ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 169

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
29 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 733/2007 del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativo all’attuazione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

1

 

*

Regolamento (CE) n. 734/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia

5

 

*

Regolamento (CE) n. 735/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

6

 

 

Regolamento (CE) n. 736/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

8

 

*

Regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze ( 1 )

10

 

*

Regolamento (CE) n. 738/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell’ambito del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2006/2007

19

 

*

Regolamento (CE) n. 739/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 493/2006 recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

22

 

*

Regolamento (CE) n. 740/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1994/2006 recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

24

 

 

Regolamento (CE) n. 741/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

27

 

 

Regolamento (CE) n. 742/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, recante decisione di non concedere restituzioni all’esportazione per il burro nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

30

 

 

Regolamento (CE) n. 743/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

31

 

 

Regolamento (CE) n. 744/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

33

 

 

Regolamento (CE) n. 745/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

35

 

 

Regolamento (CE) n. 746/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

36

 

 

Regolamento (CE) n. 747/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

39

 

 

Regolamento (CE) n. 748/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

41

 

 

Regolamento (CE) n. 749/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

42

 

 

Regolamento (CE) n. 750/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

46

 

 

Regolamento (CE) n. 751/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

47

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/40/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

49

 

*

Direttiva 2007/41/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

51

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/444/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

53

Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

55

 

 

2007/445/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2007, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE

58

 

 

Commissione

 

 

2007/446/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 giugno 2007, relativa alla partecipazione della Commissione delle Comunità europee al forum internazionale sui biocarburanti

63

 

 

2007/447/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica per la seconda volta la decisione 2005/263/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada [notificata con il numero C(2007) 2587]  ( 1 )

64

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2007/448/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e abroga le posizioni comuni 2006/380/PESC e 2006/1011/PESC

69

 

*

Decisione 2007/449/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007, che attua la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/1


REGOLAMENTO (CE) N. 733/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2007

relativo all’attuazione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con decisione 2007/444/CE, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe perciò essere modificato e integrato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte (Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie) del regolamento (CEE) n. 2658/87, vanno modificati i contingenti tariffari e i volumi, come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).

(2)  Cfr. pag. 53 la presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

In deroga alle regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengano indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

PARTE TERZA

Allegati tariffari

Codice NC

Descrizione

Aliquota del dazio

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli

Un contingente tariffario assegnato a un paese (Canada) di 4 624 t con un dazio contingentale di 233-434 EUR/t

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Lombi e prosciutti disossati della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

0207 14 10

Pezzi disossati di galli e galline «pollame domestico», congelati

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

 

Pezzi di tacchino, congelati

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

0207 27 10

disossati

0207 27 20

metà o quarti

0207 27 80

Altri

0402 10 19

Latte scremato in polvere

Attuato con regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 1)

2204 29 65

2204 29 75

Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 13 % in volume, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

Attuato con regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 1)

2204 21 79

2204 21 80

Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 13 % in volume, presentati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri

Attuato con regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 1)

2205 90 10

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 18 % in volume, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

Attuato con regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 1)

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

1003 00

Orzo

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

1001 90 99

Grano tenero

Accrescimento di 853 tonnellate del contingente tariffario comunitario già assegnato al Canada con un dazio contingentale di 12 EUR/t

1005 90 00

1005 10 90

Granturco

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

Alimenti per cani o gatti

Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1)

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 95

2309 90 99

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Aumento di 2 700 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario con un dazio contingentale del 7 %

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/5


REGOLAMENTO (CE) N. 734/2007 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per le misure d’intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, le norme di base del finanziamento comunitario sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 (2), in particolare per quanto concerne il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese derivanti dalla mobilizzazione dei fondi necessari per l’acquisto dei prodotti all’intervento, la valutazione delle scorte da riportare da un esercizio all’altro e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni materiali di ammasso.

(2)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, le spese per interessi sostenute dagli Stati membri per mobilizzare i fondi utilizzati per l’acquisto dei prodotti all’intervento pubblico sono finanziate dalla Comunità secondo un tasso d’interesse uniforme.

(3)

Può succedere che in alcuni Stati membri il finanziamento necessario all’acquisto dei prodotti agricoli all’intervento pubblico sia possibile solo a tassi d’interesse sensibilmente superiori al tasso d’interesse uniforme.

(4)

In tali casi, qualora il tasso d’interesse medio, nel corso del terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d’interesse uniforme da parte della Commissione, sia superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme per uno Stato membro determinato, occorre prevedere l’applicazione di un meccanismo correttore. È opportuno tuttavia che tale tasso d’interesse medio resti parzialmente a carico dello Stato membro allo scopo di spronarlo a cercare il metodo di finanziamento meno costoso.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1883/78.

(6)

È necessario che tale modifica della regolamentazione sia effettuata per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 e sia applicata a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, se il tasso d’interesse medio sopportato da uno Stato membro, nel corso del terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d’interesse uniforme da parte della Commissione, è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme, per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la Commissione può coprire, per il finanziamento delle spese d’interesse sostenute da questo Stato membro, l’importo corrispondente al tasso d’interesse sostenuto dallo Stato membro meno il tasso d’interesse uniforme.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle spese sostenute a partire dal 1o ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/6


REGOLAMENTO (CE) N. 735/2007 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le misure relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, istituite dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (2), prevedono per il mercato interno un regime di intervento il cui obiettivo è, in particolare, di stabilizzare i mercati e di garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola operante nel settore.

(2)

L’applicazione del regime in parola nel corso delle campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006 ha determinato l’accumulo di scorte di intervento di granturco molto elevate, il cui smercio sul mercato comunitario e mondiale si rivela particolarmente difficile, soprattutto a causa dell’ubicazione di dette scorte. Il granturco è inoltre un cereale la cui conservazione è problematica e la cui commercializzazione diviene più difficile man mano che aumenta la durata dello stoccaggio, poiché la qualità subisce un’alterazione progressiva.

(3)

Nel corso del 2006 si è constatato che il regime di intervento utilizzato durante tali periodi non ha permesso di conseguire gli obiettivi perseguiti, in particolare per quanto riguarda la situazione dei produttori di granturco in alcune regioni della Comunità. Infatti, in tali regioni il regime di intervento è divenuto uno sbocco alternativo allo smercio diretto dei prodotti sul mercato, benché il prezzo effettivamente ottenuto dai produttori sopraccitati per il granturco raccolto sia risultato spesso inferiore al prezzo d’intervento.

(4)

In queste condizioni il ruolo di rete di sicurezza per il quale il regime d’intervento è stato istituito, per quanto riguarda il granturco, è snaturato, impedendo così che la produzione si orienti in base alle necessità del mercato.

(5)

Il mantenimento del regime di intervento nello stato attuale rischia quindi di determinare un nuovo aumento delle scorte di intervento di granturco, senza peraltro apportare benefici ai produttori interessati.

(6)

L’adozione di misure adeguate è pertanto necessaria per garantire il buon funzionamento del mercato comunitario dei cereali. A tal fine, la fissazione delle quantità ammissibili all’intervento per il granturco ad una quantità globale massima per la Comunità rispettivamente di 1 500 000 e di 700 000 tonnellate per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 e la riduzione di tale quantità a 0 tonnellate a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010 risulta la misura più adeguata alla luce dei suddetti elementi e degli sbocchi esistenti sul mercato interno e mondiale per i produttori.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1784/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, le quantità di granturco acquistate dagli organismi di intervento sono limitate alle seguenti quantità massime:

1 500 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

700 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

0 tonnellate a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  Parere espresso il 24 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).


29.6.2007   

IT

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L 169/8


REGOLAMENTO (CE) N. 736/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

33,8

MK

39,3

TR

91,9

ZZ

55,0

0707 00 05

JO

159,1

TR

111,2

ZZ

135,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

88,0

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

57,4

ZA

62,3

ZZ

59,9

0808 10 80

AR

97,8

BR

84,6

CL

79,4

CN

89,8

CO

90,0

NZ

99,0

US

130,0

UY

51,0

ZA

96,9

ZZ

90,9

0809 10 00

TR

177,4

ZZ

177,4

0809 20 95

TR

286,0

US

525,9

ZZ

406,0

0809 40 05

IL

171,6

ZZ

171,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.6.2007   

IT

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L 169/10


REGOLAMENTO (CE) N. 737/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2007

che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE prevede che, a richiesta, l’iscrizione di una sostanza può essere rinnovata una o più volte per periodi non superiori, ciascuna volta, a 10 anni.

(2)

La Commissione ha ricevuto da taluni produttori la richiesta di rinnovo di iscrizione di 7 sostanze attive che figurano già nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Occorre prevedere una procedura che dia la possibilità ai produttori di informare la Commissione del loro interesse all’iscrizione di una determinata sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(4)

I produttori che richiedono il rinnovo dell’iscrizione delle sostanze attive di cui al presente regolamento devono informare il rispettivo Stato membro relatore

(5)

La Commissione pubblica i nomi e gli indirizzi dei produttori la cui notifica è stata accettata allo scopo di assicurare la possibilità di contatto per la presentazione di fascicoli comuni.

(6)

Occorre definire i rapporti tra i produttori, gli Stati membri, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito l’«Autorità») e la Commissione, nonché gli obblighi delle singole parti, ai fini dell’attuazione della procedura.

(7)

Ai fini della valutazione di cui sopra devono essere altresì prese in considerazione le informazioni tecniche o scientifiche relative ai potenziali effetti dannosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, presentate entro i debiti termini da eventuali altre parti interessate.

(8)

Tra le informazioni fornite devono essere inclusi i dati relativi alla sostanza attiva e le nuove valutazioni di rischio che riflettano i cambiamenti intervenuti nei dati obbligatori di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE, nonché i cambiamenti intervenuti nelle informazioni scientifiche o tecniche dal momento in cui la sostanza attiva è stata iscritta per la prima volta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, come risulta dai documenti di orientamento dei servizi della Commissione e dai pareri pertinenti del comitato scientifico per le piante (CSP) o dell’Autorità. I diversi impieghi proposti dovranno riflettere modalità d’uso rappresentative. Sulla base dei dati presentati il produttore dovrà provare che per uno o più preparati possono essere soddisfatti i requisiti della direttiva 91/414/CEE in relazione ai criteri di cui all’articolo 5 della medesima.

(9)

Occorre stabilire che gli Stati membri relatori devono trasmettere all’Autorità e alla Commissione le relazioni delle loro valutazioni il più rapidamente possibile.

(10)

Le relazioni di valutazione preparate dagli Stati membri relatori devono essere sottoposte, qualora necessario, ad un esame da parte di esperti di altri Stati membri nell’ambito di un programma coordinato dall’Autorità prima di essere presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(11)

Le norme sulla protezione dei dati di cui all’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE sono intese a fornire un incentivo affinché i notificanti riuniscano gli studi dettagliati richiesti agli allegati II e III della direttiva. Tuttavia la protezione dei dati non va estesa artificialmente con la presentazione di nuovi studi non necessari per la decisione relativa al rinnovo di una sostanza attiva. A tale scopo i notificanti devono indicare esplicitamente quali sono gli studi nuovi rispetto al fascicolo originale, utilizzato per la prima iscrizione della sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(12)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive elencate nell’allegato I dello stesso regolamento.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento:

a)

il termine «produttore» designa la persona che fabbrica la sostanza attiva in proprio o che ne appalta ad altri la fabbricazione o la persona designata dai fabbricanti come rappresentante esclusivo;

b)

il termine «comitato» indica il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all’articolo 19 della direttiva 91/414/CEE;

c)

il termine «notificante» ha il significato indicato all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento;

d)

il termine «fascicolo originale», per quanto riguarda una sostanza attiva, indica il fascicolo in base al quale la sostanza attiva è stata iscritta all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Autorità designata dello Stato membro

1.   Ogni Stato membro designa una o più autorità per adempiere gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del presente regolamento.

2.   Le autorità nazionali elencate nell’allegato II coordinano e assicurano tutti i contatti necessari con i notificanti, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità, in conformità del presente regolamento.

Ogni Stato membro comunica le modifiche che riguardano l’autorità nazionale di coordinamento designata alla Commissione, all’Autorità e alle autorità nazionali designate degli altri Stati membri.

Articolo 4

Notifica

1.   Il produttore che desidera rinnovare l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di una sostanza attiva di cui alla colonna A dell’allegato I del presente regolamento, o suoi composti, quali sali, esteri o ammine, invia per ciascuna sostanza attiva una notifica distinta allo Stato membro relatore indicato nella colonna B dell’allegato I e allo Stato membro correlatore elencato alla colonna C dello stesso allegato entro il 6 ottobre 2007 utilizzando il modello di cui all’allegato III. Tale produttore è di seguito indicato come «il notificante».

Una copia della notifica deve essere trasmessa alla Commissione.

2.   Una notifica congiunta può essere presentata da un’associazione di produttori designata dai produttori ai fini dell’osservanza del presente regolamento.

3.   Il produttore che non abbia presentato notifica per una determinata sostanza attiva entro e non oltre il 6 ottobre 2007, oppure la cui notifica sia stata respinta in quanto inammissibile, potrà partecipare al resto della procedura soltanto insieme ad un altro produttore la cui notifica sia stata accolta.

Articolo 5

Ammissibilità delle notifiche e data di pubblicazione per i notificanti

1.   In relazione a ciascuna sostanza attiva lo Stato membro relatore esamina le notifiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e, entro un mese dalla data a cui si fa riferimento in tale paragrafo, valuta l’ammissibilità delle notifiche ricevute, tenendo conto dei criteri di cui all’allegato IV. Esso comunica la sua valutazione alla Commissione che stabilisce quali notifiche siano ammissibili, tenendo conto della valutazione dello Stato membro relatore.

2.   La Commissione pubblica i nomi e gli indirizzi dei notificanti interessati per ciascuna sostanza attiva.

Articolo 6

Presentazione dei dati

1.   Entro e non oltre il 31 agosto 2008 i notificanti interessati presentano la seguente documentazione allo Stato membro relatore e allo Stato membro correlatore:

a)

una copia della notifica e, in caso di notifica collettiva in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, il nome della persona designata da detti produttori come responsabile del fascicolo collettivo e del suo trattamento in conformità del presente regolamento;

b)

tutti i dati nuovi rispetto al fascicolo originale, che riguardano la sostanza attiva e le nuove valutazioni di rischio che provano cambiamenti intervenuti nei dati obbligatori di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE, o i cambiamenti delle conoscenze scientifiche e tecniche dal momento in cui la sostanza attiva è stata iscritta per la prima volta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE;

c)

un elenco di controllo che comprova la completezza del fascicolo, con l’indicazione dei nuovi dati.

2.   Nel caso in cui il fascicolo contenga studi più recenti di quelli presenti nel fascicolo originale, il notificante deve spiegare la rilevanza di ogni studio nuovo.

3.   I diversi impieghi proposti devono riflettere modalità d’uso rappresentative. I dati presentati dal notificante devono dimostrare che, per uno o più preparati, possono essere soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE.

4.   Qualora per una sostanza attiva iscritta all’allegato I ci siano diverse notifiche, i notificanti interessati prendono tutte le iniziative opportune per presentare i dati collettivamente. Qualora i dati non siano presentati collettivamente da tutti i notificanti interessati, la notifica precisa le iniziative prese e i motivi della mancata partecipazione di taluni notificanti. Per le sostanze attive notificate da più notificanti, questi ultimi devono precisare, per ogni studio relativo ad animali vertebrati, i tentativi effettuati per evitare la duplicazione dei test ed eventualmente i motivi per effettuare la duplicazione di uno studio.

5.   Se l’Autorità o uno Stato membro ne fanno richiesta, il notificante fornisce il fascicolo originale e i successivi aggiornamenti presentati per la prima iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 7

Presentazione successiva

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, lo Stato membro relatore non accetta la presentazione di ulteriori informazioni oltre il 31 agosto 2008.

2.   In deroga a quanto indicato al paragrafo 1, lo Stato membro relatore può richiedere ulteriori informazioni fissando un nuovo termine per la loro presentazione che non può andare oltre il 31 marzo 2009. Lo Stato membro relatore informa la Commissione e l’Autorità nel caso effettui tale richiesta.

Le informazioni non richieste o che non sono state presentate entro il 31 marzo 2009 non saranno prese in considerazione.

3.   Lo Stato membro relatore informa la Commissione e l’Autorità dei casi in cui riceve dal notificante informazioni di cui non può tener conto in conformità del presente articolo.

Articolo 8

Termine della partecipazione

1.   Qualora un notificante decida di porre termine alla sua partecipazione alla procedura per il rinnovo dell’iscrizione di una sostanza attiva, egli informa immediatamente della sua decisione lo Stato membro relatore, lo Stato membro correlatore, la Commissione e tutti gli altri notificanti della sostanza attiva in questione, indicandone i motivi.

Qualora un notificante intenda porre termine alla sua partecipazione o non ottemperi ai suoi obblighi come previsto dal presente regolamento, le procedure previste agli articoli da 10 a 14 non saranno applicate al suo fascicolo. In particolare, nel caso in cui un notificante non presenti, anche se richiesto, il fascicolo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, la sua partecipazione si considera conclusa.

2.   Qualora un notificante, in accordo con un altro produttore, decida che il notificante vada sostituito per l’ulteriore partecipazione alla procedura di rinnovo dell’iscrizione, il notificante e l’altro produttore informano immediatamente lo Stato membro relatore, lo Stato membro correlatore e la Commissione con una dichiarazione comune nella quale si indica che l’altro produttore sostituisce il notificante nell’espletamento di quanto previsto dal presente regolamento. Essi provvedono a che siano contemporaneamente informati gli altri notificanti della sostanza in questione. In tal caso l’altro produttore può essere soggetto ad eventuali tasse ancora da pagare nel quadro del regime istituito dallo Stato membro relatore in conformità dell’articolo 15.

Articolo 9

Presentazione di informazioni da parte di terzi

Le persone o gli Stati membri che desiderino presentare allo Stato membro relatore informazioni che possono contribuire alla valutazione, in particolare per quanto riguarda i potenziali effetti pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e degli animali e sull’ambiente, devono farlo entro e non oltre il 31 maggio 2008.

Lo Stato membro relatore trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute all’Autorità e al notificante.

Il notificante può inviare le sue osservazioni sulle informazioni ricevute dallo Stato membro relatore entro e non oltre il 31 agosto 2008.

Articolo 10

Valutazione da parte dello Stato membro relatore

1.   Lo Stato membro relatore valuta i nuovi dati e le valutazioni di rischio presentate in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, e se necessario le informazioni contenute nel fascicolo originale tenendo conto delle informazioni disponibili sui potenziali effetti pericolosi presentate da altre parti interessate e delle altre osservazioni inviate dal notificante in conformità dell’articolo 9.

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, redige una relazione di valutazione indicando, dove necessario, i punti sui quali esiste disaccordo con lo Stato membro correlatore.

La relazione comprende una raccomandazione riguardo la decisione sul rinnovo dell’iscrizione. La relazione valuta anche se i nuovi studi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sono pertinenti per la valutazione.

Lo Stato membro relatore invia la relazione di valutazione all’Autorità e alla Commissione entro e non oltre il 31 maggio 2009. La relazione deve essere presentata nel formato precisato in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

2.   Lo Stato membro relatore può consultare l’Autorità e richiedere ulteriori informazioni tecniche o scientifiche ad altri Stati membri.

Articolo 11

Accesso alla relazione di valutazione

1.   Dopo aver ricevuto la relazione di valutazione, l’Autorità la comunica immediatamente agli altri Stati membri e al/i notificante/i per eventuali osservazioni. Tali osservazioni saranno inviate all’Autorità, che le farà pervenire alla Commissione.

2.   L’Autorità mette a disposizione degli eventuali interessati che esplicitamente lo richiedano o tiene a loro disposizione per consultazione la relazione di valutazione, ad eccezione delle informazioni accettate come riservate in conformità dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 12

Valutazione della relazione

1.   La Commissione esamina la relazione di valutazione e le raccomandazioni dello Stato membro relatore oltre che le osservazioni ricevute.

La Commissione può consultare l’Autorità. Tale consultazione può, se necessario, comprendere la richiesta di effettuare una valutazione inter pares della relazione di valutazione dello Stato membro relatore, sotto forma di conclusione della relazione stessa.

2.   Nel caso in cui la Commissione consulti l’Autorità, questa deve far pervenire la sua risposta al più tardi entro sei mesi dal ricevimento della relazione.

3.   La Commissione e l’Autorità concordano uno scadenzario per la formulazione delle conclusioni in modo da agevolare la programmazione dei lavori. La Commissione e l’Autorità concordano il formato che deve essere utilizzato per presentare le conclusioni all’Autorità.

Articolo 13

Presentazione di un progetto di direttiva o di decisione

1.   Salvo le eventuali proposte che potrebbe presentare per modificare l’allegato della direttiva 79/117/CEE (2), la Commissione sottopone al comitato entro sei mesi dal ricevimento della relazione di valutazione o delle conclusioni dell’Autorità, un progetto di relazione che sarà finalizzato nel corso della sua riunione.

La relazione dovrà essere corredata da uno dei seguenti documenti:

a)

un progetto di direttiva per il rinnovo dell’iscrizione della sostanza attiva in oggetto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, che fissa, se necessario, le condizioni e le restrizioni, compreso il periodo per tale iscrizione; oppure

b)

un progetto di decisione destinata agli Stati membri ed intesa a revocare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in oggetto e di conseguenza a rifiutare il rinnovo dell’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, precisandone i motivi.

2.   La direttiva o la decisione di cui al paragrafo 1 è adottata in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 14

Accesso alla relazione di riesame

La relazione di riesame definitiva, escluse le parti che fanno riferimento a informazioni riservate contenute nei fascicoli e considerate come tali in conformità dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, è tenuta a disposizione del pubblico, per consultazione.

Articolo 15

Tasse

1.   Gli Stati membri istituiscono un regime che impone ai notificanti di pagare una tassa per il trattamento amministrativo e la valutazione delle notifiche e dei relativi fascicoli che sono stati loro presentati in conformità del disposto dell’articolo 4 o dell’articolo 6, per ciascuno dei casi in cui lo Stato membro è stato designato come Stato membro relatore o come Stato membro correlatore.

2.   Gli Stati membri fissano una tassa specifica per la valutazione della notifica.

3.   A tal fine gli Stati membri e gli Stati membri correlatori:

a)

esigono il pagamento di una tassa che corrisponda il più possibile ai costi reali di trattamento delle varie procedure collegate alla valutazione per ogni presentazione di un fascicolo introdotto da un notificante o collettivamente da vari notificanti interessati;

b)

garantiscono che l’importo della tassa sia fissato in modo trasparente, affinché esso corrisponda ai costi reali di esame e di trattamento amministrativo di una notifica e di un fascicolo; tuttavia gli Stati membri possono stabilire, sulla base dei costi medi, una tabella delle spese fisse, da utilizzare per il calcolo della tassa;

c)

garantiscono che la tassa sia percepita, conformemente alle istruzioni impartite dall’Autorità di ciascun Stato membro, indicata nell’allegato II, e che il gettito della tassa venga utilizzato ad esclusiva copertura delle spese realmente sostenute dallo Stato membro relatore e dallo Stato membro correlatore per la valutazione e il trattamento amministrativo delle notifiche e dei fascicoli per i quali lo Stato membro è relatore o correlatore oppure per finanziare le azioni generali volte all’assolvimento degli obblighi che loro incombono in qualità di Stati membri relatori o correlatori.

Articolo 16

Altri diritti, prelievi o tasse

L’articolo 15 lascia impregiudicati i diritti degli Stati membri di mantenere o introdurre, in conformità del trattato, diritti, prelievi o tasse diversi dalla tassa prevista all’articolo 15 e inerenti all’autorizzazione, alla commercializzazione, all’utilizzazione e al controllo di sostanze attive e di prodotti fitosanitari.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE (GU L 140, dell’1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36.


ALLEGATO I

Elenco delle sostanze attive di cui all’articolo 1 e Stati membri relatori e corelatori

A.

Sostanza attiva

B.

Stato membro relatore

C.

Stato membro correlatore

azossistrobina

Regno Unito

Repubblica ceca

imazalil

Paesi Bassi

Spagna

kresoxim-metile

Belgio

Lituania

spiroxamina

Germania

Ungheria

azimsulfuron

Svezia

Slovenia

calcio proesadione

Francia

Slovacchia

fluroxipir

Irlanda

Polonia


ALLEGATO II

Autorità di coordinamento negli Stati membri

BELGIO

Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Eurostation

Bloc II, 7e étage

Place Victor Horta 40 boîte 10

1060 Bruxelles

Belgio

REPUBBLICA CECA

State Phytosanitary Administration

Section PPP

Zemědělská 1a

613 00 BRNO

Repubblica ceca

GERMANIA

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) — Abteilung Pflanzenschutzmittel

Messeweg 11—12

38104 Braunschweig

Germania

IRLANDA

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Backweston Campus

Youngs Cross

Celbridge

Co. Kildare

Irlanda

SPAGNA

Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Alfonso XII, 62

ES-28071 Madrid

Spagna

FRANCIA

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Francia

LITUANIA

State Plant Protection Service

Kalvarijų str. 62

09304 Vilnius

Lituania

UNGHERIA

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection, Soil Conservation and Agri-environment

Budaörsi ùt 141–145

H-1118 Budapest

Ungheria

PAESI BASSI

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Paesi Bassi

POLONIA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Polonia

SLOVENIA

Ministry Of Agriculture Forestry and Food

PHYTOSANITARY ADMINISTRATION REPUBLIC OF SLOVENIA

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

SLOVACCHIA

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture

Department of Registration of Pesticides

Matuskova 21

833 16 Bratislava

Slovacchia

SVEZIA

Kemikalieinspektionen

P. O. Box 2

172 13 Sundbyberg

Svezia

REGNO UNITO

Pesticides Safety Directorate

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green,

York YO1 7PX

Regno Unito


ALLEGATO III

Notifica di una sostanza attiva conformemente all’articolo 4

La notifica è presentata su carta e inviata mediante lettera raccomandata alla Commissione europea, DG Salute e tutela dei consumatori, unità E3, B-1049 Bruxelles.

La notifica è presentata in conformità del seguente modello.

MODELLO

1.   Dati per l’identificazione del notificante

1.1.

Nome e indirizzo del fabbricante, compreso il nome della persona fisica responsabile della notifica e di ulteriori impegni derivanti dal presente regolamento

1.1.1.

a)

Telefono

b)

Fax

c)

Indirizzo di posta elettronica

1.1.2.

a)

Responsabile cui rivolgersi

b)

Eventualmente

2.   Informazioni per facilitare l’identificazione

2.1.

Nome comune (proposto o accettato dall’ISO) con specificazione, se del caso, delle relative varianti come sali, esteri o ammine eventualmente prodotti dal fabbricante

2.2.

Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CAS)

2.3.

Numeri CAS, CIPAC e CEE (se disponibili)

2.4.

Formula empirica e di struttura, massa molecolare

2.5.

Specificazione della purezza della sostanza attiva in g/kg o, se del caso, in g/l

2.6.

Classificazione ed etichettatura della sostanza attiva in conformità della direttiva 67/548/CEE (1) (effetti sulla salute e sull’ambiente)

Il notificante conferma che le informazioni presentate il … (data) sono esatte e veritiere.

Firma (della persona autorizzata ad agire in nome dell’impresa indicata al punto 1.1).


(1)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281).


ALLEGATO IV

Criteri di ricevibilità delle notifiche di cui all’articolo 4

Una notifica verrà considerata ricevibile solo se:

1.

è presentata entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

2.

è presentata da un notificante che è fabbricante di una sostanza attiva elencata nell’allegato I;

3.

è presentata nel formato specificato all’allegato III;

4.

è stata pagata la tassa di cui all’articolo 15.


29.6.2007   

IT

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L 169/19


REGOLAMENTO (CE) N. 738/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell’ambito del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India.

(2)

Per il periodo di consegna 2006/2007, detti quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 81/2007 della Commissione, del 29 gennaio 2007, recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2006/2007 (3).

(3)

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo ACP contiene disposizioni da applicare in caso di mancata consegna del quantitativo convenuto da parte di uno Stato ACP.

(4)

Le competenti autorità del Congo, della Costa d’Avorio, del Kenya, del Madagascar e di Trinidad e Tobago hanno informato la Commissione che non saranno in grado di consegnare la totalità del quantitativo convenuto e che non desiderano beneficiare di un periodo di consegna supplementare.

(5)

Previa consultazione degli Stati ACP interessati, occorre pertanto procedere ad una nuova attribuzione del quantitativo non consegnato per consentirne la fornitura durante il periodo di consegna 2006/2007.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 81/2007 e adeguare i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2006/2007, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/2006.

(7)

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 prevede che il paragrafo 1 del medesimo articolo non si applichi a un quantitativo che formi oggetto di nuova attribuzione a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, del protocollo ACP. Il quantitativo oggetto di nuova attribuzione in forza del presente regolamento deve essere pertanto importato prima del 30 giugno 2007. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la decisione di nuova attribuzione è stata presa tardivamente e tenuto conto altresì del tempo concesso per la presentazione delle domande di titoli di importazione, sarà impossibile rispettare tale termine. Occorre pertanto che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 si applichi anche al quantitativo oggetto di nuova attribuzione in forza del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti del codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2006/2007 e per i rispettivi paesi esportatori, sono adeguati come indicato nell’allegato.

Articolo 2

In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, l’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al quantitativo oggetto di nuova attribuzione in forza del presente regolamento e importato dopo il 30 giugno 2007.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 81/2007 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

(3)  GU L 21 del 30.1.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2006/2007, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India

Obblighi di consegna

2006/2007

Barbados

33 234,21

Belize

42 689,30

Congo

0,00

Costa d’Avorio

520,00

Figi

174 596,53

Guyana

167 302,91

India

10 208,11

Giamaica

121 412,96

Kenya

41,00

Madagascar

6 049,50

Malawi

27 983,19

Maurizio

488 343,91

Mozambico

10 488,04

Uganda

0,00

Saint Kitts e Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

126 304,79

Tanzania

10 270,00

Trinidad e Tobago

23 500,00

Zambia

12 085,21

Zimbabwe

36 231,46

Totale

1 291 261,13


29.6.2007   

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L 169/22


REGOLAMENTO (CE) N. 739/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 493/2006 recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la campagna di commercializzazione dei prodotti del settore dello zucchero inizia il 1o ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2006/2007 inizia il 1o luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007. Essa dura pertanto 15 mesi anziché i 12 mesi di una campagna normale.

(2)

Tenuto conto della durata della campagna di commercializzazione 2006/2007, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione (2) istituisce una quota transitoria per l'isoglucosio onde garantire un'attribuzione corrispondente a quella della campagna precedente.

(3)

Alcuni Stati membri attribuiscono quote di zucchero a imprese specializzate nella produzione di zucchero per estrazione dal melasso. Come per l'isoglucosio, si tratta di una produzione a carattere regolare che si svolge per l'intera durata della campagna di commercializzazione. Il quantitativo attribuito per la campagna 2006/2007, tuttavia, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, è uguale al quantitativo attribuito per la campagna 2005/2006. Per motivi di equità nei confronti dei produttori di isoglucosio è opportuno attribuire anche a tali imprese una quota transitoria che tenga conto della durata della campagna 2006/2007.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 493/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli Stati membri attribuiscono a ogni impresa cui è attribuita una quota di zucchero per tale campagna a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, e che ha utilizzato tale quota esclusivamente per produrre zucchero per estrazione dal melasso, una quota transitoria pari al 25 % di tale quota. Detta quota transitoria può essere utilizzata soltanto per la produzione di zucchero per estrazione dal melasso.»;

2)

al paragrafo 4, la frase introduttiva dell'elenco è sostituita dalla seguente:

«Le quote transitorie previste ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis:»;

3)

il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti paragrafi 6 e 7:

«6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

anteriormente al 15 luglio 2006, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3;

b)

anteriormente al 30 giugno 2007, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del paragrafo 3 bis.

7.   Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo e adottano tutte le misure necessarie per verificare la produzione dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza dello zucchero con le barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1o gennaio 2006.

Anteriormente al 31 dicembre 2007 essi comunicano alla Commissione le misure di controllo adottate e i loro risultati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 119/2007 (GU L 37 del 9.2.2007, pag. 3).


29.6.2007   

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L 169/24


REGOLAMENTO (CE) N. 740/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1994/2006 recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1994/2006 della Commissione (2) dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (3), approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio (4), prevede la concessione di un contingente tariffario addizionale di 500 tonnellate (peso carcassa) di carni ovine fresche, refrigerate, congelate o affumicate a favore dell’Islanda. Tuttavia, dato che l’accordo si applica a decorrere dal 1o marzo 2007, occorre adeguare di conseguenza il quantitativo annuale per il 2007.

(3)

L’accordo precisa che l’apertura del contingente tariffario per il 2007 è effettuata a decorrere dal 1o luglio sulla base di nove mesi. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2007.

(4)

Occorre modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1994/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1994/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 413 del 30.12.2006, pag. 3; rettifica nella GU L 50 del 19.2.2007, pag. 5.

(3)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.

(4)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]

Contingenti tariffari comunitari per il 2007

Gruppo di paesi N.

Codici NC

Dazi ad valorem

%

Dazi specifici

EUR/100 kg

Numero d’ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito”

Origine

Volume annuo

in tonnellate di equivalente peso carcassa

Animali vivi:

(coefficiente = 0,47)

Carne di agnello disossata (1)

(coefficiente = 1,67)

Carne di montone e di pecora disossata (2)

(coefficiente = 1,81)

Carne non disossata e carcasse

(coefficiente = 1,00)

1

0204

Zero

Zero

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nuova Zelanda

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Cile

5 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegia

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlandia

100

09.2129

09.2130

09.0690

Isole Færøer

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turchia

200

09.2171

09.2175

09.2015

Altre (3)

200

2

0204,

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 60

Zero

Zero

09.2119

09.2120

09.0790

Islanda

1 725

3

0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90.

Solo per le specie “diverse dalla specie ovina domestica”:

ex 0204, ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29.

Zero

Zero

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

Stati ACP

100

Solo per la “specie ovina domestica”:

ex 0204, ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29.

Zero

riduzione del 65 % dei dazi specifici

09.2161

09.2165

09.1626

Stati ACP

500

4

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Zero

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  E di capretto.

(2)  E di capra, escluso il capretto.

(3)  Per “Altre” si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.

(4)  Per “Erga omnes” si intendono tutte le origini, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.»


29.6.2007   

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L 169/27


REGOLAMENTO (CE) N. 741/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 (GU L 25 del 1.2.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 giugno 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

0,00

0,00

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l'isola di Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


29.6.2007   

IT

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L 169/30


REGOLAMENTO (CE) N. 742/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

recante decisione di non concedere restituzioni all’esportazione per il burro nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all’invito, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che ha termine il 26 giugno 2007.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 26 giugno 2007, non viene concessa alcuna restituzione all’esportazione per i prodotti e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007 (GU L 76 del 16.3.2007, pag. 16).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).


29.6.2007   

IT

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L 169/31


REGOLAMENTO (CE) N. 743/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 29 giugno 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3311

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3311

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


29.6.2007   

IT

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L 169/33


REGOLAMENTO (CE) N. 744/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 29 giugno 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

33,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

33,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3311

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

33,11

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3311

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3311

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3311 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

33,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3311

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faerøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


29.6.2007   

IT

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L 169/35


REGOLAMENTO (CE) N. 745/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 28 giugno 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 28 giugno 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 38,107 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3).


29.6.2007   

IT

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L 169/36


REGOLAMENTO (CE) N. 746/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

8,96

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

11,52

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

8,96

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

10,24

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

8,32

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

9,60

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

7,36

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

1,60

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

10,03

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

7,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

10,03

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

10,03

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

7,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

10,51

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

7,30

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

7,68

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/39


REGOLAMENTO (CE) N. 747/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


29.6.2007   

IT

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L 169/41


REGOLAMENTO (CE) N. 748/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

0,00 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).


29.6.2007   

IT

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L 169/42


REGOLAMENTO (CE) N. 749/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 giugno 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

0,640

0,640

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

0,640

0,640

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

0,480

0,480

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

0,480

0,480

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

0,640

0,640

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

0,640

0,640

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

0,640

0,640

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/46


REGOLAMENTO (CE) N. 750/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale stabiliti ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 recante i numeri d’ordine 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 e 09.4351.

(2)

La Commissione deve pertanto informare che i corrispondenti limiti non sono raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale recante i numeri d’ordine 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 e 09.4351 per il periodo di consegna 2006/2007, non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/47


REGOLAMENTO (CE) N. 751/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007 pag. 31).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 giugno 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

33,11

33,11


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


DIRETTIVE

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/49


DIRETTIVA 2007/40/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

viste le richieste della Repubblica ceca, della Danimarca, della Francia e dell’Italia,

consultati gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/32/CE della Commissione (2) riconosce taluni Stati membri o talune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi.

(2)

La Danimarca è stata riconosciuta come zona protetta nei confronti della Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. In esito ai pertinenti esami effettuati in Danimarca, quest’ultima ha prodotto informazioni da cui risulta che un’adeguata protezione fitosanitaria del suo territorio contro la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr non comporta la necessità di mantenere lo status della Danimarca come zona protetta nei confronti di questo organismo nocivo, sicché la Danimarca ha chiesto la revoca di tale status. Ne consegue che la Danimarca non deve più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di detto organismo.

(3)

La Repubblica ceca, la Francia e l'Italia hanno trasmesso informazioni da cui risulta che la Repubblica ceca, le regioni francesi Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia nonché la regione italiana Basilicata devono essere riconosciute come zone protette per quanto riguarda il Grapevine flavescence dorée MLO, perché questo agente patogeno non è presente in tali territori.

(4)

La direttiva 2001/32/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2001/32/CE è così modificato:

1)

Alla lettera c), punto 1, viene cancellata la parola «Danimarca».

2)

Alla lettera d) è aggiunto il seguente punto 4:

«4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2009), regioni francesi Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia (fino al 31 marzo 2009), regione italiana Basilicata (fino al 31 marzo 2009)»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 ottobre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/36/CE (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 13).


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/51


DIRETTIVA 2007/41/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

consultati gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE elenca organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e prevede misure contro la loro introduzione negli Stati membri a partire da altri Stati membri o da paesi terzi. Essa stabilisce inoltre il riconoscimento di zone protette all’interno della Comunità.

(2)

La Danimarca è stata riconosciuta come zona protetta nei confronti della Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. In esito ai pertinenti esami effettuati in Danimarca, quest’ultima ha prodotto informazioni da cui risulta che un’adeguata protezione fitosanitaria del suo territorio contro la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr non comporta la necessità di mantenere lo status della Danimarca come zona protetta nei confronti di questo organismo nocivo, sicché la Danimarca ha chiesto la revoca di tale status. Ne consegue che la Danimarca non deve più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di detto organismo.

(3)

La Repubblica ceca, la Francia e l’Italia hanno trasmesso informazioni da cui risulta che la Repubblica ceca, le regioni francesi Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia nonché la regione italiana Basilicata devono essere riconosciute come zone protette per quanto riguarda il Grapevine flavescence dorée MLO, perché questo agente patogeno non è presente in tali territori. Occorre pertanto stabilire prescrizioni speciali per quanto riguarda l’introduzione e la circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nelle zone protette interessate.

(4)

Gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 ottobre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).


ALLEGATO

1.

Nell’allegato II, parte B, lettera c), punto 0.1, nella colonna di destra, «DK» è soppresso.

2.

Nell’allegato II, parte B, lettera d), dopo il punto 1 è aggiunto il seguente punto:

«2.

Grapevine flavescence dorée MLO.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia), IT (Basilicata).»

3.

Nell’allegato IV, parte B, punto 6.3, nella colonna di destra, «DK» è soppresso.

4.

Nell’allegato IV, parte B, dopo il punto 31 è aggiunto il seguente punto:

«32.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all’allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO non risulta presente; oppure

b)

che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione all’interno di una zona istituita dall’organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali e nella quale il Grapevine flavescence dorée MLO non è presente; oppure

c)

che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati nella Repubblica ceca, in Francia (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia) o in Italia (Basilicata); oppure

d)

che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione:

aa)

nel quale, dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; e

bb)

nel quale

i)

sui vegetali non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; oppure

ii)

i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.»

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia), IT (Basilicata).

5.

Il testo dell’allegato V, parte A.II, punto 1.3, è sostituito dal seguente:

«1.3.

Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/53


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2007

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

(2007/444/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT. È opportuno approvare l'accordo.

(4)

È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1),

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, connesso al ritiro di concessioni specifiche in relazione al ritiro delle liste della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, viene approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le modalità di applicazione dell'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2) o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di cui all’articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee e il governo del Canada ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni nelle liste della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, e a seguito della notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994,

La Comunità europea (CE)

e

IL GOVERNO DEL CANADA (Canada),

di seguito entrambi definiti «le parti»,

hanno convenuto quanto segue:

1)

La CE incorporerà nella lista, valida per il territorio doganale delle Comunità europee a 25 membri (CE 25), le concessioni incluse nella precedente lista CLX delle Comunità europee a 15 membri (CE 15).

2)

Nella lista valida per il territorio doganale della CE 25, la CE incorporerà anche le concessioni di cui all’allegato al presente accordo.

3)

Entro il 1o agosto 2007, la CE ridurrà le tariffe e regolerà i contingenti tariffari come indicato nell’allegato.

4)

Dopo che le parti avranno firmato l’accordo, esso entra in vigore alla data della notifica da parte del Canada del completamento delle appropriate procedure interne.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Bruxelles, addì venticinque giugno duemilasette, in due copie originali, in lingua inglese e francese, ciascuna delle quali facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per il Governo del Canada

ALLEGATO

un contingente tariffario assegnato a un paese (Canada) di 4 624 tonnellate di carne suina (voci tariffarie 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 e 0203 29 59), con un dazio contingentale di 233-434 euro/t.

aumento di 35 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per pezzi di animali della specie suina domestica (voci tariffarie 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 e 0203 29 59), con un dazio contingentale di 233-434 euro/t.

aumento di 1 265 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per prosciutti e lombate disossati, congelati (voci tariffarie ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55), con un dazio contingentale di 250 euro/t

aumento di 49 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate» (voci tariffarie 0207 11 10,0207 11 30, 0207 11 90,0207 12 10, 0207 12 90), con un dazio contingentale di 131-162 euro/t

aumento di 4 070 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati» (voci tariffarie 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60), con un dazio contingentale di 93-512 euro/t

aumento di 1 605 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di galli e galline» (voce tariffaria 0207 14 10), con un dazio contingentale di 795 euro/t

aumento di 201 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata» (voci tariffarie 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70), con un dazio contingentale di 93-425 euro/t,

aumento di 2 485 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di tacchini congelati» (voci tariffarie 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80), con un dazio contingentale dello 0 %,

aumento di 537 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per latte scremato in polvere (voce tariffaria 0402 10 19), con un dazio contingentale di 475 euro/t

apertura di un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes) per vino (voci tariffarie 2204 29 65, 2204 29 75), con un dazio contingentale di 8,0 euro/hl,

apertura di un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes) per vino (voci tariffarie 2204 21 79, 2204 21 80), con un dazio contingentale di 10,0 euro/hl,

apertura di un contingente tariffario di 13 810 hl (erga omnes) per vino (voci tariffarie 2205 90 10, 2204 21 80), con un dazio contingentale di 7 euro/hl,

apertura di un contingente tariffario di 2 838 tonnellate (erga omnes) per le conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole (voci tariffarie 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008), con un dazio contingentale del 20 %,

aumento di 6 215 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per l’orzo (voce tariffaria 1003 00), con un dazio contingentale di 16 euro/t,

accrescimento di 853 tonnellate del contingente tariffario comunitario già assegnato al Canada per grano tenero (voce tariffaria 1001 90 99), con un dazio contingentale di 12 euro/t,

apertura di un contingente tariffario di 242 074 tonnellate (erga omnes) per granturco (voci tariffarie 1005 90 00, 1005 10 90), con un dazio contingentale dello 0 %,

apertura di un contingente tariffario di 2 058 tonnellate (erga omnes) per alimenti per cani o gatti (voci tariffarie 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), con un dazio contingentale del 7 %.

aumento di 2 700 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali (voci tariffarie 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 95, 2309 90 99), con un dazio contingentale del 7 %.


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/58


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE

(2007/445/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 maggio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/379/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (2), e che stabilisce l'elenco aggiornato delle persone e delle entità alle quali si applica tale regolamento.

(2)

Il 21 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/1008/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (3), che aggiunge alcune altre persone, gruppi ed entità all'elenco delle persone e delle entità alle quali si applica tale regolamento.

(3)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, motivazioni che spiegano le ragioni per cui sono stati inseriti negli elenchi figuranti nella decisione 2006/379/CE e nella decisione 2006/1008/CE.

(4)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 aprile 2007 (4), il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui alla decisione 2006/379/CE e alla decisione 2006/1008/CE che esso intende mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per la loro inclusione nell'elenco (a meno che la motivazione non sia già stata loro comunicata).

(5)

Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento. A tale riguardo ha tenuto conto delle osservazioni e dei documenti presentati al Consiglio da determinate persone, gruppi ed entità interessati.

(6)

A seguito di tale riesame, il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato della presente decisione sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (5), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(7)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco riportato in allegato.

Articolo 2

Le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE sono abrogate.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 144 del 31.5.2006, pag. 21.

(3)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 123.

(4)  GU C 90 del 25.4.2007, pag. 1.

(5)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

3.

AKHNIKH, Ismail (pseudonimo SUHAIB; pseudonimo SOHAIB), n. 22.10.1982 a Amsterdam (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NB0322935 (membro dell’«Hofstadgroep»)

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (pseudonimo Halifi Laarbi MOHAMED; pseudonimo Abed; pseudonimo Abid; pseudonimo Abu ISMAIL), n. 18.7.1978 a Nador (Marocco), passaporto (Spagna) n. ESPP278036 (membro dell’«Hofstadgroep»)

8.

ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

9.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

10.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

11.

ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

12.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

13.

BOUGHABA, Mohammed Fahmi (pseudonimo Mohammed Fahmi BOURABA; pseudonimo Mohammed Fahmi BURADA; pseudonimo Abu MOSAB), n. 6.12.1981 a Al Hoceima (Marocco) (membro dell’«Hofstadgroep»)

14.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), n. 8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) (membro dell’«Hofstadgroep»)

15.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

17.

EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Noureddine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KA'E KA'E; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), n. 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139 (membro dell’«Hofstadgroep»)

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita

19.

EL MORABIT, Mohamed, n. 24.1.1981 a Al Hoceima (Marocco), passaporto (Marocco) n. K789742 (membro dell’«Hofstadgroep»)

20.

ETTOUMI, Youssef (pseudonimo Youssef TOUMI), n. 20.10.1977 a Amsterdam (Paesi Bassi), carta d’identità (Paesi Bassi) n. LNB4576246 (membro dell’«Hofstadgroep»)

21.

FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

22.

HAMDI, Ahmed (pseudonimo Abu IBRAHIM), n. 5.9.1978 a Beni Said (Marocco), passaporto (Marocco) n. K728658 (membro dell’«Hofstadgroep»)

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

24.

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

26.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)

28.

NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

29.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

30.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

31.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

32.

SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

33.

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine

34.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

35.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), n. 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 (membro dell’«Hofstadgroep»)

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)

2.

Brigata dei martiri di Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir e al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Partito comunista delle Filippine , incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine, incluso NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)

10.

Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mujahideen (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)

14.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

15.

Kahane Chai (Kach)

16.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

17.

Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)

18.

Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)

19.

Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] [anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani]

20.

Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional)

21.

Fronte di liberazione della Palestina (PLF)

22.

Jihad islamica palestinese (PIJ)

23.

Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)

24.

Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)

25.

Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)

26.

Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol]

27.

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

28.

Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)

29.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, anche noto come Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks (Falchi per la libertà del Kurdistan)

30.

Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)


Commissione

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

relativa alla partecipazione della Commissione delle Comunità europee al forum internazionale sui biocarburanti

(2007/446/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea, nel settore dell'energia, si è prefissata gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e raggiungere un livello sostenibile di produzione ed uso di energia, inclusa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal consumo di energia. La politica della Comunità europea in materia di biocarburanti persegue entrambi questi obiettivi.

(2)

Nell'ambito della sua cooperazione internazionale con altri partner, la Commissione è attivamente impegnata nel dialogo e in altre forme di cooperazione sulle questioni energetiche.

(3)

Il Brasile ha dato vita al forum internazionale sui biocarburanti allo scopo di promuovere il mercato internazionale dei biocarburanti sostenibili, scambiare esperienze e avviare una più stretta collaborazione in materia di norme e codici al fine di facilitare gli scambi di biocarburanti e incrementare la collaborazione nel campo della ricerca. Il forum internazionale sui biocarburanti in una prima fase riunirà 6 partecipanti (i governi del Brasile, degli Stati Uniti, dell'India, della Cina, del Sudafrica e la Commissione europea).

(4)

Il Presidente del Brasile, con una lettera inviata al presidente della Commissione Barroso, in data 10 luglio 2006, ha invitato la Commissione ad aderire al forum internazionale sui biocarburanti.

(5)

La Commissione, attraverso la sua partecipazione, sarà maggiormente in grado di coordinare le attività in materia, tra cui la ricerca, con quelle di altre nazioni sviluppate e in via di sviluppo.

(6)

Il forum internazionale sui biocarburanti non gestisce direttamente i propri progetti e non richiede contributi finanziari destinati a bilanci comuni.

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione delle Comunità europee (in appresso «la Commissione») partecipa in qualità di membro al forum internazionale sui biocarburanti.

Articolo 2

Il commissario per l'Energia, o un suo rappresentante designato, è abilitato a firmare la dichiarazione sul forum internazionale sui biocarburanti a nome della Commissione e a rappresentare la Commissione nella fase preparatoria.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2007

che modifica per la seconda volta la decisione 2005/263/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada

[notificata con il numero C(2007) 2587]

(I testi in lingua danese, finlandese, inglese, portoghese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/447/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati della direttiva, le deroghe che intendono applicare.

(2)

Con la decisione 2005/263/CE, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada (2), la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare disposizioni in deroga a quelle contenute negli allegati I e II di tale decisione.

(3)

La direttiva 2006/89/CE ha adeguato per la sesta volta gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE. A norma di tale direttiva, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1o luglio 2007, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE è fissata al 30 giugno 2007.

(4)

La Danimarca, la Finlandia, l'Irlanda, il Portogallo e il Regno Unito hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2006 la loro intenzione di adottare nuove deroghe e di modificare le deroghe esistenti negli allegati I e II della decisione 2005/263/CE. La Commissione ha approvato le notifiche dopo averne verificato la conformità alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad adottare le deroghe notificate.

(5)

Risulta quindi necessario modificare gli allegati alla decisione 2005/263/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/263/CE è modificata come segue:

1)

l'allegato I è modificato secondo quanto stabilito nell'allegato I della presente decisione;

2)

l'allegato II è modificato secondo quanto stabilito nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, l’Irlanda, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/89/CE della Commissione (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 4).

(2)  GU L 85 del 2.4.2005, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 2005/903/CE (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 62).


ALLEGATO I

Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di determinate merci pericolose

Nell'allegato I della decisione 2005/263/CE le deroghe seguenti sono modificate come segue.

DANIMARCA

RO-SQ 2.1 (modificata)

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi o articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni e da talune imprese ai fini dello smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: parti 2, 3, punti 4.1, 5.2, 5.4 e 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Principi della classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, disposizioni applicabili alla marcatura e all'etichettatura, documenti di trasporto e formazione professionale.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk.3.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi interni o gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o determinate imprese possono essere imballati assieme in determinati imballaggi esterni. Il contenuto di ciascun imballaggio interno e/o di ciascun imballaggio esterno non deve superare determinati limiti di massa o volume. Le deroghe riguardano la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura e la marcatura, la documentazione e la formazione professionale.

Osservazioni: Non è possibile effettuare una classificazione accurata né applicare tutte le disposizioni ADR al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o da talune imprese ai fini dello smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

IRLANDA

RO-SQ 7.4 (modificata)

Oggetto: Esenzione da alcune disposizioni ADR in relazione all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 ADR, con il rispettivo numero di identificazione della sostanza UN0092, UN0093, UN0191, UN0195, UN0197, UN0240, UN312, UN0403, UN0404 o UN0453, per il trasporto fino alla più vicina caserma militare ai fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: punti 1.1.3.6, 4.1, 5.2 e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Smaltimento di oggetti pirotecnici scaduti.

Contenuto della normativa nazionale: Le disposizioni ADR relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura ai fini del trasporto di oggetti pirotecnici scaduti con numero UN0092, UN0093, UN0403 o UN0404 fino alla più vicina caserma militare non trovano applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni ADR generali sull'imballaggio e siano incluse nel documento di trasporto informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità dei citati oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(10) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: Il trasporto di piccole quantità di dispositivi illuminanti marittimi scaduti, praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite nel punto 1.1.3.6) e al trasporto locale.

REGNO UNITO

RO-SQ 15.4 (modificata)

Oggetto: Esenzione dagli obblighi relativi all'attrezzatura antincendio per i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

Riferimento all'allegato della direttiva: punto 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo per i veicoli di disporre di estintori a bordo.

Riferimento alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5 (4) (d).

Contenuto della normativa nazionale: Elimina l'obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente colli esentati (UN 2908, 2909, 2910 e 2911).

Prevede obblighi meno severi nel caso in cui sia trasportato un numero limitati di colli.

Osservazioni: Nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non è attinente al trasporto dei materiali UN 2908, 2909, 2910 e 2911, che spesso sono trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

RO-SQ 15.11 (modificata)

Oggetto: Alternativa all'esposizione di un cartello arancione per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte.

Riferimento all'allegato della direttiva: punto 5.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di esporre un cartello arancione per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte.

Riferimento alla normativa nazionale: Riferimento alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5 (4) (d).

Contenuto della normativa nazionale: Permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue:

Gli autoveicoli devono:


ALLEGATO II

Deroghe concesse agli Stati membri per il trasporto locale limitato al proprio territorio

Nell'allegato II della decisione 2005/263/CE sono aggiunte le seguenti deroghe.

DANIMARCA

RO-LT 2.2

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.6

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato

RO-LT 2.3

Oggetto: Adozione di RO-LT 15.1

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato

PORTOGALLO

RO-LT 12.1

Oggetto: Documenti di trasporto per UN 1965.

Riferimento all'allegato della direttiva: punto 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Requisiti della documentazione di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 de Abril 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Contenuto della normativa nazionale: La designazione ufficiale di trasporto da riportare nei documenti di trasporto come stabilito al punto 5.4.1 del RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas di butano e propano commerciali che rientrano nella denominazione generale «UN 1965, idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.», trasportati in cilindri, può essere sostituita da altre denominazioni commerciali, come:

«UN 1965 Butano» nel caso delle miscele A, A01, A02 e A0, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportate in cilindri,

«UN 1965 propano» nel caso della miscela C, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportata in cilindri.

Osservazioni: Si riconosce quanto sia importante rendere più agevole per gli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, a condizione che la sicurezza di queste operazioni non ne risenta.

RO-LT 12.2

Oggetto: Documenti di trasporto per cisterne e container vuoti non puliti.

Riferimento all'allegato della direttiva: punto 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Requisiti della documentazione di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 de Julho de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Contenuto della normativa nazionale: Per i viaggi di ritorno di cisterne e container vuoti che sono stati utilizzati per trasportare merci pericolose i documenti di trasporto, di cui al punto 5.4.1 del RPE, possono essere sostituiti dai documenti di trasporto emessi per il viaggio immediatamente precedente effettuato per consegnare le merci.

Osservazioni: L'obbligo di prevedere, conformemente al RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i container vuoti che hanno contenuto merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

FINLANDIA

RO-LT 13.4

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.10

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente adozione.

REGNO UNITO

RO-LT 15.3

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.12.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

RO-LT 15.4

Oggetto: Raccolta di batterie usate ai fini smaltimento o riciclaggio

Riferimento all'allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizione speciale 636.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Contenuto della normativa nazionale: Consente le seguenti condizioni alternative per la disposizione speciale 636 del capitolo 3.3:

le pile e le batterie al litio usate (UN 3090 e UN 3091) raccolte e presentate per il trasporto ai fini dello smaltimento tra il punto di raccolta e l'impianto intermedio di trattamento, insieme ad altre pile e batterie non al litio (UN 2800 e UN 3028), non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR qualora soddisfino le condizioni seguenti:

sono imballate in cilindri UHZ o scatole 4H2, conformemente al livello di prestazione del gruppo di imballaggio II per i solidi,

non più del 5 % di ciascun imballaggio è composto da batterie al litio e al litio-ione,

la massa totale massima di ciascun imballaggio non deve superare 25 kg,

la quantità totale di imballaggi per unità di trasporto non deve superare 333 kg,

non si possono trasportare altre merci pericolose.

Osservazioni: I punti di raccolta per i consumatori sono solitamente ubicati presso dei punti di vendita e non è facile insegnare ad un gran numero di persone a selezionare e imballare le batterie usate, conformemente all'ADR. Il sistema britannico funzionerebbe conformemente agli orientamenti stabiliti dal programma di azione «rifiuti e risorse» del Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi adeguati conformi all'ADR e di adeguate istruzioni.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/69


POSIZIONE COMUNE 2007/448/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e abroga le posizioni comuni 2006/380/PESC e 2006/1011/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 29 maggio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/380/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

Il 21 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/1011/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (3), aggiungendo talune altre persone, gruppi ed entità all’elenco cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applicano le posizioni comuni 2006/380/PESC e 2006/1011/PESC, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

A seguito di tale riesame, il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato alla presente posizione comune sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(6)

Il Consiglio ha inoltre deciso che un altro gruppo è stato coinvolto in atti terroristici ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC e che tale gruppo dovrebbe pertanto essere aggiunto all’elenco riportato in appresso delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica detta posizione comune.

(7)

Il Consiglio ha inoltre stabilito che taluni altri gruppi non soddisfano più i criteri stabiliti dalla posizione comune 2001/931/PESC e che andrebbero tolti dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica tale posizione comune.

(8)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica la posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato.

Articolo 2

Le posizioni comuni 2006/380/PESC e 2006/1011/PESC sono abrogate.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)  GU L 144 del 31.5.2006, pag. 25.

(3)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 129.


ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 (1)

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

3.

AKHNIKH, Ismail (pseudonimo SUHAIB; pseudonimo SOHAIB), n. 22.10.1982 a Amsterdam (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NB0322935 (membro dell’«Hofstadgroep»)

4.

* ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693

5.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita

9.

AOURAGHE, Zine Labidine (pseudonimo Halifi Laarbi MOHAMED; pseudonimo Abed; pseudonimo Abid; pseudonimo Abu ISMAIL), n. 18.7.1978 a Nador (Marocco), passaporto (Spagna) n. ESPP278036 (membro dell’«Hofstadgroep»)

10.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell’ETA, membro di K.Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipùzcoa), carta di identità n. 44.129.178

11.

ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

12.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

13.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

14.

ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

15.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207

16.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

17.

BOUGHABA, Mohammed Fahmi (pseudonimo Mohammed Fahmi BOURABA; pseudonimo Mohammed Fahmi BURADA; pseudonimo Abu MOSAB), n. 6.12.1981 a Al Hoceima (Marocco) (membro dell’«Hofstadgroep»)

18.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), n. 8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) (membro dell’«Hofstadgroep»)

19.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

20.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

21.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell’ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.625.646

22.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell’ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16.027.051

23.

EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Noureddine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KA'E KA'E; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), n. 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139 (membro dell’«Hofstadgroep»)

24.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita

25.

EL MORABIT, Mohamed, n. 24.1.1981 a Al Hoceima (Marocco), passaporto (Marocco) n. K789742 (membro dell’«Hofstadgroep»)

26.

ETTOUMI, Youssef (pseudonimo Youssef TOUMI), n. 20.10.1977 a Amsterdam (Paesi Bassi), carta d’identità (Paesi Bassi) n. LNB4576246 (membro dell’«Hofstadgroep»)

27.

FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

28.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44.556.097

29.

HAMDI, Ahmed (pseudonimo Abu IBRAHIM), n. 5.9.1978 a Beni Said (Marocco), passaporto (Marocco) n. K728658 (membro dell’«Hofstadgroep»)

30.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819

31.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell’ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14.929.950

32.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID;pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

33.

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

34.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

35.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

36.

* MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052

37.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)

38.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101

39.

NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

40.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.622.851

41.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30.654.356

42.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521

43.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.609.430

44.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

45.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1963 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18.197.545

46.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

47.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

48.

SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

49.

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine

50.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

51.

* URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290

52.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell’ETA) n. 21.5.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d’identità n. 29.036.694

53.

* VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214

54.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), n. 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 (membro dell’«Hofstadgroep»)

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)

2.

Brigata dei martiri di Al-Aqsa

3.

Al Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir e al-Hijra

5.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare

6.

* Nuclei Armati per il Comunismo

7.

Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)

8.

Babbar Khalsa

9.

* CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle

10.

Partito comunista delle Filippine , incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine, incluso NPA)

11.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

12.

* EPANASTATIKOS AGONAS — Lotta rivoluzionaria

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1o ottobre (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas( incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahideen (HM)

19.

Hofstadgroep

20.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)

21.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

22.

* Solidarietà Internazionale

23.

Kahane Chai (Kach)

24.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

25.

Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)

26.

Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)

27.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

28.

Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] [anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani]

29.

Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional)

30.

* Orange Volunteers (OV)

31.

Fronte di liberazione della Palestina (PLF)

32.

Jihad islamica palestinese (PIJ)

33.

Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)

34.

Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)

35.

* Real IRA

36.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente

37.

* Red Hand Defenders (RHD)

38.

Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)

39.

* Nuclei rivoluzionari /Epanastatiki Pirines

40.

* Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

41.

Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)

42.

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

43.

Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)

44.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, anche noto come Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks (Falchi per la libertà del Kurdistan)

45.

* Brigata XX Luglio

46.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

47.

Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

48.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale


(1)  Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da un * sono soggetti unicamente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/75


DECISIONE 2007/449/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

che attua la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della posizione comune 2004/694/PESC, il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche di cui all'allegato della stessa messe in stato d'accusa dall'ICTY.

(2)

In seguito al trasferimento del sig. Zdravko TOLIMIR e del sig. Vlastimir DJORDJEVIC nelle strutture di detenzione dell'ICTY in data 1o giugno 2007, il loro nome dovrebbe essere cancellato dall'elenco.

(3)

È inoltre necessario addurre le ragioni per giustificare la permanenza nell'elenco delle persone che vi figurano.

(4)

Occorre modificare in tal senso l'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata dalla decisione 2006/484/PESC (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 25) e prorogata dalla posizione comune 2006/671/PESC (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 66).


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

 

Persona

Ragione

1.

Nome: HADZIC Goran (uomo)

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Croazia

Cittadinanza: Serbia

accusato dall'ICTY e tuttora latitante

imputazione: 4 giugno 2004

procedimento n. IT-04-75

2.

Nome: KARADZIC Radovan (uomo)

Data di nascita: 19.6.1945

Luogo di nascita: Petnijca, comune di Savnik, Montenegro

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

accusato dall'ICTY e tuttora latitante

imputazione iniziale: 25 luglio 1995; seconda imputazione: 16 novembre 1995; imputazione modificata: 31 maggio 2000

procedimento n. IT-95-5/18

3.

Nome: MLADIC Ratko (uomo)

Data di nascita: 12.3.1948

Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

accusato dall'ICTY e tuttora latitante

imputazione iniziale: 25 luglio 1995; seconda imputazione: 16 novembre 1995; imputazione modificata: 8 novembre 2002

procedimento n. IT-95-5/18

4.

Nome: ZUPLJANIN Stojan (uomo)

Data di nascita: 22.9.1951

Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

accusato dall'ICTY e tuttora latitante

imputazione iniziale: 17 dicembre 1999; seconda imputazione modificata: 6 ottobre 2004

procedimento n. IT-99-36-I