodo di attuazione e comprende l'ultima relazione annuale settoriale.

Le relazioni settoriali vengono redatte in relazione ai programmi in questione.

2.   Le relazioni settoriali vengono esaminate dal comitato di controllo settoriale prima di essere trasmesse alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA.

3.   Le relazioni settoriali comprendono le seguenti informazioni:

a)

i progressi quantitativi e qualitativi realizzati nell'attuazione del programma, gli assi prioritari, le misure e, se del caso, le operazioni o i gruppi di operazioni in relazione ai loro obiettivi specifici e verificabili, con una quantificazione, ove possibile, basata sugli indicatori di cui all'articolo 155, paragrafo 2, lettera d) al livello opportuno. Ove opportuno, nell'ambito della componente «sviluppo delle risorse umane», le statistiche sono ripartite per sesso;

b)

l'attuazione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario e ciascuna misura:

i)

la spesa totale sostenuta dai beneficiari finali e compresa nelle domande di pagamento inviate dal fondo nazionale alla Commissione;

ii)

la spesa totale effettivamente impegnata e pagata dal fondo nazionale con il corrispondente contributo pubblico o pubblico e privato; tale informazione è accompagnata da modelli informatizzati che elencano le operazioni affinché possano essere seguite dall'impegno di bilancio da parte del paese beneficiario fino ai pagamenti finali;

iii)

i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione.

Ove opportuno, l'attuazione finanziaria può essere presentata attraverso i principali settori d'intervento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), e attraverso le regioni in cui è concentrata l'assistenza;

c)

a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa dell'assegnazione nell'ambito del regolamento IPA per la componente «sviluppo regionale», per categorie, in conformità con l'elenco dettagliato che figura nell'accordo di finanziamento;

d)

le misure adottate dalla struttura operativa o dal comitato di controllo settoriale per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, riguardanti segnatamente:

i)

le misure di controllo e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi degli eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma operativo e delle eventuali misure adottate successivamente;

iii)

il ricorso all'assistenza tecnica;

e)

le attività promosse per pubblicizzare il programma e fornire informazioni su di esso, in conformità con l'articolo 62;

f)

ove opportuno per la componente «sviluppo regionale», l'avanzamento e il finanziamento dei progetti di grande entità;

g)

ove opportuno nell'ambito della componente «sviluppo delle risorse umane», una sintesi dell'attuazione delle seguenti misure:

i)

integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;

ii)

le azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale;

iii)

le azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l'inclusione sociale;

iv)

le azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di altre categorie svantaggiate, inclusi i disabili.

Le informazioni di cui alle lettere d) e g) del presente paragrafo non sono incluse, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente.

4.   Le relazioni settoriali sono considerate ammissibili se contengono tutte le opportune informazioni elencate al paragrafo 3. La Commissione informa il coordinatore nazionale IPA e la struttura operativa circa l'ammissibilità della relazione annuale settoriale entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione di quest'ultima.

5.   La Commissione comunica inoltre al coordinatore nazionale IPA e alla struttura operativa il proprio parere sul contenuto della relazione annuale settoriale ammissibile entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. Per la relazione settoriale finale su un programma operativo, tale informazione viene fornita entro un termine massimo di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione ammissibile.

TITOLO IV

COMPONENTE «SVILUPPO RURALE»

CAPO I

Oggetto dell'assistenza e ammissibilità

Sezione 1

Oggetto dell'assistenza

Articolo 170

Ulteriori definizioni per la componente «sviluppo rurale»

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2, si intende per:

1.

«norme comunitarie»: le norme stabilite dalla Commissione nel campo della protezione ambientale, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro;

2.

«zone montane»: le zone di cui all'articolo 50, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (14);

3.

«giovane agricoltore»: un agricoltore che non ha compiuto 40 anni al momento in cui viene adottata la decisione sulla concessione del sostegno e che possiede conoscenze e competenze professionali adeguate.

Articolo 171

Settori e forme di assistenza

1.   L'assistenza fornita nell'ambito di questa componente contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a)

miglioramento dell'efficienza del mercato e attuazione delle norme comunitarie;

b)

azioni preparatorie in vista dell'attuazione di misure agroambientali e di strategie di sviluppo rurale locale;

c)

sviluppo dell'economia rurale.

2.   L'assistenza relativa all'obiettivo di cui alla lettera a) del paragrafo 1, di seguito «asse prioritario 1», viene concessa attraverso le seguenti misure:

a)

investimenti in aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie;

b)

sostegno per la creazione di gruppi di produttori;

c)

investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie.

3.   L'assistenza relativa all'obiettivo di cui alla lettera b) del paragrafo 1, di seguito «asse prioritario 2», viene concessa attraverso le seguenti misure:

a)

azioni finalizzate a migliorare la qualità dell'ambiente e il paesaggio rurale;

b)

elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo rurale locale.

4.   L'assistenza relativa all'obiettivo di cui alla lettera c) del paragrafo 1, di seguito «asse prioritario 3», viene concessa attraverso le seguenti misure:

a)

sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali;

b)

diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali;

c)

miglioramento della formazione.

Sezione 2

Requisiti generali in materia di ammissibilità e intensità degli aiuti

Articolo 172

Ammissibilità delle spese

1.   Oltre ai costi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, i costi di cui al paragrafo 3, lettera c), sono considerati ammissibili nell'ambito di questa componente.

Le misure di assistenza tecnica ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, sono quelle citate all'articolo 182.

2.   Ferme restando le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 3, non sono ammissibili nell'ambito di questa componente le seguenti spese:

a)

l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, piante annuali e le spese di impianto;

b)

eventuali costi di manutenzione, ammortamento e affitto;

c)

eventuali costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per la gestione e attuazione dell'assistenza.

3.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, in caso di investimenti:

a)

le spese ammissibili si limitano alla costruzione o al miglioramento di beni immobili;

b)

l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici (fino a un massimo del loro valore di mercato) sono considerati ammissibili; non sono considerate ammissibili le altre spese connesse al contratto di leasing (tributi, margine del locatore, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, costi assicurativi, ecc.);

c)

le spese generali connesse alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, sono ammissibili fino ad una soglia massima del 12 % di queste ultime.

Le disposizioni dettagliate relative all'attuazione del presente paragrafo vengono definite negli accordi settoriali secondo quanto stabilito all'articolo 7 o negli accordi di finanziamento secondo quanto stabilito all'articolo 8.

4.   I progetti di investimenti rimangono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti comunitari a condizione che, entro cinque anni dal pagamento finale da parte della struttura operativa, non subiscano una modifica sostanziale.

Articolo 173

Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario

1.   Ai fini di questa componente, le spese ammissibili di cui all'articolo 38, paragrafo 1, vengono calcolate sulla base della spesa pubblica secondo quanto definito dall'articolo 2.

2.   In linea di principio, il contributo comunitario non supera il 75 % delle spese ammissibili. Tuttavia, tale soglia viene innalzata:

a)

al 55 % per gli investimenti in aziende agricole realizzati da giovani agricoltori;

b)

al 60 % per gli investimenti in aziende agricole situate in zone di montagna;

c)

al 65 % per gli investimenti in aziende agricole in zone di montagna realizzati da giovani agricoltori;

d)

al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 4, lettera d), e per gli investimenti in aziende agricole per attuare la direttiva 91/676/CEE (15) del Consiglio, subordinatamente all'esistenza di una strategia nazionale per la sua attuazione;

e)

al 100 % per gli investimenti in infrastrutture che non sono tali da generare entrate nette sostanziali;

f)

al 100 % per le misure di cui all'articolo 182.

3.   Nel determinare il tasso di spesa pubblica ai fini del paragrafo 3 si tiene conto dell'aiuto nazionale per agevolare l'accesso ai prestiti concessi senza alcun contributo comunitario fornito nell'ambito del regolamento IPA.

4.   In linea di principio, la spesa pubblica non supera il 50 % del costo totale ammissibile dell'investimento. Tuttavia, tale soglia viene innalzata:

a)

all'80 % per le misure coperte dall'asse prioritario 2 di cui all'articolo 171, paragrafo 3;

b)

all'80 % nel caso delle attività coperte dall'articolo 182, se tali attività non vengono decise su iniziativa della Commissione;

c)

al 100 % nel caso delle attività coperte dall'articolo 182, se tali attività vengono decise su iniziativa della Commissione;

d)

all'85 % nel caso dei progetti di investimenti realizzati nelle regioni in cui la Commissione stabilisce che hanno avuto luogo disastri naturali eccezionali.

Sezione 3

Ammissibilità e requisiti specifici per l'assistenza nell'ambito dell'asse prioritario 1

Articolo 174

Investimenti in aziende agricole

1.   L'assistenza di cui all'articolo 171, paragrafo 2, lettera a), viene concessa per gli investimenti materiali e immateriali in aziende agricole finalizzati ad allinearle alle norme comunitarie e a migliorare il loro rendimento generale.

2.   L'assistenza nell'ambito di questa misura può essere concessa alle aziende agricole:

a)

di cui può essere dimostrata una prospettiva di redditività economica al termine della realizzazione dell'investimento;

b)

che, al momento in cui viene presa la decisione di concedere il sostegno, rispettano i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale in materia di protezione ambientale, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), qualora i requisiti nazionali minimi basati sulle norme comunitarie siano stati introdotti recentemente al momento della ricezione della domanda, l'assistenza può essere concessa a prescindere dal mancato rispetto di tali requisiti, a condizione che l'azienda rispetti i nuovi requisiti entro la fine della realizzazione dell'investimento.

Inoltre, la Commissione può, sulla base di una richiesta debitamente giustificata da parte del paese beneficiario, concedere una deroga al paragrafo 2, lettera b), per il mancato rispetto dei requisiti nazionali minimi basati sulle norme comunitarie introdotti nella legislazione nazionale fino ad un anno prima della data di presentazione della domanda.

4.   L'assistenza può essere concessa a condizione che gli investimenti soddisfino le pertinenti norme comunitarie alla fine della loro realizzazione.

5.   I paesi beneficiari fissano i limiti dell'investimento totale ammissibile a beneficiare dell'assistenza. Essi stabiliscono adeguate norme riguardanti le conoscenze e le competenze professionali che gli agricoltori devono possedere per poter accedere all'assistenza.

Articolo 175

Sostegno per la creazione di associazioni di produttori

1.   L'assistenza di cui all'articolo 171, paragrafo 2, lettera b), può essere concessa per promuovere la costituzione di associazioni di produttori e agevolarne il funzionamento amministrativo al fine di:

a)

adattare la produzione dei membri delle associazioni di produttori alle esigenze del mercato;

b)

immettere congiuntamente le merci sul mercato, incluse le attività di preparazione delle vendite, centralizzazione delle stesse e fornitura ad acquirenti all'ingrosso;

c)

fissare norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare attenzione al raccolto e alla disponibilità.

2.   L'assistenza nell'ambito di questa misura non viene concessa alle associazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dalla competente autorità nazionale del paese beneficiario prima del 1o gennaio 2007 e/o prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 184.

Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori non possono essere considerate come associazioni di produttori.

3.   L'assistenza viene concessa in rate forfettarie annuali per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'associazione di produttori è stata riconosciuta. Essa è calcolata in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e soddisfa i seguenti requisiti:

a)

nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, ammonta rispettivamente al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % del valore della produzione commercializzata, limitatamente a 1 milione di euro;

b)

nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, ammonta rispettivamente al 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % e 1,5 % del valore della produzione commercializzata superiore a 1 milione di euro;

c)

è soggetta, per ogni associazione di produttori, a un massimale di

100 000 euro per il primo anno,

100 000 euro per il secondo anno,

80 000 euro per il terzo anno,

60 000 euro per il quarto anno,

50 000 euro per il quinto anno,

Articolo 176

Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca

1.   L'assistenza di cui all'articolo 171, paragrafo 2, lettera c), viene concessa per gli investimenti materiali e immateriali nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca di cui all'allegato I del trattato. Tale assistenza mira ad aiutare le imprese ad allinearsi alle norme comunitarie e a migliorare il loro rendimento generale. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio.

2.   L'assistenza nell'ambito di questa misura può essere concessa per gli investimenti nelle imprese:

a)

di cui può essere dimostrata una prospettiva di redditività economica al termine della realizzazione dell'investimento;

b)

che, al momento in cui viene presa la decisione di concedere il sostegno, rispettano i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale in materia di protezione ambientale, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), qualora i requisiti nazionali minimi basati sulle norme comunitarie siano stati introdotti recentemente al momento della ricezione della domanda, l'assistenza può essere concessa a prescindere dal mancato rispetto di tali requisiti, a condizione che l'azienda rispetti i nuovi requisiti entro la fine della realizzazione dell'investimento.

Inoltre, la Commissione può, sulla base di una richiesta debitamente giustificata da parte del paese beneficiario, concedere una deroga al paragrafo 2, lettera b), per il mancato rispetto dei requisiti nazionali minimi basati sulle norme comunitarie introdotti nella legislazione nazionale fino ad un anno prima della data di presentazione della domanda.

4.   L'assistenza può essere concessa per gli investimenti nelle strutture che fanno parte di imprese:

a)

con meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un bilancio annuo complessivo non superiore a 43 milioni di euro, dando priorità agli investimenti finalizzati ad allineare la struttura alle pertinenti norme comunitarie; o

b)

con meno di 750 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 200 milioni di euro, laddove l'obiettivo degli investimenti è allineare la struttura alle pertinenti norme comunitarie.

5.   La Commissione può, sulla base di una richiesta debitamente giustificata da parte del paese beneficiario, decidere che l'assistenza può essere concessa anche a imprese non contemplate dal paragrafo 4 per investimenti necessari a conformarsi a norme comunitarie specifiche che implicano investimenti particolarmente onerosi. Tale sostegno può essere concesso soltanto alle imprese identificate nel piano nazionale per allinearsi alle norme comunitarie intese specificatamente a rendere la struttura conforme nella sua interezza alle pertinenti norme comunitarie. In tali casi l'assistenza viene concessa a metà del tasso di contributo disponibile per le imprese contemplate dal paragrafo 4.

6.   I paesi beneficiari fissano i limiti per gli investimenti totali ammissibili a beneficiare del sostegno nell'ambito di questa misura.

7.   L'assistenza agli investimenti nelle imprese di cui al paragrafo 4, lettera a), viene concessa a condizione che essi soddisfino le pertinenti norme comunitarie alla fine della loro realizzazione.

Sezione 4

Ammissibilità e requisiti specifici nell'ambito dell'asse prioritario 2

Articolo 177

Preparativi per l'attuazione delle azioni riguardanti l'ambiente e il paesaggio rurale

1.   Per preparare i paesi beneficiari all'attuazione delle azioni previste dall'asse 2 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, l'assistenza di cui all'articolo 171, paragrafo 3, lettera a), viene concessa a progetti pilota contemplati dagli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

2.   Tali azioni mirano a sviluppare esperienze concrete di attuazione di azioni per il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale, sia a livello amministrativo che di azienda agricola.

Articolo 178

Preparazione e attuazione di strategie di sviluppo rurale locale

1.   L'assistenza di cui all'articolo 171, paragrafo 3, lettera b), viene concessa in conformità con l'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

2.   L'assistenza fornisce sostegno alle seguenti attività:

a)

attuazione dei progetti di cooperazione in conformità con le priorità di cui articolo 171, paragrafo 1, e ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

b)

gestione di partenariati pubblico-privati, noti anche come «gruppi d'azione locale», acquisizione di competenze e attività di sensibilizzazione e eventi di promozione per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 171, paragrafo 1.

3.   Le disposizioni dettagliate riguardanti l'attuazione di questa misura vengono concordate con il paese beneficiario. Esse sono in linea con le pertinenti norme applicabili al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Sezione 5

Ammissibilità e requisiti specifici nell'ambito dell'asse prioritario 3

Articolo 179

Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali

1.   L'assistenza di cui all'articolo 171, paragrafo 4, lettera a), può essere fornita agli investimenti finalizzati a migliorare e sviluppare le infrastrutture rurali mediante le seguenti azioni:

a)

affrontare le disparità regionali e migliorare l'attrattività delle zone rurali agli occhi dei privati e degli imprenditori;

b)

creare le condizioni per lo sviluppo delle economie locali.

2.   Viene data priorità agli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla gestione dei rifiuti, all'accesso locale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e alle infrastrutture per la lotta contro gli incendi laddove sussiste il rischio di incendi forestali.

3.   Laddove sono state definite le strategie di sviluppo rurale locale di cui all'articolo 171, paragrafo 3, lettera b), gli investimenti promossi ai sensi di questo articolo devono essere in linea con esse.

Articolo 180

Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali

1.   L'assistenza di cui all'articolo 171, paragrafo 4, lettera b), può essere fornita agli investimenti finalizzati a diversificare e sviluppare le attività economiche rurali mediante le seguenti azioni:

a)

aumento dell'attività economica;

b)

creazione di opportunità di lavoro;

c)

diversificazione delle attività non agricole.

2.   Viene data priorità agli investimenti connessi alla creazione e allo sviluppo delle microimprese e delle piccole imprese, delle attività artigianali e del turismo rurale al fine di promuovere l'imprenditorialità e sviluppare il tessuto economico.

3.   Laddove sono state definite le strategie di sviluppo rurale locale di cui all'articolo 171, paragrafo 3, lettera b), gli investimenti promossi ai sensi di questo articolo devono essere in linea con esse.

Articolo 181

Miglioramento della formazione

1.   L'assistenza può essere concessa per contribuire a migliorare le conoscenze e le competenze professionali del personale impegnato nel settore agricolo, alimentare e forestale e degli altri attori economici che operano nei settori coperti da questa componente.

L'assistenza non viene concessa ai corsi di istruzione o formazione che fanno parte dei normali programmi o sistemi di istruzione a livello secondario o a livelli superiori.

2.   I paesi beneficiari elaborano una strategia di formazione per l'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 1. La strategia comprende una valutazione critica delle strutture di formazione esistenti e un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di formazione. Essa stabilisce inoltre una serie di criteri per la selezione degli organismi di formazione.

Sezione 6

Assistenza tecnica

Articolo 182

Portata e attuazione

1.   L'assistenza può essere concessa per le attività di preparazione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo necessarie per l'attuazione del programma. Tali misure comprendono segnatamente:

a)

riunioni ed altre attività necessarie per lo svolgimento delle funzioni del comitato di controllo settoriale per questa componente, come ad esempio gli studi appaltati e realizzati mediante l'aiuto di esperti;

b)

campagne pubblicitarie e di informazione;

c)

servizi di traduzione e interpretariato su richiesta della Commissione, esclusi quelli richiesti in base all'applicazione degli accordi quadro, settoriali e di finanziamento;

d)

visite e seminari;

e)

attività riguardanti la preparazione di misure nell'ambito del programma per garantire la loro efficacia, ivi comprese le misure la cui applicazione è prevista in una fase successiva;

f)

la valutazione intermedia del programma;

g)

la creazione e gestione di una rete nazionale per coordinare le attività sviluppate a norma dell'articolo 178 e di una futura rete nazionale di sviluppo rurale in conformità con l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

2.   Il comitato di controllo settoriale per questa componente viene consultato in merito alle attività di assistenza tecnica. Ciascuna attività viene approvata dal presidente del comitato di controllo settoriale prima della sua attuazione.

3.   Ciascuna visita e ciascun seminario di cui al paragrafo 1, lettera d), non organizzati su iniziativa della Commissione richiedono la presentazione di una relazione scritta al comitato di controllo settoriale per questa componente.

Articolo 183

Rete europea per lo sviluppo rurale

I paesi beneficiari, le organizzazioni in essi presenti e le amministrazioni dei paesi beneficiari attive nel settore dello sviluppo rurale hanno accesso alla rete europea per lo sviluppo rurale istituita dall'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Le pertinenti disposizioni dettagliate vengono concordate insieme ai paesi beneficiari.

CAPO II

Programmazione

Articolo 184

Programmi

1.   Le misure nell'ambito della componente «sviluppo rurale» formano l'oggetto di un programma elaborato a livello nazionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (di seguito «il programma») che copre l'intero periodo dell'attuazione del regolamento IPA. Il programma viene preparato dalle competenti autorità designate dal paese beneficiario e viene presentato alla Commissione previa consultazione delle opportune parti interessate.

2.   Ciascun programma comprende:

a)

una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, i principali risultati delle azioni intraprese in precedenza con l'assistenza della Comunità e degli altri organismi di assistenza bilaterale o multilaterale, le risorse finanziarie impiegate e la valutazione dei risultati disponibili;

b)

una descrizione della strategia nazionale di sviluppo rurale proposta, basata su un'analisi dell'attuale situazione nelle aree rurali, su un'analisi approfondita dei settori in questione e su pareri di esperti indipendenti. È richiesta la descrizione della strategia di formazione esistente di cui all'articolo 181, paragrafo 2. La strategia nazionale di sviluppo rurale comprende anche obiettivi quantificati, che specificano per ciascun asse prioritario di cui all'articolo 171, paragrafo 1, gli opportuni indicatori di controllo e valutazione;

c)

una spiegazione di come l'approccio strategico globale e le strategie settoriali identificate nei documenti indicativi di programmazione pluriennale vengono tradotti in azioni specifiche all'interno della componente «sviluppo rurale»;

d)

una tabella finanziaria generale indicativa, che reca una sintesi delle previste risorse finanziarie nazionali, comunitarie e, ove opportuno, private, corrispondenti alle singole misure di sviluppo rurale nonché del tasso di cofinanziamento comunitario per asse;

e)

una descrizione delle misure scelte dall'articolo 171, tra cui:

la definizione dei beneficiari finali,

la portata geografica,

i criteri di ammissibilità,

i criteri di classificazione per la selezione dei progetti,

gli indicatori di controllo,

gli indicatori quantificati riguardanti gli obiettivi;

f)

una descrizione della struttura operativa per l'attuazione del programma, ivi compresi il controllo e la valutazione;

g)

i nomi delle autorità e degli organismi responsabili dell'esecuzione del programma;

h)

i risultati delle consultazioni e i provvedimenti adottati allo scopo di coinvolgere le autorità e gli organismi competenti, nonché le opportune parti economiche, sociali e ambientali;

i)

i risultati e le raccomandazioni della valutazione ex ante del programma, ivi compresa una descrizione dettagliata del seguito dato dai paesi beneficiari alle raccomandazioni.

3.   Nei loro programmi i paesi beneficiari assicurano che venga data priorità alle misure finalizzate ad attuare le norme comunitarie e a migliorare l'efficienza del mercato e a quelle tese a creare nuove opportunità di occupazione nelle zone rurali.

4.   Nel loro programma i paesi beneficiari assicurano il rispetto delle disposizioni del documento indicativo di programmazione pluriennale.

5.   Salvo altrimenti convenuto con la Commissione, i paesi beneficiari presentano le loro proposte di programma al più tardi entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 185

Adozione e modifica dei programmi

1.   I programmi nell'ambito della componente «sviluppo rurale» vengono adottati dalla Commissione entro sei mesi dalla presentazione della proposta di programma, a condizione che siano disponibili tutte le informazioni pertinenti. In particolare, la Commissione esamina la proposta di programma per valutarne la conformità al presente regolamento.

2.   Se necessario, il programma può essere modificato per tener conto dei seguenti elementi:

a)

nuovi dati importanti e risultati dell'attuazione delle azioni in questione, compresi quelli del controllo e della valutazione, nonché l'esigenza di correggere gli importi dell'aiuto disponibile;

b)

i progressi compiuti dal paese beneficiario sulla via dell'adesione secondo quanto indicato nei principali documenti sull'adesione, ivi compreso il documento indicativo di programmazione pluriennale.

3.   Tutte le proposte di modifica vengono presentate dal paese beneficiario alla Commissione, sono debitamente giustificate e comprendono le seguenti informazioni:

a)

i motivi della proposta di modifica;

b)

i previsti effetti della modifica;

c)

le versioni modificate delle tabelle finanziarie e di quelle relative alle misure, laddove le modifiche proposte sono di natura finanziaria.

4.   Le modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento IPA comprendono le modifiche che implicano cambiamenti nelle ripartizioni finanziarie tra gli assi prioritari ai sensi dell'articolo 171, paragrafo 1, o del tasso di cofinanziamento per asse o l'inclusione di nuove misure.

5.   La Commissione può chiedere ai paesi beneficiari di presentare una proposta di modifica del programma laddove è stata modificata la pertinente legislazione comunitaria.

CAPO III

Attuazione

Sezione 1

Principi e gestione finanziaria

Articolo 186

Principi di attuazione

1.   L'attuazione di questa componente viene eseguita dai paesi beneficiari mediante una gestione decentrata senza i controlli ex ante di cui all'articolo 18.

2.   Ulteriori disposizioni possono essere stabilite negli accordi settoriali e di finanziamento di cui agli articoli 7 e 8.

Le disposizioni sono in linea con le pertinenti norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale negli Stati membri.

Articolo 187

Calcolo dei pagamenti

In deroga all'articolo 44, il contributo comunitario ai programmi di questa componente si calcola applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di finanziamento per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile certificata in ciascuna dichiarazione di spesa, nei limiti del contributo massimo associato a ciascun asse prioritario.

Articolo 188

Prefinanziamento

1.   Ai fini della presente componente, i pagamenti relativi al prefinanziamento possono ammontare al 30 % del contributo comunitario per i primi tre anni del programma in questione. In funzione della disponibilità degli stanziamenti di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due o più rate.

2.   Qualora gli importi pagati per il prefinanziamento di cui al paragrafo 1 non fossero sufficienti a garantire il pagamento puntuale delle richieste dei beneficiari finali, tali importi possono essere aumentati in base alle disposizioni contenute negli accordi settoriali o di finanziamento nel corso del periodo di attuazione per far fronte a tali esigenze, a condizione che l'importo cumulato dei pagamenti per il prefinanziamento non superi il 30 % del contributo comunitario per i tre anni più recenti, secondo quanto stabilito nella decisione di finanziamento che adotta i programmi pluriennali.

3.   La Commissione paga la prima quota di prefinanziamento quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1. Quote aggiuntive possono essere pagate su richiesta del paese beneficiario in conformità con i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 189

Liquidazione dei conti

Disposizioni dettagliate relative alla liquidazione dei conti vengono definite negli accordi settoriali e di finanziamento di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. Esse sono in linea con le pertinenti norme applicabili al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (16) e dai regolamenti recanti disposizioni dettagliate di applicazione dello stesso. In particolare, esse possono prevedere la consultazione del comitato dei Fondi agricoli.

Articolo 190

Criteri per le rettifiche finanziarie

In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, la Commissione applica, a seconda dei risultati, delle rettifiche forfettarie, puntuali o basate su un'estrapolazione dei risultati.

Sezione 2

Valutazione e controllo

Articolo 191

Valutazioni ex ante, intermedie ed ex post

1.   In conformità con l'articolo 57, il programma è oggetto di una valutazione ex ante, ex post e, ove opportuno, intermedia, eseguita da valutatori indipendenti sotto la responsabilità del paese beneficiario.

2.   La valutazioni esaminano l'attuazione del programma dal punto di vista della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 12 del regolamento IPA.

3.   Disposizioni dettagliate relative a tali valutazioni vengono definite negli accordi settoriali o di finanziamento di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. Tali modalità sono in linea con le pertinenti norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale negli Stati membri.

Articolo 192

Comitato di controllo settoriale

1.   Il paese beneficiario istituisce un comitato di controllo settoriale in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 59.

2.   Il comitato di controllo settoriale è composto dai rappresentanti delle autorità e degli organismi competenti e dalle opportune parti economiche, sociali e ambientali. Il comitato di controllo settoriale elabora e adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato di controllo settoriale è presieduto da un rappresentante del paese beneficiario. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di controllo settoriale.

4.   L'avanzamento, l'efficienza e l'efficacia del programma in relazione ai suoi obiettivi vengono misurati mediante indicatori riguardanti la situazione di base nonché l'esecuzione finanziaria, gli effetti, i risultati e l'impatto dei programmi.

Articolo 193

Relazioni annuali settoriali

1.   Nell'ambito di questa componente, le relazioni annuali settoriali di cui all'articolo 61, paragrafo 1, vengono trasmesse alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA entro sei mesi dalla fine di ogni anno solare completo di attuazione del programma.

a)

Tali relazioni contengono informazioni riguardanti i progressi nell'attuazione e in particolare la realizzazione degli obiettivi fissati, i problemi incontrati nella gestione del programma e le misure adottate, l'esecuzione finanziaria e le attività di controllo e valutazione svolte.

b)

Le relazioni annuali settoriali vengono esaminate dal comitato di controllo settoriale prima di essere inviate.

2.   Una relazione annuale settoriale viene inviata, dopo essere stata esaminata dal comitato di controllo settoriale, alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA al più tardi nei sei mesi successivi alla data finale di ammissibilità della spesa nell'ambito del programma.

Articolo 194

Ulteriori disposizioni riguardanti il controllo e l'invio di relazioni

Negli accordi settoriali e di finanziamento di cui agli articoli 7 e 8 possono essere fissate ulteriori disposizioni riguardanti il controllo e l'invio di relazioni. Tali disposizioni sono conformi alle pertinenti norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale negli Stati membri.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 195

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

(4)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

(5)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

(6)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1.

(7)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(9)  GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(11)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(12)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(13)  GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

(14)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(15)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(16)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

CRITERI DI ACCREDITAMENTO

Elenco standard dei settori e dei relativi requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

1.   Controllo (creazione e gestione dell'organizzazione e del personale)

a)

Politiche in materia di etica e integrità

garantire che la cultura dell'organizzazione richiesta dagli alti dirigenti sia compresa da tutta l'organizzazione;

b)

gestione e segnalazione delle irregolarità

garantire che le eventuali irregolarità riscontrate alla base dell'organizzazione siano opportunamente segnalate e affrontate, proteggendo anche gli autori di tali segnalazioni;

c)

pianificazione, assunzione, formazione e valutazione del personale (ivi compresa la gestione dei posti sensibili)

garantire la presenza di un organico adeguato e di qualità a tutti i livelli;

d)

funzioni sensibili e conflitti di interesse

garantire l'individuazione del personale assegnato ai «posti sensibili» (ossia i posti nei quali un membro del personale può essere esposto a influenze inopportune per la natura dei sui contatti con terzi e per le informazioni di cui dispone),

garantire che vengano eseguiti opportuni controlli sui posti sensibili (ricorrendo, ove opportuno, ai sistemi di rotazione),

garantire la presenza di procedure per identificare ed evitare i conflitti di interesse;

e)

creazione delle basi giuridiche per gli organismi e le persone

garantire che gli organismi e le persone siano in possesso della piena autorità giuridica per espletare le proprie funzioni;

f)

determinazione ufficiale delle regole di trasparenza, delle responsabilità, delle deleghe delle responsabilità e di tutti i relativi poteri necessari per le varie funzioni e posizioni all'interno dell'organizzazione:

garantire che nessun membro del personale abbia dubbi sulla portata delle sue responsabilità. Per gli impegni o i pagamenti impegnati a favore di terzi, è opportuno attribuire la responsabilità di tutti gli aspetti della transazione ad un unico dirigente,

aggiornamento e conoscenza dei mandati, delle mansioni, ecc.

2.   Pianificazione/gestione dei rischi (pianificazione degli interventi)

a)

Identificazione, valutazione e gestione dei rischi

garantire l'identificazione e la gestione dei rischi e in particolare l'applicazione di adeguati controlli in tutti i settori, in funzione dell'importanza dei diversi rischi che essi limitano;

b)

definizione degli obiettivi e assegnazione delle risorse a fronte degli stessi

garantire che vengano fissati a tutti i livelli obiettivi adeguati (e misurabili) in termini di risultati e di impatto e che tali obiettivi siano compresi da tutti i membri dell'organizzazione,

garantire l'assegnazione di adeguate risorse a fronte di tali obiettivi, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria,

garantire che vi sia chiarezza in merito alla responsabilità di tali obiettivi;

c)

pianificazione del processo di attuazione

garantire una chiara pianificazione delle misure adottate per realizzare gli obiettivi, ivi compresi i tempi e le responsabilità di ciascuna misura e, ove opportuno, le analisi del percorso critico (critical path analyses).

3.   Attività di controllo (attuazione degli interventi)

a)

Procedure di verifica

garantire il doppio controllo di tutte le fasi delle transazioni (ex ante e, ove opportuno, ex post);

b)

procedure di supervisione mediante una gestione trasparente delle funzioni delegate ai subalterni (ivi comprese le dichiarazioni annuali di affidabilità da parte dei subalterni)

garantire che la responsabilità sia accompagnata da una supervisione attiva e non considerata semplicemente come un concetto passivo o teorico;

c)

norme per ciascun tipo di appalto o procedura di sovvenzione

garantire un adeguato quadro giuridico per tutte le procedure di impegno di questo tipo;

d)

procedure (ivi comprese le liste di controllo) per ciascuna fase dell'appalto o della sovvenzione (ad esempio specifiche tecniche, comitati di valutazione, segnalazione di eccezioni, ecc.)

garantire che ciascun membro del personale abbia un'idea chiara delle proprie responsabilità in questi settori;

e)

norme e procedure in materia di pubblicità

garantire che siano soddisfatti i requisiti della Commissione in questo settore;

f)

procedure di pagamento (ivi comprese le procedure per la conferma dei risultati e/o delle condizioni di ammissibilità, ove necessario «sul posto»).

garantire che i pagamenti vengano effettuati soltanto per domande di pagamento giustificate che soddisfano tutti i requisiti contrattuali;

g)

procedure per controllare l'erogazione del cofinanziamento

garantire che siano soddisfatti i requisiti della Commissione in questo settore;

h)

procedure di bilancio per garantire la disponibilità dei fondi (ivi compresi i fondi necessari per portare avanti l'attuazione qualora la Commissione dovesse ritardare o negare il finanziamento)

garantire che l'autorità nazionale possa adempiere i suoi impegni contrattuali locali a prescindere dai ritardi o dalle interruzioni nei finanziamenti della Commissione;

i)

procedure per garantire la continuità delle operazioni

garantire che vengano individuati i rischi significativi per la continuità (ad esempio riguardanti la perdita di dati, l'assenza di persone, ecc.) e che vengano attuati, ove possibile, piani di emergenza;

j)

procedure contabili

garantire una contabilità completa e trasparente sulla base di principi contabili approvati;

k)

procedure di riconciliazione

garantire che, ove possibile, i saldi contabili siano riconciliati a fronte delle informazioni fornite da terzi;

l)

segnalare le eccezioni, ivi comprese le eccezioni alle normali procedure approvate agli opportuni livelli, le eccezioni non approvate e gli eventuali problemi a livello di controlli

garantire che le variazioni rispetto alle normali prassi siano sempre registrate ed esaminate agli opportuni livelli;

m)

procedure di sicurezza (in campo informatico e in altri campi)

garantire che le attività e i dati siano protetti da interferenze o da danni materiali;

n)

procedure di archiviazione

garantire la disponibilità dei documenti, perlomeno ai fini dell'esame da parte della Commissione nel corso dei previsti periodi durante i quali devono essere conservati;

o)

separazione delle funzioni

garantire che nel corso della stessa transazione vengano assegnate diverse funzioni a diversi membri del personale per assicurare che vengano eseguiti alcuni controlli incrociati;

p)

segnalare le carenze nei controlli interni

garantire che tutte le carenze sul fronte dei controlli interni individuate da qualsiasi fonte e gli interventi della direzione siano registrati e siano oggetto di ulteriori misure.

4.   Attività di controllo (supervisione degli interventi)

a)

Audit interni, ivi compresa la gestione delle relazioni di audit e delle raccomandazioni (NB: diverse dalle attività di controllo e dalla supervisione della gestione)

garantire che agli alti dirigenti vengano fornite alcune analisi indipendenti del funzionamento dei loro sistemi a livelli subordinati. Possono implicare alcune verifiche ex post delle transazioni, ma dovrebbero concentrarsi maggiormente sull'efficacia e l'efficienza del sistema e dell'organizzazione;

b)

valutazione

garantire che gli alti dirigenti ricevano informazioni riguardanti la valutazione dell'impatto degli interventi (oltre alle altre informazioni che ricevono sulla legittimità, la regolarità e le procedure operative).

5.   Comunicazione (garantire che tutte le parti ricevano le informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo)

Riunioni di coordinamento periodiche tra i diversi organismi ai fini dello scambio di informazioni su tutti gli aspetti della pianificazione e dell'attuazione, ad esempio:

i)

relazioni periodiche sullo stato di pianificazione dei programmi e dei progetti;

ii)

relazioni periodiche sull'attuazione dei progetti rispetto al piano di attuazione

procedure di assegnazione dei contratti (tra cui)

avanzamento dei singoli appalti rispetto al piano,

analisi sistematica degli errori segnalati a tutti i livelli (ad esempio da parte dei verificatori, dei responsabili dei controlli ex ante, dei revisori, ecc.),

attuazione dei contratti,

costo dei controlli a fronte dei vantaggi;

iii)

relazioni periodiche a tutti gli opportuni livelli sull'efficienza e l'efficacia del controllo interno

garantire che tutto il personale a tutti i livelli riceva periodicamente informazioni adeguate per far fronte alle proprie responsabilità.